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n. 10-2000 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. II - Ordinanza  11 ottobre 2000 n. 1520 - Pres. Trivellato, Rel. Rovis - spa SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo (avv.ti  G. Orsoni e B. Lazzerini) c. sr. Gold Forever Venezia (avv. G. Stigliano Messuti).

Procedimento cautelare - Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.- Possibilità - Esclusione.

Il giudice amministrativo appare sprovvisto del potere di ordinare  un sequestro conservativo, non essendo rinvenibile nel contesto dell'ordinamento processuale amministrativo una norma che consenta  espressamente l'applicabilità di tale istituto civilistico, anche mediante rinvio agli artt.  670 ss. c.p.c. (1).

 

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(1) Il TAR Veneto nega un sequestro conservativo, eppure vi giunge molto vicino. I tempi sono infatti maturi per una gestione del contenzioso amministrativo che riguardi i soli  privati: un contenzioso in cui le armi devono essere pari e devono essere utilizzabili  gli strumenti che sono concessi alla tutela economica delle posizioni private, ivi compreso il sequestro conservativo.

Oltretutto, nel caso esaminato la materia del contendere concerneva concessioni e probabilmente servizi pubblici, entrambi rientranti nella giurisdizione esclusiva, in cui  non si va tanto per il sottile e  si verifica agevolmente il "rapporto" più che l'atto.

Il TAR Veneto nega la misura conservativa argomentando da una sottile differenza che l'art. 7 della legge 205/200 pone tra istruttoria amministrativa ed istruttoria civile: è vero che il comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. 80/98 (inserito dall'art. 7 della legge 205)  invita alla moderazione nel travaso di meccanismi processuali dal rito civile a quello amministrativo, ma tale freno riguarda solo l'attività  istruttoria ed è posto in funzione della celerità del processo amministrativo, pregio cui il legislatore non vuole rinunciare.

Probabilmente quindi il sequestro poteva essere pronunciato utilizzando  estensivamente  la formula introdotta dall'art. 3 comma 1 della legge 205/2000 nel comma 7 dell'art. 21 L. 1034, dove si parla di  "misure cautelari che appaiano, secondo le circostanze, più idonee  ad assicurare interinalmente gli effetti della  decisione sul ricorso". Tra tali misure cautelari, se vengono ammessi gli ordini di pagare (art. 3, art. 8), potrebbe esservi spazio anche per misure conservative quali il sequestro.

Oltretutto, l'istanza di sequestro risultava indirizzata verso il privato e non verso la p.a. (della cui insolvenza e' ancora lecito dubitare), sicche' il diniego di sequestro conservativo suona più come un vantaggio per il debitore privato che come una tutela per la p.a. Inoltre, un sequestro giudiziario e' sicuramente ammesso nei confronti della p.a. (Cass.. Sez. Un. 4.8.1989 n. 3599, in Sospensive, pg. 1189) addirittura per garantire l'esecuzione di una sospensiva.

Se si ammette il sequestro giudiziario contro la p.a., non si vede perchà un sequestro conservativo verso un privato non   possa esse emesso dal giudice amministrativo. Forse, se la parte ricorrente avesse agito dapprima con una vecchia sospensiva, chiedendo poi una misura conservativa attuativa della sospensiva stessa, la strada sarebbe stata più semplice.

Ma forse e' solo una questione di tempo: in  attesa della prossima occasione. (G.S. 16.10.2000)

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MOTIVI E DECISIONE: Considerato che, impregiudicata la questione attinente alla giurisdizione dell'intestato Tribunale in merito al dedotto danno conseguente al mancato  rilascio del locale da parte della Gold Forever Venezia srl, locale che si asserisce occupato a titolo di subconcessione  amministrativa (e comunque nell'ambito di un rapporto pubblicistico), il giudice amministrativo appare sprovvisto del potere di ordinare  un sequestro conservativo, non essendo rinvenibile nel contesto dell'ordinamento processuale amministrativo una norma che consenta  espressamente l'applicabilità di tale istituto civilistico, anche mediante rinvio agli artt.  670 ss. c.p.c..

Attesa la specificità  del processo amministrativo, infatti,  il giudice amministrativo non può avvalersi  dei mezzi istruttori  e cautelari espressamente  individuati per il processo civile, il cui giudizio risponde a principi, esigenze e criteri diversi (cfr. art.. 35 D.L.vo n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7 della legge 205/2000).

Ritenuto che, conseguentemente, la domanda proposta dalla ricorrente debba essere respinta, compensate le spese in ragione della novità della questione,

P.Q.M.

respinge  l'istanza della ricorrente.

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