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	<title>Osservatorio sui Diritti Fondamentali Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Osservatorio sui Diritti Fondamentali Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico 21/11/2019, n. 100</title>
		<link>https://www.giustamm.it/aree-tematiche/redazione-approfondimento-tematico-21-11-2019-n-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[giorgio.dilullo@fastwebnet.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 20:50:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/aree-tematiche/redazione-approfondimento-tematico-21-11-2019-n-100/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico 21/11/2019, n. 100</a></p>
<p>La procreazione nelle coppie omosessuali: prime note a Corte Costituzionale 15 novembre 2019 nr. 237 commento di Diotima Pagano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/aree-tematiche/redazione-approfondimento-tematico-21-11-2019-n-100/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico 21/11/2019, n. 100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/aree-tematiche/redazione-approfondimento-tematico-21-11-2019-n-100/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico 21/11/2019, n. 100</a></p>
<p>La procreazione nelle coppie omosessuali: prime note a Corte Costituzionale 15 novembre 2019 nr. 237 commento di Diotima Pagano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/aree-tematiche/redazione-approfondimento-tematico-21-11-2019-n-100/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico 21/11/2019, n. 100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico 25/11/2019, n. 99</title>
		<link>https://www.giustamm.it/aree-tematiche/redazione-approfondimento-tematico-25-11-2019-n-99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[giorgio.dilullo@fastwebnet.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 20:37:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/aree-tematiche/redazione-approfondimento-tematico-25-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico 25/11/2019, n. 99</a></p>
<p>Carla Bianchini Pres.,  Giorgio Pietro Mariani Rel., Fiorella Perna Cons G.A. ; PARTI: (il dott.  […] c. INARCASSA) Edilizia ed Urbanistica – locali adibiti occasionalmente a luogo di culto islamico – configurabilità di una mosche in senso proprio – esclusione.  Corte d&#8217; appello di Milano &#8211; Sentenza 26 luglio 2019, n. 1005 Commento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/aree-tematiche/redazione-approfondimento-tematico-25-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico 25/11/2019, n. 99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/aree-tematiche/redazione-approfondimento-tematico-25-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico 25/11/2019, n. 99</a></p>
<p>Carla Bianchini Pres.,  Giorgio Pietro Mariani Rel., Fiorella Perna Cons G.A. ; PARTI: (il dott.  […] c. INARCASSA)</p>
<hr />
<p><span style="color: #000000;">Edilizia ed Urbanistica – locali adibiti occasionalmente a luogo di culto islamico – configurabilità di una mosche in senso proprio – esclusione. </span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Corte d&#8217; appello di Milano &#8211; Sentenza 26 luglio 2019, n. 1005 Commento a cura di Chiara Galderisi</span></p>
<hr />
<p><em>Il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile che, in quanto tale, è stata esclusa dall’istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare, va riconosciuto al partner superstite come diretta applicazione dell’art 2 Cost.; riconoscimento che può essere fatto dal giudice comune senza la necessità di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale.</em></p>
<hr />
<div><strong>CORTE D&#8217;APPELLO DI MILANO &#8211; Sentenza 26 luglio 2019, n. 1005</strong></p>
</div>
<div><strong>Commento a cura di Chiara Galderisi</strong></div>
<div>
<p><strong>Premessa</strong><br />
Negli ultimi anni il legislatore, certamente stimolato da pressioni di matrice sovranazionale, è intervenuto a disciplinare due nuove figure: l’unione civile tra persone dello stesso sesso e la convivenza <em>more uxorio.</em><br />
Si è trattato di offrire un supporto normativo al rinnovato modo di intendere i rapporti familiari, non più necessariamente ancorati all’istituto matrimoniale e ciò nonostante “<em>formazioni sociali</em>” meritevoli di tutela ex art 2 Cost.<br />
Così attualmente la legge n. 76 del 2016 all’art 1, co 20 prevede che “<em>al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. […]</em>”. Tra questi si è ricompreso il tanto atteso riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali. Sono ad oggi applicabili, ad esempio, gli istituti della pensione ai superstiti, l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale. Si includono anche la successione <em>iure proprio </em>e la successione legittima.<br />
Di conseguenza, anche alle coppie omosessuali che abbiano formalizzato la loro unione ai sensi della Cirinnà, si applica il trattamento previsto dall’art 24 Inarcassa &#8211; in attuazione della legge n. 6 del 1981 recante norme in materia di previdenza per gli ingegneri e architetti &#8211; il quale prescrive che: “1. <em>Le pensioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5</em>(rispettivamente pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità ed invalidità) <em>sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti: </em><br />
<em>a) al coniuge, nella misura e con l&#8217;aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal secondo comma </em>[…]”.</p>
<p><strong>Il fatto</strong><br />
La posizione del ricorrente non trova però conforto nel dato positivo. Il decesso del <em>partner</em>è avvenuto in data antecedente all’entrata in vigore della Legge 76/’16. Dunque, in un momento in cui gli era materialmente impossibile ricorrere all’istituto dell’unione civile.<br />
All’epoca diversi Comuni italiani, tra cui quello milanese, avevano istituito un registro amministrativo delle Unioni  Civili con fini meramente ricognitivi e che con l’entrata in vigore della Cirinnà aveva perso ogni rilievo.<br />
Il partner superstite adiva, allora, l’Autorità Giudiziaria affinché gli venisse riconosciuta la pensione di reversibilità maturata dal compagno a far data dal 30.04.2015 fino al giorno del decesso avvenuto il 14.06.2015, nella somma evidentemente liquidata ma non ancora versata.<br />
Il giudice di primo grado, tuttavia, non solo negava la sussistenza del diritto non essendo gli stessi all’epoca “<em>coniugati</em>”, ma dopo aver sottolineato il monopolio della Corte Costituzionale circa il controllo di ragionevolezza nelle scelte legislative, escludeva in concreto la possibilità di sollevare questione di legittimità rispetto ad una fonte normativa di rango secondario quale il regolamento Inarcassa citato.<br />
Il riferimento al “<em>coniuge</em>” superstite ivi previsto (si ripete, in un momento antecedente all’equiparazione al partner dell’unione civile effettuata dalla Legge Cirinnà) non lascerebbe dubbi interpretativi: è tale solo la persona di sesso diverso, legata al beneficiario del trattamento pensionistico da vincolo matrimoniale. Per intenderci, solo e unicamente quello consacrato all’art 29 Cost.<br />
L’unica strada da percorrere per estendere la tutela al ricorrente sarebbe stata, allora, l’incidente di costituzionalità che, però, è apparentemente precluso.<br />
Addirittura, sosteneva il Tribunale, nemmeno sarebbe ravvisabile discriminatorietà “<em>in quanto le situazioni messe a confronto (la coppia coniugata e la coppia omosessuale)</em>” non risulterebbero comparabili. Quando probabilmente la discriminatorietà eccepita dal ricorrente avrebbe dovuto riguardare la situazione di una coppia omosessuale che ha potuto formalizzare la sua unione a confronto con quella (pur sempre formata da due individui dello stesso sesso) che è rimasta tale solo su un piano fattuale.</p>
<p>Nonostante l’art 3 Cost non venga citato in sentenza (e viene da chiedersi come mai), sembra che oggetto di discussione sia proprio il livello di tutela riconoscibile ad una coppia omosessuale di fatto. Tutela nella quale la Corte d’Appello decide di ricomprendere, a testo normativo invariato e senza fare distinzioni sulle ragioni che hanno impedito la formalizzazione, il diritto del <em>partner</em>superstite alla pensione di reversibilità.</p>
<p><strong>La pensione di reversibilità.</strong><br />
Sull’istituto, come del resto evidenziato nella pronuncia in commento, si è profusamente espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 174 del 2016 chiarendo i suoi tratti essenziali.<br />
In particolare, si è detto, “<em>l’ordinamento configura la pensione di reversibilità come una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale rispetto alla generalità dei cittadini.</em><br />
<em>In virtù di tale connotazione previdenziale, il trattamento di reversibilità si colloca nell’alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Carta fondamentale, che prescrivono l’adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l’idoneità della stessa a garantire un’esistenza libera e dignitosa. </em><br />
<em>Nella pensione di reversibilità erogata al coniuge superstite, la finalità previdenziale si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico. </em><br />
<em>Tale prestazione, difatti, mira a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge</em>”.<br />
Il fondamento si rintraccia nel vincolo di solidarietà coniugale, che proietta la sua forza cogente tanto nel tempo successivo alla morte (solidarietà <em>post mortem</em>), quanto, a talune condizioni, finanche in caso di scioglimento (solidarietà post matrimoniale) se si pensa all’istituto dell’assegno divorzile che, non a caso, condiziona il diritto alla pensione di reversibilità in capo all’ex coniuge superstite ex art 9 co 2 della legge n. 898 del 1970.<br />
Il legislatore è stato, poi, chiamato a specificare e a modulare l’istituto nelle multiformi situazioni meritevoli di tutela, in modo coerente con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza, estendendolo alle unioni civili, in forza della clausola generale dell’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).<br />
Non altrettanto vale per la convivenza <em>more uxorio </em>tra persone di sesso diverso che scelgono scientemente di non unirsi in matrimonio pur potendolo fare, al precipuo fine di sottrarsi alla rigidità che una scelta matrimoniale comporta.<br />
Ed infatti la Corte di Cassazione con sentenza n. 461 del 2000 e 22318 del 2016 ha affermato che: “<em>convivente e coniuge sono soggetti diversi che per alcuni limitati aspetti possono essere assimilati l’uno all’altro, ma non per il diritto alla pensione di reversibilità</em>”.<br />
È questo il significato implicito nell’affermazione della Corte di Appello allorquando precisa come non abbiano alcun pregio le sentenze da ultimo citate stante l’evidente differenza rispetto alle coppie omosessuali per le quali l’ordinamento non consentiva e non consente tuttora l’unione matrimoniale.</p>
<p>Si torna però al punto di partenza: fermo restando la disuguaglianza sostanziale, quasi fisiologica, che deriva dal progressivo intervento normativo in ambiti in precedenza inesplorati, come fare ad offrire tutela a situazioni giuridiche soggettive sorte prima che il legislatore si accorgesse della necessità di disciplinarle?<br />
Per giunta, l’intervento della Corte d’Appello non si limita alla questione concernente coppie omosessuali che per ragioni estranee alla loro volontà non hanno potuto istituzionalizzare la loro unione, ma si spinge a estendere la reversibilità del trattamento pensionistico a tutte le unioni omosessuali di fatto.<br />
E se il persistere del vuoto normativo non fosse una lacuna inconsapevole? Se fosse invece frutto di una decisione ponderata?</p>
<p><strong>Il potere di intervento del giudice comune.</strong><br />
La Corte di Appello, in riforma della sentenza resa in primo grado, conclude dichiarando che “<em>il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile che, in quanto tale, è stata esclusa dall’istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare, va riconosciuto al partner superstite come diretta applicazione dell’art 2 Cost; riconoscimento che può essere fatto dal giudice comune senza la necessità di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale</em>”.<br />
Il diritto alla pensione di reversibilità verrebbe a iscriversi nel nucleo dei diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e quindi dei diritti fondamentali dell’uomo che l’art 2 tutela e garantisce all’interno di tutte le formazioni sociali, ivi inclusa l’unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso (prima ancora e a prescindere dalla sua istituzionalizzazione).<br />
Così Inarcassa viene condannata al pagamento del trattamento pensionistico di reversibilità, inclusi i ratei arretrati, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’architetto, oltre rivalutazione e interessi al saldo.<br />
Nel principio di diritto così enunciato è, tuttavia, sotteso un presupposto implicito, affatto controverso: la possibilità che il giudice comune si faccia promotore di istanze egalitarie, sopperendo egli stesso (almeno temporaneamente) alle lacune legislative.<br />
A dire il vero, dovrebbe essere l’incidente di costituzionalità il principale strumento per veicolare il sentimento di ribellione che l’operatore del diritto nutre nei confronti di un precetto inadeguato alle peculiarità della singola controversia.<br />
Si tratta dello storico concordato tra Corti Superiori, in forza del quale alla Consulta venne devoluto il compito di censurare eventuali scelte legislative irrazionali, a fronte del monopolio della Suprema Corte di Cassazione sull’uniforme interpretazione del diritto.<br />
Dell’equità intesa come “<em>giustizia del caso concreto</em>” sembrava, in ogni caso, essere stato spogliato il giudice del merito.<br />
Eppure, da qualche anno a questa parte, la magistratura sta assumendo un atteggiamento diverso. E per stesso riconoscimento del Giudice delle leggi.<br />
In particolare, già nel 2013, con sentenza n. 248 la Corte Costituzionale censurava l’operato del rimettente per non aver tenuto conto dei “<em>possibili margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che rifletta un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte. E ciò in ragione della rilevabilità, ex officio, della nullità (totale o parziale) ex articolo 1418 cod. civ., della clausola stessa, per contrasto con il precetto dell’articolo 2 Cost.</em>”.<br />
In effetti, non è infrequente il ricorso al potenziale precettivo della clausola di salvaguardia costituzionale, ogni qual volta si avverte la necessità di dilatare la rilevanza giuridica, e conseguentemente la tutelabilità, di aspetti concernenti la persona.<br />
L’art 2 Cost si presenta, pertanto, con una forza ricostruttiva dirompente. Ma si tratta di rispettare un delicato equilibrio, poiché se all’operatore del diritto compete senz’altro adattare la regola astratta alle peculiarità del caso, talvolta anche veicolando istanze di nuova generazione per il tramite delle sue pronunce, continua pur sempre a doversi muovere all’interno dei confini che la legge gli impone, in qualità di suo unico referente ex art 101, 2 co Cost.<br />
Ecco allora perché probabilmente il principio di uguaglianza sostanziale viene lasciato in sordina.<br />
Invocandolo, il giudice di appello si sarebbe visto costretto ad adire la Corte Costituzionale con il timore di ricevere una declaratoria di inammissibilità, trattandosi di un settore dove la discrezionalità legislativa la fa ancora da padrone.<br />
Pur riconoscendo il pregio della pronuncia in commento, non può farsi a meno di notare come essa accetti il rischio di una futura disgregazione.</p>
<p>L’art 25 del regolamento Inarcassa continua a lasciar fuori dal suo ambito applicativo le coppie omosessuali per qualsiasi motivo non istituzionalizzate. E nulla esclude che il prossimo giudice adito sul punto si orienti in questo senso.</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/aree-tematiche/redazione-approfondimento-tematico-25-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico 25/11/2019, n. 99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico 15/12/2018, n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/aree-tematiche/redazione-approfondimento-tematico-15-12-2018-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[giorgio.dilullo@fastwebnet.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 17:11:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/aree-tematiche/redazione-approfondimento-tematico-15-12-2018-n-9/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico 15/12/2018, n.9</a></p>
<p>Approfondimento a Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/aree-tematiche/redazione-approfondimento-tematico-15-12-2018-n-9/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico 15/12/2018, n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/aree-tematiche/redazione-approfondimento-tematico-15-12-2018-n-9/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico 15/12/2018, n.9</a></p>
<p>Approfondimento a Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/aree-tematiche/redazione-approfondimento-tematico-15-12-2018-n-9/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico 15/12/2018, n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.969</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-5-2020-n-969/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-5-2020-n-969/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.969</a></p>
<p>Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Claudio Defilippi, contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, Diritto alla tutela umanitaria: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario Persona umana- giurisdizione &#8211; straniero- diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-5-2020-n-969/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-5-2020-n-969/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.969</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Claudio Defilippi, contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato,</span></p>
<hr />
<p>Diritto alla tutela umanitaria: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;">Persona umana- giurisdizione &#8211; straniero- diritto alla tutela umanitaria- giurisdizione del go- sussiste.</span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><em>Le situazioni protette a livello interno nell&#8217;ambito del &#8220;diritto alla tutela umanitaria&#8221; sono riservate alla cognizione del giudice ordinario, precisando che la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, con la conseguenza che la garanzia apprestata dall&#8217;art. 2 Cost., esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l&#8217;accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell&#8217;esercizio di una mera discrezionalità  tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazione costituzionalmente tutelate riservate al legislatore.</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div>Pubblicato il 29/05/2020</div>
<p>N. 00969/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00712/2020 REG.RIC.</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2020, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Claudio Defilippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e in Milano, via Freguglia, 1;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>del diniego tacito del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, alla istanza di accesso agli atti afferenti al procedimento di Riconoscimento della Protezione Internazionale ex Legge n° 241/90 artt.2 e ss, con richiesta di indicazione del nome del Responsabile del procedimento entro trenta giorni e risposta contestuale e concessione di permesso di soggiorno temporaneo; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale datato -OMISSIS-(allegato n°4)</p>
<p>nonché per l’accertamento</p>
<p>del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta e rinnovo del permesso di soggiorno sussistendone i requisiti di legge</p>
<p>e la condanna</p>
<p>del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Milano all’ostensione dei documenti richiesti ed al rinnovo di permesso di soggiorno temporaneo.</p>
<div></div>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Visti l’art. 116 del c.p.a. e l’art. 84 comma 5 del DL 18/2020 convertito dalla legge 27/2020;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 il dott. Alberto Di Mario;</p>
<div></div>
<p>1. La ricorrente ha impugnato il presunto diniego tacito del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Milano all’istanza da essa presentata con la quale ha chiesto l’accesso agli atti afferenti al procedimento di Riconoscimento della Protezione Internazionale e contestualmente ha richiesto un permesso di soggiorno temporaneo, oltre all’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale datato -OMISSIS-.</p>
<p>A tal fine ha depositato in giudizio una domanda inviata in data 23 gennaio 2020 alla Prefettura di Milano con la quale ha dichiarato di aver presentato domanda di protezione internazionale alla Questura di Pavia, che è stata respinta con provvedimento notificato in data-OMISSIS-, successivamente impugnato. Non avendo ottenuto informazioni sullo stato del procedimento ha chiesto accesso ai documenti relativi ad esso ed il rilascio di un permesso di soggiorno nelle more della decisione sul diniego.</p>
<p>Contro il suddetto presunto diniego tacito ha presentato i seguenti motivi di ricorso.</p>
<p>A) Violazione di legge ed in particolare dell&#8217;art 97 Cost. per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell&#8217;attività della PA. Violazione di legge e segnatamente degli artt. 22 e 24, co 7 L. 241/1990.</p>
<p>La ricorrente afferma di aver presentato formale istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di richiesta del riconoscimento della protezione internazionale, al fine di tutelare in giudizio il corrispondente diritto. Sostiene quindi che si sia formato un diniego tacito con il decorso di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza, che sarebbe illegittimo per violazione dell&#8217;art. 24, co.</p>
<p>7, L. n. 241/1990 ai sensi del quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.</p>
<p>Inoltre ritiene che il ritardo e/o l’inadempienza della P.A., che le impedisce di vivere e stabilirsi sul territorio italiano, violi inequivocabilmente i diritti fondamentali della persona, tra cui la libertà di movimento e di lavoro, quest’ultima preclusa dalla mancanza del permesso nonostante la ricorrente abbia già un potenziale datore di lavoro che le avrebbe palesato la propria disponibilità ad assumerla.</p>
<p>In data 14/04/20 si è costituita l’Avvocatura dello Stato che ha eccepito, con memoria di stile, l’inammissibilità ed in subordine ne ha chiesto la reiezione.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 06 maggio 2020 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione con verbalizzazione della possibilità di decisione in forma semplificata.</p>
<p>2. In primo luogo occorre precisare che, nonostante le qualificazioni date da parte ricorrente, il ricorso in esame va classificato come ordinario ricorso impugnatorio (e non avverso l’inerzia dell’amministrazione), con istanza di accesso ex art. 116/2 c.p.a.</p>
<p>Infatti la ricorrente afferma di aver presentato ricorso in quanto il comportamento inerte dell’amministrazione a suo dire non le permette “di poter esercitare i propri diritti di persona libera e qualificata allo svolgimento di una dignitosa attività lavorativa che gli permetta di poter provvedere al sostentamento proprio e della propria famiglia nel territorio italiano”. Ciò che lamenta è quindi il mancato rilascio del permesso di soggiorno richiesto per motivi di protezione internazionale.</p>
<p>Anche la c.d. istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di richiesta del riconoscimento della protezione internazionale, in quanto priva di qualsiasi indicazione relativa ai documenti ai quali chiede l’accesso, e motivata con riferimenti confusi anche al silenzio inadempimento, in realtà si presenta quale atto diretto a sollecitare l’emanazione di una decisione in merito al provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale datato -OMISSIS-, già impugnato avanti al giudice ordinario.</p>
<p>Né la suddetta domanda può essere qualificata di accesso in ragione del riferimento della ricorrente allo scopo di tutelare in giudizio il diritto di difesa, in quanto nell’istanza presentata si fa riferimento all’avvenuta presentazione di un ricorso ex art. 35 d. lgs. 25/2008 ed art. 19 d. lgs. 150/2011. Ne consegue che il diritto di difesa risulta già esercitato e non risulta dal ricorso che la ricorrente intenda rafforzare la sua difesa in giudizio, in quanto non risultano indicati i documenti ai quali chiede l’accesso.</p>
<p>3. Così qualificato il ricorso della ricorrente, in modo conforme al petitum ed alla causa petendi, occorre dichiarare il difetto di giurisdizione sia per la domanda di c.d. accesso, sia per l’impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale datato -OMISSIS-, sia per la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo.</p>
<p>In merito al mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari la giurisprudenza (da ultimo TAR Lazio, Roma, I ter, 02/03/2020 n. 2714) ha ribadito <i>la carenza di giurisdizione del Tribunale adito, in quanto al Questore non è attribuita una discrezionalità valutativa in ordine all&#8217;adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari, coerentemente con la definitiva attribuzione alle predette Commissioni di tutte le competenze valutative in ordine all&#8217;accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale, definitivamente affermata nell&#8217;art. 32 del d.lgs. 25/2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE (Consiglio di Stato, sez. III, 28 agosto 2014, n. 4413; 9 maggio 2013, n. 2524 e 5 settembre 2012, n. 4714);</i></p>
<p><i>&#8211; che, anche di recente, la Corte di Cassazione, SS.UU., con sentenza 27 novembre 2018, n. 30658, ha affermato che le situazioni protette a livello interno nell’ambito del “diritto alla tutela umanitaria” sono riservate alla cognizione del giudice ordinario, precisando che &#8220;la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, con la conseguenza che la garanzia apprestata dall&#8217;art. 2 Cost., esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l&#8217;accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell&#8217;esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazione costituzionalmente tutelate riservate al legislatore&#8221; (così, anche, Cass. SS.UU. n. 19393/2009 e, più di recente, n. 32046/2018);</i></p>
<p>Né ad altra conclusione può giungersi con riferimento alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo.</p>
<p>Infatti la giurisprudenza (da ultimo T.A.R. Lazio, Roma , I ter, 08/04/2020 n. 3832) ha riconosciuto, con riguardo al diniego del permesso temporaneo per richiedente la protezione internazionale, <i>che,</i> <i>trattandosi di titolo di soggiorno strettamente connesso ed accessorio alla richiesta di protezione internazionale, anche sotto il profilo della vicenda processuale che si svolge davanti al giudice ordinario che ha la cognizione sul diniego opposto dalla Commissione Territoriale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario;</i></p>
<p><i>che depone per la giurisdizione dell&#8217;A.G.O., oltre alla natura vincolata dell&#8217;attività esercitata e al carattere meramente dichiarativo dell&#8217;atto impugnato, che si limita a prendere atto di un effetto previsto direttamente dalla legge, anche la circostanza che la presenta controversia, non espressamente devoluta al G.A., presenta evidenti e importanti ragioni di connessione con quelle in tema di riconoscimento della protezione internazionale (cfr. Tar Veneto III 375/2018; Tar Marche i 160/2016, negli stessi termini, Cons. Stato, Sez. III, 26.8.2014 n. 4324; id. 24.3.2014 n. 1398; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 21.7.2015 n. 3845; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 30.1.2015 n. 422; TAR Veneto, Sez. III, 22.5.2014 n. 688; TAR Abruzzo, Pescara, 19.5.2014 n. 226; TAR Piemonte, Sez. I, 21.3.2014 n. 493).</i></p>
<p>Ad analoga conclusione deve giungersi anche per l’impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale datato -OMISSIS-, in quanto già impugnato dalla ricorrente avanti al giudice ordinario.</p>
<p>4. Alla riconosciuta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione conseguono gli effetti previsti dall’art. 11 c.p.a. ed in particolare dal comma 2 secondo il quale “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.</p>
<p>5. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento a tutte le domande proposte nel ricorso in quanto rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere proseguito nei sensi e con le modalità di cui all’art. 11 c.p.a.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in audioconferenza, secondo l’art. 84 comma 6 del DL 18/2020 convertito</p>
<p>con legge 27/2020 e l’art. 4 del decreto del Presidente del TAR Lombardia n. 6/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Rosalia Maria Rita Messina, Presidente</p>
<p>Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore</p>
<p>Oscar Marongiu, Primo Referendario</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-5-2020-n-969/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2020-n-102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2020-n-102/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.102</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Francesco Viganò, Redattore; (Giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 34, secondo comma, e 574-bis, terzo comma, del codice penale, promosso dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale) Minore di età : la nozione del &#8221; &#8220;best interests&#8221; 1.- Persona umana &#8211; minore di età  &#8211; &#8220;best interest&#8221; &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2020-n-102/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2020-n-102/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Francesco Viganò, Redattore; (Giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 34, secondo comma, e 574-bis, terzo comma, del codice penale, promosso dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale)</span></p>
<hr />
<p>Minore di età : la nozione del &#8221; &#8220;best interests&#8221;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;">1.- Persona umana &#8211; minore di età  &#8211; &#8220;best interest&#8221; &#8211; nozione.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;">2.- Persona umana &#8211; minore &#8211; art. 574-bis C.P. &#8211; pena accessoria &#8211; automatismo &#8211; qlc &#8211; è fondata per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.</span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei “migliori interessi” (</i>best interest<i>) o dell’ “interesse superiore” (intérêt supérieur) del minore, secondo le formule utilizzate nelle rispettive versioni ufficiali in lingua inglese e francese, nasce nell’ambito del diritto internazionale dei diritti umani, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, e di qui confluito – tra l’altro – nell’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e nell’art. 24, comma 2, CDFUE, per essere assunto altresì quale contenuto implicito del diritto alla vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dalla stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. Il carattere intrinsecamente offensivo del delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. rispetto allo stesso interesse del minore non basta a giustificare – al metro dei parametri costituzionali evocati: artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. – l’automatica applicazione della pena accessoria ex art. 34 C.P. in caso di condanna a pena non sospesa. Occorre, in effetti, considerare che tale pena accessoria presenta caratteri del tutto peculiari rispetto alle altre pene previste dal codice penale, dal momento che, incidendo su una relazione, colpisce direttamente, accanto al condannato, anche il minore, che di tale relazione è il co-protagonista. La sanzione in esame investe, pertanto, necessariamente anche una persona diversa dal colpevole: e ciò accade, come giustamente rileva l’ordinanza di rimessione, de iure, e non solo de facto, come invece rispetto alle altre pene, i cui effetti pure si possono riverberare – ma in via meramente riflessa ed eventuale – sui familiari del condannato.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.</i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>SENTENZA</p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, secondo comma, e 574-bis, terzo comma, del codice penale, promosso dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, nel procedimento penale a carico di A. F., con ordinanza del 21 giugno 2019, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2019,</p>
<p>Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>udito il Giudice relatore Francesco Viganò nella camera di consiglio del 6 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);</p>
<p>deliberato nella camera di consiglio del 6 maggio 2020.</p>
<p><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p>1.– Con ordinanza del 29 gennaio 2019, depositata il 21 giugno 2019 e pervenuta a questa Corte il 4 novembre 2019, la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 574-bis del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nella parte in cui, dal loro combinato disposto, impongono che alla condanna per sottrazione e trattenimento di minore all’estero commessa dal genitore in danno del figlio minore consegua automaticamente e per un periodo predeterminato dalla legge la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.</p>
<p>1.1.– La Sezione rimettente espone che il 30 aprile 2016 il Tribunale ordinario di Grosseto ha condannato la signora A. F. alla pena di due anni e un mese di reclusione, unitamente alla pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, per avere eluso, in più occasioni, il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Firenze in ordine all’affidamento condiviso dei due figli minorenni (artt. 81, secondo comma, e 388, secondo comma, cod. pen.), e per avere sottratto i medesimi al padre, portandoli in Austria contro la volontà di quest’ultimo (artt. 81, secondo comma, e 574-bis cod. pen.).</p>
<p>Il 6 aprile 2018 la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello dell’imputata, confermando la sua responsabilità per i reati accertati dal primo giudice, e in accoglimento dell’appello interposto dal pubblico ministero ha rideterminato la pena in quella di due anni e sei mesi di reclusione.</p>
<p>A. F. ha quindi proposto ricorso per cassazione, eccependo tra l’altro l’illegittimità costituzionale degli automatismi previsti dalle disposizioni censurate in relazione all’applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale.</p>
<p>1.2.– Ad avviso del giudice a quo, le questioni prospettate sono rilevanti, dal momento che il giudizio di cassazione non potrebbe essere definito indipendentemente dalla loro soluzione, che concernerebbe tanto l’automatismo dell’applicazione della pena accessoria in questione per il delitto di sottrazione di minori all’estero commesso «da un genitore in danno del figlio minore» prevista dall’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen., quanto la determinazione automatica della sua misura ai sensi dell’art. 34, secondo comma, cod. pen.</p>
<p>1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, la Sezione rimettente osserva che la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale comporta conseguenze che ricadono sui figli dei condannati non già «semplicemente de facto – come può avvenire per qualsiasi provvedimento giudiziario – ma de jure». Dagli artt. 2 (che, riconoscendo e tutelando i diritti fondamentali dell’individuo, costituisce fondamento anche per la tutela dei diritti dei minorenni), 3, 29 e 30 Cost., nonché dall’art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo (che impegna gli Stati parte a rispettare, tra l’altro, il diritto dei minori alle proprie relazioni familiari) si evincerebbe, tuttavia, il «principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minorenni deve considerarsi il preminente interesse degli stessi»; di talché qualsiasi provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale potrebbe giustificarsi solo in quanto non contrasti con l’esigenza di tutela del minore.</p>
<p>Mentre i provvedimenti di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale previsti dagli artt. 330 e 333 del codice civile sono adottati di regola da parte di un giudice specializzato (il tribunale per i minorenni) che, all’esito di un vaglio delle concrete circostanze del caso, ne ravvisi l’effettiva opportunità, la pena accessoria prevista dalle disposizioni censurate dovrebbe essere disposta in modo automatico dal giudice penale, al quale sarebbe impedito di «valutare la corrispondenza tra la sospensione della responsabilità genitoriale e gli interessi dei minorenni, così negando la possibilità di effettuare un diverso bilanciamento tra i diritti di quest’ultimi e le esigenze punitive dello Stato verso i genitori».</p>
<p>Il giudice a quo rammenta come la sentenza n. 31 del 2012 di questa Corte abbia ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 569 cod. pen., nella parte in cui stabiliva che alla condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato conseguisse automaticamente la perdita della potestà genitoriale, dal momento che tale soluzione normativa precludeva al giudice la possibilità di valutare l’interesse del minorenne nel caso concreto, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.; e ciò anche in considerazione dell’impossibilità per il giudice, creata dalla medesima disposizione allora censurata, di assumere una determinazione che gli consentisse di tenere nel debito conto il preminente interesse morale e materiale del minore nel caso concreto.</p>
<p>Simili considerazioni varrebbero, secondo la Sezione rimettente, anche in relazione alla previsione automatica della medesima pena accessoria per il delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen., previsione che sarebbe suscettibile di compromettere il diritto del minore «di crescere con i genitori e di essere educati da questi, salvo che ciò comporti un grave pregiudizio».</p>
<p>Una tale compromissione risulterebbe d’altronde in contrasto anche con gli artt. 2, 30 e 31 Cost., nonché con l’art. 3, comma 1, della menzionata Convenzione sui diritti del fanciullo, a tenore del quale «[i]n tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità ammnistrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente», e con la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, la quale stabilisce che in tutti i procedimenti che riguardano un minorenne l’autorità giudiziaria deve acquisire «informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell’interesse superiore del fanciullo».</p>
<p>Il giudice a quo dubita dunque della compatibilità degli automatismi censurati con i principi costituzionali e internazionali richiamati (questi ultimi ritenuti rilevanti in relazione all’art. 10 Cost.), anche considerando che il delitto ex art. 574-bis cod. pen. – come già il delitto di alterazione di stato, oggetto della sentenza n. 31 del 2012 – non comporterebbe «una presunzione assoluta di pregiudizio per gli interessi morali e materiali del minorenne, per cui è ragionevole che il giudice debba poter valutare, in relazione al caso concreto, la inidoneità del genitore all’esercizio della responsabilità genitoriale».</p>
<p>La Sezione rimettente richiama, altresì, la giurisprudenza di questa Corte che considera incompatibili con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. pene accessorie sproporzionate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato (è citata la sentenza n. 222 del 2018), osservando che l’applicazione automatica di una pena accessoria contrasterebbe con il principio della finalità rieducativa della pena «nei casi in cui il delitto ex art. 574-bis cod. pen. sia stato motivato dalla finalità di preservare il figlio da pregiudizi che potrebbero essergli arrecati dall’altro genitore», dal momento che il condannato in una tale situazione «non potrebbe ricavare una rieducazione dalla sospensione della sua potestà genitoriale».</p>
<p>Dopo aver rammentato altre pronunce con cui questa Corte ha dichiarato illegittimi automatismi nella disciplina delle misure alternative alla detenzione (sono citate le sentenze n. 445 del 1997, n. 504 e n. 186 del 1995) ovvero nell’applicazione di pene accessorie (sono citate, oltre alla sentenza n. 31 del 2012, le sentenze n. 22 del 2018 e n. 7 del 2013), il giudice a quo si sofferma ancora sulla sentenza n. 222 del 2018, evidenziando che da tale pronuncia si evince il principio secondo cui, «quando una sanzione si rivela manifestamente irragionevole, un intervento correttivo della Corte costituzionale è possibile se essa può essere sostituita ancorandosi a “precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo”, anche se il sistema non offre un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima senza provocare vuoti di tutela degli interessi toccati dalla norma oggetto della pronuncia».</p>
<p>Il collegio rimettente osserva, infine, che anche «la previsione di una durata fissa della pena accessoria presenta profili di dubbia costituzionalità perché contrasta con il principio di proporzionalità della pena […] e con il principio di necessaria individualizzazione delle pene», che imporrebbero «una adeguata calibrazione della applicazione e della durata» della pena accessoria in questione.</p>
<p>2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.</p>
<p>2.1.– Anzitutto, il giudice a quo avrebbe fornito una lacunosa dimostrazione della rilevanza delle questioni prospettate, non consentendo in particolare a questa Corte «di verificare se il motivo di gravame da cui nasce la questione di costituzionalità riproduca effettivamente una doglianza già mossa nell’atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, che pure aveva già irrogato all’imputata la suddetta pena accessoria». Laddove – osserva l’Avvocatura generale dello Stato – l’imputata non avesse già sollevato avanti alla Corte d’appello una doglianza relativa alla sanzione irrogatale, il motivo di gravame svolto avanti alla Corte di cassazione rimettente sarebbe inammissibile, con conseguente irrilevanza nel giudizio a quo delle questioni prospettate.</p>
<p>Il difetto di motivazione sulla rilevanza si apprezzerebbe, inoltre, anche rispetto all’assenza di indicazioni «sulle capacità genitoriali dell’imputata, sulla sua condotta nel rapporto con l’altro coniuge relativamente ai figli, sulla volontà dei figli di interrompere i rapporti col padre, sul rapporto tra i figli e lo stesso padre»; il che comporterebbe l’impossibilità di «far fondatamente presumere la derivazione [in danno dei figli] di effetti pregiudizievoli dall’applicazione della pena accessoria irrogata alla madre». Un tale difetto di motivazione sulla rilevanza, osserva l’Avvocatura generale dello Stato, aveva del resto condotto questa Corte a dichiarare inammissibile, con ordinanza n. 150 del 2013, una questione identica a quella oggi proposta dalla sezione rimettente.</p>
<p>Nel giudizio a quo, infine, non assumerebbe alcuna rilevanza concreta «la questione della durata predeterminata della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, alla quale il ricorso presentato nell’interesse dell’imputata, per come riportato dall’ordinanza, neppure accenna».</p>
<p>2.2.– Nel merito, le questioni sarebbero comunque infondate.</p>
<p>L’automatismo di cui si duole il collegio rimettente sarebbe, infatti, posto a tutela del minore, il quale – in conseguenza della condotta di illecita sottrazione e trattenimento all’estero – subirebbe «una compromissione, spesso definitiva, del proprio diritto di godere degli affetti familiari e di essere educato e assistito dai propri genitori». La condotta incriminata dall’art. 574-bis cod. pen. sarebbe, in effetti, «di sicuro pregiudizio per l’interesse morale e materiale del minore», ciò che renderebbe del tutto ragionevole la comminatoria, a carico del genitore che abbia compiuto il reato e che per questo si sia dimostrato inadatto a esercitare la propria responsabilità genitoriale, della pena accessoria in questione.</p>
<p>Una tale considerazione, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, renderebbe inapplicabile a questo caso la ratio delle sentenze n. 31 del 2012 e n. 7 del 2013 di questa Corte, concernenti reati che non necessariamente sono commessi a danno del minore, come invece il delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen., che mira a tutelare «i singoli rapporti e gli specifici interessi che fanno capo ai componenti il nucleo familiare».</p>
<p>D’altra parte, la pena accessoria qui all’esame non è la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, ma la semplice sospensione della stessa, che priva solo temporaneamente il genitore dei diritti a essa inerenti, conservandogli peraltro la possibilità di frequentare il figlio e di vigilare sulla sua istruzione, educazione e condizioni di vita, nonché la titolarità dei doveri che discendono dal proprio ruolo genitoriale.</p>
<p>Né sarebbe fondato il dubbio di legittimità costituzionale sollevato in relazione al carattere predeterminato della durata della pena accessoria, dal momento che l’art. 34 cod. pen. si limiterebbe a dettare un criterio di computo per la durata della pena stessa, senza togliere al giudice la discrezionalità nella fissazione della pena principale, la quale poi si rifletterà sull’entità della pena accessoria, assicurandone così la proporzionalità alla gravità del fatto da cui deriva la pena principale.</p>
<p><i>Considerato in diritto</i></p>
<p>1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 574-bis del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nella parte in cui impongono che alla condanna per sottrazione e trattenimento di minore all’estero commessa dal genitore in danno del figlio minore consegua automaticamente e per un periodo predeterminato dalla legge la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.</p>
<p>Secondo la Sezione rimettente, l’automatismo applicativo discendente dalle disposizioni censurate – quanto, anzitutto, all’an della pena accessoria – sarebbe incompatibile con il principio della preminenza degli interessi del minore in ogni decisione pubblica che lo riguarda, principio a sua volta ricavabile da una pluralità di parametri costituzionali, e in particolare dagli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nonché dall’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo.</p>
<p>L’automatismo nell’an della pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale sarebbe, altresì, in contrasto con il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. La pena in questione risulterebbe eccessiva specie allorché il reo sia stato motivato dalla finalità di preservare il figlio da pregiudizi che potrebbero essergli arrecati dall’altro genitore; situazione, questa, in cui la pena non potrebbe esplicare alcuna efficacia rieducativa.</p>
<p>Infine, il giudice a quo censura l’automatismo nel quantum della pena accessoria discendente dalle disposizioni censurate, ritenendolo incompatibile – ancora – con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.</p>
<p>2.– Preliminare all’esame delle questioni prospettate è un breve inquadramento del contesto normativo nelle quali esse si inseriscono.</p>
<p>2.1.– L’art. 34 cod. pen. – la prima delle disposizioni censurate – disciplina in via generale le pene accessorie della decadenza e della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, stabilendo al primo comma che la decadenza si applica (soltanto) ai delitti per i quali essa sia espressamente prevista, e al secondo comma che la sospensione opera invece come conseguenza automatica della «condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale […] per un periodo di tempo, superiore al doppio della pena inflitta».</p>
<p>L’art. 34 non specifica, peraltro, quale sia il contenuto delle due pene accessorie in parola, limitandosi a precisare – al terzo comma – che la decadenza dalla responsabilità genitoriale importa «anche» – e, dunque, non esclusivamente – «la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile», nonché – al quarto comma – che la sospensione dal relativo esercizio importa «anche l’incapacità a esercitare, durante la sospensione», i medesimi diritti.</p>
<p>Il più preciso contenuto delle due pene accessorie in esame si ricava, a contrario, dalle disposizioni del codice civile dedicate alla «responsabilità genitoriale»: espressione con cui è stata sostituita – ad opera dell’art. 93, lettera c), del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) – la precedente formula «potestà dei genitori», che a sua volta aveva sostituito – per effetto dell’art. 122 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – il sintagma originario «patria potestà».</p>
<p>L’art. 316 cod. civ., come modificato dal citato d.lgs. n. 154 del 2013, disciplina – pur senza definirne puntualmente il contenuto – la responsabilità genitoriale, attribuendone la titolarità a entrambi i genitori, chiamati a esercitarla «di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio».</p>
<p>Come chiarisce la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 154 del 2013, «la nozione di responsabilità genitoriale, presente da tempo in numerosi strumenti internazionali (tra cui il reg. CE n. 2201/2003 – c.d. Bruxelles II bis – relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), è quella che meglio definisce i contenuti dell’impegno genitoriale, da considerare non più come una potestà sul figlio minore, ma come un’assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio». Tale nozione consiste – prosegue la Relazione – in «una situazione giuridica complessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione», precisandosi che essa è «necessariamente più ampia rispetto alla (vecchia) potestà, in quanto dovrebbe reputarsi in essa ricompresa anche la componente economica rappresentata dall’obbligo di mantenimento dei figli». Ciò che permette, conclude la Relazione, di attribuire «risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti genitori-figli non devono più essere considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori».</p>
<p>Le due pene accessorie disciplinate dall’art. 34 cod. pen. prevedono dunque la decadenza (definitiva) ovvero la sospensione (temporanea) dal fascio complesso di diritti, potestà, obblighi, che si riassumono nel concetto civilistico di «responsabilità genitoriale» di cui all’art. 316 cod. civ.</p>
<p>L’ultimo comma dell’art. 34 cod. pen. dispone, peraltro, che – in caso di sospensione condizionale della pena relativa a un reato per il quale sia prevista in astratto la pena accessoria della decadenza o della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale – gli atti del procedimento penale debbano essere trasmessi al tribunale per i minorenni, affinché assuma i «provvedimenti più opportuni nell’interesse dei minori». La ratio della disposizione si collega evidentemente all’art. 166 cod. pen., il quale prevede che la sospensione condizionale della pena si estende di regola anche alle pene accessorie; sicché l’ultimo comma dell’art. 34 cod. pen. si preoccupa di assicurare che anche in tale ipotesi vengano comunque assunti gli opportuni provvedimenti a tutela del minore, ad opera però non direttamente del giudice penale, ma del tribunale per i minorenni, il quale potrà così intervenire – se del caso – adottando le misure previste dagli artt. 330 e 333 cod. civ.</p>
<p>In particolare, l’art. 330 cod. civ. dispone che «[i]l giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio», precisando al secondo comma che «[i]n tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore». Il genitore decaduto potrà peraltro essere reintegrato nella responsabilità genitoriale ai sensi dell’art 332 cod. civ., allorché siano cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata.</p>
<p>Ai sensi invece del successivo art. 333 cod. civ., «[q]uando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze del caso, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore». Tali provvedimenti, peraltro, sono – ai sensi dell’ultimo comma dello stesso art. 333 cod. civ. – «revocabili in qualsiasi momento».</p>
<p>Nella specifica ipotesi in cui penda tra i genitori, innanzi al giudice ordinario civile, un giudizio di separazione o di divorzio, ovvero un procedimento sulla responsabilità genitoriale di figli nati da coppia non coniugata ai sensi dell’art. 316 cod. civ., l’art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie) prevede che la competenza per i procedimenti di cui all’art. 333 cod. civ. spetti allo stesso giudice ordinario, con esclusione della competenza del tribunale per i minorenni.</p>
<p>2.2.– La seconda disposizione oggetto di censure da parte del rimettente è l’art. 574-bis cod. pen.</p>
<p>Introdotta a mezzo della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), la norma mira ad apprestare una più energica tutela penale contro l’odioso fenomeno della sottrazione o del trattenimento di minori all’estero contro la volontà di uno o entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero del tutore, con l’effetto di impedire a costoro l’esercizio della responsabilità stessa.</p>
<p>Accanto alle pene principali della reclusione da uno a quattro anni per l’ipotesi prevista dal primo comma, e da sei mesi a tre anni per l’ipotesi – prevista dal secondo comma – caratterizzata dalla sottrazione o trattenimento di minore ultraquattordicenne con il suo consenso, il terzo comma dell’art. 574-bis prevede, come conseguenza automatica della condanna, la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale a carico del genitore che abbia commesso il fatto «in danno del figlio minore».</p>
<p>Tale terzo comma ribadisce in effetti la previsione di cui all’art. 34, secondo comma, cod. pen., che – come si è poc’anzi sottolineato – prevede in via generale la pena accessoria in questione come conseguenza automatica della condanna per tutti i delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, come è certamente qualificabile il delitto di sottrazione o trattenimento di minori all’estero. In mancanza poi di specifica indicazione sulla durata della pena accessoria nel medesimo terzo comma dell’art. 574-bis cod. pen., essa dovrà ricavarsi dalla stessa disposizione generale di cui all’art. 34, secondo comma, cod. pen., che ne àncora il quantum al doppio della pena principale in concreto inflitta.</p>
<p>2.3.– Dal tenore complessivo della motivazione dell’ordinanza di rimessione, alla luce del quadro normativo sin qui illustrato, si evince dunque che oggetto delle censure del giudice a quo sono, più precisamente: a) il terzo comma dell’art. 574-bis cod. pen., nella parte in cui prevede come conseguenza automatica della condanna la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale a carico del genitore che abbia commesso il delitto di sottrazione o trattenimento di minore all’estero in danno del figlio minore; e b) il secondo comma dell’art. 34 cod. pen., nella parte in cui dispone che – in tal caso – la durata della pena accessoria in parola è pari al doppio della pena principale inflitta.</p>
<p>3.– In punto di ammissibilità delle questioni prospettate, si osserva quanto segue.</p>
<p>3.1.– Sono anzitutto inammissibili le questioni aventi ad oggetto l’art. 34, secondo comma, cod. pen.</p>
<p>3.1.1.– Quanto ai profili concernenti l’automatismo nell’an della pena accessoria in questione, se l’obiettivo della Sezione rimettente è quello di eliminare tale automatismo con riferimento al solo delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen., l’oggetto del presente giudizio di costituzionalità deve essere, per l’appunto, confinato al solo terzo comma dell’art. 574-bis cod. pen., che stabilisce la regola secondo cui la condanna del genitore per il delitto di sottrazione o trattenimento di minore all’estero compiuto in danno del figlio minore «comporta», con carattere di automaticità, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.</p>
<p>Ed invero, l’estensione del sindacato di costituzionalità all’art. 34, secondo comma, cod. pen. sui profili concernenti l’automatismo nell’an della pena accessoria sarebbe, per un verso, inutile rispetto agli scopi perseguiti dalla sezione rimettente, posto che l’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen. si atteggia a lex specialis rispetto a quella disposizione, come tale destinata a trovare applicazione in caso di condanna per il delitto di sottrazione o trattenimento di minore all’estero in luogo della lex generalis; per altro verso, detta estensione risulterebbe eccedente rispetto a tali scopi, dal momento che l’art. 34, secondo comma, cod. pen. si applica alla generalità dei delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, dei quali non si occupa – né potrebbe occuparsi – l’ordinanza di rimessione.</p>
<p>3.1.2.– Relativamente poi alle questioni concernenti il quantum della pena accessoria, oggetto della disciplina di cui all’art. 34, secondo comma, cod. pen., è fondata l’eccezione – per il vero appena accennata dall’Avvocatura generale dello Stato – secondo cui tali questioni non spiegano alcuna rilevanza nel giudizio a quo.</p>
<p>Dall’ordinanza di rimessione si evince che la ricorrente non ha articolato motivi di ricorso sul quantum della pena accessoria irrogatale, concentrando piuttosto le sue censure sull’an della sua applicazione, rispetto alle quali ha sollecitato la Corte di cassazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale. In caso di rigetto di tali questioni, la Sezione rimettente dovrebbe dunque disattendere il ricorso dell’imputata, senza poter sindacare la durata della pena accessoria concretamente irrogata; mentre in caso di accoglimento delle questioni aventi ad oggetto l’art. 574-bis cod. pen. in riferimento all’automatismo nell’an della pena accessoria, ben potrebbe annullare il capo della sentenza impugnata relativo all’applicazione della pena accessoria stessa, rinviando gli atti al giudice del merito. Sarebbe poi quest’ultimo a dover valutare se irrogare la pena accessoria e, in caso affermativo, a determinarne la durata, facendo a quel punto applicazione dell’art. 34, secondo comma, cod. pen.</p>
<p>3.2.– Quanto poi ai parametri evocati, inammissibile deve ritenersi la censura formulata in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo.</p>
<p>Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» cui l’ordinamento italiano si conforma ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost. sono soltanto quelle del cosiddetto diritto internazionale generale, certamente comprensivo delle norme consuetudinarie (sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e n. 168 del 1994), ma con esclusione del diritto internazionale pattizio (sentenze n. 224 del 2013, n. 113 del 2011, nonché n. 348 e n. 349 del 2007, e precedenti conformi ivi citati).</p>
<p>La citata Convenzione, come la generalità del diritto internazionale pattizio, vincola piuttosto il potere legislativo statale e regionale ai sensi e nei limiti di cui all’art. 117, primo comma, Cost., secondo le note scansioni enucleate dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 (nel senso, per l’appunto, del rilievo ex art. 117, primo comma, Cost. della Convenzione sui diritti del fanciullo, sentenza n. 7 del 2013).</p>
<p>Ciò non impedisce, peraltro, alla predetta Convenzione – così come alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, citata in motivazione nell’ordinanza di rimessione, nonché alla stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), che tra l’altro aspira a sintetizzare le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell’intera Unione – di poter essere utilizzata quale strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali, tra le quali in particolare gli artt. 2, 30 e 31 Cost., specificamente evocati dalle ordinanze di rimessione (amplius, al riguardo, infra, 4.1. e 4.2.).</p>
<p>3.3.– Non è fondata, invece, l’eccezione formulata dall’Avvocatura generale dello Stato e relativa all’allegato difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni, che deriverebbe dal non avere il giudice a quo chiarito se la ricorrente avesse già formulato una doglianza contro l’applicazione della pena accessoria innanzi alla Corte d’appello; ciò che condizionerebbe, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la stessa ammissibilità del corrispondente motivo di gravame nel giudizio di cassazione.</p>
<p>A prescindere qui dal rilievo che, come risulta dagli atti, la ricorrente aveva in effetti già formulato la doglianza in parola in sede di appello, l’esigenza di una puntuale motivazione sulla rilevanza della questione non può essere dilatata sino a esigere, nell’ordinanza medesima, una specifica confutazione di tutte le eventuali, e meramente ipotetiche, ragioni di inammissibilità della domanda spiegata innanzi al giudice a quo. E ciò in assenza, almeno, di plausibili ragioni – emergenti dalla stessa ordinanza di rimessione – che possano condurre questa Corte a dubitare di tale ammissibilità.</p>
<p>Nel caso di specie, tali ragioni ictu oculi non sussistono: anzi, dal momento che lo stesso giudice a quo dà atto che la pena inflitta all’imputata era stata rideterminata in peius nel giudizio d’appello, all’imputata sarebbe comunque stato consentito formulare motivi di ricorso per cassazione attinenti al trattamento sanzionatorio – e dunque anche alla pena accessoria in questione – pure laddove una tale doglianza non fosse stata in precedenza articolata quale motivo d’appello (art. 609, comma 2, del codice di procedura penale).</p>
<p>3.4.– L’Avvocatura generale dello Stato lamenta infine un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni anche sotto il profilo dell’omessa illustrazione, da parte dell’ordinanza di rimessione, delle circostanze di fatto dalle quali dovrebbe desumersi il carattere pregiudizievole per i figli dell’applicazione della pena accessoria alla madre.</p>
<p>Anche questa eccezione è infondata.</p>
<p>È vero che questioni analoghe a quelle oggi all’esame, sollevate da un giudice di merito, sono state ritenute inammissibili da questa Corte con ordinanza n. 150 del 2013, proprio in ragione dell’insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, non essendo stato neppure precisato – in quell’occasione – se la pena detentiva sarebbe stata sospesa o meno, con conseguente incertezza circa la possibilità stessa – giusta il disposto dell’art. 34, ultimo comma, cod. pen. – di applicare la pena accessoria.</p>
<p>Le questioni odierne, tuttavia, sono state sollevate non già da un giudice di merito, ma dalla Corte di cassazione, investita del ricorso avverso una sentenza di condanna a pena non sospesa, alla quale segue di diritto l’applicazione della pena accessoria in esame. Avendo la Corte medesima già ritenuto infondati gli ulteriori motivi di ricorso contro la sentenza di condanna, anche le doglianze sulla statuizione relativa alla pena accessoria dovrebbero essere rigettate, a meno che non vengano accolte le questioni di legittimità costituzionale prospettate in questa sede: ciò che comporterebbe l’esito obbligato dell’annullamento in parte qua della sentenza di condanna.</p>
<p>Il che basta ai fini della rilevanza delle questioni relative all’automatismo nell’an della pena accessoria all’esame, risultando invece superflua ogni ulteriore descrizione della fattispecie concreta, della quale dovrebbe semmai occuparsi il giudice del rinvio chiamato a valutare se applicare la pena accessoria medesima.</p>
<p>4.– Nel merito, conviene esaminare congiuntamente le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.</p>
<p>Richiamando tali parametri costituzionali, il giudice a quo in buona sostanza dubita della legittimità della disciplina censurata sotto un triplice concorrente profilo, in quanto: a) imporrebbe al giudice penale di irrogare la sanzione accessoria della sospensione dall’esercizio dalla responsabilità genitoriale anche allorché ciò sia contrario all’interesse preminente del minore, b) violerebbe il diritto del minore di mantenere relazioni con entrambi i genitori, e c) introdurrebbe un automatismo incompatibile con la necessità di una valutazione caso per caso dell’adozione di un provvedimento che riguarda direttamente il minore.</p>
<p>4.1.– Rispetto al primo profilo, sono certamente pertinenti i richiami agli articoli 30 e 31 Cost.</p>
<p>Il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei “migliori interessi” (best interests) o dell’ “interesse superiore” (intérêt supérieur) del minore, secondo le formule utilizzate nelle rispettive versioni ufficiali in lingua inglese e francese, nasce nell’ambito del diritto internazionale dei diritti umani, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, e di qui confluito – tra l’altro – nell’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e nell’art. 24, comma 2, CDFUE, per essere assunto altresì quale contenuto implicito del diritto alla vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dalla stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande Camera, sentenza 6 luglio 2010, Neulinger e Shuruk contro Svizzera, paragrafi da 49 a 56 e 135; Grande Camera, sentenza 26 novembre 2013, X contro Lettonia, paragrafo 96; sezione terza, sentenza 19 settembre 2000, Gnahoré contro Francia, paragrafo 59).</p>
<p>Tale principio – già declinato da questa Corte, con riferimento all’art. 30 Cost., come necessità che nelle decisioni concernenti il minore venga sempre ricercata «la soluzione ottimale “in concreto” per l&#8217;interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior “cura della persona”» (sentenza n. 11 del 1981) – è stato, peraltro, già considerato da plurime pronunce di questa Corte come incorporato altresì nell’ambito di applicazione dell’art. 31 Cost. (sentenze n. 272 del 2017, n. 76 del 2017, n. 17 del 2017 e n. 239 del 2014), il cui contenuto appare dunque arricchito e completato da tale indicazione proveniente dal diritto internazionale (sentenza n. 187 del 2019).</p>
<p>4.2.– Quanto poi al diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori, occorre parimenti rilevare che tale diritto – riconosciuto oggi, a livello di legislazione ordinaria, dall’art. 315-bis, primo e secondo comma, cod. civ., ove si sancisce il diritto del minore a essere «educato, istruito e assistito moralmente» dai genitori, nonché dall’art. 337-ter, primo comma, cod. civ., ove si riconosce il suo diritto di «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori» e «di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi» – è affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell’Unione europea, al cui rispetto il nostro Paese si è vincolato.</p>
<p>L’art. 8, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce il diritto del minore alle proprie «relazioni familiari»; il successivo art. 9, comma 1, impone agli Stati parte di vigilare «affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo»; e il comma 3 del medesimo art. 9 ulteriormente chiarisce che «[g]li Stati parte rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo». L’art. 24, comma 3, CDFUE dal canto suo sancisce il diritto del minore di «intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse». E la stessa Corte EDU, in sede di interpretazione dell’art. 8 CEDU, riconosce parimenti il diritto di ciascun genitore e del minore a godere di una «mutua relazione» (Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri contro Norvegia, paragrafo 202; sezione prima, sentenza 28 aprile 2016, Cincimino contro Italia, paragrafo 62; Grande Camera, sentenza 12 luglio 2001, K. e T. contro Finlandia, paragrafo 151; Grande Camera, sentenza 13 luglio 2000, Elsholz contro Germania, paragrafo 43; sezione terza, sentenza 7 agosto 1996, Johansen contro Norvegia, paragrafo 52).</p>
<p>Alla luce di tali obblighi internazionali, correttamente la Sezione rimettente evoca, quale base normativa del diritto in questione nell’ordinamento costituzionale italiano, l’art. 30 Cost., il cui primo comma, sancendo il dovere dei genitori di «educare» i figli, non può che presupporre il correlativo diritto del minore a essere educato da entrambi i genitori; ciò che necessariamente implica il suo diritto a vivere con loro una relazione diretta e personale, salvo che essa risulti in concreto pregiudizievole per i suoi interessi.</p>
<p>4.3.– Pertinente è, inoltre, il riferimento all’art. 2 Cost.: e ciò sia perché i due diritti della persona di minore età su cui fa perno l’ordinanza di rimessione devono senz’altro essere ricondotti al novero di quei «diritti inviolabili dell’uomo» che la Repubblica si impegna a riconoscere e garantire; sia perché il principio personalista, che permea tutta la Costituzione italiana e che trova espressione anche e soprattutto in quell’articolo, impone di riconoscere e garantire i diritti della persona non solo come singolo, ma anche nelle relazioni in cui essa concretamente si trova, e nelle quali soltanto essa si può sviluppare.</p>
<p>4.4.– Infine, la censura relativa all’automatismo nell’applicazione della sanzione, che impedirebbe al giudice di ricercare la soluzione ottimale per il minore nella situazione concreta, nonché l’eventuale sussistenza di una violazione del suo diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori, appare riconducibile, altresì, all’ambito applicativo dell’art. 3 Cost., che vieta irragionevoli equiparazioni di trattamento di situazioni differenziate, e che non a caso è stato già utilizzato da questa Corte quale (unico) fondamento della pronuncia di illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva una preclusione automatica all’accesso alla detenzione domiciliare, ritenuta incompatibile con le esigenze preminenti di tutela del figlio minore del condannato (sentenza n. 211 del 2018).</p>
<p>5.– Tali questioni, così precisate quanto all’oggetto e ai parametri, sono fondate.</p>
<p>5.1.– Il genitore che commetta un fatto di sottrazione e trattenimento di minori all’estero compie, invero, un delitto di elevata gravità, che offende tanto il diritto dell’altro genitore, quanto il diritto del minore a vivere la propria relazione con quest’ultimo (supra, 4.2. e 4.3.).</p>
<p>L’eventuale consenso, o comunque la mancata opposizione, del minore alla condotta del genitore autore del reato non esclude, evidentemente, il carattere offensivo del fatto anche nei riguardi dello stesso minore, che ha comunque diritto, pure in contesti di elevata conflittualità familiare o di rapporto problematico con l’altro genitore, di essere mantenuto in una situazione che permetta, in futuro, un’evoluzione più armonica di quel rapporto. E ciò salvo il caso che esso appaia chiaramente pregiudizievole – e debba per questa ragione essere interrotto – in base a una valutazione che, però, spetta unicamente all’autorità giudiziaria competente, in esito a un’accurata istruttoria, e che non può certo essere anticipata in via unilaterale dall’altro genitore, seppur in ipotesi animato dalle migliori intenzioni (e salvo il caso estremo dello stato di necessità).</p>
<p>Proprio l’elevata gravità del delitto in questione segna, come non a torto sottolinea l’Avvocatura generale dello Stato, una netta distinzione tra la questione oggi all’esame di questa Corte e quelle decise con le sentenze n. 31 del 2012 e n. 7 del 2013, con le quali fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’automatismo applicativo della pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale in conseguenza della condanna per i delitti, rispettivamente, di alterazione e soppressione di stato, entrambi solo eventualmente lesivi dell’interesse del minore.</p>
<p>5.2.– Tuttavia, il carattere intrinsecamente offensivo del delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. rispetto allo stesso interesse del minore non basta a giustificare – al metro dei parametri costituzionali evocati – l’automatica applicazione della pena accessoria in questione in caso di condanna a pena non sospesa.</p>
<p>Occorre, in effetti, considerare che tale pena accessoria presenta caratteri del tutto peculiari rispetto alle altre pene previste dal codice penale, dal momento che, incidendo su una relazione, colpisce direttamente, accanto al condannato, anche il minore, che di tale relazione è il co-protagonista.</p>
<p>Dunque, la sanzione in esame investe necessariamente anche una persona diversa dal colpevole: e ciò accade, come giustamente rileva l’ordinanza di rimessione, de iure, e non solo de facto, come invece rispetto alle altre pene, i cui effetti pure si possono riverberare – ma in via meramente riflessa ed eventuale – sui familiari del condannato (in questo senso già la sentenza n. 7 del 2013: la pena accessoria allora all’esame incideva «su una potestà che coinvolge non soltanto il suo titolare ma anche, necessariamente, il figlio minore»).</p>
<p>L’impatto di tale sanzione sul minore è, d’altra parte, tutt’altro che trascurabile.</p>
<p>Come si è già rilevato (supra, 2.1.), la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale comporta in capo al genitore che ne è colpito non solo la perdita temporanea del potere di rappresentanza legale del figlio nell’ambito dei rapporti patrimoniali, ma – ben più radicalmente – la privazione, per tutto il tempo della sospensione, dell’intero fascio di diritti, poteri e obblighi inerenti al concetto legale di «responsabilità genitoriale», con conseguente venir meno di ogni potere di assumere decisioni “per” il figlio: comprese quelle che attengono alle sue necessità di vita quotidiana e che l’art. 357 cod. civ., nel disciplinare i poteri del tutore, indica riassuntivamente con l’espressione «cura della persona».</p>
<p>Per quanto, allora, la pena accessoria in questione non comporti ipso iure il divieto di convivere con, o di frequentare il minore, è evidente che la privazione di ogni potere decisionale nell’interesse del minore impedirà, di fatto, al genitore sospeso dall’esercizio della propria responsabilità di vivere il proprio rapporto con il figlio al di fuori della immediata sfera di sorveglianza dell’altro genitore, o comunque di persona che sia titolare della relativa responsabilità e sia, pertanto, in grado di assumere in ogni momento le necessarie decisioni per il figlio.</p>
<p>Una tale situazione, che rende oggettivamente più difficile la stessa relazione con il minore in conseguenza dell’applicazione della pena accessoria in esame, rischia così di danneggiare in primis proprio quest’ultimo. E ciò in violazione, tra l’altro, dello stesso principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost., il cui contenuto minimale è pur sempre il divieto di prevedere a applicare pene a danno di una persona per un fatto altrui (sentenza n. 364 del 1988).</p>
<p>5.3.– È ben vero che le ragioni di tutela del diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni e contatti personali con il genitore vengono meno, come prevedono all’unisono l’art. 9, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e l’art. 24, comma 3, CDFUE, allorché la prosecuzione di tale rapporto sia contraria all’interesse preminente del minore. Ma non è ragionevole assumere che la sospensione dalla responsabilità genitoriale di chi si sia in passato reso responsabile del delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. costituisca sempre e necessariamente, come pare presupporre il legislatore, la soluzione ottimale per il minore.</p>
<p>5.3.1.– Al riguardo, occorre anzitutto considerare che i fatti sussumibili nell’art. 574-bis cod. pen. possono presentare caratteristiche assai varie, anche in relazione alla loro concreta dimensione offensiva per l’interesse del minore.</p>
<p>Basti considerare che il terzo comma ora censurato prevede la medesima pena accessoria (automatica) della sospensione della responsabilità genitoriale tanto per le ipotesi di cui al primo comma, più severamente sanzionate (reclusione da uno a quattro anni), quanto per quelle di cui al secondo comma, meno severamente sanzionate (reclusione da sei mesi a tre anni). Queste ultime ipotesi sono caratterizzate dal consenso del minore ultraquattordicenne alla condotta del genitore autore della sottrazione o del trattenimento. Il fatto resta qui gravemente lesivo dei diritti dell’altro genitore; ma la sua concreta dimensione offensiva per il minore, che pure permane in relazione all’esigenza di garantirgli la possibilità di un più armonico sviluppo futuro del proprio rapporto anche con quel genitore, è certamente attenuata, posto che il minore stesso, ormai adolescente, vive oggi evidentemente come problematico quel rapporto.</p>
<p>Ma anche all’interno delle ipotesi abbracciate dal primo comma, non è infrequente che la condotta costitutiva del reato venga compiuta da un genitore straniero in contesti di elevata conflittualità familiare, in cui accade che l’autore conduca all’estero il minore – o semplicemente lo trattenga oltre il termine assentito dall’altro genitore, o comunque autorizzato dal provvedimento del tribunale – ritenendo che la condotta dell’altro genitore sia pregiudizievole per il minore. Ciò non giustifica il fatto, che resta qualificabile come reato, la valutazione di un genitore non potendo ovviamente sostituirsi a quella dell’autorità giudiziaria competente; ma certo non consente di desumere meccanicamente dalla commissione del reato che il mantenimento del rapporto tra il suo autore e il minore sia senz’altro pregiudizievole per gli interessi di quest’ultimo.</p>
<p>Né, ancora, potrebbe argomentarsi che la sospensione della responsabilità genitoriale è destinata a operare soltanto a fronte di fatti che in concreto assumano una elevata gravità, sul rilievo che – ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 34 cod. pen. – tale pena accessoria non trova applicazione nel caso di pena detentiva condizionalmente sospesa. Non sempre, infatti, una pena inferiore a due anni di reclusione può essere sospesa: e ciò per ragioni che nulla hanno a che fare con la gravità del singolo fatto di reato. L’autore potrebbe, ad esempio, avere già fruito in passato della sospensione condizionale per un reato del tutto eterogeneo, e non potere per tale ragione ottenere il beneficio nemmeno a fronte di una pena di pochi mesi di reclusione, inflitta per un ritardo di qualche giorno nel rimpatrio del minore dopo una vacanza nel proprio paese d’origine. Anche in un caso siffatto, la disposizione censurata imporrebbe al giudice di applicargli la pena accessoria in parola.</p>
<p>5.3.2.– Il problema principale determinato dalla previsione della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale come pena accessoria che segue automaticamente alla condanna per il delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. consiste però nella cecità di questa conseguenza – concepita in chiave sanzionatoria dal legislatore – rispetto all’evoluzione, successiva al reato, delle relazioni tra il figlio minore e il genitore autore del reato medesimo.</p>
<p>Se, infatti, una misura che frappone significativi ostacoli alla relazione tra il figlio e il genitore in tanto può legittimarsi in quanto tale relazione risulti in concreto pregiudizievole per il figlio (artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo; art. 24, comma 3, CDFUE), in base al principio generale secondo cui ogni decisione che riguarda il minore deve essere guidata dal criterio della ricerca della soluzione ottimale per il suo interesse, la stessa applicazione della pena accessoria ora all’esame potrà giustificarsi solo ove risponda in concreto agli interessi del minore, da apprezzare secondo le circostanze di fatto esistenti al momento della sua applicazione: le quali, naturalmente, comprendono anche tutto ciò che è accaduto dopo il fatto da cui è scaturita la responsabilità penale del genitore. Tali circostanze ben potrebbero, infatti, aver evidenziato come il mantenimento del rapporto con il genitore autore della sottrazione o trattenimento all’estero non risulti pregiudizievole per il minore, e anzi corrisponda a un suo preciso interesse, che lo Stato avrebbe allora il dovere di salvaguardare, in via preminente rispetto alle stesse esigenze punitive nei confronti di chi abbia violato la legge penale.</p>
<p>Ciò tanto più quando – come è in effetti avvenuto nel caso oggetto del giudizio a quo – le stesse autorità giudiziarie italiane competenti nei paralleli procedimenti civili concernenti la salvaguardia degli interessi del minore, successivamente alla sottrazione o al trattenimento illeciti all’estero, abbiano deciso di affidarlo – in via condivisa o addirittura esclusiva – proprio al genitore autore del reato, ritenendolo il più idoneo a farsi carico degli interessi del figlio.</p>
<p>5.3.3.– L’irragionevolezza dell’automatismo previsto dalla disposizione censurata, rispetto all’esigenza primaria di ricerca della soluzione ottimale per il minore, è vieppiù evidenziata dalla circostanza che la pena accessoria in questione è destinata a essere inesorabilmente eseguita soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, spesso a molti anni di distanza dal fatto.</p>
<p>Prima di tale momento, l’ordinamento offre alle diverse autorità giurisdizionali che si succedono nel corso del procedimento penale – il giudice per le indagini preliminari, il tribunale in composizione monocratica, e infine la corte d’appello – un ampio margine di valutazione relativamente alla possibile adozione di un provvedimento cautelare di sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale; un provvedimento, peraltro, il cui contenuto può, ai sensi dell’art. 288, comma 1, cod. proc. pen., essere opportunamente calibrato a seconda delle specifiche esigenze del caso concreto, potendo il giudice privare «in tutto» o anche solo «in parte» l’imputato dei poteri inerenti a tale responsabilità.</p>
<p>Tale margine di discrezionalità concesso al giudice penale durante il procedimento penale viene però del tutto meno quando la sentenza di condanna passa in esecuzione: qualunque cosa sia accaduta nel frattempo, e indipendentemente da qualsiasi valutazione circa l’interesse attuale del minore in quel momento. E ciò in frontale ed evidente contrasto con i diritti del minore sin qui rammentati.</p>
<p>5.4.– Da tutto quanto precede discende che l’automatica applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale prevista dall’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen. è incompatibile con tutti i parametri costituzionali sopra indicati, interpretati anche alla luce degli obblighi internazionali e del diritto dell’Unione europea in materia di tutela di minori che vincolano l’ordinamento italiano.</p>
<p>I limiti del devolutum non consentono a questa Corte di affrontare l’interrogativo – sul quale peraltro ben potrà il legislatore svolgere ogni opportuna riflessione – se il giudice penale sia l’autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all’interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda, quale è l’applicazione di una pena accessoria che incide sul suo diritto a mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, ferma restando comunque la necessità di assicurare un coordinamento con le autorità giurisdizionali – tribunale per i minorenni o, se del caso, tribunale ordinario civile – che siano già investite della situazione del minore. E ciò anche al fine di garantire il rispetto della previsione – sancita espressamente dall’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dagli artt. 3 e 6 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, e ripresa in linea di principio a livello di legislazione ordinaria dagli artt. 336-bis e 337-octies cod. civ. – di sentire il minore che abbia un discernimento sufficiente, e di tenere in debito conto la sua opinione, in relazione a tutte le decisioni che lo riguardano.</p>
<p>I vincoli costituzionali sopra menzionati impongono però a questa Corte di porre rimedio al vulnus riscontrato in continuità con lo spirito delle sentenze n. 31 del 2012 e n. 7 del 2013, sostituendo l’attuale automatismo con il dovere di valutazione caso per caso, da parte dello stesso giudice penale, se l’applicazione della pena accessoria in questione costituisca in concreto la soluzione ottimale per il minore, sulla base del criterio secondo cui tale applicazione «in tanto può ritenersi giustificabile […] in quanto essa si giustifichi proprio in funzione di tutela degli interessi del minore» (sentenza n. 7 del 2013). Valutazione, quest’ultima, che non potrà che compiersi in relazione alla situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di condanna – e dunque tenendo conto necessariamente anche dell’evoluzione delle circostanze successive al fatto di reato.</p>
<p>5.5.– La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen., nei termini appena indicati, comporta che esso dovrà trovare applicazione in quanto lex specialis – attribuente al giudice il “potere” di disporre la pena accessoria in questione anziché il “dovere” di irrogarla – nelle ipotesi di condanna per il delitto di sottrazione e trattenimento di minori all’estero; rimanendo così esclusa in queste specifiche ipotesi – limitatamente all’an della pena accessoria – l’applicabilità della regola generale di cui all’art. 34, secondo comma, cod. pen. (che non è interessata dalla presente pronuncia), la quale prevede in caso di «condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale» l’automatica applicazione di tale pena accessoria.</p>
<p>6.– Resta assorbita la questione di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen. formulata in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.</p>
<p>Per Questi Motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale;</p>
<p>2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe;</p>
<p>3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis cod. pen., sollevata, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2020.</p>
<p>F.to:</p>
<p>Marta CARTABIA, Presidente</p>
<p>Francesco VIGANÒ, Redattore</p>
<p>Roberto MILANA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2020.</p>
<p>Il Direttore della Cancelleria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2020-n-102/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 12/5/2020 n.8819</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-5-2020-n-8819/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-5-2020-n-8819/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 12/5/2020 n.8819</a></p>
<p>A. Spirito Presidente, G. Travaglino, Relatore, Estensore; Protezione internazionale: i parametri della valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo . 1.- Diritti fondamentali della persona &#8211; protezione internazionale &#8211; richiesta di asilo &#8211; sede giurisdizionale &#8211; interpretazione della domanda &#8211; compiti del giudice &#8211; individuazione. 2.- Diritti fondamentali &#8211; protezione internazionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-5-2020-n-8819/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 12/5/2020 n.8819</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-5-2020-n-8819/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 12/5/2020 n.8819</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Spirito Presidente, G. Travaglino, Relatore, Estensore;</span></p>
<hr />
<p>Protezione internazionale: i parametri della valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Diritti fondamentali della persona &#8211; protezione internazionale &#8211; richiesta di asilo &#8211; sede giurisdizionale &#8211; interpretazione della domanda &#8211; compiti del giudice &#8211; individuazione.</p>
<p>2.- Diritti fondamentali &#8211; protezione internazionale &#8211; sede giurisdizionale &#8211; dovere di cooperazione istruttoria &#8211; portata.</p>
<p>3.- Diritti fondamentali &#8211; protezione internazionale &#8211; sede giurisdizionale &#8211; valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo &#8211; parametri.<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><em>1. Prescindendo dalla domanda delle parte il giudice è comunque tenuto ad esaminare (come correttamente verificatosi nel caso di specie) la possibilità di riconoscere al richiedente asilo detta forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali. Va pertanto confermato ed integrato l&#8217;orientamento, seguito in parte qua dalla giurisprudenza, a mente del quale ciò che rileva non è l&#8217;indicazione precisa del nomen iuris della fattispecie di protezione internazionale che s&#8217;invoca, ma esclusivamente la prospettazione di una situazione che possa configurare il rifugio politico o la protezione sussidiaria. Il principio va ulteriormente specificato nel senso che tale regola processuale non cambia pur in presenza (come nella specie) di una espressa limitazione della domanda di protezione internazionale ad alcune soltanto delle sue possibili forme, poiché tale limitazione non può assumere il significato di una rinuncia tacita a quella non richiesta, sempre che i fatti esposti con l&#8217;atto introduttivo del giudizio siano rilevanti e pertinenti rispetto alla fattispecie non espressamente invocata.</em></div>
<div><em>2. Il dovere di cooperazione istruttoria, nelle due forme di protezione cd. “maggiori”, non sorge ipso facto sol perché il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma si colloca in un rapporto di stretta connessione logica (anche se non in una relazione di stretta e indefettibile subordinazione) rispetto alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile. E&#8217; del tutto consolidato, inoltre, il principio per cui la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poiché incombe al giudice, nell&#8217;esercizio del detto potere-dovere di cooperazione, l&#8217;obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l&#8217;attualità del timore di danno grave dedotto. Pertanto, non appare conforme a diritto la semplicistica affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedano, in nessun caso, alcun approfondimento istruttorio officioso. In termini sintetici, sul giudice incomba sempre l&#8217;obbligo di cooperazione istruttoria, non potendo, se non ex post, all&#8217;esito dei disposti accertamenti, decidere nel merito la domanda.</em></div>
<div><em>3. La valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo in sede giurisdizionale non possa ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione della sua personale situazione, volta che il procedimento di protezione internazionale è caratterizzato, per sua natura, da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell&#8217;organo ministeriale), con conseguente impredicabilità della diversa funzione &#8211; caratteristica del processo civile ordinario &#8211; di analitico e perspicuo bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte intra pares. Più che alle regole proprie del processo civile, lo sguardo dell&#8217;interprete andrebbe rivolto, mutatis mutandis, alla stessa ragion d&#8217;essere ed alla filosofia che permeano il processo penale, teso all&#8217;accertamento della verità, per quanto possibile, anche ad opera dell&#8217;organo d&#8217;accusa, in ossequio ad un elementare principio di civiltà giuridica: e tanto è a dirsi quantomeno in relazione a vicende in cui le dichiarazione della parte lesa appaiono l&#8217;unica possibile fonte di prova.</em></div>
</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>I fatti di causa &#8211; i motivi di ricorso 1. Il signor omissis propose opposizione avverso il provvedimento con quale la commissione territoriale di gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di ogni altra forma di protezione, chiedendo che gli fosse concesso, in via principale, il diritto alla protezione sussidiaria, ovvero, in subordine, quello al permesso di soggiorno per motivi umanitari. Intervenuto in giudizio, il P.M. non formulò alcuna osservazione ostativa all&#8217;accoglimento della domanda.<br />
2. Dinanzi alla Commissione territoriale, il ricorrente dichiarò: &#8211; che, a seguito della morte per Ebola dei suoi più stretti congiunti, si era trasferito presso uno zio; &#8211; che era poi stato catturato e condotto in un bosco, dove avrebbe dovuto sottoporsi ad un rito di iniziazione per entrare a far parte della Poro Society; &#8211; che era riuscito a fuggire, apprendendo, al ritorno a casa, che anche lo zio, a sua volta membro della setta, pretendeva da lui che ne entrasse a far parte; &#8211; che non si era recato alla polizia, su consiglio dello stesso zio, non sapendo nulla di particolare sulla Poro Society; &#8211; che il padre, peraltro, prima di morire, l&#8217;aveva messo in guardia dagli adepti alla setta.<br />
3. L&#8217;organo amministrativo ritenne le circostanze narrate dal ricorrente vaghe, generiche e in alcuni aspetti contraddittorie, opinando che la causa principale del suo allontanamento dal paese d&#8217;origine fosse da ricondursi a vecchi contrasti proprietari.<br />
4. Il ricorso proposto avverso il provvedimento amministrativo di rigetto delle istanze venne impugnato dinanzi al Tribunale di omissis ove, all&#8217;udienza dell&#8217;11.12. 2018, il sig. omissis rese, in sede di audizione, ben più ampie e circostanziate dichiarazioni (testualmente riportate nel provvedimento impugnato ai ff. 2-5 del decreto, alle quali in questa sede si rinvia,e delle quali si dirà in seguito, per quanto ancora di rilievo nel presente giudizio).<br />
5. Il Tribunale ha rigettato la domanda.<br />
5.1. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore del sig. omissis sulla base di due motivi di censura.<br />
5.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7 n. 2 e 14 lett. a e b del D.lgs. 251/2007; dell&#8217;art. 8 comma 3 del D.lgs. 25/2008 in relazione all&#8217;art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c..<br />
Con il secondo motivo, egli si duole della violazione dell&#8217;art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 286/1998 in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.- Protezione umanitaria.</p>
<p><strong>Le ragioni della decisione</strong>&#8211; 1. Devono essere preliminarmente esaminatele censure contenute, in parte qua, nel primo motivo, riferibili al diniego di riconoscimento di una delle forme di protezione internazionale rientrante nei parametri di cui all&#8217;art. 7 del D.lgs. 251 del 2007.<br />
1.1. Si legge, difatti, al folio 1 del provvedimento del Tribunale che, nell&#8217;impugnare il provvedimento della Commissione territoriale &#8220;con il quale gli veniva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione&#8221;, il ricorrente chiese &#8220;che gli fosse riconosciuto, in via principale, il diritto alla protezione sussidiaria o, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari&#8221;.<br />
2. Le censure proposte sono, in parte qua, ammissibili rispetto a tutte le forme di protezione internazionale (come correttamente ritenuto dal giudice di merito, che ne ha esaminato i presupporti tout court), nonostante violino, prima facie, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.<br />
2.1. Pur risultando specificamente circoscritto alle (sole) forme di protezione sussidiaria e/o umanitaria l&#8217;originario petitum introdotto dinanzi al tribunale, vanno comunque esaminate, in questa sede, le argomentazioni addotte dal giudice territoriale a fondamento dell&#8217;impredicabilità dello status di rifugiato del ricorrente.<br />
2.2. A prescindere dalla domanda delle parte, difatti, il giudice è comunque tenuto ad esaminare (come correttamente verificatosi nel caso di specie) la possibilità di riconoscere al richiedente asilo detta forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali.<br />
Vapertanto confermato ed integrato l&#8217;orientamento, seguito in parte qua dalla giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale ciò che rileva non è l&#8217;indicazione precisa del nomen iuris della fattispecie di protezione internazionale che s&#8217;invoca, ma esclusivamente la prospettazione di una situazione che possa configurare il rifugio politico o la protezione sussidiaria (quanto alla legittimità dell&#8217;esame delle varie forme di protezione sussidiaria, sebbene non specificamente indicate, Cass. n. 14998 del 2015). Il principio va ulteriormente specificato nel senso che tale regola processuale non cambia pur in presenza (come nella specie) di una espressa limitazione della domanda di protezione internazionale ad alcune soltanto delle sue possibili forme, poiché tale limitazione non può assumere il significato di una rinuncia tacita a quella non richiesta, sempre che i fatti esposti con l&#8217;atto introduttivo del giudizio siano rilevanti e pertinenti rispetto alla fattispecie non espressamente invocata (per l&#8217;applicazione di un principio non dissimile, mutatis mutandis, in tema di nullità negoziali, Cass. ss.uu. 26242/2014).<br />
3. Le argomentazioni svolte con il primo motivo, pertanto, risultano ammissibili non solo limitatamente alle questioni poste in tema di protezione sussidiaria.<br />
4. Tanto premesso, il motivo è fondato, sia pur nei limiti di cui si dirà.<br />
4.1. Esso pone, in diritto: &#8211; la questione dell&#8217;estensione e dei limiti del dovere di cooperazione del giudice nei procedimenti di protezione internazionale;<br />
&#8211; la questione dei criteri di valutazione della credibilità del richiedente asilo.<br />
5. Le censure relative alla omessa attivazione del dovere di cooperazione officiosa da parte del giudice sono fondate.<br />
5.1. Si legge, difatti, al folio 8 del provvedimento impugnato, che &#8220;il giudizio di non attendibilità del dichiarante, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale esime il giudice dall&#8217;onere di cooperazione nell&#8217;acquisizione della prova che si atteggi come ulteriore vaglio di credibilità del richiedente asilo, in particolare con riguardo all&#8217;acquisizione, da parte del giudice, di aggiornate informazioni sul Paese d&#8217;origine del ricorrente&#8221;. Secondo tale orientamento (si citano Cass. 5224 e 7333/2015 e Cass.16925/2018)&#8221;il potere/dovere istruttorio del giudice non sorge in presenza di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili, e non si richiede, pertanto, alcun approfondimento istruttorio&#8221;.<br />
5.2. Il principio di diritto affermato dal tribunale felsineo (che, peraltro, non omette poi di esaminare, a f. 9 del provvedimento, la situazione del Paese di provenienza, nella parte in cui vengono citate alcune fonti internazionali) si colloca nella scia di un orientamento espresso anche da alcune pronunce di questa Corte, ma non può, in alcun modo, dirsi conforme a diritto, e deve ritenersi sostanzialmente superato dal più recente indirizzo di legittimità, inaugurato da Cass. 2954/2020, cui il collegio presta convinta adesione, sia pur con le precisazioni che seguono.<br />
5.3. Va premesso come il dovere di cooperazione istruttoria, nelle due forme di protezione cd. &#8220;maggiori&#8221;, non sorgaipso facto sol perché il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma si colloca in un rapporto di stretta connessione logica (anche se non in una relazione di stretta e indefettibile subordinazione) rispetto alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile. 5.4. E&#8217; del tutto consolidato, ancora, il principio per cui la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poiché incombe al giudice, nell&#8217;esercizio del detto potere-dovere di cooperazione, l&#8217;obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l&#8217;attualità del timore di danno grave dedotto (per tutte, Cass. sez.6, 25/07/2018, n. 19716).<br />
5.5. Il giudice, pertanto, deve, in limine, prendere le mosse del suo accertamento e della conseguente decisione da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova &#8211; perché non reperibile o non esigibile &#8211; della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è sicuramente funzionale, in astratto, all&#8217;attivazione officiosa del dovere di cooperazione volta all&#8217;accertamento della situazione del Paese di origine del richiedente asilo; ma non appare conforme a diritto la semplicistica affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedano, in nessun caso, alcun approfondimento istruttorio officioso (in tal senso, invece, Cass. Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n.5224).<br />
5.6. Il quinto comma dell&#8217;art.3 del d.lgs. 251/2007 stabilisce che, anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell&#8217;eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.<br />
5.6.1. Il contenuto dei parametri sub c) ed e)sopra indicati già evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall&#8217;assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del Paese quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, ma la relativa subordinazione, tout court, al giudizio di veridicità della narrazione alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca: Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202) non appare legittimamente predicabile.<br />
5.7. Si è già fatto cenno, poc&#8217;anzi, di quanto recentemente affermato da questa Corte (Cass. 2954/2020, cit.) in difformità dal principio secondo il quale le dichiarazioni del richiedente asilo giudicate inattendibili non consentirebbero, comunque, un approfondimento istruttorio officioso. Si afferma, difatti, nella motivazione di quel provvedimento, come tale principio &#8220;vada opportunamente precisato e circoscritto, nel senso che esso vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente ai fini dell&#8217;accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all&#8217;art. 14, lett. a) e b), del d.lgs.251/2007&#8221; &#8211; e ciò qualora, va ulteriormente specificato, la mancanza di tali presupposti emerga ex actis. Di converso, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria &#8220;una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dall&#8217;art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007&#8221; (Cass. 2954/2020; Cass. 3016/2019). 5.8. A tale principio il collegio presta convinta adesione, con le precisazioni che seguono.<br />
5.8.1. Il presupposto legislativo della sopra ricordata fattispecie ex art. 14, lettera c) è quello della minaccia grave e individuale alla persona derivante da violenza indiscriminata scaturente da una situazione di conflitto armato interno o internazionale.<br />
5.8.2. Secondo l&#8217;insegnamento della stessa Corte di giustizia (C.G. 30 gennaio 2014, in causa C-285/12, Diakité, punto 10.3), la minaccia grave può, sia pur eccezionalmente, rilevare non in relazione alla situazione personale quando il livello di violazione dei diritti umani raggiunge un livello così elevato che il rischio risulta in re ipsa.<br />
5.9. Ne deriva, sul piano strettamente logico, prima ancor che cronologico, che l&#8217;accertamento di tale situazione deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del ricorrente. 5.9.1. Ne deriva ancora che qualsiasi valutazione di non credibilità della narrazione non può in alcun modo essere posta a base, ipso facto, del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice è obbligato ex lege. Quel giudice non sarà mai in grado, ex ante, di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione del Paese di provenienza del richiedente asilo, sicché risulta frutto di un evidente paralogismo l&#8217;equazione mancanza di credibilità/insussistenza dell&#8217;obbligo di cooperazione.<br />
5.9.2. Ne consegue, inoltre, che, in tale fase del giudizio (evidentemente prodromica alla decisione di merito), la valutazione di credibilità dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza rese dal ricorrente (così che, ove queste risultassero false, si disattiverebbe immediatamente l&#8217;obbligo di cooperazione).<br />
5.9.3. La non attivazione dell&#8217;obbligo di cooperazione sarà del pari predicabile nei casi in cui il giudice, ricorrendo al notorio, possa categoricamente escludere l&#8217;esistenza dei presupposti di cui alla lettera c) dell&#8217;art. 14 (un richiedente asilo di origine australiana non potrà evidentemente esigere l&#8217;attivazione di tale obbligo, essendo fatto notorio che, in quel Paese, non esiste alcuna situazione di conflitto armato).<br />
5.9.4. Ne consegue, infine, che tale obbligo non sussisterà tutte le volte che la difesa del richiedente asilo non abbia esposto fatti storici idonei a renderne possibile la valutazione, ovvero abbia espressamente e motivatamente rinunciato ad una delle possibili forme di protezione (come, ad esempio, nel caso che risulti probabile, e di facile accertamento, il riconoscimento della protezione umanitaria, ed appaia invece pressoché impossibile quello di rifugiato, che costituirebbe comunque oggetto obbligato di indagine da parte del tribunale).<br />
6. Al di fuori di tali ipotesi, deve ritenersi che, per espresso dettato normativo, così come interpretato dalla stessa Corte di giustizia, sul giudice incomba sempre l&#8217;obbligo di cooperazione istruttoria, non potendo, se non ex post, all&#8217;esito dei disposti accertamenti, decidere nel merito la domanda.<br />
6.1. Tale obbligo si sostanzia nell&#8217;acquisizione di COI [Country of Origin Information] pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti (tale non potendosi ritenere, come già affermato da questa Corte, il sito ministeriale &#8220;Viaggiare sicuri&#8221;, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale). E ciò è a dirsi alla luce dell&#8217;obbligo, sancito dall&#8217;art. 10, c. 3 lett. b), Direttiva Procedure, &#8220;di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall&#8217;EASO, dall&#8217;UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d&#8217;origine dei richiedenti e, all&#8217;occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato&#8221;. Spetterà, dunque (all&#8217;amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d&#8217;origine che risultino complete, affidabili e aggiornate.<br />
7. Una differente impostazione della valutazione di credibilità rischia di trasfigurarla da strumento di valutazione della prova in giudizio sulla lealtà processuale o, addirittura, in condizione di ammissibilità o presupposto del riconoscimento del diritto. Secondo tale, non condivisibile e non legittimo orientamento, la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di cui all&#8217;art. 3 d.lgs n. 251/2007, impedirebbe al giudice di procedere ad un approfondimento istruttorio officioso persino nel caso di cui all&#8217;art. 14, lett. c), quand&#8217;anche non sia controversa l&#8217;area di provenienza del richiedente &#8211; così finendo per estendere la rilevanza e l&#8217;influenza della valutazione negativa di credibilità ben oltre il piano della prova dei soli fatti resi indimostrati dalla mancanza di prova. Una interpretazione, questa, del tutto priva di fondamento di diritto positivo e di ordine sistematico.<br />
7.1. Nel caso di specie, le fonti indicate dal giudice di merito, compiutamente indicate a ff.6-7-8 del decreto impugnato, confermano, nella sostanza, e in linee generali, il contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo quanto alle caratteristiche della società segreta Poro ed alla sua influenza nel Paese, mentre (si legge ancora a f.7) &#8220;mancano informazioni circa il reclutamento forzato: dalla fonte Canada – Immigration and Refugee Board, Sierra Leone emerge, infatti, che &#8220;information on treatment of individuals who refuse iniziati and/or leadership roles within Poro Society could not be found among the sources consulted by Research Directorate&#8221;, informazioni che, viceversa, appaiono decisive ai fini della valutazione di credibilità del ricorrente, proprio alla luce dei fatti da lui minuziosamente narrati.<br />
8. Il motivo risulta altresì fondato in relazione alla lamentata violazione di legge circa i criteri da seguire per la valutazione di credibilità del richiedente asilo.<br />
8.1. Osserva il collegio che, nella specie, l&#8217;error procedendi in cui è incorso il tribunale nella valutazione della credibilità del racconto si sostanzia nell&#8217;esserne stati esaminati i singoli elementi secondo un criterio puramente atomistico, caratterizzato da una (non condivisibile) scomposizione/dissociazione/confutazionedi ciascun singolo fatto esposto rispetto al generale contesto narrativo, così omettendosi la -pur necessaria, e ben diversa- disamina complessiva dell&#8217;intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, come meglio si dirà in seguito, e secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, costretto a fuggire dal suo Paese d&#8217;origine (in termini, di recente, Cass. 7546/2020).<br />
8.2. Va in particolare osservato come la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo in sede giurisdizionale non possa ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione della sua personale situazione, volta che il procedimento di protezione internazionale è caratterizzato, per sua natura, da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell&#8217;organo ministeriale), con conseguente impredicabilità della diversa funzione &#8211; caratteristica del processo civile ordinario &#8211; di analitico e perspicuo bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte intra pares. Più che alle regole proprie del processo civile, lo sguardo dell&#8217;interprete andrebbe rivolto, mutatis mutandis, alla stessa ragion d&#8217;essere ed alla filosofia che permeano il processo penale, teso all&#8217;accertamento della verità, per quanto possibile, anche ad opera dell&#8217;organo d&#8217;accusa, in ossequio ad un elementare principio di civiltà giuridica: e tanto è a dirsi quantomeno in relazione a vicende in cui le dichiarazione della parte lesa appaiono l&#8217;unica possibile fonte di prova (si pensi ai reati di violenza sessuale, cui non appare impensabile un&#8217;equiparazione ideale della situazione del richiedente asilo, a sua volta parte lesa di violenze in vario modo inflittegli dalle sue stesse condizioni originarie di vita).<br />
8.3.Funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale deve, infatti, ritenersi quella &#8211; del tutto autonoma rispetto alla precedente procedura amministrativa, della quale esso non costituisce in alcun modo prosecuzione impugnatoria &#8211; di accertare, secondo criteri legislativamente predeterminati, la sussistenza o meno del diritto al riconoscimento di una delle tre forme di asilo, onde il compito del giudice chiamato alla tutela di diritti fondamentali della persona appare funzionale &#8211; anche al di là ed a prescindere da quanto accaduto dinanzi alla Commissione territoriale &#8211; alla complessiva raccolta, accurata e qualitativa, delle predette informazioni, nel corso della quale dissonanze e incongruenze, di per se non decisive ai fini del giudizio finale, andranno opportunamente valutate in una dimensione di senso e di significato complessivamente inteso.<br />
8.4. Nel peculiare settore della protezione internazionale devono, difatti, riaffermarsi, ad ancor più forte ragione, ratione materiae, i condivisibili ed illuminanti principi affermati da questo stesso giudice di legittimità nella sua più autorevole espressione (Cass. ss.uu. 10531/2013) sul tema della giustizia della decisione, sottolineandosi come la rilevabilità d&#8217;ufficio delle eccezioni in senso lato (tematica &#8220;classica&#8221; di diritto processuale) sia posta in funzione di una concezione del processo che semplicisticamente è stata definita come pubblicistica, ma che, andando a fondo, fa leva sul valore della giustizia della decisione, che deve ritenersi valore primario del processo (valore primario che, a più forte ragione, permea quei procedimenti nei quali i valori in gioco hanno riguardo alle persone, alla loro storia, ai loro diritti fondamentali, sempre e comunque garantiti dalla Carta costituzionale e dalle Convenzioni internazionali).<br />
8.5. Quanto all&#8217;attendibilità complessiva del richiedente asilo, ove, rispetto ad alcuni dettagli, residuino all&#8217;organo giudicante dubbi in parte qua, è convincimento del collegio (diversamente da quanto opinato, non condivisibilmente, nell&#8217;ordinanza di questa Corte n. 16028 del 2019) che possa trovare legittima applicazione il principio del beneficio del dubbio.<br />
8.6. L&#8217;art. 3 del D.lgs. 251/2017, infatti, dispone che: &#8220;Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l&#8217;autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell&#8217;eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile&#8221;.<br />
8.7. Come ricordato nel rapporto Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems dell&#8217;UNHCR, &#8220;nonostante gli sforzi che il richiedente (ed eventualmente anche la stessa autorità accertante) possa fare per cercare di raccogliere le prove dei fatti affermati, può darsi che permangano tuttavia dubbi relativamente a tutte o ad alcune delle sue affermazioni&#8221; e che, talvolta, &#8220;la stessa vita o l&#8217;incolumità del richiedente potrebbero essere messe a rischio ove la protezione internazionale gli fosse ingiustamente negata&#8221;. Quest&#8217;orientamento dell&#8217;UNHCR è significativamente suffragato da quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo in materia di onere della prova: &#8220;stante la particolare situazione in cui si trovano i richiedenti asilo, sarà frequentemente necessario concedere loro il beneficio del dubbio quando si vada a considerare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a supporto&#8221; (CEDU, R.C. v. Svezia,2010, paragrafo 50; CEDU, N. v. Svezia, 2010, paragrafo 53; CEDU, A.A. V. Svizzera, 2014, paragrafo 59).<br />
8.8. Ulteriore conferma della legittimità di tale impianto teorico in tema di valutazione della credibilità del richiedente asilo emerge dal tessuto normativo dell&#8217;art. 3, co. 5, lett. e), d.lgs n.251/2007, secondo il quale, nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente &#8220;è, in generale, attendibile&#8221;. Pur senza escludere, in astratto, che una specifica incongruenza relativa anche soltanto ad un profilo accessorio, come le modalità di fuga, possa, per il ruolo specifico della circostanza narrata, inficiare del tutto la valutazione di credibilità &#8211; e dunque di efficacia probatoria &#8211; la norma, ponendo come condizione che il racconto sia &#8220;in generale, attendibile” non può che esser intesa nel senso di ritenere sufficiente che il racconto sia credibile &#8220;nell&#8217;insieme&#8221; &#8211; e dunque, attribuendo alle parole il loro esatto valore semantico,&#8221;complessivamente&#8221;, &#8220;globalmente&#8221;, appunto &#8220;in generale&#8221;. Attribuire invece alla locuzione il significato opposto di &#8220;integralmente&#8221;, &#8220;totalmente&#8221;, &#8220;specificamente&#8221;, &#8220;credibile in suo ogni particolare&#8221;, significherebbe sovvertire il testo e il senso della norma.<br />
8.9. Non appare poi senza significato, seguendo un ragionamento &#8220;a contrario,che il dato normativo di cui all&#8217;art. 18 del d.lgs 251/2007, in materia di revoca della protezione, consente che essa sia disposta se &#8220;il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti&#8221;. Una attenta lettura del testo conduce ad una conclusione (del tutto diversa rispetto a quella fatta propria in talune decisioni di questo giudice di legittimità: Cass. sez. VI, 19/02/2019, n. 4892) per la quale la sopravvenuta scoperta della falsità dei fatti integra i presupposti della revoca solo quando essi, &#8220;in modo esclusivo&#8221; abbiano precedentemente determinato il riconoscimento della protezione, come recita limpidamente la norma. Non, dunque, una qualsiasi falsità concernente fatti diversi da quelli su cui è fondata la protezione riconosciuta, poiché l&#8217;art. 18 non può che riguardare i presupposti di fatto accertati sulla base del falso od erroneo presupposto per cui è stata ritenuta integrata la fattispecie costitutiva del diritto riconosciuto; ma solo questi, non altri.<br />
8.10. In definitiva, un approccio differente, rispetto ai principi suesposti, alla valutazione di credibilità rischia trasfigurarla da strumento di valutazione della prova in giudizio sulla lealtà processuale, o persino in condizione di ammissibilità o presupposto del riconoscimento del diritto, così finendo per espandere l&#8217;influenza della sua valutazione negativa ben oltre il piano della prova dei soli fatti ritenuti indimostrati per la mancanza di prova. Una interpretazione, questa, che appare priva di alcun fondamento di diritto positivo e di ordine sistematico.<br />
9. Nel caso di specie, i criteri dianzi esposti non risultano correttamente applicati dal giudice di merito, nonostante l&#8217;indiscutibile accuratezza e analiticità dell&#8217;indagine svolta.<br />
9.1. Le pretese contraddizioni di cui è cenno nel provvedimento impugnato si riferiscono, difatti, a singole vicende, talvolta marginali, senza che le stesse risultino poi collocate in una più ampia e complessiva valutazione dell&#8217;intero narrato, ovvero vengono comparati a quelli esposti dinanzi alla Commissione territoriale senza considerare che le domande rivolte al dichiarante dal Tribunale erano state (del tutto opportunamente, ed assai scrupolosamente) differenti nella sostanza (come, ad esempio, i particolari sul rito di iniziazione, ovvero quelli sul luogo di reclusione); senza tacere di alcune latenti contraddizioni in cui incorre il decreto (quando si legge, al folio 8, che il ricorrente, &#8220;né nel ricorso né in sede di audizione, aveva allegato alcuna minaccia ricevuta per convincerlo ad entrare a far parte della Poro&#8221;, mentre, sia dinanzi alla Commissione che in sede di audizione, egli aveva chiaramente specificato tanto il contenuto degli avvertimenti del padre, quanto le intimidazioni ricevute direttamente dai membri della setta durante la sua prigionia: &#8220;mi hanno detto che non sarei uscito vivo se non avessi accettato perché ormai avevo visto il loro covo e le attività che svolgevano, quindi non mi avrebbero potuto lasciare libero&#8221;: f. 3 del decreto di rigetto); non senza considerare, ancora, la sommaria valutazione della narrazione delle caratteristiche della Poro Society, definite &#8220;generiche ed incoerenti&#8221;, benché, viceversa, coerenti con la premessa di averle apprese indirettamente dal padre; e non senza osservare, infine, che lo stesso giudizio di non credibilità tout court appare palesemente contraddetto da quanto affermato in ordine ai rapporti familiari del richiedente asilo al folio 10 del decreto, ove si legge che &#8220;il ricorrente&#8230;. mantiene, in Sierra Leone, stabili ed effettivi punti di riferimento, ivi collocandosi proprio tutti i suoi riferimenti affettivi e familiari&#8221;, così mostrando di ritenere, almeno in parte, del tutto credibili le affermazioni (f. 5 del provvedimento) rese in sede di audizione, secondo le quali il sig. omissisaveva una ragazza che aveva partorito un figlio al momento della sua fuga, ed era rimasto in contatto con la madre per il tramite di un amico.<br />
10. Fondato risulta, altresì, il secondo motivo, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria.<br />
10.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 1104/2020), alla luce dell&#8217;insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019, che i presupposti necessari ad ottenere la protezione umanitaria devono identificarsiautonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori, e che le due valutazioni non sono sovrapponibili, il che è a dire che i fatti funzionali ad una positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori.<br />
10.2. Non può, pertanto, darsi seguito (poiché privo di qualsivoglia fondamento normativo, e frutto di un&#8217;interpretazione in malam partem impredicabile in tema di diritti fondamentali) all&#8217;orientamento talvolta espresso da questo stesso giudice di legittimità (Cass. 21123/2019 &#8211; la cui motivazione si risolve in un&#8217;autentica tautologia, in punto di valutazione della credibilità del ricorrente &#8211; nonché Cass. 7622/2020), secondo cui dovrebbero essere allegati, ai fini del giudizio reso in tema di protezione umanitaria, fatti diversi da quelli prospettati per le altre forme di protezione &#8211; affermazione che contraddice il basilare dovere del giudice di qualificazione della domanda sulla base degli stessi fatti storici allegati dalla parte istante, come si è già avuto modo di chiarire in precedenza (supra, sub 5).<br />
10.2.1. Non si può in alcun modo trascurare, difatti, la necessità di collegare la norma che disciplina la protezione umanitaria ai diritti fondamentali che ne costituiscono il presupposto. Gli interessi protetti non possono restare imprigionati nella camicia di Nesso di regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; sicché, come già puntualizzato da questa Corte ancor prima della già citata pronuncia a sezioni unite, l&#8217;apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra le altre, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). E, come ancora ricordato dalle Sezioni unite, le relative basi normative &#8220;non sono affatto fragili&#8221;, ma &#8220;a compasso largo&#8221;: l&#8217;orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell&#8217;art. 8 della Cedu, comporta l&#8217;evoluzione della norma (elastica) sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorirne e di radicarne l&#8217;attuazione. In conformità con l&#8217;approccio scelto da questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, oltre che dalla preponderante giurisprudenza di merito) e condiviso dalle Sezioni Unite, occorre, pertanto, accordare rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d&#8217;integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell&#8217;esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.<br />
10.3. Il giudizio comparativo tra la condizione personale del richiedente asilo e le conseguenze di un suo eventuale rimpatrio &#8211; giudizio alla luce del quale, secondo l&#8217;insegnamento di questa Corte (Cass. 4455/2018), andranno valutati funditus, operandone poi un bilanciamento di tipo ipotetico, la attuale condizione dell&#8217;istante nel Paese di accoglienza ed il suo futuro ricollocamento in quello di provenienza &#8211; non può prescindere dall&#8217;analisi e dal significato del sintagma &#8220;condizione di vulnerabilità&#8221; &#8211; vulnerabilità che, alla luce dell&#8217;insegnamento delle sezioni unite, rappresenta soltanto uno dei requisiti per i quali può riconoscersi la protezione umanitaria.<br />
10.4. Le sezioni unite, difatti, con la sentenza più volte citata, hanno definitivamente chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria (in consonanza con la citata pronuncia 4455/2018 di questa Corte, ed in aperta difformità da quanto erroneamente opinato dalla ordinanza di rimessione 11749/2019):<br />
1) Che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l&#8217;alimentano.<br />
2) Che gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicché l&#8217;apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096).<br />
3) Che l&#8217;orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell&#8217;art. 8 della Cedu, promuove l&#8217;evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l&#8217;attuazione.<br />
4) Che era necessario dar seguito a quell&#8217;orientamento di legittimità (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e riaffermato, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19) nonché della prevalente giurisprudenza di merito, che assegnava rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d&#8217;integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare, come già detto, la privazione della titolarità dell&#8217;esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.<br />
10.5. Il collegio esprime convinta adesione (al di là del vincolo ex lege che lo impone) a tale insegnamento, con le precisazioni che seguono.<br />
11. Chiariti i principi posti a presidio dell&#8217;istituto della protezione umanitaria, caratterizzata dalla morfologica esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso (onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo &#8220;seriale&#8221;, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell&#8217;Unione), va nuovamente riaffermato il principio secondo il quale, in subiecta materia, oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano.<br />
11.1. Il giudizio di bilanciamento evocato dalle sezioni unite di questa Corte, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha, si ripete, testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d&#8217;integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine. Grado di integrazione effettiva che, peraltro, è sintagma del tutto diverso da quello rappresentato dalla condizione di vulnerabilità del richiedente asilo.<br />
11.2. Giova, in proposito, richiamare un fondamentale passaggio della sentenza, ove si legge &#8211; sia pur con riferimento al diverso istituto della protezione sussidiaria &#8211; che questa ha per presupposto e condizione gli scontri che rappresentino una minaccia personale grave alla vita o all&#8217;integrità fisica del ricorrente: quanto più il ricorrente è in grado di dimostrare di essere esposto a rischi, tanto minore è il livello di violenza indiscriminata richiesto per il riconoscimento della protezione sussidiaria.<br />
11.3. Da tale &#8211; del tutto condivisibile &#8211; affermazione scaturisce, sul piano logico, un più generale principio che può essere sinteticamente definito &#8220;di comparazione attenuata&#8221;, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra condizione soggettiva del richiedente asilo e situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio.<br />
11.4.Mutatis mutandis rispetto al principio affermato dalle sezioni unite, si deve conseguentemente affermare che, quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri &#8211; predicati, si ripete, con esclusivo riferimento alla comparazione del livello di integrazione raggiunto in Italia &#8211; rappresentati &#8220;dalla privazione della titolarità dell&#8217;esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale&#8221; (il principio è stato affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020).<br />
12. Nella specie, il provvedimento impugnato non è conforme ai principi sopra enunciati.<br />
12.1. Il tribunale, difatti, all&#8217;esito del giudizio di assoluta non credibilità del ricorrente, ha omesso di valutare, comparativamente, per le ragioni già esposte (supra, sub 5), la reale situazione esistente nel suo Paese d&#8217;origine, tanto sotto il profilo individuale della compromissione dei diritti fondamentali del richiedente asilo, quanto sotto quello generale delle conseguenze di un diniego di affiliazione alla setta Poro, al fine di giungere ad un giudizio definitivo sulla sua vulnerabilità, mentre ha correttamente rilevato &#8211; ritenendoli &#8220;meritevoli&#8221; (f. 10 del decreto) &#8211; le attività intraprese e documentalmente provate dalla difesa (frequenza a corsi di formazione per lavoratori, attività lavorativa a tempo determinato, attestato di abilitazione e di frequenza con verifica dell&#8217;apprendimento un qualità di carrellista), anche se il giudizio conclusivo risulta orientato nel senso dell&#8217;insufficiente radicamento sul territorio, ostativo al suo rientro in Patria.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia il procedimento al Tribunale di  che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti. Ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall&#8217;art. 1, comma 17 della I, n. 228 del 2012, si dà atto <i>della non sussistenza </i>dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, <i>omissis </i></em></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-5-2020-n-8819/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 12/5/2020 n.8819</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-5-2020-n-177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-5-2020-n-177/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.177</a></p>
<p>Umberto Realfonzo, Presidente, Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Manente, contro Ministero dell&#8217;Interno e Questura Teramo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato. La formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire garanzia assoluta di immunità </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-5-2020-n-177/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Umberto Realfonzo, Presidente, Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Manente, contro Ministero dell&#8217;Interno e Questura Teramo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>La formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire garanzia assoluta di immunità  dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Persona Umana- stranieri- permesso di soggiorno &#8211; revoca &#8211; formazione di una famiglia in Italia &#8211; rilievo &#8211; limiti.<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità  dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano, esistendo comunque una soglia di gravità , oggettivamente percepibile secondo l&#8217;id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità , in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div>Pubblicato il 11/05/2020</div>
<p>N. 00177/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00086/2020 REG.RIC.</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-del 2020, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Manente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero dell&#8217;Interno e Questura Teramo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in L&#8217;Aquila, via Buccio da Ranallo;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>• del provvedimento Cat. -OMISSIS-a firma del Questore di Teramo, con il quale è stato decretato il rigetto del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;</p>
<p>• di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e comunque connessi con quelli sopra indicati.</p>
<div></div>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura Teramo;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 la dott.ssa Maria Colagrande;</p>
<p>Ai sensi dell’art. 84 del d.l. n. 18/2020, la camera di consiglio si è tenuta in modalità di collegamento da remoto via Teams, sulla piattaforma corrispondente alla sede dell’ufficio giudiziario;</p>
<div></div>
<p>Il ricorrente, impugna la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo del quale il ricorrente è titolare, adottata dalla Questura di Teramo sul presupposto che la sua presenza sul territorio nazionale sia un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell’art. 9 c.7 lett. C) del d.lgs 286/98.</p>
<p>Oppone che trattandosi della revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo – afferma infatti di trovarsi regolarmente in Italia dal 2002 &#8211; sarebbe stato necessario svolgere accertamenti concreti sulla durata del soggiorno e sull’inserimento lavorativo e sociale e familiare del titolare.</p>
<p>Lamenta quindi vizi di violazione di legge e di eccesso di potere in quanto il giudizio di pericolosità sarebbe stato espresso sulla sola base dei precedenti penali, uno definitivo l’altro ancora <i>sub iudice</i>, senza tenere conto delle seguenti circostanze che avrebbero eventualmente giustificato il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo:</p>
<p>&#8211; nella sentenza di condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti lo stesso giudice penale avrebbe escluso che il ricorrente sia socialmente pericoloso ai sensi dell’art.-OMISSIS-d.P.R. n. 309/90;</p>
<p>&#8211; in qualità di soggiornante di lungo periodo nel territorio nazionale, ove svolge l’attività di commerciante, avrebbe diritto alla maggior tutela di cui all&#8217;art. 9, comma 4, del d.lgs. 286 del 1998 secondo il quale il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna;</p>
<p>&#8211; in Italia soggiornano regolarmente la moglie, la figlia e il fratello del ricorrente.</p>
<p>Resiste l’Amministrazione intimata.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 6.5.2020, il Collegio, ritenuta la causa matura ai fini del giudizio di merito, l’ha trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 84 comma 5 del d.l. n.18/2020.</p>
<p>Il ricorso è infondato.</p>
<p>Il ricorrente è stato condannato a sei anni di reclusione a € 26.000 di multa per detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi.</p>
<p>Si tratta del reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 che è annoverato fra quelli previsti dall&#8217;articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale considerati ostativi all’ingresso e permanenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 286/1998 (<i>non è ammesso in Italia lo straniero</i> […] <i>che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall&#8217;articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale</i>).</p>
<p>L’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede inoltre che il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo può essere negato – non in via automatica sulla base di una condanna anche non definitiva per uno dei reati ostativi – ma solo se il richiedente risulta pericoloso per l&#8217;ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, all’esito di un giudizio discrezionale che deve tener conto <i>anche dell&#8217;appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall&#8217;articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell&#8217;articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall&#8217;articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall&#8217;articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall&#8217;articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell&#8217;adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell&#8217;inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero</i>.</p>
<p>Ciò premesso sulle disposizioni rilevanti ai fini del decidere, non meritano adesione le deduzioni in merito alla non definitività della condanna riportata dal ricorrente in quanto, per espressa previsione del citato art. 4, anche la condanna non definitiva per taluno dei reati ivi indicati, giustifica il diniego di rilascio del permesso di soggiorno.</p>
<p>Venendo all’esame del contenuto del diniego, il Collegio ritiene che la Questura di Teramo abbia fatto corretta applicazione delle citate disposizioni in quanto, con motivazione tecnicamente completa e logicamente corretta, ha desunto la pericolosità del ricorrente:</p>
<p>&#8211; dalle circostanze concrete della condotta contestata il quanto il ricorrente si trovava in possesso di 51,1, grammi di cocaina, di cui 9,4 grammi già divisi in sei dosi e 41,7 grammi in pietra <i>in orario diurno in zona frequentata dalla popolazione studentesca e ad altra densità di potenziali acquirenti.</i></p>
<p>L’entità della sostanza stupefacente e, soprattutto, la destinazione ad acquirenti in gran parte minorenni, quindi in condizioni di minorata difesa, giustificano appieno la prognosi di pericolosità sociale che, proprio in materia di cessione di stupefacenti, l’art. 96 della convenzione attuativa dell’Accordo Schengen, considera valida ragione di non ammissione dello straniero nel territorio dello Stato.</p>
<p>Secondo detta disposizione costituisce una minaccia per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale lo <i>straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi, inclusi quelli di cui all&#8217;articolo 71, o nei cui confronti esistano indizi reali che intenda commettere fatti simili nel territorio di una Parte contraente</i>.</p>
<p>Fra i reati previsti dal citato art. 71 figurano la cessione, la fornitura e la consegna di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura.</p>
<p>Ne consegue che il giudizio di pericolosità, richiamate le circostanze di fatto, risulta congruamente motivato anche con il richiamo, nel decreto impugnato, a detta disposizione, a nulla rilevando che la sentenza di condanna abbia escluso, ai fini dell’art. 85 del d.P.R. n. 309/1990, che il ricorrente sia soggetto pericoloso, sia perché, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l’Autorità amministrativa non è vincolata ad attenersi alle valutazioni espresse in sede giurisdizionale sulla base di altre norme, sia perché elementi di segno contrario emergono dalla stessa sentenza laddove ha ritenuto <i>sufficienti a denotare una spiccata caratura delinquenziale del reo, già corroborata da in recente precedente penale e il delitto di falsa testimonianza </i>le <i>modalità e le circostanze dell’azione</i>, ossia gli elementi di fatto che la Questura ha valorizzato e coerentemente ritenuto sintomo di pericolosità.</p>
<p>Nondimeno la Questura ha valutato sia il tempo di permanenza in Italia che i legami familiari e la condizione lavorativa del ricorrente richiamando, sotto il primo profilo, l’ordinanza n.-OMISSIS-del tribunale di sorveglianza di Roma che ne ha desunto la pericolosità perché <i>inserito</i> <i>in qualificati e allarmanti ambienti di criminalità aventi il maneggio di considerevoli quantità di stupefacenti</i> e, sotto il secondo profilo, che i legami familiari e la condizione lavorativa sono certamente recessivi rispetto all’accertata pericolosità.</p>
<p>Tali valutazioni, stante la gravità del reato per il quali il ricorrente è stato condannato, trovano l’avallo della più recente giurisprudenza secondo la quale <i>La formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano, esistendo comunque una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l&#8217;id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza</i> (Consiglio di Stato , sez. III , 27/11/2018 , n. 6700, conformi: sez. III, 29 novembre 2019, n. 8175; 19 dicembre 2019 n.8576).</p>
<p>Infine di certo la Questura non doveva verificare la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno ad altro titolo in quanto l’aver ritenuto cedevoli la stessa unità familiare al cospetto della sicurezza sociale, esclude ogni possibilità residua di valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per esigenze di diversa natura, peraltro neppure allegate nel ricorso che deve, pertanto, essere respinto.</p>
<p>Le spese, in considerazione della natura degli interessi coinvolti, possono essere compensate.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Umberto Realfonzo, Presidente</p>
<p>Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>Giovanni Giardino, Referendario</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-5-2020-n-177/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2020 n.2912</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-5-2020-n-2912/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-5-2020-n-2912/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2020 n.2912</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI: (M. C. , rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Livio Neri, c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) Rigetto dell&#8217;istanza di conversione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI: (M. C. , rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Livio Neri, c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Rigetto dell&#8217;istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato: sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">1.- Stranieri &#8211; conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro &#8211; rigetto &#8211; impugnazione &#8211; giurisdizione del G.A. &#8211; va affermata.</span><br />
<span style="color: #ff0000;"> </span><br />
<span style="color: #ff0000;">2.- Stranieri &#8211; art. 1, c. 8, D.L. n. 113/2018 &#8211; portata.</span></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p><em>1. Nel giudizio in cui si dibatte circa il tacito rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sussiste pienamente la giurisdizione del giudice amministrativo non rientrando la presente controversia tra quelle devolute dall’art. 19-ter del d. lgs. n. 150 del 2011, siccome novellato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 113 del 2018, alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del Tribunale ordinario del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.</em></p>
<p><em>2 . L’art. 1, comma 8, del d.l. n. 113 del 2018, (da applicarsi al caso di specie) non preclude allo straniero, che pure abbia richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari nel nuovo permesso per protezione speciale, di richiedere contestualmente o anche successivamente la conversione di detto permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ove ne sussistano i presupposti: tanto è reso manifesto dallo stesso tenore letterale dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 113 del 2018, il quale – nel consentire la possibilità di rilasciare, alla scadenza del permesso, un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008 previa valutazione della competente Commissione – mantiene espressamente fermi «i casi di conversione».</em></p>
</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/05/2020<br />
<strong>N. 02912/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 06015/2019 REG.RIC.</strong><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 6015 del 2019, proposto da M. C. , rappresentato e difeso dall’Avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, e Questura di Milano, in persona del Questore <em>pro tempore</em>, entrambi rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza n. 1294 del 7 giugno 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, resa tra le parti in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., concernente la domanda di annullamento del provvedimento A12/875729/2019, in data 18 marzo 2019, con il quale la Questura di Bergamo ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari avanzata dall’odierno ricorrente.</p>
<p>visto l’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020;<br />
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Milano;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 il Consigliere Massimiliano Noccelli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5 del d.l. n. 18/2020 a seguito di camera di consiglio svoltasi in modalità da remoto;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. All’odierno appellante, cittadino maliano, a seguito di audizione resa innanzi alla competente Commissione Territoriale, è stato rilasciato il 4 marzo 2016 il permesso di soggiorno per motivi umanitari.<br />
1.1. Il 27 settembre 2018 l’interessato ha ottenuto il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno con scadenza al 26 marzo 2019.<br />
1.2. Contestualmente al rilascio di quest’ultimo lo straniero ha quindi chiesto il rinnovo del permesso per il periodo successivo al 26 marzo 2019.<br />
1.3. Lo stesso straniero ha iniziato a lavorare con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di Pizza Ok s.r.l., svolgendo mansioni di lavapiatti e percependo una retribuzione mensile pari ad € 777,52.<br />
1.4. Egli si è quindi determinato, pur in pendenza della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ormai in scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.<br />
1.5. Senonché, con il successivo provvedimento A12/875729/2019, in data 18 marzo 2019, la Questura di Milano ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari avanzata dall’odierno ricorrente e gli ha ritirato il permesso di soggiorno.<br />
2. Avverso detto provvedimento, nella parte in cui ha rifiutato implicitamente anche la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di motivi di lavoro subordinato, l’interessato ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, e ne ha chiesto, previa sospensione in via cautelare, l’annullamento.<br />
2.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.<br />
2.2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, con la sentenza n. 1294 del 7 giugno 2019, ha respinto il ricorso.<br />
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato e, nel dedurne, tra gli altri motivi di censura, l’erroneità per violazione dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 18 del 2020, ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con il conseguente annullamento del decreto questorile impugnato in prime cure.<br />
3.1. Si è costituito il Ministero dell’Interno, appellato, per chiedere la reiezione dell’appello.<br />
3.2. Con l’ordinanza n. 4398 del 5 settembre 2019 la Sezione ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.<br />
3.3. Infine, nella pubblica udienza del 23 marzo 2020, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.<br />
4. L’appello è fondato.<br />
4.1. Va premesso <em>in limine litis</em> che, dibattendosi in questo giudizio circa il tacito rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sussiste pienamente la giurisdizione del giudice amministrativo, peraltro mai contestata in appello ai sensi dell’art. 9 c.p.a., non rientrando la presente controversia tra quelle devolute dall’art. 19-<em>ter</em> del d. lgs. n. 150 del 2011, siccome novellato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 113 del 2018, alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del Tribunale ordinario del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.<br />
4.2. Nel merito il ricorso è fondato perché, contrariamente a quanto ha ritenuto il primo giudice, l’art. 1, comma 8, dell’appena citato d.l. n. 113 del 2018, disposizione da applicarsi propriamente al caso di specie, non preclude allo straniero, che pure abbia richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari nel nuovo permesso per protezione speciale, di richiedere contestualmente o anche successivamente la conversione di detto permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ove ne sussistano i presupposti.<br />
4.3. Tanto è reso manifesto dallo stesso tenore letterale dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 113 del 2018, il quale – nel consentire la possibilità di rilasciare, alla scadenza del permesso, un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008 previa valutazione della competente Commissione – mantiene espressamente fermi «<em>i casi di conversione</em>».<br />
4.4. Anche se la Commissione territoriale ha dunque espresso parere negativo al rilascio del permesso ai sensi del citato art. 32, come è accaduto nel caso di specie, ciò non avrebbe impedito e non doveva impedire al Questore di valutare se sussistessero i presupposti per la conversione del permesso.<br />
4.5. Il provvedimento questorile è dunque illegittimo laddove, in violazione dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018, non ha valutato se lo straniero potesse ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per via dell’attività lavorativa che ha intrapreso mentre il precedente soggiorno per motivi umanitari non era ancora scaduto.<br />
4.6. Né la valutazione negativa effettuata dalla Commissione territoriale in ordine al rinnovo del precedente titolo, seppure nelle diverse forme e secondo i diversi criterî stabiliti dal d.l. n. 113 del 2018, precludeva al Questore la valutazione della domanda di conversione contestualmente presentata dallo straniero.<br />
4.7. Erra pertanto il primo giudice nel ritenere che la valutazione della Commissione abbia avuto efficacia preclusiva alla conversione del titolo, in quanto al caso di specie non si applica il comma 9, ma il comma 8 dell’art. 1 del d.l. n. 113 del 2018, riferentesi ai permessi di soggiorno per motivi umanitari già rilasciati e in scadenza e, cioè, proprio al caso di specie, mentre il comma 9 regola «<em>i procedimenti in corso</em>» e, cioè, le ipotesi di prima istanza, proposta secondo la vecchia normativa, e da esaminarsi alla stregua dei nuovi criterî introdotti dal citato d.l. n. 113 del 2018 al fine dell’eventuale rilascio del permesso di soggiorno «<em>per protezione speciale</em>».<br />
4.8. E qui merita solo ricordare, come hanno chiarito di recente le Sezioni Unite, che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall’art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge (5 ottobre 2018).<br />
4.9. Tali domande devono essere, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “<em>casi speciali</em>” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459).<br />
5. Per tali ragioni, da ritenersi satisfattive e quindi assorbenti di tutte le ulteriori censure proposte dall’appellante anche in questa sede, il provvedimento questorile è illegittimo per la violazione dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 113 del 2018.<br />
6. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto e, di conseguenza, la sentenza impugnata va riformata, con il conseguente annullamento del decreto emesso dalla Questura di Milano, che dovrà riesaminare l’istanza di conversione proposta da M. C.  al fine di verificare se sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.<br />
6.1. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la novità del caso di cui non constano al Collegio precedenti in termini specifici, possono essere interamente compensate tra le parti.<br />
6.2. Il Ministero dell’Interno, soccombente, corrisponderà il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado all’erario, essendo l’odierno appellante ammesso al patrocinio a spese dello Stato.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da M. C. , lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento A12/875729/2019 emesso l’11 marzo 2019 dalla Questura di Bergamo.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.<br />
Condanna il Ministero dell’Interno a versare il contributo unificato prenotato a debito per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado in favore dell’erario.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, con l’intervento dei magistrati:<br />
Marco Lipari, Presidente<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore<br />
Stefania Santoleri, Consigliere<br />
Solveig Cogliani, Consigliere<br />
Umberto Maiello, Consigliere</p>
</div>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.4549</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-5-2020-n-4549/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Achille Sinatra, Presidente, Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Leonardo Frattesi, c. Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) &#8220;Rischio di immigrazione illegale&#8221;: sussiste nella valutazione ampia discrezionalità  amministrativa . 1.- Immigrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-5-2020-n-4549/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.4549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-5-2020-n-4549/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.4549</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Achille Sinatra, Presidente, Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Leonardo Frattesi, c. Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>&#8220;Rischio di immigrazione illegale&#8221;: sussiste nella valutazione ampia discrezionalità  amministrativa .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Immigrazione &#8211; &#8220;visti Schengen uniformi&#8221; &#8211; disciplina &#8211; &#8220;rischio di immigrazione illegale&#8221;- valutazione &#8211; ampia discrezionalità  amministrativa- sussiste.<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La materia del rilascio dei “visti Schengen uniformi” (ovvero di corto soggiorno con efficacia non superiore ai 90 giorni) risulta disciplinata dal Reg. CE n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (c.d. codice dei visti), in virtù del quale sono le rappresentanze diplomatico-consolari, competenti all’esame delle domande, a dover verificare le condizioni d’ingresso e, quindi, “la giustificazione presentata dal richiedente riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto e che questi disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno previsto sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi” (art. 21, comma 3, lett. b): in particolare, l’esame di una domanda si fonda “sull&#8217;autenticità e l&#8217;affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l&#8217;affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente” (art. 21, comma 7).</em><br />
<em>Conseguentemente, l’art. 4 d.m. n. 850 dell’11 maggio 2011 stabilisce che &#8220;1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell&#8217;esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull&#8217;uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto. 2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l&#8217;esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto. 3. L&#8217;analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio. 4. In caso di negativo riscontro sull&#8217;autenticità e sull&#8217;affidabilità della documentazione presentata, nonché sulla veridicità e sull&#8217;attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto&#8221;.</em><br />
<em>Dal dettato normativo e, più nel dettaglio, già solo dall’utilizzo della locuzione “rischio di immigrazione illegale”, emerge la volontà di far rientrare la valutazione della sussistenza di tale elemento impeditivo in una sfera di ampia discrezionalità amministrativa e, per converso, di far ricadere sul richiedente un particolare onere probatorio in ordine alla dimostrazione degli elementi contrari. </em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/05/2020<br />
<strong>N. 04549/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03873/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3873 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Leonardo Frattesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Udine, 6;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ambasciata di Santo Domingo, non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del provvedimento prot. n. 143/2011 in data 7 febbraio 2011, con il quale l’Ambasciata di Santo Domingo, Repubblica Domenicana, ha rifiutato il visto richiesto per l’accesso nel territorio della Repubblica Italiana per motivi di turismo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 24 aprile 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi, svoltasi, ai sensi dell’art. 84 comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso il collegamento da remoto;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
La ricorrente, cittadina della Repubblica Dominicana, ha impugnato il provvedimento del 7 febbraio 2011, con il quale l’Ambasciata d’Italia presso Santo Domingo, Repubblica Domenicana, ha rifiutato il visto richiesto per l’accesso nel territorio della Repubblica Italiana per motivi di turismo, in quanto la ricorrente “<em>non ha fornito una giustificazione riguardo allo scopo ed alle condizioni del soggiorno previsto; la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto non può essere stabilita con certezza</em>”.<br />
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10 ,11 e 15 del Trattato di Schengen del 14.6.1985 ratificato in Italia con la Legge 388/1993, dell&#8217;art. 4 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, dell&#8217;art. 5 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, del punto 20 dell&#8217;Allegato A al D.P.R. 12.7.2000, nonché degli artt. 2, 3 e dell&#8217;Alt. 1 della Direttiva del Ministero dell&#8217;Interno 17.3.2000, n. 64. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falso presupposto, illogicità, irragionevolezza.<br />
Sostiene la ricorrente: che nella domanda ha chiaramente esplicitato che il motivo del viaggio è turistico; che nella dichiarazione d’invito è stato specificato il motivo “<em>di attendere alle sfilate della moda in Milano</em>”; che la finalità turistica del soggiorno emerge anche dalla esiguità temporale del periodo dichiarato di permanenza in Italia (e cioè dal 21 febbraio 2011 al 13 marzo 2011) attestato dalla prenotazione del volo aereo di andata e ritorno operata per tali date; che nella lettera d’invito è stata specificata l’intenzione di un amico di fornirle l’alloggio nella propria abitazione; che ha dimostrato di avere mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza.<br />
L’Amministrazione ha depositato una nota dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo, con la quale sono state specificate le ragioni che hanno indotto al diniego del rilascio del visto.<br />
Alla pubblica udienza del 24 aprile 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
La materia del rilascio dei “visti Schengen uniformi” (ovvero di corto soggiorno con efficacia non superiore ai 90 giorni) risulta disciplinata dal Reg. CE n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (c.d. codice dei visti), in virtù del quale sono le rappresentanze diplomatico-consolari, competenti all’esame delle domande, a dover verificare le condizioni d’ingresso e, quindi, “<em>la giustificazione presentata dal richiedente riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto e che questi disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno previsto sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi</em>” (art. 21, comma 3, lett. b).<br />
In particolare, l’esame di una domanda si fonda “<em>sull&#8217;autenticità e l&#8217;affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l&#8217;affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente</em>” (art. 21, comma 7).<br />
Ai sensi dell’art. 32 (“<em>Rifiuto di un visto</em>”), il visto deve essere rifiutato quando il richiedente “<em>non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto</em>”, ovvero quando “<em>non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi</em>”, ovvero “<em>qualora vi siano ragionevoli dubbi sull&#8217;autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull&#8217;affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto</em>”.<br />
Parallelamente, e in maniera conforme, l’art. 4 d.m. n. 850 dell’11 maggio 2011 stabilisce che &#8220;<em>1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell&#8217;esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull&#8217;uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto. 2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l&#8217;esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto. 3. L&#8217;analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio. 4. In caso di negativo riscontro sull&#8217;autenticità e sull&#8217;affidabilità della documentazione presentata, nonché sulla veridicità e sull&#8217;attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto</em>&#8220;.<br />
Posti questi principi, è da rilevare che l’Amministrazione ha correttamente esaminato e valutato la documentazione fornita dall’istante, dandone adeguata motivazione, non ravvisandosi nell’operato amministrativo profili di illogicità, incongruità o irragionevolezza, nell’attività di individuazione del c.d. rischio migratorio.<br />
In particolare, dalla nota dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo non contestata dalla ricorrente – che non assume in questo giudizio valenza di non consentita motivazione postuma ma di documento istruttorio ai fini della delibazione della legittimità dell’atto impugnato (cfr. Cons. St, sez. sez. II, 05 agosto 2019, n.5531) – si evince: che la prenotazione aerea si riferiva a un viaggio dalla Repubblica Dominicana alla Germania, senza alcuna indicazione di come sarebbe poi arrivata in Italia; che l’indicazione della sede in cui la ricorrente sarebbe stata ospitata non forniva alcuna specificazione dell’indirizzo; che nonostante in relazione all’invito alla partecipazione alla sfilata non è stato presentato alcun itinerario di viaggio e soggiorno; che è stata presentata una lettera di lavoro della ricorrente presso un consorzio di ricevitorie nella quale non è specificato il periodo di lavoro dell&#8217;interessata, solamente viene indicato che lavora da diversi anni, senza indicare le date di cessazione per usufruire delle ferie.<br />
In sostanza, secondo l’Ambasciata competente, è risultata inidonea – al fine di scongiurare la presenza del rischio migratorio – la documentazione prodotta dall’istante.<br />
Del resto, dal dettato normativo e, più nel dettaglio, già solo dall’utilizzo della locuzione “<em>rischio di immigrazione illegale</em>”, emerge la volontà di far rientrare la valutazione della sussistenza di tale elemento impeditivo in una sfera di ampia discrezionalità amministrativa e, per converso, di far ricadere sul richiedente un particolare onere probatorio in ordine alla dimostrazione degli elementi contrari (Cons. St. sez. IV, 7 febbraio 2019, n.911).<br />
In conclusione, deve ritenersi, così come sostenuto dall’Amministrazione, che la ricorrente non ha prodotto idonea documentazione atta a comprovare lo scopo e le condizioni del soggiorno, non essendo chiaro lo scopo e le condizioni del soggiorno e la sua intenzione di lasciare il territorio degli stati membri prima della scadenza (rischio migratorio).<br />
Il ricorso deve essere quindi respinto con compensazione delle spese stante la particolarità della materia.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Achille Sinatra, Presidente<br />
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore<br />
Arturo Levato, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-5-2020-n-4549/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2020 n.4549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2020 n.1503</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-27-4-2020-n-1503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-27-4-2020-n-1503/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2020 n.1503</a></p>
<p>Andrea Migliozzi, Presidente, Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Aspromonte contro Questura di Caserta, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvoc. Distrett. Stato Napoli Permesso di soggiorno: è requisito indispensabile l&#8217; idonea sistemazione alloggiativa ex art. 26, comma 3, d.lg.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-27-4-2020-n-1503/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2020 n.1503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-27-4-2020-n-1503/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2020 n.1503</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Andrea Migliozzi, Presidente, Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Aspromonte contro Questura di Caserta, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvoc. Distrett. Stato Napoli</span></p>
<hr />
<p>Permesso di soggiorno: è requisito indispensabile l&#8217; idonea sistemazione alloggiativa ex art. 26, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Persona umana- straniero- permesso di soggiorno- idonea sistemazione alloggiativa ex art. 26, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 &#8211; requisito infungibile ed indefettibile- è tale.<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La certezza abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno che non può essere rilasciato in condizioni di forte precarietà  alloggiativa connesse a sostanziale irreperibilità  dello straniero, sicchè la disponibilità  di una idonea sistemazione costituisce ex articolo 26, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, un requisito infungibile ed indefettibile con correlato onere dell&#8217;istante di fornirne dimostrazione e la sua mancanza giustifica pertanto il diniego (non rilevando i sopravvenuti e non tempestivamente comunicati mutamenti di residenza).</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div>Pubblicato il 27/04/2020</div>
<p>N. 01503/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 01798/2015 REG.RIC.</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2015, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Aspromonte, con domicilio eletto presso lo studio Caterina Urbani in Napoli, via Miano n.150;</p>
<p>contro</p>
<p>Questura di Caserta, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;</p>
<p>per l&#8217;annullamento del decreto cat.a.12/imm/14 prot. 624 del 10.12.2014 con il quale il Questore di Caserta ha respinto l&#8217;istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.</p>
<div></div>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Caserta e di Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 22 aprile 2020 il dott. Carlo Buonauro;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<div></div>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>Il ricorrente, nato in Senegal, impugna il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, in epigrafe meglio indicato, motivato sulla scorta della mancanza di reddito e di irreperibilità</p>
<p>Deduce i seguenti motivi di ricorso: violazione del T.U. Imm, difetto di istruttoria e di motivazione (art. 3 L. 241/1990), violazione del dPR 655/1992 ed inosservanza delle garanzie procedimentali (art 7 L. 241/1990)</p>
<p>Costituitasi la PA con memoria e documenti a conferma del diniego, conclude per il rigetto del ricorso.</p>
<p>All’udienza del 22.4.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.</p>
<p>Occorre ribadire l’assunto, già evidenziato in fase cautelare, che, da un lato il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ai sensi dell&#8221;art. 26, commi 2 e 3, del d.lg. n. 286/1998, presuppongono che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l&#8217;esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, requisito soggettivo da ritenersi non eludibile attenendo alla sostenibilità dell&#8217;ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante, il cui apprezzamento non è lasciato nell’economia della richiamata disciplina di settore alla discrezionalità dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p>Orbene, quanto al caso di specie, la produzione in giudizio del CUD relativo ai redditi prodotti nel 2013, pari a € 5.625,00, non può far ritenere pienamente assolto l’onere di provare la disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, viepiù in considerazione del fatto che la mancata cura degli indefettibili adempimenti esigibili in capo ad un lavoratore autonomo, circa il necessario possesso della documentazione fiscale relativa alle transazioni svolte, induce a dubitare dell’effettivo e regolare svolgimento di attività lavorativa.</p>
<p>Per altro verso e quale ulteriore, concorrente ed autonomo motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per la voro autonomo, deve evidenziarsi che, indipendentemente da quanto sopra rilevato, ai fini qui in rilievo, è stata adeguatamente accertata la rilevata irreperibilità del ricorrente alla data del provvedimento impugnato, non essendo stato rinvenuto all’indirizzo dichiarato e risultato sconosciuto.</p>
<p>Va quindi riaffermato il principio di diritto per cui la certezza abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno che non può essere rilasciato in condizioni di forte precarietà alloggiativa connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero, sicché la disponibilità di una idonea sistemazione costituisce ex articolo 26, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, un requisito infungibile ed indefettibile con correlato onere dell’istante di fornirne dimostrazione e la sua mancanza giustifica pertanto il diniego (non rilevando i sopravvenuti e non tempestivamente comunicati mutamenti di residenza).</p>
<p>Quanto poi alle censure di carattere formale-procedimentale, deve rilevarsi come l’omessa comunicazione dell’avviso di che trattasi non può determinare ex se la caducazione del diniego di permesso di soggiorno, dovendo trovare applicazione il disposto del comma 2 dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, per cui è onere del ricorrente evidenziare, del tutto disatteso nel caso di specie, in giudizio gli elementi che avrebbero, anche solo ipoteticamente, potuto determinare un diverso contenuto del provvedimento, se lo straniero fosse stato messo in condizioni di rappresentarli nel corso del procedimento.</p>
<p>Il ricorso in definitiva deve essere respinto.</p>
<p>Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l&#8217;integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.</p>
<p>Va altresì confermato il diniego di ammissione al gratuito patrocinio per mancata dimostrazione dei necessari requisiti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità.</p>
<p>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 tenutasi in videoconferenza da remoto con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Andrea Migliozzi, Presidente</p>
<p>Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore</p>
<p>Brunella Bruno, Consigliere</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-27-4-2020-n-1503/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2020 n.1503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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