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n. 3-2015 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE I - Sentenza 12 febbraio 2015 n. 1049
Pres. Mastrocola,
est. Dell’Olio
GI.AT. Impianti Elettrici di Guida Attilio & C. sas
(Avv.ti Antonio Palma e Simona Scatola) c. Ministero dell’Interno e
Prefettura – UTG di Caserta (Avvocatura Distrettuale) e Comune di San
Tammaro (n.c.) |
1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia
interdittiva – Presupposti – Rapporto di parentela con un soggetto
sottoposto a procedimento penale per reati di criminalità organizzata –
Insufficienza – Ragioni - Necessità dell’indicazione di ulteriori
elementi.
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2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia
interdittiva – Presupposti – Condivisione dell’indirizzo con una società
sottoposta a sequestro preventivo – In assenza di elementi che rivelino un
unico centro di interessi – Insufficienza – Ragioni.
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3. Contratti della P.A. – Informativa antimafia
interdittiva – Presupposti – Coesistenza di un rapporto di parentela e di
una coincidenza di indirizzo con un soggetto gravato da procedimento
penale per reati di criminalità organizzata – Insufficienza – Ragioni.
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4. Contratti della P.A. – Informativa antimafia
interdittiva – Presupposti – Comunanza di oggetto sociale con una società
sottoposta a sequestro preventivo e situata nel medesimo condominio –
Insufficienza – Ragioni.
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1. Ai fini dell’emissione di un’informativa antimafia non
basta a dare conto del tentativo di infiltrazione il mero rapporto di
parentela con soggetti ritenuti appartenenti agli ambienti della
criminalità organizzata, non potendosi da ciò presumere in modo automatico
il condizionamento dell’impresa; invero, occorre che l’informativa
antimafia indichi, oltre al rapporto di parentela, anche ulteriori
elementi, quali la frequentazione, la convivenza o la comunanza di
interessi. (1)
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2. La condivisione dell’indirizzo, o meglio dello stesso
stabile mediante unità immobiliari distinte, con una società sottoposta a
sequestro preventivo per reati di criminalità organizzata, costituisce di
per sé un elemento neutro se non è accompagnato da ulteriori fattori quali
la fittizietà delle rispettive ubicazioni, la promiscuità degli ambienti e
la comunanza dei recapiti postali, idonei a rivelare l’esistenza di un
unico centro di interessi sotto le spoglie dell’unicità dell’indirizzo.
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3. Ai fini del rilascio dell’informativa antimafia, la
sussistenza di un mero rapporto di parentela e la coincidenza di indirizzo
con il titolare di una società sottoposta a sequestro preventivo per reati
di criminalità organizzata, non possono ritenersi indici di
condizionamento mafioso, trattandosi di due elementi neutri la cui
sommatoria non configura un elemento di seria consistenza anche in un
contesto produttivo esposto alle dinamiche infiltrative della criminalità
organizzata.
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4. La comunanza di oggetto sociale con una società avente
sede legale nel medesimo condominio e sottoposta a sequestro preventivo
per reati di criminalità organizzata, non assume rilevanza ai fini del
rilascio dell’informativa antimafia laddove non risulti che le due società
abbiano mai condiviso maestranze o attrezzature o abbiano partecipato a
gare in associazione o avvalendosi l’una dei requisiti dell’altra.
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19/1/2012 n. 254; TAR
Campania Napoli, Sez. I, 20/7/2010 n. 6890. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2990 del
2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: GI.AT. IMPIANTI ELETTRICI
DI GUIDA ATTILIO & C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Antonio Palma e Simona Scatola, con i quali è elettivamente domiciliata in
Napoli alla Via G.G. Orsini n. 30;
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA –
U.T.G. DI CASERTA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in
Napoli alla Via A. Diaz n. 11; - COMUNE DI SAN TAMMARO, non costituito in
giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a)
dell’informativa interdittiva della Prefettura di Caserta Cat.
12b.16/ANT/AREA 1^ del 3 febbraio 2014, recante la sussistenza di
tentativi di infiltrazione mafiosa a carico della società
ricorrente;
b) della determinazione del responsabile del sevizio
tecnico del Comune di San Tammaro n. 81 del 6 maggio 2014, recante la
risoluzione del contratto stipulato con la ricorrente per l’affidamento
del servizio di manutenzione e riparazione degli impianti di pubblica
illuminazione, a seguito dell’emissione della suddetta informativa;
c)
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
quanto al
ricorso per motivi aggiunti:
d) della nota del Comando Provinciale
Carabinieri di Caserta n. 0250928/2-9 di prot. “P” del 16 gennaio
2014;
e) della nota della Guardia di Finanza di Caserta prot. n.
0038491/14 del 24 gennaio 2014;
f) della nota della Direzione
Investigativa Antimafia di Napoli n. 125/NA/I/H7 di prot. 1027 del 23
gennaio 2014;
g) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.)
della Prefettura di Caserta del 24 gennaio 2014;
h) di ogni altro atto
presupposto, connesso e conseguente.
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Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle
amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19
novembre 2014 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
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FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugna, anche mediante
la proposizione di motivi aggiunti, l’informativa prefettizia interdittiva
emessa nei suoi confronti, gli atti della relativa serie procedimentale e
la conseguente determinazione del Comune di San Tammaro recante la
risoluzione contrattuale, atti tutti meglio individuati in epigrafe, di
cui viene contestata la legittimità per una serie di ragioni attinenti
alla violazione della normativa in tema di informazioni antimafia, alla
violazione della legge sul procedimento amministrativo, all’eccesso di
potere sotto svariati profili, nonché all’invalidità
derivata.
Resistono le amministrazioni statali intimate, concludendo
nei propri scritti difensivi per il rigetto del ricorso.
Parte
ricorrente ha depositato memoria conclusiva ad ulteriore sostegno delle
sue tesi.
L’istanza cautelare è stata accolta da questo Tribunale con
ordinanza n. 1329 del 30 luglio 2014.
L’intimato Comune di San Tammaro
non si è costituito.
La causa è stata trattenuta per la decisione
all’udienza pubblica del 19 novembre 2014.
2. E’ opportuno premettere,
in punto di fatto, che la gravata informativa poggia essenzialmente su
quattro circostanze, ritenute significative del pericolo di infiltrazioni
mafiose per la società ricorrente (cfr. parte motivazionale del
provvedimento e verbale del G.I.A. del 24 gennaio 2014):
a) il titolare
della società ricorrente è cugino di un imprenditore coinvolto in un
procedimento penale per reati collegati alla criminalità organizzata, nel
corso del quale la società di cui tale imprenditore è titolare è stata
sottoposta a sequestro preventivo;
b) la sede legale della società
ricorrente è ubicata allo stesso indirizzo della sede operativa della
società colpita da sequestro;
c) entrambi i cugini risultano aver avuto
le proprie residenze anagrafiche al medesimo indirizzo;
d) entrambe le
società hanno il medesimo oggetto sociale.
3. Ciò chiarito, si può dare
ingresso allo scrutinio delle censure formulate avverso i provvedimenti
impugnati.
Pregnante si presenta la doglianza con cui la ricorrente
stigmatizza il difetto di istruttoria e di motivazione da cui sarebbe
affetta l’informativa prefettizia a causa dell’indebita sopravvalutazione
del mero rapporto di parentela, che nel caso specifico non sarebbe
accompagnato da alcun elemento indiziario significativo della contiguità
con gli ambienti criminali, essendo le riscontrate coincidenze di
indirizzo irrilevanti al riguardo; infatti, entrambe le società
occuperebbero unità immobiliari diverse, peraltro pervenute agli attuali
detentori in forza della divisione ereditaria di un unico edificio di
famiglia.
La censura è fondata e merita accoglimento.
È pacifico e
risulta confermato dalle emergenze processuali che entrambe le società in
questione occupano unità immobiliari distinte, sebbene collocate nel
medesimo stabile (ed aventi quindi il medesimo indirizzo), assegnate a
seguito di divisione giudiziale di un unico cespite ereditario; stessa
sorte hanno seguito le pregresse residenze anagrafiche dei due
cugini.
Ebbene, giova osservare che di per sé non basta a dare conto
del tentativo di infiltrazione il mero rapporto di parentela con soggetti
ritenuti appartenenti agli ambienti della criminalità organizzata, non
potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa;
invero, occorre che l’informativa antimafia indichi, oltre al rapporto di
parentela, anche ulteriori elementi – quali la frequentazione, la
convivenza o la comunanza di interessi, insussistenti nella fattispecie –
da cui si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i
soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi
e l’impresa esercitata dai loro congiunti (orientamento consolidato: cfr.
per tutte Consiglio di Stato, Sez. III, 19 gennaio 2012 n. 254; TAR
Campania Napoli, Sez. I, 20 luglio 2010 n. 6890).
3.1 Né la rilevata
coincidenza di indirizzo tra le sedi delle due società, o tra le
precedenti residenze anagrafiche, può assurgere ad indice di comunanza di
interessi tra i due cugini, capace di conferire forza indiziante al
rapporto di parentela.
Invero, la condivisione dell’indirizzo, o meglio
dello stesso stabile mediante unità immobiliari distinte, costituisce a
sua volta un elemento neutro se non è accompagnato da ulteriori fattori –
quali la fittizietà delle rispettive ubicazioni, la promiscuità degli
ambienti, la comunanza dei recapiti postali, parimenti insussistenti nella
fattispecie – che disvelino l’esistenza di un unico centro di interessi
sotto le spoglie dell’unicità dell’indirizzo. Ragionare diversamente
significherebbe conferire portata indiziaria al mero dato estrinseco della
contiguità spaziale, con l’inammissibile conseguenza di ritenere esposti
al condizionamento mafioso tutti coloro che, pur estranei ad ogni dinamica
criminale, si trovassero eventualmente ad occupare unità immobiliari poste
nelle immediate vicinanze, per ragioni condominiali o di conformazione
territoriale, dell’unità immobiliare detenuta dall’individuo o
dall’impresa sospetta.
Al limite, sia il mero rapporto di parentela sia
la mera coincidenza di indirizzo potrebbero essere considerati come
elementi rafforzativi di un quadro indiziario già di per sé significativo,
ma nel caso di specie non è dato individuare alcun quadro indiziario di
tale caratura.
3.2 Per converso, va disattesa la tesi della difesa
erariale secondo la quale il mero rapporto di parentela e la mera
coincidenza di indirizzo potrebbero valere come indici di condizionamento
mafioso, se letti congiuntamente e contestualizzati all’interno del
tessuto sociale ed economico di riferimento; invero, la sommatoria di due
elementi neutri non potrà mai dare luogo ad un elemento di seria
consistenza, anche nel particolare contesto produttivo campano
(particolarmente esposto alle dinamiche infiltrative della criminalità
organizzata), pena l’inammissibile valorizzazione di mere deduzioni
congetturali in luogo delle evidenze fattuali richieste dalla normativa di
settore (cfr. artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011).
3.3 Si profila
perciò compromesso il quadro istruttorio e motivazionale, sopra descritto
ai punti a), b) e c), su cui poggia l’informativa, il quale appare
inficiato da carenza ed incompletezza di elementi essenziali ai fini della
costruzione del giudizio di pericolosità in tema di infiltrazioni
mafiose.
4. Né la misura interdittiva riesce a trovare valido supporto
nel rimanente fattore delineato al punto d), il quale, come correttamente
evidenziato dalla difesa attorea, non assume di per sé alcuna rilevanza,
non risultando che le due società, sebbene operanti nel medesimo settore,
abbiano mai condiviso maestranze o attrezzature, od abbiano partecipato a
gare in associazione o avvalendosi l’una dei requisiti dell’altra.
5.
Le riscontrate anomalie istruttorie e motivazionali comportano
l’illegittimità della gravata informativa prefettizia e degli atti della
relativa serie procedimentale nonché, per derivazione, della
consequenziale determinazione comunale di risoluzione contrattuale;
pertanto, tali atti meritano di essere annullati con assorbimento delle
residue censure quivi non esaminate.
Restano, in ogni caso, salvi gli
ulteriori provvedimenti delle amministrazioni interessate.
5.1 In
conclusione il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere
accolto con annullamento degli atti impugnati.
Sussistono giusti e
particolari motivi, in virtù della delicatezza della vicenda contenziosa,
per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio, ad
eccezione dell’importo del contributo unificato, che deve essere rifuso in
favore della società ricorrente a cura della Prefettura di Caserta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti
impugnati.
Spese compensate, ad eccezione dell’importo del contributo
unificato, che deve essere rifuso in favore della società ricorrente a
cura della Prefettura di Caserta.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella
camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Corciulo,
Consigliere
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
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