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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 27 aprile 2015 n. 418
Pres. M. Perrelli, Est. U. De Carlo
Omissis (Avv. T. Sponga) contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Istituto Comprensivo Gherardi Lugo 2, Scuola Primaria G. Garibaldi (Avvocatura dello Stato)


1. Istruzione pubblica e privata – Portatore Handicap – Diminuzione ore di sostegno previste ex lege – Per carenza di risorse economiche e di organico - Inviolabilità del diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica degli alunni disabili – Sussistenza – Onere della p.a. di reperire le risorse necessarie - Sussistenza

 

2. Giustizia amministrativa - Diminuzione ore di sostegno previste ex lege – Per carenza di risorse economiche e di organico - Culpa in re ipsa dell’amministrazione in punto di risarcimento - Insussistenza

 

 

1. La mancanza di un sufficiente numero di insegnati nella Direzione Didattica non giustifica la diminuzione delle ore di sostegno essendo onere dell’amministrazione reperire le risorse per venire incontro alle esigenze dei minori con situazione di handicap certificato nella misura richiesta. L’assegnazione all’alunno minore, affetto da grave disabilità, di un insegnante di sostegno per un monte ore inadeguato rispetto alla gravità ed alla tipologia dell’handicap è difatti in contrasto con il diritto all’istruzione ed alla integrazione scolastica dei disabili, così come tutelato dalla normativa vigente.

 

2. In tema di risarcimento del danno derivante dall’assegnazione al portatore di handicap di un insufficiente sostegno scolastico se costituisce giusta attuazione di un diritto pretendere che lo Stato faccia uno sforzo ulteriore per garantire alla ricorrente tutto il sostegno previsto, il ritenere che ci sia una sorta di culpa in re ipsa da parte dell’amministrazione finirebbe per porre a carico del bilancio ulteriori oneri che finirebbero per sottrarre risorse ad altre istanze ulteriormente meritevoli di tutela. E’ necessario adottare un criterio rigoroso nell’accertare la colpa dell’amministrazione in casi che non scaturiscono da un’erronea percezione di quale siano le prestazioni sociali da garantire ad un minore che presenta una qualunque forma di handicap, ma sono la conseguenza necessitata dei tagli alle poste in bilancio dovute alla necessità di rispettare gli obblighi comunitari. Ne deriva la reiezione della domanda risarcitoria

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 154 del 2015, proposto da: -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avv. Tiziana Sponga, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Sante Vincenzi 46;

 

contro



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Istituto Comprensivo Gherardi Lugo 2 Scuola Primaria G.Garibaldi, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4; Ambito Territoriale Provinciale di Ravenna non costituito in giudizio;

per l'annullamento
del provvedimento prot. 4638 emanato dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e l'Ambito territoriale provinciale di Ravenna il 13.10.2014, avente come oggetto "integrazione alunni con disabilità: assegnazione posti di sostegno in deroga all'alunna -OMISSIS- frequentante l'Istituto Comprensivo "Gherardi" di Lugo 2 nella scuola primaria;
con richiesta di risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Tiziana Sponga e Andrea Cecchieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Rilevato che l’istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e sono stati rispettati i termini a difesa;
Il ricorso può essere deciso con sentenza succintamente motivata deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, rilevato e ritenuto che:
oggetto dell’odierno gravame è la legittimità dell’assegnazione all’alunno minore, affetta da grave disabilità, di un insegnante di sostegno per un monte ore pari a 10, inferiore a quello della frequenza scolastica ( 24 ore )- negando l’applicabilità del rapporto in deroga 1/1 - per violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto trattasi di intervento di sostegno inadeguato alla gravità ed alla tipologia dell’handicap e, pertanto, in contrasto con il diritto all’istruzione ed alla integrazione scolastica dei disabili, così come tutelato dalla normativa vigente;
il ricorso è fondato in ordine alla domanda di annullamento degli atti impugnati nella parte in cui hanno attribuito, alla minore, il docente di sostegno per un numero di ore insufficienti in relazione alla patologia accertata ed alle esigenze evidenziate dalle figure istituzionali a ciò preposte;
come ribadito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 80 del 2010, il diritto all’istruzione dei disabili è un diritto fondamentale oggetto di specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello interno;
in ordine alla individuazione del numero adeguato delle ore di sostegno, la normativa vigente, in particolare il citato art. 12 della legge 104/92, prevede, una volta intervenuto l'accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, l’elaborazione di un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato;
sulla base di tale previsione normativa, l'intervento di sostegno e, nello specifico, il numero di ore di sostegno concretamente spettanti al minore dovrà essere determinato in base alla tipologia del suo handicap, quale emerge dalla diagnosi e dal profilo dinamico-funzionale, ed alle effettive esigenze educative, come definite dal P.E.I., ex art. 41 del Decreto Ministeriale 331/1998;
nel caso in esame della minore, affetta da handicap grave, parte ricorrente ha documentato le circostanze che giustificano un intervento assistenziale permanente e continuativo in quanto affetta da anacusia sinistra, ipoacusia neurosensoriale destra pantonale di grado severo a verosimile sede cocleare che non le consente di partecipare ad alcuna attività scolastica senza l’ausilio di un insegnate che ne tenga desta l’attenzione e la aiuti nella comprensione di ciò che viene insegnato;
ne consegue che, alla luce della documentazione in atti, le ore di sostegno assegnate al minore non appaiono adeguate rispetto alle esigenze di intervento terapeutico ed assistenziale suggerite dalla documentazione prodotta venendo così a porsi in contrasto con la normativa vigente;
l'amministrazione dovrà pertanto procedere a nuova valutazione, rivedendo il monte delle ore di sostegno, in base alle reali esigenze del minore, alla luce dei principi e della normativa vigenti come risultanti per la pronuncia della Corte costituzionale;
la mancanza di un sufficiente numero di insegnati nella Direzione Didattica non giustifica la diminuzione delle ore di sostegno essendo onere dell’amministrazione reperire le risorse per venire incontro alle esigenze dei minori con situazione di handicap certificato nella misura richiesta dal Dirigente scolastico in sede di proposta dell’aumento delle ore inoltrata all’Ufficio Scolastico Regionale;
il ricorso, in conclusione, deve essere accolto, con annullamento degli atti impugnati;
per quanto attiene, invece, la richiesta di risarcimento per il danno non patrimoniale costituito dalla mancata fruizione per alcuni mesi del sostegno nella misura indicata come dovuta con la presente sentenza, la domanda non è fondata.
Come è noto per l’orientamento giurisprudenziale assolutamente uniforme sul punto, la mera illegittimità dell’atto amministrativo impugnato non è sufficiente per dichiarare la sussistenza di una responsabilità aquiliana per danni, dovendosi provare anche la colpa dell’amministrazione, il nesso causale e la sussistenza di un danno.
Non sfugge al Collegio che, in tema di colpa, l’orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale è quello di ritenerla in qualche modo conseguenza dell’illegittimità, salvo la particolarità della vicenda o la sussistenza di orientamenti interpretativi delle norme presupposte non uniforme.
Nel caso di specie l’amministrazione scolastica ha cercato di uniformarsi all’orientamento adottato dalla giurisprudenza amministrativa e poi suggellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 80/2010, cercando di garantire tanti insegnanti di sostegno quanti erano necessari per offrire ad ogni alunno bisognoso il numero di ore di sostegno determinate nel Piano Educativo Individualizzato.
Si veda in proposito la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna che assegnava posti aggiuntivi in deroga recependo le indicazioni della Commissione Tecnica per la valutazione dei posti di sostegno in deroga.
Purtroppo lo sforzo dell’amministrazione di ampliare gli originari stanziamenti in bilancio stabiliti a livello nazionale, non è stato sufficiente per garantire alla alunna ricorrente tutte le ore di sostegno di cui necessita, ma è la riprova della volontà dell’amministrazione di conformarsi a quanto indicato dalla Corte Costituzionale come inderogabile per garantire un diritto all’assistenza scolastica che non è suscettibile di essere compresso per mere esigenze di bilancio.
Non si può prescindere dal considerare le note difficoltà per il bilancio dello Stato di rispettare i vincoli imposti dagli obblighi comunitari, cosicchè, se costituisce giusta attuazione di un diritto pretendere che lo Stato faccia uno sforzo ulteriore per garantire alla ricorrente tutto il sostegno previsto, il ritenere che ci sia una sorta di colpa in re ipsa da parte dell’amministrazione finirebbe per porre a carico del bilancio ulteriori oneri che finirebbero per sottrarre risorse ad altre istanze ulteriormente meritevoli di tutela.
In conclusione è necessario adottare un criterio rigoroso nell’accertare la colpa dell’amministrazione in vicende come queste, che non scaturiscono da un’erronea percezione di quale siano le prestazioni sociali da garantire ad un minore che presenta una qualunque forma di handicap, ma sono la conseguenza necessitata dei tagli alle poste in bilancio dovute alla necessità di rispettare gli obblighi comunitari di cui sopra.
le spese processuali sostenute dalla ricorrente devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, secondo il criterio della soccombenza sulla domanda principale del ricorso e nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2015






 

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