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	<title>Osservatorio sull&#039;acqua e sull&#039; Energia Rinnovabile Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Osservatorio sull&#039;acqua e sull&#039; Energia Rinnovabile Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Osservatorio sull&#8217;acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211; n.1/2019 &#8211; NORMATIVA NAZIONALE</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullacqua-e-sull-energia-rinnovabile-n-1-2019-normativa-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 05:50:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullacqua-e-sull-energia-rinnovabile-n-1-2019-normativa-nazionale/">Osservatorio sull&#8217;acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211; n.1/2019 &#8211; NORMATIVA NAZIONALE</a></p>
<p>OSSERVATORIO SULL&#8217;ACQUA E SULL&#8217;ENERGIA RINNOVABILE n.1/2019NORMATIVA NAZIONALE LEGISLAZIONE NAZIONALE: D.L. 14/12/2018, n. 135 : &#8220;Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2018, n. 290.&#8221; CORTE DI CASSAZIONE: CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 10 gennaio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullacqua-e-sull-energia-rinnovabile-n-1-2019-normativa-nazionale/">Osservatorio sull&#8217;acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211; n.1/2019 &#8211; NORMATIVA NAZIONALE</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullacqua-e-sull-energia-rinnovabile-n-1-2019-normativa-nazionale/">Osservatorio sull&#8217;acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211; n.1/2019 &#8211; NORMATIVA NAZIONALE</a></p>
<div style="text-align: center;"><strong><strong>OSSERVATORIO SULL&#8217;ACQUA E SULL&#8217;ENERGIA RINNOVABILE<br />
n.1/2019</strong></strong>NORMATIVA NAZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>LEGISLAZIONE NAZIONALE:</strong></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sull-acqua-e-sull-energia-rinnovabile-legislazione-nazionale-d-l-14-12-2018-n-135/">D.L. 14/12/2018, n. 135 : &#8220;<em>Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2018, n. 290.&#8221;</em></a></strong></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE:</strong></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-1-2019-n-488/">CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 10 gennaio 2019, n. 488 </a> &#8211; </strong><em>&#8220;In caso di omissione di pronuncia da parte del T.S.A.P. non è esperibile il ricorso per cassazione&#8221;</em></li>
<li style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2019-n-542/">CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 11 gennaio 2019, n. 542 </a> &#8211; &#8220;</strong><em>Una maggiore o minore frequenza dell&#8217;uso tipico della servitù ovvero delle facoltà concesse al titolare del fondo dominante, da esercitarsi sul fondo servente, non è di per sé idonea a determinare l&#8217;aggravamento della servitù stessa.&#8221;</em></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-14-1-2019-n-616/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 616 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-24-1-2019-n-2085/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2085 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-6-2-2019-n-3519/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Ordinanza 6 febbraio 2019, n. 3519 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-6-2-2019-n-3518/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Ordinanza 6 febbraio 2019, n. 3518 </strong></a></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-2-2019-n-3331/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 5 febbraio 2019, n. 3331 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-6-2-2019-n-3517/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 6 febbraio 2019, n. 3517 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-2-2019-n-4475/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4475 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-2-2019-n-5194/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 21 febbraio 2019, n. 5194 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-2-2019-n-5452/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 25 febbraio 2019, n. 5452 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-3-2019-n-7927/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 20 marzo 2019, n. 7927 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-3-2019-n-7925/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 20 marzo 2019, n. 7925 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-26-3-2019-n-5642/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 26 marzo 2019, n. 5642 </strong></a></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>CONSIGLIO DI STATO:</strong></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-1-2019-n-508/"><strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 21 gennaio 2019, n. 508 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-1-2019-n-533/"><strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 22 gennaio 2019, n. 533 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-1-2019-n-506/"><strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 21 gennaio 2019, n. 506 </strong></a></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-2-2019-n-795/"><strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; Sentenza 1 febbraio 2019, n. 795 </strong></a></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE:</strong></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-8-1-2019-n-3/">TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 8 gennaio 2019, n. 3 </a></strong></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-8-1-2019-n-5/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 8 gennaio 2019, n. 5 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-9-1-2019-n-12/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 9 gennaio 2019, n. 12 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-9-1-2019-n-13/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 9 gennaio 20193, n. 13 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-9-1-2019-n-16/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 9 gennaio 2019, n. 16 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-9-1-2019-n-19/">TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 9 gennaio 2019, n. 19 </a></strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong> <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-9-1-2019-n-18/">TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 9 gennaio 2019, n. 18</a> </strong></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-20/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 11 gennaio 2019, n. 20 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-10-1-2019-n-21/">TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 10 gennaio 2019, n. 21</a> </strong></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-23/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 11 gennaio 2019, n. 23 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-24/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 11 gennaio 2019, n. 24 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-25/"><strong> TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 11 gennaio 2019, n. 25 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-26/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 11 gennaio 2019, n. 26 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-27/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 11 gennaio 2019, n. 27 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-28/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 14 gennaio 2019, n. 28 </strong></a></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://14/1/2019 30"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 14 gennaio 2019, n. 30 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-31/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 14 gennaio 2019, n. 31 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-32/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 14 gennaio 2019, n. 32 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-16-1-2019-n-33/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 16 gennaio 2019, n. 33 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-23-1-2019-n-34/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 23 gennaio 2019, n. 34 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-23-1-2019-n-37/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 23 gennaio 2019, n. 37 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-23-1-2019-n-38/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 23 gennaio 2019, n. 38 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-23-1-2019-n-39/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 23 gennaio 2019, n. 39 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-23-1-2019-n-40/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 23 gennaio 2019, n. 40 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-23-1-2019-n-41/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 23 gennaio 2019, n. 41 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-23-1-2019-n-42/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 23 gennaio 2019, n. 42</strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-30-1-2019-n-43/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 30 gennaio 2019, n. 43 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-30-1-2019-n-46/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 30 gennaio 2019, n. 46 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-31-1-2019-n-48/"> <strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 31 gennaio 2019, n. 48 </strong></a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-31-1-2019-n-50/"><strong>TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; Sentenza 31 gennaio 2019, n. 50 </strong></a></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>TAR:</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-1-2019-n-185/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 7 gennaio 2019, n. 185 </a></strong></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-14-1-2019-n-436/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 14 gennaio 2019, n. 436 </a></strong></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-14-1-2019-n-437/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 14 gennaio 2019, n. 437 </a></strong></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-22-1-2019-n-846/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 22 gennaio 2019, n. 846 </a></strong></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-30-1-2019-n-1210/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 30 gennaio 2019, n. 1210 </a></strong></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-30-1-2019-n-1212/"> T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 30 gennaio 2019, n. 1212 </a></strong></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-2-2019-n-1302/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 1 febbraio 2019, n. 1302 </a></strong></li>
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<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-2-2019-n-1435/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 5 febbraio 2019, n. 1435 </a></strong></li>
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</ul>
<ul>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-2-2019-n-2123/"><strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 15 febbraio 2019, n. 2123 </strong></a></li>
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<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-18-2-2019-n-2170/"><strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 18 febbraio 2019, n. 2170 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-18-2-2019-n-2167/"><strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 18 febbraio 2019, n. 2167 </strong></a></li>
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</ul>
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		<title>Osservatorio sull&#8217; acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211; Legislazione Nazionale &#8211; D.L. 14/12/2018, n. 135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sull-acqua-e-sull-energia-rinnovabile-legislazione-nazionale-d-l-14-12-2018-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 05:50:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sull-acqua-e-sull-energia-rinnovabile-legislazione-nazionale-d-l-14-12-2018-n-135/">Osservatorio sull&#8217; acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211; Legislazione Nazionale &#8211; D.L. 14/12/2018, n. 135</a></p>
<p>D.L. 14/12/2018, n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2018, n. 290. Art. 11-quater. Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche  In vigore dal 13 febbraio 2019 1. Al fine di definire una</p>
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<div style="text-align: center;"><strong>D.L. 14/12/2018, n. 135</strong><br />
<em>Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.<br />
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2018, n. 290.</em></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art. 11-quater. Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche </strong></p>
<div style="text-align: justify;">In vigore dal 13 febbraio 2019</div>
<p style="text-align: justify;">1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all&#8217;articolo 6, comma 2, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:</p>
<div style="text-align: justify;">a) all&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 1 e 1<i>-bis</i> sono sostituiti dai seguenti:<br />
«1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all&#8217;articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall&#8217;atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall&#8217;articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1<i>-ter</i> del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione.1<i>-bis</i>. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell&#8217;uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1<i>-ter</i>, lettera <i>d)</i>: <i>a)</i> ad operatori economici individuati attraverso l&#8217;espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; <i>b)</i> a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l&#8217;espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; <i>c)</i> mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L&#8217;affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.<br />
1<i>-ter</i>. Nel rispetto dell&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell&#8217;ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d&#8217;acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:<br />
<i>a)</i> le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1<i>-bis</i>;<br />
<i>b)</i> i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1<i>-bis</i>;<br />
<i>c)</i> i criteri di ammissione e di assegnazione;<br />
<i>d)</i> la previsione che l&#8217;eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;<br />
<i>e)</i> i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all&#8217;oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:<br />
1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l&#8217;attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;<br />
2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell&#8217;elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera <i>n)</i>;<br />
<i>f)</i> i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all&#8217;importo dell&#8217;investimento;<br />
<i>g)</i> gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l&#8217;acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;<br />
<i>h)</i> i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell&#8217;acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l&#8217;integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell&#8217;energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all&#8217;articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;<br />
<i>i)</i> i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall&#8217;assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;<br />
<i>l)</i> le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l&#8217;equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;<br />
<i>m)</i> le modalità di valutazione, da parte dell&#8217;amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell&#8217;ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all&#8217;articolo 6, comma 4-bis, della legge 1°agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;<br />
<i>n)</i> l&#8217;utilizzo dei beni di cui all&#8217;articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:<br />
1) per i beni mobili di cui si prevede l&#8217;utilizzo nel progetto di concessione, l&#8217;assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all&#8217;atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;<br />
2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l&#8217;utilizzo, l&#8217;assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all&#8217;atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;<br />
3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l&#8217;utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;<br />
<i>o)</i>la previsione, nel rispetto dei princìpi dell&#8217;Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;<br />
<i>p)</i> le specifiche modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d&#8217;intesa tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per l&#8217;assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d&#8217;acqua in concessione.<br />
1<i>-quater</i>. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1<i>-ter</i>. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell&#8217;ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell&#8217;articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all&#8217;assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell&#8217;importo dei canoni concessori, in deroga all&#8217;articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.<br />
1<i>-quinquies</i>. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l&#8217;Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell&#8217;impianto, al netto dell&#8217;energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell&#8217;energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell&#8217;indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell&#8217;energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l&#8217;obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.<br />
1<i>-sexies</i>. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell&#8217;esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.<br />
1<i>-septies</i>. Fino all&#8217;assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1<i>-quinquies</i> e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l&#8217;esercizio degli impianti nelle more dell&#8217;assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l&#8217;ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1<i>-quinquies</i> e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1<i>-quinquies</i>, le regioni possono determinare l&#8217;importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.<br />
1<i>-octies</i>. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione»;<br />
b) i commi 2, 4, 8<i>-bis</i> e 11 dell&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono abrogati;<br />
c) i commi 5, 6 e 7 dell&#8217;articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati.</p>
</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2019 n.7239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-6-2019-n-7239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-6-2019-n-7239/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-6-2019-n-7239/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2019 n.7239</a></p>
<p>G. Lo Presti, Pres., M.G. Vivarelli, Est. PARTI: Agricola Energia Fotovoltaica 40 arl, rapp. e difeso dagli avv.ti S. M. Zappalà , A. Granzotto, contro Gse &#8211; Gestore per i Servizi Energetici S.p.A, rapp. e difeso dagli avv.ti M. A. Fadel, A. Zoppini, G. Napolitano, V. Di Vilio, A. Pugliese; Agricola</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-6-2019-n-7239/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2019 n.7239</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lo Presti, Pres., M.G. Vivarelli, Est. PARTI: Agricola Energia Fotovoltaica 40 arl, rapp. e difeso dagli avv.ti S. M. Zappalà , A. Granzotto, contro Gse &#8211; Gestore per i Servizi Energetici S.p.A, rapp. e difeso dagli avv.ti M. A. Fadel, A. Zoppini, G. Napolitano, V. Di Vilio, A. Pugliese; Agricola Energia Fotovoltaica 41 arl, rappr. e difeso dagli avv.ti S. M. Zappala&#8217;, A. Granzotto, contro Gse &#8211; Gestore per i Servizi Energetici S.p.A, rapp. e difeso dagli avv.ti A. Pugliese, A. Zoppini, G. Napolitano, V. Di Vilio, M. A. Fadel.</span></p>
<hr />
<p>Sussiste un &#8220;sostanziale collegamento societario&#8221; che determina l&#8217;applicazione delle norme del D.M. 2011 sul c.d. anti-frazionamento degli impianti nel caso in cui al momento dell&#8217;inoltro al GSE delle richieste di ammissione alle tariffe incentivanti, le due società  titolari di due impianti fotovoltaici erano partecipate dagli stessi soggetti il cui voto in assemblea ordinaria era necessario per raggiungere il quorum previsto dallo Statuto e la sopravvenuta cessione totalitaria delle quote societarie era un&#8217;operazione giù  in programma.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.GSE &#8211; tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 cosiddetto Quarto conto energia &#8211; Regole Applicative &#8211; artato frazionamento &#8211; particelle catastali contigue  </span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. GSE &#8211; tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 cosiddetto Quarto conto energia &#8211; artato frazionamento &#8211; collegamento societario</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Ai fini del calcolo della soglia del 20% prevista del sopracitato 3.8 delle Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011, la superficie di separazione tra le particelle su cui sono installati gli impianti non può che consistere in quello spazio fisico che divide concretamente ed effettivamente le due aree su cui insistono gli impianti, i quali altrimenti costituirebbero un unico impianto ai termini di legge.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Sussiste un &#8220;sostanziale collegamento societario&#8221; che determina l&#8217;applicazione delle norme del D.M. 2011 sul c.d. anti-frazionamento degli impianti nel caso in cui al momento dell&#8217;inoltro al GSE delle richieste di ammissione alle tariffe incentivanti, le due società  titolari di due impianti fotovoltaici erano partecipate dagli stessi soggetti il cui voto in assemblea ordinaria era necessario per raggiungere il quorum previsto dallo Statuto e la sopravvenuta cessione totalitaria delle quote societarie era un&#8217;operazione giù  in programma.</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/06/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07239/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 09991/2012 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 09989/2012 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9991 del 2012, proposto da<br />
Agricola Energia Fotovoltaica 40 arl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Maria Zappala&#8217;, Andrea Granzotto, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Norton Rose in Roma, piazza San Bernardo, 101;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Gse &#8211; Gestore per i Servizi Energetici S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Fadel, Andrea Zoppini, Giulio Napolitano, Vincenzo Di Vilio, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, via G.Nicotera,31;</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9989 del 2012, proposto da<br />
Agricola Energia Fotovoltaica 41 arl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Maria Zappala&#8217;, Andrea Granzotto, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Norton Rose in Roma, piazza San Bernardo, 101;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Gse &#8211; Gestore per i Servizi Energetici S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Andrea Zoppini, Giulio Napolitano, Vincenzo Di Vilio, Maria Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, via G.Nicotera,31;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 9991 del 2012:</p>
<p style="text-align: justify;">della comunicazione dell&#8217;esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del d.m. 5.5.2011, relativa all&#8217;impianto fotovoltaico denominato SOC. AGR. EN.FO 40 A R.L., di potenza pari a 989,46 kw, identificato con il numero n.600608;</p>
<p style="text-align: justify;">per il risarcimento dei danni;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 9989 del 2012:</p>
<p style="text-align: justify;">della comunicazione dell&#8217;esito finale della richiesta della tariffa incentivante, ai sensi del d.m. 5.5.2011, relativa all&#8217;impianto fotovoltaico denominato SOC. AGR. EN.FO 41 A R.L., di potenza pari a 989,82 kw, identificato con il numero n.600616;</p>
<p style="text-align: justify;">per il risarcimento danni;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Gse &#8211; Gestore per i Servizi Energetici S.p.A e di Gse &#8211; Gestore per i Servizi Energetici S.p.A;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 aprile 2019 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorsi ritualmente introdotti la società  in epigrafe indicata, impugna, chiedendone l&#8217;annullamento, quanto al ricorso n. 9991 del 2012: la comunicazione dell&#8217;esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del d.m. 5.5.2011, relativa all&#8217;impianto fotovoltaico denominato SOC. AGR. EN.FO 40 A R.L., di potenza pari a 989,46 kw, identificato con il numero n.600608; quanto al ricorso n. 9989 del 2012: la comunicazione dell&#8217;esito finale della richiesta della tariffa incentivante, ai sensi del d.m. 5.5.2011, relativa all&#8217;impianto fotovoltaico denominato SOC. AGR. EN.FO 41 A R.L., di potenza pari a 989,82 kw, identificato con il numero n.600616.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiede altresì il risarcimento danni.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso in fatto che:</p>
<p style="text-align: justify;">Energia Fotovoltaica 41 Società  Agricola a r.l. è titolare di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 989,82 kW, ubicato nel comune di Palazzo San Gervasio (PZ), censito nel Catasto Terreni al Foglio 23, particelle 19, 104,105, 101, 119 e 120, identificato con il numero N. 600616;</p>
<p style="text-align: justify;">Energia Fotovoltaica 40 Società  Agricola a r.l. è titolare di analogo impianto di potenza pari a 989,46 kW, anch&#8217;esso ubicato nel comune di Palazzo San Gervasio (P.Z.), censito nel Catasto Terreni al Foglio 23, particelle 17 e 142, identificato con il numero N. 600608;</p>
<p style="text-align: justify;">entrambe le società  presentavano al GSE &#8220;Richiesta di iscrizione al registro per i grandi impianti&#8221;, sottoscritte in data 20 maggio 2011;</p>
<p style="text-align: justify;">ciascuna di tali società  presentava al GSE, nel maggio 2012, la Richiesta di concessione delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 2011, nella misura pari a 0,01720 Euro/kWh (misura prevista per gli impianti di potenza nominale compresa tra i 200 e i 1000 kW);</p>
<p style="text-align: justify;">in data 28 giugno 2012 il Gse, con nota prot. n. GSE/P20120112785 inviata alla ENFO 41 e successivamente alla ENFO 40, comunicava che, in applicazione dell&#8217;art. 12, comma 5 del D.M. 2011, le avrebbe riconosciuto <i>«una tariffa pari a 0,1560 euro/kWh»</i>, in luogo di quella richiesta, pari a 0,1720 euro/kWh, per aver riscontrato la violazione della disciplina sul c.d. anti-frazionamento degli impianti fotovoltaici tra l&#8217;Impianto ENFO 41 e l&#8217;Impianto ENFO 40, considerato che: <i>&#8220;dall&#8217;analisi della documentazione allegata alla Vostra richiesta e da ulteriori approfondimenti svolti dal GSE è emerso che i succitati impianti sono installati su particelle catastali fisicamente separate da una superficie la cui area è pari a 2954 mq, ottenuta dalla somma delle superfici delle particelle 144, 143, 102 e 103, al Foglio 23 del Catasto terreni del comune di palazzo San Gervasio; l&#8217;area di separazione di cui al precedente alinea è inferiore al 20% della superficie della particella di dimensione maggiore (foglio 23 particella 142) di estensione pari a 44174 mq; i Soggetti Responsabili sono riconducibili ad un unico soggetto, AIO&#8217;N RENEWABLES (&amp;);per le sueposte motivazioni, gli impianti indicati ai precedenti a) e b) si intendono ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 5 maggio 2011, come un unico impianto di potenza pari a 1979,28 kW&#8221;</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">con comunicazione dell&#8217;esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante il GSE confermava la ritenuta applicabilità  dell&#8217;articolo 12, comma 5 del IV Conto Energia all&#8217;Impianto, riconoscendo alla Società  la minore tariffa pari a 0,1560 Euro/kWh (prevista per impianti superiori a 1000 kW), in luogo di quella spettante per gli impianti di potenza sino a 1000 kW pari a 0,1720 Euro/kWh.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il GSE depositando documenti ed insistendo per la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie conclusionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente, vanno riuniti i ricorsi in epigrafe indicati per connessione.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente affida il ricorso alle censure di violazione dell&#8217;articolo 12, comma 5 del DM del Ministero dello Sviluppo Economico 5 maggio 2011, violazione del paragrafo 3.8. delle Regole applicative adottate dal GSE per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011, errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria; violazione, sotto ulteriore profilo, dell&#8217;articolo 12, comma 5 del DM del Ministero dello Sviluppo Economico 5 maggio 2011, violazione del paragrafo 3.8. delle Regole applicative adottate dal GSE per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011, violazione dell&#8217;articolo 2359 del Codice Civile, errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorsi sono infondati e vanno respinti per i seguenti motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 12, comma 5, del D.M. 2011, dispone che «ai fini dell&#8217;attribuzione delle tariffe incentivanti, più¹ impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili ad un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti»; il punto Â§ 3.8 delle &#8220;Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011&#8221; qualifica come «soggetti riconducibili ad un unico Soggetto Responsabile, le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell&#8217;art. 2359 c.c., nonchè le persone giuridiche che esercitano attività  di direzione e coordinamento ai sensi dell&#8217;art. 2497 c.c. o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall&#8217;analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario»; e definisce come «localizzati su una medesima particella catastale o su particelle catastali contigue gli impianti installati su terreni censiti nel Nuovo Catasto Terreni, se ubicati su particelle catastali fisicamente confinanti o separate da una superficie la cui area è inferiore al 20% della superficie della particella di maggiori dimensioni».</p>
<p style="text-align: justify;">Ricorrono tutti i presupposti normativi &#8211; sia oggettivi che soggettivi &#8211; per qualificare le particelle qui in esame come contigue.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il GSE avrebbe errato nel ritenere integrata la fattispecie del c.d. artato-frazionamento, per asserita insussistenza del requisito c.d. oggettivo previsto dalla disciplina di settore ed inerente all&#8217;ubicazione degli impianti. Infatti, secondo la ricorrente , il GSE avrebbe «omesso di computare in tale calcolo anche la superficie della particella n. 139, la quale ha una superficie pari a 35.317 mq. Anche tale particella, infatti, al pari di quelle individuate dal GSE, confina per un lato con alcune particelle dove insiste l&#8217;impianto della ricorrente (particelle 19 e 104) e per un altro lato con una particella dell&#8217;impianto assunto come contiguo (particella 17)». Da qui la presunta violazione dell&#8217;art. 12, co. 5 del D.M. 2011, in quanto «anche la superficie della particella 139 avrebbe dovuto essere calcolata ai fini della verifica in oggetto. Se così fosse avvenuto la superficie rilevante sarebbe stata pari a 38.271 mq, e pertanto ben superiore a 8.834,8 mq che corrisponde al 20% della superficie della particella 142, di dimensioni maggiori» nonchè l&#8217;asserito vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di carenza di motivazione che inficerebbe il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini del calcolo della soglia del 20% prevista del sopracitato Â§ 3.8 delle Regole Applicative, la superficie di separazione tra le particelle su cui sono installati gli impianti non può che consistere in quello spazio fisico che divide concretamente ed effettivamente le due aree su cui insistono gli impianti, i quali altrimenti costituirebbero un unico impianto ai termini di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Non ha alcun rilievo, poi, la circostanza &#8211; sostenuta da parte ricorrente &#8211; secondo cui la particella n. 139 confina per intero con quella n. 19, in quanto confina solo per il vertice con riguardo alla particella n. 17 e, quindi non può essere calcolata come particella che insiste tra le altre due particelle ove sono costruiti gli impianti. Ciù² che rileva è infatti solo la somma delle particelle che dividono concretamente le due aree su cui insistono gli impianti.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, tenuto conto della finalità  anti-elusiva sottesa alla disciplina qui di interesse, deve ritenersi che la normativa debba essere applicata con particolare rigore.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che gli Impianti ENFO 41 e ENFO 40 non sarebbero riconducibili al medesimo Soggetto Responsabile, in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">la Soc. Agr. ENFO 40 A.r.l. e la Soc. Agr. ENFO 41 A.r.l. sono state acquisite dalla Aio&#8217;n Renewables S.p.A solo dopo molto tempo che entrambi gli impianti in contestazione erano stati progettati, autorizzati, sotto il profilo edilizio ed elettrico nonchè ammessi al Registro per accedere alla tariffa incentivante; anche se i Soggetti Responsabili degli impianti contestati possono oggi essere ricondotti, sotto il profilo societario, ad un unico soggetto, tale circostanza è irrilevante ai fini del presunto frazionamento degli impianti stessi, posto che questi sono stati realizzati autonomamente e a prescindere l&#8217;uno dall&#8217;altro.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche queste censure sono infondate, prima di tutto in fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta che il GSE ha correttamente accertato che tra le società  ENFO 41 e ENFO 40 vi sia un effettivo collegamento sostanziale tale per cui i due impianti debbano considerarsi a tutti gli effetti il frutto di un&#8217;unica iniziativa imprenditoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella vicenda in esame, infatti, la riconducibilità  di entrambi gli impianti alla disciplina sul c.d. anti-frazionamento, è dimostrabile sul piano soggettivo:</p>
<p style="text-align: justify;">(i) sia come conseguenza del verificarsi di una delle ipotesi previste dall&#8217;art. 2359 cod. civ., come espressamente riconosciuto nel ricorso avversario in relazione al periodo successivo alla progettazione, autorizzazione ed ammissione al Registro degli impianti per cui è causa;</p>
<p style="text-align: justify;">(ii) sia dal sostanziale collegamento societario tra la Società  ENFO 41 e la ENFO 40, che si è verificato in tutto il periodo antecedente la data del 30 marzo 2012 (di acquisto delle partecipazioni societarie da Aion); collegamento, quest&#8217;ultimo, che è stato accertato dal GSE sulla base dei dettagliati elementi (di carattere soggettivo e oggettivo) forniti dalla ricorrente nelle osservazioni presentate ai sensi dell&#8217;art. 10-bis della legge n. 241/1990 ed idonei a provare la sussistenza di un medesimo centro decisionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, risulta che:</p>
<p style="text-align: justify;">nel periodo antecedente l&#8217;acquisizione delle quote societarie da parte di Aion, ENFO 40 e ENFO 41 erano partecipate dagli stessi soggetti, il cui voto in assemblea ordinaria era necessario per raggiungere il quorum previsto dallo Statuto;</p>
<p style="text-align: justify;">nel periodo antecedente l&#8217;acquisizione delle quote societarie da parte di Aion, gli amministratori di ENFO 40 e ENFO 41 erano soci di entrambe le società ;</p>
<p style="text-align: justify;">la cessione totalitaria delle quote societarie alla Aion era un&#8217;operazione giù  in programma prima dell&#8217;inoltro al GSE della Richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti; e ciù² è dimostrato dal fatto che «la partecipazione è una mera forma di garanzia del ritorno del finanziamento erogato per la realizzazione dell&#8217;impianto effettuato dalla EN.FO 41» ;</p>
<p style="text-align: justify;">ENFO 40 e ENFO 41 hanno operato congiuntamente ai fini della realizzazione degli Impianti e della ammissione di questi ultimi alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">In base al Â§ 3.8 delle Regole Applicative, nella fattispecie prevista dall&#8217;art. 12, comma 5 del D.M. 2011 ricadono: non solo «le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell&#8217;art. 2359 c.c., nonchè le persone giuridiche che esercitano attività  di direzione e coordinamento, ai sensi dell&#8217;articolo 2497 c.c.», ma anche le persone giuridiche «nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall&#8217;analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario». Ne deriva che &#8211; sulla base degli elementi oggettivi e soggettivi di fatto rappresentati dal GSE &#8211; risulta esservi tra ENFO 40 ed ENFO 41 il «sostanziale collegamento societario» richiamato dalle &#8220;Regole Applicative che determina l&#8217;applicazione delle norme del D.M. 2011 sul c.d. anti-frazionamento degli impianti.</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente i ricorsi devono essere respinti in quanto infondati. Deve del pari essere respinta la domanda risarcitoria per mancanza del danno ingiusto ex art. 2.043 c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite complessivamente liquidate in E. 3.000,00 in favore del GSE.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-6-2019-n-7239/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2019 n.7239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</a></p>
<p>M.A di Nezza; L. De Gennaro PARTI: M.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Riccardo Marletta, Jacopo Brambilla Sica, contro Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Andrea Di Porto, Cesare San Mauro, Maria Antonietta Fadel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.A di Nezza; L. De Gennaro PARTI: M.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Riccardo Marletta, Jacopo Brambilla Sica, contro Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Andrea Di Porto, Cesare San Mauro, Maria Antonietta Fadel nonchè contro Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Non può riconoscersi la &#8216;natura di impianto integrato con caratteristiche innovative&#8217; all&#8217;impianto situato su un edificio con volumi aperti e quindi per il quale il fabbisogno energetico è indeterminabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. GSE &#8211; Preavviso di rigetto ex. Art. 10-bis L. 241/1990 &#8211; Art. 3 L. 241/1990 &#8211; Obbligo di motivazione</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. GSE &#8211; D.M. 5 maggio 2011 &#8211; riconoscimento maggiorazione &#8211; requisiti impianto &#8211; fabbisogno energetico &#8211; trasmittanza termica</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3. GSE &#8211; D.M. 5 maggio 2011 &#8211; riconoscimento maggiorazione &#8211; requisiti impianto &#8211; impianto integrato con caratteristiche innovative</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">4. GSE &#8211; D.M. 5 maggio 2011 &#8211; riconoscimento maggiorazione- requisiti impianto &#8211; fabbisogno energetico &#8211; concetto di misurabilità </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;amministrazione non ha un obbligo di puntuale motivazione (e/o confutazione) delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 quando le ragioni ostative all&#8217;accoglimento delle medesime possono evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento.</em></p>
<p><strong>Conforme Consiglio di Stato n. 3984/2018.</strong></p>
<p><em>2. Ai fini dell&#8217;accesso alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 c.d. &#8216;IV Conto Energia&#8217;, l&#8217;impianto deve presentare due distinti requisiti e, precisamente, deve garantire il mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio e deve essere caratterizzato da una trasmittanza termica comparabile con quella del componente sostituito.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Non può riconoscersi la &#8216;natura di impianto integrato con caratteristiche innovative&#8217; all&#8217;impianto situato su un edificio con volumi aperti e quindi per il quale il fabbisogno energetico è indeterminabile.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conforme Tar Lazio n. 7270/2017, 3135/2018, 10961/2018.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">4.<em> I requisiti di &#8216;mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8217; e &#8216;trasmittanza termica&#8217;, richiesti ai fini del riconoscimento della maggiorazione degli incentivi di cui al D.M. 5 maggio 2011 c.d. &#8216;IV Conto Energia&#8217;, non sono riscontrabili in un impianto costruito su di una struttura frontalmente aperta, in relazione alla quale non sussiste alcun fabbisogno o livello energetico da mantenere rispetto ai livelli esistenti prima dell&#8217;intervento. Risulta, infatti, &#8216;ragionevole e persuasivo&#8217; che a fronte di un edificio che implica un costante interscambio tra esterno ed interno, si acceda al concetto di non misurabilità , a monte, dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio.</em></p>
<p><strong>Conforme Consiglio di Stato  n. 19/2017.</strong></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 03/06/2019</p>
<p><b>N. 07103/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p><b>N. 10473/2012 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10473 del 2012, proposto da<br />
Maurizio Meschiari, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Riccardo Marletta, Jacopo Brambilla Sica, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri 5;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Andrea Di Porto, Cesare San Mauro, Maria Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Di Porto in Roma, via G.B. Martini, 13;<br />
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento gse/p20120158100 del 17.09.2012, nella parte in cui ha negato l&#8217;ammissione alla tariffa incentivante prevista dal DM 5 maggio 2011 per gli &#8220;impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative&#8221; nella misura pari a 0,4270 euro, per l&#8217;impianto fotovoltaico denominato Meschiarimaurizio_4,26kwp, di potenza pari a 4,26 kw, ubicato in via Getta, 1605 nel Comune di San Felice sul Panaro (MO) località  San Biagio, identificato con il numero n = 68595;</p>
<p style="text-align: justify;">della comunicazione ai sensi all&#8217;art. 10 bis della legge 241/90, prot. GSE n. P20120119243 resa in data 11 luglio 2012;</p>
<p style="text-align: justify;">del d.m. 5 maggio 2011, limitatamente alla previsione di cui all&#8217;Allegato 4, punto 1.3.a;</p>
<p style="text-align: justify;">della &#8220;Guida alle applicazioni innovative finalizzate all&#8217;integrazione architettonica del fotovoltaico&#8221; pubblicata dal GSE nell&#8217;agosto 2011;</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ulteriore nota GSE trasmessa il 20 settembre 2012 al tecnico del Signor Meschiari;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Signor Maurizio Meschiari, con domanda al GSE dell&#8217;11 gennaio 2012, ha chiesto il riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal d.m. 5 maggio 2011 per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, per il proprio impianto, posto a copertura di un ex fienile sito nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), località  San Biagio, in Via Getta n. 1605 sul presupposto che tale impianto avesse i requisiti indicati nell&#8217;Allegato 4 dello stesso d.m.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 Il GSE, dopo aver esaminato la documentazione inviata dall&#8217;istante, con nota prot. P20120119243 dell&#8217;11 luglio 2012 ha quindi comunicato ai sensi dell&#8217;art. 10 bis L. 241/1990 le ragioni che ostavano all&#8217;accoglimento della richiesta di concessione della tariffa incentivante evidenziando che il manufatto sul quale è installato l&#8217;impianto fotovoltaico non rispetta le condizioni della regolamentazione &#8220;in quanto non chiuso&#8221;; conseguentemente ha qualificato l&#8217;impianto come &#8220;impianto su edifici, risultando i moduli complanari alla falda del tetto&#8221;, informando che la tariffa incentivante applicabile era di 0,2680 €/kWh, in luogo della tariffa richiesta, pari a 0,4270 euro/kWh.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 Preso poi atto delle osservazioni presentate il 20 luglio 2012 dal Meschiari ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, il GSE, con provvedimento definitivo P20120158100 del 17 settembre 2012 ha comunicato al medesimo che &#8220;l&#8217;edificio di Suo interesse non corrisponde ai requisiti esplicitati nell&#8217;allegato 4 e non può essere ammesso alle tariffe previste dal Titolo III&#8221;, in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">a) ai sensi dell&#8217;Allegato 4 al d.m. 5 maggio 2011, punto 1, paragrafo 3, deve esistere &#8220;un fabbisogno energetico dell&#8217;edificio oggetto dell&#8217;installazione dell&#8217;impianto fotovoltaico, nel quale i moduli fotovoltaici contribuiscono al bilancio termico dell&#8217;edificio in qualità  di elementi edilizi caratterizzati da una propria trasmittanza termica&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">b) risulta fisicamente impossibile, in assenza di un volume chiuso, &#8220;configurare un qualsivoglia fabbisogno energetico per un dato edificio&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">c) &#8220;è necessario che tale fabbisogno [energetico] sia almeno configurabile in relazione agli edifici oggetto dell&#8217;installazione degli impianti fotovoltaici che vogliano accedere alla tariffa per applicazioni innovative finalizzate all&#8217;integrazione architettonica&#8221;. E ciù² &#8220;è impossibile relativamente a volumi aperti per le ragioni sopra esposte&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3 Di conseguenza il GSE, con lo stesso provvedimento del 17 settembre 2012:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha confermato la qualifica tecnica di &#8220;impianto su edificio&#8221;, ai sensi ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. g, del DM 5 maggio 2011, nonchè dell&#8217;Allegato 2 del medesimo decreto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha confermato &#8220;l&#8217;ammissione alla tariffa incentivante prevista dal DM 5 maggio 2011 nella misura di 0,2680 euro/kWh&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso il provvedimento il sig. Meschiari propone il presente ricorso denunziando:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione degli artt. 3 e 10 bis L. 241/1990;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione artt. 3, 4, 15 e 16 DM 5.5.2011 e del relativo allegato 4; violazione art. 25 D.lgs. 28/2011; eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà , perplessità , travisamento di fatto, difetto di istruttoria, illogicità  e ingiustizia manifeste;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; (sotto altro profilo) violazione artt. 3, 4, 15 e 16 DM 5.5.2011 e del relativo allegato 4; violazione art. 25 D.lgs. 28/2011; eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà , perplessità , travisamento di fatto, difetto di istruttoria, illogicità  e ingiustizia manifeste;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione artt. 3, 4, 15 e 16 DM 5.5.2011 e del relativo allegato 4; violazione artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per disparità  di trattamento, illogicità  e ingiustizia manifeste.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4 Si è costituito il Gestore Servizi Energetici deducendo l&#8217;infondatezza della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">I Ministeri intimati si sono costituiti tramite l&#8217;Avvocatura dello Stato con memoria di mero stile.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5 All&#8217;udienza del 10 aprile 2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto la motivazione non avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni svolte ai sensi dell&#8217;art. 10 bis L. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo si osserva che seppure in forma sintetica il Gestore ha motivato adeguatamente in relazione agli aspetti che costituiscono le ragioni del diniego della tariffa richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro per giurisprudenza consolidata, l&#8217;amministrazione non ha un obbligo di puntuale motivazione (e/o confutazione) delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 quando, come nel caso odierno, le ragioni ostative all&#8217;accoglimento delle medesime possono evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento (cfr. da ultimo Cons. Stato n. 3984/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine il provvedimento, per le ragioni che si vanno ad esaminare, non avrebbe potuto avere contenuto dispositivo diverso e dunque ai sensi dell&#8217;art. 21-octies L. 241/1990, risulta ininfluente ogni eventuale vizio procedimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Con il secondo e terzo motivo il sig. Meschiari contesta sotto distinti profili il mancato riconoscimento degli incentivi, asserendo che in base alla disciplina applicabile il proprio impianto avrebbe tutti i requisiti richiesti per poter essere qualificato come impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative.</p>
<p style="text-align: justify;">I motivi, che stante la stretta attinenza possono essere oggetto di esame congiunto, non sono condivisibili.</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di fatto, la circostanza che il manufatto edilizio su cui insiste l&#8217;impianto fotovoltaico non sia chiuso appare pacifica e risulta <i>per tabulas</i> dalla documentazione fotografica in atti; l&#8217;ex fienile su cui sono posti i pannelli fotovoltaici è infatti pressochè del tutto aperto frontalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciù² sul piano giuridico si osserva quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;art. 15 comma 2 d.m. 5 maggio 2011, ricompreso nel titolo concernente gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, &#8220;possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici&#8221; e che, tra l&#8217;altro, siano anche stati &#8220;realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità  di installazione indicate in allegato 4&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;allegato 4 punto 1 paragrafo 3 del decreto, per fruire della pertinente tariffa incentivante, gli impianti in esame devono avere moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali, tra l&#8217;altro, &#8220;protezione o regolazione termica dell&#8217;edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla disposizione da ultimo citata emerge che, per il riconoscimento della incentivazione richiesta, l&#8217;impianto deve presentare due distinti requisiti e, precisamente, deve garantire il mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio e deve essere caratterizzato da una trasmittanza termica comparabile con quella del componente sostituito.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche le &#8220;Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal d.m. 5 maggio 2011&#8243; (pubblicate dal GSE punto 2 pagina 9;) definiscono, come impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative, l'&#8221;impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità  di installazione indicate nell&#8217;allegato 4 al Decreto&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la &#8220;Guida alle applicazioni innovative finalizzate all&#8217;integrazione architettonica del fotovoltaico &#8211; Quarto Conto Energia&#8221; al capitolo 2 stabilisce che &#8220;il DPR 26 agosto 1993 n.412 definisce &#8220;edificio&#8221; un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l&#8217;ambiente esterno&#8221; e al capitolo 3 prevede che gli impianti in esame &#8220;devono essere installati su edifici, così come precedentemente definiti (DPR 412/93), secondo le modalità  previste dall&#8217;Allegato 4 al Decreto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² è confermato dalle normative tecniche UNI TS 11300-1, richiamate dal GSE nel provvedimento stesso, nelle quali è specificato che &#8220;per fabbisogno energetico dell&#8217;edificio si intende la quantità  di calore che deve essere fornita o sottratta ad un ambiente climatizzato per mantenere le condizioni di temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo&#8221; e che per ambiente climatizzato si intende un &#8220;vano o spazio chiuso che, ai fini del calcolo, è riscaldato o raffrescato a determinate temperature di regolazione&#8221; (definizioni di cui al paragrafo 3 della normativa tecnica UNI/TS 11300).</p>
<p style="text-align: justify;">In base a quanto fin qui evidenziato e conformemente all&#8217;orientamento consolidato di questo Tribunale non può quindi riconoscersi la &#8220;natura di impianto integrato con caratteristiche innovative&#8221; all&#8217;impianto realizzato da parte ricorrente in quanto situato su un edificio con volumi aperti e quindi per il quale il fabbisogno energetico è indeterminabile (in termini cfr. ex multis questa Sezione n. 7270/2017, 3135/2018, 10961/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, infatti, nella fattispecie viene in rilievo la mera maggiorazione di un incentivo che il decreto ministeriale (allegato IV punto 1 paragrafo 3) riconosce solo se i moduli da cui è composto l&#8217;impianto fotovoltaico garantiscano &#8220;il mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8221; e, nel contempo, siano caratterizzati da una &#8220;trasmittanza termica&#8221; comparabile con quella del componente sostituito.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali requisiti non sono riscontrabili in un impianto come quello realizzato dalla società  ricorrente, costruito non su di un volume chiuso ma su di una struttura &#8211; rappresentata dall&#8217;ex fienile &#8211; frontalmente aperta, in relazione alla quale non sussiste alcun fabbisogno o livello energetico da mantenere rispetto ai livelli esistenti prima dell&#8217;intervento; come ha avuto modo di specificare il Consiglio di Stato, in relazione ad una fattispecie analoga, risulta &#8220;ragionevole e persuasivo che a fronte di un edificio che&amp; implica un costante interscambio tra esterno ed interno, si acceda al concetto di non misurabilità , a monte, dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8221; il che preclude il riconoscimento della maggiorazione richiesta (Cons. Stato sez. IV n. 19/2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può avere rilievo l&#8217;osservazione secondo cui l&#8217;edificio sarebbe in possesso di certificazione energetica posto che tale certificazione, come giù  rilevato dal GSE, si riferisce alla parte residenziale adiacente all&#8217;ex fienile aperto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3 Non ha poi pregio la doglianza proposta in subordine avverso le disposizioni del DM 5.5.2011 <i>in parte qua</i> sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 25, comma 10 D.lgs. 28/2011, che nell&#8217;affidare la disciplina dell&#8217;incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (id est DM 5.5.2011), consentirebbe tariffe differenziate soltanto con riferimento alla natura dell&#8217;area di sedime (ex art. 25, comma 10, lett. c) D.lgs. 28/2011ove si indica &#8220;la previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell&#8217;area di sedime&#8221;) e non alla tipologia dell&#8217;impianto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale doglianza si fonda su di una lettura parziale della disposizione di legge, che nel rinviare alla regolamentazione secondaria per la determinazione tariffaria, si basa su una molteplicità  di ulteriori criteri tra cui &#8220;la riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell&#8217;Unione europea&#8221; (ex art. 25, comma 10, lett. c) D.lgs. 28/2011) o l&#8217;equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio (ex art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 a cui rinvia il richiamato art. 25).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue la possibilità  che la normativa secondaria di attuazione stabilisca differenti tariffazioni in base alla tipologia di impianto e non solo in relazione all&#8217;area di sedime.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4 Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione del principio dell&#8217;affidamento, in quanto il GSE, disattendendo le previsioni della Guida &#8211; secondo cui, &#8220;per le applicazioni su coperture di edifici, viene considerata superficie utile per l&#8217;installazione anche l&#8217;eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi&#8221; &#8211; non ha riconosciuto la qualifica di impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo non ha pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo il sig. Meschiari non può dolersi di alcuna lesione affidamento in quanto, come appena esposto, il riconoscimento della tariffa è avvenuto nella misura in cui lo consentivano la disciplina legale e regolamentare applicabili al caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna pretesa può poi farsi discendere dall&#8217;estratto sopra riportato della Guida che ha semplicemente chiarito che, in presenza di un impianto installato su una copertura di un edificio chiuso, risulta possibile accettare l&#8217;installazione di moduli anche su una porzione di tetto che si estenda a protezione di volumi non chiusi.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, nella vicenda odierna tutti i moduli facenti parte dell&#8217;impianto insistono su di un volume aperto, con le conseguenza ora viste in termini di spettanza della tariffa.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Per le ragioni esposte, in conclusione il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Compensate le spese con i Ministeri costituiti stante la difesa di mero stile di quest&#8217;ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente Maurizio Meschiari alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Gestore Servizi Energetici spa, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</a></p>
<p>M.A di Nezza; L. De Gennaro PARTI: M.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Riccardo Marletta, Jacopo Brambilla Sica, contro Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Andrea Di Porto, Cesare San Mauro, Maria Antonietta Fadel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2019-n-7103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.7103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.A di Nezza; L. De Gennaro PARTI: M.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Riccardo Marletta, Jacopo Brambilla Sica, contro Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Andrea Di Porto, Cesare San Mauro, Maria Antonietta Fadel nonché contro Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;amministrazione non ha un obbligo di puntuale motivazione (e/o confutazione) delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 quando le ragioni ostative all&#8217;accoglimento delle medesime possono evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. GSE &#8211; Preavviso di rigetto ex. Art. 10-bis L. 241/1990 &#8211; Art. 3 L. 241/1990 &#8211; Obbligo di motivazione</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. GSE &#8211; D.M. 5 maggio 2011 &#8211; riconoscimento maggiorazione &#8211; requisiti impianto &#8211; fabbisogno energetico &#8211; trasmittanza termica</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3. GSE &#8211; D.M. 5 maggio 2011 &#8211; riconoscimento maggiorazione &#8211; requisiti impianto &#8211; impianto integrato con caratteristiche innovative</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">4. GSE &#8211; D.M. 5 maggio 2011 &#8211; riconoscimento maggiorazione- requisiti impianto &#8211; fabbisogno energetico &#8211; concetto di misurabilità </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p><em>1. L&#8217;amministrazione non ha un obbligo di puntuale motivazione (e/o confutazione) delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 quando le ragioni ostative all&#8217;accoglimento delle medesime possono evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento.</em></p>
<p><strong>Conforme Consiglio di Stato n. 3984/2018.</strong></p>
<p><em>2. Ai fini dell&#8217;accesso alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 c.d. &#8216;IV Conto Energia&#8217;, l&#8217;impianto deve presentare due distinti requisiti e, precisamente, deve garantire il mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio e deve essere caratterizzato da una trasmittanza termica comparabile con quella del componente sostituito.</em></p>
<p><em>3. Non può riconoscersi la &#8216;natura di impianto integrato con caratteristiche innovative&#8217; all&#8217;impianto situato su un edificio con volumi aperti e quindi per il quale il fabbisogno energetico è indeterminabile.</em></p>
<p><strong>Conforme Tar Lazio n. 7270/2017, 3135/2018, 10961/2018.</strong></p>
<p><em>4. I requisiti di &#8216;mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8217; e &#8216;trasmittanza termica&#8217;, richiesti ai fini del riconoscimento della maggiorazione degli incentivi di cui al D.M. 5 maggio 2011 c.d. &#8216;IV Conto Energia&#8217;, non sono riscontrabili in un impianto costruito su di una struttura frontalmente aperta, in relazione alla quale non sussiste alcun fabbisogno o livello energetico da mantenere rispetto ai livelli esistenti prima dell&#8217;intervento. Risulta, infatti, &#8216;ragionevole e persuasivo&#8217; che a fronte di un edificio che implica un costante interscambio tra esterno ed interno, si acceda al concetto di non misurabilità , a monte, dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio.</em></p>
<p><strong>Conforme Consiglio di Stato  n. 19/2017.</strong></p>
</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/06/2019<br />
<strong>N. 07103/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 1</strong><strong>0473/2012 REG.RIC.</strong><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 10473 del 2012, proposto da<br />
Maurizio Meschiari, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Riccardo Marletta, Jacopo Brambilla Sica, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri 5;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Andrea Di Porto, Cesare San Mauro, Maria Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Di Porto in Roma, via G.B. Martini, 13;<br />
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del provvedimento gse/p20120158100 del 17.09.2012, nella parte in cui ha negato l&#8217;ammissione alla tariffa incentivante prevista dal DM 5 maggio 2011 per gli &#8220;impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative&#8221; nella misura pari a 0,4270 euro, per l&#8217;impianto fotovoltaico denominato Meschiarimaurizio_4,26kwp, di potenza pari a 4,26 kw, ubicato in via Getta, 1605 nel Comune di San Felice sul Panaro (MO) località  San Biagio, identificato con il numero n = 68595;<br />
della comunicazione ai sensi all&#8217;art. 10 bis della legge 241/90, prot. GSE n. P20120119243 resa in data 11 luglio 2012;<br />
del d.m. 5 maggio 2011, limitatamente alla previsione di cui all&#8217;Allegato 4, punto 1.3.a;<br />
della &#8220;Guida alle applicazioni innovative finalizzate all&#8217;integrazione architettonica del fotovoltaico&#8221; pubblicata dal GSE nell&#8217;agosto 2011;<br />
dell&#8217;ulteriore nota GSE trasmessa il 20 settembre 2012 al tecnico del Signor Meschiari;<br />
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. Il Signor Maurizio Meschiari, con domanda al GSE dell&#8217;11 gennaio 2012, ha chiesto il riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal d.m. 5 maggio 2011 per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, per il proprio impianto, posto a copertura di un ex fienile sito nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), località  San Biagio, in Via Getta n. 1605 sul presupposto che tale impianto avesse i requisiti indicati nell&#8217;Allegato 4 dello stesso d.m.<br />
1.1 Il GSE, dopo aver esaminato la documentazione inviata dall&#8217;istante, con nota prot. P20120119243 dell&#8217;11 luglio 2012 ha quindi comunicato ai sensi dell&#8217;art. 10 bis L. 241/1990 le ragioni che ostavano all&#8217;accoglimento della richiesta di concessione della tariffa incentivante evidenziando che il manufatto sul quale è installato l&#8217;impianto fotovoltaico non rispetta le condizioni della regolamentazione &#8220;in quanto non chiuso&#8221;; conseguentemente ha qualificato l&#8217;impianto come &#8220;impianto su edifici, risultando i moduli complanari alla falda del tetto&#8221;, informando che la tariffa incentivante applicabile era di 0,2680 €/kWh, in luogo della tariffa richiesta, pari a 0,4270 euro/kWh.<br />
1.2 Preso poi atto delle osservazioni presentate il 20 luglio 2012 dal Meschiari ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, il GSE, con provvedimento definitivo P20120158100 del 17 settembre 2012 ha comunicato al medesimo che &#8220;l&#8217;edificio di Suo interesse non corrisponde ai requisiti esplicitati nell&#8217;allegato 4 e non può essere ammesso alle tariffe previste dal Titolo III&#8221;, in quanto:<br />
a) ai sensi dell&#8217;Allegato 4 al d.m. 5 maggio 2011, punto 1, paragrafo 3, deve esistere &#8220;un fabbisogno energetico dell&#8217;edificio oggetto dell&#8217;installazione dell&#8217;impianto fotovoltaico, nel quale i moduli fotovoltaici contribuiscono al bilancio termico dell&#8217;edificio in qualità  di elementi edilizi caratterizzati da una propria trasmittanza termica&#8221;;<br />
b) risulta fisicamente impossibile, in assenza di un volume chiuso, &#8220;configurare un qualsivoglia fabbisogno energetico per un dato edificio&#8221;;<br />
c) &#8220;è necessario che tale fabbisogno [energetico] sia almeno configurabile in relazione agli edifici oggetto dell&#8217;installazione degli impianti fotovoltaici che vogliano accedere alla tariffa per applicazioni innovative finalizzate all&#8217;integrazione architettonica&#8221;. E ciù² &#8220;è impossibile relativamente a volumi aperti per le ragioni sopra esposte&#8221;.<br />
1.3 Di conseguenza il GSE, con lo stesso provvedimento del 17 settembre 2012:<br />
&#8211; ha confermato la qualifica tecnica di &#8220;impianto su edificio&#8221;, ai sensi ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. g, del DM 5 maggio 2011, nonchè dell&#8217;Allegato 2 del medesimo decreto;<br />
&#8211; ha confermato &#8220;l&#8217;ammissione alla tariffa incentivante prevista dal DM 5 maggio 2011 nella misura di 0,2680 euro/kWh&#8221;.<br />
Avverso il provvedimento il sig. Meschiari propone il presente ricorso denunziando:<br />
&#8211; violazione degli artt. 3 e 10 bis L. 241/1990;<br />
&#8211; violazione artt. 3, 4, 15 e 16 DM 5.5.2011 e del relativo allegato 4; violazione art. 25 D.lgs. 28/2011; eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà , perplessità , travisamento di fatto, difetto di istruttoria, illogicità  e ingiustizia manifeste;<br />
&#8211; (sotto altro profilo) violazione artt. 3, 4, 15 e 16 DM 5.5.2011 e del relativo allegato 4; violazione art. 25 D.lgs. 28/2011; eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà , perplessità , travisamento di fatto, difetto di istruttoria, illogicità  e ingiustizia manifeste;<br />
&#8211; violazione artt. 3, 4, 15 e 16 DM 5.5.2011 e del relativo allegato 4; violazione artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per disparità  di trattamento, illogicità  e ingiustizia manifeste.<br />
1.4 Si è costituito il Gestore Servizi Energetici deducendo l&#8217;infondatezza della domanda.<br />
I Ministeri intimati si sono costituiti tramite l&#8217;Avvocatura dello Stato con memoria di mero stile.<br />
1.5 All&#8217;udienza del 10 aprile 2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
2. Il ricorso va respinto.<br />
2.1 Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto la motivazione non avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni svolte ai sensi dell&#8217;art. 10 bis L. 241/1990.<br />
Il motivo è infondato.<br />
In primo luogo si osserva che seppure in forma sintetica il Gestore ha motivato adeguatamente in relazione agli aspetti che costituiscono le ragioni del diniego della tariffa richiesta.<br />
Peraltro per giurisprudenza consolidata, l&#8217;amministrazione non ha un obbligo di puntuale motivazione (e/o confutazione) delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 quando, come nel caso odierno, le ragioni ostative all&#8217;accoglimento delle medesime possono evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento (cfr. da ultimo Cons. Stato n. 3984/2018).<br />
Infine il provvedimento, per le ragioni che si vanno ad esaminare, non avrebbe potuto avere contenuto dispositivo diverso e dunque ai sensi dell&#8217;art. 21-octies L. 241/1990, risulta ininfluente ogni eventuale vizio procedimentale.<br />
2.2 Con il secondo e terzo motivo il sig. Meschiari contesta sotto distinti profili il mancato riconoscimento degli incentivi, asserendo che in base alla disciplina applicabile il proprio impianto avrebbe tutti i requisiti richiesti per poter essere qualificato come impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative.<br />
I motivi, che stante la stretta attinenza possono essere oggetto di esame congiunto, non sono condivisibili.<br />
In punto di fatto, la circostanza che il manufatto edilizio su cui insiste l&#8217;impianto fotovoltaico non sia chiuso appare pacifica e risulta <em>per tabulas</em> dalla documentazione fotografica in atti; l&#8217;ex fienile su cui sono posti i pannelli fotovoltaici è infatti pressochè del tutto aperto frontalmente.<br />
Alla luce di ciù² sul piano giuridico si osserva quanto segue.<br />
Secondo l&#8217;art. 15 comma 2 d.m. 5 maggio 2011, ricompreso nel titolo concernente gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, &#8220;possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici&#8221; e che, tra l&#8217;altro, siano anche stati &#8220;realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità  di installazione indicate in allegato 4&#8221;.<br />
Secondo l&#8217;allegato 4 punto 1 paragrafo 3 del decreto, per fruire della pertinente tariffa incentivante, gli impianti in esame devono avere moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali, tra l&#8217;altro, &#8220;protezione o regolazione termica dell&#8217;edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito&#8221;.<br />
Dalla disposizione da ultimo citata emerge che, per il riconoscimento della incentivazione richiesta, l&#8217;impianto deve presentare due distinti requisiti e, precisamente, deve garantire il mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio e deve essere caratterizzato da una trasmittanza termica comparabile con quella del componente sostituito.<br />
Anche le &#8220;Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal d.m. 5 maggio 2011&#8243; (pubblicate dal GSE punto 2 pagina 9;) definiscono, come impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative, l'&#8221;impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità  di installazione indicate nell&#8217;allegato 4 al Decreto&#8221;<br />
Inoltre la &#8220;Guida alle applicazioni innovative finalizzate all&#8217;integrazione architettonica del fotovoltaico &#8211; Quarto Conto Energia&#8221; al capitolo 2 stabilisce che &#8220;il DPR 26 agosto 1993 n.412 definisce &#8220;edificio&#8221; un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l&#8217;ambiente esterno&#8221; e al capitolo 3 prevede che gli impianti in esame &#8220;devono essere installati su edifici, così come precedentemente definiti (DPR 412/93), secondo le modalità  previste dall&#8217;Allegato 4 al Decreto&#8221;.<br />
Ciù² è confermato dalle normative tecniche UNI TS 11300-1, richiamate dal GSE nel provvedimento stesso, nelle quali è specificato che &#8220;per fabbisogno energetico dell&#8217;edificio si intende la quantità  di calore che deve essere fornita o sottratta ad un ambiente climatizzato per mantenere le condizioni di temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo&#8221; e che per ambiente climatizzato si intende un &#8220;vano o spazio chiuso che, ai fini del calcolo, è riscaldato o raffrescato a determinate temperature di regolazione&#8221; (definizioni di cui al paragrafo 3 della normativa tecnica UNI/TS 11300).<br />
In base a quanto fin qui evidenziato e conformemente all&#8217;orientamento consolidato di questo Tribunale non può quindi riconoscersi la &#8220;natura di impianto integrato con caratteristiche innovative&#8221; all&#8217;impianto realizzato da parte ricorrente in quanto situato su un edificio con volumi aperti e quindi per il quale il fabbisogno energetico è indeterminabile (in termini cfr. ex multis questa Sezione n. 7270/2017, 3135/2018, 10961/2018).<br />
Ed, infatti, nella fattispecie viene in rilievo la mera maggiorazione di un incentivo che il decreto ministeriale (allegato IV punto 1 paragrafo 3) riconosce solo se i moduli da cui è composto l&#8217;impianto fotovoltaico garantiscano &#8220;il mantenimento del livello di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8221; e, nel contempo, siano caratterizzati da una &#8220;trasmittanza termica&#8221; comparabile con quella del componente sostituito.<br />
Tali requisiti non sono riscontrabili in un impianto come quello realizzato dalla società  ricorrente, costruito non su di un volume chiuso ma su di una struttura &#8211; rappresentata dall&#8217;ex fienile &#8211; frontalmente aperta, in relazione alla quale non sussiste alcun fabbisogno o livello energetico da mantenere rispetto ai livelli esistenti prima dell&#8217;intervento; come ha avuto modo di specificare il Consiglio di Stato, in relazione ad una fattispecie analoga, risulta &#8220;ragionevole e persuasivo che a fronte di un edificio che&amp; implica un costante interscambio tra esterno ed interno, si acceda al concetto di non misurabilità , a monte, dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio&#8221; il che preclude il riconoscimento della maggiorazione richiesta (Cons. Stato sez. IV n. 19/2017).<br />
Nè può avere rilievo l&#8217;osservazione secondo cui l&#8217;edificio sarebbe in possesso di certificazione energetica posto che tale certificazione, come giù  rilevato dal GSE, si riferisce alla parte residenziale adiacente all&#8217;ex fienile aperto.<br />
2.3 Non ha poi pregio la doglianza proposta in subordine avverso le disposizioni del DM 5.5.2011 <em>in parte qua</em> sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 25, comma 10 D.lgs. 28/2011, che nell&#8217;affidare la disciplina dell&#8217;incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (id est DM 5.5.2011), consentirebbe tariffe differenziate soltanto con riferimento alla natura dell&#8217;area di sedime (ex art. 25, comma 10, lett. c) D.lgs. 28/2011ove si indica &#8220;la previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell&#8217;area di sedime&#8221;) e non alla tipologia dell&#8217;impianto.<br />
Tale doglianza si fonda su di una lettura parziale della disposizione di legge, che nel rinviare alla regolamentazione secondaria per la determinazione tariffaria, si basa su una molteplicità  di ulteriori criteri tra cui &#8220;la riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell&#8217;Unione europea&#8221; (ex art. 25, comma 10, lett. c) D.lgs. 28/2011) o l&#8217;equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio (ex art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 a cui rinvia il richiamato art. 25).<br />
Ne consegue la possibilità  che la normativa secondaria di attuazione stabilisca differenti tariffazioni in base alla tipologia di impianto e non solo in relazione all&#8217;area di sedime.<br />
2.4 Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione del principio dell&#8217;affidamento, in quanto il GSE, disattendendo le previsioni della Guida &#8211; secondo cui, &#8220;per le applicazioni su coperture di edifici, viene considerata superficie utile per l&#8217;installazione anche l&#8217;eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi&#8221; &#8211; non ha riconosciuto la qualifica di impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative.<br />
Il motivo non ha pregio.<br />
In primo luogo il sig. Meschiari non può dolersi di alcuna lesione affidamento in quanto, come appena esposto, il riconoscimento della tariffa è avvenuto nella misura in cui lo consentivano la disciplina legale e regolamentare applicabili al caso di specie.<br />
Nessuna pretesa può poi farsi discendere dall&#8217;estratto sopra riportato della Guida che ha semplicemente chiarito che, in presenza di un impianto installato su una copertura di un edificio chiuso, risulta possibile accettare l&#8217;installazione di moduli anche su una porzione di tetto che si estenda a protezione di volumi non chiusi.<br />
Diversamente, nella vicenda odierna tutti i moduli facenti parte dell&#8217;impianto insistono su di un volume aperto, con le conseguenza ora viste in termini di spettanza della tariffa.<br />
3. Per le ragioni esposte, in conclusione il ricorso deve essere respinto.<br />
3.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Compensate le spese con i Ministeri costituiti stante la difesa di mero stile di quest&#8217;ultimo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente Maurizio Meschiari alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Gestore Servizi Energetici spa, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>Osservatorio sull&#8217; acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211;  Pronunce della Corte di Cassazione &#8211; 11-GIU-19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sull-acqua-e-sull-energia-rinnovabile-pronunce-della-corte-di-cassazione-11-giu-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 05:50:31 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sull-acqua-e-sull-energia-rinnovabile-pronunce-della-corte-di-cassazione-11-giu-19/">Osservatorio sull&#8217; acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211;  Pronunce della Corte di Cassazione &#8211; 11-GIU-19</a></p>
<p>CORTE DI CASSAZIONE: CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 10 gennaio 2019, n. 488  &#8211; &#8220;In caso di omissione di pronuncia da parte del T.S.A.P. non è esperibile il ricorso per cassazione&#8221; CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 11 gennaio 2019, n. 542  &#8211; &#8220;Una maggiore o minore frequenza dell&#8217;uso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sull-acqua-e-sull-energia-rinnovabile-pronunce-della-corte-di-cassazione-11-giu-19/">Osservatorio sull&#8217; acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211;  Pronunce della Corte di Cassazione &#8211; 11-GIU-19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sull-acqua-e-sull-energia-rinnovabile-pronunce-della-corte-di-cassazione-11-giu-19/">Osservatorio sull&#8217; acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211;  Pronunce della Corte di Cassazione &#8211; 11-GIU-19</a></p>
<p><strong>CORTE DI CASSAZIONE:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-1-2019-n-488/">CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 10 gennaio 2019, n. 488 </a> &#8211; </strong><em>&#8220;In caso di omissione di pronuncia da parte del T.S.A.P. non è esperibile il ricorso per cassazione&#8221;</em></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2019-n-542/">CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 11 gennaio 2019, n. 542 </a> &#8211; &#8220;</strong><em>Una maggiore o minore frequenza dell&#8217;uso tipico della servitù ovvero delle facoltà concesse al titolare del fondo dominante, da esercitarsi sul fondo servente, non è di per sé idonea a determinare l&#8217;aggravamento della servitù stessa.&#8221;</em></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-14-1-2019-n-616/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 616 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-24-1-2019-n-2085/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2085 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-6-2-2019-n-3519/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Ordinanza 6 febbraio 2019, n. 3519 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-6-2-2019-n-3518/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Ordinanza 6 febbraio 2019, n. 3518 </strong></a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-2-2019-n-3331/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 5 febbraio 2019, n. 3331 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-6-2-2019-n-3517/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 6 febbraio 2019, n. 3517 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-2-2019-n-4475/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4475 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-2-2019-n-5194/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 21 febbraio 2019, n. 5194 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-25-2-2019-n-5452/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 25 febbraio 2019, n. 5452 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-3-2019-n-7927/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 20 marzo 2019, n. 7927 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-20-3-2019-n-7925/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 20 marzo 2019, n. 7925 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-26-3-2019-n-5642/"><strong>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 26 marzo 2019, n. 5642 </strong></a></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-3-2019-n-8672/">CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 28 marzo 2019, n. 8672 </a> &#8220;</strong><i>Nell&#8217;ambito della procedura di rilascio dell&#8217;autorizzazione unica ex articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, non occorre la partecipazione dell&#8217;Ufficio competente in materia di pianificazione urbanistica alla conferenza di servizi, atteso che proprio il rilascio di detta autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.&#8221;</i></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-22-3-2019-n-8227/">CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 22 marzo 2019, n. 8227 </a>&#8220;</strong><i>n tema di rinuncia ex art. 55 del regio decreto n. 1775 dell&#8217;11 dicembre 1933, soltanto dal momento in cui la Regione viene legittimamente a conoscenza della rinunzia del titolare della concessione può realizzarsi l&#8217;effetto di cessazione dell&#8217;obbligo del pagamento al termine dell&#8217;annualità in corso alla data della notifica della rinuncia.&#8221;</i></li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio sull&#8217; acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211; Pronunce del Consiglio di Stato &#8211; 11-GIU-19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sull-acqua-e-sull-energia-rinnovabile-pronunce-del-consiglio-di-stato-11-giu-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 05:50:31 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sull-acqua-e-sull-energia-rinnovabile-pronunce-del-consiglio-di-stato-11-giu-19/">Osservatorio sull&#8217; acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211; Pronunce del Consiglio di Stato &#8211; 11-GIU-19</a></p>
<p>CONSIGLIO DI STATO: CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 21 gennaio 2019, n. 508  CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 22 gennaio 2019, n. 533  CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 21 gennaio 2019, n. 506  CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; Sentenza 1 febbraio 2019, n.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sull-acqua-e-sull-energia-rinnovabile-pronunce-del-consiglio-di-stato-11-giu-19/">Osservatorio sull&#8217; acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211; Pronunce del Consiglio di Stato &#8211; 11-GIU-19</a></p>
<p><strong>CONSIGLIO DI STATO:</strong></p>
<ul>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-1-2019-n-508/"><strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 21 gennaio 2019, n. 508 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-1-2019-n-533/"><strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 22 gennaio 2019, n. 533 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-1-2019-n-506/"><strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 21 gennaio 2019, n. 506 </strong></a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-2-2019-n-795/"><strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; Sentenza 1 febbraio 2019, n. 795 </strong></a></li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sull-acqua-e-sull-energia-rinnovabile-pronunce-del-consiglio-di-stato-11-giu-19/">Osservatorio sull&#8217; acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211; Pronunce del Consiglio di Stato &#8211; 11-GIU-19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Osservatorio sull&#8217; acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211; Pronunce del TAR &#8211; 11-GIU-19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sull-acqua-e-sull-energia-rinnovabile-pronunce-del-tar-11-giu-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 05:50:31 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sull-acqua-e-sull-energia-rinnovabile-pronunce-del-tar-11-giu-19/">Osservatorio sull&#8217; acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211; Pronunce del TAR &#8211; 11-GIU-19</a></p>
<p>TAR: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 7 gennaio 2019, n. 185  T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 14 gennaio 2019, n. 436  T.7/1/2019 185A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 14 gennaio 2019, n. 437  T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sull-acqua-e-sull-energia-rinnovabile-pronunce-del-tar-11-giu-19/">Osservatorio sull&#8217; acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211; Pronunce del TAR &#8211; 11-GIU-19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sull-acqua-e-sull-energia-rinnovabile-pronunce-del-tar-11-giu-19/">Osservatorio sull&#8217; acqua e sull&#8217; energia rinnovabile &#8211; Pronunce del TAR &#8211; 11-GIU-19</a></p>
<p><strong>TAR:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-1-2019-n-185/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 7 gennaio 2019, n. 185 </a></strong></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-14-1-2019-n-436/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 14 gennaio 2019, n. 436 </a></strong></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-14-1-2019-n-437/">T.7/1/2019 185A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 14 gennaio 2019, n. 437 </a></strong></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-22-1-2019-n-846/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 22 gennaio 2019, n. 846 </a></strong></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-30-1-2019-n-1210/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 30 gennaio 2019, n. 1210 </a></strong></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-30-1-2019-n-1212/"> T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 30 gennaio 2019, n. 1212 </a></strong></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-2-2019-n-1302/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 1 febbraio 2019, n. 1302 </a></strong></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-2-2019-n-1304/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 1 febbraio 2019, n. 1304 </a></strong></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-2-2019-n-1435/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 5 febbraio 2019, n. 1435 </a></strong></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-2-2019-n-1436/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 5 febbraio 2019, n. 1436 </a></strong></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-2-2019-n-2126/"> <strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 15 febbraio 2019, n. 2126 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-14-2-2019-n-1936/"><strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 14 febbraio 2019, n. 1936 </strong></a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-2-2019-n-2123/"><strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 15 febbraio 2019, n. 2123 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-18-2-2019-n-2198/"><strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 18 febbraio 2019, n. 2198 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-18-2-2019-n-2170/"><strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 18 febbraio 2019, n. 2170 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-18-2-2019-n-2167/"><strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 18 febbraio 2019, n. 2167 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-20-3-2019-n-3679/"><strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 20 marzo 2019, n. 3679 </strong></a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-3-2019-n-4090/"><strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 27 marzo 2019, n. 4090 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-3-2019-n-4042/"><strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 27 marzo 2019, n. 4042 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-3-2019-n-4039/"><strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 27 marzo 2019, n. 4039 </strong></a></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-2-2019-n-2335/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 21 febbraio 2019, n. 2335 </a> &#8211; &#8220;</strong> <i>L&#8217;Amministrazione, nel determinare all&#8217;interno della disciplina legale i presupposti e l&#8217;entità di incentivi e, in generale, di sovvenzioni pubbliche, gode di ampia discrezionalità; tale discrezionalità può essere sottoposta a sindacato giurisdizionale nei limiti del principio di ragionevolezza.&#8221;</i></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-2-2019-n-2169/"><i> </i><strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 19 febbraio 2019, n. 2169  &#8211;</strong></a>&#8220;<i>L&#8217;applicabilità dell&#8217;istituto del silenzio-assenso alla materia inerente alla disciplina degli incentivi per la produzione di energia rinnovabile è escluso dalla disciplina generale contenuta nel comma 4 dell&#8217;art. 20, l. 241/90 &#8220;</i></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-3-2019-n-2992/"><strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 6 marzo 2019, n. 2992 </strong></a></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-4-3-2019-n-2872/"><strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 4 marzo 2019, n. 2872  </strong></a>&#8211; &#8221; <i>Il sistema dei certificati bianchi è un regime incentivante diretto a premiare solo &#8211; e strettamente &#8211; quegli interventi che, in assenza degli incentivi, non avrebbero potuto essere realizzati&#8221;</i></li>
<li><a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25118"> <strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 30 aprile 2019, n. 5438 </strong></a>&#8211; &#8220;<i>Si esclude che la potestà del Gestore di pronunciare la decadenza dagli incentivi, ai sensi della prima parte dell&#8217;art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, abbia connotazioni sanzionatorie&#8221;</i></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-3-2019-n-4087/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 27 marzo 2019, n. 4087 &#8221; </a> </strong>&#8220;L<i>a ratio del meccanismo di promozione è quella di premiare attività che implicano un consumo minore di energia, riconoscendo gli incentivi soltanto se tale risparmio sia concretamente dimostrato dall&#8217;operatore attraverso adeguata strumentazione tecnica e sempre che sia rispettato anche il requisito dell&#8217;addizionalità.&#8221;</i></li>
</ul>
<ul>
<li><i> </i><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-3-2019-n-3770/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 21 marzo 2019, n. 3770  &#8220;</a> </strong> <i>Deve escludersi l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 6 del D.M. 05/07/2012, c.d. Quinto Conto Energia, ai fini dell&#8217;ottenimento del diritto all&#8217;ottenimento della tariffa incentivante dovendosi ritenere prevalente la disposizione prevista dall&#8217;art.1 comma 5 dello stesso decreto, che regola sul piano sostanziale degli effetti la chiusura delle ammissioni agli incentivi per il raggiungimento della soglia quantitativa massima di incentivo erogabile.&#8221;</i></li>
<li><strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-3-2019-n-4116/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 28 marzo 2019, n. 4116 </a> </strong><em> &#8220;La giurisprudenza interpreta l&#8217;art. 42 d.lgs. n. 28 del 2011 (rubricato &#8220;Controlli e sanzioni in materia di incentivi&#8221;) nel senso che &#8220;il Gse &#8211; titolare del potere di effettuare verifiche sulla conformità a legge degli impianti ai fini dell&#8217;erogazione del beneficio tariffario &#8211; è abilitato a compiere una valutazione complessiva dei titoli autorizzativi relativi all&#8217;impianto oggetto di controllo, compresa la verifica del requisito del titolo edilizio&#8221;</em></li>
</ul>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2019 n.6785</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-29-5-2019-n-6785/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-29-5-2019-n-6785/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2019 n.6785</a></p>
<p>G. Lo Presti, Pres., M. A. di Nezza, Est. PARTI: Pollenza Sole s.r.l., rappr. e difesa dagli avv.ti L. Forte, A. Marchiori e O. Antongirolami, contro Gse &#8211; Gestore dei servizi energetici s.p.a., rappr. e difesa dagli avv.ti prof. G. M. Esposito, V. Ciervo e A. Pugliese, Ministero dell’economia e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-29-5-2019-n-6785/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2019 n.6785</a></p>
<p style="text-align: left;">G. Lo Presti, Pres., M. A. di Nezza, Est. PARTI: Pollenza Sole s.r.l., rappr. e difesa dagli avv.ti L. Forte, A. Marchiori e O. Antongirolami, contro Gse &#8211; Gestore dei servizi energetici s.p.a., rappr. e difesa dagli avv.ti prof. G. M. Esposito, V. Ciervo e A. Pugliese, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Agenzia delle entrate, rappr. e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato</p>
<hr />
<p>Il quadro normativo emergente dai decreti ministeriali 5.5.2011 (IV conto energia),  5.7.2012  (V conto energia), 6.8.2010 (III conto energia) e 19.02.2007 (II conto energia) ammette la cumulabilità tra le tariffe incentivanti previste per gli impianti fotovoltaici e i benefici pubblici di cui all’art. 6 l. n. 388/2000 (c.d. “detassazione ambientale”), ossia la deduzione dal reddito imponibile del 20% del costo degli investimenti ambientali effettuati nel corso del 2011.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. d. m. 5.5.2011 (IV conto energia) – d.m. 5.7.2012  (V conto energia) – d.m. 6.8.2010 (III conto energia) – d.m. 19.02.2007 (II conto energia) – impianti fotovoltaici – incentivi –  l. n. 388/2000 – “detassazione ambientale” – cumulabilità</span></p>
<hr />
<p><em><b>1</b>. Il quadro normativo emergente dai decreti ministeriali 5.5.2011 (IV conto energia),  5.7.2012  (V conto energia), 6.8.2010 (III conto energia) e 19.02.2007 (II conto energia) ammette la cumulabilità tra le tariffe incentivanti previste per gli impianti fotovoltaici e i benefici pubblici di cui all’art. 6 l. n. 388/2000 (c.d. “detassazione ambientale”), ossia la deduzione dal reddito imponibile del 20% del costo degli investimenti ambientali effettuati nel corso del 2011.</em></p>
<p><strong>Conforme, Tar Lazio, sez. Terza Ter, sentenza del 29 maggio 2019, n. 6784</strong></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 29/05/2019</p>
<p><b>N. 06785/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p><b>N. 00340/2018 REG.RIC.</b></p>
<p><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 340 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Pollenza Sole s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Forte, Andrea Marchiori e Orestino Antongirolami, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Maria Granillo in Roma, via Oslavia, 40;</p>
<p><b><i>contro</i></b></p>
<p>Gse &#8211; Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del Direttore degli affari legali e societari, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Gianluca M. Esposito, Valeria Ciervo e Antonio Pugliese, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia, 11;<br />
Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Agenzia delle entrate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>p.t.</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;</p>
<p><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p><i>(ric.)</i></p>
<p>&#8211; della comunicazione del 22.11.2017 con cui il Gse ha ritenuto che la “detassazione” prevista dalla l. n. 388/2000 (c.d. “Tremonti ambiente”) non fosse “cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia”, indicando la necessità di rinuncia al beneficio fiscale per il produttore che intendesse continuare a fruire delle tariffe in questione entro 12 mesi dalla pubblicazione del comunicato;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto precedente, successivo e conseguente, tra cui, in quanto occorrente, la nota del Ministero dello sviluppo economico del 18.6.2015 sulla possibilità di cumulo con riferimento alle sole tariffe del II conto energia, nei limiti del 20% del costo dell’investimento, mentre le tariffe di cui al III e al IV conto energia non sarebbero cumulabili con la detassazione stessa;</p>
<p><i>(I^ mm.aa.)</i></p>
<p>&#8211; delle note prot. nn. 88939, 88968, 88973, 88941 e 88960 del 26.9.2018, con cui il Gse ha comunicato l’avvio del procedimento in autotutela, ai sensi della l. n. 241/90, dei provvedimenti di ammissione alle tariffe incentivanti per gli impianti Pollenza Solar II, sez. A, B, C, D e Colbuccaro Solar I;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto precedente, successivo e conseguente, tra cui, per quanto occorrente, la nota del Mise n. 24327 del 12.12.2012 indirizzata all’Aper;</p>
<p><i>(II^ mm.aa.)</i></p>
<p>&#8211; della comunicazione del 14.11.2018 con cui il Gse, richiamata la precedente comunicazione del 22.11.2017, ha prorogato al 31.12.2019 il termine per dare evidenza della rinuncia al beneficio fiscale;</p>
<p><i>nonché per l’accertamento</i></p>
<p>del diritto della ricorrente a percepire la tariffa incentivante prevista dalle convenzioni siglate con il GSE s.p.a., rispettivamente nn. J03L55546607 (III° conto energia), J03L252342807 (IV° conto energia), J03L246604007 (IV° conto energia), per tutto il periodo di durata delle rispettive convenzioni.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 27 marzo 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO</p>
<p>Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 27.12.2017 (dep. l’11.1) la società in epigrafe, titolare di alcuni impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti di cui ai dd.mm. 6.8.2010 e 5.5.2011, rispettivamente III° e IV° conto energia, nel premettere di avere inteso usufruire nell’anno 2012 dell’agevolazione tributaria <i>ex</i> art. 6 l. n. 388/2000 (deduzione dal reddito imponibile del 20% del costo degli investimenti ambientali effettuati nel corso del 2011; in seguito, “detassazione ambientale”), ha impugnato la comunicazione del 22.11.2017 con cui il Gse ha ritenuto non cumulabili i benefici in questione e ha assegnato agli interessati termine sino al 21.11.2018 per dar conto della rinuncia all’agevolazione fiscale al fine di mantenere l’erogazione delle tariffe incentivanti, prospettando:</p>
<p><i>I) Incompetenza relativa; violazione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2, 3 7, 8, 10 e 12 l. n. 241/90; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifeste; violazione e falsa applicazione del principio del contrarius actus, degli artt. 21-quinquies, 21-sexies, 21-nonies l. n. 241/90, dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché degli artt.10, 11 e 15 delle convenzioni siglate con il Gse</i>: il Gestore non avrebbe il potere di stabilire la non cumulabilità dei benefici in argomento, attribuzione spettante al Ministero competente (come puntualizzato anche dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 58/E del 2016); si tratterebbe, poi, di una determinazione assunta senza le garanzie procedimentali previste dalla l. n. 241/90 e introduttiva di una nuova ipotesi di decadenza dalle tariffe non contemplata dalla normativa di riferimento;</p>
<p><i>II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 388/2000, dell’art. 9 d.m. 19.2.2007 (II Conto Energia), dell’art.19 d.m. 5.7.2012, dell’art. 5 d.m. 6.8.2010 (III Conto Energia), dell’art. 5 d.m. 5.5.2011 (IV Conto Energia) e dell’art.12 d.m. 5.7.2012 (V Conto Energia) nonché dell’art.12 delle Disposizioni sulla legge in generale, dell’art. 1362 e ss. c.c., con particolare riferimento agli artt. 1369, 1370 e 1371 c.c.; violazione dell’art. 41 Cost. e del principio di legittimo affidamento, dei principi di buon andamento e proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti nonché per illogicità ed irrazionalità manifesta</i>: la non cumulabilità delle tariffe incentivanti e della detassazione ambientale avrebbe dovuto essere espressamente sancita dal regolatore; inoltre, la salvezza delle previsioni del III° conto energia sullo specifico punto in rilievo, inserita nei successivi conti energia, avrebbe la funzione di estendere a questi ultimi la disciplina del II° conto e dunque la regola dei benefici in argomento, non potendosi altrimenti giustificare la disparità di trattamento degli impianti assoggettati ai diversi conti, con ulteriore violazione dell’affidamento alla fruizione degli incentivi già concessi.</p>
<p>Ha pertanto formulato le domande riportate in epigrafe.</p>
<p>Costituitesi in resistenza le parti intimate, con ordinanza n. 4213 dell’11.7.2018 è stata respinta la domanda cautelare.</p>
<p>Con ricorsi per motivi aggiunti spediti per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 29.10.2018 (dep. il 6.11) e l’11.1.2019 (dep. il 29.1) la società istante ha chiesto l’annullamento, rispettivamente:</p>
<p>&#8211; delle note meglio indicate in epigrafe, con cui il Gse, richiamata la comunicazione del 7.8.2018 dell’Agenzia delle entrate di Macerata (attestante l’avvenuta fruizione dell’agevolazione fiscale da parte della ricorrente), ha comunicato l’avvio dei procedimenti in autotutela per la revisione dei provvedimenti di ammissione alle tariffe incentivanti e ha disposto al contempo la sospensione “in via cautelativa” dell’erogazione delle tariffe stesse, prospettando vizi di illegittimità derivata e, quali vizi autonomi: <i>III)</i> Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-<i>quater</i> l. n. 241/90 e dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per illogicità e ingiustizia manifeste e per contraddittorietà; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90;</p>
<p>&#8211; la comunicazione del 14.11.2018 con cui il Gestore ha prorogato dal 21.11.2018 al 31.12.2019 il termine per la rinuncia alla detassazione ambientale, deducendone l’illegittimità derivata (con i secondi motivi aggiunti la società istante ha dato anche atto che la sospensione cautelativa, impugnata con il precedente atto di motivi aggiunti, era stata pronunciata per ragioni diverse da quelle attinenti alla questione del cumulo dei benefici).</p>
<p>All’odierna udienza, in vista della quale la ricorrente e il Gse hanno depositato memorie, anche di replica, il giudizio è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p><i>1.</i> Il giudizio verte sulla comunicazione pubblicata il 22.11.2017 con cui il Gse ha escluso la possibilità di cumulare le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica previste dal III°, IV° e V° conto energia con l’agevolazione fiscale <i>ex</i> art. 6 l. n. 388/2000.</p>
<p>Segnatamente, il Gestore ha affermato:</p>
<p>&#8211; che l’art. 6 cit. – secondo cui, a decorrere dall’esercizio in corso all’1.1.2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (norma peraltro abrogata a far tempo dal 26.6.2012 dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, con la conseguenza che “è stato possibile beneficiare di tale agevolazione, con riferimento agli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012”) – non reca “alcuna specifica previsione” in merito alla cumulabilità del beneficio stesso “con altre misure agevolative”, di talché essa, “come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, […] deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente”;</p>
<p>&#8211; che in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici rilevano “le previsioni in tema di cumulabilità statuite da ciascuno dei decreti ministeriali di riferimento (c.d. ‘Conti energia’)”;</p>
<p>&#8211; che rispetto ai dd.mm. 28.7.2005, I° conto energia, e 19.2.2007, II° conto energia, “è possibile, alla luce delle relative disposizioni in tema di cumulabilità, beneficiare sia dell’agevolazione fiscale […] sia delle tariffe incentivanti […] nei limiti del 20% del costo dell’investimento. Tale possibilità è, tra l’altro, esplicitamente prevista all’articolo 19 del D.M. 5 luglio 2012”;</p>
<p>&#8211; che quest’ultima disposizione, nel “chiarire i termini di cumulabilità, […] specifica, altresì, che ‘la detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102’ deve intendersi un incentivo pubblico. Tale chiarimento impone, pertanto, la non cumulabilità […] a meno che non sia espressamente prevista la possibilità di cumulo”;</p>
<p>&#8211; che l’art. 5 d.m. 6.8.2010, III° conto energia, e gli artt. 5 e 12, rispettivamente, del d.m. 5.5.2011, IV° conto, e 5.7.2012, V° conto, “stabiliscono le condizioni di cumulabilità, elencando in modo tassativo i contributi e benefici pubblici esclusi dal divieto di cumulo, non includendo la detassazione per investimenti ambientali”;</p>
<p>&#8211; che l’agevolazione per cui è questione nemmeno è “oggetto della deroga di cui al comma 4 del succitato articolo 5 del D.M. 6 agosto 2010 che, in casi particolari (presenza di bandi pubblici per la concessione di incentivi pubblicati prima della data di entrata in vigore dello stesso D.M.) fa salve le condizioni di cumulabilità già previste dal II Conto Energia”;</p>
<p>&#8211; che pertanto la detassazione in argomento “non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia”;</p>
<p>&#8211; che infine “in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto”, occorrendo a tal fine “manifestarne la volontà all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa, entro dodici mesi successivi alla pubblicazione della presente news, dando evidenza al GSEdell’avvenuta richiesta e quindi dell’effettiva rinuncia ai benefici fiscali”.</p>
<p>Il termine, originariamente fissato al 22.11.2018 (stante la pubblicazione della comunicazione in data 22.11.2017), è stato prorogato fino al 31.12.2019 con la successiva comunicazione del Gse in data 14.11.2018.</p>
<p>La società istante, titolare di impianti fotovoltaici ammessi a godere delle tariffe incentivanti previste da conti energia successivi al II°, chiede l’annullamento delle note del Gestore innanzi riportate (ciò con il ricorso introduttivo e con il secondo ricorso per motivi aggiunti) nonché (con il primo ricorso per motivi aggiunti) delle lettere di avvio dei procedimenti di ritiro degli atti di ammissione già adottati in suo favore (oltre che delle determinazioni di sospensione degli incentivi nelle more della conclusione di tali procedimenti).</p>
<p><i>2.</i> Il ricorso – la cui ammissibilità discende dalla portata lesiva da riconoscere (a differenza di quanto eccepito dal Gse) alla comunicazione del 22.11.2017, recante, oltre all’affermazione dell’esistenza del divieto di cumulo delle misure incentivanti per cui è controversia, la fissazione di un termine, da ritenere perentorio, per l’espressione dell’opzione in favore delle tariffe incentivanti o della detassazione ambientale – è fondato.</p>
<p>Giova riportare le previsioni in materia di cumulabilità degli incentivi contenute nei singoli conti energia:</p>
<p>&#8211; IV° e V° conto: artt. 5, co. 1, d.m. 5.5.2011 e 12, co. 1, d.m. 5.7.2012: “Fatto salvo quanto previsto all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 […] le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto: […]”.</p>
<p>&#8211; III° conto: art. 5, co. 4, d.m. 6.8.2010: “Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011”;</p>
<p>&#8211; II° conto: art. 9 (“condizioni per la cumulabilità di incentivi”): co. 1 “Le tariffe incentivanti […] non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento”; co. 2: “Le tariffe incentivanti […] non sono cumulabili con: […]” (non è indicato l’art. 6 l. n. 388/2000).</p>
<p>L’inclusione della detassazione ambientale tra gli “incentivi pubblici” richiamati dai conti energia è stata chiaramente sancita dall’art. 19 d.m. 5.7.2012, a tenore del quale l’art. 9, co. 1, d.m. 19.2.2007 “si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti” <i>ex</i> artt. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388/2000 e 5 d.l. n. 78/2009 (conv. con modif. dalla l. n. 102/2009).</p>
<p>Le disposizioni innanzi riportate depongono nel senso della cumulabilità dei benefici in argomento anche in relazione ai conti energia successivi al II°, non risultando condivisibile la lettura a esse data dal Gestore (a dire del quale i conti dal III° in poi contemplerebbero “espressamente e tassativamente” i casi di cumulabilità delle tariffe incentivanti con “altri benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto”, in deroga al “principio generale del divieto di cumulo”, mentre il II° conto indicherebbe solo gli incentivi non cumulabili con le tariffe incentivanti; in questa prospettiva, il rinvio operato dagli ultimi due conti all’art. 5, co. 4, del III° conto starebbe semplicemente a significare che, per gli incentivi pubblici per i quali sarebbe espressamente prevista la possibilità di cumulo, andrebbe applicato il limite di del 20% del costo dell’investimento).</p>
<p>Va precisato, al riguardo, che la disciplina del concorso tra tariffe incentivanti e “benefici pubblici” è mutata nel passaggio dal II° al III° conto: la regola della generale cumulabilità degli incentivi, con le eccezioni espressamente indicate e col limite del 20% del costo dell’investimento, è stata infatti sostituita dal divieto di cumulo, pure qui con la salvezza delle ipotesi specificamente indicate.</p>
<p>Si può allora cogliere la portata dell’art. 5, co. 4, III° conto, applicabile anche ai conti successivi, introdotto al fine di tutelare l’affidamento ingenerato nei produttori che avessero in precedenza beneficiato di altri incentivi pubblici (o che ne potessero beneficiare, come reso evidente dalla distinzione, riportata nella disposizione in esame, tra incentivi “previsti” o “concessi”).</p>
<p>La norma prevede infatti l’ultrattività del regime delineato dal II° conto, e dunque l’ammissibilità generalizzata del cumulo con riferimento alle agevolazioni <i>ex</i> l. n. 388/00 (stante l’art. 19 innanzi riportato), alla duplice condizione della pubblicazione dei “bandi per la concessione degli incentivi” prima della data di entrata in vigore del d.m. e dell’entrata in esercizio degli impianti entro il 31.12.2011.</p>
<p>Viene così salvaguardato l’interesse dei produttori titolari di impianti entrati in esercizio <i>ante</i> 31.12.2011 alla percezione anche degli incentivi <i>ex</i> l. n. 388/00, ancorché non compresi nella lista di quelli espressamente cumulabili, indipendentemente dalla questione se la detassazione ivi prevista andasse o non riconosciuta attraverso appositi “bandi” (tema al quale, peraltro, l’atto impugnato riserva una semplice menzione).</p>
<p>A questa riguardo si può rilevare come la norma utilizzi un’espressione del tutto generica, non idonea, come tale, a selezionare le categorie di agevolazioni interessate dal suo campo applicativo.</p>
<p>In particolare, non risulta chiaro se con l’utilizzo della parola “bandi” il regolatore abbia inteso limitare l’operatività della previsione ai soli incentivi per la cui attribuzione sia necessaria una valutazione di meritevolezza dell’iniziativa imprenditoriale; interpretazione, quest’ultima, che presenterebbe, però, evidenti profili di irragionevolezza, avuto riguardo alle forme di incentivazioni per le quali, come nella specie, è stato lo stesso legislatore a effettuare in via preventiva il menzionato apprezzamento di meritevolezza, senza necessità di intermediazione da parte dell’autorità pubblica concedente (come giustamente osservato dalla ricorrente, nel caso della detassazione <i>ex</i> l. n. 388/00 è la stessa legge a fissare i requisiti per la fruizione dell’agevolazione; v. pag. 15 ric.).</p>
<p>Le ragioni appena esposte danno conto anche della non condivisibilità dell’orientamento espresso dal Ministero dello sviluppo economico nella nota del 12.12.2012 (all. 3, doc. 2, res.), secondo cui la detassazione ambientale non rientrerebbe tra gli incentivi “concessi tramite bando”, atteso che la <i>ratio</i> della norma “risiedeva nella necessità di evitare che il divieto di cumulo stabilito dal III° e IV° conto energia sacrificasse le iniziative oggetto di bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore dei medesimi conti energia”. Il Ministero ha poi osservato che dal “tenore derogatorio della disposizione” si desumerebbe sia l’“eccezionalità dell’ipotesi ivi considerata” sia “la generalità della regola del divieto di cumulo, con salvezza delle sole ipotesi specificamente previste”, risultando sottesa alla disciplina in esame “l’opportunità di evitare che sullo stesso investimento si concentrino più benefici pubblici, atteso che la tariffa fotovoltaica già remunera i costi di investimento e di esercizio”.</p>
<p>Si può osservare, in proposito, che è proprio l’esigenza di garantire il rispetto dei principi di sicurezza giuridica e di certezza del diritto, posti a fondamento della tutela del legittimo affidamento dei titolari delle iniziative imprenditoriali, a convalidare l’impostazione opposta a quella propugnata dal Ministero, risultando lecito escludere il “tenore derogatorio” di una previsione, quale quella in esame, diretta a salvaguardare tali pregresse iniziative.</p>
<p><i>3.</i> L’accoglimento della censura di tipo sostanziale prospettata col secondo motivo di ricorso (innanzi esaminato) esonera dallo scrutinio delle restanti doglianze, che possono pertanto restare assorbite, e comporta l’annullamento della gravata comunicazione del 22.11.2017, mentre la domanda di accertamento è inammissibile, non venendo in rilievo situazioni di diritto soggettivo.</p>
<p><i>4. </i>La caducazione della comunicazione del 22.11.2017 travolge anche la determinazione di proroga del termine, impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto affetta dai medesimi vizi rilevati a carico del provvedimento iniziale.</p>
<p>Il primo ricorso per motivi aggiunti è invece inammissibile per la parte concernente gli atti di avvio del procedimento di autotutela, in quanto privi di autonoma portata lesiva, e improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse con riferimento alle determinazioni di sospensione degli incentivi, stante l’intervenuta (e incontestata) riattivazione dei pagamenti all’esito della produzione dei documenti necessari (v. mem. 23.2.2019 res., par. III).</p>
<p><i>5. </i>La novità della questione consente di disporre la compensazione delle spese di lite.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-<i>ter</i>, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso introduttivo e il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla le gravate comunicazioni del Gestore; dichiara in parte inammissibile e in parte improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-29-5-2019-n-6785/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2019 n.6785</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2019 n.6711</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-5-2019-n-6711/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-5-2019-n-6711/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2019 n.6711</a></p>
<p>G. Lo Presti, Pres., A. Masaracchia, Est. PARTI: Green Water Engineering and Contracting S.r.l., rappr.ta e difesa dall&#8217;Avv. B. A. Pasqualon contro GSE, rappr.to e difeso dagli avv.ti A. Cancrini, M. A. Fadel e A. Pugliese nonchè contro Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze rappr.to e difeso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-5-2019-n-6711/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2019 n.6711</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-5-2019-n-6711/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2019 n.6711</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lo Presti, Pres., A. Masaracchia, Est. PARTI: Green Water Engineering and Contracting S.r.l., rappr.ta e difesa dall&#8217;Avv. B. A. Pasqualon contro GSE, rappr.to e difeso dagli avv.ti A. Cancrini, M. A. Fadel e A. Pugliese nonchè contro Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze rappr.to e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato nei confronti di EOL S.R.L. e Bagnoli Energie S.r.l..</span></p>
<hr />
<p>Per quanto attiene all&#8217;ammissione ai meccanismi incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica di cui al D.M. 6 luglio 2012, il conseguimento della DIA coincide con il decorso di trenta giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all&#8217;Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. D.M. 6 luglio 2012 &#8211; GSE &#8211; ammissione alle tariffe incentivanti &#8211; titolo autorizzativo &#8211; conseguimento della DIA</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. D.M. 6 luglio 2012 &#8211; GSE &#8211; Procedure applicative &#8211; D.P.R.Â  380/2001 &#8211; DIA &#8211; insussistenza contrasto normativo</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3. D.M. 6 luglio 2012 &#8211; GSE &#8211; titolo autorizzativo &#8211; data di conseguimento del titolo autorizzativo</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">4. D.M. 6 luglio 2012 &#8211; GSE &#8211; titolo autorizzativo &#8211; data di conseguimento del titolo autorizzativo &#8211; errore del richiedente</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">5. D.M. 6 luglio 2012 &#8211; GSE &#8211; Procedure applicative &#8211; domanda di ammissione al Registro informatico &#8211; data di conseguimento del titolo autorizzativo</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">6. D.M. 6 luglio 2012 &#8211; GSE &#8211; domanda di ammissione al Registro informatico &#8211; errore del richiedente e soccorso istruttorio</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">7. D.M. 6 luglio 2012 &#8211; GSE &#8211; decadenza dall&#8217;iscrizione al Registro informatico &#8211; data conseguimento titolo autorizzativo</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">8. GSE &#8211; ammissione alle tariffe incentivanti &#8211; principio di auto-responsabilità  &#8211; dichiarazioni false &#8211; non configurabilità  del falso innocuo</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">9. GSE &#8211; ammissione alle tariffe incentivanti &#8211; dichiarazioni false e rappresentazione non vera della realtà  &#8211; decadenza dall&#8217;iscrizione al Registro informatico</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">10. GSE &#8211; L. 241/90 &#8211; D. lgs. 28/11 &#8211; potere di accertamento del GSE</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">11. GSE &#8211; attività  di verifica &#8211; provvedimento di decadenza &#8211; non configurabilità  dell&#8217;autotutela amministrativa</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">12. meccanismo di incentivazione statale &#8211; interesse istituzionale &#8211; interesse del beneficiario</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">13. provvedimento amministrativo plurimotivato &#8211; autonome ragioni giustificatrici</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Per quanto attiene all&#8217;ammissione ai meccanismi incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica di cui al D.M. 6 luglio 2012, il conseguimento della DIA coincide con il decorso di trenta giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all&#8217;Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Conforme: Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 3014/ 2016; TAR Lazio, sez. III-ter, sentt. nn. 1519 e 2640 del 2017</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Non vi è contrasto tra il dato normativo emergente dal paragrafo n. 2.2.7 delle Procedure applicative (varate dal GSE, ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 1, del D.M. 6 luglio 2012) e il disposto di cui all&#8217;art. 23 del D.P.R. 380/2001, ovverosia con le norme che disciplinano l&#8217;istituto della DIA in seno alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990): la scelta di un Ente aggiudicatore (quale è il GSE) di stabilire che un certo requisito si intenda ottenuto (ai limitati fini di una procedura selettiva) decorso un certo termine non può essere considerata, di per sì©, affetta da illegittimità  o da errore, purchè tale scelta non violi la par condicio tra tutti i partecipanti alla procedura o altro principio attinente alla selezione stessa.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Ai fini dell&#8217;accesso ai meccanismi incentivanti di cui al D.M. 6 luglio 2012, la scelta del GSE di fissare il momento di conseguimento del titolo autorizzativo con il decorso di trenta giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all&#8217;Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi, costituisce una prescrizione che non interferisce a nessun fine e lungo nessun versante con le indicazioni legislative nazionali in materia di procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990). La prescrizione de qua, invero, è necessaria per il GSE al fine di evitare la proliferazione di domande ancora soggette a possibile diniego reso dall&#8217;amministrazione competente.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Conforme: Consiglio di Stato, sent. 3014 del 2016</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. Ai fini dell&#8217;accesso ai meccanismi incentivanti di cui al D.M. 6 luglio 2012, il richiedente che non ha tenuto conto della disposizione delle Procedure applicative, varate dal GSE, inerente alla coincidenza del conseguimento del titolo autorizzativo con la data in cui sono decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all&#8217;Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi ed ha ritenuto, invece, di poter indicare una data coincidente con la presentazione della DIA, incorre in un errore ascrivibile a sua distrazione e non ad alcuna illegittimità  della lex specialis.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Conforme: Consiglio di Stato, sent. 3014 del 2016</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>5. Ancorchè il modello informatico predisposto dal GSE per la presentazione dell&#8217;istanza di iscrizione al Registro informatico previsto dal D.M. 6 luglio 2012, non specifichi quale data indicare in caso di titolo costituito dalla DIA (a differenza del modello predisposto, per analoghe procedure, nel 2014), la parte richiedente non è sollevata dall&#8217;obbligo di conferire applicazione alla normativa speciale delineata nelle Procedure applicative varate dal GSE ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 1, del D.M. 6 luglio 2012, dovendo provvedere, quindi, ad indicare non la data di presentazione della DIA al Comune ma quella del perfezionamento del titolo decorsi i 30 giorni, come specificato nella fonte regolatrice della procedura.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>6. Nella procedura di iscrizione al Registro informatico degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, previsto dal D.M. 6 luglio 2012, avente natura comparativa, eventuali negligenze commesse da un concorrente in punto di allegazione della documentazione necessaria non possono essere sanate con lo strumento del c.d. soccorso istruttorio, traducendosi diversamente quest&#8217;ultimo in un&#8217;indebita alterazione delle regole sulla trasparenza, non discriminazione e par condicio tra i concorrenti nell&#8217;assegnazione delle risorse economiche disponibili.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Conforme: Cons. Stato, sez. IV, sent. n.50 /2017; TAR Lazio, sez. III-ter, sentt. n. 2185/ 2019 e n. 6933/ 2018;  </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>7. E&#8217; legittimo il provvedimento di decadenza dal Registro informatico degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, previsto dal D.M. 6 luglio 2012, emesso nei confronti del richiedente che indichi, ai sensi del DPR 445/2000, una data di conseguimento del titolo autorizzativo non corrispondente a quella reale, finendo per avvalersi indebitamente del criterio di priorità  previsto dall&#8217;art. 10, comma 3, lett. h, del citato D.M.. 6 luglio 2012.  </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>8. Nelle procedure volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti erogate dal GSE, assume particolare importanza il principio di auto-responsabilità  in capo al Soggetto Responsabile nella produzione di dichiarazioni e di documenti, al di là  dell&#8217;elemento soggettivo sottostante (e, quindi, dell&#8217;eventuale &#8220;buona fede&#8221; del dichiarante), insieme a quello della non configurabilità  del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, in caso di dichiarazione false o mendaci, di un&#8217;ipotesi di violazione rilevante ostativa all&#8217;erogazione degli incentivi.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Conforme: Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5795 del 2015; TAR Lazio, sez. III-ter, sentt. n. 12757/ 2017 e nn. 2348, 5639 e 7174 del 2018;  </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>9. E&#8217; sufficiente &#8211; ai fini di giustificare il ritiro degli incentivi ovvero il loro diniego &#8211; che, in sede di istanza di concessione dei benefici energetici, sia stata resa una dichiarazione non veritiera, ovvero una rappresentazione difforme da quella effettivamente esistente, anche in punto di criteri di priorità  per l&#8217;accesso nel Registro informatico degli impianti fotovoltaici e non può rilevare, a vantaggio del privato, la circostanza che la dichiarazione non veridica si sia rivelata in concreto innocua.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Conforme: TAR Lazio, sez. III-ter, sentt. n. 12129/ 2015, n. 1492/ 2016 e sent. n. 7223/ 2016.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>10. La decisione del Gse di far venir meno, ora per allora, gli incentivi, non configura un esercizio del potere di annullamento d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990: il Gestore, infatti, è chiamato ad esercitare il proprio potere di accertamento non secondo i parametri generali dettati da questa disposizione (con conseguente inconferenza, tra gli altri, dei parametri costituiti dal termine ragionevole e dalla comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, nonchè dal c.d. legittimo affidamento), ma secondo quanto declinato dalla norma speciale di cui all&#8217;art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Conforme: TAR Lazio, sez. III- ter, sentt. nn. 6647/2016, 11623/2016, 1819/ 2017, 6205/2017, 7219/2018 e nn. 2170 e 2185 del 2019.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>11. L&#8217;attività  di verifica posta in essere dal GSE può fisiologicamente collocarsi anche a valle del provvedimento di ammissione al beneficio incentivante, in quanto espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi, e può sfociare in un provvedimento significativamente dalla norma denominato di decadenza, come tale non riconducibile alla generale potestà  di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e che deriva causalmente da un illecito od una mancanza commessa dal beneficiario, nell&#8217;ambito di un sistema &#8211; quello di accesso ai meccanismi incentivanti &#8211; che si fonda sul principio di auto-responsabilità .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>12. Il meccanismo degli incentivi statali è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, pur implicandolo, l&#8217;interesse dei destinatari; sussiste, in altre parole, non solo un interesse del beneficiario, ma anche dell&#8217;organismo che elargisce il beneficio il quale, a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obiettivi del superiore livello politico istituzionale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Conforme: Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 50/ 2017; TAR Lazio, sez. III-ter, sent. n. 9799/ 2017</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>13. Non può essere accolta la richiesta di annullamento di un provvedimento plurimotivato, sorretto da diverse ed autonome ragioni di diniego, laddove lo stesso, nonostante alcune censure dovessero ritenersi meritevoli di accoglimento, continuasse a fondarsi sulle altre autonome ragioni giustificatrici.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Â Conforme: TAR Lazio &#8211; sez. III ter , 7409/2017, 9907/2017 e n. 11621/ 2016.</em></strong></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/05/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 06711/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 11139/2014 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 11139 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:GREEN WATER ENGINEERING AND CONTRACTING S.R.L., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- G.S.E. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, via G. Mercalli, 13; MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">EOL S.R.L.; BAGNOLI ENERGIE S.R.L.;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento,</i></b></p>
<p style="text-align: justify;"><i>previa sospensione cautelare,</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. n. 60551, del 19 giugno 2014, recante decadenza dell&#8217;impianto eolico identificato con il n. FER001532, sito in Pomarico (MT), dagli incentivi previsti dal d.m. 6 luglio 2012;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del successivo provvedimento prot. n. 95002, del 25 luglio 2014, recante decadenza del medesimo impianto dalle graduatorie del Registro EOLN_RG2012 e del Registro EOLN_RG2013;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici- G.S.E. s.p.a. e del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società  Green Water Engineering And Contracting s.r.l., titolare di un impianto eolico di potenza pari a MW 0,800, situato in Pomarico (MT), località  Contrada Morano, aveva presentato al Gestore dei Servizi Energetici- G.S.E. s.p.a. domanda di iscrizione al Registro informatico previsto dall&#8217;art. 8 del d.m. 6 luglio 2012 (recante &#8220;<i>Attuazione dell&#8217;art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici</i>&#8220;) al fine di accedere ai previsti benefici incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Nel far ciù², aveva dichiarato, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, &#8220;<i>di essere titolare del pertinente titolo autorizzativo del 01/12/2010 per l&#8217;intervento di nuova costruzione e per l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace</i>&#8220;. L&#8217;impianto è quindi risultato ammesso nella graduatoria formata dal Gestore, in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza disponibile (anno 2014) per l&#8217;ammissione agli incentivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, tuttavia, il Gestore &#8211; all&#8217;esito di un procedimento di verifica a campione sulla veridicità  dei dati forniti &#8211; ha disposto la decadenza dell&#8217;impianto dagli incentivi con provvedimento prot. n. 60551, del 19 giugno 2014. Nella motivazione dell&#8217;atto &#8211; premesso che il titolo autorizzativo dichiarato dal soggetto responsabile consisteva nella &#8220;<i>DIA protocollata presso il Comune di Pomarico, in data 01/12/2010 assunta al protocollo n. 6219</i>&#8221; &#8211; il Gestore ha precisato che, ai sensi dei paragrafi nn. 2.2.1 e 3.1 delle <i>Procedure applicative </i>(varate dallo stesso GSE, ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 1, del d.m. 6 luglio 2012, al fine di disciplinare, tra l&#8217;altro, la procedura di iscrizione degli impianti ai Registri), &#8220;<i>la DIA si intende conseguita decorsi 30 giorni dalla data di presentazione all&#8217;Ente comunale competente</i>&#8220;: nel caso di specie, invece, in sede di domanda di ammissione al Registro, era stata indicata la data del 1° dicembre 2010 (corrispondente al giorno di presentazione della DIA al Comune) anzichè la data coincidente con il trentesimo giorno successivo; di conseguenza, l&#8217;impianto era stato ammesso in graduatoria in base ad una data dichiarata non corrispondente a quella di effettivo perfezionamento del titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso questo provvedimento la Green Water Engineering And Contracting s.r.l. ha proposto il ricorso di cui all&#8217;epigrafe, domandandone l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare, e sollevando, in diritto, i motivi di violazione di legge (art. 15 della legge n. 183 del 2011; art. 42 del d.lgs. n. 42 del 2011; d.m. 12 febbraio 2014, <i>recte </i>31 gennaio 2014, recante &#8220;<i>Attuazione dell&#8217;articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSe S.p.a.</i>&#8220;; art. 10 del d.m. 6 luglio 2012;  <i>Procedure applicative </i>delÂ GSE; artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001; artt. 6, 19 ss. e 21-<i>nonies</i> della legge n. 241 del 1990), di violazione del bando di gara, di eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto di istruttoria e per travisamento dei presupposti di fatto, nonchè di violazione del principio del legittimo affidamento. In sostanza, la ricorrente ha rivendicato di essere in possesso di un titolo autorizzativo idoneo ed efficace (la DIA, presentata al Comune di Pomarico in data 1° dicembre 2010) e di non aver mai reso dichiarazioni false in sede di domanda di accesso agli incentivi, deducendo, altresì, l&#8217;irrilevanza sulla divergenza concernente la data di conseguimento del titolo (in quanto la posizione in graduatoria non sarebbe mutata); in particolare, ha dedotto che, in base ai principi generali, l&#8217;efficacia della dichiarazione di inizio attività  (DIA) &#8220;si determina indipendentemente dal mancato esercizio del potere di interdizione della pubblica amministrazione&#8221;, sicchè essa &#8220;è titolo conseguito ed efficace al momento della sua presentazione all&#8217;Ente Comunale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Si è costituito in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici- G.S.E. s.p.a., in persona del Presidente ed amministratore delegato <i>pro tempore</i>, depositando documenti e chiedendo il rigetto del gravame, previa disamina, nel merito, dei motivi dedotti dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono altresì costituiti in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con motivi aggiunti depositati il 19 novembre 2014 la ricorrente ha poi impugnato il sopravvenuto atto del Gestore, prot. n. 95002, del 25 luglio 2014, con cui le è stata comunicata la reiezione della richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti previsti dal d.m. 6 luglio 2012 e la decadenza dalle graduatorie del 2012 e del 2013 del Registro per gli impianti eolici. Ciù², sulla base di diverse ed autonome ragioni:Â <i>a) </i>l&#8217;avvenuta dichiarazione della data del 1° dicembre 2010, in luogo di quella del 31 dicembre 2010, quale data di conseguimento del titolo, avrebbe comportato un indebito beneficio nella formazione delle graduatorie, a causa del &#8220;<i>vantaggio derivante dall&#8217;applicazione del criterio di priorità  di cui all&#8217;art. 10, comma 3, lettera h)</i>&#8221; del d.m. 6 luglio 2012;  <i>b) </i>come ulteriormente emerso, alla data della prima iscrizione al Registro (8 ottobre 2012) la potenza autorizzata dell&#8217;impianto &#8220;<i>era pari a 0,999 MW anzichè 0,800 MW come dichiarato</i>&#8220;, con la conseguenza che, ai fini della formazione della graduatoria, l&#8217;impianto avrebbe indebitamente beneficiato anche del criterio di priorità  della minor potenza complessiva (di cui all&#8217;art. 10, comma 3, lett.Â <i>g</i>, del d.m. 6 luglio 2012);  <i>c) </i>sarebbero emerse nuove ed ulteriori irregolarità , di natura tecnica, quanto alla costruzione dell&#8217;impianto (non evidenza dell&#8217;effettiva installazione della targa dell&#8217;alternatore; assenza del marchio CE sulla targa raffigurata nella documentazione fotografica; carenze del certificato di taratura del contatore della produzione lorda, il quale &#8220;<i>non reca alcuna informazione in merito all&#8217;esito della prova effettuata nè alla normativa tecnica di riferimento seguita per la stessa</i>&#8220;; non riconducibilità  dello schema elettrico unifilare &#8220;<i>a una versione &#8216;as built&#8217;</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">La società  ricorrente, con la nuova impugnazione, oltre a riproporre alcuni dei motivi di gravame giù  sollevati con il ricorso introduttivo (con riguardo alla ragione <i>a) </i>del nuovo atto negativo), ha poi sollevato censure nei confronti delle ragioni <i>b) </i>e <i>c)</i>, lamentando vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, e sostenendo in sintesi, quanto alla ragione <i>sub b)</i>, che giù  in data 4 ottobre 2012 (dunque, anteriormente alla presentazione dell&#8217;istanza di iscrizione al Registro), era stata comunicata al Comune di Pomarico la variazione di potenza dell&#8217;impianto, con passaggio dagli originari MW 0,999 agli MW 0,800 effettivamente installati; quanto alle ragioni <i>sub c)</i>, esse sono state contestate, nel dettaglio tecnico, anche mediante allegazione di una perizia a firma dell&#8217;ing. Laquintana. Sono, infine, state sollevate le censure di violazione dell&#8217;art. 6 della legge n. 241 del 1990 (per mancato soccorso istruttorio), di violazione dell&#8217;art. 21-<i>noniesÂ </i>della legge n. 241 del 1990 (per difetto dei requisiti del potere di autotutela e per violazione del principio dell&#8217;affidamento), di violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990 (per mancato rispetto delle garanzie partecipative della ricorrente, anteriormente all&#8217;adozione dell&#8217;atto impugnato con i motivi aggiunti) ed, infine, di violazione delle direttive n. 2009/28/CE e n. 2001/77/CE in quanto i provvedimenti impugnati avrebbero l&#8217;effetto &#8220;di rendere gravoso, incerto e scoraggiante la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e l&#8217;accesso alle misure di sostegno concesse dal legislatore comunitario&#8221;, con connessa istanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE &#8220;della compatibilità  della normativa dello Stato italiano e delle procedure applicative dettate dal GSE, laddove interpretate nel senso di ostacolare l&#8217;accesso agli incentivi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con memorie difensive depositate in data 1° dicembre 2014, in vista dell&#8217;udienza camerale per la discussione dell&#8217;incidente cautelare, entrambe le parti hanno svolto difese, richiamando ed approfondendo le proprie precedenti deduzioni. Il Gestore, in particolare ha eccepito l&#8217;inammissibilità  e/o irricevibilità  delle censure concernenti l&#8217;efficacia della DIA per mancata tempestiva impugnazione di atti presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo TAR, con ordinanza n. 6278 del 2014, all&#8217;esito di una sommaria delibazione tipica della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensiva, non ritenendo sussistenti i necessari elementi di <i>fumus boni iuris</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Analogo esito, peraltro, ha avuto l&#8217;appello cautelare presentato dalla ricorrente dinnanzi al Consiglio di Stato, sez. IV, e da questa rigettato con ordinanza n. 984 del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">In vista della pubblica discussione del merito, sia la ricorrente che il Gestore resistente hanno svolto difese, richiamando le proprie precedenti deduzioni. Il Gestore ha anche replicato con memoria da ultimo depositata il 6 marzo 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 27 marzo 2019, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il ricorso, ed i motivi aggiunti, non sono fondati (potendosi, così, prescindere dalle eccezioni di inammissibilità / irricevibilità  prospettate dal Gestore), salvo un profilo di inammissibilità  dei motivi aggiunti che verrà  chiarito <i>infra</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione centrale è quella della legittimità  dell&#8217;atto di decadenza &#8211; e delle presupposte regole di cui alle <i>Procedure applicative</i>&#8211; nella parte in cui il Gestore, ai fini di considerare efficace la DIA come titolo autorizzativo per la realizzazione dell&#8217;impianto, ha conferito rilevanza alla scadenza dei trenta giorni per le eventuali valutazioni negative dell&#8217;amministrazione, anzichè al giorno di presentazione della DIA stessa da parte del privato. In particolare, viene in rilievo il par. n. 2.2.7 delle <i>Procedure applicative </i>(doc. n. 1 del GSE), nel quale, con riguardo alla data da assumere ai fini della valutazione del criterio di priorità  della &#8220;<i>anteriorità  del titolo autorizzativo</i>&#8220;, si afferma quanto segue: &#8220;<i>Nell&#8217;ipotesi di Denuncia di Inizio Attività  (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all&#8217;Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine&#8230;</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, la giurisprudenza amministrativa, sia di questa Sezione, sia del Consiglio di Stato, ha ormai chiarito che, nel settore dell&#8217;ordinamento che viene qui in considerazione (quello che disciplina l&#8217;ammissione ai meccanismi incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nella specie da fonte diversa dalla fotovoltaica, di cui al d.m. 6 luglio 2012), in ragione delle pertinenti norme, il conseguimento della DIA &#8220;coincide con il decorso di trenta giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all&#8217;Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi&#8221; (così, in particolare, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 3014 del 2016; nello stesso senso, cfr. anche TAR Lazio, Roma, questa sez. III-<i>ter</i>, sentt. nn. 1519 e 2640 del 2017). Si è, in proposito, affermato che &#8220;costituisce un errore prospettico non indifferente&#8221; invocare il contrasto del dato normativo emergente dal paragrafo n. 2.2.7 delle <i>Procedure applicative</i> con il disposto di cui all&#8217;art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 ovvero con le norme che, in generale, disciplinano l&#8217;istituto della DIA in seno alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990); ed invero, la scelta di un ente aggiudicatore (nella specie, il GSE) di stabilire che un certo requisito si intenda ottenuto (ai limitati fini della procedura selettiva) decorso un certo termine non può essere considerata, di per sì©, affetta da illegittimità  o da errore, purchè tale scelta non violi la <i>par condicio</i> (riguardando essa tutti i partecipanti alla procedura) o altro principio attinente alla selezione stessa: e, nel caso di specie, quella scelta del Gestore, diretta a tutti i concorrenti, ha fissato un momento di conseguimento del titolo che coincide con il decorso di trenta giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all&#8217;Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi. Si tratta, quindi, di una prescrizione, nota a tutti i concorrenti, e valevole per essi tutti, la quale non interferisce a nessun fine e lungo nessun versante con le invocate indicazioni legislative nazionali, ed anzi &#8220;serve&#8221; al Gestore per evitare la proliferazione di domande ancora soggette a possibile diniego reso dall&#8217;amministrazione competente (così la citata sent. n. 3014 del 2016 del Consiglio di Stato). Semmai &#8211; si è condivisibilmente aggiunto &#8211; l&#8217;errore è di parte ricorrente che non ha tenuto conto della disposizione delle <i>Procedure applicative </i>ed ha ritenuto, seguendo il ragionamento giuridico descritto in ricorso, di poter indicare una data &#8220;coincidente&#8221; con la presentazione della DIA: &#8220;ma ciù² è ascrivibile a sua distrazione [&#8230;] e non certo ad alcuna illegittimità  della <i>lex specialis</i>&#8221; (così, ancora, la menzionata sent. n. 3014 del 2016). Per le medesime ragioni non può essere condivisa la censura di cui ai motivi aggiunti, concernente anch&#8217;essa la data di efficacia della DIA (si trattava, in questo caso, della DIA in variante sull&#8217;effettiva potenza dell&#8217;impianto, con modificazione della potenza &#8211; da MW 0,999 a MW 0,800 &#8211; precedentemente comunicata): pure in questo caso è da considerare rilevante, ai fini della formazione del titolo (in variante), non la data di presentazione della DIA in variante al Comune (il 4 ottobre 2012), bensì la data coincidente con il 30Â° giorno da quella presentazione, con la conseguenza che, alla data di presentazione dell&#8217;istanza di iscrizione al Registro (8 ottobre 2012), la potenza autorizzata di impianto doveva ancora considerarsi pari a MW 0,999, come correttamente argomentato dal Gestore nell&#8217;atto definitivo di decadenza del 25 luglio 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Irrilevante, in questa prospettiva, è del resto la stessa conformazione del &#8220;modello informatico&#8221; predisposto dal Gestore per la presentazione dell&#8217;istanza di iscrizione al Registro informatico; anche a voler ammettere che esso &#8211; come dedotto dalla ricorrente, nel ricorso introduttivo &#8211; non specificasse quale data indicare in caso di titolo costituito dalla DIA (ciù², a differenza del modello successivamente predisposto, per analoghe procedure, nel 2014), questa situazione comunque non esimeva la parte richiedente dal conferire applicazione alla normativa speciale quale delineata nelle citate <i>Procedure applicative</i>, provvedendo quindi ad indicare non la data di presentazione della DIA al Comune ma quella del perfezionamento del titolo decorsi i 30 giorni, come specificato nella fonte regolatrice della procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può essere positivamente considerata la censura riguardante il mancato &#8220;soccorso istruttorio&#8221; da parte delÂ GSE. Va infatti confermata la giurisprudenza, anche recente, di questa Sezione secondo la quale, nella procedura di iscrizione al Registro informatico degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, avente natura comparativa, eventuali negligenze commesse da un concorrente in punto di allegazione della documentazione necessaria non possono essere sanate con lo strumento del c.d. soccorso istruttorio, traducendosi diversamente quest&#8217;ultimo in un&#8217;indebita alterazione delle regole sulla trasparenza, non discriminazione e <i>par condicio</i> tra i concorrenti nell&#8217;assegnazione delle risorse economiche disponibili (cfr. TAR Lazio, Roma, questa sez. III-<i>ter</i>, sent. n. 2185 del 2019 e n. 6933 del 2018; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 50 del 2017). Ciù², peraltro, è espressamente stabilito dall&#8217;art. 10, comma 2, ultimo periodo, del d.m. 6 luglio 2012, a norma del quale &#8220;<i>Non è consentita l&#8217;integrazione dei documenti presentati successivamente alla chiusura del registro</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Non sono fondate neanche le ulteriori censure dedotte dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Irrilevante è, anzitutto, la circostanza &#8211; dedotta nel primo motivo &#8211; che la ricorrente fosse &#8220;effettivamente in possesso del titolo autorizzativo&#8221; (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo): quello che conta, e che ha formato la ragione decisiva per la decadenza dal Registro, è che, in sede di domanda, il soggetto responsabile aveva indicato, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, una data di conseguimento del titolo che non corrispondeva a quella reale, con ciù² finendo per avvalersi indebitamente del criterio di priorità  previsto dall&#8217;art. 10, comma 3, lett.Â <i>h</i>, del d.m. 6 luglio 2012 (&#8220;<i>anteriorità  del titolo autorizzativo</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">Deve poi ribadirsi la giurisprudenza di questa Sezione in ordine al rilievo delle dichiarazioni presentate dal soggetto responsabile all&#8217;atto della domanda di accesso agli incentivi, anche con riguardo al possesso dei c.d. criteri di priorità , indipendentemente dalla rilevanza di questi ultimi nella formulazione della graduatoria. Nelle procedure volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti assume, invero, particolare importanza il principio di auto-responsabilità  nella produzione di dichiarazioni e di documenti, al di là  dell&#8217;elemento soggettivo sottostante (e, quindi, dell&#8217;eventuale &#8220;buona fede&#8221; del dichiarante), insieme a quello della non configurabilità  del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciù² solo, di un&#8217;ipotesi di violazione rilevante ostativa all&#8217;erogazione degli incentivi (cfr., tra le tante, di recente, TAR Lazio, Roma, questa sez. III-<i>ter</i>, sentt. n. 12757 del 2017 e nn. 2348, 5639 e 7174 del 2018; ma anche Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5795 del 2015). E&#8217;, pertanto, sufficiente &#8211; ai fini di giustificare il ritiro degli incentivi ovvero, come nella specie, il loro diniego &#8211; che, in sede di istanza di concessione dei benefici energetici, sia stata resa una dichiarazione non veritiera, ovvero una rappresentazione difforme da quella effettivamente esistente, anche in punto di criteri di priorità  per l&#8217;accesso nel Registro informatico degli impianti fotovoltaici (cfr., della Sezione, la sent. n. 7223 del 2016); nè, a vantaggio del privato, può del pari rilevare la circostanza che la dichiarazione &#8220;non veridica&#8221; si sia rivelata in concreto &#8220;innocua&#8221; (cfr., in particolare, TAR Lazio, Roma, questa sez. III-<i>ter</i>, sentt. n. 12129 del 2015 e n. 1492 del 2016, nonchè la giù  citata sent. n. 7223 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, non può condividersi neanche il motivo incentrato sulla violazione dell&#8217;art. 21-<i>noniesÂ </i>della legge n. 241 del 1990, per dedotta carenza dei requisiti legittimanti il &#8220;potere di annullamento in autotutela&#8221; delÂ GSe e per la prospettata lesione del &#8220;legittimo affidamento&#8221; circa la regolarità  della posizione maturata. Deve qui trovare conferma l&#8217;orientamento ormai consolidato di questa Sezione secondo il quale la decisione del Gestore di far venir meno, ora per allora, gli incentivi, non configura un esercizio del potere di annullamento d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art. 21-<i>noniesÂ </i>della legge n. 241 del 1990: il Gestore, infatti, è chiamato ad esercitare il proprio potere di accertamento non secondo i parametri generali dettati da questa disposizione (con conseguente inconferenza, tra gli altri, dei parametri costituiti dal termine ragionevole e dalla comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, nonchè dal c.d. legittimo affidamento), ma secondo quanto declinato dalla norma speciale di cui all&#8217;art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 (cfr. quanto giù  affermato dalla Sezione, in specie nelle sentt. nn. 6647 e 11623 del 2016, nn. 1819 e 6205 del 2017 e, da ultimo, n. 7219 del 2018 e nn. 2170 e 2185 del 2019). Questa attività  di verifica può &#8220;fisiologicamente&#8221; collocarsi anche a valle del provvedimento di ammissione al beneficio, in quanto espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi, e può sfociare in un provvedimento significativamente dalla norma denominato di &#8220;<i>decadenza</i>&#8220;, come tale non riconducibile alla generale potestà  di autotutela <i>ex </i>art. 21-<i>noniesÂ </i>della legge n. 241 del 1990 (cfr. ancora, della Sezione, la sent. n. 9906 del 2017) e che deriva causalmente da un illecito od una mancanza commessa dal beneficiario, nell&#8217;ambito di un sistema &#8211; quello di accesso ai meccanismi incentivanti &#8211; che, come giù  visto, si fonda sul principio di autoresponsabilità  (cfr., <i>ex multis</i>, TAR Lazio, Roma, questa sez. III-<i>ter</i>, sentt. nn. 7295 e 9807 del 2017 e nn. 5340 e 11621 del 2016). In questa prospettiva, com&#8217;è stato ulteriormente precisato, il meccanismo degli incentivi è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, cioè, pur implicandolo, l&#8217;interesse dei destinatari; sussiste, in altre parole, non solo un interesse del beneficiario, ma anche dell&#8217;organismo che elargisce il beneficio il quale, a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obiettivi del superiore livello politico istituzionale (così Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 50 del 2017; cfr. anche TAR Lazio, Roma, questa sez. III-<i>ter</i>, sent. n. 9799 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. I motivi aggiunti sono infine inammissibili, per carenza di interesse, nella parte in cui sono state censurate le ulteriori ragioni addotte dal GSe a fondamento del definitivo provvedimento di decadenza dal Registro.</p>
<p style="text-align: justify;">Quello impugnato con i motivi aggiunti presenta, invero, i tratti del provvedimento plurimotivato, risultando sorretto da diverse ed autonome ragioni di diniego. Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, pur laddove le rimanenti censure si svelassero fondate, ciù² non sarebbe sufficiente a far ottenere la caducazione dell&#8217;atto impugnato il quale continuerebbe a fondarsi sulle altre autonome ragioni giustificatrici per le quali i relativi motivi di censura sono stati giù  rigettati dalla presente sentenza, con conseguente difetto di interesse alla loro disamina (cfr., della Sezione, di recente, le sentt. nn. 7409 e 9907 del 2017 e n. 11621 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidarsi in euro 3.000,00 (tremila/00), unicamente in favore del Gestore resistente. Appare equo disporre, invece, la compensazione delle spese tra la ricorrente e le amministrazioni statali costituitesi in giudizio solo formalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-<i>ter</i>, definitivamente pronunciando,</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a) </i>respinge il ricorso in epigrafe;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b) </i>respinge in parte i motivi aggiunti ed, in parte, li dichiara inammissibili, secondo quanto precisato in motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>c) </i>condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, unicamente a favore del Gestore dei Servizi Energetici- G.S.E. s.p.a., con compensazione nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-5-2019-n-6711/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2019 n.6711</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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