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n. 4-2015 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE II - Sentenza 26 febbraio 2015 n. 1308
Pres. Rovis, est.
Bruno
Pasquale Frongillo (Avv. Eugenio Carbone) c. Comune di Cusano
Mutri (Avv. Silvio Crapolicchio) nei confronti di Giuseppe Maria Maturo
(Avv. Silvio Crapolicchio) e Antonio Iadarola (n.c.) |
1. Processo amministrativo – Procedimento elettorale –
Ricorso – Prova di resistenza – In presenza di irregolarità generali delle
operazioni – Inapplicabilità.
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2. Elezioni – Elezioni comunali – Erroneo utilizzo dei
timbri di autenticazione – Ricorso – Mancata dimostrazione probatoria
dell’incidenza di tale errore – Conseguenze – Infondatezza.
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3. Elezioni – Elezioni comunali – Irregolarità delle
operazioni elettorali – Rilevanza ai fini dell’illegittimità del voto –
Sussiste solo per le irregolarità essenziali.
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4. Processo amministrativo – Procedimento elettorale –
Ricorso – Falsità del verbale della sezione elettorale – Richiede querela
di falso – Conseguenza – Inammissibilità.
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1. Nell’ambito di un giudizio elettorale non è possibile
fare ricorso al principio della prova di resistenza quando le irregolarità
riscontrate riguardino gli aspetti generali e la regolarità sostanziale
delle operazioni elettorali. (1)
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2. Deve essere respinto il ricorso con cui sia censurata
l’erronea utilizzazione dei timbri da parte dei componenti di un seggio
elettorale ma non sia fornito alcun oggettivo elemento idoneo a comprovare
tali asserzioni e l’incidenza di tale errore in termini di pregiudizio e
compressione della libera espressione di voto, atteso che anche una
denuncia estremamente circostanziata dell’irregolarità in cui sia incorsa
la sezione elettorale deve pur sempre essere sorretta da allegazioni
ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente. (2)
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3. In materia di elezioni, tra tutte le possibili
irregolarità possono assumere rilievo solo quelle essenziali tali da
influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità
delle operazioni, ove non comminata espressamente dalla legge, può essere
ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge,
sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l’atto era
prefigurato. Pertanto, l’autenticazione di un numero di schede superiore a
quello degli elettori iscritti nella lista della sezione non costituisce
di per sé ragione di illegittimità delle operazioni elettorali, pur
palesando tale evenienza uno svolgimento delle attività certamente
stigmatizzabile. (3)
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4. Nell’ambito di un ricorso in materia elettorale, ove
vengano in rilievo doglianze indirizzate a contestare il verbale
sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente
accaduti, la forza fidefacente del verbale sezionale in quanto atto
pubblico non può essere validamente contrastata se non mediante la querela
di falso, per l’effetto, l’acquisizione officiosa degli atti del
procedimento si rivelerebbe inutile, per evidente difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo a desumerne la fondatezza. (Nella specie il
Collegio ha in ogni caso ritenuto che le discrasie e la trascuratezza
nella redazione dei verbali non fossero di portata tale da inficiare la
validità delle operazioni elettorali, anche in ragione di uno scarto tra
il vincitore e lo sconfitto superiore a 200 voti.)(4)
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5/5/2008 n.
1977.
(2) (4) Cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. 32 del
20/11/2014.
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5/3/2003 n. 1215. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3135 del
2014, proposto da proposto da Pasquale Frongillo, rappresentato e difeso
dall’avv. Eugenio Carbone, con domicilio eletto presso lo studio del
medesimo in Napoli, via Cervantes n. 55/14;
contro
il Comune di Cusano Mutri, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Silvio
Crapolicchio, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Massimo
Lamberti, in Napoli, via Costantino, n.52;
nei confronti di
Giuseppe Maria Maturo, rappresentato e difeso
dall’avv. Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto presso lo studio del
dott. Massimo Lamberti, in Napoli, via Costantino, n.52; Antonio Iadarola,
non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del risultato elettorale delle elezioni
svolte per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cusano
Mutri, tenutesi nei giorni 25 e 26 maggio 2014;
b) del verbale di
proclamazione degli eletti;
c) del verbale dell’Adunanza dei Presidenti
delle sezioni;
d) del verbale delle operazioni delle sezioni 1, 4, 5 2
6;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero
consequenziale;
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Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio del Comune di Cusano Mutri e di Giuseppe
Maria Maturo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle
cause;
Visti gli artt. 65 e 66 c.p.a.;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale di
udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
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FATTO
A. In data 25 e 26 maggio 2014 si sono svolte le
operazioni elettorali per il rinnovo della carica di Sindaco e del
Consiglio Comunale di Cusano Mutri, alle quali ha partecipato Pasquale
Frongillo, con la lista n.2 “Rinascita Cusanese” (avente il contrassegno
“due colline con sole”), in qualità di candidato alla carica di
Sindaco.
B. In esito alle operazioni di scrutinio è stato proclamato
Sindaco il candidato Giuseppe Maria Maturo (lista n.1 “Uniti per Cusano”,
avente il contrassegno “stretta di mano”), il quale ha riportato 1689 voti
validi, a fronte dei 1440 conseguiti dal Frongillo, mentre Antonio
Iadarola, pure candidato nella lista n.1, è stato eletto alla carica di
consigliere comunale.
C. Con il ricorso introduttivo del presente
giudizio Pasquale Frongillo ha agito per l’annullamento del verbale di
proclamazione degli eletti e degli altri atti in epigrafe indicati,
chiedendo la rinnovazione delle operazioni di voto.
D. La difesa del
ricorrente ha contestato l’asserita sussistenza di gravi irregolarità
suscettibili di inficiare l’intera procedura. In particolare ha lamentato
che:
1) nella sezione n.1 non sussiste alcuna corrispondenza tra il
numero di elettori ammessi a votare nella sezione (pari a 915), il numero
delle schede autenticate (pari a 1008 + 1), il numero delle schede non
utilizzate per la votazione (pari a 572) ed il numero delle schede
consegnate agli elettori (pari a 461); sommando, infatti, le schede
vidimate non utilizzate con quelle consegnate agli elettori (572+461)
emerge un valore (1033) addirittura superiore a quello delle schede
vidimate dal seggio durante le operazioni di insediamento;
2) nella
sezione n. 4 è stata omessa l’indicazione nel verbale delle operazioni del
numero delle schede non utilizzate per la votazione, quale necessario
presupposto per la verifica della regolarità delle operazioni di
voto;
3) nella sezione n. 5, inoltre, il valore risultante dalla somma
del numero dei votanti con quello delle schede restituite non corrisponde
a quello delle schede complessivamente vidimate e timbrate dal seggio
durante le operazioni preliminari di insediamento;
4) nella sezione n.6
non risulta identificabile il timbro utilizzato dai componenti del seggio
per l’autenticazione delle schede, emergendo la sussistenza di una erronea
utilizzazione dei timbri della quale si dà atto anche nel verbale.
E.
Su tali basi, in considerazione dell’incidenza di tali vizi sulla
sincerità e libertà di voto e, dunque, della loro idoneità a determinare
il travolgimento integrale delle consultazioni elettorali, la difesa del
ricorrente ha evidenziato l’inapplicabilità alla fattispecie del principio
della c.d. prova di resistenza.
F. Si sono costituiti in giudizio il
Comune di Cusano Mutri ed il controinteressato Giuseppe Maria Maturo,
sollevando eccezioni preliminari e concludendo, nel merito, per il rigetto
del ricorso in quanto infondato.
G. Con ordinanza n. 5729 del 7
novembre 2014 questa Sezione ha disposto verificazione - per la cui
esecuzione sono stati incaricati funzionari nominati dal Prefetto della
Provincia di Benevento – al fine di accertare puntuali circostanze
dettagliatamente indicate in relazione alle censure dedotte.
H. In data
23 dicembre 2014 i funzionari verificatori hanno depositato il verbale
avente ad oggetto le operazioni compiute unitamente alla documentazione
allegata.
I. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2015 la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il
Collegio non ignora e, anzi, integralmente condivide l’orientamento
espresso dal giudice d’appello secondo il quale non è possibile fare
ricorso al principio della prova di resistenza quando le irregolarità
riscontrate riguardino gli aspetti generali e la regolarità sostanziale
delle operazioni elettorali (Cons. St., sez. V, 05 maggio 2008, n.
1977).
2.1. Nella fattispecie, tuttavia, il suddetto orientamento non
può trovare applicazione in quanto le contestazioni di parte ricorrente
sono in parte insussistenti e per la restante parte irrilevanti ai fini
della sincerità e libertà del voto; ciò emerge, peraltro, dalla stessa
analisi della documentazione versata in atti e dagli esiti della disposta
verificazione, che consentono anche di ridimensionare notevolmente le
incertezze prospettate dal ricorrente in ordine allo svolgimento delle
consultazioni.
3. Emerge per tabulas, in primo luogo, che il
presidente della sezione n.6 ha dato conto con apposita notazione dei
giustificativi alla base dell’erronea utilizzazione dei timbri 28522 e
86649 per l’autenticazione delle schede riferite alle due votazioni in
corso (comunali ed europee), con la puntualizzazione delle modalità
attraverso le quali si è ritenuto di proseguire le attività; tali
giustificativi si valutano idonei a palesare la natura meramente materiale
dell’errore, dovendosi anche evidenziare che la difesa del ricorrente non
ha fornito alcun oggettivo elemento idoneo a comprovare le asserzioni
articolate, omettendo, peraltro, di specificare, con sufficiente
concretezza, l’incidenza di tale errore in termini di pregiudizio per il
livello di garanzie e la compressione della libera espressione del
voto.
3.1. Come di ribadito, da ultimo, dall’Adunanza Plenaria con la
sentenza n. 20 del 2014, l’osservanza dell’onere di specificità del motivo
e l’onere della prova costituiscono oggetto di distinta valutazione posto
che il primo non assorbe il secondo; “anche una denuncia estremamente
circostanziata dell’irregolarità in cui sia incorsa la sezione
elettorale”, infatti, “deve pur sempre essere sorretta da
allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del
ricorrente”..
4. Del pari, in relazione alle contestazioni riferite
alla sezione n.5, il Collegio rileva, in esito ad un esame del verbale
sezionale in atti, la natura meramente formale del vizio; risulta,
infatti, che a fronte di 898 schede autenticate hanno votato 593 elettori
iscritti nella relativa lista oltre ad uno ammesso al voto domiciliare,
risultando, dunque, congruo il numero delle schede autenticate ma non
utilizzate.
4.1. Per consolidata giurisprudenza, condivisa dal
Collegio, tra tutte le possibili irregolarità possono assumere rilievo
solo quelle essenziali e, cioè, tali da influire sulla sincerità e sulla
libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni, ove non comminata
espressamente dalla legge, può essere ravvisata solo quando, per la
mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il
raggiungimento dello scopo al quale l’atto era prefigurato (cfr., ex
multis, Con St., sez. V, 5 marzo 2003, n. 1215).
4.2. Tali condizioni,
alla luce di quanto sopra rilevato, non si ritengono nella fattispecie
sussistenti.
5. Con riferimento alle contestazioni relative alla
sezione n.4, gli esiti della verificazione hanno evidenziato sia la
consegna della busta n.3 (C) contenente le “schede avanzate” (per tali
intendendosi quelle autenticate e non utilizzate nonché quelle non
autenticate), sia la congruità del numero delle schede non autenticate
(pari a 95) e di quelle autenticate (pari a 311), dovendosi considerare, a
tale riguardo, l’autenticazione di una scheda in sostituzione di altra
deteriorata e annullata della quale vi è espressa indicazione nel verbale
sezionale. Le risultanze della verificazione sono tali, dunque, da
escludere la sussistenza di vizi suscettibili di determinare il
travolgimento delle consultazioni elettorali.
6. Analoghe
considerazioni il Collegio ritiene di dover svolgere con riferimento alle
deduzioni articolate in relazione alla sezione n.1.
6.1. Si osserva,
infatti, che l’autenticazione di un numero di schede superiore a quello
degli elettori iscritti nella lista della sezione non costituisce di per
sé ragione di illegittimità delle operazioni elettorali, in quanto, pur
palesando tale evenienza uno svolgimento delle attività certamente
stigmatizzabile nella misura le stesse non risultano conformate a canoni
di ragionevolezza alla stregua dei dati obiettivi a disposizione, un
simile divieto non è normativamente imposto.
6.1. Si evidenzia, poi,
che, nel caso che occupa, gli esiti della verificazione hanno confermato
l’assenza nella busta 3 (c) di schede non autenticate.
6.2. E’ stato,
inoltre, accertato che a fronte di un numero di elettori iscritti nella
relativa lista, pari a 915, sono state autenticate 1008 schede, delle
quali 547 non utilizzate e 461, invece, votate. Rispetto al dato
complessivo di 1008 schede autenticate emerge una incongruenza numerica
pari ad una scheda, da correlare all’autenticazione indicata a pag. 28 del
verbale sezionale, la quale, dunque, deve essere sommata al valore
numerico complessivo sopra indicato (1008), determinando, quindi, il
valore di 1009 schede autenticate.
6.3. Il Collegio, pur rilevando la
sopra illustrata discrasia ed una complessiva trascuratezza nella
redazione dei verbali, caratterizzati dalla presenza di cancellature e
correzioni, non ritiene tale circostanza di portata tale da radicare la
nullità delle intere operazioni elettorali, tenuto conto dell’esiguità del
dato (una sola scheda) e dell’assenza di ulteriori obiettivi elementi
suscettibili di evidenziare una concreta incidenza sulla sincerità e
libertà del voto e l’emersione di fraudolenze e brogli; ciò anche in
rapporto agli esiti delle consultazioni, conclusesi con l’elezione alla
carica di sindaco di Giuseppe Maria Maturo con 1689 voti, a fronte dei
1440 voti riportati dal ricorrente.
6.4. In tale contesto il Collegio
ritiene di evidenziare, peraltro, quanto esplicitato nella sopra
richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria (n. 20 del 2014), nella quale
si chiarisce che ove vengano in rilevo, come nella fattispecie, doglianze
con le quali si intenda contestare il contenuto del verbale sezionale,
sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente accaduti, la
forza fidefacente del verbale sezionale in quanto atto pubblico non possa
essere validamente contrastata se non mediante l’esperimento della querela
di falso; ciò con l’ulteriore puntualizzazione che in “tali casi, anche
la acquisizione officiosa degli atti del procedimento si rivelerebbe
inutile, per l’evidente difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo a desumerne la fondatezza della doglianza”.
7. In
conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso va rigettato in
quanto in parte inammissibile e per la restante parte infondato.
8. In
considerazione della natura della controversia e delle specificità del
caso concreto, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre
l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti; le spese di
verificazione sono poste definitivamente a carico del ricorrente e vengono
liquidate in complessivi euro 1.000,00 (importo coincidente con la somma
già riconosciuta con l’ordinanza n. 5729 del 2014).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe indicato lo respinge in quanto in parte inammissibile e per la
restante parte infondato.
Spese e competenze di causa
compensate.
Condanna il ricorrente al pagamento integrale delle spese
di verificazione, liquidate in complessivi euro 1000,00 (mille/00),
importo coincidente con la somma già riconosciuta con l’ordinanza n. 5729
del 2014.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis,
Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Brunella Bruno, Primo
Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2015
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