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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 20 marzo 2015 n. 4410
Pres. Corsaro, est. Blanda
Katia Accossato ed altri (Avv.ti Maria Agostina Cabiddu e Federico Sorrentino) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) nei confronti di Daniela Toselli ed altri (Avv.ti Paola Stella Richter e Elena Stella Richter)


1. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Valutazione collegiale dei candidati – Non può essere formalizzata tramite un rinvio per relationem alle valutazioni individuali – Conseguenza – Illegittimità della procedura.

 

2. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Giudizio della commissione esaminatrice – Obbligo motivazionale – In genere.

 

3. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Rapporto di parentela tra un candidato e un componente della Commissione – Non invalida le valutazioni degli altri candidati – Ragioni – Natura non concorsuale dell’abilitazione scientifica nazionale.

 

4. Università – Abilitazione Scientifica Nazionale – Giudizio negativo – Ricorso – Annullamento – Valutazione ex novo dei candidati ricorrenti – Necessarietà – Condizioni – Diversa composizione della commissione esaminatrice.

 

 

1. Ai sensi dell’art. 8 DPR 14 Settembre 2011 n. 222, recante il regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale, la idoneità o non idoneità di un candidato è decisa da una maggioranza di quattro quinti dei componenti della commissione, all’esito di una valutazione individuale e collegiale. Pertanto, deve ritenersi illegittimo il diniego all’abilitazione di un candidato laddove il giudizio collegiale consista in un mero richiamo per relationem alle valutazioni individuali dei singoli commissari.

 

2. Nell’ambito di una procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, l’ampia discrezionalità attribuita all’Amministrazione comporta che il giudizio della Commissione esaminatrice sia corredato da una rigorosa motivazione idonea a dar conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio. Tale motivazione deve essere ancor più stringente nell’ipotesi in cui i ricorrenti, pur avendo superato le mediane, non hanno conseguito l’abilitazione.

 

3. Nel caso di una procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale il vizio di incompatibilità riguardante un singolo componente della Commissione, imparentato entro il quarto grado con un candidato, non è idoneo a invalidare tutti i giudizi espressi dalla Commissione, in quanto il sistema dell’abilitazione scientifica nazionale non è configurato come una procedura concorsuale di tipo comparativo tra i singoli partecipanti e non si conclude con la redazione di una graduatoria.

 

4. Nel caso di annullamento del giudizio negativo per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, la posizione dei candidati ricorrenti deve essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, con salvezza dei diversi giudizi idoneativi espressi dalla medesima Commissione.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 5003 del 2014, proposto da: Katia Accossato, Bersani Eleonora, Bogoni Barbara, Boidi Sergio, Borsotti Marco, Caliari Pier Federico, Contin Antonella, D'Alfonso Maddalena, Delledonne Nicola, Fabris Luca Maria Francesco, Gabrielli Simona, Galliani Pierfranco, Leoni Fabrizio, Manzelle Maura, Narne Edoardo, Nebuloni Attilio, Nocchi Massimiliano, Pallini Cristina, Pocaterra Federica, Poli Matteo Umberto e Valter Balducci, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Agostina Cabiddu e Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere delle Navi, 30;

contro



Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di



Daniela Toselli, Francesca Bonfante, Benno Andres Albrecht, Giovanni Corbellini, Serena Maffioletti, Margherita Vanore, Emanuele Fidone, Mauro Galantino, Michele Sbacchi, Manuel Gausa Navarro, Attilio Pizzigoni, Marino Borrelli, Fernanda De Maio, Clara Fiorillo, Carmine Piscopo, Matteo Robiglio, Marco Trisciuoglio, Gianluigi Mondaini, Nicola Fabrizio Braghieri, Francesco Valerio Collotti, Luca Molinari, Lucina Caravaggi, Luigi Coccia, Federico de Matteis, Marco D'Annuntiis, Gabriele Mastrigli, Bianca Maria Rinaldi, Laura Valeria Ferretti, Matteo Agnoletto, Elena Mucelli, Vincenzo Latina, Domenico Giuseppe Chizzoniti Anna Lambertini, Luca Monica, Giovanni Marco Chiri, Giorgio Mario Peghin, Cesarina Siddi, Isotta Cortesi, Martino Doimo, Enrico Pietrogrande, Laura Andreini, Fabio Fabbrizzi, Giuseppe Fallacara, Antonio Vito Riondino, Giuseppe Francesco Rociola, Adriana Ghersi, Massimiliano Giberti, Antonello Boschi, Marco Maretto, Dario Costi, Federico Bilò, Giulio Massimo Barazzetta, Anna Barbara, Michele Giovanni Caja, Andrea Di Franco, Massimo Ferrari, Luisa Ferro, Stefano Domenico Guidarini, Angelo Lorenzi, Camillo Massimo Alberto Magni, Giuseppe Marinoni, Maurizio Meriggi, Laura Anna Pezzetti, Orsina Simona Pierini, Alessandro Rocca, Nicola Paolo Russi, Pierluigi Eugenio Salvadeo, Luigi Mario Lorenzo Spinelli, Giacinto Cerviere, Alessandro Massarente, Giovanni La Varra, Simona Calvagna, Antonello Russo, Cesare Piva, Tessa Matteini, Nicola Flora, Renato Capozzi, Paola Scala, Gustavo Ambrosini, Michele Bonino, Silvia Gron, Silvia Malcovati, Daniele Regis, Lorenzo Capobianco, Francesco Costanzo, Corrado Di Domenico, Fabrizia Ippolito, Fabrizio Toppetti, Massimo Faiferri, Claudia Battaino, Rossana Carullo, Enrico Prandi, Sara Marini, Vincenzo Gioffrè, Andrea Bruschi, Marco Burrascano, Francesco Cacciatore, Vincenzo Calabrese, Lorenzo Dall'Olio, Alessandra De Cesaris, Federico De Matteis, Anna Del Monaco, Antonella Falzetti, Alfonso Giancotti, Anna Giovannelli, Paola Gregory, Andrea Grimaldi, Filippo Lambertucci, Lina Malfona, Domizia Mandolesi, Annalisa Metta, Luca Montuori, Federica Morgia, Dina Nencini, Valerio Palmieri, Manuela Raitano, Luca Reale e Massimo Zammerini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Stella Richter ed Elena Stella Richter domiciliati presso il loro studio in Roma, viale G. Mazzini, 11;

per l'annullamento



- del diniego dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di prima e seconda fascia per il Settore concorsuale 08/D1 Progettazione Architettonica, indetta con decreto direttoriale n. 222 del 20.07.2012, pubblicato, in data 5.2.2014, sul sito del Ministero;
- del verbale n. 1 del 6.03.2013, nel quale sono stati stabiliti i criteri e i parametri per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e per la valutazione dei titoli;
- dei verbali n. 2 del 9.4.2013; n. 3 del 26.7.2013; n. 4 del 27.7.20013; n. 5 28.7.2013; n. 6 del 6.9.2013; n. 7 del 7.9.2013; n. 8 del 16.10.2013; n. 9 del 17.10.2013; n. 10 del 25.11.2013; n. 11 del 25.11.2013; n. 12 del 26.11.2013; n. 13 del 28.11.2013; n. 14 del 29.11.2013; n. 15 del 30.11.2013 relativi allo svolgimento dei lavori volti alla valutazione dei candidati e alla conseguente predisposizione dei singoli giudizi;
- del verbale n. 16 del 20.12.2013, ove la Commissione ha corretto le valutazioni già data in ordine a taluni candidati su richiesta del MIUR-CINECA (doc. 18); - relazione riassuntiva (stesura definitiva) del 20.12.2013, nella quale viene approvato e allegato lo "schema giudizi individuali e collegiali", attestando la conformità all'esito dei lavori della Commissione;
- di ogni altro atto presupposto consequenziale e connesso;

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Daniela Toselli, Francesca Bonfante, Benno Andres Albrecht, Giovanni Corbellini, Serena Maffioletti, Margherita Vanore, Emanuele Fidone, Mauro Galantino, Michele Sbacchi, Manuel Gausa Navarro, Attilio Pizzigoni, Marino Borrelli, Fernanda De Maio, Clara Fiorillo, Carmine Piscopo, Matteo Robiglio, Marco Trisciuoglio, Gianluigi Mondaini, Nicola Fabrizio Braghieri, Francesco Valerio Collotti, Luca Molinari, Lucina Caravaggi, Luigi Coccia, Federico de Matteis, Marco D'Annuntiis, Gabriele Mastrigli, Bianca Maria Rinaldi, Laura Valeria Ferretti, Matteo Agnoletto, Elena Mucelli, Vincenzo Latina, Domenico Giuseppe Chizzoniti Anna Lambertini, Luca Monica, Giovanni Marco Chiri, Giorgio Mario Peghin, Cesarina Siddi, Isotta Cortesi, Martino Doimo, Enrico Pietrogrande, Laura Andreini, Fabio Fabbrizzi, Giuseppe Fallacara, Antonio Vito Riondino, Giuseppe Francesco Rociola, Adriana Ghersi, Massimiliano Giberti, Antonello Boschi, Marco Maretto, Dario Costi, Federico Bilò, Giulio Massimo Barazzetta, Anna Barbara, Michele Giovanni Caja, Andrea Di Franco, Massimo Ferrari, Luisa Ferro, Stefano Domenico Guidarini, Angelo Lorenzi, Camillo Massimo Alberto Magni, Giuseppe Marinoni, Maurizio Meriggi, Laura Anna Pezzetti, Orsina Simona Pierini, Alessandro Rocca, Nicola Paolo Russi, Pierluigi Eugenio Salvadeo, Luigi Mario Lorenzo Spinelli, Giacinto Cerviere, Alessandro Massarente, Giovanni La Varra, Simona Calvagna, Antonello Russo, Cesare Piva, Tessa Matteini, Nicola Flora, Renato Capozzi, Paola Scala, Gustavo Ambrosini, Michele Bonino, Silvia Gron, Silvia Malcovati, Daniele Regis, Lorenzo Capobianco, Francesco Costanzo, Corrado Di Domenico, Fabrizia Ippolito, Fabrizio Toppetti, Massimo Faiferri, Claudia Battaino, Rossana Carullo, Enrico Prandi, Sara Marini, Vincenzo Gioffrè, Andrea Bruschi, Marco Burrascano, Francesco Cacciatore, Vincenzo Calabrese, Lorenzo Dall'Olio, Alessandra De Cesaris, Federico De Matteis, Anna Del Monaco, Antonella Falzetti, Alfonso Giancotti, Anna Giovannelli, Paola Gregory, Andrea Grimaldi, Filippo Lambertucci, Lina Malfona, Domizia Mandolesi, Annalisa Metta, Luca Montuori, Federica Morgia, Dina Nencini, Valerio Palmieri, Manuela Raitano, Luca Reale e Massimo Zammerini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO e DIRITTO



I ricorrenti - docenti a vario titolo afferenti al settore scientifico disciplinare progettazione architettonica in diversi Atenei italiani – hanno chiesto di partecipare al concorso volto ad ottenere l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima e seconda fascia nel settore concorsuale 08/D1 progettazione architettonica.
In data 6 marzo 2013 si è riunita la Commissione designata alla valutazione e costituita con decreto direttoriale n. 142 del 24.01.2013, composta da Campagnola Riccardo, Politecnico di Milano; Ciorra Giuseppe, Università degli Studi dì Camerino; Gambardella Cherubino, Seconda Università degli Studi di Napoli; Todaro Benedetto Università degli Studi di Roma "Sapienza"; Ortelli Luca, École polytechnique fédérale de Lausanne (Svizzera) — Commissario OCSE,
L’esito della valutazione è stato negativo per gli istanti.
Avverso il diniego di abilitazione scientifica e gli altri atti indicati in epigrafe hanno, quindi, proposto ricorso gli interessati deducendo i seguenti motivi
1) Violazione falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 97.95.1948, n. 1172. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 c.p.c.
Nella prima riunione del 6 marzo 2013, ognuno dei componenti della Commissione ha dichiarato di non avere relazioni di parentela e affinità, entro il 4° grado incluso, con gli altri commissari (art. 5, comma 2, d.lgs. 7.5.48 n. 1172) e che non sussistevano le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.
Successivamente (cfr. pag. 7 del verbale) ogni commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il 4° grado incluso, con i candidati (art. 5, comma 2, d.lgs. 7.5.48 n. 1172) e, altresì, che non sussistevano le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.-.
Il Commissario Prof. Cherubino Gambardella sarebbe affine di 4° con il candidato all'abilitazione per la prima fascia prof. Emanuele Carreri. In particolare il Prof. Cherubino Gambardella sarebbe figlio del Prof. Alfonso Gambardella, fratello della Prof.ssa Rosa Gambardella, madre di Francesca Mozzillo, a sua volta moglie del prof. Emanuele Carreri. Poichè Cherubino Gambardella e Francesca Mozzillo sarebbero cugini; il marito di quest'ultima sarebbe affine di quarto grado del primo (prof. Gambardella), il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 7.5.48 n. 1172, avrebbe dovuto dichiararlo e quindi astenersi.
Poiché il Prof. Cherubino Gambardella non ha dichiarato la propria incompatibilità e non si è astenuto dal partecipare alle valutazioni per l'Abilitazione Scientifica nella quale risultava candidato un suo affine, la procedura sarebbe illegittima e di conseguenza anche i giudizi di non abilitazione espressi nei confronti dei ricorrenti;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 7, del decreto direttoriale n. 222 del 20.07.2012. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 222/2011 e dell'art. 3 del decreto direttoriale n. 222 del 20.7.2012. Violazione dei principi di buon andamento e di trasparenza. Eccesso di potere per arbitrarietà manifesta.
I verbali della Commissione non illustrerebbero in modo adeguato le riunioni della stessa, in violazione dell’art. 4, comma 7, del d.d. n. 222/2012, la Commissione è tenuta a redigere i verbali delle singole riunioni "contenenti" tutti gli atti.
Dai verbali non si ricaverebbe il contenuto delle discussioni, né tanto meno l'esito delle stesse. Nei verbali sono indicati orari di inizio delle singole sessioni differenti (ore 14,30 nel verbale n° 1, ore 11,00 nei verbali 5° e 7°, ore 10,00 nei verbali n° 13, n° 14 e n° 15), mentre nelle relazioni riassuntive l'orario di inizio delle prime quindici riunioni è sempre indicato alle ore 12,00; di conseguenza, in base ai verbali, le riunioni collegiali sarebbero durate complessivamente 90,55 ore, mentre in base alle relazioni riassuntive esse sarebbero durate 85,25 ore.
Sebbene l’Università di Ferrara fosse stata individuata quale sede della procedura, di fatto, parte dei lavori e delle riunioni si sarebbero svolte a Roma, senza il responsabile del procedimento;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, commi 1 e 3, lett. a) L n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 4, d.P.R. 14.09.2011 n. 222 e degli arti. 3, 4, 5, 6, d.m. 76 del 7.06.2012. Violazione e falsa applicazione del d.d. 222 del 20.07.2012, art. 4, comma 4. Violazione e falsa applicazione del d.m. 29 luglio 2011 n. 336 — all. B) Settori concorsuali. Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca dell'11.01.2013. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Arbitrarietà ed irragionevolezza. Difetto di motivazione, incongruenza e contraddittorietà della stessa.
Dai verbali non si potrebbero desumere le ragioni del giudizio collegiale, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 76/2012; la Commissione ha adottato per tutti i candidati la medesima formula: “alla luce dei giudizi individuali espressi dai singoli commissari, che questo giudizio finale sintetizza e fa propri, la commissione stabilisce che il candidato .... non è abilitato all'accesso alla prima/seconda fascia di docenza universitaria italiana”.
I giudizi individuali sarebbero inoltre contraddittori tra loro, generici e, a volte, offensivi o non pertinenti.
La commissione avrebbe omesso la valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati, né avrebbe applicato i criteri e i parametri fissati dal d.m. 76/2012 e dal d.P.R. n. 222/2011 e gli ulteriori elementi che la stessa Commissione aveva previsto nella prima seduta.
I giudizi sarebbero inoltre estremamente sintetici;
4) Violazione e falsa applicazione dell'Allegato D al d.m. 76/2012 nonché dell'art. 4, comma 2, lettera c) e dell'art. 5, comma 2, lettera c) dello stesso d.m., nella parte in cui richiamano l'Allegato. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica, irragionevolezza ed arbitrarietà;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del d.m. 76 del 7.6.2012, nonché dell'art. 4, commi 1 e 4 del decreto direttoriale n. 222 del 20.7.2012. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed arbitrarietà.
I giudizi di non idoneità sarebbero stati resi senza considerare alcun parametro o criterio e senza indicare le ragioni della mancata applicazione dei limiti che la stessa Commissione si era data nella prima riunione; la commissione avrebbe inoltre utilizzato criteri e parametri identici per la I e la II fascia;
6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 legge n. 240/2010, commi 1 e 3, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 5, e 8, in particolare commi 2 e 4, del d.P.R. 14.9.2011 n. 222; degli arti. 3, 4, 5 e 6 d.m. 76 del 7.06.2012, in combinata lettura con gli artt. 2 e 4, commi 1, 2 e 4 del decreto direttoriale n. 222 del 20.7.2012. Violazione e falsa applicazione degli stessi artt. 2 e 4, commi 1, 2 e 4 del decreto direttoriale n. 222 del 20.7.2012. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta.
Il sistema elaborato dal Ministero non avrebbe permesso l'accesso al curriculum integrale, compilato dai candidati, per cui i Commissari non avrebbero considerato elementi importanti della maturità scientifica e professionale dei partecipanti alla procedura.
Alcuni ricorrenti hanno indicato soltanto il numero massimo di pubblicazioni, previste dall’art. 7 del d.m. 76/2012 (pari a 16 per i candidati di I fascia e a 12 per i quelli di II fascia) per il macro settore 8 ingegneria civile e architettura (d.m., allegati C ed E), il che avrebbe condizionato negativamente il giudizio sull'attività scientifica e didattica dei ricorrenti;
7) Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, commi 1 e 3, legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, e dell'art. 8, in particolare commi 2 e 4, del d.P.R. 14.09.2011 n. 222; degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.m. 76 del 7.06.2012. Violazione e falsa applicazione del punto 4 lettera b) dell'allegato B, d.m. 76/2012, in combinata lettura con l'art. 2 del d.d. n. 222 del 20.07.2012. Violazione e falsa applicazione dello stesso art 2 del d.d. n. 222 del 20.07.2012. Violazione del principio di buon andamento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e perplessità della motivazione.
Le pubblicazioni non allegate alla domanda non sarebbero state calcolate per verificare il superamento delle mediane, con effetti pregiudizievoli sul giudizio di Abilitazione Scientifica;
8) Sull'illegittimità dell'art. 6 del d.m. 76/2012 (Indicatori di attività scientifica), della delibera ANVUR n. 50/2012 e della delibera ANVUR n. 7/2012 (Mediane). Violazione e falsa applicazione della L. 240/2010 artt. 1 e 16, commi 1 e 3 e degli artt. 9, 33, 97 della Costituzione.
La commissione non avrebbe indicato le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le mediane;
9) Sull'illegittimità del d.m. 76/2012 in relazione ai criteri e ai parametri per la valutazione dei candidati e dell'art. 2, d.d. n. 222/2012, in ragione anche delle modalità applicative secondo la procedura telematica e le istruzioni di compilazione del Ministero. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, c. 3, lett. a). Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, d.P.R. n. 222/2011. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 4, d.P.R. n. 222/2011. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta.
L’art. 5 del d.m. 76/2012 indicherebbe criteri e i parametri uguali per tutti i settori concorsuali e per tutte le aree di appartenenza.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 5 agosto 2014, con ordinanza n. 3892/2014 del 6 agosto 2014, è stata fissata l'udienza pubblica del 25 febbraio 2015 per la trattazione del merito del ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10, del D.lgs 104/2010 ed è stata ordinato ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti di coloro che hanno conseguito l'abilitazione nel settore concorsuale 08/D1 (progettazione architettonica), autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami.
A seguito della integrazione del contraddittorio con memoria depositata il 22.1.2015 si sono, altresì, costituti in giudizio i controinteressati indicati in epigrafe i quali, in primo luogo, hanno eccepito la infondatezza del ricorso e, in secondo luogo, che una eventuale sentenza di accoglimento non potrebbe avere alcun effetto sulla conseguita idoneità di ciascuno dei deducenti, trattandosi di una procedura concorsuale che si conclude con un mero giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti di ciascun candidato, in assenza di una graduatoria finale dei partecipanti.
All’udienza del 25 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio, in considerazione del suo carattere assorbente, di esaminare previamente il terzo motivo, con il quale si deduce la incongruità del giudizio della Commissione, in quanto dai verbali delle sedute della Commissione non sarebbe possibile evincerebbe le ragioni del giudizio collegiale, il quale sarebbe stato reso in forma identica per tutti i candidati con un mero rinvio ai giudizi dei singoli commissari.
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere in sintesi il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica.
L'art. 16 della legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.
L'abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010).
L’art. 8 del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 con cui è stato approvato il “Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, al quinto comma precisa che “la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti”.
Il medesimo art. 8, al settimo comma, dispone che “i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali”.
Alla luce di tali premesse merita adesione la tesi esposta dai ricorrenti secondo cui dai verbali delle sedute non si evincerebbero le ragioni del diniego della abilitazione.
Invero, come correttamente dedotto, la Commissione non ha espresso un giudizio collegiale, posto che lo stesso consiste in un mero richiamo per relationem alle valutazioni individuali dei singoli commissari, come previsto dal menzionato regolamento per l’abilitazione scientifica approvato con d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222.
Le norme sopra richiamate e, in particolare, l’art. 8, comma 5, del d.p.r. 222/2011, stabiliscono chiaramente che il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale, precisando che per conseguire l’abilitazione occorre che ciascun candidato raggiunga una ben precisa maggioranza pari a quattro quinti dei componenti della commissione esaminatrice.
Tale obbligo è stato poi ribadito dall’articolo 4, comma 5, del bando di concorso indetto con decreto direttoriale 20 luglio 2012, n. 222.
Perché si giunga alla formazione di tale maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità è necessario, pertanto, che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca - per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri. Tale circostanza, tuttavia, nel caso di specie non si è realizzata, come si desume chiaramente dalla mera lettura dei verbali allegati al ricorso.
Occorre osservare, altresì, che nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all'Amministrazione un'ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.
Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame in cui i ricorrenti, pur avendo superato le mediane, non hanno conseguito l’abilitazione.
Tale mancanza determina, quindi, l’illegittimità della valutazione espressa dalla commissione per difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo possibile individuare le ragioni che hanno condotto l’organo collegiale ad esprimersi in termini negativi nei confronti dei singoli ricorrenti.
Il carattere assorbente dei motivi esaminati esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore per il settore concorsuale 08/D1 - Progettazione Architettonica e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ciò premesso appare, comunque, opportuno soffermarsi sul motivo con il quale è stato dedotto che i commissari non avrebbero reso alcuna dichiarazione relativa alla insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i candidati e la sussistenza di un vincolo di affinità di quarto grado tra uno dei commissari (il prof. Cherubino Gambardella) ed uno dei candidati giudicati idonei all’abilitazione (il dott. Emanuele Carreri), in quanto tale censura, se accolta, avrebbe (secondo gli interessati) determinato il travolgimento dell’intera procedura concorsuale anche a carico dei candidati che hanno conseguito la idoneità.
Il motivo è privo di base.
Invero, la dedotta incompatibilità avrebbe comportato un dovere di astensione del commissario, la cui violazione avrebbe invalidato il giudizio relativo al candidato affine, ma non avrebbe determinato l'illegittimità di ogni altro giudizio. Ciò in quanto il sistema dell’abilitazione scientifica nazionale, come delineato dall’art. 16 della legge n. 240/2010, non costituisce una procedura concorsuale di tipo comparativo tra i singoli partecipanti, atteso che la commissione è chiamata a valutare il curriculum di studi e professionale dei diversi candidati al fine di verificare il possesso dei requisiti di “maturità scientifica” necessari per poter accedere alle successive procedure concorsuali per la nomina a docente di prima e di seconda fascia.
Del resto all'esito di tale procedimento non viene redatta una graduatoria per l'assegnazione di un numero limitato di posti, ma si afferma la mera abilitazione dei candidato giudicati idonei, a prescindere da una comparazione delle posizioni degli altri concorrenti.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione degli interessati debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
- annulla il provvedimento che ha giudicato inidonei i ricorrenti;
- ordina all’amministrazione di rivalutare gli interessati entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinqecento/00) e alla rifusione delle spese riguardanti la notifica per pubblici proclami sostenuta dagli stessi, compensa le spese di giudizio nei confronti delle altre parti intervenute nel giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2015





 

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