|
|
|
|
n. 4-2015 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III
- Sentenza 20 marzo 2015 n. 4410
Pres. Corsaro, est.
Blanda
Katia Accossato ed altri (Avv.ti Maria Agostina Cabiddu e
Federico Sorrentino) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) nei confronti di Daniela Toselli
ed altri (Avv.ti Paola Stella Richter e Elena Stella Richter) |
1. Università – Abilitazione scientifica nazionale –
Valutazione collegiale dei candidati – Non può essere formalizzata tramite
un rinvio per relationem alle valutazioni individuali – Conseguenza –
Illegittimità della procedura.
|
|
2. Università – Abilitazione scientifica nazionale –
Giudizio della commissione esaminatrice – Obbligo motivazionale – In
genere.
|
|
3. Università – Abilitazione scientifica nazionale –
Rapporto di parentela tra un candidato e un componente della Commissione –
Non invalida le valutazioni degli altri candidati – Ragioni – Natura non
concorsuale dell’abilitazione scientifica nazionale.
|
|
4. Università – Abilitazione Scientifica Nazionale –
Giudizio negativo – Ricorso – Annullamento – Valutazione ex novo dei
candidati ricorrenti – Necessarietà – Condizioni – Diversa composizione
della commissione esaminatrice.
|
1. Ai sensi dell’art. 8 DPR 14 Settembre 2011 n. 222,
recante il regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica
nazionale, la idoneità o non idoneità di un candidato è decisa da una
maggioranza di quattro quinti dei componenti della commissione, all’esito
di una valutazione individuale e collegiale. Pertanto, deve ritenersi
illegittimo il diniego all’abilitazione di un candidato laddove il
giudizio collegiale consista in un mero richiamo per relationem alle
valutazioni individuali dei singoli commissari.
|
|
2. Nell’ambito di una procedura per il conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale, l’ampia discrezionalità
attribuita all’Amministrazione comporta che il giudizio della Commissione
esaminatrice sia corredato da una rigorosa motivazione idonea a dar conto
in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio
giudizio. Tale motivazione deve essere ancor più stringente nell’ipotesi
in cui i ricorrenti, pur avendo superato le mediane, non hanno conseguito
l’abilitazione.
|
|
3. Nel caso di una procedura per il conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale il vizio di incompatibilità
riguardante un singolo componente della Commissione, imparentato entro il
quarto grado con un candidato, non è idoneo a invalidare tutti i giudizi
espressi dalla Commissione, in quanto il sistema dell’abilitazione
scientifica nazionale non è configurato come una procedura concorsuale di
tipo comparativo tra i singoli partecipanti e non si conclude con la
redazione di una graduatoria.
|
|
4. Nel caso di annullamento del giudizio negativo per
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
universitario, la posizione dei candidati ricorrenti deve essere
riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, con
salvezza dei diversi giudizi idoneativi espressi dalla medesima
Commissione.
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5003 del
2014, proposto da: Katia Accossato, Bersani Eleonora, Bogoni Barbara,
Boidi Sergio, Borsotti Marco, Caliari Pier Federico, Contin Antonella,
D'Alfonso Maddalena, Delledonne Nicola, Fabris Luca Maria Francesco,
Gabrielli Simona, Galliani Pierfranco, Leoni Fabrizio, Manzelle Maura,
Narne Edoardo, Nebuloni Attilio, Nocchi Massimiliano, Pallini Cristina,
Pocaterra Federica, Poli Matteo Umberto e Valter Balducci, rappresentati e
difesi dagli avv.ti Maria Agostina Cabiddu e Federico Sorrentino, con
domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere delle
Navi, 30;
contro
Il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata
in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Daniela Toselli, Francesca Bonfante, Benno
Andres Albrecht, Giovanni Corbellini, Serena Maffioletti, Margherita
Vanore, Emanuele Fidone, Mauro Galantino, Michele Sbacchi, Manuel Gausa
Navarro, Attilio Pizzigoni, Marino Borrelli, Fernanda De Maio, Clara
Fiorillo, Carmine Piscopo, Matteo Robiglio, Marco Trisciuoglio, Gianluigi
Mondaini, Nicola Fabrizio Braghieri, Francesco Valerio Collotti, Luca
Molinari, Lucina Caravaggi, Luigi Coccia, Federico de Matteis, Marco
D'Annuntiis, Gabriele Mastrigli, Bianca Maria Rinaldi, Laura Valeria
Ferretti, Matteo Agnoletto, Elena Mucelli, Vincenzo Latina, Domenico
Giuseppe Chizzoniti Anna Lambertini, Luca Monica, Giovanni Marco Chiri,
Giorgio Mario Peghin, Cesarina Siddi, Isotta Cortesi, Martino Doimo,
Enrico Pietrogrande, Laura Andreini, Fabio Fabbrizzi, Giuseppe Fallacara,
Antonio Vito Riondino, Giuseppe Francesco Rociola, Adriana Ghersi,
Massimiliano Giberti, Antonello Boschi, Marco Maretto, Dario Costi,
Federico Bilò, Giulio Massimo Barazzetta, Anna Barbara, Michele Giovanni
Caja, Andrea Di Franco, Massimo Ferrari, Luisa Ferro, Stefano Domenico
Guidarini, Angelo Lorenzi, Camillo Massimo Alberto Magni, Giuseppe
Marinoni, Maurizio Meriggi, Laura Anna Pezzetti, Orsina Simona Pierini,
Alessandro Rocca, Nicola Paolo Russi, Pierluigi Eugenio Salvadeo, Luigi
Mario Lorenzo Spinelli, Giacinto Cerviere, Alessandro Massarente, Giovanni
La Varra, Simona Calvagna, Antonello Russo, Cesare Piva, Tessa Matteini,
Nicola Flora, Renato Capozzi, Paola Scala, Gustavo Ambrosini, Michele
Bonino, Silvia Gron, Silvia Malcovati, Daniele Regis, Lorenzo Capobianco,
Francesco Costanzo, Corrado Di Domenico, Fabrizia Ippolito, Fabrizio
Toppetti, Massimo Faiferri, Claudia Battaino, Rossana Carullo, Enrico
Prandi, Sara Marini, Vincenzo Gioffrè, Andrea Bruschi, Marco Burrascano,
Francesco Cacciatore, Vincenzo Calabrese, Lorenzo Dall'Olio, Alessandra De
Cesaris, Federico De Matteis, Anna Del Monaco, Antonella Falzetti, Alfonso
Giancotti, Anna Giovannelli, Paola Gregory, Andrea Grimaldi, Filippo
Lambertucci, Lina Malfona, Domizia Mandolesi, Annalisa Metta, Luca
Montuori, Federica Morgia, Dina Nencini, Valerio Palmieri, Manuela
Raitano, Luca Reale e Massimo Zammerini, rappresentati e difesi dagli
avv.ti Paolo Stella Richter ed Elena Stella Richter domiciliati presso il
loro studio in Roma, viale G. Mazzini, 11;
per l'annullamento
- del diniego dell'Abilitazione Scientifica
Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di prima e seconda
fascia per il Settore concorsuale 08/D1 Progettazione Architettonica,
indetta con decreto direttoriale n. 222 del 20.07.2012, pubblicato, in
data 5.2.2014, sul sito del Ministero;
- del verbale n. 1 del
6.03.2013, nel quale sono stati stabiliti i criteri e i parametri per il
conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e per la valutazione
dei titoli;
- dei verbali n. 2 del 9.4.2013; n. 3 del 26.7.2013; n. 4
del 27.7.20013; n. 5 28.7.2013; n. 6 del 6.9.2013; n. 7 del 7.9.2013; n. 8
del 16.10.2013; n. 9 del 17.10.2013; n. 10 del 25.11.2013; n. 11 del
25.11.2013; n. 12 del 26.11.2013; n. 13 del 28.11.2013; n. 14 del
29.11.2013; n. 15 del 30.11.2013 relativi allo svolgimento dei lavori
volti alla valutazione dei candidati e alla conseguente predisposizione
dei singoli giudizi;
- del verbale n. 16 del 20.12.2013, ove la
Commissione ha corretto le valutazioni già data in ordine a taluni
candidati su richiesta del MIUR-CINECA (doc. 18); - relazione riassuntiva
(stesura definitiva) del 20.12.2013, nella quale viene approvato e
allegato lo "schema giudizi individuali e collegiali", attestando la
conformità all'esito dei lavori della Commissione;
- di ogni altro atto
presupposto consequenziale e connesso;
|
|
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca e di Daniela Toselli, Francesca Bonfante,
Benno Andres Albrecht, Giovanni Corbellini, Serena Maffioletti, Margherita
Vanore, Emanuele Fidone, Mauro Galantino, Michele Sbacchi, Manuel Gausa
Navarro, Attilio Pizzigoni, Marino Borrelli, Fernanda De Maio, Clara
Fiorillo, Carmine Piscopo, Matteo Robiglio, Marco Trisciuoglio, Gianluigi
Mondaini, Nicola Fabrizio Braghieri, Francesco Valerio Collotti, Luca
Molinari, Lucina Caravaggi, Luigi Coccia, Federico de Matteis, Marco
D'Annuntiis, Gabriele Mastrigli, Bianca Maria Rinaldi, Laura Valeria
Ferretti, Matteo Agnoletto, Elena Mucelli, Vincenzo Latina, Domenico
Giuseppe Chizzoniti Anna Lambertini, Luca Monica, Giovanni Marco Chiri,
Giorgio Mario Peghin, Cesarina Siddi, Isotta Cortesi, Martino Doimo,
Enrico Pietrogrande, Laura Andreini, Fabio Fabbrizzi, Giuseppe Fallacara,
Antonio Vito Riondino, Giuseppe Francesco Rociola, Adriana Ghersi,
Massimiliano Giberti, Antonello Boschi, Marco Maretto, Dario Costi,
Federico Bilò, Giulio Massimo Barazzetta, Anna Barbara, Michele Giovanni
Caja, Andrea Di Franco, Massimo Ferrari, Luisa Ferro, Stefano Domenico
Guidarini, Angelo Lorenzi, Camillo Massimo Alberto Magni, Giuseppe
Marinoni, Maurizio Meriggi, Laura Anna Pezzetti, Orsina Simona Pierini,
Alessandro Rocca, Nicola Paolo Russi, Pierluigi Eugenio Salvadeo, Luigi
Mario Lorenzo Spinelli, Giacinto Cerviere, Alessandro Massarente, Giovanni
La Varra, Simona Calvagna, Antonello Russo, Cesare Piva, Tessa Matteini,
Nicola Flora, Renato Capozzi, Paola Scala, Gustavo Ambrosini, Michele
Bonino, Silvia Gron, Silvia Malcovati, Daniele Regis, Lorenzo Capobianco,
Francesco Costanzo, Corrado Di Domenico, Fabrizia Ippolito, Fabrizio
Toppetti, Massimo Faiferri, Claudia Battaino, Rossana Carullo, Enrico
Prandi, Sara Marini, Vincenzo Gioffrè, Andrea Bruschi, Marco Burrascano,
Francesco Cacciatore, Vincenzo Calabrese, Lorenzo Dall'Olio, Alessandra De
Cesaris, Federico De Matteis, Anna Del Monaco, Antonella Falzetti, Alfonso
Giancotti, Anna Giovannelli, Paola Gregory, Andrea Grimaldi, Filippo
Lambertucci, Lina Malfona, Domizia Mandolesi, Annalisa Metta, Luca
Montuori, Federica Morgia, Dina Nencini, Valerio Palmieri, Manuela
Raitano, Luca Reale e Massimo Zammerini;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
|
|
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti - docenti a vario titolo afferenti
al settore scientifico disciplinare progettazione architettonica in
diversi Atenei italiani – hanno chiesto di partecipare al concorso volto
ad ottenere l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima e seconda
fascia nel settore concorsuale 08/D1 progettazione architettonica.
In
data 6 marzo 2013 si è riunita la Commissione designata alla valutazione e
costituita con decreto direttoriale n. 142 del 24.01.2013, composta da
Campagnola Riccardo, Politecnico di Milano; Ciorra Giuseppe, Università
degli Studi dì Camerino; Gambardella Cherubino, Seconda Università degli
Studi di Napoli; Todaro Benedetto Università degli Studi di Roma
"Sapienza"; Ortelli Luca, École polytechnique fédérale de Lausanne
(Svizzera) — Commissario OCSE,
L’esito della valutazione è stato
negativo per gli istanti.
Avverso il diniego di abilitazione
scientifica e gli altri atti indicati in epigrafe hanno, quindi, proposto
ricorso gli interessati deducendo i seguenti motivi
1) Violazione falsa
applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 97.95.1948, n. 1172.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 c.p.c.
Nella prima
riunione del 6 marzo 2013, ognuno dei componenti della Commissione ha
dichiarato di non avere relazioni di parentela e affinità, entro il 4°
grado incluso, con gli altri commissari (art. 5, comma 2, d.lgs. 7.5.48 n.
1172) e che non sussistevano le cause di astensione di cui all'art. 51
c.p.c.
Successivamente (cfr. pag. 7 del verbale) ogni commissario ha
dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il 4°
grado incluso, con i candidati (art. 5, comma 2, d.lgs. 7.5.48 n. 1172) e,
altresì, che non sussistevano le cause di astensione di cui all'art. 51
c.p.c.-.
Il Commissario Prof. Cherubino Gambardella sarebbe affine di
4° con il candidato all'abilitazione per la prima fascia prof. Emanuele
Carreri. In particolare il Prof. Cherubino Gambardella sarebbe figlio del
Prof. Alfonso Gambardella, fratello della Prof.ssa Rosa Gambardella, madre
di Francesca Mozzillo, a sua volta moglie del prof. Emanuele Carreri.
Poichè Cherubino Gambardella e Francesca Mozzillo sarebbero cugini; il
marito di quest'ultima sarebbe affine di quarto grado del primo (prof.
Gambardella), il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 7.5.48 n.
1172, avrebbe dovuto dichiararlo e quindi astenersi.
Poiché il Prof.
Cherubino Gambardella non ha dichiarato la propria incompatibilità e non
si è astenuto dal partecipare alle valutazioni per l'Abilitazione
Scientifica nella quale risultava candidato un suo affine, la procedura
sarebbe illegittima e di conseguenza anche i giudizi di non abilitazione
espressi nei confronti dei ricorrenti;
2) Violazione e falsa
applicazione dell'art. 4, comma 7, del decreto direttoriale n. 222 del
20.07.2012. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.P.R. n.
222/2011 e dell'art. 3 del decreto direttoriale n. 222 del 20.7.2012.
Violazione dei principi di buon andamento e di trasparenza. Eccesso di
potere per arbitrarietà manifesta.
I verbali della Commissione non
illustrerebbero in modo adeguato le riunioni della stessa, in violazione
dell’art. 4, comma 7, del d.d. n. 222/2012, la Commissione è tenuta a
redigere i verbali delle singole riunioni "contenenti" tutti gli
atti.
Dai verbali non si ricaverebbe il contenuto delle discussioni, né
tanto meno l'esito delle stesse. Nei verbali sono indicati orari di inizio
delle singole sessioni differenti (ore 14,30 nel verbale n° 1, ore 11,00
nei verbali 5° e 7°, ore 10,00 nei verbali n° 13, n° 14 e n° 15), mentre
nelle relazioni riassuntive l'orario di inizio delle prime quindici
riunioni è sempre indicato alle ore 12,00; di conseguenza, in base ai
verbali, le riunioni collegiali sarebbero durate complessivamente 90,55
ore, mentre in base alle relazioni riassuntive esse sarebbero durate 85,25
ore.
Sebbene l’Università di Ferrara fosse stata individuata quale sede
della procedura, di fatto, parte dei lavori e delle riunioni si sarebbero
svolte a Roma, senza il responsabile del procedimento;
3) Violazione e
falsa applicazione dell'art. 16, commi 1 e 3, lett. a) L n. 240/2010.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 4, d.P.R. 14.09.2011 n.
222 e degli arti. 3, 4, 5, 6, d.m. 76 del 7.06.2012. Violazione e falsa
applicazione del d.d. 222 del 20.07.2012, art. 4, comma 4. Violazione e
falsa applicazione del d.m. 29 luglio 2011 n. 336 — all. B) Settori
concorsuali. Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca dell'11.01.2013. Eccesso di
potere per sviamento dalla causa tipica. Arbitrarietà ed irragionevolezza.
Difetto di motivazione, incongruenza e contraddittorietà della
stessa.
Dai verbali non si potrebbero desumere le ragioni del giudizio
collegiale, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 76/2012; la Commissione ha
adottato per tutti i candidati la medesima formula: “alla luce dei giudizi
individuali espressi dai singoli commissari, che questo giudizio finale
sintetizza e fa propri, la commissione stabilisce che il candidato ....
non è abilitato all'accesso alla prima/seconda fascia di docenza
universitaria italiana”.
I giudizi individuali sarebbero inoltre
contraddittori tra loro, generici e, a volte, offensivi o non
pertinenti.
La commissione avrebbe omesso la valutazione analitica
delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati, né avrebbe
applicato i criteri e i parametri fissati dal d.m. 76/2012 e dal d.P.R. n.
222/2011 e gli ulteriori elementi che la stessa Commissione aveva previsto
nella prima seduta.
I giudizi sarebbero inoltre estremamente
sintetici;
4) Violazione e falsa applicazione dell'Allegato D al d.m.
76/2012 nonché dell'art. 4, comma 2, lettera c) e dell'art. 5, comma 2,
lettera c) dello stesso d.m., nella parte in cui richiamano l'Allegato.
Eccesso di potere per sviamento della causa tipica, irragionevolezza ed
arbitrarietà;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5
del d.m. 76 del 7.6.2012, nonché dell'art. 4, commi 1 e 4 del decreto
direttoriale n. 222 del 20.7.2012. Eccesso di potere per travisamento dei
fatti ed arbitrarietà.
I giudizi di non idoneità sarebbero stati resi
senza considerare alcun parametro o criterio e senza indicare le ragioni
della mancata applicazione dei limiti che la stessa Commissione si era
data nella prima riunione; la commissione avrebbe inoltre utilizzato
criteri e parametri identici per la I e la II fascia;
6) Violazione e
falsa applicazione dell'art. 16 legge n. 240/2010, commi 1 e 3, nonché
violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 5, e 8, in
particolare commi 2 e 4, del d.P.R. 14.9.2011 n. 222; degli arti. 3, 4, 5
e 6 d.m. 76 del 7.06.2012, in combinata lettura con gli artt. 2 e 4, commi
1, 2 e 4 del decreto direttoriale n. 222 del 20.7.2012. Violazione e falsa
applicazione degli stessi artt. 2 e 4, commi 1, 2 e 4 del decreto
direttoriale n. 222 del 20.7.2012. Eccesso di potere per sviamento dalla
causa tipica. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza
manifesta.
Il sistema elaborato dal Ministero non avrebbe permesso
l'accesso al curriculum integrale, compilato dai candidati, per cui i
Commissari non avrebbero considerato elementi importanti della maturità
scientifica e professionale dei partecipanti alla procedura.
Alcuni
ricorrenti hanno indicato soltanto il numero massimo di pubblicazioni,
previste dall’art. 7 del d.m. 76/2012 (pari a 16 per i candidati di I
fascia e a 12 per i quelli di II fascia) per il macro settore 8 ingegneria
civile e architettura (d.m., allegati C ed E), il che avrebbe condizionato
negativamente il giudizio sull'attività scientifica e didattica dei
ricorrenti;
7) Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, commi 1 e
3, legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma
5, e dell'art. 8, in particolare commi 2 e 4, del d.P.R. 14.09.2011 n.
222; degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.m. 76 del 7.06.2012. Violazione e falsa
applicazione del punto 4 lettera b) dell'allegato B, d.m. 76/2012, in
combinata lettura con l'art. 2 del d.d. n. 222 del 20.07.2012. Violazione
e falsa applicazione dello stesso art 2 del d.d. n. 222 del 20.07.2012.
Violazione del principio di buon andamento. Eccesso di potere per
sviamento dalla causa tipica e perplessità della motivazione.
Le
pubblicazioni non allegate alla domanda non sarebbero state calcolate per
verificare il superamento delle mediane, con effetti pregiudizievoli sul
giudizio di Abilitazione Scientifica;
8) Sull'illegittimità dell'art. 6
del d.m. 76/2012 (Indicatori di attività scientifica), della delibera
ANVUR n. 50/2012 e della delibera ANVUR n. 7/2012 (Mediane). Violazione e
falsa applicazione della L. 240/2010 artt. 1 e 16, commi 1 e 3 e degli
artt. 9, 33, 97 della Costituzione.
La commissione non avrebbe indicato
le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le mediane;
9)
Sull'illegittimità del d.m. 76/2012 in relazione ai criteri e ai parametri
per la valutazione dei candidati e dell'art. 2, d.d. n. 222/2012, in
ragione anche delle modalità applicative secondo la procedura telematica e
le istruzioni di compilazione del Ministero. Violazione e falsa
applicazione dell'art. 16, c. 3, lett. a). Violazione e falsa applicazione
dell'art. 4, comma 1, d.P.R. n. 222/2011. Violazione e falsa applicazione
dell'art. 8, comma 4, d.P.R. n. 222/2011. Violazione e falsa applicazione
dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per irragionevolezza
manifesta.
L’art. 5 del d.m. 76/2012 indicherebbe criteri e i parametri
uguali per tutti i settori concorsuali e per tutte le aree di
appartenenza.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla
camera di consiglio del 5 agosto 2014, con ordinanza n. 3892/2014 del 6
agosto 2014, è stata fissata l'udienza pubblica del 25 febbraio 2015 per
la trattazione del merito del ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10, del
D.lgs 104/2010 ed è stata ordinato ai ricorrenti di integrare il
contraddittorio nei confronti di coloro che hanno conseguito
l'abilitazione nel settore concorsuale 08/D1 (progettazione
architettonica), autorizzando a tal fine la notifica per pubblici
proclami.
A seguito della integrazione del contraddittorio con memoria
depositata il 22.1.2015 si sono, altresì, costituti in giudizio i
controinteressati indicati in epigrafe i quali, in primo luogo, hanno
eccepito la infondatezza del ricorso e, in secondo luogo, che una
eventuale sentenza di accoglimento non potrebbe avere alcun effetto sulla
conseguita idoneità di ciascuno dei deducenti, trattandosi di una
procedura concorsuale che si conclude con un mero giudizio di idoneità o
non idoneità nei confronti di ciascun candidato, in assenza di una
graduatoria finale dei partecipanti.
All’udienza del 25 febbraio 2015
la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.
Ritiene il
Collegio, in considerazione del suo carattere assorbente, di esaminare
previamente il terzo motivo, con il quale si deduce la incongruità del
giudizio della Commissione, in quanto dai verbali delle sedute della
Commissione non sarebbe possibile evincerebbe le ragioni del giudizio
collegiale, il quale sarebbe stato reso in forma identica per tutti i
candidati con un mero rinvio ai giudizi dei singoli commissari.
Al fine
di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere in sintesi il
quadro normativo che regola le procedure di abilitazione
scientifica.
L'art. 16 della legge n. 240/2010 (“Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario”) ha istituito l’ “abilitazione scientifica
nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle
procedure di accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori
universitari.
L'abilitazione viene attribuita, previa sintetica
descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo
svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione
analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla
base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area
disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett.
a), della legge n. 240/2010).
L’art. 8 del d.P.R. 14 settembre 2011, n.
222 con cui è stato approvato il “Regolamento concernente il conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei
professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240”, al quinto comma precisa che “la commissione delibera a
maggioranza dei quattro quinti dei componenti”.
Il medesimo art. 8, al
settimo comma, dispone che “i giudizi individuali e collegiali espressi su
ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori,
ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonché la
relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e
necessaria dei verbali”.
Alla luce di tali premesse merita adesione la
tesi esposta dai ricorrenti secondo cui dai verbali delle sedute non si
evincerebbero le ragioni del diniego della abilitazione.
Invero, come
correttamente dedotto, la Commissione non ha espresso un giudizio
collegiale, posto che lo stesso consiste in un mero richiamo per
relationem alle valutazioni individuali dei singoli commissari, come
previsto dal menzionato regolamento per l’abilitazione scientifica
approvato con d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222.
Le norme sopra
richiamate e, in particolare, l’art. 8, comma 5, del d.p.r. 222/2011,
stabiliscono chiaramente che il giudizio di idoneità o non idoneità è
formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale,
precisando che per conseguire l’abilitazione occorre che ciascun candidato
raggiunga una ben precisa maggioranza pari a quattro quinti dei componenti
della commissione esaminatrice.
Tale obbligo è stato poi ribadito
dall’articolo 4, comma 5, del bando di concorso indetto con decreto
direttoriale 20 luglio 2012, n. 222.
Perché si giunga alla formazione
di tale maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità
è necessario, pertanto, che ciascun commissario si esprima chiaramente in
termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in
seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali
in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca - per quanto
possibile – una sintesi dei singoli pareri. Tale circostanza, tuttavia,
nel caso di specie non si è realizzata, come si desume chiaramente dalla
mera lettura dei verbali allegati al ricorso.
Occorre osservare,
altresì, che nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita
all'Amministrazione un'ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più
rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la
Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale
sia stato l’iter logico seguito.
Tale motivazione sarebbe dovuta essere
ancora più stringente nel caso in esame in cui i ricorrenti, pur avendo
superato le mediane, non hanno conseguito l’abilitazione.
Tale mancanza
determina, quindi, l’illegittimità della valutazione espressa dalla
commissione per difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo
possibile individuare le ragioni che hanno condotto l’organo collegiale ad
esprimersi in termini negativi nei confronti dei singoli ricorrenti.
Il
carattere assorbente dei motivi esaminati esonera il Collegio dal
soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il
ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego
dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore per il
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione Architettonica e delle
valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica
nazionale in questione.
Ciò premesso appare, comunque, opportuno
soffermarsi sul motivo con il quale è stato dedotto che i commissari non
avrebbero reso alcuna dichiarazione relativa alla insussistenza di
relazioni di parentela o affinità con i candidati e la sussistenza di un
vincolo di affinità di quarto grado tra uno dei commissari (il prof.
Cherubino Gambardella) ed uno dei candidati giudicati idonei
all’abilitazione (il dott. Emanuele Carreri), in quanto tale censura, se
accolta, avrebbe (secondo gli interessati) determinato il travolgimento
dell’intera procedura concorsuale anche a carico dei candidati che hanno
conseguito la idoneità.
Il motivo è privo di base.
Invero, la
dedotta incompatibilità avrebbe comportato un dovere di astensione del
commissario, la cui violazione avrebbe invalidato il giudizio relativo al
candidato affine, ma non avrebbe determinato l'illegittimità di ogni altro
giudizio. Ciò in quanto il sistema dell’abilitazione scientifica
nazionale, come delineato dall’art. 16 della legge n. 240/2010, non
costituisce una procedura concorsuale di tipo comparativo tra i singoli
partecipanti, atteso che la commissione è chiamata a valutare il
curriculum di studi e professionale dei diversi candidati al fine di
verificare il possesso dei requisiti di “maturità scientifica” necessari
per poter accedere alle successive procedure concorsuali per la nomina a
docente di prima e di seconda fascia.
Del resto all'esito di tale
procedimento non viene redatta una graduatoria per l'assegnazione di un
numero limitato di posti, ma si afferma la mera abilitazione dei candidato
giudicati idonei, a prescindere da una comparazione delle posizioni degli
altri concorrenti.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del
D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente
sentenza, la posizione degli interessati debba essere riesaminata da parte
di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90
(novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia,
ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio
seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in
motivazione e, per l’effetto:
- annulla il provvedimento che ha
giudicato inidonei i ricorrenti;
- ordina all’amministrazione di
rivalutare gli interessati entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o
comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- condanna
il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento
delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida nella misura
complessiva di € 1.500,00 (millecinqecento/00) e alla rifusione delle
spese riguardanti la notifica per pubblici proclami sostenuta dagli
stessi, compensa le spese di giudizio nei confronti delle altre parti
intervenute nel giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l'intervento dei
magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Vincenzo Blanda,
Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2015
|
|
|
|
|
|
|