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Giurisprudenza
n. 7/8-2001 - © copyright.

TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA - Sentenza 7 luglio 2001 n. 408 - Pres. ff. ed Est. Di Sciascio - Burni (Avv. G. Sbisà) c. Ministero della difesa (Avv.ra distr. Stato).

Giurisdizione e competenza - Competenza territoriale dei TT.AA.RR. - In materia di diniego di dispensa dal servizio di leva - Competenza del Tribunale della regione nella quale risiede il ricorrente - Sussiste - Riferimento all’art. 1, 4° comma, della L. n. 958/1986.

Appare manifestamente infondata una istanza di regolamento di competenza proposta in relazione ad un ricorso avverso un provvedimento con cui è stata respinta la domanda di dispensa dalla chiamata al servizio militare, atteso che detto provvedimento, ancorchè adottato da una Autorità centrale, è destinato ad avere efficacia territoriale limitata ai sensi dell’art. 1, 4° comma, della L. 24.12.1986 n. 958 (secondo cui il servizio di leva sia prestato, di norma, presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al Comune di residenza del militare e comunque distanti non più di 100 km da esso (1).

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(1) Commento di

CLAUDIA MICELLI (Avvocato)

La decisione che si commenta rappresenta un primo segnale di superamento di giurisprudenza definibile "pietrificata", al pari di quella, si parva licet componere magnis, poi demolita dalla ben più famosa Cass. SSUU n. 500/99.

La problematica affrontata e risolta dalla sentenza in commento concerne l’individuazione del Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nell’ipotesi di impugnativa proposta avverso il decreto del Direttore generale Leva del Ministero della difesa, recante il diniego di dispensa dal servizio militare.

A fronte di una giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha sin qui costantemente affermato la competenza del TAR del Lazio, nella considerazione che verrebbe in rilievo un atto di un organo centrale dello Stato con efficacia estesa a tutto il territorio nazionale, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha assunto una posizione divergente, che deve ritenersi senz’altro più rispettosa della normativa intervenuta in materia.

L’art. 1 comma 4 della L. 24/12/1986 n. 958 stabilisce infatti che "Purchè non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al Comune di residenza del militare e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa", identificando quindi con precisione il luogo di svolgimento del servizio stesso.

Nonostante tale inequivocabile dato testuale, si è continuato a registrare anche dopo l’entrata in vigore di tale norma una lunga serie di decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede di regolamento di competenza (1) promosso dal Ministero della difesa, (peraltro svoltosi secondo il rito previgente alle modifiche introdotte dalla Legge 205/2000 all’art. 31 della Legge 1034/1971), in cui con motivazione tanto scarna quanto stereotipa viene riaffermata la competenza del TAR Lazio, siccome sostenuto sin dalla sentenza della sez. IV 11/7/1978 n. 707 (2).

Limitandosi alla pronunzie più recenti, vi si legge l’esatto contrario di quanto stabilito dalla predetta norma e cioè che il servizio militare è "obbligo gravante su tutti i cittadini atti a portare le armi ed in alcun modo localizzabile, dovendo essere adempiuto ovunque il cittadino si trovi" (3), che l’"obbligo di prestare servizio militare incombe sul destinatario dell’atto ovunque egli si trovi ed in qualunque parte del territorio dello Stato" (4) ed ancora che "l’obbligo di prestare il servizio di leva può, in via di massima, trovare esecuzione in tutto il territorio nazionale" (5).

Pur in presenza di tale giurisprudenza, il TAR del Friuli Venezia Giulia, in sede di corretta lettura della normativa vigente, ha ritenuto che il provvedimento sottoposto al suo esame, promanante da un organo centrale dello Stato, è comunque produttivo di effetti "in via generale, salva l’ipotesi eccezionale dell’incompatibilità con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, limitati dalla legge (art. 1, 4° comma L. n. 958/86) all’ambito, territorialmente limitato, delle unità militari aventi sede nel Comune di residenza dell’arruolato o distanti non oltre 100 Km da esso". Nella fattispecie, poi, la riaffermazione della propria competenza da parte di quel Collegio (6) ha trovato conferma nella circostanza che con la cartolina precetto emessa dal Ministero e depositata in atti dal ricorrente, veniva disposto l’incorporamento di questi presso un’unità militare stanziata nella città sede del Tribunale adito.

La decisione in commento risulta espressione del nuovo potere di delibazione sommaria del regolamento di competenza, riconosciuto al giudice adito in primo grado dalla L. 21/7/2000 n. 205 (7).

La particolare innovatività della sentenza, rispetto a quella che appariva ormai come una giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio, emerge dal fatto che il TAR del Friuli Venezia Giulia ha ritenuto talmente evidente l’infondatezza del ricorso per regolamento di competenza, a causa dell’errata lettura data dal ricorrente alla normativa disciplinante il luogo di svolgimento del servizio militare (peraltro conforme a quella meccanicamente proposta dalla giurisprudenza richiamata), da ritenere superflua la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato.

Rimane ora da affrontare un ulteriore aspetto concernente l’appellabilità o meno della decisione in forma semplificata emessa dal TAR del Friuli Venezia Giulia ai sensi del nuovo art. 31 quinto comma L. 1034/1971, in assenza di una espressa previsione del legislatore sul punto.

La soluzione affermativa risulterebbe ispirata dalla necessità di salvaguardare "il ruolo del Consiglio di Stato quale giudice ultimo della competenza" (8). Tanto più che, ai sensi del nono comma del medesimo art 31, "L’incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal Tribunale amministrativo regionale" (9) e quindi l’appello avverso la sentenza "breve" può diventare l’unico strumento offerto alla parte che intenda contestare la ritenuta competenza per territorio da parte del giudice di primo grado (10).

(1) Secondo la formulazione originaria dell’art. 31 L. 6/12/1974 n. 1034, in assenza di accordo delle parti sulla remissione del ricorso ad altro Tribunale amministrativo regionale, il processo veniva sospeso con immediata trasmissione d’ufficio degli atti al Consiglio di Stato, che provvedeva sull’istanza in camera di consiglio.

(2) In Il Consiglio di Stato, 1978, I, p. 1053.

(3) C.d.S.sez. IV 17/10/2000 n. 1127.

(4) C.d.S. sez. IV 22/2/2000 e C.d.S. sez. IV 4/7/2000.

(5) C.d.S. sez. IV 13/2/2001 n. 2357. Tutte le sentenze citate sono rinvenibili per esteso in Internet, sul sito ufficiale del Consiglio di Stato.

(6) In attuazione del disposto dell’art. 3 comma 2 L. 1034/1971 il quale prevede che “Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di Enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale …la competenza è del Tribunale amministrativo regionale medesimo”.

(7) L’art. 9 comma quarto L. 205/2000 ha novellato il quinto comma dell’art. 31 L. 1034/1971, stabilendo, sempre per l’ipotesi di mancato accordo delle parti sull’individuazione del TAR competente, che “il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione dei regolamento di competenza proposto”. E soggiunge che “Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l’istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato”. Si segnala che TAR Sicilia – Catania sez. III sent. 12/4/2001 n. 835, in www.giustamm.it, ha evidenziato la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della locuzione “manifesta infondatezza”, ricomprendendo nel suo ambito anche il concetto di “manifesta assenza di uno o più requisiti del processo e quindi di manifesta difformità dallo schema processuale previsto dalla legge e dal sistema, tale da precludere o assorbire l’esame del merito”.

(8) Così F.F. Tuccari, in Il nuovo processo amministrativo dopo la Legge 21/7/2000 n. 205 a cura di F. Caringella e M. Protto, Milano, 2001, pag. 860 e anche F. Mariuzzo in AA.VV., La giustizia amministrativa, Milano, 2000, pag. 267 (secondo il quale “…la suddetta sentenza è pianamente assimilabile ad una pronuncia non definitiva, come tale immediatamente appellabile…”).

(9) L’art. 34 L. 1034/1971, però, nel disciplinare il giudizio di appello, ravvisa nel difetto di competenza un motivo di annullamento della decisione impugnata senza rinvio. Ma, salvo ipotizzare un difetto di coordinamento tra la norma citata e l’art. 31 nono comma della medesima legge, è da ritenere che si tratti di altre ipotesi di carenza di competenza, diverse dal territorio e correlate ad esempio a situazioni di litispendenza, continenza, connessione e di competenza c.d. funzionale del TAR Lazio per le controversie relative allo status dei magistrati ordinari qualora sia stata adottata una delibera da parte del C.S.M., come disposto dall’art. 17 L. 24/3/1958 n. 195, modificato dall’art. 4 L. 12/4/1990 n. 74 (in riferimento a quest’ultima ipotesi, si veda F.F. Tuccari, op. cit., pag. 853, nota 6. Secondo P. Virga, Diritto amministrativo, Atti e ricorsi, Milano, 1997, pag. 268, si tratterebbe di una speciale competenza per territorio del TAR del Lazio).

(10) Per la proposizione dell’impugnazione avverso la decisione in forma semplificata, dovrebbero trovare applicazione le regole ordinarie. L’art. 9 comma primo L. 205/2000 stabilisce che “Le decisioni informa semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze”. Si veda inoltre F.F. Tuccari, op. cit.,  pag. 861

 

 

per l’annullamento

del decreto prot. n. LEV/0044002441/REA/4 DEL Direttore generale Leva del Ministero della Difesa, con cui è stata respinta la domanda di dispensa del ricorrente dalla chiamata al servizio militare;

Visti gli atti e i documenti, depositati con il ricorso;

Vista l’istanza di regolamento di competenza, ritualmente notificata e depositata presso la Segreteria Generale, con cui il Ministero intimato ha chiesto, a’ sensi dell’art. 31 della L. 6.12.1971 n. 1034, la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la sua decisione, indicando come competente il T.A.R. del Lazio, dal momento che viene impugnato un atto di un organo centrale dello Stato, efficace su tutto il territorio nazionale;

Vista la memoria della parte ricorrente, che ritiene infondata l’istanza, in quanto l’atto menzionato, posto che l’art. 1, 4° comma, della L. 24.12.1986 n. 958 prevede che il servizio di leva sia prestato, di norma, presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al Comune di residenza del militare e comunque distanti non più di 100 km da esso e che, in fatto, il ricorrente è stato chiamato a prestarlo a Trieste, ha efficacia territorialmente limitata;

Vista la replica della difesa erariale;

Visto l’art. 31, comma 5°, della L. n. 1034/71, nel testo introdotto dall’art. 9, comma 4°. della L. 21.7.2000 n. 205, che rimette, in caso di mancato accordo fra le parti, al Tribunale amministrativo, adito con il ricorso, la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto;

Udito il relatore, consigliere Enzo Di Sciascio, ed uditi altresì i procuratori delle parti costituite;

Considerato che l’istanza di regolamento di competenza appare manifestamente infondata, in quanto con il presente ricorso si chiede di annullare un atto di organo centrale dello Stato, i cui effetti peraltro sono in via generale, salva l’ipotesi eccezionale dell’incompatibilità con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, limitati dalla legge (art. 1, 4° comma L. n. 958/86) all’ambito, territorialmente limitato, delle unità militari aventi sede nel Comune di residenza dell’arruolato o distanti non oltre 100 km da esso;

che in via di fatto questo ambito coincide con quello dei reparti stanziati nel territorio della Regione Friuli – Venezia Giulia;

che, in particolare, è stata già individuata dal resistente Ministero, a mezzo di cartolina precetto, nel 1° Reggimento San Giusto, stanziato in Trieste, l’unità militare presso la quale il ricorrente è chiamato a prestare servizio;

che pertanto l’atto impugnato è efficace nel territorio di competenza di questo Tribunale amministrativo regionale;

che possono essere compensate le spese di giudizio fra le parti.

p. q. m.

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia rigetta l’istanza di regolamento di competenza, proposta dal Ministero intimato.

Dispone altresì la compensazione delle spese fra le parti.

Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 22 giugno 2001.

Enzo Di Sciascio, Presidente f.f., estensore.

Depositata nella segreteria del Tribunale il 7 luglio 2001

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