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n. 5-2001 - © copyright.

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Sentenza 9 maggio 2001 n. 3739 - Pres. ed Est. Mariuzzo - Manutencoop S.C. a r.l. ed altro (Avv. Saladino) c. Comune di Cinisello Balsamo (Avv. Bardelli), Waste Management S.p.A. (Avv. Ferrari) ed altri (n.c.).

Contratti della P.A. - Appalto di servizi - Divieto di partecipazione alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio - Ex art. 13, 4° comma, della L. n. 109/1994 - Inapplicabilità agli appalti di servizi.

Contratti della P.A. - Appalto di opere pubbliche - Divieto di partecipazione alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio - Ex art. 13, 4° comma, della L. n. 109/1994 - Inapplicabilità a tutte le imprese del consorzio ed ai consorzi di produzione e di lavoro.

Comune e Provincia - Competenza - Dei dirigenti - In materia di contratti - Riguarda sia la presidenza della gara che la stipulazione dei relativi contratti.

Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Richiesta di annullamento di un contratto di appalto già concluso - Difetto di giurisdizione del G.A.

Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Annullamento in s.g. - Conseguenze - Annullamento del contratto di appalto già concluso - Impossibilità - Verifica della illegittimità e delle conseguenze ai fini della pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno - Necessità.

Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Annullamento in s.g. - Conseguenze - Risarcimento del danno - Determinazione - Liquidazione in misura pari al 10% dell’importo a b.a. depurato del ribasso offerto - Necessità - Interessi e rivalutazione monetaria - Vanno riconosciti.

L’art. 13, 4° comma della L. 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni (secondo cui "E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio") concerne esclusivamente i lavori pubblici e non è quindi di per sé applicabile ad una gara relativa invece a servizi pubblici, espressamente regolata dalla direttiva 92/50 CEE e del D.lgs. 17.3.1995, n. 157.

In ogni caso, il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13, 4° comma della L. 11.2.1994, n. 109 non pare applicabile a tutte le imprese facenti parte del consorzio, ma solo a quella indicata nell’offerta presentata da parte di quest’ultimo; la stessa norma, peraltro, non concerne i consorzi di cooperative di produzione e di lavoro (1).

Ai sensi dell’art. 51 della L. 8.6.1990, n. 142, così come successivamente modificato dalla L. 15.5.1997, n. 127, compete ai dirigenti pubblici degli enti locali sia la responsabilità delle procedure di gara che la presidenza delle commissioni e la stipulazione dei contratti (2).

E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione, la richiesta di annullamento di un contratto di appalto contratto stipulato tra l’Amministrazione ed una impresa, atteso che l’art.. 33 del D.lgs. 31.3.1998, n. 80, così come novellato dalla L. 21.7.2000, n. 205, attribuisce alla giurisdizione amministrativa, fra le altre materie, le sole controversie pertinenti le procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto di lavori pubblici, di forniture o di servizi, esclusa restando ogni susseguente vicenda, ivi compresa la stipula del relativo contratto (3).

I vizi delle procedure ad evidenza pubblica, quali le gare per l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, sono del tutto ininfluenti sul rapporto contrattuale che si sia nel frattempo instaurato fra le parti (4). Ciò significa, quindi, che ogni statuizione del Giudice amministrativo in ordine all’eventuale illegittimità di una gara per il conferimento di un appalto pubblico, che possa se del caso pervenire all’accertamento che l’aggiudicazione spettava, anziché all’impresa controinteressata, a quella ricorrente, non può che operare sotto quest’aspetto ai soli fini virtuali e quale presupposto per il solo accertamento del diritto al risarcimento del danno, senza alcun ulteriore effetto sul rapporto contrattuale in essere.

Il danno conseguente all’illegittima aggiudicazione di un appalto ad una impresa va determinato nel 10% dell’importo dell’offerta presentata dal concorrente che avrebbe dovuto conseguire l’appalto, così come in linea generale stabilito dall’art. 345 della L. 20.3.1865, n. 2248 All. F, oltre ad interessi legali maturati e maturandi dalla data della domanda al saldo (5).

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(1) Cfr. Cons. Stato Sez. V, 21 giugno 1999, n. 294.

(2) Cfr. Cons. Stato V, 26 gennaio 1999, n. 64.

(3) Cfr. Cons. Stato IV, 27 novembre 2000, n. 6315.

(4) Cass. 8.5.1996, n. 4269; 28.3.1996, n. 2842; 21.2.1995, n. 1885; 7.4.1989, n. 1682.

(5) Cfr. TAR Lombardia-Milano, Sez. III,. 23 dicembre 1999, n. 5049, in www.giustamm.it, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarlombmi1_1999-5049.htm;

v. anche da ult. TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Sentenza 9 maggio 2001 n. 3738 (sulla nozione di organismo di diritto pubblico e sull’ammontare del risarcimento del danno dovuto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione), ivi, n. 5-2001, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlombmi3_2001-05-09.htm

Per ulteriori riferimenti v. la seguente pagina della sezione degli approfondimenti: http://www.giustamm.it/approf/approf_risarcinteressi.htm

 

 

per l’annullamento

del provvedimento 26.10.1999, n. 43758, avente ad oggetto l’aggiudicazione della gara in epigrafe a favore della controinteressata, nonché di tutti gli atti connessi, ivi compresi i verbali di gara 29.7 e 9.9.1999 ed il contratto medio tempore stipulato tra il Comune e Waste Management S.p.A.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo e di Waste Management S.p.A.;

Visto il ricorso incidentale proposto da quest’ultima;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 15.12.2000, il relatore dott. Francesco Mariuzzo;

Uditi, altresì, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 30.12.1999, tempestivamente depositato, la Manutencoop S.C. a r.l. e la Aimeri S.p.A, premesso di aver partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di Cinisello Balsamo per l’affidamento in concessione dei servizi d’igiene ambientale per il periodo 1.1.2000 – 31.12.2004, hanno in questa sede impugnato l’aggiudicazione pronunciata da parte della Commissione aggiudicatrice a favore di Waste Management S.p.A., approvata dal Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio con provvedimento 8.10.1999, n. 1439, nonché ogni atto ad essa connesso, ivi compreso il contratto nel frattempo stipulato tra le parti, allegando i seguenti motivi: 1) violazione delle prescrizioni di gara, eccesso di potere sotto vari profili e violazione della par condicio, avendo la Commissione arbitrariamente valutato in danno dell’istante il progetto di riqualificazione della piattaforma ecologica in violazione dell’art. 23 del capitolato speciale; 2) violazione del principio del collegio perfetto, non constando che la stessa Commissione abbia costantemente proceduto nelle sue valutazioni con l’intervento di tutti i suoi componenti; 3) violazione dei principi di buon andamento, d’imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa e incompetenza del Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e del Responsabile del Servizio Ambiente, avendo gli stessi proposto l’approvazione dei lavori della Commissione aggiudicatrice e, infine, approvato questi ultimi, pur avendo fatto parte del suddetto organo in qualità di componente e di presidente di esso.

In aggiunta ai suddetti motivi la Manutencoop S.C. a r.l. e la Aimeri S.p.A. hanno avanzato una domanda di risarcimento del danno ex art. 35 del D.lgs. 31.3.1998, n. 80.

Sia il Comune di Cinisello Balsamo sia Waste Management S.p.A. si sono costituiti in giudizio, resistendo alle introdotte domande.

Con memoria ritualmente notificata e depositata la controinteressata ha avanzato ricorso incidentale, assumendo: 1) che Manutencoop sarebbe priva dell’iscrizione all’Albo degli Smaltitori per la categoria n. 9 di cui al D.M. 21.6.1991, n. 324, che è prescritta per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossico-nocivi; 2) la violazione dell’art. 13, 4° comma della L. 11.2.1994, n. 109, avendo la Manutencoop partecipato alla gara congiuntamente al Consorzio Nazionale Servizi, di cui la stessa farebbe parte.

Nell’imminenza dell’udienza fissata per la trattazione del merito i difensori delle parti hanno prodotto memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.

In data 15.12.2000 la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO

1 - Il Comune di Cinisello Balsamo ha indetto con bando dell’8.6.1999 una gara aperta con valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della direttiva 92/50 CEE e del D.lgs. 17.3.1995, n. 157 per l’affidamento del servizio di raccolta e di trasporto di rifiuti solidi urbani, delle raccolte differenziate, della pulizia delle strade ed accessori, della gestione della piattaforma ecologica, nonché delle campagne di sensibilizzazione per un quinquennio, decorrente dal 1.1.2000 fino al 31.12.2004.

A seguito della presentazione di 3 offerte, delle quali quella presentata dal raggruppamento temporaneo d’imprese Consorzio Nazionale Servizi Società cooperativa a r.l. e Cooperativa S. Paolo a r.l. non veniva ammesso, la Commissione costituita per l’espletamento della gara l’aggiudicava a favore di Waste Management S.p.A., mentre quella delle istanti veniva graduata al secondo posto.

Ad avviso di queste ultime la valutazione compiuta dalla detta Commissione sarebbe peraltro illegittima, avendo essa arbitrariamente apprezzato il progetto di riqualificazione dell’esistente piattaforma ecologica presentato dalla controinteressata, svolto i propri lavori in formazione incompleta e, infine, constando violati i principi d’imparzialità e di trasparenza, attesa la coincidenza soggettiva fra due componenti della Commissione e le persone fisiche, dipendenti dal Comune di Cinisello Balsamo, che hanno rispettivamente proposto ed approvato i verbali di gara.

Prima di dar corso all’esame dei visti motivi d’impugnativa il Collegio deve darsi carico di quelli dedotti nel ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, che ha affermato che Manutencoop sarebbe priva della necessaria iscrizione all’albo degli Smaltitori ed avrebbe partecipato alla gara congiuntamente al già menzionato Consorzio Nazionale Servizi in violazione dell’art. 13 della L. 11.2.1994, n. 109.

Detti motivi debbono essere disattesi.

Osserva in proposito il Collegio che la piattaforma ecologica in questione risulta destinata alle sole raccolte differenziate e, pertanto, dei soli rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa quella organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

Dalla svolta premessa emerge che, restando esclusi dalla vista raccolta i rifiuti tossici e quelli nocivi, era sufficiente per la partecipazione alla gara l’iscrizione nella categoria n. 5 del ricordato albo, avente ad oggetto lo stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti urbani pericolosi in conto terzi.

Per quanto attiene alla seconda censura introdotta in via incidentale occorre premettere che, come sagacemente osserva la difesa della ricorrente, l’art. 13 della L. 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni concerne esclusivamente i lavori pubblici e non è quindi di per sé applicabile ad una gara relativa invece a servizi pubblici, espressamente regolata dalla direttiva 92/50 CEE e del D.lgs. 17.3.1995, n. 157.

In ogni caso, tuttavia, anche se si volesse dare alla richiamata disciplina un’interpretazione estensiva, inducendo da essa un principio generale di per sé informato a quelli del buon andamento e della par condicio, il divieto di partecipazione non pare applicabile a tutte le imprese facenti parte del consorzio, ma solo a quella indicata nell’offerta presentata da parte di quest’ultimo. All’indicata considerazione può essere poi soggiunto che la stesa norma non concerne i consorzi di cooperative di produzione e di lavoro (cfr. Cons. Stato Sez. V 21.6.1999, n. 294).

Per quanto suesposto il ricorso incidentale prodotto deve essere disatteso.

2- Con il primo motivo di ricorso l’istante denuncia che la Commissione aggiudicatrice non si sarebbe attenuta ai criteri dettati dall’art. 7 delle prescrizioni relative alla presentazione del progetto – offerta, avente ad oggetto i soli servizi di base: fra questi ultimi non rientrerebbe, a parere della ricorrente, il progetto di riqualificazione della piattaforma ecologica, che sarebbe prestazione ben diversa dalla sua gestione, così come stabilito dall’art. 23 del capitolato.

Di opposto avviso sono invece sia il resistente Comune sia la controinteressata, che sostengono che, in base al combinato disposto dagli artt. 2 e 23 del capitolato, la sistemazione della piattaforma ecologica mediante la riorganizzazione del numero e della capacità dei contenitori rappresenterebbe parte integrante dei servizi di base: per questa ragione ben avrebbe potuto e dovuto la Commissione aggiudicatrice assoggettare a puntuale ponderata valutazione siffatto progetto, visto, tra l’altro, che l’attività di raccolta dei rifiuti non avverrebbe soltanto porta a porta, ma tramite il conferimento diretto alla stessa piattaforma da parte degli utenti: il che consentirebbe in definitiva il raggiungimento in via concorrente degli obiettivi delle raccolte differenziate.

In altri termini la riqualificazione della piattaforma differenziata si tradurrebbe in un’attività strumentale e prodromica alla gestione del servizio di base: quanto, infine, alla valorizzazione del relativo progetto rispetto al servizio sul territorio ciò esprimerebbe una scelta strettamente discrezionale, come tale attinente al merito dell’azione amministrativa, di per sé insindacabile nella presente sede di legittimità.

Ciò premesso quanto alle tesi rappresentate dalle parti in causa occorre ora gradatamente osservare che l’art. 2, lett. A) del capitolato considera espressamente 10 particolari servizi, oltre ad alcuni servizi opzionali peraltro ininfluenti ai fini della presente vicenda, fra i quali: 1) il servizio di raccolta a domicilio su tutto il territorio comunale dei rifiuti solidi non ingombranti conferiti in forma differenziata con separazione delle frazioni "umida da R.D." e "residua da smaltire", ivi compresi i rifiuti cimiteriali "ordinari"; 2) il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti, sia prelevati a domicilio, sia conferiti direttamente dagli utenti presso la piattaforma, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; 3) il servizio di raccolta in forma differenziata, anche a domicilio, di materiali vari (carta e cartone, contenitori in plastica, vetro e lattine, materiali ferrosi, frigoriferi, congelatori e condizionatori, mobili, legname e manufatti in legno, scarti vegetali, oli e grassi animali e vegetali, rifiuti assimilati agli urbani, nonché di rottami di lastre di vetro, film plastici, polistirolo espanso, oli minerali usati, inerti da piccole manutenzioni ordinarie, pneumatici, rifiuti cimiteriali "trattati", rifiuti urbani pericolosi; in aggiunta alle suddette articolate prestazioni figurano, poi, il servizio di gestione della piattaforma ecologica con personale qualificato per la corretta ricezione dei rifiuti, il servizio di pulizia delle strade, il servizio di trasporto dei materiali raccolti o conferiti direttamente dagli utenti agli impianti di recupero, di trattamento o smaltimento, le campagne di educazione ecologica.

A sua volta l’art. 23 dello stesso capitolato stabilisce che la concessionaria debba provvedere alla sistemazione della piattaforma ecologica comunale, razionalizzandone il lay-out, in modo da rendere possibili – con la riorganizzazione del numero e della capacità dei contenitori – le raccolte differenziate di rifiuti ingombranti non recuperabili/assimilati, di rottami metallici, di carta e di cartoni, di rottami di lastre di vetro, di mobili e di legname, di scarti vegetali, di film plastici, di polistirolo espanso, di frigoriferi, congelatori ed altri elettrodomestici, di inerti, di pneumatici, di rifiuti da spezzamento meccanizzato, nonché di rifiuti pericolosi, quali le pile e le batterie, i farmaci scaduti, gli accumulatori esausti, le lampade a scarica ed i tubi catodici, i componenti elettronici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, i prodotti chimici domestici, gli oli ed i grassi vegetali e animali, gli oli minerali usati e gli indumenti smessi ed altri scarti tessili. La stessa norma prevede, poi, che le opere di sistemazione comprendono anche la fornitura e la posa di una pesa a ponte, ivi compresa la predisposizione per il collegamento tramite sistema informatico ai conseguenti fini tariffari con gli Uffici comunali competenti, nonché l’obbligo di presentare il relativo progetto esecutivo, susseguente a quello preliminare presentato in sede di gara, per le successive autorizzazioni comunali e provinciali.

Infine, è necessario richiamare l’art. 7 delle prescrizioni di gara, avente espressamente ad oggetto i servizi di base, che stabilisce che, per la valutazione tecnica dei progetti, la Commissione procederà mediante attribuzione di un giudizio motivato (buono, discreto, idoneo, inidoneo) per ognuna delle due componenti tecniche del progetto, valutando, cioè, il valore della proposta tecnica inerente all’organizzazione dei servizi di base, con particolare riferimento a quello porta a porta ed al raggiungimento degli obiettivi di raccolte differenziate, nonché il valore ambientale, unitamente alle caratteristiche estetiche e funzionali, dei mezzi proposti per il servizio.

A ciascuno dei giudizi espressi corrisponde il punteggio a priori prescritto che, quanto ai servizi di raccolta, è rispettivamente di punti 50, 40 e 30 in corrispondenza alle valutazioni di buono, discreto ed idoneo.

In sede di applicazione dei visti vincolanti criteri la Commissione aggiudicatrice ha attribuito 40 punti ad entrambe le partecipanti per i servizi di raccolta, 30 punti a Waste Management Italia per il servizio di pulizia strade e 25 alla Manutencoop - Aimeri per lo stesso titolo e, infine, 10 punti ad entrambe per il valore tecnico ambientale dei mezzi proposti.

A giustificazione, in particolare, dell’identica valutazione operata per i servizi di raccolta la Commissione ha precisato che le società Manutencoop ed Aimeri avrebbero presentato una migliore articolazione organizzativa dei servizi di raccolta differenziata sul territorio, mentre il progetto di riqualificazione della piattaforma ecologica redatto da Waste Management Italia sarebbe stato più razionale e funzionale.

Come più sopra si è anticipato il primo motivo di ricorso contesta proprio detta ultima valutazione, che violerebbe il ridetto art. 7, avente ad oggetto i servizi di base, che ad avviso della ricorrente ricomprenderebbe sì la gestione della piattaforma ecologica, ma escluderebbe palesemente il progetto di riqualificazione della stessa.

Detta censura è fondata.

Osserva, al riguardo, il Collegio che il concetto di servizi di base esplicitato dal ricordato art. 7 si chiarisce con riferimento all’organizzazione dei servizi, che sono esclusivamente quelli di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade, il che non trova contraddizione alcuna nella precisazione contenuta alla lett. a) della stessa norma che il valore della proposta va riguardato con particolare riferimento al servizio porta a porta ed al raggiungimento degli obiettivi di raccolte differenziate: quanto a queste ultime, infatti, se deve riconoscersi che possono indubbiamente essere espletate anche mediante conferimento diretto alla piattaforma ecologica da parte degli utenti, deve peraltro affermarsi che l’art. 2, lett. A) prevede la raccolta a domicilio di tutti i rifiuti solidi urbani non ingombranti "conferiti in forma differenziata" con separazione della frazione umida e di quella residua da smaltire, la raccolta di quelli ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere anche a domicilio e, inoltre, la raccolta differenziata di altri rifiuti, che possono peraltro essere conferiti dagli utenti del servizio egualmente al loro domicilio.

Da quanto sopra illustrato emerge dunque la conclusione che il riferimento al raggiungimento degli obiettivi di raccolte differenziate non privilegia affatto la raccolta dei rifiuti presso la ridetta piattaforma ecologica, ma considera in realtà la raccolta differenziata a domicilio come quella usuale e comunque vincolante per la concessionaria, che non può quindi sottrarsi all’obbligo di predisporre il proprio servizio sul territorio in modo da far fronte all’esigenza di adeguata e tempestiva raccolta di pressoché qualsiasi tipo di rifiuto.

Per conseguenza sia la valutazione del progetto preliminare di piattaforma ecologica presentato dalla controinteressata sia la sua incondizionata equiparazione all’organizzazione dei servizi di raccolta sul territorio da parte della Commissione aggiudicatrice appaiono arbitrarie: quest’ultima non ha, infatti, considerato che si trattava nella specie solo di un progetto di massima, cui avrebbe dovuto necessariamente seguire quello esecutivo da approvarsi ed autorizzarsi da parte del Comune; inoltre il relativo servizio non poteva che essere valutato sotto il solo profilo della sua gestione (cfr. art. 2, lett. A, n. 7) mediante personale qualificato per la corretta ricezione dei rifiuti: il che deve, peraltro, ritenersi essere stato in concreto positivamente effettuato dalla Commissione nei termini già illustrati, visto che, nella complessiva valutazione del servizio sul territorio, non può che essere ricompreso quello espletato sulla piattaforma ecologica.

Rafforza, inoltre, l’indicata conclusione la circostanza che, come egualmente sottolinea la sagace difesa della ricorrente, il progetto di riqualificazione della piattaforma è stato quotato (nelle due offerte presentate) tra i 65 ed i 120 milioni a fronte dell’assai più rilevante ammontare dei servizi di raccolta differenziata, il cui importo si colloca fra il miliardo e mezzo ed i quattro miliardi, considerando anche la separazione secco – umido.

In conclusione il primo motivo del ricorso deve essere accolto.

3 - Con le ulteriori due censure la ricorrente lamenta la violazione del principio del collegio perfetto e l’incompetenza del Dirigente del Settore Pianificazione del territorio del Comune, oltre che del Responsabile del relativo Servizio Ambiente, i quali hanno fatto parte della Commissione aggiudicatrice e successivamente hanno dato corso all’aggiudicazione a favore della controinteressata.

Entrambe le illustrate argomentazioni non sono fondate.

Quanto alla prima è sufficiente osservare che, dall’esame dei verbali della Commissione prodotti in giudizio, emerge che quest’ultima ha sempre deliberato con la presenza di tutti i suoi componenti.

Relativamente alla denunciata incompetenza va, poi, osservato che, in base all’art. 51 della L. 8.6.1990, n. 142, così come successivamente modificato dalla L. 15.5.1997, n. 127, compete ai dirigenti pubblici la responsabilità delle procedure di gara, oltre alla presidenza delle commissioni e alla stipulazione dei contratti: il che non può non significare che agli stessi competono entrambe le attribuzioni (cfr. Cons. Stato V 26.1.1999, n. 64).

Per quanto si riferisce, poi, alla richiesta d’annullamento del contratto medio tempore stipulato fra il resistente Comune e Waste Management Italia deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, poiché l’art. 33 del D.lgs. 31.3.1998, n. 80, così come novellato dalla L. 21.7.2000, n. 205, attribuisce alla giurisdizione amministrativa, fra le altre materie, le sole controversie pertinenti le procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto di lavori pubblici, di forniture o di servizi, esclusa restando ogni susseguente vicenda, ivi compresa la stipula del relativo contratto (cfr. Cons. Stato IV 27.11.2000, n. 6315).

Resta a questo punto da definire l’ultima domanda in questa sede proposta, avente ad oggetto il risarcimento del danno patito per l’acclarata illegittimità operata dalla Commissione aggiudicatrice.

Ad avviso della ricorrente l’indicata violazione non avrebbe natura meramente formale e non tollererebbe quindi una rinnovata valutazione da parte della stessa Commissione, posto che la violazione della par condicio integrata dall’attribuzione di punteggio sulla base di un elemento non indicato dalle prescrizioni di gara (cfr. Cons. Stato V 10.3.1998, n. 268) imporrebbe la stretta applicazione di queste ultime da parte del Giudice e la conseguente aggiudicazione a favore della ricorrente.

Detto ordine d’idee è fondato.

Premette, in proposito, il Collegio che, in base al costante orientamento della Corte di Cassazione, i vizi delle procedure ad evidenza pubblica, quali le gare per l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, sono del tutto ininfluenti sul rapporto contrattuale che si sia nel frattempo instaurato fra le parti (Cass. 8.5.1996, n. 4269; 28.3.1996, n. 2842; 21.2.1995, n. 1885; 7.4.1989, n. 1682).

Ciò significa, quindi, che ogni statuizione del Giudice amministrativo in ordine all’eventuale illegittimità di una gara per il conferimento di un appalto pubblico, che possa se del caso pervenire all’accertamento che l’aggiudicazione spettava, anziché all’impresa controinteressata, a quella ricorrente, non può che operare sotto quest’aspetto ai soli fini virtuali e quale presupposto per il solo accertamento del diritto al risarcimento del danno, senza alcun ulteriore effetto sul rapporto contrattuale in essere.

Chiarito quanto precede va osservato che è stato più sopra accertato che la valutazione operata dalla Commissione aggiudicatrice in ordine al progetto preliminare di piattaforma ecologica è illegittima sotto due distinti punti di vista, integrati, da una parte, dal fatto che detto progetto non era considerato fra gli elementi dell’offerta da valutare e, dall’altra, dall’incongruità ed irrazionalità comunque rappresentate dall’equiparazione fra il modesto rilievo economico del ridetto progetto rispetto al complessivo ammontare dell’appalto quinquennale per i servizi di raccolta differenziata nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo.

Alla stregua di siffatta premessa appare conseguentemente errata l’attribuzione dell’identico punteggio alle due offerte relativamente ai servizi di raccolta dei rifiuti, poiché avrebbe dovuto essere reputata migliore, epperò alla stregua della stessa valutazione operata dalla Commissione aggiudicatrice, l’offerta presentata dalle società Manutencoop ed Aimeri in virtù della "migliore articolazione organizzativa dei servizi di raccolta differenziata sul territorio" rispetto a quella della controinteressata.

Per conseguenza, dovendosi necessariamente tener conto del vincolo discendente dalla suddetta valutazione di stretto merito tecnico, che il Collegio assume come presupposto del proprio apprezzamento, in ordine alla fase successiva dell’attribuzione dei punteggi non è contestabile che il progetto della controinteressata avrebbe dovuto conseguire nella graduazione delle valutazioni operate dalla Commissione il punteggio immediatamente inferiore e già a tal fine stabilito dall’art. 7 delle prescrizioni di gara: il che significa quindi 30 punti, anziché i 40 attribuiti dalla Commissione sulla scorta dell’arbitraria valutazione del progetto preliminare di piattaforma ecologica.

Il corollario di quanto suesposto è che l’impugnativa in questa sede avanzata nella sede della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo non si traduce soltanto nell’annullamento della statuizione allegatamente lesiva, ma in realtà nell’accertamento, che vale peraltro nell’ordinamento interno ai soli fini virtuali, della fondatezza della concorrente azione d’adempimento, che è stata avanzata sul presupposto della rigorosa applicazione di quel tratto di attività amministrativa strettamente vincolata dal quadro tracciato dalle prescrizioni di gara: il che equivale a affermare che, sia pure in virtù delle sole regole stabilite in via di autolimitazione da parte dell’Amministrazione, competeva all’istante il diritto soggettivo all’aggiudicazione della gara all’esame.

E’ appena il caso di soggiungere che, nell’economia delle due azioni proposte, quella d’impugnazione e quella d’accertamento, la seconda precede in linea logica la prima, poiché è sulla base dell’individuazione delle regole a priori stabilite per l’aggiudicazione che la stessa è reputata fondata dal Collegio, sicchè l’annullamento esprime in effetti il solo stretto vincolo di consequenzialità fra il ridetto accertamento e la violazione compiuta da parte della Commissione.

Seppure l’accertamento di cui sopra operi, come già anticipato, ai soli fini virtuali, esso è dirimente per quanto riguarda l’accoglimento della prodotta domanda di risarcimento del danno e soprattutto per la quantificazione di esso, che non può pertanto non ricomprendere il lucro cessante ed il danno emergente, quali componenti del pregiudizio complessivo patito dalla ricorrente.

In coerenza con l’indirizzo al riguardo già espresso dalla Sezione (cfr. sent. 23.12.1999, n. 5049) detto danno può essere determinato nel 10% dell’importo dell’offerta presentata dalla ricorrente, così come in linea generale stabilito dall’art. 345 della L. 20.3.1865, n. 2248 All. F, pari a L. 693.500.000, oltre ad interessi legali maturati e maturandi dalla data della domanda al saldo.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, nei limiti di cui in motivazione.

Le spese di giudizio, ivi compresi gli onorari di difesa e le competenze, possono essere liquidati in complessive L. 20.000.000 (ventimilioni), oltre alle spese occorrende ed agli oneri di legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sez. III – in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla l’aggiudicazione in epigrafe nei limiti di cui in motivazione; dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla domanda d’annullamento del contratto d’appalto stipulato fra il resistente Comune e Waste Management Italia S.p.A.. Condanna il Comune di Cinisello Balsamo a corrispondere a Manutencoop S.C. a r.l. e ad Aimeri S.p.A. la somma di L. 693.500.000 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data della domanda al saldo. Condanna, altresì, il Comune di Cinisello Balsamo e Waste Management Italia S.p.A. in solido tra di loro a pagare alla Manutencoop S.C. a r.l. e alla Aimeri S.p.A. la somma di L. 20.000.000 (ventimilioni), in ragione della metà ciascuna a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre alle spese e competenze occorrende ed agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, il 15.12.2000, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Francesco Mariuzzo - Presidente est.

Raffaello Sestini - Giudice

Davide Ponte - Giudice

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL..9.5.2001

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