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n. 3-2001 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Sentenza 5 marzo 2001 n. 1012 - Pres. D’Alessandro, Est. Pagano - S.A. (Avv. F. Iadanza) c. Ministero delle Finanze (Avv.ra Stato).

Pubblico impiego - Provvedimento disciplinare – Termine di 90 giorni previsto dall’art. 9 L. 19/1990 – Perentorietà – Provvedimento adottato oltre il predetto termine – Illegittimità.

Pubblico impiego - Provvedimento disciplinare – Termine di 90 giorni previsto dall’art. 9 L. 19/1990 – Decorrenza - Nel caso di procedimento iniziato a seguito di condanna penale - Dalla scadenza del termine di 180 giorni entro il quale deve essere iniziato il procedimento disciplinare.

E’ illegittimo un provvedimento disciplinare adottato oltre il termine di 90 giorni entro cui, ai sensi della L. 19/1990, il procedimento va concluso.

Il termine di 90 giorni entro cui, ai sensi della L. 19/1990, il procedimento va concluso, nel caso in cui il procedimento disciplinare sia intrapreso a seguito di una sentenza penale di condanna, inizia a decorrere non già dalla data dell’effettivo avvio del procedimento stesso, ma dalla scadenza dei 180 giorni, sempre previsti dall’art. 9 della legge 19/1990, che costituiscono il periodo temporale massimo entro il quale – avuta conoscenza della sentenza penale di condanna – deve essere avviato il procedimento disciplinare (1). Deve quindi ritenersi che, in detta ipotesi, l’amministrazione dispone per l’adozione del provvedimento disciplinare di complessivi 270 giorni.

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(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 9 novembre 1999 n. 4/2000; Sez. IV 26 giugno 2000 n. 3605.

 

 

ALESSANDRO BIAMONTE
(Avvocato del Foro di Napoli)

Una nuova pronuncia in materia di perentorietà dei termini di conclusione del procedimento disciplinare. L’argomento è stato già affrontato in questa rivista (Giust.it - n. 9-2000).

Come noto, la Consulta ha affermato che «l’azione disciplinare deve iniziare tempestivamente, senza ritardi ingiustificati – o peggio arbitrari – rispetto al momento in cui l’amministrazione ha conoscenza della pronuncia irrevocabile di condanna» (Corte Cost., sent. 12-27 luglio 2000 n. 375, in G. Uff., 1a serie sp., 2.8.2000 n. 32; cfr. anche C. Cost. sentt. nn. 197/1999, 104/1991 e, prima dell’entrata in vigore della legge 19/1990, sent. 1129/1988).

La necessità di garantire lo svolgimento del procedimento, secondo regole precise che ne stabiliscano precise cadenze temporali (limitando così, garantisticamente, lo stato di incertezza in cui versano il pubblico dipendente e la P.A.), ha, pertanto, sempre più orientato il Giudice amministrativo nel senso della perentorietà dei termini prefissati (Cons. St., VI, 4.9.1998 n. 1217; Cons. St., Ad. Plen., 9 novembre 1999 n. 4/2000; Cons. St., IV, 26.6.2000 n. 3605).

L’art. 9 della L. 7.2.1990 n. 19, dopo aver previsto, al comma 1°, il divieto di destituzione di diritto – senza cioè la promozione di un procedimento disciplinare in contraddittorio – a seguito di sentenza penale di condanna, dispone (al 2° comma) che la destituzione può essere inflitta all’esito del procedimento proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile, e concluso nei successivi novanta giorni.

Va poi individuato un ulteriore termine (anch’esso di 90 giorni) previsto dall’art. 120 del DPR 3/1957, di «natura sollecitatoria». In questo caso è sanzionata, con la estinzione del procedimento, l’inutile decorso trimestrale, all’interno del primo periodo di 180 giorni, dall’ultimo atto, senza che nessun altro successivo sia stato compiuto.

Alla luce di tali premesse, come espressamente riconosciuto dalla Consulta, sono stati fissati, con l’art. 9 L. 19/90, dei termini «brevi», con lo scopo di assolvere all’esigenza di «definire sollecitamente il procedimento, evitando situazioni di incertezza dannose per il buon andamento dell’amministrazione, e lesive della posizione personale del dipendente condannato». Tali principi appaiono, ormai, incontestati.

Nella decisione in esame appare, comunque, opportuno evidenziare dei passaggi che contribuiscono a completare il quadro interpretativo in questione. Il Tribunale Amministrativo, infatti, afferma che, anche quando vi sia un autoannullamento del procedimento in corso, non deve ritenersi che il termine di 90 giorni decorra ex novo. Ciò a dispetto di quanto statuito dalla circolare 230000 del 31.7.1993, che, comunque, il ricorrente non aveva l’onere di impugnare, concretizzandosi, la lesione del suo interesse, con il provvedimento attuativo.

 

 

n. 1012 Reg. Sent.

Anno 2001

n. 2807 reg. Ric.

Anno 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli (sezione I)

Composto da:

Carlo D’Alessandro – Presidente –

Alessandro Pagano – Consigliere rel. Est. –

Paolo Carpentieri – Consigliere –

SENTENZA

Sul ricorso n. 2807/1996 proposto da: S.A. rappresentato e difeso dall’avv.to Franco Iadanza ed elettivamente domiciliato alla v. Duomo n. 348, Napoli;

contro

Ministero delle Finanze in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato con cui domicilia in Napoli, v. Diaz, n. 11;

per l’annullamento

del decreto del Ministro delle Finanze n. 448662 del 13.1.1996, notificato il 6.,2.1996, che ha dichiarato il ricorrente cessato dal servizio permanente per perdita del grado per rimozione;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi all’udienza del 6.12.2000 – rel. Il Cons. Pagano – gli avv.ti: come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto

1. Con il presente ricorso, notificato il 5.4.1996 e depositato il 19.4.1996, S.A., militare della Guardia di Finanza, si duole del provvedimento adottato nei suoi confronti di cessazione dal servizio permanente, per perdita del grado per rimozione, e messa a disposizione del distretto militare competente quale soldato semplice, adottato nei suoi confronti a seguito di procedimento disciplinare instaurato dopo il passaggio in giudicato della condanna penale per il delitto di cui all’art. 317 c.p.

Ha articolato tre motivi di gravame con cui deduce la violazione di legge (Legge n. 19/90; D.P.R. n. 3/57; L. 241/90) e l’eccesso di potere sotto molteplici profili.

2. Resiste l’amministrazione.

3. All’udienza indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è da accogliere nei limiti di cui infra.

4.1. Valga una breve ricostruzione dei fatti di causa.

Con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 6 marzo 1995 è stata definita, in sede penale, la vicenda relativa a S. A., militare della Guardia di Finanza, poi delibata in sede disciplinare, il cui esito è contestato innanzi al giudice amministrativo.

Il predetto procedimento disciplinare è cominciato in data 17 giugno 1995.

Con provvedimento del 13 settembre 1995, si è provveduto, da parte della P.A. procedente, in via di autotutela, ad annullare gli atti di tale procedimento, per lesione del diritto di difesa dell’incolpato. Il procedimento si è poi concluso con il decreto n. 448662 del 13 gennaio 1996 di cessazione dal servizio.

4.2. Su tale premessa, vanno analizzati i motivi dedotti.

(omissis)

4.2.2. Da accogliere, per contro, nell’ambito del primo motivo relativo alle censure procedimentali, è la doglianza inerente al mancato rispetto del termine di 90 giorni entro cui, ai sensi della lex 19/1990, il procedimento va concluso.

Come chiarito dal superiore giudice (Cds Ad. Plen. 9 novembre 1999 n. 4/2000; CdS IV 26 giugno 2000 n. 3605) il termine di 90 giorni ex lege 19/1990 inizia a decorrere non già dalla data dell’effettivo avvio del procedimento stesso, ma dalla scadenza dei 180 giorni, sempre previsti dall’art. 9 della legge 19/1990, che costituiscono il periodo temporale massimo entro il quale – avuta conoscenza della sentenza penale di condanna – deve essere avviato il procedimento disciplinare.

Deve quindi ritenersi che, in via generale, l’amministrazione dispone, per la "gestione" del procedimento disciplinare di complessivi giorni 270.

Nel caso in esame, il procedimento a carico dello S. avrebbe dovuto svilupparsi in un arco temporale che va dal 24 marzo 1995 al 19 dicembre 1995.

Né può peraltro darsi rilievo alla disposizione della circolare nr. 230000 del 31 luglio 1993 che ha inteso regolare i tempi procedimentali, disponendo che, in caso di autoannullamento del procedimento, l’amministrazione stessa ha 90 giorni per rinnovare lo stesso.

In fatto, va evidenziato che, anche a seguire la difesa dell’amministrazione, dalla data del 10 ottobre 1995, termine da cui è "ripartita" la procedura, al 13 gennaio 1996, sono trascorsi più dei novanta giorni indicati.

In diritto, si osserva che la contestazione del mancato rispetto del termine ex art. 9 lege 19/1990 involge anche tale circolare, che peraltro, il ricorrente non aveva l’onere di previamente e specificamente impugnare. La lesione infatti, per il ricorrente, si è determinata con l’emanazione dell’atto impugnato, dopo il decorso del termine massimo summenzionato.

La predetta circolare, dettando una disciplina che può rivelarsi, in sede applicativa, contraria alla legge 19/1990, pone una illegittimità che si deve ritenere denunciata nell’ambito dei rilievi posti con il primo motivo di ricorso, sul mancato rispetto della legislazione di riferimento.

Per la fondatezza di tale censura, il ricorso è da accogliere e l’atto gravato da annullare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo della Campania, Napoli (sezione prima) pronunciando sul ricorso summenzionato, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato (decreto del ministro delle Finanze nr. 448662 del 13.1.1996).

Spese compensate. Ordina all’Amministrazione di uniformarsi.

Così deciso in Napoli, il 6.12.2000 e il 14.2.2001, nella camera di consiglio del TAR.

Carlo D’Alessandro Pres.

Alessandro Pagano Rel. Est.

Depositata il 5 marzo 2001.

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