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n. 3-2015 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II
- Sentenza 13 novembre 2014 n. 11410
Pres. Mezzacapo, est.
Stanizzi
Soc Cofely Italia S.p.A. (Avv.ti Fraccastoro e Alò), C.N.S.
(Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa) (Avv.ti Clarizia e
Perrettini), Consorzio Cooperative Costruzioni – C.C.C. Società
Cooperativa (Avv.ti Izzo, Vaiano, Vinci Orlando) vs. Roma Capitale (Avv.
Graziosi) |
1. Contratti della P.A. - Gara – Vizi - Scelta del
contraente – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara – Tassatività – Eccezionalità – Deroga al principio dell’evidenza
pubblica – Divieto di interpretazione estensiva
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2. Contratti della P.A. - Gara – Vizi - Scelta del
contraente – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara – Presupposti - Estrema urgenza – Necessarietà – Motivazione – Nesso
causale tra urgenza e ricorso alla procedura negoziata – Rilevanza
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3. Contratti della P.A. - Gara – Vizi - Scelta del
contraente – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara –Requisiti di qualificazione – Indeterminatezza degli stessi –
Inidoneità all’individuazione del contraente – Necessaria indicazione ex
ante
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1. La procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara non è soggetta a pubblicità né a particolari regole
procedimentali e pertanto è consentita solo nei casi espressamente
previsti, da ritenersi tassativi e insuscettibili di interpretazione
analogica e/o estensiva, in ragione del carattere eccezionale della
procedura, derogatoria del principio di evidenza pubblica che impone
all’Amministrazione l’adozione di un’idonea pubblicità degli atti di gara,
tale da consentire un confronto concorrenziale da oggettività e
trasparenza.
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2. L’estrema urgenza del provvedere, quale presupposto
legittimante il ricorso alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara deve trovare puntuale riscontro nel caso
concreto attraverso una congrua motivazione della determina a contrarre,
dalla quale deve emergere il nesso causale tra la situazione di estrema
urgenza ed il ricorso alla procedura negoziata.
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3. L’affidamento tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara non autorizza la cancellazione delle
ulteriori garanzie poste a presidio della trasparenza, imparzialità,
efficienza e buon andamento, i quali valgono anche al di fuori del
perimetro di applicazione delle gare ad evidenza pubblica, dovendo
comunque l’Amministrazione predeterminare le regole poste a base della
eccezionale selezione, anche attraverso l’indicazione dei requisiti di
partecipazione che indirizzeranno la scelta del contraente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di
registro generale 12461 del 2014, proposto da: SOC COFELY ITALIA S.P.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli Avv. Giorgio Fraccastoro, Martina Alò, con domicilio eletto presso
Giorgio Fraccastoro in Roma, Via G.P. Da Palestrina,47;
contro
ROMA CAPITALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avv.
Antonio Graziosi, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;
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sul ricorso numero di registro generale 12463 del
2014, proposto da: C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA'
COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv. Angelo Clarizia, Enzo Perrettini, con
domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde,
2;
contro
ROMA CAPITALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avv.
Antonio Graziosi, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;
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sul ricorso numero di registro generale 12466 del
2014, proposto da: CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – C.C.C. SOCIETÀ
COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv. Raffaele Izzo, Diego Vaiano, Alessandro
Vinci Orlando, con domicilio eletto presso Studio Legale Vaiano - Izzo in
Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
ROMA CAPITALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avv.
Antonio Graziosi, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 12461 del 2014:
-
dell'avviso preventivo n. 40569 in data 17.09.2014, pubblicato in pari
data sul sito web di Roma Capitale, con la quale l'Amministrazione ha reso
nota la volontà di avviare una procedura ristretta ex art. 57, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. 163/2006 per l'aggiudicazione dell'appalto per la
fornitura del "Servizio Energia" in edifici di proprietà e pertinenza di
Roma Capitale e la manutenzione dei relativi impianti termici per il
periodo 01.11.2014 / 31.10.2015 assegnando termine fino al 26.09.2014 per
l'invio delle manifestazioni di interesse ad essere invitati alla
procedura;
- dell'avviso preventivo n. 41447 del successivo 23
settembre;
- della lettera d'invito a presentare offerta, in data
30.09.2014;
- del disciplinare e del capitolato di gara;
-
dell'integrazione agli avvisi preventivi del 17 e 23 settembre, pubblicata
in data 02.10.2014;
- della nota di Roma Capitale n. 43252 in data
02.10.2014;
- della comunicazione di Roma Capitale n. 44566 in data
10.10.2014;
- di ogni altro atto preventivo, successivo, consequenziale
o connesso;.
quanto al ricorso n. 12463 del 2014:
- dell'avviso
preventivo in data 17.09.2014, pubblicato in pari data sul sito web di
Roma Capitale, con la quale l'Amministrazione ha reso nota la volontà di
avviare una procedura ristretta ex art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
163/2006 per l'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura del "Servizio
Energia" in edifici di proprietà e pertinenza di Roma Capitale e la
manutenzione dei relativi impianti termici per il periodo 01.11.2014 /
31.10.2015 assegnando termine fino al 26.09.2014 per l'invio delle
manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura;
-
dell'avviso preventivo del 23 settembre 2014;
- della lettera d'invito
a presentare offerta, in data 30.09.2014;
- dell'integrazione agli
avvisi preventivi del 17 e 23 settembre, pubblicata in data
02.10.2014;
- della nota di Roma Capitale in data 02.10.2014;
-
della comunicazione di Roma Capitale n. 44566 in data 10.10.2014;
-
della nota di Roma Capitale in data 13.10.2014 recante integrazione di
pagina del capitolato speciale d'appalto;
- di ogni altro atto
connesso, conseguente e/o presupposto;.
quanto al ricorso n. 12466 del
2014:
- dell'avviso preventivo n. 40569 in data 17.09.2014, pubblicato
in pari data sul sito web di Roma Capitale, con la quale l'Amministrazione
ha reso nota la volontà di avviare una procedura ristretta ex art. 57,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 per l'aggiudicazione dell'appalto
per la fornitura del "Servizio Energia" in edifici di proprietà e
pertinenza di Roma Capitale e la manutenzione dei relativi impianti
termici per il periodo 01.11.2014 / 31.10.2015 assegnando termine fino al
26.09.2014 per l'invio delle manifestazioni di interesse ad essere
invitati alla procedura;
- dell'avviso preventivo n. 41447 del
successivo 23 settembre;
- dell'avviso preventivo n. 43060 in data
02.10.2014;
- della nota di Roma Capitale n. 43252 in data
02.10.2014;
- del disciplinare e del capitolato di gara;
- della
lettera d'invito a presentare offerta, n. 42681 in data 30.09.2014;
-
della comunicazione di Roma Capitale n. 44566 in data 10.10.2014;
- di
ogni altro atto connesso, collegato, presupposto o
consequenziale;.
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Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera
di consiglio del giorno 5 novembre 2014 il Consigliere Elena Stanizzi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le
stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
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1 - In via preliminare va disposta la riunione dei
ricorsi stante la loro connessione oggettiva, in quanto rivolti tutti
avverso i medesimi atti ed aventi analoghi petitum e causa petendi,
proposti da soggetti che versano nella medesima posizione sostanziale,
come riconducibile alla condizione di gestori uscenti del servizio oggetto
della gara contestata.
2 - Oggetto dell’impugnazione, veicolata con i
ricorsi in epigrafe, è l’indizione della procedura di gara, da espletarsi
nelle forme della procedura negoziata accelerata senza previa
pubblicazione del bando, ex art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 163
del 2006, per l'aggiudicazione dell'appalto, suddiviso in tre lotti, per
la fornitura del "Servizio Energia" in edifici di proprietà e pertinenza
di Roma Capitale nonché per la manutenzione dei relativi impianti termici,
per il periodo intercorrente tra l’1 novembre 2014 e il 31 ottobre 2015,
per un valore complessivo inizialmente stabilito in € 25.525.000,00 e
successivamente rideterminato in € 21.780.000,00.
Quale criterio per
l’affidamento è previsto il massimo ribasso sull’importo dei lavori di
manutenzione straordinaria in base ai prezzi della tariffa Regione Lazio
anno 2012 e la valutazione dell’offerta a prezzi unitari per la parte dei
servizi energia.
3 - I ricorsi, per le ragioni che si andranno ad
esporre, sono fondati, il che consente al Collegio, ai sensi dell’art. 60
del c.p.a. - accertata la completezza del contraddittorio e
dell'istruttoria e sentite sul punto le parti costituite – di definire il
giudizio, in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata.
4
- Va, in primo luogo rilevata la fondatezza delle censure – di carattere
assorbente - con cui viene lamentata l’assenza dei presupposti
legittimanti il ricorso alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di cui all’art. 57, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
n. 163 del 2006.
Dispone tale norma che nei contratti pubblici relativi
a lavori, forniture, servizi, è consentita la procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando “…quando l'estrema urgenza, risultante da
eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i
termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a
giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle
stazioni appaltanti”.
Avuto riguardo al perimetro di estensione
dell’applicabilità della procedura di scelta del contraente a mezzo di
procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui alla citata
norma, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il ricorso a tale
sistema rappresenta un'eccezione al principio generale della pubblicità e
della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la
conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità
devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di
interpretazione estensiva (ex plurimis, da ultimo Consiglio di Stato, Sez.
V, 28 luglio 2014 n. 3997; 30 aprile 2014, n. 2255; Sez. III, 8 gennaio
2013 n. 26; 19 aprile 2011 n. 2404) ed è onere dell'Amministrazione
committente dimostrarne l'effettiva esistenza.
Il principale
presupposto, normativamente previsto, per il ricorso al modulo
procedimentale della procedura negoziata, senza pubblicazione del bando –
il quale è consentito nella misura strettamente necessaria – è quello
dell'estrema urgenza sottesa al bisogno del bene o del servizio da
affidare, tale da non essere compatibile con i termini imposti dalle
procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando
di gara.
Il requisito della estrema urgenza, quale presupposto
legittimante la procedura in esame, viene dalla norma ricondotto a eventi
imprevedibili per le stazioni appaltanti, ulteriormente precisandosi che
le ragioni poste a giustificazione della estrema urgenza – di cui la
stazione appaltante deve dare conto mediante adeguata motivazione nella
delibera o determina a contrarre, per come previsto dal comma 1 della
norma in esame – non devono essere imputabili all’Amministrazione.
Tale
requisito è stato specificato dalla giurisprudenza nel senso che la stessa
non può essere ricondotta a situazioni soggettive, contingibili,
prevedibili e imputabili alla stazione appaltante per ritardo di
attivazione dei procedimenti, per carenza di adeguata organizzazione o
programmazione, ovvero per sua inerzia o responsabilità (Consiglio di
Stato, Sez. V, 10 novembre 2010 n. 8006).
Poste tali coordinate
applicative dell’istituto, come normativamente previste e
nell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza amministrativa,
riveste assorbente rilevanza, ai fini dell'accoglimento dell’impugnativa
in esame, la fondatezza delle censure, comuni a tutti i ricorsi, con le
quali viene contestata la sussistenza dei presupposti per lo svolgimento
di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara,
ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura del "Servizio
Energia" e per la manutenzione dei relativi impianti termici, dando esito
negativo la duplice verifica riguardante, da un lato, la sussistenza del
requisito della estrema urgenza nel provvedere, per come qualificata dalla
riportata disposizione e coordinata alla presenza di eventi imprevedibili
non imputabili all’Amministrazione, e dall’altro, dalla ostensione di un
adeguato - alla stregua del letterale tenore della disposizione normativa
- apparato motivazionale che dia conto di ragioni idonee a giustificare il
ricorso a tale procedura.
Dovendo tale verifica essere condotta sulla
base degli elementi caratterizzanti la fattispecie concreta, deve
rilevarsi, quanto al contesto in cui si inscrive la contestata procedura
negoziata accelerata, che la precedente gara per il medesimo servizio è
stata aggiudicata nel 2008 con prevista scadenza nel 2013, ed ha formato
oggetto di proroga per un anno a favore delle odierne ricorrenti.
Nel
doversi rilevare che non è stata depositata al fascicolo di causa – né
risulta altrimenti richiamata nei gravati atti - la determina o delibera a
contrarre che, nell’autorizzare il ricorso a tale procedura, dia altresì
puntualmente conto delle ragioni sottese a tale scelta, tali ragioni sono
indicate nella lettera di invio laddove l’urgenza, qualificata quale
oggettiva, viene ricondotta allo “imminente inizio della stagione
invernale" ed alla "tardiva approvazione del bilancio".
Dovendo la
sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso alla procedura
negoziata senza pubblicazione del bando essere condotta con estremo
rigore, coerentemente con il carattere eccezionale della stessa, in quanto
deroga rispetto all’obbligo di individuazione del contraente attraverso il
confronto concorrenziale assicurato con carattere di oggettività e
trasparenza solo mediante procedura pubblica di selezione aperta o
ristretta, non risulta positivamente riscontrabile il requisito della
estrema urgenza, riconducibile ad eventi imprevedibili non imputabili,
venendo in rilievo un servizio rispondente a esigenze – non temporanee ed
occasionali, ma - costanti dell’Amministrazione, la quale era a conoscenza
della necessità di procedere ad una nuova individuazione del contraente
sin dalla data di indizione della precedente gara del 2008 e, in misura
rafforzata, dalla scadenza del relativo contratto, già prorogato per un
ulteriore anno.
Tautologica quindi, rispetto alla natura del servizio e
alla corrispondente esigenza cui lo stesso assolve, è la riconduzione
dell’affermata urgenza – quale condizione legittimante la procedura
negoziata - all’imminente inizio della stagione invernale, che risulta
pertanto inidonea a integrare una idonea motivazione della scelta della
procedura eccezionale.
Quanto al diverso ed ulteriore profilo,
contenuto nella lettera di invito, che darebbe concretezza all’affermato
carattere di oggettiva urgenza, come riferito alla tardiva approvazione
del bilancio, ne difetta la necessaria riconducibilità a eventi
imprevedibili per la stazione appaltante determinati da circostanze alla
stessa non imputabili.
Inoltre, la tardiva approvazione del bilancio –
inidonea comunque a giustificare la mancata indizione della gara sulla
base del precedente bilancio a fronte della scadenza del precedente
contratto - non appare comunque rivestire carattere impeditivo alla
tempestiva indizione di una procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto
che la persistente necessità, per l’Amministrazione, di usufruire del
servizio di cui alla contestata gara, non può che riverberarsi nella
programmazione delle spese anche in termini di previsioni di bilancio,
ponendo in essere tutti i conseguenti adempimenti programmatori e di
iscrizione a bilancio.
Deve dunque escludersi la sussistenza dei
presupposti per il ricorso alla procedura negoziata, da valutarsi
all’interno delle coordinate normative che ne consentono l’esperimento,
non essendo riscontrabile, nella fattispecie in esame, una situazione di
estrema urgenza – così qualificata dall’ordinamento, e non quindi una
semplice o ordinaria urgenza - risultante da eventi imprevedibili ed
incompatibile con la tempistica imposta dalle procedure aperte o
ristrette, costituendo l’imminente inizio della stagione invernale un
evento intrinsecamente prevedibile e ripetuto nel tempo, così come la
necessità di fruizione del servizio, tenuto altresì conto della
programmata scadenza del precedente contratto e della relativa proroga
annuale, e non rivestendo la tardiva approvazione del bilancio idoneo
fattore giustificativo della deroga.
Non è inoltre possibile rinvenire
la sussistenza dei presupposti legittimanti la procedura negoziata alla
luce delle deduzioni svolte dalla resistente Amministrazione Comunale
nella propria memoria difensiva.
In disparte la questione inerente
l’ammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione a contrarre –
tenuto conto della previsione normativa che impone alla stazione
appaltante di dare conto con adeguata motivazione delle ragioni della
scelta nella delibera o determina a contrarre, nella specie non versata al
fascicolo di causa né altrimenti citata e, quindi presumibilmente, non
preventivamente adottata, e non potendo tale motivazione, per quanto
dianzi illustrato, essere integrata dalle ragioni indicate nella lettera
di invito – osserva il Collegio che la riferita intenzione di attendere la
gara CONSIP, poi ritardata, non vale ad integrare un evento, di carattere
imprevedibile, legittimante la procedura negoziata, venendo in rilievo una
precisa scelta dell’Amministrazione di non indire per tempo una gara in
attesa di una procedura incerta nei tempi e nell’esito.
Non risulta,
inoltre, utilmente invocabile il mutamento del quadro normativo di
riferimento per effetto dell’adozione del D.Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014
– di recepimento della direttiva comunitaria sull’efficienza energetica
degli edifici – e del decreto legge n. 91 del 2014, trattandosi di
modifiche normative, implicanti specifici obblighi, che in alcun modo
risultano impeditive rispetto ad una – anche precedente a dette modifiche
– indizione della gara o a una sua congrua programmazione.
Inoltre, con
riferimento alla affermata non esigibilità, attraverso la gara in esame,
degli interventi normativamente imposti sugli immobili, osserva il
Collegio come tali interventi, necessari ai fini dell’adempimento alle
prescrizioni normativamente imposte in materia di risparmio energetico,
avrebbero potuto formare oggetto di una differente gara avente ad oggetto
un affidamento per la durata superiore ad un anno, indetta
tempestivamente.
Ancora, non riflette il carattere di estrema urgenza
determinata da eventi imprevedibili e non imputabili all’Amministrazione
neanche la rappresentata impossibilità di procedere alla proroga del
servizio a favore delle imprese attuali esercenti – odierne ricorrenti –
dovendo ribadirsi, come dianzi illustrato, come l’Amministrazione fosse a
conoscenza sia della scadenza del precedente contratto che della relativa
proroga annuale, con conseguente inidoneità della situazione determinatasi
per effetto della mancata tempestiva indizione di una nuova gara ad
evidenza pubblica – con accessiva impossibilità giuridica di procedere ad
una nuova proroga del servizio - ad integrare il presupposto della estrema
urgenza per causa non imputabile all’Amministrazione legittimante la
procedura negoziata.
Né, contrariamente a quanto affermato dalla
resistente Amministrazione, è possibile individuare solo nella colpevole
inerzia e nella artificiosa creazione del ritardo nella indizione della
gara l’esclusione del carattere di urgenza, tenuto conto che non vengono
in rilievo, nella fattispecie in esame, fattori esogeni interruttivi del
nesso di imputabilità dell’urgenza ad un comportamento
dell’Amministrazione, la quale era in grado di tempestivamente far fronte
alle necessità cui risponde la gara in esame in quanto a conoscenza di
tutti gli elementi di rilievo ai fini di una efficiente
programmazione.
Ancora, con riferimento a quanto affermato
dall’Amministrazione Comunale – nella propria memoria – circa la natura di
‘affidamento ponte’ per un anno della gara in esame in attesa
dell’individuazione dell’aggiudicatario di una indicenda gara pubblica
riferita anche agli interventi di risparmio energetico da parte delle
Energy Services Companies, osserva il Collegio che, se in linea di
principio la procedura negoziata - che rappresenta una deroga, nell'ambito
degli appalti pubblici, alla procedura di evidenza pubblica quale
indispensabile presidio a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà
di concorrenza e della trasparenza dell'operato delle amministrazioni -
può essere utilizzata in funzione meramente strumentale all'espletamento
di una gara pubblica aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di
un bando, i cui termini sono incompatibili con l’urgenza, e nella misura
temporale strettamente necessaria, l’estrema urgenza deve comunque essere
riconducibile ad eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, e non da
situazioni soggettive, contingibili, prevedibili e ad essa imputabili,
quale è il ritardo nell'attivazione dei procedimenti, rappresentando la
procedura negoziata un'eccezione al principio generale della pubblicità e
della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la
conseguenza che l'urgenza di provvedere non deve essere addebitabile in
alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o
programmazione, ovvero per sua inerzia o responsabilità, non essendo i
presupposti fissati dalla legge per l’ammissibilità di tale procedura
suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Deve quindi
escludersi, alla luce delle suesposte considerazioni, che possa costituire
legittima motivazione della determinazione di avvalersi della procedura
negoziata quella dell'imminente contestuale scadenza del contratto in
corso e della preclusione normativa alla sua proroga, trattandosi,
all’evidenza, di evento palesemente prevedibile da parte della stazione
appaltante, a cui, peraltro, vanno anche imputati i ritardi
nell'attivazione della procedura concorsuale.
Deve ulteriormente
rilevarsi che se la procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara può essere utilizzata in funzione meramente strumentale
all’espletamento di una gara e nella misura temporale strettamente
necessaria (TA.R. Lazio, Roma, 24 aprile 2012 n. 3663; TAR Veneto, 6 marzo
2013 n. 350; Consiglio Stato, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882), deve
escludersi che possa costituire legittima motivazione della scelta di
avvalersi della procedura negoziata l’imminente o attuale scadenza del
contratto in corso e l’assenza dei presupposti per la proroga del servizio
in forza del precedente contratto, trattandosi di evento prevedibile da
parte della stazione appaltante alla quale va imputato il ritardo
nell’attivazione della procedura concorsuale.
Aggiungasi che la
procedura in esame, tenuto conto della durata del conseguente contratto -
un anno – e dell'importo base previsto di € 21.780.000,00, sfugge al
limite normativamente previsto della ‘misura strettamente necessaria’ da
intendersi riferita al tempo strettamente necessario ad appaltare il
servizio con gara pubblica, assumendo piuttosto i contenuti di una gara
ordinaria.
La situazione con riferimento alla quale è stata indetta la
procedura negoziata senza pubblicazione del bando non consente, quindi –
non venendo in rilievo eventi imprevedibili estranei alla sfera di
controllo dell’Amministrazione - il positivo riscontro dell’urgenza nel
provvedere, la quale, a termini di legge, non può essere ricondotta ad una
carenza di programmazione dell'ente o ritardi o insufficienze
dell’attività amministrativa, perché, in tal caso, mancandone il carattere
di imprevedibilità, la predetta urgenza è sicuramente imputabile a fatto
dell'amministrazione e dei suoi dirigenti inidoneo a legittimare
l'utilizzo di un sistema eccezionale di scelta del contraente.
Le
considerazioni che precedono quanto ad assenza dei presupposti
legittimanti la scelta della procedura negoziata senza pubblicazione del
bando risultano coerenti con i principi generali in materia di appalti
pubblici, rinvenibili nell'ordinamento giuridico comunitario ed interno,
che impongono alla stazione appaltante di procedere alla scelta del
proprio contraente attraverso una selezione pubblica improntata alle
regole di pubblicità e concorrenza.
La finalità perseguita con la
direttiva n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 - trasfusa nel D.Lgs. n. 163 del
2006 - è quella del rispetto dei principi del Trattato istitutivo della
Comunità Europea ed, in particolare, dei principi della libera
circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi, nonché dei principi che ne derivano, quali i
principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di
riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di
trasparenza.
L'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza
transita attraverso regole dettagliate volte a garantire procedure di gara
concorrenziali a livello della Unione europea attraverso il rispetto dei
principi di uguaglianza e di non discriminazione che comportano un obbligo
di trasparenza per la stazione appaltante, tale da garantire - in favore
di ogni potenziale offerente - un adeguato livello di pubblicità – cui la
procedura in esame deroga – il quale solo può consentire l'apertura del
mercato alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle
procedure di aggiudicazione.
La necessità, attraverso le procedure di
affidamento, di garantire i predetti principi diretti a consentire la
piena apertura del mercato nel settore degli appalti e quindi la tutela
della concorrenza, si traduce nell'adozione di uniformi procedure di
evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in
particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non
discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza, e la trasposizione
dei sopra enunciati principi comunitari nel nostro ordinamento giuridico
si traduce, essenzialmente, nell'attuazione delle regole costituzionali
dell'imparzialità e del buon andamento che caratterizzano l'azione della
pubblica amministrazione.
In tali considerazioni risiedono le ragioni
del carattere eccezionale delle ipotesi, tassativamente indicate dalla
legge, in cui l'Amministrazione può procedere alla scelta del proprio
contraente attraverso una procedura negoziata, così derogando al principio
di evidenza pubblica che impone all'amministrazione l'adozione - in ogni
caso - di un'idonea pubblicità degli atti di gara, tale da consentire un
confronto concorrenziale caratterizzato da oggettività e
trasparenza.
Il carattere di eccezionalità connota anche la procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in quanto non
soggetta a pubblicità, né a particolari regole procedimentali, la quale è
dunque consentita solo nei casi espressamente previsti, da ritenersi
tassativi ed insuscettibili di interpretazione analogica e/o estensiva, in
ragione del carattere eccezionale della procedura, derogatoria del
principio di evidenza pubblica sopra divisato.
Discende dalla natura
della procedura che l'urgenza nel provvedere – qualificata dalla legge
come estrema - deve derivare da circostanze che siano non prevedibili
secondo l'ordinaria diligenza, inerendo il presupposto legittimante ad
un'urgenza qualificata e non generica, tanto da corrispondere ad esigenze
eccezionali e contingenti, tali da far ritenere che il rinvio nel
provvedere comprometterebbe irrimediabilmente il raggiungimento degli
obiettivi che la stazione appaltante si è posta mediante la gara e non
deve essere imputabile all'inerzia della stazione appaltante.
L’estrema
urgenza del provvedere deve coniugarsi - come la norma impone - con
l'imprevedibilità della situazione da fronteggiare e deve trovare puntuale
riscontro nel caso concreto attraverso una congrua motivazione della
determina a contrarre, dalla quale deve emergere il nesso di necessaria
implicazione causale tra la situazione di estrema urgenza ed il ricorso
alla procedura negoziata.
Raffrontando la fattispecie in esame – i cui
contorni sono stati in precedenza descritti - con gli indicati principi e
con la disciplina di riferimento, emerge l’insussistenza dei presupposti
giustificanti l'indizione della procedura negoziale, non venendo in
rilievo una situazione non altrimenti fronteggiabile idonea ad integrare
il requisito dell’estrema urgenza, e non risultando esternate idonee
ragioni sostanziali che giustifichino il ricorso all'eccezionale procedura
selettiva.
5 – Se nelle considerazioni che precedono risiedono le
ragioni della fondatezza dei ricorsi in esame sotto l’esaminato profilo
della insussistenza dei presupposti legittimanti l’indizione di una
procedura negoziata senza pubblicazione del bando, sufficienti a condurre
all’accoglimento dei ricorsi, preme al Collegio rilevare ulteriormente
come la disciplina della gara in contestazione sia viziata sotto un
ulteriore profilo, risultando del tutto indeterminati i requisiti di
partecipazione e di idoneità.
Al riguardo, deve osservarsi che gli
avvisi preventivi di gara stabiliscono che la categoria prevalente è la
fornitura di servizi, mentre quella scorporabile è OG11 con relative
classifiche distinte per lotti.
La lettera di invito – analogamente al
disciplinare di gara - richiede, quanto ai requisiti di capacità economica
e finanziaria, la dichiarazione del fatturato degli ultimi tre esercizi
per servizi o forniture analoghe al settore oggetto di gara, nonchè
dichiarazione inerente il patrimonio.
Quanto alla capacità tecnica,
viene richiesta la dichiarazione attestante i requisiti previsti dall’art.
42 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Con nota del 10 ottobre 2014 tali
requisiti sono stati specificati nel senso di prevedere la presentazione
dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati
negli ultimi tre anni con indicazione degli importi e dei destinatari, la
descrizione delle attrezzature tecniche, l’indicazione dei titoli di
studio e professionali dei prestatori dei servizi, l’indicazione del
numero medio annuo dei dipendenti negli ultimi tre anni.
Trattasi di
requisiti del tutto generici, non essendo stata indicata alcuna soglia
minima che i partecipanti devono possedere per poter partecipare alla
selezione, con conseguente inidoneità degli indicati requisiti ad
attestare un livello minimo di capacità professionale,tecnica e
finanziaria, o soglia dimensionale che possa assicurare il corretto
espletamento del servizio, dovendo l’adeguatezza dei requisiti essere
parametrata ad un livello minimo che il concorrente deve dimostrare di
possedere.
Al riguardo, viene inoltre in rilievo il comma 6 dell’art.
57 del D.Lgs. n. 163 del 2006, il quale prevede che la stazione appaltante
individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e
tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, e che la scelta deve cadere
sull'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose
“previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta, o negoziata previo bando”.
Il carattere della procedura,
negoziata senza pubblicazione del bando, non consente quindi di
prescindere dalla sussistenza di specifici requisiti di idoneità
parametrati alla natura ed al contenuto dell’appalto, i quali devono
essere puntualmente indicati ex ante in sede di indizione della
selezione.
L’affidamento tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara non autorizza, difatti, la cancellazione
delle ulteriori garanzie poste a presidio della trasparenza, imparzialità,
efficienza e buon andamento, i quali valgono anche al di fuori del
perimetro di applicazione delle gare ad evidenza pubblica, dovendo
comunque l’Amministrazione predeterminare le regole poste a base della
eccezionale selezione, anche attraverso l’indicazione dei requisiti di
partecipazione che indirizzeranno la scelta del contraente.
Risulta
quindi la fondatezza dei ricorsi in esame anche con riferimento alla
denunciata mancata predeterminazione di requisiti di qualificazione.
6
– In conclusione, alla luce delle illustrate considerazioni, i ricorsi in
esame vanno accolti in ragione della riscontrata fondatezza delle
esaminate censure, il che conduce – con assorbimento delle restanti
doglianze – all’annullamento dei gravati atti.
7 – Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
Roma - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sui
ricorsi N. 12461/2014 R.G, N. 12463/2014 R.G. e N. 12466/2014 R.G., come
in epigrafe proposti, così statuisce:
- dispone la riunione dei
ricorsi;
- accoglie i ricorsi nel senso di cui in motivazione e, per
l’effetto, annulla i gravati provvedimenti;
- condanna la resistente
Amministrazione Comunale al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle
spese di giudizio, che liquida nella misura di € 1.500,00
(millecinquecento) per ciascuno di essi, per un totale di € 4.500,00
(quattromilacinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Elena Stanizzi,
Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2014
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