REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di
registro generale 154 del 2015, proposto da: -OMISSIS-, rappresentate e
difese dall'avv. Tiziana Sponga, con domicilio eletto presso il suo studio
in Bologna, Via Sante Vincenzi 46;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per
L'Emilia Romagna, Istituto Comprensivo Gherardi Lugo 2 Scuola Primaria
G.Garibaldi, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4; Ambito
Territoriale Provinciale di Ravenna non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 4638 emanato dal
MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e l'Ambito
territoriale provinciale di Ravenna il 13.10.2014, avente come oggetto
"integrazione alunni con disabilità: assegnazione posti di sostegno in
deroga all'alunna -OMISSIS- frequentante l'Istituto Comprensivo "Gherardi"
di Lugo 2 nella scuola primaria;
con richiesta di risarcimento del
danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo
2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Tiziana Sponga
e Andrea Cecchieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod.
proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che l’istruttoria è completa, il
contraddittorio è integro e sono stati rispettati i termini a
difesa;
Il ricorso può essere deciso con sentenza succintamente
motivata deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione
cautelare, rilevato e ritenuto che:
oggetto dell’odierno gravame è la
legittimità dell’assegnazione all’alunno minore, affetta da grave
disabilità, di un insegnante di sostegno per un monte ore pari a 10,
inferiore a quello della frequenza scolastica ( 24 ore )- negando
l’applicabilità del rapporto in deroga 1/1 - per violazione di legge ed
eccesso di potere, in quanto trattasi di intervento di sostegno inadeguato
alla gravità ed alla tipologia dell’handicap e, pertanto, in contrasto con
il diritto all’istruzione ed alla integrazione scolastica dei disabili,
così come tutelato dalla normativa vigente;
il ricorso è fondato in
ordine alla domanda di annullamento degli atti impugnati nella parte in
cui hanno attribuito, alla minore, il docente di sostegno per un numero di
ore insufficienti in relazione alla patologia accertata ed alle esigenze
evidenziate dalle figure istituzionali a ciò preposte;
come ribadito
dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 80 del 2010, il diritto
all’istruzione dei disabili è un diritto fondamentale oggetto di specifica
tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello
interno;
in ordine alla individuazione del numero adeguato delle ore di
sostegno, la normativa vigente, in particolare il citato art. 12 della
legge 104/92, prevede, una volta intervenuto l'accertamento sanitario che
dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, l’elaborazione di
un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona
handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun
grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico
individuato;
sulla base di tale previsione normativa, l'intervento di
sostegno e, nello specifico, il numero di ore di sostegno concretamente
spettanti al minore dovrà essere determinato in base alla tipologia del
suo handicap, quale emerge dalla diagnosi e dal profilo
dinamico-funzionale, ed alle effettive esigenze educative, come definite
dal P.E.I., ex art. 41 del Decreto Ministeriale 331/1998;
nel caso in
esame della minore, affetta da handicap grave, parte ricorrente ha
documentato le circostanze che giustificano un intervento assistenziale
permanente e continuativo in quanto affetta da anacusia sinistra,
ipoacusia neurosensoriale destra pantonale di grado severo a verosimile
sede cocleare che non le consente di partecipare ad alcuna attività
scolastica senza l’ausilio di un insegnate che ne tenga desta l’attenzione
e la aiuti nella comprensione di ciò che viene insegnato;
ne consegue
che, alla luce della documentazione in atti, le ore di sostegno assegnate
al minore non appaiono adeguate rispetto alle esigenze di intervento
terapeutico ed assistenziale suggerite dalla documentazione prodotta
venendo così a porsi in contrasto con la normativa
vigente;
l'amministrazione dovrà pertanto procedere a nuova
valutazione, rivedendo il monte delle ore di sostegno, in base alle reali
esigenze del minore, alla luce dei principi e della normativa vigenti come
risultanti per la pronuncia della Corte costituzionale;
la mancanza di
un sufficiente numero di insegnati nella Direzione Didattica non
giustifica la diminuzione delle ore di sostegno essendo onere
dell’amministrazione reperire le risorse per venire incontro alle esigenze
dei minori con situazione di handicap certificato nella misura richiesta
dal Dirigente scolastico in sede di proposta dell’aumento delle ore
inoltrata all’Ufficio Scolastico Regionale;
il ricorso, in
conclusione, deve essere accolto, con annullamento degli atti
impugnati;
per quanto attiene, invece, la richiesta di risarcimento per
il danno non patrimoniale costituito dalla mancata fruizione per alcuni
mesi del sostegno nella misura indicata come dovuta con la presente
sentenza, la domanda non è fondata.
Come è noto per l’orientamento
giurisprudenziale assolutamente uniforme sul punto, la mera illegittimità
dell’atto amministrativo impugnato non è sufficiente per dichiarare la
sussistenza di una responsabilità aquiliana per danni, dovendosi provare
anche la colpa dell’amministrazione, il nesso causale e la sussistenza di
un danno.
Non sfugge al Collegio che, in tema di colpa, l’orientamento
della giurisprudenza comunitaria e nazionale è quello di ritenerla in
qualche modo conseguenza dell’illegittimità, salvo la particolarità della
vicenda o la sussistenza di orientamenti interpretativi delle norme
presupposte non uniforme.
Nel caso di specie l’amministrazione
scolastica ha cercato di uniformarsi all’orientamento adottato dalla
giurisprudenza amministrativa e poi suggellato dalla sentenza della Corte
Costituzionale 80/2010, cercando di garantire tanti insegnanti di sostegno
quanti erano necessari per offrire ad ogni alunno bisognoso il numero di
ore di sostegno determinate nel Piano Educativo Individualizzato.
Si
veda in proposito la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale
dell’Emilia-Romagna che assegnava posti aggiuntivi in deroga recependo le
indicazioni della Commissione Tecnica per la valutazione dei posti di
sostegno in deroga.
Purtroppo lo sforzo dell’amministrazione di
ampliare gli originari stanziamenti in bilancio stabiliti a livello
nazionale, non è stato sufficiente per garantire alla alunna ricorrente
tutte le ore di sostegno di cui necessita, ma è la riprova della volontà
dell’amministrazione di conformarsi a quanto indicato dalla Corte
Costituzionale come inderogabile per garantire un diritto all’assistenza
scolastica che non è suscettibile di essere compresso per mere esigenze di
bilancio.
Non si può prescindere dal considerare le note difficoltà per
il bilancio dello Stato di rispettare i vincoli imposti dagli obblighi
comunitari, cosicchè, se costituisce giusta attuazione di un diritto
pretendere che lo Stato faccia uno sforzo ulteriore per garantire alla
ricorrente tutto il sostegno previsto, il ritenere che ci sia una sorta di
colpa in re ipsa da parte dell’amministrazione finirebbe per porre a
carico del bilancio ulteriori oneri che finirebbero per sottrarre risorse
ad altre istanze ulteriormente meritevoli di tutela.
In conclusione è
necessario adottare un criterio rigoroso nell’accertare la colpa
dell’amministrazione in vicende come queste, che non scaturiscono da
un’erronea percezione di quale siano le prestazioni sociali da garantire
ad un minore che presenta una qualunque forma di handicap, ma sono la
conseguenza necessitata dei tagli alle poste in bilancio dovute alla
necessità di rispettare gli obblighi comunitari di cui sopra.
le spese
processuali sostenute dalla ricorrente devono essere poste a carico
dell’Amministrazione resistente, secondo il criterio della soccombenza
sulla domanda principale del ricorso e nella misura liquidata in
dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il
provvedimento impugnato.
Respinge la domanda di risarcimento del danno
non patrimoniale.
Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca alla rifusione delle spese del presente giudizio che
liquida in € 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Alberto
Pasi, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2015