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n. 3-2001 - © copyright.

TAR MOLISE – Sentenza 7 marzo 2001 n. 58Pres. Amoroso, Est. Tacchi - Simiele (Avv.ti Antonio Martino e Aldo De Benedittis) c. Regione Molise ed altri (Avvocatura Stato), Di Stasi (Avv.ti Eugenio Marinelli, Lorenzo Acquarone, Giuseppe Abbamonte e Orazio Abbamonte), Capone (Avv. Ennio Mazzocco), Di Sabato (Avv.ti Mario Bellotti e Giuseppe Ruta), Di Bartolomeo (Avv. Michele Di Lembo), Porfido (Avv. Eugenio Marinelli), Caccia (Avv.Nunzio Luciano) e Gallo (Avv.ti Antonio Martino e Aldo De Benedittis).

1. Elezioni – Liste dei candidati – Ammissione – Impugnabilità immediata – Esclusione - Ratio.

2. Elezioni – Impugnative e procedimento – Ricorso giurisdizionale - Motivi aggiunti – Per vizi ulteriori emersi da istruttoria – Ammissibilità – Condizioni.

3. Elezioni - Impugnative e procedimenti – Ricorso giurisdizionale – Notificazione – Al Ministero dell’Interno – Non occorre.

4. Elezioni - Impugnative e procedimenti – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – Candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto consigliere regionale – Sussiste.

5. Elezioni – Operazioni elettorali – Strumentalità delle forme – Autentica delle sottoscrizioni – Esclusione.

6. Elezioni – Liste di candidati – Presentazione – Irregolarità dell’autentica delle sottoscrizioni – Invalidità delle sottoscrizioni.

7. Elezioni - Liste di candidati – Presentazione – Omessa presentazione certificati elettorali presentatori – Invalidità sottoscrizioni.

8. Elezioni - Liste di candidati – Presenza nominativi persone non candidate – Nullità intera lista.

9. Elezioni - Liste di candidati – Contrassegno – Simbolo partito presente in Parlamento – Presentazione ad opera segretario regionale privo autorizzazione specifica – Illegittimità.

10. Elezioni regionali – Applicabilità disposizioni D.P.R. 28.4.1993 n. 132 recante norme in materia elezioni comunali e provinciali – Esclusione.

11. Elezioni – Liste di candidati – Illegittima ammissione – Invalidità totale operazioni elettorali.

1. L'atto di ammissione delle liste, contrariamente a quello di esclusione che è immediatamente lesivo, è impugnabile dal momento conclusivo del procedimento elettorale, ossia a decorrere dall'atto di proclamazione degli eletti. L'impugnabilità immediata, infatti, non costituirebbe una piena garanzia di tutela perché non potrebbe essere sorretta da sufficienti elementi informativi - l'ammissione non richiede particolare motivazione - e non porterebbe all'esclusione delle liste irregolari prima del voto. Va pertanto respinta l'eccezione di tardività del gravame fondata sul presupposto che i termini decadenziali decorrano dall'atto di ammissione delle liste.

2. La proposizione di motivi aggiunti è ammessa allorché configura sviluppo ed estensione dello stesso genus di censure proposte nel ricorso originario, mentre è inibita la deducibiltà, a consistenza documentale invariata, di elementi che non possono rientrare nell'alveo dei motivi di impugnativa così come radicati nel ricorso. Ove pertanto l'esito dell'istruttoria conduca alla percezione di ulteriori elementi integrativi dei vizi denunziati, meramente incrementandone l'ammontare numerico, sembra piana la via per la loro ammissione al materiale contenzioso. (Nella fattispecie era stata eccepita la conoscibilità ab origine degli ulteriori casi di censura eseguendo con maggiore accuratezza l'originario esame documentale).

3. Gli organi amministrativi competenti in materia elettorale non sono espressione del Ministero dell'Interno e le loro funzioni non si riferiscono ad attribuzioni di quest'ultimo, che nel contesto del procedimento elettorale si limita a prestare supporto logistico ed al quale, pertanto, il ricorso non deve essere notificato.

4. L'elezione a consigliere regionale non fa venir meno l'interesse a ricorrere di chi è stato candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale, che conserva l'ulteriore specifico interesse alla carica medesima, cui può ancora aspirare in caso di ripetizione delle elezioni.

5. In materia elettorale le violazioni formali vitiantur et vitiant in quanto la specifica normativa è ispirata a particolare rigore precettivo e le relative disposizioni hanno un carattere fortemente tassativo che ne impone una applicazione acritica, senza che possano sussistere margini derogatori affidati a processi interpretativi. Ne discende che la strumentalità delle forme può riguardare unicamente talune marginali prescrizioni la cui inesatta osservanza trovi una esaustiva equipollenza con il risultato previsto dalla legge. Ciò certamente non ricorre nel caso delle identificazioni personali e dell'autentica delle firme dei presentatori delle liste, regolate da una legge - la n. 15 del 4.1.1968 - che intanto non può essere ritenuta elettorale ed inoltre non ammette alcuna forma di equipollenza "strumentate" con formalità più libere.

6. La certezza privilegiata che assiste le sottoscrizioni autenticate presuppone, in via primaria ed essenziale, il riscontro sicuro ed incontrovertibile della identità dei sottoscrittori, che avviene attraverso la specificazione dei dati anagrafici ed il raffronto tra le sembianze fisiche della persona che sottoscrive e quelle risultanti da un idoneo documento identificativo contenente una fotografia. Ne discende che ove la verifica della identità personale sia stata carente o tale da ingenerare obiettiva incertezza, l'affermazione della genuinità della firma, in cui l'autentica stessa si risolve, non riveste valore, lasciando anche adito all'ipotesi che l'ufficiale autenticante non abbia affatto visionato personalmente il documento che riferisce essergli stato esibito. (Nella fattispecie il Tribunale non ha ritenuto valide le autentiche che non indicavano le modalità di identificazione o il documento in base al quale era stata accertata l'identità; del pari quelle che presentavano discordanze con i dati anagrafici riportati nei certificati elettorali e quelle che erano state effettuate sulla base di documenti privi di fotografia, quali le tessere fiscali ed i certificati attestanti il godimento di pensioni. Il Tribunale ha anche trasmesso gli atti alle competenti Procure della Repubblica per l'accertamento di eventuali fatti penalmente rilevanti).

7. La mancata presentazione dei certificati elettorali dei presentatori della lista ne invalida la relativa sottoscrizione in quanto non consente di dimostrare che i presentatori stessi abbiano il requisito fondamentale di essere elettori di un Comune della medesima circoscrizione cui concorre la lista presentata.

8. La presenza nella lista di nominativi di persone che invece non avevano accettato la candidatura vizia insanabilmente la lista nella sua totalità, non potendosi in alcun modo precisare se l'assenso alla stessa espresso dagli elettori presentatori sia stato, ed in che misura, conseguente alla presenza dei nominativi in questione. Infatti nell'opinione dei sottoscrittori assume rilevanza non solo il peso individuale dei candidati ma la lista nel suo complesso, che viene percepita come una "squadra".

9. L'attestazione della qualità di segretario regionale di un partito presente in Parlamento, priva di uno specifico conferimento di potere ad utilizzare il simbolo ufficiale del partito stesso, di per sé sola non autorizza alla presentazione dì tale simbolo come contrassegno della lista. Pertanto la presentazione dei simbolo supportata esclusivamente da una siffatta attestazione deve considerarsi fatta senza titolo ai sensi dell' art. 9, ottavo comma, della legge 17.2.1968 n. 108 (Norme per le elezioni dei consigli regionali), la cui ratio è di garantire gli elettori che i responsabili locali non si discostino dalle linee politiche centrali del partito.

10. L'art. 2 del D.P.R. 28.4.1993 n. 132, che consente l'uso del simbolo dei partiti presenti in Parlamento anche in base a dichiarazioni dei segretari regionali dei partiti stessi. riguarda esclusivamente le elezioni comunali e provinciali e non può, pertanto, essere invocato in occasione di elezione regionali, che sono regolate da distinte disposizioni di legge.

11. L'illegittima ammissione di alcune liste, arrecando un grave squilibrio ed una turbativa dello scenario politico, altera sicuramente l'esito delle elezioni e ne invalida totalmente i risultati, non essendo in alcun modo certo che, in assenza delle liste contestate, le lezioni avrebbero avuto lo stesso esito. Ne discende l'opportunità di una integrale ripetizione delle elezioni, in rispetto della libera volontà elettorale, per come avrebbe potuto determinarsi senza le predette liste.

 

 

(omissis)

per l’annullamento

del risultato elettorale relativo alle elezioni del Consiglio Regionale del Molise, svoltesi domenica 16 aprile 2000, con esplicita richiesta di annullamento dei verbali dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso del 18 marzo 2000, con i quali si ammettevano alla competizione elettorale le liste provinciali dei VERDI e dei COMUNISTI ITALIANI; nonché per l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale del Molise e di ogni altro atto presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati e con gli stessi comunque correlati, e la conseguente esplicazione delle seguenti operazioni:

-la correzione del verbale riassuntivo dei voti di lista validi (compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati) risultanti dal verbale degli uffici elettorali delle sezioni della provincia di Campobasso, con il logico decremento dei voti di lista sia dei VERDI che dei COMUNISTI ITALIANI, dal totale dei voti validi e il ricalcolo del nuovo quorum circoscrizionale, dei nuovi resti e del nuovo quorum intercircoscrizionale con il conseguente ricalcalo dei seggi spettanti a ciascuna lista;

-la correzione del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Campobasso con il decremento del totale dei voti validi della lista regionale Molise democratico, di tutti i voti assegnatile ai sensi dell’art.2 della Legge n.43 del 1995 (ultimo periodo) in quanto provenienti dal solo voto di lista espresso a ciascuna delle liste provinciali dei VERDI e dei COMUNISTI ITALIANI;

-la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta Regionale e degli altri candidati della lista regionale ai sensi dell’art.5 della Legge Costituzionale n.1 del 1999, scaturente dal rifacimento dei calcoli delle sommatorie di voti validi per ciascuna lista regionale.

- ricorso n.293 del 2000, proposto da IORIO Angelo Michele, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Gaetano SCOCA, Enrico FOLLIERI, Angelo FARINACCI e Vincenzo COLALILLO e presso quest’ultimo domiciliato in Campobasso, al Corso Umberto I° n.43;

contro

-la REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso e legalmente domiciliata in Campobasso, presso gli uffici della medesima Avvocatura;

-l’Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso e legalmente domiciliato in Campobasso, presso gli uffici della medesima Avvocatura;

-l’Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, e legalmente domiciliato in Campobasso, presso gli uffici della medesima Avvocatura;

-l’Ufficio Elettorale Centrale Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso e legalmente domiciliato in Campobasso, presso gli uffici della medesima Avvocatura;

nonché nei confronti di

-Giovanni DI STASI, eletto Presidente della Giunta Regionale del Molise, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eugenio MARINELLI, Lorenzo ACQUARONE, Giuseppe ABBAMONTE e Orazio ABBAMONTE ed elettivamente domiciliati presso il primo procuratore in Campobasso, alla Via Garibaldi n.46 (Studio BIELLO), controinteressato, nonché ricorrente incidentale;

-Domenico PORFIDO, rappresentato e difeso dall’Avv. Eugenio MARINELLI, presso il quale elettivamente si domicilia in Campobasso alla Via Garibaldi n.46 (Studio BIELLO), controinteressato, nonché ricorrente incidentale;

-Franco CAPONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Ennio MAZZOCCO ed elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via De Attellis n.11 (Studio DE ANGELIS), controinteressato, nonché ricorrente incidentale;

-Antonietta CACCIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Grazia PICCIANO, presso la quale elettivamente si domicilia in Campobasso, alla Via De Attellis n.11 (Studio Avv. Maria BIANCHI), controinteressata, nonché ricorrente incidentale;

-Luigi DI BARTOLOMEO, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele DI LEMBO, elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Luigi D’Amato, n.3/G, controinteressato;

-Italo DI SABATO, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Mario BELLOTTI e Giuseppe RUTA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Campobasso alla Via Mazzini n.101, controinteressato;

-Tullio FARINA, rappresentato e difeso dall’Avv. Concetta PETROSSI ed elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Garibaldi n.54/D presso lo studio del proprio difensore, controinteressato;

- Giuseppe ASTORE, Francesco COCCO, Angelo COLANERI, Alfredo D’AMBROSIO, Antonio D’AMBROSIO, Nicolino D’ASCANIO, Marcello PALMIERI, Aldo PATRICIELLO, Angelo Pio ROMANO, Roberto RUTA, Enrico SANTORO, Carlo SCASSERRA, Francesco TOTARO, Sabrina DE CAMILLIS, Rosario DE MATTEIS, Antonio Basso DI BRINO, Remo DI GIANDOMENICO, Pasquale DI LENA, Rossana DI PILLA, Filoteo DI SANDRO, Angela FUSCO PERRELLA e Candido PAGLIONE, tutti non costituiti in giudizio;

- Giuseppe SCARANO, nella sua qualità di rappresentante del Partito S.D.I. di Campobasso, rappresentato e difeso dall’Avv. Concetta PETROSSI, ed elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Garibaldi n.54/D presso lo studio del proprio difensore, controinteressato;

- P.P.I. Sede Provinciale di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr.Domenico Barbaro, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio PROSPERETTI e Mauro NATALE, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Zurlo n.36;

- Del Dr. Domenico BARBARO, nella qualità di segretario provinciale del P.P.I. di Isernia;

- dell’U.D.EUR. sede provinciale di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

- del Sig. Luigi Di Bartolomeo, nella sua qualità di segretario pro tempore dell’U.D.E.U.R.;

- dello S.D.I. sde provinciale di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

- del Sig. Benedetto Cesare, nella qualità di segretario provinciale pro tempore dello S.D.I. di Isernia, non costituito in giudizio;

- dello S.D.I. sede provinciale di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Giuseppe Scarano, nella sua qualità di segretario provinciale pro tempore di Campobasso;

- del Partito dei VERDI, sede provinciale di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Nadia Tomaro, non costituito in giudizio;

- di Nadia TOMARO, nella sua qualità di segretaria provinciale del Partito dei VERDI di Campobasso, non costituita in giudizio;

- di Rifondazione Comunista sede provinciale di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Italo Di Sabato, non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione,

-delle operazioni per l’elezione del Presidente e rinnovo del Consiglio della Regione Molise, svoltesi in data 16.4.2000 ed, in particolare:

a) del verbale di proclamazione dell’eletto a Presidente della Regione Molise del 10 maggio 2000 sottoscritto dall’Ufficio Centrale Regionale, nonché di tutti gli atti istruttori in esso richiamati ivi compresi i verbali degli Uffici Centrali Circoscrizionali delle Province di Isernia e Campobasso, nonché dei verbali degli Uffici Centrali Circoscrizionali di Isernia e Campobasso di proclamazione degli eletti consiglieri nelle liste proporzionali;

b) dei verbali degli Uffici Centrali Circoscrizionali di Isernia e Campobasso, con i quali sono state ammesse alla competizione elettorale le liste provinciali dei partiti UDEUR, SDI, e PPI (circoscrizione di Isernia) nonché VERDI, RIFONDAZIONE e SDI (circoscrizione di Campobasso) e del verbale dell’Ufficio Centrale Regionale;

c) dei verbali delle sezioni elettorali (seggi) di seguito indicati con le relative irregolarità, ivi comprese le relative tabelle di scrutinio e gli atti allegati;

d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti;

nonché per la correzione

dei risultati elettorali relativi alla suddetta consultazione e correzione dei verbali di proclamazione degli eletti innanzi preindicati.

Quanto al ricorso n.289/2000:

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Sig.ri Giovanni DI STASI, Domenico PORFIDO, Franco CAPONE , Antonietta CACCIA, Luigi DI BARTOLOMEO ed Italo DI SABATO;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Sig. Giuseppe GALLO;

Viste le memorie difensive prodotte dalla Regione Molise, dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso, dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia e dall’Ufficio Centrale Regionale di Campobasso;

Viste le memorie difensive prodotte dai controinteressati Giovanni DI STASI, Italo DI SABATO, Domenico PORFIDO, Franco CAPONE, Luigi DI BARTOLOMEO e Antonietta CACCIA;

Visti i motivi aggiunti introdotti da Michele SIMIELE con atto notificato il 21.12.2000 e depositato il 23.12.2000, nonché quelli proposti con atto notificato il 2.2.2001 e depositato il 13.2.2001;

Quanto al ricorso n.293/2000:

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Visti gli atti di costituzione in giudizio ed i ricorsi incidentali dei signori DI STASI Giovanni, PORFIDO Domenico, CAPONE Franco e CACCIA Antonietta;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori DI BARTOLOMEO Luigi, DI SABATO Italo, FARINA Tullio, SCARANO Giuseppe nella sua qualità di rappresentante del partito S.D.I. di Campobasso, e del P.P.I. – Sede Provinciale di Isernia;

Viste le memorie difensive prodotte dalla Regione Molise, dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso, dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia e dall’Ufficio Centrale Regionale;

Viste le memorie difensive prodotte dai controinteressati Giovanni DI STASI, Tullio FARINA, Domenico PORFIDO, Franco CAPONE, Luigi DI BARTOLOMEO, Italo DI SABATO, Giuseppe SCARANO nella qualità di rappresentante dello S.D.I. di Campobasso e P.P.I. Sede Provinciale di Isernia;

Visti i motivi aggiunti proposti dal ricorrente Angelo Michele IORIO con atto notificato il 30-31 gennaio 2001 e depositato il 13.2.2001;

Vista la documentazione prodotta in esito all’ordinanza presidenziale n.172/2000 resa sul ricorso n.293/2000;

Vista la documentazione prodotta in esito all’ordinanza collegiale n.499 del 18 ottobre 2000, resa sul ricorso n.289/000;

Vista la documentazione prodotta in esito all’ordinanza collegiale istruttoria n.553 del 22.11.2000, resa sul ricorso n.293/2000;

Udito il relatore, Avv. Cons. Liana TACCHI, e udite le parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.

F A T T O

Con il ricorso n. 289 del 2000, meglio specificato in epigrafe, il sig. Michele SIMIELE, nato a Campobasso il 28-11-1972, cittadino italiano, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Cercepiccola, ivi residente alla via Pioppi n. 11, nella sua qualità di cittadino elettore, ha fatto presente che, a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise svoltesi in data 16 aprile 2000, l’Ufficio Centrale Regionale procedeva, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Legge n. 43 del 1995, ad individuare nella lista regionale denominata "Molise Democratico", capeggiata dal prof. Giovanni Di Stasi, la lista con la maggiore cifra elettorale regionale e ne proclamava, il giorno 10 maggio dello stesso anno, consiglieri regionali i 5 candidati, ai sensi del comma 5 del suddetto articolo e Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 5 della Legge Costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999, il capolista Di Stasi. Lo stesso Ufficio provvedeva a proclamare eletto consigliere regionale il capolista della lista regionale "PER IL MOLISE", dott. Angelo Michele Iorio, quale candidato Presidente che aveva conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. Il distacco tra le due liste veniva dunque individuato in 930 voti (Molise Democratico 101.295 e Per il Molise 100.365 voti). A sostegno del ricorso sono state proposte le seguenti censure:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PER ECCESSO DI POTERE, PER PRESUPPOSTO ERRONEO DELLE LEGGI REGOLANTI LA MATERIA ELETTORALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 108 DEL 17 FEBBRAIO 1968 ED ALL’ ART. 20 DELLA LEGGE 15 DEL 4 GENNAIO 1968.

Il ricorrente ritiene che l’atto di proclamazione del Presidente della Giunta Regionale e degli altri 5 candidati della lista "Molise Democratico", ad opera dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Campobasso, sarebbe illegittimo in quanto scaturente dalla sommatoria di voti provenienti da due liste proporzionali, ritualmente collegate alla lista regionale suddetta, che non potevano e non dovevano partecipare alle elezioni in questione in quanto manchevoli dei requisiti essenziali per la loro legittima accettazione.

Dalla disamina dei documenti allegati alle varie liste, per la loro rituale presentazione presso l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso il giorno 18 marzo 2000, il ricorrente desume una serie di irregolarità che, se fossero state debitamente censurate dall’Ufficio preposto, avrebbero portato alla esclusione della lista provinciale dei VERDI e di quella dei COMUNISTI ITALIANI, partiti che, peraltro, non risultano rappresentati in Consiglio Regionale. Tali esclusioni avrebbero dovuto essere fatte, a detta del ricorrente, ex art. 10 della legge 108/68, in quanto la lista dei VERDI non disponeva del numero minimo valido di presentatori (1000), voluto dall’art. 9 della legge n. 108 del 1968, mentre quella dei COMUNISTI ITALIANI non poteva essere accettata per mancanza di autorizzazione all’uso del simbolo del partito nazionale, presente in Parlamento, dei Comunisti Italiani per l’elezione in oggetto. Per quanto concerne la lista dei VERDI, dall’atto di presentazione della lista stessa, risulterebbe che delle firme di sottoscrittori presentate, l’Ufficio Circoscrizionale –come da verbale di accettazione della lista - ne avrebbe considerato valide n. 1062. Il ricorrente, riesaminando i modelli di raccolta delle firme dell’indicato partito, rileva irregolarità che avrebbero dovuto portare l’Ufficio Circoscrizionale a non considerare valide almeno 300 firme che, decrementate dal totale delle firme dichiarate nella presentazione, farebbero scendere il numero di firme valide al disotto delle 1000 previste.

In particolare, il ricorrente espone i seguenti rilievi:

PER LA LISTA PROVINCIALE DEI VERDI: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DELLA LEGGE 108 DEL 1968 (MANCANZA DI CERTIFICATI ELETTORALI). Il ricorrente deduce che il punto 1 dell’art. 9 della legge 108/68 vuole che, con la lista dei candidati, si devono presentare i relativi certificati elettorali dei sottoscrittori della lista che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali in un Comune della circoscrizione. L’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso avrebbe avuto l’onere di controllare che tutte le sottoscrizioni fossero provviste del richiesto certificato elettorale e, ove ciò non si fosse verificato, avrebbe dovuto cancellarle dal computo delle sottoscrizioni valide per la presentazione della lista. Questo, secondo il ricorrente non sarebbe avvenuto per ben 41 sottoscrittori della lista dei VERDI. Andrebbero, quindi, sottratte al totale delle firme valide di presentazione della lista nella circoscrizione di Campobasso dei Verdi le seguenti 41 sottoscrizioni perché prive del necessario certificato di iscrizione elettorale: Cassella Carla (elenco n° 21 pag.9 dell’allegato fascicolo); D’Anchera Rosaria (elenco n° 21 pag.7); De Luca Crescenzo (elenco n° 21 pag. 4); Di Criscio Marta A. (elenco n° 21 pag. 7); Di Mario Katia (elenco n° 21 pag. 8); Di Niro Maria G. (elenco n° 21 pag. 20); Gioia Paolo (elenco n° 21 pag. 32); Leone Barbara (elenco n° 21 pag. 19); Lonardelli Giuseppe (elenco n° 21 pag. 10); Marilli Sergio (elenco n° 21 pag. 2); Masella Pasqualina (elenco n° 21 pag. 29); Novellino Giovanni (elenco n° 21 pag. 29); Polidori Mimmo (elenco n° 21 pag. 10); Leone Giovanni (elenco n° 32 pag. 8); Barrea Mariano (elenco n° 49 pag. 8); Casapulla Vittoria (elenco n° 49 pag. 4); Caterina Antonio (elenco n° 49 pag. 4); D’Addario Costantino (elenco n° 49 pag. 3-bis); D’Imperio Filomena (elenco n° 49 pag. 9); De Cesare Mauro (elenco n° 49 pag. 9); De Cesare Santo (elenco n° 49 pag. 9); De Cesare Luca (elenco n° 49 pag. 9); De Felice Giovanni (elenco n° 49 pag. 10); Di Camillo Luigi (elenco n° 49 pag. 9-bis); Di Camillo Lalli Michele (elenco n° 49 pag. 9-bis); Di Camillo Antonio (elenco n° 49 pag. 9-bis); Fiorilli Fernanda (elenco n° 49 pag. 9-bis); Gramegna Marisa (elenco n° 49 pag. 3-bis); Luciani Giuseppe (elenco n° 49 pag. 10); Marzano Pietro (elenco n° 49 pag. 3-bis); Onza Fabio (elenco n° 49 pag. 9-bis); Pernolino Michele (elenco n° 49 pag. 2-bis); Picciano Fernando (elenco n° 49 pag. 9); Picciano Nicola (elenco n° 49 pag. 10); Pilone Anna Maria (elenco n° 49 pag. 10); Ramundo Maria C. (elenco n° 49 pag. 6-bis); Rossi Valentina (elenco n° 49 pag. 10); Sapio Paolo (elenco n° 49 pag. 8); Taccone Alessandro (elenco n° 49 pag. 3-bis); Tavaniello Piero G. (elenco n° 49 pag. 9); Latessa Giovanbattista (elenco n° 51 pag. 3); Simonelli Francesco (elenco n° 60 pag. 3).

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 DELLA LEGGE 15 DEL 1968 (INVALIDITA’ DELLA AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI). A dire del ricorrente, condizione essenziale perché una sottoscrizione sia valida, sarebbe la genuinità dell’autentica. Tale atto infatti –secondo quanto autorevolmente sostenuto dal Consiglio di Stato, V sezione, nella sentenza n. 470 del 1979- "non costituisce un semplice mezzo di prova, ma è un requisito prescritto, dall’art. 28 t.u. 16 maggio 1960 n. 570, "ad substantiam actus", per garantire, nell’interesse pubblico con il vincolo della fede privilegiata, la certezza della provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta; pertanto, la mancanza o irritualità dell’autenticazione determina la nullità insanabile della sottoscrizione, e quindi dello stesso atto di presentazione delle candidature, non una mera irregolarità; di conseguenza, esclusa ogni possibilità di ratifica, unici rimedi della predetta nullità sono il compimento dell’atto omesso o la rinnovazione dell’atto viziato, purchè posti in essere prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste." D'altronde l’art. 20 della legge n. 15 del 1968, a dire del ricorrente, confermerebbe che: "… Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio". Sarebbe perciò agevole dimostrare, ad avviso del ricorrente, la manifesta invalidità dell’autenticazione, e la conseguente incomputabilità, ai fini del numero minimo di presentatori ai sensi dell’art. 9 della legge 108 del 1968, di tutte quelle sottoscrizioni in cui l’autenticante si è qualificato con il solo cognome, o, cosa ancora più grave, ha omesso il luogo della autenticazione. Sarebbe successo che a raccogliere e ad autenticare le firme di quasi tutti i candidati e di svariate centinaia di sottoscrizioni degli elettori per i VERDI, siano stati un non meglio qualificato "Capo U.O.C." della Provincia di Campobasso (che, agli atti, non risulterebbe essere stato delegato alla firma dal Presidente della Provincia stessa), nonché la dottoressa Cofelice, qualificata collaboratrice di cancelleria del Tribunale di Campobasso, tuttavia con la omissione del nome tanto nella firma quanto nel timbro (e il nome, a dire del ricorrente, sarebbe da considerare un requisito essenziale delle generalità di chi procede alla autenticazione di una sottoscrizione, tanto più se si tratta di un atto fondamentale qual è l’accettazione di una candidatura alle elezioni).

Alla stregua di quanto sopra, sarebbero, ad avviso del ricorrente, da considerarsi invalide:

-le autenticazioni delle firme dei candidati LISTORTI Bruno. che non contiene, tra l’altro, nemmeno la indicazione del luogo ove è avvenuta l’autentica (documento 1 pag. 37);

-BRUNETTI Lucio, FAZZINI Gian-Mario e MASCITTO Nicola, che dichiarano, peraltro, di essersi presentati come candidati – cosa asseritamente non vera – nella circoscrizione provinciale di Isernia (documento 1 pag.21, pag. 31 e pag. 41); CINCINDELLA Manuela (documento 1 pag. 23); COLAGROSSI Regina (documento 1 pag. 25); d’ANCHISE Biagio Maurizio (documento 1 pag. 27); DI IORIO Pasquale (documento 1 pag.29); GENTILE Giovanni (documento 1 pag. 33); IANNOTTI Orlando (documento 1 pag. 35); LOMMA Michele (documento 1 pag. 39); MINIELLO Gaetano (documento 1 pag. 43); SANTORO Maurizio (documento 1 pag. 47); TOSCANO Luigi (documento 1 pag. 49). Il tutto come da verbale dell’Ufficio Circoscrizionale di Campobasso.

Per le suesposte ragioni andrebbero invalidate, ad avviso del ricorrente, anche le centinaia di firme dei sottoscrittori autenticate dal dottor Carlo Lalli e dalla dottoressa Cofelice, rilevabili dall’intero fascicolo depositato all’Ufficio Circoscrizionale.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 e 10 DELLA LEGGE 108 DEL 1968 (doppia sottoscrizione di presentazione di lista). Il ricorrente osserva che l’art. 9 della l. 108/68 dispone tassativamente che "nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati". Sostiene quindi che, in ottemperanza a tale perentorio dettame, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso avrebbe dovuto procedere, senza indugio, a cancellare, non considerandole valide ai fini del numero minimo di firme necessarie a presentare la lista, tutte quelle sottoscrizioni di quegli elettori che, incautamente, avrebero firmato sia per la lista dei VERDI che per altre liste provinciali. Tra la grande quantità di doppioni di certificati elettorali che corredano la documentazione della lista presentata dai Verdi (per 35 sottoscrittori sono stati depositati, e quindi sono agli atti del fascicolo, 4 certificati elettorali e per 80 ci sarebbe il doppio certificato) si rileverebbe la doppia firma dei seguenti elettori sottoscrittori:

-l’elettore, iscritto al n. 505 nelle liste elettorali del Comune di Toro, Signor Pallante ha firmato la lista dei Verdi (elenco n. 12 pag. 18) e la lista del PPI (elenco n. 65 pag. 6);

-l’elettore, iscritto al n. 9050 nelle liste di Campobasso, signor Frati, ha firmato per i Verdi (elenco n. 32 pag. 7) e per la lista del PSI (elenco n.8 pag. 28);

-l’elettore, iscritto al n. 11671 nella lista elettorale di Campobasso sig. Lonardelli, ha firmato per i Verdi (elenco n. 21 pag. 9) e per la lista dei Comunisti Italiani (elenco n. 52 pag. 4);

-l’elettore, iscritto al n. 2391 nella lista elettorale di Campobasso, sig. Caterina ha firmato per i Verdi (elenco n. 49 pag. 4) e per i Comunisti Italiani (elenco n. 43 pag. 2);

-l’elettore, iscritta nelle liste elettorali di Campobasso, sig.ra Cristofaro ha firmato per i Verdi (elenco n. 31 pag. 5) e per il PSI (elenco n. 11 pag. 31).

Essendo, a dire del ricorrente, tali firme nulle, si dovrebbe decrementare di 5 unità il numero delle firme ritenute valide ai fini dell’ammissione della lista dei Verdi.

4)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PER PRESUPPOSTO ERRONEO DELL’ART. 9 DELLA LEGGE 108 DEL 1968 E DELL’ART. 20 DELLA LEGGE N. 15 DEL 1968 (IRREGOLARITA’ NELLA RACCOLTA DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI).

Sempre il citato articolo 9 della l. 108/68 prevede, a dire del ricorrente, che siano riportati esattamente, al fine di controllare la genuinità oltre all’autenticità dei presentatori, gli elementi indispensabili della sottoscrizione (il nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di iscrizione nelle liste elettorali, nonché la modalità di identificazione oltre alla relativa firma ritualmente autenticata, nei modi previsti dall’art. 20 della legge 15 del 1960, di ciascun sottoscrittore della lista). Il concetto risulta affermato dal TAR Toscana, nella sentenza n.668 del 1997. L’Ufficio Circoscrizionale avrebbe, di contro, considerato valide molte sottoscrizioni che invece, a dire del ricorrente, andavano annullate, in quanto riportanti dati errati e, a volte, come per alcuni documenti di riconoscimento, non validi. Al riguardo il ricorrente puntualizza i casi seguenti:

-Di Rienzo Pasquale, che si chiama Di Rienzo Pasqualino (firme e certificato elettorale nell’elenco n. 3 allegato pag. 18 e pag. 11);

-Di Petta Nunzia si chiama, in realtà, Di Petta Nunziata Michelina (elenco n. 3 pag. 19 e pag. 14);

-Spina non si chiama Felice, ma Felicino (firma e certificato nell’elenco allegato n. 4 pag. 18 e pag. 9);

-Gianfrancesco non si chiama Loredana, ma Loretana (elenco n. 6 pag. 17 e pag. 11);

-Di Gregorio non si chiama Franco, ma Francesco (elenco n. 6 pag. 17 e pag. 12);

-Fanelli Antonio, nato a Riccia il 5-8-1933, ha firmato Antonio Donato (firma e certificato nell’elenco n. 8 dell’allegato pag. 2 e pag. 6);

-Zingaro Ilaria, nata a Campobasso il 30 giugno del 1980, ha firmato Maria ed in realtà si chiama Ida, Ilaria (firma e certificato nell’elenco n. 14 dell’allegato pag. 2 e pag. 4);

-Ciaccia Rita è nata a Piedimonte Dalife e non a Piedimonte Matese (nominativo e certificato nell’elenco n. 17 dell’allegato pag. 4 e pag. 18);

-Nigris Sonia è nata a Venezia, non a Mestre (elenco n. 20 pag. 7 e pag. 8);

-Zita Angelina si chiama, in realtà, Zita Angiolina e il documento di Identificazione non è indicato (firma nell’elenco 31 pag. 4 e certificato nell’elenco n. 63 pag. 36);

-Antonelli Maria si chiama, in realtà, Antonelli Degna Maria (firma nell’elenco n. 32 pag. 5 e certificato nell’elenco 63 pag. 37);

-Di Girolamo Angioletta si chiama, in realtà, Agioletta (elenco 35 pag. 2 e 10);

-Brunetti Loreta Ida è nata il 7-2-1924 e non il 2-7-1924 (elenco n. 36 pag. 4 e pag. 3);

-Vetere Mariarita è nata il 2-11-1969 e non l’8-11-1969 (firma e certificato nell’elenco n. 44 dell’allegato pag. 4 e pag. 17);

-A Cassetta Antonio manca il luogo di nascita (elenco n. 44 pag. 35);

-A Volpintesta Andrea manca il luogo di nascita (elenco n. 44 pag. 3);

-Mallarde Nicola si chiama, in realtà, Mallardi Nicola (elenco n. 44 pag. 6 e pag. 20);

-Zappula Antonio ha firmato Zappula Antonio Gaetano (elenco n. 44 pag. 5 e pag. 19);

-Lomma Donata non è nata a Civita, ma a Civitacampomarano (elenco n. 44 pag. 8 e pag. 23);

-Agosto Iolanda è nata il 29-8-1937 e non il 28-8-1937 (elenco n. 44 pag. 9 e pag. 24);

-Di Vito Domenico si chiama, in realtà, Di Vita Domenico (elenco n. 44 pag. 29 e pag. 22);

-Di Silvio Giuseppe non è nato l’11-11-1945, ma l’11-01-1945 (elenco n. 44 pag. 14 e pag. 24);

-Rinaldi Raffaella si chiama, in realtà, Raffaela (elenco n. 44 pag. 10 e pag. 23);

-Palombo Maria Anna si chiama, in realtà, Palombo Maria (elenco n. 46 pag. 3 e pag. 5);

-Amoruso Anteloro Luigi, si chiama, in realtà, Amoruso Anteloro (elenco n. 47 pag. 28 e pag. 14);

-Paolo Silvia si chiama, in realtà, Paolo Silvia Mascia (firma nell’elenco 51 pag.5, certificato nell’elenco 63 pag. 42).

-A Maiorano Gabriella manca il luogo di nascita (elenco n. 60, pag. 5);

-Ciccone Antonio non è nato a San Giuliano del Sannio, ma a San Giuliano di Puglia (elenco n. 61 pag. 2);

E’ pacifico, a dire del ricorrente, che, per considerare valida una autenticazione, nelle modalità di cui all’art. 20 della legge 15/68, ai fini di una regolare sottoscrizione di lista, occorre riportare il modo di identificazione. Tale identificazione deve essere logicamente fatta attraverso un valido documento di riconoscimento che, regolarmente rilasciato da una autorità pubblica, deve essere munito di fotografia. Non sarebbero, pertanto, da ritenersi documenti di identificazione i Codici Fiscali, il Libretto di Pensione o qualsiasi altro documento non avente le richieste caratteristiche, con la conseguente nullità dell’autenticazione della firma e della sottoscrizione ai fini della presentazione. Parimenti, andrebbero considerate nulle quelle sottoscrizioni ove si taccia del tutto sulla modalità di identificazione.Vanno quindi censurati, a dire del ricorrente, i seguenti casi:

-l’autenticazione di Cutrone Ludovico è stata fatta con il Codice Fiscale (elenco n. 8 dell’allegato pag. 19);

-l’autenticazione di Fanelli Angela è stata fatta previa esibizione del Codice Fiscale (elenco n.8 pag. 20);

-Credico Domenico è stato identificato con il Codice Fiscale (elenco n. 11 pag. 18);

-Ruggiero Giovanna è stata identificata con il Codice Fiscale (elenco n. 11 pag. 18);

-Caruso Francesco è stato identificato con il Codice Fiscale (elenco n. 11 pag. 18);

-Conte Vittorio è stato identificato con il Codice Fiscale (elenco n. 31 pag. 6);

-Codianni Maria Concetta è stata identificata con il Codice Fiscale (elenco n. 48 pag. 3);

-D’Aversa Pasqualina è stata identificata con il Codice Fiscale (elenco n. 48 pag. 2),

-Rossi Valentina è stata identificata con il Codice Fiscale (elenco n. 49 pag. 10);

-Durante Titiana è stata identificata con il Codice Fiscale (elenco n. 51 pag. 5);

-Cincindella Giovanni è stato identificato con il Codice Fiscale (elenco n. 55 pag. 4);

-Sardo Giuseppe è stato identificato con il Codice Fiscale (elenco n. 54 pag. 3);

-Carozza Vittorio è stato identificato con il Codice Fiscale (elenco n. 60 pag. 5);

-Paolucci Alessandro è stato identificato con il Codice Fiscale (elenco n. 60, pag. 4);

-Fimiani Concetta è stata identificata con il Codice Fiscale (elenco n. 60 pag. 5 bis);

-Ciambrone Elvira è stata identificata con il Codice Fiscale (elenco n. 60 pag. 5 bis);

-Pappalardi Nadina Helena è stata identificata con il Codice Fiscale (elenco n. 60 pag. 7);

-Fino Luigia è stata identificata con il Codice Fiscale (elenco n. 60 pag. 7);

-Ianno Luigi è stato identificato con il Codice Fiscale (elenco n. 60 pag. 7);

-Supino Giovanni è stato identificato con il Codice Fiscale (elenco n. 60, pag. 7 bis);

-Conti Elena è stata identificata con il Codice Fiscale (elenco n. 60 pag. 7 bis);

-Cincindella Angela è stata identificata con il Codice Fiscale (elenco n. 60 pag. 8);

-Faventi Manuela: manca il documento di identificazione (elenco n. 31 pag. 2);

-Ciaccia Maria: manca il documento di identificazione (elenco n. 10 pag. 20);

-Anemone Natalia: manca il documento di identificazione (elenco n. 31 pag. 3);

-D’Elena Gianna: manca il documento di identificazione (elenco n. 31 pag. 5);

-De Paola Amalia: manca il documento di identificazione (elenco n. 31 pag. 5);

-D’Alessandro Giuseppe come documento di identificazione porta solo un numero (elenco n. 32 pag. 2);

-Palange Vittorio, manca il documento di identificazione (elenco n. 32 pag. 2);

-Gammieri Silvana porta un numero imprecisato come documento di identificazione (elenco n. 32 pag. 6);

-A D’Ippolito Antonella manca il numero della patente (elenco n. 44 pag. 5);

-A Martino Susanna, manca il documento di identificazione (elenco n. 44 pag. 11);

-Presutti Mario, manca il luogo di nascita (elenco n. 49 pag. 5 bis);

-Perillo Carmen, manca il luogo di nascita (elenco n. 49 pag. 9 bis);

-Zorzet Lucia nata il 7-7-1920 iscritta nella lista elettorale di S. Polo Matese con il n. 394, è stata identificata con il libretto della pensione (elenco n. 19 pag. 10);

-Cannarsa Nicola è stato identificato con il certificato di pensione (elenco n. 54 pag. 3);

-De Vivo Lucia è stata identificata con la tessera universitaria (elenco n. 54 pag. 2);

-Cannarsa Nicola è stato identificato con il certificato di pensione (elenco n. 57 pag. 6);

-Palermo Elisa è stata identificata con il certificato di pensione (elenco n. 58 pag. 6);

-Iacobucci Maria Vittoria è stata identificata con una tessera universitaria (elenco n. 59 pag. 5);

-Ciaramella Gianluca è stato identificato con un documento non indicato (elenco 60, pag. 7);

-A Mantegna Nunzio mancano i dati identificativi della patente (elenco 60 pag. 2 bis);

-A Simonelli Francesco manca il documento di identificazione (elenco 60 pag. 3).

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DELLA LEGGE 108 DEL 1968 E ART. 20 DELLA LEGGE 15 DEL 1968.(CORRETTA INDICAZIONE DELLE GENERALITA’ DEL SOTTOSCRITTORE). Se, come detto al motivo 2, la legge vuole che, accanto alla firma del sottoscrittore, deve essere riportato il nome e cognome di chi sottoscrive, essendo questi elementi necessari e indispensabili per la validità ai fini del conteggio del numero dei presentatori, allora, proprio a tal fine, andrebbero cancellate, e ritenute non valide, tutte quelle sottoscrizioni di elettori che, avendo un nome plurimo, senza trattini e interpunzioni, come risulta dall’allegato certificato elettori avrebbero riportato sul modulo solo il primo nome e, di conseguenza, avrebbero apposto nello stesso modo in calce la firma rendendo il tal modo monca la propria generalità. Il ricorrente osserva che il Ministero di Grazia e Giustizia si sarebbe soffermato più volte sull’argomento, emanando anche circolari esplicative alle Procure della Repubblica e agli Ufficiali di Stato Civile. Alla circolare del 25 marzo 1988 la n. 1/5/F.G./11(87) 1075 il Ministero di Grazia e Giustizia affidava il chiarimento sull’uso legittimo e sulla trascrizione di una pluralità di nomi. In particolare, in quella circolare si sosteneva: "Non sembra che dia luogo a dubbi, in merito al punto essenziale di intendere quale fu, a suo tempo, la volontà del dichiarante nell’imporre al soggetto un prenome (anche composito) ovvero una pluralità di prenomi, nl caso in cui alla dizione con la quale si dichiarò di attribuire il nome (rectius: il prenome) seguono più elementi onomastici (o uniti tra loro in modo da formare una sola parola o da un trattino o non uniti da un espressione grafica, ma neppure separati da un segno di interpunzione): in questo caso, infatti, è sufficientemente individuata la volontà che il prenome, pur se composto da più elementi sia un unico, e tutti gli elementi che lo compongono vanno trascritti nei documenti relativi al soggetto".

Andrebbero, pertanto, annullate e quindi decrementate dal totale tutte quelle sottoscrizioni aventi questa tipologia e in particolare:

-Bernardo Pierino all’anagrafe e sul certificato elettorale porta il nome plurimo e unico di Pierino Giovanni (firma e certificato all’elenco n.1 bis pag 18 e 10);

-Bernardo Domenica si chiama Domenica Antonia (elenco n. 1 pagine 18 bis e 16);

-Spina Mario nato a Colle d’Anchise il 18-3-1919 si chiama Mario Rosario (elenco n. 1 pag. 18 bis e 17);

-Bernardo Liberato si chiama Liberato Giovanni (elenco n. 1 pag. 2 e 5);

-Lucarelli Fernando si chiama Pasqualino Fernando (elenco n. 1 pag. 18e 7);

-Gualtieri Fernando si chiama Farnando Antonio (elenco n. 1 pag. 18 e 7);

-Bernardo Biase si chiama Biase Nicola (elenco n. 2 pag. 18 bis e 7);

-Spina Michele si chiama Michele Livio (elenco n. 2 pag 18 e12);

-Di Iorio Michele ha il nome plurimo di Michele Domenico (elenco n. 3 pag. 19 e 13);

-Lucarelli Emilio si chiama Emilio Raffaele (elenco n. 4 pag. 4);

-Romano Pierino si chiama Pierino Italo Antonio (elenco n. 4 pag. 18 e 10);

- Lucarelli Giovanni si chiama Giovanni Antonio (elenco n. 4 pag 18 e 11);

-Di Rienzo Salvatore si chiama Salvatore Domenico (elenco n.5 pag. 2 e 5);

-Pette Luigi si chiama Luigi Felice (elenco n. 5 pag. 19 e 15);

-Lucarelli Claudio si chiama Claudio Filomeno (elenco n.5 pag. 19 e 16);

-Bernardo Fiorentino Antonio ha firmato Bernardo Fiorentino (elenco n. 5 pag. 19 e 17);

-Velardo Maria Carmela fa firmato solo col nome di Maria (elenco n.6 pag. 17 e10);

-Spina Filomeno Antonio ha firmato solo col nome di Antonio (elenco n.6 pag 17 e 13);

-Di Paolo Guido Antonio ha firmato solo con nome di Guido (elenco n.7 pag. 18 e 8);

-D’Angelo Rosa Maria ha firmato solo col nome di Rosa (elenco n.7 pag 2 e 15);

-Di Paola Olindo Carmine ha firmato col nome di Olindo (elenco n. 7 pagine 2 e 16);

-Morena Rosa Giuseppina Vittoria ha firmato col nome di Rosa (elenco n. 15 pagine 4 e 3);

-Zorzet Marcello Pietro ha firmato col nome di Marcello (elenco n. 19 pagine 1 bis e 5);

-Petrecca Luciana Maria ha firmato solo Luciana (elenco n. 21 pag. 3 –elenco n. 63 pag. 4);

-Romagnoli Filomena Carmela ha firmato solo Filomena (elenco n. 21 pag. 3 – elenco 63 pag 4);

-Ferrazzano Olimpia Caterina ha firmato solo Olimpia (elenco n. 25 pag. 2 e 3);

-Testa Giuseppe Carmine ha firmato solo Giuseppe (elenco n. 27 pag. 4 e 3);

-Di Santo Idio Liberato ha firmato solo Idio (elenco n. 31 pag. 3 – elenco 63 pag. 36);

-Santoro Mirella Rosaria Renata ha firmato solo Mirella (elenco n. 31 pag 5 – elenco 63 pag. 37);

-De Guglielmo Paolo Vincenzo ha firmato solo Paolo (elenco n. 32 pag. 4 elenco n. 63 pag. 37);

-Baranello Fiorentino Giuseppe ha firmato solo Fiorentino(elenco n. 32 pag. 6 –elenco 63 pag. 37);

-Mastrandrea Maria Emanuela Giuseppina ha firmato Maria (elenco n. 38 pag 2 e 3);

-Rotondo Norma Concepcion ha firmato solo Norma (elenco n. 43 pag 18 e 10);

-Di Iorio Valerio Antonio ha firmato solo Valerio (elenco n. 43 pag. 18 e 12);

-Mucchetti Tiziano Giovanni ha firmato solo Tiziano (elenco n. 44 pag 4 e 17);

- Muchetti Pietro Luigi ha firmato solo Piero (elenco n. 44 pag. 32 e 19);

-Ciarla Arturo Domenico ha firmato solo Arturo (elenco n. 47 pag 28 e 8);

-Di Fabio Antonietta Maria Mattea ha firmato solo Antonietta (elenco n. 47 pag 28 e 11);

-Di Liello Maria Giuseppina ha firmato solo Giuseppina (elenco n. 47 pag. 3 e 20);

-Grasso Domiziano Michele ha firmato solo Domiziano (elenco n. 47 pag. 3 e 23);

-Navarino Rosina Michelina ha firmato solo Rosina (elenco n. 49 pag. 2 bis – elenco n. 63 pag. 21);

-Picciano Dante Antonio ha firmato solo Dante (elenco n. 49 pag. 2 bis – elenco n. 63 pag. 21);

-Di Ponte Maria Carlotta ha firmato solo Maria (elenco n. 49 pag. 6 bis – elenco n. 63 pag. 11);

-Calì Marana Liliana ha firmato solo Marana (elenco n. 53 pag. 3 – elenco n. 63 pag. 25);

-Fatica Clara Antonietta ha firmato solo Clara (elenco n. 55 pag. 4 – elenco n. 63 pag. 42);

-Zappone Maria Serafina ha firmato solo Maria (elenco n. 55 pag. 5 – elenco n. 63 pag. 42);

-Piano Giovanna Maria Teresa ha firmato solo Giovanna (elenco n. 54 pag. 2 – elenco n. 63 pag. 27);

-Socci Laura Maria ha firmato solo Laura (elenco n. 58 pag. 6 e 4);

-Santopolo Antonio Giambattista ha firmato solo Antonio (elenco n. 62 pag 2 e 3);

-Geretto Davide Antonio ha firmato solo Davide (elenco n. 66 pag 20 e 5);

-Mondini Rita Antonietta ha firmato solo Rita (elenco n. 66 pag 19 e 12);

-Iannacci Rachelina Margherita ha firmato solo Rachelina (elenco n. 66 pag 2 e 16).

PER QUANTO CONCERNE LA LISTA DEI COMUNISTI ITALIANI: 6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 e 10 DELLA LEGGE 108 DEL 1968 (illegittima presentazione di simbolo). Il ricorrente osserva che il punto 4 dell’art. 9 della legge n. 108/68 testualmente prevede: "Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore." Dunque, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso doveva obbligatoriamente, come dettato dal punto 1 dell’art. 10 sempre della legge 108/68, ricusare i contrassegni non conformi alle norme di cui all’articolo precedente ed escludere dalla competizione elettorale la lista provinciale dei Comunisti Italiani (partito con rappresentanti nel Parlamento italiano), che nell’atto di presentazione della lista allegava un semplice attestato del Presidente nazionale del partito certificante che "il sig. Nicola Macoretta è Segretario del Comitato Regionale del Molise del Partito dei Comunisti italiani", tacendo dell’eventuale autorizzazione ad usare o a delegare altri soggetti all’uso del simbolo del partito per la elezione regionale in questione. A parere di chi ricorre, il sig Macoretta non aveva alcun titolo ad autorizzare la presentazione di una lista che recasse il contrassegno del partito dei Comunisti Italiani. In un verbale rilasciato dall’Ufficio Circoscrizionale come ricevuta di consegna della lista dei Comunisti Italiani si fa riferimento alla autorizzazione del Presidente Nazionale del partito, ma di tale autorizzazione non v’è traccia nella documentazione di presentazione. Ne conseguirebbe che la lista doveva essere ricusata, perché viziata da grave irregolarità, che al massimo, volendo procedere per analogia, poteva essere superata solo - come previsto dall’art. 12 della legge n. 130 del 1975 di modifica al T.U. n. 570 del 1960, regolante le elezioni comunali - con la presentazione, entro 48 ore dal termine ultimo per la presentazione della lista, di un nuovo contrassegno. Spirato inutilmente tale termine, per altro non concesso dall’Ufficio Circoscrizionale, la lista, ad avviso del ricorrente, doveva essere ex lege ricusata.

I rilievi citati, pertanto, a dire di chi ricorre, dovevano indurre l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso, ai sensi dell’art. 10 della l. 108/68, a ricusare sia la lista dei VERDI che quella dei COMUNISTI ITALIANI perché prive dei requisiti richiesti dal più volte citato art. 9 della stessa l. 108/68. Conclude per l’accoglimento del ricorso.

Alla Pubblica Udienza del 18 ottobre 2000 con ordinanza collegiale n.499, viene disposta la verifica istruttoria a carico della Prefettura di Campobasso

In data 23 giugno 2000, si costituisce la Regione Molise, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

In data 27 giugno 2000, si costituisce in giudizio Franco Capone

In data 28 giugno 2000 si costituisce Domenico Porfido;.

In data 28 giugno 2000, si costituisce Giovanni Di Stasi.

In data 4 settembre 2000, si costituisce Italo Di Sabato.

In data 12 ottobre 2000, Porfido deposita memoria.

In data 12 ottobre 2000,Di Stasi deposita memoria.

In data 27 ottobre 2000,si costituiscono Antonietta Caccia ed il Movimento Politico dei Verdi, in persona della sua Coordinatrice Regionale Nada Tomaro.

In data 15 novembre 2000, si costituisce Luigi Di Bartolomeo.

In data 24 novembre 2000, viene depositato atto di intervento ad adiuvandum da parte di Giuseppe Gallo.

In data 23 dicembre 2000, il ricorrente deposita motivi aggiunti.

In data 10 febbraio 2001, Caccia deposita memoria.

In data 10 febbraio 2001, l’Avvocatura distrettuale deposita memoria per la Regione Molise, per l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso, per l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia e per l’Ufficio Centrale Regionale..

In data 13 febbraio 2001, il ricorrente deposita ulteriori motivi aggiunti.

In data 14 febbraio 2001, depositano memorie i controinteressatii Di Stasi Giovanni, Franco Capone, Italo di Sabato, Di Bartolomeo Luigi e Porfido Domenico.

Con il ricorso n.293/2000, anche il Sig.IORIO Angelo Michele, già candidato alla Presidenza della Giunta Regionale, chiede l’annullamento delle  operazioni per l'elezione del Presidente  ed il rinnovo del Consiglio della Regione Molise, svoltesi in data 16 aprile 2000, ed in particolare:

a) del verbale di proclamazione dell'eletto a Presidente della Regione Molise del 10 maggio 2000, sottoscritto dall'Ufficio Centrale Regionale, nonché di tutti gli atti istruttori in esso richiamati, ivi compresi i verbali degli Uffici Centrali Circoscrizionali delle province di Isernia e Campobasso, nonchè dei verbali degli Uffici Centrali Circoscrizionali di Isernia e Campobasso di proclamazione degli eletti consiglieri nelle liste proporzionali;

b) dei verbali degli Uffici Centrali Circoscrizionali di Isernia e Campobasso con i quali sono state ammesse alla competizione elettorale le liste provinciali dei partiti UDEUR, SDI e P.P.I. (circoscrizione Isernia) nonché VERDI, RIFONDAZIONE e SDI (circoscrizione Campobasso) e del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale;

c) dei verbali delle sezioni elettorali (seggi) di seguito indicati con le relative irregolarità, ivi comprese le relative tabelle di scrutinio e gli atti allegati;

d) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso ai precedenti.

Il ricorrente chiede altresì la correzione risultati elettorali relativi alla suddetta consultazione e la correzione dei verbali di proclamazione degli eletti innanzi indicati.

Fa presente, all’uopo, che il  Commissario del Governo della Regione Molise, con  decreto  n. 167/4.07.02 del 16/2/2000, aveva indeto le elezioni per la rinnovazione del Consiglio Regionale e per la elezione del Presidente della Regione, da svolgersi in data 16 aprile 2000. Per quanto attiene alla elezione del Presidente della  Regione  e dei consiglieri ad esso collegati venivano presentate le  seguenti liste:

a) EMMA BONINO, a cui era collegata la omonima lista provinciale;

b) MOLISE DEMOCRATICO, a cui erano collegate le liste  provinciali aventi i contrassegni: P.P.I. Popolari; I DEMOCRATICI; P.C.  Rifondazione; VERDI; UDEUR; SDI; D.S. e COMUNISTI;

c) PER IL MOLISE, a cui erano collegate le liste provinciali aventi i contrassegni: PSI Socialdemocrazia; FORZA ITALIA; CDU; PPP; CCD; LIBERAL SGARBI e ALLEANZA NAZIONALE;

d) MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE, a cui era collegata la lista provinciale avente il contrassegno MOVIMENTO SOCIALE Fiamma Tricolore F.N. Alternativa Italia.

A seguito delle operazioni elettorali veniva dichiarata vincitrice la lista MOLISE DEMOCRATICO che riportava n. 101.295 voti e risultava seconda la lista PER IL MOLISE con voti n. 100.365, per cui risultava eletto alla carica di presidente della Regione Molise l'on. DI STASI, capolista, con una differenza di 930 voti da IORIO. L'intera consultazione elettorale, a dire del ricorrente, sarebbe stata caratterizzata, fin  dalle operazioni di presentazioni delle liste provinciali e regionali, da una serie di errori che avrebbero determinato in maniera illegittima il risultato elettorale.

Per quanto attiene specificatamente la fase di presentazione delle liste, venivano evidenziate dal ricorrente le seguenti irregolarità:

A)L'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia avrebbe ammesso illegitimamente ben tre liste provinciali.

A/1) Ciò sarebbe successo, innanzitutto, per la lista provinciale U.D.EUR., in quanto tale lista, seppure apparentemente sottoscritta da n. 830 elettori (il numero minimo richiesto è 750), in realtà avrebbe presentato molte sottoscrizioni irregolari e, pertanto, non valide al fine del computo complessivo. Per 68 sottoscrittori, a dire del ricorrente, mancherebbe in tutto o in parte l'indicazione del documento di riconoscimento. Inoltre, i certificati elettorali allegati non risulterebbero sottoscritti, ma conterrebbero solo il timbro stampigliato del nome del Sindaco (Annibale Pizzi). Ove l'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia avesse depennato le suddette sottoscrizioni irregolari, l'UDEUR, ad avviso del ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla competizione, avendo presentato un numero di sottoscrittori inferiore a quello richiesto (750). Il ricorrente osserva altresì che la dichiarazione di presentazione della lista (documento principale) conteneva la sottoscrizione di un solo presentatore, la cui firma risulterebbe autenticata dal Sindaco, senza il timbro del Comune.

A/2) Analogo errore sarebbe stato commesso per la lista provinciale di Isernia dello SDI. Infatti, dagli 811 sottoscrittori che risultano aver presentato tale lista andrebbero detratti gli elettori sottoscrittori per i quali non si era allegato il certificato elettorale o questo risultava irregolare (la cui presentazione è espressamente prevista dalla legge). Andavano altresì esclusi, a dire del ricorrente, quelli viziati da mancata od errata indicazione del documento di riconoscimento o da nullità della relativa autentica o errata indicazione dei dati anagrafici, in quanto non corrispondenti al certificato elettorale. Per effetto di tali irregolarità la lista risulterebbe presentata da un numero di elettori ampiamente inferiore ai 750, per cui la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione elettorale, come già fatto in un primo momento.

A/3) Analogamente, ad avviso del ricorrente, non doveva essere ammessa neppure la lista del P.P.I., sempre relativamente alla circoscrizione di Isernia (precisandosi, al riguardo, che le firme depositate risultano essere 897 e non 980, come indicato nel verbale). Anche per tale lista sussisterebbero profili di irregolarità nell'ammissione, tanto che la stessa doveva essere esclusa, come avvenuto in un primo tempo (in quanto il  candidato  BARBARO  aveva depositato  un'accettazione  datata 18/3 per cui la Commissione aveva eliminato tutte quelle sottoscrizioni apposte nei giorni precedenti e, nondimeno, la Commissione Centrale Circoscrizionale aveva consentito al suddetto candidato di depositare in data 20/3 un'ulteriore accettazione, datata 17/3, sulla cui scorta la lista era stata successivamente ammessa). Ciò che va evidenziato, a dire del ricorrente, è che per oltre 60 elettori non risulta presentato in modo regolare il certificato elettorale. Inoltre, per gli elenchi dal 49 al 62 non risulterebbero allegati agli stessi i certificati elettorali, mentre quelli ritrovati ex post in un plico (non parte integrante dei documenti presentati) non risulterebbero corrispondenti in tutto ai nomi dei sottoscrittori e al loro ordine di elenco. Da ultimo risulterebbe che alcuni candidati hanno sottoscritto la lista e autenticata la loro firma. e risulterebbero conteggiati sottoscrittori non identificati in modo regolare e non autenticati in modo regolare.

B)Un irregolare comportamento, a dire del ricorrente, sarebbe stato assunto anche  dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso, con riferimento alle liste dello SDI, dei VERDI e di RIFONDAZIONE.

B/1) Per quanto attiene alla lista dei VERDI, essa risulta presentata da 1062 sottoscrittori (il minimo richiesto era 1000). Tuttavia, dall'esame degli elenchi dei sottoscrittori esistono, a dire del ricorrente, irregolarità nella indicazione degli elettori stessi e, soprattutto, nell'autentica. Inoltre per molti elenchi risulterebbe l'autentica da parte di soggetto "non abilitato".

B/2) Analogamente, per la lista SDI, risulterebbe errato l'elenco dei candidati nella raccolta delle firme rispetto al verbale di ammissione. Inoltre, nonostante che i candidati CAMPOPIANO, CHIOSCO (rectius::COSCO) e DE SANTIS avessero espressamente dichiarato di non accettare e/o rifiutare la candidatura, si sarebbe proceduto alla raccolta delle firme con il loro nome. Infine, risulterebbero errori nell'individuazione degli elettori e nell'autentica.

C) Nel corso delle operazioni di votazione in alcuni seggi, a dire del ricorrente, si sarebbero verificate gravi irregolarità di scrutinazione, tali da rendere nulla la avvenuta consultazione. Infatti, non solo la votazione in tali seggi non sarebbe avvenuta in conformità di legge, ma, nel contempo, risulterebbe che la scrutinazione è avvenuta in modo irregolare, senza le garanzie di segretezza.

D) Risulterebbe che, nell'assegnazione delle schede e, quindi, nel calcolo dei voti in alcuni seggi, sono state irregolarmente annullate schede attribuibili al dott. IORIO, candidato quale Presidente della Giunta regionale per la lista per il Molise. Tale erronea attribuzione, a dire del ricorrente, è estremamente lesiva della posizione del candidato.

E) Ulteriori gravi irregolarità procedimentali e di risultati si sarebbero determinate in sede di redazione dei verbali di proclamazione degli eletti, sia da parte degli Uffici Centrali Circoscrizionali di Isernia e Campobasso sia, soprattutto, da parte dell'Ufficio Centrale Regionale, tali da non garantire la trasparenza e la regolarità delle operazioni.

I provvedimenti impugnati, ritenuti lesivi degli interessi del ricorrente, nella sua duplice qualità di elettore e di candidato alla Presidenza della Giunta Regionale del Molise, sono ritenuti dal ricorrente illegittimi per i seguenti motivi:

1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI ALLA  L. 108/68,  L. 43/95 E L. 570/60 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, NONCHE' DELLA L. COST. N._ 1/2000. ECCESSO DI POTERE. Il risultato elettorale sarebbe frutto di una serie di errori, sia in fase di scrutinio che in fase di trascrizione dei dati elettorali da parte degli Uffici Elettorali Centrali Circoscrizionali, che avrebbero di fatto alterato la reale volontà del corpo elettorale.

1/a) Viene evidenziato, innanzitutto, che, in applicazione degli art. 13 e ss. della legge richiamata in epigrafe , terminate le operazioni di scrutinazone da parte dei seggi, i relativi verbali e plichi vengono inviati agli Uffici Centrali Circoscrizionali. Tale organo elettorale provvede, prioritariamente, a dirimere le controversie inerenti le schede contestate e non assegnate, nonché all'eventuale completamento della scrutinazione, e, successivamente, a rilevare e registrare i voti validi e le preferenze, così come risultanti dai verbali dei seggi elettorali. Ciò in conformità delle disposizioni di cui agli artt. 72 e ss. del T.U. n.  570/60, applicato anche alle competizioni elettorali regionali, e sulla scorta delle indicazioni contenute nel modello n. 268AR/1/E delle istruzioni ministeriali. Nella esaminanda fattispecie, tale procedura non risulterebbe essere stata rispettata né dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia, né da quello di Campobasso. Per quanto attiene all'Ufficio Circoscrizionale di Isernia, questo avrebbe irregolarmente rilevato e trascritto nel modello riepilogativo (documento necessario per la proclamazione) relativo ai voti alle liste regionali, i dati indicati nelle tabelle di scrutinio, sigillate nelle apposite buste e contenenti anche le schede con voti validi. Tali dati dei tabulati non corrisponderebbero a quelli indicati nei verbali di relativi seggi. Tale operazione sarebbe illegittima,a dire del ricorrente, sia perché la proclamazione degli eletti doveva avvenire sulla base dei soli risultati riportati sui verbali (unico documento sottoscritto e quindi facente fede fino a prova contraria), non avendo l'Ufficio il potere di determinare i voti diversamente (cita C.S., V, 809/94), sia perché, in tal modo, si è arbitrariamente aperto il plico contenente anche le schede valide, senza la garanzia del contraddittorio. Invero, tale utilizzo dei tabulati sarebbe stato irregolarmente effettuato dall'Ufficio Circoscrizionale di Isernia, non solo nelle ipotesi in cui nei verbali di seggio non risultavano riportati i voti (ed anche su tale profilo, comunque, sussisterebbe un vizio dell'operato dell'organo elettorale) ma, soprattutto, nelle ipotesi in cui tale risultato veniva regolarmente indicato nei verbali dei seggi. L'Ufficio Centrale, a dire del ricorrente, si è illegittimamente arrogato un potere non consentitogli dalla legge, cioè quello di controllare la congruità dei voti indicati nei verbali e di sostituirli con quelli riportati nei tabulati. Tale procedura sarebbe totalmente illegittima, anche perché l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale non detiene alcun potere di rettifica dei risultati riportati e, una volta aperti i tabulati, non sono più garantiti il contraddittorio e la trasparenza nel computo effettivo dei voti. Per il ricorrente, non deve ignorarsi che i voti sui tabulati vengono riportati con normali matite colorate e non sono sottoscritti dai componenti del seggio, con la conseguenza che non possono essere ritenuti documenti ufficiali consultabili dall'Ufficio Circoscrizionale, proprio perché è troppo facile, aprendoli nelle sedi non competenti, modificare con la matita i voti assegnati con le crocette progressive. Nel caso di specie tale irregolarità risulterebbe dallo stesso fatto che l'organo elettorale non ha ritenuto di dover "correggere" analoghe incongruità per i voti delle liste circoscrizionali provinciali. In particolare, dal verbale dell'Ufficio Circoscrizionale risulterebbe che sono state consultate le tabelle di scrutinio della sez. 1 di Frosolone, per una incongruità dei dati a pag. 80 del verbale di seggio. Ancora, risulterebbe che tali tabelle sono state consultate nella sez. 7 di Isernia, 2 di Pozzilli solo perchè a pag. 82 del verbale (schema riepilogativo), non combaciavano i dati. E' evidente, a dire del ricorrente, la illegittimità del comportamento dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale che, pur in presenza di dati riportati sui verbali, ha provveduto ad una verifica di congruità degli stessi che gli è preclusa. Gli Uffici Circoscrizionali devono considerare i voti validamente espressi (come risultanti dai verbali) e non spingersi ad un controllo di congruità di tutti i dati (comprese le schede bianche o nulle). Ne discenderebbe la asserita illegittimità della procedura con cui sono stati compilati i verbali dell'Ufficio Circoscrizionale di Isernia, di talché essi non possono considerarsi regolari essendo asseritamene viziati da eccesso di potere.

1/b) Ancor più inspiegabili, ad avviso del ricorrente, sarebbero i dati riportati sul erbale redatto dall'Ufficio circoscrizionale di Campobasso. Infatti, in molti casi, sostiene il ricorrente, essi non corrisponderebbero a quelli indicati dal seggio e, alcune volte, risulterebbe (senza alcuna motivazione illustrata nel verbale, per spiegare la procedura seguita) un numero di voti validi maggiore di quello dei votanti. Non solo. A dire del ricorrente, i dati riportati nel verbale di proclamazione (errati rispetto a quelli indicati nei verbali) sottrarrebbero dei voti alla lista PER IL MOLISE o ne attribuirebbero in più alla lista MOLISE DEMOCRATICO. In particolare:

-nella sezione 8 di Campobasso a fronte dei 355  voti  riportati dalla lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna  a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla  medesima lista 364 (cioè nove voti in più);

-nella sez. 1 di Campodipietra a fronte dei 321 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima  lista 321 (cioè 10 in più);

-nella sez. 4 di Cercemaggiore a fronte dei 332 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima  lista 352 (cioè 20 in più);

-nella sez. 2 di Pietracatella a fronte dei 256 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima  lista 365 (cioè 9 in più);

-nella sez. 1 di Provvidenti a fronte dei 43 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima  colonna  a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima  lista 45 (cioè 2 in più);

-nella sez. 4 di S. Martino in Pensilis a fronte dei 441 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima lista 450 (cioè 9 in più);

-nella sez. 22 di Termoli a fronte dei 224 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima lista 238 (cioè 14 in più);

-nella sez. 1 di Toro a fronte dei 298 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima lista 306 (cioè 8 in più);

-nella sez. 17 di Termoli a fronte dei 378 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima  lista 379 (cioè 1 in più);

-nella sez. 11 di Termoli a fronte dei 350 voti indicati per la lista PER IL MOLISE (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima lista 349 (cioè 1 in meno);

-nella sez. 1 di Mirabello Sannita a fronte dei 205 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima lista 214 (cioè 9 in più);

- nella sez. 3 di Cercemaggiore a fronte dei 349 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima lista 350 (cioè 1 in più);

- nella sez. 2 di Campodipietra a fronte dei 281 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima lista 383 (cioè 2 in più) mentre alla lista PER IL MOLISE a fronte dei 316 ne sono stati segnati 313 (cioè tre in meno);

- nella sez. 40 di Campobasso a fronte dei 345 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale ne sono stati attribuiti alla medesima  lista 352 (cioè 7 in più);

-nella sez. 49 di Campobasso a fronte dei 374 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima lista 375 (cioè 1 in più);

- nella sez. 22 di Campobasso a fronte dei 189 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima  lista 195 (cioè 6 in più);

- nella sez. 12 di Termoli a fronte dei 331 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima lista 332 (cioè 1 in più);

- nella sez. 1 di Torella del Sannio a fronte dei 123 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag.  80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima lista 133 (cioè 10 in più);

-nella sez. 2 di Palata a fronte dei 239 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima  lista 240 (cioè 1 in più);

-nella sez. 2 di Trivento a fronte dei 448 voti indicati per la lista MOLISE DEMOCRATICO (come risultanti dalla prima colonna a pag. 80 del verbale) ne sono stati attribuiti alla medesima  lista 450 (cioè 2 in più).

Tali errori, di cui il ricorrente chiede la correzione, a suo dire, sarebbero inspiegabili, se si considera che danneggiavano solo la lista PER IL MOLISE. Le dedotte irregolarità degli Uffici Circoscrizionali di Isernia e Campobasso sarebbero state pedissequamente riportate ed utilizzate dall'Ufficio Elettorale Centrale Regionale ai fini della proclamazione della lista sul maggioritario e renderebbero quindi inattendibile il verbale di proclamazione, in quanto la stessa risulterebbe determinata da cifre che non trovano riscontro negli atti presupposti (verbali di seggio).

1/c) Gli errori materiali commessi dall'Ufficio Circoscrizionale di Campobasso, se rapportati agli errori commessi dai seggi nell'attribuzione dei voti alle liste regionali, avrebbero invertito l'esito elettorale. All'uopo, viene dedotto l'errato annullamento di voti per la lista regionale PER IL MOLISE, nonostante che le relative schede contenessero voti validamente espressi per detta lista. In particolare, in ben 131 sezioni elettorali risulterebbero annullate integralmente le schede, quando esse, contenendo un'espressione di voto ambiguo per le liste circoscrizionali provinciali (per cui tale voto per le provinciali è stato annullato), non lasciavano alcun margine di dubbio circa la volontà dell'elettore di votare la lista regionale PER IL MOLISE. In tali casi, viceversa, il seggio doveva solo annullare il voto per le liste provinciali e assegnare (cosa che non è stata fatta) il voto validamente espresso per la lista regionale PER IL MOLISE. Ciò perché, prevedendo l'art. 2 della L. n. 3/95 espressamente una doppia e distinta manifestazione di volontà da parte dell'elettore per le liste provinciali e regionali, illegittimamente si è esteso anche al voto regionale una invalidità  riguardante il solo voto della lista provinciale. Inoltre, nelle predette sezioni, a dire del ricorrente, sarebbero state indebitamente annullate altre schede votate a favore della lista PER IL MOLISE solo perché, nel riquadro di detta lista n. 3, è stato scritto dall'elettore il nome del capolista (IORIO) o di un candidato consigliere. Tali voti non costituendo un segno di riconoscimento, dovevano viceversa essere assegnati, sostiene il ricorrente, alla lista PER IL MOLISE. I descritti errori, a dire del ricorrente, sono stati registrati nelle seguenti sezioni e per il numero di voti a fianco di ciascuna indicati:

-n. 42 schede nella sezione 1 di Boiano;
- n. 30 schede nella sezione 2 di Boiano;

- n. 23 schede nella sezione 4 di Boiano;

- n. 21 schede nella sezione 6 di Boiano;

- n. 20 schede nella sezione 7 di Boiano;

- n. 15 schede nella sezione 4 di Campobasso;

- n. 18 schede nella sezione 9 di Campobasso;

- n. 17 schede nella sezione 12 di Campobasso;

- n. 15 schede nella sezione 16 di Campobasso;

- n. 15 schede nella sezione 17 di Campobasso;

- n. 20 schede nella sezione 38 di Campobasso;

- n. 18 schede nella sezione 45 di Campobasso;

- n. 16 schede nella sezione 46 di Campobasso;

- n. 12 schede nella sezione 50 di Campobasso;

- n. 10 schede nella sezione 52 di Campobasso;

- n. 17 schede nella sezione 1 di Campochiaro;

- n. 25 schede nella sezione 2 di Campodipietra;

- n. 15 schede nella sezione 1 di Campomarino;

- n. 26 schede nella sezione 3 di Campomarino;

- n. 27 schede nella sezione 5 di Campomarino;

- n. 23 schede nella sezione 6 di Campomarino;

- n. 10 schede nella sezione 1 di Casacalenda;

- n. 10 schede nella sezione 2 di Casacalenda;

- n. 18 schede nella sezione 1 di Castelbottaccio;

- n. 18 schede nella sezione 1 di Castelmauro;

- n .17 schede nella sezione 3 di Castelmauro;

n. 10 schede nella sezione 2 di Castropignano;

- n. 13 schede nella sezione 1 di Cercepiccola;

- n. 10 schede nella sezione 1 di Civitacampomarano;

- n. 20 schede nella sezione 1 di Colledanchise;

- n. 7 schede nella sezione 1 di Duronia;

- n. 18 schede nella sezione 2 di Ferrazzano;

- n. 18 schede nella sezione 1 di Guglionesi;

- n. 14 schede nella sezione 2 di Guglionesi;

- n. 17 schede nella sezione 3 di Guglionesi;

- n. 30 schede nella sezione 5 di Guglionesi;

- n. 11 schede nella sezione 1 di Jelsi;

- n. 13 schede nella sezione 1 di Lupara;

- n. 16 schede nella sezione 1 di Mirabello Sannitico;

- n. 20 schede nella sezione 2 di Mirabello Sannitico;

- n. 7 schede nella sezione 1 di Montagano;

- n. 9 schede nella sezione 1 di Montemitro;

- n. 15 schede nella sezione 1 di Morrone del Sannio;

- n. 16 schede nella sezione 2 di Palata;

- n. 13 schede nella sezione 1 di Portocannone;

- n. 16 schede nella sezione 3 di Portocannone;

- n. 20 schede nella sezione 4 di Riccia;

- n. 28 schede nella sezione 5 di Riccia;

- n. 18 schede nella sezione 6 di Riccia;

- n. 12 schede nella sezione 1 di Salcito;

- n. 15 schede nella sezione 1 di S. Giovanni in Galdo;

- n. 24 schede nella sezione 1 di Sepino;

- n. 18 schede nella sezione 2 di Sepino;

- n. 20 schede nella sezione 2 di Spinete;

- n. 32 schede nella sezione 1 di Tavenna;

- n. 15 schede nella sezione 1 di Termoli;

- n. 18 schede nella sezione 2 di Termoli;

- n. 20 schede nella sezione 4 di Termoli;

- n. 20 schede nella sezione 5 di Termoli;

- n. 22 schede nella sezione 7 di Termoli;

- n. 30 schede nella sezione 8 di Termoli;

- n. 18 schede nella sezione 9 di Termoli;

- n. 27 schede nella sezione 10 di Termoli;

- n. 20 schede nella sezione 12 di Termoli;

- n. 32 schede nella sezione 14 di Termoli;

- n. 22 schede nella sezione 15 di Termoli;

- n. 20 schede nella sezione 17 di Termoli;

- n. 32 schede nella sezione 19 di Termoli;

- n. 27 schede nella sezione 23 di Termoli;

- n. 25 schede nella sezione 24 di Termoli;

- n. 24 schede nella sezione 27 di Termoli;

- n. 6 schede nella sezione 1 di Torella del Sannio;

- n. 15 schede nella sezione 2 di Toro;

- n. 17 schede nella sezione 1 di Vinchiaturo;

- n. 18 schede nella sezione 2 di Vinchiaturo;

- n. 23 schede nella sezione 3 di Vinchiaturo;

- n. 10 schede nella sezione 1 di Acquaviva d'Isernia;

- n. 25 schede nella sezione 1 di Agnone;

- n. 20 schede nella sezione 3 di Agnone;

- n. 25 schede nella sezione 4 di Agnone;

- n. 16 schede nella sezione 5 di Agnone;

- n. 18 schede nella sezione 7 di Agnone;

- n. 11 schede nella sezione 8 di Agnone;

- n. 6 schede nella sezione 9 di Agnone;

- n. 28 schede nella sezione 1 di Belmonte del Sannio;

- n. 11 schede nella sezione 1 di Carovilli;

- n. 14 schede nella sezione 1 di Carpinone;

- n. 6 schede nella sezione 3 di Castelpetroso;

- n. 5 schede nella sezione 4 di Castelpetroso;

- n. 4 schede nella sezione 1 di Castelverrino;

- n. 5 schede nella sezione 1 di Chiauci;

- n. 16 schede nella sezione 2 di Colli a Volturno;

- n. 9 schede nella sezione 1 di Fornelli;

- n. 16 schede nella sezione 2 di Fornelli;

- n. 30 schede nella sezione 4 di Frosolone;

- n. 18 schede nella sezione 1 di Isernia;

- n. 28 schede nella sezione 2 di Isernia;

- n. 32 schede nella sezione 3 di Isernia;

- n. 23 schede nella sezione 4 di Isernia;

- n. 3 schede nella sezione 5 di Isernia;

- n. 16 schede nella sezione 7 di Isernia;

- n. 22 schede nella sezione 10 di Isernia;

- n. 20 schede nella sezione 12 di Isernia;

- n. 17 schede nella sezione 14 di Isernia;

- n. 11 schede nella sezione 15 di Isernia;

- n. 20 schede nella sezione 16 di Isernia;

- n. 32 schede nella sezione 19 di Isernia;

- n. 24 schede nella sezione 21 di Isernia;

- n. 19 schede nella sezione 22 di Isernia;

- n. 12 schede nella sezione 1 di Miranda;

- n. 13 schede nella sezione 2 di Miranda;

- n. 20 schede nella sezione 3 di Montaquila;

- n. 9 schede nella sezione 1 di Pesche;

- n. 12 schede nella sezione 1 di Pescopennataro;

- n. 28 schede nella sezione 1 di Poggio Sannita;

- n. 9 schede nella sezione 2 di Roccamandolfi;

- n. 18 schede nella sezione 1 di Rocchetta a Volturno;

- n. 11 schede nella sezione 1 di S. Maria del Molise;

- n. 4 schede nella sezione 1 di S. Elena Sannita;

- n. 14 schede nella sezione 1 di Scapoli;

- n. 11 schede nella sezione 1 di Sessano del Molise;

- n. 25 schede nella sezione 1 di Sesto Campano;

- n. 20 schede nella sezione 2 di Sesto Campano;

- n. 14 schede nella sezione 3 di Sesto Campano;

- n. 4 schede nella sezione 4 di Sesto Campano;

- n. 12 schede nella sezione 1 di Vastogirardi;

- n. 6 schede nella sezione 2 di Vastogilardi;

- n. 27 schede nella sezione 2 di Venafro;

- n. 29 schede nella sezione 3 di Venafro;

- n. 19 schede nella sezione 4 di Venafro;

- n. 25 schede nella sezione 9 di Venafro.

Il ricorrente osserva che, per effetto di tali errori di scrutinio, unitamente a quelli attinenti alla errata registrazione dei voti nel verbale di proclamazione degli eletti, la lista MOLISE DEMOCRATICO sarebbe risultata indebitamente vincitrice della competizione elettorale, a danno della lista PER IL MOLISE, per cui risulterebbe ribaltata l'effettiva volontà del corpo elettorale.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL  T.U. 570/60 E L. 108/68 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. ECCESSO DI POTERE.

Il capo V^ della normativa richiamata in epigrafe statuisce le modalità di votazione e di scrutinazione. Tale normativa è vincolante per il seggio con la conseguenza che, essendosi verificate gravi irregolarità in alcuni seggi elettorali, ad avviso del ricorrente, si dovrebbe dichiarare la illegittimità della votazione in tali seggi  ed, essendo tale risultato assorbente rispetto alla presunta differenza di voti, dovrebbe procedersi alla caducazione anche degli atti di proclamazione.

2/a) In particolare, nel seggio elettorale n. 10 di Isernia, le operazioni di spoglio sarebbero state effettuate a porte chiuse ed il presidente di seggio non avrebbe consentito di controllare, da parte di soggetto legittimato, la procedura di spoglio e, quindi, la regolarità dei voti espressi e della assegnazione dei voti. Di ciò è stata presentata regolare denuncia da parte del rappresentante di Lista sia alla Prefettura che al Tribunale di Isernia (Ufficio Elettorale). Sembrerebbe che del caso sia stato interessato il nucleo di reati politici presso la Prefettura ed il relativo fascicolo sia stato trasmesso alla Procura della Repubblica per i conseguenti accertamenti di eventuali reati elettorali. Ma, a prescindere dagli aspetti politici (e/o penali), gli eventi verificatisi determinerebbero, ad avviso del ricorrente, la irregolarità della procedura di scrutinazione e quindi l'annullabilità delle operazioni del seggio n. 10 di Isernia.

2/b) Inoltre, per quanto attiene al seggio n. 10 di Venafro, il Presidente, durante la fase di scrutinio, a dire del ricorrente, avrebbe interrotto per quasi un'ora le operazioni, allontanando le persone presenti nel seggio, compresi i rappresentanti di lista. Di tale interruzione e delle operazioni fatte in tale periodo non risulta traccia nel verbale. Sembrerebbe, invece, che si siano espletate operazioni di controllo di schede e voti, che dovevano essere fatte in modo trasparente e non a porte chiuse. Ne conseguirebbe la totale illegittimità dell'avvenuta scrutinazione.

2/c) Per il seggio n. 19 di Isernia risulterebbe che il Presidente avrebbe allontanato il rappresentante di lista ed altro membro del  seggio per  circa  30 minuti, chiudendo non solo la porta del seggio, ma anche il portone principale dell'edificio. Durante lo spoglio sarebbero risultate 12 schede bianche; al termine dello spoglio e successivamente alla chiusura della porta ne sarebbero state registrate solo 2 e le altre assegnate alla lista di  DI STASI. Ove ciò fosse esatto, lo spoglio in tale seggio dovrebbe essere ritenuto illegittimo e andrebbe ripetuto.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI ALLA L. 108/68, COSI’ MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L. N.43/95 e L. COST. N. 1/2000. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI ALLA L. 108/68. VIOLAZIONE L. 15/68. VIOLAZIONE DELLE ISTRUZIONI MINISTERIALI IN MATERIA DI AMMISSIONE DELLE LISTE. ECCESSO DI POTERE.

La normativa richiamata in epigrafe e le stesse istruzioni ministeriali hanno disciplinato, in modo completo ed esaustivo, le modalità, i requisiti e i termini di presentazione delle liste. Nella impugnata competizione elettorale illegittimamente  l'Ufficio Circoscrizionale  Provinciale di Isernia ha ammesso  alcune  liste che, invece, ad avviso del ricorrente, avrebbero dovuto essere escluse. Tale  irregolare ammissione avrebbe reso illegittima l'intera  competizione  elettorale  ivi compresi, conseguentemente,  i  verbali  di proclamazione degli eletti.

3/a) Per quanto attiene alla lista dell'UDEUR (Isernia), dalle  830 firme  depositate, a dire del ricorrente, dovrebbero essere scorporate le seguenti, in  quanto irregolari:

1) BERTERAME Valentina (elenco n. 10), perchè priva di documento di identificazione;

2)  PETRECCA  Nicola, DI BURRA Domenico, ROMANO Carmela  e  PULLIA Costanza (elenco n.16) dei quali non risulta indicato il tipo  di documento di identificazione con cui si è proceduto all'autentica;

3)  SCASSELLI  Adelina,  DI LUOZZO Daniela  e  MELCHIORRE  Lorella (elenco n. 17) per i motivi di cui al punto 2);

4)  DI  RENZO Carla Nora, BELLINFANTE Sara, CIFELLI  Giuseppina  e MELFI Monica (elenco n. 18) per i motivi di cui al punto 2);

5) MONTANARO Anna (elenco n. 18) perché identificata con codice fiscale non idoneo;

6)  D'ALESSIO  Miriam  (elenco 23) perchè privo  di  documento  di riconoscimento;

7)  PETTE  Placido  (elenco n. 25) perchè privo  di  documento  di riconoscimento;

8)  FABRIZIO Michela e PARMIGGIANO Paolo (elenco 26)  perché  non indicato il documento di riconoscimento;

9)  tutti  i sottoscrittori dell'elenco n.30  (17  elettori)  ad eccezione  di REA Assunta, PANNUNZIO Cosmo e DI RENZO Valerio  per i motivi di cui al punto 2);

10)  tutti  i  sottoscrittori dell'elenco n. 31  (7  elettori)  ad eccezione  di PERONE Davide Carmine e LARARIA Lucia per i  motivi di cui al punto 2);

11) LONGHI Stefania e FORTE Sabrina (elenco n. 32) rispettivamente perché manca il documento o non viene indicato il tipo di documento;

12) CARANCI Fiorante e ZANATTA Giulia (elenco n.34) per i motivi di cui al punto 2);

13) DI DOMENICO NICOLA e CIMORELLI ASSUNTA (elenco n.45) rispettivamente perché non indicato il tipo di documento di  identificazione  e, per la seconda, è stata riconosciuta con certificato  di pensione non idoneo;

14)ALTOPIEDI Pasqualina (elenco n.46) perché riconosciuta con certificato di pensione;

15)  RICCI Domenico Antonio (elenco n. 47) per i motivi di cui  al punto 2);

16) RICCI Michele (elenco n. 48) perché riconosciuto con  certificato di pensione;

17)  CASTALDI Evelina (elenco n. 50) per i motivi di cui al  punto 2);

18) BONAVENTURA Giulio, DI GIACOMO Maria Assunta, CIMORELLI Maria, CERRONE Carmine e RICCI Giovanna (elenco n. 51) perché riconosciuti con certificato di pensione;

19)  VARONE  Ida, CACCIA Vincenzo, VARONE Enrichetta  e  MARINELLI Giovanna  (elenco  n. 53) perché riconosciuti con  certificato  di pensione;

20)  ROSSI Emilio e BORNASCELLA Ida (elenco n. 54) perchè riconosciuti con certificato di pensione;

21)  DI CRISTINZI Adele, BORNASCHELLA Nunziata e  VARONE  Giuseppe (elenco n. 56) perchè riconosciuti con certificato di pensione;

22) VARONE Maria, VOLPE Loredana, SCORPIO Concetta, ZARLI  Domenico,  BORNASCELLA  Cosmo e CICCONE Giuseppe (elenco n.  57)  per  i motivi di cui al punto 2);

23)  MELONE Filomena (elenco n. 61) per i motivi di cui  al  punto 2);

24) CARAMANNA Cinzia e DE LUCA Patrizia (elenco n. 64) per i motivi di cui al punto 2);

25) BARBATO Carmine, PALMAS Orfeo, CORBO Bruno, BARBATO Luciano  e IZZI Antonieta (elenco n. 9) perché riconosciuti con codice fiscale;

26) PETTE Placido (elenco n. 25) in quanto non è stato indicato il documento di riconoscimento;

27) CARBONE Maria Assunta (elenco n. 44) perché riconosciuta con certificato di pensione;

Le  indicate 82 sottoscrizioni dovrebbero essere  ritenute  irregolari per violazione dell'art. 20, commi 2 e 3, della L. n.15/68. Tale norma impone al pubblico ufficiale di  indicare  le modalità dell'identificazione di ogni sottoscrittore. L’esatta indicazione del documento attraverso il quale  avviene il  riconoscimento  funge  da garanzia, non solo  per  lo  stesso pubblico  ufficiale,  in  merito alla  certezza  dell'identità  del sottoscrittore ma, anche e soprattutto, per i terzi che possono in qualsiasi  momento  verificare  la  corrispondenza  del  documento all'identità del firmatario. La norma richiede la individuazione mediante  documento proprio per evitare, ad avviso del ricorrente, che la mancata  conoscenza diretta (ove ammissibile) da parte del soggetto  che  autentica garantisca che il pubblico ufficiale autentichi proprio la firma del soggetto che sottoscrive e non altri, semmai privi di requisiti o  che non vogliono procedere alla sottoscrizione. Se  così non fosse, la legge non avrebbe richiesto  la  indicazione esatta  del documento ma si sarebbe limitata a richiedere il  solo riconoscimento dell'elettore. Ebbene,  nelle  ipotesi  in  esame, a dire del ricorrente, viene  a  mancare  la  certezza dell'identità  dell'elettore  sottoscrittore, anche  nei  confronti dello stesso pubblico ufficiale che ha proceduto alla  identificazione. Infatti,  il codice fiscale o il certificato di pensione,  essendo sprovvisti  di foto, non collegano la persona fisica  all'identità su  esso indicata, con la conseguenza che lo stesso pubblico  ufficiale  ignora di fatto se la persona che ha sottoscritto la  lista sia effettivamente quella la cui identità è indicata sui richiamati documenti. Per  quanto  attiene, viceversa, alle ipotesi in cui  il  pubblico ufficiale  si è limitato ad indicare una serie  di  numeri  senza specificare  il  tipo di documento, è evidente che, così  operando, viene di fatto reso impossibile un controllo, ex post, dell'effettiva corrispondenza del documento alla persona che ha  sottoscritto. Né può, nella esaminanda fattispecie, parlarsi, ad avviso del ricorrente, di semplice omissione involontaria in quanto, sugli stessi modelli, il pubblico ufficiale, quando ha proceduto all'identificazione  mediante patente o carta d'identità , ha sempre indicato  il tipo  di documento, di guisa che sarebbe inspiegabile che lo  stesso  soggetto abbia omesso per altre persone tale indicazione. Comunque, il rigore interpretativo delle prescrizioni  procedimentali imposte dalla legge sull'autenticazione delle firme,  ribadito dalla giurisprudenza, non lascerebbe alcun dubbio che le  sopraindicate firme non possono considerarsi validamente apposte. Per quanto attiene alle firme in cui è stata completamente omessa la indicazione del documento di riconoscimento,  esse, ad avviso del ricorrente, giammai potrebbero essere considerate valide. Parimenti, a suo dire, non  potevano essere computate  le  sottoscrizioni  dei seguenti nominativi:

-  COTUGNO  Crescenzo,  COTUGNO Luigi e  BIELLO  Filomena  (elenco n. 43);

- PASCALE Maria Antonietta, CROLLA Roberta, CROLLA Irene e  PITTA' Stefano (elenco n. 19);

- DI GIORGIO Maria Grazia, GARGANO Nicola, TROILO Giovanna, MILANO Lilia,  INNAMMORATO Maria Domenica, CARANCI  Angiolina,  GALLACCIO Regina e DI PALMA Renato (elenco n. 21);

-  PIO Marco, SANTILLI Maria Rosaria e MARTINELLI Luciana  (elenco n. 29);

- SIRAVO Maria (elenco n. 42);

- PIO Annunziata (elenco n. 48);

- PERNA Maria Virginia, DI CRISTINZI Emidio (elenco n. 50);

- PESCARINO Anna Maria (elenco n. 66)

Ciò, in quanto non  sarebbe  stato prodotto il certificato  di  iscrizione  nelle liste elettorali. All'uopo sostiene il ricorrente che l'art. 9 della L. 108/68 per la elezione dei Consigli Regionali, a differenza del T.U. n. 560/70, espressamente  prevede, quale obbligo a carico delle liste, di  depositare  per ogni  sottoscrittore  il  certificato di  iscrizione  nelle  liste elettorali, debitamente sottoscritto dal Sindaco in originale. Poiché per gli elettori innanzi indicati tale adempimento non si sarebbe avuto, gli stessi, a dire del ricorrente, dovrebbero essere cancellati dalla lista e non calcolati ai fini del computo minimo degli elettori. Infine, dovrebbero essere eliminate anche le seguenti sottoscrizioni essendo  prive  dei requisiti richiesti dalla normativa  richiamata  in epigrafe:

- PERNA Bambina (elenco n.16) perché privo di data di nascita e DI GIACOMO Giuseppina (elenco n.16) perché iscritta nelle liste elettorali di altra provincia (URURI - CB);

-  RICCI Filomena (elenco n. 44) in quanto la data di nascita  non corrisponde a quella indicata sul certificato per cui vi è incertezza sull'identità della sottoscrittrice;

-  STAFFIERI Aquilino (elenco n. 46) per gli stessi motivi di  cui al punto precedente;

-  CACCIA Vincenzo (elenco n. 53) perché è non è stata  indicata  la data di nascita;

-  ZARLI  Angelo (elenco n. 57) perché errata la  data  di  nascita rispetto al certificato.

A  tali irregolarità, già di per sé sufficienti, ad avviso del ricorrente, a  determinare  la esclusione dell'UDEUR, andrebbero aggiunte altre irregolarità. In particolare, per gli elenchi 66 e 67 si sarebbero allegati  certificati  elettorali nulli, perché quelli rilasciati dal Comune di Pesche non sono stati firmati in originale. Gli stessi riportano solo una stampigliatura a timbro secco, con il nome Annibale Pizzi, ma nessuna firma apposta (leggibile e non leggibile) dal sindaco o da altro soggetto. In tal modo, i certificati sarebbero nulli. Analogo errore si riscontrerebbe nell'elenco n. 22 (10 sottoscrittori), 23  (3 sottoscrittori), 24 (18 sottoscrittori), 26 (15  sottoscrittori), 41 (quattro sottoscrittori). Inoltre, esaminando comparativamente gli elenchi 63 e 60, si sarebbe  verificato  che  si è utilizzato un unico  certificato  elettorale  in originale  (rilasciato dal Comune di Pozzilli) e si è inserita  la fotocopia in uno dei due elenchi. Ciò sarebbe illegittimo con la  conseguenza che i sottoscrittori dell’elenco ove è stata inserita la fotocopia del certificato elettorale avrebbero dovuto essere esclusi. Il ricorrente ricorda che gli elenchi sono atti autonomi indipendenti. Analogo errore risulterebbe effettuato per il  certificato cumulativo rilasciato in data 18/3/2000 dal Vicesindaco di Venafro e allegato in mera fotocopia agli elenchi 61, 62, 64 e 65. Da ultimo, si puntualizza un ulteriore grave errore  nell'autentica  degli elenchi dei sottoscrittori nn. 18, 19, 21, 25,  29, 30, 31, 34, 35, 42, 58, 60, 61, 63, 64 e 65. Le sottoscrizioni di tali elenchi risulterebbero da parte degli elettori effettuate fuori dal territorio comunale di Venafro, nei Comuni viciniori. Ciò nonostante le stesse firme sono state autenticate,  per  mera irregolarità  procedimentale, dal Vicesindaco di Venafro che  non era  presente alla sottoscrizione e che -al contrario-  ha  sottoscritto l'autentica nel territorio comunale. Poiché in tal modo non si sarebbe rispettata la modalità di sottoscrizione autentica, in conformità di legge, tali elenchi non sarebbero regolari e andrebbero sottratti dal computo dei sottoscrittori.

3/b) Evidenti  irregolarità, a dire del ricorrente, sarebbero riscontrabili anche  per  quanto attiene  la presentazione della lista SDI della circoscrizione di Isernia. In particolare, il ricorrente sostiene che dalle 811 firme dovrebbero innanzitutto essere scomputate:

-  1  dall'elenco  n. 1 in quanto la data di  nascita  di  LOMBARDI Angela non corrisponde a quella del certificato elettorale;

-  1 dall'elenco n. 2 essendo errata la data di nascita di  NARDO LILLO Aldo;

-  1 dall'elenco n. 4 mancando il documento di identificazione  di IZZI Annalisa;

-  3 dall'elenco n. 5 in quanto per SCARANO Franca non è  indicato il  tipo  di documento, per DI PASQUALE Michelino e  FARDONE  Rita sono errati i dati anagrafici rispetto al certificato;

- 1 dall'elenco n. 6 essendo errato il luogo di nascita di CAMPERCHIOLI Ida;

- 13 dall'elenco n. 8 in quanto le firme presenti sono 22 e non 34 ed è , inoltre, errata la data di nascita di PIRRAGLIA Antonio;

- 1 dall'elenco n. 9 essendo errato il luogo di nascita di CIARLONE Marco;

-  3 dall'elenco n. 12 in quanto le firme presenti sono 29  e  non 32;

-  3 dall'elenco n. 13 in quanto le firme presenti sono 160 e  non 162  ed  inoltre  non è indicato il luogo di  nascita  di  REBECCA Vanda;

- 2 dall'elenco n. 14 in quanto le firme presenti sono 39 e non 40 e ZOLLO Cosmo è cancellato dal certificato elettorale;

- 6 dall'elenco 15 in quanto manca la data di nascita di MASCIOTRA Paola  e  CARDILLO  Bruna, i dati anagrafici e  le  generalità  di AULIANO Damiano e DI GIROLA Andrea sono errati e COCCHIONE  Angela e CUTONE A. Maria sono cancellati dal certificato collettivo.

Inoltre,  ai sensi dell'art. 9 L. 108/68, i certificati  obbligatoriamente  devono essere allegati agli elenchi  dei  sottoscrittori nei termini di presentazione della lista.

Nel  caso  di  specie, tale adempimento non  risulterebbe effettuato, tanto che l'Ufficio Centrale Circoscrizionale di  Isernia ha escluso la lista, proprio eliminando le firme non corredate dai  certificati elettorali e non avendo, pertanto, la lista  raggiunto il minimo dei 750 sottoscrittori.

Inoltre, non risulterebbe presentato il contrassegno secondo le modalità di legge. Solo in data 20/3/2000, alle ore 9,35, vengono presentati venti certificati collettivi di iscrizione (senza indicare  a quali  elettori  si  riferiscono), per cui  l'Ufficio  Centrale  ha ritenuto valida tale presentazione ed ha ammesso la lista (illegittimamente, a dire del ricorrente). E proprio in merito ai certificati rilasciati viene evidenziato che per l'elenco n. 9 (per complessivi 59 sottoscrittori)  stranamente ed in modo illegittimo sono stati rilasciati 59 certificati, in data 16/3/2000, e le autentiche sono avvenute in data 17/3/2000. Quanto meno singolare, ad avviso del ricorrente, appare che prima si individuino gli elettori e si facciano  rilasciare i certificati e poi che questi  sottoscrivano la lista. Ciò comproverebbe  che la sottoscrizione di tali elettori è  avvenuta senza le modalità di legge. Il presentatore della lista,  accortosi  di tale errore ed informato di tale gravità, ha fatto rettificare  la data di sottoscrizione dei certificati dal 16 al 17, ma in tal modo avrebbe reso nulli i certificati. E' ius receptum che tali atti di status possono essere  rilasciati solo  ed esclusivamente da funzionari delegati o da organi  competenti. E i sottoscrittori del certificato devono firmare in modo leggibile  o apporre timbro di individuazione per consentire la  verifica dell'avvenuto esercizio del potere consentito dalla legge. Nel caso di specie, la sottoscrizione del cambio della data è stata fatta con firma illeggibile, senza timbro di individuazione del  nome  del funzionario e senza la possibilità di risalire al soggetto che  ha rettificato la data. In tal modo, i certificati sarebbero completamente nulli e non utilizzabili, per cui i sottoscrittori dell'elenco 6, a dire del ricorrente, andavano esclusi.

3/c) L'Ufficio Circoscrizionale di Isernia, inoltre, avrebbe ammesso erroneamente anche la lista PPI. Sul punto, viene precisato che le firme presentate sono 897 e non 980, come dichiarato nell'atto principale di presentazione; pertanto dalla suddetta somma dovrebbero essere decurtate 50  sottoscrizioni (relative all'elenco 80), in quanto il  relativo certificato  collettivo è privo di sottoscrizione del  funzionario incaricato e/o del Sindaco, per cui esso dovrebbe considerarsi nullo. Ne consegue la irregolarità delle relative sottoscrizioni ex  art. 9 della L.n. 108/68. Stessa questione è fatta per i seguenti elenchi:

- elenco n. 37 dove mancano i certificati per 3 elettori;

- elenco n. 42 dove mancano i certificati per 14 elettori;

-  elenco n. 59 dove mancano certificati elettorali per  3  sottoscrittori;

-elenco 79 dove il certificato collettivo riguardante 10  elettori non è stato sottoscritto, ma solo vidimato con un timbro  per  cui esso è da considerarsi nullo.

A ciò il ricorrente aggiunge che, relativamente agli  elenchi nn.  53,  54, 55, 56, 57, 58, 60, 61 e 62,  mancherebbero i certificati, parte dei quali sono stati rinvenuti in un plico separato di  cui non è fatta menzione nell'elenco del materiale consegnato dalla lista.

Tale modalità di presentazione, pertanto, dovrebbe considerarsi  nulla, in quanto detti certificati, non risultando allegati ai rispettivi elenchi,  non sono riconducibili ad essi e, soprattutto, non vi è alcuna presunzione che essi siano stati presentati contestualmente al deposito di detti elenchi. Inoltre, dovrebbero essere sottratte altre tre firme essendo state apposte dai candidati BARBARO (elenco n. 39), COLELLA (elenco n.60) e CARANCI (elenco n.42). Sostiene il ricorrente che, analogamente a quanto è avvenuto per   l'UDEUR, non sono state sottratte quelle sottoscrizioni per le quali non è indicato il documento di riconoscimento, la tipologia dello stesso e/o un documento non idoneo al riconoscimento. In particolare, tali irregolarità atterrebbero ai seguenti nominativi:

- MEFFE Francesco (elenco n. 11);

-  ZAMPINI  Michele, MEO Antonietta, MEO Teresa  Stella,  PALANGIO Angela e CARDARELLI Domenico (elenco n. 12);

- RUGGERI Angela, QUARANTA Vincenzo e QUARANTA Giorgio (elenco  n. 21);

- BERARDINELLI Antonio (elenco n. 30);

- SAPORITO Giovanni (elenco n. 31);

- POTENA Luisa (elenco n. 32);

- CAMPELLONE Pietro (elenco n. 33);

- DI PASQUALE Rosa e D'ALEANDRO Assuntina (elenco n. 36);

- AULIANO Albina (elenco n. 40);

-  BREDICE Agnese, MINICHIELLO Silvana, D'ALOIA  Giovanni  (elenco n. 42);

- D'UVA Roberta e VOLPE Cristina (elenco n. 43);

- TREMENTINO Laurentino (elenco n. 44);

- MARTINELLI Lucilla e FIORELLI Damiano (elenco n. 45);

- PETTINE Zaira e TORTOLA Vincenzina (elenco n. 46);

- PILENZI Eugenio e PIZZANELLI Marina (elenco n. 51);

- SANTILLI Marilena, DI GNEO Agostino e D'UVA Bruno (elenco n. 52);

- LABELLA Monia e IANNUCCILLI Teresa (elenco n. 56);

-  ESPOSITO  Pia,  FORMICHELLI Mariagrazia, DE  MARCO  Vincenzo  e ESPOSITO Rolando (elenco n. 64);

- RUSSO Giuditta (elenco n. 73);

- tutti i sottoscrittori dell'elenco n. 74 (otto) ad eccezione di AMORUSO Felice;

- COCCO Maria (elenco n. 75);

- LOMBARDI Filomena e LOMBARDI Maria Lucia (elenco n. 76);

- IALLONARDI Lucia e VALENTE Anna (elenco n. 78).

A  tali  irregolarità, a dire del ricorrente, deve aggiungersi che sono  stati  depositati certificati elettorali  rilasciati  dal Comune  di  Pesche  senza l'apposizione della firma autografa di alcun soggetto, ma solo  con la  scritta  stampigliata  "Annibale Pizzi" per un  totale  di  15 certificati attinenti all'elenco n. 16. Sul  punto, il ricorrente richiama quanto già evidenziato in  precedenza  per l'UDEUR. Infine, sempre a suo dire, andavano sottratte quelle sottoscrizioni corrispondenti  ad elettori  i cui dati anagrafici sono diversi da quelli per  cui  è stato depositato il certificato elettorale e/o mancano in tutto  o in parte e, cioè, quelle riguardanti i sigg.:

- MISCHISCHIA Michele (elenco n. 5);

- MONTELLA Angelo (elenco n. 32);

- FRANCO Livia (elenco n. 45).

Per  effetto delle descritte irregolarità, anche la lista  del  PPI doveva essere esclusa dalla Circoscrizione di Isernia.

3/d) Secondo il ricorrente, anche  la  lista VERDI della  Circoscrizione  di  Campobasso avrebbe dovuto essere esclusa, per mancanza del numero  minimo  di  firme richiesto (1000). Infatti, sebbene tale lista abbia depositato n. 1062  sottoscrizioni,  molte di esse sarebbero irregolari. Innanzitutto, a dire del ricorrente, dovevano essere escluse, perché le generalità e/o i dati anagrafici non corrispondevano a quelli riportati sui  certificati  elettorali  o, in alcuni casi, perché  non  erano  proprio indicati, i seguenti nominativi:

- PERONE Anna Maria (elenco n. 1) ;

- BERNARDO Giovanni e PETTE Giovanni (elenco n. 2);

- SPINA Roberto (elenco n. 4);

- LUCARELLI Renato (elenco n. 6);

- GROSSO Emilio (elenco n. 7);

- TRISTANO Giovanni (elenco n. 9);

- PANICHELLA Nicola (elenco n. 13);

- CARDELIO Incoronata (elenco n. 15);

- PALLADINO Elio (elenco n. 16);

- VERDE Teresa, CORALBO Maria Teresa, REALE Vincenzo, LALLI Aurora e BARANELLO Giuseppe (elenco n. 17);

- DE MARCO Angela, TRAINI Anna Maria, BELLOCCHIO Fiorella e NIGRIS Sonia (elenco n. 20);

- DI RIENZO Luciana, DI CRISTOFARO Margherita e D'EGIDIO Antonella (elenco n. 21);

- FARAONE Ida (elenco n. 22);

- GIANNACCARO Silvana (elenco n. 25);

- RUSSIELLO Angelo e CALENDA Gennaro (elenco n. 28);

- GESUALDO Eliana (elenco n. 31);

- FATICA Angelina e BRUNETI Nelda (elenco n. 39);

- D'AMICO Leonardo (elenco n. 43);

- MANCIFESTA Rocco, DI SILVIO Giuseppe, AGOSTO Iolanda e  MALLARDE Nicola (elenco n. 44);

- ZARA Marco (elenco n. 46);

- D’AVERSA  Pasqualina, PREZIOSA Anna, D'ARCHIMIO  Maria  (elenco n. 48);

- IORILLA Giuseppina (elenco n. 50);

- GIULIANI Gianfranco e SEGHETTO Luciana (elenco n. 51);

- SARNO Faustina (elenco n. 52);

- ERMINI Laura (elenco n. 55);

- MAIORANO Gabriella (elenco n. 60).

Inoltre, dovevano  essere  esclusi perché privi  di  documento  di identificazione  o perché riconosciuti con documento non idoneo  i seguenti sottoscrittori:

- CIACCIA Maria (elenco n. 10);

- CINELLI Umberto e PAOLANTONIO Americo (elenco n. 21);

-  FREZZA  Antonio, di cui manca anche  il  certificato  (elenco n. 24);

- FAVENTI Manuela, ANEMONE Natalia, SQUARCIAPINO Alessio e GOLFIERI Letizia (elenco n. 31);

- PALANGE Vittorio (elenco n. 32);

- D'IPPOLITO Antonella, MARTINO Susanna e LUCIANI Goffredo (elenco n. 44);

- ALBANESI Carmela e ROSSI Valentina (elenco n. 49);

- DURANTE Titiana (elenco n. 51);

- SARDO Giuseppe (elenco n. 54);

- CINCINDELLA Giovanni (elenco n. 55);

- D'AMICO Annamaria (elenco n. 59);

- SUPINO Giovanni, CONTI Elena, CINCINDELLA Angela, FINO Luigia, PAOLUCCI Alessandra, CARROZZA Vittorio, CIAMBRONE Elvira, FINIANI Concetta, IANNI Maurizio, PAPPALARDO Nadima H., SIMONELLI Francesco e FEDERICO Pasquale (elenco n. 60).

Infine, dovevano essere esclusi, sempre secondo l’avviso del ricorrente, anche i sottoscrittori di cui non è stato esibito il certificato di iscrizione e cioè i sigg.:

- SURIANI Antonella (elenco n. 17);

-  BISCOTTI  Giuseppe, PELILLI Rosa, VILLANO  Marta,  CIARLARIELLO Delia,  CIARLARIELLO Claudina, PANICHELLA Carmine, DI  GIOVANNELLA Diana, FIORILLI Annunziata, CASERIO Rosa, POTALIVO Iole, DE PASCALE Eusebio e PINTI Egidio (elenco n. 20);

-  D'AQUILA  Gianluca, BARANELLO Maria Elisa, DE  LUCA  Crescenzo, D'ANCHERA  Giovanna, DI MARIO Katia, CASSELLA Carla, TULLIO  Ostilia, VALERIO Carmela, POLO Maria, DI PAOLA Domenicangelo, COLAROSSI  Maria,  ACETO Esterina, SPINA Gino, DI CRISCO  Marta  Antonia, LEONE  Barbara,  DI  NIRO Maria  Giuseppina,  MASELLA  Pasqualina, NOVELLINO Giovanna, DI GIUSEPPE Luigi, SORCE Rita e PERRONE Michele (elenco n. 21);

- SALA Antonietta (elenco n. 22);

- IADEMARCO Domenico, IADEMARCO Claudio, IANNITTI Pasquale (elenco n. 23);

- SALATI Antonio (elenco n. 27);

- STINZIANI Maria (elenco n. 29);

- COLAVECCHIO Carmela (elenco n. 30);

- ROBERTI Luigi, SILVAPOLI Grazia Lucia (elenco n. 31);

- ZIZZARI Potito, COSCIA Pasquale (elenco n. 44);

-  DE  ROSA Felice, PASTORESSA Anna,  TOMASIELLO  Mario,  PALMIERI Natascia (elenco n. 48);

-  D'AGOSTINO  Maria Carmela, PERMOLINO Michele,  SULMONA  Angelo, VERZICCO Luigi, TACCONI Alessandro, D'ADDARIO Costantino, GRAMEGNA Marisa,  D'ADDARIO Marianna, MAZZANO Pietro,  CASAPULLA  Vittoria, PERCUOCO Raffaele, STINZIANI Giuseppina, CATERINA Antonio, RAMUNNO Maria  Cristina,  SARIO Paolo, D'IMPERIO  Maria,  BARREA  Mariano, PICCIANO  Fernando,  PRESUTTI Marco, TAVANIELLO Piero,  DE  CESARE Mauro,  DE  CESARE Santo, DE CESARE Luca, D'IMPERIO  Filomena,  DI CAMILLO  Luigi,  FIORILLI Fernanda, DI CAMILLI Lalli,  DI  CAMILLI Antonio,  PERILLO Carmen, FANTACONE Francesco, ONZA Fabio,  SILVESTRI Matteo, PILONE Anna Maria, LUCIANI Giuseppe, PICCIANO Nicola, COLAVITO Domenico, DE FELICE Giovanni (elenco n. 49);

- D'IMPERIO Maria (elenco n. 50);

-  COLARESE Lucia, DI FINO Antonio, CEPPIA Maria  Angela,  DORONZO Ruggero (elenco n. 51);

- FRISONE Carmela, SPINA Libera, COLANGELA Andrea, CIMAGLIA Mario, CICCONE Quirino (elenco n. 52);

- RUFFO Carmela (elenco n. 53);

- DI NIRO Elvira (elenco n. 55);

- CIARLARIELLO Carmine, FARINARO Pierino (elenco n. 57);

- TANGREDI Maria (elenco n. 58);

-  PALLADINO Cristina, MUCCILLI Angelo, D'AMICO Anna Maria,  RUGGI Sivero (elenco n. 59);

- DE RENZIS Antonietta, SBROCCA Antonio, ZICCARDI Nicola,  GENTILE Maria,  DE  STEFANO  Giovanni, PAPPALARDI  Madima  Helena,  MASCIA Michele, CASSETTA Michele, CATERINA Paolo (elenco n. 60).

Infine, a dire del ricorrente,  andava  depennata  anche la  sig.ra  MAOLUCCI  Maria  Pina (elenco  n. 54), perché iscritta in un Comune  non  compreso  nella Circoscrizione provinciale di Campobasso. Per  effetto  delle  menzionate irregolarità, la  lista  dei  VERDI avrebbe dovuto  essere esclusa, non avendo il numero minimo  prescritto  di presentatori. A ciò il ricorrente aggiunge un ulteriore profilo di illegittimità. Il dipendente delegato della Provincia può procedere alle autentiche  solo ed esclusivamente in servizio e nella sede dell'ente  di appartenenza. Nel caso di specie, il dott. Carlo LALLI (il quale risulterebbe  in servizio  nei  giorni 13, 14, 15 e 16 di marzo), avrebbe provveduto  ad autenticare  le  firme  dei sottoscrittori nei  Comuni,  non  sede dell'ufficio e, sembrerebbe, fuori dall'orario di servizio. Infatti,  risulterebbe  che il giorno 13 ha proceduto  all'autentica  a Mirabella  ((elenco n. 14), Castropignano (elenco n. 30) e  S.  Polo (elenco n. 19). Il  giorno 14 ha autenticato le firme a Mirabella (elenco  n. 18  e 23)  e  a Bojano (elenco n. 26 e 43); il giorno 15  nei  Comuni  di Ferrazzano  (elenco  n.17), Termoli (elenco  n. 44)  e  Portocannone (elenco n. 45); il giorno 16 a Ripabottone (elenco n. 47). Tale  modalità di autentica non sarebbe conforme a legge e quindi, in via ulteriore,  i sottoscrittori di tali elenchi (228 elettori)  dovrebbero essere depennati e non computati nel numero delle firme valide. In assenza di una espressa autorizzazione ad  autenticare fuori dalla sede, dovrebbero considerarsi nulle, perché autenticate  da soggetto incompetente, tutte quelle firme autenticate da un funzionario all'esterno degli Uffici dell'ente di appartenenza.

3/e) Stesse irregolarità si sarebbero registrate per la lista SDI della circoscrizione di Campobasso. A dire del ricorrente,  dalle 1172 firme depositate andavano  decurtate  le 101 firme contenute nell'elenco n. 101. Infatti  tali firme risulterebbero autenticate in Fossalto dal  consigliere comunale di Campobasso. Sarebbe evidente allora, a dire del ricorrente, la nullità dell'autentica, in quanto il pubblico ufficiale  che vi ha provveduto era privo di competenza  nel Comune di Fossalto per cui esse andrebbero considerate non  validamente autenticate e, pertanto, nulle ai fini del computo. Inoltre, ad avviso del ricorrente, dovevano essere eliminate altre 53 sottoscrizioni  contenute nell'elenco n. 379, in quanto esse non risulterebbero autenticate. Invero,  in tale elenco, il pubblico ufficiale avrebbe autenticato  solo parte delle firme in esso contenute, ossia solo quelle che  precedono  l'atto  di autentica, come emerge per tabulas  dalla  stessa dizione "elettori sopra indicati". Pertanto, non potrebbero considerarsi autenticate anche quelle  firme che,  viceversa, seguono e non precedono l'atto di autentica  -per espressa affermazione dello stesso pubblico ufficiale  procedente- che andrebbero conseguentemente annullate. Andrebbero depennate, secondo il ricorrente, anche quelle sottoscrizioni i cui dati  anagrafici non corrispondono a quelli riportati sui certificati  elettorali e cioè quelle attinenti ai sigg.:

- VENA Piera (elenco n. 11);

- MANCINI Costantino, IANNACCI Antonio (elenco n. 55);

- MASTRANTONIO Raffaella, LOMBARDI Maria Vincenza, DI PILLA  Maria (elenco n. 61);

- MUSTILLO Francesco, D'UVA Lucia (elenco n. 98):

-  ZURRO  Vincenzo,  PREZIOSO Michele,  GRECO  Pasqualino  (elenco n. 186);

-  SCARANO  Anna, SERRICCHIO Concettina, QUICI  Maurizio,  SCARANO Emilio,  GIANSERRA  Moris, PLAZI Anna,  FELICE  Pierluigi  (elenco n. 196);

- FASANELLA Consiglia, LEVA Fabrizio, MITRI Addolorata, DI SALVATORE Maria, MANCA Maddalena, SOLANO Maria, D'ONOFRIO Florenza, COLANERI Virginia, PETTI Franca, PIEDIMONTE Liberato, ALBERTI Giovanni, PICCIANO Pasquale, DI PAOLO Pasquale, SALVATORE Stefania, COLICCHIO Francesca (elenco n. 379).

Parimenti, dovrebbero essere depennati, perché non era indicato il  documento di identificazione o perché esso era inidoneo per il riconoscimento, i seguenti sottoscrittori:

- DI NIRO Lorenzina (elenco n. 22);

-  CIAPARDINI Maria, BASILE Nazzarino, MOLINARO Angiolino  (elenco n. 196);

- MASTROPAOLO Mario e DI BACCO Gisberto (elenco n. 379).

A questi si aggiungerebbero quelli di cui manca il  certificato elettorale e, più precisamente, i sigg.:

- DI STASI Angiolina Michelina (elenco n. 11);

- ANTIGNANI Maria Antonietta (elenco n. 61);

-  FERRARA Antonio, DI SODO Michele (che risultano anche  iscritti in liste elettorali di Comune fuori dalla circoscrizione di Campobasso), GIACOMODONATO Giuseppe (elenco n. 186);

- DI IORIO Antonietta, PERRINO Domenico, PAOLONI Andrea, PITTARELLI Domenico, DI BARTOLOMEO Minuccia, SERAFINO Domenico,  GIANFAGNA Antonio, MIGNOGNA Filomena (elenco n. 379).

Ma la lista SDI, a dire del ricorrente, doveva essere eliminata dalla competizione elettorale anche per altri motivi. Innanzitutto, viene evidenziato come la maggior parte delle firme siano state  raccolte indicando, nei relativi elenchi, come  candidata  Di Pinto Maria Sonia, quando, viceversa, chi ha sottoscritto la candidatura è Di Pinto Lucia Sonia. L'Ufficio  Elettorale, invece di escludere il candidato  (come  era avvenuto  per  altri  tre), avrebbe semplicemente preso  atto  del  nome corretto  sulla scorta di una semplice dichiarazione del  delegato della lista. Ciò avrebbe consentito la partecipazione alla competizione  elettorale di un candidato per cui non erano state raccolte le firme, alterando completamente l'esito elettorale. Stessa cosa sarebbe successa per il candidato MACCHIAGODENA Elio Giovanni, la cui data di nascita riportata sugli elenchi 11, 21, 22, 379, 88, 55, 99 e 196 è errata (28 aprile ‘55 in luogo di 29 aprile ‘55). Ancora più grave sarebbe, secondo il ricorrente, la posizione di IANTOMASI Michele. Infatti, negli elenchi nn. 11, 21, 22 e 379, le firme  sono  state raccolte indicando come candidato TANTOMASI e non IANTOMASI, con la conseguenza che tali firme andavano scomputate dal numero complessivo, per  cui  la lista andava esclusa per  mancanza del  numero minimo. Pertanto,  se l'Ufficio elettorale avesse depennato  i  suindicati sottoscrittori, la lista SDI di Campobasso non avrebbe raggiunto le 1000  firme necessarie per la presentazione delle candidature  e, conseguentemente,  anch'essa sarebbe stata esclusa dalla  competizione elettorale.

3/f) Una attenta analisi da parte dell'Ufficio Circoscrizionale  di Campobasso avrebbe dovuto indurre all'esclusione anche della lista PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE. All'uopo, il ricorrente osserva che tale organo di controllo,  sebbene  abbia decurtato  dalle  1114  firme presentate ben 69  per  assenza  dei certificati  elettorali  (riconoscendone  valide  solo  1045),  avrebbe omesso di cancellare tutte le sottoscrizioni irregolari. In  particolare,  non  sarebbero state  eliminate  quelle sottoscrizioni per le quali non erano stati indicati i dati anagrafici e/o  essi  apparivano diversi da quelli  riportati  sui  certificati elettorali e, precisamente, quelle attinenti ai sigg.:

-  BENEDETTO Luigi, MORRONE Antonio e IACUSSO Luigina  (elenco  n. 1);

- DELLA LOGGIA Lucia (elenco n. 4);

- SEDILE Concetta (elenco n. 6);

- DE SANTIS Antonio (elenco n. 18);

- INTREVADO Michele e MARINELLI Nicola (elenco n. 21);

- GUADINO Vittorio (elenco n. 27);

- PIZZI Daniele (elenco n. 30);

- CIERI Lino (elenco n. 33);

- PETTA Sandra (elenco n. 34);

- GIANNANTONIO Renato (elenco n. 48);

- BERCHICCI Angelo e IURESCIA Claudia (elenco n. 49);

- PERRINO Vincenza (elenco n. 56);

- CALAMEO Alfonso (elenco n. 58);

- SPINOZZI Claudio e GLIOSCA Rino John (elenco n. 59);

- POTENZIANI Elvira (elenco n. 61);

- PAOLETTI Maria Concetta e FALCONE Libero (elenco n. 62);

- CAMELIA Olga e FUGNITTO Anna (elenco n. 63);

- MIGLIACCIO Carlo (elenco n. 65).

Allo stesso modo, a dire del ricorrente, andavano eliminate le firme per le quali non era stato indicato il documento di identificazione e, precisamente, quelle relative ai seguenti soggetti:

- tutti i 16 firmatari dell'elenco n. 54;

- tutti i 6 firmatari dell'elenco n. 55;

- AUGELLI Patrizia (elenco n. 59).

Inoltre, avrebbero dovuto essere depennati, avendo contemporaneamente sottoscritto più liste circoscrizionali, i seguenti sigg.:

- BARRO Remo (elenco n. 33) che ha sottoscritto anche per il CDU;

-  GIULIANO Angelo (elenco n. 40) che ha sottoscritto anche per  i COMUNISTI ITALIANI;

- CROCE Virginio Pasquale (elenco n. 44) che ha firmato anche per i COMUNISTI ITALIANI;

- GENTILE Adelchi (elenco n. 48) ha firmato anche per i DEMOCRATICI;

- CORBO (n. cert. elett. 3815) (elenco n. 59) ha firmato anche per i COMUNISTI ITALIANI;

- MORRONE Michele (elenco n. 62) ha firmato anche per i POPOLARI.

Se  fossero  stati eliminati i suddetti  sottoscrittori,  anche  la lista  RIFONDAZIONE avrebbe dovuto essere esclusa dalla  competizione,  per mancanza del numero minimo di sottoscrittori.

La mancata esclusione delle suddette liste provinciali, tutte collegate alla lista regionale  MOLISE DEMOCRATICO,  risultata  vincitrice, aveva quindi  condizionato  in  maniera essenziale l'esito della consultazione, determinando il  risultato. Ciò assumerebbe una maggiore gravità, ad avviso del ricorrente, se si considera che,  viceversa, nella circoscrizione di Isernia è stata estromessa, per gli  stessi motivi,  la  lista  SGARBI, collegata alla lista  regionale  PER  IL MOLISE.

Per gli esposti motivi, il ricorrente concludeva chiedendo l’accoglimento  del ricorso, con  annullamento dei provvedimenti  impugnati  e, conseguentemente:

a) la correzione del verbale di  proclamazione  degli eletti delle liste regionali sulla scorta degli errori di trascrizione evidenziati rispetto ai dati contenuti nei verbali di sezione, nonché sulla scorta dei voti validi espressi per la lista  PER IL MOLISE ed erroneamente annullati in sede di scrutinio,  proclamando tale ultima lista vincitrice della competizione elettorale;

b)  in  via  gradata, la dichiarazione di nullità delle  operazioni  elettorali relativamente  alle sezioni elettorali in cui esse si erano  svolte in modo irregolare e disporne la loro ripetizione;

c) in via ulteriormente gradata, l’annullamento dei verbali di  ammissione delle liste elettorali circoscrizionali erroneamente ammesse e dell'intera  consultazione  elettorale  del  16 aprile 2000.

In data 27 giugno 2000, si costituisce il PPI - sede di Isernia, con controdeduzioni e documenti.

In data 28 giugno 2000, si costituisce Farina Tullio.

In data 28 giugno 2000, si costituiscono, con separati atti, i controinteressati Franco Capone, Giovanni Di Stasi e Domenico Porfido, i quali propongono pure altrettanti ricorsi incidentali.

In data 4 luglio 2000, si costituisce in giudizio la Regione Molise, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

In data 11 luglio 2000 pure la controinteressata Caccia Antonieta si costituisce e presenta ricorso incidentale.

In data 4 settembre 2000, si costituisce in giudizio Italo Di Sabato.

Alla Camera di Consiglio del 5 luglio 2000, l’istanza incidentale di sospensione contenuta nel ricorso viene riunita al merito, su richiesta delle parti.

Il 18 luglio 2000 il ricorrente deposita istanza istruttoria.

Con ordinanza presidenziale n.172/2000 del 23.8.2000, viene disposta l’acquisizione della documentazione relativa alla presentazione e ammissione delle liste indicate nel ricorso.

In data 25 ottobre 2000, si costituisce Di Bartolomeo Luigi.

In data 27 ottobre 2000, il PPI di Isernia presenta memoria defensionale.

In data 15 novembre 2000, anche Di Bartolomeo deposita memoria.

Alla Pubblica Udienza del 22 novembre 2000 la parte ricorrente rinuncia ai motivi di ricorso formulati ai numeri sub.1 e sub.2 dell’atto introduttivo, come da verbale di udienza. Alla stessa pubblica udienza del 22.11.2000 il TAR emette l’ordinanza collegiale n.553, con la quale dispone una verificazione, da effettuarsi a cura delle Prefetture di Campobasso e di Isernia, in ordine alle circostanze tutte addotte relativamente alla presentazione ed ammissione delle liste, quali indicate al punto sub.3 del ricorso.

Il 9 dicembre 2000 si costituisce il sig. Giuseppe Scarano, nella sua qualità di rappresentante dello SDI di Campobasso.

Il 3 febbraio 2001 il ricorrente presenta motivi aggiunti, asserendo che essi sarebbero un’articolazione e specificazione dei motivi di ricorso (cfr. C.S., V, n° 457 del 22 marzo 1995).

Alla stregua di quanto sostenuto in tali motivi aggiunti, la Prefettura di Campobasso, nell’espletare l’attività istruttoria delegata, non si sarebbe attenuta ai quesiti articolati nell’ordinanza ma, del tutto arbitrariamente, avrebbe elaborato deduzioni che, per altro, non troverebbero alcun fondamento in dati obiettivi. In particolare, sebbene il TAR avesse chiesto alla Prefettura di determinare il numero dei sottoscrittori delle liste UDEUR, PPI, SDI, VERDI e RIFONDAZIONE, dopo aver sottratto gli elettori indicati nei rispettivi motivi di ricorso (senza quindi richiedere alcuna valutazione alla Prefettura), l’organo delegato – invece di limitarsi ad eseguire tale operazione matematica – avrebbe escluso dall’elencazione fornita dal ricorrente quei nominativi che, a suo arbitrario giudizio, erano già stati esclusi dalla Commissione Circoscrizionale. E, sul punto, il ricorrente sottolinea che tale ulteriore valutazione sarebbe stata fatta senza che vi fosse alcun atto scritto e/o documentale della Commissione dal quale si evincessero i nominativi da quest’ultima esclusi in sede di ammissione delle liste. Siffatto modus procedendi avrebbe alterato completamente le risultanze istruttorie celando alcune irregolarità che, viceversa, sarebbero emerse laddove la Prefettura avesse operato in conformità di quanto disposto dall’ordinanza del TAR. Ciò nonostante la verifica istruttoria avrebbe comunque evidenziato ulteriori irregolarità della stessa natura di quelle già oggetto del ricorso principale, per effetto delle quali – anche ove fossero confermate le risultanze istruttorie della Prefettura – comunque alcune liste andavano escluse dalla competizione.

1. In particolare, con il motivo 3/d (pag.19 e ss. del ricorso),, si era eccepita l’illegittima ammissione della lista "VERDI" della circoscrizione di Campobasso in quanto molte delle firme depositate erano state acquisite irregolarmente, senza rispettare le prescrizioni imposte dalla normativa in materia e già richiamata in precedenza. Nel ricorso, si erano anche indicati gli estremi (nominativi ed elenco) per la individuazione di dette irregolarità. Sul punto, le risultanze istruttorie avrebbero non solo confermato l’esistenza di tutti i nominativi indicati dal ricorrente (anche se, poi, la Prefettura ne ha ritenuti rilevanti soltanto 28 sul presupposto che gli altri già sarebbero stati esclusi dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale), ma anche evidenziato la presenza di ulteriori 92 sottoscrizioni, irregolari per gli stessi vizi attinenti ai nominativi già indicati.

1/a. In particolare, anche i seguenti elettori (oltre a quelli già indicati nel ricorso), sarebbero stati identificati solo con il tesserino del codice fiscale:

SOTTOSCRITTORE

ELENCO

1. CUTRONE Ludovico

8

2. FANELLI Angela

8

3. CREDITO Domenico

11

4. RUGGIERO Giovanna

11

5. CARUSO Francesca

11

6. CONTE Vittorio

31

7. CODIANNI Maria Concetta

48

8. D’AVERSA Pasqualina

48

9. ROSSI Valentina

49

1/b. Inoltre, altri elettori risulterebbero identificati con altri documenti, ugualmente non idonei alla funzione identificativa (certificati pensioni, tessere universitarie, ecc.). Essi sono:

SOTTOSCRITTORE

ELENCO

1. ZORZET Lucia

19

2. CANNARSA Nicola

57

3. PALERMO Elisa

58

4. IACOBUCCI Maria Vittoria

59

5. DE VIVO Lucia

54

A ciò aggiungasi che CANNARSA Nicola ha sottoscritto anche l’elenco 54 (da cui, pertanto, doveva essere depennato) e anche qui identificato con un certificato di pensione che reca un numero diverso da quello indicato nell’elenco 57.

1/c) Per altri sottoscrittori, risulterebbe, risulta omesso il documento o indicato semplicemente un codice; essi sono:

SOTTOSCRITTORE

ELENCO

1. D’ELENA Gianna

31

2. DE PAOLA Amalia

31

3. D’ALESANDRO Giuseppe

32

4. GAMMIERI Silvana

32

5. CIARAMELLA Gianluca

60

6. MANTEGNA Nunzio

60

7. PRESUTTI Mario

49

A ciò si aggiunge che DI PERILLO Carmen (elenco 49), CASSETTA Antonio (elenco 44) e VOLPINTESTA Andrea (elenco 44) non sarebbe stato indicato il luogo di nascita.

1/d) Inoltre le risultanze istruttorie avrebbero evidenziato che i seguenti elettori avevano sottoscritto, oltre alla lista dei VERDI, anche altra lista; essi sarebbero:

SOTTOSCRITTORE

ELENCO VERDI

ELENCO ALTRO PAR.

1. PALLANTE Nicola

12

PPI 65

2. FRATI Nicola

32

PSI 8

3. LONARDELLI Michele

21

COMUNISTI IT. 52

4.CRISTOFARO Carmelina

31

PSI 11

Anche tali firme andavano quindi, a detta del ricorrente, escluse dal computo delle sottoscrizioni minime per l’ammissione delle liste.

1/e) Dalla verifica istruttoria sarebbe emerso che anche per altri elettori – oltre quelli già indicati nel ricorso – sarebbe stato depositato un certificato elettorale i cui dati non corrispondevano a quelli riportati in sede di identificazione; essi sarebbero::

SOTTOSCRITTORE

EL.

DATI DEL CERTIFICATO

1. DI PETTA Nunzia

3

Nome battesimo: Nunziata Michele

2. SPINA Felice

4

Nome battesimo: Felicino

3. GIANFRANCESCO Loredana

6

Nome battesimo: Loretana

4. DI GRAGORIO Franco

6

Nome battesimo: Francesco

5. FANELLI Antonio Donato

8

Nome battesimo: Antonio

6. ZINGARO Ilaria

14

Nome battesimo: Ida, Ilaria

7. CIACCIA Rita

17

Luogo di nascita diverso da quello in elenco

8. ZITA Angelina

31

Nome battesimo: Angiolina

9. ANTONELLI Maria

32

Nome battesimo: Degna Maria

10. BRUNETTI Loreta Ida

36

La data di nascita non corrisponde

11. VETERE Mariarita

44

La data di nascita non corrisponde

12. MALLARDE Nicola

44

Luogo di nascita diverso da quello in elenco

13. ZAPPULLA Antonio Gaetano

44

Nome battesimo: Antonio

14. LOMMA Donata

44

Luogo di nascita diverso da quello in elenco

15. DI VITO Domenico

44

Cognome: Di Vita

16. RINALDI Raffaella

44

Nome battesimo: Raffaela

17. PALOMBO Maria Anna

46

Nome battesimo: Maria

18. AMORUSO Anteloro Luigi

47

Nome battesimo: Anteloro

19. PAOLO Silvia

51

Nome battesimo: Silvia Mascia

20. CICCONE Antonio

61

Luogo di nascita diverso da quello in elenco

21. SPINA Antonio

6

Nome battesimo: Filomeno Antonio

22. DI PAOLO Guido

7

Nome battesimo: Di Paola Guido Antonio

23. MORENA Rosa Vittoria

15

Nome battesimo: Rosa Giuseppina Vittoria

24. MASTRANDREA Maria

38

Generalità: MASTANDREA Maria Emanuela Giuseppina

1/f) Inoltre, anche per i seguenti sottoscrittori non sarebbero stati allegati i certificati:

SOTTOSCRITTORE

ELENCO

1. D’ANCHERA Rosaria

21

2. DI CRISCIO Marta A.

21

3. MARILLI Sergio

21

4. NOVELLINO Giovanni

21

5. ROSSI Valentina

49

1/g) Per 43 sottoscrittori infine non vi sarebbe rispondenza di nomi tra le sottoscrizioni (ed indicazione delle generalità negli elenchi) ed i certificati elettorali. Essi sono indicati come segue:

FIRMA SOTTOS.RE

EL.

DATI CERT. ELETT.

1. BERNANRDO Pierino

1 bis

Pierino Giovanni

2. BERNANRDO Domenica

1

Domenica Atonia

3. BERNARDO Giovanni

1

Liberato Giovanni

4. LUCARELLI Fernando

1

Pasqualino Fernando

5. GUALTIERI Fernando

1

Fernando Antonio

6. SPINA Mario

1

Mario Rosario

7. SPINA Michele

2

Michele Livio

8. BERNANRDO Biase

2

Biase Nicola

9. DI IORIO Michele

3

Michele Domenico

10. LUCARELLI Emilio

4

Emilio Raffaele

11. ROMANO Pierino P.

4

Pierino Italo Antonio

12. LUCARELLI Giovanni

4

Giovanni Antonio

13. DI RIENZO Salvatore

5

Salvatore Domenico

14. PETTE Luigi

5

Luigi Felice

15. LUCARELLI Claudio

5

Claudio Filomeno

16. BERNARDO Fiorentino

5

Fiorentino Antonio

17. VELARDO Maria

6

Maria Carmina

18. D’ANGELO Rosa

7

Rosa Maria

19. DI PAOLA Olindo

7

Olindo Carmine

20. ZORZET Marcello

19

Marcello Pietro

21. PETRECCA Luciana

21

Luciana Maria

22. ROMAGNOLI Filomena

21

Filomena Carmela

23. FERRAZZANO Olimpia

25

Olimpia Caterina

24. TESTA Giuseppe

27

Giuseppe Carmine

25. DI SANTO Idio

31

Idio Liberato

26. DE GUGLIELMO Paolo

32

Paolo Vincenzo

27. BARANELLO Fiorentino

32

Fiorentino Giuseppe

28. ROTONDO Norma

43

Norma Conception

29. DI IORIO Valerio

43

Valerio Antonio

30. MUCHETTI Tiziano

44

Tiziano Giovanni

31. CIARLA Arturo

47

Arturo Domenico

32. DI FABIO Antonietta

47

Antonietta Maria Mattea

33. DI LIELLO Giuseppina

47

Maria Giuseppina

34. GROSSO Domiziano

47

Domiziano Michele

35. NAVARINO Rosina

49

Rosina Michelina

36. PICCIANO Dante

49

Dante Antonio

37. DI PONTE Maria

49

Maria Carlotta

38. CALI Marana

53

Marana Silveria

39. FATICA Clara

55

Clara Antonietta

40. ZAPPONE Maria

55

Maria Serafina

41. PIANO Giovanna

54

Giovanna Maria Teresa

42. SOCCI Laura

58

Laura Maria

43. SANTOPOLO Antonio

62

Antonio Giambattista

Ad avviso del ricorrente, se la legge vuole che accanto alla firma del sottoscrittore deve essere riportato il nome e cognome di chi sottoscrive, essendo questi elementi necessari e indispensabili per la validità ai fini del conteggio del numero dei presentatori, ne discenderebbe che, per la stessa ragione, andrebbero cancellate e ritenute non valide tutte quelle sottoscrizioni di elettori che, avendo un nome plurimo senza trattini e interruzioni, come risulta dall'allegato certificato elettorale, riportavano sul modulo solo il primo nome e – nel firmare – non indicavano anche gli altri nomi per cui non si avrebbe la certezza che i certificati elettorali corrispondano ai nominativi in elenco. Sul punto il ricorrente osserva come il Ministero di Grazia e Giustizia si sia soffermato più volte, emanando anche circolari esplicative alle Procure della Repubblica e agli Ufficiali di Stato Civile. Ad esempio, nella circolare del 25 marzo 1988 n° 1/5/F.G./11(87) 1075 si sosteneva che: "Non sembra che dia luogo a dubbi, in merito al punto essenziale di intendere quale fu, a suo tempo, la volontà del dichiarante nell’imporre al soggetto un prenome (anche composito) ovvero una pluralità di prenomi, il caso in cui alla dizione con la quale si dichiarò di attribuire il nome (rectius pronome) seguono più elementi onomastici (o uniti tra loro in modo da formare una sola parola o da un trattino o non uniti da un’espressione grafica, ma neppure separati da un segno di interpunzione): in questo caso, infatti, è sufficientemente individuata la volontà che il prenome, pur se composto da più elementi, sia un unico e tutti gli elementi che lo compongono vanno trascritti nei documenti relativi al soggetto".

1/h) In conclusione, se l’Ufficio Circoscrizionale di Campobasso avesse correttamente operato, la lista dei VERDI avrebbe dovuto essere esclusa (anche volendo assecondare l’operato della Prefettura che ha arbitrariamente escluso dalla verifica nominativi indicati dal ricorrente, perché, a suo giudizio, già non considerati dall’Ufficio Elettorale). Infatti, a seguito della verifica istruttoria sarebbe emerso quanto segue:

sottoscrizioni valide per l’Ufficio Elettorale

1065

Ulteriori firme escluse dalla Prefettura

- 28

Firme da escludere per il motivo di cui al punto 1/a

- 9

Firme da escludere per il motivo di cui al punto 1/b

-6

Firme da escludere per il motivo di cui al punto 1/c

- 10

Firme da escludere per il motivo di cui al punto 1/d

- 4

Firme da escludere per il motivo di cui al punto 1/e

- 24

Firme da escludere per il motivo di cui al punto 1/f

- 5

Firme da escludere per il motivo di cui al punto 1/g

- 43

FIRME TOTALI VALIDE

936

2. Nei medesimi motivi aggiunti si eccepisce anche la illegittima ammissione della lista "COMUNISTI ITALIANI" nella circoscrizione di Campobasso in quanto non era stato autorizzato l’uso del simbolo. Dalla verifica istruttoria, infatti, sarebbe emerso che "è agli atti una autorizzazione del segretario regionale di quel Partito alla presentazione della lista con quel contrassegno; manca l'autorizzazione alla presentazione del simbolo del Partito da parte del legale rappresentante di quel Partito". Non v'è dubbio, a dire del ricorrente, che un segretario regionale abbia titolo, responsabilità e diritto-dovere di gestire, nella sfera di autonomia regionale e secondo gli orientamenti congressuali regionali, l'indirizzo politico del suo Partito ed abbia, altresì, anche la funzione propria di indicare, compilare e presentare -di solito previa approvazione preventiva dell'esecutivo regionale- la lista dei candidati al Comune, alla Provincia e, seppur con qualche limitazione (ad esempio, la Direzione Nazionale del Partito si riserva di solito dei posti in lista che non vanno quindi "occupati" dai candidati espressi in loco) alla Regione. Ma la presentazione di una lista in maniera del tutto autonoma sarebbe cosa diversa dall'utilizzo del simbolo del partito.

Per i Partiti presenti in Parlamento è infatti il legale rappresentante del Partito che decide chi autorizzare o delegare ad utilizzare il simbolo dello stesso Partito. Per il che è richiesta autentica notarile. Pertanto, il Segretario Nazionale o Presidente di Partito, nel dichiarare il nome del segretario regionale , gli deve conferire la delega a presentare il simbolo,o direttamente o per interposta persona. Tutti i 17 Partiti presenti alla competizione avrebbero seguito - ad eccezione dei Comunisti e dei Popolari – tali procedure per l'utilizzo del simbolo. Agli atti sarebbe infatti possibile rinvenire la regolare autentica notarile con cui i Segretari Nazionali dei Partiti, nel dichiarare il segretario regionale del Partito, lo autorizzavano a presentare o a rappresentare il simbolo del Partito.

3. Con riferimento all’impugnata lista dell’UDEUR della circoscrizione di Isernia, ad avviso del ricorrente, devono essere scorporati tutti gli elettori di cui sono stati depositati certificati stampigliati a secco privi di firma e sottoscrizione del Comune di Pesche, asseritamente irregolari sia con riferimento alla nullità dell’attestato rilasciato sia con riferimento alla modalità di rilascio.

Inoltre, tra tali elettori, dovrebbero essere sottratti anche i sottoscrittori rinvenuti nell’allegato 1 della verifica fatta dalla Prefettura di Isernia e che non sono stati considerati sol perché, per mero errore di battitura, nel ricorso era stata omessa qualche lettera e/o invertita la vocale finale. Essi sono:

nom. rinvenuto

elenco

nom. scritto nel ricorso

PARMIGIANO Paolo

26

PARMIGGIANO Paolo

SCARSELLI Adelina

17

SCASSELLI Adelina

CARANCI Fioravante

34

CARANCI Fiorante

BORNASCHELLA Cosmo

57

BORNASCELLA Cosmo

IZZI Antonietta

9

IZZI Antonieta

MARINELLI Giovanni

53

MARINELLI Giovanna

BORNASCHELLA Ida

54

BORNASCELLA Ida

È evidente che tale errore di battitura non potrebbe incidere sulla individuazione dei sottoscrittori che presentano irregolarità.

4. Inoltre, sempre ad avviso del ricorrente, dai sottoscrittori della lista RIFONDAZIONE della circoscrizione di Campobasso (la cui illegittima ammissione era già stata oggetto di censura nel motivo 3/f del ricorso), dovrebbero essere scomputati tutti gli elettori compresi negli elenchi nn° 7/9/10/11/14/15 e 17 (tutti elettori del Comune di Guglionesi), nonché nell’elenco n° 40 (Comune di S. Croce di Magliano), in quanto il loro certificato elettorale è stato rilasciato con data antecedente rispetto a quella di autenticazione delle firme. Tale vizio era stato indicato già per la lista SDI di Isernia (motivo 3/b del ricorso). Nella fattispecie, l’evento sarebbe ancor più grave, almeno a dire del ricorrente, in quanto per gli elettori di Guglionesi si è in presenza di certificati collettivi, nei quali l’ordine dei nominativi è identico a quello indicato negli elenchi autenticati in data successiva.

Ciò significherebbe – secondo il ricorrente - che, poiché i certificati sono stati rilasciati in data 15, gli elenchi erano stati compilati e sottoscritti al più tardi entro tale data, ragion per cui le firme non sono state apposte in presenza del pubblico ufficiale (consigliere comunale), che le ha autenticate in data 16. Ciò dimostrerebbe per tabulas, ad avviso del ricorrente, la non regolarità dell’autenticazione, giacché, se così non fosse, dovrebbe giungersi alla conclusione che si conosceva, prima ancora della sottoscrizione, chi fossero gli elettori che presentavano la lista in esame. Si conclude conseguentemente per l’accoglimento del ricorso.

In data 10 febbraio 2001 la Regione Molise, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia e l’Ufficio Centrale Regionale producono una memoria difensiva ed una memoria integrativa.

In data 14 febbraio 2001, depositano memorie i controinteressati Giovanni Di Stasi,Domenico Porfido, Franco Capone, Luigi Di Bartolomeo ed Italo Di Sabato.

In data 16 febbraio 2001, presenta memoria il PPI di Isernia. Ed, in data 19.2.2001, il controinteressato Farina Tullio.

In data 14 febbraio 2001, il ricorrente trasmette una memoria illustrativa, in cui precisa e riepiloga i motivi del ricorso.

Sulla eccezione di tardività, a tenore della quale il termine per l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione delle liste elettorali decorrerebbe non già dalla data di proclamazione degli eletti bensì dalla pubblicazione delle liste, vengono richiamate alcune pronunzie giurisprudenziali, nel mentre si contestano le citazioni di controparte in quanto le sentenze richiamate non sarebbero attinenti alla fattispecie in esame. A dire del ricorrente, costituisce ius receptum che presupposto per l’impugnazione di un atto amministrativo è la concreta lesività dello stesso nei confronti della posizione soggettiva del ricorrente e che, in presenza di procedure complesse (quali quelle elettorali), la lesione si verifica - in genere – solo con il provvedimento finale. Proprio in applicazione di detti principi, la giurisprudenza avrebbe infatti precisato che, in materia elettorale, è ammissibile il ricorso avverso l’illegittima ammissione di alcune liste presentato nel termine decorrente dalla data di proclamazione degli eletti, manifestandosi solo in tale momento la concreta lesione degli interessi pubblicistici (cfr. C.S., sez. V, 10 marzo 1998, n° 282; TAR Lombardia – Milano, sez. II, 8 ottobre 1993, n° 582).

Parimenti infondata, a detta del ricorrente, sarebbe l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, riconducibile al fatto che il ricorrente sarebbe stato comunque eletto consigliere regionale. L’assunto muoverebbe da una non corretta analisi della posizione sostanziale del dott. Iorio e da una lettura errata degli orientamenti giurisprudenziali in materia. I resistenti sostengono sul punto (cfr. memoria DI BARTOLOMEO) che l’annullamento delle elezioni (quale supposta conseguenza della illegittima ammissione di alcune liste circoscrizionali) non costituirebbe un vantaggio per il dott. Iorio, essendo questo ultimo, comunque, stato eletto consigliere regionale. Per suffragare quanto sostenuto i controinteressati citano alcune massime giurisprudenziali che, differenziando la posizione dell’elettore da quella dell’eletto, riducono l’ambito di ammissibilità del ricorso proposto da coloro che rivestono tale ultimo status (i quali potrebbero impugnare le operazioni elettorali solo ove dall’accoglimento dei vizi dedotti derivasse un vantaggio per la loro posizione). Il ricorrente replica che, nella fattispecie in esame, risulterebbe la sua posizione essere tale che, proprio in applicazione dei principi affermati con le sentenze richiamate da controparte, non potrebbe sussistere alcun dubbio in ordine alla ammissibilità del proposto gravame.

L’ammissione di alcune liste circoscrizionali collegate alla lista regionale "MOLISE DEMOCRATICO" avrebbe prodotto, quale effetto concreto, che i voti espressi in favore di dette liste hanno contribuito a determinare i voti complessivi riportati dall’on. Di Stasi con la conseguenza che, in assenza di tali voti, lo stesso non sarebbe risultato vincitore. Tale irregolarità, a dire del ricorrente, avrebbe inciso solo sulla posizione del dott. Iorio e non anche su quella degli altri candidati eletti consiglieri con la conseguenza che, mentre questi ultimi non avrebbero interesse ad impugnare le operazioni elettorali, lo stesso non potrebbe affermarsi per il candidato presidente, secondo eletto, che, per effetto di dette irregolarità, ha visto svanire la possibilità di essere eletto Presidente. Rispetto a tale peculiare obiettivo, la ripetizione delle elezioni costituirebbe sicuramente un vantaggio per il ricorrente che – a seguito delle nuove elezioni – potrebbe essere eletto Presidente, cosa che non potrebbe mai accadere ove non ci fosse la ripetizione delle stesse.Da quanto detto emergerebbe, ad avviso del ricorrente, la infondatezza dell’eccezione mossa dalle controparti. Infine, ugualmente infondate sono, ad avviso del ricorrente, le eccezioni relative a presunti errori e/o omissioni di notificazioni che renderebbero improcedibile il ricorso proposto. Per quanto attiene all’eccezione sollevata dal P.P.I. di Isernia, secondo cui il ricorso non sarebbe stato notificato agli eletti, risulta per tabulas che il contraddittorio è stato instaurato nei confronti di tutti coloro che, alla data di presentazione del ricorso, risultavano rivestire la carica di consiglieri regionali. A ciò aggiungasi che, in sede di proposizione dei motivi aggiunti, il ricorrente ha provveduto a notificare copia dell’originario ricorso anche al sig. Carmelo Tamburri, che ha surrogato il consigliere Enrico Santoro in data successiva a quella di notificazione dell’atto introduttivo. Fa presente poi che, ai fini della procedibilità del ricorso, sarebbe sufficiente la notificazione – alla pari di ogni giudizio di legittimità – ad almeno uno dei controinteressati (cfr. C.S., sez. V, 23 luglio 1994, n° 809; idem 31 dicembre 1993, n° 1408). Con riferimento, viceversa, alla notificazione effettuata ai partiti politici, non si comprenderebbe per quale motivo e sotto quale aspetto ciò renderebbe inammissibile il ricorso proposto.

Quanto alla fondateza delle censure oggetto del ricorso, il ricorrente sottolinea che le verifiche istruttorie disposte dal TAR Molise hanno confermato (superando così anche l’eccezione di inammissibilità per genericità) l’illegittima ammissione alla competizione elettorale di alcune liste circoscrizionali collegate alla lista regionale "MOLISE DEMOCRATICO". Tali irregolarità avrebbero determinato – in modo illegittimo – l’elezione dell’on Di Stasi a presidente della Giunta Regionale del Molise, in danno del ricorrente. L’attività istruttoria espletata, come si evincerebbe dai verbali della Prefettura di Isernia, avrebbe dissipato, secondo il ricorrente, ogni dubbio in ordine alla presenza negli elenchi dei presentatori della lista circoscrizionale UDEUR di Isernia di un numero tale di sottoscrizioni irregolari che, se fossero state depennate dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale di Isernia (così come in parte ha fatto quello di Campobasso), si sarebbe dovuta sancire la non ammissione di detta lista alla competizione elettorale. Infatti, dall’espletata verifica sarebbe emerso che – depennando tutte quelle sottoscrizioni indicate analiticamente nel ricorso e puntualmente riscontrate in sede di istruttoria – i presentatori della lista UDEUR sarebbero stati solo 749, numero, quest’ultimo, inferiore a quello minimo necessario per l’ammissione della lista. Sul punto, il ricorrente evidenzia che quanto eccepito dal controinteressato Di Bartolomeo, nella memoria del 15 novembre 2000 in ordine all’inammissibilità di tale motivo, sarebbe smentito per tabulas dalla verifica effettuata. Dai verbali istruttori emergerebbe che la Prefettura non ha sottratto ulteriori sette sottoscrittori, giacché i nominativi indicati negli elenchi si differenziavano leggermente da quelli indicati nel ricorso. Detti nominativi sono stati oggetto di motivi aggiunti. Tuttavia, è stato riconosciuto anche dalla Prefettura in sede istruttoria che, sebbene vi sia tra i nominativi indicati nel ricorso e quelli rinvenuti nelle tabelle una leggera differenziazione attribuibile ad un errore di battitura (il più delle volte si tratta di uno scambio di vocali), non sussiste alcun dubbio che il ricorrente abbia inteso far riferimento proprio ai nominativi rinvenuti dalla Prefettura. Ciò sarebbe desumibile sia dal fatto che detti nominativi sono stati rinvenuti proprio negli elenchi indicati nel ricorso, sia dalla circostanza che l’irregolarità coinciderebbe con quanto eccepito nell’atto introduttivo del giudizio. Pertanto, le sottoscrizioni regolari depositate dall’UDEUR di Isernia non sarebbero 749 (numero già di per sé insufficiente a dimostrare l’illegittima ammissione della lista), bensì 742.

Analogo discorso viene fatto per la lista circoscrizionale VERDI di Campobasso. Dalla verifica istruttoria, sarebbe emerso (anche se con qualche perplessità in ordine al criterio seguito dalla Prefettura) che l’Ufficio Elettorale di Campobasso, pur avendo provveduto alla cancellazione delle sottoscrizioni irregolari, nell’espletare detta attività avrebbe omesso di depennare alcuni nominativi – puntualmente indicati nel ricorso - che erano affetti dalle medesime irregolarità di quelli cancellati dallo stesso organo di controllo. Invero l’errore in cui sarebbe incorso l’Ufficio Elettorale sarebbe di entità maggiore di quello evidenziato nel ricorso introduttivo, in quanto, oltre alle sottoscrizioni in esso indicate quali irregolari (per effetto delle quali il numero dei presentatori della lista scende a 1037), dalla verifica istruttoria sarebbe emersa l’esistenza di ulteriori 101 sottoscrizioni irregolari (eccepite con la proposizione di motivi aggiunti), perché affette dagli stessi vizi di quelle cancellate dall’Ufficio Elettorale, nonché di quelle indicate nel ricorso stesso. Ove, pertanto, l’organo di controllo avesse operato in modo omogeneo e lineare, le sottoscrizioni valide per la lista VERDI di Campobasso sarebbero state 936, del tutto insufficienti per l’ammissione di detta lista alla competizione elettorale. Il ricorrente aggiunge che sarebbe caducante anche la nullità delle sottoscrizioni autenticate dal dott. Carlo Lalli, funzionario della Provincia di Campobasso, fuori dall’orario di servizio e all’esterno della sede, in assenza di autorizzazione ad hoc da parte dell’Ente di appartenenza. Risulterebbe evidente, a suo dire, che anche la lista VERDI di Campobasso non poteva essere ammessa alla competizione elettorale, avendo depositato un numero di sottoscrizioni valide inferiore a quello richiesto dalla normativa in materia.

Qualche precisazione viene fatta anche per la posizione della lista circoscrizionale di Campobasso PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE. Pur volendo far proprie le risultanze dell’istruttoria espletata dalla Prefettura di Campobasso (laddove si ritiene che le 1050 sottoscrizioni considerate valide dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale non contengano quelle indicate come irregolari dal ricorrente), il ricorrente sostiene che proprio tale verifica avrebbe evidenziato una grave irregolarità afferente gli elenchi n° 7/9/10/11/14/15 e 17 (tutti elettori del Comune di Guglionesi), uguale a quella denunciata nel ricorso per la lista circoscrizionale di Isernia SDI. I certificati collettivi delle persone inserite in detti elenchi sono stati rilasciati il giorno antecedente a quello dell’autenticazione delle sottoscrizioni e i singoli nominativi risultano inseriti nello stesso ordine di quello riportato sugli elenchi stessi. Ciò farebbe presumere che l’autenticazione non sarebbe avvenuta all’atto dell’apposizione delle sottoscrizioni, bensì il giorno seguente (ossia dopo che si erano richiesti al Comune i certificati dei sottoscrittori già inseriti negli elenchi). Se così non fosse, infatti, dovrebbe essere spiegato come mai, nei certificati collettivi rilasciati in data 15 marzo, l’ordine dei nominativi risulti identico a quello riportato sugli elenchi datati 16 marzo. Analogo episodio si sarebbe riscontrato anche per i sottoscrittori dell’elenco n° 40 (tutti residenti nel Comune di S. Croce di Magliano), giacché il loro certificato elettorale risulta rilasciato con data antecedente (14 marzo) a quella di autenticazione delle firme (16 marzo). Da quanto detto risulterebbe evidente che, eliminando anche tali sottoscrizioni da quelle ritenute valide dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, la lista RIFONDAZIONE avrebbe depositato un numero di presentatori inferiore a quello richiesto, ragion per cui la stessa doveva essere esclusa.

Né sussisterebbero dubbi in ordine alla irregolarità e conseguente cancellazione delle sottoscrizioni non autenticate nei modi stabiliti dall’art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n° 15 e non raccolte secondo le modalità di cui all’art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968 n° 108. A parte, infatti, il comportamento assunto dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale di Campobasso (laddove, essendo state depennate quasi tutte le sottoscrizioni che presentavano i vizi dedotti nel ricorso, sussisterebbe conferma in ordine alla necessità - ai fini della validità delle firme - di rispettare il formalismo di cui alla citata normativa), ad avviso del ricorrente, non può ignorarsi che le prescrizioni di cui alle citate disposizioni hanno la inequivocabile funzione di dare certezza in ordine all’identità del sottoscrittore e di consentire (anche successivamente) la verifica di quest’ultima. La reale portata delle suddette norme si comprenderebbe solo se si collega tale disposizione a quella contenuta nel medesimo art. 9 della legge n° 108/68 che considera reato la sottoscrizione da parte dello stesso elettore di più liste. A dire del ricorrente, data la gravità della sanzione prevista per la contemporanea sottoscrizione di più liste, le modalità della sottoscrizione (finalizzata a dare certezza in ordine all’identità del presentatore) non costituiscono un mero formalismo, ma, al contrario, servono ad avere certezza in ordine all’identità della persona che sottoscrive la lista. Sotto altro aspetto, la giurisprudenza non avrebbe mai dubitato che le modalità imposte dalla legge per l’autenticazione delle firme costituiscano delle prescrizioni necessarie ed insopprimibili per la validità delle stesse (cfr. TAR Toscana, sez. II, 17 dicembre 1994, n° 425; TAR Abruzzo – Pescara, 5 novembre 1993, n° 537; C.S., sez. I, 8 luglio 1992, n° 1655). Tale principio varrebbe anche con riferimento all’esatta indicazione delle modalità con cui il pubblico ufficiale ha effettuato il riconoscimento, con la conseguenza che la omissione di tale elemento o l’ambiguità dello stesso sarebbe causa di nullità dell’autenticazione (C.S., sez. VI, 13 luglio 1998, n° 1071).

Inoltre il ricorrente afferma che non potrebbe sussistere alcun dubbio in ordine all’illegittima ammissione della lista circoscrizionale di Isernia SDI, la quale aveva depositato le sottoscrizioni dei presentatori non corredati (per più di trecento firmatari) dai prescritti certificati elettorali. L’Ufficio Elettorale Circoscrizionale aveva in un primo momento escluso detta lista proprio a causa di tale irregolarità, per poi revocare tale decisione a seguito del deposito (avvenuto solo in data 20 marzo) di detti certificati. Invero, sebbene il ricorrente non ignori la giurisprudenza secondo cui l’omesso deposito dei certificati elettorali non costituisce motivo di esclusione, allorquando tale inadempimento sia dipeso da causa di forza maggiore, egli evidenzia che nella fattispecie in esame non sussiste alcuna prova che i certificati elettorali erano stati rilasciati in tempo non più utile per il loro deposito nei modi regolamentari. Precisa, inoltre, che, ai fini di evitare l’esclusione, sarebbe stato necessario fornire la prova univoca e concreta che detti certificati non erano stati rilasciati nei termini utili per il loro regolare deposito. Nella fattispecie in esame, nulla di ciò è avvenuto, essendosi limitato il delegato della lista in questione a depositare – presumibilmente dopo il provvedimento di esclusione - una copia della richiesta di certificati elettorali depositata alle ore 8,30 del 18 marzo e un attestato del Comune di Isernia, redatto in pari data, dal quale si evince solo che è stata depositata detta richiesta e non anche l’ora in cui i relativi certificati sono stati rilasciati. Risulterebbe per tabulas che tali certificati erano stati rilasciati in data 18 marzo, per cui – in assenza di prova contraria – deve ritenersi che essi fossero stati rilasciati in tempo utile per la loro presentazione nei termini di legge. Anche se si volesse supporre che detti certificati siano stati rilasciati successivamente alle ore 12,00 del 18 marzo, non si comprenderebbe per quale ragione i delegati dello SDI non abbiano subito provveduto ad integrare la documentazione già depositata con detti certificati, né perché ciò non sia avvenuto neppure il giorno 19 marzo, ma solo (come risulta dal verbale dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale) in data 20 marzo, ossia dopo il provvedimento di esclusione della lista. In altri termini, non risulterebbe da alcuna circostanza (neppure dal comportamento assunto in concreto dai delegati) che tali certificati siano stati rilasciati successivamente alle ore 12,00 del giorno 18 marzo 2000 e che, conseguentemente, si fosse in presenza di una causa di forza maggiore. Sarebbe evidente, viceversa, secondo il ricorrente, che ex post si sarebbe cercato di giustificare un comportamento omissivo che, in applicazione della normativa richiamata, avrebbe dovuto comportare l’esclusione della lista. Fermo resta, perciò, che, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 108/68, l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale – una volta decretata l’esclusione della lista – non poteva più rivedere la propria decisione, dovendo spettare ogni ulteriore valutazione all’Ufficio Elettorale Regionale. Nè varrebbe eccepire, come invece si evince dalla memoria di Di Bartolomeo, che nelle elezioni regionali l’omesso deposito dei certificati elettorali non comporta l’inammissibilità della lista. Ad avviso del ricorrente, nella fattispecie in esame, non può trovare applicazione la giurisprudenza richiamata nella suddetta memoria, giacché essa riguarda consultazioni per il rinnovo di Consigli Comunali e non quelle delle Regioni. L’art. 9 della legge n. 108/68, a differenza dell’art. 32 del T.U. n° 570/60, espressamente prevede l’obbligo per le liste di depositare, unitamente agli elenchi dei sottoscrittori, anche i certificati elettorali di questi ultimi. Detta prescrizione ha una specifica finalità (che spiega anche il perché tale onere non sia previsto per le elezioni comunali). Invero, la necessità di esibire i certificati elettorali avrebbe lo scopo di consentire alla Commissione Elettorale Circoscrizionale di verificare se i presentatori avevano effettivamente titolo per sottoscrivere la lista. Tale finalità, viceversa, non sussiste in ordine alle elezioni comunali, in quanto, in tale ultima ipotesi, la verifica è di competenza della Commissione Elettorale Circondariale, la quale è già in possesso delle liste elettorali comunali, provvedendo essa stessa al loro aggiornamento. Da quanto argomentato sarebbe evidente che l’omessa presentazione di più di trecento certificati elettorali riguardanti i sottoscrittori dello SDI (in alcun modo può parlarsi nella fattispecie in esame di ritardo), avrebbe dovuto comportare inequivocabilmente – come pure era avvenuto in un primo momento – l’esclusione di detta lista dalla competizione elettorale.

Le suesposte argomentazioni evidenzierebbero, ad avviso del ricorrente, che, ove dette liste non avessero partecipato alla competizione elettorale, il dott. Iorio sarebbe stato eletto Presidente della Giunta Regionale Molise, come si evince dal seguente prospetto:

LISTA

VOTI RIPORTATI

MOLISE DEMOCRATICO

101.295

UDEUR circoscrizione di Isernia

- 2.838

SDI circoscrizione di Isernia

- 2.936

VERDI circoscrizione di Campobasso

- 2.187

RIFONDAZIONE circoscrizione di Campobasso

- 4.469

Totale "MOLISE DEMOCRATICO"

88.765

Tale ultima cifra elettorale (corrispondente ai voti ottenuti dalla lista regionale MOLISE DEMOCRATICO, senza considerare quelli delle liste ad essa collegate che dovevano sicuramente essere escluse) risulta nettamente inferiore alla cifra elettorale (100.363 voti) conseguita dalla lista regionale PER IL MOLISE, capeggiata dal ricorrente. Tale ultima lista sarebbe risultata la più votata anche ove non fosse stata ammessa alla competizione una soltanto delle liste circoscrizionali indicate nel precedente prospetto. Risulterebbe evidente, allora, che l’illegittima ammissione delle suddette liste ha inciso sull’esito della competizione elettorale, soprattutto in considerazione del fatto che la differenza tra i due candidati alla presidenza è di appena 900 voti. In altri termini, fermo restando che - per giurisprudenza consolidata - ove si contesti la legittimità degli atti antecedenti alla fase di votazione non assume rilevanza la cosiddetta prova di resistenza, nella fattispecie in esame sarebbe evidente che l’illegittima ammissione anche di una sola lista circoscrizionale collegata alla lista regionale MOLISE DEMOCRATICO ha di fatto alterato la competizione a danno del ricorrente.

Con ulteriore memoria di replica, depositata il 16.2.201, il ricorrente risponde, infine, alle osservazioni delle parti resistenti.. Fa presente che, in alcune memorie, si è cercato di eludere i termini di impugnazione espressamente stabiliti dall’art. 83 del T.U. n° 570/60, che ha introdotto un processo tipico, citando alcune sentenze del Consiglio di Stato che ritengono ammissibile il ricorso proposto avverso gli atti di ammissione delle liste elettorali ancor prima dell’atto di proclamazione degli eletti: E, sul punto, evidenzia alcuni aspetti essenziali: a) la giurisprudenza, non potrebbe spingersi modificare una disposizione di legge che disciplina un processo tipico. L’art. 83, comma 11, espressamente sancisce che "contro le operazioni per l’elezione..., successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi,...può proporre impugnativa...con ricorso....entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti"; b) tutte le sentenze richiamate dalle controparti, ad eccezione della n°1528/98 della sez. V del C.S., proprio in applicazione della suindicata disposizione di legge, pur ammettendo l’immediata impugnabilità degli atti di esclusione delle liste, confermerebbero che – ove ciò non dovesse avvenire – è comunque possibile impugnare detti provvedimenti successivamente alla proclamazione degli eletti (da ultimo C.S., sez. V, 3 febbraio 1999, n° 116; cfr. anche idem 7 maggio 1994, n° 447; 7 marzo 1986, n° 156); c) la richiamata giurisprudenza, al contrario, proprio in conformità di quanto disposto dalla menzionata legge, ritiene improcedibile il ricorso allorquando, successivamente all’immediata impugnazione degli atti di esclusione, non si proceda anche all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti d) anche la sentenza n° 1528/98, seppur non in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale (confermato da sentenze successive e già richiamate), muove da presupposti di fatto diversi da quelli di cui al ricorso e che ne impediscono, pertanto, l’applicazione nella fattispecie in esame. Ciò, a completamento di quanto già illustrato nella precedente memoria del ricorrente, dissiperebbe ogni eventuale residuo dubbio in ordine all’ammissibilità del proposto gravame. Quanto alla eccepita inammissibilità dei proposti motivi aggiunti, in quanto si sarebbe in presenza di nuovi vizi e non di svolgimento delle censure tempestivamente proposte, il ricorrente evidenzia la irrilevanza della circostanza che le ulteriori sottoscrizioni irregolari siano state conosciute successivamente alla verifica istruttoria, essendo evidente che, per principio generale ed astratto, i motivi aggiunti possono scaturire solo dalla conoscenza di documenti ignorati all’atto del ricorso (altrimenti scatterebbe la decadenza). E nel processo elettorale tali documenti risultano visionati attraverso l’attività istruttoria. Ciò premesso, al fine di spiegare cosa debba intendersi con il termine "svolgimento di censure" già proposte, vengono richiamati – quali indici di valutazione – i criteri enunciati dal Consiglio di Stato (e condivisi da questo TAR Molise in alcune sentenze – cfr. n°19/2000), che ha sancito l’ammissibilità dei motivi aggiunti quando essi rappresentino un sostanziale sviluppo logico delle censure originariamente dedotte in modo specifico e queste, al contempo, abbiano rilevato un accettabile sostrato di serietà e fondatezza e non siano censure radicalmente diverse da quelle dedotte nel ricorso originario. Sostiene il ricorrente che, se per valutare l’ammissibilità delle nuove censure, si deve far riferimento a quelle originarie, dovendo intercorrere un nesso logico tra le due, a nulla rileva – ai fini dell’ammissibilità dei motivi aggiunti – che essi attengano a nominativi diversi da quelli di cui si era contestata originariamente la regolarità. Al contrario, se il criterio di valutazione è la natura del vizio (che deve essere uguale a quello già eccepito), esso deve attenere necessariamente ad un altro nominativo, configurandosi, altrimenti, come mera ripetizione di quello già eccepito. Tale principio non avrebbe senso se la nuova censura dovesse necessariamente attenere al nominativo già oggetto del ricorso originario che sarebbe già sufficiente, proprio perché risultata veritiera, a invalidare la sottoscrizione. Pertanto, a detta del ricorrente, si sarebbe in presenza di uno svolgimento di censure già proposte e non di nuovi vizi, senza alcun allargamento del petitum, essendo le questioni giuridiche, dedotte nei motivi aggiunti, identiche a quelle già oggetto del ricorso principale. Il ricorrente, peraltro, non condivide l’assunto delle controparti secondo cui – tra i documenti di identificazione - rientrerebbero anche i codici fiscali e i libretti di pensione. Sarebbe invero inoppugnabile, a suo dire, che tali documenti giammai potrebbero consentire al pubblico ufficiale che autentica la firma, di constatare che chi sottoscrive in sua presenza abbia le generalità indicate sull’elenco e su detti certificati, stante l’assenza su questi ultimi di una fotografia e/o di ulteriori elementi di assoluta riconoscibilità de visu. In altri termini, ben potrebbe essere che uno stesso soggetto, utilizzando il codice fiscale di più persone o anche il certificato di pensione (che è ugualmente sprovvisto di foto), sottoscriva a nome di queste le liste elettorali, senza che il pubblico ufficiale abbia alcuna possibilità di contestarne l’identità. Per quanto attiene – viceversa – ai libretti universitari, non sarebbe in alcun modo possibile parificare detti documenti a quelli aventi funzione accertativa dell’identità, pur essendo rilasciati da un istituto pubblico. Infatti, l’autorità che rilascia il libretto universitario, non essendo preposta all’accertamento dell’identità di un soggetto, non emette un documento destinato a far fede pubblica circa le generalità del soggetto ritratto sulla foto (e non tutti i recenti libretti universitari la contengono). Pertanto, nessuna rilevanza potrebe essere attribuita al fatto che sussiste un timbro a secco sulle foto. Invero, la giurisprudenza sul punto sarebbe molto rigorosa laddove afferma che neppure la fotografia autenticata può essere parificata ad un idoneo documento di identità (cfr. TAR Sicilia - Palermo, sez. I, 4 novembre 1989, n° 820). Una diversa conclusione dovrebbe, ad avviso del ricorrente, spingere ad affermare che anche il tesserino di una società sportiva, in quanto rilasciato da una federazione, sia idoneo a espletare la funzione accertativa dell’identità di un soggetto. Peraltro,nell’indicazione del documento, si sarebbe omesso di precisare anche quale Università abbia rilasciato il libretto. Viene poi richiamato l’art. 14 della legge 21 marzo 1990 n° 53 che stabilisce che le autenticazioni debbono essere compiute con le modalità di cui all’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n° 15. Sarebbe perciò incontrovertibile, a dire del ricorrente, che il pubblico ufficiale non certifica fino a querela di falso l’identità del soggetto che firma, ma solo che la firma è apposta in sua presenza. Viceversa, la funzione certificativa dell’esattezza delle generalità del sottoscrittore sarebbe rimessa dalla legge al documento di identificazione. Ove, infatti, il legislatore avesse voluto demandare anche detta funzione al pubblico ufficiale , non avrebbe imposto l’indicazione delle modalità di identificazione.Tale elemento sarebbe necessario giacché, solo ove il pubblico ufficiale dichiari di conoscere personalmente il sottoscrittore, egli assume la responsabilità accertativa dell’identità, mentre, quando indica il documento, rimette a tale ultimo atto (e, quindi, al pubblico ufficiale che ha rilasciato il documento stesso) tale funzione accertativa. Pertanto, l’omessa o inesatta indicazione del documento di identificazione – non consentendo un controllo a posteriori – renderebbe nulla l’autenticazione, non essendovi la certezza che chi ha sottoscritto sia effettivamente la persona indicata in elenco. Per tale ultimo aspetto, risulterebbe non condivisibile neppure l’affermazione avversaria, secondo cui l’omessa indicazione del documento starebbe a significare che l’identificazione è avvenuta per conoscenza personale. Detta certificazione, per la sua funzione pubblicistica (con conseguenze anche penali), dovrebbe essere espressa e risultare per tabulas, per cui, in mancanza di alcuna dicitura, non vi può essere assunzione di responsabilità. Se ciò fosse vero, dovrebbe essere spiegato, a dire del ricorrente, per quale ragione lo stesso pubblico ufficiale in alcuni casi aveva usato la dicitura "per conoscenza personale" o altra equivalente e, in altre ipotesi, aveva lasciato in bianco la corrispondente casella. Anche sotto tale ulteriore profilo, perciò, non vi sarebbe alcun dubbio che le sottoscrizioni contestate sono effettivamente irregolari.

All’udienza pubblica del 20 febbraio 2001, la causa viene introitata per la decisione, sulla discussione delle parti presenti, come da verbale di udienza.

D I R I T T O

I ricorsi in epigrafe indicati vanno riuniti attesa la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva che li vincola.

Ciò premesso, si rileva che va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del gravame, per mancata impugnativa, nei termini decadenziali, dell’atto di ammissione delle liste contestate con l’odierno ricorso.

L’argomentazione trae origine dalla individuazione, in seno alla procedura elettorale, di autonome fasi ad evidenza endoprocedimentale facenti capo a peculiari finalità di natura non solo formale, secondo una scansione logica e cronologica, ma soprattutto a contenuti sostanziali, rilevanti anche sotto il profilo costituzionale ed analiticamente esposti in una densa e profonda memoria difensiva del 14.2.2001.

L’assunto sarebbe avvalorato da sostegni giurisprudenziali risalenti a pronunzie del Consiglio di Stato A.P. del 10 aprile1989, n. 9; Consiglio di Stato Sez. V (31 luglio 1998 n. 1146; 25 maggio 1998 n. 688; 4 febbraio 1997 n.138; 3 ottobre 1994 n. 1091; 8 settembre 1992 n. 764; 21 maggio 1982 n. 418), con particolare riguardo alle sentenze nn. 1528/98 e 270 del 2 aprile 1982 ed al parere della Commissione speciale, Sez. I, n. 789/98 ai quali viene fatto specifico rimando.

Conseguentemente a tale prospettazione è evidenziata specifica eccezione d’illegittimità costituzionale riferita a precise disposizioni della Costituzione, quali gli artt. 49, 48, 3 e 97.

Si rileva al riguardo che, benché sia teoricamente promuovibile (e finanche auspicabile de jure condendo) la segmentazione in unità procedimentali differenziate, tali da isolare indipendenti e distinte fasi in seno al contesto elettorale, non appare tuttavia rinvenibile alcuna puntuale disposizione normativa che attualmente giustifichi una siffatta prospettazione.

Né emergono contrasti, diretti o indiretti, di legittimità costituzionale a carico del dettato normativo, rispetto a disposizioni specifiche della Carta, attesa la scelta assolutamente libera del legislatore di non riconoscere peculiari autonomie alle consecutive fasi del procedimento elettorale. Ciò, avuto riguardo al carattere unitario del sistema, considerato nella sua configurazione positiva e che rappresenta, si ripete, una opzione strutturale adottata dalla legge, sulla base di considerazioni di opportunità sostanzialmente politiche che non sembrano passibili di contestazioni basate su meri convincimenti di maggior conferenza di sistemi alternativi e quindi senza contrasti con disposizioni costituzionali.

La relativa eccezione appare pertanto manifestamente infondata.

Quanto al riferimento effettuato, in materia, dai controinteressati, ad arresti giurisprudenziali e consultivi del massimo Consesso di giustizia amministrativa – ed in particolare alle citate pronunzie della Sez. V n. 1528/98, il richiamo deve giudicarsi talvolta improprio ed altre volte inconferente nella questione sottoposta all’esame del Collegio, in quanto tali pronunzie sono riferite, ex professo, a diverse fattispecie, quali ad esempio l’"esclusione" di lista dalla competizione elettorale, per la quale ipotesi è ben opportunamente prospettata l’immediata lesività e perciò la possibilità di tempestivo gravame.

Il caso della ammissione di liste costituisce invero questione affatto diversa, benché terminologicamente simmetrica, e non pare assolutamente applicabile al caso in controversia, costituendo un evidente obiter dictum nel contesto della decisione citata.

Si osserva infatti al riguardo che anche l’ulteriore, cospicua serie di richiami giurisprudenziali, esaminati nella loro integrità e non nelle sole massime, non introduce nel dibattito alcun significativo contributo, per il che si può, ed anzi si deve, considerare il tema in esame come sguarnito di alcun attuale orientamento interpretativo, quanto meno negli ambiti proposti dalla eccezione delle parti interessate.

Al riguardo può ritenersi plausibile quanto segue.

A) L’esclusione di lista configura senza ombra di dubbio una ipotesi di lesione diretta ed attuale, avente sicura capacità interdittiva della sottoposizione della lista al voto degli elettori.

Per tale ragione è intuitiva la logica necessità di una sua immediata impugnazione, avendo scarso rilievo pratico una contestazione che non valga, per ragioni temporali, a consentire il passaggio alla fase del voto.

Nell’adozione del provvedimento di esclusione della lista, da parte del competente organo, sono peraltro precisate le ragioni di una siffatta pregiudizievole determinazione, in tal modo fornendo agli interessati il punto di raffronto per le eventuali contestazioni, da riversare in corrispondenti motivi di gravame nell’ambito di un ben definito contenzioso, ove è possibile richiedere l’emissione di misure cautelari idonee e sufficienti a far cogliere alla lista, ove illegittime siano le ragioni di esclusione, l’appuntamento elettorale e quindi il confronto politico.

B) Viceversa, nell’ipotesi di ammissione di liste di avverso schieramento, rispetto ad un ipotetico soggetto interessato alla loro esclusione, non sussiste espressione di alcuna indicazione circa la loro ritenuta ritualità. Ne consegue che il soggetto in questione, il quale intendesse contestare l’ammissione de qua (possibilmente non avvalendosi di difesa tecnica e perciò senza ricorso a professionisti legali – art. 19 Legge 6.12.71 n. 1034), non disporrebbe di alcun elemento orientativo, dovendo perciò azionare una contestazione "al buio", salvo acquisire, con peculiare attività successiva, la documentazione del caso, eventualmente esperendo procedure di accesso, delle quali è intuitiva la potenziale inutilità, attesa la immancabile protrazione a tempi non compatibili con l’imminenza del voto.

Va inoltre considerato che, quando si intende operare una netta scansione delle fasi procedimentali elettorali, isolando, in via logica e cronologica, distinti ed autonomi momenti del contesto e giudicandoli separatamente passibili di contenzioso, occorre assegnare a tale prospettazione un significato contenutistico che valga ad attribuire all’eventuale impugnazione anticipata, la conferenza ad un risultato utile, che conduca ad un beneficio sostanziale, ossia –nella specie- alla esclusione della lista illegittimamente ammessa, dalla competizione elettorale, prima del voto.

Qualora, invece, l’autonoma ricorribilità dell’ammissione di lista contrapposta, non fosse idonea a risolversi nel risultato di escluderla dal voto, non si vedrebbe quale possa essere la ratio –e quindi l’utilità, per l’interessato- di una simile anticipazione di tutela, che è prospettata come "dovuta" nell’eccezione che si esamina.

Affinché ciò avvenga è invero necessario che il sistema complessivo della materia elettorale somministri all’interessato stesso, adeguate ed esaustive metodiche di tutela, che devono rispondere ai caratteri generali del contenzioso, non essendo concepibile alcuna minore soglia di garanzia.

Si consideri infatti che l’ammissione delle liste è praticata dai competenti organismi elettorali –come detto, senza rilevanti atti motivati, espressivi della formale deliberazione- nei tempi di legge che la normativa stabilisce e perciò entro il periodo che va dal trentesimo al ventinovesimo giorno anteriore alla votazione.

Ne deriva che le liste sono ammesse alla elezione solo dopo il successivo esame di ritualità che, ovviamente, sposta ulteriormente in avanti il termine di cui sopra e sempre più a ridosso del voto.

Viene dunque irrimediabilmente compromesso il rispetto dei termini per ogni eventuale impugnativa, in quanto essa sarebbe proponibile unicamente entro un arco di tempo più ristretto rispetto ai trenta giorni disponibili quali tempi decadenziali di gravame.

Né può reputarsi indicativa di un’autonomia procedimentale, né integrativa di un caso di strumento generale di tutela, la previsione di possibili "reclami" presso i competenti organismi amministrativi, anche perché accessibili da parte dei soggetti inseriti nel contesto elettorale, quali, soprattutto –se non pure esclusivamente- i delegati di lista. Tale misura non sarebbe comunque soddisfacente, traducendosi in una sicura attenuazione della garanzia giurisdizionale.

Per quanto riguarda il caso generale in esame, occorre dunque che sia assicurata la piena ed integra facoltà di promozione di gravame giurisdizionale, intesa quale massima forma di garanzia, da attivare, tuttavia, nel termine incomprimibile di trenta giorni.

E di fronte ad eventuale osservazione che ritenesse agibile per tale misura una data immediatamente successiva all’ammissione della lista contestata, senza riguardo alla pienezza del termine di trenta giorni ed alla carenza di elementi informativi sulle ragioni di ammissione, si deve replicare che il potenziale cittadino interessato potrebbe avere contezza dell’ammissione, e conoscenza di relativi vizi, proprio nell’ultimo tratto del termine decadenziale e, dunque, a votazioni ormai compiute.

In tal caso l’impugnativa si tradurrebbe in una contestazione, scarsamente apprezzabile ed appagante, che potrebbe incidere unicamente sulla proclamazione degli eletti.

Ne consegue che il termine di giorni trenta, ordinario per l’impugnazione di settore, dev’essere integralmente disponibile per ogni gravame in materia, non rispondendo ad alcuna logica compiuta, la doverosità di una impugnativa della fase ammissiva di lista, ove sia istituzionalmente compromessa la possibilità di sortire l’effetto utile che è l’esclusione della lista dalla consultazione.

Né potrebbe avere senso compiuto una decisione del gravame che intervenendo dopo il voto, escludesse la lista illegittimamente ammessa, in quanto la genuinità della competizione sarebbe irrimediabilmente alterata da una surrettizia partecipazione alla votazione da parte di compagine sicuramente modificativa di quegli equilibri che avrebbero potuto determinarsi in assenza di detta lista. Pregiudizio questo che nemmeno l’annullamento ed il rifacimento delle elezioni varrebbe a riparare, perché i nuovi eventuali esperimenti elettorali avverrebbero in contesti storici potenzialmente diversi.

E’ dunque evidente che la troppo netta autonomizzazione delle fasi, nell’attuale sistema, non sortisca risultati appaganti, per il che essa non sembra concretamente praticabile, fino alle conseguenze prospettate, ad onta della pregnanza delle argomentazioni addotte con l’eccezione in esame.

Al termine della disamina di questa, deve reintegrarsi il principio della unicità di contesto sostanziale, che abbraccia, al di là della scandibilità in fasi, l’intero arco del procedimento elettorale, restituendo al costrutto un profilo sintetico che corrisponde a quanto tradizionalmente assegnato al tema, non solo dalla letteratura e dalla giurisprudenza, ma soprattutto dalla legge, allorché ha ammesso, senza riserve, l’impugnabilità del momento conclusivo del procedimento elettorale, ossia la proclamazione degli eletti, ricollegando a tale momento la ricaduta di ogni doglianza verso tutte le fasi intermedie a partire dall’inizio del procedimento elettorale.

A fronte di tale disposto, ogni difforme considerazione comporterebbe un ingiustificato aggravamento del procedimento elettorale.

Conclusione questa che appare confortata dal rilievo che, anche in caso di gravame anticipato sulla (esclusione o) ammissione di liste, è ineludibile l’ulteriore impugnativa specifica della proclamazione degli eletti, a pena di coinvolgimento caducatorio di ogni ricorso afferente alle fasi antecedenti, ciò che svuota grandemente i contenuti logici e giuridici della anticipazione di tutela che è dunque sicuramente praticabile come forma facoltativa, ma assolutamente non può assurgere a momento di doverosità.

Resta da ultimo da considerare, sul piano meramente pratico, che se venisse a costruirsi in termini decadenziali l’impugnazione anticipata della ammissione delle liste, si verrebbe ad instaurare, in ogni elezione, un sicuro momento contenzioso, praticato in assenza di contestazione su specifici vizi (da acquisire in conoscenza in itinere del gravame, dunque, come si è accennato, "al buio"), e perciò strumentalizzabile da parte di ciascuno schieramento contro l’altro onde escluderlo dal voto, con possibili contenziosi incrociati, soggetti a giudizi cautelari reciprocamente promuovibili e con potenziale, conseguente, compromissione della votazione alla data prefissata.

Si respinge pertanto l’eccezione di tardività del ricorso.

E’ stata inoltre eccepita l’inammissibilità dei motivi aggiunti formulati dai ricorrenti dopo l’espletamento dell’istruttoria svolta dagli uffici prefettizi.

L’eccezione si sostanzia precipuamente nel rilievo che le deduzioni sopravvenienti non costituirebbero emergenza non conosciuta anteriormente, ma integrerebbero esposizione di elementi già noti ai ricorrenti fin dal primo loro esame degli atti, nonché vere e proprie nuove censure.

Sul punto si osserva preliminarmente che l’eccezione non può riguardare il motivo attinente alla irregolarità della utilizzazione del contrassegno del Partito Comunisti Italiani, essendo sostanzialmente incontrovertibile che, almeno nel ricorso Iorio, la percezione del vizio denunziato è conseguente all’attività istruttoria esperita in materia dalla autorità prefettizia. Peraltro, nel ricorso riunito proposto dal Simiele, tale contestazione risulta dedotta come motivo originario.

L’eccezione è comunque infondata.

La proposizione di motivi aggiunti, (e al di fuori dei casi di nuovi fatti o nuovi elementi documentali) allorché configura sviluppo o estensione dello stesso genus di censure proposte nel ricorso originario è sicuramente ammissibile, mentre è inibita la deducibilità, a consistenze documentali invariate, di elementi che non possono rientrare nell’alveo dei motivi di impugnativa, così come radicati nel ricorso.

Ove pertanto, l’esito dell’istruttoria conduca alla percezione di ulteriori fattori integrativi dei vizi denunziati, meramente incrementandone l’ammontare numerico, sembra piana la via per la loro ammissione al materiale contenzioso, non vedendosi peraltro, come potrebbe altrimenti concretarsi quella "aggiuntività" che costituisce predicato della misura processuale in atti, ove venisse ritenuta inammissibile la pura estensione dei vizi denunciati, su ipotesi che emergano, o meglio si precisino, a seguito dell’istruttoria.

Né può rilevare l’osservazione, meramente di fatto, secondo la quale il ricorrente Iorio avrebbe potuto esperire con maggiore accuratezza l’originario esame documentale, inserendo nel gravame l’intera consistenza delle ipotesi asseritamente viziate, restando preclusa altrimenti la possibilità di riprodurre le censure su casi per i quali la conoscenza –e parimenti la conoscibilità- sussisteva fin ab origine.

Ciò in quanto, proprio nel contesto di ipotesi, quali quelle attinenti alle operazioni elettorali, ove la speditezza delle procedure impone l’essenzialità della tutela riferita anche solo a profili sintomatici di possibili vizi, ed è estremamente difficile un compiuto esame della documentazione nella sua interezza, può essere pienamente sufficiente l’impostazione di un determinato genere di censure, per delimitare l’area del contenzioso dedotto e riservando l’analisi e la precisazione numerica dei casi contestati, alle successive emergenze istruttorie. Emergenze che sono appunto disposte onde acquisire il più compiuto profilo utile alla definizione dei casi contestati, il cui numero può dunque incrementarsi, purché la tipologia delle censure non si discosti dalla natura e dalla fisionomia dei motivi a suo tempo introdotti e si riferisca allo stesso genere di materiale documentale, senza estensione ad altre acquisizioni.

L’occasione può peraltro costituire spunto per ulteriori considerazioni anche più generali, afferenti al processo in materia elettorale anche a prescindere dall’eccezione in atti e che troveranno utile riferimento in relazione a quanto sarà esposto nella parte finale della presente motivazione.

E’ stato sostenuto (Cons.St. Sez. V 18.10.1984 n. 760) che: "nei giudizi elettorali l’onere di specificazione dei motivi e l’onere probatorio sono attenuati in considerazione dei limiti che si oppongono alla conoscenza diretta del materiale elettorale"– omissis – "il ricorso contro le operazioni elettorali deve contenere quanto meno deduzioni sufficientemente precise ad indirizzare l’attività istruttoria del giudice – omissis – e di indicazioni utili tali da far ritenere l’attendibilità dei fatti denunciati".

Si veda altresì Cons.St. Sez. V 30.7.1982 n. 622 : "se è vero che le controversie relative alla materia elettorale non si sottraggono all’applicazione della regola della precisazione dei motivi di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi deve essere valutato in tali controversie con criteri di elasticità, essendo sufficiente l’indicazione del tipo di errore e dell’incidenza di questo sul procedimento elettorale, fatta salva l’ulteriore precisazione dei motivi e l’indicazione di vizi nuovi e diversi conosciuti nel corso del giudizio, che devono essere tempestivamente prospettati con motivi aggiunti" (conf. Cons.St. sez. V 15.1.1982 n. 2).

Conforme TAR Catania 28.5.1986 n. 21: "se è vero che nei giudizi elettorali l’onere di specificazione dei motivi e l’onere probatorio sono attenuati – omissis – il ricorso deve contenere deduzioni sufficientemente precise ad indirizzare l’attività istruttoria del giudice ed indicazioni utili a far rilevare l’attendibilità dei fatti denunciati non potendosi ammettere un principio di prova che non abbia in sé un principio di verosimiglianza".

E ancora, Cons.St. sez. V 9.9.1982 n.662: "la caratteristica del giudizio elettorale influisce, temperandolo, sull’onere di specificazione dei motivi di ricorso, il quale pertanto può essere adempiuto quando siano indicati la natura del vizio denunziati, il numero ancorchè approssimativo–omissis-".

Peraltro, se un rispetto più analitico della morfologia delineata dalla legge e dai principi nella materia in esame (seppur con connotati – come si è visto – comunque attenuati rispetto alla ordinaria dinamica del processo amministrativo), può essere preteso nell’impugnativa proposta da un soggetto personalmente protagonista della competizione elettorale, sembra ancor meno possibile pretendere pari livello di diligenza nei confronti di chi, sostanzialmente estraneo alla vicenda in atto, acceda al "ricorso popolare"- in nome di superiori interessi che trascendono la propria persona ed ineriscono a più profondi profili di interesse che qualificano le ragioni motive del suo intervento ( Ricorso n. 289/2000). Intervento che, peraltro, si ripete, non richiede, in materia elettorale, la necessità di difesa tecnica.

Non sembra in sostanza, che possa porsi a tutti gli effetti una piena equivalenza tra il soggetto politico individuale o l’organizzazione politica che aziona un interesse personale partecipativo alla competizione elettorale nello schema dell’omonimo ricorso e chi viceversa, non proponendosi la salvaguardia di posizioni personali, si ponga come tutore di superiori valori che, più asetticamente, mirino a tutelare l’interesse, non più solo individuale o anche collettivo alla ritualità delle operazioni elettorali, sibbene quello "generale" che fa capo all’espressione dei diritti del cittadino in quanto tale e che attiene alla ritualità delle operazioni elettorali in quanto tali.

Se tale impostazione viene condivisa, deve ritenersi rafforzata l’ipotesi che, chiunque azioni una iniziativa "popolare", ben potrebbe limitarsi a segnalare specifiche ed analitiche situazioni, giuridicamente anomale, richiedendone la riconduzione a legge, lasciando alla giurisdizione adita, il compito di riscontrare in atto l’eventuale fondatezza delle censure proposte, esplorando, sulla falsariga delle circostanziate deduzioni esposte nel ricorso, l’intero materiale, anche a prescindere da nuovi e reiterati stimoli probatori ed impulsi processuali.

Si intende con ciò significare che l’ammissione del ricorso "popolare" in materia elettorale non può spingersi sul piano dell’iter processuale, (e specialmente nei confronti di chi non si trovi personalmente impegnato nella competizione,) al punto di reclamare lo stesso grado di vigilanza tipico del normale esercizio dell’azione e forse nemmeno quel livello, che può pretendersi da chi attivi il contenzioso elettorale, essendo partecipe e protagonista di essa, per caso di elettorato passivo.

Ciò ad evitare che, dopo il primitivo impulso processuale del quivis de populo, definito in termini di specifici vizi dedotti dal cittadino elettore nella cd. azione popolare, il possibile intervento di una disaffezione alla coltivazione del ricorso, finisca per "coprire" eventuali illegittimità già puntualmente dedotte ed il cui rilievo non riguarda unicamente l’interesse del promotore dell’azione, ma quello dell’intera generalità.

Non si intende peraltro costruire una azione popolare in termini di impulso pubblico. Si intende però concedere all’azione popolare, e in nome dei superiori interessi azionati, un regime di "maggiore elasticità" che valga ad esplorare utilmente il patrimonio documentale della causa, nel solco delle censure dedotte, computando nel novero dei casi contestati, tramite espressione di un ben preciso genus di censure, anche quei riscontri che emergano, oltre ai casi già segnalati nel ricorso, e che configurino, nella documentazione strettamente in esame, puntuale ricorrenza della tipologia di vizio contestato quando esse non consistessero ab origine, in deduzioni puramente generiche.

In tal senso sembra promuovibile un più intenso coinvolgimento dell’organo giudiziario che è chiamato ad assolvere più pregnanti compiti, che accentuano la sua funzione connaturale di controllo e comportano una diversa propensione all’analisi documentale, pur nella insuperabile posizione di terzietà.

Può così ritenersi che la proiezione al contenzioso giudiziario della materia elettorale, finisca con essere, nel caso dell’azione popolare, una fase terminale di riscontro di legittimità, reclamata dal cittadino, nel superiore interesse alla astratta legalità.

Tale genere di "favor" vale dunque a compensare quel margine di maggiore fragilità che può ascriversi alla dinamica dell’esercente l’azione popolare, evitando che risulti altrimenti scoraggiata l’adizione della misura, se non dagli stretti partecipi alla competizione: persone o organizzazioni politiche.

Quanto esposto dovrebbe valere a concludere, anche in funzione di quanto sarà ulteriormente precisato (v. infra), che, a prescindere dalla già altrimenti conseguita certezza di ammissibilità dei motivi aggiunti, per ragioni di stretta tecnica processuale, la salvaguardia delle sopravvenienti contestazioni afferenti all’azione popolare del riferito quivis de populo (nella specie dal ricorrente Simiele), trova istituzionale apprezzamento, anche per effetto di quella elasticità delle censure proposte e che, potrebbe dirsi, per la peculiarità dell’azione popolare da questi attivata, coprono il "dedotto" e il "deducibile", nei limiti di cui sopra detto.

Considerata dunque l’ammissibilità, sotto più profili, di tutti i motivi aggiunti proposti, il Collegio passa all’esame dell’eccezione relativa al difetto di notificazione del ricorso al Ministero dell’Interno.

Si deve rilevare, al riguardo, che gli organismi amministrativi competenti in materia elettorale non sono espressione di questa Amministrazione, nè branca strutturale di essa, non potendosi ritenere che gli interessi in campo facciano capo all’interesse specifico del Ministero, nell’esercizio del magistero ad esso affidato.

Non sembra dunque sussistere alcuna ragione plausibile per ritenere in atto vizi nella intimazione del gravame, attesa anche la funzione, la struttura, la composizione e i poteri degli organismi che operano nel contesto del procedimento elettorale e che non si riferiscono a competenze della riferita Amministrazione, che si limita a prestare supporto logistico.

Resta ancora da esaminare l’ulteriore eccezione relativa alla irritualità del gravame nei confronti del P.P.I., per mancata intimazione ai soggetti dichiarati eletti.

Al riguardo può rilevarsi che non soltanto il partito è stato intimato, sibbene anche candidati eletti per tale parte politica.

Si respinge pertanto anche tale eccezione.

Parimenti è infondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse del ricorrente Iorio, per essere stato comunque egli eletto consigliere regionale, considerato che lo stesso era portatore di ulteriore, specifico interesse, quale candidato alla Presidenza della Giunta, qualità questa alla quale potrebbe ancora aspirare in caso di ripetizione dell’elezione.

Sembrano pertanto appropriate sul punto le deduzioni del ricorrente, così come esposte ampiamente nella memoria illustrativa del 14.2.2001 ed alla quale si fa richiamo.

Ritenute, per quanto sopra esposto, formalmente ammissibili le impugnazioni in atti, e

prima di procedere all’esame delle censure del ricorso, sembra opportuno considerare i caratteri peculiari della normativa in materia di procedimenti elettorali.

Si deve al riguardo ritenere che il settore configura un comparto legislativo ispirato a particolare rigore precettistico, con minuziosa statuizione di forme e di tempi (questi ultimi fissati addirittura ad horas), tali da far ritenere che il legislatore, in considerazione degli interessi sottesi, abbia strutturato un insieme di disposizioni a carattere fortemente tassativo che richiedono, pertanto, di essere quasi acriticamente applicate, senza che possano sussistere apprezzabili margini derogatori, affidati a processi interpretativi e ciò anche quando le prescrizioni possano ritenersi puramente speciose per l’eccessiva prescrittività analitica e conseguentemente apparire opportune interpretazioni correttive.

Costituisce invero, consapevole e deliberata scelta del legislatore, la costituzione di schemi procedimentali rigorosissimi, concepiti proprio per una assoluta indefettibilità e per l’esigenza di uniformità delle procedure sull’intero territorio nazionale, svalutando grandemente quindi, la praticabilità di esperimenti ermeneutici, che, in quanto tali, comporterebbero possibili discordanze nelle interpretazioni e dunque discordanti emergenze, rifluenti sulla segnalata unicità delle metodiche e che si sostanzierebbero in inammissibili smentite del dettato normativo.

Tale convincimento è avvalorato anche dalla recentissima Adunanza Consiglio di Stato, I, 13.12.2000 n. 1232/2000 che nell’escludere le norme di autocertificazione nel procedimento elettorale ha asserito che: "tale procedimento, come è noto si caratterizza per la specificità delle regole che lo presidiano a garanzia dell’interesse pubblico e della libera espressione della volontà del corpo elettorale, nonchè per la rigorosa e celere scansione dei diversi adempimenti, in un contesto in cui l’interesse del singolo a sostituire la gravosa acquisizione dei documenti fidefacenti, omissis non può che reputarsi recessivo rispetto agli inconvenienti invalidanti che si determinerebbero in caso di accertamento posteriore omissis (Cass. Ufficio elettorale centrale 26.2.1994) "

E ancora: "omissis, il rigido formalismo che governa il procedimento elettorale si correla dunque ai requisiti di tempestività e di sicurezza che, per legge, devono caratterizzarlo, garantendolo da quei rischi di invalidazione che contraddirebbero ai principi fondamentali del sistema e tenendo sempre presente che in materia elettorale, la certezza del diritto, è d’importanza fondamentale per il funzionamento dello stato democratico, come da: Corte Cost. 12 settembre 1995 n. 422".

Il procedimento elettorale è dunque un formalismo rituale che va "applicato" e non deve essere, di massima, "interpretato" se non nei casi in cui il costrutto positivo si riveli impraticabile nei suoi termini letterali.

Al di fuori di tali casi è compito esclusivo del legislatore rimuovere, le eventuali incongruenze ove cessi la ragione della loro esistenza o se ne recepisca l’intrinseca inutilità.

Nè vale al proposito rilevare che numerose prescrizioni non trovano riscontro in espresse e corrispondenti sanzioni specifiche, in quanto, a monte del costrutto legislativo, sta il bene fondamentale dell’incontestabilità del precetto e dunque l’invariabilità dei procedimenti, a tutela degli intensi diritti civili amministrati.

La sanzione generale e trasversale per la lesione del disposto normativo è dunque la invalidità degli atti e la caducazione degli effetti, quale corrispettivo simmetrico della assoluta precettività segnalata.

In verità, una qualsiasi ammissione di operazioni interpretative, una volta infranto il principio di incontestabilità, si direbbe dogmatica, dell’apparato, anche laddove si intendessero introdurre logiche razionalizzatrici, finirebbe per moltiplicarsi disordinatamente e non troverebbe argine alcuno nel processo invasivo dei precetti legislativi, dando adito ad espansioni sempre più ampie, fino a vanificare l’esistenza di quella uniformità delle procedure elettorali che è esigenza ancor più forte di una razionalizzazione correttiva derivante dai vari, possibili percorsi interpretativi.

In buona sostanza, può affermarsi che l’attuale "essere" delle forme elettorali, è più importante del possibile "dover essere", con la conclusione che, rispetto ai canoni "vel qui minimum errasset, litem perderet".

Così evidenziato il rigore precettistico della materia, si conclude che il magistero giurisdizionale afferente al contenzioso elettorale, debba assecondare pedissequamente ed acriticamente il dettato testuale della legge, senza concessione di margini di opinabilità che introdurrebbero nel sistema gravi possibilità di interpretazioni, contrapposte nei termini ed oscillanti nei tempi.

Nella subiecta materia dunque, le violazioni rituali, vitiantur et vitiant e non vi è margine attenuativo possibile per le irritualità rilevabili, tutte e ciascuna conferenti a conclusioni caducatorie delle posizioni di contrasto con la legge, in virtù di quella sanzione di fondo, generale e costante, trasversale nell’intera materia, che si è sopra evidenziata, senza necessità di puntualizzazioni normative relativamente a ciascun adempimento.

La difesa dei controinteressati ha invero variamente richiamato giurisprudenza in tema di c.d. "strumentalità" delle forme nel procedimento elettorale, facendo in particolare, riferimento alla inconferenza di possibili irritualità rispetto a conclusioni pregiudizievoli a carico dell’intero contesto elettorale.

Al riguardo si precisa che, quanto alla assenza di specifiche e dirette sanzioni in relazione alle prescrizioni della legge elettorale, già si è detto, evidenziando come non avrebbe senso la previsione di puntualizzazioni formali, enunciate dalla legge, con la riserva mentale di una loro parziale o totale derogabilità, dunque nella sostanziale indifferenza rispetto all’osservanza o meno del precetto.

Deve quindi ritenersi che la caratteristica della strumentalità delle forme possa riguardare unicamente talune marginali prescrizioni la cui impropria o inesatta osservanza trovi un’esaustiva equipollenza, in fatto e diritto, con il risultato previsto nella legge, attraverso diverse metodiche o diversi fattori.

Ciò che certamente non può ricorrere nel caso, ad esempio, delle identificazioni personali, giacché, da un lato esse sono – almeno nella fase che ne occupa – previste e pretese da una legge che non può essere ritenuta "elettorale" (art. 20 L. 15/1968) e per la quale pertanto, la tematica della strumentalità, apparirebbe chiaramente fuori luogo.

Peraltro, la materia delle identificazioni personali e relative autenticazioni di firme (per restare nell’ipotesi esemplificativa), nel contesto del procedimento elettorale, costituisce una sorta di autonoma area di operatività che avendo un’unica funzione, quella della ascrizione di una dichiarazione di adesione ad un soggetto determinato, non può ammettere alcuna sorta di equipollenza " strumentale" con formalità più libere di quanto previsto dalla legge come unica forma garantista.

Ciò in quanto, con procedure o forme discostantisi dal canone, si verrebbe a compromettere la sola ed esclusiva finalità che la legge persegue in un determinato modo ed in quello soltanto, mancando la previsione di deroghe.

Ed è anzi, proprio e soltanto con il rispetto pedissequo di tali formalità, che può assicurarsi innanzi ad ogni terzo, nel caso che ne occupa, la garanzia incontestabile della genuinità della raccolta delle firme e dunque quella soglia di assoluta certezza che la legge impone.

Si pensi in proposito che, ad esempio, potrebbe rientrare nella tematica in esame la raccolta delle firme su fogli liberi, non prestampati secondo modelli omologati, non sussistendo dubbi, per tale scostamento dal canone, circa la volontà del sottoscrittore e sulla sua identificazione; pure è largamente noto come l’uso di modelli differenziati per la raccolta delle firme, costituisce possibile fattore invalidante, come è dimostrato dal Consiglio di Stato, che ha puntualizzato che: "l’apposizione della firma su moduli riportanti il contrassegno di lista, nonchè le generalità omissis appare indispensabile ed inderogabile come ogni norma in materia elettorale. In materia elettorale infatti, l’interpretazione e l’applicazione letterale della normativa è l’unica sufficiente ad assicurare il rispetto della sua ratio. Sicchè la sua violazione si risolve sempre in una illegittimità sostanziale"(Cons. Stat. – Sez. V 30 giugno 1995 n. 965).

Si deve dunque concludere che, il principio di strumentalità delle forme invocato dalle parti controinteressate, riguardi, al più, altre aree della procedura che non quelle portate all’esame del Collegio, che invece presentano caratteri di essenzialità e inderogabilità.

Con queste note qualificative della metodica di analisi delle censure, può passarsi alla disamina del contenzioso in atti e che, come si vedrà, inciderà su risultanze documentali le cui emergenze differenziali, rispetto ad archetipi prefissati, comporteranno doverosamente conclusioni, altrettanto severe quanto severe e tassative sono, ex se, le prescrizioni legislative chiamate ad essere applicate.

Ciò premesso, si passa all’esame analitico dei motivi originariamente dedotti a sostegno del gravame proposto dal sig. Michele Angelo IORIO.

Al riguardo va preso atto che le censure afferenti, rispettivamente, all’attribuzione ed al conteggio dei voti (motivo indicato col numero 1) ed alle modalità di spoglio e di scrutinio (motivo indicato col numero 2) sono state rinunciate dai difensori del ricorrente con dichiarazione espressa, resa alla pubblica udienza del 22 novembre 2000 e pure risultante da atto sottoscritto dai medesimi difensori e depositato nel corso dell’udienza stessa.

La rinuncia alle censure portate dal primo motivo di ricorso da parte del ricorrente principale determina l’improcedibilità dei ricorsi incidentali proposti da Di Stasi Giovanni (con atto notificato il 27.6.2000), da Porfido Domenico (con atto notificato il 27.6.2000), da Capone Franco (con atto notificato il 27.6.2000) e da Caccia Antonietta (con atto notificato l’11.7.2000).

Ed infatti i ridetti ricorrenti incidentali deducono tutti doglianze afferenti esclusivamente l’errata attribuzione delle schede e/o l’errato conteggio e riparto dei voti, ampliando così unicamente l’oggetto del giudizio individuato dal primo motivo del ricorso principale. Ragion per cui, all’eliminazione di questo per rinuncia, consegue l’impossibilità di decidere sui ricorsi proposti in via incidentale.

Il thema decidendum del ricorso n. 293 dell’anno 2000 resta dunque delimitato alle doglianze sollevate con il terzo motivo, le quali riguardano la pretesa illegittima ammissione di alcune liste nella circoscrizione di Isernia ed in quella di Campobasso.

Secondo il ricorrente, l’irregolare ammissione delle liste contestate avrebbe reso illegittima l’intera competizione elettorale, ivi compresa la proclamazione degli eletti.

A) Con riferimento alla circoscrizione di Isernia si deducono da parte di Michele Angelo IORIO, numerosi vizi che inficerebbero la fase di presentazione e di ammissione dei seguenti raggruppamenti politici: I - l’U.D.E.U.R.; II lo S.D.I.; III il P.P.I.; ed i vizi lamentati sarebbero quelli esattamente e minutamente riportati nella narrativa del fatto.

I - Per quanto riguarda la lista dell’U.D.EUR. – Isernia – il Collegio rileva quanto segue.

Alla stregua del verbale in data 18.3.2000 redatto dal segretario dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia all’atto del deposito della lista provinciale dei candidati UDEUR e dei relativi allegati, le firme dei sottoscrittori della lista stessa sono state indicate in numero di 830.

Nessuna difforme risultanza rispetto a tale dato è possibile ricavare dagli atti dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale medesimo, il quale, in data 19.3.2000, aveva proceduto dapprima ad escludere la lista UDEUR (perchè non risultava documentata la comunicazione della disponibilità da parte dei consiglieri comunali e provinciali autenticanti, nè la qualità di soggetti incaricati dei funzionari amministrativi pure autenticanti), successivamente procedendo, in data 20.3.2000, ed in via definitiva, ad ammettere la lista stessa.

In realtà le firme dei sottoscrittori risultano in numero di 829, come accertato dal funzionario della Prefettura di Isernia, incaricato da questo T.A.R. della verificazione istruttoria (vedi il verbale n. 2 in data 18.12.2000) e come definitivamente anche riscontrato dal Collegio attraverso l’esame diretto di tutti i sessantasette elenchi dei sottoscrittori presentatori della lista.

2. Sulla base delle indagini commesse alla Prefettura di Isernia con l’ordinanza n. 553 del 22.11.2000 ed in esito alla integrale revisione effettuata dal Collegio riguardo a tutto il materiale documentale concernente la presentazione della lista UDEUR, risulta dimostrato che:

a) n. 6 (sei) sottoscrittori hanno presentato la lista senza che, riguardo ad essi, venissero indicate le modalità dell’identificazione; in particolare il relativo riquadro dello stampato, sovrastato dalla dicitura "documento di identificazione", è stato lasciato completamente in bianco e, pertanto, i sottoscrittori medesimi non risultano essere stati identificati, nè attraverso l’esibizione di documenti, nè per conoscenza personale da parte dell’autenticante.

Essi sono:

Berterame Valentina (elenco n. 10);

D’Alessio Miriam (elenco n. 23);

Fabrizio Michela (elenco n. 26);

Caranci Massimo (elenco n. 30);

Longhi Stefania (elenco n. 32);

ed altresì:

- Parmigiano Paolo (elenco n. 26).

Quest’ultimo è stato indicato in ricorso, come Parmiggiano e va computato nel novero dei sottoscrittori di cui si censura il difetto di identificazione in quanto, indipendentemente dalla lieve discordanza nel nominativo, la sua firma risulta essere stata autenticata, in assenza di documento identificativo, nell’elenco n. 26.

Al riguardo, l’istruttoria prefettizia ha rilevato che il nominativo Parmiggiano Paolo, non sussisteva nell’elenco dei sottoscrittori, mentre altro nominativo: Parmigiano Paolo aveva sottoscritto la lista dei candidati senza che venisse indicato il relativo documento di identificazione.

b) N. 45 (quarantacinque) sottoscrittori hanno presentato la lista senza che, riguardo ad essi venisse specificato il tipo di documento in base al quale ne veniva accertata l’identità; in particolare, nel riquadro dello stampato sovrastato dalla dicitura "Documento di identificazione", è stata riportata unicamente una serie di numeri (o, in taluni casi, due lettere alfabetiche seguite da più numeri), senza altra indicazione.

Essi sono:

- Petrecca Nicola (elenco n. 16);

- Di Burra Domenico (elenco n. 16);

- Romano Carmela (elenco n. 16);

- Pullia Costanza (elenco n. 16);

- Di Luozzo Daniela (elenco n. 17);

- Melchiorre Lorella (elenco n. 17);

- Di Renzo Carla Nora (elenco n. 18);

- Bellinfante Sara (elenco n. 18);

- Cifelli Giuseppina (elenco n. 18);

- Melfi Monica (elenco n. 18);

- Pette Placido (elenco n. 25);

- Giancola Valentino (elenco n. 30);

- Vitale Elvira (elenco n. 30);

- Vitale Mario (elenco n. 30);

- Falasca Elena (elenco n. 30);

- Falasca Fernando (elenco n. 30);

- Cetra Alfonso (elenco n. 30);

- Pannunzio Maria (elenco n. 30);

- Chiacchiari Carmela (elenco n. 30);

- Di Pasquo Ersilia (elenco n. 30);

- Succi Lino (elenco n. 30);

- Pannunzio Marco (elenco n. 30);

- Mastronza Antonella (elenco n.30);

- Paoletti Ascenzina (elenco n.30);

- Matticoli Daniela (elenco n.31);

- Tamburri Carmela (elenco n. 31);

- De Luca Cosimo (elenco n. 31);

- D’Onofrio Livia (elenco n. 31);

- Petta Davide (elenco n. 31);

- Forte Sabrina (elenco n. 32);

- Zanatta Giulia (elenco n. 34);

- Di Domenico Nicola (elenco n. 45);

- Ricci Domenico Antonio (elenco n. 47);

- Castaldi Evelina (elenco n. 50);

- Varone Maria (elenco n. 57);

- Volpe Loredana (elenco n. 57);

- Scorpio Concetta (elenco n. 57);

- Zarli Domenico (elenco n. 57);

- Ciccone Giuseppe (elenco n. 57);

- Melone Filomena (elenco n. 61);

- Caramanna Cinzia (elenco n. 64);

- De Luca Patrizia (elenco n. 64);

ed altresì:

- Scarselli Adelina (elenco n. 17);

- Caranci Fioravante (elenco n. 34);

- Bornaschella Cosmo (elenco n. 57).

Questi ultimi tre sottoscrittori indicati in ricorso, rispettivamente, come "Scasselli Adelina", "Caranci Fiorante" e "Bornascella Cosmo", vanno anch’essi computati nel novero dei sottoscrittori di cui si censura l’imperfetta identificazione per omessa indicazione del tipo di documento di riconoscimento, atteso che anche la loro firma è risultata essere stata autenticata senza che venisse specificato il tipo di documento identificativo. Anche a tale proposito, come nel caso sopra esaminato dell’elettore Parmigiano Paolo, l’istruttoria prefettizia ha rilevato che i suddetti nominativi di Scarselli Adelina, Caranci Fioravante e Bornaschella Cosmo figuravano negli elenchi dei sottoscrittori delle liste, senza che risultasse indicato il tipo di documento in base al quale erano stati identificati.

c) N. 6 (sei) sottoscrittori hanno presentato la lista essendo stati identificati con l’esibizione del tesserino-certificato recante il numero di codice fiscale; ed infatti nel relativo riquadro dello stampato, sotto la dicitura "Documento di identificazione", è stata trascritta la serie di lettere e numeri corrispondente al numero di codice fiscale di ognuno.

Essi sono:

- Montanaro Anna (elenco n. 18);

- Barbato Carmine (elenco n. 9);

- Palmas Orfeo (elenco n. 9);

- Corbo Bruno (elenco n.9);

- Barbato Luciano (elenco n. 9);

e altresì:

- Izzi Antonietta.

Quest’ultima è stata indicata in ricorso come "Izzi Antonieta" e va ugualmente calcolata nel numero dei sottoscrittori di cui si censura l’identificazione, non per l’errore nella trascrizione da considerarsi irrilevante, sibbene perchè risulta che anche la sua firma è stata autenticata a seguito dell’esibizione del solo codice fiscale, documento questo che, non può essere considerato valido ai fini dell’identificazione.

Anche in tal caso dunque, l’istruttoria prefettizia non ha effettuato il debito computo del nominativo tra quelli dei sottoscrittori irregolarmente identificati attraverso il solo codice fiscale.

d) N. 18 (diciotto) sottoscrittori hanno presentato la lista essendo stati identificati con l’esibizione di un documento attestante il loro titolo al godimento di pensione; in particolare, nel riquadro apposito dello stampato, sotto la dicitura "Documento di identificazione", è stato indicato: cert. Pensione (o, talvolta, libretto pensione), e, quindi, il numero del certificato (o del libretto).

Essi sono:

- Cimorelli Assunta (elenco n. 45);

- Altopiedi Pasqualina (elenco n. 46);

- Ricci Michele (elenco n. 48);

- Bonaventura Giulio (elenco n. 51);

- Di Giacomo Maria Assunta (elenco n. 51);

- Cimorelli Maria (elenco n. 51);

- Cerrone Carmine (elenco n. 51);

- Ricci Giovanna (elenco n. 51);

- Varone Ida (elenco n. 53);

- Caccia Vincenzo (elenco n. 53);

- Varone Enrichetta (elenco n. 53);

- Rossi Emilio, nato a Montaquila il 20.11.1921 (elenco n. 54);

- Di Cristinzi Adele (elenco n. 56);

- Bornaschella Nunziata (elenco n. 56);

- Varone Giuseppe (elenco n. 56);

- Carbone Maria Assunta (elenco n. 44);

ed, altresì:

- Marinelli Giovanni (elenco n. 53);

- Bornaschella Ida (elenco n. 56).

Questi ultimi due sottoscrittori – indicati in ricorso, rispettivamente, come "Marinelli Giovanna" e "Bornascella Ida" – vanno anch’essi computati nel novero dei sottoscrittori di cui si censura l’identificazione attraverso il certificato o libretto di pensione atteso che, effettivamente, anche la loro firma risulta autenticata a seguito dell’esibizione di tali documenti che, come si vedrà, non possono essere ritenuti idonei. Vale anche per questi due nominativi quanto già osservato a proposito dell’errore in cui è incorso l’ufficio istruttorio.

e) n. 10 (dieci) sottoscrittori hanno presentato la lista senza che venisse depositato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni appartenenti alla circoscrizione di Isernia.

Essi sono:

- Cotugno Crescenzo (elenco n. 43);

- Cotugno Luigi (elenco n. 43);

- Biello Filomena (elenco n. 43);

- Pittà Stefano (elenco n. 19);

- Troilo Giovanna (elenco n. 21);

- Di Palma Renato (elenco n. 21);

- Siravo Maria (elenco n. 42);

- Pio Annunziata (elenco n. 48);

- Pescarino Anna Maria (elenco n. 65);

- Zarli Angelo, nato a Montaquila il 10.11.1926 (elenco n. 57).

Riguardo a quest’ultimo sottoscrittore si lamenta nel ricorso che la data di nascita indicata nell’elenco sarebbe errata rispetto a quella risultante dal certificato elettorale.

A seguito di puntuale verifica eseguita dal Collegio è stato invece riscontrato mancante il certificato di iscrizione nelle liste elettorali che lo riguarda.

f) Riguardo a n.2 (due) sottoscrittori, sempre sulla base delle censure di gravame, è stata riscontrata difformità tra i dati identificativi indicati nell’elenco, all’atto della sottoscrizione, ed i dati riportati nei relativi certificati elettorali.

Essi sono:

- Ricci Filomena (elenco n.44), che nell’elenco figura essere nata a Montaquila il 29.8.1927, mentre invece, sul certificato elettorale, risulta nata a Montaquila il 19.12.1912;

- Staffieri Aquilino (elenco n.46), che nell’elenco figura essere nato a Montaquila il 30.12.1930, mentre, nel certificato elettorale, risulta nato a Montaquila il 31.12.1930;

g) N.2 (due) sottoscrittori hanno presentato la lista senza che , riguardo alla loro identificazione, venisse indicata, oltre al luogo, anche la data di nascita.

Essi sono:

Perna Bambina (elenco n.16),della quale, in corrispondenza dello spazio bianco sovrastato dalla dicitura "Luogo e data di nascita", viene fornito il solo dato relativo al luogo di nascita: Pettoranello del Molise;

Caccia Vincenzo (elenco n. 53), del quale, in corrispondenza dello spazio bianco sovrastato dalla dicitura "Luogo e data di nascita", viene indicato solo il luogo di nascita: Montaquila.

h) Infine, vi è n. 1 (una) sottoscrittrice che è risultata iscritta nelle liste elettorali di Comune non appartenente alla circoscrizione di Isernia.

Essa è Di Giacomo Giuseppina (elenco n. 16), iscritta nelle liste elettorali del Comune di Ururi, facente parte della circoscrizione di Campobasso.

Ritiene il Collegio che tutte le deficenze e/o irregolarità sopraspecificate alle lettere a), b), c), d), e), e parzialmente f), g) ed h) non rivestano carattere puramente formale, ma che esse abbiano consistenza sostanziale e valenza incisiva tali da invalidare la presentazione delle liste.

Ed invero la certezza privilegiata che assiste le sottoscrizioni autenticate, presuppone, in via primaria ed essenziale, il riscontro, sicuro ed incontrovertibile, dell’identità dei sottoscrittori (cfr. l’art. 20, comma secondo della L. 4.1.1968, n. 15, a mente del quale "L’autenticazione (omissis) consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento della identità della persona che sottoscrive"). Di talchè, ove tale riscontro dell’identità personale sia stato carente o tale da ingenerare obiettiva incertezza, l’affermazione di genuinità della firma, in cui l’autentica stessa si risolve, perde valore, anche lasciando adito all’ipotesi che l’ufficiale autenticante non abbia affatto visionato personalmente il documento che riferisce essergli stato esibito.

Anche se il dettato normativo non specifica con precisione attraverso quali indagini e/o sulla base di quali dati conoscitivi certi, il pubblico ufficiale autenticante sia obbligato ad accertare l’identità del sottoscrittore, non può essere revocato in dubbio che l’accertamento stesso debba poggiare su elementi di prova rigorosi ed idonei a rendere possibile ai terzi (ai quali l’attestazione facente pubblica fede è per sua funzione rivolta), il controllo che il nome e cognome, vergati in termini di firma, provengono sicuramente e personalmente dalla persona che ha sottoscritto l’atto.

Alla stregua della legislazione attualmente vigente in Italia, essendo ogni persona individuata nella sua unicità attraverso i seguenti dati anagrafici: cognome, prenome, luogo e data di nascita, è evidente che tali dati debbano essere indefettibilmente rilevati e riferiti al fine di stabilire chi esattamente sia la persona che appone la sottoscrizione.

Tale specificazione è peraltro, unicamente, un presupposto dell’identificazione.

Ai fini dell’accertamento dell’identità della persona è invero essenziale l’ulteriore fattore costituito dal "riconoscimento" dell’elettore, vale a dire l’operazione cognitiva attraverso cui il pubblico ufficiale si forma il convincimento – convincimento che, come si è detto, deve poggiare su dati obiettivi e verificabili da parte dei terzi – che il soggetto come sopra individuato (attraverso cognome, prenome, luogo e data di nascita desunti da valido documento), è effettivamente quello che, essendo fisicamente comparso in sua presenza, ha apposto materialmente, e sempre in sua presenza, la firma di proprio pugno.

Siffatto convincimento è possibile conseguire raffrontando le sembianze fisiche della persona che sottoscrive, con quelle risultanti da un documento identificativo idoneo e comprovante che la persona stessa, avendone il legittimo possesso, ed esibendolo al pubblico ufficiale, si rende validamente riconoscibile. Allo scopo è dunque essenziale che tale documento contenga una fotografia atta a consentire tale riconoscimento e che esso sia incontestabilmente attendibile per essere stato rilasciato dallo Stato o da altra Pubblica Amministrazione (cfr. l’art. 292 del R.D. 6.5.1940, n. 635 – Regolamento per l’esecuzione del T.U. 18.6.1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza che testualmente dispone che: "Nei casi in cui la legge consente che l’identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia". omissis).

Al doveroso raffronto con il sembiante raffigurato nella carta di identità o in altro documento ufficiale a questa equipollente ai fini della dimostrazione dell’identità personale ex art. 292 citato, il soggetto autenticante può sottrarsi, in via del tutto eccezionale, solo allorchè la persona di chi appone la firma sia da lui con certezza conosciuta personalmente ed in tutti i connotati somatici ed anagrafici. Solo in questo caso il pubblico ufficiale potrà attestare di aver identificato il sottoscrittore per conoscenza diretta, restando comunque onerato di specificare responsabilmente i dati (cognome, prenome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore con valore anche di fronte ad ogni soggetto terzo.

Tale conclusione risulta pienamente avvalorata dal sopravveniente testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il quale all’art. 35 prevede che quando "viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2". Ai sensi del comma 2 "Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida la patente nautica il libretto di pensione, - omissis purchè munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato".

Alla luce delle considerazioni preliminari di ordine generale dianzi svolte, appare agevole la soluzione da dare alle questioni che si pongono in esito alle risultanze documentali evidenziate alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h).

a) La totale pretermissione delle modalità di identificazione viola il disposto non solo del comma secondo dell’art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15 (a mente del quale "Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione.....omissis), sibbene anche del comma primo, il quale impone al pubblico ufficiale autenticante di accertare previamente l’identità di chi sottoscrive.

Ed invero, la mancata indicazione del documento di riconoscimento, in base al quale sarebbe dovuta, di norma, avvenire l’identificazione del sottoscrittore, sta a significare, univocamente, che all’identificazione non si è proceduto o comunque che non si è proceduto validamente.

La tesi difensiva di taluno dei controinteressati – secondo cui l’aver lasciato in bianco lo spazio riservato alla descrizione del documento di riconoscimento equivarrebbe alla dichiarazione che il riconoscimento era avvenuto per conoscenza personale - non può peraltro, trovare ingresso.

Innanzi tutto – per quanto detto e per quanto in prosieguo sarà precisato ulteriormente - la metodica dell’identificazione per conoscenza personale, costituisce un’eccezione che peraltro non esonera l’autenticante dalla doverosa indicazione, anche a beneficio delle possibili verifiche di terzi interessati, degli esatti dati anagrafici che individuano la persona del sottoscrittore la cui sottoscrizione è così, debitamente salvaguardata.

In ogni caso, attese la fede privilegiata attribuita alla dichiarazione di autentica e le gravissime conseguenze, di ordine penale , derivanti da dichiarazioni non rispondenti al vero, non può comunque ricavarsi, induttivamente, dalla omessa attestazione delle modalità con cui è avvenuta l’identificazione che il pubblico ufficiale abbia inteso affermare la conoscenza personale.

La natura dell’attestazione, resa da un pubblico ufficiale e fidefacente fino a querela di falso, esige che debba esserci perfetta corrispondenza tra le espressioni usate ed il contenuto sostanziale dell’attestazione, non potendo essere lasciato ai terzi di riempire e/o alterare surrettiziamente la forma esteriore di quanto dichiarato dall’ufficiale stesso.

b) L’omessa indicazione del tipo di documento in base al quale l’identificazione del sottoscrittore è avvenuta, incide in modo determinante sulla possibilità di verificare che la persona che ha sottoscritto, sia effettivamente quella che risulta dalla nuda indicazione dei dati anagrafici.

Si deve pertanto ritenere che, ove l’indicazione di una mera serie di cifre (o di alcune lettere, seguite da una serie di cifre) non consenta, ictu oculi, di risalire con certezza ad uno piuttosto che ad un altro tipo di documento, attesochè quasi tutti i documenti esistenti (ivi compresi quelli non validi ai fini della individuazione e del riconoscimento), sono tutti analogamente contrassegnati da una serie di cifre, resta oggettivamente impossibile ricostruire induttivamente se l’elettore sottoscrivente abbia esibito all’ufficiale autenticante un valido documento e di quale genere (se carta identità; se patente; se passaporto; se tessere di varie Amministrazioni; ecc.), per il che sussiste assoluta incertezza circa l’attendibilità dell’identificazione e della relativa specifica metodica adottata e dell’idoneità identificativa del documento in questione.

c) L’esibizione dei tesserini o certificati di attribuzione recanti il numero di codice fiscale, rende impossibile l’accertamento dell’identità personale del sottoscrittore.

Ed infatti tali documenti vengono rilasciati dall’Amministrazione finanziaria al solo scopo di individuare e definire, nella sua unicità, ogni persona fisica passibile di obbligazioni tributarie e non certo a fini identificativi dell’identità personale.

La mancanza sui tesserini o certificati (che meramente attestano il numero di codice fiscale), di una fotografia riproducente le sembianze somatiche del contribuente, impedisce dunque di appurare se il possessore del tesserino (o del certificato) sia la persona le cui generalità ed il cui numero in codice sono quelli ivi riportati.

In altri termini, è possibile che il tesserino - certificato, venga usato da chiunque, e perciò senza che possa accertarsi se chi lo detiene e lo esibisce, sia effettivamente e personalmente il titolare.

d) Nemmeno il cosiddetto "certificato di pensione", ovvero il cosiddetto "libretto di pensione" appaiono documenti idonei (in assenza, per di più, di altra indicazione), a consentire l’accertamento dell’identità personale.

Varie sono infatti le pensioni in godimento da parte dei cittadini (pensioni erogate dall’I.N.P.S.; pensioni già erogate dal Ministero del Tesoro ed ora dall’I.N.P.D.A.P.; pensioni di invalidità già erogate dal Ministero del Tesoro tramite le Prefetture ed ora dall’I.N.P.S., ecc.) e quindi diversi erano e sono i documenti rilasciati ai pensionati per consentire o facilitare loro, la riscossione dei ratei di pensione.

Di talchè, l’omessa specificazione del tipo di pensione dovuta e/o del soggetto erogatore, in quanto rende indeterminata la tipologia del documento, non consente di verificare a posteriori che identificazione vi sia stata e che essa sia avvenuta in modo regolare.

In ogni caso, appaiono dirimenti le seguenti considerazioni concernenti l’inidoneità dei cosiddetti certificati di pensione I.N.P.S. a fungere da documenti validi ad attestare l’identità personale:

- i più antichi certificati di pensione I.N.P.S. erano muniti di uno spazio apposito in cui il pensionato aveva la facoltà, e non l’obbligo, di applicare la propria fotografia, facendola legalizzare dall’autorità comunale;

- solo ove la foto fosse stata applicata e debitamente legalizzata, il titolare del certificato di pensione avrebbe potuto più facilmente essere riconosciuto dall’ufficiale pagatore, essendo perciò agevolato nella riscossione;

- ove il titolare del certificato di pensione avesse preferito non applicarvi la propria foto legalizzata, il certificato di pensione costituiva cionondimeno valido documento per fruire delle prestazioni, atteso che la loro erogazione doveva essere periodicamente annotata dall’ufficiale pagatore all’interno del certificato stesso;

in tal caso, non potendo il certificato valere come documento atto a consentire e/o facilitare il riconoscimento, il titolare, per riscuotere le rate di pensione, doveva esibire, un altro documento di riconoscimento valido;

- a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge 127 del 1997 e conseguenti norme attuative in materia di documenti di riconoscimento e di legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali, l’INPS ha provveduto a modificare il "certificato di pensione" (Mod. EAD 200), eliminando la fotografia e precisando che, per la riscossione, è obbligatoria la presentazione di un documento di identità.

Conclusivamente, i certificati di pensione rilasciati dall’INPS (che, probabilmente, sono quelli esibiti dai n.18 sottoscrittori elencati nella lettera d) di questo paragrafo), non possono essere reputati documenti validi ad attestare l’identità personale dei loro detentori, atteso che:

- quelli risalenti ad epoca anteriore alla legge n.127/1997 non erano rilasciati dall’Istituto con apposizione della fotografia del titolare della pensione, ma potevano essere corredati della fotografia successivamente, a cura ed a scelta del titolare stesso; ergo essi, in quanto certificati di pensione, non erano, in tutti i casi e per la loro natura, documenti di identità personale;

- quelli successivi alla legge n.127/1997 sono rilasciati dall’INPS su modello che non contempla mai l’apposizione della fotografia del titolare.

e) La mancata presentazione dei certificati attestanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione, viola la prescrizione inderogabile contenuta nell’art. 9, comma ottavo n. 1 della L. 17.2.1968, n. 108 [norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario] ed invalida la presentazione della lista in relazione a quei sottoscrittori per i quali non è prodotto il certificato.

Tanto discende – è evidente – non da un vizio afferente l’autentica delle sottoscrizioni, ma dall’assenza (ovvero dall’omessa dimostrazione, in che è equivalente) di un requisito fondamentale richiesto al cittadino il quale presenta la lista dei candidati consiglieri regionali eleggibili nella circoscrizione: quello di godere del diritto di elettorato attivo nella stessa circoscrizione in cui concorrono i candidati da lui presentati, affinchè vi sia correlazione tra i sostenitori della lista e gli eleggibili.

f) La difformità tra i dati identificativi dei sottoscrittori, quali indicati nell’elenco, ed i dati riportati nei relativi certificati elettorali può essere tale da determinare obiettive incertezze in ordine alla sussistenza, in capo al sottoscrittore, del predetto requisito indispensabile, consistente nell’essere elettore della circoscrizione elettorale in cui concorreranno i candidati che egli intende presentare.

La presentazione di un certificato elettorale che individua l’elettore con dati anagrafici difformi da quelli palesati dal sottoscrittore della lista e riportati all’atto della sua identificazione personale, può equivalere ad omessa presentazione del certificato.

Ed infatti, laddove le generalità declinate dal sottoscrittore o comunque accertate all’atto della apposizione della firma, non trovino integrale riscontro nei certificati elettorali a causa di discordanze, ad es. nelle date o nel luogo di nascita, è plausibile la ricorrenza di meri casi di omonimia.

Più spesso peraltro, l’ipotesi può costituire indizio che il sottoscrittore non sia stato esattamente identificato sulla base di validi documenti all’atto della apposizione della firma.

Su un piano sostanziale si osserva che deve essere raggiunta la certezza su due elementi sostanziali:

- che il sottoscrittore sia effettivamente la persona che asserisce di essere e che perciò viene identificata come tale;

- che il medesimo sottoscrittore appartenga agli elettori della circoscrizione.

Venendo ai due casi in esame si osserva che tale duplice sicurezza non può aversi riguardo alla sottoscrittrice identificata come Ricci Filomena, nata a Montaquila il 29.8.1927, ma che ha presentato un certificato elettorale riferito a Ricci Filomena, nata a Montaquila il 19.12.1912.

Viceversa, per Staffieri Aquilino, che è stato identificato come nato a Montaquila il 30.12.1930 e che ha presentato un certificato elettorale riferito a Staffieri Aquilino nato a Montaquila il 31.12.1930, può verosimilmente congetturarsi la coincidenza della persona del sottoscrittore con quella individuata nel certificato elettorale e può ragionevolmente attribuirsi la discordanza di un giorno nella data di nascita ad un errore materiale nella trascrizione dei dati anagrafici.

g) L’omessa indicazione della data o del luogo di nascita del sottoscrittore la cui firma viene autenticata non consente l’individuazione della persona fisica, individuazione la quale deve essere completa perchè l’identificazione sia sicura ed incontrovertibile.

Pertanto tale omissione compromette in radice l’accertamento dell’identità personale del sottoscrittore (caso Perna e Caccia).

h) L’iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune appartenente a circoscrizione diversa da quella per cui vengono presentate le candidature configura e comprova, in capo al sottoscrittore l’assenza del requisito indispensabile prescritto dall’art. 9, comma ottavo della L. n. 108/1968, già sopra ricordato (Di Giacomo).

4) Per tutte le ragioni enunciate ai precedenti paragrafi 2) e 3), il numero degli ottocentoventinove sottoscrittori della lista UDEUR della circoscrizione di Isernia va depurato, secondo quanto sopra rilevato, di n. 89 sottoscrittori (6+ 45+6+18+10+1+2+1), scendendo così a 740 (829-89=740).

Il qual numero di sottoscrittori è inferiore a quello minimo (750) prescritto dal più volte citato art. 9, comma secondo, lettera a) della legge 17.2.1968 n. 108.

5) Malgrado il così già riscontrato difetto del numero minimo di sottoscrizioni valide ritiene il Collegio, per dovere di completezza, di portare il suo esame su tutti gli altri vizi dedotti dal ricorrente Michele Iorio avverso l’ammissione delle candidature dell’UDEUR nella medesima circoscrizione di Isernia.

a) Non ha giuridico pregio la doglianza secondo cui gli elenchi n. 66, n. 67, n. 22, n. 23, n. 24, n. 26 e n. 41 sarebbero stati invalidamente presentati, in quanto i relativi sottoscrittori avrebbero allegato (a corredo di essi), certificati elettorali nulli perchè rilasciati dal Comune di Pesche, con firma (Annibale Pizzi) non apposta in originale, ma stampigliata con timbro a secco.

Ed infatti l’art. 3 comma secondo, ultima parte del D.lgs 12.2.1993 n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1°, lettera m.m) della legge 23.10.1992 n. 421) ha disposto che, ove per la validità, tra gli altri, degli atti amministrativi emanati attraverso sistemi informatici o telematici sia prevista l'apposizione di firma autografa, questa sia sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

b) Con altra doglianza si lamenta che taluni elenchi (e, precisamente, gli elenchi n. 63 e 60; nonchè gli elenchi n. 61, n. 62, n. 64 e n. 65) sarebbero stati corredati da un unico certificato cumulativo in originale, allegato ad un elenco e da altrettante copie del medesimo certificato cumulativo, allegate ai restanti elenchi.

La censura non può essere condivisa.

Ed invero anche se, per comodità o per altre ragioni pratiche, le firme dei presentatori della lista sono state apposte in più elenchi, la presentazione della lista stessa costituisce un atto unitario. Ne consegue che era sufficiente che i sottoscrittori depositassero un solo certificato elettorale cumulativo (naturalmente in originale) a corredo dell’atto di dichiarazione di presentazione della lista e di tutti gli elenchi.

c) Si sostiene infine che il Vice Sindaco di Venafro avrebbe dichiarato di aver autenticato le firme nel territorio comunale, mentre invece egli non sarebbe stato presente alle sottoscrizioni figuranti sugli elenchi n. 18, 19, 21, 25,29, 30, 31, 34, 35, 42, 58, 60, 61, 63, 64 e 65, essendo queste state apposte fuori del territorio comunale di Venafro, in Comuni viciniori.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 20, secondo comma della legge n. 15/68 l’autenticazione della sottoscrizione consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza.

E’ evidente che, attraverso l’allegazione del vizio sopra indicato, viene in realtà denunciata come falsa la dichiarazione del Vice Sindaco di Venafro secondo cui le firme raccolte negli elenchi considerati sono state vergate in sua presenza, nel territorio del Comune di Venafro.

Ma la dichiarazione stessa è assistita da fede legale privilegiata: essa, cioè, fa fede fino a querela di falso(art. 2700 cod. civ.).

Ciò importa che la censura con cui si denuncia la falsità dell’attestazione può essere fatta valere solo con l’apposito mezzo che è la querela di falso di cui agli artt. 221 e seg. del codice di procedura civile (cfr. Anche gli artt. 7e 8 della legge 6.12.1971, n.1034 e l’art.28 del T.U. 26.6.1924, n.1054, che riservano alla giurisdizione dell’A.G.O. la risoluzione dell’incidente di falso).

Non risulta che tale rimedio sia stato autonomamente esperito davanti al Giudice Ordinario; nè il ricorrente ha richiesto la prefissione di un termine per proporlo (art.41 del RD 17.8.1907, n.642).

Conseguentemente la censura stessa è inammissibile.

II - Per quanto riguarda la lista dello S.D.I. – Isernia, il Collegio osserva quanto segue:

1. Alla stregua del verbale in data 18.3.2000 redatto dal segretario dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia all’atto del deposito della lista provinciale dei candidati S.D.I. e dei relativi allegati, le firme dei sottoscrittori della lista stessa sono state indicate in numero di 811. Nessun rilievo ulteriore o diverso circa il numero esatto dei sottoscrittori è possibile ricavare dagli atti dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale medesimo, il quale in data 19.3.2000 ha proceduto dapprima ad escludere la lista S.D.I. (perchè le firme dei sottoscrittori cittadini di Isernia non risultavano corredate dei relativi certificati elettorali eppertanto i presentatori non raggiungevano il numero minimo di 750) ed, in data 20.3.2000, ha quindi stabilito, in via definitiva, di ammettere la lista stessa.

In realtà le firme dei sottoscrittori sono in numero di 810, siccome definitivamente accertato dal Collegio attraverso la verifica diretta di tutti e sedici (1+15) gli elenchi recanti le firme dei sottoscrittori presentatori della lista. Il numero riscontrato dalla Prefettura di Isernia nel corso della verifica istruttoria è evidentemente erroneo perchè non tiene conto anche di ulteriori 14 sottoscrittori che avevano firmato il primo foglio contenente la presentazione della lista, ma considera solo i sottoscrittori che hanno firmato gli altri 15 elenchi separati.

2. Sulla base delle indagini commesse alla Prefettura di Isernia con l’ordinanza n. 553 del 22.11.1990 ed in esito all’integrale revisione effettuata dal Collegio riguardo a tutto il materiale documentale concernente la presentazione della lista SDI, è risultato dimostrato che:

a) non vi è alcun sottoscrittore riguardo al quale non è stato indicato esattamente il documento di riconoscimento che ne ha consentito l’identificazione.;

b) vi è un solo sottoscrittore (Scarano Franca – elenco n. 5) riguardo al quale non è stato specificato il tipo di documento in base al quale ne è stata accertata l’identità, essendo riportata unicamente una serie di cifre (per l’esattezza: 52671);

c) non vi è alcun sottoscrittore che sia stato identificato con l’esibizione del tesserino recante il numero di codice fiscale;

d)non vi è alcun sottoscrittore che sia stato identificato con l’esibizione di documento attestante il godimento di pensione,

e)non vi è alcun sottoscrittore del quale non sia mai stato depositato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni appartenenti alla circoscrizione di Isernia;

f) riguardo ai n. 7 (sette) sottoscrittori è stata riscontrata difformità tra i dati identificativi indicati nell’elenco, all’atto della sottoscrizione, ed i dati riportati nei relativi certificati elettorali.

Essi sono:

- Lombardi Angela (elenco n. 1);

- Nardolilli Aldo (elenco n. 2);

- Fardone Rita (elenco n. 5);

- Camperchioli Ida (elenco n. 6);

- Ciarlone Marco (elenco n. 9);

- Auliano Damiano (elenco n. 15);

- Di Girola Andrea (elenco n. 15);

g) Vi sono n. 2 sottoscrittori riguardo ai quali è stata riscontrata difformità tra i dati identificativi indicati nell’elenco, accanto alla sottoscrizione ed i dati riportati nei relativi certificati elettorali. Essi sono: Masciotra Paola e Cardillo Bruna (elenco 15);

Infine non vi è nessun sottoscrittore che sia risultato iscritto nelle liste elettorali di un Comune non appartenente alla circoscrizione di Isernia. Riassumendo, il numero complessivo dei sottoscrittori della S.D.I. della circoscrizione di Isernia la cui sottoscrizione non può essere ritenuta valida in relazione ai motivi specificati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) ammonta complessivamente a 10 (dieci).

Conseguentemente, il numero 810 (ottocentodieci) sottoscrittori della lista stessa, essendo stato depurato di n. 10 sottoscrittori, scende ad 800.

Il qual numero è di gran lunga eccedente quello minimo (750) prescritto dalla citata legge n. 108/1968.

3.Sostiene inoltre il ricorrente che il numero delle sottoscrizioni realmente apposte su taluni elenchi sarebbe inferiore al numero indicato nella dichiarazione di autentica; ed, in particolare, che:

- le sottoscrizioni apposte nell’elenco n. 8 sarebbero 22 e non 34;

- le sottoscrizioni apposte sull’elenco n. 12 sarebbero 29 e non 32;

- le sottoscrizioni apposte sull’elenco n. 13 sarebbero 160 e non 162;

- le sottoscrizioni apposte nell’elenco n. 14 sarebbero 39 e non 40.

Il Collegio ha verificato direttamente il numero delle sottoscrizioni recate nei predetti elenchi accertando che:

- l’elenco n. 8 è stato sottoscritto da n. 34 presentatori;

- l’elenco n. 12 è stato sottoscritto da n. 32 presentatori;

- l’elenco n. 13 è stato sottoscritto da n. 162 presentatori;

- l’elenco n. 14 è stato sottoscritto da n. 40 presentatori.

La doglianza è, pertanto, infondata.

4. Secondo il ricorrente, la lista S.D.I., in un primo tempo giustamente esclusa dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia, sarebbe poi stata ammessa, ma illegittimamente.

A quanto è dato di capire, l’illegittimità deriverebbe:

a)dal fatto che i certificati collettivi di iscrizione, in un primo tempo non depositati, sarebbero poi stati bensì prodotti, ma senza indicare a quali elettori si riferivano;

b)dal fatto che, in relazione all’elenco n. 9, i certificati relativi a n. 59 sottoscrittori sarebbero stati rilasciati il 16.3.2000, mentre le relative autentiche sarebbero avvenute il 17.3.2000;

c) dal fatto che la data di sottoscrizione dei certificati dal n. 16 al n. 17 (allegati all’elenco n. 6) essendo stata rettificata, la firma del funzionario apposta accanto a tale rettifica sarebbe illeggibile (senza pertanto la possibilità di risalire al soggetto che ha operato la rettifica) e priva del timbro di individuazione del nome del funzionario stesso.

Nessuna delle sopraenunciate doglianze coglie nel segno.

Ed invero la procedura seguita dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia dapprima nel dichiarare non valida la lista dello S.D.I. ( con provvedimento preso il 19.3.2000) e quindi nel deliberare di ammetterla a seguito della nuova produzione documentale effettuata dal delegato di lista (con provvedimento preso il 20.3.2000) risulta perfettamente conforme alla sequenza stabilita dall’art. 10 della legge 17.2.1968 n. 108.

In particolare, essendo la lista in un primo tempo stata esclusa perchè non risultava sottoscritta dal numero minimo di elettori stabilito dalla legge "non potendo computarsi tra essi, allo stato, le firme non corredate da certificati elettorali dei relativi sottoscrittori cittadini di Isernia" ed avendo il delegato di lista, sig. Benedetto Cesare, proceduto a presentare alle 9,35 del 20.3.2000 i certificati mancanti, che erano appunto 20 certificati collettivi di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Isernia, bene ha fatto l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale ad ammettere i nuovi documenti ed a deliberare conseguentemente per l’ammissione definitiva della lista, siccome l’art. 20, comma nono della legge n. 108/1968 gli dava il potere di fare.

Quanto alle specifiche illegittimità denunziate si osserva che:

a) il rilievo che, per i certificati successivamente così depositati, non sarebbe stato indicato a quali elettorali essi si riferivano, quand’anche fosse di qualche conferenza, è evidentemente in contrasto con la realtà dei fatti, posto che è evidente che l’integrazione documentale riguardava esattamente i sottoscrittori cittadini di Isernia, riguardo ai quali la Commissione aveva osservato la mancanza, in origine, del certificato.

b) i sottoscrittori dell’elenco n. 9 sono in realtà n. 43 (e non 59) ed essi non sono cittadini di Isernia, bensì di Pietrabbondante, come comprova il relativo certificato elettorale cumulativo. Il quale pertanto è stato presentato originariamente, già il giorno 18 marzo, e non rientra tra quelli per la cui mancanza era, in primo tempo, stata disposta l’esclusione.

Il certificato in questione comunque risulta rilasciato dal Sindaco del Comune di Pietrabbondante il 17.3.2000 e, nello stesso giorno, sempre il 17.3.2000, sono state autenticate dal Sindaco di Pietrabbondante le n.43 sottoscrizioni dei presentatori. Di talchè la sospetta anticipazione del rilascio del certificato rispetto all’epoca della sottoscrizione in realtà non sussiste ed è smentita per tabulas.

c) Infine vero è che la data di rilascio dei certificati elettorali dei n.59 sottoscrittori dell’elenco n.6, tutti iscritti alle liste elettorali del Comune di Agnone, risulta essere stata rettificata ( la data 16.3.2000, scritta col computer, è stata cancellata con due tratti di penna e sostituita con la data 17 mar. 2000, stampigliata per mezzo di un timbro). Ma, accanto alla correzione, sono stati apposti sia il timbro recante la scritta "Municipio di Agnone", sia la sottoscrizione del funzionario che ha operato la correzione.

La circostanza che tale ultima firma non sia perfettamente leggibile non invalida certo la rettifica, essendo sufficiente che la correzione stessa possa essere fatta risalire ad un organo del Comune (per il che è sufficiente il timbro "Municipio di Agnone") e che la persona fisica che la ha effettuata in qualità di organo del Comune se ne sia assunta la paternità (per il che è sufficiente la firma).

Ogni altra questione attiene alla presunta falsità (ideologica) dei certificati in questione e non può formare motivo di censura in questa sede, dovendo essere ritualmente sollevata con la proposizione della querela di falso davanti al giudice ordinario.

In conclusione, il numero delle firme dei sottoscrittori sulla lista SDI di Isernia validamente raccolte ammonta ad 800 e pertanto la presentazione della lista appare pienamente rituale e valida.

III - In riferimento alla lista del PPI di Isernia valgano le considerazioni che seguono.

1. Alla stregua del verbale in data 18.3.2000 redatto dal segretario dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia all’atto del deposito della lista provinciale dei candidati PPI e dei relativi allegati, le firme dei sottoscrittori della lista stessa sono state indicate in numero di 980.

Il ricorrente (pag.18 dell’atto introduttivo), afferma che le firme raccolte sarebbero state n.897. Ma tale dato è sicuramente errato.

In realtà le firme dei sottoscrittori dell’atto di presentazione e dei n.84 elenchi allegati, sono in numero di 979, come definitivamente accertato da questo Collegio attraverso l’esame diretto dello stesso atto di presentazione e degli 84 elenchi dei presentatori della lista.

2. Sulla base delle indagini commesse alla Prefettura di Isernia con l’ordinanza n.553 del 22.11.2000 ed in esito all’integrale revisione effettuata dal Collegio riguardo a tutto il materiale documentale concernente la presentazione della lista PPI risulta dimostrato che:

a) n.33 (trentatre) sottoscrittori hanno presentato la lista senza che, riguardo ad essi, venisse indicato il documento di riconoscimento attraverso il quale erano stati identificati:

Essi sono:

Meffe Francesco; - Zampini Michele; - Meo Antonietta; - Meo Teresa Stella; -Palangio Angela; - Cardarelli Domenico; - Berardinelli Antonio; - Saporito Giovanni; - Potena Luisa; - Di Pasquale Rosa; - D’Alessandro Assuntina; - Bredice Agnese; - Minichiello Silvana; - D’Aloia Giovanni; - D’Uva Roberta; - Trementino Laurentino; - Martinelli Lucilla; - Fiorelli Damiano; - Pettine Zaira; - Tortola Vincenzina; - Santilli Marilena; - Di Gneo Agostino; - D’Uva Bruno; - Russo Giuditta, - Mainella Letizia; - Antonitti Maria Stella; - Cirelli Veniala; - Fraraccio Stella Elisa; - Zampini Maria Domenica; - Colaneri Nicolina; - Colaneri Maria Assunta; - Iallonardi Lucia; - Valente Anna;

b)n. 13 (tredici) sottoscrittori hanno presentato la lista senza che, riguardo ad essi, venisse specificato il tipo di documento in base al quale ne veniva accertata l’identità.

Essi sono:

Campellone Pietro; Auliano Allina; Volpe Cristina; Pilenzi Eugenio; Pizzanelli Marina; Labella Monia; Iannuccilli Teresa; Esposito Pia; Formichelli Maria Grazia; De Marco Vincenzo; Esposito Rolando; Lombardi Filomena; Lombardi Maria Lucia;

c) n. 3 (tre) sottoscrittori hanno presentato la lista essendo stati identificati con l’esibizione del tesserino recante il numero di codice fiscale.

Essi sono:

Ruggeri Angela; Quaranta Vincenzino, Quaranta Giorgio.

d) n. 1 (una) sottoscrittrice ha presentato la lista essendo stata identificata con l’esibizione del certificato di pensione.

Ella è Cocco Maria (elenco n. 75).

e) n. 9 (nove) sottoscrittori hanno presentato la lista senza mai depositare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni appartenenti alla circoscrizione di Isernia.

Essi sono:

Fardone Celestino; Sarachella Laura; Mucciarone Antonio; Russo Gregorio; Ferrigno Benito Elio; Tomasso Lidia; Farisai Giuseppina; Santilli Celeste; Santilli Domenichello;

f) riguardo a 2 (due) sottoscrittori è stata riscontrata difformità tra i dati identificativi indicati nell’elenco, all’atto della sottoscrizione, ed i dati riportati nei relativi certificati elettorali.

Essi sono:

Montella Angelo; Franco Livia.

g) N. 1 (una) sottoscrittrice ha presentato la lista senza che, riguardo alla sua identificazione venisse indicato il luogo di nascita.

Ella è Miscischia Michela.

- Riassumendo, il numero complessivo dei sottoscrittori della lista PPI della circoscrizione di Isernia la cui sottoscrizione non può essere ritenuta valida in relazione ai motivi specificati alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) ammonta complessivamente a n. 62 (sessantadue).

Conseguentemente, il numero di 979 (novecentosettantanove) sottoscrittori della lista stessa, essendo stato depurato di n. 62 sottoscrittori, scende a 917.

Il qual numero è, ancora, stando ai riscontri fin qui effettuati, di gran lunga superiore a quello minimo di 750 prescritto dalla legge.

3. Proseguendo nell’esame delle doglianze spiegate dal ricorrente avverso l’ammissione della lista PPI di Isernia, viene in considerazione quella secondo cui andrebbero invalidate le n. 50 sottoscrizioni relative all’elenco 80, atteso che il relativo certificato collettivo sarebbe privo della firma del funzionario incaricato e/o del Sindaco.

Il rilievo appare fondato.

In base alla verifica, da questo Collegio nuovamente effettuata, del materiale documentale riguardante l’ammissione della contestata lista del PPI di Isernia è dato riscontrare che all’elenco n. 80 sono stati allegati n. 2 certificati elettorali cumulativi:

- uno, comprendente n. 10 elettori (da Rago Rosaria a Ciotola Gianfranco), il quale risulta essere stato regolarmente sottoscritto dalla "dir.te inc.to Dr. Silvana Di Pilla";

- un altro, comprendente n. 50 elettori (da Di Lonardo Pasqua a Di Pilla Pasqua), in calce al quale non sono stati apposti nè alcun timbro nè alcuna firma.

Conseguentemente tale secondo documento non può considerarsi un valido certificato elettorale, bensì un mero elenco, privo, nella specie, di alcun valore.

Ciò importa che le n. 50 (cinquanta) sottoscrizioni dei soggetti indicati in detto elenco, non essendo assistite da un valido certificato elettorale, non sono computabili ai fini del numero complessivo dei sottoscrittori aventi titolo alla presentazione.

Il numero dei quali, dovendo essere ulteriormente depurato, si abbassa da 917 a 867.

4. Ugualmente fondata è l’analoga censura con cui si deduce che andrebbero invalidate le n. 10 sottoscrizioni riportate sull’elenco n. 79 in quanto il relativo certificato elettorale collettivo sarebbe solo vidimato con un timbro, ma non firmato.

Il Collegio (questa volta conformemente a quanto riscontrato dalla Prefettura di Isernia) constata che, effettivamente , il certificato collettivo di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Venafro di n.10 cittadini, benchè rechi il timbro "Città di Venafro" e quello "Per il Sindaco impedito – il VICE SINDACO – ing. Luigi Antonio Petroni", risulta privo di qualunque firma, anche a stampa.

Conseguentemente anche tale documento non può ritenersi un valido certificato elettorale; ed i n.10 sottoscrittori dell’elenco 79, ai quali esso si riferisce, non potevano concorrere a presentare la lista del PPI.

Il numero di sottoscrittori della quale deve essere ulteriormente diminuito e scende così da 867 ad 857.

5. Non è invece fondata la doglianza con cui si assume che mancherebbero i certificati elettorali dei sottoscrittori degli elenchi n.53, n.54, n.55, n.56, n.57, n.58, n.60, n.61 e n.62; e che , comunque, non essendo i certificati stessi stati allegati ai predetti elenchi, la loro presentazione sarebbe irregolare e/o sfornita della presunzione che essi furono prodotti contestualmente al deposito degli elenchi.

Sul punto il Collegio osserva, in fatto, che i certificati elettorali cumulativi comprovanti l’iscrizione dei sottoscrittori degli elenchi n. 53, n.54, n. 55, n. 56, n. 57, n. 58, n.60, n. 61 e n. 62 nelle liste elettorali del Comune di Isernia esistono agli atti, sono in numero di 8 e sono stati rinvenuti assieme a tutti i documenti (dichiarazione di presentazione della lista; accettazione delle candidature; n. 84 elenchi dei sottoscrittori; ecc.) relativi all’ammissione della lista PPI, quantunque non materialmente uniti e spillati ai predetti elenchi.

Non v’è nessuna apprezzabile ragione per dubitare che essi non siano stati presentati il 18.3.2000, contestualmente perciò alla presentazione della lista PPI e di tutti gli allegati.

Al contrario, che essi siano stati prodotti all’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia unitamente agli elenchi cui si riferivano e perciò in una con la presentazione della lista PPI, si ricava dai seguenti seri e univoci elementi di prova:

- nel verbale redatto il 18.3.2000 dal segretario dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale si dà atto che il delegato di lista, sig. Mastrogiuseppe Aldo Raffaele ha presentato, tra gli allegati alla lista PPI (sottoscritta di n. 980 elettori le cui firme sono contenute in n. 84 atti) anche n. 52 certificati collettivi comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione provinciale.

Orbene, il Collegio ha verificato che il numero di 52 certificati collettivi viene esattamente raggiunto solo sommando gli 8 certificati elettorali collettivi di cui si discute, agli altri 44 rinvenuti assieme ai restanti elenchi.

Ergo: proprio dal verbale di presentazione della lista si ricava che gli 8 certificati controversi furono in effetti depositati contestualmente ai relativi elenchi.

- in base al primo esame compiuto dall’Ufficio Circoscrizionale Centrale il 19.3.2000 la lista PPI fu in un primo tempo esclusa non perchè risultassero mancanti i certificati elettorali di cui si discute, bensì perchè non furono ritenute valide le sottoscrizioni di presentazione del candidato Barbaro Domenico apposte prima che questi avesse accettato la candidatura e perchè non risultavano documentate le disponibilità dei consiglieri comunali e provinciali ad autenticare le sottoscrizioni, nè la qualità dei funzionari amministrativi che avevano provveduto al medesimo adempimento.

Il rigoroso e minuzioso esame dei documenti compiuto dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale induce a ritenere che, ove i certificati ridetti non fossero stati presentati tra gli allegati alla lista dei candidati PPI, l’Ufficio avrebbe dichiarato non valida la lista anche per tale ragione.

6. Per i candidati Barbaro Domenico, Colella Camillo e Caranci Enrico non poteva ritenersi inibito di sottoscrivere la propria candidatura, non ravvisandosi alcuna disposizione espressamente preclusiva di tale facoltà.

7. Da ultimo, il ricorrente lamenta che i n. 15 certificati elettorali allegati all’elenco 16 e rilasciati dal Comune di Pesche sarebbero invalidi perchè non sottoscritti da alcun soggetto, bensì recanti unicamente la scritta stampigliata "Annibale Pizzi".

La censura è infondata, atteso che – come già spiegato al precedente capitolo I), par. 5, lett. a) per la lista UDEUR – la firma autografa viene sostituita dall’indicazione a stampa del soggetto responsabile sui documenti prodotti con sistema informatizzato (art. 3, comma terzo D.lgs n. 39/1993).

In definitiva conclusione la lista PPI – Isernia è stata presentata da n. 857 sottoscrittori, epperciò validamente.

B) Anche con riferimento alla Circoscrizione di Campobasso il sig. Angelo Iorio deduce, nel ricorso originario, molteplici e numerosi vizi, i quali invaliderebbero la fase di presentazione e ammissione delle liste dei tre seguenti raggruppamenti politici:

I - i Verdi;

II - lo SDI

III - il Partito Comunista – Rifondazione –

I vizi sono quelli precisamente e dettagliatamente descritti nella narrativa del fatto.

I - Per quanto attiene alla lista dei VERDI il Collegio formula le seguenti considerazioni:

1. L’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso, con proprio provvedimento preso il 19.3.2000 di cui al verbale in pari data, ha ammesso la lista in questione, avendo verificato che essa era stata presentata da n. 1062 sottoscrittori le cui firme erano state debitamente autenticate e che le sottoscrizioni stesse erano corredate da n.1062 certificati di iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione di Campobasso.

Il dato numerico 1062 non coincide con quello di 1251, che è il numero delle sottoscrizioni risultanti apposte sulle dichiarazioni di presentazione della lista dei Verdi (n.3 sottoscrizioni) e sui n. 62 atti separati o elenchi (n.1248 sottoscrizioni) .

Il controllo eseguito dalla Prefettura di Campobasso a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 553/2000 e l’ulteriore integrale revisione operata dal Collegio riguardo al materiale documentale concernente la presentazione della lista dei Verdi, evidenziano che le sottoscrizioni originariamente raccolte e presentate all’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso furono in effetti n. 1251.

E’ allora evidente che l’Ufficio ridetto, avendo stabilito di ammettere la lista sulla scorta di sole n. 1062 sottoscrizioni, ha disposto, con proprio provvedimento implicito (sia nell’an che nelle motivazioni), l’invalidazione di n. 189 firme di presentazione.

Siffatta conclusione scaturisce dalla logica ed è avallata, sul piano probatorio, dalle scritte inequivocabili che l’Ufficio Centrale Circoscrizionale ha vergato accanto a molte sottoscrizioni. Almeno laddove le scritte consistono in "NO" o "Manc. cert." o addirittura, laddove, oltre alla scritta "NO", lo spazio riservato alla sottoscrizione è stato sbarrato, è da presumere che l’Ufficio abbia ritenuto che delle sottoscrizioni non si dovesse tener conto (per vari vizi o irregolarità inerenti l’identificazione del sottoscrittore o l’autentica, vizi comunque non esplicitati), ovvero che esse non potessero concorrere alla presentazione della lista (per omessa presentazione del certificato elettorale).

La premessa dianzi svolta appare indispensabile ai fini del riscontro puntuale e veridico degli specifici vizi, i quali sono stati denunciati in ricorso con riferimento individuale alle singole persone dei sottoscrittori.

Invero, in molti casi, è dato rilevare che i nominativi dei sottoscrittori indicati in ricorso e di cui in ricorso si assume che le sottoscrizioni non sarebbero valide ai fini della presentazione della lista, risultano essere proprio gli stessi nominativi vicini ai quali, negli elenchi, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale ha apposto la dicitura "NO" o "Manca cert." o, addirittura, ha anche cancellato, sbarrandolo, il nominativo.

In tale evenienza è ragionevole presumere che i nominativi stessi siano già stati definitivamente esclusi dal novero dei sottoscrittori in sede di verifica della regolarità della presentazione delle candidature effettuata da parte dell’Ufficio competente. Di essi perciò non potrà più tenersi conto in questa sede.

Pertanto le relative sottoscrizioni non potranno essere annoverate tra quelle da invalidare di nuovo, anche qualora si riscontri la sussistenza dei vizi riguardo ad esse lamentati in ricorso.

2. Il Collegio ha proceduto a verificare direttamente tutta la documentazione riferibile alla lista dei Verdi della circoscrizione di Campobasso. In esito a tale indagine è risultato che:

a) n. 9 (nove) sottoscrittori hanno presentato la lista senza che, riguardo ad essi, venissero indicate le modalità dell’identificazione; in particolare il relativo riquadro dello stampato, sovrastato dalla dicitura "Documento di identificazione", è stato lasciato completamente in bianco e, pertanto, i sottoscrittori medesimi non risultano essere stati identificati nè attraverso l’esibizione di documenti nè per conoscenza personale da parte dell’autenticante.

Essi sono:

Ciaccia Maria (elenco n. 10);

Frezza Antonio (elenco n. 24);

Faventi Manuela (elenco n. 31);

Anemone Natalia (elenco n. 31);

Palange Vittorio (elenco n. 32);

D’Ippolito Antonella (elenco n. 44);

Martino Susanna (elenco n. 44);

Simonelli Francesco (elenco n. 60);

Perrone Simone (elenco n. 21);

b) n. 15 (quindici) sottoscrittori hanno presentato la lista essendo stati identificati con l’esibizione del tesserino – certificato recante il numero di codice fiscale; ed infatti nel relativo riquadro dello stampato, sotto la dicitura "Documento di identificazione" è stata trascritta la serie di lettere e numeri corrispondente al numero di codice fiscale di ognuno.

Essi sono:

D’Aversa Pasqualina(elenco n,.48);

Rossi Valentina (elenco n.49);

Durante Titiana (elenco n 51);

Sardo Giuseppe (elenco n.54);

Cincindella Giovanni (elenco n.55);

Supino Giovanni (elenco n.60);

Conti Elena (elenco n.60);

Cincindella Angela (elenco n.60);

Fino Luigia (elenco n.60);

Paolucci Alessandro (elenco n.60),.

Carozza Vittorio (elenco n.60);

Ciambrone Elvira (elenco n.60);

Fimiani Concetta (elenco n.60);

Ianiro Maurizio (elenco n.60);

Pappalardo Nadima Helena (elenco n.60);

c) n.1 (uno) sottoscrittore ha presentato la lista essendo stato identificato con l’esibizione di documento così qualificato:"Tessera Prov. Stud. N.° 3517522".-

Egli è : Paolantonio Americo (elenco n.21),

d) n. 50 (cinquanta) sottoscrittori hanno presentato la lista senza mai depositare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni appartenenti alla Circoscrizione di Campobasso:

Essi sono:

D’Agostino Maria Carmela(elenco n. 49);

Permolino Michele (elenco n. 49);

Sulmona Angela (elenco n. 49);

Verzicco Luigi (elenco n. 49);

Taccone Alessandro (elenco n. 49);

D’Addario Costantino (elenco n. 49);

Gramegna Marisa (elenco n. 49);

D’Adderio Marianna (elenco n. 49);

Marzano Pietro (elenco n. 49);

Casapulla Vittoria (elenco n. 49);

Stinziani Giuseppina (elenco n. 49);

Caterina Antonio (elenco n. 49);

Ramunno Maria Cristina (elenco n. 49);

Sapio Paolo (elenco n. 49);

D’Imperio Maria (elenco n. 49);

Barrea Mariano (elenco n. 49);

Picciano Fernando (elenco n. 49);

Tavaniello Piero (elenco n. 49);

De Cesare Mauro (elenco n. 49);

De Cesare Santo (elenco n. 49);

De Cesare Luca (elenco n. 49);

D’Imperio Filomena (elenco n. 49);

Di Camillo Luigi (elenco n. 49);

Fiorilli Fernanda (elenco n. 49);

Di Camilli Lalli Michele (elenco n. 49);

Di Camillo Antonio (elenco n. 49);

Perillo Carmen (elenco n. 49);

Fantacone Francesco (elenco n. 49);

Onza Fabio (elenco n. 49);

Silvestri Matteo (elenco n. 49);

Pilone Anna Maria (elenco n. 49);

Luciani Giuseppe (elenco n. 49);

Picciano Nicola (elenco n. 49);

Colavito Domenico (elenco n. 49);

De Felice Giovanni (elenco n. 49);

Frisone Carmela (elenco n. 52);

Spina Libera (elenco n. 52;

Colangelo Andrea (elenco n. 52);

Cimaglia Mario (elenco n. 52);

Ciccone Quirina Agata (elenco n. 52);

Ruffo Carmela (elenco n. 53);

Ruggi Saverio (elenco n. 59);

De Renzis Antonietta (elenco n. 60);

Sbrocca Antonio (elenco n. 60);

Ziccardi Nicola (elenco n. 60);

Gentile Maria (elenco n. 60);

De Stefano Giovanni (elenco n. 60);

Mascia Michele (elenco n. 60);

Cassetta Michele (elenco n. 60);

Caterina Paolo (elenco n. 60);

e) riguardo a n. 8 ( otto ) sottoscrittori è stata riscontrata la difformità segnalata dai ricorsi, tra i dati identificativi indicati nell’elenco, all’atto della sottoscrizione, ed i dati riportati nei relativi certificati elettorali. Se ne riporta l’elenco, riservando al termine le considerazioni del Collegio.

Essi sono:

- Bellocchio Fiorella (elenco n. 20), per la quale sull’elenco sono riportati i seguenti luogo e data di nascita: Torino, 20.01.1968; mentre il certificato elettorale allegato contempla Bellocchio Fiorella, nata a Rivoli (TO) il 26.12.1972.

- Nigris Sonia (elenco n. 20), per la quale sull’elenco sono riportati i seguenti luogo e data di nascita: Mestre (Venezia) 14.10.1952; mentre il certificato elettorale allegato contempla Nigris Sonia, nata a Venezia (VE) il 14.10.1952;

- Di Cristofaro Margherita (elenco n. 21), per la quale sull’elenco sono riportati i seguenti luogo e data di nascita: Campobasso 25.1.1953; mentre il certificato elettorale allegato contempla: Di Cristofaro Margherita Domenica nata a Santo Stefano il 25.1.1953;

- Di Silvio Giuseppe (elenco n. 44), per il quale sull’elenco sono riportati i seguenti luogo e data di nascita: Termoli, 11.11.1945; mentre il certificato elettorale allegato contempla: Di Silvio Giuseppe, Termoli (CB) 11.01.1945;

- Agosto Iolanda (elenco n. 44), per la quale sull’elenco sono riportati i seguenti luogo e data di nascita: Ceglie (BR), 28.8.1937, mentre il certificato elettorale allegato contempla: Agosto Iolanda, Ceglie Messapica (BR), 29.8.1937;

- Mallarde Nicola (elenco n. 44), il quale sull’elenco risulta indicato come Mallarde Nicola, nato a Bari il 7.8.1956; mentre il certificato elettorale allegato contempla: Mallardi Nicola, nato a Bari il 7.8.1956;

- Ermini Laura (elenco n. 55), la quale sull’elenco risulta indicata come Ermini Laura, nata a Catania il 19.5.1935;

f) Riguardo a n. 1 (una) sottoscrittrice i dati anagrafici riportati nell’elenco sono parzialmente mancanti.

Ella è : Maiorano Gabriella, (elenco n. 60), per la quale sull’elenco sono riportati i seguenti dati: Germania 21.4.1966.

3. Per le considerazioni tutte già enunciate a proposito della lista UDER di Isernia alla precedente parte A, par. I, punti 2 e 3, lettere a), c), e), f), g) anche le deficienze e di irregolarità qui sopra specificate con riguardo alla lista dei Verdi di Campobasso, sono quasi tutte, tali da viziare insanabilmente l’autenticazioni delle sottoscrizioni dei presentatori e la presentazione della lista.

In particolare, non possono sicuramente computarsi nel novero delle firme validamente raccolte:

- quelle dei 9 (nove) sottoscrittori la cui identità non risulta essere stata accertata dal pubblico ufficiale autenticante;

- quelle di n. 15 sottoscrittori che sono stati identificati attaverso il libretto – certificato attributivo del numero di codice fiscale;

- quelle di n. 50 sottoscrittori che hanno presentato la lista senza mai depositare i certificati comportanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della circoscrizione di Campobasso;

- quella di Bellocchio Fiorella, riguardo alla quale vi è assoluta ed insanabile discordanza tra i dati anagrafici riportati in elenco e quelli risultanti dal certificato elettorale;

- quella di Maiorano Gabriella, attesa la totale indeterminatezza del dato riferito al luogo di nascita.

Per contro, il Collegio ritiene che le imperfezioni rilevate riguardo all’identificazione dei seguenti presentatori ed all’autenticazione della loro sottoscrizione non configurino vizi invalidanti:

- quanto al Paolantonio Americo, essendo possibile che lo specifico documento esibito ( tessera del Provveditore agli Studi) fosse idoneo documento di identificazione personale;

- quanto a Nigris Sonia, Di Cristofaro Margherita, Di Silvio Giuseppe, Agosto Iolanda e Mallarde Nicola, atteso che le lievissime discordanze dei dati anagrafici sono plausibilmente riferibili o all’indicazione della frazione comunale in luogo del Comune (Mestre era prima frazione di Venezia; Santo Stefano è frazione di Campobasso) o ad evidenti errori materiali (11.11.45 invece di 11.01.45; 28.8.1937 invece di 29.8.1937; Mallarde invece di Mallardi).

Per Ermini Laura si rileva invece che non è stato possibile riscontrare i dati anagrafici del certificato elettorale, non rinvenuto.

4. Conclusivamente, i sottoscrittori della lista dei Verdi che, alla stregua delle emergenze documentali in atti quali riscontrate dal Collegio, non hanno validamente concorso alla presentazione della lista stessa sono in numero di 76 (9+15+50+1+1).

Al riguardo si ribadisce che tutti i nominativi sopra indicati, la cui somma ammonta a 76 (settantasei) unità, non rientrano sicuramente tra quelli già eliminati dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale attesochè, riguardo a tali nominativi, l’Ufficio non ha precisato in alcun modo, nè con alcuna annotazione, che essi non erano validi e che pertanto dovevano essere scartati.

Sul punto (ma anche per ciò che concerne altri elementi), si osserva che, quanto ai dati trasmessi dall’Ufficio istruttorio nella sua relazione conclusiva, essi non possono essere condivisi perchè, a parte la metodica generale consistente nel rilevare le possibili depurazioni già praticate sulle liste dall’Ufficio Centrale, così evitando di incorrere in doppie esclusioni di sottoscrizioni, ogni altra elaborazione non appare appieno promuovibile in quanto non suffragata da evidenziazioni di dati incontestabili.

Ed invero le puntuali e analitiche rilevazioni effettuare da questo Collegio nella propria autonoma indagine documentale, non consentono di recepire, attese le rilevanti discordanze sopra evidenziate, come esaustivi e pienamente probanti i rilievi provenienti dall’organo istruttorio, anche perchè proposti in termini di incerta lettura e che non consentono una compiuta ed univoca percezione dei dati e del loro significato, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo. Residua pertanto una limitata attitudine pratica all’utilizzo dei suddetti dati ai fini della presente decisione.

5. Con ulteriore ordine di censure si lamenta che il dott. Carlo Lalli, dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Campobasso, avrebbe provveduto ad autenticare le sottoscrizioni contenute negli elenchi 14, 30, 19, 18, 23, 26, 43, 17, 44, 45 e 47, in Comuni che non erano sede del suo Ufficio e fuori dell’orario di servizio, per il che le firme stesse, riferibili a n. 228 presentatori, sarebbero state invalidamente raccolte.

La doglianza, nei termini in cui è posta, è infondata.

Ed invero è in atti (essendo stato prodotto il 10.2.2001 dalla difesa dei controinteressati Movimento politico dei Verdi ed Antonietta Caccia) il provvedimento con il quale il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Campobasso, dott. A. Chieffo, ha autorizzato il personale abilitato, in servizio presso la medesima Amministrazione, a provvedere all’autenticazione delle sottoscrizioni apposte dai candidati ed ai sottoscrittori delle liste dei candidati, fuori della sede del proprio ufficio, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ed in orario extra ufficio.

Il provvedimento stesso è stato adottato in calce alla specifica richiesta in tal senso avanzata il 7.3.2000 dal rappresentante della federazione dei Verdi del Molise, signor Iannotti Orlando.

In ogni caso, la giurisprudenza ha ampiamente chiarito che, sussistendo il potere di autentica, l’esercizio di esso, fuori di un definito ambito territoriale, comporta, al più, sanzione disciplinari a carico del pubblico ufficiale, senza che dalla circostanza derivino invalidità delle autenticazioni.

6. Si passa quindi ad esaminare le restanti, specifiche censure dedotte avverso la lista dei Verdi di Campobasso con i motivi aggiunti notificati dal sig. Iorio il 31.1.2001.

Esse sono quelle esattamente riportate nella narrativa del fatto.

A seguito dell’indagine esperita in proposito dal Collegio, è risultato accertato che:

a) altri n. 8 (otto) sottoscrittori hanno presentato la lista essendo stati identificati con l’esibizione del libretto – tesserino recante il numero del codice fiscale.

Essi sono:

Cutrone Ludovico (elenco n. 8);

Fanelli Angela (elenco n. 8);

Credito Domenico (elenco n. 11);

Ruggiero Giovanna (elenco n. 11);

Caruso Francesco (elenco n. 11);

Conte Vittorio (elenco n. 31);

Codianni Maria Concetta (elenco n. 48);

D’Aversa Pasqualina (elenco n. 48);

b) n. 4 (quattro) sottoscrittori hanno presentato la lista essendo stati identificati con l’esibizione di documenti che non sono da considerare idonei ai fini dell’accertamento dell’identità personale.

Essi sono:

- Cannarsa Nicola (elenco n. 57); il quale ha esibito un certificato di pensione (sul punto vedi quanto osservato, per tale tipo di documento, alla precedente parte A, par. I, punti 2 e 3, lettera d)

- Palermo Elisa (elenco n. 58); anch’ella identificata con certificato di pensione;

- Iacobucci Maria Vittoria (elenco n. 59);

- De Vivo Lucia (elenco n. 60), entrambe queste ultime due identificate con documenti qualificati come tessere universitarie, le quali non possono essere ritenute idonei documenti di identificazione sia perchè numerosi Atenei le rilasciano senza fotografia del titolare, sia perchè, nella specie, non è stato indicato l’Ateno da cui provengono.

c) n. 4 (quattro) sottoscrittori hanno presentato la lista senza che, riguardo ad essi venisse specificato il tipo di documento in base al quale ne veniva accertata l’identità; in particolare, nell’apposito riquadro dello stampato è stata riportata solo una serie di numeri senza alcun’altra indicazione.

Essi sono:

- D’Elena Gianna (elenco n. 31);

- De Paola Amelia (elenco n. 31);

- D’Alessandro Giuseppe (elenco n. 32);

- Gammieri Silvana (elenco n. 32);

Per le ragioni in base alle quali siffatta individuazione è del tutto insufficiente a dare contezza dell’accertamento dell’identità personale, si rinvia alla precedente parte A), paragrafo I, punti 2 e 3, lett. b).

c bis) n. 3 (tre) sottoscrittori hanno presentato la lista senza che, riguardo alla loro identificazione, venisse indicato, oltre alla data, anche il luogo (o il luogo esatto), di nascita.

Essi sono : Perillo Carmen (elenco n. 49) – Carretta Antonio (elenco n. 44) – Volpintesta Andrea (elenco n. 44).

Per le ragioni in base alle quali tale incompleta indicazione non consente l’esatta individuazione della persona fisica del sottoscrittore, si rinvia alla precedente parte A), par. I, punti 2 e 3 lett. g).

d) n. 4 (quattro) sottoscrittori, oltre alla lista dei Verdi hanno sottoscritto anche un’altra lista.

Essi sono :

- Pallante Nicola (elenco n. 12), che figura anche tra i sottoscrittori della lista del P.P.I. (elenco n. 65);

- Frati Nicola (elenco n. 32), che figura anche tra i sottoscrittori della lista PSI (elenco n. 8);

- Lonardelli Michele (elenco n. 21), che figura anche tra i sottoscrittori della lista dei Comunisti italiani (elenco n. 52);

- Cristofaro Carmelina (elenco n. 31), che figura anche tra i sottoscrittori della lista PSI (elenco n. 11).

Si osserva in proposito che, ai sensi dell’art. 9, comma quarto della legge 17.2.1968, n. 108, nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; dal che consegue che le sottoscrizioni dello stesso elettore apposte su più di una lista sono invalide.

e) Riguardo a n. 5 (cinque) sottoscrittori è stata riscontrata significativa difformità tra i dati identificativi indicati nell’elenco ed i dati riportati nei relativi certificati elettorali.

Essi sono:

- Ciaccia Rita (elenco n. 17), che nell’elenco figura essere nata a Piedimonte Matese, mentr’invece, sul certificato elettorale, risulta essere nata a Piedimonte D’Alife (CE);

- Brunetti Loreta Ida (elenco n. 36), che nell’elenco figura essere nata il 2.7.24, mentre invece, sul certificato elettorale, risulta essere nata il 7.2.1924;

- Vetere Maria Rita (elenco n. 44), che nell’elenco figura essere nata l’8.11,.1969, mentre invece, sul certificato elettorale, risulta essere nata il 2.11.1969;

- Lomma Donata (elenco n. 44), che nell’elenco figura essere nata a Civita,mentre invece, sul certificato elettorale, risulta essere nata a Civitacampomarano;

- Ciccone Antonio (elenco n. 61), che nell’elenco figura essere nato a San Giuliano di S., mentre invece, sul certificato elettorale, risulta essere nato a San Giuliano di Puglia.

Per le ragioni in base alle quali una significativa discordanza tra i dati anagrafici indicati in elenco e quelli risultanti dai certificati elettorali determina l’invalidità della presentazione delle candidature, (a meno che non debba ragionevolmente congettuarsi che la persona del sottoscrittore coincida con quella individuata nel certificato), si rinvia alla precedente parte A, par. I, punti 2 e 3, lettera f).

A tal riguardo, il Collegio osserva, in aggiunta, che, laddove il prenome indicato in elenco differisca lievemente da quello risultante dal certificato: così: Nunzia in luogo di Nunziata; Felice, in luogo di Felicino, ecc.) ovvero in elenco sia indicato un solo prenome, mentre sul certificato risultano due o anche tre prenomi (o viceversa) e, d’altra parte, i restanti dati identificativi (cognome, luogo e data di nascita) siano perfettamente coincidenti, la persona del sottoscrittore deve ritenersi sufficientemente identificabile e, quindi, identificata.

Ne consegue la validità di tutte le sottoscrizioni indicate ai punti 1/e ed 1/g dei motivi aggiunti, ad eccezione di quelle riferibili ai predetti Ciaccia Rita, Brunetti Loreta Ida, Vetere Maria Rita, Lomma Donata, e Ciccone Antonio.

Si evidenzia che, anche in relazione ai motivi aggiunti, la verifica effettuata dal Collegio ha tenuto conto dell’attività già esplicata dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale in sede di primo controllo della invalidità delle firme di presentazione della lista e quindi delle esclusioni che l’Ufficio medesimo deve ritenersi abbia operato in relazione a quei nominativi che risultavano espunti con il segno "NO" ovvero con la decitura "Manca cert." (così i sottoscrittori D‘Anchera Rosaria, Di Criscio Marta A:, Marilli Sergio e Novellino Giovanni, dei quali si censura, nei motivi aggiunti, l’omessa presentazione del certificato, in effetti mancante, non sono stati di nuovo presi in considerazione in questa sede perchè già risultanti esclusi dall’Ufficio centrale proprio per tale ragione).

Conclusivamente, avendosi riguardo ai motivi aggiunti, non hanno validamente concorso alla presentazione della lista n. 28 (ventotto) sottoscrittori (8+4+4+3+4+5).

Sommando le 76 sottoscrizioni di cui al precedente punto 4 alle 28 testè indicate, il numero complessivo dei sottoscrittori della lista dei Verdi (che non l’ha validamente presentata) ammonta a 104.

Come già visto, la lista dei Verdi era stata ammessa dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale sulla base di n. 1062 firme valide.

Da tale numero vanno detratte perciò n. 104 sottoscrizioni.

Il risultato è di n. 958 sottoscrizioni valide.

Conseguentemente, essendo esso inferiore al minimo fissato dalla legge (1000), deve concludersi per l’illegittima ammissione della lista dei Verdi di Campobasso.

B I bis) Anche Simiele Michele, ricorrente nel giudizio rubricato al n. 289/2000, si duole dell’illegittima ammissione della lista dei Verdi nella Circoscrizione di Campobasso, deducendo al riguardo, motivi di impugnativa analoghi ed in larga misura specificamente coincidenti con le censure, già fin qui esaminate, proposte dal sig. Angelo Michele Iorio attraverso il ricorso originario ed i motivi aggiunti.

I vizi lamentati dal ricorrente Michele Simiele sono tutti minutamente descritti nella narrativa del fatto.

Riguardo ad essi il Collegio formula le considerazioni che seguono.

1. Non possono essere presi nuovamente in considerazione i nominativi di quei sottoscrittori della lista di cui l’Ufficio Centrale Circoscrizionale ha già disposto, con proprio provvedimento implicito, la cancellazione, avendo segnato accanto ai nominativi stessi la scritta "NO" o la scritta "Manca Cert.".

2. Avendo questo Collegio già invalidato n.104 sottoscrizioni dei presentatori della lista dei Verdi in esito all'esame delle doglianze tutte prospettate dal ricorrente Iorio, risulta oramai priva di scopo pratico e di senso giuridico ogni ulteriore indagine sulla fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente Simiele avverso le medesime sottoscrizioni che già sono state annullate.

Pertanto nemmeno i nominativi di tali sottoscrittori verranno nuovamente presi in considerazione.

3. Tanto premesso ed in esito alla puntuale verifica di tutte le emergenze istruttorie e delle invalidazioni delle sottoscrizioni già operate, si osserva che:

a) Con il primo motivo del ricorso n. 289/2000, avverso l’ammissione della lista dei Verdi si lamentava che numerosi presentatori non avrebbero allegato i certificati elettorali attestanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della Circoscrizione di Campobasso.

Il Collegio riscontra che risulta depositato il certificato elettorale dei sig.ri Gioia Paolo, Lonardelli Giuseppe, Polidori Mimmo, Leone Giovanni e Latessa Giovanbattista.

Quanto a tutti i restanti sottoscrittori indicati nel riferito motivo di ricorso, essi o già sono stati esclusi dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale in sede di ammissione della lista o già questo Collegio si è pronunciato per l’invalidità delle rispettive firme di presentazione.

b) Con il terzo motivo del ricorso n. 289/2000 avverso l’ammissione della lista dei Verdi si lamentava che taluni presentatori avessero sottoscritto anche la dichiarazione di presentazione di altra lista.

Si riscontra che, riguardo ai sottoscrittori stessi (e cioè Pallante Nicola; Frati Nicola; Lonardelli Michele; Cristofaro Carmelina; Caterina Antonio) il Collegio si è già pronunciato per l’invalidità delle relative firme di presentazione della lista (quanto ai primi quattro proprio perchè hanno sottoscritto anche altre liste; quanto a Caterina Antonio per omessa presentazione del certificato).

c) Con il quarto motivo del ricorso n. 289/2000 avverso l’ammissione della lista dei Verdi si lamentava che di numerosi presentatori sarebbero state autenticate le sottoscrizioni sebbene i loro dati identificativi fossero errati o i documenti attraverso cui erano stati identificati non fossero idonei a tale scopo.

Il Collegio riscontra che, riguardo ai sottoscrittori stessi, quali indicati nel predetto motivo di ricorso:

- o la relativa sottoscrizione è già stata ritenuta invalida in relazione alle censure proposte dal ricorrente Iorio (essi sono: Ciaccia Rita; Brunetti Loreta Ida; Vetere Mariarita; Cassetta Antonio; Volpintesta Andrea; Lomma Donata; Ciccone Antonio; Maiorano Gabriella; ed altresì: Cutrone Ludovico; Fanelli Angela; Credito Domenico; Ruggiero Giovanna; Caruso Francesco; Conte Vittorio; Codianni Maria Concetta; D’Aversa Pasqualina; Rossi Valentina; Durante Tatiana; Cincindella Giovanni; Sardo Giuseppe; Carozza Vittorio; Paolucci Alessandro; Fimiani Concetta; Ciambrone Elvira; Pappalardo Nadima Helena; Fino Luigia; Supino Giovanni; Conti Elena; Cincindella Angela; Faventi Manuela; Ciaccia Maria; Anemone Natalia; D’Elena Gianna; De Paola Amelia; D’Alessandro Giuseppe; Palange Vittorio; Gammieri Silvana; D’Ippolito Antonella; Martino Susanna; Perillo Carmen; Cannarsa Nicola dell’elenco n. 57; De Vivo Lucia; Palermo Elisa; Iacobucci Maria Vittoria; Simonelli Francesco);

- o il rispettivo nominativo non risulta nell’elenco: così è per Ianno Luigi. Nell’elenco 60 in effetti vi è la sottoscrizione di Ianno Maurizio, la quale comunque è stata ritenuta invalida perchè egli è stato identificato col certificato del codice fiscale;

- o la rispettiva sottoscrizione è stata ritenuta ed è da ritenersi valida, attese le insignificanti discordanze tra i dati anagrafici riportati in elenco e quelli risultanti dai certificati elettorali, discordanze plausibilmente ascrivibili ad errori materiali e tali comunque da far considerare le persone dei sottoscrittori sufficientemente identificabili e, quindi, identificate.

Restano da vagliare le posizioni dei seguenti sottoscrittori: Cannarsa Nicola (elenco 54), Mantegna Nunzio (elenco n. 60); Presutti Mauro (elenco n. 49); Zorzet Lucia (elenco n. 19); Ciaramella Gianluca (elenco n. 60);

Orbene:

- il sottoscrittore dell’elenco 54, Cannarsa Nicola, è lo stesso che ha sottoscritto l’elenco n. 57 con lo stesso nome; trattasi di stessa identità e non di omonimia, atteso che il documento identificativo risulta essere, in entrambi i casi, lo stesso (certificato di pensione n. 60247329) ed i certificati elettorali allegati ai due elenchi riportano entrambi lo stesso luogo e data di nascita (Termoli: 22-4-1936). La concordanza del numero del documento identificativo e dei dati anagrafici dimostra che l’anno di nascita indicato per Cannarsa Nicola sull’elenco 57 (1930, anzichè 1936) è frutto di errore.Siccome la sottoscrizione di Cannarsa sull’elenco n. 57 è già stata invalidata in relazione al ricorso proposto da Iorio Angelo Michele, sulla questione il Collegio non deve più pronunciarsi;

- il sottoscrittore dell’elenco n. 60 Mantegna Nunzio è stato correttamente identificato, atteso che il documento di riconoscimento esibito risulta essere stato la "patente n. 101795";

- il sottoscrittore dell’elenco n. 49 Presutti Mauro, invece, non è stato validamente identificato, in quanto non è stato indicato il dato anagrafico del luogo di nascita, ma solo la data (6-7-62),

- nemmeno la sottoscrittrice dell’elenco 19, sig. Zorzet Lucia, nata il 7-7-1920 a Capodistria, è stata validamente identificata, in quanto ha esibito il certificato di pensione;

- infine nemmeno il sottoscrittore dell’elenco n. 60 signor Ciaramella Gianluca, è stato correttamente identificato, in quanto non risulta indicata la tipologia del documento.

In conclusione, per le ragioni dedotte con il quarto motivo di ricorso va ritenuta l’invalidità di n. 3 (tre) sottoscrizioni.

d) Con il quinto motivo del ricorso n. 289/2000 si lamentava che di numerosi presentatori sarebbero state autenticate le sottoscrizioni essendo unico il prenome indicato in elenco, mentre invece sul certificato elettorale erano indicati due o più prenomi.

Su analoga doglianza, riguardante pressochè tutti gli stessi sottoscrittori denunciati dal ricorrente Michele Simiele, il Collegio si è già pronunciato nella precedente parte B, par. I, punto 6, lettera e) a proposito del ricorso Iorio, concludendo per la sua infondatezza; e tale avviso si deve ribadire, atteso che l’esame dei dati anagrafici dei singoli sottoscrittori ha confermato che essi erano sufficienti per la loro esatta identificazione personale.

4. Vanno considerate a parte le doglianze portate nel secondo motivo del ricorso n. 289/2000, con cui si rilevano vizi consistenti nell’attività dei pubblici ufficiali autenticanti (sia con riferimento all’autenticazione delle firme di molti dei candidati, sia con riferimento all’autenticazione delle firme dei presentatori della lista).

Ritiene il Collegio che le censure figuranti nel ricorso in oggetto relative ad irregolarità afferenti agli autenticanti dr. Carlo Lalli e dr. Cofelice per imprecisioni riscontrabili nelle loro dichiarazione di autentica (ed attinenti alla completezza della firma o alla esattezza della qualifica indicata) non assumano giuridica rilevanza. Ciò in quanto i vizi denunciati non comportano incertezze circa l’ascrivibilità delle funzioni di autenticazione a soggetti abilitati e dei quali è del tutto verificabile, in ogni tempo, l’identità; nè lo stesso ricorrente per vero ha evidenziato, sul punto e specificamente, alcun proprio plausibile dubbio.

5. Quanto ai motivi aggiunti proposti dal sig. Michele Simiele, essi sono sicuramente ammissibili per i vari ordini di ragioni sopra esposte.

Nel merito tuttavia tali motivi hanno già trovato adeguata trattazione nel presente contesto decisorio e pertanto alcun esame partitario deve essere rinnovato in specifico riferimento ad essi.

6. In conclusione, avendosi riguardo anche al ricorso proposto dal signor Michele Simiele avverso l’ammissione della lista dei Verdi, il numero complessivo delle sottoscrizioni valide deve essere decurtato di altre 3 (tre) e, pertanto, esso scende a n. 955 (novecentocinquantacinque).

II - Quanto alla lista dello SDI di Campobasso, il ricorrente Angelo Iorio formula molteplici censure afferenti sia la validità delle dichiarazioni di autentica, sia la regolarità delle sottoscrizioni autenticate, sia finanche l’esatta individuazione delle persone dei candidati.

Le censure sono quelle minutamente riferite nella narrativa del fatto.

Risulta altresì lamentato un ulteriore più radicale vizio a carico della lista S.D.I. di Campobasso per il fatto che la raccolta delle relative firme di adesione degli elettori, sarebbe inficiata dalla circostanza che alcuni tra i candidati figuranti come tali nell’elenco sottoposto ai presentatori sottoscrittori della lista, non avevano mai accettato la candidatura

Si sarebbe dunque verificato che i detti elettori, nel sottoscrivere la lista, avrebbero erroneamente supposto che in essa figurassero determinati candidati, per ciò cadendo in errore nella loro adesione ad una compagine politica, la cui reale consistenza e configurazione soggettiva era, di fatto, diversa da quella figurante dall’elenco da essi conosciuto. Trattasi dei candidati Campopiano Oreste, Cosco Pasqualina e De Santis Antonio, per i quali tutti manca l’accettazione della candidatura.

Per la precisione, l’esame documentale ha evidenziato che, per due delle candidature (Campopiano e Cosco), sussiste esatta indicazione, nel frontespizio dell’elenco dei candidati (ma unicamente per i soli elenchi n.55, 88, 61, venuti alla sottoscrizione degli elettori – presentatori di lista), che i predetti non fanno parte della lista dei candidati dello S.D.I. .

Va comunque rilevato che il nominativo di De Santis non è mai sato cassato da nessun elenco dei candidati, per il che la raccolta delle adesioni-presentazioni, è stata sempre fatta sul falso presupposto della sua presenza in lista.

La gran parte delle firme (n.1042) è peraltro riferibile ad elenchi nei quali figurano tutti i tre soggetti sopra indicati, per il che è evidente lo sviamento degli elettori-presentatori che non sono stati messi tempestivamente al corrente dell’esatta composizione individuale della lista dei candidati.

La circostanza vizia insanabilmente la lista stessa, nella sua totalità, non potendosi in alcun modo precisare se gli assensi espressi dagli elettori-presentatori, alla lista de qua, fossero -ed in che misura- conseguenti alla presenza tra i candidati, dei tre elementi la cui partecipazione ben poteva essere ritenuta determinante di un numero imprecisato di consensi e potenzialmente finanche di tutte le adesioni.

Va infatti considerato, non solo che assume rilevanza il peso individuale dei suddetti candidati nell’opinione dei sottoscrittori-presentatori, (peso che si è detto possibilmente condizionante delle loro determinazioni), ma altresì che la compagine dei candidati, sinteticamente considerata nella sua organicità, costituisce nel giudizio del sottoscrittore della lista, un insieme, o come talune correnti espressioni in materia affermano: una "squadra", che deve essere valutata nel suo contesto complessivo.

Ciò con il risultato che la defezione di taluni elementi (potenzialmente già di per sé esponenziali di taluni valori ed aventi personale ascendente), dall’insieme considerato dall’elettore-sottoscrittore della lista, poteva determinare una caduta di interesse per tutta la lista essendo compromessa la genuinità e l’affidabilità di essa.

E di essa, sia nella struttura complessiva, sia nelle individuali candidature.

Va conseguentemente esclusa dalla competizione la lista S.D.I. di Campobasso, per il vizio sopra evidenziato, attesa la possibile captazione di consensi.

Il rilievo ha valore assorbente di ogni altra censura, così come formulata nell’atto introduttivo (ricorso n.293/2000) a carico delle singole sottoscrizioni dei presentatori della lista S.D.I. di Campobasso.

III) Per quanto attiene alle doglianze portate nel ricorso proposto dal sig. Angelo Michele Iorio avverso la lista del "Partito Comunista – Rifondazione" il Collegio osserva quanto segue:

l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso, con proprio provvedimento del 19.3.2000 di cui al verbale in pari data, ha ammesso la lista in questione, avendo verificato che essa era stata presentata da n. 1045 sottoscrittori le cui firme erano state debitamente autenticate e che le sottoscrizioni stesse erano corredate da n. 1045 certificati di iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della Circoscrizione di Campobasso.

Il dato numerico 1045 non coincide con quello di 1114, che è il numero delle sottoscrizioni risultanti apposte sulla dichiarazioni di presentazione della lista provinciale dei candidati e sui n. 70 atti (o elenchi) allegati.

E’ allora evidente – come già riscontrato per la lista dei Verdi – che l’Ufficio centrale Circoscrizionale di Campobasso, avendo stabilito di ammettere la lista sulla scorta di sole 1045 sottoscrizioni, ha disposto, con proprio provvedimento implicito (sia nell’an, che nelle motivazioni), l’invalidazione di n. 69 firme di presentazione.

Anche per la lista in questione siffatta conclusione logica è corroborata dalle scritte inequivocabili che il ridetto ufficio ha vergato accanto a più sottoscrizioni.

Tali scritte consistono in un "NO"; ed esse fanno presumere che l’Ufficio abbia inteso invalidare le sottoscrizioni relative.

Quanto premesso è indispensabile ai fini del riscontro esatto e veridico degli specifici vizi, i quali sono stati denunciati in ricorso con riferimento individuale alle singole persone dei sottoscrittori.

Anche per tale lista infatti è dato rilevare che un certo numero dei nominativi dei sottoscrittori indicati in ricorso e di cui ivi si assume che le sottoscrizioni non sarebbero valide ai fini della presentazione della lista, risultano invece essere proprio gli stessi nominativi vicino ai quali, negli elenchi, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale aveva già apposto la dicitura "NO".

In tale evenienza è ragionevole presumere che i nominativi stessi siano già stati definitivamente esclusi dal novero dei sottoscrittori in sede di verifica della regolarità della presentazione delle candidature effettuata da parte dell’ufficio competente; e di essi perciò non potrà più tenersi conto in questa sede.

Pertanto le relative sottoscrizioni non potranno essere annoverate tra quelle da invalidare di nuovo, anche qualora si riscontri la sussistenza dei vizi riguardo ad esse lamentati in ricorso.

Il Collegio ha proceduto a verificare direttamente tutta la documentazione riferibile alla lista del "Partito Comunista – Rifondazione"; in esito alla quale indagine formula le seguenti considerazioni:

dei sottoscrittori Colameo Alfonso (elenco n. 58), Spinozzi Claudio ( elenco n. 59), e Gliosca Rino John (elenco n. 59), non è stato indicato l’esatto luogo di nascita, ma solo lo stato (rispettivamente: Francia; Germania; Australia);

dei sottoscrittori Falcone Libero (elenco n. 62) e Camelia Olga (elenco n. 63) non è stato indicato il luogo di nascita;

di 14 firmatari dell’elenco 54 (e precisamente: Tamilia Nicola nato il 6.12.1955; Loreto Giovanni; Velardi Nicola; Mancinone Nicola; Catalano Andrea; Greco Marco; Marrone Giuseppe; Madonna Davide; Grande Dino; Torzi Angelo; Ricci Elisabetta; Di Lisio Antonietta; Ricci Michele; Iovine Mario) non è stato attestato in base a quali modalità essi siano stati identificati ed il riquadro dello stampato relativo all’indicazione del documento di riconoscimento è stato lasciato in bianco.

Lo stesso è da dirsi di tutti e sei i sottoscrittori dell’elenco n. 55 e, cioè, di Tamilia Nicola nato il 9.11.1950, Tamilia Domenico, Iuliani Giovanna, Velardi Antonio, Tamilia Michela e Palladino Umberto; nonchè di Augelli Patrizia (elenco n. 59).

Il numero complessivo delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c), riguardo alle quali sussistono dunque i vizi invalidanti, ammonta n. 26 (ventisei).

Il ricorrente Iorio lamenta inoltre che n. 6 presentatori della lista del "Partito Comunista – Rifondazione" (e cioè: Gasbarro Remo; Giuliano Angelo; Croce Verginio Pasquale; Gentile Adelchi; Corbo con cert. elett. N. 3815; Morrone Michele) avrebbero sottoscritto anche le liste di altri raggruppamenti politici.

La Prefettura incaricata dell’istruttoria non ha fornito riscontri su tale circostanza; e il Collegio non ha la possibilità di verificare direttamente se risponda al vero la sottoscrizione di altre liste da parte dei sei summenzionati elettori poichè la relativa documentazione necessaria non risulta tutta acquisita agli atti.

Ogni ulteriore indagine istruttoria sul punto appare tuttavia superflua, atteso che, quand’anche venisse accertato che i sei presentatori di cui trattasi hanno effettivamente sottoscritto anche altre liste con la conseguenza che le loro firme di presentazione della lista del "Partito Comunista – Rifondazione" sarebbero da reputarsi invalide, cionondimeno il numero complessivo delle sottoscrizioni nulle salirebbe, al più, a 32 (trentadue) e le 1045 sottoscrizioni di presentazione della lista stessa, dovendo essere decurtate di 32, scenderebbe a 1013 (mille e tredici).

Il quale sarebbe comunque superiore a quello minimo di 1000 necessario per l’ammissione delle candidature.

In conclusione la doglianza è infondata e la lista del "Partito Comunista – Rifondazione" è stata legittimamente ammessa.

IV – Con riferimento sempre alla Circoscrizione di Campobasso è stato inoltre sostenuto, da entrambi i ricorrenti, che il partito dei Comunisti Italiani avrebbe presentato una propria lista di candidati, avvalendosi irritualmente del simbolo del partito, mancando specifica autorizzazione del segretario nazionale del partito. Ed invero, il simbolo sarebbe stato presentato dal segretario regionale del partito che ha esibito, all’atto del deposito, una nota a firma del segretario nazionale del partito, on. Cossutta, attestante che: "Macoretta Nicola, nato a Castropignano (CB) il tredici novembre millenovecentoquarantanove, è Segretario del Comitato Regionale del Molise del Partito dei Comunisti Italiani", in chiave meramente dichiarativa e senza alcun conferimento di potere, dunque senza nessuna’altra espressione conferente ad autorizzare tale soggetto all’uso del contrassegno per la lista da questi presentata e che il segretario nazionale, perciò, non mostra di conoscere.

La nota del segretario nazionale del partito, peraltro, nemmeno esprime alcun riferimento agli esperimenti elettorali in corso e sembra perciò del tutto disancorata da tale contingenza.

La censura in esame, figura tra i motivi dell’originario ricorso Simiele, e tra i motivi aggiunti del ricorso Iorio.

Il collegio rileva che il problema dell’uso del contrassegno di partito, forma oggetto di specifica disposizione di legge(legge 17.2.1968 n.108 "Norme per l’elezione dei consigli regionali").

Stabilisce l’art. 9 comma ottavo n.4 che:

"omissis – non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli – omissis – che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore".

Sembra dunque evidente, per l’uso di contrassegni di partiti presenti in Parlamento, che debba risalirsi ad individuare chi detenga il potere (rectius: il titolo), per l’uso stesso, affinché non s’ingeneri nell’elettore errore circa l’effettiva ascrivibilità della lista ad un determinato schieramento politico.

Al proposito, va preliminarmente precisato che -in materia- si registra altra fonte normativa, (D.P.R. 28.4.1993, n. 132, art. 2)apparentemente contrastante con quanto sopra esposto e, secondo la quale l’uso del simbolo di partiti presenti in Parlamento può essere consentito in base a:

"omissis, dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali e provinciali di essi, che risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo incaricati con mandato autenticato, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso".

Tale disposizione, parzialmente diversa rispetto a quella dell’art.9 sopra citato e che è invocata dalla difesa del Di Bartolomeo nella propria comparsa di costituzione e risposta, del 15.11.2000, non appare tuttavia sufficiente a risolvere il problema in quanto la norma del D.P.R. 1993/132 (Regolamento di attuazione della legge 25.3.1993 n. 81) riguarda, espressamente ed esclusivamente, la materia delle elezioni comunali e provinciali e perciò non può essere richiamata nel caso di elezioni regionali, che sono regolate da distinta disposizione di legge diversamente concludente e sicuramente in vigore e che fa capo al ben più pregnante carattere della elezione regionale, attributiva di poteri legislativi alle assemblee e non solo amministrativi, come per comuni e province.

Il presupposto sostanziale e la ratio dell’art. 9 consistono nel fatto che, in sedi periferiche, i responsabili locali dei partiti, potrebbero, in occasione di elezioni regionali, discostarsi dalle linee politiche centrali di partito e presentare liste non condivise dagli organi centrali.

In tal caso, si ingenererebbe "errore" negli orientamenti di voto degli elettori che, aderendo alle politiche ufficiali del partito, così come ascrivibili alle segreterie nazionali, intendano confermare il loro consenso agli esponenti regionali ed alle liste da loro presentate sotto il simbolo di partito.

Ed invero, la preposizione alle liste dei contrassegni dei partiti nazionali, se validamente effettuata attraverso l’espressa autorizzazione all’uso del simbolo, costituisce garanzia di un pieno asseveramento delle candidature a livello degli organi centrali, così evitando che possa sussistere il caso di candidature facenti capo a "deviazioni locali", surrettiziamente prospettate come espressione ortodossa del partito, attraverso l’uso improprio, se non pure fraudolento, del simbolo nazionale.

Tale argomentazione non deriva invero da un processo interpretativo, ma costituisce puntuale attuazione di un disposto di legge, inequivocabilmente espresso dalla norma più volte richiamata e la cui precettività non può essere elusa.

Si conclude pertanto, nel senso che l’attestazione del segretario nazionale del partito dei Comunisti Italiani che ha unicamente dichiarato che un determinato soggetto (sig. Macoretta) è segretario regionale del partito, non comporta conferimento di potere alcuno, né alcuna autorizzazione, ad avvalersi dell’uso del contrassegno nazionale per la lista presentata.

Deve quindi ritenersi che, alla stregua del citato art.9 comma ottavo n.4, il contrassegno de quo è stato presentato: "da parte di chi non ha titolo" , escludendosi che il segretario regionale di un partito possa, ex se, disporre di tale potere che, dunque, verrebbe, in contraria ipotesi, ad essere validamente utilizzabile da tutti i segretari regionali, al di fuori del diretto controllo del partito, dunque con possibile compromissione della buona fede dell’elettore.

E che tale dovesse essere la norma di settore, è prova nella circostanza che tutti gli altri schieramenti politici che hanno partecipato alla consultazione elettorale de qua, hanno prodotto specifica autorizzazione del segretario nazionale del partito all’uso del contrassegno.

Ed è appena il caso di precisare –da ultimo- che la disposizione della legge in esame ed il conforme uso consolidato in materia, non sono rivolti a tutelare il partito in quanto tale, da usi impropri del simbolo, sibbene direttamente ed esclusivamente l’elettore, che non può, e non deve, essere indotto in possibili "errori".

- Manca infine, da parte dei controinteressati, alcuna contraria dimostrazione circa la sussistenza del potere in questione, in capo al Segretario Regionale.

Il simbolo del partito dei Comunisti Italiani non poteva dunque essere presentato e pertanto la relativa lista non poteva partecipare alle elezioni de quibus sotto l’egida di quel contrassegno.

Nè sussiste contrasto tra tale conclusione e quanto stabilito da disposizioni quali l’art. 1, 1° comma lettera b) e 2° comma del D.L. 30 maggio1976 n. 161, convertito con modifiche con L. 14 maggio 1976 n. 240.

Ciò in quanto la disposizione di cui alla riferita lettera b), era stata emanata in esclusivo riferimento al contemporaneo svolgimento delle elezioni nazionali e regionali del 20 giugno 1976 e poi abrogata, con L. 25 marzo 1993 n. 81, mentre quella di cui al comma 2° concerne, fra l’altro, i poteri del Segretario regionale di partito, di sottoscrivere: "la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature" senza quindi riferimento all’uso del contrassegno.

Con questa conclusione può ritenersi esaurito l’esame dei ricorsi riuniti.

I risultati della complessa disamina possono essere riassunti come segue:

Sono riconosciute fondate le censure dei ricorsi riuniti attinenti ai seguenti punti:

lista UDEUR di Isernia, per la quale sono avvalorate n. 740 sottoscrizioni, inferiori perciò al minimo di legge;

lista Verdi di Campobasso, per la quale sono avvalorate n. 955 sottoscrizioni, inferiori perciò al minimo di legge;

lista Comunisti Italiani di Campobasso, per vizio nella presentazione del contrassegno del Partito Nazionale;

lista SDI di Campobasso, per essere la raccolta delle firme di presentazione della lista stessa, avvenuta con iscrizione in elenco dei candidati Campopiano Annibale Oreste, Cosco Pasquale e De Santis Antonio, i quali tutti non avevano accettato le candidature.

La constatazione che da quanto esposto deriva circa la illegittima ammissione delle liste elettorali contestate alla consultazione elettorale, comporta il rilievo che tale circostanza ha sicuramente alterato l’esito delle elezioni stesse, con ciò invalidando i risultati così come proclamati dai competenti uffici.

Si deve infatti considerare che il raggruppamento "Molise Democratico", era configurato, nella sua identità, dagli apporti di più liste, facenti capo a più partiti.

Sembra perciò evidente che gli aderenti ai quattro partiti: UDEUR, Verdi, SDI e Comunisti Italiani, nelle circoscrizioni indicate nel ricorso, abbiano espresso il proprio voto in favore della coalizione, anche in ragione della partecipazione ad essa del partito di preferenza, la cui presenza nella competizione elettorale aveva qualificato alla loro attenzione la coalizione politica.

Ove dunque le liste di candidati di tali partiti non fossero state ammesse, e dunque fosse stata conseguentemente alterata la fisionomina dell’insieme, non risulta in alcun modo certo che gli elettori avrebbero ugualmente aderito alla coalizione, pur non potendosi- corrispettivamente – escludere l’ipotesi di una adesione al raggruppamento, in virtù di altri fattori aggregativi.

L’obiettiva ed insanabile incertezza sul punto, conduce a ritenere che, comunque un grave squilibrio ed una turbativa nelle posizioni di fondo si siano determinati, per il che, anche considerato che lo scarto di voti tra i due raggruppamenti è inferiore a mille voti, è fondatamente radicata l’ipotesi che una diversa configurazione dello scenario politico elettorale avrebbe potuto determinare esiti diversi da quelli registrati, e ciò non tanto e non solo per un possibile trasferimento di voti da una parte all’altra degli schieramenti, quanto più probabilmente per il fatto che gli elettori dei partiti contestati, ove non ammessi alla votazione, avrebbero potuto, in ipotesi, disertare le urne e con ciò determinare altri risultati che non quelli venuti in essere.

Essendo peraltro impossibile prevedere l’esito delle elezioni in presenza di mutamenti nelle componenti elettorali, non può trarsi la conclusione che, in assenza delle liste contestate, le risultanze del voto sarebbero state comunque le stesse, per il che sembra opportuno, in rispetto della libera volontà elettorale, per come avrebbe potuto determinarsi, invalidare il contesto complessivo delle elezioni svolte nel Molise per la costituzione degli organismi regionali, in vista di una loro integrale ripetizione.

Al fine di prospettare più esattamente il quadro sopra delineato, si riportano le seguenti risultanze:

(verbale ufficio centrale circoscrizionale di Isernia, 18 aprile 2000)

lista provinciale n. 7: UDEUR ha riportato voti 2838.

Dall’estratto del verbale dell’ufficio centrale circoscrizionale di Campobasso, 5 maggio 2000 le seguenti liste hanno riportato:

Verdi voti 2187

SDI voti 3801

Comunisti Italiani voti 3670

pertanto le liste sopra indicate hanno riportato complessivamente 12.496 voti.

L’elevato numero di tali suffragi giustifica il convincimento che è stato sicuramente alterato l’esito delle elezioni che vedevano uno scarto tra i due raggruppamenti di 930 voti.

Al riguardo si rileva che i ricorrenti, per il caso di accoglimento del gravame, hanno prospettato, in sede di discussione orale, tre ipotesi:

decurtazione dai risultati elettorali complessivi, dei voti riportati dalle liste irregolarmente ammesse, con ricalcolo dei dati finali e correzione dei verbali di proclamazione. Quindi con proclamazione in favore della parte ricorrente.

Annullamento delle operazioni tutte elettorali a partire dall’illegittima ammissione delle liste e rifacimento di esse, circoscrivendo la competizione alle sole liste legittimamente ammesse.

Annullamento dell’intero esperimento elettorale, fin ab origine.

La prima ipotesi non può trovare ingresso, in quanto anche nel caso in cui le liste irregolari non fossero state ammesse, non può ritenersi che il contrapposto schieramento politico avrebbe conseguito, per ciò solo, la vittoria, in quanto gli elettori che hanno espresso preferenze per le liste de quibus, avrebbero comunque potuto orientare il proprio voto sulle liste residue, che facevano capo allo stesso raggruppamento.

Deve peraltro rilevarsi che la soluzione in esame sarebbe in contrasto con il dato che la maggioranza degli elettori del Molise si era espressa in favore di un determinato schieramento, con suffragio ormai incontestabile (le censure dell’attribuzione dei voti sono infatti state rinunziate dai ricorrenti).

Ciò che rende, anche sul piano del dovuto rispetto alla volontà popolare, sconveniente che, per effetto di vizi formali, per quanto gravi e invalidanti, possa pervenirsi al ribaltamento degli equilibri politici a suo tempo espressi, insediando al vertice della Regione una componente alternativa, che era risultata comunque soccombente, seppur di strettissima misura.

E’ parimenti insostenibile l’ipotesi sub b) in quanto, a prescindere dai riflessi incidenti sul meccanismo elettorale complessivo in ragione della sua configurazione tecnica e sulla conformazione della coalizione proclamata vincente, la ripetizione delle elezioni in presenza delle sole liste ammissibili, verrebbe antidemocraticamente a privare l’elettorato molisano della presenza di parti politiche di livello nazionale, rappresentate in Parlamento.

E’ dunque necessario che tali partiti siano pienamente partecipi di nuove elezioni, onde evitare discriminazioni tra elettori ed assicurando altresì l’opportuno, e più ampio possibile, confronto dialettico tra le parti.

Scartata anche tale ipotesi, resta unicamente la conclusione che l’ammissione illegittima delle liste e la conseguente illegittima proclamazione degli eletti, travolga sin dall’origine il procedimento elettorale, considerato come unico contesto, essendosene vanificato il risultato pratico.

Ne deriva che le elezioni regionali della Regione Molise debbano essere integralmente travolte dai vizi rilevati, non potendosi considerare operativi, residui tronconi di procedure, a monte, i cui esiti sono stati completamente cassati.

Da ciò consegue la necessità di attivare nuova consultazione, alla quale potranno partecipare tutte le forze operanti nella Regione, esprimendo, eventualmente, nuove candidature ed ammettendo altresì all’elettorato attivo anche coloro che verranno a maturare nel frattempo i presupposti per il relativo esercizio.

Per quanto fin qui rilevato, si è dunque conseguito il convincimento della conferenza delle censure al fine di caducare, nella sua interezza, l’esperimento elettorale impugnato.

Si ritiene tuttavia opportuno esaminare, in appendice, e non solo a titolo di completezza di motivazione, sibbene anche per le finalità che verranno esposte in prosieguo, una ulteriore prospettazione di vizi che concerne più parti dei ricorsi e che è ivi variamente rappresentata.

Vizi, in parte già esaminati, ma di cui si ritiene necessaria una ripresa, per una trattazione separata ed autonoma che potrà valere ad avvalorare conclusioni che più avanti verranno tratte, nonchè a meglio puntualizzare talune delle considerazioni fin qui esposte.

Si intende parlare di taluni profili delle denunziate carenze o irregolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori – presentatori delle liste elettorali, e che risultano esposti, seppur in modo non organico, sia nei ricorsi, sia nelle memorie illustrative e di replica del 18 febbraio2001 n. 324 e 14 febbraio2001 n. 301.

Essi sono dedotti autonomamente rispetto ai vari altri richiami espliciti a casi di elettori nominativamente indicati e per i quali è asserita una puntuale ragione di invalidità, per il che tali censure si qualificano come vizi di fondo da considerare ulteriori rispetto ad ogni altra specifica indicazione di errori, ad esempio nell’indicazione dei nomi, delle date di nascita degli elettori sottoscriventi o delle carenze di idonei documenti.

La mancanza nei ricorsi, di un richiamo pedissequo a casi di ricorrenza di tali vizi, tutti afferenti ai procedimenti di autenticazione regolati dall’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, non può ritenersi che comporti una "genericità" delle doglianze, in quanto una censura specifica risulta comunque formalmente e sostanzialmente dedotta e si richiama ad una violazione di legge prospettata nella organica generalità e quindi in tutti i suoi aspetti e contenuti precettivi.

Non può dunque ritenersi che l’analisi di tali censure fuoriesca dal petitum dei ricorsi, anche considerata quella elasticità degli oneri probatori nel processo elettorale che è stata esaminata in altra parte della motivazione (v. Cons. St. V, 18 ottobre 1984 n. 760)

Le considerazioni che seguono non mirano, peraltro, ad aggiungere ulteriori componenti invalidanti a quanto già esaustivamente rilevato, ma intendono evidenziare gravi irregolarità delle autenticazioni che si ritiene debbano essere valutate in termini penalistici, dalle competenti Autorità, cui la presente pronunzia deve essere trasmessa.

A tal fine si richiama nuovamente il disposto testuale dell’art. 20 cit.

"L’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previa accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio".

Si esamini quindi in via astratta, come avviene il procedimento di raccolta delle sottoscrizioni delle liste elettorali.

Come noto, i sottoscrittori sono chiamati a proporre elenchi di candidati da presentare al voto, compilando o facendo compilare modelli predisposti, ed, apponendovi la propria firma che dovrà essere debitamente autenticata da pubblico ufficiale che assiste all’atto, personalmente.

Va premesso che in materia, non tanto si tratta di dover procedere ad un "riconoscimento" dell’elettore sottoscrivente, ma occorre effettuare una vera e propria formale "identificazione" dello stesso. Tale identificazione, nella specie, per quanto già sopra esposto, non attiene al solo fatto che un determinato soggetto "esista" giuridicamente e esprima adesione ad un deliberato collettivo, ma anche, alla evidenziazione, di fronte ad ogni terzo, che tale adesione sia imputabile sostanzialmente ed incontestabilmente alla persona cui è ascritta nel modello.

Trattasi perciò di consentire a chiunque, di verificare che il rituale adesivo si sia consumato nel rispetto delle forme, ciò che può avvenire solo attraverso la formazione di un atto che renda giuridicamente certa la circostanza che un determinato elettore, esattamente identificato dall’ufficiale autenticante, con nome cognome e luogo di nascita, sia autore della sottoscrizione adesiva.

Il procedimento (largamente in uso anche per i referendum), richiede pertanto che l’elettore, presentatosi innanzi ad una autorità dotata del potere di autenticazione, si faccia identificare con i dati personali riportati in un documento avente piena validità ai sensi delle vigenti leggi e apponga la propria sottoscrizione alla presenza dell’autenticante.

Ciò premesso, si deve richiamare che, per effetto della normativa in vigore (R.D. 6.5.1940 n. 635 art. 292), costituisce documento di identificazione:– "omissis - ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una Amministrazione dello Stato"; art. 293 "omissis si considerano equipollenti alla carta di identità le tessere di riconoscimento munite di fotografie e di timbro omissis":

Tale definizione è oggi avvalorata dal recente testo legislativo già precedentemente richiamato (il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 35: testo unico), in materia di documentazione amministrativa.

L’autenticante dunque, dopo l’apposizione della sottoscrizione, esegue la propria autentica che attesta che il soggetto individuato è esattamente colui che ha apposto la sottoscrizione sull’atto, in sua presenza.

Nel caso delle autentiche elettorali, la formalità non è effettuata per ciascuna distinta sottoscrizione, ma figura in calce al modello, dopo il completamento degli schemi e le separate compilazioni.

L’apposizione di autentica concerne dunque l’intero numero sintetico delle sottoscrizioni delle quali viene infatti riportato il numero nell’atto stesso.

Deve dunque considerarsi che la compilazione delle caselle del modello debba essere effettuata dall’ufficiale autenticante, previa esibizione di documenti di identificazione e trasposizione grafica dei relativi dati, (anche a cura di terzi, purchè in presenza dell’autenticante), riservando la apposizione di autentica al momento di esaurimento delle caselle disponibili nel modello ed in calce ad esso.

E’ dunque in tale atto terminale, e non altrove, che risiede, in sè, l’atto di autenticazione.

Nel contesto della sua dichiarazione, l’ufficiale è chiamato, ex lege, a riferire, in particolare, la "modalità di individuazione del sottoscrivente". (art. 20 cit.).

La modalità, prevalentemente, se non pure esclusivamente, ricorrente nell’uso comune, è l’individuazione documentale, facendo appunto richiamo al documento esibito con esatta precisazione della tipologia (patente, passaporto, ecc.) e del numero ivi figurante.

Si pone questione di precisare se sussistano eventuali irritualità per il caso in cui l’individuazione dell’elettore venga effettuata mediante la c.d. "conoscenza personale" o "conoscenza diretta" da parte dell’autenticante, dunque senza esibizione e registrazione di alcun documento.

Va al riguardo preliminarmente precisato che, ove si conceda l’ammissibilità in materia elettorale di siffatta modalità di identificazione, occorre che l’ufficiale autenticante, nella relata di autenticazione, precisi quanto meno di aver seguito tale metodica e non altra, dovendo, come si è visto dichiarare la modalità adottata. Modalità che nella specie, non sarebbe quella documentale, che avrebbe comportato la trascrizione, a cura di esso ufficiale, dei dati identificativi e degli estremi del documento, ma altra.

Se dunque deve avere un senso logico e giuridico la prescrizione di precisare la modalità di riconoscimento adottata, non deve sussistere, al riguardo, alcuna incertezza e meno che mai alcuna contraddizione.

Si rileva di contro, in ordine ad un elevatissimo numero di fogli autenticati, " per conoscenza personale" che nella relata di autentica finale, figura la dichiarazione del pubblico ufficiale:

"a norma dell’art. 20 L. 4 gennaio 1968 n. 15, certifico vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati, da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno"

Tale attestazione dell’ufficiale autenticante è in palese contrasto con quanto figurante nelle apposite caselle del modello prestampato, ove figura la enunciazione (probabilmente nemmeno apposta dal pubblico ufficiale) di aver eseguito l’identificazione per "conoscenza personale o diretta".

La emergenza documentale di causa non è peraltro assolutamente costante, in quanto taluno fra gli ufficiali intervenuti, ha puntualmente riportato a mano, nella autenticazione effettuata, (vedasi, ad esempio, verbali n. 52 e 43, Comunisti Italiani della circoscrizione di Campobasso), la menzione di aver eseguito l’identificazione, parte con i documenti trascritti e parte per conoscenza diretta, con ciò salvaguardando la prescrizione di legge che impone appunto, di precisare la concreta metodica adottata caso per caso.

In realtà, dovrebbe ritenersi che la "conoscenza diretta" potrebbe al più, consentire da parte dell’ufficiale autenticante, il mero "riconoscimento" dell’elettore, ma non la sua "identificazione", per avere la quale non basta la conoscenza del nome e della corrispondenza fra un nome e una fisionomia, ma occorre la piena contezza dell’esatto nome e cognome (e non nomi di mero uso personale, avendosi frequenti casi di discordanza tra i nomi anagrafici completi e quelli c.d. "familiari") e dell’esatta data e luogo di nascita.

Fattori questi che possono ricorrere, come corollari della conoscenza fisionomica, solo in rarissimi casi.

E, se in sede di autentica la minima discordanza può ingenerare pregiudizievole irritualità (specie in materia elettorale ove non è concepibile alcuna rettifica successiva, come invece è previsto ad es. nella legge notarile) in riferimento alle cifre della data di nascita o del luogo di nascita, dovrebbe ritenersi che onde garantire la validità della sottoscrizione, l’ufficiale autenticante debba avvalersi, almeno di norma e salvo rare eccezioni, del supporto della metodica di individuazione documentale dell’elettore, in funzione, appunto, garantista nei confronti dei terzi ed anche per garantire se stesso ed il sottoscrivente da possibili contestazioni o denunzie.

Risulta, nella specie, che la metodica di autentica per conoscenza diretta, sia stata effettuata per una quantità del tutto abnorme di elettori.

Intere liste sono state autenticate esclusivamente in siffatta maniera, ciò che oltre a rendere difficilmente attendibile sul piano dell’id quod plerumque accidit, una reale conoscenza da parte dell’autenticante di un tal numero di elettori, ingenera ancor più fondati dubbi circa la capacità dell’autenticante di essere al corrente altresì degli elementi di identificazione (data di nascita ecc.) degli elettori.

Quanto esposto può trovare sintomatico riscontro nei confronti di tutte le liste che hanno formato oggetto dei gravami.

Si considerino al riguardo, i seguenti dati:

- La lista dei Verdi di Campobasso evidenzia 162 casi di identificazione per conoscenza personale degli elettori.

- La lista del Partito SDI di Campobasso ne evidenzia 222.

- Quella del Partito Comunista Riforndazione di Campobasso ne reca 220.

- Nella Circoscrizione di Isernia sono state autenticate con tale metodica 270 firme per il Partito SDI; 316 per il Partito PPI e ben 340 per il Partito UDEUR.

Per tutte tali autenticazioni figura comunque l’attestazione dell’ufficiale autenticante di aver identificato gli elettori: "con il documento segnato a margine di ciascuno".

Documento di cui invece, si ripete, non è traccia nei modelli.

Per quanto riguarda il Partito UDEUR nella Circoscrizione di Isernia tutti gli elenchi nnumeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 35, 40, 41, 42, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67 sono stati compilati esclusivamente con il metodo della conoscenza diretta, per il che sembra sussistere serio dubbio sulla possibile veridicità di tale attestazione da parte degli ufficiali autenticanti.

Il caso del Partito UDEUR è peraltro puramente esemplificativo. Analoghe modalità sono ampiamente, come detto, presenti anche negli altri elenchi dei Partiti sopra indicati.

Per quanto detto, si profila comunque una massiva causa di irregolarità – invalidità, dell’atto di autenticazione che è trasversale a tutte le liste contestate e che, ancora si ripete, confligge con la ricorrente dichiarazione sottoscritta agli ufficiali autenticanti dell’adozione del motodo di trascrizione documentale, dunque con evidente contrasto con la prescrizione dell’art. 20 che risulta pertanto assolutamente violato.

E’ poi da precisare che eventuali "non veridiche" attestazioni dell’ufficiale autenticante, integrano, nel processo elettorale, un precipuo caso di "invalidità" dell’autentica, prima ancora che altri possibili profili, rilevanti sotto diverse prospettazioni, stante il contrasto tra la metodica riferita e quella invece adottata.

Non occorre, pertanto la proposizione di querela di falso per inficiare la dichiarazione del pubblico ufficiale, in quanto nella sede del giudizio elettorale non occorre raggiungere la prova di eventuali falsi e perciò non è necessaria la prova che l’elettore sottoscrivente non si è recato presso l’ufficiale autenticante, ovvero non ha sottoscritto in sua presenza come invece da questi attestato, ovvero che la conoscenza personale, in realtà, non sussiste,e ciò in quanto la discordanza segnalata, per essere rilevante e caducante dell’autenticazione per i fini della ritualità del procedimento elettorale, è sufficiente che ingeneri estremi di pura e semplice "irregolarità" in senso materiale ed obiettivo, a prescindere da ogni indagine sull’animus dell’ufficiale autenticante, come su suoi contegni possibilmente dolosi, colposi ovvero incolpevoli.

Si deve dunque considerare che l’erronea e non veridica attestazione dell’ufficiale procedente in sede di referenza della metodica di autentica, sia equiparabile, per il processo in materia elettorale, ad ogni altro errore materiale quale ad esempio la erronea data di nascita ovvero l’errata trascrizione del numero di documento, elementi questi, tutti, parimenti essenziali nel precetto tassativo dell’art. 20 cit.e che comunque invalidano la sottoscrizione autenticata.

Sembra comunque ineludibile l’obbligo del Collegio, che ha rilevato nell’analisi documentale le suddette irregolarità, di trasferire alla competente autorità giudiziaria il giudizio circa la possibile sussistenza di falsi ideologici, secondo prospettazioni penalistiche e che troverebbero possibile ricorrenza ove le liste dei sottoscrittori, con le relative firme, avessero a risultare raccolte fraudolentemente, fuori dalla presenza dell’ufficiale autenticante e successivamente da lui autenticate in blocco.

Ciò che potrebbe astrattamente essere ricorrente, nella specie avendosi potenziali ragioni di dubbio – si ribadisce - circa l’effettività di una conoscenza personale di elettori, da parte degli ufficiali autenticanti, tanto ampia di numero, da costituire invece che un caso eccezionale, una metodica sistematica, generalizzata, alternativa e sostitutiva di quella canonica.

Il tutto con la piena ed irrimediabile compromissione dei diritti dei terzi, impossibilitati, a poter effettuare esaustiva verifica circa l’avvenuta ottemperanza, da parte dei sottoscrittori, dell’obbligo di rispettare quelle prescrizioni delle leggi elettorali che imponevano procedimenti ostensibili di partecipazione e, che dovevano rendere inequivoche e verificabili, in ogni tempo, la genuinità e la veridicità della effettiva adesione ad una data lista elettorale.

Non è, peraltro, il caso di procedere ad una esatta numerazione dei casi di irregolarità come sopra riscontrati, in quanto, nella presente causa, l’effetto caducatorio dell’intero contesto elettorale è già raggiunto per altre, assorbenti, rilevazioni, nè i ricorrenti hanno insistito sulla specifica censura.

Si è ritenuto pertanto di svolgere l’ampia prospettazione che precede, al fine di fornire elementi orientativi alle Autorità giudiziarie territorialmente competenti, alle quali la presente sentenza sarà trasmessa, in vista di eventuali iniziative che fossero ritenute necessarie a seguito di valutazione dei fatti sopra esposti

Resta da ultimo da precisare, che non assume rilevanza nella fattispecie, il fatto che le disposizioni della legge elettorale, in altro contesto precettivo, ammettano la individuazione dell’elettore al seggio elettorale in sede di operazioni di voto, da parte dei componenti del seggio, anche senza documenti identificativi e dunque per diretta conoscenza.(favor voti)

Ed, invero, sussistendo comunque un certificato elettorale in mano all’elettore ed un riscontro nelle liste di seggio, la fattispecie è riferibile essenzialmente a un "riconoscimento" dell’elettore, sussistendo altrove la sua "identificazione" e non dovendosi procedere ad alcuna autenticazione di firme.

Peraltro, poichè la legge elettorale (legge speciale di settore), quanto alle autentiche di sottoscrizioni, richiama in via ricettizia la legge generale sulle autentiche, non sembra ammissibile che una facoltà assentita in via eccezionale nella contingenza del voto e nell’esigenza peculiare di speditezza della relativa operazione, possa derogare, in via di interpretazione estensiva, alla legge generale sul tema delle autenticazioni.

Restano inoltre da valutare in termini penalistici le doppie sottoscrizioni di liste, evidenziate nei ricorsi.

Con le considerazioni che precedono, si è esaurita ogni possibile disamina delle impugnative in atti e può concludersi la motivazione del deliberato collegiale.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi, con eccezione degli acconti versati all’organo istruttorio ed il cui onere va trasferito solidamente sulle parti soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, definitivamente pronunziando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe,

Dato atto della rinunzia alle censure indicate in parte motiva proposta dal ricorrente Angelo Michele Iorio e della conseguente improcedibilità di tutti i ricorsi incidentali;

Respinta ogni eccezione preliminare;

Ritenuta l’illegittimità dell’ammissione alla consultazione elettorale, svoltasi nella Regione Molise il 16 aprile del 2000 per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Regione Molise, delle liste dei candidati dei partiti indicati in motivazione nelle Circoscrizioni di Isernia e Campobasso;

Annulla i verbali degli Uffici Centrali Circoscrizionali di Campobasso e di Isernia, limitatamente all’ammissione delle liste di candidati di cui sopra;

Annulla, in via derivata e nei sensi di cui in motivazione, tutti gli atti e tutte le operazioni del procedimento elettorale ed in particolare i verbali di proclamazione degli eletti nella suddetta consultazione elettorale.

Respinge ogni altra richiesta e deduzione delle parti.

Manda alla Segreteria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza alle Procure della Repubblica di Campobasso e di Isernia per l’accertamento di eventuali fatti penalisticamente rilevanti con particolare riferimento ai procedimenti di autenticazione delle sottoscrizione dei presentatori delle candidature, secondo quanto esposto in parte motiva.

Spese di giudizio come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Campobasso nelle Camere di Consiglio del 20 – 21 febbraio, 27 febbraio e 1° marzo, con l’intervento dei signori:

Dr. Bruno AMOROSO Presidente

Dr. Avv. Liana TACCHI Cons. Relatore ed est.

Dr. Alberto TRAMAGLINI Consigliere

IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE

SEGRETARIO

Pubblicato il dispositivo all’udienza del 1° marzo 2001

Depositata il 7.3.2001.

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