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n. 3-2015 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE V - Ordinanza 9 febbraio 2015 n. 963
Pres. Nappi, est.
Buonauro
Maria De Luca e Luciano De Cicco (Avv. Mauro Clemente) c.
TERNA SpA (Avv.ti Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone e Filippo Di Stefano)
e ENEL Distribuzione SpA (Avv.ti Emilio De Santis e Carmine Perrotta) |
1. Espropriazione – Obbligo di restituzione e/o
acquisizione sanante – Domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di
servitù – Incompatibilità.
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2. Giurisdizione e competenza – Servitù di elettrodotto –
Domanda di costituzione coattiva – Giurisdizione – Giurisdizione del G.A.
– Non sussiste – Ragioni – Natura strettamente privatistica della servitù
di elettrodotto.
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3. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione del G.O. –
Precedente pronuncia del Tribunale civile declinatoria della giurisdizione
– Conflitto di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. – Sussiste.
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1. Nell’ambito dei procedimenti ablatori aventi ad
oggetto la realizzazione di un elettrodotto, la domanda di restituzione
dell’area e/o alternativamente di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR
327/2001 è incompatibile con la contestuale domanda di costituzione
coattiva di servitù di elettrodotto, posto che verificatasi l’una ipotesi,
l’altra è preclusa. (1)
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2. La servitù di elettrodotto costituisce l’oggetto di un
diritto potestativo avente carattere spiccatamente privatistico ancorché
il suo presupposto sia costituito dall’esistenza di un provvedimento
amministrativo. Per l’effetto, non sussiste la giurisdizione del giudice
amministrativo sulla domanda di costituzione coattiva di una servitù di
elettrodotto atteso che tale fattispecie non rientra tra le ipotesi
previste dall’art. 133,co. 1, lett. g) secondo cui spettano alla
giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie aventi ad oggetto gli
atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche
mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche
amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma
restando la giurisdizione del g.o. per quelle riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza
dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
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3. La controversia in ordine alla domanda di costituzione
di servitù coattiva di elettrodotto sfugge alla giurisdizione del giudice
amministrativo, rientrando nella cognizione del giudice ordinario. Ove sia
già intervenuta una pronuncia del g.o. che declina la sua giurisdizione va
sollevata questione di conflitto di giurisdizione innanzi alle SS.UU.
della Cassazione ai sensi dell’art. 11, co. 3, c.p.a. (Nel caso di specie
il TAR ha sospeso il giudizio rinviando alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione). (2)
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/6/2014 n.
2942.
(2) Cfr. Cass. SS.UU. 13/4/2012 n. 5873; TAR Lazio, Sez. II,
Ord. Coll. 10963/2013; TAR Napoli, Sez. VII, Ord. Coll. 4/4/2014 n. 1963;
TAR Basilicata, Ord. Coll. 24/4/2014 n. 279. |
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5664 del
2009, proposto da:
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Maria De Luca, Luciano De Cicco, rappresentati e
difesi dall'avv. Mauro Clemente, con domicilio eletto presso T.A.R.
Campania - Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio,
64;
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contro
T.E.R.N.A. - Trasmissione Elettricita' Rete
Nazionale S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Bruno,
Maurizio Carbone, Filippo Di Stefano, con domicilio eletto presso
Giancarlo Bruno in Napoli, Via Aquileia,8; E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.,
rappresentato e difeso dagli avv. Emilio De Santis, Carmine Perrotta, con
domicilio eletto presso Emilio De Santis in Napoli, Via G. Porzio, 4
Is.G3;
per la restituzione fondo occupato per la realizzazione di
un elettrodotto da 20 kv e risarcimento dei danni subiti - provv. n.
348/1995.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di T.E.R.N.A. -
Trasmissione Elettricita' Rete Nazionale S.p.A. e di E.N.E.L.
Distribuzione S.p.A.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18
dicembre 2014 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
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Con ricorso n. 5664/09 i sigg.De Luca Maria e De
Cicco Luciano hanno riassunto il giudizio originariamente avviato innanzi
al Tribunale di Benevento chiedendo la condanna della resistente alla
rimozione della linea elettrica installata sul proprio fondo in Benevento,
oltre che la condanna al risarcimento dei danni così come qualificati
nella ctu svolta davanti al giudice ordinario.
Si è costituita in
giudizio l’Enel eccependo in primo luogo la tardività del deposito del
ricorso introduttivo e in via subordinata l’infondatezza ed
inammissibilità della domanda di rimozione,atteso che il fondo
risulterebbe regolarmente asservito.
L’Enel ha inoltre reiterato la
domanda riconvenzionale già formulata davanti al Tribunale di Benevento
chiedendo la costituzione con sentenza della servitù di elettrodotto ai
sensi del combinato disposto degli artt 1032 e 1056 c.c. e dell’art. 119
T.U N.1775/33.
In via preliminare, deve essere esaminata la domanda
riconvenzionale volta alla costituzione coattiva della servitù di
elettrodotto in quanto il suo eventuale accoglimento è in grado di
paralizzare le azioni restitutorie e risarcitorie spiegate dai
ricorrenti.
Si tratta, anzi, come evidenziato dal Consiglio di Stato,
di domande che si pongono tra loro in rapporto di reciproca
esclusione.
L’obbligo di restituzione o di acquisizione “sanante” del
diritto di asservimento di un immobile illegittimamente occupato per la
realizzazione di un elettrodotto e la costituzione coattiva della servitù
di elettrodotto sul medesimo immobile, sono “l'uno con l'altra
incompatibili, nel senso che, verificatasi l'una delle ipotesi, l'altra
rimane irrimediabilmente preclusa” (Cons. St., sez. IV, sentenza n. 2942
del 10.6.2014).
Il Collegio reputa però che, su tale domanda, il
giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in quanto l’azione non
appare riconducibile né all’ambito di giurisdizione esclusiva disciplinato
dall’art. 133, comma 1, lett. o), già ricordato, né alla precedente lett.
g), secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. “le
controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i
comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un
pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di
espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del
giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di
natura espropriativa o ablativa”.
La formulazione della norma da ultimo
citata tiene conto dei principi enunciati nelle sentenze 6 luglio 2004 n.
204 ed 11 maggio 2006 n. 191 della Corte costituzionale ed esclude la
sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nei casi un cui
oggetto di controversia siano provvedimenti, accordi e comportamenti non
riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico
potere.
Nel caso di specie, la controversia originata dalla domanda
riconvenzionale ha ad oggetto l’imposizione di una servitù di
elettrodotto, ai sensi degli artt. 119 e ss. del R.D. 11 dicembre 1933 n.
1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici) e dell’art. 1032 cod. civ..
La servitù di elettrodotto,
oltre che convenzionalmente, può essere costituita coattivamente, o in via
espropriativa, ai sensi degli artt. 115 e 116 del T.U. 1775/1933 ovvero
con sentenza del giudice, in quanto, alla stregua dell’art. 119 dello
stesso T.U., il provvedimento di autorizzazione funge quale presupposto
per l’imposizione coattiva della servitù in virtù dell’art. 1032 cod. civ.
(Cass., sez. I, 18 luglio 1986 n. 4624).
La servitù coattiva di
elettrodotto costituisce l’oggetto di un diritto potestativo riconosciuto
in presenza dei presupposti individuati dall’art. 1032 c.c., secondo il
quale. “Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto
di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di
una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con
sentenza”.
In materia, la pertinente previsione di legge è costituita
dall’art. 119 del T.U. citato.
Tale diritto potestativo è una
situazione soggettiva di carattere spiccatamente privatistico, che non
muta certamente natura per il fatto che il suo presupposto è costituito
dall’esistenza di un provvedimento amministrativo (cfr., in termini, TAR
Catanzaro, sentenza n. 774 del 5 luglio 2013).
La controversia
originata dalla domanda riconvenzionale si basa quindi posizioni
soggettive non riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un
pubblico potere.
Ne consegue che, a parere del Collegio, la domanda di
costituzione della servitù coattiva di elettrodotto sfugge alla
giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando nell’ambito della
cognizione del giudice ordinario.
Nella presente controversia risulta
però già intervenuta la pronuncia del Tribunale civile di Benevento che ha
declinato la propria giurisdizione sulle domande proposte, ivi compresa
quella relativa alla costituzione della servitù coattiva.
Ai sensi
dell’art. 11, comma 3, del codice del processo amministrativo “Quando il
giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo,
quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il
conflitto di giurisdizione”.
Una volta che il processo sia stato
riproposto dinanzi al giudice indicato dal diverso giudice di merito
dichiaratosi privo di giurisdizione, la richiesta di conflitto è lo
strumento attraverso il quale il giudice indicato può esercitare il suo
potere di rilievo di ufficio della questione di giurisdizione (cfr. Cass.
SS.UU., n. 5873 del 13 aprile 2012; TAR Lazio, sez. II, ordinanza
collegiale n. 10963/2013, nonché T.A.R. Napoli, VII Sezione, ord.za
collegiale 4 aprile 2014 n. 1963 e TAR Basilicata, ord.za collegiale 24
aprile 2014 n. 279).
In conclusione, per quanto appena argomentato, va
sollevato conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del
codice del processo amministrativo, mentre le spese di lite vanno
riservate al giudizio definitivo (cfr Tar Lazio ordin. n. 9884 del
2014)
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Quinta) non definitivamente pronunciando sul ricorso di
cui in premessa, sospende il processo e solleva conflitto di giurisdizione
con il giudice ordinario, relativamente alla domanda di costituzione della
servitù coattiva inamovibile di elettrodotto.
Per l’effetto, dispone la
rimessione del fascicolo alla cancelleria delle Sezioni Unite della Corte
Suprema di Cassazione, affinché indichi il giudice dotato della
giurisdizione e pronunci i provvedimenti conseguenti.
Spese riservate
al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di
competenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico
Nappi, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
Gabriella
Caprini, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2015
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