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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Ordinanza 9 febbraio 2015 n. 963
Pres. Nappi, est. Buonauro
Maria De Luca e Luciano De Cicco (Avv. Mauro Clemente) c. TERNA SpA (Avv.ti Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone e Filippo Di Stefano) e ENEL Distribuzione SpA (Avv.ti Emilio De Santis e Carmine Perrotta)


1. Espropriazione – Obbligo di restituzione e/o acquisizione sanante – Domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di servitù – Incompatibilità.

 

2. Giurisdizione e competenza – Servitù di elettrodotto – Domanda di costituzione coattiva – Giurisdizione – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Ragioni – Natura strettamente privatistica della servitù di elettrodotto.

 

3. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione del G.O. – Precedente pronuncia del Tribunale civile declinatoria della giurisdizione – Conflitto di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. – Sussiste.

 

 

1. Nell’ambito dei procedimenti ablatori aventi ad oggetto la realizzazione di un elettrodotto, la domanda di restituzione dell’area e/o alternativamente di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 è incompatibile con la contestuale domanda di costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, posto che verificatasi l’una ipotesi, l’altra è preclusa. (1)

 

2. La servitù di elettrodotto costituisce l’oggetto di un diritto potestativo avente carattere spiccatamente privatistico ancorché il suo presupposto sia costituito dall’esistenza di un provvedimento amministrativo. Per l’effetto, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di costituzione coattiva di una servitù di elettrodotto atteso che tale fattispecie non rientra tra le ipotesi previste dall’art. 133,co. 1, lett. g) secondo cui spettano alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del g.o. per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

 

3. La controversia in ordine alla domanda di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando nella cognizione del giudice ordinario. Ove sia già intervenuta una pronuncia del g.o. che declina la sua giurisdizione va sollevata questione di conflitto di giurisdizione innanzi alle SS.UU. della Cassazione ai sensi dell’art. 11, co. 3, c.p.a. (Nel caso di specie il TAR ha sospeso il giudizio rinviando alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione). (2)

 

 

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/6/2014 n. 2942.
(2) Cfr. Cass. SS.UU. 13/4/2012 n. 5873; TAR Lazio, Sez. II, Ord. Coll. 10963/2013; TAR Napoli, Sez. VII, Ord. Coll. 4/4/2014 n. 1963; TAR Basilicata, Ord. Coll. 24/4/2014 n. 279.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 5664 del 2009, proposto da:

 


Maria De Luca, Luciano De Cicco, rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Clemente, con domicilio eletto presso T.A.R. Campania - Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64;

 


contro



T.E.R.N.A. - Trasmissione Elettricita' Rete Nazionale S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone, Filippo Di Stefano, con domicilio eletto presso Giancarlo Bruno in Napoli, Via Aquileia,8; E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Emilio De Santis, Carmine Perrotta, con domicilio eletto presso Emilio De Santis in Napoli, Via G. Porzio, 4 Is.G3;

per la restituzione fondo occupato per la realizzazione di un elettrodotto da 20 kv e risarcimento dei danni subiti - provv. n. 348/1995.




Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di T.E.R.N.A. - Trasmissione Elettricita' Rete Nazionale S.p.A. e di E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 


Con ricorso n. 5664/09 i sigg.De Luca Maria e De Cicco Luciano hanno riassunto il giudizio originariamente avviato innanzi al Tribunale di Benevento chiedendo la condanna della resistente alla rimozione della linea elettrica installata sul proprio fondo in Benevento, oltre che la condanna al risarcimento dei danni così come qualificati nella ctu svolta davanti al giudice ordinario.
Si è costituita in giudizio l’Enel eccependo in primo luogo la tardività del deposito del ricorso introduttivo e in via subordinata l’infondatezza ed inammissibilità della domanda di rimozione,atteso che il fondo risulterebbe regolarmente asservito.
L’Enel ha inoltre reiterato la domanda riconvenzionale già formulata davanti al Tribunale di Benevento chiedendo la costituzione con sentenza della servitù di elettrodotto ai sensi del combinato disposto degli artt 1032 e 1056 c.c. e dell’art. 119 T.U N.1775/33.
In via preliminare, deve essere esaminata la domanda riconvenzionale volta alla costituzione coattiva della servitù di elettrodotto in quanto il suo eventuale accoglimento è in grado di paralizzare le azioni restitutorie e risarcitorie spiegate dai ricorrenti.
Si tratta, anzi, come evidenziato dal Consiglio di Stato, di domande che si pongono tra loro in rapporto di reciproca esclusione.
L’obbligo di restituzione o di acquisizione “sanante” del diritto di asservimento di un immobile illegittimamente occupato per la realizzazione di un elettrodotto e la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto sul medesimo immobile, sono “l'uno con l'altra incompatibili, nel senso che, verificatasi l'una delle ipotesi, l'altra rimane irrimediabilmente preclusa” (Cons. St., sez. IV, sentenza n. 2942 del 10.6.2014).
Il Collegio reputa però che, su tale domanda, il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in quanto l’azione non appare riconducibile né all’ambito di giurisdizione esclusiva disciplinato dall’art. 133, comma 1, lett. o), già ricordato, né alla precedente lett. g), secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
La formulazione della norma da ultimo citata tiene conto dei principi enunciati nelle sentenze 6 luglio 2004 n. 204 ed 11 maggio 2006 n. 191 della Corte costituzionale ed esclude la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nei casi un cui oggetto di controversia siano provvedimenti, accordi e comportamenti non riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.
Nel caso di specie, la controversia originata dalla domanda riconvenzionale ha ad oggetto l’imposizione di una servitù di elettrodotto, ai sensi degli artt. 119 e ss. del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e dell’art. 1032 cod. civ..
La servitù di elettrodotto, oltre che convenzionalmente, può essere costituita coattivamente, o in via espropriativa, ai sensi degli artt. 115 e 116 del T.U. 1775/1933 ovvero con sentenza del giudice, in quanto, alla stregua dell’art. 119 dello stesso T.U., il provvedimento di autorizzazione funge quale presupposto per l’imposizione coattiva della servitù in virtù dell’art. 1032 cod. civ. (Cass., sez. I, 18 luglio 1986 n. 4624).
La servitù coattiva di elettrodotto costituisce l’oggetto di un diritto potestativo riconosciuto in presenza dei presupposti individuati dall’art. 1032 c.c., secondo il quale. “Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza”.
In materia, la pertinente previsione di legge è costituita dall’art. 119 del T.U. citato.
Tale diritto potestativo è una situazione soggettiva di carattere spiccatamente privatistico, che non muta certamente natura per il fatto che il suo presupposto è costituito dall’esistenza di un provvedimento amministrativo (cfr., in termini, TAR Catanzaro, sentenza n. 774 del 5 luglio 2013).
La controversia originata dalla domanda riconvenzionale si basa quindi posizioni soggettive non riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.
Ne consegue che, a parere del Collegio, la domanda di costituzione della servitù coattiva di elettrodotto sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando nell’ambito della cognizione del giudice ordinario.
Nella presente controversia risulta però già intervenuta la pronuncia del Tribunale civile di Benevento che ha declinato la propria giurisdizione sulle domande proposte, ivi compresa quella relativa alla costituzione della servitù coattiva.
Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del codice del processo amministrativo “Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione”.
Una volta che il processo sia stato riproposto dinanzi al giudice indicato dal diverso giudice di merito dichiaratosi privo di giurisdizione, la richiesta di conflitto è lo strumento attraverso il quale il giudice indicato può esercitare il suo potere di rilievo di ufficio della questione di giurisdizione (cfr. Cass. SS.UU., n. 5873 del 13 aprile 2012; TAR Lazio, sez. II, ordinanza collegiale n. 10963/2013, nonché T.A.R. Napoli, VII Sezione, ord.za collegiale 4 aprile 2014 n. 1963 e TAR Basilicata, ord.za collegiale 24 aprile 2014 n. 279).
In conclusione, per quanto appena argomentato, va sollevato conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del codice del processo amministrativo, mentre le spese di lite vanno riservate al giudizio definitivo (cfr Tar Lazio ordin. n. 9884 del 2014)

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) non definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, sospende il processo e solleva conflitto di giurisdizione con il giudice ordinario, relativamente alla domanda di costituzione della servitù coattiva inamovibile di elettrodotto.
Per l’effetto, dispone la rimessione del fascicolo alla cancelleria delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, affinché indichi il giudice dotato della giurisdizione e pronunci i provvedimenti conseguenti.
Spese riservate al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2015





 

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