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n. 11-2007 - © copyright

 

T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 8 ottobre 2007 n. 706
V.A. Borea – Presidente ed estensore
P. L. (avv.ti P. Viezzi e D. Blaskovic) c. Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia (avv.ti E. Bevilacqua e G. Di Danieli)


1. Ambiente – Caccia – Legislazione della Regione Autonoma del Friuli Venezia-Giulia – L.R.F.V.G. 4 giugno 2004 n. 18 – Questione di costituzionalità – Infondatezza - Ragioni.

 

2. Sanzioni amministrative – Procedimento sanzionatorio – Estinzione per mancato esercizio in un lungo periodo di tempo – Insussistenza – Fattispecie.

 

3. Sanzioni amministrative – Provvedimento sanzionatorio – Entità della sanzione - Eccesso di potere per disparità di trattamento – Sussistenza - Fattispecie.

1. E’ costituzionalmente legittima la normativa della Regione Autonoma F.V.G. (L.R.F.V.G. 4 giugno 2004 n. 18, come interpretata autenticamente dalla L.R.F.V.G. n. 18/05) con la quale il legislatore regionale ha inteso devolvere la competenza a conoscere degli illeciti venatori in precedenza segnalati e ancora non giudicati (i “i procedimenti disciplinari pendenti”) alla competenza dalla neoistituita commissione disciplinare unica in luogo delle precedenti commissioni distrettuali composte su designazione degli stessi cacciatori. Ed infatti, la disciplina transitoria, da un lato, concreta un corretto esercizio del potere di organizzazione della pubblica amministrazione, rimuovendo un vulnus delle garanzie di imparzialità dell’esercizio del potere sanzionatorio insito nella previgente normativa sulla competenza delle commissioni distrettuali, dall’altro, non può essere intesa come illegittima violazione del principio di irretroattività della legge, sia, in generale, perché tale principio è inderogabile solo per le norme penali, e sia, in particolare, perché non si vede come sia configurabile come retroattiva una norma che sostituisce con una nuova, più imparziale commissione, le commissioni disciplinari precedentemente previste e rivelatesi inefficienti affidando alla prima anche l’esame e l’avvio a conclusione dei “procedimenti” lasciati dormire dalle seconde.

 

2. L’esercizio concreto del potere disciplinare non è in linea di principio soggetto ad estinzione nel corso del tempo, con la conseguenza che, se in linea astratta di principio non appare, comunque, consentibile l’esplicazione del potere stesso a distanza di lungo tempo dal fatto, a diversa conclusione deve pervenirsi quando le circostanze siano tali da fornire adeguata spiegazione del ritardo (nella specie, è stato riconosciuto legittimo l’avvio formale del procedimento disciplinare a distanza di oltre quattro anni dal fatto contestato, in considerazione sia del mutamento di disciplina legislativa sulla competenza a conoscere degli illeciti venatori, sia dell’accertata e prolungata inefficienza dei soppressi organi disciplinari distrettuali).

 

3. Sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento con riguardo all’entità della sanzione amministrativa (nella specie, sospensione dall’esercizio della caccia) laddove il ricorrente dimostri la sproporzione tra la durata della sanzione inflittagli (oltre due anni) rispetto a quella inflitta ad altro soggetto (poco più di un anno) per un illecito (esercizio dell’uccellagione) la cui rilevanza penale risulta maggiore di quella prevista per l’illecito commesso dal ricorrente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 452 del 2006, proposto da:
P. L., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Viezzi, con domicilio eletto presso Davor Blaskovic Avv. in Trieste, via Coroneo 32;

contro



REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enzo Bevilacqua e Gianna Di Danieli,e con i medesimi domiciliata per legge in Trieste, via Carducci 6;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



e previa decisione sulla eccezione incidentale di non manifesta legittimità costituzionale e contestuale richiesta di sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte Cost., dell’art. 27, comma 1 della L.R. n. 18/05, nella parte in cui interpretando autenticamente l'art. 27 comma 2 della L.R. n. 18 dd. 4.6.2004 tende a rendere applicabili retroattivamente istituti sorti in un momento successivo al sorgere del fatto da disciplinare, nonchè a realizzare un eccesso di potere legislativo a violare i principi di ragionevolezza,di certezza del diritto, della parità di trattamento, corretto andamento dell'attività di amministrazione, lealtà e trasparenza;per violazione delle seguenti disposizioni costituzionali: art. 3, 24, 1° e 2° comma 97, 113, 117, 120, 123 e 127 della Costituzione, nonchè per violazione del principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle preleggi;
del provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare emesso dalla Commissione Disciplinare di 1° grado della Regione F.V.G., emesso il 24 gennaio 2006, relativo al provvedimento disciplinare R.G. n. 30/2005, con cui è stata deliberata l'inflizione della sanzione disciplinare di sospensione dall'esercizio venatorio sull'intero territorio della Regione e della contestuale sanzione accessoria del ritiro del Tesserino regionale di caccia; del provvedimento 30 maggio 2006 di irrogazione di sanzione disciplinare emesso dalla Comm. Reg.di Appello di 2° grado della Regione F.V.G., relativo al proc. discipl. d'appello n. 61/06, con cui è stata deliberata la reiezione del ricorso presentato dal ricorrente e con il quale è stata confermata la sanzione disciplinare..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/06/2007 il dott. Vincenzo Antonio Borea e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



La vicenda sottoposta all’esame del collegio presenta profili di notevole complessità, e richiede preliminarmente un’attenta ricognizione non solo degli antecedenti in fatto ma anche, e prima ancora, dell’evoluzione della normativa di settore.
Con L.R. n. 30/99, La Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale, com’è noto, gode di competenza legislativa esclusiva in materia di caccia, dettava la propria normativa al riguardo, stabilendo tra l’altro, per ciò che qui interessa, che la competenza ad adottare le sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori spettasse ad apposite commissioni istituite presso ciascuno dei quindici distretti venatori previsti, commissioni composte da tre membri designati dalla Conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori, e cioè in pratica, dagli stessi cacciatori, essendo i presidenti dei distretti direttori di riserve di caccia a loro volta eletti dai cacciatori aderenti alle singole riserve (art. 25).
Tali commissioni, peraltro, per ragioni cui più oltre si farà cenno (ma presumibilmente anche per mancanza di norme attuative) di fatto non vennero in sostanza mai rese concretamente operative, tanto è vero che in pochi anni “le segnalazioni” di illeciti disciplinari non portate a definizione si sono venute accumulando sino a divenire circa 1300, inducendo il legislatore regionale a porvi rimedio con una radicale modifica normativa, e cioè sbarazzandosi delle 15 commissioni distrettuali e mettendo al loro posto un’unica commissione centrale presso l’Amministrazione regionale e composta da funzionari della Regione stessa (art. 6, comma 33, L.R. n 1/04), ad un tempo dettando opportune norme transitorie, e cioè prevedendo dapprima che le commissioni distrettuali continuassero ad operare fino alla nomina della commissione unica neo-istituita (art. 6, comma 34 L.R. n. 1/04 cit.), ed in seguito precisando che i procedimenti disciplinari pendenti innanzi alla commissione regionale (nel frattempo nominata), ivi compresi quelli già provenienti dalle commissioni distrettuali soppresse, dovevano essere conclusi entro il 24 gennaio 2006 (e cioè entro 19 mesi dall’entrata in vigore della L.R. 4 giugno 2004 n. 18, cfr. da ultimo art. 27 comma 2 L. R. n. 25/05). Con la precisazione, da ultimo, che con il citato art. 27 (comma 1) della L.R. n. 25/05, si è ritenuto altresì di dover intervenire in via di interpretazione autentica della da ultimo accennata disposizione transitoria sull’arretrato di procedimenti disciplinari da smaltire ereditato dalle commissioni distrettuali, disponendosi che con l’espressione “procedimenti disciplinari pendenti” si devono intendere “le segnalazioni di illeciti disciplinari trasmesse, entro il 24 giugno 2004 (data di entrata in vigore della suddetta L.R. n. 18/04) alla Commissione disciplinare di cui all’art. 25 L. R. n. 30/99 come sostituito dall’art. 6, comma 33, L.R. n. 1/04”.
Venendo alla fattispecie, oggetto del gravame è una sanzione disciplinare irrogata al ricorrente dalla commissione regionale di cui sopra in data 24 gennaio 2006 consistente nella sospensione dell’esercizio venatorio per il periodo 2 settembre 2006 al 31 gennaio 2009, per aver effettuato l’esercizio della caccia (abbattendo un capriolo) in un giorno di silenzio venatorio (art. 18, comma 5, L. n. 157/92).
Precisato da ultimo che l’illecito per il quale il ricorrente è stato sanzionato risale al 12 settembre 2000, vale a dire ad un momento in cui, da un lato la competenza a giudicare degli illeciti in materia di caccia era delle commissioni distrettuali, e dall’altro, non era ancora stata emanata la norma di interpretazione autentica che esplicita doversi considerare pendenti ( e quindi da portare a compimento da parte della commissione regionale di cui sopra) i procedimenti per i quali era già stata inviata segnalazione ai competenti uffici regionali prima della sopra ricordata data del 24 giugno 2004 ( il che era pacificamente accaduto nella specie) non ritiene in primo luogo il Tribunale che possano essere ritenute sorrette da idoneo fumus le radicali censure di illegittimità costituzionale mosse sotto vari profili nei confronti delle norme sopra richiamate di modifica ed interpretazione autentica della originaria disciplina posta dall’art. 25 L. R n. 30/99 con riguardo alle modalità organizzative e procedimentali previste per l’irrogazione delle sanzioni in materia di violazione della disciplina della caccia.
Chiarito, come già accennato, che la contestata normativa degli anni 2004/5 trova la sua ragion d’essere nell’intento di porre rimedio allo scarso o nullo funzionamento delle commissioni disciplinari distrettuali istituite nel 1999 (non importa se dovuto a mancanza di norme attuative, in origine non previste, ovvero, come più credibile, a ragioni più sostanziali attribuibili presumibilmente alla stessa composizione “interna” delle commissioni distrettuali) appare opportuno aggiungere che già con la prima delle novelle introdotte, e cioè con l’art. 6, comma 33 della L.R. n. 1/04 il legislatore regionale ha voluto non solo mutare rotta per il futuro, dando vita ad un organo di composizione regionale e quindi soggettivamente estranea rispetto ai soggetti da giudicare (a differenza da quanto avveniva con la originaria disciplina del 1999), ma ha inteso altresì evitare che gli illeciti in precedenza segnalati e ancora non giudicati fossero da considerarsi sanati con un colpo di spugna, come si evince dapprima dal tenore dell’art. 6, comma 34 della L.R. n. 1/04, ove si prevede, per la verità un po’ ottimisticamente, visti i risultati sinora raggiunti, che le commissioni distrettuali continuino ad operare sino all’insediamento della commissione disciplinare unica ora prevista, e, in seguito, pochi mesi dopo, una volta formalizzata la definitiva presa d’atto della mortale agonia delle commissioni distrettuali, disponendosi che “i procedimenti disciplinari pendenti”, ivi compresi quelli già di competenza delle suddette commissioni distrettuali, devono essere portati a conclusione dalla neoistituita commissione disciplinare unica (art. 27, comma 2, L.R. n. 18/04).
A questo punto appare evidente, ancor prima che il legislatore regionale intervenisse per la terza e ultima volta per precisare, a chiarimento dei dubbi insorti sul piano applicativo, che con l’espressione “procedimenti pendenti… si devono intendere le segnalazioni di illeciti disciplinari trasmesse entro il 24 giugno 2004…” anche “alle soppresse commissioni disciplinari dei distretti venatori” (art. 27, comma 1, L.R. n. 25/05), che la ratio legis delle disposizioni transitorie di cui alle due novelle del 2004 era inequivoca nel mantenere vivo il potere sanzionatorio nei confronti degli illeciti anche soltanto denunciati (o segnalati, che dir si voglia) al tempo dell’esistenza delle commissioni disciplinari distrettuali.
A tale conclusione infatti porta la lettura combinata delle due norme del 2004, dato che, una volta disposto dall’art. 6, comma 34, della L.R. n. 1/04 il pur precario mantenimento in vita delle commissioni distrettuali, per gli illeciti ratione temporis ad essa rimessi, in attesa dell’insediamento della commissione unica ora istituita (il che vale a dire che nessun colpo di spugna si vuol passare sugli illeciti pregressi), non avrebbe alcun senso logico interpretare la salvezza dei “procedimenti disciplinari pendenti”, secondo l’espressione di cui al successivo art. 27, comma 2, della L. R. n. 18/04 (che pure, all’evidenza, mira, senza soluzione di continuità, a rimettere alla nuova commissione le competenze non espletate dalle commissioni distrettuali ora definitivamente rese inoperanti) come limitata ai procedimenti per i quali era già stato formalmente disposto l’avvio di procedimento o contestazione di addebiti che dir si voglia. Evidente perciò che l’espressione “procedimenti pendenti”, pena il venir meno della ratio legis, va intesa in senso generico, e, non già nel senso tecnico che solitamente ad essa si attribuisce, ad esempio, in materia di procedimenti disciplinari che riguardano pubblici dipendenti, ove per atto di inizio dei procedimenti stessi si intende la contestazione degli addebiti.
Poste tali premesse, si appalesa evidente la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità poste.
Poiché infatti la riforma operata nel gennaio del 2004 ha inteso porre rimedio alla accertata inefficienza delle commissioni distrettuali posta in essere quattro anni prima, allo scopo di garantire, mediante l’esercizio del potere-dovere della P.A. di vigilare sul corretto esercizio dell’attività venatoria da parte dei soggetti interessati nel pieno rispetto della normativa di settore e quindi di sanzionare i comportamenti costituenti illeciti, non ha pregio invocare da un lato i principi desumibili dagli artt. 3, 24, 113 e 97 della Costituzione, a sostegno di un asserito diritto dei soggetti i cui eventuali illeciti risalgono al periodo in cui erano previste come competenti, ciascuna per i proprio territorio, le commissioni distrettuali, ad essere giudicati da queste e non da altri organi, e neppure ha pregio sostenere la violazione del principio di retroattività della legge di cui all’art. 11 preleggi.
Da un lato ha buon gioco la P.A. nelle sue difese a sostenere che l’affidare la competenza a giudicare degli illeciti dei cacciatori a commissioni composte su designazione degli stessi cacciatori non costituiva certamente una sicura garanzia dell’imparzialità che si deve pretendere da organi chiamati a tutelare la fauna selvatica nei confronti dei cacciatori che della relativa disciplina violano i precetti ( e la scarsa o nulla efficienza delle predette commissioni si spiega forse anche con il rilevato difetto d’origine derivante dalla loro stessa composizione), dovendosi per ciò concludere che bene ha fatto il legislatore regionale a sopprimerle: operazione questa che d’altra parte, considerata la ineccepibile ratio che la ispira, non si vede come possa essere utilmente intesa come deminutio dei diritti di difesa degli interessati ovvero come cattivo esercizio del potere di organizzazione dell’apparato amministrativo.
Da un altro lato poi, è da escludere che la riforma operata negli anni 2004/5 possa essere intesa come illegittima violazione del principio di irretroattività della legge, sia, in generale, perché tale principio è inderogabile solo per le norme penali, e sia, in particolare, perché non si vede come sia configurabile come retroattiva una norma che sostituisce con una nuova, più imparziale commissione, le commissioni disciplinari precedentemente previste e rivelatesi inefficienti affidando alla prima anche l’esame e l’avvio a conclusione dei “procedimenti” lasciati dormire dalle seconde: per non dire poi della disposizione contenuta nell’art. 27, comma 1 della L.R. n. 25/05, del cui contenuto meramente interpretativo e chiarificatore si è detto, essendo già chiaramente desumibile dal combinato disposto di cui all’art. 6, comma 34, della L. n. 1/04 e dell’art. 27, comma 2, della L. R. n. 18/04 la suesposta interpretazione in senso ampio e generico del termine “procedimenti”.
Può ora passarsi all’esame delle censure di legittimità ordinaria, ritenendosi peraltro di dover preliminarmente fare una rapida ricostruzione in fatto della vicenda oggetto d’esame:
1) con rapporto di servizio in data 14 settembre 2000 , trasmessa il successivo 20 ottobre, tra gli altri, si sottolinea, anche alla commissione disciplinare Distretto venatorio n. 1 “Tarvisiano,” la stazione forestale di Resia segnalava che il ricorrente, come da verbale di contestazione del 13 settembre dello stesso anno, il giorno prima, martedì 12 settembre, aveva esercitato, ammettendo il fatto, la caccia in modo non consentito (trattandosi di giorno di silenzio venatorio) abbattendo un capriolo maschio, prontamente sequestrato;
2) con sentenza di patteggiamento 6 dicembre 2000 il tribunale di Tolmezzo condannava il ricorrente al pagamento di un’ammenda di 400.000 lire;
3) con atto 14 febbraio 2005 ( e cioè a poco più di tre mesi dalla pubblicazione sul BUR, avvenuta il 3 novembre 2004 del DPRG 12 ottobre 2004 n. 0329 recante regolamento sulle procedure e criteri di funzionamento delle commissioni, di primo grado e d’appello, di cui all’art. 25 L. R. n. 30/99), la commissione disciplinare di primo grado dava comunicazione di formale avvio di procedimento disciplinare al ricorrente contestandogli la violazione dell’art. 18, comma 5, della L. n. 157/92 , dell’art. 26 della L.R. n. 30/99 e dell’art. 12 L. n. 157/92, per avere esercitato la caccia in data 12 settembre 2000, in giornata di silenzio venatorio (martedì), in forma diversa da quella prescelta (selezione), omettendo l’annotazione dell’uscita sul tesserino di caccia;
4) con memoria difensiva 8 marzo 2005, il ricorrente contestava la competenza della commissione a giudicare, per di più dopo oltre quattro anni e mezzo, su di una vicenda relativa ad un asserito illecito da ritenersi viceversa ormai non più sanzionabile per non essere a suo tempo mai stato avviato il relativo procedimento (e di ciò vedi sopra);
5) convocato dalla commissione per essere sentito in data 8 novembre 2005, risulta dal relativo verbale che il ricorrente ha dichiarato di non aver mai abbattuto il capriolo, pur essendosene assunta la responsabilità;
6) con nota 8 novembre 2005 la commissione procedeva a comunicare al ricorrente una “parziale modifica” del già disposto avvio di procedimento, con la precisazione che ora la contestazione riguardava la violazione dell’art. 18, comma 5, della L. n. 157/92, per avere, il 12 settembre 2000, esercitato la caccia in giornata di silenzio venatorio (martedì) abbattendo un esemplare di capriolo maschio;
7) con ulteriore memoria del 30 novembre 2005 il ricorrente, dopo aver ampiamente sviluppato la tesi dell’inammissibile ed illegittimo ritardo nell’avvio del procedimento rispetto alla data di asserita commissione dell’illecito (con richiamo alla giurisprudenza amministrativa in materia di procedimenti disciplinari concernenti pubblico impiego), ribadiva di non essere colui che aveva abbattuto il capriolo e chiedeva di essere nuovamente ascoltato, e di produrre testimoni, nell’assunto che nel corso della precedente audizione non aveva potuto adeguatamente difendersi.
8) con delibera 24 gennaio 2006 la commissione di primo grado, affermata la propria competenza in forza delle novelle normative del 2004/5 sopra ricordate, ritenute tardive e non attendibili le affermazioni del ricorrente in ordine alla propria estraneità al fatto imputatogli (abbattimento di un capriolo in un giorno di silenzio venatorio) gli infliggeva la sanzione della sospensione dall’esercizio venatorio dal 2 settembre 2006 al 31 gennaio 2009, oltre alla sanzione accessoria del ritiro del tesserino regionale di caccia;
9) con atto del 20 febbraio 2006 il ricorrente si rivolgeva alla commissione d’appello, censurando la determinazione della commissione di primo grado per una serie di asseriti vizi di carattere sia procedurale che sostanziale.
10) Infine, con determinazione 30 maggio 2006, la commissione di secondo grado respingeva tutte le doglianze mosse e confermava la sanzione inflitta in primo grado.
Di qui il ricorso in esame.
Prioritario ritiene il Tribunale debba essere l’esame della radicale doglianza (pur se non dedotta per prima) con la quale si lamenta il fatto che l’avvio formale del procedimento disciplinare (14 febbraio 2005) sia avvenuto ad oltre quattro anni di distanza dal giorno di contestazione del fatto imputatogli (12 settembre 2000) e della conseguente segnalazione all’amministrazione regionale (2 novembre 2000).
Le considerazioni sopra esposte in ordine alla accertata e prolungata inefficienza delle commissioni disciplinari distrettuali (fino ad accumulare oltre 1300 casi da esaminare) spiega agevolmente le ragioni per le quali la formale contestazione possa apparire a prima vista tardiva, circostanza che viceversa deve nella specie essere esclusa, tenuto conto, da un lato, come già osservato, che la contestazione stessa segue di poco l’inizio concreto della attività della nuova commissione unica di primo grado (inizio segnato dalla pubblicazione sul BUR del regolamento d’attuazione nel novembre 2004), e dall’altro, come ammette lo stesso ricorrente richiamando una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato nella analoga materia dei procedimenti disciplinari a carico di pubblici dipendenti, che l’esercizio concreto del potere disciplinare non è in linea di principio soggetto ad estinzione nel corso del tempo, con la conseguenza che, se in linea astratta di principio non appare comunque consentibile l’esplicazione del potere stesso a distanza di lungo tempo dal fatto, a diversa conclusione deve pervenirsi quando le circostanze siano tali da fornire adeguata spiegazione del ritardo: ed è appunto quanto avviene nella specie, per le ragioni sopra ampiamente illustrate.
Né, si conclude, può condividersi nella specie l’assunto che il lungo periodo di tempo trascorso tra l’accertamento dei fatti e l’avvio del procedimento abbia reso difficile all’inquisito l’esercizio del suo diritto di difesa, risultando per contro, come del resto si è visto nella esposizione in fatto, che il ricorrente ha potuto ciononostante approntare la propria difesa in corso di procedimento con argomentazioni particolarmente agguerrite e circostanziate.
Deduce poi il ricorrente l’illegittima composizione della commissione di primo grado, per il fatto che a partire dal 4 ottobre 2005 (atto di convocazione del ricorrente innanzi alla commissione) un componente supplente ha assunto il ruolo di presidente (f.f.) senza formale incarico,
La censura è priva di fondamento. Posto infatti che, come esattamente osserva controparte, ai sensi dell’art. 6 del DPRG n. 329/04, la commissione di primo grado è composta da tre membri effettivi ed un supplente, e tenuto conto del fatto, come pure si ricorda, che l’originario presidente si era dimesso in corso di procedimento, appare evidente che, in ragione del principio di continuità amministrativa, che imponeva alla commissione di funzionare anche in mancanza del suo presidente titolare (a garantire tale continuità provvedeva ovviamente la previsione di un supplente) non vi era nessuna necessità di attendere un formale provvedimento regionale di reintegrazione della composizione della commissione (provvedimento poi adottato in data 29 dicembre 2005) dovendosi ritenere automatico il subentro del supplente in luogo del componente effettivo dimessosi.
Si denuncia poi l’illegittimità della procedura per mancata audizione personale del ricorrente, pur richiesta nella memoria resa in corso di procedimento in data 30 novembre 2005.
Anche questa censura risulta infondata, in quanto basata sull’errato presupposto che la “parziale modifica” dell’avvio di procedimento o contestazione di addebiti che dir si voglia di cui alla nota 8 novembre 2005 costituisse in realtà una accusa nuova e diversa rispetto a quella formulata nell’originario avvio di procedimento del 14 febbraio stesso anno: con diritto quindi a essere nuovamente sentito (come ricordato, in data 8 novembre il ricorrente era già stato sentito dalla commissione, insieme al proprio difensore).
Premesso che la contestazione di cui all’8 novembre appare, ictu oculi, di segno favorevole al ricorrente, in quanto fa venir meno le imputazioni di violazione dell’art. 12 L. n. 157/92 e dell’art. 26 L.R. n. 30/99 contenute nella contestazione originaria, si deve escludere che ora venga rivolta una accusa nuova e diversa rispetto a quella mossa in precedenza, giacchè ora come allora viene contestata la violazione della disposizione di cui all’art. 18, comma 5, della L. n.157/92, vale a dire l’esercizio della caccia in un giorno di silenzio venatorio, nulla aggiungendo la contestata nota dell’8 novembre 2005, ove questa precisa che era stato abbattuto un capriolo, sia perché, nella sostanza, il fatto specifico era già stato a suo tempo imputato al ricorrente nel verbale 13 settembre 2000 sopra ricordato (anche trascurando il fatto che nel corso dell’audizione dell’8 novembre il ricorrente aveva dimostrato di essere ben consapevole della reale connotazione dell’imputazione mossagli, visto che si era difeso, come poi si dovrà sotto altra angolazione vedere meglio, sostenendo di non essere stato lui ad uccidere il capriolo) sia perché, quanto alla forma, non si vede come si possa intendere la contestazione originaria “per aver esercitato la caccia in giornata di silenzio venatorio” senza che ciò possa non aver necessariamente comportato l’abbattimento di un animale in un giorno proibito, poco importa se si trattava di un capriolo o di altro selvatico.
Ne segue che, una volta dimostrata l’inconsistenza della asserita novità della “parziale modifica” (e si è visto anzi che tale modifica era al ricorrente favorevole) dell’8 novembre 2005, non vi era alcuna necessità di convocare nuovamente il ricorrente, per ovvie ragioni di economia procedimentale, così come appare privo di consistenza l’assunto ugualmente sostenuto secondo il quale, a causa della doppia contestazione ( il che non è) sarebbe mancata la dovuta correlazione fra contestazione e sanzione, con violazione del diritto di difesa.
E se poi (come sembra di comprendere da altra argomentazione svolta in ricorso) si volesse sostenere che una seconda convocazione era comunque necessaria perché nel corso della prima audizione al ricorrente non sarebbe stato consentito depositare taluni documenti, appare agevole sottolineare l’assoluta irrilevanza del suddetto deposito documentale, dato che, a quanto si comprende, si trattava di una nota della Provincia di Udine dell’8 maggio 2005 recante archiviazione delle imputazioni a suo tempo mosse al ricorrente di violazione dell’art. 12 L. n. 157/92 e dell’art. 26 L.R. n. 30/99: ciò di cui appunto terrà debito conto la commissione nella “parziale modifica” di cui alla nota 8 novembre 2005.
Analogamente, sempre perché fondata sull’erroneo presupposto dell’esistenza di una sostanziale differenza fra prima e seconda contestazione, si deve disattendere l’ulteriore pervicace affermazione secondo la quale la commissione erroneamente avrebbe utilizzato dopo la seconda contestazione l’istruttoria precedentemente acquisita.
Sostiene ancora il ricorrente che seguito della duplice modifica apportata alla commissione, dapprima con la sostituzione del presidente dott. Perisson (come sopra si è visto dimissionario in corso di procedura) con il sig. Missana, e, dopo l’8 novembre, con il subentro della dott.sa Conte in luogo del dott. Olivo, gli atti istruttori avrebbero dovuto essere rinnovati, onde consentire a tutti i componenti di valutare con la dovuta compiutezza la fattispecie: la dott.sa Conte, si precisa, tale valutazione non ha potuto compiere e non ha partecipato all’audizione dell’8 novembre.
Neppure questa doglianza può trovare accoglimento.
In primo luogo si osserva che la dott.sa Conte compare nella delibera impugnata come segretaria della commissione, e non come componente, con la conseguenza che risulta un fuor d’opera sottolinearne la (asserita) non conoscenza degli atti istruttori.
In secondo luogo, poi, più in generale, si osserva che l’art. 115 del T.U. n. 3/57 al quale si ricollega la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, stabilisce il principio della immutabilità della commissione disciplinare con riguardo specifico soltanto alla fase della trattazione orale (imponendo il rinnovo della medesima in caso di impedimento o assenza di uno dei componenti), e se ne spiega la ratio, volta a far sì che i (o il) componenti dell’organo subentrati possano valutare i fatti ab inizio con pienezza di cognizione; ma non è questo il caso che qui ricorre, posto che il mutamento di componenti oggetto di attenzione da parte del ricorrente non riguarda la trattazione orale (della quale all’occorrenza l’art. 115 cit. impone il rinnovo ove iniziata con una certa composizione e completata con composizione diversa), con la conseguenza che non si vi sono di fatto, né il ricorrente offre indizi in tal senso, elementi idonei a far ritenere che i componenti sopravvenuti della commissione che ha adottato la deliberazione conclusiva oggetto di impugnazione non abbiano avuto il tempo necessario per valutare appieno, una volta subentrati, gli atti , i fatti e i documenti del procedimento.
Neppure può essere seguito il ricorrente ove sostiene che illegittimamente la commissione si sarebbe rifiutata di ascoltare taluni testimoni, come da lui richiesto, a riprova della sua asserita innocenza (si è detto in precedenza che nell’audizione dell’8 novembre il ricorrente aveva negato di aver abbattuto il capriolo).
Ineccepibilmente la commissione di primo grado, come si legge nella delibera impugnata, sul duplice rilievo da un lato che l’interessato nel verbale 13 settembre 2000 aveva ammesso la propria personale responsabilità nell’abbattimento del capriolo, e, dall’altro, che aveva accettato per il medesimo fatto il patteggiamento della pena innanzi al giudice penale, senza proclamazione alcuna di innocenza, non ha ritenuto verosimile la tardiva ed opposta versione dei fatti offerta in sede di audizione, vieppiù incomprensibile e contraddittoria ove si tenta di giustificare l’ammissione di colpa originariamente fornita affermando che a suo tempo si era soltanto inteso far propria la responsabilità del fatto pur senza averlo commesso: di qui l’inutilità di aggravare il procedimento convocando gli asseriti testimoni.
Analogamente poi la commissione di secondo grado, a fronte di un’ulteriore versione dei fatti fornita dal ricorrente secondo la quale il medesimo si sarebbe assunto la responsabilità dell’abbattimento del capriolo sia in sede amministrativa che innanzi al giudice penale (senza peraltro ammissione di colpa, ma solo con rinuncia a dimostrare la propria presunta innocenza) “piuttosto che compromettere la vita di un’altra persona” (sic) non ha ritenuto attendibili le argomentazioni del ricorrente, affermando legittimamente la mancanza di riscontri oggettivi a discolpa.
Infine, il ricorrente denuncia il vizio di disparità di trattamento con riguardo alla durata del periodo di sospensione dall’esercizio della caccia inflittogli dalla commissione di primo grado e confermata in appello (dal 2 settembre 2006 al 31 gennaio 2009).
La censura appare fondata.
E’ certamente vero, come si sostiene ex adverso e come ammette lo stesso ricorrente, che in materia la P.A. gode di poteri discrezionali molto ampi, e che nella specie l’illecito commesso riveste rilevanza anche penale, ma appare arduo smentire il ricorrente ove questi dimostra per tabulas la sproporzione tra la durata della sanzione inflittagli (oltre due anni) rispetto a quella inflitta ad altro soggetto (poco più di un anno) per un illecito (esercizio dell’uccellagione) la cui rilevanza penale risulta maggiore di quella prevista per l’illecito commesso dal ricorrente: l’art. 30, L. n. 157/92, infatti, prevede, alla lett. f) l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a un milione per l’esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio, mentre per che esercita l’uccellagione si prevede l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000.
Esaurito così l’esame delle dedotte censure, il ricorso in definitiva deve essere accolto limitatamente all’ultima delle censure esaminate.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene di dover porre a carico dell’Amministrazione intimata la metà del contributo unificato



P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla la determinazione della commissione di primo grado del 24 gennaio 2006 e la determinazione della commissione d’appello del 30 maggio 2006 così come indicate in epigrafe.
Compensa le spese fra le parti.
Pone a carico dell’Amministrazione intimata una somma pari alla metà del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 06/06/2007 con l'intervento dei signori:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente, Estensore
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Vincenzo Farina, Consigliere


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