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	<title>Osservatorio sul Processo Amministrativo Telematico Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Osservatorio sul Processo Amministrativo Telematico Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.413</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-1-2020-n-413/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-1-2020-n-413/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.413</a></p>
<p>Paolo Corciulo, Pres. , G. Lo Sapio est. PARTI: G.P.N. S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Vitale e Sofia Comentale, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori; contro &#8211; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-1-2020-n-413/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.413</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-1-2020-n-413/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.413</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Corciulo, Pres. , G. Lo Sapio est. PARTI: G.P.N. S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Vitale e Sofia Comentale, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori; contro &#8211; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11; &#8211; COMUNE DI QUARTO, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Erik Furno, con domicilio eletto in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore.</span></p>
<hr />
<p>Nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alle controparti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo- censure dedotte in memoria non notificata alle controparti- ammissibilità  &#8211; va esclusa. </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alle controparti sia nell&#8217;ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già  ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità  di ampliare il thema decidendum. </em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Pubblicato il 29/01/2020</strong></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 00413/2020 REG.PROV.COLL.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 03096/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3096 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
G.P.N. S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Vitale e Sofia Comentale, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11;<br />
&#8211; COMUNE DI QUARTO, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Erik Furno, con domicilio eletto in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">a) del verbale della commissione giudicatrice del 7 giugno 2019, con il quale è stata disposta l&#8217;esclusione della società  ricorrente dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Quarto, nonchè della relativa nota di comunicazione del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (d&#8217;ora in seguito per brevità  &#8220;Provveditorato&#8221;) prot. n. 14137 del 10 giugno 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">b) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della società  ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso per motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">c) del decreto del Provveditorato prot. n. 312 del 20 giugno 2019, recante la declaratoria di infruttuosità  della suddetta procedura di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">d) della determina dirigenziale del Comune di Quarto n. 709/2019 del 12 luglio 2019, recante la presa d&#8217;atto del suddetto decreto;</p>
<p style="text-align: justify;">e) dell&#8217;atto di indizione della nuova procedura di gara, qualora nelle more emanato;</p>
<p style="text-align: justify;">f) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;ordinanza n. 1611 dell&#8217;8 ottobre 2019, con la quale è stata respinta l&#8217;istanza cautelare;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a. sulla redazione della sentenza in forma semplificata nel rito appalti;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Premesso che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la società  ricorrente espone di aver partecipato, quale unica concorrente interessata, alla procedura aperta espletata dal Provveditorato in qualità  di stazione unica appaltante, finalizzata all&#8217;affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Quarto e di esserne stata esclusa, con verbale della commissione giudicatrice del 7 giugno 2019, a causa della rilevata difformità  dell&#8217;offerta tecnica dalle prescrizioni del capitolato speciale d&#8217;appalto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in particolare, l&#8217;offerta della ricorrente è stata giudicata difforme dalle caratteristiche tecniche del servizio da affidare, come descritte a pagina 63 del capitolato (capoverso 10), in quanto avrebbe previsto un numero di automezzi mini-compattatori inferiore a quello richiesto (14 offerti a fronte dei 20 da capitolato, dato pacifico tra le parti);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la ricorrente impugna, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, il suddetto provvedimento di esclusione e gli altri atti di gara meglio in epigrafe individuati, deducendo l&#8217;illegittimità  della valutazione di difformità  compiuta in relazione alla sua offerta tecnica;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non occorre indugiare sulle eccezioni di rito opposte dalla difesa comunale, giacchè il gravame, come integrato dai motivi aggiunti, si profila infondato nel merito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; parte ricorrente contesta la sua esclusione dalla procedura e la consequenziale declaratoria di infruttuosità  della gara, muovendo essenzialmente le seguenti due doglianze: a) la commissione giudicatrice non ha tenuto conto che, ai sensi del capoverso 15 di pagina 63 del capitolato, il servizio di igiene urbana poteva essere rimodulato giÃ  in sede di offerta tecnica con riguardo alla diversa composizione del parco automezzi, al fine del conseguimento di una serie di obiettivi di efficientamento puntualmente indicati nello stesso capoverso. Del resto, sarebbe irragionevole una lettura del capoverso in parola &#8220;nel senso che in relazione al momento dell&#8217;offerta recava un obbligo di formale ed inderogabile conformità  alle specifiche tecniche di cui al precedente capoverso 10) e poi, in sede di esecuzione, legittimasse la possibilità  di variare la prestazione del servizio&#8221;; b) l&#8217;offerta tecnica della ricorrente è stata estromessa in violazione del principio di equivalenza delle specifiche tecniche sancito dall&#8217;art. 68 d.lgs. n. 50/2016: invero, tale principio &#8220;permea l&#8217;intera disciplina dell&#8217;evidenza pubblica e la possibilità  di ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis e costituisce altresì¬ espressione del legittimo esercizio della discrezionalità  tecnica da parte dell&#8217;Amministrazione&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le prefate censure non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate: aa) come correttamente eccepito dalle difese delle amministrazioni resistenti, l&#8217;invocata disposizione di capitolato (pagina 63, capoverso 15) è inequivoca nel confinare la possibilità  di una diversa organizzazione del servizio, attraverso la ridefinizione della composizione del parco automezzi, alla fase di svolgimento del rapporto contrattuale, successiva, quindi, all&#8217;aggiudicazione. Ne è chiaro indice l&#8217;utilizzo dei termini &#8220;appaltatore&#8221; e &#8220;committente&#8221;, che si riferiscono evidentemente alle contrapposte posizioni dell&#8217;operatore economico e dell&#8217;amministrazione quali parti del contratto di appalto. Costituisce indice ulteriore la prescrizione aggiuntiva che il programma di riorganizzazione del servizio avrebbe dovuto in ogni caso essere approvato dal committente, il che induce a ritenere, trattandosi di apporto consensuale della committenza sulle modalità  di espletamento del servizio, che tale ius variandi si attagli alla fase contrattuale piuttosto che a quelle di presentazione e di valutazione delle offerte tecniche, queste ultime apprezzabili secondo gli ordinari canoni della discrezionalità  tecnica, che escludono in radice il ricorso a meccanismi di libero gradimento da parte delle stazioni appaltanti. Corrobora tale esegesi anche l&#8217;art. 16 del disciplinare, il quale prescrive che l&#8217;offerta tecnica è tenuta a rispettare le caratteristiche minime contenute nel progetto di gara, pena l&#8217;esclusione dalla procedura, senza minimamente accennare allo ius variandi contemplato dal capitolato. Infine, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, l&#8217;assunto che lo ius variandi in parola possa essere esperito solo in fase di svolgimento del rapporto contrattuale e non prima, non è frutto di un&#8217;interpretazione irragionevole della disposizione capitolare, ma piuttosto rappresenta il risultato del chiaro significato letterale di quest&#8217;ultima e dell&#8217;evidente ratio che vi è sottesa, consistente nel consentire l&#8217;ingresso di soluzioni migliorative del servizio solo dopo aver sperimentato l&#8217;affidabilità  dell&#8217;appaltatore nel dare attuazione al progetto ordinario di gara; bb) a fronte della pacifica discrasia esistente tra offerta tecnica della ricorrente ed il prescritto numero minimo di automezzi mini-compattatori, è appena il caso di osservare che l&#8217;offerta presentata in sede di gara deve essere conforme sin dal principio alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato per i beni o i servizi da fornire, atteso che difformità , anche parziali, si risolvono in un &#8220;aliud pro alio&#8221;, che giustifica l&#8217;esclusione dalla selezione; pertanto, ai fini dell&#8217;esclusione, non è necessaria un&#8217;espressa previsione in tal senso, essendo sufficiente il riscontro della difformità  dell&#8217;offerta proposta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, le quali, in quanto tali, assumono valore di elementi essenziali dell&#8217;offerta ai fini del soddisfacimento delle particolari esigenze dell&#8217;amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 gennaio 2018 n. 565; Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2016 n. 1818; TAR Campania Napoli, Sez. V, 4 luglio 2019 n. 3703). Tuttavia, per scongiurare tale epilogo è la ditta che intende avvalersi della clausola di equivalenza ex art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 ad avere l&#8217;onere di dimostrare giÃ  nella propria offerta l&#8217;equivalenza tra i servizi o tra i prodotti, non potendo pretendere che tale accertamento sia compiuto d&#8217;ufficio dalla commissione giudicatrice o, addirittura, che sia demandato alla sede giudiziaria una volta impugnata l&#8217;esclusione dalla gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 agosto 2018 n. 4809; TAR Toscana, Sez. III, 15 gennaio 2019 n. 92). Ebbene, di tale dimostrazione di equivalenza tra servizio proposto e servizio richiesto &#8211; da rendere nel caso di specie, ai sensi dell&#8217;art. 68, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nella rigorosa forma della conformità  &#8220;a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione&#8221;, qualora tali specifiche contemplino le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici &#8211; non si rinviene alcuna traccia nell&#8217;offerta tecnica della ricorrente. Invero, l&#8217;offerta tecnica in questione si è limitata a descrivere le modalità  di espletamento del servizio di raccolta rifiuti con un numero di automezzi inferiore rispetto a quello previsto dal capitolato, senza addurre alcun parametro normativo di equivalenza, tratto da quelli sopra menzionati, che giustificasse tale non corrispondenza con le prescrizioni della lex specialis. In definitiva, non profilandosi assolutamente predicabile l&#8217;applicazione del principio di equivalenza delle specifiche tecniche, l&#8217;offerta tecnica della ricorrente non poteva non essere estromessa dalla selezione;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, altresì¬, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non sono meritevoli di esame le ulteriori censure contenute nella memoria conclusiva di parte ricorrente, depositata il 28 dicembre 2019, con cui si stigmatizzano essenzialmente l&#8217;abnormità  e l&#8217;irragionevolezza della clausola prescrivente la dotazione minimale del parco automezzi di cui a pagina 63 del capitolato, che impedirebbe il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; invero, nel processo amministrativo sono inammissibili le censure, come quelle di specie, dedotte in memoria non notificata alle controparti sia nell&#8217;ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo giÃ  ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità  di ampliare il thema decidendum (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1715);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, in conclusione, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto siccome infondato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la società  ricorrente a rifondere le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), da ripartirsi in parti uguali tra ciascuna delle due amministrazioni resistenti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comune di Quarto), oltre IVA e CPA come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2020 n.79</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-1-2020-n-79/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-1-2020-n-79/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2020 n.79</a></p>
<p>Vincenzo Salamone, Presidente; Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Candiollo, Eugenia Salsotto, con domicilio digitale come da PEC</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-1-2020-n-79/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2020 n.79</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-1-2020-n-79/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2020 n.79</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Salamone, Presidente; Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Candiollo, Eugenia Salsotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura regionale, in Torino, c.so Regina Margherita, n. 174;nei confronti -OMISSIS-non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Accesso ai documenti amministrativi: le necessità  difensive debbano ritenersi prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, ma l&#8217;applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorchè vengano in considerazione dati sensibili.</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">1. Processo amministrativo- accesso ai documenti- necessità  difensiva ex art. 24 Cost.- rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza &#8211; bilanciamento in concreto tra art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e art. 60 del Codice della privacy- dati sensibili o dati sensibilissimi &#8211; limitazioni ex art. 60 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice della Privacy).</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #ff0000;">2.Processo amministrativo- accesso ai documenti amministrativi-accesso a documenti contenenti dati sensibili e giudiziari- strettamente indispensabili- può essere disposto.</span></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.In tema di accesso ai documenti amministrativi, le necessità  difensive, riconducibili alla effettività  della tutela di cui all&#8217;art. 24 Cost., debbano ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, ma l&#8217;applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorchè vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) o dati sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato. In questi casi, l&#8217;accesso è consentito a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall&#8217;art. 60 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice della Privacy): tale disposizione, riguardante il rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza dei dati c.d. sensibilissimi, chiarisce in modo inequivoco che, in questi casi, il diritto di accesso può essere esercitato soltanto se, in seguito ad una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso venga considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute dell&#8217;interessato. Tale comparazione va effettuata in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità , pertinenza e non eccedenza. Soccorre in questa direzione la norma di cui all&#8217;art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 &#8211; complementare rispetto al citato art. 60 del Codice della privacy &#8211; secondo cui l&#8217;accesso è in tutti questi casi consentito qualora ciò risulti strettamente necessario e indispensabile per la difesa dei propri interessi giuridici.</em></div>
<div></div>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Nell&#8217;ambito dell&#8217;accesso ai documenti amministrativi, le necessità  difensive &#8211; riconducibili ai principi tutelati dall&#8217;art. 24 della Costituzione &#8211; sono ritenute prioritarie rispetto a quelle alla riservatezza dei soggetti terzi, ed in tal senso il dettato normativo richiede che l&#8217;accesso sia garantito &#8220;comunque&#8221; a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 24, comma 7, l. n. 241/90): la medesima norma, tuttavia, specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l&#8217;accesso, dovendo quest&#8217;ultimo corrispondere ad una effettiva necessità  di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendolo solo nei limiti in cui sia &#8220;strettamente indispensabile&#8221; la conoscenza di documenti, contenenti &#8220;dati sensibili e giudiziari&#8221;. Qualora l&#8217;interesse ostensivo dell&#8217;istante si contrapponga a quello alla riservatezza di soggetti terzi, vale la regola enunciata dall&#8217;art. 24 comma 7 l. n. 241 del 1990, che determina la prevalenza delle esigenze ostensive sulle esigenze di riservatezza di terzi ove le prime siano funzionali alla difesa in giudizio delle ragioni dell&#8217;istante e tanto anche quando si tratti di esigenze di riservatezza afferenti dati sensibili o addirittura ultrasensibili della persona. Tuttavia, l&#8217;art. 24 comma 7 l. n. 241 del 1990, impone un&#8217;attenta valutazione &#8211; da effettuare caso per caso &#8211; circa la stretta funzionalità  dell&#8217;accesso alla salvaguardia di posizioni soggettive protette, che si assumano lese, con ulteriore salvaguardia, attraverso i limiti così¬ imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta rispondenti a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Pubblicato il 28/01/2020</strong></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 00079/2020 REG.PROV.COLL.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 00816/2019 REG.RIC. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 816 del 2019, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Piemonte, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Candiollo, Eugenia Salsotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura regionale, in Torino, c.so Regina Margherita, n. 174;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per la declaratoria di illegittimità  e occorrendo il conseguente annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del diniego d&#8217;accesso agli atti, richiesto dalla ricorrente con nota pec del -OMISSIS-, di cui alla nota della Regione Piemonte &#8211; Direzione Segretariato Generale &#8211; Settore A1003B Organizzazione e pianificazione delle risorse umane, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, limitatamente al punto 6, ovvero &#8220;tutti gli atti afferenti le valutazioni psico-attitudinali dei candidati, compresi test e relazioni&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la conseguente condanna</p>
<p style="text-align: justify;">della Regione Piemonte ex art. 116, comma 4, del codice del processo amministrativo a consentire immediatamente alla ricorrente l&#8217;accesso a tutti i test e relazioni psico-attitudinali relative al procedimento di mobilità  volontaria esterna per l&#8217;attribuzione della posizione dirigenziale presso la Direzione -OMISSIS-, settore -OMISSIS-, presso la sede -OMISSIS-, indetto con determinazione dirigenziale del Segretariato generale della Regione Piemonte, codice -OMISSIS-, -OMISSIS-, pubblicata in Bollettino Ufficiale, -OMISSIS-, -OMISSIS&#8211;OMISSIS-;</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Piemonte pubblicava sul Bollettino Ufficiale, -OMISSIS-, -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, il bando di mobilità  volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell&#8217;art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., di n. 6 posizioni dirigenziali inerenti le strutture della Giunta regionale, tra le quali, anche quella per la Direzione -OMISSIS-, settore -OMISSIS-, sede -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-era stata approvata la graduatoria finale come segue: 1° -OMISSIS-, dirigente dipendente del Comune -OMISSIS-, con votazione complessiva di 48/60; 2° -OMISSIS-, dirigente dipendente del Comune -OMISSIS-, con votazione complessiva di 46/60.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente nel gravame afferma di aver chiesto alla Regione Piemonte di poter accedere ai verbali della Commissione di valutazione relativi alle sedute del 13 e 18 dicembre 2018, rispettivamente verbale n. 1, verbale n. 2 e relativi allegati.</p>
<p style="text-align: justify;">Con pec 24 aprile 2019, la Regione trasmetteva alla ricorrente la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-e i verbali n. 1 e 2 della seduta della Commissione di valutazione n. 3.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente nel gravame afferma che con successiva pec la stessa aveva chiesto alla Regione l&#8217;invio dell&#8217;allegato del verbale n. 2, contenente la tabella di valutazione del colloquio, in versione integrale, privo dunque di ogni occultamento in punto attitudini e capacità  riportate.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente dichiara di aver proposto, pur non disponendo ancora di tutta la documentazione ma avendo interesse a tutelare celermente le proprie ragioni, in data -OMISSIS-, ricorso avanti al Tribunale del Lavoro -OMISSIS- (R.G. n. -OMISSIS-, udienza fissata al -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Interpellata l&#8217;avv. -OMISSIS-in qualità  di controinteressata, la Regione Piemonte, con pec in data 18 giugno 2019 trasmetteva il verbale n. 2 e l&#8217;allegato in versione integrale, ivi compresa la parte relativa alla valutazione delle attitudini e capacità  della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Con pec del -OMISSIS- la ricorrente formulava un&#8217;ulteriore richiesta di accesso &#8220;per integrare le ragioni di tutela dei miei diritti in relazione alla procedura selettiva in oggetto sono a richiedere l&#8217;accesso alla seguente documentazione: 1) tutti gli atti, compresi quelli preparatori ed istruttori, del procedimento di formazione del bando di gara; 2) atti di nomina dei membri della Commissione di Valutazione (diversi dal Presidente), compresi gli atti preparatori ed istruttori; 3) domande di partecipazione della ricorrente e -OMISSIS-con allegati; 4) corrispondenza intercorsa (e-mail comprese) tra la Regione Piemonte e i candidati, sia durante, sia dopo la procedura selettiva; 5) corrispondenza intercorsa (e-mail comprese) tra la Regione Piemonte e il Comune -OMISSIS- dopo l&#8217;espletamento della procedura selettiva (18 dicembre 2018); 6) tutti gli atti afferenti le valutazioni psico-attitudinali dei candidati, compresi test e relazioni&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota -OMISSIS- la Regione trasmetteva i documenti richiesti, fatta eccezione per &#8220;tutti gli atti afferenti le valutazioni psicoattitudinali dei candidati, compresi test e relazioni&#8221;, dichiarando che &#8220;le valutazioni psicoattitudinali sono giÃ  state fornite con le precedenti comunicazioni protocollo n. 9131/-OMISSIS- del 24.04.2019 e n. 12589/-OMISSIS- del 18.06.2019&#8221;, mentre &#8220;con riferimento ai test e relazioni si ritiene che tale documentazione sia esclusa dal diritto di accesso ai sensi dell&#8217;articolo 24, comma I, lettera d) della legge 241/1990&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il gravame indicato in epigrafe, notificato e depositato nei termini di legge, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la declaratoria di illegittimità  e, occorrendo, il conseguente annullamento del diniego d&#8217;accesso agli atti, richiesto dalla ricorrente con nota pec del -OMISSIS-, di cui alla nota della Regione Piemonte &#8211; Direzione Segretariato Generale &#8211; Settore A1003B Organizzazione e pianificazione delle risorse umane del -OMISSIS-, limitatamente al punto 6, ovvero &#8220;tutti gli atti afferenti le valutazioni psico-attitudinali dei candidati, compresi test e relazioni&#8221; nonchè la conseguente condanna della Regione Piemonte ex art. 116, comma 4, del codice del processo amministrativo a consentire immediatamente alla ricorrente l&#8217;accesso a tutti i test e relazioni psico-attitudinali relative al procedimento di mobilità  volontaria esterna per l&#8217;attribuzione della posizione dirigenziale presso la Direzione -OMISSIS-, settore -OMISSIS-, presso la sede -OMISSIS-, indetto con determinazione dirigenziale del Segretariato generale della Regione Piemonte, codice -OMISSIS-, -OMISSIS-, pubblicata in Bollettino Ufficiale, -OMISSIS-, -OMISSIS&#8211;OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la mancata ostensione dei documenti (test e relazioni) psico-attitudinali afferenti specificamente la ricorrente, è stata dedotta la violazione dell&#8217;art. 22, comma 3 e 24, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la mancata ostensione dei documenti (test e relazioni) psico-attitudinali afferenti specificamente la controinteressata, la ricorrente ha dedotto l&#8217;eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità  e contraddittorietà  dell&#8217;atto, la violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, la violazione dell&#8217;art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, la violazione dell&#8217;art. 8, comma 5, lett. d), del d.P.R. n. 352/1992 e la violazione dell&#8217;art. 5, comma 1, d.P.R. n. 603 del 1996.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio dell&#8217;11 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Si precisa che l&#8217;oggetto del presente giudizio è il diniego all&#8217;accesso manifestato dalla Regione Piemonte con riferimento a &#8220;tutti gli atti afferenti le valutazioni psico-attitudinali dei candidati, compresi test e relazioni&#8221;, quindi sia con riferimento alla documentazione psico-attitudinale relativa alla ricorrente, sia con riferimento alla documentazione psico-attitudinale relativa alla controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; In via preliminare deve essere valutata l&#8217;eccezione di carenza di interesse sollevata dalla Regione Piemonte nella memoria del 21 novembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione in sintesi sostiene che la ricorrente non avrebbe interesse ad accedere alla documentazione di che trattasi poichè i &#8220;test e relazioni&#8221; non erano oggetto di valutazione da parte della Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione evidenzia che lo svolgimento del test da parte dei candidati era facoltativo e che si limitava a rappresentare, in via puramente astratta, la caratteristica personale del candidato che doveva essere verificata -in concreto- in sede di colloquio.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione sostiene che solo il colloquio orale consentiva di valutare le caratteristiche psico-attitudinali del candidato e di sottoporre queste ultime a valutazione con conseguente attribuzione dei punteggi.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione evidenzia altresì¬ che in sede di colloquio l&#8217;<i>output</i> del test era stato comunque rappresentato-restituito al candidato al fine di consentirgli di approfondire con l&#8217; &#8220;assessor&#8221; i risultati emersi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio osserva che il bando, per quanto interessa in questa sede, prevede che &#8220;Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti, così¬ suddivisi: a) fino a 5 punti per i requisiti culturali (titoli di studio diversi da quello di accesso, qualificazioni, percorsi formativi strutturati, ecc.); b) fino a 25 punti per i requisiti professionali (competenze legate alla esperienza professionale concretamente maturata, anche in contesti privati qualora analoga a quella richiesta, correlata all&#8217;anzianità  professionale). I candidati che conseguono un punteggio minimo di 21 punti sono ammessi al successivo colloquio in numero comunque non superiore a 5. In caso di parità , vengono ammessi tutti i candidati con lo stesso punteggio. Il colloquio viene svolto per accertare competenze tecniche e specifiche, abilità , capacità  psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire e dÃ  luogo ad una valutazione massima di 30 punti, così¬ suddivisi: a) fino a 5 punti rispetto alle conoscenze tecniche o specifiche (specialistiche, procedurali, informatiche, linguistiche, ecc.); b) fino a 25 punti in riferimento alle capacità  e competenze attitudinali, organizzative, gestionali e al grado di autonomia nell&#8217;esecuzione delle attività &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel verbale n. 1 del 13 dicembre 2018 si legge &#8220;La Commissione prende atto che, come da indicazioni della dott.ssa -OMISSIS-, le fasi del processo di valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine rispetto al ruolo sono le seguenti 1) Intervista semi strutturata ai direttori e responsabili di Settore per: individuare i contenuti del ruolo in termini di competenze personali/soft skills individuare il contesto di inserimento collocazione gerarchica e funzionale del ruolo (ie azioni ed interdipendenze) effettuare valutazione dei rischi ed opportunità  del ruolo 2) Valutazione tramite lo strumento OP032*. Ai candidati che supereranno lo screening curriculare, verrà  proposto di svolgere, da remoto, un test di personalità , predittivo del comportamento organizzativo. *SHL<i>Occupational Personality Questionnaire</i>, OPQ32, è una delle misurazioni pìù utilizzate e rispettate al mondo dello stile comportamentale sul posto di lavoro. Fissa uno standard elevato di eccellenza nella misurazione, fornendo ai professionisti delle risorse umane e ai manager d&#8217;azienda informazioni rilevanti e accurate per prendere decisioni rapide e ben ponderate sulle persone. OPO32 fornisce una struttura chiara per comprendere l&#8217;impatto della personalità  sulle prestazioni professionali. Ãˆ riconosciuto a livello internazionale per la sua accuratezza di valutazione. Gli oltre 90 studi di validazione indipendenti condotti su OPQ in un periodo di 25 anni, in 20 Paesi e 40 settori, rappresentano una prova concreta della sua efficacia nel prevedere le prestazioni sul posto dÃ¬ lavoro. 3) Stesura del profilo. Il valutatore visionerà  i profili elaborati dallo <i>scoring a</i>utomatico, stendendo una prima profilazione teorica del candidato ed in riferimento alla griglia elaborata in fase 1. Nessuna selezione verrà  fatta in questa fase. 4) Confronto motivazionale con il candidati e completamento valutazione psico-attitudinale: a. intervista semi-strutturata. L&#8217;intervista semi-strutturata sarà  un momento di confronto in cui il valutatore raccoglierà  le informazioni necessarie per verificare se le caratteristiche motivazionali del candidato sono in linea con il ruolo, in termini di aspettative e comportamento organizzativo (soft skills); b. restituzione del profilo scaturito dal test. In sede di colloquio, al candidato verrà  restituito il profilo emerso dalle risposte date al test di personalità . Il confronto con il candidato sarà  un momento fondamentale per la valutazione psico-attitudinale, in cui il valutatore rivedrà  i risultati del test, in relazione allo scambio personale. Dalla fase 4 emergerà  un profilo che verrà  valutato sulla base dell&#8217;aderenza alla griglia di riferimento elaborata in fase 1&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre nel verbale si legge &#8220;La Commissione di valutazione, in ordine allo svolgimento del colloquio, dÃ  mandato al Segretario di convocare i candidati ammessi al colloquio, secondo le modalità  fissate dal punto 5 del bando, per il giorno -OMISSIS-alle ore 10,30 presso la sede regionale di -OMISSIS- Torino, comunicare ai candidati che sarà  loro proposto di svolgere, entro lunedÃ¬ 17 dicembre p v alle ore 12,00, da remoto, un test psico-attitudinale predittivo del comportamento organizzativo (tramite lo strumento SHL<i>Occupational Personality Questionnaire</i> 0P032), nessuna selezione verrà  effettuata in questa fase, in sede di colloquio, ai candidati verrà  restituito il profilo emerso dal test; il test sarà  accessibile attraverso un link inviato tramite e-mail da &#8220;Regione Piemonte, commissione di valutazione&#8221; con oggetto &#8220;Test Psico-Attitudinale l bando mobilità  volontaria esterna&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel verbale n. 2 del -OMISSIS-si legge &#8220;Il Presidente ricorda alla Commissione le fasi del processo di valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine rispetto al ruolo, indicate nel verbale n 1. La dott. -OMISSIS- informa la Commissione di aver visionato i profili elaborati dallo <i>scoring</i> automatico, stendendo una prima profilazione teorica del candidato in riferimento alla griglia elaborata a seguito dell&#8217;intervista semi strutturata ai responsabili di Settore di cui al verbale n 1. Conferma che in questa fase non è stata fatta alcuna selezione. Il colloquio verterà  sul confronto motivazionale con i candidati e il completamento della valutazione plico-attitudinale. L&#8217;intervista semi-strutturata costituisce un momento di confronto in cui il valutatore raccoglie le informazioni necessarie per verificare se le caratteristiche motivazionali del candidato sono in linea con il ruolo, in termini di aspettative e comportamento organizzativo (<i>soft skills</i>). II confronto con il candidato è un momento fondamentale per la valutazione plico-attitudinale, in cui il valutatore rivede i risultati del test, in relazione allo scambio personale. Dalle fasi descritte sopra emergerà  un profilo che verrà  valutato sulla base dell&#8217;aderenza alla griglia di riferimento elaborata a seguito dell&#8217;intervista semi strutturata di cui al verbale n 1&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">Passando ai risultati della procedura di che trattasi si evidenzia che il punteggio finale ottenuto dalle due candidate (46 la ricorrente e 48 la controinteressata) corrisponde alla somma dei punteggi attribuiti alle due candidate e pìù nello specifico: 26 punti per la ricorrente e 25 punti per la controinteressata per la valutazione del curriculum (max 30 punti), 5 punti sia per la controinteressata sia per la ricorrente per le &#8220;conoscenze e competenze tecniche richieste&#8221; (max 5 punti), 15 punti alla ricorrente e 18 punti per la controinteressata per la &#8220;valutazione delle attitudini e capacità &#8221; (max 25 punti).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali elementi di fatto si possono trarre le seguenti conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla lettura del bando emerge innanzitutto che nella procedura in esame le capacità  e le competenze attitudinali, organizzative, gestionali avevano un peso, in termini di punteggio, assai elevato, pari a massimo 25 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla lettura dei verbali n. 1 del 13 dicembre 2018 e n. 2 del -OMISSIS-inoltre emerge che sebbene non sia stato assegnato un punteggio specifico per il test psico-attitudinale e che, come precisato, sulla base di esso non sia stata eseguita alcuna selezione, quest&#8217;ultimo ha costituito un elemento di partenza importante del colloquio.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, nel verbale n. 1, per quanto riguarda la fase 4) si legge &#8220;b. restituzione del profilo scaturito dal test. In sede di colloquio, al candidato verrà  restituito il profilo emerso dalle risposte date al test di personalità . Il confronto con il candidato sarà  un momento fondamentale per la valutazione psico-attitudinale, in cui il valutatore rivedrà  i risultati del test, in relazione allo scambio personale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre nel verbale n. 2 si precisa che la Commissione aveva visionato i profili elaborati dallo scoring automatico, stendendo una prima profilazione teorica del candidato in riferimento alla griglia elaborata a seguito dell&#8217;intervista semi strutturata ai responsabili di Settore di cui al verbale (confermando che in questa fase non era stata fatta alcuna selezione), evidenziando che il colloquio avrebbe avuto ad oggetto il confronto motivazionale con i candidati e il completamento della valutazione psico-attitudinale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ãˆ dunque previsto che i risultati del test vengano &#8220;rivisti&#8221; dal valutatore e che la valutazione psico-attitudinale sarebbe stata &#8220;completata&#8221; durante il colloquio.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ne deve dedurre che i risultati dei test hanno costituito la base di partenza della valutazione psico-attitudinale, valutazione che in termini di punteggio pesava ben 25 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">Non rileva pertanto che il test di che trattasi per i candidati fosse stato presentato come facoltativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, la controinteressata ha ottenuto un punteggio pìù elevato, proprio nell&#8217;ambito del criterio &#8220;valutazione delle attitudini e capacità &#8221; e, nello specifico, per la voce &#8220;attitudine a coordinare un pool di avvocati e ad assumere decisioni organizzative della segreteria&#8221; (max 5 punti), voce per la quale la controinteressata ha ottenuto il punteggio di 3 contro il punteggio di 2 assegnato alla ricorrente, e per la voce &#8220;capacità  di ottimizzare e valorizzare le risorse umane e strumentali affidate&#8221; (max 5 punti), voce per la quale la controinteressata ha ottenuto il punteggio di 4 contro il punteggio di 2 assegnato alla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella tabella di valutazione del colloquio allegata al verbale n. 2 della Commissione di valutazione, (documento al quale la ricorrente ha potuto accedere), come motivazione sintetica della valutazione comparativa dei candidati in relazione alla ricorrente si legge &#8220;La candidata -OMISSIS- dimostra adeguate conoscenze e competenze tecniche; per quanto concerne le attitudini e capacità  mostra attitudine alla collaborazione ed all&#8217;assunzione di decisioni anche attraverso percorsi innovativi&#8221;, mentre in relazione alla controinteressata si legge &#8220;La candidata -OMISSIS-dimostra adeguate conoscenze e competenze tecniche; per quanto concerne le attitudini e capacità  mostra una buona capacità  di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali affidate ed una particolare attitudine al coordinamento del personale assegnato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenuto conto che la differenza di punteggio tra la ricorrente e la controinteressata è dipesa proprio dalla valutazione inerente alle capacità  e alle competenze attitudinali e che i test psico-attitudinali sono stati elementi di partenza del colloquio si ritiene che sussista l&#8217;interesse della ricorrente ad accedere alla documentazione inerente quest&#8217;ultimi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Ciò posto, per quanto riguarda la documentazione (test e relazione) psico-attitudinale afferente alla ricorrente il ricorso è fondato e deve essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l&#8217;art. 24, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990 secondo il quale l&#8217;accesso è inibito &#8220;nei procedimenti selettivi nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi&#8221; si applica solo con riferimento ai documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi e quindi non è applicabile in relazione alla documentazione afferente alla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente chiarito che &#8220;Rileva al riguardo l&#8217;art. 24 della legge n. 241 del 1990, il quale delimita tassativamente gli atti e i documenti sottratti alla regola generale della ostensibilità  e, al comma 7, dispone &#8220;deve comunque essere garantito ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici&#8221;. Ciò comporta che del tutto correttamente la pronuncia impugnata ha rilevato la titolarità  del diritto d&#8217;accesso, in capo al candidato che abbia contestato in giudizio l&#8217;esito negativo di una procedura selettiva: egli può accedere al fascicolo che lo riguarda, anche in relazione agli atti con cui sono state espresse le valutazioni attitudinali (atti nella specie giÃ  acquisiti in primo grado <i>iussu iudicis</i>). Nessuna disposizione contraria emerge dall&#8217;art. 60 del Codice sulla protezione dei dati personali (approvato col decreto legislativo n. 196 del 2003), poichè esso limita l&#8217;ostensibilità  ad un richiedente dei dati sensibili riguardanti la salute e la vita sessuale di altri, ma non limita certo la pretesa del candidato ad una procedura selettiva di accedere a tutti gli atti che lo riguardano&#8221; (Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2007, n. 5467).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso pertanto sotto questo profilo deve essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Per quanto riguarda i &#8220;test e relazioni&#8221; psico-attitudinali inerenti alla controinteressata, la Regione Piemonte sostiene che l&#8217;accesso debba essere escluso ai sensi dell&#8217;articolo 24, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990 nonchè per mancanza del requisito dell&#8217;indispensabilità  di cui al comma 7 dell&#8217;art. 24 della legge n. 241 del 1990, necessario per giustificare la violazione del diritto alla riservatezza della vita privata e della privacy della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Regione Piemonte mancherebbe l&#8217;effettività  utilità  della documentazione richiesta, alla stregua di una sorta di prova di resistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 24, comma 1 della legge n. 241 del 1990, come giÃ  evidenziato, recita: &#8220;1. Il diritto di accesso è escluso:&amp;d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La finalità  principale di tale norma è riconducibile all&#8217;esigenza di non consentire l&#8217;acquisizione di informazioni mediante le quali sia possibile delineare un profilo strettamente personale di soggetti terzi; viene quindi in rilievo la tutela della riservatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il successivo comma 7 recita: &#8220;Deve comunque essere garantito ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l&#8217;accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall&#8217; articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 59 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, così¬ come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recita: &#8220;Fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 60, i presupposti, le modalità , i limiti per l&#8217;esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonchè dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso&#8221; e il successivo articolo 60, così¬ come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recita: &#8220;Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all&#8217;orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell&#8217;interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità  o in un altro diritto o libertà  fondamentale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In generale, il Consiglio di Stato, sul rapporto tra diritto di accesso e diritto alla privacy ha affermato che &#8220;In tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità  difensive, riconducibili alla effettività  della tutela di cui all&#8217;art. 24 Cost., debbano ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, ma l&#8217;applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorchè vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) ovvero, come nella fattispecie, dati sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato. In questi casi l&#8217;accesso è consentito a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall&#8217;art. 60 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice della Privacy). A norma del citato art. 60, comma 1, &#8220;Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell&#8217;interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità  o in un altro diritto o libertà  fondamentale e inviolabile&#8221;. Tale disposizione, riguardante com&#8217;è noto il rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza dei dati c.d. sensibilissimi, chiarisce in modo inequivoco che, in questi casi, il diritto di accesso può essere esercitato soltanto se, in seguito ad una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso viene considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute dell&#8217;interessato. Tale comparazione va effettuata in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità , pertinenza e non eccedenza. Soccorre in questa direzione la norma di cui all&#8217;art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 &#8211; complementare rispetto al citato art. 60 del Codice della privacy &#8211; secondo cui l&#8217;accesso è in tutti questi casi consentito qualora ciò risulti strettamente necessario e indispensabile per la difesa dei propri interessi giuridici&#8221; (Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2017, n. 6011).</p>
<p style="text-align: justify;">Pìù nello specifico, per quanto riguarda le informazioni psico-attitudinali, in giurisprudenza è stato affermato che &#8220;a) l&#8217;art. 24, primo comma, lett. d, esclude l&#8217;accesso, con riferimento ai procedimenti selettivi, soltanto nei confronti di documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi; b) il citato art. 24, settimo comma, dispone che sia comunque garantito l&#8217;accesso a documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici, con la sola specificazione che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l&#8217;accesso deve essere consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall&#8217;articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; c) da ciò consegue che l&#8217;interesse alla riservatezza, deve considerarsi recessivo nel caso in cui l&#8217;accesso stesso sia esercitato, come nella fattispecie in esame, per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell&#8217;interesse (Consiglio di Stato, VI, n. 2223 del 20 aprile 2006; Consiglio di Stato, VI, n. 3536 del 15 giugni 2006)&#8221; (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 23 luglio 2009, n. 814; sul punto anche T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 10 aprile 2008, n. 526) e che &#8220;Secondo la disciplina generale dell&#8217;accesso ai documenti amministrativi, le necessità  difensive &#8211; riconducibili ai principi tutelati dall&#8217;art. 24 della Costituzione &#8211; sono ritenute prioritarie rispetto a quelle alla riservatezza dei soggetti terzi, ed in tal senso il dettato normativo richiede che l&#8217;accesso sia garantito &#8220;comunque&#8221; a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 24, comma 7, l. n. 241/90); la medesima norma, tuttavia, specifica con molta chiarezza come non bastano esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l&#8217;accesso, dovendo quest&#8217;ultimo corrispondere ad una effettiva necessità  di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia &#8220;strettamente indispensabile&#8221; la conoscenza di documenti, contenenti &#8220;dati sensibili e giudiziari&#8221;. Secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza amministrativa, nel caso in cui l&#8217;interesse ostensivo dell&#8217;istante si contrapponga a quello alla riservatezza di soggetti terzi, vale la regola enunciata dall&#8217;art. 24 comma 7 l. n. 241 del 1990, che determina la prevalenza delle esigenze ostensive sulle esigenze di riservatezza di terzi ove le prime siano funzionali alla difesa in giudizio delle ragioni dell&#8217;istante; e tanto anche quando si tratti di esigenze di riservatezza afferenti dati sensibili o addirittura ultrasensibili della persona. Tuttavia, l&#8217;art. 24 comma 7 l. n. 241 del 1990, impone un&#8217;attenta valutazione &#8211; da effettuare caso per caso &#8211; circa la stretta funzionalità  dell&#8217;accesso alla salvaguardia di posizioni soggettive protette, che si assumano lese, con ulteriore salvaguardia, attraverso i limiti così¬ imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta rispondenti a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa&#8221; (T.A.R. Abruzzo, sez. I, 16 aprile 2015, n. 288).</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto centrale da analizzare pertanto è se l&#8217;accesso ai test e relazioni psico-attitudinali afferenti alla controinteressata sia necessario alla ricorrente per curare o per difendere i propri interessi giuridici.</p>
<p style="text-align: justify;">La risposta alla suddetta domanda si trova giÃ  al punto 2 di questa sentenza laddove si è evidenziato che la differenza di punteggio che ha determinato l&#8217;esito della procedura in esame, che ha visto la ricorrente arrivare seconda con un punteggio di 46/60, è proprio inerente la valutazione circa le capacità  e le competenze attitudinali e che i test psico-attitudinali sono stati la base di partenza dei colloqui.</p>
<p style="text-align: justify;">Dirimente, dunque, è che la documentazione psico-attitudinale, nel caso in esame, risulta essere necessaria alla ricorrente per curare o per difendere i propri interessi giuridici nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale del Lavoro -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto e, per l&#8217;effetto, va annullato l&#8217;atto impugnato nella parte in cui nega <i>tout court</i> l&#8217;accesso agli atti afferenti alle valutazioni psico-attitudinali della ricorrente e della controinteressata, con la conseguente condanna, ai sensi dell&#8217;art. 116, comma 4 del codice del processo amministrativo, della Regione Piemonte a consentire alla ricorrente l&#8217;accesso alla documentazione richiesta entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, fatta salva la possibilità  della Regione Piemonte di oscurare eventuali informazioni integranti dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all&#8217;orientamento sessuale della persona, tenuto conto che questo Collegio non ritiene che l&#8217;accesso a tali tipi di informazioni sia strettamente indispensabile.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza; nulla deve disporsi per la parte non costituita.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; annulla l&#8217;atto impugnato nella parte in cui nega <i>tout cout</i> l&#8217;accesso agli atti afferenti alle valutazioni psico-attitudinali della ricorrente e della controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ordina alla Regione Piemonte di consentire alla ricorrente l&#8217;accesso alla documentazione richiesta nei limiti e termini di cui in motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; condanna la Regione Piemonte al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  di tutte le persone indicate in sentenza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-1-2020-n-79/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2020 n.79</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2020 n.612</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-1-2020-n-612/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-1-2020-n-612/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2020 n.612</a></p>
<p>Vito Poli, Presidente, Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore; PARTI: (Giulia B., rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Conticiani e Fabio Massimo Ventura, c il Comune di Fondi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Patrizia Ferraro e nei confronti della signora Livia Rosaria C., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-1-2020-n-612/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2020 n.612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-1-2020-n-612/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2020 n.612</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vito Poli, Presidente, Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore; PARTI: (Giulia B., rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Conticiani e Fabio Massimo Ventura, c il Comune di Fondi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Patrizia Ferraro e nei confronti della signora Livia Rosaria C., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marcello Greco)</span></p>
<hr />
<p>Nei rapporti fra sentenza di prime cure e quella di appello, occorre, in particolare, riferirsi allo esplicito contenuto del dispositivo della sentenza di secondo grado, con la conseguenza che qualora ci sia un&#8217;identità  di contenuto tra provvedimento di primo e secondo grado, la competenza sarà  del T.a.r.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; ottemperanza &#8211; giudice competente &#8211; individuazione. </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il criterio di regolazione della competenza previsto dall&#8217;art. 113 C.P.A., in tema di giudizio di ottemperanza, è ispirato al principio secondo cui il giudice che ha emesso la sentenza è naturaliter il pìù idoneo ad assicurare l&#8217;interpretazione della portata effettiva e la conseguente esecuzione satisfattoria del decisum.</em><br />
<em>Nei rapporti fra sentenza di priMe cure e quella di appello, occorre, in particolare, riferirsi allo esplicito contenuto del dispositivo della sentenza di secondo grado, con la conseguenza che qualora ci sia un&#8217;identità  di contenuto tra provvedimento di primo e secondo grado, seppure con arricchimento della motivazione, la competenza sarà  del T.a.r. indipendentemente dal percorso argomentativo contenuto nella decisione di secondo grado, cui è connaturale uno sviluppo non meramente ripetitivo della sentenza di primo grado.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 24/01/2020<br />
<strong>N. 00612/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00803/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso per l&#8217;ottemperanza numero di registro generale 803 del 2019, proposto dalla signora Giulia B., rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Conticiani e Fabio Massimo Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
il Comune di Fondi, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Patrizia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
la signora Livia Rosaria C., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marcello Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>per l&#8217;ottemperanza</em></strong><br />
al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4575 del 2 ottobre 2017, resa tra le parti, concernente l&#8217;annullamento di un permesso di costruire in sanatoria.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fondi e della signora Livia Rosaria C.;<br />
Visto l&#8217;art. 114 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 il consigliere Nicola D&#8217;Angelo e uditi, per la ricorrente, l&#8217;avvocato Paola Conticiani, per il Comune resistente, l&#8217;avvocato Patrizia Ferraro e, per l&#8217;intimata, l&#8217;avvocato Marcello Greco;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. La signora Giulia B., in qualità  di proprietaria di un fondo confinante, ha impugnato al T.a.r. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, il permesso di costruire in sanatoria n. 600 del 14 luglio 2005 &#8211; rilasciato dal Comune di Fondi, ai sensi dell&#8217;art. 32 della legge n. 47 del 1985, a favore della signora Livia Rosaria C. &#8211; relativo ad un complesso edilizio costituito da tre corpi di fabbrica ubicati lungo la Via Flacca, nonchè il relativo nulla-osta ambientale n. 820 del 26 ottobre 2004 (rilasciato dal medesimo Comune ai sensi dell&#8217;art. 1, commi 5 e 6, della legge regionale n. 59 del 1995).<br />
2. Il T.a.r. di Latina, con la sentenza n. 645 del 7 luglio 2009, ha accolto il ricorso ritenendo fondate le censura mosse al permesso in sanatoria (i fabbricati sarebbero stati realizzati in epoca successiva a quella indicata nell&#8217;istanza di condono ed il nulla-osta ambientale rilasciato dal Comune non sarebbe stato preceduto, come prescritto dalla legge regionale del Lazio n. 59 del 1995, dal parere di un tecnico non dipendente dal Comune ed in possesso degli specifici requisiti).<br />
3. Il Consiglio di Stato, con la sentenza indicata in epigrafe, ha poi respinto l&#8217;appello proposto dalla signora C..<br />
3.1. In particolare, nella sentenza di cui con il presente ricorso si chiede l&#8217;ottemperanza, il giudice di appello, dopo avere respinto le eccezioni di irricevibilità  e di inammissibilità  del ricorso di primo grado, ha condiviso le conclusioni del Tar, rilevando &#8220;<em>marcati profili di illogicità  e contraddittorietà </em>&#8221; nella condotta procedimentale del Comune.<br />
3.2. Dopo la presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria da parte della signora C. il 1° aprile 1986, l&#8217;Amministrazione comunale non avrebbe infatti assunto iniziative istruttorie volte alla verifica della correttezza dei dati esposti (solo nel 1996 il Comune ha emanato un&#8217;ordinanza di sospensione dei lavori e nel 1998 disposto la demolizione in danno. Nel 2001 ha poi inviato all&#8217;interessata la comunicazione di avvio del procedimento di reiezione dell&#8217;istanza di sanatoria con riferimento all&#8217;edificio &#8220;A&#8221;, senza tuttavia dar seguito ad ulteriori provvedimenti).<br />
3.3. La sentenza del Consiglio di Stato, condividendo i rilievi del T.a.r. anche in ordine all&#8217;illegittimità  del relativo nulla osta paesaggistico, ha infine evidenziato la necessità  che il Comune si esprimesse di nuovo sull&#8217;istanza della signora Canestaro con &#8220;<em>una puntuale indicazione dei motivi a sostegno della decisione, con precipuo riferimento alle risultanze dell&#8217;istruttoria</em>&#8220;.<br />
4. Ciò premesso, la signora B. ha proposto il presente ricorso per l&#8217;ottemperanza della predetta sentenza del Consiglio di Stato, nonchè per la declaratoria di nullità  della nota del dirigente del Settore IV, Pianificazione Urbanistica e Territoriale, del Comune di Fondi prot. n. 68148 del 19 novembre 2018 che assume elusiva del giudicato.<br />
4.1. In sostanza, la ricorrente ritiene che tale nota &#8211; con la quale il Comune, dopo aver ripercorso l&#8217;intera vicenda di cui è causa, ha avviato il procedimento di definizione del condono, con applicazione dell&#8217;oblazione, ai sensi dell&#8217;art. 34 della legge n. 47/1985, e contestuale richiesta di acquisizione della prescritta autorizzazione paesaggistica &#8211; costituisca una evidente elusione delle statuizioni giurisdizionali.<br />
4.2. Secondo la ricorrente, la rinnovata valutazione dell&#8217;istanza di sanatoria operata dall&#8217;Amministrazione sarebbe in contrasto con tutte quelle circostanze che sono state accertate in sede giurisdizionale e che sono state indicate come ostative al rilascio del titolo edilizio (circostanze che richiama anche con riferimento alla documentazione fotografica e catastale prodotta nelle precedenti fasi di giudizio).<br />
5. Il Comune di Fondi si è costituito il 10 aprile 2019, eccependo in via preliminare l&#8217;inammissibilità  del ricorso.<br />
Evidenzia in proposito che, nel caso di specie, la sentenza del Consiglio di Stato di cui si chiede l&#8217;ottemperanza ha confermato la precedente decisione del giudice di primo grado. Pertanto, ai sensi dell&#8217;art. 113, comma 1, c.p.a., il ricorso per l&#8217;ottemperanza andava proposto al T.a.r..<br />
Ulteriore profilo di inammissibilità  sarebbe inoltre individuabile, secondo l&#8217;Amministrazione, nella circostanza che la sentenza di cui si chiede l&#8217;ottemperanza non conterrebbe un dispositivo di condanna, ma solo di rigetto dell&#8217;appello. Il ricorso proposto, tuttavia, ha per oggetto essenzialmente la citata nota prot. n. 68148 del 19 novembre 2018 di natura infra procedimentale e comunque non direttamente lesiva delle posizioni giuridiche della ricorrente.<br />
6. La signora C. si è costituita in giudizio il 3 aprile 2019, eccependo anch&#8217;essa l&#8217;inammissibilità  del ricorso per gli stessi motivi evocati dal Comune.<br />
7. La ricorrente ha depositato, da ultimo, il 29 novembre 2019, una memoria di replica.<br />
8. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019.<br />
9. Il ricorso è inammissibile.<br />
10. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4575 del 2017, di cui si chiede l&#8217;ottemperanza, ha nella sostanza confermato la sentenza del T.a.r. di Latina n. 645 del 2009, con motivazione che ha avuto lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.<br />
10.1. In questo contesto, il giudizio di ottemperanza andava dunque proposto, ai sensi dell&#8217;113, comma 1, c.p.a., al T.a.r. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza 22 maggio 2019, n. 3300 e sentenza 1° febbraio 2017, n. 409).<br />
10.2. Ciò in quanto il criterio di regolazione della competenza previsto dal citato art. 113 è comunque &#8220;<em>ispirato al principio secondo cui il giudice che ha emesso la sentenza è naturaliter il pìù idoneo ad assicurare l&#8217;interpretazione della portata effettiva e la conseguente esecuzione satisfattoria del decisum</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 6 maggio 2013, n. 9).<br />
10.3. Pìù in generale, la competenza va comunque individuata con riguardo all&#8217;indice testuale esplicito contenuto nel dispositivo della sentenza di secondo grado, con la conseguenza che, come nel caso di specie, qualora ci sia un&#8217;identità  di contenuto tra provvedimento di primo e secondo grado, seppure con arricchimento della motivazione, la competenza sarà  del T.a.r. &#8220;<em>indipendentemente dal percorso argomentativo contenuto nella decisione di secondo grado, cui è connaturale uno sviluppo non meramente ripetitivo della sentenza di primo grado</em>&#8221; (cfr. <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. IV, 24 novembre 2017, n. 5489).<br />
12. Anche l&#8217;ulteriore profilo di inammissibilità  del ricorso è fondato.<br />
La nota del dirigente del Settore IV, Pianificazione Urbanistica e Territoriale, del Comune di Fondi, prot. n. 68148 del 19 novembre 2018 &#8211; che la ricorrente ritiene essere stata posta in essere in elusione della sentenza di cui si chiede l&#8217;ottemperanza &#8211; ha infatti natura infra procedimentale e dunque non lesiva (la nota, dopo una rassegna dei principali aspetti che hanno caratterizzato la controversia, enuncia una serie di iniziative che il Comune intende intraprendere al fine di definire la pratica di condono senza tuttavia determinarsi in via definitiva).<br />
12.1. La stessa nota, d&#8217;altra parte, non può ritenersi incoerente con le indicazioni conformative dettate dalla pìù volte menzionata sentenza n. 4577 del 2017 (che espressamente afferma che è impregiudicata ogni soluzione), essendo conforme all&#8217;indicazione ivi contenuta in ordine alla necessità  di una accurata e coerente istruttoria sull&#8217;effettivo quadro fattuale e giuridico, al fine di adottare una decisione finale sulla istanza di condono priva di quei caratteri di contraddittorietà  stigmatizzati dal giudicato.<br />
13. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
14. Le spese di giudizio sono poste a carico della ricorrente nella misura indicata nel dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), dichiara inammissibile il ricorso.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 4000,00(quattromila/00) in favore del Comune resistente e di euro 4000,00(quattromila/00) in favore della parte intimata, oltre agli altri oneri previsti per legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2020 n.61</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-21-1-2020-n-61/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-21-1-2020-n-61/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2020 n.61</a></p>
<p>Giuseppina Adamo, Presidente, Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore; PARTI: (G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Tarantini, c Comune di Trani, non costituito in giudizio) Azione avverso il silenzio della P.A. : requisiti e condizioni di azionabilità . 1.- Processo amministrativo &#8211; azione avverso il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-21-1-2020-n-61/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2020 n.61</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-21-1-2020-n-61/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2020 n.61</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppina Adamo, Presidente, Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore; PARTI: (G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Tarantini, c Comune di Trani, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Azione avverso il silenzio della P.A. : requisiti e condizioni di azionabilità .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; azione avverso il silenzio della p.A. &#8211; requisiti e condizioni di azionabilità . </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;azione avverso il silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto), ai sensi del combinato disposto di cui all&#8217;art. 31, commi 1, 2 e 3, e all&#8217;art. 117 del codice del processo amministrativo, prevede la presenza di due requisiti fondamentali: 1)la sussistenza di un obbligo concreto a provvedere da parte della P.A.; 2)l&#8217;inerzia qualificata della P.A. a fronte di una valida istanza: questi due elementi qualificano in modo essenziale l&#8217;azione proponibile avverso il silenzio dell&#8217;amministrazione.</em><br />
<em>Il silenzio viene a configurarsi come mero comportamento omissivo, carente di qualsivoglia elemento volitivo della pubblica Amministrazione, improduttivo di alcun effetto sostanziale, che contravviene all&#8217;obbligo strumentale di concludere il procedimento in forma espressa (art. 2 della legge n. 241 del 1990).</em><br />
<em>In particolare, si ritiene necessaria l&#8217;esistenza di unÂ specifico obbligoposto alla pubblica Amministrazione di provvedere, a fronte di un&#8217;istanza presentata, e che un simile dovere debba essere stabilito da una specifica norma di legge, oppure possa anche scaturire da unÂ specifico doveredi agire, qualificato dalla fattispecie concreta, che richieda un intervento dell&#8217;amministrazione.</em><br />
<em>L&#8217;obbligo di provvedere può derivare, dunque, oltrechè da una espressa norma di legge o di regolamento, anche da un atto o accordo, mediante il quale la pubblica amministrazione abbia posto un vincolo alla conclusione di un procedimento, sicchè l&#8217;esercizio del potere discrezionale viene a trovarsi in stretta connessione con la situazione giuridica attiva del richiedente.</em><br />
<em>Il ricorso avverso il silenzio (artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo) si connota pertanto come processo declaratoriodiretto ad accertare la violazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;Aamministrazione a provvedere, a fronte di un&#8217;istanza del privato, configurandosi una fattispecie di silenzio-inadempimento censurabile tutte le volte in cui la P.A. contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell&#8217;azione amministrativa, quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia e di equità  impongano l&#8217;adozione di un provvedimento.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/01/2020<br />
<strong>N. 00061/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00740/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2019, proposto da G. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Francesco Paolo Di Modugno, in Bari alla via Magg. Domenico Turitto n. 3 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Trani, non costituito in giudizio;</p>
<p><strong><em>per la declaratoria di illegittimità  ed il conseguente annullamento</em></strong><br />
&#8211; del silenzio-inadempimento formatosi sul procedimento amministrativo avviato dalla P.A. in seguito all&#8217;istanza del 13.3.2018, reiterata con altra del 3.7.2018, con la quale la società  G. s.r.l., chiedeva motivatamente di procedere all&#8217;eliminazione del vincolo ostativo imposto dal P.U.G. (art. 4.09.08 delle N.T.A.), con avvio di un procedimento, ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge n. 241 del 1990, per il recupero dell&#8217;immobile di pregio di cui è proprietaria nel comune di Trani;<br />
&#8211; nonchè per la declaratoria dell&#8217;obbligo per la P.A. di concludere, entro e non oltre giorni novanta, il procedimento <em>de quo</em>, con l&#8217;adozione di un provvedimento finale espresso e motivato, con eventuale nomina di un Commissario <em>ad acta</em> per il caso di persistente inerzia dell&#8217;amministrazione resistente;<br />
&#8211; e per il consequenziale accertamento del vantato diritto della ricorrente, con la condanna del Comune di Trani ad ottenere la conclusione del procedimento.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 il dott. Lorenzo Ieva e udito l&#8217;avv. Emanuele Tomasicchio, su delega dell&#8217;avv. Giacomo Tarantini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1.- La G. s.r.l., società  proprietaria di un immobile di pregio nel comune di Trani, ha impugnato il silenzio-inadempimento (o rifiuto) manifestato dall&#8217;Amministrazione comunale, nel corso dell&#8217;instaurato procedimento per il recupero di detto immobile, interessato da una singolare vicenda edilizia, che attualmente giace in stato di incompiutezza ed attesa di provvedimenti di recupero.<br />
La valutazione dell&#8217;impugnato silenzio richiede la riassunzione della complessa vicenda.<br />
2.- In fatto, la società  ricorrente è proprietaria del compendio immobiliare denominato &#8220;Villa Turrisana&#8221;, ubicato in Trani, alla omonima contrada, nella zona sud della città , consistente in una villa padronale risalente ai primi del Novecento, con attiguo suolo pertinenziale, a poche centinaia di metri dal mare.<br />
2.1.- La G. s.r.l., attraverso un importante investimento economico, decise di avviare l&#8217;intervento di recupero della villa, oramai decadente e in conclamato stato di degrado e abbandono.<br />
In data 5 ottobre 2009, dopo i necessari approfondimenti tecnici, la società  ricorrente presentava una richiesta di premesso di costruire (pratica edilizia n. 87/2009), avente ad oggetto l&#8217;adeguamento funzionale, strutturale, dimensionale agli standard richiesti per struttura ricettiva di categoria quattro stelle, con aumento di volumetria nei limiti del 20% dell&#8217;esistente, come dalle vigenti disposizioni delle N.T.A. del Regolamento edilizio del P.U.G.<br />
Il Comune di Trani, all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria, determinava l&#8217;importo degli oneri di urbanizzazione, richiedendone il pagamento, poi avvenuto per somma cospicua, emanava indi parere favorevole su tutto l&#8217;intervento, inoltre rilasciava l&#8217;autorizzazione paesaggistica.<br />
La G. s.r.l., su sollecitazione dell&#8217;U.T.C., presentava una modifica progettuale, con la quale rinunciava all&#8217;aumento di volumetria, lasciando inalterato ogni altro elaborato tecnico, come presentato e, in data 6 settembre 2010, otteneva il permesso di costruire n. 61/2010.<br />
2.2.- Il rilasciato permesso di costruire poneva la prescrizione dell&#8217;adeguamento della struttura alla normativa vigente per le costruzioni in zona sismica. La G. s.r.l. provvedeva ad eseguire il deposito del progetto strutturale, con la dichiarazione d&#8217;inizio dei lavori.<br />
Tuttavia, in data 15 settembre 2011, a lavori avviati, decorsi ben dieci mesi, il personale del Comune, anche di polizia edilizia, effettuava un sopralluogo e notificava il giorno dopo un&#8217;ordinanza di sospensione. In data 4 ottobre 2011, il Comune emanava l&#8217;ordinanza di demolizione n. 19/2011, con la quale ingiungeva alla G. s.r.l. l&#8217;abbattimento, entro il termine di 90 giorni, delle opere ritenute difformi dal permesso edilizio rilasciato, ovvero i pilastri in cemento armato della struttura intelaiata, realizzata all&#8217;interno del fabbricato per esigenze antisismiche.<br />
2.3.- Seguiva un giudizio penale, in ordine alle presunte difformità  rispetto al progetto assentito (realizzato ai fini dell&#8217;adeguamento antisismico) dal quale poi tutti gli imputati venivano assolti con formula piena, perchè il fatto non sussiste (Tribunale di Trani, sez. pen., sentenza 19 settembre 2016 n. 1947, passata in giudicato).<br />
2.4.- In data 19.12.2011, la G. s.r.l. presentava l&#8217;istanza per conseguire la sanatoria, dal punto di vista amministrativo-edilizio, dei pilastri in cemento armato e delle opere accessorie in funzione antisismica.<br />
Il Comune di Trani, con il provvedimento del 27 gennaio 2012 n. 2759, rigettava l&#8217;istanza di sanatoria. Il provvedimento veniva impugnato innanzi al T.A.R. Puglia, che rigettava il ricorso con sentenza del 16 aprile 2014 n. 510, in quanto l&#8217;intervento autorizzato violava l&#8217;art. 4.09 delle N.T.A. del P.U.G.<br />
Ugualmente, il Consiglio di Stato, adito in appello, rigettava il ricorso, con sentenza del 16 gennaio 2017 n. 96, in quanto l&#8217;intervento edilizio, pur regolarmente autorizzato dagli uffici tecnici del Comune, si poneva comunque in contrasto con l&#8217;art. 4.09.08 delle N.T.A. del P.U.G.<br />
2.5.- Onde rimediare all&#8217;<em>impasse </em>creatosi, la società  ricorrente, con istanza del 13.3.2018, richiedeva al Comune di Trani: <em>1)</em> di avviare un procedimento di riesame per consentire il recupero dell&#8217;intelaiatura in cemento armato, realizzata nel rispetto delle norme antisismiche, che oramai regge l&#8217;intero immobile e non può essere in alcun modo rimossa; <em>2)</em> di avviare un procedimento per la modifica, anche parziale con riferimento alla &#8220;Villa Turrisana&#8221;, del vincolo di cui agli art. 4.09 e 4.09.8 delle N.T.A. del P.U.G., al fine di consentire, ai sensi dell&#8217;art. 38 d.P.R. 380 del 2001, la presentazione di un progetto di recupero della struttura per come si presenta attualmente.<br />
2.6.- Stante il silenzio del Comune di Trani, con altra istanza del 3.7.2018, la G. s.r.l. reiterava la precedente e, nel contempo, invitava il Comune ad avviare un procedimento amministrativo per la conclusione, ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge n. 241 del 1990, di un accordo sostitutivo del provvedimento per dipanare ogni questione, recuperando l&#8217;immobile &#8220;Villa Turrisana&#8221;.<br />
2.7.- A questo punto, in data 26.8.2018, il Comune di Trani si risolveva ad avviare il procedimento richiesto e, all&#8217;uopo, richiedeva all&#8217;Ufficio legale un parere, che veniva rilasciato in senso favorevole alla conclusione di un accordo sostitutivo di provvedimento, volto a superare, in modo concordato, tutte le limitazioni, che impediscano il recupero dell&#8217;immobile, ed evitare in tal modo la perdita del bene, che presenta peraltro pregio architettonico.<br />
Indi, la Giunta comunale, con la delibera del 30.11.2018 n. 202, adottava un atto di indirizzo di variante al P.U.G., esprimendo l&#8217;opportunità  di modificare il disposto di cui all&#8217;art. 4.09.08 delle NTA del P.U.G., alla stregua delle criticità  evidenziate.<br />
2.8.- L&#8217;<em>iterÂ </em>del procedimento iniziato, con premesse positive, acquisite in fase istruttoria, si è perà² arrestato e non è mai giunto ad una fase conclusiva-decisoria, dacchè il ricorso oggetto di disamina davanti a questo Collegio.<br />
3.- Tanto premesso in fatto, la G. s.r.l. ha impugnato, con unico articolato motivo, il silenzio dell&#8217;Amministrazione comunale, deducendo la violazione di legge (art. 2 e 2-<em>bis</em>, nonchè dei principi generali della legge n. 241 del 1990 in materia di giusto procedimento e di silenzio ed obbligo di provvedere con un provvedimento espresso sulle richieste del privato), nonchè la violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione, la violazione dell&#8217;art. 12, comma 3 della legge regionale n. 20/2001 e delle N.T.A. del P.U.G. del Comune di Trani.<br />
Il Comune di Trani non si è costituito.<br />
3.1.- In diritto, va <em>in primis</em> ricordato che l&#8217;azione avverso il silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto), ai sensi del combinato disposto di cui all&#8217;art. 31, commi 1, 2 e 3, e all&#8217;art. 117 del codice del processo amministrativo, prevede la presenza di due requisiti fondamentali: <em>1)</em> la sussistenza di un obbligo concreto a provvedere da parte della P.A.; <em>2)</em> l&#8217;inerzia qualificata della P.A. a fronte di una valida istanza.<br />
Questi due elementi qualificano dunque in modo essenziale l&#8217;azione proponibile avverso il silenzio dell&#8217;amministrazione.<br />
Il silenzio viene a configurarsi come mero comportamento omissivo, carente di qualsivoglia elemento volitivo della pubblica amministrazione, improduttivo di alcun effetto sostanziale, che contravviene all&#8217;obbligo strumentale di concludere il procedimento in forma espressa (art. 2 della legge n. 241 del 1990).<br />
In particolare, si ritiene necessaria l&#8217;esistenza di unÂ <em>specifico obbligo</em> posto alla pubblica amministrazione di provvedere, a fronte di un&#8217;istanza presentata, e che un simile dovere debba essere stabilito da una <em>specifica norma</em> di legge, oppure possa anche scaturire da unÂ <em>specifico dovere</em> di agire, qualificato dalla fattispecie concreta, che richieda un intervento dell&#8217;amministrazione.<br />
L&#8217;obbligo di provvedere può derivare, dunque, oltrechè da una espressa norma di legge o di regolamento, anche da un atto o accordo, mediante il quale la pubblica amministrazione abbia posto un vincolo alla conclusione di un procedimento, sicchè l&#8217;esercizio del potere discrezionale viene a trovarsi in stretta connessione con la situazione giuridica attiva del richiedente.<br />
Il ricorso avverso il silenzio (artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo) si connota allora come <em>processo declaratorio</em> diretto ad accertare la violazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione a provvedere, a fronte di un&#8217;istanza del privato, configurandosi una fattispecie di silenzio-inadempimento censurabile tutte le volte in cui la P.A. contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell&#8217;azione amministrativa, quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia e di equità  impongano l&#8217;adozione di un provvedimento (T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. I, 7 febbraio 2019 n. 181).<br />
Seppure è vero che non possa aversi silenzio-inadempimento con riguardo a un&#8217;istanza volta a modificare un atto regolamentare o amministrativo generale, qual è la pianificazione urbanistica ed edilizia (Cons. St., sez. IV, 2 settembre 2019 n. 6048), è perà² anche vero che, nel caso di specie, l&#8217;Amministrazione comunale di Trani ha originato, mediante il rilascio del permesso di costruire &#8211; ontologicamente legittimo o meno che sia non importa in questa sede &#8211; che ha dato avvio a importanti lavori di ristrutturazione, successivamente impediti.<br />
Ãˆ dunque lo stesso Comune che ha generato una &#8220;situazione&#8221; edilizia, rispetto alla quale va protetto l&#8217;interesse legittimo della G. s.r.l. a veder definito il regime proprietario dell&#8217;immobile in questione, il cui stato d&#8217;indefinita inutilizzabilità  e, quindi, di abbandono determina un degrado territoriale, causato dall&#8217;Ente locale. Ciò comporta ancor pìù la necessità  in capo allo stesso di dover provvedere a &#8220;riparare&#8221; la situazione venutasi a determinare.<br />
Proprio in ambito di pianificazione urbanistica, la giurisprudenza (T.A.R. Lazio, sez. Latina, sez. I, 19 settembre 2019 n. 537), ha, da ultimo, chiarito che, sebbene l&#8217;ordinamento non tuteli in modo diretto le aspettative di singoli all&#8217;ottenimento di atti ampliativi della sfera giuridica e satisfattivi, sussiste pur sempre l&#8217;obbligo del comune di concludere il procedimento finalizzato all&#8217;adozione da parte del consiglio comunale della proposta di variante urbanistica.<br />
Questo perchè il diritto di proprietà  è il diritto, costituzionalmente riconosciuto (art. 42), di poter godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti (negativi) e con l&#8217;osservanza degli obblighi (positivi) stabiliti dall&#8217;ordinamento giuridico (art. 832 del codice civile).<br />
Ma, tanto comporta che i limiti e gli obblighi siano conosciuti e definiti, senza l&#8217;interferenza di azioni o di omissioni amministrative, che causino danni.<br />
Per di pìù, nella complessa vicenda di &#8220;Villa Turrisana&#8221;, v&#8217;è un permesso di costruire, che non è stato oggetto di alcuna specifica impugnativa, ha superato il &#8220;vaglio&#8221; della giustizia penale, è stato rilasciato dal Comune di Trani, non è interessato da alcun procedimento di secondo grado.<br />
Difatti, il Comune di Trani, in un primo tempo, ha avviato doverosamente, sull&#8217;istanza motivata del privato, il richiesto procedimento volto al recupero dell&#8217;immobile, ma poi inspiegabilmente ha arrestato il procedimento, senza fornire alcuna spiegazione.<br />
Nè detto Comune, contravvenendo a elementari principi di legalità , imparzialità  e buon andamento dell&#8217;amministrazione (art. 97 della Costituzione, art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241), si è periziato di fornire indicazioni o chiarimenti, una volta proposto il ricorso davanti a questo Tribunale avverso il silenzio-inadempimento. Non si è costituito, rimanendo silente.<br />
Pertanto, vi sono ambedue i requisiti dell&#8217;obbligo a provvedere e dell&#8217;inerzia, a fronte di una motivata istanza, idonei a censurare il silenzio serbato dal Comune di Trani come illegittimo.<br />
3.2.- Nella fattispecie concreta, il procedimento volto a poter concludere un accordo sostitutivo, ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per il superamento della situazione di <em>impasse </em>in cui l&#8217;immobile &#8220;Villa Turrisana&#8221; si è venuto a trovare è iniziato e ha trovato premesse positive, indi si è inspiegabilmente arrestato.<br />
Difatti, lo strumento dell&#8217;accordo, ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si appalesa quale modulo adatto a comporre gli interessi pubblici e privati coinvolti, in modo tale da evitare ulteriori dispersioni di risorse economiche pubbliche e private, che indi permettano un migliore utilizzo del territorio, a tutto vantaggio della comunità  della città  di Trani.<br />
Dovrà  poi essere l&#8217;Amministrazione comunale, nella responsabilità  che gli è propria, ad adottare gli atti propedeutici e esecutivi correlati, che occorrono nel caso di specie, salva la possibilità  in seguito che emerga l&#8217;esigenza di un intervento sostitutivo.<br />
4.- In conclusione, per i sopramenzionati motivi, il ricorso è fondato e merita accoglimento, con declaratoria dell&#8217;obbligo di provvedere, data la complessità  della fattispecie, onde consentire la massima ponderazione degli interessi coinvolti, entro novanta giorni (art. 117, comma 2, del codice del processo amministrativo) dalla comunicazione a cura della Segreteria, o, se antecedente, dalla notificazione a istanza della parte interessata della presente sentenza. Talchè le istanze di conclusione di un accordo tra il Comune di Trani e la G. s.r.l. possano consentire di superare l&#8217;<em>impasse</em> normativo edilizio comunale, che ostacola il recupero della &#8220;Villa Turrisana&#8221;, ponendo termine ad ogni questione, anche di valenza risarcitoria, che possa porsi.<br />
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Il contributo unificato va rifuso in applicazione dell&#8217;art. 13, comma 6-<em>bis</em>, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.<br />
P.Q.M.<br />
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, dichiara l&#8217;obbligo del Comune di Trani di concludere, entro il termine di novanta giorni, il procedimento iniziato volto alla conclusione di un accordo, ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con la ricorrente G. s.r.l.<br />
Condanna il Comune di Trani al pagamento in favore della società  ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in € 2,000,00, oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br />
Ordina che la presente sentenza sia comunicata dalla Segretaria al Comune di Trani (BT).</div>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.24</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-10-1-2020-n-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-10-1-2020-n-24/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-10-1-2020-n-24/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.24</a></p>
<p>Claudio Contessa, Presidente, Estensore; PARTI: Alitalia &#8211; Società  Aerea Italiana S.p.A. in A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, e Filippo Degn c. Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Claudio Contessa, Presidente, Estensore; PARTI: Alitalia &#8211; Società  Aerea Italiana S.p.A. in A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, e Filippo Degn c. Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia e Matteo Castioni.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;accesso deve essere riconosciuto e garantito nella sua strumentalità  rispetto ad ogni forma di &#8220;tutela&#8221;, sia giudiziale che stragiudiziale, anche solo meramente prospettica e potenziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Procedimento amministrativo &#8211; accesso agli atti &#8211; L. 241/1990 &#8211; ostensione riferita a soggetti privati &#8211; contratti stipulati fra i vettori aerei ed operatori di gestione aeroportuale &#8211; contenuto e limiti. </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il riconoscimento del diritto di accesso e la legittimazione alla correlata pretesa ostensiva postulano, in quanto riferiti a &#8220;soggetti privati&#8221;,ancorchè portatori di interessi superindividuali, la sussistenza di un &#8220;interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso&#8221; (art. 22, comma 1 lett. b) l. n. 241/1990).</em><br />
<em>Vanno altresì¬ richiamati i caratteri che l&#8217;interesse deve presentare al fine di consentire il diritto all&#8217;ostensione documentale: deve cioè trattarsi di un interesse diretto, concreto, attuale e strumentale.</em><br />
<em>Con particolare riguardo al carattere della strumentalità  va sottolineato che tale carattere va esaminato avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo ad veicolare le informazioni. Non risultano infatti tutelate iniziative che per un verso risultino ispirate da meri intenti emulativi (peraltro di per sè espressive, sotto concorrente profilo, di un uso distorto ed abusivo della pretesa ostensiva) e che, per altro verso, risultino finalizzate alla raccolta, elaborazione o trasformazione di dati conoscitivi destrutturati e non incorporati in &#8220;documenti&#8221; (nel senso lato di cui all&#8217;art. 22 cit.).</em><br />
<em>Va altresì¬ sottolineato che &#8211; come fatto palese dall&#8217;art. 24, comma 7 della l. n. 241/1990 &#8211; l&#8217;accesso deve essere riconosciuto e garantito nella sua strumentalità  rispetto ad ogni forma di &#8220;tutela&#8221;, sia giudiziale che stragiudiziale, anche solo meramente prospettica e potenziale.</em><br />
<em>Ciò in quanto, per un verso, l&#8217;accesso costituisce di per sè un bene della vita, meritevole di riconoscimento e salvaguardia indipendentemente dalla lesione della correlata e sottostante posizione giuridica e, per altro verso, l&#8217;opzione in ordine ai rimedi da attivare ove l&#8217;interessato ritenesse, nella sua autonomia decisionale, lesa la propria situazione giuridica soggettiva non può essere rimessa &#8211; per giunta in via anticipata &#8211; all&#8217;Amministrazione o al soggetto depositario dei </em>documenti.</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/01/2020<br />
<strong>N. 00024/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00115/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2019, proposto dalla Alitalia &#8211; Società  Aerea Italiana S.p.A. in A.S., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, e Filippo Degni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Domenico Pitruzzella in Palermo, via Nunzio Morello, 40<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia e Matteo Castioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giannalberto Mazzei in Roma, via G. Cuboni, 12; Ges.A.P. Società  di Gestione dell&#8217;Aeroporto di Palermo S.p.A. non costituita in giudizio</p>
<p><strong><em>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2739/2018</em></strong></p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Ryanair Dac;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019 il Pres. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Aristide Police e Giannalberto Mazzei;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</p>
<p>FATTO<br />
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Sicilia e recante il n. 1856/2018 la Ryanair DAC (d&#8217;ora innanzi: &#8216;<em>la Ryanair</em>&#8216; o: &#8216;<em>la società  appellata</em>&#8216;) ha chiesto l&#8217;accertamento del proprio diritto ad accedere ad alcuni atti in possesso della società  di gestione dell&#8217;aeroporto di Palermo &#8211; Ges.A.P. e concernenti i rapporti con il vettore aereo Alitalia &#8211; Società  Aerea Italiana s.p.a. (d&#8217;ora in poi: &#8216;<em>l&#8217;Alitalia</em>&#8216; o &#8216;<em>la società  appellante</em>&#8216;).<br />
L&#8217;accesso a tali atti era stato chiesto da Ryanair con atto in data 3 agosto 2018 al quale la Ges.A.P. non aveva dato favorevole riscontro.<br />
La domanda ostensiva aveva ad oggetto, in particolare:<br />
(i) &#8220;<em>ogni contratto sottoscritto tra [la Ges.A.P.] e Alitalia e/o Cityliner a partire dall&#8217;1 gennaio 2017 avente ad oggetto l&#8217;erogazione di servizi aeroportuali, nonchè ogni contratto avente il medesimo oggetto giÃ  in vigore tra le medesime parti alla data dell&#8217;1 gennaio 2017</em>&#8220;;<br />
(ii) &#8220;<em>ogni contratto di marketing, co -marketing, comunicazione e promozione commerciale sottoscritto tra [la Ges.A.P.] e Alitalia e/o Cityliner a partire dall&#8217;1 gennaio 2017, nonchè ogni contratto avente il medesimo oggetto giÃ  in vigore tra le medesime parti alla data dell&#8217;1 gennaio 2017</em>&#8220;;<br />
(iii) &#8220;<em>ogni contratto avente ad oggetto incentivi all&#8217;apertura di nuove rotte o alla riattivazione di rotte precedentemente dismesse, sottoscritto tra [la Ges.A.P.] Alitalia e/o Cityliner a partire dall&#8217;1 gennaio 2017, nonchè ogni contratto avente il medesimo oggetto giÃ  in vigore tra le medesime parti alla data dell&#8217;1 gennaio 2017</em>&#8220;.<br />
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo della Sicilia ha accolto il ricorso e ha conseguentemente ordinato alla Ges.A.P. l&#8217;esibizione e il rilascio di copia degli atti richiesti in data 3 agosto 2018, sia pure con la fissazione di alcune cautele al fine di impedire la cognizione di (eventuali) informazioni commerciali sensibili.<br />
In particolare il Tribunale amministrativo ha chiarito che, nel consentire il richiesto accesso agli atti, la Ges.A.P. potrà  oscurare il contenuto di informazioni commerciali sensibili &#8220;<em>a seguito di una puntuale e rigorosa ricognizione</em>&#8220;.<br />
La sentenza in questione è stata impugnata in appello da Alitalia la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:<br />
<em>I) Error in iudicando &#8211; Irragionevolezza ed illogicità  della motivazione nella parte n cui è stata indebitamente estesa la disciplina dell&#8217;accesso contenuta nella l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ad atti e documenti estranei all&#8217;attività  di pubblico servizio svolta da Ges.A.P.</em><br />
<em>II) Error in iudicando &#8211; Irragionevolezza ed illogicità  della motivazione nella parte in cui è stata data distorta applicazione del concetto di necessaria pertinenza degli atti oggetto dell&#8217;accesso rispetto all&#8217;interesse posto a fondamento dell&#8217;istanza</em>.<br />
Si è costituita in giudizio la Ryanair la quale ha concluso nel senso dell&#8217;irricevibilità , inammissibilità  e/o dell&#8217;infondatezza dell&#8217;appello.<br />
Alla camera di consiglio del 14 novembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da Alitalia &#8211; Società  Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria avverso la sentenza del T.A.R. della Sicilia con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società  aerea Ryanair DAC e, per l&#8217;effetto, è stato ordinato alla società  di gestione dell&#8217;aeroporto di Palermo Ges.A.P. di consentire l&#8217;esibizione e il rilascio di copia degli atti e dei documenti richiesti in data 3 agosto 2018.<br />
2. Con il primo motivo di appello Alitalia lamenta che il primo Giudice, pur muovendo dal richiamo di condivisibili princÃ¬pi in tema di estensione del diritto di accesso agli atti amministrativi, sia pervenuto a conclusioni erronee, per avere ammesso in modo indistinto l&#8217;accesso a tutti gli atti richiesti da Ryanair e senza distinguere &#8211; come invece sarebbe stato necessario &#8211; fra: <em>i</em>) atti inerenti l&#8217;esercizio di attività  c.d. &#8216;<em>aviation&#8217;</em> (che sono funzionali al corretto funzionamento dello scalo e in relazione ai quali l&#8217;accesso è pienamente giustificato) e <em>ii</em>) atti inerenti l&#8217;attività  c.d. &#8216;<em>non-aviation</em>&#8216;, di natura commerciale (in relazione ai quali non vi sarebbero ragioni per consentire il richiesto accesso agli atti).<br />
Vero è che, ai sensi dell&#8217;articolo 22, comma 1, lettera e) della l. 241 del 1990, anche i soggetti di diritto privato come Ges.A.P. sono sottoposti &#8211; entro alcuni limiti &#8211; all&#8217;applicazione della normativa sull&#8217;accesso, ma è anche vero che tale sottoposizione è limitata &#8220;<em>alla loro attività  di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario</em>&#8220;.<br />
Sotto tale aspetto il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che, in base al richiamato paradigma normativo, l&#8217;accesso agli atti di Ges.A.P. sarebbe consentito unicamente in relazione alle procedure ad evidenza pubblica, nonchè alle attività  c.d. &#8216;<em>aviation&#8217;</em> e di mera assistenza a terra poste in essere ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 (&#8216;<em>Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità </em>&#8216;), mentre non sarebbe consentito in relazione a contratti di natura puramente commerciale quali quelli cui si riferiva la richiesta di accesso all&#8217;origine dei fatti di causa.<br />
Nella tesi dell&#8217;appellante il primo Giudice, nell&#8217;ammettere in modo pressochè indistinto la richiesta stensione documentale, avrebbe erroneamente ampliato il campo applicativo del diritto di accesso, per come delineato da consolidati orientamenti giurisprudenziali.<br />
In particolare, risulterebbe nel caso di specie travisato il nucleo dell&#8217;orientamento secondo cui, in relazione all&#8217;attività  dei soggetti privati gestori di pubblici servizi, il diritto di accesso risulta limitato alle sole attività  di rilievo pubblicistico, con espressa esclusione delle attività  estranee al servizio pubblico e aventi carattere eminentemente commerciale (vengono richiamate al riguardo le decisioni dell&#8217;Adunanza plenaria numm. 22 del 1999 e 14 del 2016).<br />
Nè potrebbe essere richiamata in senso contrario &#8211; prosegue l&#8217;appellante Alitalia &#8211; la decisione di questo Consiglio di giustizia amministrativa n. 458 del 2016, resa fra le stesse parti in diverso contenzioso in materia di accesso.<br />
Vero è, infatti, che in quel caso questo Giudice di appello aveva aderito alle conclusioni formulate da Alitalia (in quel caso parte richiedente l&#8217;accesso), ma è anche vero che tale decisione si collocava in un ben diverso quadro fattuale nel cui ambito veniva in rilievo l&#8217;erogazione in favore di Ryanair di incentivi in via esclusiva &#8211; a valere su risorse pubbliche &#8211; volti ad indurre tale operatore ad operare su un determinato scalo aeroportuale.<br />
Ben diverso sarebbe il caso &#8211; che qui rileva &#8211; della richiesta di accesso ai contratti di subconcessione di aree o spazi nello scalo le quali non solo configurano contratti attivi &#8211; e non passivi &#8211; per l&#8217;amministrazione ma, per di pìù, &#8220;<em>risultano estranei all&#8217;ambito dei servizi e delle incentivazioni, appartenendo a settori esposti alla concorrenza (&amp;)</em>&#8220;.<br />
Con il secondo motivo di appello Alitalia lamenta che, nell&#8217;ammettere in modo indistinto la richiesta ostensione documentale, il primo Giudice avrebbe travalicato il consueto limite della strumentalità  fra la conoscenza degli atti oggetto di accesso e la tutela di &#8220;<em>una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso</em>&#8221; (in tal senso l&#8217;art. 22, comma 1, lett. b) della l. 241 del 1990).<br />
Ed infatti, nel formulare la propria richiesta di accesso Ryanair aveva espressamente richiamato l&#8217;interesse a &#8220;<em>verificare se le condizioni contrattuali concesse ad Alitalia determin[assero] o meno un ingiustificato vantaggio a favore di tale società </em>&#8220;, in particolare in relazione all&#8217;attivazione di nuove rotte.<br />
Ma il punto (che sarebbe stato disatteso dal T.A.R.) è che i documenti il cui accesso era stato concreto richiesto da Ryanair nulla avrebbero a che vedere con l&#8217;erogazione di incentivi finalizzati all&#8217;attivazione di nuove rotte, incentrandosi &#8211; e in modo inammissibile &#8211; su aspetti meramente commerciali dell&#8217;attività  del vettore.<br />
Ed infatti, nessuno dei tre contratti stipulati fra Alitalia e Ges.A.P. (aventi ad oggetto rispettivamente: i) subconcessioni di scalo e nucleo tecnico; <em>ii</em>) utilizzo della sala Vip lounge; <em>iii</em>) incremento dell&#8217;utilizzo dei cc.dd. &#8216;<em>loading bridges</em>&#8216;) sarebbe connesso &#8211; neppure in modo indiretto all&#8217;attivazione di nuove rotte.<br />
In definitiva il Tribunale amministrativo avrebbe erroneamente accolto un ricorso inammissibilmente volto a consentire un controllo generalizzato sull&#8217;attività  di diritto privato del gestore aeroportuale e &#8211; in ogni caso &#8211; finalizzato all&#8217;accesso ad atti la cui conoscenza non era in alcun modo connessa alla tutela di posizioni giuridicamente meritevoli di tutela.<br />
3. I due motivi dinanzi sinteticamente richiamati sono infondati (sia pure, con le precisazioni che si forniranno <em>infra</em>, <em>sub</em> 9.1).<br />
3.1. La questione relativa al contenuto e ai limiti del diritto di accesso ai contratti stipulati fra i vettori aerei e gli operatori di gestione aeroportuale ha dato luogo in tempi recenti a un cospicuo filone contenzioso i cui esiti risultano essenziali anche ai fini della definizione della presente vicenda.<br />
Tale filone contenzioso (che spesso è scaturito da vicende che vedevano contrapposte le parti odiernamente in lite) può qui essere quindi richiamato, sia pure nella consapevolezza delle peculiarità  che contraddistinguono ogni singola vicenda.<br />
3.2. Il Collegio ritiene qui di richiamare in particolare la conclusioni cui è pervenuta la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 2 ottobre 2019, n. 6603 avente ad oggetto la domanda di accesso proposta da Ryanair in relazione ad alcuni contratti relativi ai rapporti fra Alitalia e alcuni gestori aeroportuali.<br />
3.2.1. Nell&#8217;occasione il Consiglio di Stato ha in primo luogo sottolineato che il riconoscimento del diritto di accesso e la legittimazione alla correlata pretesa ostensiva postulano, in quanto riferiti a &#8220;soggetti privati&#8221; (ancorchè portatori di interessi superindividuali) la sussistenza di un &#8220;<em>interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso</em>&#8221; (cfr. art. 22, comma 1 lett. b) l. n. 241/1990).<br />
3.2.2. Sono stati altresì¬ richiamati in via preliminare i caratteri che l&#8217;interesse deve presentare al fine di consentire il diritto all&#8217;ostensione documentale (in base ad orientamenti pìù che consolidati &#8211; che rinvengono peraltro da espresse previsioni normative -) deve trattarsi di un interesse diretto, concreto, attuale e strumentale.<br />
3.2.3. Con particolare riguardo al carattere della strumentalità  è stato sottolineato che tale carattere deve essere esaminato avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo ad veicolare le informazioni. Non risultano infatti tutelate iniziative che per un verso risultino ispirate da meri intenti emulativi (peraltro di per sè espressive, sotto concorrente profilo, di un uso distorto ed abusivo della pretesa ostensiva) e che, per altro verso, risultino finalizzate alla raccolta, elaborazione o trasformazione di dati conoscitivi destrutturati e non incorporati in &#8220;<em>documenti</em>&#8221; (nel senso lato di cui all&#8217;art. 22 cit.).<br />
E&#8217; stato altresì¬ sottolineato (con notazione che assume particolare rilevanza ai fini della presente decisione) che &#8211; come fatto palese dall&#8217;art. 24, comma 7 della l. cit. &#8211; l&#8217;accesso deve essere riconosciuto e garantito nella sua strumentalità  rispetto ad ogni forma di &#8220;<em>tutela</em>&#8220;, sia giudiziale che stragiudiziale, anche solo meramente prospettica e potenziale.<br />
Ciò in quanto, per un verso, l&#8217;accesso costituisce di per sè un bene della vita, meritevole di riconoscimento e salvaguardia indipendentemente dalla lesione della correlata e sottostante posizione giuridica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213) e, per altro verso, l&#8217;opzione in ordine ai rimedi da attivare ove l&#8217;interessato ritenesse, nella sua autonomia decisionale, lesa la propria situazione giuridica soggettiva non può essere rimessa &#8211; per giunta in via anticipata &#8211; all&#8217;Amministrazione o al soggetto depositario dei documenti (in tal senso: Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3953, nonchè <em>Id</em>., sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4372).<br />
4. Ebbene, impostati in tal modo i termini generali della questione (peraltro sulla scorta di orientamenti pìù che consolidati), deve ritenersi che i richiamati presupposti sussistano in relazione alla richiesta ostensiva formulata da Ryanair in data 3 agosto 2018, la quale risulta sorretta<br />
&#8211; dalla allegata posizione di operatore economico in concorrenza attuale per l&#8217;accesso ai servizio aeroportuali nello scalo palermitano;<br />
&#8211; dall&#8217;interesse a verificare il rispetto, da parte delle società  di gestione, della parità  di trattamento, al fine di escludere (od eventualmente di stigmatizzare nelle competenti sedi) eventuali condotte anticoncorrenziali.<br />
4.1. Sotto tale aspetto il necessario carattere di strumentalità  fra gli atti cui è riferita la domanda ostensiva e gli interessi della società  richiedente risulta adeguatamente fondato su quanto indicato nella medesima domanda: nell&#8217;occasione l&#8217;appellata aveva affermato che l&#8217;accesso risultasse finalizzato a stabilire se l&#8217;attivazione di nuove rotte e la riattivazione di una rotta dismessa presso lo scalo palermitano costituissero il frutto di incentivi indiretti accordati alla società  appellante dalla società  di gestione aeroportuale, &#8220;<em>che possono trovare il loro veicolo nella sottoscrizione di contratti per la fornitura di servizi aeroportuali, di promozione commerciale e marketing</em>&#8220;.<br />
Sotto tale aspetto &#8211; e a prescindere dal puntuale riferimento al rapporto fra i contratti oggetto di ostensione e l&#8217;attivazione di particolari rotte aeree &#8211; non può negarsi la sussistenza nel caso in esame del pìù volte richiamato nesso di strumentalità , se solo si consideri: <em>i</em>) che l&#8217;attivazione di tali rotte non doveva necessariamente rappresentare l&#8217;oggetto stesso degli accordi commerciali, rappresentando piuttosto un mero &#8211; e non necessario &#8211; indizio del riconoscimento di particolari condizioni di favore foriere di conseguenze anticoncorrenziali; <em>ii</em>) che il ridetto nesso di strumentalità  deve essere necessariamente inteso in senso condizionalistico, onde evitare di gravare il soggetto richiedente di un onere di allegazione evidentemente inesigibile: quello di dimostrare <em>ex ante</em> in modo pieno e dettagliato il rapporto fra il contenuto (ignoto) dell&#8217;atto oggetto di istanza e le conseguenze (solo in parte note) che il presumibile contenuto di quell&#8217;atto può sortire &#8211; o aver sortito &#8211; sulla sfera di interessi del soggetto richiedente.<br />
Del resto, l&#8217;allegato interesse a conoscere e verificare il rispetto della legge e la correttezza non disparitaria nella gestione dei contratti è sufficiente a legittimare la richiesta ostensiva (essendo un non rilevante <em>posterius</em> l&#8217;effettiva fondatezza dei ventilati sospetti di irregolarità  e di anticoncorrenzialità ).<br />
Che, poi, le condizioni economiche fossero predefinite e sottratte alla libera contrattazione, rappresenta solo (e semmai) un motivo ulteriore per legittimare, da parte di un concorrente anche solo potenziale, la verifica a posteriori del loro effettivo e concreto rispetto.<br />
4.2. Concludendo sul punto deve concludersi che con la domanda di accesso in data 3 agosto 2018 Ryanair avesse soddisfatto in modo adeguato gli oneri sulla stessa gravanti in termini di allegazione dei presupposti e delle condizioni della richiesta di ostensione, per quanto riguarda in particolare il necessario vincolo di strumentalità .<br />
5. Si osserva poi che l&#8217;istanza per cui è causa non risulta nè generica (in quanto indicava con sufficiente precisione, ancorata al dato temporale di riferimento, la documentazione richiesta, non potendo, con ogni evidenza, pretendersi dall&#8217;<em>extraneus</em> la precisa e preventiva individuazione del numero e della tipologia dei contratti stipulati nè la analitica individuazione dei documenti contabili rilevanti) nè esplorativa (se non nel senso del legittimo interesse a conoscere, verificare e controllare, in un contesto economico soggetto al divieto di condotte lesive della par condicio tra gli aspiranti al mercato, le modalità  di formalizzazione e gestione dei rapporti convenzionali).<br />
Ed infatti la domanda all&#8217;origine dei fatti di causa non risultava finalizzata ad operare un controllo generalizzato sull&#8217;attività  del gestore aeroportuale, delimitando invece in modo adeguato (e in ogni caso secondi quanto in concreto esigibile) l&#8217;ambio oggettivo e temporale dell&#8217;esigenza conoscitiva della ricorrente di primo grado.<br />
6. Non può poi trovare accoglimento il motivo di ricorso secondo cui il primo giudice avrebbe inammissibilmente consentito l&#8217;accesso ai contratti intercorsi fra Ges.A.P. e Alitalia ben oltre il (limitato) ambito delle attività  di pubblico interesse svolte dai gestori dei servizi aeroportuali.<br />
Come si è evidenziato in precedenza l&#8217;appellante lamenta in particolare che il primo Giudice avrebbe erroneamente ammesso l&#8217;accesso ad atti relativi all&#8217;attività  &#8216;<em>non-aviation</em>&#8216; e di natura commerciale del gestore dei servizi aeroportuali (decreto legislativo n. 18 del 1999), sino ad ammettere l&#8217;ostensibilità  di atti in alcun modo connessi ai profili propri del corretto funzionamento dello scalo.<br />
6.1. Al riguardo va qui sottolineato (richiamando ancora una volta le conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 6603 del 2019) che il riconoscimento del diritto di accesso postula &#8211; indipendentemente dalla natura formalmente pubblica del soggetto che ha formato o che detiene i documenti di interesse e dalla consistenza pubblicistica o privatistica del relativo regime operativo &#8211; che si versi in un contesto assoggettato alla applicazione dei principi di parità  di trattamento e di trasparenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213). Ciò accade (nella prospettiva di cui all&#8217;art. 97 Cost.) solo in presenza di attività  (autoritativa o paritetica, esercitata in forma pubblicistica o mercè il ricorso alle regole del diritto privato) &#8220;<em>di interesse pubblico</em>&#8221; (cfr. art. 22, comma 1 lett. e) l. n. 241/1990, che scolpisce una nozione &#8220;<em>lata</em>&#8221; di &#8220;<em>pubblica amministrazione</em>&#8220;.<br />
Pìù specificamente, il diritto di accesso può essere senz&#8217;altro esercitato nei confronti di soggetti privati &#8220;<em>gestori di pubblici servizi</em>&#8221; (cfr. art. 23 l. n. 241/1990).<br />
6.2. Non sussiste, peraltro, necessaria coincidenza tra le attività  di pubblico interesse ai fini dell&#8217;accesso e quelle rientranti nel perimetro di applicazione delle norme sull&#8217;evidenza pubblica, dettate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.<br />
In particolare, la gestione dell&#8217;infrastruttura aeroportuale:<br />
a) si colloca nell&#8217;ambito di un mercato concorrenziale, dove il singolo operatore si trova a competere con i gestori di aeroporti vicini aventi caratteristiche simili, mirando ad incentivare l&#8217;afflusso di vettori aerei (e quindi di passeggeri), attraverso la leva dei servizi offerti e dei diritti;<br />
b) è caratterizzata da una tipologia di attività  che incontra un&#8217;offerta di servizi di carattere commerciale proveniente dagli operatori del settore (in primis le compagnie aeree e quindi gli utenti di queste ultime) ed è quindi suscettibile di essere assicurata in condizioni di equilibrio economico, senza la necessità  di sovvenzioni pubbliche o di interventi di eventuale ripianamento delle perdite che preservino dal rischio di impresa;<br />
d) risulta in ogni caso, in quanto correlata alla erogazione di pubblico servizio, soggetta all&#8217;esercizio del diritto di accesso (<em>ex</em> art. 23 l. n. 241 cit.).<br />
7. Occorre qui svolgere alcune osservazioni in ordine alle attività  svolte in ambito aeroportuale.<br />
Gli aeroporti civili statali della navigazione aerea fanno, invero, parte del demanio aeronautico (art. 822, comma 2 cod. civ.) che, ai sensi dell&#8217;art. 693 cod. nav., è assegnato in uso gratuito all&#8217;Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale, che l&#8217;art. 705 definisce come &#8220;<em>il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell&#8217;ENAC, insieme ad altre attività  o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività  dei vari operatori privati presenti nell&#8217;aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato</em>&#8220;.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 703 cod. nav., il gestore organizza l&#8217;attività  aeroportuale al fine di garantire l&#8217;efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività  e di servizi di livello qualitativo adeguato, nonchè la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico.<br />
7.1. Le attività  svolte in ambito aeroportuale si distinguono tra attività  c.d. aviation (inerenti alle operazioni di volo ed ai servizi strumentali e collegati) e attività  c.d. non aviation (relative a servizi commerciali offerti ai passeggeri all&#8217;interno dell&#8217;area aeroportuale.<br />
In particolare, le attività <em>aviation</em> comprendono:<br />
a) l&#8217;<em>aviation</em> in senso stretto, relativa alla gestione, allo sviluppo ed alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti (elencate all&#8217;all. B del D.lgs. n. 18/1999), l&#8217;offerta di servizi e delle attività  connesse all&#8217;approdo ed alla partenza degli aeromobili e i servizi di sicurezza aeroportuale;<br />
b) l&#8217;<em>handling</em> (o servizi di assistenza a terra, elencati nell&#8217;all. A del D.lgs. n. 18 cit.), inerente le attività  commerciali complementari, accessorie e strumentali alla prestazione di trasporto aereo, svolte in ambito aeroportuale, nonchè le operazioni funzionali al decollo ed all&#8217;approdo degli aeromobili nonchè alla partenza e all&#8217;arrivo dei passeggeri, svolte sia &#8220;<em>airside</em>&#8221; (imbarco/sbarco di passeggeri, bagagli e merci; bilanciamento degli aeromobili; smistamento e riconcilio dei bagagli; guida al parcheggio; rifornimenti etc.) sia in &#8220;area passeggeri&#8221; (servizi di biglietteria, informazioni, <em>check in</em>, <em>lost &amp; found</em>, informazioni etc.): attività  assoggettate, con il D.lgs. n. 18 cit., ad un regime di liberalizzazione regolamentata, in coerenza con la politica comunitaria di apertura alla concorrenza del mercato del trasporto aereo.<br />
Per contro, rientrano nelle attività  non aviation:<br />
c) ilÂ <em>travel retail</em> (cioè a dire il complesso delle attività  commerciali al dettaglio offerte ai passeggeri, agli operatori ed ai visitatori all&#8217;interno dell&#8217;aeroporto: negozi, bar, ristoranti etc.);<br />
d) le altre attività , svolte sia all&#8217;interno dell&#8217;area aeroportuale (affissioni pubblicitarie, banche, farmacie, lavanderie, alberghi, <em>slot machines</em> etc.) sia all&#8217;esterno (gestione dei parcheggi).<br />
Rientrano nei ricavi generati dalla attività <em>aviation</em>:<br />
a) i diritti aeroportuali (diritti di approdo, di sosta o di ricovero per gli aeromobili e le tasse di imbarco passeggeri);<br />
b) i corrispettivi per l&#8217;uso delle infrastrutture centralizzate e dei beni di uso comune;<br />
c) i corrispettivi per la sicurezza;<br />
d) le tariffe per l&#8217;uso di spazi da parte di vettori e di <em>handlers</em>.<br />
Le relative tariffe sono regolamentate o dalle concessioni o dai contratti di programma tra i gestori e l&#8217;ENAC, ove stipulati. La legge n. 248 del 2005 ha disposto che la misura dei diritti aeroportuali, della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea, dei corrispettivi per i servizi di sicurezza, è determinata per i singoli aeroporti, sulla base dei criteri stabiliti dal C.I.P.E., con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze.<br />
Sono, peraltro, sottoposti a regolazione tariffaria anche i corrispettivi per l&#8217;uso di infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo nonchè i corrispettivi per le attività  di assistenza a terra, quando queste siano svolte da un unico prestatore. Per tali servizi e per quelli non regolamentati si richiede al gestore di tenere una contabilità  analitica idonea a ricostruire i costi e i ricavi di competenza di ciascun servizio, al fine di procedere poi ad un corretto calcolo della tariffa riconosciuta per la copertura dei costi, seguendo un modello di regolazione tariffaria del tipo <em>price-cap</em> o tetto massimo di aumento, differenziata per i singoli aeroporti. Trattasi di una regolazione tariffaria di tipo incentivante nella quale il controllo del regolatore non ha ad oggetto i profitti conseguiti dal monopolista quanto piuttosto i prezzi.<br />
Qualora il gestore non svolga direttamente il servizio di handling, esso formalizza a vantaggio dei vettori e degli <em>handlers</em> la subconcessione degli spazi, delle aree e dei locali necessari per lo svolgimento della loro attività  (uffici, banchi <em>check in</em>, aree tecniche, piazzole etc.).<br />
Le subconcessioni delle aree e dei locali generano ricavi per il concessionario. Le relative tariffe sono definite nelle concessioni o nei contratti di programma, e non sono pertanto soggette a determinazione secondo criteri di libero mercato.<br />
Per contro, per le attività  di <em>travel retail</em> (svolte direttamente dal gestore o da soggetti terzi), i prezzi al pubblico sono determinati da logiche strettamente commerciali e non sono assoggettati a forme di controllo. L&#8217;eventuale scelta di subconcessionari avviene senza specifiche procedure ad evidenza pubblica (cfr. Cass., SS.UU., 18 aprile 2016, n. 7663).<br />
In ogni caso, a favore dei gestori può essere prevista, a vario titolo, l&#8217;erogazione di contributi pubblici sia in conto esercizio (per fronteggiare esigenze di gestione), sia in conto capitale (per incrementare i mezzi patrimoniali dell&#8217;impresa), sia in conto impianti.<br />
7.2. Ciò posto (e si tratta di notazione certamente dirimente ai fini della presente decisione), anche i servizi commerciali <em>non aviation</em> devono ritenersi complessivamente strumentali all&#8217;infrastruttura aeroportuale (avuto riguardo alla loro attitudine a valorizzare lo scalo, a generare ricavi e ad incidere, in concreto, sulla definizione dei profili tariffari relativi ai servizi <em>aviation</em>): per tal via, a dispetto del carattere obiettivamente commerciale, della natura interamente privatistica dei relativi contratti, della ribadita insussistenza di obblighi evidenziali ai fini del relativo affidamento, devono ritenersi assoggettate, nella loro accessorietà , al generale obbligo di trasparenza, nei riguardi degli operatori in regime di possibile concorrenza.<br />
7.3. Dal riassunto quadro emerge, relativamente al caso in esame, che anche relativamente alla attività <em>non aviation</em>, per quanto esercitata in regime di libero mercato, non sono assenti profili di tutela della concorrenza e della parità  di trattamento.<br />
Pertanto, non può ritenersi che il contenuto commerciale dei contratti cui è riferita la domanda ostensiva consenta di giustificare l&#8217;invocata sottrazione all&#8217;ambito delle attività  di pubblico interesse e &#8211; in via mediata &#8211; l&#8217;attrazione delle pattuizioni contrattuali all&#8217;ambito della disciplina in materia di accesso agli atti ai sensi del Capo V della legge generale sul procedimento.<br />
8. Con la memoria in data 2 novembre 2019 l&#8217;appellante Alitalia, nel criticare le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 6603 del 2019 ha sottolineato trattarsi di una decisione allo stato isolata e distonica rispetto a consolidati orientamenti di senso contrario formatisi nell&#8217;abito della giurisprudenza civile e amministrativa.<br />
Ha quindi osservato che, laddove questo Collegio dovesse condividerne gli assunti, non potrebbe esimersi dal rilevare un contrasto di giudicati nell&#8217;ambito della giurisprudenza amministrativa in relazione a un profilo di diritto determinante ai fini del decidere, procedendo conseguentemente a rimettere la questione all&#8217;Adunanza plenaria ai sensi dell&#8217;articolo 99 del cod. proc. amm.<br />
8.1. L&#8217;argomento &#8211; e la domanda che ne consegue &#8211; non possono essere condivisi.<br />
Le conclusioni cui è di recente giunta la Quinta Sezione (e che il Collegio condivide per le ragioni dinanzi esposte) non palesano contrasti rispetto a pregressi orientamenti giurisprudenziali, ma rappresentano piuttosto la declinazione di orientamenti &#8211; che la stessa parte appellante riconosce essere &#8220;<em>pacifici e condivisibili</em>&#8221; &#8211; relativi all&#8217;applicabilità  della normativa in materia di accesso ai soggetti di diritto privato &#8220;<em>limitatamente alla loro attività  di pubblico interesse</em>&#8221; (articolo 22, comma 1, lettera e) l. proc.).<br />
Ciò che in particolare l&#8217;appellante contesta è la qualificabilità  delle attività  commerciali cc.dd. &#8216;<em>non aviation</em>&#8216; come &#8220;<em>attività  di pubblico interesse</em>&#8221; a fini della richiamata disciplina.<br />
Ma il punto è che la critica dell&#8217;appellante non si innesta su un principio di diritto (in relazione al quale sussisterebbe un contrasto in giurisprudenza), bensì¬ sulle declinazioni qualificatorie di un principio (quello desumibile dal richiamato articolo 22, comma 1, lettera e)) sul quale non esistono invero contrasti di sorta.<br />
8.1.1. Si osserva in particolare che la declinazione applicativa individuata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato (e qui condivisa) non si pone in contrasto con quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7977/2011 (richiamata a pag. 4 della richiamata memoria in data 2 novembre 2019).<br />
E&#8217; infatti evidente che non possa individuarsi alcun parallelismo interpretativo fra i princÃ¬pi di diritto enunciati dalla sentenza da ultimo richiamata e quelli di cui alla sentenza Cons. Stato 6603/2019.<br />
Ci si limita ad osservare che nel primo caso (e non anche nel secondo) veniva in rilievo la questione dell&#8217;applicabilità  della normativa sull&#8217;accesso ad attività  inerenti i soli profili organizzativi o le modalità  gestorie del servizio.<br />
8.1.2. Si osserva ancora che la richiamata declinazione applicativa non si pone in contrasto con quanto affermato dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16/2011.<br />
Ci si limita al riguardo ad osservare che la decisione da ultimo richiamata non potrebbe essere assunta quale adeguato <em>tertium comparationis</em> ai fini dell&#8217;individuazione di un possibile contrasto fra giudicati dal momento che tale decisione non aveva segnatamente ad oggetto il settore aeroportuale e non implicava &#8211; almeno in via diretta &#8211; profili relativi alla disciplina in tema di accesso.<br />
Ai limitati fini che qui rilevano ci si limita ad osservare che non esiste alcun automatico parallelismo fra (da un lato) l&#8217;esenzione della normativa sugli appalti pubblici che è stata riconosciuta per l&#8217;attività  contrattuale degli enti aggiudicatori dei settori speciali in ambiti diversi dalle attività  dei settori speciali e (dall&#8217;altro) la pretesa esenzione dalla normativa in materia di accesso di cui gioverebbero i gestori aeroportuali per l&#8217;attività  contrattuale avente ad oggetto i servizi commerciali &#8216;<em>non-aviation</em>&#8216;.<br />
8.1.3. Si osserva infine che la ridetta declinazione applicativa non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 4899/2018.<br />
Ci si limita al riguardo ad osservare che la decisione da ultimo richiamata tratta in particolare della questione (che qui non viene in rilievo) dell&#8217;assoggettamento alle regole dell&#8217;evidenza pubblica dell&#8217;appalto del servizio sostitutivo di mensa, reso mediante buoni pasto cartacei, per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a.<br />
Il paventato contrasto di giurisprudenza postula una &#8211; invero non dimostrata &#8211; assimilazione fra i presupposti e le condizioni di assoggettamento alle regole di evidenza pubblica e quelli di assoggettamento alle regole in tema di accesso agli atti amministrativi ai sensi del Capo V della l. 241 del 1990.<br />
Al contrario, è qui appena il caso di ribadire che &#8211; in base ad orientamenti pìù che consolidati &#8211; gli ambiti oggettuali di applicazione dei due settori disciplinari e gli stessi ambiti soggettivi di riferimento sono del tutto peculiari e non ammettono automatici parallelismi di sorta.<br />
9. Per le ragioni esposte l&#8217;appello in epigrafe deve essere respinto, con le precisazioni di cui in motivazione.<br />
9.1. Va conclusivamente osservato che non è stato fatto oggetto di appello e risulta quindi passato in cosa giudicata il capo della sentenza in epigrafe (peraltro condivisibile nel merito) in cui il primo Giudice ha sottolineato che, laddove in sede di concreto esercizio dell&#8217;accesso, taluno dei contenuti dei contratti oggetto di ostensione risulti idoneo a rivelare informazioni commerciali sensibili, la società  di gestione potrà  (<em>rectius</em> dovrà ) procedere all&#8217;oscuramento del relativo contenuto. Tali determinazioni di carattere limitativo dovranno in ogni caso &#8211; secondo quanto condivisibilmente stabilito dl primo Giudice &#8211; essere assunte &#8220;<em>a seguito di una puntuale e rigorosa ricognizione</em>&#8220;.<br />
9.2. Sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese fra le parti in relazione al doppio grado del presente giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-10-1-2020-n-24/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.24</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2020 n.163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-1-2020-n-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-1-2020-n-163/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2020 n.163</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI: (Associazione della Proprietà  Edilizia della Provincia di Pisa, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, e da Maria Luisa D., rappresentate e difese entrambe dall&#8217;Avvocato Vittorio Angiolini e dall&#8217;Avvocato Paolo Panariti c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-1-2020-n-163/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2020 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-1-2020-n-163/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2020 n.163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI: (Associazione della Proprietà  Edilizia della Provincia di Pisa, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, e da Maria Luisa D., rappresentate e difese entrambe dall&#8217;Avvocato Vittorio Angiolini e dall&#8217;Avvocato Paolo Panariti c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Giuseppina Gigliotti)</span></p>
<hr />
<p>Va annullata, in sede di appello, la sentenza di prime cure che abbia dichiarato improcedibile il ricorso per il rilievo che l&#8217;atto impugnato (di sospensione) aveva già  esaurito i propri effetti .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; ricorso impugnatorio e risarcitorio &#8211; &#8211; decorso del termine di efficacia dell&#8217;atto impugnato &#8211; declaratoria di improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse &#8211; erroneità  &#8211; ragioni. </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va annullata, in sede di appello, la sentenza di prime cure che abbia dichiarato improcedibile il ricorso per il rilievo che l&#8217;atto impugnato (di sospensione) aveva già  esaurito i propri effetti non considerando che, quando pure l&#8217;annullamento non avesse condotto ad alcuna utilità  pratica (per i ricorrenti &#8211; appellanti), neppure in termini di interesse morale, sarebbe comunque sussistito pacificamente il loro interesse all&#8217;accertamento della eventuale illegittimità  ai fini risarcitori (art. 34, comma 3, c.p.a.), ove risulti (come nel caso di specie) proposta apposita domanda risarcitoria, respinta nel merito: reiezione che dimostra, per contro, come l&#8217;interesse all&#8217;accertamento della illegittimità  degli atti impugnati, quantomeno ai predetti fini risarcitori, sussistesse pienamente e pianamente, anche se il provvedimento di sospensione, al momento della pronuncia da parte del giudice di primo grado, aveva esaurito i propri effetti, sicchè il primo giudice non avrebbe potuto dichiarare, erroneamente, il sopravvenuto difetto di interesse all&#8217;accertamento della illegittimità  per il sol fatto che fosse decorso il termine di efficacia dell&#8217;atto.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
Pubblicato il 09/01/2020<br />
<strong>N. 00163/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04095/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 4095 del 2019, proposto dall&#8217;Associazione della Proprietà  Edilizia della Provincia di Pisa, in persona del Presidente della Giunta Provinciale <em>pro tempore</em>, e da Maria Luisa D., rappresentate e difese entrambe dall&#8217;Avvocato Vittorio Angiolini e dall&#8217;Avvocato Paolo Panariti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Paolo Panariti in Roma, via Celimontana, n. 38;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, e Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, entrambi rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Comune di Pisa, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Giuseppina Gigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio, n. 15;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza n. 1382 del 29 ottobre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, resa tra le parti, che ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto per l&#8217;annullamento dei seguenti atti:<br />
<em>a)</em> del provvedimento prot. 1974/27.6 datato 24 luglio 2014, con il quale il Prefetto di Pisa ha decretato la sospensione dell&#8217;assistenza della forza pubblica nella Provincia di Pisa per l&#8217;esecuzione del rilascio di immobili adibiti ad abitazione nei confronti di 97 soggetti «<em>aventi i requisiti di cui alla legge n.124 del 28 ottobre 2013</em>», a decorrere dal 24 luglio 2014 e sino al 24 settembre 2014 compreso, nonchè dell&#8217;elenco dei nominativi allegato al provvedimento prefettizio;<br />
b) della nota del 29 luglio 2014, prot. uscita n.0014198 del 6 agosto 2014, con la quale il provvedimento è stato comunicato a Confedilizia Pisa;<br />
<em>c)</em> della richiesta in data 23 luglio 2014 del Comune di Pisa, in persona dell&#8217;assessore all&#8217;edilizia residenziale pubblica, di un provvedimento prefettizio di sospensione dell&#8217;assistenza della forza pubblica per l&#8217;esecuzione del rilascio di immobili adibiti ad abitazione per i casi di sfratto per morosità  incolpevole, nonchè dell&#8217;allegato elenco dei nominativi dei soggetti ammessi dalla Commissione territoriale, ad oggi non conosciuti nè comunicati;<br />
<em>d)</em> delle determinazioni assunte dal Comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica in data 23 luglio 2013, ad oggi non conosciute;<br />
<em>e)</em> per quanto occorrere possa, della determinazione del Comune di Pisa DN 01 494 del 21 maggio 2014 (pubblicata sino al 16 giugno 2014 su albo pretorio) di approvazione del primo avviso pubblico per l&#8217;accesso al contributo per la prevenzione dell&#8217;esecutività  degli sfratti nell&#8217;anno 2014, e del relativo bando contributi, nonchè della determinazione del Comune di Pisa DN 01 746 del 4 agosto 2014 (pubblicata sino al 21 agosto 2014 su albo pretorio) di approvazione della graduatoria definitiva per la erogazione contributo per la prevenzione dell&#8217;esecutività  degli sfratti per morosità  anno 2014;<br />
<em>f)</em> di ogni atto presupposto, connesso, o esecutivo;<br />
nonchè per il risarcimento di ogni danno subito e subendo in conseguenza degli atti impugnati.</p>
<p>visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Pisa nonchè del Comune di Pisa;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per gli odierni appellanti l&#8217;Avvocato Paolo Panariti, per il Comune di Pisa l&#8217;Avvocato Maria Romana Ciliutti su delega dell&#8217;Avvocato Giuseppina Gigliotti e l&#8217;Avvocato dello Stato Wally Ferrante;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. Le odierne appellanti, l&#8217;Associazione della Proprietà  Edilizia della Provincia di Pisa e Maria Luisa D., proprietaria di un immobile sito nel Comune di Pisa, hanno impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, insieme con tutti gli atti prodromici e connessi, il provvedimento prot. n. 1974/27.6 del 24 luglio 2014 del Prefetto della Provincia di Pisa che ha sospeso, dal 24 luglio 2014 al 24 settembre 2014, l&#8217;assistenza della forza pubblica nelle procedure di esecuzione forzata per il rilascio degli immobili adibiti ad abitazione nei confronti di 97 soggetti aventi i requisiti richiesti dalla l. n. 124 del 2013.<br />
1.1. Le ricorrenti in prime cure hanno lamentato, con un primo motivo, che il provvedimento prefettizio violerebbe l&#8217;art. 6, comma 5 della l. n. 124 del 2013 e i requisiti stabiliti da tale disposizione per determinare la morosità  incolpevole e hanno dedotto, con un secondo motivo, che detto provvedimento sarebbe affetto da eccesso di potere perchè avrebbe richiamato una carenza di organico della Prefettura nell&#8217;assistenza della forza pubblica durante il periodo estivo.<br />
1.2. Ciò premesso, esse hanno richiesto l&#8217;annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati e il conseguente risarcimento dei danni lamentati.<br />
1.3. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell&#8217;Interno, l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Pisa e il Comune di Pisa per resistere al ricorso, di cui hanno chiesto la reiezione.<br />
1.4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con la sentenza n. 1382 del 29 ottobre 2018, ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha compensato le spese di lite tra le parti.<br />
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello l&#8217;Associazione della Proprietà  Edilizia della Provincia di Pisa e Maria Luisa D., articolando tre distinti motivi di censura che di seguito saranno esaminati, e ne hanno chiesto, previa sospensione dell&#8217;esecutività , la riforma.<br />
2.1. Si sono costituiti nel presente grado del giudizio il Ministero dell&#8217;Interno, l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Pisa e il Comune di Pisa per chiedere la reiezione dell&#8217;appello.<br />
2.2. Nella camera di consiglio del 20 giugno 2019, fissata per l&#8217;esame della domanda sospensiva proposta dagli appellanti ai sensi dell&#8217;art. 98 c.p.a., il Collegio, ritenuto di dovere decidere la causa con sollecitudine nel merito, ne ha rinviato la trattazione all&#8217;udienza pubblica del 12 dicembre 2019.<br />
2.3. Infine, nella pubblica udienza del 12 dicembre 2019, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.<br />
3. L&#8217;appello deve essere accolto, seppure per le ragioni che seguono.<br />
3.1. Preliminarmente osserva il Collegio che non viene in rilievo alcuna questione di giurisdizione, che non risulta essere stata sollevata nel primo grado del giudizio nè proposta in appello ai sensi dell&#8217;art. 9 c.p.a., il quale vieta di rilevarlo d&#8217;ufficio in sede di appello, sicchè non può essere conferente rispetto alla presente controversia il precedente di questo Cons. St., sez. III, 27 marzo 2015, n. 1629, che concerne soprattutto la giurisdizione in questa materia.<br />
4. Ciò premesso, e venendo al merito delle censure, è fondato anzitutto il primo motivo (pp. 9-22 del ricorso), con il quale gli odierni appellanti lamentano l&#8217;erronea declaratoria di improcedibilità  del ricorso, proposto in prime cure, da parte del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana per il rilievo che l&#8217;atto impugnato aveva giÃ  esaurito i propri effetti alla data del 24 settembre 2014.<br />
4.1. Il primo giudice non ha considerato che, quando pure l&#8217;annullamento non avesse condotto ad alcuna utilità  pratica per gli odierni appellanti, neppure in termini di interesse morale, sarebbe comunque sussistito pacificamente il loro interesse all&#8217;accertamento della eventuale illegittimità  dei provvedimenti impugnati ai fini risarcitori (art. 34, comma 3, c.p.a.), per avere essi proposto apposita domanda risarcitoria che, tuttavia e contraddittoriamente, lo stesso primo giudice ha respinto nel merito per la ritenuta assenza di allegazioni e prove sugli ulteriori elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.<br />
4.2. Ma proprio questa reiezione nel merito della domanda risarcitoria da parte del primo giudice, all&#8217;evidenza, dimostra che l&#8217;interesse all&#8217;accertamento della illegittimità  degli atti impugnati, quantomeno a fini risarcitori, sussisteva pienamente e pianamente, anche se il provvedimento di sospensione, al momento della pronuncia da parte del giudice, aveva esaurito i propri effetti, sicchè il primo giudice non poteva dichiarare, erroneamente, il sopravvenuto difetto di interesse all&#8217;accertamento della illegittimità  per il sol fatto che fosse decorso il termine di efficacia dell&#8217;atto (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2016, n. 133).<br />
4.3. Tra l&#8217;altro la sentenza impugnata, con una motivazione costituente un puro <em>obiter dictum</em> stante la declaratoria di improcedibilità  del ricorso, ha ritenuto che le censure dei ricorrenti fossero comunque infondate anche nel merito, perchè, a suo avviso, l&#8217;art. 6, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013, conv. in l. n. 124 del 2013, riconoscerebbe al Prefetto il potere di graduare gli sfratti anche in presenza di soggetti beneficiari di contributi pubblici regionali e non solo statali, «<em>apparendo</em> &#8211; così¬ si legge negli <em>obiter dicta</em> della sentenza impugnata &#8211; <em>pìù logico, in un contesto in cui l&#8217;intervento &#8220;regionale&#8221; si aggiunge e si integra con quello &#8220;statale&#8221;, che anche soggetti che abbiano avuto accesso a benefici sulla base della pìù ampia disciplina statale </em>[rectius: <em>regionale</em>, n.d.r.]<em> ben possano beneficiare dell&#8217;intervento di graduazione programmata dell&#8217;utilizzo della forza pubblica da parte del Prefetto ai fini dell&#8217;esecuzione degli sfratti</em>».<br />
4.4. L&#8217;art. 6, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013, conv. in l. n. 124 del 2013, che giova qui per chiarezza ricordare, prevede l&#8217;istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e prescrive che le risorse del Fondo possano essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, bandi o altre procedure amministrative per l&#8217;erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.<br />
4.5. Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: tale decreto in effetti è stato adottato dal Ministero, per quanto qui rileva, il 14 maggio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 161 del 14 luglio 2014.<br />
4.6. «<em>Con il medesimo decreto</em> &#8211; stabilisce ancora l&#8217;art. 6, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013, conv. in l. n. 124 del 2013 &#8211;<em> sono stabiliti i criteri e le priorità  da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità  incolpevole che consentono l&#8217;accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell&#8217;intervento della forza pubblica nell&#8217;esecuzione dei provvedimenti di sfratto</em>».<br />
4.7. La tesi del primo giudice &#8211; per quanto espressa <em>incidenter tantum</em> &#8211; secondo cui anche le delibere e i contributi regionali concorrerebbero a determinare le situazioni di morosità  incolpevole, tali da incidere sulla graduazione degli sfratti, è priva di fondamento perchè l&#8217;art. 6, comma 5, della l. n. 124 del 2013 è norma di stretta interpretazione, che rimette al decreto ministeriale di determinare le tassative situazioni di morosità  incolpevole, a livello di legislazione statale, che non possono subire modificazioni, ampliamenti o interpolazioni a livello regionale, sulla base di situazioni di morosità  che, per quanto gravi e bisognose di interventi di sostegno del disagio abitativo nell&#8217;ambito delle diverse politiche sociali, sono pìù ampie e diverse rispetto a quelle contemplate dalla normativa statale.<br />
4.8. Si realizzerebbero altrimenti una indebita interferenza e una inammissibile commistione di diverse finalità , perseguite dalle legislazioni regionali mediante i diversi interventi di sostegno, con la funzione strumentale dell&#8217;organizzazione dell&#8217;ordine pubblico a supporto dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, a livello nazionale, e in ultima analisi un&#8217;invasione nell&#8217;ordinamento civile e nella tutela della proprietà , incidendosi, direttamente o indirettamente, su quegli strumenti &#8211; a cominciare dall&#8217;impiego della forza pubblica &#8211; che il primo predispone a garanzia della seconda per l&#8217;attuazione dei provvedimenti giurisdizionali (e, nel caso di specie, per eseguire le ordinanze di convalida degli sfratti per morosità ).<br />
4.9. Se è vero che alle Regioni spetta la competenza residuale in materia di politiche sociali, per agevolare il passaggio &#8220;da casa a casa&#8221;, e se è vero, altresì¬, che la finalità  di ridurre il disagio abitativo non può neppure essere ridotta a mera questione di ordine pubblico, «<em>giacchè quest&#8217;ultimo potrebbe venire semmai in rilievo solo con riferimento a problemi concreti nascenti dall&#8217;esasperazione del disagio abitativo, che appunto gli interventi di carattere sociale mirano ad evitare</em>» (Corte cost., 23 maggio 2008, n. 166), nondimeno la competenza sulla graduazione programmata degli sfratti è e resta esclusivamente statale, in quanto si tratta di potere che può, per eccezionali ragioni, determinare un differimento nell&#8217;esecuzione dello sfratto stesso e, in quanto tale, potrebbe incidere sulla tutela giurisdizionale della proprietà , conÂ <em>vulnus</em> dell&#8217;art. 24 Cost., ove i presupposti atti ad integrare il requisito della morosità  incolpevole non fossero tassativamente stabiliti dalla legislazione statale e dal citato decreto ministeriale in modo chiaro, preciso e uniforme sull&#8217;intero nazionale e secondo un ragionevole bilanciamento dei valori in gioco e, cioè, tra il diritto di proprietà  e la sua tutela giurisdizionale (artt. 24 e 42 Cost.), da un lato, e la preservazione del diritto all&#8217;abitazione, dall&#8217;altro, per i soggetti in situazione di grave, incolpevole, disagio economico-sociale, nell&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà  politica, economica e sociale (art. 2 Cost.).<br />
5. La graduazione programmata degli sfratti in questa prospettiva è e resta, infatti, espressione di un potere eccezionale da parte dell&#8217;ordinamento, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 321 del 24 luglio 1998, laddove ha specificato che «<em>il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24, primo comma, Cost.) comprende la fase dell&#8217;esecuzione forzata, la quale è diretta a rendere effettiva l&#8217;attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, che non può essere elusa o condizionata da valutazioni amministrative di opportunità </em>».<br />
5.1. La conseguente sospensione dell&#8217;assistenza della forza pubblica nel rilascio forzato degli immobili oggetto di sfratto per morosità , con l&#8217;adozione di provvedimenti strumentali ed ausiliari rispetto a quelli propri del procedimento di esecuzione forzata per rilascio e non interferenti con l&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, per sottrarsi ad ogni censura di incostituzionalità  quantomeno sotto il profilo di un grave <em>vulnus </em>inferto all&#8217;art. 24 Cost., deve trovare quindi un sicuro, preciso e uniforme fondamento nella legislazione statale solo per le specifiche situazioni contemplate da essa e non giÃ  al di fuori, nella legislazione delle varie Regioni e nei plurimi, mutevoli, interventi a sostegno del disagio abitativo, da queste adottati, o addirittura nelle richieste dei singoli Comuni, per quanto mosse dall&#8217;intento di ridurre l&#8217;emergenza abitativa determinata dal disagio sociale.<br />
5.2. Ora i provvedimenti prefettizi impugnati in prime cure non recano alcun preciso, specifico, individualizzante riferimento alle tassative situazioni di morosità  incolpevole di cui all&#8217;art. 6, comma 5, della l. n. 124 del 2013, cui pure dichiarano formalmente di voler attenersi, nonchè e soprattutto dall&#8217;art. 2, comma 2, del D.M. del 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, fatto ancor pìù rilevante, quando pure si volesse interpretare estensivamente la normativa in questione come ha fatto il primo giudice includendovi anche i provvedimenti varati in sede regionale per il contrasto del disagio abitativo, hanno fatto riferimento a situazioni segnalate dal Comune di Pisa che, al momento dell&#8217;adozione del provvedimento prefettizio (24 luglio 2014), non erano state ancora individuate con certezza nella graduatoria definitiva, approvata solo con la determina DN 01/746 del successivo 4 agosto 2014.<br />
5.3. Insomma, anche volendo prescindere dai rilievi di cui si è detto per i quali molte delle situazioni abitative considerate non rientravano nelle previsioni della normativa statale ma, al pìù, regionale, la Prefettura di Pisa ha adottato la sospensione dell&#8217;assistenza della forza pubblica per soggetti che non godevano ancora di una posizione sancita nella graduatoria definitiva del bando, in violazione, comunque, dell&#8217;art. 6 del citato D.M. del 14 maggio 2014, laddove prevede che «<em>i comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture &#8211; Uffici territoriali del Governo l&#8217;elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l&#8217;accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all&#8217;adozione delle misure di graduazione programmata dell&#8221;intervento della forza pubblica nell&#8217;esecuzione dei provvedimenti di sfratto</em>».<br />
6. Per di pìù, e comunque, il provvedimento di sospensione è anche affetto da eccesso di potere nella misura in cui esso ha inteso sopperire alla carenza di organico delle forze dell&#8217;ordine nel periodo estivo, in assenza di rinforzi pur espressamente richiesti dalla Prefettura, destinando tali forze al disbrigo di altri impegni connessi alla tutela della sicurezza e dell&#8217;ordine pubblico, con un evidente sviamento dalle sue finalità  tipiche, ed eccezionali, previste dalla legge, e in violazione, comunque, dell&#8217;art. 2 del R.D. n. 773 del 1931 e dell&#8217;art. 13 della l. n. 121 del 1981 in ordine ai provvedimenti indispensabili per la tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza pubblica, dettati dall&#8217;urgenza e dalla grave necessità  pubblica.<br />
7. I due motivi dell&#8217;originario ricorso riproposti dagli odierni appellanti (v., in particolare e rispettivamente, pp. 12-18 e pp. 18-22), pertanto, erano fondati e solo l&#8217;ormai avvenuto decorso del periodo sospensivo, dal 24 luglio al 24 settembre 2014, priva ormai di qualsivoglia utilità  pratica, anche di ordine morale, a distanza di oltre cinque anni, l&#8217;eventuale annullamento dei (soli) atti prefettizi impugnati nel presente giudizio, annullamento al quale, dunque, il Collegio ritiene di non dover provvedere, ormai.<br />
8. Le ragioni sin qui espresse, che conducono all&#8217;accoglimento del primo motivo in esame (pp. 9-22), sono di per sè bastevoli, senza inutili ripetizioni contrarie all&#8217;obbligo di sintesi prescritto dal codice di rito (art. 3, comma 2, c.p.a.), per accogliere anche il secondo motivo di appello (pp. 22-27 del ricorso).<br />
9. Deve invece essere respinto il terzo motivo di gravame (pp. 27-29 del ricorso), con il quale gli odierni appellanti reiterano in questa sede la domanda risarcitoria, contraddittoriamente, come detto, respinta dal primo giudice dopo avere dichiarato improcedibile il ricorso anche ai fini dell&#8217;art. 34, comma 3, c.p.a.<br />
9.1. La domanda risarcitoria è priva di fondamento per difetto dell&#8217;adeguata prova nell&#8217;<em>an debeatur</em>.<br />
9.2. Quanto alla posizione di Maria Luisa D., infatti, gli odierni appellanti trascurano la circostanza che il differimento dello sfratto per un solo mese, per quanto sia effetto degli atti illegittimi qui in esame, non ha arrecato nessun danno effettivo che dalla stessa non fosse, invero, evitabile con l&#8217;ordinaria diligenza.<br />
9.3. Per espressa ammissione degli appellanti, che ricordano che lo sfratto era esecutivo, alla eventuale permanenza dell&#8217;inquilino moroso per un altro mese poteva e può ovviarsi, sul piano del danno patrimoniale subito, con l&#8217;emissione di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 664 c.p.c., essendo stato convalidato lo sfratto per morosità  ed essendo possibile richiedere e ottenere rapidamente detto decreto «<em>per l&#8217;ammontare dei canoni scaduti e a scadere fino al rilascio dell&#8217;immobile</em>» (art. 1664, comma secondo, c.c.), anche quello conseguente al differimento, di un mese, del rilascio.<br />
9.4. Non risulta provato che Maria Luisa D. abbia tentato di evitare questo (ulteriore) danno rivolgendosi in via monitoria, anzitutto, nei confronti dell&#8217;inquilino moroso al fine di ottenere anche l&#8217;ultimo canone (<em>rectius</em>: indennità  di occupazione in seguito alla risoluzione del contratto determinata dalla convalida dello sfratto) rimasto insoluto sino al rilascio dell&#8217;immobile, sicchè, anche ai sensi dell&#8217;art. 1227, comma secondo c.c., la domanda risarcitoria deve essere respinta, in quanto si tratta di danni «<em>che si sarebbero potuti evitare usando l&#8217;ordinaria diligenza, anche attraverso l&#8217;esperimento degli strumenti di tutela previsti</em>», a norma dell&#8217;art. 30, comma 4, ult. period., c.p.a.<br />
9.5. Nè, sul piano del danno non patrimoniale lamentato, il breve differimento dello sfratto, per il tempo di un mese, pare al Collegio attingere quella soglia di gravità  tale da far riconoscere, secondo le coordinate ermeneutiche stabilite dalla Cassazione in tema di danno non patrimoniale, il risarcimento di detto danno al diritto di proprietà  di Maria Luisa D., senza dire comunque, e pìù radicalmente, che tale danno afferisce non alla persona, ma alla cosa immobile locata ed è dunque inconfigurabile nella sua dimensione di danno non patrimoniale afferente alla persona, almeno nel caso di specie.<br />
9.6. Va anche respinta la domanda risarcitoria dell&#8217;Associazione appellante, in quanto il pregiudizio lamentato &#8211; v. p. 29 del ricorso &#8211; è del tutto ipotetico e indimostrato e non può ritenersi <em>in re ipsa, </em>o presuntivamente, per la sola sospensione dell&#8217;assistenza pubblica nell&#8217;esecuzione degli sfratti durante il limitato periodo di due mesi, atteso che non risulta comprovata una flessione del mercato immobiliare nel territorio interessato o un deprezzamento degli investimenti nel settore causalmente riconducibili ai provvedimenti qui impugnati, durante i due mesi, nè un pur minimo calo delle iscrizioni all&#8217;Associazione stessa per l&#8217;asserito venir meno della sua «<em>influenza anche politica necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi</em>».<br />
9.7. Le generiche deduzioni degli appellanti, sul punto, si fondano su un apriorismo eziologico che non può esentare l&#8217;Associazione dalla prova, almeno in via indiziaria, del danno lamentato sia sul piano patrimoniale che di quello non patrimoniale nè è possibile, come vorrebbero gli appellanti, disporre una c.t.u. che, supplendo alle carenze dell&#8217;onere probatorio sul punto, avrebbe all&#8217;evidenza carattere esplorativo.<br />
10. In conclusione, per le ragioni anzidette, la sentenza appellata, in accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame, deve essere riformata nella declaratoria di improcedibilità  dell&#8217;originario ricorso, ma &#8211; una volta accertata ai fini dell&#8217;art. 34, comma 3, c.p.a. l&#8217;illegittimità  degli atti impugnati &#8211; la domanda risarcitoria, riproposta con il terzo motivo, deve essere respinta nel merito per le ragioni appena esplicitate.<br />
11. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la complessità  e la novità  del contenzioso di cui non constano a questo Collegio precedenti in termini specifici, possono essere interamente compensate tra le parti.<br />
11.1. Il Ministero dell&#8217;Interno, a cagione, comunque, dell&#8217;accertata illegittimità  del provvedimento prefettizio e degli atti ad esso connessi, deve nondimeno essere condannato a rimborsare in favore delle odierne appellanti il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto dall&#8217;Associazione della Proprietà  Edilizia della Provincia di Pisa e da Maria Luisa D., lo accoglie in parte, ai sensi di cui in motivazione, e in riforma della sentenza impugnata respinge nel merito la domanda risarcitoria proposta in primo grado.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.<br />
Condanna il Ministero dell&#8217;Interno a rimborsare in favore dell&#8217;Associazione della Proprietà  Edilizia della Provincia di Pisa e di Maria Luisa D. il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-1-2020-n-163/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2020 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.41</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-41/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-41/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.41</a></p>
<p>Roberto Garofoli Presidente, Solveig Cogliani, Consigliere Estensore; PARTI: (Omissis quale legale rappresentante della ditta Omissis e Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Sergio Pezzucchi c. U.T.G. &#8211; Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) Al deposito in segreteria degli atti notificati,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-41/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.41</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-41/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.41</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli Presidente, Solveig Cogliani, Consigliere Estensore; PARTI: (Omissis quale legale rappresentante della ditta Omissis e Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Sergio Pezzucchi c. U.T.G. &#8211; Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Al deposito in segreteria degli atti notificati, non è applicabile un principio analogo a quello enunciato dal giudice delle leggi in materia di notifica degli atti giudiziari, secondo cui, per il notificante, la notifica si considera perfezionata con la consegna dell&#8217;atto al pubblico ufficiale deputato ad eseguirla.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; atti notificati &#8211; deposito in Segreteria del ricorso giurisdizionale &#8211; termini decadenziali &#8211; richiamo ai principi regolanti la notifica degli atti giudiziari &#8211; inapplicabilità</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Al deposito in segreteria degli atti notificati, non è applicabile un principio analogo a quello enunciato dal giudice delle leggi in materia di notifica degli atti giudiziari, secondo cui, per il notificante, la notifica si considera perfezionata con la consegna dell&#8217;atto al pubblico ufficiale deputato ad eseguirla. La logica e, al tempo stesso, il limite di siffatto principio, risiede nel fatto che, da una parte, colui che intende notificare un atto &#8211; salvo casi particolari in cui sia abilitato egli stesso a eseguire in proprio la notifica &#8211; è tenuto rivolgersi a un soggetto terzo (l&#8217;agente notificatore) e dall&#8217;altra, che l&#8217;attività  di quest&#8217;ultimo resta del tutto estranea alla sua sfera di disponibilità, cosicché non possono essergli addebitati gli effetti pregiudizievoli di manchevolezze altrui.</em><br />
<em>La medesima rationon è riferibile all&#8217;attività  di colui che per depositare l&#8217;atto notificato si avvalga del servizio postale.</em><br />
<em>Quest&#8217;ultima è, infatti, una modalità  di deposito del tutto facoltativa, che ha per effetto quello di porre a carico di chi se ne serve i rischi di eventuali disfunzioni o ritardi inerenti a quel mezzo.</em><br />
<em>In altri termini, non si può estendere al deposito del ricorso giurisdizionale il principio che ai fini dei termini di decadenza vale la data di spedizione, non quella di ricevimento dell&#8217;atto. Pertanto il ricorso inviato a mezzo posta si dovrà  ritenere depositato solo nel momento in cui pervenga effettivamente all&#8217;ufficio ricevimento, e vi pervenga con tutte le caratteristiche formali e tutti gli elementi di corredo che sono necessari per la sua acquisizione e la sua iscrizione nel registro generale.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/01/2020<br />
<strong>N. 00041/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00167/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2015, proposto da -OMISSIS- quale legale rappresentante della ditta -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Sergio Pezzucchi e domiciliati presso la Segreteria di Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi 12;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in data 17 luglio 2014, con la quale è stato respinto il ricorso avverso il rigetto della domanda di emersione presentata a favore del lavoratore -OMISSIS- dal datore di lavoro -OMISSIS- ai sensi del d.lgs. n. 109 del 2012;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Brescia;<br />
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per l&#8217;Amministrazione l&#8217;Avvocato dello Stato Lorenzo D&#8217;Ascia; nessuno è comparso per gli appellanti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
I &#8211; Con il ricorso in appello, indicato in epigrafe, la parte istante chiede la riforma della sentenza con cui era respinta la domanda di annullamento del provvedimento di rigetto dell&#8217;emersione del lavoratore irregolare.<br />
II &#8211; In via del tutto preliminare, come giÃ  ampiamente rilevato in sede cautelare, va ribadito che l&#8217;appello è irricevibile.<br />
Infatti, il ricorso in appello risulta notificato in data 5 dicembre 2014 e depositato a mezzo posta solo in data 9 gennaio 2015.<br />
Orbene, come affermato dalla consolidata giurisprudenza, al deposito in segreteria degli atti notificati, non è applicabile un principio analogo a quello enunciato dal giudice delle leggi (Corte cost. 26 novembre 2002, n. 447) in materia di notifica degli atti giudiziari, secondo cui, per il notificante, la notifica si considera perfezionata con la consegna dell&#8217;atto al pubblico ufficiale deputato ad eseguirla.<br />
Infatti, la logica e, al tempo stesso, il limite di siffatto principio, risiede nel fatto che, da una parte, colui che intende notificare un atto &#8211; salvo casi particolari in cui sia abilitato egli stesso a eseguire in proprio la notifica &#8211; è tenuto rivolgersi a un soggetto terzo (l&#8217;agente notificatore) e dall&#8217;altra, che l&#8217;attività  di quest&#8217;ultimo resta del tutto estranea alla sua sfera di disponibilità , cosicchè non possono essergli addebitati gli effetti pregiudizievoli di manchevolezze altrui.<br />
La medesima <em>ratio</em> non è riferibile all&#8217;attività  di colui che per depositare l&#8217;atto notificato si avvalga del servizio postale.<br />
Quest&#8217;ultima è, infatti, una modalità  di deposito del tutto facoltativa, che ha per effetto quello di porre a carico di chi se ne serve i rischi di eventuali disfunzioni o ritardi inerenti a quel mezzo (Sez. V, 28 giugno 2016, n. 2895).<br />
Nello stesso senso: &#8220;<em>Non si può dunque estendere al deposito del ricorso giurisdizionale il principio che ai fini dei termini di decadenza vale la data di spedizione, non quella di ricevimento dell&#8217;atto. Pertanto il ricorso inviato a mezzo posta si dovrà  ritenere depositato solo nel momento in cui pervenga effettivamente all&#8217;ufficio ricevimento, e vi pervenga con tutte le caratteristiche formali e tutti gli elementi di corredo che sono necessari per la sua acquisizione e la sua iscrizione nel registro generale</em>&#8221; (C.d.S., Sez. III, 30 ottobre 2015, n. 4984).<br />
III &#8211; L&#8217;appello, in definitiva, va dichiarato irricevibile.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del presente grado.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-41/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.41</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-2-1-2020-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-2-1-2020-n-4/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.4</a></p>
<p>Pietro Morabito, Presidente, Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore Non sussiste il diritto di accesso per gli atti coperti da segreto istruttorio. 1.Processo amministrativo &#8211; diritto di accesso ex artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990 &#8211; indagine penale- atti coperti dal segreto- atti per i quali è stato disposto il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-2-1-2020-n-4/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.4</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morabito, Presidente, Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Non sussiste il diritto di accesso per gli atti coperti da segreto istruttorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Processo amministrativo &#8211; diritto di accesso ex artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990 &#8211; indagine penale- atti coperti dal segreto- atti per i quali è stato disposto il sequestro- non ostensibilità  sussiste.</p>
<p>2.Processo Amministrativo- diritto di accesso ex artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990 &#8211; atti coperti da segreto istruttorio- non sussiste. </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.L&#8217;esistenza di un&#8217;indagine penale non implica, di per sé, la non estensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. Infatti, soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall&#8217;obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell&#8217;art. 329 c.p.p., di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell&#8217;ambito della sua attività  istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività  di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l&#8217;inoltro di una denunzia all&#8217;autorità  giudiziaria; tali atti, dunque, restano nella disponibilità  dell&#8217;amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell&#8217;A.G., cosicchè non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l&#8217;accesso garantito all&#8217;interessato dall&#8217;art. 22, 1. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all&#8217;art. 24, 1. n. 241 del 1990.</p>
<p>2. Qualora si richieda l&#8217;ostensione di atti coperti da segreto istruttorio perché posti in essere nell&#8217;ambito di un&#8217;attività  di P.G., i relativi documenti dovranno essere ritenuti sottratti al diritto di accesso ex artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990 e ostensibili unicamente mediante l&#8217;attivazione degli strumenti previsti dal codice di procedura penale. </em>
</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><strong>Pubblicato il 02/01/2020</strong></p>
<p><strong>N. 00004/2020 REG.PROV.COLL.</strong></p>
<p><strong>N. 05140/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5140 del 2019, proposto da<br />
-OMISSIS- -OMISSIS&#8211;OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato -OMISSIS- -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>contro</p>
<p>Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Regionale Lazio, Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>del diniego accesso atti del 21 marzo 2019 prot-OMISSIS- dell&#8217;agenzia del demanio direzione regionale Lazio.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Regionale Lazio e di Agenzia del Demanio;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente agisce per l&#8217;accesso ai documenti richiesti all&#8217;Agenzia del demanio in data 14 febbraio 2019 e concernenti il sopralluogo e l&#8217;ispezione effettuati nello stabilimento balneare della società  ricorrente da un tecnico della Agenzia nel settembre del 2018. La richiesta era motivata sulla base del fatto che il comune di Sabaudia aveva successivamente comunicato un avviso di avvio del procedimento di revoca della concessione demaniale e pertanto la documentazione richiesta era necessaria all&#8217;istante per svolgere le proprie attività  difensive sia in sede procedimentale che, eventualmente, in sede giudiziale.</p>
<p>In particolare, la ricorrente chiedeva i seguenti atti:</p>
<p>1)- Nota prot.-OMISSIS-citata nell&#8217;esito dell&#8217;Ispezione del -OMISSIS-, prot. n-OMISSIS-, in tutte le sue parti e completa di tutta la documentazione ad essa allegata;</p>
<p>2)- Nota di servizio e/o verbale di acquisizione degli atti presso il Comune di Sabaudia come indicati nella nota &#8220;esito ispezione&#8221; con prot. n-OMISSIS-;</p>
<p>3)- Copia degli atti inviati al Comune di Sabaudia successivamente alla data del -OMISSIS-;</p>
<p>4)- Copia di qualunque altro atto interno, anche se non direttamente conosciuto, successivo e funzionalmente collegato all&#8217;esito dell&#8217;ispezione del -OMISSIS-.</p>
<p>In data 14 marzo 2019, a mezzo PEC, l&#8217;Agenzia del Demanio dava seguito alla richiesta di accesso indicando la data del 21 marzo per l&#8217;espletamento dell&#8217;attività  richiesta.</p>
<p>Il giorno 21 marzo, il tecnico incaricato dalla ricorrente si recava presso gli uffici d&#8217;Agenzia del Demanio in Roma per accedere al fascicolo, ma contrariamente a quanto indicato in precedenza, in quella sede gli veniva negato l&#8217;accesso in quanto, a seguito di una telefonata con la Capitaneria di porto, si era venuti a sapere che la documentazione richiesta era oggetto di attività  di indagine da parte della Capitaneria di porto a carico del titolare dello stabilimento balneare e che, pertanto, ai sensi dell&#8217;art. 22, comma 3, e 24, comma 6 lett. c), della L. 241/90 l&#8217;accesso alla documentazione richiesta deve ritenersi allo stato negato in attesa di acquisire ulteriori informazioni dalla Capitaneria di Porto.</p>
<p>Averso tale atto, parte ricorrente deduce:</p>
<p>1)- <i>violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 e dell&#8217;art 24 della costituzione e del principio del buon andamento dell&#8217;amministrazione. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art 22, comma 3, della l. 241/90. Eccesso di potere. Sviamento.</i></p>
<p>3)- <i>falsa ed errata applicazione della legge. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art 24, comma 6, lettera c), della l. 241/90. Eccesso di potere.</i></p>
<p>Il diniego di accesso sarebbe stato ingiustificato non ricorrente l&#8217;ipotesi invocata dalla amministrazione resistente, in quanto gli atti dei quali si richiede l&#8217;accesso sono atti ammnistrativi e non atti di polizia giudiziaria e poiché non si verte nel caso di specie di prevenzione della criminalità , tecniche investigative o identità  delle fonti di informazione.</p>
<p>L&#8217;Agenzia del demanio si è costituita e ha depositato una memoria per sostenere l&#8217;infondatezza del ricorso.</p>
<p>All&#8217;udienza del -OMISSIS-, il Collegio ha chiesto, con ordinanza n. -OMISSIS-, chiarimenti circa lo stato delle indagini in corso, specificando in particolare se la documentazione oggetto della istanza di accesso sia stata oggetto di un provvedimento di sequestro probatorio e se sia comunque ancora nella disponibilità  della amministrazione intimata.</p>
<p>In data 24 settembre 2019, l&#8217;amministrazione ha reso noto che, secondo quanto riferito dagli uffici competenti, non risultava che alcuna documentazione fosse oggetto di sequestro probatorio, precisando, tuttavia, che &#8220;sono in corso indagini della Procura della Repubblica di Latina nei confronti del nominato in argomento, per il quale, da ultimo, il GIP ha disposto il sequestro preventivo dello stabilimento balneare in concessione all&#8217;indagato&#8221;.</p>
<p>Gli uffici evidenziavano, altresì¬, che &#8220;ogni documentazione, ovvero atto prodotto nel merito delle indagini in parola, essendo ancora nell&#8217;ambito delle indagini preliminari, possono essere fornite ad eventuali istanti, con particolare riguardo agli indagati, unicamente giusta autorizzazione della Procura Procedente. Per quanto sopra ogni documento avente validità  probatoria inserita nel fascicolo del P.M. dovrà  essere richiesto direttamente allo stesso&#8221;.</p>
<p>In data 4 ottobre 2019, parte ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha specificato che nessun documento del fascicolo del PM era stato richiesto, in quanto la richiesta di accesso riguardava il fascicolo dell&#8217;Agenzia del Demanio, che non risulta aver inviato nulla al PM.</p>
<p>Risulta inoltre dagli atti depositati da parte ricorrente che le indagini si sono concluse e che è stato notificato all&#8217;indagato l&#8217;avviso di conclusione delle indagini, ex art. 415 bis c.p.p. emesso in data 1 ottobre 2019. Pertanto, il segreto sugli atti d&#8217;indagini è caduto, mentre permane per parte ricorrente l&#8217;interesse ad accedere al fascicolo degli atti amministrativi dell&#8217;Agenzia.</p>
<p>La causa, all&#8217;odierna udienza, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>La questione oggetto del presente giudizio è se possa essere legittimamente negato l&#8217;accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell&#8217;art. 22, comma 3 e 24, comma 6, lett. c) della l. 241/90, in quanto strumentali ad attività  di indagine della polizia giudiziaria.</p>
<p>Come è noto, l&#8217;art. 24 della L. n. 241/1990, nella versione riformulata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 ha sancito, elevando a rango superiore un principio giÃ  introdotto a livello regolamentare, l&#8217;esclusione dell&#8217;esibizione di atti utilizzati nel corso dell&#8217;attività  giudiziaria o di polizia.</p>
<p>La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che &#8220;<i>L&#8217;esistenza di un&#8217;indagine penale non implica, di per sè, la non estensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. Infatti, soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall&#8217;obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell&#8217;art. 329 c.p.p., di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell&#8217;ambito della sua attività  istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività  di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l&#8217;inoltro di una denunzia all&#8217;autorità  giudiziaria; tali atti, dunque, restano nella disponibilità  dell&#8217;amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell&#8217;A.G., cosicchè non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l&#8217;accesso garantito all&#8217;interessato dall&#8217;art. 22, 1. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all&#8217;art. 24, 1. n. 241 del 1990. </i>(T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 01/02/2017, n.229).</p>
<p>Viceversa, qualora si richieda l&#8217;ostensione di atti coperti da segreto istruttorio perchè posti in essere nell&#8217;ambito di un&#8217;attività  di P.G., i relativi documenti dovranno essere ritenuti sottratti al diritto di accesso ex artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990 e ostensibili unicamente mediante l&#8217;attivazione degli strumenti previsti dal codice di procedura penale (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 23/12/2015, n.14525)</p>
<p>Ora nel caso di specie non risulta nè è stato allegato che gli atti in questione siano confluiti nel fascicolo del PM e siano pertanto da qualificarsi atti di indagine. E&#8217; inoltre stato accertato che nessun provvedimento di sequestro probatorio è stato adottato con riferimento alla documentazione in questione.</p>
<p>Gli atti richiesti da parte ricorrente, dunque, pur avendo una sicura attinenza con indagini della PG, non risultano sottratti al diritto di accesso ai sensi della normativa indicata dalla Agenzia resistente in quanto non sono confluiti nel fascicolo del PM e non riguardano attività  posta in essere nell&#8217;esercizio di funzioni di PG.</p>
<p>Inoltre, in ogni caso, anche qualora essi fossero stati acquisiti al fascicolo del PM (e così¬ non è, a quanto risulta dagli atti del presente giudizio), il segreto è comunque venuto meno dalla data del 1 ottobre 2019 a seguito della comunicazione dell&#8217;avviso ex art. 415 bis c.p.p..</p>
<p>In conclusione, dunque, il ricorso deve essere accolto e deve essere ordinato all&#8217;Agenzia resistente di consentire l&#8217;accesso (nelle forme della visione e dell&#8217;estrazione di copia) degli atti richiesti con l&#8217;istanza del 14 febbraio 2019, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.</p>
<p>Le spese possono compensate sussistendo giusti motivi, attesa la peculiarità  della vicenda.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto ordina all&#8217;Agenzia di consentire l&#8217;accesso ai documenti richiesti con l&#8217;istanza in data 14.2.2019 entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.</p>
<p>Compensa le spese.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il rappresentante legale di parte ricorrente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-2-1-2020-n-4/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-4/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.4</a></p>
<p>Anna Pappalardo, Presidente, Estensore PARTI: OMISSIS, quale legale rapp. te dell&#8217; Ente Italiano Protezione Animali, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carolina Felicella contro Comune di Somma Vesuviana non costituito in giudizio. La recinzione può essere considerata costruzione e come tale subordinata al previo rilascio di titolo abilitativo, solo nei casi in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-4/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-4/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.4</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Estensore PARTI: OMISSIS, quale legale rapp. te dell&#8217; Ente Italiano Protezione Animali, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carolina Felicella contro Comune di Somma Vesuviana non costituito in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>La recinzione può essere considerata costruzione e come tale subordinata al previo rilascio di titolo abilitativo, solo nei casi in cui sia stabilmente infissa al suolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Edilizia ed Urbanistica &#8211; rilascio titolo abilitativa &#8211; recinzione &#8211; infissa al suolo- costruzione è tale.</p>
<p>2.Edilizia ed Urbanistica- Recinzione metallica &#8211; costruzione- non è tale &#8211; normativa sulla distanza fra edifici &#8211; non si applica. </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.La recinzione può essere considerata costruzione e come tale subordinata al previo rilascio di titolo abilitativo, solo nei casi in cui sia stabilmente infissa al suolo.</p>
<p>2. La recinzione metallica (nella specie: di alcuni box per il ricovero dei cani) non è qualificabile come costruzione, in quanto non sviluppa volumetrie e non determina un ingombro paragonabile a quello delle costruzioni in muratura. Essa non soggiace, pertanto, alla normativa sulle distanze tra edifici, la quale si riferisce, in relazione all&#8217;interesse tutelato, ad opere che, per la loro consistenza, abbiano l&#8217;idoneità  a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità  del godimento della proprietà  fondiaria. </em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Pubblicato il 02/01/2020</strong></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 00004/2020 REG.PROV.COLL.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 04420/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4420 del 2016, proposto da<br />
Orsola Immacolata Piscitelli, quale legale rapp. te dell&#8217; Ente Italiano Protezione Animali, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carolina Felicella, con domicilio digitale come da PEC reg. giustizia e dom. fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via G. G.Orsini, 30;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Somma Vesuviana non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento n. 61 del 07/06/2016 di sospensione lavori e ripristino dello stato dei luoghi spedito a fronte della realizzazione di un canile in un&#8217;area agricola, realizzato con box in legno per il ricovero di cani randagi su circa 600 mq di superficie,.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente , nella spiegata qualità , insorge avverso il provvedimento di sospensione lavori e ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi spedito a fronte della realizzazione di un canile in un&#8217;area agricola, realizzato con box in legno per il ricovero di cani randagi su circa 600 mq di superficie, privi di titolo autorizzativo e privi di autorizzazione paesaggistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Assume che non sono opere edilizie rilevanti in termine di superficie e volumi, in quanto finalizzate ai soccorsi ed all&#8217;assistenza di cani randagi e nega nello specifico che si tratti di box in legno affermando che sono solo recinzioni metalliche senza alcun ingombro, di colore neutro , non chiusi e circoscrivono una superficie di terreno tra pali di castagno stagionato infissi in terra, coperti con lamiere di colore neutro ad un&#8217;altezza di circa 2,20 m , ricoperti da vegetazione rampicante per riparare i cani dalla calura estiva. In quanto opere precarie , prive di impatto paesaggistico e facilmente rimovibili, non potrebbero essere oggetto della disposta misura sanzionatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">In subordine , trattandosi al pìù di opere soggette a DIA, sarebbe stata applicabile la semplice sanzione pecuniaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 3.12.2019 il ricorso è stato ritenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente ricorso verte sulla legittimità  dell&#8217;ordine di demolizione spedito nei confronti della ricorrente a fronte della realizzazione di opere su un fondo agricolo, specificamente trentadue box in legno per ricovero di cani randagi su una superficie di circa 600 mq., contestati a seguito di rapporto dalla Polizia municipale del 22.09.2014, prot. P-61-14.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è contestato che la ricorrente è una Associazione di Volontariato E.I.P.A. Onlus &#8211; Ente Italiano Protezione Animali &#8211; Sezione Napoli &#8211; senza scopi di lucro. La stessa, ispirandosi ai principi di solidarietà  sociale, si prefigge una serie di obiettivi tra cui : a) sostenere le persone che, nella gestione di propri animali o accudendo quelli senza proprietario, vengono a trovarsi in difficoltà ; b) operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti; c) sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa deduce che, al fine di perseguire i propri obiettivi associativi, in data 19.08.2014 stipulava con il Sig. Iorio Salvatore Paolo, nella qualità  di proprietario, un contratto di affitto avente ad oggetto una porzione, di circa are 35,00, del fondo rustico di are 49,11, sito in Via San Giorgio snc, convenendo la durata in anni nove, decorrente dal 01.09.2014, e che sullo stesso realizzava una serie di opere finalizzate al soccorso ed all&#8217;assistenza, a cura di volontari ed a titolo gratuito, di cani randagi, abbandonati o maltrattati, nel territorio del circondario di Somma Vesuviana.</p>
<p style="text-align: justify;">Dette opere sono state tuttavia sanzionate dalla intimata amministrazione comunale, ravvisandovi violazioni edilizie e paesaggistiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Assume parte ricorrente con un&#8217;unica articolata censura che le stesse non costituisco un&#8217;entità  edilizia, necessitante di titolo abilitativo, trattandosi di semplici recinzioni metalliche, non qualificabili come &#8216;box/costruzioni&#8217; in legno, atteso che non sviluppano alcuna volumetria e non determinano un ingombro paragonabile a quello delle costruzioni in senso proprio, allegando foto e relazione tecnica di parte .</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che , pur essendo stata respinta la domanda cautelare con ordinanza in data 8.11.2016, nella presente sede di merito sono venuti in rilievo elementi tali da indurre ad una differente valutazione delle opere , a seguito di una pìù approfondita disamina del materiale probatorio offerto da parte ricorrente, non avendo l&#8217;amministrazione intimata fornito ulteriori apporti oltre ai riscontri emergenti dall&#8217;atto impugnato, in quanto non costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre invero esaminare la consistenza e caratteristiche delle opere contestate, per valutare se le stesse possano determinare trasformazione del territorio sia a fini urbanistici che paesistico &#8211; ambientali anche in virtà¹ del vincolo di cui al d.lgs. 22.1.2004 n. 42 gravante sull&#8217;area in questione con dichiarazione di notevole interesse pubblico operata con D.M. 26.1.1961.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo il verbale di accertamento , pur dando atto che si tratta di strutture per il ricovero di cani randagi, descrive le stesse come 32 box in legno, su una superficie di circa mq. 600,00 , adoperando un termine che in sè caratterizza strutture chiuse e volumetricamente rilevanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per contro, facendo riferimento a quanto risultante dalla perizia di parte in atti con allegata documentazione fotografica, emerge che quanto eseguito consiste in recinzioni metalliche, non propriamente &#8216;box/costruzioni&#8217; in legno, atteso che non sviluppano alcuna volumetria e non determinano un ingombro paragonabile a quello delle costruzioni in senso proprio, anche in considerazione della loro funzione .</p>
<p style="text-align: justify;">La descrizione contenuta nei provvedimenti gravati , in cui si parla di «n. 32 box realizzati in legno» non è corredata da ulteriori elementi descrittivi, nè da documentazione fotografica, e sotto tale aspetto, per la sua genericità , non appare idonea a contrastare le risultanze della relazione tecnica di parte ricorrente redatta dall&#8217; ing. Francesco Romano del 7 ottobre 2016, ove si descrivono compiutamente le caratteristiche costruttive , come recinzioni metalliche sorrette tra pali di castagno stagionato infissi nella terra per circa 40/50 cm, facilmente rimovibili, e quindi precarie .Attesta in particolare la perizia che non risulta utilizzata nè malta nè calcestruzzo cementizio, ma solo una rete metallica a maglie larghe di colore neutro sorretta da paletti in legno infissi nella terra. . Si precisa trattarsi di :&#8221; recinti realizzati con rete metallica a maglie larghe fissata a supporti verticali in legno di castagno stagionato infissi semplicemente al suolo per circa 40/50 cm, senza l&#8217;utilizzo di malta o calcestruzzo cementizio, e che affiorano a giorno per una altezza pari a circa mt 2.20, sormontati in parte da limiere sandwich ed in parte da vegetazione rampicante, al fine di proteggere gli animali dalla calura estiva e dagli eventi meteorici, senza pavimentazioni rigide o impermeabili sul piano di campagna, risultando l&#8217;intera area costituita da terreno vegetale secondo l&#8217;originario stato dei luoghi, così¬ come si evince dalla documentazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Le peculiari caratteristiche costruttive dei recinti contestati , come descritte , sono tali da configurarli come entità  precarie, amovibili, prive di impatto paesaggistico, e volumetrico.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che non risulta adeguatamente considerata dall&#8217;amministrazione comunale la natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione , rivolta alla cura e ricovero di animali randagi ed abbandonati, attraverso la realizzazione di manufatti di precaria installazione e di facile asportazione , e non è sufficientemente motivata la ritenuta necessità  del titolo abilitativo , richiesto per costruzioni stabili e con ingombro volumetrico .</p>
<p style="text-align: justify;">Corrobora tale configurazione la mancanza di una sostanziale modifica del suolo, atteso che , secondo le attestazioni della perizia di parte in atti, il piano di campagna non risulta alterato da pavimentazioni rigide o impermeabili , risultando per l&#8217;intera area costituito da terreno vegetale .</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire che una recinzione può essere considerata costruzione e come tale subordinata al previo rilascio di titolo abilitativo, solo nei casi in cui sia stabilmente infissa al suolo (Cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 gennaio 1989, n. 1396; Tar Piemonte, Torino, sez. II, 7 novembre 2014, n. 1764). Ed ancora: &#8220;La recinzione metallica (nella specie: di alcuni box per il ricovero dei cani) non è qualificabile come costruzione, in quanto non sviluppa volumetrie e non determina un ingombro paragonabile a quello delle costruzioni in muratura. Essa non soggiace, pertanto, alla normativa sulle distanze tra edifici, la quale si riferisce, in relazione all&#8217;interesse tutelato, ad opere che, per la loro consistenza, abbiano l&#8217;idoneità  a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità  del godimento della proprietà  fondiaria&#8221; (Cfr. Cass. Civile sentenza n. 5956/1996 e Tribunale Amministrativo Regionale Puglia &#8211; Lecce, Sezione 3, Sentenza 14 novembre 2012, n. 1881).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che la sanzione demolitoria inflitta dall&#8217;amministrazione comunale non risulta sorretta da motivazione idonea che ne giustifichi la adeguatezza e proporzionalità  rispetto alla precarietà , ed assenza di volumetria edilizia urbanisticamente rilevante in relazione alle caratteristiche costruttive .</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure è stata motivata la necessità , nella fattispecie in esame, del nulla osta paesaggistico, trattandosi di recinzioni costituite da una rete metallica e da paletti di legno infissi nel terreno, di natura precaria e di consistenza e di dimensioni ridotte, aventi la funzione di dividere i cani randagi, senza l&#8217;intervento di opere murarie, in quanto si tratta di opere prive di apprezzabile impatto ambientale (Cfr. Tar Piemonte I, 15 febbraio 2010 n. 950; T.A.R Campania, Napoli, Sez. IV, 8 maggio 2007, n. 4821; Tar Lazio Roma, sentenza 27 maggio 2013, n. 5276).</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può ritenersi a priori la incompatibilità  delle opere con la destinazione urbanistica di zona, nella specie agricola. Invero, la destinazione agricola di una zona comporta che la stessa non può essere destinata ad insediamento abitativo residenziale, ma non preclude l&#8217;istallazione di opere quali nella specie , un ricovero e/o rifugio per cani randagi , per il quale la venga ubicato in aperta campagna e, quindi, in zona agricola, salvo che il piano regolatore generale non preveda apposite localizzazioni (Cfr. Tar Napoli, Sez. II, 9 novembre 2006/ 21 novembre 2006, n. 10065).</p>
<p style="text-align: justify;">La destinazione a zona agricola di un&#8217;area non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo lo scopo di evitare insediamenti residenziali; essa, pertanto, non costituisce ostacolo all&#8217;installazione di opere che non riguardino tale tipologia edilizia e che, per contro, siano incompatibili con zone abitate e da realizzare necessariamente in aperta campagna (nella specie, un canile municipale-TAR Campania &#8211; Napoli, Sezione III Sentenza 13 aprile 2011, n. 2135).</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, il gravato atto risulta viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo l&#8217;amministrazione intimata adeguatamente valutato l&#8217;entità  e della tipologia dell&#8217;abuso contestato , e per l&#8217;effetto va annullato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla l&#8217;atto in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l &#8216;intimata amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in complessivi Euro 2000,00 oltre oneri accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-4/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2019 n.2750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-27-12-2019-n-2750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-27-12-2019-n-2750/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2019 n.2750</a></p>
<p>Ugo Di Benedetto, Presidente, Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore PARTI.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesca Ambrosio contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato. Accesso civico generalizzato e accesso civico documentale: sussistono differenze nei presupposti per la formulazione della domanda. Atti e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-27-12-2019-n-2750/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2019 n.2750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-27-12-2019-n-2750/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2019 n.2750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ugo Di Benedetto, Presidente, Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore PARTI.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesca Ambrosio contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Accesso civico generalizzato e accesso civico documentale: sussistono differenze nei presupposti per la formulazione della domanda.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Atti e provvedimenti amministrativi &#8211; Acessibilità  &#8211; Accesso civico generalizzato &#8211; accesso civico documentale- presupposti per la formulazione della domanda- differenze- sussistono. </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La domanda di accesso civico generalizzato ben può proporsi manifestando (anche) la sussistenza dei presupposti per la formulazione della richiesta di accesso documentale, ai sensi della L. n. 241 del 1990, con la medesima ed unica istanza, tenuto conto che i presupposti che consentono la formulazione della domanda di accesso civico sono ben definiti nell&#8217;art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33 del 2013 (&#8220;favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico&#8221;) ed essi sono ben diversi dai presupposti che l&#8217;art. 24, comma 7, primo periodo, L. n. 241 del 1990 individua al fine di consentire l&#8217;accesso civico documentale (garantire &#8220;ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici&#8221;), escludendo che in tale ultimo caso siano &#8220;ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell&#8217;operato delle pubbliche amministrazioni&#8221; (art. 24, comma 3, L. n. 241 del 1990), con la conseguenza che rispetto ad una complessa domanda di accesso civico generalizzato e, in alternativa, documentale proposta dall&#8217;accedente, l&#8217;Amministrazione che detiene la documentazione richiesta può, (anch&#8217;essa) alternativamente, fare applicazione di un istituto piuttosto che dell&#8217;altro, in ragione dell&#8217;esito della verifica circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l&#8217;una o l&#8217;altra richiesta.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Pubblicato il 27/12/2019</strong></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 02750/2019 REG.PROV.COLL.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 02179/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2179 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesca Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio <i>ex lege</i> in Milano, via Freguglia, n.1;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">del diritto di accesso documentale, procedimentale e civico generalizzato alle informazioni, ai dati, agli atti e ai documenti del procedimento amministrativo di domanda di protezione internazionale ID NA0015236 , così come indicati nella richiesta di accesso inviata a mezzo pec e ricevuta dalla C.T. di Milano in data 12.09.2019;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del silenzio-rigetto formatosi in data 12.10.2019, sulla domanda di accesso sopraindicata;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;Amministrazione resistente alla divulgazione di informazioni e dati e all&#8217;ostensione degli atti e documenti richiesti ed al rilascio degli stessi in copia cartacea.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, cittadino extracomunitario di nazionalità  bengalese, in fuga dal proprio Paese di origine, giungeva in Italia e presentava presso gli uffici della Questura di Como domanda di protezione internazionale; la stessa veniva esaminata dalla Commissione Territoriale di Milano e definita con esito negativo.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 13.11.2017, sussistendo nuovi elementi, il ricorrente reiterava la domanda di protezione internazionale innanzi agli Uffici della Questura di Napoli, e alla stessa veniva assegnato il numero ID NA 0015236. La Questura di Napoli rilasciava il permesso di soggiorno provvisorio e il ricorrente restava in attesa della convocazione innanzi alla Commissione territoriale di Milano, competente all&#8217;esame della domanda, per il riconoscimento della protezione internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Trascorsi quasi due anni dall&#8217;inoltro della domanda, senza aver avuto alcuna notizia del relativo procedimento, in data 12.09.2019, inviava a mezzo pec, per il tramite del proprio legale, alla Commissione Territoriale di Milano, domanda di accesso documentale ai sensi della L. 241/1990 nonchè di accesso generalizzato ai sensi del D.lgs. 33/2013 al fascicolo personale ed a tutta la documentazione in possesso dell&#8217;Amministrazione, chiedendo in particolare:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>1. di rendere noto se la domanda de quo è assegnata alla Vs Spett.le C.T. per l&#8217;esame oppure è stata assegnata ad altra C.T. e/o altra sezione, indicando quale;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. di poter prendere visione ed estrarre copia delle lettere di convocazione per l&#8217;audizione personale, qualora le stesse siano state emesse e notificate;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>3. di poter prendere visione ed estrarre copia del provvedimento decisorio, qualora lo stesso sia stato emesso e notificato;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>4. di poter prendere visione ed estrarre copia di qualsivoglia atto e/o documento relativo al procedimento de quo, qualora gli stessi siano stati emessi e notificati</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il ricorrente proponeva azione ex art. 116 c.p.a., chiedendo l&#8217;accertamento del proprio diritto all&#8217;accesso richiesto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio il Ministero dell&#8217;Interno con memoria di mera forma.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2019 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato e merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha formulato istanza di accesso documentale ex L. 241/1990 nonchè di accesso generalizzato ai sensi dell&#8217;art. 5 del D.lgs. 33/2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Va rilevato in termini generali che la domanda di accesso civico generalizzato ben può proporsi manifestando (anche) la sussistenza dei presupposti per la formulazione della richiesta di accesso documentale, ai sensi della L. n. 241 del 1990, con la medesima ed unica istanza, tenuto conto che i presupposti che consentono la formulazione della domanda di accesso civico sono ben definiti nell&#8217;art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33 del 2013 (&#8220;<i>favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico</i>&#8220;) ed essi sono ben diversi dai presupposti che l&#8217;art. 24, comma 7, primo periodo, L. n. 241 del 1990 individua al fine di consentire l&#8217;accesso civico documentale (garantire &#8220;<i>ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici</i>&#8220;), escludendo che in tale ultimo caso siano &#8220;ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell&#8217;operato delle pubbliche amministrazioni&#8221; (art. 24, comma 3, L. n. 241 del 1990), con la conseguenza che rispetto ad una complessa domanda di accesso civico generalizzato e, in alternativa, documentale proposta dall&#8217;accedente, l&#8217;amministrazione che detiene la documentazione richiesta può, (anch&#8217;essa) alternativamente, fare applicazione di un istituto piuttosto che dell&#8217;altro, in ragione dell&#8217;esito della verifica circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l&#8217;una o l&#8217;altra richiesta (Cons. Stato Sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2737).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² posto, venendo al merito della questione, in relazione ai documenti richiesti ai numeri da 2 a 4 di cui all&#8217;istanza ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 per consentire l&#8217;esercizio del diritto di accesso dell&#8217;interessato, trattandosi indiscutibilmente di documenti rispetto ai quali il ricorrente ha un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti stessi di cui chiede l&#8217;ostensione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla domanda volta a conoscere a quale Commissione Territoriale è stata assegnata la domanda, a margine del rilievo che si tratta di un preciso obbligo di comunicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 6 della stessa L. 241/1990, le informazioni richieste sono comunque riconducibili all&#8217;istituto dell&#8217;accesso civico generalizzato di cui all&#8217;art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si ravvisano ostacoli all&#8217;ostensione di quanto oggetto dell&#8217;istanza di accesso nè alla comunicazione delle informazioni richieste, trattandosi di documenti e informazioni che riguardano direttamente ed esclusivamente l&#8217;interessato richiedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso proposto, va ordinato al Ministero dell&#8217;Interno di consentire l&#8217;accesso agli atti e ai dati richiesti dal ricorrente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero intimato e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto ordina al Ministero dell&#8217;Interno di consentire l&#8217;accesso agli atti e ai dati richiesti dal ricorrente, nei termini di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Ministero intimato al pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
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