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n. 12-1999 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. V - Sentenza 22 dicembre 1999 n. 3271 - Pres. Vitellio, Est. Pagano - P. ed altri (Avv. Abbamonte) c. Comune di Cardito (n.c.).

Ai sensi del primo comma dell’art. 34 del dlgs n. 80/1998, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo una azione con la quale - in relazione ad una occupazione  divenuta ormai sine titulo per scadenza dei termini massimi e per mancata realizzazione dell'opera pubblica entro i termini - il proprietario del terreno chieda la restituzione delle aree occupate.

Va osservato, infatti, che l'art. 35, 1° comma, del D.Lgs. n. 80/98 - il quale prevede che il giudice amministrativo, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva dagli artt. 33 e 34, "dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto" - contiene un'espressione ("anche attraverso la reintegrazione in forma specifica") da interpretare nel senso che il privato il cui suolo sia stato occupato, può chiedere al giudice di essere reintegrato nel possesso del terreno.

Il legislatore, quindi, ha scientemente tenuto presente anche l’occupazione appropriativa in sede di scelta del giudice amministrativo ai fini del riparto, mostrando tale precisa voluntas legis sia con l’utilizzo del termine comportamenti, sia nella estensiva formula di definizione della materia urbanistica,  sia nel costruire l’ambito risarcitorio demandato al G.A., dotando quest’ultimo di strumenti idonei a risarcire il privato anche a seguito di occupazione appropriativa.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

N.3271 reg Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

anno 1999

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli (sezione Vª)

N. 7447 reg ric.

anno 1999

composto da:

 

Italo Vitellio - Presidente

Alessandro Pagano - Consigliere rel. est.

Giovanni Pascone - Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7447/1999 proposto da: P. Luigi, P. Anna, P. Carlo, P. Caterina, P. Paola, P. Maria Giovanna rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Abbamonte ed elettivamente domiciliati alla v. Palepoli n. 20, Napoli;

contro

il Comune di Cardito in personale del legale rappresentante pt. (n.c.);

per l’accertamento

dell’illegittima occupazione da parte della PA di suoli di proprietà dei ricorrenti e per le determinazioni conseguenti;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi all’udienza del 7/12/1999 - rel. il cons. A. Pagano – gli avv.ti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1.- Con il presente ricorso, notificato il 15 settembre 1999 e depositato il 21 settembre 1999, gli antescritti ricorrenti espongono di essere comproprietari di alcuni appezzamenti di terreno siti nel Comune di Cardito e oggetto di occupazione da parte del predetto Comune nell’ambito dell’esecuzione di un opera approvata con delibera di Giunta Municipale del 22/10/1992 n. 481.

Osservano quindi che il Comune ha proceduto all’occupazione dei fondi di proprietà dei ricorrenti, come già si è accennato, in base ad un decreto che fissava ai sensi della legge 1/1978 e della lex n. 2359/1865, il termine per inizio dei lavori entro un anno dalla sua adozione, nonché il termine di tre anni quale data di scadenza del decreto di occupazione.

Espongono ancora che il Comune ha notificato, agli attuali ricorrenti, offerte di cessione bonaria dei suoli occupati cui gli attuali istanti hanno risposto in termini positivi anche se alle stesse non ha fatto seguito nè la stipula di regolare cessione bonaria nè il pagamento dell’indennità accettata.

Concludono quindi l’esposizione in fatto osservando che ad oggi non solo l’opera non è stata eseguita, ma neppure sono cominciati i lavori nonostante che il Comune abbia proceduto all’immissione in possesso dell’area e alla sua recinzione: sicché – si osserva in ricorso – sono decorsi infruttuosamente sia il termine annuale di cui alla legge 1/1978 per inizio dei lavori, sia il termine triennale di validità ed efficacia della disposta occupazione venuta a scadenza il 25/10/1997.

In tale situazione di fatto, gli attuali ricorrenti hanno diffidato il Comune di Cardito affinché procedesse in via preliminare alla restituzione delle aree con sospensione immediata delle opere e dei lavori.

Concludono sul punto osservando come l’occupazione sia divenuta sine titulo atteso che l’opera progettata non è stata mai eseguita in quanto il Comune non ha fatto seguito alla diffida, con la cessazione dell’abusiva occupazione.

Chiedono pertanto il ristoro dei diritti lesi dei ricorrenti, sulla base del rilievo che l’occupazione d’urgenza svolta nel 1994 ha perso qualunque efficacia.

Hanno depositato successiva memoria in data 30 novembre 1999.

2.- L’amministrazione non ha provveduto a costituirsi.

3.- All'udienza indicata, la causa é stata trattenuta in decisione.

4.- Il Tribunale innanzitutto premette che, nel caso in esame, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Come si evince infatti dal gravame, la presente fattispecie attiene all’ipotesi in cui l’amministrazione ha proceduto all’occupazione dei fondi ma non ha dato seguito all’opera pubblica, non procedendo ad iniziare i lavori.

Prescindendo (almeno preliminarmente) dalla specifica classificazione giuridica della presente fattispecie, basta qui ricordare che in base al primo comma dell’art. 34 del dlgs n. 80/1998 spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.

La conferma della esaustività di tale devoluzione è contenuta nel secondo e nel terzo comma dell’art. 34 citato.

Nel secondo comma, infatti, si precisa che, ai sensi del decreto legislativo 80/1998, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio.

D’altra parte, la stessa norma, facendo salva la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dell’identità conseguenti ad atti di natura espropriativa o ablativa, ha specificamente delimitato la portata della residuale e tipicizzata competenza del giudice ordinario. Vale sul punto osservare che il legislatore ha utilizzato, per delineare la giurisdizione del G.O., l’espressione corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, ove il richiamo all’adozione di atti ha consentito la lessicale conclusione che il termine "ablativa" non può considerarsi riferito all'istituto della occupazione acquisitiva, stante il fatto che quest'ultima, sebbene si risolva, in ultima analisi, nell'ablazione di un bene, presenta una matrice illecita che la differenzia nettamente da una formale e rituale espropriazione che la normativa in materia subordina ad indispensabili profili di legalità (cfr., art. 834 C.C. e lex 2359/1865).

Non c’è dubbio pertanto che la condotta attualmente sub judice nel presente giudizio concerne un uso del territorio che il legislatore vuole sindacato dal G.A.

C’è ancora da registrare la tesi – prospettata dalla dottrina e rafforzativa ad abundantiam dell’opzione giurisdizionale indicata - in base a cui il comma 1 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 80/98, ove prevede che il giudice amministrativo, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva dagli artt. 33 e 34, "dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto", conterrebbe un'espressione ("anche attraverso la reintegrazione in forma specifica") da interpretare nel senso che il privato il cui suolo sia stato occupato e irreversibilmente trasformato, può chiedere al giudice di essere reintegrato nel possesso del terreno, previo abbattimento dell'opera pubblica realizzata.

In conclusivi termini, il legislatore ha scientemente tenuto presente anche l’occupazione appropriativa in sede di scelta del giudice amministrativo ai fini del riparto, mostrando tale precisa voluntas legis sia con l’utilizzo del termine comportamenti, sia nella estensiva formula di definizione della materia urbanistica, sia col richiamo ad una tipologia precipuamente attizia al fine di delimitare la giurisdizione del G.O., sia, infine, nel costruire l’ambito risarcitorio demandato al G.A., dotando quest’ultimo di strumenti idonei a risarcire il privato anche a seguito di occupazione appropriativa.

Su questa premessa, il Tribunale osserva:

- dagli atti di causa si evidenzia la circostanza che nel novembre 1995 il sindaco del Comune di Cardito ha notificato agli attuali ricorrenti delle offerte di cessione bonaria dei suoli occupati;

- tali offerte sono state accettate dai ricorrenti, come da documentazione allegata in atti.

In argomento, va premesso che tale cessione si determina in base ai paradigmi civilistici della conclusione del contratto, secondo lo schema proposta – accettazione. (Secondo la giurisprudenza, La cessione bonaria dell'immobile da parte del proprietario espropriando, prevista dall'art. 12 l. 22 ottobre 1971, n. 865, è soggetta ai principî di diritto civile, per cui può essere validamente revocata fino a quando la sua accettazione da parte dell'ente espropriante non sia pervenuta a cognizione dell'offerente: CdS, sez. IV, 30 settembre 1983, n.682).

Si ravvisa quindi la necessità che siano acquisiti elementi probatori inerenti tale specifica questione.

A tanto provvederà l’amministrazione controparte inoltrando a questo Tribunale copia degli atti di proposta a suo tempo inviati ai ricorrenti; inoltrerà anche una relazione in cui sono specificati gli atti e i comportamenti adottati all’amministrazione in relazione ai fatti di causa (fra cui la delibera di G.M. 324/1995).

Si stabilisce, per l’espletamento del presente incombente, il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente.

Riserva sul resto e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli (sezione quinta) pronunciando sul ricorso summenzionato, dispone l’incombente istruttorio di cui sopra. Riserva sul resto.

Ordina all’amministrazione di uniformarsi.

Così deciso in Napoli, il 7 dicembre 1999, nella camera di consiglio del TAR.

Italo Vitellio pres. 

Alessandro Pagano rel. est.

Pubblicata il 22 dicembre 1999.

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