Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3-2015 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 12 febbraio 2015 n. 1049
Pres. Mastrocola, est. Dell’Olio
GI.AT. Impianti Elettrici di Guida Attilio & C. sas (Avv.ti Antonio Palma e Simona Scatola) c. Ministero dell’Interno e Prefettura – UTG di Caserta (Avvocatura Distrettuale) e Comune di San Tammaro (n.c.)


1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia interdittiva – Presupposti – Rapporto di parentela con un soggetto sottoposto a procedimento penale per reati di criminalità organizzata – Insufficienza – Ragioni - Necessità dell’indicazione di ulteriori elementi.

 

2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia interdittiva – Presupposti – Condivisione dell’indirizzo con una società sottoposta a sequestro preventivo – In assenza di elementi che rivelino un unico centro di interessi – Insufficienza – Ragioni.

 

3. Contratti della P.A. – Informativa antimafia interdittiva – Presupposti – Coesistenza di un rapporto di parentela e di una coincidenza di indirizzo con un soggetto gravato da procedimento penale per reati di criminalità organizzata – Insufficienza – Ragioni.

 

4. Contratti della P.A. – Informativa antimafia interdittiva – Presupposti – Comunanza di oggetto sociale con una società sottoposta a sequestro preventivo e situata nel medesimo condominio – Insufficienza – Ragioni.

 

 

1. Ai fini dell’emissione di un’informativa antimafia non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione il mero rapporto di parentela con soggetti ritenuti appartenenti agli ambienti della criminalità organizzata, non potendosi da ciò presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa; invero, occorre che l’informativa antimafia indichi, oltre al rapporto di parentela, anche ulteriori elementi, quali la frequentazione, la convivenza o la comunanza di interessi. (1)

 

2. La condivisione dell’indirizzo, o meglio dello stesso stabile mediante unità immobiliari distinte, con una società sottoposta a sequestro preventivo per reati di criminalità organizzata, costituisce di per sé un elemento neutro se non è accompagnato da ulteriori fattori quali la fittizietà delle rispettive ubicazioni, la promiscuità degli ambienti e la comunanza dei recapiti postali, idonei a rivelare l’esistenza di un unico centro di interessi sotto le spoglie dell’unicità dell’indirizzo.

 

3. Ai fini del rilascio dell’informativa antimafia, la sussistenza di un mero rapporto di parentela e la coincidenza di indirizzo con il titolare di una società sottoposta a sequestro preventivo per reati di criminalità organizzata, non possono ritenersi indici di condizionamento mafioso, trattandosi di due elementi neutri la cui sommatoria non configura un elemento di seria consistenza anche in un contesto produttivo esposto alle dinamiche infiltrative della criminalità organizzata.

 

4. La comunanza di oggetto sociale con una società avente sede legale nel medesimo condominio e sottoposta a sequestro preventivo per reati di criminalità organizzata, non assume rilevanza ai fini del rilascio dell’informativa antimafia laddove non risulti che le due società abbiano mai condiviso maestranze o attrezzature o abbiano partecipato a gare in associazione o avvalendosi l’una dei requisiti dell’altra.

 

 

----------------

 

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19/1/2012 n. 254; TAR Campania Napoli, Sez. I, 20/7/2010 n. 6890.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2990 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: GI.AT. IMPIANTI ELETTRICI DI GUIDA ATTILIO & C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Palma e Simona Scatola, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G.G. Orsini n. 30;

contro



- MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA – U.T.G. DI CASERTA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11; - COMUNE DI SAN TAMMARO, non costituito in giudizio;

per l'annullamento



quanto al ricorso introduttivo:
a) dell’informativa interdittiva della Prefettura di Caserta Cat. 12b.16/ANT/AREA 1^ del 3 febbraio 2014, recante la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente;
b) della determinazione del responsabile del sevizio tecnico del Comune di San Tammaro n. 81 del 6 maggio 2014, recante la risoluzione del contratto stipulato con la ricorrente per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli impianti di pubblica illuminazione, a seguito dell’emissione della suddetta informativa;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
d) della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n. 0250928/2-9 di prot. “P” del 16 gennaio 2014;
e) della nota della Guardia di Finanza di Caserta prot. n. 0038491/14 del 24 gennaio 2014;
f) della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli n. 125/NA/I/H7 di prot. 1027 del 23 gennaio 2014;
g) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.) della Prefettura di Caserta del 24 gennaio 2014;
h) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

 


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO e DIRITTO



1. La società ricorrente impugna, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, l’informativa prefettizia interdittiva emessa nei suoi confronti, gli atti della relativa serie procedimentale e la conseguente determinazione del Comune di San Tammaro recante la risoluzione contrattuale, atti tutti meglio individuati in epigrafe, di cui viene contestata la legittimità per una serie di ragioni attinenti alla violazione della normativa in tema di informazioni antimafia, alla violazione della legge sul procedimento amministrativo, all’eccesso di potere sotto svariati profili, nonché all’invalidità derivata.
Resistono le amministrazioni statali intimate, concludendo nei propri scritti difensivi per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva ad ulteriore sostegno delle sue tesi.
L’istanza cautelare è stata accolta da questo Tribunale con ordinanza n. 1329 del 30 luglio 2014.
L’intimato Comune di San Tammaro non si è costituito.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 19 novembre 2014.
2. E’ opportuno premettere, in punto di fatto, che la gravata informativa poggia essenzialmente su quattro circostanze, ritenute significative del pericolo di infiltrazioni mafiose per la società ricorrente (cfr. parte motivazionale del provvedimento e verbale del G.I.A. del 24 gennaio 2014):
a) il titolare della società ricorrente è cugino di un imprenditore coinvolto in un procedimento penale per reati collegati alla criminalità organizzata, nel corso del quale la società di cui tale imprenditore è titolare è stata sottoposta a sequestro preventivo;
b) la sede legale della società ricorrente è ubicata allo stesso indirizzo della sede operativa della società colpita da sequestro;
c) entrambi i cugini risultano aver avuto le proprie residenze anagrafiche al medesimo indirizzo;
d) entrambe le società hanno il medesimo oggetto sociale.
3. Ciò chiarito, si può dare ingresso allo scrutinio delle censure formulate avverso i provvedimenti impugnati.
Pregnante si presenta la doglianza con cui la ricorrente stigmatizza il difetto di istruttoria e di motivazione da cui sarebbe affetta l’informativa prefettizia a causa dell’indebita sopravvalutazione del mero rapporto di parentela, che nel caso specifico non sarebbe accompagnato da alcun elemento indiziario significativo della contiguità con gli ambienti criminali, essendo le riscontrate coincidenze di indirizzo irrilevanti al riguardo; infatti, entrambe le società occuperebbero unità immobiliari diverse, peraltro pervenute agli attuali detentori in forza della divisione ereditaria di un unico edificio di famiglia.
La censura è fondata e merita accoglimento.
È pacifico e risulta confermato dalle emergenze processuali che entrambe le società in questione occupano unità immobiliari distinte, sebbene collocate nel medesimo stabile (ed aventi quindi il medesimo indirizzo), assegnate a seguito di divisione giudiziale di un unico cespite ereditario; stessa sorte hanno seguito le pregresse residenze anagrafiche dei due cugini.
Ebbene, giova osservare che di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione il mero rapporto di parentela con soggetti ritenuti appartenenti agli ambienti della criminalità organizzata, non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa; invero, occorre che l’informativa antimafia indichi, oltre al rapporto di parentela, anche ulteriori elementi – quali la frequentazione, la convivenza o la comunanza di interessi, insussistenti nella fattispecie – da cui si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata dai loro congiunti (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. III, 19 gennaio 2012 n. 254; TAR Campania Napoli, Sez. I, 20 luglio 2010 n. 6890).
3.1 Né la rilevata coincidenza di indirizzo tra le sedi delle due società, o tra le precedenti residenze anagrafiche, può assurgere ad indice di comunanza di interessi tra i due cugini, capace di conferire forza indiziante al rapporto di parentela.
Invero, la condivisione dell’indirizzo, o meglio dello stesso stabile mediante unità immobiliari distinte, costituisce a sua volta un elemento neutro se non è accompagnato da ulteriori fattori – quali la fittizietà delle rispettive ubicazioni, la promiscuità degli ambienti, la comunanza dei recapiti postali, parimenti insussistenti nella fattispecie – che disvelino l’esistenza di un unico centro di interessi sotto le spoglie dell’unicità dell’indirizzo. Ragionare diversamente significherebbe conferire portata indiziaria al mero dato estrinseco della contiguità spaziale, con l’inammissibile conseguenza di ritenere esposti al condizionamento mafioso tutti coloro che, pur estranei ad ogni dinamica criminale, si trovassero eventualmente ad occupare unità immobiliari poste nelle immediate vicinanze, per ragioni condominiali o di conformazione territoriale, dell’unità immobiliare detenuta dall’individuo o dall’impresa sospetta.
Al limite, sia il mero rapporto di parentela sia la mera coincidenza di indirizzo potrebbero essere considerati come elementi rafforzativi di un quadro indiziario già di per sé significativo, ma nel caso di specie non è dato individuare alcun quadro indiziario di tale caratura.
3.2 Per converso, va disattesa la tesi della difesa erariale secondo la quale il mero rapporto di parentela e la mera coincidenza di indirizzo potrebbero valere come indici di condizionamento mafioso, se letti congiuntamente e contestualizzati all’interno del tessuto sociale ed economico di riferimento; invero, la sommatoria di due elementi neutri non potrà mai dare luogo ad un elemento di seria consistenza, anche nel particolare contesto produttivo campano (particolarmente esposto alle dinamiche infiltrative della criminalità organizzata), pena l’inammissibile valorizzazione di mere deduzioni congetturali in luogo delle evidenze fattuali richieste dalla normativa di settore (cfr. artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011).
3.3 Si profila perciò compromesso il quadro istruttorio e motivazionale, sopra descritto ai punti a), b) e c), su cui poggia l’informativa, il quale appare inficiato da carenza ed incompletezza di elementi essenziali ai fini della costruzione del giudizio di pericolosità in tema di infiltrazioni mafiose.
4. Né la misura interdittiva riesce a trovare valido supporto nel rimanente fattore delineato al punto d), il quale, come correttamente evidenziato dalla difesa attorea, non assume di per sé alcuna rilevanza, non risultando che le due società, sebbene operanti nel medesimo settore, abbiano mai condiviso maestranze o attrezzature, od abbiano partecipato a gare in associazione o avvalendosi l’una dei requisiti dell’altra.
5. Le riscontrate anomalie istruttorie e motivazionali comportano l’illegittimità della gravata informativa prefettizia e degli atti della relativa serie procedimentale nonché, per derivazione, della consequenziale determinazione comunale di risoluzione contrattuale; pertanto, tali atti meritano di essere annullati con assorbimento delle residue censure quivi non esaminate.
Restano, in ogni caso, salvi gli ulteriori provvedimenti delle amministrazioni interessate.
5.1 In conclusione il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere accolto con annullamento degli atti impugnati.
Sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della delicatezza della vicenda contenziosa, per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio, ad eccezione dell’importo del contributo unificato, che deve essere rifuso in favore della società ricorrente a cura della Prefettura di Caserta.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate, ad eccezione dell’importo del contributo unificato, che deve essere rifuso in favore della società ricorrente a cura della Prefettura di Caserta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento