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TAR EMILIA ROMAGNA-PARMA, SEZ. I – Sentenza 9 maggio 2001 n. 249 Pres. Cicciò, Est. Di Benedetto – Violino (Avv.ti Pontiroli e Cugurra) c. Comune di Sala Baganza (n.c.) e I^ Sottocommissione elettorale circondariale di Parma ed altro (Avv.ra Stato) e con l’intervento ad opponendum di Violi ed altro (Avv.ti R. ed F. Panciroli Soncini) - (conferma Decreto del Presidente del TAR Parma n. 119 del 24.4.2001, in Giust.it n. 5/20001, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/taremiliaparm_2001-04-24.htm ).

Elezioni - Presentazione delle liste - Lista con numero di firme eccedenti quello massimo previsto dalla legge - Esclusione - Sottoscrizioni formalmente irregolari - Non concorrono a determinare il numero minimo e massimo, la cui violazione comporta l’esclusione.

Elezioni - Presentazione delle liste - Lista con numero di firme eccedenti quello massimo previsto dalla legge - Esclusione - Nel caso in cui risulti che una parte delle firme sia stata presentata in un modulo integrativo da valere per l’ipotesi di depennamento di alcuni sottoscrittori - Illegittimità.

L’articolo 3, comma primo, lettera h), della legge n. 81/1993, come sostituito dall’articolo 3 della legge n. 120 del 30/4/1999, il quale prevede un numero minimo e massimo di presentatori delle liste di candidati di Sindaco per ogni Comune, si riferisce ad un numero di sottoscrizioni valide ossia rispondenti alle caratteristiche formali delle autenticazioni delle firme dei presentatori stessi. Pertanto non concorrono a determinare il numero minimo e massimo, la cui violazione comporta l’esclusione, le sottoscrizioni formalmente irregolari perché non effettuate nel rispetto delle prescritte formalità (1).

Non può determinare l’esclusione di una lista elettorale la circostanza che, oltre alle firme dei presentatori della lista, sia state presentate anche altre firme (nella specie, 29 firme) con i modelli integrativi, non quali firme di sottoscrittori della lista ma di meri sostituti; tali firme non possono essere computate per la determinazione del numero massimo ai fini dell’esclusione (2).

(1) Nella motivazione della sentenza si richiama a conforto del principio affermato , secondo l’interpretazione della Corte Costituzione (vedi ordinanza n. 407 del 29 ottobre 1999) le stesse istruzioni ministeriali per la presentazione ed ammissione delle candidature.

(2) Elezioni comunali: non è consentita la lista di riserva

di MARIA CRISTINA BALDASSARI

Per la presentazione delle liste alle elezioni comunali non esistono "firme di scorta".

E’ quanto emerge dalla lettura delle sentenza del Tar Parma (sentenza 249 del 9.5.2001), che nega la possibilità di unire due modelli per la presentazione della lista alle elezioni comunali. Afferma il Tar Parma che conta solo il modello principale, senza che sia possibile presentare un modello di riserva, contenente firme utili, da aggiungere alle sottoscrizioni che siano – eventualmente – eliminate dal modello principale, perché non regolarmente apposte.

I giudici hanno così riammesso alla competizione elettorale una lista esclusa dalla sottocommissione elettorale, confermando quanto già disposto dal Tar in sede di decreto presidenziale (Tar Parma n. 119 del 24.4.2001, in Giust.it di maggio 2001, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/taremiliaparm_2001-04-24.htm ).

La lista era stata esclusa per aver presentato le candidature con 70 firme, cioè con 10 sottoscrizioni oltre il massimo consentito.

Il Tar Parma ha contestato i presupposti dell’esclusione, attraverso un diverso esame dei fatti: la sentenza conclude che le sottoscrizioni di presentazione della lista erano in realtà solo 41, quindi nel limite consentito, che va da un minimo di 30 firme ad un massimo di 60.

Secondo i giudici parmigiani la sottocommissione elettorale ha errato nel sommare le 41 sottoscrizioni del modello base, con quelle contenute nel modello integrativo (29 firme).

In realtà, afferma il Tar Parma, la volontà dei presentatori della lista era di presentare una sorta di "lista di riserva" (modello integrativo), per evitare che eventuali vizi di sottoscrizioni della lista (modello base, portassero la stessa lista ad avere un numero di firme inferiore al minimo di legge.

Secondo la sentenza in commento, la lista di riserva (di 21 firmatari) non è legittima; ne deriva che le firme in essa contenuta non andavano aggiunte a quelle del modello base, che da solo presenta un numero di sottoscrizioni sufficienti.

L’errore dei presentatori della lista, prosegue il Tar, è stato indotto anche dalle "istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature- elezioni amministrative e regionali – pubblicazione n. 5, predisposte dal ministero dell’Interno": le istruzioni, infatti, parlano di "numero eccedente quello massimo previsto per legge".

La sentenza rappresenta anche un importante vademecum in materia di elezioni comunali, in quanto stabilisce che:

1- la sottocommissione elettorale difetta di legittimazione passiva, in quanto è un organo straordinario e temporaneo destinato ad estinguersi con la dichiarazione dei risultati;

2- la legittimazione spetta al Comune, unico organo al quale vanno giuridicamente imputati i risultati elettorali;

3- se il Comune non si costituisce, non sono possibili "interventi ad opponendum", cioè per rafforzare le tesi del resistente (Comune);

4- il ricorso proposto prima della proclamazione degli eletti non segue le regole del "giudizio elettorale", ma quello impugnatorio "ordinario";

5- l’istanza cautelare, accolta con decreto presidenziale del 24 aprile 2001, può essere seguita da una sentenza nel merito, anziché da ordinanza collegiale; la causa, infatti è stata trattenuta in decisione alla Camera di Consiglio dell’8 maggio 2001, data fissata con il decreto presidenziale di accoglimento dell’istanza cautelare, ma è stata decisa subito con sentenza, anziché con ordinanza.

In conclusione, al di là del caso deciso, non resta che valutare positivamente la novità della legge 205/2000 (art. 3), che stabilisce la possibilità per il Tar di decidere subito nel merito, anche quando la causa sia fissata in camera di consiglio, a condizione che il contraddittorio sia integro.

Se anche si arriverà ad una sentenza di appello, sono stati certamente accorciati i tempi processuali.

In una materia tanto delicata come quella elettorale, infatti, è sempre auspicabile un "rito americano", che dia la possibilità ai giudici di decidere, in poche settimane, sulle sorte dei candidati politici.

 

 

Per l’annullamento

Della delibera del 14 aprile 2001 della I^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Parma con la quale è stata ricusata la lista dei candidati per il rinnovo del consiglio comunale di Sala Baganza denominata "Solidarietà";

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione statale;

Visto l’atto di intervento di Violi Eletta e Kobler Ivar;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 8 maggio 2001 il dr. Ugo Di Benedetto; Uditi, altresì, gli Avv. Giorgio Gugurra per la ricorrente, Francesco Soncini per gli interveniente e Andrea Cocchieri per l’Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale la 1° Sottocommissione elettorale circondariale di Parma ha ricusato la lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio Comunale di Sala Baganza denominata "Solidarietà", essendo la stessa stata sottoscritta da 70 presentatori iscritti nelle liste elettorali del Comune e, quindi, da un numero superiore a quello massimo previsto dall’articolo 3, comma primo, lettera h, della legge n. 81/1993, come sostituito dall’art. 3 della legge n. 120 del 30/4/1999. Tale norma, infatti, prevede un numero massimo di sessanta presentatori per i Comuni, come Sala Baganza, con popolazione superiore a 2001 ma inferiore a 5000 abitanti.

2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha controdedotto alle avverse doglianze concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Si sono altresì costituiti in giudizio gli intervenienti in epigrafe indicati i quali hanno sostenuto l’inammissibilità del ricorso per non essere stato seguito il rito elettorale e nel merito la sua infondatezza.

L’istanza cautelare è stata accolta con decreto presidenziale del 24 aprile 2001 e la causa è stata trattenuta in decisione alla Camera di Consiglio del 8 maggio 2001, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ultimo comma, come sostituito dall’articolo 9 della legge n. 205 del 2000.

3. Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione dell’Avvocatura dello Stato deve provvedersi all’estromissione dal giudizio della Commissione elettorale circondariale di Parma e del Prefetto di Parma, i quali difettano di legittimazione passiva viceversa spettante al Comune di Sala Baganza, al quale vanno giuridicamente imputati i risultati elettorali e sul quale sono destinati a riversarsi gli effetti dell’eventuale annullamento dell’atto impugnato, essendo invece la Sottocommissione un organo straordinario e temporaneo destinato a cessare ed a estinguersi con la dichiarazione dei risultati del provvedimento elettorale, come è pacifica giurisprudenza richiamata nella memoria della difesa dell’Amministrazione.

Conseguentemente risulta inammissibile l’intervento ad opponendum dei nominati in epigrafe, in assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale legittimata.

D’altra parte, l’eccezione d’inammissibilità da essi rivolta sarebbe parimenti inammissibile (perché com’è noto l’interveniente può proporre argomentazioni ma non difese ulteriori o eccedenti quelle avanzate dalla parte alla quale egli si appoggia) e comunque infondata, perché, com’è giurisprudenza e dottrina prevalenti, il ricorso contro l’esclusione o l’ammissione di liste elettorali, proposto prima della proclamazione degli eletti, non segue gli schemi di quello elettorale, bensì quelli tipici del giudizio impugnatorio comune.

4. Il ricorso è nel merito fondato.

In linea di diritto va preliminarmente rilevato che l’articolo 3, comma primo, lettera h), della legge n. 81/1993, come sostituito dall’articolo 3 della legge n. 120 del 30/4/1999, il quale prevede un numero minimo e massimo di presentatori delle liste di candidati di Sindaco per ogni Comune, si riferisce ad un numero di sottoscrizioni valide ossia rispondenti alle caratteristiche formali delle autenticazioni delle firme dei presentatori stessi. Pertanto non concorrono a determinare il numero minimo e massimo, la cui violazione comporta l’esclusione, secondo l’interpretazione della stessa Corte Costituzione (vedi ordinanza n. 407 del 29 ottobre 1999), le sottoscrizioni formalmente irregolari perché non effettuate nel rispetto delle prescritte formalità, interpretazione questa convalidata dalle stesse istruzioni ministeriali per la presentazione ed ammissione delle candidature di cui appresso.

In linea di fatto, pacificamente, nella particolare fattispecie concreta, risulta che nel modello base di presentazione delle liste di candidati al Consiglio Comunale e della collegata candidatura alla carica di Sindaco (allegato 3 del ricorrente), sono indicati 41 sottoscrittori ed infatti tale numero (ricompresso tra il minimo e il massimo previsto dalla legge per il Comune di Sala Baganza), è quello puntualmente indicato nella ricevuta di lista dei candidati dalla I^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Parma.

A detta documentazione è stata aggiunta un’ulteriore lista di 29 sottoscrittori, separatamente indicata nel modello integrativo (allegato 4), e che è stata computata dalla stessa Sottocommissione elettorale circondariale di Parma la quale ha sommato le due liste e ha quindi, decretato l’esclusione.

6. Tuttavia tale sommatoria, ai fini dell’esclusione, non poteva essere effettuata, in quanto dall’indicazione in separata lista e dall’accettazione della stessa, a tale titolo, senza nessuna obiezione, da parte degli uffici, risulta ragionevole ritenere che la volontà dei presentatori della lista "Solidarietà" non era quello di violare il numero massimo di sottoscrizioni e aprire una sorta di inammissibile competizione preelettorale, bensì quella di premunirsi di un numero congruo ma limitato, di presentatori "di riserva", in caso di verificata irregolarità di alcune delle autenticazioni delle 41 firme dei sottoscrittori indicati nel modello base.

In questa sede non rileva la circostanza della possibilità o meno di presentare, con i modelli integrativi, delle liste di "riserva" e di un loro eventuale utilizzo per la sostituzione delle firme irregolarmente autenticate, bensì rileva la circostanza che le 29 firme del modello integrativo non erano state presentate quali firme di sottoscrittori della lista ma di meri sostituti e, quindi, non potevano essere computate per la determinazione del numero massimo ai fini dell’esclusione. Infatti, in detta situazione concreta la segreteria ben avrebbe potuto rilevare l’irritualità di detta presentazione aggiuntiva, ai fini della suddetta eventuale sostituzione, e la Sottocommissione elettorale circondariale di Parma ben avrebbe potuto eliminare detta documentazione ultronea in caso di ritenuta inammissibilità della presentazione di una lista di sottoscrittori di riserva. Del resto l’errore in cui è incorsa la lista "Solidarietà" nel presentare la non consentita lista di riserva, comunque non computabile ai fini del numero massimo di sottoscrittori per le ragioni sopra indicate, ben può essere stato determinato dalle "istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature" – elezioni amministrative e regionali – pubblicazione n. 5 – predisposte dal Ministero dell’Interno. Le stesse precisano che la ricusazione delle liste va effettuata dopo aver depennato, ad opera della Commissione, i sottoscrittori la cui firma non fosse stata regolarmente apposta, ove risulti ancora un numero eccedente quello massimo previsto dalla legge. In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dalla relazione del Presidente della Sottocommissione elettorale circondariale di Parma, non vi è stato alcun errore materiale nell’indicare in 41 il numero dei sottoscrittori della lista perché quella era ragionevolmente la volontà dei presentatori della lista "Solidarietà".

7. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato e ammessa alla competizione elettorale la lista ricusata.

Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, estromette dal giudizio l’Amministrazione statale intimata perché carente di legittimazione passiva e lo Accoglie e, per l’effetto, Annulla l’atto impugnato e Ammette alla competizione elettorale la lista "Solidarietà".

Dichiara inammissibile e infondato l’atto di intervento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrava.

Così deciso in Parma, il giorno 8 maggio 2001.

Presidente

Consigliere Rel. Est.

Depositata il 9 maggio 2001.

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