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	<title>Osservatorio Giurisprudenza Appalti Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Osservatorio Giurisprudenza Appalti Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sul recepimento dei criteri ambientali minimi (CAM) nella lex specialis di gara.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-recepimento-dei-criteri-ambientali-minimi-cam-nella-lex-specialis-di-gara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:12:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-recepimento-dei-criteri-ambientali-minimi-cam-nella-lex-specialis-di-gara/">Sul recepimento dei criteri ambientali minimi (CAM) nella lex specialis di gara.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Criteri ambientali minimi &#8211; Lex specialis &#8211; Recepimento &#8211; Omissione &#8211; Impugnazione &#8211; Differita. Contratti della p.a. &#8211; Criteri ambientali minimi &#8211; Lex specialis &#8211; Rinvio al decreto ministeriale di approvazione &#8211; Insufficienza. In tema di contratti pubblici, l’omesso o incompleto recepimento dei criteri ambientali minimi</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-recepimento-dei-criteri-ambientali-minimi-cam-nella-lex-specialis-di-gara/">Sul recepimento dei criteri ambientali minimi (CAM) nella lex specialis di gara.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Criteri ambientali minimi &#8211; Lex specialis &#8211; Recepimento &#8211; Omissione &#8211; Impugnazione &#8211; Differita.</p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Criteri ambientali minimi &#8211; Lex specialis &#8211; Rinvio al decreto ministeriale di approvazione &#8211; Insufficienza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In tema di contratti pubblici, l’omesso o incompleto recepimento dei criteri ambientali minimi (CAM) nella <em>lex specialis</em> di gara, in violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, non comporta di regola un onere di immediata impugnazione del bando, salvo che la carenza sia tale da incidere direttamente sulla possibilità stessa di formulare l’offerta; in via ordinaria, il relativo vizio può essere fatto valere mediante impugnazione dell’aggiudicazione, essendo configurabile in capo all’operatore economico un interesse strumentale alla riedizione della gara secondo regole conformi alla normativa ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’obbligo di inserire i CAM nella documentazione progettuale e di gara non è soddisfatto da un mero rinvio al decreto ministeriale che li approva, poiché le specifiche tecniche, le clausole contrattuali e, per quanto rileva, i criteri premianti devono risultare espressamente recepiti nella <em>lex specialis</em>, trattandosi di elementi essenziali dell’offerta e della valutazione comparativa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) D&#8217;Angelo &#8211; Est. Prossomariti</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2026/10/202607148_11.pdf">202607148_11</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul contratto di avvalimento simulato.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-contratto-di-avvalimento-simulato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 10:43:36 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90928</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-contratto-di-avvalimento-simulato/">Sul contratto di avvalimento simulato.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento – Effettiva messa a disposizione delle risorse – Ausiliaria produttrice e subfornitrice – Ausiliata mera distributrice – Simulazione – Inefficacia – Illegittimità dell’aggiudicazione. Il contratto di avvalimento finalizzato all’acquisizione dei requisiti di partecipazione deve assicurare all’operatore economico l’effettiva disponibilità delle dotazioni tecniche e delle risorse</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-contratto-di-avvalimento-simulato/">Sul contratto di avvalimento simulato.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento – Effettiva messa a disposizione delle risorse – Ausiliaria produttrice e subfornitrice – Ausiliata mera distributrice – Simulazione – Inefficacia – Illegittimità dell’aggiudicazione.</p>
<hr />
<p>Il contratto di avvalimento finalizzato all’acquisizione dei requisiti di partecipazione deve assicurare all’operatore economico l’effettiva disponibilità delle dotazioni tecniche e delle risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto, non essendo sufficiente un prestito meramente formale dei requisiti. È simulato e, pertanto, improduttivo di effetti ai sensi dell’art. 1414 c.c. il contratto che preveda la messa a disposizione delle risorse produttive dell’ausiliaria quando, per le caratteristiche dell’operazione economica concretamente voluta dalle parti, tali risorse siano destinate a rimanere utilizzate dall’ausiliaria per fabbricare i beni che l’ausiliata acquista e rivende alla stazione appaltante in qualità di mera distributrice, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023. In tale fattispecie, l’avvalimento apparente dissimula un rapporto di subfornitura e non è idoneo ad attestare il possesso dei requisiti di qualificazione dell’offerente, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione. La stazione appaltante, quale terzo pregiudicato dalla simulazione, è tenuta a farla valere per garantire l’affidabilità dell’offerente e il rispetto delle regole di gara.</p>
<hr />
<p>Pres. Lotti &#8211; Est. Molinaro</p>
<p><a href="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2026/10/202607462_11.pdf">202607462_11</a></p>
<p>Views: 3</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-contratto-di-avvalimento-simulato/">Sul contratto di avvalimento simulato.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul principio di simultaneità nella trasmissione degli inviti agli operatori economici selezionati nell’ambito delle procedure negoziate nei settori speciali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-simultaneita-nella-trasmissione-degli-inviti-agli-operatori-economici-selezionati-nellambito-delle-procedure-negoziate-nei-settori-speciali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 11:14:48 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90891</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-simultaneita-nella-trasmissione-degli-inviti-agli-operatori-economici-selezionati-nellambito-delle-procedure-negoziate-nei-settori-speciali/">Sul principio di simultaneità nella trasmissione degli inviti agli operatori economici selezionati nell’ambito delle procedure negoziate nei settori speciali.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gare di appalto &#8211; Settori speciali &#8211; Procedure negoziate &#8211; Art. 165, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 &#8211; Trasmissione degli inviti &#8211; Principio di simultaneità &#8211; Finalità. L’art. 165, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, prevede, nell’ambito delle procedure negoziate nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-simultaneita-nella-trasmissione-degli-inviti-agli-operatori-economici-selezionati-nellambito-delle-procedure-negoziate-nei-settori-speciali/">Sul principio di simultaneità nella trasmissione degli inviti agli operatori economici selezionati nell’ambito delle procedure negoziate nei settori speciali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-simultaneita-nella-trasmissione-degli-inviti-agli-operatori-economici-selezionati-nellambito-delle-procedure-negoziate-nei-settori-speciali/">Sul principio di simultaneità nella trasmissione degli inviti agli operatori economici selezionati nell’ambito delle procedure negoziate nei settori speciali.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gare di appalto &#8211; Settori speciali &#8211; Procedure negoziate &#8211; Art. 165, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 &#8211; Trasmissione degli inviti &#8211; Principio di simultaneità &#8211; Finalità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 165, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, prevede, nell’ambito delle procedure negoziate nei settori speciali, la trasmissione simultanea e per iscritto degli inviti agli operatori economici selezionati. La simultaneità non assolve soltanto alla funzione materiale di assicurare ai concorrenti un identico arco temporale per la predisposizione delle offerte, ma costituisce altresì garanzia della parità di trattamento nella individuazione della platea degli operatori ammessi alla procedura. Non può, dunque, ammettersi che il momento al quale verificare l’iscrizione e l’operatività degli operatori economici nel sistema di qualificazione possa variare in ragione della data in cui la stazione appaltante abbia concretamente trasmesso l’invito al singolo concorrente. Ciò determinerebbe, infatti, l’applicazione di requisiti temporalmente differenziati: alcuni operatori sarebbero tenuti a possedere il requisito alla data del primo invio, mentre altri potrebbero acquisirlo successivamente e beneficiare proprio del ritardo nella trasmissione dell’invito. Pertanto, il momento rilevante deve essere unitariamente individuato nella data della trasmissione simultanea degli inviti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Martino &#8211; Est. Furno</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2659 del 2026, proposto da Verde Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ada Carabba, Massimo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche s.r.l. A Socio Unico, Ecoambiente s.r.l., non costituiti in giudizio;<br />
Spagnuolo Ecologia s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilia Straziuso, Paolo Clemente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Sir s.p.a., Ecolever s.r.l., in persona dei rispettivi appresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Fonderico, Andrea Fari&#8217;, Luigi Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Idrovelox di Petrelli Franco &amp; Figli s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00084/2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a., di Spagnuolo Ecologia s.r.l. e di Sir a.p.a., di Ecolever s.r.l. e di Idrovelox di Petrelli Franco &amp; Figli s.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 giugno 2026 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.Con lettera di invito del 14 giugno 2024, Acquedotto Pugliese s.p.a. (di seguito anche “AQP”) indiceva una procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 162 e 168 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, finalizzata all’affidamento, secondo lo schema dell’accordo quadro da concludersi con più operatori economici, del servizio di conferimento per il recupero e/o smaltimento dei fanghi, codice EER 19.08.05, prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane gestiti dalla medesima società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La procedura era diretta alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, da individuarsi tra quelli che avessero offerto i maggiori ribassi sul prezzo unitario posto a base di gara, pari ad euro 145,00 per tonnellata. Ciascun concorrente poteva offrire un quantitativo massimo di 40.000 tonnellate di fanghi per anno, sino al raggiungimento del quantitativo complessivo massimo stimato da AQP in 140.000 tonnellate annue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La lettera di invito precisava che la procedura era riservata agli operatori economici iscritti al Sistema di Qualificazione di AQP s.p.a. e operativi, alla data di invio della lettera medesima, nella categoria merceologica “SERV 14 07 – Servizi di recupero, trasporto e smaltimento rifiuti non pericolosi”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. SIR s.p.a., già iscritta al Sistema di Qualificazione di AQP e operativa nella predetta categoria merceologica, riceveva la lettera di invito mediante PEC in data 14 giugno 2024, alle ore 15:11.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società partecipava quindi alla procedura quale mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Ecolever s.r.l., presentando la relativa domanda entro il termine stabilito dalla <i>lex specialis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con provvedimento prot. n. 1810/2025 del 13 gennaio 2025, AQP disponeva l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;accordo quadro in favore di Castiglia s.r.l., prima classificata, con un ribasso del 44,900% e per un quantitativo di 40.000 tonnellate; C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche s.r.l. a socio unico, seconda classificata, con un ribasso del 44,830% e per 40.000 tonnellate; Ecoambiente s.r.l., terza classificata, con un ribasso del 43,870% e per 40.000 tonnellate; Verde Ambiente s.r.l., quarta classificata, con un ribasso del 43,770% e per 20.000 tonnellate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il costituendo RTI SIR/Ecolever si collocava, invece, al sesto posto della graduatoria, con un ribasso del 43,200% e per un quantitativo offerto di 40.000 tonnellate, preceduto da Idrovelox di Petrelli Franco &amp; Figli s.r.l., quinta classificata con un ribasso del 43,440%, anch&#8217;essa in posizione non utile per l&#8217;affidamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In pari data, AQP rendeva disponibili sulla propria piattaforma di <i>e-procurement</i> le offerte degli operatori economici aggiudicatari e i verbali della procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con successivo provvedimento prot. n. 3258/2025, del 16 gennaio 2025, il Direttore Procurement di AQP rettificava il precedente provvedimento di aggiudicazione limitatamente all&#8217;importo del contratto da stipularsi con Castiglia s.r.l., rideterminandolo in euro 3.195.800.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nelle more della stipulazione dell&#8217;accordo quadro, AQP disponeva, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, la consegna in via d&#8217;urgenza del servizio agli operatori economici risultati aggiudicatari, con verbale del 21 gennaio 2025 e decorrenza dell&#8217;esecuzione dal 27 gennaio 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. A seguito dell&#8217;esame delle offerte degli aggiudicatari, SIR ed Ecolever presentavano ad AQP, in data 23 gennaio 2025, un&#8217;istanza con la quale rappresentavano plurimi profili di illegittimità della procedura e chiedevano l&#8217;esercizio dei poteri di autotutela, nonché l&#8217;accesso alla documentazione di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, le società chiedevano l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio del provvedimento di aggiudicazione e della successiva rettifica, con riferimento alle posizioni di C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche s.r.l., Ecoambiente s.r.l., Verde Ambiente s.r.l. e Idrovelox di Petrelli Franco &amp; Figli s.r.l.; della graduatoria e degli atti con i quali il seggio di gara aveva disposto l&#8217;ammissione dei predetti operatori; nonché delle lettere di invito eventualmente trasmesse a operatori che non risultassero già iscritti e operativi nel Sistema di Qualificazione di AQP, per la categoria SERV 14 07, alla data di invio della lettera di invito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Le istanti assumevano, in particolare, che, in applicazione del principio di simultaneità degli inviti, il possesso del requisito dovesse essere verificato con riferimento al 14 giugno 2024 e, segnatamente, alle ore 15:11, corrispondenti al momento di ricezione della lettera di invito da parte di SIR.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Chiedevano altresì ad AQP di non procedere alla stipulazione e all&#8217;esecuzione anticipata dell&#8217;accordo quadro e di consentire l&#8217;accesso alla documentazione amministrativa e di gara indicata nell&#8217;istanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. SIR ed Ecolever proponevano quindi ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, chiedendo l&#8217;annullamento degli atti della procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Con il primo motivo censuravano l&#8217;invito, l&#8217;ammissione e l&#8217;aggiudicazione in favore di C.R.E., Ecoambiente e Verde Ambiente, deducendo la violazione della lettera di invito, in combinato disposto con il Regolamento Albo Fornitori di AQP, degli artt. 162, comma 2, 165, comma 1, e 168, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché dei principi di fiducia, parità di trattamento, concorrenza, imparzialità, buona fede e tutela dell&#8217;affidamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo le ricorrenti, i predetti operatori non avrebbero posseduto, alla data rilevante secondo la <i>lex specialis</i>, il requisito soggettivo consistente nell&#8217;iscrizione e nell&#8217;operatività nel Sistema di Qualificazione AQP per la categoria SERV 14 07.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. Con il secondo motivo le ricorrenti contestavano l&#8217;ammissione e l&#8217;aggiudicazione in favore di C.R.E., deducendo la violazione dell&#8217;art. 94, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023, dell&#8217;art. 186-bis, comma 5, lett. a), della legge fallimentare e della lettera di invito, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3. Con il terzo motivo censuravano ulteriormente l&#8217;ammissione e l&#8217;aggiudicazione di C.R.E., deducendo la violazione dell&#8217;art. 17, della legge n. 55 del 1990, richiamato dall&#8217;art. 98, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché carenza di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di fiducia, buona fede e correttezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.4. Con il quarto motivo contestavano l&#8217;ammissione di C.R.E. e Idrovelox sotto il profilo della violazione degli artt. 59, comma 1, e 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023 e del principio di concorrenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.5. Con il quinto motivo censuravano, infine, l&#8217;ammissione e l&#8217;aggiudicazione di Verde Ambiente per violazione dell&#8217;art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023 e per difetto di istruttoria e motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.6. Con il sesto motivo veniva contestata l&#8217;aggiudicazione in favore di C.R.E., per violazione degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, dei principi di fiducia, buona fede e tutela dell&#8217;affidamento, nonché dei principi di collaborazione e buona fede di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 241 del 1990 e per difetto di istruttoria e motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.7. Con il settimo motivo venivano censurati l&#8217;ammissione e il collocamento in graduatoria di Idrovelox, sotto analoghi profili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.8. Con l&#8217;ottavo motivo veniva impugnata la comunicazione con cui AQP aveva accolto l&#8217;istanza di C.R.E. e consentito a quest&#8217;ultima di partecipare alla procedura, deducendosi, tra l&#8217;altro, la violazione della lettera di invito e del Regolamento Albo Fornitori del 31 marzo 2021, del principio di autovincolo, degli artt. 162, 165 e 168 del d.lgs. n. 36 del 2023, dell&#8217;art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell&#8217;art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, oltre al difetto di istruttoria e motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.9. Con il nono motivo veniva infine censurato il Regolamento Albo Fornitori di AQP del 6 dicembre 2024, ove ritenuto applicabile retroattivamente alla procedura, per violazione, tra l&#8217;altro, del principio di irretroattività, dell&#8217;art. 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, dei principi euro-unitari di <i>favor partecipationis</i> e libertà delle forme di partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dell&#8217;art. 68, comma 19, del d.lgs. n. 36 del 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Nel giudizio di primo grado si costituivano Verde Ambiente s.r.l., C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche s.r.l. a socio unico, AQP s.p.a., Idrovelox e, successivamente, Ecoambiente s.r.l., resistendo, secondo le rispettive posizioni, alle domande delle ricorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">AQP depositava altresì, il 30 gennaio 2025, istanza di modifica o revoca della misura cautelare adottata nel giudizio, alla quale SIR controdeduceva con apposita memoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spagnuolo Ecologia s.r.l. interveniva <i>ad adiuvandum</i> con atto depositato il 12 febbraio 2025; AQP eccepiva successivamente l&#8217;inammissibilità di tale intervento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. In data 4 marzo 2025 Verde Ambiente proponeva ricorso incidentale, contestando, a sua volta, la legittimità dell&#8217;invito rivolto a Ecolever e dell&#8217;ammissione alla procedura del costituendo RTI SIR/Ecolever.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente incidentale deduceva che Ecolever non sarebbe stata, alla data rilevante, in possesso del requisito dell&#8217;iscrizione e dell&#8217;operatività nel Sistema di Qualificazione di AQP per la categoria SERV 14 07, con conseguente violazione della lettera di invito, del Regolamento Albo Fornitori, degli artt. 162, comma 2, 165, comma 1, e 168, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023 e dei principi di fiducia, parità di trattamento, concorrenza, imparzialità, buona fede e tutela dell&#8217;affidamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Nelle more del giudizio, AQP consentiva alle ricorrenti, nei giorni 17-19 febbraio 2025, un accesso parziale alla documentazione richiesta con l&#8217;istanza del 23 gennaio 2025, mettendo a disposizione, tra l&#8217;altro, documenti amministrativi prodotti dagli operatori collocati in graduatoria in posizione anteriore rispetto al RTI SIR/Ecolever e documentazione relativa alla comprova dei rispettivi requisiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. A seguito del deposito documentale effettuato dalla difesa di C.R.E. l&#8217;8 marzo 2025, le ricorrenti acquisivano inoltre conoscenza di una comunicazione dell&#8217;11 luglio 2024, con la quale AQP, accogliendo una richiesta formulata da C.R.E., aveva comunicato alla società di averle inoltrato l&#8217;invito a partecipare alla procedura negoziata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Ecolever proponeva pertanto motivi aggiunti, depositati il 19 marzo 2025, estendendo l&#8217;impugnazione, oltre che agli atti già gravati, alla predetta comunicazione dell&#8217;11 luglio 2024 e, in via subordinata e ove occorrente, al Regolamento Albo Fornitori di AQP del 6 dicembre 2024, nella parte concernente la partecipazione alle procedure dei raggruppamenti temporanei di imprese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Le ricorrenti chiedevano inoltre la dichiarazione di inefficacia dell&#8217;accordo quadro eventualmente stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm., e il subentro del RTI nell&#8217;aggiudicazione e, ove stipulato, nell&#8217;accordo quadro, a titolo di risarcimento in forma specifica ai sensi dell&#8217;art. 124 cod. proc. amm..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Con la sentenza 23 gennaio 2026, n. 84, il Tribunale amministrativo regionale accoglieva il ricorso principale e i motivi aggiunti con riferimento alla censura relativa alla carenza, in capo a C.R.E., Ecoambiente e Verde Ambiente, del requisito soggettivo di partecipazione previsto dalla lettera di invito, costituito dall&#8217;iscrizione al Sistema di Qualificazione di AQP e dall&#8217;operatività nella categoria merceologica SERV 14 07 alla data di invio della lettera di invito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.1. Il TAR riteneva che il momento rilevante ai fini della verifica del requisito dovesse essere individuato nel 14 giugno 2024 e che la previsione della simultaneità degli inviti, unitamente alla disciplina del Sistema di Qualificazione e alla <i>lex specialis</i>, imponesse il possesso del requisito soggettivo in tale momento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.2. In particolare, il primo giudice rilevava che Verde Ambiente aveva richiesto l&#8217;iscrizione nella categoria interessata successivamente alla data di invio della lettera di invito; che Ecoambiente, pur avendo presentato anteriormente la relativa richiesta, avrebbe perfezionato con esito positivo il procedimento di iscrizione e acquisito la piena operatività soltanto successivamente; e che C.R.E. non risultava iscritta nella categoria SERV 14 07, essendo invece iscritta nella diversa categoria SERV 14 02.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.3. Quanto a C.R.E., il TAR riteneva inoltre che l&#8217;intervento in autotutela di AQP e il successivo invio dell&#8217;invito alla società non potessero consentire l&#8217;ampliamento, in corso di procedura, della platea dei concorrenti rispetto ai requisiti originariamente fissati dalla <i>lex specialis</i>, dovendo la stazione appaltante, ove avesse ritenuto eccessivamente restrittivi tali requisiti, procedere all&#8217;annullamento della procedura e all&#8217;indizione di una nuova procedura sulla base di condizioni di partecipazione diversamente formulate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.4. Il TAR accoglieva, tuttavia, anche il ricorso incidentale proposto da Verde Ambiente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il primo giudice rilevava infatti che Ecolever, mandante del RTI ricorrente, aveva ricevuto la lettera di invito il 17 giugno 2024, ma aveva presentato la richiesta di iscrizione nella categoria SERV 1407 del nuovo Portale acquisti AQP soltanto il 22 giugno 2024; la domanda era stata presa in carico per la valutazione l&#8217;11 luglio 2024 e nella medesima data Ecolever aveva acquisito lo stato di operatore “operativo”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il TAR riteneva che il requisito soggettivo dovesse essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento, senza possibilità di distinguere, a tali fini, tra mandataria e mandante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne conseguiva, secondo il primo giudice, che anche il RTI SIR/Ecolever non avrebbe potuto essere ammesso alla procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.5. Ritenuta dirimente la questione relativa al possesso del predetto requisito soggettivo, il TAR assorbiva le ulteriori censure formulate con il ricorso principale e con i motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per l&#8217;effetto, statuiva che C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche s.r.l., Ecoambiente s.r.l. e Verde Ambiente s.r.l. non avrebbero dovuto essere ammesse alla procedura né risultare aggiudicatarie e che, per analoghe ragioni, neppure il raggruppamento ricorrente avrebbe potuto esservi ammesso, disponendo conseguentemente lo scorrimento della graduatoria in relazione ai quantitativi di rifiuti oggetto dell&#8217;affidamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Le spese del giudizio venivano compensate in considerazione della peculiarità e dell&#8217;evoluzione della vicenda processuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Verde Ambiente s.r.l. ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Si sono costituiti nel presente giudizio Acquedotto Pugliese s.p.a., Spagnuolo Ecologia s.r.l., Sir a.p.a., Ecolever s.r.l. e di Idrovelox di Petrelli Franco &amp; Figli s.r.l., chiedendo di dichiarare l’appello infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. All’udienza pubblica del 18 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.Con il primo motivo di appello, Verde Ambiente deduce l’erroneità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del primo motivo del ricorso di primo grado per violazione del divieto di <i>venire contra factum proprium</i>, principio, quest’ultimo, ricondotto agli artt. 2 Cost. e 1175 c.c.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. L’appellante espone, in particolare, di avere formulato tale questione, oltre che con ricorso incidentale, in via di eccezione, sul rilievo che Ecolever s.r.l., mandante del R.T.I. ricorrente in primo grado, avrebbe censurato la posizione di Verde Ambiente per il mancato possesso dell’iscrizione richiesta dal sistema di qualificazione AQP alla data dell’invito, pur avendo essa stessa richiesto l’iscrizione alla categoria 1407 soltanto il 22 giugno 2024, successivamente alla ricezione della lettera di invito, avvenuta il 17 giugno 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il TAR, pur avendo rilevato che anche Ecolever non si trovava nella condizione prevista dalla lettera di invito, avrebbe esaminato la questione unicamente quale motivo del ricorso incidentale, omettendo invece di pronunciarsi sulla distinta eccezione con la quale Verde Ambiente aveva chiesto di dichiarare inammissibile, per contrasto con il menzionato divieto di <i>venire contra factum proprium</i>, la corrispondente censura proposta dalla ricorrente principale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Il motivo non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante muove dalla circostanza che Ecolever s.r.l., mandante del raggruppamento ricorrente in primo grado, avrebbe ricevuto la lettera di invito in data 17 giugno 2024 e avrebbe presentato la richiesta di iscrizione alla categoria 1407 del nuovo portale AQP soltanto il successivo 22 giugno 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ciò fa discendere che il raggruppamento non avrebbe potuto censurare la posizione di Verde Ambiente, senza incorrere in una condotta processuale contraddittoria e contraria a buona fede.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La prospettazione non può essere condivisa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2.1. Il divieto di <i>venire contra factum proprium</i>, quale espressione dei più generali principi di buona fede e di divieto di abuso del diritto e del processo, presuppone che la condotta processuale della parte si ponga in insanabile contraddizione con una precedente condotta alla stessa soggettivamente riferibile e sia diretta a conseguire, attraverso l&#8217;esercizio dell&#8217;azione, la tutela di una posizione sostanzialmente incompatibile con il comportamento anteriormente tenuto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tal senso la giurisprudenza di questo Consiglio ha affermato che deve considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe, anzitutto, l’illegittimità della stessa situazione soggettiva vantata dal ricorrente, allorché l’iniziativa processuale si traduca in un esercizio dell’azione eccedente o deviante rispetto alla funzione di tutela attribuita dall’ordinamento (Cons. Stato, sez. II, 2 dicembre 2020, n. 7628; sez. V, 27 aprile 2015, n. 2064; sez. V, 4 novembre 2022, n. 9691; sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10362).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2.2. Tale principio non è, tuttavia, utilmente invocabile nel caso in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La posizione di Ecolever non è sovrapponibile a quella dell’odierna appellante, poiché il raggruppamento SIR/Ecolever è stato costituito a seguito dell’invito rivolto a SIR, soggetto qualificato e iscritto nel sistema AQP, mentre Ecolever vi ha partecipato quale mandante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In proposito, il Collegio rileva che l’art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023 consente, nelle procedure ristrette o negoziate, all’operatore economico invitato individualmente di presentare offerta per sé ovvero quale mandatario di operatori riuniti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disposizione costituisce espressione del principio, di derivazione eurounitaria, di libertà delle forme di partecipazione degli operatori economici e del <i>favor partecipationis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne deriva che un operatore qualificato e destinatario dell’invito può costituire un raggruppamento con altri operatori, in assenza di una specifica previsione della <i>lex specialis</i> che imponga anche a questi ultimi la preventiva iscrizione al sistema di qualificazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale ordine di idee, è stato chiarito che, una volta individuato nell’elenco della stazione appaltante il soggetto da invitare, non sussiste una regola che gli impedisca di cooperare con altri operatori ai fini della partecipazione alla gara, trovando tale facoltà fondamento tanto nella disciplina eurounitaria quanto nella normativa nazionale sui raggruppamenti temporanei (Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2023, n. 532).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che il mancato possesso, da parte della mandante Ecolever, dell’iscrizione al sistema di qualificazione alla data dell’invito non rende contraddittoria la censura formulata dal raggruppamento nei confronti di Verde Ambiente, la cui posizione deve essere invece verificata alla luce delle specifiche condizioni poste dalla lettera di invito per l’individuazione degli operatori economici destinatari della procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non ricorrono, pertanto, i presupposti per ravvisare un abuso del processo o una violazione del divieto di venire <i>contra factum proprium</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il primo motivo deve pertanto essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con il secondo motivo di appello, Verde Ambiente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che essa, alla data di invio della lettera di invito, fosse priva del requisito soggettivo dell’iscrizione alla categoria merceologica richiesta dalla <i>lex specialis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. L’appellante sostiene, al riguardo, di essere iscritta sin dal 2021 alla categoria SERV 14 07 del precedente Albo fornitori AQP e che la domanda presentata il 14 giugno 2024 sul nuovo portale costituisse un aggiornamento dell’iscrizione già posseduta, conseguente alla modifica del sistema informatico disposta dalla stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Aggiunge che AQP aveva consentito agli operatori già iscritti al precedente Albo di procedere all’aggiornamento entro il 30 settembre 2024 e che, pertanto, non vi sarebbe stata soluzione di continuità nel possesso del requisito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. Sotto altro profilo, l’appellante evidenzia che la stessa lettera di invito faceva riferimento alla categoria «SERV 14 07», corrispondente alla denominazione utilizzata nel precedente Albo, alla quale Verde Ambiente risultava già iscritta, e non alla categoria «1407» del nuovo portale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3. Contesta, altresì, la statuizione del primo giudice secondo cui, alla data dell’invito, avrebbe dovuto essere già acquisito anche lo stato di operatore “operativo”, deducendo che tale qualificazione sarebbe stata introdotta soltanto con il nuovo Albo del 2024 e non sarebbe stata contemplata dalla disciplina del precedente sistema di qualificazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4. Il motivo, complessivamente articolato, non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4.1. La lettera di invito individuava quali destinatari della procedura gli operatori economici «iscritti al Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A. ed operativi, alla data di invio della Lettera di invito, nella categoria merceologica SERV 14 07».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La formulazione della previsione non consente di attribuire carattere meramente formale o ordinatorio al requisito temporale ivi stabilito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La <i>lex specialis</i> richiedeva, infatti, congiuntamente, l’iscrizione al sistema di qualificazione e la condizione di operatività nella categoria merceologica indicata, individuando quale momento di verifica di entrambi i presupposti la data di invio della lettera di invito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non può pertanto essere condivisa la tesi secondo cui sarebbe stata sufficiente l’iscrizione al precedente Albo del 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4.2. L’argomento fondato sulla continuità tra il vecchio e il nuovo sistema di qualificazione non vale, infatti, a superare il dato testuale della disciplina della procedura, né consente di equiparare, ai fini dell’ammissione alla specifica gara, una precedente iscrizione alla condizione di operatore iscritto e operativo richiesta dalla lettera di invito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nelle procedure di evidenza pubblica le prescrizioni della <i>lex specialis</i> vincolano tanto i concorrenti quanto la stazione appaltante, alla quale non è consentito disapplicarle o modificarne in corso di gara la portata, in particolare quando esse attengano ai requisiti e alle condizioni individuate per la partecipazione, pena la violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, come correttamente accertato dal primo giudice, Verde Ambiente ha presentato la richiesta di iscrizione nel nuovo sistema in data successiva al momento, individuato dalla <i>lex specialis</i>, in cui il requisito doveva essere posseduto e non risultava, in tale momento, operativa nel nuovo sistema di qualificazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4.3. Né assume rilievo decisivo la circostanza che agli operatori già iscritti fosse stato concesso sino al 30 settembre 2024 per aggiornare la propria posizione nel nuovo Albo. Tale termine riguardava, infatti, la transizione tra i sistemi di qualificazione e non era di per sé idoneo a modificare la distinta prescrizione della lettera di invito relativa alle condizioni richieste per la partecipazione alla specifica procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Diversamente opinando, la condizione stabilita dalla lettera di invito finirebbe per essere verificata secondo criteri differenti per i diversi operatori economici, in contrasto con l’esigenza di applicazione uniforme della <i>lex specialis</i> e con il principio della <i>par condicio</i> tra concorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il secondo motivo deve, quindi, essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con il terzo mezzo di gravame la parte appellante censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto necessaria la simultanea trasmissione delle lettere di invito agli operatori economici ammessi alla procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo Verde Ambiente, il principio di simultaneità degli inviti sarebbe preordinato a garantire la <i>par condicio</i>, assicurando a tutti gli operatori il medesimo arco temporale per la predisposizione dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne conseguirebbe che della sua violazione potrebbe dolersi, in ipotesi, il concorrente che abbia ricevuto tardivamente l’invito, disponendo di un tempo inferiore per la formulazione dell’offerta, e non il concorrente che lo abbia ricevuto anteriormente. L’appellante sottolinea, inoltre, che la tempistica della trasmissione degli inviti dipende esclusivamente dalla stazione appaltante e non potrebbe pertanto tradursi in una causa di esclusione imputabile all’operatore economico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. L’appellante deduce, inoltre, che la previsione della lettera di invito relativa all’iscrizione e all’operatività degli operatori economici alla data della sua trasmissione non avrebbe carattere assolutamente preclusivo della partecipazione dell’operatore che abbia comunque acquisito tali requisiti prima della presentazione dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale riguardo evidenzia di avere presentato la domanda di iscrizione al nuovo portale il 14 giugno 2024, di essere stata dichiarata operativa l’11 luglio 2024 e di avere presentato l’offerta il successivo 28 luglio, quando risultava pertanto iscritta e operativa anche nel nuovo sistema.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A sostegno della censura richiama, altresì, l’orientamento giurisprudenziale ( in particolare, Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2018, n. 3989) secondo cui, nelle procedure negoziate, non sarebbe di per sé preclusa la partecipazione di un operatore economico non originariamente invitato, ove questi sia comunque in possesso dei requisiti prescritti e presenti tempestivamente l’offerta, nei limiti in cui la sua partecipazione non determini un aggravio incompatibile con le esigenze di snellezza e celerità della procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. Da ultimo, Verde Ambiente deduce il contrasto dell&#8217;interpretazione accolta dal TAR con il principio del risultato, assumendo che il primo giudice avrebbe attribuito rilievo meramente formale alla non simultaneità degli inviti, nonostante il possesso, da parte dell’appellante, dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio e l’assenza di un concreto pregiudizio in capo al R.T.I. ricorrente, che, avendo ricevuto anteriormente l’invito, avrebbe anzi disposto di un maggiore arco temporale per la predisposizione dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3. Il motivo non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3.1. L’art. 165, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, prevede, nell’ambito delle procedure negoziate nei settori speciali, la trasmissione simultanea e per iscritto degli inviti agli operatori economici selezionati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante, la simultaneità non assolve soltanto alla funzione materiale di assicurare ai concorrenti un identico arco temporale per la predisposizione delle offerte, ma costituisce altresì garanzia della parità di trattamento nella individuazione della platea degli operatori ammessi alla procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò assume particolare rilievo nel caso in esame, nel quale la stessa lettera di invito ha assunto la data della propria trasmissione quale momento al quale verificare l’iscrizione e l’operatività degli operatori economici nel sistema di qualificazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ammettere che tale momento possa variare in ragione della data in cui la stazione appaltante abbia concretamente trasmesso l’invito al singolo concorrente determinerebbe, infatti, l’applicazione di requisiti temporalmente differenziati: alcuni operatori sarebbero tenuti a possedere il requisito alla data del primo invio, mentre altri potrebbero acquisirlo successivamente e beneficiare proprio del ritardo nella trasmissione dell’invito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È pertanto corretta la conclusione del primo giudice secondo cui il momento rilevante deve essere unitariamente individuato nella data della trasmissione simultanea degli inviti, vale a dire, nella fattispecie, nel 14 giugno 2024, ore 15:11, quando la lettera di invito fu trasmessa alla generalità degli operatori economici selezionati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3.2. Né può rilevare, per giungere a diverse conclusioni, la circostanza che l’eventuale ritardo sia imputabile alla stazione appaltante e non all’operatore economico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La questione non attiene, infatti, all’imputabilità soggettiva della condotta, ma concerne l’accertamento oggettivo del possesso, nel momento stabilito dalla <i>lex specialis</i>, delle condizioni necessarie per appartenere alla platea degli operatori ammessi alla procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3.3. Non conduce a diversa conclusione il richiamo dell’appellante al precedente Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2018, n. 3989.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio ivi affermato, secondo cui non può in assoluto negarsi la possibilità di presentare un’offerta all’operatore economico che, pur non invitato, sia venuto a conoscenza della procedura e sia in possesso dei requisiti di partecipazione, deve essere coordinato con la disciplina della singola procedura e non consente di disapplicare una specifica prescrizione della <i>lex specialis</i> che individui un requisito soggettivo e il momento entro il quale esso deve essere posseduto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso in esame non viene, infatti, in rilievo la sola circostanza che Verde Ambiente sia stata invitata successivamente agli altri operatori, bensì il fatto che, al momento individuato dalla disciplina di gara quale riferimento comune per la selezione degli operatori da invitare, essa non versasse nella condizione richiesta dalla lettera di invito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3.4. Per la stessa ragione non assume rilievo la circostanza che Verde Ambiente sia divenuta operativa nel nuovo portale l’11 luglio 2024 e che abbia presentato l’offerta il successivo 28 luglio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il possesso sopravvenuto del requisito non può sanarne la carenza nel diverso e anteriore momento al quale la <i>lex specialis</i> ne aveva espressamente riferito la necessaria sussistenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3.5. Né può essere condiviso il richiamo al principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio del risultato, pur costituendo criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice, non può essere invocato per elidere prescrizioni della <i>lex specialis</i> poste a garanzia della parità di trattamento e della concorrenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio del risultato non deve essere inteso in chiave antagonista rispetto al principio di legalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il risultato cui deve tendere l’amministrazione non si identifica, infatti, con l’aggiudicazione comunque conseguita al concorrente ritenuto maggiormente idoneo sotto il profilo sostanziale, ma con l’affidamento e l’esecuzione del contratto nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, che lo stesso art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 pone quali condizioni del perseguimento del risultato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che il principio in esame non consente di superare la carenza, nel momento prescritto dalla disciplina di gara, di una condizione espressamente richiesta per l’individuazione degli operatori ammessi alla procedura, né può giustificare una differenziazione delle condizioni di partecipazione dipendente dal momento, non simultaneo, in cui la stazione appaltante abbia trasmesso i singoli inviti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello proposto da Verde Ambiente s.r.l. è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma, nei limiti delle censure devolute con il presente gravame, della sentenza impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il rigetto dell’appello rende superfluo l’esame delle censure formulate da SIR s.p.a. ed Ecolever s.r.l. ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., espressamente riproposte in via subordinata per la sola ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame principale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. La particolare complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti del presente giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa integralmente le spese tra le parti del presente grado di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia Martino, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Rotondo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Emanuela Loria, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luigi Furno, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosario Carrano, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul grave illecito professionale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-grave-illecito-professionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 07:49:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90882</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-grave-illecito-professionale/">Sul grave illecito professionale.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Grave illecito professionale &#8211; Informazioni false &#8211; Omissione di informazioni &#8211; Valutazione discrezionale della stazione appaltante. Tanto il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione, quanto l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-grave-illecito-professionale/">Sul grave illecito professionale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Grave illecito professionale &#8211; Informazioni false &#8211; Omissione di informazioni &#8211; Valutazione discrezionale della stazione appaltante.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione, quanto l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione sono considerati quali “gravi illeciti professionali” in grado di incidere sulla integrità o affidabilità dell&#8217;operatore economico; sicché in dette ipotesi è indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante sulla rilevanza di tali fatti per le quali non è consentita una automatica espulsione dalla gara. Stante l’assenza di un automatismo espulsivo, ai fini dell’eventuale estromissione dalla gara, spetta solamente all’amministrazione – con valutazione prettamente connotata da discrezionalità tecnica – stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità. Trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale, al giudice è consentito soltanto un sindacato estrinseco di ragionevolezza sugli estremi della misura espulsiva, secondo le suindicate coordinate. Sulla scorta di tali coordinate, deve essere considerato legittimo l&#8217;operato della stazione appaltante che abbia escluso il concorrente laddove siano indubbie la falsità delle informazioni fornite (validità delle certificazioni ISO; possesso effettivo dell’attestato formativo in capo al proprio dipendente) e l’idoneità intrinseca della produzione documentale a sviare la valutazione della p.a., in considerazione della sua valenza ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica e della riduzione della cauzione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Tricarico &#8211; Est. Bello</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta Ter)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ex</i> art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 6754 del 2026, proposto da Officine Mar S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in relazione alla procedura CIG B6BD9CB410, rappresentata e difesa dagli avvocati Steve Fucci e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia con domicilio fisico eletto presso lo Studio del secondo in Roma, alla P.zza San Lorenzo in Lucina n. 26;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell&#8217;Orologio n. 7;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Opus S.r.l., Officine di Arquata S.r.l., Sirme S.r.l., Railoc S.r.l., non costituiti in giudizio;<br />
Mazzitecnology S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Nicola Grani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. RFI_DAC\A0011\P2026\0003286 del 19.05.2026, con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito RFI) ha disposto l’esclusione della ricorrente dal Lotto n. 7 (Milano) della procedura n. DAC.0260.2025 avente ad oggetto l’affidamento dei “Servizi di manutenzione dei Mezzi d’Opera in dotazione alle DOIT di RFI” (CIG B6BD9CB410);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. RFI_DAC\A0011\P2026\0001085 del 18.02.2026, con cui RFI ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di esclusione dalla suddetta procedura n. DAC.0260.2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi in particolare • il Disciplinare di gara, ove occorra e comunque nei limiti dell’interesse fatto valere; • ove occorra, e per quanto di ragione in relazione al motivo subordinato dedotto in narrativa, dei provvedimenti (e/o delle comunicazioni di aggiudicazione) con cui RFI ha disposto l’aggiudicazione dei Lotti nn. 15 (Verona) e 14 (Venezia) in favore, rispettivamente, delle società controinteressate Mazzitecnology S.r.l. e Railoc S.r.l., unitamente ai relativi verbali di gara nella parte in cui precludono lo scorrimento delle relative graduatorie in favore della ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">per la declaratoria di inefficacia</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del contratto di appalto relativo al Lotto n. 7 (ovvero, in subordine, dei contratti relativi ai Lotti nn. 15 e 14), ove stipulato/i, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">nonché per la condanna</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di RFI al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente a mezzo della sua riammissione alla procedura di gara per cui è controversia ed il subentro nell’aggiudicazione del Lotto n. 7 (ovvero, in via subordinata, dei Lotti nn. 15 e 14).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Mazzitecnology S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2026 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60, comma 1 e 120, comma 5, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La ricorrente Officine Mar S.r.l., potenziale aggiudicataria, ha impugnato il provvedimento del 19 maggio 2026 di esclusione dalla procedura ristretta, indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (d’ora in poi “RFI”), avente ad oggetto l’affidamento di “Servizi di manutenzione dei Mezzi d’Opera in dotazione alle DOIT di RFI” (Lotto 7, Milano).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il provvedimento gravato si fonda sulle seguenti motivazioni:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con nota del 3 dicembre 2025, RFI invitava Officine Mar a produrre la documentazione necessaria al fine di consentire la verifica dei requisiti speciali e premiali previsti dalla disciplina di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Officine Mar, al fine di ottenere il riconoscimento del punteggio premiale previsto al paragrafo 2.1 del Disciplinare Tecnico, dichiarava nell’offerta tecnica di possedere la certificazione richiesta ed indicava, in fase di successiva comprova, il documento n. 3914070 emesso da LL-C Certification Italy S.r.l. relativo al Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018, affermando che avrebbe avuto validità fino “a tutto il 09/07/2026”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del pari, Officine Mar, al fine di ottenere la riduzione dell’importo della garanzia secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 8, del d. lgs. n. 36/2023, dichiarava, in fase di presentazione della domanda di partecipazione allegata alla Busta amministrativa dell’offerta, di possedere la certificazione relativa ai Sistemi di Gestione per l’Ambiente ISO 14001:2015, anch’essa con validità fino “a tutto il 09/07/2026” (oltre che le ISO 9001:2015, 45001:2018, 37001:2016), producendo, in fase di successiva comprova, il medesimo certificato n. 3914070 (riferito sia alla ISO 45001:2018 che alla ISO 14001:2015) emesso da LL-C Certification Italy S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tuttavia, nel corso delle attività di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara e della relativa documentazione prodotta a comprova del suddetto requisito premiale (Punto 2.1. del Disciplinare tecnico), anche attraverso interlocuzioni dirette con l’ente certificatore LL-C Certification Italy S.r.l., emergeva che il ridetto certificato n. 3914070 (riferito sia alla ISO 45001:2018, sia alla ISO 14001:2015) prodotto da Officine Mar, risultava dapprima sospeso e quindi revocato dall’ente certificatore in data 11 gennaio 2025 e dunque in data antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte (8 settembre 2025);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ancora, Officine Mar produceva, a comprova del requisito premiale previsto al paragrafo 3.3. del Disciplinare Tecnico &#8211; dichiarato in fase di presentazione dell’offerta tecnica e relativo alla presenza in organico di n. 2 soggetti abilitati alle PND con metodo Ultrasuoni secondo la norma UNI EN ISO 9712 -, il Certificato di Qualifica Operatore ANSF-NDT-20-0064 emesso dall’ente Bureau Veritas Italia S.p.A. e intestato al proprio dipendente Sig. Sabella Alessandro;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tuttavia, nel corso delle attività di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara e della relativa documentazione prodotta a comprova del suddetto requisito premiale (Punto 3.3 del Disciplinare tecnico) anche attraverso verifiche effettuate direttamene da RFI con l’ente certificatore Bureau Veritas Italia S.p.A., emergeva che tale certificato non risultava essere stato emesso dal ridetto ente e quindi non risultava valido;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dunque, in data 18 febbraio 2026, RFI avviava, ai sensi dell’art. 7, L. 241/1990, un procedimento preordinato all’eventuale esclusione della Concorrente odierna ricorrente dalla procedura in oggetto, richiedendole di voler fornire ogni informazione, chiarimento o documento utile a rappresentare la propria posizione rispetto alle fattispecie delineate, fissando, quale termine di conclusione, il 19 marzo, successivamente prorogato al 19 aprile e, da ultimo, al 19 maggio 2026 in ragione della necessità di completare i predetti accertamenti istruttori;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in data 4 marzo 2026, l’impresa Officine Mar riscontrava la richiesta argomentando in ordine alla diligenza prestata in fase di gara e all’affidamento riposto sulla documentazione in proprio possesso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in particolare, circa il certificato n. 3914070 (riferito sia alla ISO 45001:2018 che alla ISO 14001:2015) emesso da LL-C Certification Italy S.r.l., l’impresa ribadiva il suo possesso continuato, dichiarando di non aver mai ricevuto alcuna notifica formale della intervenuta revoca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nella medesima nota di riscontro, con riferimento al Certificato di Qualifica Operatore ANSF-NDT-20-0064 emesso dall’ente Bureau Veritas Italia S.p.A., Officine Mar produceva una dichiarazione del centro di formazione Isva Formazione S.r.l. nella quale si affermava che il certificato era stato erroneamente consegnato al lavoratore (signor Sabella Alessandro) in data 22 luglio 2022, che era stato regolarmente presente al corso e all’esame finale (null’altro specificando in ordine al superamento dell’esame e al positivo rilascio della certificazione da parte dell’ente certificatore intestatario del documento);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; gli enti certificatori interessati confermavano quanto già dichiarato in ordine, rispettivamente, alla intervenuta revoca del certificato n. 3914070 (riferito sia alla ISO 45001:2018 che alla ISO 14001:2015) emesso da LL-C Certification Italy S.r.l. e alla non emissione del Certificato di Qualifica Operatore ANSF-NDT-20-0064 da parte di Bureau Veritas Italia S.p.A., precisando, in particolare che il predetto numero di certificato appartiene “a un diverso operatore e a un&#8217;altra impresa, non a Officine Mar S.r.l.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Tanto premesso in fatto, RFI ha fatto applicazione degli artt. 95, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023 (la Stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: “<i>e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi</i>”), 98, comma 2, lett. b), d. lgs. 36/2023 (“<i>L’esclusione di un operatore economico ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6</i>”), 98, comma 3, lett. b) (“<i>L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: (&#8230;) b) condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione</i>”), 98, comma 6 (“<i>costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3, (&#8230;) b) quanto alla lettera b) la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente</i>), 96, comma 15, d.lgs. 36/2023 (“<i>In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l&#8217;iscrizione nel casellario informatico ai fini dell&#8217;esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l&#8217;iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia</i>”, nonché dell’atto di cui all’art. 169, comma 1, d.lgs. 36/2023, richiamato negli atti di gara, che prevede la facoltà di escludere motivatamente i concorrenti per difetto di adeguata affidabilità professionale, anche in coerenza con le finalità del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo FS, che annovera tra le condotte rilevanti la violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a procedure, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Pertanto, evidenzia RFI che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il Certificato di Qualifica Operatore ANSF-NDT-20-0064 prodotto dall’offerente Officine Mar S.r.l. a comprova del possesso del requisito premiale di cui al punto 3.3. del Disciplinare tecnico è stato disconosciuto dall’Ente Bureau Veritas Italia S.p.A. che – all’esito delle verifiche svolte nei propri sistemi informativi – ha attestato che il certificato risulta non valido e non emesso, precisando altresì che sia il numero sia la data indicati sono errati e che il relativo numero appartiene a un diverso operatore e ad un’altra impresa; conseguentemente, tale documentazione non può ritenersi autentica né valida ai fini di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le giustificazioni fornite dall’Operatore economico in ordine alla circostanza che lo stesso ha semplicemente acquisito tale attestato dal proprio dipendente facendovi pieno e incolpevole affidamento, non valgono ad escludere un coinvolgimento diretto della Officine Mar nella vicenda in considerazione del dovere in capo alla stessa di vigilare sulla correttezza della documentazione prodotta (anche dal proprio dipendente) e di porre in essere misure idonee ad escludere la produzione di documentazione falsa o fuorviante per la stazione appaltante in fase di partecipazione ad una procedura di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; non appaiono altresì soddisfacenti neppure le giustificazioni rese circa la presunta responsabilità dell’Ente di formazione in merito al Certificato di Qualifica Operatore ANSF-NDT-20-0064, poiché, pur a fronte della dichiarazione resa da ISVA circa il disguido nella consegna della documentazione, la stessa non consente di superare il disconoscimento dell’ente certificatore Bureau Veritas cui il certificato è riferito, sicché le criticità istruttorie permangono rilevanti ai fini non solo della attribuzione del punteggio premiante, ma anche della valutazione di affidabilità dell’operatore economico;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; similmente la dichiarazione resa da Officine Mar circa la validità del certificato n. 3914070 fino a “tutto il 9/07/2026” è risultata non veritiera, essendo emerso &#8211; all’esito delle verifiche presso l’ente certificatore LL-C Certification Italy S.r.l. – che il medesimo certificato era stato dapprima sospeso e poi revocato in data 11 gennaio 2025, e quindi in data antecedente alla scadenza per la presentazione delle offerte; tale circostanza ha inciso sia sull’attribuzione del punteggio premiale di cui al punto 2.1 del Disciplinare tecnico sia sulla determinazione della riduzione dell’importo della cauzione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le giustificazioni addotte da Officine Mar in ordine alla mancata conoscenza della revoca del certificato n. 3914070 emesso da LL-C Certification Italy S.r.l. non appaiono sufficienti ad escludere la condotta negligente dell’operatore che avrebbe comunque dovuto, ai fini della partecipazione alla procedura, verificare la validità e permanenza delle certificazioni indicate in gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la produzione delle predette certificazioni è stata suscettibile di influenzare indebitamente il concreto processo decisionale in ordine all’esito della fase di valutazione dell’offerta del concorrente, poiché ha inciso sulle valutazioni della Commissione giudicatrice inerenti all’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica e di conseguenza sulla redazione della graduatoria di gara finale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; risultano integrate le condizioni previste <i>ex lege</i> per ritenere sussistente la fattispecie escludente di cui agli artt. 95 comma 1, lett. e), 98 co. 3 lett. b) del d. lgs. n. 36/2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Officine Mar S.r.l. ha impugnato il provvedimento di esclusione articolando i seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. “<i>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 95, COMMA 1, LETT. E) E 98, COMMA 3, LETT.B), DEL D.LGS.36/2023. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA E ILLOGICITÀ MANIFESTA.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FIDUCIA (ART.2 DEL D.LGS. 36/2023) E DELLA LEX SPECIALIS (DISCIPLINARE E ATTO EX ART.169 DEL D.LGS. 36/2023). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. INESIGIBILITÀ DELLA CONDOTTA E ASSENZA DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA NEGLIGENZA</i>”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo la ricorrente, nel sostenere la tesi secondo cui essa avrebbe violato il dovere di vigilare sulla correttezza dell’attestato formativo rilasciato al proprio dipendente e, al contempo, omesso di accertare la perdurante validità delle proprie certificazioni ISO, negando rilevanza all’assenza di qualsivoglia formale notifica di revoca da parte dell’Ente certificatore, RFI avrebbe fatto erronea applicazione delle disposizioni in tema di grave illecito professionale, che esigerebbero una rigorosa indagine circa l’elemento soggettivo (quantomeno in termini di negligenza) alla base dell’allegazione di informazioni inesatte o fuorvianti. Il nuovo Codice avrebbe inteso confermare che la sanzione espulsiva non può scaturire dal mero dato oggettivo o materiale dell’inesattezza documentale, ma richiede il positivo accertamento della rimproverabilità soggettiva della condotta, che deve potersi imputare all’operatore economico almeno a titolo di negligenza, intesa come inosservanza dei doveri di diligenza professionale concretamente esigibili. Sul piano della teoria generale, deduce la ricorrente, per assumere reale valore preclusivo, la negligenza non può risolversi nella semplice violazione delle regole di comune attenzione, ma – in applicazione dell’art. 1176, comma 2, c.c. – andrebbe valutata con specifico riguardo alla natura dell’attività professionale esercitata. Ai fini della configurazione della fattispecie espulsiva, pertanto, non potrebbe in alcun modo ritenersi sufficiente il ricorrere di mere discrasie documentali o di inesattezze materiali prive del necessario coefficiente di rimproverabilità soggettiva. Secondo la giurisprudenza, “<i>stante l’assenza di un automatismo espulsivo</i>”, ai fini dell’eventuale estromissione dalla gara “<i>spetta solamente all’amministrazione –con valutazione prettamente connotata da discrezionalità tecnica – stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità</i>” (Cons. St., sez. V, n. 7096/24).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò posto, quanto al Certificato PND e all’estromissione fondata sul disconoscimento della veridicità da parte di Bureau Veritas, le circostanze del suo rilascio escluderebbero in radice qualsiasi profilo di negligenza dell’impresa, rilevante ai fini espulsivi. Risulterebbe, infatti, provato <i>per tabulas</i> – in forza della dichiarazione formale del 26 febbraio 2026 resa dall’Ente formatore ISVA – che il documento, apparentemente perfetto e munito dei crismi dell’ufficialità, è stato materialmente consegnato dal centro studi al dipendente – per esplicita ammissione del centro stesso, “erroneamente” – al termine di un corso da costui regolarmente frequentato. Sarebbe stata proprio l’esibizione di tale titolo –trasmesso a mezzo e-mail all’azienda – a costituire il presupposto dell’assunzione, alimentando nel datore di lavoro un affidamento. Pretendere che l’operatore economico si attivi per interrogare le banche dati centrali di Bureau Veritas al fine di riscontrare l’autenticità di un titolo esibito da un dipendente equivarrebbe a imporgli un’attività ispettiva inesigibile, oltre che concretamente impraticabile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto concerne le Certificazioni ISO, l’illegittimità del provvedimento gravato emergerebbe dal fatto che i certificati versati in gara recavano inequivocabilmente la scadenza al “9 luglio 2026” e che, interrogato l’ente certificatore, è emerso che né la revoca, né il pregresso provvedimento di sospensione sono mai stati notificati ad Officine Mar S.r.l.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. “<i>VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ (ART.57, PAR.4, DIR.2014/24/UE) E DEI PRINCIPI DI RISULTATO E DI ACCESSO AL MERCATO (ARTT.1 E 3 DEL D.LGS.36/2023). ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONE, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEL VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE E MANCATA DECURTAZIONE DEI PUNTEGGI PREMIALI</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deduce la ricorrente, in via gradata e subordinata, per il caso di infondatezza del primo motivo, l’illegittimità del provvedimento espulsivo in quanto comunque viziato per violazione del principio di proporzionalità. La stazione appaltante ha, infatti, applicato la sanzione più severa in relazione a titoli che, per previsione della <i>lex specialis</i>, non integravano requisiti di partecipazione o di ammissione, ma soltanto elementi accessori, finalizzati all’attribuzione di punteggi premiali e al riconoscimento di benefici cauzionali. La conseguenza proporzionata dell’accertata inidoneità di un titolo premiale dovrebbe esaurirsi nella mancata valutazione del documento, e dunque nella conseguente mancata attribuzione del punteggio corrispondente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In forza del meccanismo di scorrimento previsto dal Disciplinare, la perdita dei Lotti nn. 5 e 7 avrebbe al contempo liberato la ricorrente dal limite massimo del vincolo di aggiudicazione (due lotti). Per effetto di ciò, Officine Mar – non risultando più aggiudicataria dei lotti di maggior importo – si sarebbe legittimamente posizionata nei lotti successivi di minor valore (a titolo esemplificativo, i Lotti nn. 13, 14 e 15). In tali altri lotti, l’offerta tecnica ed economica della ricorrente aveva registrato un margine di vantaggio sulla seconda classificata talmente ampio da assorbire integralmente la decurtazione: anche sottraendo i 7 punti oggetto di contestazione, Officine Mar sarebbe comunque risultata prima in graduatoria. La Stazione Appaltante ha escluso la ricorrente dalla gara, prefigurando, nel dispositivo del provvedimento gravato, l’estensione dell’esclusione anche agli altri lotti, sull’assunto di un’asserita irreparabile lesione del vincolo fiduciario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, per l’ipotesi in cui si dovesse ritenere che il mancato scorrimento di Officine Mar nei lotti di minor valore – rispetto ai quali l’offerta tecnica ed economica resta insuperata anche all’esito della decurtazione dei 7 punti premiali – costituisca un effetto obbligato delle regole di gara, la ricorrente impugna <i>in parte qua</i> il Disciplinare di gara. Viene in rilievo, in particolare, la clausola di cui al paragrafo III.1 del Disciplinare, nella parte in cui dispone che: “a seguito dell’applicazione del vincolo di aggiudicazione, eventuali modifiche della graduatoria di uno o più lotti non produrranno effetti sugli altri lotti della procedura”. Ove siffatta disposizione fosse interpretata nel senso di cristallizzare in via definitiva le graduatorie dei lotti minori – così precludendo all’operatore (escluso o penalizzato nei lotti di maggior importo) di rivendicare l’aggiudicazione dei lotti per i quali aveva regolarmente concorso e primeggiato – essa risulterebbe nulla e/o annullabile per manifesta irragionevolezza e violazione di legge. Leggere la clausola gravata come una preclusione assoluta al rientro della ricorrente nella graduatoria dei lotti di minor valore significherebbe trasformare il vincolo di aggiudicazione in una sanzione del tutto illogica e irragionevole. Una regola distributiva si convertirebbe, di fatto, in clausola espulsiva occulta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Si sono costituite in giudizio la resistente RFI e la controinteressata Mazzitecnoclogy S.r.l., concludendo per il rigetto del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Alla camera di consiglio del 14 luglio 2026, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Il ricorso è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.1. Quanto al primo motivo, in materia, “<i>Tanto il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione”, quanto “l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” sono considerati quali “gravi illeciti professionali” in grado di incidere sulla integrità o affidabilità dell&#8217;operatore economico; sicché in dette ipotesi è indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante sulla rilevanza di tali fatti</i> (…) <i>per le quali non è consentita una automatica espulsione dalla gara</i> (Cons. St., sez. V, n. 10504/22); “<i>stante l’assenza di un automatismo espulsivo</i>”, ai fini dell’eventuale estromissione dalla gara, “<i>spetta solamente all’amministrazione – con valutazione prettamente connotata da discrezionalità tecnica – stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità</i>” (Cons. St., sez. V, n. 7096/24).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale, al giudice è consentito soltanto un sindacato estrinseco di ragionevolezza sugli estremi della misura espulsiva, secondo le suindicate coordinate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, sono indubbie la falsità delle informazioni fornite (validità delle certificazioni ISO; possesso effettivo dell’attestato formativo in capo al proprio dipendente) e l’idoneità intrinseca della produzione documentale a sviare la valutazione della stazione appaltante, in considerazione della sua valenza ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica e della riduzione della cauzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al parametro della diligenza, la cui sussistenza la ricorrente invoca a proprio discarico, non pare arbitraria né irragionevole la valutazione effettuata dalla stazione appaltante, giacché corrisponde a normalità che un operatore economico che partecipa ad una gara verifichi, preliminarmente, con tutti i mezzi a propria disposizione, la validità e l’efficacia della documentazione da produrre. Tale regola di condotta si desume proprio dalla disposizione di cui all’art. 1176, comma 2 c.c., invocata dalla ricorrente, norma che, invero, prescrive un onere di diligenza maggiore e adeguato all’esercizio dell’attività di impresa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.2. Per quanto concerne il secondo motivo e la pretesa violazione del principio di proporzionalità, consistente nell’aver considerato a fini escludenti documenti non afferenti a requisiti di ammissione o di partecipazione, è sufficiente a giustificare la sanzione espulsiva il combinato disposto degli artt. 95 e 98, d.lgs. n. 36/23, secondo cui “La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti (…) e) che l&#8217;offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (…) L&#8217;illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: (…) b) condotta dell&#8217;operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione”. Dunque, le informazioni false o fuorvianti possono essere causalmente collegate anche a decisioni sulla “selezione” e non soltanto sulla partecipazione o esclusione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.3. Infine, quanto alla contestazione della clausola secondo cui, “a seguito dell’applicazione del vincolo di aggiudicazione, eventuali modifiche della graduatoria di uno o più lotti non produrranno effetti sugli altri lotti della procedura”, va chiarito che la stazione appaltante non ne ha fatto applicazione a fini automaticamente espulsivi, come ritenuto dalla ricorrente, ma si è limitata ad estendere la fattispecie escludente relativa ai lotti 5 e 7, in quanto identica, agli altri lotti in cui Officine Mar S.r.l. è risultata prima graduata. Tanto si evince dal provvedimento gravato: “Questa Stazione appaltante si riserva di procedere all’esclusione anche dagli altri lotti ove fosse accertata la medesima condotta e di valutarla anche ai fini dell’esclusione dai propri sistemi di qualificazione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. In conclusione, il ricorso va respinto, con spese a carico della parte soccombente.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente e della controinteressata costituita, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) ciascuna, oltre accessori come per legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rita Tricarico, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valerio Bello, Primo Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valentino Battiloro, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p>Views: 16</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-grave-illecito-professionale/">Sul grave illecito professionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla natura giuridica dell&#8217;avviso esplorativo per manifestazione di interesse.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-dellavviso-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 10:00:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-dellavviso-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse/">Sulla natura giuridica dell&#8217;avviso esplorativo per manifestazione di interesse.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Avviso esplorativo &#8211; Manifestazione di interessa &#8211; Natura giuridica &#8211; Atto non vincolante. L’avviso esplorativo per manifestazione di interesse è un atto con cui una pubblica amministrazione o un ente appaltante avvia un&#8217;indagine di mercato per conoscere gli operatori economici interessati a partecipare a una futura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-dellavviso-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse/">Sulla natura giuridica dell&#8217;avviso esplorativo per manifestazione di interesse.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-dellavviso-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse/">Sulla natura giuridica dell&#8217;avviso esplorativo per manifestazione di interesse.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Avviso esplorativo &#8211; Manifestazione di interessa &#8211; Natura giuridica &#8211; Atto non vincolante.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’avviso esplorativo per manifestazione di interesse è un atto con cui una pubblica amministrazione o un ente appaltante avvia un&#8217;indagine di mercato per conoscere gli operatori economici interessati a partecipare a una futura procedura di affidamento. In quanto tale, non garantisce in alcun modo che la procedura sfoci effettivamente nella conclusione di un accordo vincolante per le parti (qui una compravendita immobiliare), essendo in ogni caso l’amministrazione libera di mutare in qualunque momento avviso ed in conseguenza sospendere o abbandonare la procedura <i>in itinere</i>. L&#8217;avviso esplorativo ha dunque natura pre-negoziale e strumentale, in quanto assolve solamente ad una funzione conoscitiva, essendo finalizzato ad individuare gli eventuali operatori economici da invitare ad una successiva gara; non integra per contro, neppure indirettamente, una manifestazione di volontà dell’amministrazione, diretta a vincolarsi nei confronti di una o più offerte, per il sol fatto che le stesse siano state proposte o che l’amministrazione stessa abbia dichiarato un qualche interesse nei confronti di alcune di esse. In breve, in assenza di una esplicita manifestazione di volontà esternata (<i>recte</i>, formalizzata) all’offerente, non solo non sorge alcun vincolo negoziale tra quest’ultimo e l’amministrazione, ma neppure può parlarsi, in capo allo stesso, del venire in essere di una aspettativa qualificata (ed in buona fede) alla positiva conclusione dell’affare. In ragione di quanto precede, deve pertanto concludersi che prima della pubblicizzazione – secondo le regole generali – della volontà di concludere uno specifico accordo, l’amministrazione è libera di mutare anche radicalmente il proprio originario avviso e, dunque, anche di non procedere oltre, a prescindere dagli eventuali intendimenti interni in precedenza (eventualmente) raggiunti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Sabatino &#8211; Est. Perotti</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1995 del 2026, proposto da<br />
L’Aurora s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Vetrò, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maristella Paolì, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita, 90;<br />
Regione Calabria, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio <i>pro tempore</i>, nonché Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente domiciliati;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 216/2026, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia, della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 luglio 2026 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Francesco Vetrò e Pietro Algieri, in dichiarata delega di Maristella Paolì; dato atto che l&#8217;avvocato Giuseppe Naimo ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con Avviso esplorativo del 7 luglio 2023, il Comune di Vibo Valentia avviava una indagine di mercato per l’individuazione di un immobile da destinare a nuova sede del Centro per l’impiego, previa allocazione dei fondi necessari da parte della Regione Calabria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 28 luglio 2023, la società L’Aurora s.r.l. presentava istanza di partecipazione, proponendo la vendita al prezzo di euro 3.166.800,00 di un immobile in proprietà sito in Vibo Valentia, corso Umberto I n. 127 e via C. Gagliardi nn. 7-9, censito al Catasto al Foglio 33 (particelle 778 sub 1101, 1010 sub 1 e 9).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente all’avvio della procedura, però, l’amministrazione avrebbe omesso ogni forma di</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">comunicazione e interlocuzione ufficiale con la società circa i successivi sviluppi, tant’è che solo in modo casuale l’offerente sarebbe venuta a conoscenza del fatto che la commissione valutatrice aveva giudicato l’immobile idoneo a ospitare il Centro per l&#8217;impiego; quindi, con determinazione n. 623 del 22 marzo 2024, il Comune recepiva i verbali di gara n. 3, n. 4 e n. 5, formalizzando la decisione di procedere all’acquisizione dell’immobile de L’Aurora s.r.l., in quanto ritenuto “<i>più consono ai requisiti tecnici, dimensionali, strategici ed economici richiesti dal bando</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, a fronte della perdurante inerzia nel concludere la procedura, con nota del 20 febbraio 2025 la società chiedeva al Comune di Vibo Valentia ed alla Regione Calabria di provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell’immobile alle condizioni ed al prezzo indicati dell’offerta originaria; chiedeva inoltre l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, della determinazione n. 623 del 22 marzo 2024, nella parte in cui recepiva il verbale n. 5 della commissione valutatrice, presupponendo di aver concordato un oggetto ed un prezzo differenti da quelli proposti dalla società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via subordinata, chiedeva di essere convocata per negoziare gli elementi del contratto, valutando eventualmente una riduzione del prezzo a fronte di una rimodulazione della superficie immobiliare di interesse. Contestualmente, la società formulava domanda di accesso, ai sensi degli artt. 7 e 22ss. della l. n. 241 del 1990, richiedendo copia integrale della documentazione relativa alla procedura di selezione dell&#8217;immobile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La documentazione richiesta con domanda di accesso veniva prodotta con nota del 12 marzo 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con una precedente nota del 7 marzo 2025, l’amministrazione comunale riscontrava invece l’istanza della ricorrente comunicando la propria volontà di non procedere all&#8217;acquisto dell’immobile, per “<i>difformità strutturali e la mancanza di documentazione ufficiale giustificativa</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>[che] rendono l’immobile non idoneo ad ospitare il Centro per l’impiego</i>”, evidenziando l’assenza di un vincolo giuridico alla stipula del contratto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con successiva deliberazione n. 102 del 15 aprile 2025, l’amministrazione comunale formalizzava il diniego all&#8217;acquisizione dell&#8217;immobile sulla base del “parere negativo” del responsabile unico del progetto <i>pro tempore</i>, fondato, a sua volta, sugli esiti di una perizia giurata dell’ingegnere Dattilo, incaricato per svolgere tale compito con determina comunale n. 1597 del 25 luglio 2024, altresì individuando quale soluzione alternativa l’immobile comunale denominato “Ex Terminal Bus”, approvandone il progetto di fattibilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, affidato a sette motivi di gravame, la società L’Aurora s.r.l. impugnava la nota dirigenziale del 7 marzo 2025, la deliberazione n. 102 del 15 aprile 2025 e gli ulteriori atti della procedura valutativa, chiedendone l’annullamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Costituitosi in giudizio, il Comune di Vibo Valentia eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso introduttivo, sul presupposto che la nota dirigenziale del 7 marzo 2025 non avesse natura provvedimentale e che l’Avviso avesse natura puramente “esplorativa”, senza alcun obbligo giuridico per il Comune di Vibo Valentia di concludere la procedura con l’acquisto dell’immobile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito concludeva per l’infondatezza del ricorso, chiedendo che fosse respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con motivi aggiunti depositati in data 10 luglio 2025, parte ricorrente altresì impugnava la nota prot. n. 1922 del 13 gennaio 2025, con la quale il responsabile unico del progetto esprimeva “parere negativo” all’acquisizione dell’immobile di proprietà della ricorrente, individuando quale soluzione alternativa l’immobile comunale denominato “Ex Terminal Bus”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ulteriori motivi aggiunti, depositati in data 28 ottobre 2025, la ricorrente impugnava gli atti con i quali l’amministrazione comunale e quella regionale, nelle more nel giudizio, avevano dato seguito al procedimento amministrativo per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego nei locali dell’“Ex Terminale Bus”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con sentenza 2 febbraio 2026, n. 216, il giudice adito respingeva il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti depositati il 10 luglio 2025, dichiarava l’improcedibilità dei motivi aggiunti depositati in data 28 ottobre 2025 e conseguentemente rigettava la domanda di risarcimento del danno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso tale decisione la società L’Aurora s.r.l. interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) <i>Error in iudicando: violazione e/o erronea applicazione dell’art. 111 della Costituzione. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1, 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o erronea applicazione dell’avviso pubblico del 7 luglio 2023. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti d fatto, difetto istruttorio, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità, di buona fede, di pubblicità e trasparenza, correttezza e leale collaborazione. Omessa pronuncia. Nullità della pronuncia. Difetto d’istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Violazione del principio di certezza del diritto. Violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) <i>Error in iudicando: violazione e/o erronea applicazione dell’art. 111 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, difetto istruttorio, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità, di buona fede, di pubblicità e trasparenza, correttezza e leale collaborazione. Omessa pronuncia. Nullità della pronuncia. Difetto d’istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) <i>Error in iudicando: violazione e/o erronea applicazione dell’art. 111 della Costituzione. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1337 e 2043 del c.c. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, difetto istruttorio, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità, di buona fede, di pubblicità e trasparenza, correttezza e leale collaborazione, del legittimo e ragionevole affidamento. Omessa pronuncia. Nullità della pronuncia. Difetto d’istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Violazione del principio di certezza del diritto e di ragionevolezza</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio il Comune di Vibo Valentia, chiedendo che il gravame fosse respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche la Regione Calabria si costituiva, parimenti insistendo sulla reiezione dell’appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 9 luglio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il primo motivo di appello, la società L’Aurora s.r.l. censura la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimo il comportamento tenuto dall’amministrazione appellata, che avrebbe “<i>interrotto in maniera inaspettata e ingiustificata la procedura e, nello specifico, la trattativa in corso con l’Appellante per la compravendita dell’immobile di proprietà: ciò, nonostante la pregressa individuazione dello stesso quale immobile idoneo ad accogliere il Centro per l’impiego e, soprattutto, nonostante l’adozione della determinazione n. 623/2024, mai oggetto di intervento in autotutela, con cui si disponeva (senza condizioni) per l’acquisto dello stesso immobile</i>”, nonché “<i>avviato, incalzato e concluso una parallela procedura di selezione di un immobile comunale, ossia l’Ex Terminal Bus, da destinare a Centro per l’Impiego e sul quale, pertanto, veicolare le risorse dedicate del P.N.R.R.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contrariamente all’opinione del primo giudice, per il quale le clausole inserite nell’art. 9 dell’avviso “<i>definiscono la natura non vincolante dell’Avviso, qualificandolo come una indagine di mercato</i>”, ad avviso dell’appellante il contenuto dello stesso – nonostante la denominazione “Avviso esplorativo” – deporrebbe chiaramente in senso differente, “<i>indirizzando, cioè, l’Amministrazione comunale a selezionare l’immobile da acquistare e, quindi, da destinare a Centro per l’Impiego</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stessa premessa dell’avviso riporta che l’amministrazione “<i>rende noto di essere interessata «all’individuazione di un immobile da acquistare e da destinare alla nuova sede del Centro per l’Impiego di Vibo Valentia</i>” ed “<i>a questo scopo, invita i soggetti interessati a «presentare una proposta immobiliare alle condizioni e con le modalità previste nel presente avviso pubblici</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, l’adozione di alcuni atti, individuati dall’appellane nell’esposizione “in fatto” tra i quali, in particolare, la determinazione n. 623, che sarebbe stata “<i>chiaramente orientata all’acquisto dell’immobile, unitamente all’approssimarsi della scadenza del finanziamento pubblico dedicato non potevano che accrescere il ragionevole e legittimo affidamento della Società nell’acquisizione del proprio immobile</i>”. Con la predetta determinazione, pubblicata sull’Albo pretorio municipale, l’amministrazione, dopo aver approvato i verbali nn. 3, 4 e 5 della Commissione (con i quali si prendeva atto della perizia resa da un tecnico all’uopo nominato, che aveva limitato a quattro gli immobili valutabili e a quattro e dei successivi sopralluoghi, a seguito dei quali erano stati ulteriormente ridotti a due gli immobili di interesse), decideva di procedere con l’acquisizione</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell’immobile de L’Aurora s.r.l., poiché ritenuto “<i>più consono ai requisiti tecnici, dimensionali, strategici ed economici richiesti dal bando</i>”; a tal fine, trasmetteva gli atti alla Regione Calabria per l’adozione dei provvedimenti di competenza per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie all’acquisto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente a tali passaggi, però, il Comune di Vibo Valentia non dava ulteriore seguito al procedimento, omettendo tra l’altro qualsiasi comunicazione in merito. Ne consegue che anche a voler intendere l’Avviso <i>de quo</i> come meramente esplorativo (e dunque non vincolante per l’amministrazione), il comportamento tenuto dall’amministrazione non potrebbe andare esente da responsabilità, avendo ad un certo punto interrotto ogni contatto con l’offerente, così impedendole di aver conto della vicenda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, deduce l’appellante, la procedura finalizzata alla compravendita dell’immobile da destinare a Centro per l’impiego ovvero la trattativa per la stipula del contratto era giunta a un punto di non ritorno, salvo giustificato motivo: l’adozione della determinazione comunale n. 623, nonché della successiva deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 24 maggio 2024 non avevano soltanto</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">rafforzato l’affidamento, ma ragionevolmente convinto la Società che ogni indagine fosse stata espletata e che la stipula del contratto fosse ormai prossima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Neppure sarebbe corretto l’ulteriore rilievo del TAR, secondo cui la scelta dell’amministrazione di non procedere all’acquisto dell’immobile sarebbe giustificata anche dall’emersione di profili di incertezza sulla regolarità edilizia ed urbanistica dell’immobile, avendo L’Aurora s.r.l. ampiamente documentato in giudizio che l’attuale stato dei luoghi è conforme a quello via via autorizzato, verificato, collaudato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il motivo non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si legge inequivocabilmente, all’art. 9 del documento (non casualmente) denominato “<i>Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per l’individuazione di un immobile da adibire a nuova sede del entro per l’impiego di Vibo Valentia</i>”, che “Il presente avviso pubblico esplorativo non vincola il Comune alla conclusione del procedimento e quindi all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile, né da parte del Comune, né da parte di soggetti terzi”: invero, “L&#8217;Ente potrà insindacabilmente valutare di non procedere all&#8217;acquisizione qualora nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea e ciò senza che i proponenti possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento, indennizzo o rimborso spese”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Ad abundantiam</i>, la previsione della <i>lex specialis</i> precisa poi che “<i>Il presente avviso comunque non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né promessa di acquisto e non impegna pertanto il Comune alla conclusione del procedimento stesso</i>”. Quindi, a ribadire l’impossibilità per gli eventuali offerenti di vantare un’aspettativa qualificata al buon esito della procedura, la disposizione si chiude con la precisazione che “<i>Il Comune di Vibo Valentia si riserva di sospendere, revocare o annullare il presente avviso, senza che i proponenti possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento o rimborso spese</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’avviso esplorativo per manifestazione di interesse è un atto con cui una pubblica amministrazione o un ente appaltante avvia un&#8217;indagine di mercato per conoscere gli operatori economici interessati a partecipare a una futura procedura di affidamento. In quanto tale, non garantisce in alcun modo che la procedura sfoci effettivamente nella conclusione di un accordo vincolante per le parti (qui una compravendita immobiliare), essendo in ogni caso l’amministrazione libera – come del resto lo stesso Avviso (cfr. <i>retro</i>) chiariva espressamente – di mutare in qualunque momento avviso ed in conseguenza sospendere o abbandonare la procedura <i>in itinere</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L&#8217;avviso esplorativo ha dunque natura pre-negoziale e strumentale, in quanto assolve solamente ad una funzione conoscitiva, essendo finalizzato ad individuare gli eventuali operatori economici da invitare ad una successiva gara; non integra per contro, neppure indirettamente, una manifestazione di volontà dell’amministrazione, diretta a vincolarsi nei confronti di una o più offerte, per il sol fatto che le stesse siano state proposte o che l’amministrazione stessa abbia dichiarato un qualche interesse nei confronti di alcune di esse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In breve, in assenza di una esplicita manifestazione di volontà esternata (<i>recte</i>, formalizzata) all’offerente, non solo non sorge alcun vincolo negoziale tra quest’ultimo e l’amministrazione, ma neppure può parlarsi, in capo allo stesso, del venire in essere di una aspettativa qualificata (ed in buona fede) alla positiva conclusione dell’affare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ragione di quanto precede, deve pertanto concludersi – come già evidenziato dal primo giudice – che prima della pubblicizzazione – secondo le regole generali – della volontà di concludere uno specifico accordo, l’amministrazione è libera di mutare anche radicalmente il proprio originario avviso e, dunque, anche di non procedere oltre, a prescindere dagli eventuali intendimenti interni in precedenza (eventualmente) raggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella specie, come chiaramente risulta dalla <i>lex specialis</i> della procedura, sovra richiamata, l’avviso pubblicato dall’amministrazione era solo esplorativo e non vincolante; tutto ciò che ne è seguito erano atti interni o, al più, intercorso tra diverse amministrazioni, ma non essendo mai stata formalizzata all’appellante una volontà di procedere (positivamente) nei suoi riguardi, lo stesso non può (né poteva) vantare alcuna aspettativa qualificata in tal senso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, a dimostrare l’assenza dei presupposti del formarsi di un affidamento qualificato è la stessa società appellante, che a più riprese lamenta la mancata comunicazione, da parte dell’amministrazione, di notizie o riscontri in ordine allo stato della procedura (ed in particolare sull’apprezzamento riscosso dalla propria offerta), che la stessa avrebbe ottenuto nel corso del tempo – significativamente – in modo puramente casuale o all’esito di accesso agli atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In questi termini, non sono determinanti le ulteriori considerazioni di parte appellante circa la regolarità urbanistica dell’immobile offerto in vendita, posto che, non vertendosi in materia di recesso contrattuale (<i>recte</i>, di questione viziante posta a fondamento dello stesso), il Comune appellato comunque sarebbe stato libero di non addivenire all’acquisto di quanto offertogli, interrompendo unilateralmente l’<i>iter</i> procedimentale presupposto – proprio in quanto mero procedimento interno (e non già attivato su iniziativa di un privato) – o di determinarsi altrimenti anche in caso di conclamata regolarità urbanistica ed edilizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il rigetto del motivo di appello, presupponendo la legittimità dei provvedimenti adottati dall’amministrazione, è logicamente assorbente delle ulteriori censure dedotte dall’appellante, con le quali si deduce, da un lato, che la società aveva un preciso interesse a contestare la scelta comunale di destinare l’ex Terminal Bus a nuovo Centro per l’impiego e, dall’altro, che erroneamente il primo giudice ha respinto (coerentemente alla reiezione degli altri motivi di gravame) la domanda risarcitoria formulata con il ricorso introduttivo ed i successivi (primi e secondi) motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ragione di quanto precede, l’appello dev’essere respinto. Le spese del grado di giudizio possono essere peraltro interamente compensate tra le parti, in ragione della particolarità delle questioni esaminate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese del grado compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Diego Sabatino, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valerio Perotti, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Sara Raffaella Molinaro, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marina Perrelli, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianluca Rovelli, Consigliere</p>
<p>Views: 4</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-dellavviso-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse/">Sulla natura giuridica dell&#8217;avviso esplorativo per manifestazione di interesse.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sulla verifica di anomalia dell&#8217;offerta.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-verifica-di-anomalia-dellofferta-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:00:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-verifica-di-anomalia-dellofferta-2/">Sulla verifica di anomalia dell&#8217;offerta.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Concessione &#8211; Servizi di riscossione &#8211; Anomalia &#8211; Verifica &#8211; Discrezionalità. Nell&#8217;ambito di una procedura di gara finalizzata all&#8217;affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, è legittima la decisione della stazione appaltante di attivare il subprocedimento di verifica nei confronti di tutti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-verifica-di-anomalia-dellofferta-2/">Sulla verifica di anomalia dell&#8217;offerta.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-verifica-di-anomalia-dellofferta-2/">Sulla verifica di anomalia dell&#8217;offerta.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Concessione &#8211; Servizi di riscossione &#8211; Anomalia &#8211; Verifica &#8211; Discrezionalità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito di una procedura di gara finalizzata all&#8217;affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, è legittima la decisione della stazione appaltante di attivare il subprocedimento di verifica nei confronti di tutti i concorrenti, in considerazione della misura degli aggi offerti, in quanto nella struttura economica della concessione oggetto di causa l’aggio costituisce la principale e più immediata componente della remunerazione del concessionario. Ne consegue che la presenza di ribassi particolarmente accentuati su tale voce ben poteva legittimamente indurre l’Amministrazione a verificare se l’equilibrio economico delle offerte fosse sostenuto da ricavi alternativi effettivamente attendibili e concretamente conseguibili.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Francavilla &#8211; Est. Caldarola</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4748 del 2026, proposto da<br />
So.Ge.R.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cardito, via Murillo De Petti 8;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Grottaferrata, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
C.U.C. Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata, n.p. del Capofila Comune di Albano Laziale, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">So.G.E.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del 23/04/2026, comunicata a mezzo e-mail e caricata a portale in pari data, con la quale il RUP rappresentava che, all’esito della seduta riservata di cui al verbale n. 5 del 17.3.2026, con l’assistenza della Commissione scrutinatrice designata con Determina n. 2791 del 16/12/2025, si era risolto per l’esclusione della Società ricorrente per asserita anomalia dell’offerta presentata nell’ambito della procedura aperta indetta dal Comune di Grottaferrata per l’affidamento del servizio di: “<i>GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (IMU-TARI), VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (CDS), ENTRATE PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI – PERIODO 5 ANNI. CIG B9151BDA1E</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del predetto verbale n. 5 del 17/03/2026, pubblicato sulla piattaforma della C.U.C. di Albano Laziale il successivo 27/03/2026, riferito all’esame congiunto di RUP e Commissione giudicatrice delle offerte pervenute e recante l’esclusione, <i>in parte qua</i>, della SO.GE.R.T. S.p.A., nonché la formulazione della graduatoria definitiva e la proposta di aggiudicazione della concessione oggetto di gara in favore della SO.G.E.T. S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della determina n. 731 del 9/04/2026, a firma congiunta del RUP e del Responsabile del Servizio Finanziario, settore III, con cui il Comune di Grottaferrata procedeva all’aggiudicazione definitiva in favore della SO.G.E.T. S.P.A. del: “<i>SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (IMU-TARI), VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (CDS), ENTRATE PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI – PERIODO 5 ANNI &#8211; CIG B9151BDA1E</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del 10/04/2026, giunta a mezzo mail e caricata sul portale telematico, di trasmissione della determina n. 731/2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale di gara n. 4 del 16/02/2026, nella misura in cui, peraltro, veniva trasmessa la richiesta di giustificativi nei riguardi indistintamente di tutti i concorrenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della richiesta di verifica di congruità trasmessa, a mezzo p.e.c., dal RUP alla Società ricorrente in data 3/03/2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; se e per quanto occorra del Bando, del Disciplinare e del Capitolato Speciale di Appalto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">nonchè</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010, nella misura in cui non ricomprende la Società ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo, a carico della Stazione appaltante, di disporre l’aggiudicazione della gara in favore della SO.GE.R.T. S.p.A. provvedendo, per l’effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in via di estremo subordine, per la condanna della parte resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato al valore dell’eventuale servizio svolto ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla Società ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grottaferrata e di So.G.E.T. S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2026 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La Società SO.GE.R.T. S.p.A. ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di Grottaferrata, per il tramite della Centrale Unica di Committenza di Albano Laziale, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie (IMU e TARI), delle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché delle entrate patrimoniali e non patrimoniali del Comune, per la durata di cinque anni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 3 del Capitolato speciale individua il valore presunto della concessione in euro 783.475,00, determinato assumendo una percentuale storica di riscossione pari al 35% delle liste di carico stimate per il quinquennio e applicando a tale importo l’aggio posto a base di gara nella misura dell’11%.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice ha attribuito a SO.GE.R.T. S.p.A. il primo posto in graduatoria con punti 79,73, seguita da AREA S.r.l., ABACO S.p.A. e, al quarto posto, dalla Società SO.G.E.T. S.p.A., gestore uscente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente, pur in assenza del superamento delle soglie previste dall’art. 24 del disciplinare di gara, il RUP e la Commissione hanno disposto l’avvio del procedimento di verifica di anomalia nei confronti di tutti gli operatori economici che avevano presentato offerta e richiesto le relative giustificazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">SO.GE.R.T. S.p.A. ha trasmesso una relazione illustrativa corredata dal piano economico-finanziario, nel quale ha stimato, a fronte di ricavi complessivi pari ad euro 609.937,50 e costi complessivi pari ad euro 494.055,00, un utile di commessa pari nel quinquennio ad euro 115.882,50.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, il piano economico-finanziario quantificava i ricavi in euro 135.327,50 a titolo di aggio, euro 51.870,00 per spese postali e di notifica recuperate, ed euro 422.740,00 a titolo di rimborso delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive previste dall’art. 1, comma 803, lett. b), della L. 160/2019 e dal D.M. 14 aprile 2023, assumendo, a tal fine, il prevedibile esperimento di circa 8.500 procedure cautelari ed esecutive nel corso della durata della concessione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con verbale n. 5 del 17 marzo 2026 il RUP e la Commissione hanno ritenuto incongrua e non affidabile l’offerta della ricorrente, sul presupposto che la sostenibilità economica del PEF da essa presentato risultava fondata in misura decisamente prevalente sui ricavi derivanti dai rimborsi previsti dal D.M. 14 aprile 2023, i quali dipendevano da eventi futuri e incerti, quali l’attivazione di 8.500 procedure cautelari ed esecutive, il loro esito positivo e l’effettivo recupero delle relative spese nei confronti dei debitori. La stazione appaltante ha ritenuto, pertanto, tali ricavi caratterizzati da un grado di aleatorietà incompatibile con il giudizio di complessiva affidabilità dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Commissione ha rilevato, inoltre, una pretesa incoerenza tra il contenuto del piano economico-finanziario e l’offerta tecnica, nella quale la ricorrente aveva dichiarato di privilegiare il recupero del credito in via collaborativa e stragiudiziale rispetto all’immediato ricorso alle procedure esecutive, ravvisando sotto tale profilo un’ipotesi di offerta plurima o alternativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per effetto dell’esclusione dei primi tre classificati, la stazione appaltante ha, pertanto, disposto l’aggiudicazione della concessione in favore della Società SO.G.E.T. S.p.A., quarta classificata nella graduatoria originaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Avverso il provvedimento di esclusione e gli atti a esso presupposti e conseguenti SO.GE.R.T. S.p.A. ha proposto il presente ricorso, notificato alle controparti in data 15/04/2026 e depositato in giudizio in data 22/04/2026, rassegnando le censure di seguito indicate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 36/2023 – VIOLAZIONE DELL’ART. 24 DEL DISCIPLINARE – VIOLAZIONE DELLE PREVISIONI DI GARA – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DEL CAPITOLATO &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90 – VIOLAZIONE DEL DM MEF 14 APRILE 2023 – ECCESSO DI POTERE SOTTO-FORMA DI CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEA PONDERAZIONE DELLA FATTISPECIE CONTEMPLATA – ALTRI PROFILI.</i>”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con questo primo motivo di gravame, la ricorrente censura il giudizio di anomalia formulato nei confronti della propria offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via preliminare, deduce l’illegittimità dell’attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia nei confronti di tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, sostenendo che non ricorressero i presupposti individuati dall’art. 24 del disciplinare e che la stazione appaltante non avrebbe individuato specifici elementi sintomatici di inattendibilità riferibili alla propria offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito, la Società ricorrente contesta il giudizio espresso dal RUP e dalla Commissione circa il carattere aleatorio dei ricavi derivanti dai rimborsi previsti dal D.M. 14 aprile 2023, e a tal fine osserva che la concessione oggetto di affidamento presenta una fisiologica componente di alea, tanto che lo stesso Capitolato speciale qualifica come meramente stimati sia i crediti da affidare alla riscossione sia le percentuali di recupero attese. Sostiene, pertanto, che le proprie giustificazioni si sarebbero limitate ad applicare i medesimi criteri previsionali utilizzati dalla stazione appaltante, assumendo quale dato di riferimento la percentuale di riscossione del 35% espressamente indicata dall’Ente locale negli atti di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente asserisce, inoltre, di avere elaborato la previsione dei ricavi da recupero delle spese previste dal D.M. 14 aprile 2023 sulla base della propria esperienza professionale e di indicatori aziendali elaborati nel corso della gestione di numerose commesse analoghe, evidenziando altresì di avere adottato criteri prudenziali, omettendo di considerare ulteriori possibili entrate connesse alle maggiorazioni previste dalla normativa di settore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Assume, poi, che i valori economici indicati nel proprio piano economico-finanziario sarebbero sostanzialmente allineati a quelli espressi dagli altri concorrenti collocatisi nelle prime posizioni della graduatoria e, in particolare, a quelli dell’aggiudicataria SO.G.E.T. S.p.A., sicché il giudizio di incongruità espresso nei propri confronti sarebbe illogico, contraddittorio e lesivo del principio di parità di trattamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 36/2023 – VIOLAZIONE DELL’ART. 24 DEL DISCIPLINARE – VIOLAZIONE DELLE PREVISIONI DI GARA – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DEL CAPITOLATO &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90 – VIOLAZIONE DEL DM MEF 14 APRILE 2023 – ECCESSO DI POTERE SOTTO-FORMA DI CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEA PONDERAZIONE DELLA FATTISPECIE CONTEMPLATA – ALTRI PROFILI.</i>”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con questo secondo fascio di motivi di doglianza, la ricorrente censura l’ulteriore profilo motivazionale posto a fondamento dell’esclusione, concernente la pretesa incompatibilità tra quanto dichiarato nell’offerta tecnica e le previsioni economico-finanziarie contenute nel PEF.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo la stazione appaltante, l’offerta tecnica valorizzerebbe il recupero collaborativo e stragiudiziale del credito, mentre il piano economico-finanziario fonderebbe larga parte della propria sostenibilità sui ricavi derivanti da procedure cautelari ed esecutive, con conseguente indeterminatezza dell’offerta e configurabilità di un’offerta plurima o alternativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente contesta tale ricostruzione, sostenendo che il recupero bonario e il recupero coattivo non costituiscono modalità tra loro incompatibili, bensì fasi successive e complementari del medesimo procedimento di riscossione. Evidenzia, in particolare, che la valorizzazione degli strumenti di interlocuzione preventiva con il contribuente costituisce un criterio (discrezionale) espressamente premiato dalla <i>lex specialis</i> di gara e che l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive rappresenta il naturale sviluppo dell’attività di recupero nei confronti dei soggetti che persistano nell’inadempimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ciò la Società ricorrente deduce l’insussistenza di qualsiasi contraddizione tra offerta tecnica e piano economico-finanziario, nonché l’erroneità del richiamo operato dal verbale di gara gravato ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di offerte plurime o alternative.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Grottaferrata e la Società controinteressata SO.G.E.T. S.p.A., eccependo, sotto vari profili, l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso, del quale hanno chiesto il rigetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. All’udienza pubblica del 7 luglio 2026, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto alla stregua delle ragioni di seguito riportate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il primo motivo non è suscettibile di positiva delibazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1 Rileva il Collegio che, nella parte in cui la ricorrente censura la scelta della stazione appaltante di sottoporre a verifica di anomalia tutte le offerte presentate dai concorrenti, la doglianza si pone, anzitutto, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’Amministrazione dispone di una discrezionalità particolarmente ampia nella scelta di attivare il subprocedimento di verifica facoltativa dell’anomalia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È stato, infatti, ripetutamente affermato che l’Amministrazione gode di una: “<i>discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell&#8217;offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.</i>” (Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2017, n. 2460).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza, tale conclusione trova giustificazione nel carattere meramente prodromico della scelta di procedere alla verifica rispetto al successivo giudizio sulla concreta affidabilità dell’offerta, nonché nell’ampiezza del relativo presupposto normativo, oggi individuato dall’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2023, nell’esistenza di “<i>elementi specifici</i>” dai quali possa emergere il sospetto che l’offerta appaia anormalmente bassa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tal senso si è espressamente affermato che la decisione di sottoporre un’offerta a verifica facoltativa costituisce manifestazione di una valutazione ampiamente discrezionale, correlata ad una situazione di mero sospetto di anomalia, ancora interamente da accertare, e come tale sindacabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o dell’evidente travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2018, n. 604).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, nella fattispecie in esame, la stessa <i>lex specialis</i> di gara attribuiva all’Amministrazione aggiudicatrice un potere di valutazione particolarmente esteso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 24 del disciplinare – non specificamente impugnato – stabiliva, infatti, che: “<i>La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un&#8217;offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disposizione richiamata, lungi dal circoscrivere rigidamente il potere amministrativo, riconosce espressamente alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla verifica anche sulla base di elementi ulteriori rispetto alle soglie matematiche previste dal disciplinare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2 Peraltro, anche a voler prescindere dall’ampiezza della discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell’attivazione della verifica facoltativa di anomalia dell’offerta, nel caso concreto dagli atti di gara emerge chiaramente la sussistenza di uno specifico elemento idoneo a giustificare l’avvio del relativo subprocedimento, per modo che non può condividersi la censura con la quale la ricorrente sostiene che la verifica sarebbe stata disposta in assenza di concreti indici sintomatici di possibile inattendibilità delle offerte presentate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tal senso assume rilievo decisivo il verbale di gara n. 4 del 16 febbraio 2026, dal quale risulta che la Commissione, d’intesa con il RUP, ha ritenuto necessario acquisire le giustificazioni dei concorrenti proprio in considerazione della misura degli aggi offerti, affermando che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>La Commissione, d&#8217;accordo con il RUP, a fronte dell&#8217;aggio proposto a titolo di compenso stimato sulle somme effettivamente riscosse (&#8230;), ritiene indispensabile inoltrare a tutti i partecipanti richiesta di spiegazioni ai sensi dell&#8217;art. 110</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La decisione di attivare il subprocedimento di verifica non risulta, dunque, priva di motivazione né fondata su un generico sospetto di anomalia, ma trae origine da un preciso elemento emergente dagli atti della procedura, costituito dall’entità degli aggi offerti dai concorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale circostanza, a ben vedere, è pienamente coerente con la previsione dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale, come visto, consente alla stazione appaltante di sottoporre a verifica un’offerta che appaia anormalmente bassa “<i>in base ad elementi specifici</i>”, senza richiedere che tali elementi coincidano necessariamente con gli indici matematici previsti dalla <i>lex specialis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, nella struttura economica della concessione oggetto di causa l’aggio costituisce la principale e più immediata componente della remunerazione del concessionario. Ne consegue che la presenza di ribassi particolarmente accentuati su tale voce ben poteva legittimamente indurre l’Amministrazione a verificare se l’equilibrio economico delle offerte fosse sostenuto da ricavi alternativi effettivamente attendibili e concretamente conseguibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3 Parimenti irrilevante è la circostanza che la verifica sia stata estesa a tutti gli operatori economici partecipanti alla gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Allorché, infatti, il profilo suscettibile di incidere sulla sostenibilità economica dell’offerta riguardi una componente comune alle proposte presentate, quale appunto la misura dell’aggio offerto e il conseguente equilibrio del piano economico-finanziario, deve reputarsi del tutto coerente con la logica e con la funzione del subprocedimento di cui all’art. 110 l’estensione dell’istruttoria a tutti i concorrenti, al fine di verificare la complessiva affidabilità delle rispettive offerte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Diversamente opinando, si finirebbe per precludere alla stazione appaltante ogni approfondimento istruttorio proprio nelle ipotesi in cui il possibile fattore di criticità risulti comune ad una pluralità di offerte, con esito manifestamente incompatibile con la finalità dell’istituto, che è quella di prevenire l’affidamento del contratto ad operatori economici incapaci di garantirne la corretta esecuzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che la decisione di avviare la verifica nei confronti di tutti gli operatori economici collocati in graduatoria non può reputarsi né manifestamente irragionevole né arbitraria, risolvendosi piuttosto nell’esercizio di una facoltà espressamente riconosciuta dalla disciplina di gara e coerente con la funzione preventiva propria del procedimento di verifica dell’anomalia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Parimenti infondate sono le ulteriori censure mediante le quali la ricorrente contesta il giudizio di inattendibilità espresso dalla stazione appaltante all’esito della verifica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1 Giova premettere che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui la verifica di anomalia dell’offerta è finalizzata ad accertare l’effettiva affidabilità e serietà della proposta contrattuale nel suo complesso, al fine di evitare che l’esecuzione dell’appalto o della concessione venga affidata ad un operatore che abbia formulato previsioni economiche non realistiche o non adeguatamente dimostrate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le operazioni che la stazione appaltante svolge per verificare che l’offerta sia, oltre che congrua e conforme alla <i>lex specialis</i>, anche concretamente sostenibile ed eseguibile, risultano, pertanto, caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica, secondo una valutazione globale e sintetica sindacabile in sede giurisdizionale soltanto in presenza di macroscopici profili di irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti, restando preclusa al giudice ogni sostituzione delle proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2022, n. 3453; 28 febbraio 2022, n. 1412; 4 agosto 2021, n. 5754; 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; 30 novembre 2020, n. 7554; 23 novembre 2020, n. 7255; 2 ottobre 2020, n. 5777; 17 giugno 2019, n. 4050).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che il giudizio di anomalia costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, insindacabile nel merito dal Giudice amministrativo, salvo che la manifesta ed evidente irragionevolezza dell’operato amministrativo renda palese l’inattendibilità delle conclusioni raggiunte (Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2025, n. 8047; Cons. Stato, sez. III, 30 luglio 2025, n. 6748; Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2024, n. 784; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2024, n. 3854).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parimenti consolidato è l’indirizzo secondo cui il procedimento in questione non ha carattere sanzionatorio e non è diretto alla ricerca di singole inesattezze o errori materiali, ma è volto ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, possa ritenersi attendibile ed affidabile sotto il profilo economico e tecnico (Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2021, n. 7169).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali principi trovano significativo avallo nello stesso art. 110, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 36 del 2023, il quale consente alla stazione appaltante di stabilire gli elementi specifici al verificarsi dei quali quest’ultima possa avviare il procedimento di anomalia finalizzato alla valutazione dell’offerta economica che appaia anormalmente bassa precisando che: “<i>il bando o l&#8217;avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2 Ciò posto, il giudizio espresso nel caso di specie non presenta i denunciati profili di irragionevolezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla documentazione versata agli atti emerge, infatti, che la ricorrente ha fondato la sostenibilità economica della propria offerta su un modello remunerativo profondamente diverso da quello posto a base della concessione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte di un aggio base dell’11% (pari a euro 783.475), a titolo di compenso stimato sulle somme effettivamente riscosse (complessivamente quantificate in euro 7.122.500,00), la Società ha, infatti, offerto un aggio sensibilmente più basso, pari all’1,90%, in tal modo riducendo drasticamente la principale voce di remunerazione riconosciuta dal contratto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La conseguente contrazione dei ricavi da aggio viene compensata nel piano economico-finanziario mediante una previsione di ricavi da rimborsi delle procedure cautelari ed esecutive <i>ex</i> D.M. 14 aprile 2023 pari ad euro 422.740,00, importo che rappresenta la componente nettamente prevalente dei ricavi complessivi della concessione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, a fronte di ricavi complessivi stimati in euro 609.937,50, la Società ha previsto euro 135.327,50 a titolo di aggio, euro 51.870,00 per spese postali e di notifica ed euro 422.740,00 per rimborsi DM cit., cosicché oltre i due terzi dell’intera remunerazione attesa risultano dipendere dall’attivazione e dal positivo esito delle procedure cautelari ed esecutive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, proprio tale presupposto economico costituiva il nucleo essenziale della verifica di anomalia svolta dall’Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la stazione appaltante non ha contestato l’astratta legittimità del ricorso alle procedure cautelari ed esecutive, né ha negato che tali strumenti costituiscano una componente fisiologica dell’attività di riscossione coattiva. Ciò che è stato, invece, ritenuto non sufficientemente dimostrato è il percorso logico ed empirico che ha condotto la ricorrente a stimare, nell’arco del quinquennio, l’esperimento di circa 8.500 procedure cautelari ed esecutive suscettibili di generare i ricavi indicati nel PEF.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, le giustificazioni prodotte dall’operatore economico si limitano a richiamare genericamente la propria esperienza ultratrentennale nel settore, l’esistenza di un non meglio specificato “<i>indicatore interno aziendale</i>” e il numero complessivo di procedure esecutive gestite negli anni precedenti nell’ambito delle proprie attività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali elementi, tuttavia, non consentono di ricostruire il percorso logico-statistico seguito dalla Società per pervenire dalle 24.700 posizioni stimate alle 8.500 procedure cautelari ed esecutive poste a fondamento di oltre il 70% dei ricavi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente non indica, infatti, quali dati storici siano stati concretamente utilizzati, non espone le percentuali di successo delle procedure esecutive prese a riferimento, non chiarisce il rapporto intercorrente tra il numero delle posizioni affidate e il numero delle procedure effettivamente attivate, né illustra le ragioni per le quali tale esperienza dovrebbe essere trasferibile alla specifica realtà del Comune di Grottaferrata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Soprattutto, la Società non offre alcuna dimostrazione del percorso logico, statistico o esperienziale che l’ha condotta a stimare che, sulle complessive 24.700 posizioni oggetto di affidamento indicate dalla stazione appaltante, ben 8.500 sarebbero sfociate in procedure cautelari ed esecutive produttive dei corrispondenti rimborsi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale omissione assume particolare rilievo ove si consideri che la percentuale di riscossione del 35% indicata nel Capitolato speciale non si riferisce alle sole somme recuperate mediante attività esecutiva, bensì all’<i>intero</i> <i>ammontare</i> delle somme che si prevede possano essere riscosse attraverso <i>tutti</i> gli strumenti previsti dal servizio, ivi compresi i solleciti bonari di pre-ingiunzione e gli ulteriori strumenti di interlocuzione con il contribuente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non a caso, la stessa <i>lex specialis</i> (art. 19.1 del disciplinare di gara) attribuisce specifico rilievo, nell’ambito dell’offerta tecnica, ai servizi di sollecito bonario di pre-ingiunzione e di <i>phone collection</i>, espressamente premiati mediante autonomi sub criteri valutativi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che la stima complessiva delle riscossioni attese di cui al Capitolato speciale non consentiva affatto di desumere quale quota delle somme recuperate sarebbe derivata dall’attivazione di procedure cautelari ed esecutive, quale da meri pagamenti conseguenti all’ingiunzione fiscale e quale, ancora, da attività di recupero bonario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Laddove, invece, è proprio questa l’operazione estimativa che la ricorrente ha compiuto nel proprio piano economico-finanziario. A fronte della stima generale delle riscossioni complessivamente attese elaborata dalla stazione appaltante, infatti, la Società ha ritenuto di potere individuare <i>ex ante</i> la quota delle entrate che sarebbe stata recuperata mediante procedure cautelari ed esecutive, distinguendola, in tal modo, da quella che sarebbe, invece, derivata dalle attività di recupero stragiudiziale o dalla mera notificazione dell’ingiunzione fiscale e, in applicazione di tale criterio, essa ha stimato che circa 8.500 delle complessive 24.700 posizioni affidate alla riscossione avrebbero dato luogo a procedure cautelari ed esecutive produttive dei relativi rimborsi <i>ex</i> D.M. 14 aprile 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, né nelle giustificazioni rese nel corso del subprocedimento di verifica dell’anomalia né nel presente giudizio la Società ha illustrato, mediante dati statistici, serie storiche, percentuali di successo rilevate in gestioni analoghe ovvero altri elementi oggettivamente verificabili, il criterio utilizzato per pervenire a tale previsione quantitativa. Con la conseguenza che proprio la stima, dalla quale dipende la parte largamente prevalente della remunerazione attesa della concessione, risulta affidata ad affermazioni generiche circa l’esperienza maturata dall’operatore economico, senza essere corroborata da elementi concreti idonei a dimostrarne l’effettiva attendibilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri e più chiari termini, una volta assunto come dato di partenza il valore del 35% di riscossioni stimato dalla stazione appaltante, gravava sulla ricorrente l’onere di dimostrare, con elementi specifici e verificabili, per quali ragioni dovesse ritenersi ragionevole che ben 8.500 posizioni, sulle complessive 24.700 stimate, fossero destinate ad essere definite mediante procedure cautelari o esecutive produttive dei relativi rimborsi. È, tuttavia, proprio tale dimostrazione che manca nelle giustificazioni prodotte, le quali si limitano a richiamare genericamente l’esperienza ultratrentennale maturata dalla Società e l’esistenza di non meglio precisati indicatori interni aziendali, senza fornire i dati empirici, statistici o storici dai quali sarebbe stata ricavata la stima posta a fondamento della sostenibilità economica dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, la credibilità della previsione economica viene più volte affermata nelle giustificazioni presentate dalla ricorrente, ma non viene effettivamente dimostrata mediante dati verificabili, criteri di calcolo oggettivi o elementi statistici idonei a corroborare la stima effettuata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.4 Né può essere condivisa la dedotta disparità di trattamento rispetto all’offerta dell’aggiudicataria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dal verbale di verifica n. 5 del 17/03/2026 emerge, infatti, che la società SO.G.E.T. ha strutturato il proprio piano economico-finanziario secondo un modello significativamente diverso, fondato principalmente sul compenso derivante dall’aggio, quantificato in euro 352.563,75, e soltanto in misura accessoria sui rimborsi delle procedure esecutive, stimati in euro 168.577,50.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria risultava, pertanto, ancorata prevalentemente ad una voce di ricavo direttamente correlata alle somme riscosse e non, come nel caso della ricorrente, ad una previsione di attivazione e positivo esito di migliaia di procedure cautelari ed esecutive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Difettando, dunque, quella sostanziale omogeneità delle situazioni poste a confronto che sola potrebbe fondare una censura di disparità di trattamento, la deduzione non merita condivisione. Ne consegue che il giudizio di inattendibilità formulato dalla stazione appaltante non presenta alcuno dei denunciati profili di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti e si colloca pienamente entro il perimetro della discrezionalità tecnica che l’ordinamento attribuisce all’Amministrazione nell’ambito della verifica di anomalia dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.5 Il primo motivo deve essere, pertanto, respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Con il secondo motivo la ricorrente censura l’ulteriore profilo motivazionale posto a fondamento dell’esclusione concernente la pretesa incompatibilità tra il contenuto dell&#8217;offerta tecnica e quello del piano economico-finanziario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.1 Il Collegio può prescindere dall’esame della censura in questione, in quanto l’eventuale, ipotetica, fondatezza di essa non sarebbe comunque idonea a determinare l’annullamento del provvedimento impugnato, atteso che quest’ultimo si fonda su una pluralità di autonome <i>rationes decidendi</i>, ciascuna di per sé idonea a sorreggere il giudizio di inattendibilità dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come già evidenziato nell’esame del primo motivo, il RUP e la Commissione hanno anzitutto ritenuto che il piano economico-finanziario della ricorrente fosse fondato in misura preponderante su una previsione di ricavi derivanti dai rimborsi delle procedure cautelari ed esecutive <i>ex</i> D.M. 14 aprile 2023 che non risultava adeguatamente dimostrata e che dipendeva da eventi futuri e incerti, quali l’avvio delle procedure, il loro esito positivo e l’effettivo recupero delle spese nei confronti dei contribuenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale autonoma motivazione è stata ritenuta immune dai vizi dedotti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.2 Ne consegue che, anche a voler prescindere dalla questione relativa alla pretesa natura plurima o alternativa dell’offerta, il giudizio di incongruità e la conseguente esclusione della ricorrente trovano comunque adeguato e sufficiente fondamento nella ritenuta inattendibilità delle previsioni economiche poste a base del piano finanziario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, qualora un provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di motivazioni, in base al cd. <i>principio di resistenza</i>, la validità anche di una sola delle argomentazioni autonomamente poste a base di tale provvedimento è sufficiente, di per sé sola, a sorreggerne il contenuto, sicché il venir meno di un’altra motivazione non potrà portare all’annullamento del provvedimento impugnato (<i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, sez. IV, n. 130/2023), con conseguente difetto di interesse all’esame delle ulteriori censure dirette avverso le altre <i>rationes decidendi</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.3 Pertanto, il secondo motivo deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse risultando la legittimità dell’esclusione già integralmente sorretta dall’autonoma e assorbente motivazione concernente l’inattendibilità e l’aleatorietà del piano economico-finanziario presentato dalla ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la Società ricorrente a pagare, in favore del Comune resistente e della controinteressata So.G.E.T. S.p.A., le spese del presente giudizio che liquida, per ogni parte, in euro duemila/00, oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 7 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michelangelo Francavilla, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Christian Corbi, Referendario</p>
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		<title>Sulla suddivisione in macrolotti di una gara di appalto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-suddivisione-in-macrolotti-di-una-gara-di-appalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:00:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-suddivisione-in-macrolotti-di-una-gara-di-appalto/">Sulla suddivisione in macrolotti di una gara di appalto.</a></p>
<p>Contratti della p.a. – Gara di appalto – Macrolotti – Suddivisione – Legittimità. La suddivisione in macrolotti di una gara di appalto e, in particolare, la scelta dell’amministrazione di accorpare la richiesta per la fornitura di uno stesso dispositivo (nel caso deciso, includendo anche la versione anallergica), non risulta né</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-suddivisione-in-macrolotti-di-una-gara-di-appalto/">Sulla suddivisione in macrolotti di una gara di appalto.</a></p>
<p style="font-weight: 400;">Contratti della p.a. – Gara di appalto – Macrolotti – Suddivisione – Legittimità.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400;">La suddivisione in macrolotti di una gara di appalto e, in particolare, la scelta dell’amministrazione di accorpare la richiesta per la fornitura di uno stesso dispositivo (nel caso deciso, includendo anche la versione anallergica), non risulta né illogica né sproporzionata, poiché è insita nella scelta di voler disporre di tutte le parti dell’impianto al fine di standardizzare i costi di gamma e rendere maggiormente possibile un confronto dei prezzi, nonché al fine di migliorare la gestione delle future richieste di modifica contrattuale.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400;">Pres. Bucchi – Est. Caporali</p>
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		<title>Sul rito accelerato il ricorso in materia di accesso agli atti di cui la stazione appaltante ha disposto l’oscuramento.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:42:28 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90716</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rito-accelerato-il-ricorso-in-materia-di-accesso-agli-atti-di-cui-la-stazione-appaltante-ha-disposto-loscuramento/">Sul rito accelerato il ricorso in materia di accesso agli atti di cui la stazione appaltante ha disposto l’oscuramento.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Ricorso in manteria di accesso agli atti &#8211; Rito accelerato &#8211; Ratio. Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) ha introdotto nella contrattualistica pubblica un rito speciale, c.d. super accelerato, connotato, anche per quanto riguarda il ricorso in materia di accesso</p>
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<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Ricorso in manteria di accesso agli atti &#8211; Rito accelerato &#8211; Ratio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) ha introdotto nella contrattualistica pubblica un rito speciale, c.d. super accelerato, connotato, anche per quanto riguarda il ricorso in materia di accesso agli atti di cui la stazione appaltante ha disposto l’oscuramento, da termini di impugnazione estremamente ristretti (dieci giorni) e da una decisione del giudice in tempi altrettanto ristretti, in deroga alla disciplina generale dell’articolo 116 c.p.a. Il rito si fonda su specifici presupposti, che ne costituiscono anche il limite di compatibilità con il diritto di difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione, e segnatamente: a) il fatto che, contestualmente all’aggiudicazione, debbano essere “in automatico” ostese ai concorrenti classificati ai primi cinque posti in graduatoria anche le rispettive offerte (articolo 36, comma 2); b) il fatto che, qualora l’aggiudicatario o altri operatori collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria abbiano formulato istanze di oscuramento totale o parziale delle proprie offerte come previsto dal precedente articolo 35, le determinazioni assunte dalla stazione appaltante su dette istanze siano comunicate contestualmente all’aggiudicazione (articolo 36, comma 3); c) il fatto che, in tal modo, i concorrenti destinatari della comunicazione (di aggiudicazione e di oscuramento) siano messi in condizione di calibrare i propri ricorsi avverso le ragioni che sono state ritenute meritevoli di determinare un oscuramento totale o parziale dell’offerta aggiudicataria (e, difatti, il comma 4 del medesimo articolo 36 assoggetta al termine di dieci giorni l’impugnazione delle “<i>decisioni di cui al comma 3</i>”, ossia delle sole decisioni assunte dalla stazione appaltante in merito all’oscuramento dell’offerta, e non di tutte le determinazioni in materia di accesso). Secondo l’interpretazione affermatasi in giurisprudenza, è proprio l’effettività del diritto di difesa “degli altri operatori economici” classificatisi entro la quinta posizione in graduatoria che presuppone l’imprescindibile presenza di questi tre presupposti, in quanto essi potranno articolare efficacemente le proprie deduzioni avverso le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento soltanto avendo contezza, da un lato, delle ragioni poste a corredo di tali decisioni, dall’altro, della concreta incidenza lesiva in termini di latitudine delle omissature sulle offerte. Il rito in questione è strutturato in modo tale da incidere in modo determinante sulla cronologia del contenzioso negli appalti, con l’obiettivo di risolvere le controversie sull’accesso ai documenti in tempi brevissimi. La <i>ratio </i>della norma, infatti, è quella di introdurre un meccanismo “<i>rapidissimo</i>” che risolva le questioni sull’oscuramento degli atti (delle offerte) prima che decorra il termine di trenta giorni previsto per l’impugnazione principale dell’aggiudicazione e in funzione di tale eventualità. La norma (e il particolare rito in essa previsto) è quindi principalmente funzionale agli ipotetici “ricorsi” contro l’aggiudicazione da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione ex art. 90 del d.lgs. 36/2023 dai concorrenti non aggiudicatari (posteriori in graduatoria o esclusi), per permettere loro di ottenere rapidamente i documenti necessari per poter eventualmente articolare motivi di ricorso contro l’aggiudicazione entro i ristretti termini di legge.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Caponigro &#8211; Est. Agostini</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1972 del 2026, proposto da<br />
Biomérieux Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria dell&#8217;Alto Adige, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Gasparri, Salvatore Circelli, Elena Arcangeli, Alfredo Ernesto Ludovico Pischedda, Britta Venturino, Federica Maurer e Carlo Totino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Becton Dickinson Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Flavio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano n. 52/2026, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Becton Dickinson Italia S.p.A. e di Azienda Sanitaria dell&#8217;Alto Adige;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Roberto Bonatti, Carlo Totino e Flavio Lorusso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La società Bioméreiux Italia S.p.A. chiede la riforma della sentenza del T.R.G.A. Sezione Autonoma di Bolzano che ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso dalla medesima proposto ai fini dell’annullamento della comunicazione di aggiudicazione, prot. n. 161909-BZ del 23 dicembre 2025, nella parte in cui è stata accolta l’istanza di oscuramento della Becton Dickinson Italia S.p.A. relativa al Lotto 5: Emocolture (CIG: B79106092D) della “<i>Procedura aperta per la fornitura quinquennale suddivisa in cinque lotti di reattivi diagnostici con noleggio di apparecchiature per i laboratori di analisi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige AC06/2025</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. In punto di fatto la società appellante esponeva le seguenti circostanze:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di essere risultata aggiudicataria all’esito della procedura aperta per la fornitura quinquennale di reattivi diagnostici con noleggio di apparecchiature per i laboratori di analisi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, basata sul sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lotti n. 1 (Identificazioni biochimiche e tramite MALDI-Tof, Antibiogrammi), n. 3 (Colorazioni Microbiologia) nonché del lotto 5 (Emoculture), quest’ultimo – oggetto della presente causa &#8211; per un importo complessivo di Euro 1.497.000,00 (IVA esclusa), avendo ottenuto la propria offerta il miglior punteggio in rapporto alla qualità/prezzo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; all’esito delle operazioni di gara, la graduatoria del lotto 5 risultava così composta:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1° classificata: Biomérieux Italia S.p.A., con punteggio complessivo di 92,01/100 (punteggio qualità: 70/70; punteggio prezzo: 22,01/30);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2° classificata: Becton Dickinson Italia S.p.A., con punteggio complessivo di 90,82/100 (punteggio qualità: 60,82/70; punteggio prezzo: 30/30);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il 23 dicembre 2025, con comunicazione prot. n. 161909-BZ, l’Amministrazione comunicava ai concorrenti l’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 36 del 2023 e le decisioni assunte in ordine alle richieste delle due concorrenti di oscuramento di parti delle offerte ai sensi dell’art. 36, comma 3, del citato decreto legislativo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la documentazione sottratta all’accesso della seconda classificata – motivata da ragioni di riservatezza &#8211; era pressoché integrale e riguardava le seguenti componenti dell’offerta:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B6. Relazione tecnica; B.8. Depliant, scheda tecnica e manuale operativo; B.9. Ulteriore documentazione utile a comprova; B.11. Relazione sul servizio di assistenza tecnica; B.19. Report tipo per la valutazione del sub-criterio 3.6 del lotto 5 emocolture;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; essendo stata l’odierna appellante aggiudicataria la medesima non ravvisava nessuna ragione per contestare né l’ammissione né la valutazione dell’offerta della Becton Dickinson Italia S.p.A., e conseguentemente, la decisione di non ostendere parti dell’offerta della stessa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la situazione è tuttavia mutata dopo che la Becton Dickinson Italia S.p.A le ha notificato, in data 22 gennaio 2026, un ricorso con richiesta di annullamento dell’aggiudicazione del lotto 5 disposta in proprio favore, per il fatto che in ragione di questa impugnativa è sorto per la stessa un interesse concreto e attuale a esaminare ai fini difensivi le parti oscurate dell’offerta della seconda in graduatoria, per poter difendere la propria posizione nel ricorso principale anche attraverso l’articolazione di un ricorso incidentale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; adiva quindi il TRGA di Bolzano con ricorso <i>ex </i>art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, notificandolo e depositandolo entro 10 giorni decorrenti dalla notificazione del ricorso principale, domandando l’annullamento della comunicazione dell’Azienda Sanitaria del 23 dicembre 2025, nella parte in cui ha disposto l’oscuramento dell’offerta tecnica di Becton Dickinson Italia S.p.A. e chiedendo l’accesso integrale all’offerta della stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. All’esito del giudizio, il TRGA di Bolzano con l’impugnata sentenza &#8211; optando per un’interpretazione letterale dell’art. 36, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e in linea con la finalità super acceleratoria del rito appalti, dichiarava irricevibile il ricorso dell’odierna appellante, notificato soltanto in data 2 febbraio 2026 a fronte della notifica della comunicazione di aggiudicazione e determinazioni sull’oscuramento avvenuta il 23 dicembre 2025. Il Tribunale ha specificato “<i>Permettere all’aggiudicataria di ricorrere dopo quaranta giorni violerebbe, infatti, il principio di parità tra le parti, creando una “divaricazione” ingiustificata dei termini tra l’aggiudicatario e gli altri concorrenti”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Avverso la suddetta sentenza n. 52/2026 la Bioméreiux Italia S.p.A. (in breve “BMX”) proponeva appello affidato ai seguenti motivi di impugnazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I. “<i>Error in procedendo ed error in iudicando: Violazione e falsa applicazione di legge per violazione dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 42, comma 1, cod.proc.amm.”;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I. BIS, in subordine: “<i>Istanza ex art. 267 TFUE per la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea relativa all’interpretazione della Direttiva 89/665/CE come modificata dalla Direttiva 2007/66/CE, nella parte in cui osta all’affermazione dell’effettività della tutela giurisdizionale nelle procedure d’appalto l’onere per l’aggiudicatario di impugnare entro dieci giorni la decisione di accoglimento dell’oscuramento dell’offerta del secondo e degli altri operatori economici in graduatoria</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante riproponeva inoltre ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. il motivo rimasto assorbito, recante: “<i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, commi 4 e 5, d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005. Difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità e del principio di bilanciamento tra riservatezza e diritto di accesso (CGUE, ord. 10 giugno. 2025, C-686/24)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Nel giudizio si costituivano in data 19 marzo 2026 sia l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (in breve “SABES”) sia la controinteressata Becton Dickinson Italia S.p.A. (in breve “BD”). L’amministrazione intimata insisteva per la correttezza della sentenza facendo leva sulla posizione di terzietà dell’azienda la quale si è attenuta al dato normativo disponendo l’oscuramento di alcune parti di entrambe le offerte sulla base di motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente e di specifica istruttoria, rimettendosi nel merito alle eventuali determinazioni giudiziali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invece la società controinteressata BD chiedeva la reiezione del ricorso opponendosi alla richiesta rimessione alla Corte di Giustizia UE per carenza dei presupposti. In ordine alla riproposizione del motivo di merito non esaminato insisteva nella inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 101 e. 42 c.p.a. e comunque per il rigetto della domanda di accesso considerando legittimo l’oscuramento concesso in quanto relativo a patrimonio informativo e concorrenziale dell’operatore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Con memoria depositata in data 1° giugno 2026 la controinteressata BD eccepiva l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. facendo presente che il rito di cui all’art. 36 d.lgs. n. 36/2023 è funzionale ad un accesso di tipo difensivo essendo l’ostensione consentita soltanto qualora sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi relativi alla procedura di gara. Tale interesse sarebbe venuto meno nel caso in esame per il fatto che il giudizio di merito che pendeva al RG. 22/2026 del TRGA di Bolzano nel frattempo è stato trattenuto in decisione e le parti hanno già definitivamente articolato le proprie difese per cui ritiene che l’ostensione non potrebbe più recare alcuna utilità, neppure strumentale all’odierna appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Va infine dato atto del fatto che in data 9 giugno 2026 è stata pubblicata la sentenza del T.R.G.A. di Bolzano n. 127/2026 di decisione della causa sull’aggiudicazione del lotto 5, che ha accolto sia il ricorso principale della controinteressata BD sia il ricorso incidentale dell’odierna appellante BMX disponendo l’annullamento degli atti di gara “<i>nella parte in cui non sono state escluse entrambe le partecipanti dalla gara per carenza in entrambe le offerte tecniche di un requisito essenziale richiesto dalla disciplina di gara</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. All’odierna camera di consiglio, il difensore dell’appellante, a seguito del deposito della richiamata sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, n. 127 del 9 giugno 2026, nell’insistere sulla permanenza dell’interesse a fini difensivi, ha chiesto il rinvio della trattazione ad altra data, il difensore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige si è rimesso al Collegio, mentre il difensore della Becton Dickinson Italia s.p.a., si è opposto al rinvio nonché alla richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea formulata da parte appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. &#8211; Preliminarmente occorre passare all’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controinteressata Becton Dickinson Italia S.p.A.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Quanto al rilievo sulla sopravvenuta improcedibilità dell’appello, il Collegio condivide quanto anche espresso dall’appellante in camera di consiglio in ordine al fatto che, non essendo ancora passata in giudicato la sentenza del TRGA di Bolzano n. 127 del 2026, ma essendo la stessa passibile di impugnazione, la possibilità di utilizzare i documenti non ostesi a fini difensivi, eventualmente per la proposizione di motivi aggiunti al ricorso incidentale proposto in prime cure, non può essere allo stato esclusa, sicché l’appello non può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a., “possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si ritiene pertanto attuale l’interesse strumentale perseguito dalla società appellante ad accedere all’offerta oscurata della ricorrente in relazione al lotto n. 5 e di ottenere una pronuncia sul ricorso proposto ex art. 36 d.lgs. 36/2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. In ordine alla eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 101, comma 1, c.p.a. per difetto di specificità dei motivi e di mera riproposizione del motivo originario, la censura è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ pur vero che l’art. 101 c.p.a. richiede che l’atto di appello contenga “<i>le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata</i>”, tuttavia la verifica se tale dovere sia stato assolto o meno va condotta con metodo non formalistico e caso per caso, in proporzione al numero e alla qualità delle questioni discusse e all’ampiezza della disamina che ne sia stata fatta nella sentenza appellata (<i>ex plurimis</i> Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2013, n. 3249); né il fatto di non essere articolato in motivi separati ed in sé conchiusi – il che non è richiesto dalla norma – assume rilievo alcuno quando l’appello enuclei comunque gli aspetti di criticità della sentenza rendendosi intelligibile sia al giudice, sia alle parti resistenti (Cons. Stato, sez. III, 20 settembre 2012, n. 5022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso in esame, come si vedrà <i>infra</i>, l’atto di appello risulta formulato in modo da consentire di individuare con chiarezza la statuizione investita dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione della sentenza appellata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Invece in ordine all’istanza di rinvio formulata in via subordinata dalla parte appellante alla camera di consiglio, il Collegio ritiene di non poter accordare alcun rinvio della trattazione della causa, non ricorrendo un’ipotesi eccezionale che, ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., consentirebbe al giudice di accedere alla richiesta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. &#8211; Si reputa inoltre di poter prescindere dalla richiesta dell’appellante di deferimento della questione all’Adunanza plenaria formulata in udienza e dalla richiesta contenuta al motivo I BIS dell’appello di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. in quanto il gravame è fondato per le ragioni che si espongono dappresso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. &#8211; Fatte queste premesse, si può passare all’esame del motivo di appello che assume natura pregiudiziale essendo diretto a censurare l’erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso per l’accesso ex art. 36 del d.lgs. 36/2023 per tardività in quanto proposto non entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della comunicazione di aggiudicazione contenente le determinazioni sull’oscuramento delle offerte, ossia il 2 gennaio 2026, ma soltanto in seguito e quale conseguenza della notifica del ricorso principale per l’impugnazione dell’aggiudicazione disposta dall’Azienda Sanitaria, quindi appena in data 2 febbraio 2026, ossia 40 giorni dopo la suddetta comunicazione a cui la norma lega il termine di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Secondo l’appellante la motivazione della sentenza gravata non coglie il nodo centrale della questione posta in prime cure, in ordine al <i>dies a quo</i> del ricorso ex art. 36 del codice dei contratti pubblici. Evidenzia come la questione riguarda la irrilevanza per l’aggiudicataria dell’oscuramento della documentazione del secondo (ma anche degli altri che seguono in graduatoria), fino a quando questi non contestano l’aggiudicazione. Specifica che vi possono essere delle situazioni in cui l’aggiudicatario abbia immediato interesse a contestare la decisione sulle istanze di oscuramento, come nel caso in cui la propria istanza di oscuramento è stata respinta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quando invece l’aggiudicatario, come nel caso in esame, abbia ottenuto l’accoglimento della propria istanza di oscuramento – e dunque vede tutelata la riservatezza della propria offerta – non ha, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione e delle determinazioni sugli oscuramenti, alcun interesse concreto ed attuale ad accedere all’offerta oscurata della seconda classificata, né tantomeno a contestare le relative decisioni di oscuramento in quanto ha vinto la gara e non vi è per lui alcuna esigenza strumentale di difesa (e quindi di impugnare la decisione).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante considera errata e lesiva della posizione dell’aggiudicatario la lettura fatta propria dal TRGA secondo cui, per non incorrere in decadenze, l’aggiudicatario dovrebbe &#8211; a prescindere dall’interesse e forse inutilmente &#8211; impugnare la decisione di oscuramento dei concorrenti che lo seguono in graduatoria entro dieci giorni dalla comunicazione, in via puramente astratta e cautelativa a fronte di un pregiudizio del tutto ipotetico. Salvo poi, nel caso in cui non lo faccia non poter mai più accedere alla documentazione oscurata neppure in caso di notifica di un ricorso dagli altri concorrenti, pur sorgendo soltanto in quel caso la necessita concreta di conoscere l’offerta altrui per difendersi, ad esempio per formulare un ricorso incidentale. Nell’ipotesi di aggiudicazione di più lotti, l’aggiudicataria quindi, secondo la tesi del TRGA, dovrebbe proporre ricorso ex art. 36, comma 4 del d.lgs. 36/2023 avverso gli oscuramenti disposti nei confronti di tutti i concorrenti che la seguono nelle graduatorie, al mero fine di avere copia delle offerte tecniche delle stesse, con una inutile proliferazione di ricorsi giurisdizionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. La controinteressata invece insiste nella correttezza della sentenza facendo presente che l&#8217;art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 fissa un termine unico e perentorio, riferito a tutte le decisioni di oscuramento e a tutti i primi cinque graduati, <i>a prescindere dai motivi </i>per i quali l&#8217;impugnazione è proposta. A tale fine la parte richiama la sentenza di questo Consiglio n. 2384/2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fa inoltre presente che la decisione di oscuramento, nel caso che ci occupa, è stata adottata in modo espresso e contestuale alla comunicazione di aggiudicazione, per cui non vi è alcun dubbio sulla decorrenza del <i>dies a quo che </i>coincide per tutti i concorrenti con la comunicazione del 23 dicembre 2025. Su questa ipotesi convergono <i>tutti </i>gli orientamenti giurisprudenziali, anche i più “elastici”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenzia altresì che il legislatore nel meccanismo della reciproca ostensione ha già considerato e disciplinato l&#8217;esigenza difensiva «<i>incidentale</i>» anche dell’aggiudicataria, considerandola recessiva rispetto all’interesse (preminente) all&#8217;accelerazione del contenzioso in un settore strategico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La diversa lettura propugnata dall&#8217;appellante determinerebbe un&#8217;irragionevole divaricazione dei termini (dieci giorni per i non aggiudicatari, oltre quaranta per l&#8217;aggiudicatario), in frontale contrasto con il principio di parità delle parti (art. 111 Cost.; art. 2 c.p.a.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. Il motivo di gravame è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3.1. Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) ha introdotto nella contrattualistica pubblica un rito speciale, c.d. super accelerato, connotato, anche per quanto riguarda il ricorso in materia di accesso agli atti di cui la stazione appaltante ha disposto l’oscuramento, da termini di impugnazione estremamente ristretti (dieci giorni) e da una decisione del giudice in tempi altrettanto ristretti, in deroga alla disciplina generale dell’articolo 116 c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto maggiormente interessa in questa sede, l’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. Nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a).</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il rito si fonda su specifici presupposti, che ne costituiscono anche il limite di compatibilità con il diritto di difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione, e segnatamente:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) il fatto che, contestualmente all’aggiudicazione, debbano essere “in automatico” ostese ai concorrenti classificati ai primi cinque posti in graduatoria anche le rispettive offerte (articolo 36, comma 2);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) il fatto che, qualora l’aggiudicatario o altri operatori collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria abbiano formulato istanze di oscuramento totale o parziale delle proprie offerte come previsto dal precedente articolo 35, le determinazioni assunte dalla stazione appaltante su dette istanze siano comunicate contestualmente all’aggiudicazione (articolo 36, comma 3);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) il fatto che, in tal modo, i concorrenti destinatari della comunicazione (di aggiudicazione e di oscuramento) siano messi in condizione di calibrare i propri ricorsi avverso le ragioni che sono state ritenute meritevoli di determinare un oscuramento totale o parziale dell’offerta aggiudicataria (e, difatti, il comma 4 del medesimo articolo 36 assoggetta al termine di dieci giorni l’impugnazione delle “<i>decisioni di cui al comma 3</i>”, ossia delle sole decisioni assunte dalla stazione appaltante in merito all’oscuramento dell’offerta, e non di tutte le determinazioni in materia di accesso).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo l’interpretazione affermatasi in giurisprudenza, è proprio l’effettività del diritto di difesa “degli altri operatori economici” classificatisi entro la quinta posizione in graduatoria che presuppone l’imprescindibile presenza di questi tre presupposti, in quanto essi potranno articolare efficacemente le proprie deduzioni avverso le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento soltanto avendo contezza, da un lato, delle ragioni poste a corredo di tali decisioni, dall’altro, della concreta incidenza lesiva in termini di latitudine delle omissature sulle offerte (Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620, Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2026, n. 4327/2026).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3.2. Come ha correttamente osservato il T.R.G.A., e sul punto il Collegio concorda, il rito in questione è strutturato in modo tale da incidere in modo determinante sulla cronologia del contenzioso negli appalti, con l’obiettivo di risolvere le controversie sull’accesso ai documenti in tempi brevissimi. La <i>ratio </i>della norma, infatti, è quella di introdurre un meccanismo “<i>rapidissimo</i>” che risolva le questioni sull’oscuramento degli atti (delle offerte) prima che decorra il termine di trenta giorni previsto per l’impugnazione principale dell’aggiudicazione e in funzione di tale eventualità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La norma (e il particolare rito in essa previsto) è quindi principalmente funzionale agli ipotetici “ricorsi” contro l’aggiudicazione da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione ex art. 90 del d.lgs. 36/2023 dai concorrenti non aggiudicatari (posteriori in graduatoria o esclusi), per permettere loro di ottenere rapidamente i documenti necessari per poter eventualmente articolare motivi di ricorso contro l’aggiudicazione entro i ristretti termini di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3.3. La sentenza impugnata, pur partendo da questi corretti assunti di carattere generale, ha poi motivato la decisione sulla tardività del ricorso proposto dall’aggiudicataria adottando una interpretazione rigidamente ancorata al dato letterale della norma facendo richiamo ad alcune sentenze che tuttavia hanno avuto ad oggetto ricorsi proposti contro la determinazione sull’oscuramento dell’offerta dell’aggiudicataria proposti “da altri concorrenti” (il secondo classificato oppure il concorrente escluso) che, infatti, erano strumentali ad impugnare l’aggiudicazione. Tali pronunciamenti tuttavia non possono ritenersi pertinenti al caso in esame, dove il ricorso è stato proposto dall’aggiudicatario e la questione riguarda invece l’assenza di interesse concreto ed attuale dell’aggiudicatario ad impugnare nell’immediatezza le decisioni sull’oscuramento delle offerte di concorrenti posteriori in graduatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3.4. Il Collegio ritiene che sia in questo caso imprescindibile e di fatto possibile perseguire una interpretazione costituzionalmente orientata del comma 4 dell’art. 36 del d.lgs. 23/2023, senza con ciò stravolgere il significato letterale della norma, per dare concretezza ai principi fondamentali dell’ordinamento e quindi del giusto processo, del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione, del principio di proporzionalità (art. 5, par. 4 del TUE) ma anche dell’interesse concreto ed attuale ad agire (art. 100 c.p.c., applicabile ex art. 39, comma 1, c.p.a.), che osta all’imposizione di un onere di impugnazione “preventivo” rispetto a un pregiudizio non ancora verificatosi; nonché il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 1 c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come detto poc’anzi, il comma 4 dell’art. 36, nella parte in cui prevede “<i>Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione</i>”, introducendo il rito super accelerato per le impugnazioni delle decisioni in materia di oscuramento negli appalti, è finalizzato a rendere efficace la difesa degli operatori concorrenti non aggiudicatari che mirano al bene della vita, ossia all’oggetto dell’aggiudicazione, evitando loro la necessità di proporre ricorsi al buio, con conseguente incremento del contenzioso, in spregio alle esigenza di speditezza dei giudizi in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici (cfr. <i>ex plurimis </i>Cons Stato, sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9573; id., sez. III, 8 ottobre 2025, n. 7898).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sarebbe, invero, del tutto illogico e contrastante con il principio di proporzionalità e, in generale, con i principi fondanti del diritto d’azione nel processo amministrativo, imporre all’aggiudicatario di impugnare, pena la decadenza, a prescindere dall’interesse e forse inutilmente, la decisione di oscuramento dei concorrenti che lo seguono in graduatoria entro dieci giorni dalla comunicazione, in via puramente astratta e cautelativa a fronte di un pregiudizio del tutto ipotetico. Per l’aggiudicatario l’interesse tutelato dal comma 4 dell’art. 36, di rendere effettiva la difesa e quindi di accedere ad eventuali parti illegittimamente oscurate delle offerte altrui, sorge soltanto in via incidentale e quale conseguenza della notifica del ricorso principale da parte di altro concorrente, ed è immediato soltanto nel caso in cui abbia da contestare il rigetto totale o parziale di oscuramento della propria offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, l’aggiudicatario di una gara ad evidenza pubblica è titolare di un interesse legittimo oppositivo alla conservazione del “bene della vita” ad esso attribuito dalla stazione appaltante in esito al procedimento di scelta del contraente, per cui non ha e non può avere alcun interesse, in assenza di una lesione attuale, ad impugnare la determinazione amministrativa di oscuramento di altre offerte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che, trattandosi di un interesse che può derivare solo dall’altrui impugnativa che metta a rischio l’aggiudicazione intervenuta, pur nel silenzio della norma, trova evidente applicazione la norma di cui all’art. 42 c.p.a. la quale, nel prevedere lo specifico strumento del ricorso incidentale, stabilisce la regola che le “<i>domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale</i>” possono essere proposte in un termine decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né, d’altra parte, può ritenersi che tale esegesi della norma possa contrastare con le esigenze di velocizzazione del rito appalti, in quanto l’assetto di interessi disciplinato dalla stazione appaltante in esito alla gara è messo in discussione dall’annullamento dell’aggiudicazione, mentre l’impugnazione da parte dell’aggiudicatario delle determinazioni sull’oscuramento delle altre offerte costituisce uno strumento difensivo che necessariamente interviene quando la lite è già sorta ed è destinato ad inserirsi nell’ambito della stessa</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3.6. Il Collegio rileva che il ricorso in primo grado risulta essere stato proposto entro il termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso principale di merito, considerato che il <i>dies ad quem</i> del 1° febbraio 2026 cadeva di domenica, per cui rimane in questa sede del tutto irrilevante l’ulteriore questione, affrontata per altri versi anche nell’ordinanza di questo Consiglio n. 4327/2026 di rimessione all’Adunanza Plenaria, sulla applicabilità del termine dei dieci giorni dalla comunicazione previsto dall’art. 36, comma 4 anche ad atto diverso dalla suddetta comunicazione (nella specie la notifica del ricorso principale) oppure del termine di trenta giorni previsti in materia di rito per l’accesso di cui all’art. 116 c.p.a., la cui disciplina si riespande sulle ipotesi non rientranti nella norma eccezionale e derogatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3.7. Per le ragioni tutte esposte l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata va considerato tempestivo il ricorso proposto da BMX per l’impugnazione della determinazione di oscuramento in epigrafe indicata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. &#8211; Non ritenendo sussistere in questo caso un’ipotesi di errore palese ai sensi dell’Adunanza Plenaria n. 16/2024, ed avendo il giudice di primo grado motivato in ordine alla propria decisione in rito, il Collegio procederà, di seguito, all’esame del motivo originario come richiesto con la riproposizione ex art. 101 c.p.a. del II motivo di appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. L’appellante facendo richiamo a pronunciamenti giurisprudenziali che hanno respinto istanze di oscuramento motivate dalla necessità di tutela del proprio <i>know how</i> sostiene che sarebbe illegittima la determinazione assunta dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sull’istanza di oscuramento della Becton Dickinson Italia S.p.A., per il fatto che né la richiedente né l’amministrazione avrebbero fornito delle spiegazioni riguardo alla specificità, alla strumentalità e alla tipologia di dati sensibili ex art. 98 del codice della proprietà industriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Soggiunge la parte che, se anche tali spiegazioni non fossero ritenute necessarie, la situazione venutasi a creare nel caso in esame è del tutto sproporzionata, perché risultano essere stati oscurati intere parti dell’offerta, per centinaia di pagine e non soltanto una parte dei dati in modo selettivo, risultando pertanto l’oscuramento massivo, indiscriminato e incompatibile con il bilanciamento caso per caso richiesto dalla giurisprudenza europea. Del tutto inverosimilmente la totalità della documentazione oscurata costituisce segreto tecnico o commerciale, come genericamente affermato nell’istanza. Soggiunge infine che l’accesso all’offerta tecnica integrale è necessario per poter predisporre un’adeguata difesa nel giudizio attualmente ancora pendente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. La controinteressata in via preliminare eccepisce l’inammissibilità del ricorso trattandosi di abuso del processo, avendo la stessa ricorrente chiesto ed ottenuto l’oscuramento integrale della propria offerta senza addurre alcuna motivazione in ordine alle esigenze di tutela di segreto industriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito invece sostiene che la pronuncia C-686/2024 richiamata nel ricorso in realtà depone a sfavore dell’appellante che confonde l’obbligo di bilanciare con un (inesistente) obbligo di ostendere. Specifica poi che, a differenza di BMX, BD non ha operato un oscuramento integrale e indiscriminato, bensì selettivo e motivato, in quanto la relazione tecnica (B.6) è stata oscurata nelle sole parti per le quali sussisteva l&#8217;esigenza di tutela (e non integralmente, come ha fatto BMX); la relazione sul servizio di assistenza tecnica (B.11) è stata oscurata limitatamente ai nominativi del personale, come da dichiarazione di confidenzialità in atti; la residua documentazione attiene a specifiche operative e materiali (tra cui <i>white paper</i> di sicurezza di prodotto e di interfacciamento del LIS) che incorporano informazioni non generalmente note né facilmente accessibili agli operatori del ramo, di rilevante valore economico, idonee ad attribuire un vantaggio competitivo e presidiate da protocolli aziendali interni di segretezza (art. 98 CPI).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenzia che le motivazioni risultano esplicitate nella dichiarazione di confidenzialità depositata in gara e contesta il nesso di indispensabilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige dal canto suo specifica che a seguito delle dichiarazioni circostanziate della BD che ha precisato tutte le parti e contenuti dei documenti da ritenere confidenziali in quanto contenenti il patrimonio tecnico-aziendale e commerciale della società, ha compiuto una accurata istruttoria e deciso di concedere l’oscuramento in conformità alla richiesta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4. Il motivo è ammissibile è fondato nei limiti di quanto si dirà appresso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4.1. In generale, deve muoversi dalla premessa che la disposizione che consente di sottrarre all’accesso (oscurare, secondo la lettera dell’art. 36, terzo comma, del d.lgs. n. 36 del 2023) parti dell’offerta di un operatore economico va interpretata secondo criteri rigorosi e restrittivi, dal momento che la decisione di escludere la conoscenza di documenti amministrativi (tra i quali rientrano tutti quelli <i>«detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse»</i>, anche se di natura privatistica: art. 22, primo comma, lettera <i>d)</i>, della legge n. 241 del 1990) in linea di principio si pone in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa (richiamati anche dall’art. 22, secondo comma, cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso sono pertanto tipiche e tassative.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, l’esclusione dall’accesso di tutta o parte della documentazione costituente l’offerta (tecnica o economica) è subordinata, nell’art. 35, quarto comma, del Codice dei contratti pubblici, alla dichiarazione motivata della parte interessata all’oscuramento e alla prova che le informazioni contenute nell’offerta (o nelle giustificazioni di questa) costituiscono segreti tecnici o commerciali. Il concetto normativo centrale è quindi quello di segreto tecnico o commerciale che va mutuato, come sottolineato in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2025, n. 10036; sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857), dalle norme del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005) e in particolare dall’art. 98, primo comma, il quale prevede che <i>«per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) abbiano valore economico in quanto segrete;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete»</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza nazionale ha poi analizzato anche la specifica nozione di <i>know how</i> rilevante ai fini della sottrazione all’accesso della documentazione relativa all’offerta sottolineando che essa si riferisce <i>«a una tecnica, o una prassi o, oggi, prevalentemente, a una informazione, e, in via sintetica, all’intero patrimonio di conoscenze di un’impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulatesi negli anni, e capace di assicurare all’impresa un vantaggio competitivo, e quindi un’aspettativa di un maggiore profitto economico. Si tratta di un patrimonio di conoscenze il cui valore economico è parametrato all’ammontare degli investimenti (spesso cospicui) richiesti per la sua acquisizione e al vantaggio concorrenziale che da esso deriva, in termini di minori costi futuri o maggiore appetibilità dei prodotti. Esso si traduce, in ultima analisi, nella capacità dell’impresa di restare sul mercato e far fronte alla concorrenza. L’informazione tutelata dalla norma in questione (i.e. l’art. 53, co. 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e, oggi, l’art. 35, co. 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023) è, dunque, un’informazione dotata di un valore strategico per l’impresa, dalla cui tutela può dipendere la sopravvivenza stessa dell’impresa (Cass. pen., Sez. V, 4 giugno 2020, n. 16975)»</i> (Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2025, n. 10036, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In questa prospettiva è stato ulteriormente precisato che la segretezza delle informazioni di cui si richiede l’ostensione debba consistere in un aspetto oggettivo, non essendo sufficiente per l’operatore economico invocare un generico rischio di divulgazione del <i>know how</i> dell’azienda, dovendo provare che l’informazione che si ritiene riservata procuri un reale vantaggio concorrenziale ad un proprio concorrente: <i>«è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento»</i> (cfr. Consiglio di Stato, V, 17 luglio 2025, n. 6280).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rileva sul punto anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha precisato come <i>«l’amministrazione aggiudicatrice non può essere vincolata dalla semplice affermazione di un operatore economico secondo la quale le informazioni trasmesse sono riservate, ma deve esigere che tale operatore dimostri la natura realmente riservata delle informazioni alla cui divulgazione esso si oppone (v., in tal senso, sentenza del7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C-927/19,EU:C:2021:700, punto 117).</i> […] <i>Inoltre, al fine di rispettare il principio generale di buona amministrazione e di conciliare la tutela della riservatezza con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, l’amministrazione aggiudicatrice deve non solo motivare la sua decisione di trattare determinati dati come riservati, ma deve altresì comunicare in una forma neutra, per quanto possibile e purché una siffatta comunicazione sia tale da preservare la natura riservata degli elementi specifici di tali dati per i quali una protezione è giustificata a tale titolo, il loro contenuto essenziale a un offerente escluso che li richiede, e più in particolare il contenuto dei dati concernenti gli aspetti determinanti della sua decisione e dell’offerta</i> [essendo contraria ai principi del diritto dell’Unione Europea] <i>una prassi delle amministrazioni aggiudicatrici consistente nell’accogliere sistematicamente le richieste di trattamento riservato motivate da segreti commerciali»</i>: Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, 17 novembre 2022, causa C-54/21, <i>Antea Polska</i>, punti 65 e 66 della motivazione e punto 1 del dispositivo).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4.2. In altri termini, per giustificare la sottrazione all’accesso, occorre comprovare la sussistenza di quegli specifici requisiti delineati nell’art. 98 del codice della proprietà industriale circa l’esistenza di un segreto tecnico o commerciale, non potendo l’operatore limitarsi a una mera affermazione sulla appartenenza di certe informazioni al patrimonio aziendale o alla specificità dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4.3. Tornando alla fattispecie in esame, come evidenzia la ricorrente, le oscurazioni concesse dall’Azienda Sanitaria riguardano una grande quantità di documenti che di seguito vengono elencati. Tali documenti non contengono una specifica selezione di dati segretati e non risulta alcuna prova concreta che si tratti effettivamente nel complesso di segreti tecnici commerciali – nei termini sopra delineati dalla normativa sulla proprietà industriale &#8211; meritevoli di tutela, ossia:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; due liste di riferimenti bibliografici (rispettivamente per i criteri di valutazione n. 1.4 e n. 3.1) a studi scientifici pubblicati su riviste <i>peerreviewed</i>, che per loro natura sono di pubblico dominio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il Certificato ISO 27001, attestante la conformità a standard internazionali di sicurezza informatica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il BD <i>Product Security White Paper</i> relativo al software BD Synapsys (77 pagine integralmente oscurate), la cui denominazione lascia intendere trattarsi di documentazione tecnica sulle misure di sicurezza del prodotto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il Manuale <i>Synapsys Informatics</i> (430 pagine integralmente oscurate), con ogni evidenza un manuale utente destinato agli utilizzatori del prodotto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il <i>Service Level Agreement</i> (SLA), contenente con tutta probabilità le condizioni contrattuali del servizio di assistenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il Certificato UL-2900-2-1 rilasciato da <i>Underwriters Laboratories</i> (integralmente oscurato), recante presumibilmente attestazione di conformità a standard di <i>cybersecurity</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la BD <i>Synapsys Informatics Solution</i> &#8211; ASTM <i>Specifications Guide</i>, riferita a quanto consta a specifiche tecniche standardizzate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4.4. A giustificazione dell’oscuramento così massivo disposto dall’Azienda Sanitaria la difesa della medesima ha evidenziato nella memoria che “<i>La BD, in tale senso, dava espressamente atto che nella sua offerta tecnica risultavano certificati, documenti tecnici relativi all’interfacciamento al LIS e al software (sistema informatico dell’Azienda Sanitaria) non reperibili online e report elaborati ad hoc da personale BD e tali documenti dovevano assolutamente ritenersi segreti”</i> e ha inoltre sottolineato che “<i>la BD risulta essere attuale fornitore dell’Azienda Sanitaria e quindi come tale vanta evidentemente per esperienza acquisita sul campo un konow how particolarmente delicato e riservato che giustifica la dichiarazione di confidenzialità</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4.5. Il Collegio ritiene, allo stato, non sufficientemente provato il fatto che la documentazione sopra elencata attenga interamente a segreti aziendali nei termini delineati dalla giurisprudenza la quale richiede da parte dell’operatore la dimostrazione che “<i>il modello, ovvero l’idea da mettere al riparo della concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, avvantaggiando indebitamente il concorrente che strumentalizza l’istanza di accesso per fini diversi rispetto a quelli difensivi” </i>(Cons. Stato, n. 7650 del 2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’operatore è tenuto ad individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza, conoscenza, esperienza e procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il successo e la sua competitività nel mercato di riferimento (Cons. Stato, n. 8231 del 2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4.6. Sulla base di questa consolidata giurisprudenza pertanto non possono essere oscurati nell’ambito di gare d’appalti sottraendoli alle finalità difensive strumentali delle imprese concorrenti studi che già costituiscono dominio pubblico, certificati rilasciati da pubbliche autorità e neppure il <i>know how</i> (inteso come competenza, conoscenza, esperienza, procedura, idea o modello) acquisito presso la medesima stazione appaltante, se tale <i>know how</i> è limitato a procedure specifiche interne e quindi non è passibile di essere applicato in via generale in appalti (o mercati di riferimento), dovendosi dare il giusto rilievo ai principi della ‘trasparenza’ e ‘<i>par condicio’</i>, e alla necessità di tutela di interessi che trascendono, quelli, privati, dell’operatore economico che oppone genericamente il ‘segreto’, i quali assumono una connotazione pubblicistica, a garanzia della libertà della concorrenza e del buon funzionamento del mercato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4.7. Peraltro, la tutela del titolare di segreti commerciali o industriali, ove effettivamente esistenti, è assicurata anche in sede penale, tanto che l’art. 623 c.p. configura come reato la rivelazione di segreti scientifici o industriali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il ricorso, quindi, va accolto in quanto fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In accoglimento del ricorso va di conseguenza annullata la comunicazione di aggiudicazione prot. n. 0161909-BZ del 23.12.2025, nella parte in cui ha disposto l’oscuramento dei documenti dell’offerta tecnica di Becton Dickinson Italia S.p.A. per il lotto n. 5, facendo obbligo all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in sede di riesame dell’istanza, di limitare l’oscuramento alle sole parti dell’offerta di cui risulti fornita concreta prova che i dati costituiscano “segreto tecnico commerciale” o industriale ai sensi della normativa sulla proprietà intellettuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stazione appaltante, in caso di ostensione di documentazione dovrà comunque procedere ad anonimizzare le parti ritenute “sensibili” della stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio fissa a tale fine all’Amministrazione un termine di sette giorni dalla pubblicazione, o dalla comunicazione se anteriore, della presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Sussistono in considerazione della complessità delle questioni affrontate giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ricevibile il ricorso proposto in primo grado ed accoglie lo stesso nei sensi e nei limiti indicati, con annullamento della determinazione impugnata e fissazione alla stazione appaltante di un termine di sette giorni per procedere al riesame dell’istanza di oscuramento proposta dalla Becton Dickinson Italia in relazione al lotto n. 5 e porre in essere i conseguenti adempimenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese del doppio grado di giudizio compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Caponigro, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Poppi, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberta Ravasio, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Pascuzzi, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Sulla nozione di campionatura nelle procedure ad evidenza pubblica.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-campionatura-nelle-procedure-ad-evidenza-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 10:35:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-campionatura-nelle-procedure-ad-evidenza-pubblica/">Sulla nozione di campionatura nelle procedure ad evidenza pubblica.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Procedure ad evidenza pubblica &#8211; Campionatura &#8211; Offerta tecnica &#8211; Elemento dimostrativo &#8211; Funzione. La campionatura non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-campionatura-nelle-procedure-ad-evidenza-pubblica/">Sulla nozione di campionatura nelle procedure ad evidenza pubblica.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-campionatura-nelle-procedure-ad-evidenza-pubblica/">Sulla nozione di campionatura nelle procedure ad evidenza pubblica.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Procedure ad evidenza pubblica &#8211; Campionatura &#8211; Offerta tecnica &#8211; Elemento dimostrativo &#8211; Funzione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La campionatura non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. Così intesa, la campionatura non vale a costituire una componente essenziale ed intrinseca dell’offerta, anche se resta ad essa strettamente connessa rivelandosi funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa. In altri termini, i campioni rivestono una funzione dimostrativa, assumendo lo scopo di consentire l’apprezzamento, dal vivo, dei prodotti presentati.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Quiligotti &#8211; Est. Rossi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Quater)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ex</i> artt. 60 e 120, comma 5, cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 4898 del 2026, proposto, in relazione alla procedura CIG B6B5C1FEE0, da<br />
Hd Hospital Device S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cataldo e Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale &#8211; ASL Roma 2, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pierfrancesco Miele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Regione Lazio, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di Integra Lifesciences Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Cursano e Francesca Romana Baratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: justify;">previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della Deliberazione del Direttore ad interim dell’U.O.C. Provveditorato di ASL Roma 2 del 17 marzo 2026, n. 298 recante “Aggiudicazione dei Lotti nn. 9-10-12-15-22-37 della procedura di gara aperta per la fornitura di dispositivi medici per Neurochirurgia occorrenti alle Strutture Ospedaliere della A.S.L. Roma 2, per un importo complessivo triennale pari ad € 383.531,40 = (iva inclusa)”, nella parte in cui dispone, con riferimento al lotto n. 22 (CIG B6B5C1FEE0) l’aggiudicazione in favore della Integra Lifesciences Italy S.r.l., in luogo della precedente aggiudicazione in favore della ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale n. 5, allegato alla suddetta delibera, relativo alla seduta del 26 gennaio 2026 della Commissione giudicatrice, nella parte in cui dispone la riammissione della Integra Lifesciences Italy S.r.l. e la conseguente aggiudicazione del lotto n. 22 in suo favore, previa riparametrazione delle offerte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a detti provvedimenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>nonché per la declaratoria di inefficacia</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato tra le controparti, nonché</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>e per il subentro</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della ricorrente nello stesso, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 122 c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale &#8211; ASL Roma 2 e di Integra Lifesciences Italy S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1.</i> L’Azienda Sanitaria Locale-ASL Roma 2 ha indetto, con deliberazione n. 498 del 30 aprile 2025, una <i>procedura aperta telematica di durata triennale per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi per neurochirurgia occorrenti ai presidi ospedalieri della ASL Roma 2</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per il lotto 22 di tale procedura (avente ad oggetto «<i>circuiti monouso con puntale per aspiratore ad ultrasuoni per neurochirurgia per aspiratore tipo CUSA, con apparecchiatura di ULTIMA GENERAZIONE in uso gratuito per tutta la durata della fornitura da fornire contestualmente all’aggiudicazione</i>») hanno presentato domanda di partecipazione le società HD Hospital Device S.r.l. e Integra Lifesciences Italy S.r.l.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quest’ultima è stata esclusa dalla gara in applicazione della <i>lex specialis</i>, che richiedeva «<i>di inviare entro la data di scadenza di presentazione dell’offerta la campionatura, a titolo gratuito dei prodotti offerti con chiara indicazione del nome della ditta, al fine di accertare le performances e la puntuale corrispondenza del prodotto rispetto alle caratteristiche minime indispensabili richieste nell’Allegato “Capitolato Tecnico”</i>» e disponeva che «<i>[l]a mancata, incompleta o tardiva presentazione della campionatura richiesta secondo le modalità e i termini previsti, determinerà l’esclusione dalla gara</i>» (§ 13.1. del disciplinare); il menzionato lotto 22 veniva perciò provvisoriamente aggiudicato alla HD Hospital Device.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1.1.</i> La Integra Lifesciences Italy ha proposto impugnazione innanzi a questo Tribunale (n. R.G. 13878/2025) avverso la propria esclusione, richiedendo altresì la concessione di idonee misure cautelari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella resistenza dell’ASL Roma 2 e della controinteressata HD Hospital Device, con ordinanza n. 6648/2025 pubblicata il 27 novembre 2025 l’istanza cautelare è stata accolta ravvisando la sussistenza (oltre che del <i>periculum in mora</i>, anche<i> </i>del <i>fumus boni juris</i>)<i> </i>in quanto «<i>la disciplina di gara in questione non sembra attribuire alla campionatura una sostanziale funzione costitutiva dell’offerta</i>», dovendo perciò trovare applicazione il «<i>consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la campionatura non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2024, n. 3518, Cons. Stato, III, 4 agosto 2022, n. 6827, Cons. Stato, III, 15 marzo 2021, n. 2243; CGARS, 20 luglio 2020, n. 634, id. 5 maggio 2017, n. 2076). “Così intesa, la campionatura non vale a costituire una componente essenziale ed intrinseca dell’offerta, anche se resta ad essa strettamente connessa rivelandosi funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa” (Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1699; id. 5 luglio 2021 n. 5135; id. 20 agosto 2020, n. 5149). “In altri termini, i campioni rivestono una funzione dimostrativa, assumendo lo scopo di consentire l’apprezzamento, dal vivo, dei prodotti presentati” (Cons. Stato, III, 4 agosto 2022, n. 6827 che richiama: Consiglio di Stato, sez. III, 11 agosto 2017, n. 3996; sez. III, 3 luglio 2017, n. 3246)</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1.1.1.</i> La HD Hospital Device ha proposto appello <i>ex </i>art. 62 cod. proc. amm., che è stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 51/2026 pubblicata il 9 gennaio 2026, «<i>tenuto conto dei non implausibili profili di fumus boni iuris emergenti dal ricorso introduttivo del giudizio, nonché dell’assenza di pregiudizi gravi ed irreparabili nelle more della definizione del giudizio nel merito</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1.1.2.</i> In esecuzione dei richiamati provvedimenti giurisdizionali cautelari, la Commissione giudicatrice, riunitasi il 26 gennaio 2026, ha riammesso in gara la Integra Lifesciences Italy e ne ha valutato l’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con deliberazione n. 298 del 17 marzo 2026, il lotto 22 è stato conseguentemente aggiudicato a detta società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1.2.</i> Con ricorso notificato (all’ASL Roma 2, quale Amministrazione intimata, e alla Integra Lifesciences Italy, quale controinteressata) il 16 aprile 2026 e depositato il 27 aprile 2026, la HD Hospital Device ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, affidandosi ai seguenti motivi di censura:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; «<i>1. &#8211; Violazione dell’art. 13.1 del Disciplinare di gara, in relazione alla natura essenziale della campionatura quale elemento costitutivo dell’offerta tecnica. Violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di par condicio, trasparenza, completezza e immodificabilità dell’offerta. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità manifesta e sviamento</i>»: parte ricorrente deduce, sotto diversi profili, la correttezza dell’originaria decisione di escludere dalla gara la controinteressata, per violazione della <i>lex specialis</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; «<i>2. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 93 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, par condicio e segretezza delle offerte. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Sviamento</i>»: parte ricorrente, in aggiunta, sostiene che sia stato violato il principio della segretezza delle offerte, essendo state valutate dalla Commissione nella medesima composizione, che in precedenza aveva perciò già preso visione delle offerte e le aveva valutate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1.2.1.</i> Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2.</i> La ASL Roma 2 e Integra Lifesciences Italy si sono costituite in giudizio al fine di resistere al ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2.1.</i> In vista della camera di consiglio del 12 maggio 2026, originariamente fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la ASL ha depositato una memoria con cui ha:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; eccepito l’inammissibilità del gravame, giacché l’art. 120, comma 7, cod. proc. amm. avrebbe imposto di proporre impugnazione tramite ricorso per motivi aggiunti nel giudizio già pendente innanzi a questo Tribunale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; eccepito altresì l’inammissibilità del primo motivo, perché volto a rimettere in discussione le statuizioni cautelari di questo Tribunale e del Consiglio di Stato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; confutato nel merito la fondatezza del gravame, invocandone il rigetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2.2.</i> La Integra Lifesciences Italy ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità dei motivi (in quanto l’operato dell’Amministrazione era dovuto in esecuzione delle misure cautelari giudiziariamente disposte) e ne ha contestato la fondatezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3.</i> Alla suddetta camera di consiglio, le parti hanno richiesto un differimento in attesa della pubblicazione della sentenza che avrebbe definito nel merito il giudizio n. 13878/2025 (la causa era stata spedita in decisione all’udienza pubblica del 10 febbraio 2026) e questo Tribunale ha ritenuto di provvedere in conformità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.</i> La sentenza, pubblicata il successivo 13 maggio 2026 (n. 8858/2026), in accoglimento del ricorso della Integra Lifesciences Italy, ha annullato il provvedimento di esclusione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>5.</i> Alla nuova camera di consiglio del 26 maggio 2026, le parti hanno richiesto un ulteriore rinvio poiché avverso l’anzidetta sentenza era stato proposto appello con istanza cautelare <i>ex </i>art. 98 cod. proc. amm.; anche tale differimento è stato accordato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>6.</i> Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2224/2026 pubblicata l’11 giugno 2026, ha respinto la menzionata istanza cautelare, ritenendo <i>prima facie</i> (in virtù della cognizione sommaria propria della fase) condivisibile l’interpretazione seguita da questo Tribunale «<i>in relazione all’applicazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione e dei suoi corollari in termini di nullità delle clausole escludenti non contemplate</i>»</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>7.</i> Alla camera di consiglio del 23 giugno 2026, il ricorso è stato infine discusso e, previo avviso della possibile definizione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., spedito in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>8.</i> Il Collegio ritiene di definire il giudizio in conformità a quanto disposto dall’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., a mente del quale «<i>in ogni […] caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1 dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti</i>»: così è nel caso di specie, essendo integro il contraddittorio e completa l’istruttoria e non avendo le parti, a fronte del menzionato avviso, manifestato specifiche esigenze di difesa potenzialmente ostative all’adozione della presente pronuncia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>9. </i>L’eccezione di rito formulata dall’Amministrazione resistente è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di chiarire quanto segue: «<i>Il ricorso per motivi aggiunti, tipicamente preordinato all’estensione del thema decidendum di un giudizio già pendente, costituisce un rimedio giudiziario impiegabile ai sensi dell’art. 43 c.p.a. soltanto dal ricorrente, principale e incidentale.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Per tali ragioni, il presupposto di operatività dell’istituto è dato dalla deduzione di nuove ragioni di doglianza o di nuove domande proposte da chi abbia già assunto la qualifica processuale di parte ricorrente (principale o incidentale), per avere già proposto un precedente ricorso nell’ambito del medesimo giudizio.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>L’onere di impiegare il rimedio dei motivi aggiunti per censurare nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara ex art. 120, comma 7, c.p.a. non potrebbe, dunque, riferirsi a soggetti che, non avendo ancora proposto alcuna impugnazione, non abbiano già assunto la qualifica di parte ricorrente, i quali ben potrebbero agire separatamente, attraverso l’introduzione di un nuovo giudizio, avverso gli atti riguardanti la medesima procedura di gara (da altri) già contestata in sede giurisdizionale</i>» (Cons. Stato, Sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7419).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tenuto conto di tale indirizzo ermeneutico (pienamente condiviso dal Collegio e da considerarsi ancora attuale, in quanto la riscrittura dell’art. 120, comma 7, cod. proc. amm. ad opera del nuovo codice dei contratti pubblici non ne ha modificato la portata applicativa), è dirimente riscontrare che HD Hospital Device non aveva proposto alcun ricorso incidentale nel precedente giudizio, con conseguente insussistenza del presupposto che fa sorgere l’onere di gravare gli atti di gara successivi esclusivamente con motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>10.</i> Nel merito, il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>11.</i> Il primo motivo non è inammissibile, contrariamente a quanto eccepito dalla ASL e dall’odierna controinteressata, poiché soltanto il giudicato sarebbe ostativo ad una nuova pronuncia sul merito: nella specie, non vi è ancora alcuna sentenza avente l’autorità di cosa giudicata fra le parti, essendo pendente il giudizio d’appello avverso la pronuncia n. 8858/2026 di questo Tribunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sussisterebbero, semmai, i presupposti per disporre la sospensione del presente processo <i>ex </i>artt. 79 cod. proc. amm. e 337, comma 2, cod. proc. civ., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che definirà l’anzidetto giudizio di gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Trattandosi di un’ipotesi di sospensione <i>facoltativa </i>(cfr., <i>inter alias</i>, T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 27 ottobre 2023, n. 15996, e giurisprudenza ivi richiamata), il Collegio ritiene di non disporla tenuto conto del rigetto dell’istanza cautelare pronunciato dal Consiglio di Stato con la citata ordinanza n. 2224/2026 e delle relative motivazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>11.1.</i> Il motivo è infondato, alla luce di quanto statuito da questo Tribunale con la più volte menzionata sentenza n. 8858/2026 (che non può che essere integralmente ribadito): «<i>Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la campionatura non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2024, n. 3518, Cons. Stato, III, 4 agosto 2022, n. 6827, Cons. Stato, III, 15 marzo 2021, n. 2243; CGARS, 20 luglio 2020, n. 634, id. 5 maggio 2017, n. 2076). “Così intesa, la campionatura non vale a costituire una componente essenziale ed intrinseca dell’offerta, anche se resta ad essa strettamente connessa rivelandosi funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa” (Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1699; id. 5 luglio 2021 n. 5135; id. 20 agosto 2020, n. 5149). “In altri termini, i campioni rivestono una funzione dimostrativa, assumendo lo scopo di consentire l’apprezzamento, dal vivo, dei prodotti presentati” (Cons. Stato, III, 4 agosto 2022, n. 6827 che richiama: Consiglio di Stato, sez. III, 11 agosto 2017, n. 3996; sez. III, 3 luglio 2017, n. 3246).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>L’art. 13.1 del Disciplinare di gara stabilisce che “Per i lotti di che trattasi, è richiesto agli Operatori Economici offerenti, di inviare entro la data di scadenza di presentazione dell&#8217;offerta la campionatura, a titolo gratuito dei prodotti offerti con chiara indicazione del nome della ditta, al fine di accertare le performances e la puntuale corrispondenza del prodotto rispetto alle caratteristiche di minime indispensabili richieste nell&#8217;Allegato &#8220;Capitolato Tecnico&#8221;.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Si richiede per ogni prodotto offerto, una campionatura gratuita dotata dei requisiti di gara previsti per la fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto sia per quanto riguarda il confezionamento e le etichette, congiuntamente ai plichi tecnici.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Si specifica che dovrà essere offerta alla commissione giudicatrice, pena esclusione immediata dalla gara, anche una campionatura dello strumento di lettura, unico per ogni prodotto offerto, dei risultati prodotti dai sistemi di rilevazione e dal relativo software di funzionamento. Il campione presentato verrà restituito alla Ditta concorrente alla conclusione della procedura di gara, con modalità da stabilire.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>La campionatura, che rimarrà di proprietà dell&#8217;Azienda ASL Roma 2, dovrà essere corredata da regolare documento di accompagnamento o da elenco descrittivo dei prodotti campionati, redatto su carta intestata della Ditta offerente.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>La mancata, incompleta o tardiva presentazione della campionatura richiesta secondo le modalità e i termini previsti, determinerà l&#8217;esclusione dalla gara.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>In sede di valutazione, l&#8217;Azienda ASL Roma 2 appaltante si riserva la facoltà di richiedere ulteriori campionature e relativa documentazione, per eventuali prove tecniche aggiuntive.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Tutti i campioni devono corrispondere a quanto previsto al presente disciplinare ed a quanto dichiarato nelle Schede Tecniche consegnate dalla Ditta concorrente in sede di gara.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>La campionatura inviata s&#8217;intenderà concessa a titolo gratuito e non sarà restituita, salvo casi particolari, valutati singolarmente e discrezionalmente dell&#8217;Azienda ASL Roma 2 appaltante.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Tutti gli oneri necessari per la dimostrazione quali trasporto, installazione consumabili e quant&#8217;altro, sono a totale carico della Ditta concorrente.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Il mancato invio, anche parziale o incompleto, di quanto richiesto, comporterà l&#8217;esclusione automatica ed immediata dalla gara per il lotto non campionato.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>La campionatura va inviata alla Sede Legale dell&#8217;A.S.L. Roma 2, Ufficio Protocollo — Via M. Brighenti n. 23 &#8211; 00159 Roma — Ed. B. Indicare sulle scatole l&#8217;oggetto di gara a cui si partecipa e la dicitura &#8220;Non Aprire&#8221; — &#8220;Campionatura per la Gara d&#8217;appalto …”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Ne consegue che il disciplinare, al punto indicato, prevede espressamente, a pena di esclusione, l’invio della campionatura dei prodotti offerti entro la data di scadenza di presentazione dell’offerta, con la dichiarata finalità di accertare le performances e la puntuale corrispondenza del prodotto rispetto alle caratteristiche di minime indispensabili richieste nell’Allegato “Capitolato Tecnico”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Tuttavia, nel richiamato Allegato 1, recante le “Modalità di attribuzione dei punteggi di qualità”, nella parte relativa all’individuazione della metodologia attraverso la quale pervenire alla determinazione dei punteggi attribuibili con riferimento ai singoli parametri, sono indicate esclusivamente le “schede tecniche” e la “documentazione” e non invece anche la campionatura.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Né può convenirsi su quanto dedotto da parte dell’amministrazione laddove intende ricondurre la campionatura, intesa come etichette e confezionamento, alla “documentazione” di cui sopra, avuto riguardo al chiaro tenore testuale della previsione e al relativo significato e all’evidente diversa natura della documentazione rispetto alla campionatura, costituito da dispositivi per la neurochirurgia.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Ne consegue che la disciplina di gara, per come è stata costruita in concreto, non attribuisce alla campionatura una sostanziale funzione costitutiva dell’offerta, come invece in taluni specifici casi ha ritenuto la giurisprudenza invocata dalla controinteressata e dall’Amministrazione resistente, con la conseguenza che, in tal caso, la clausola di esclusione invocata da parte dell’amministrazione non è legittima</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>12. </i>Il secondo motivo è parimenti infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il più recente orientamento giurisprudenziale, invero, «<i>ammette, in caso di regressione della procedura selettiva alla fase di valutazione delle offerte tecniche in esito ad annullamento giurisdizionale, che la Commissione possa rivalutare le offerte medesime “a buste aperte”, e finanche avendo già conoscenza delle offerte economiche, non essendo il principio di segretezza di queste ultime un valore assoluto, ma dovendo esso conciliarsi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Si richiama sul punto l’indirizzo giurisprudenziale elaborato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 30 del 2012 &#8211; espressasi con riferimento all’art. 84, comma 12, del d.lgs. n. 163 del 2006, ma sulla base di argomentazioni che risultano valide anche a fronte della formulazione, invariata, dell’art. 77, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023 &#8211; secondo il quale anche nelle procedure che si svolgono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è ammissibile un rinnovo degli atti, successivo all’avvenuta conoscenza delle offerte economiche, limitato alla sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima Commissione preposta alla gara.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Nella suddetta ipotesi […] il principio dell’anonimato deve infatti essere bilanciato con gli antagonisti principi di conservazione degli atti giuridici, che trova notoriamente variegata espressione in ambito civilistico agli artt. 1419 e segg. cod. civ. e che è riscontrabile in campo amministrativo nei molteplici condizionamenti e limiti imposti prima dalla giurisprudenza e poi esplicitamente dall’art. 21octies della l. 7 agosto 1990, n. 241, riguardo all’annullabilità degli stessi provvedimenti illegittimi; nonché di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, sancito in via generale dall’art. 1, comma 1, della citata l. 7 agosto 1990, n. 241, e, nella specifica materia della contrattualistica pubblica, dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (oggi art. 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), rinveniente una significativa rispondenza anche nella regola di ragionevole speditezza dei procedimenti contemplata dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea</i>» (Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2026, n. 510).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In applicazione di tale orientamento (recentemente ribadito da Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2026, n. 3557, nonché pienamente condiviso dal Collegio), non è all’evidenza da considerarsi illegittimo che, come avvenuta nella specie, la Commissione proceda nella stessa composizione alla rivalutazione delle offerte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>13.</i> Conclusivamente, il ricorso dev’essere respinto alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>14.</i> La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna HD Hospital Device S.r.l. alla refusione, in favore delle controparti, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) per la ASL Roma 2 ed ulteriori € 1.000,00 (mille/00) per Integra Lifesciences S.r.l., e dunque complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Cristina Quiligotti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Claudia Lattanzi, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-campionatura-nelle-procedure-ad-evidenza-pubblica/">Sulla nozione di campionatura nelle procedure ad evidenza pubblica.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sulle modalità di determinazione del valore globale stimato dell’appalto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-modalita-di-determinazione-del-valore-globale-stimato-dellappalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:00:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-modalita-di-determinazione-del-valore-globale-stimato-dellappalto/">Sulle modalità di determinazione del valore globale stimato dell’appalto.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Valore globale stimato dell’appalto &#8211; Modalità di calcolo. Il valore globale stimato dell’appalto deve includere le opzioni previste negli atti di gara, compreso il quinto d’obbligo, e la qualificazione dell’operatore deve essere misurata ex ante sul valore contrattuale massimo ipotizzabile. Facendo diretta applicazione di tali principi, il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-modalita-di-determinazione-del-valore-globale-stimato-dellappalto/">Sulle modalità di determinazione del valore globale stimato dell’appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-modalita-di-determinazione-del-valore-globale-stimato-dellappalto/">Sulle modalità di determinazione del valore globale stimato dell’appalto.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Valore globale stimato dell’appalto &#8211; Modalità di calcolo.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il valore globale stimato dell’appalto deve includere le opzioni previste negli atti di gara, compreso il quinto d’obbligo, e la qualificazione dell’operatore deve essere misurata <i>ex ante</i> sul valore contrattuale massimo ipotizzabile. Facendo diretta applicazione di tali principi, il valore stimato della procedura, dunque, non è semplicemente strumentale per accertare se la gara sia soggetta o meno alla disciplina prevista per gli appalti sopra la soglia di rilevanza europea, ma concorre, altresì, alla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui all&#8217;art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Sabatino &#8211; Est. Quadri</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3298 del 2026, proposto da<br />
Impresa Individuale Tecnostrade del Geom. Francesco Avella, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in relazione alla procedura CIG B67C68CA18, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Nardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Corato, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ignazio Lagrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni di Montedoro, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ge.St.Im. S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Re.Co.Man S.r.l., Sipa S.p.a., non costituite in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 325 del 2026, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corato e di Ge.St.Im. S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le memorie delle parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 giugno 2026 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Nardelli, Lagrotta e Tangari;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Impresa Individuale Tecnostrade del Geom. Francesco Avella ha proposto ricorso innanzi al Tar Puglia per l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) della determina n.1138 del 10 settembre 2025, con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla gara a “<i>procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle strade, marciapiedi e sottoservizi di competenza del comune di Corato per 24 mesi con la formula dell’accordo quadro ex art. 59, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023; cig: B67C68CA18</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) dell’“<i>avviso esito di gara</i>” del 16 settembre 2025, con il quale è stato dato avviso della aggiudicazione definitiva della gara al RTI GE.ST.IM. s.r.l. RE.CO.MAN. s.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) della determina n. 890 del 10 luglio 2025, con la quale l’appalto era stato aggiudicato al RTI RTI GE.ST.IM. s.r.l. –RE.CO.MAN. s.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) dei verbali di gara n. 1 del 26 maggio 2025, n. 2 del 26 maggio 2025, n. 3 relativo alle sedute riservate del 26 maggio 2025 e del 5 giugno 2025, n. 4 del 9 giugno 2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) del bando di gara, nella parte in cui indica il valore globale stimato dell’appalto, laddove dovesse essere interpretato come derogatorio in relazione all’importo totale d’appalto o all’importo a base di gara presi a riferimento per la determinazione dei requisiti di qualificazione SOA prescritti per la partecipazione alla gara indicati dalla <i>lex specialis</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) del disciplinare di gara nella parte in cui indica il valore globale stimato dell’appalto, laddove dovesse essere interpretato come derogatorio in relazione all’importo totale d’appalto o all’importo a base di gara presi a riferimento per la determinazione dei requisiti di qualificazione SOA prescritti per la partecipazione alla gara indicati dalla <i>lex specialis</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">g) di tutte le parti della <i>lex specialis</i> che indicano l’importo complessivo dei lavori, il totale importo lavori e l’importo a base di gara, laddove dovessero essere interpretate come valore globale stimato dell’appalto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">h) del bando e del disciplinare, ed in particolare il § 9 del primo e il § 1 <i>quater</i> del secondo, laddove dovessero essere interpretati nel senso di richiedere ai concorrenti la qualificazione per l’esecuzione dell’opzione del quinto d’obbligo in relazione al valore globale stimato dell’appalto invece che in rapporto al prezzo di aggiudicazione o contrattuale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, dichiarandosi la ricorrente comunque disposta al subentro nello stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso principale, dichiarando improcedibile quello incidentale proposto da Ge.St.Im. S.r.l., con sentenza n. 325 del 2026, appellata dall’Impresa Individuale Tecnostrade del Geom. Francesco Avella per il seguente motivo di diritto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) <i>errores in procedendo et in iudicando</i> &#8211; violazione art. 97 della Costituzione &#8211; violazione art. 1 della l. n. 241 del 1990 &#8211; violazione artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 e 120 del d.lgs. n. 36 del 2023 – violazione art. 30, seconda parte, All. II 12 d.lgs. n. 36 del 2023 &#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 del cod. civ. – violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> &#8211; violazione del principio di</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">vincolatività della <i>lex specialis</i> e dell’autovincolo procedimentale – violazione del principio del <i>favor partecipationis </i>– carenza e difetto di istruttoria &#8211; eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta. Riproposizione dei motivi di ricorso anche ai sensi dell’art. 101, comma 2, del c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituiti per resistere all’appello il comune di Corato e Ge.St.Im. S.r.l., che ha proposto, altresì, appello incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 18 giugno 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Giunge in decisione l’appello proposto dall’Impresa Individuale Tecnostrade del Geom. Francesco Avella per la riforma della sentenza del Tar Puglia n. 325 del 2026 nella parte in cui ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della determina n. 1138 del 10 settembre 2025, con la quale è stata esclusa dalla “<i>procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle strade, marciapiedi e sottoservizi di competenza del comune di Corato per 24 mesi con la formula dell’accordo quadro ex art. 59, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023; cig: B67C68CA18</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stazione appaltante ha escluso dalla gara l’appellante perché ha ritenuto che i requisiti di qualificazione dalla stessa posseduti fossero carenti in relazione al valore globale stimato dell’appalto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, avendo Tecnostrade partecipato come operatore economico singolo ed essendo priva della qualificazione nella categoria scorporabile OG2, la stessa, per la stazione appaltante, avrebbe dovuto possedere nella categoria prevalente OG3 una qualificazione idonea a coprire l’intero valore globale stimato dell’appalto, pari ad euro 1.823.100,00, compreso il quinto d’obbligo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tecnostrade risultava invece in possesso della sola qualificazione SOA OG3, classifica III-<i>bis</i>, idonea a coprire lavori fino ad euro 1.500.000,00, elevabili ad euro 1.800.000,00 per effetto dell’incremento del quinto. Tale importo restava, dunque, in ogni caso inferiore al valore globale stimato della procedura, pari ad euro 1.823.100,00.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado ha affermato che il valore stimato della procedura, comprensivo delle opzioni espressamente previste negli atti di gara, non rileva soltanto ai fini dell’individuazione della soglia applicabile, ma costituisce anche il parametro di riferimento per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante contesta tali statuizioni, fondando, invece, le proprie deduzioni sulla distinzione tra “importo a base di gara” e “valore stimato dell’appalto”, dato dalla sommatoria dell’importo dei lavori con l’importo di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti, sostenendo che tale distinzione rilevi solo sotto il profilo della corretta procedura di gara da applicare e, quindi, della riconducibilità dell’appalto alla disciplina dell’ambito sottosoglia o del soprasoglia comunitario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, per l’appellante, l’importo totale dei lavori era indicato in euro 1.519.250,00, comprensivo degli oneri della sicurezza. Su tale importo erano calibrati tutta la procedura ed i requisiti di qualificazione, nonché l’incidenza del costo della manodopera e la cauzione provvisoria. Nel caso di specie, si sarebbe, dunque, in presenza di una macroscopica e strutturale contraddittorietà, intrinseca ed estrinseca, degli atti di gara, atteso che richiedere <i>ex post</i> una qualificazione parametrata ad un valore differente configurerebbe un vizio radicale della procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza amministrativa sarebbe, peraltro, univoca nell’affermare che le regole contenute nel bando di gara vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti. Ai fini dell’interpretazione delle clausole di una <i>lex specialis</i> trovano applicazione le norme in materia di contratti e, anzitutto, il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 del cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non potrebbero essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma andrebbero interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, dovrebbe essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al privato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, l’appellante assume di essere qualificato anche considerando il cosiddetto quinto d’obbligo, partendo dall’importo ribassato contenuto nell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con l’appello incidentale Ge.St.Im. S.r.l. ha impugnato, invece, la sentenza nella parte in cui la stessa ha dichiarato improcedibile il suo ricorso incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appello principale è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed invero, la tesi dell’appellante non è compatibile né con la lettera, né con l’interpretazione degli artt. 14, 100 e 120 del d.lgs. n. 36 del 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, l’art. 14, comma 4, prescrive che: “<i>Il calcolo dell&#8217;importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull&#8217;importo totale pagabile, al netto dell&#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell&#8217;importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell&#8217;importo stimato dell&#8217;appalto</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e <i>par condicio</i>, il calcolo dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 14, comma 4, succitato, è dunque parametrato all’importo massimo complessivamente prevedibile, atteso che tale valore è strumentale alla definizione della capacità tecnica necessaria per partecipare alla gara. Invero, la capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa dell&#8217;operatore economico deve essere misurata, <i>ex ante</i>, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell&#8217;interesse pubblico alla corretta esecuzione dell&#8217;appalto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso in cui, come nella specie, la stazione appaltante si riservi il diritto di imporre all&#8217;appaltatore l’aumento delle prestazioni di un ulteriore 20% del valore dell’appalto (cosiddetto quinto d’obbligo), l&#8217;appaltatore deve essere qualificato per il totale dell’importo sin dal momento della partecipazione alla gara mediante la presentazione dell&#8217;offerta, a garanzia dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’opera e della <i>par condicio</i> tra operatori economici effettivamente qualificati. Il legislatore impone, dunque, a tale scopo, che il calcolo debba considerare l&#8217;importo massimo stimato dell’appalto, compresa qualsiasi forma di opzione di rinnovo del contratto, di premi o di pagamenti per gli offerenti, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come risulta, invero, dall’orientamento consolidato di questo Consiglio, ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, il valore globale stimato dell’appalto deve includere le opzioni previste negli atti di gara, compreso il quinto d’obbligo, e la qualificazione dell’operatore deve essere misurata <i>ex ante</i> sul valore contrattuale massimo ipotizzabile (cfr. Cons. Stato, V, 27 aprile 2026, n. 3278).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Facendo diretta applicazione di tali principi, il valore stimato della procedura, dunque, non è semplicemente strumentale per accertare se la gara sia soggetta o meno alla disciplina prevista per gli appalti sopra la soglia di rilevanza europea, ma concorre, altresì, alla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui all&#8217;art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non può, inoltre, in alcun modo sostenersi che nel caso di specie la stazione appaltante abbia introdotto <i>ex post</i> un nuovo requisito di partecipazione, atteso che la <i>lex specialis</i> di gara prevedeva espressamente, ai sensi dell’art. 120, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023, la facoltà di incrementare le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale. Tale previsione concorreva a determinare il valore globale stimato dell’appalto, pari ad euro 1.823.100,00. Invero, ai sensi del bando di gara (cfr. pag. 4: “<i>Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto</i>”) “<i>qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell&#8217;importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all&#8217;appaltatore l&#8217;esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l&#8217;appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore globale stimato dell’appalto è pertanto così ripartito: € 1.519.250,00 (totale importo lavori comprensivo della sicurezza) + € 303.850,00 = (per quinto d’obbligo) = € 1.823.100,00;</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale clausola non è mai stata oggetto di rettifica, vincolando tutti gli operatori economici nella formulazione delle rispettive offerte. Ne consegue che Tecnostrade, partecipando come operatore singolo e risultando privo della categoria scorporabile OG2, avrebbe potuto partecipare alla gara solo se munito di qualificazione nella categoria prevalente idonea a coprire l’intero valore massimo delle prestazioni prevedibili. Tuttavia, la qualificazione OG3, classifica III-<i>bis</i>, anche incrementata del quinto, consentiva la copertura sino ad euro 1.800.000,00, importo inferiore rispetto al valore globale stimato della procedura, di euro1.823.100,00.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né può convenirsi con la tesi secondo cui Tecnostrade sarebbe comunque qualificata perché, applicando alla base d’asta il ribasso offerto, l’eventuale quinto d’obbligo resterebbe inferiore alla soglia della OG3 III<i>-bis</i>. Invero, la qualificazione SOA deve essere verificata <i>ex ante</i>, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sulla base di un parametro oggettivo e predeterminato dalla <i>lex specialis</i>, che non può variare in funzione del ribasso offerto dal singolo concorrente, atteso che, altrimenti, la misura della qualificazione richiesta assumerebbe la natura di variabile dipendente dalla strategia economica del concorrente, cessando la sua funzione di requisito di ammissione uniforme, con evidente lesione della <i>par condicio</i> e compromissione della certezza delle regole di gara. Il piano dell’offerta economica non può, dunque, essere confuso con quello dei requisiti di partecipazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue la piena legittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante nel caso di specie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dall’infondatezza dell’appello principale consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello principale va respinto e quello incidentale va dichiarato improcedibile; per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado e di improcedibilità di quello incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara improcedibile l’appello incidentale; per l’effetto, conferma la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado e di improcedibilità di quello incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del comune di Corato e di Ge.St.Im. S.r.l., che si liquidano in euro 3000 ciascuno, oltre ad oneri di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Diego Sabatino, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valerio Perotti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Sara Raffaella Molinaro, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Elena Quadri, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marina Perrelli, Consigliere</p>
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