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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 26 febbraio 2015 n. 1308
Pres. Rovis, est. Bruno
Pasquale Frongillo (Avv. Eugenio Carbone) c. Comune di Cusano Mutri (Avv. Silvio Crapolicchio) nei confronti di Giuseppe Maria Maturo (Avv. Silvio Crapolicchio) e Antonio Iadarola (n.c.)


1. Processo amministrativo – Procedimento elettorale – Ricorso – Prova di resistenza – In presenza di irregolarità generali delle operazioni – Inapplicabilità.

 

2. Elezioni – Elezioni comunali – Erroneo utilizzo dei timbri di autenticazione – Ricorso – Mancata dimostrazione probatoria dell’incidenza di tale errore – Conseguenze – Infondatezza.

 

3. Elezioni – Elezioni comunali – Irregolarità delle operazioni elettorali – Rilevanza ai fini dell’illegittimità del voto – Sussiste solo per le irregolarità essenziali.

 

4. Processo amministrativo – Procedimento elettorale – Ricorso – Falsità del verbale della sezione elettorale – Richiede querela di falso – Conseguenza – Inammissibilità.

 

 

1. Nell’ambito di un giudizio elettorale non è possibile fare ricorso al principio della prova di resistenza quando le irregolarità riscontrate riguardino gli aspetti generali e la regolarità sostanziale delle operazioni elettorali. (1)

 

2. Deve essere respinto il ricorso con cui sia censurata l’erronea utilizzazione dei timbri da parte dei componenti di un seggio elettorale ma non sia fornito alcun oggettivo elemento idoneo a comprovare tali asserzioni e l’incidenza di tale errore in termini di pregiudizio e compressione della libera espressione di voto, atteso che anche una denuncia estremamente circostanziata dell’irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente. (2)

 

3. In materia di elezioni, tra tutte le possibili irregolarità possono assumere rilievo solo quelle essenziali tali da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni, ove non comminata espressamente dalla legge, può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l’atto era prefigurato. Pertanto, l’autenticazione di un numero di schede superiore a quello degli elettori iscritti nella lista della sezione non costituisce di per sé ragione di illegittimità delle operazioni elettorali, pur palesando tale evenienza uno svolgimento delle attività certamente stigmatizzabile. (3)

 

4. Nell’ambito di un ricorso in materia elettorale, ove vengano in rilievo doglianze indirizzate a contestare il verbale sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente accaduti, la forza fidefacente del verbale sezionale in quanto atto pubblico non può essere validamente contrastata se non mediante la querela di falso, per l’effetto, l’acquisizione officiosa degli atti del procedimento si rivelerebbe inutile, per evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a desumerne la fondatezza. (Nella specie il Collegio ha in ogni caso ritenuto che le discrasie e la trascuratezza nella redazione dei verbali non fossero di portata tale da inficiare la validità delle operazioni elettorali, anche in ragione di uno scarto tra il vincitore e lo sconfitto superiore a 200 voti.)(4)

 

 

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5/5/2008 n. 1977.
(2) (4) Cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. 32 del 20/11/2014.
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5/3/2003 n. 1215.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 3135 del 2014, proposto da proposto da Pasquale Frongillo, rappresentato e difeso dall’avv. Eugenio Carbone, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via Cervantes n. 55/14;

contro



il Comune di Cusano Mutri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Massimo Lamberti, in Napoli, via Costantino, n.52;

nei confronti di



Giuseppe Maria Maturo, rappresentato e difeso dall’avv. Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Massimo Lamberti, in Napoli, via Costantino, n.52; Antonio Iadarola, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento



a) del risultato elettorale delle elezioni svolte per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cusano Mutri, tenutesi nei giorni 25 e 26 maggio 2014;
b) del verbale di proclamazione degli eletti;
c) del verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni;
d) del verbale delle operazioni delle sezioni 1, 4, 5 2 6;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;

 


Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cusano Mutri e di Giuseppe Maria Maturo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Visti gli artt. 65 e 66 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO



A. In data 25 e 26 maggio 2014 si sono svolte le operazioni elettorali per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale di Cusano Mutri, alle quali ha partecipato Pasquale Frongillo, con la lista n.2 “Rinascita Cusanese” (avente il contrassegno “due colline con sole”), in qualità di candidato alla carica di Sindaco.
B. In esito alle operazioni di scrutinio è stato proclamato Sindaco il candidato Giuseppe Maria Maturo (lista n.1 “Uniti per Cusano”, avente il contrassegno “stretta di mano”), il quale ha riportato 1689 voti validi, a fronte dei 1440 conseguiti dal Frongillo, mentre Antonio Iadarola, pure candidato nella lista n.1, è stato eletto alla carica di consigliere comunale.
C. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Pasquale Frongillo ha agito per l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e degli altri atti in epigrafe indicati, chiedendo la rinnovazione delle operazioni di voto.
D. La difesa del ricorrente ha contestato l’asserita sussistenza di gravi irregolarità suscettibili di inficiare l’intera procedura. In particolare ha lamentato che:
1) nella sezione n.1 non sussiste alcuna corrispondenza tra il numero di elettori ammessi a votare nella sezione (pari a 915), il numero delle schede autenticate (pari a 1008 + 1), il numero delle schede non utilizzate per la votazione (pari a 572) ed il numero delle schede consegnate agli elettori (pari a 461); sommando, infatti, le schede vidimate non utilizzate con quelle consegnate agli elettori (572+461) emerge un valore (1033) addirittura superiore a quello delle schede vidimate dal seggio durante le operazioni di insediamento;
2) nella sezione n. 4 è stata omessa l’indicazione nel verbale delle operazioni del numero delle schede non utilizzate per la votazione, quale necessario presupposto per la verifica della regolarità delle operazioni di voto;
3) nella sezione n. 5, inoltre, il valore risultante dalla somma del numero dei votanti con quello delle schede restituite non corrisponde a quello delle schede complessivamente vidimate e timbrate dal seggio durante le operazioni preliminari di insediamento;
4) nella sezione n.6 non risulta identificabile il timbro utilizzato dai componenti del seggio per l’autenticazione delle schede, emergendo la sussistenza di una erronea utilizzazione dei timbri della quale si dà atto anche nel verbale.
E. Su tali basi, in considerazione dell’incidenza di tali vizi sulla sincerità e libertà di voto e, dunque, della loro idoneità a determinare il travolgimento integrale delle consultazioni elettorali, la difesa del ricorrente ha evidenziato l’inapplicabilità alla fattispecie del principio della c.d. prova di resistenza.
F. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cusano Mutri ed il controinteressato Giuseppe Maria Maturo, sollevando eccezioni preliminari e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
G. Con ordinanza n. 5729 del 7 novembre 2014 questa Sezione ha disposto verificazione - per la cui esecuzione sono stati incaricati funzionari nominati dal Prefetto della Provincia di Benevento – al fine di accertare puntuali circostanze dettagliatamente indicate in relazione alle censure dedotte.
H. In data 23 dicembre 2014 i funzionari verificatori hanno depositato il verbale avente ad oggetto le operazioni compiute unitamente alla documentazione allegata.
I. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il Collegio non ignora e, anzi, integralmente condivide l’orientamento espresso dal giudice d’appello secondo il quale non è possibile fare ricorso al principio della prova di resistenza quando le irregolarità riscontrate riguardino gli aspetti generali e la regolarità sostanziale delle operazioni elettorali (Cons. St., sez. V, 05 maggio 2008, n. 1977).
2.1. Nella fattispecie, tuttavia, il suddetto orientamento non può trovare applicazione in quanto le contestazioni di parte ricorrente sono in parte insussistenti e per la restante parte irrilevanti ai fini della sincerità e libertà del voto; ciò emerge, peraltro, dalla stessa analisi della documentazione versata in atti e dagli esiti della disposta verificazione, che consentono anche di ridimensionare notevolmente le incertezze prospettate dal ricorrente in ordine allo svolgimento delle consultazioni.
3. Emerge per tabulas, in primo luogo, che il presidente della sezione n.6 ha dato conto con apposita notazione dei giustificativi alla base dell’erronea utilizzazione dei timbri 28522 e 86649 per l’autenticazione delle schede riferite alle due votazioni in corso (comunali ed europee), con la puntualizzazione delle modalità attraverso le quali si è ritenuto di proseguire le attività; tali giustificativi si valutano idonei a palesare la natura meramente materiale dell’errore, dovendosi anche evidenziare che la difesa del ricorrente non ha fornito alcun oggettivo elemento idoneo a comprovare le asserzioni articolate, omettendo, peraltro, di specificare, con sufficiente concretezza, l’incidenza di tale errore in termini di pregiudizio per il livello di garanzie e la compressione della libera espressione del voto.
3.1. Come di ribadito, da ultimo, dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 20 del 2014, l’osservanza dell’onere di specificità del motivo e l’onere della prova costituiscono oggetto di distinta valutazione posto che il primo non assorbe il secondo; “anche una denuncia estremamente circostanziata dell’irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale”, infatti, “deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente”..
4. Del pari, in relazione alle contestazioni riferite alla sezione n.5, il Collegio rileva, in esito ad un esame del verbale sezionale in atti, la natura meramente formale del vizio; risulta, infatti, che a fronte di 898 schede autenticate hanno votato 593 elettori iscritti nella relativa lista oltre ad uno ammesso al voto domiciliare, risultando, dunque, congruo il numero delle schede autenticate ma non utilizzate.
4.1. Per consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, tra tutte le possibili irregolarità possono assumere rilievo solo quelle essenziali e, cioè, tali da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni, ove non comminata espressamente dalla legge, può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l’atto era prefigurato (cfr., ex multis, Con St., sez. V, 5 marzo 2003, n. 1215).
4.2. Tali condizioni, alla luce di quanto sopra rilevato, non si ritengono nella fattispecie sussistenti.
5. Con riferimento alle contestazioni relative alla sezione n.4, gli esiti della verificazione hanno evidenziato sia la consegna della busta n.3 (C) contenente le “schede avanzate” (per tali intendendosi quelle autenticate e non utilizzate nonché quelle non autenticate), sia la congruità del numero delle schede non autenticate (pari a 95) e di quelle autenticate (pari a 311), dovendosi considerare, a tale riguardo, l’autenticazione di una scheda in sostituzione di altra deteriorata e annullata della quale vi è espressa indicazione nel verbale sezionale. Le risultanze della verificazione sono tali, dunque, da escludere la sussistenza di vizi suscettibili di determinare il travolgimento delle consultazioni elettorali.
6. Analoghe considerazioni il Collegio ritiene di dover svolgere con riferimento alle deduzioni articolate in relazione alla sezione n.1.
6.1. Si osserva, infatti, che l’autenticazione di un numero di schede superiore a quello degli elettori iscritti nella lista della sezione non costituisce di per sé ragione di illegittimità delle operazioni elettorali, in quanto, pur palesando tale evenienza uno svolgimento delle attività certamente stigmatizzabile nella misura le stesse non risultano conformate a canoni di ragionevolezza alla stregua dei dati obiettivi a disposizione, un simile divieto non è normativamente imposto.
6.1. Si evidenzia, poi, che, nel caso che occupa, gli esiti della verificazione hanno confermato l’assenza nella busta 3 (c) di schede non autenticate.
6.2. E’ stato, inoltre, accertato che a fronte di un numero di elettori iscritti nella relativa lista, pari a 915, sono state autenticate 1008 schede, delle quali 547 non utilizzate e 461, invece, votate. Rispetto al dato complessivo di 1008 schede autenticate emerge una incongruenza numerica pari ad una scheda, da correlare all’autenticazione indicata a pag. 28 del verbale sezionale, la quale, dunque, deve essere sommata al valore numerico complessivo sopra indicato (1008), determinando, quindi, il valore di 1009 schede autenticate.
6.3. Il Collegio, pur rilevando la sopra illustrata discrasia ed una complessiva trascuratezza nella redazione dei verbali, caratterizzati dalla presenza di cancellature e correzioni, non ritiene tale circostanza di portata tale da radicare la nullità delle intere operazioni elettorali, tenuto conto dell’esiguità del dato (una sola scheda) e dell’assenza di ulteriori obiettivi elementi suscettibili di evidenziare una concreta incidenza sulla sincerità e libertà del voto e l’emersione di fraudolenze e brogli; ciò anche in rapporto agli esiti delle consultazioni, conclusesi con l’elezione alla carica di sindaco di Giuseppe Maria Maturo con 1689 voti, a fronte dei 1440 voti riportati dal ricorrente.
6.4. In tale contesto il Collegio ritiene di evidenziare, peraltro, quanto esplicitato nella sopra richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria (n. 20 del 2014), nella quale si chiarisce che ove vengano in rilevo, come nella fattispecie, doglianze con le quali si intenda contestare il contenuto del verbale sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente accaduti, la forza fidefacente del verbale sezionale in quanto atto pubblico non possa essere validamente contrastata se non mediante l’esperimento della querela di falso; ciò con l’ulteriore puntualizzazione che in “tali casi, anche la acquisizione officiosa degli atti del procedimento si rivelerebbe inutile, per l’evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a desumerne la fondatezza della doglianza”.
7. In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso va rigettato in quanto in parte inammissibile e per la restante parte infondato.
8. In considerazione della natura della controversia e delle specificità del caso concreto, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti; le spese di verificazione sono poste definitivamente a carico del ricorrente e vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00 (importo coincidente con la somma già riconosciuta con l’ordinanza n. 5729 del 2014).

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo respinge in quanto in parte inammissibile e per la restante parte infondato.
Spese e competenze di causa compensate.
Condanna il ricorrente al pagamento integrale delle spese di verificazione, liquidate in complessivi euro 1000,00 (mille/00), importo coincidente con la somma già riconosciuta con l’ordinanza n. 5729 del 2014.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Brunella Bruno, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2015





 

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