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n. 1-2015 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE IV - Sentenza 15 gennaio 2015 n. 255
Pres. Angelo Scafuri,
est. Anna Pappalardo
Giovanni Leonardo Maffei (Avv. Giuseppe Abbamonte)
c. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Giorgio Di
Iorio (n.c.) |
Pubblico impiego - Commissione Tributaria provinciale–
Presidente - Incarico ad interim-Conferimento - Anzianità di servizio nel
ruolo di Presidente di sezione presso le Commissione tributarie regionali
- Deve essere computata - Ragioni
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Ai fini del conferimento ad interim dell’incarico di
Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, deve essere computata
anche l’anzianità di servizio maturata dal candidato nel ruolo di
Presidente di sezione presso le Commissione tributarie regionali, atteso
che l’art. 2 co 2 D. lgs 545/1992, ai fini del conferimento, si riferisce
all’anzianità nella funzione di “presidente di sezione” e non consente di
circoscrivere il requisito all’incardinamento presso una specifica
commissione tributaria. (Nel caso di specie, il TAR Campania ha ritenuto
illegittimo il comportamento della P.A. resistente laddove non ha
computato, ai fini del conferimento dell’incarico temporaneo di Presidente
della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, l’anzianità di
servizio maturata dal ricorrente nel ruolo di Presidente di sezione presso
la Commissione Tributaria Regionale, ed, ha pertanto, accolto il ricorso)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del
2012, proposto da: Giovanni Leonardo Maffei, rappresentato e difeso
dall'avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso Giuseppe
Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli,
via Diaz, 11;
nei confronti di
Giorgio Di Iorio –n.c.
per l'annullamento
DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA N.2123/2011 AVENTE AD OGGETTO NOMINA AD INTERIM
DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
NAPOLI
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio
2014 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
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FATTO
Il dott. Maffei impugna la delibera del
15.11.2011 del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria con cui,
nel prendere atto della cessazione dall’incarico di Presidente della
Commissione Provinciale di Napoli del dott. Renato Vuosi, ha affidato
provvisoriamente l’incarico di Presidente facente funzioni al dott.
Giorgio Di Iorio fino all’espletamento della procedura concorsuale,
pretermettendo la posizione di esso ricorrente, che vanta titoli potiori
per il suddetto incarico.
Chiede altresì la condanna al risarcimento
dei danni subiti
Premesso di essere Presidente di Sezione della
Commissione provinciale Tributaria , espone che in data 7.11.2011 era
stato invitato dalla direzione della commissione a svolgere le funzioni di
presidente f.f., mentre il Consiglio di Presidenza con la delibera
impugnata aveva nominato il controinteressato, in ragione della anzianità
nell’incarico e della anzianità anagrafica di quest’ultimo .
Il ricorso
è affidato alle seguenti censure.
1- violazione e falsa applicazione
art. 2 co 2 D. Lgs 545/92, violazione delle risoluzioni nn. 6/2003 e
3/2010 del Consiglio di presidenza, eccesso di potere sotto vari profili.
E’ erronea la considerazione che il contro interessato sia anagraficamente
più anziano del ricorrente, essendo ciò smentito per tabulas;
2-
identiche censure: anche la maggiore anzianità nell’incarico deve essere
riconosciuta al ricorrente, che può vantare sia 4 anni come Presidente di
CTP ( dal 1996 al 13.4.2000) sia 3 anni di presidente di Commissione
Tributaria Regionale ( sino ad ottobre 2003) per poi riprendere le
funzioni di presidente di sezione di CTP: per un totale di 15 anni e 6
mesi nell’incarico di presidente di sezione. Invece il contro interessato
dal 1996 al 2000 ha svolto le funzioni di vicepresidente di sezione e solo
dal 2000 quelle di presidente di sezione, potendo vantare solo 11 anni di
funzioni presidenziali.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione
intimata, ed ha sostenuto l’infondatezza della domanda, richiamandosi in
particolare ad una relazione postuma del consiglio di presidenza della
giustizia tributaria del 7.2.2012..
Non si è costituito il contro
interessato
Alla udienza pubblica del 16 luglio 2014 il ricorso è stato
ritenuto in decisione.
DIRITTO
Viene contestata nel presente giudizio la
legittimità della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria nella parte in cui, disponendo il conferimento ad interim
dell’incarico di Presidente della Commissione Tributaria provinciale di
Napoli, sino all’espletamento della procedura concorsuale, ha preferito il
dott. Di Iorio all’odierno ricorrente, in ragione della anzianità
nell’incarico e della anzianità anagrafica del primo .
Il punto focale
della questione posta all’esame del Collegio consiste nella
interpretazione della disposizione dell’art. 2 co 2 D. lgs 545/1992, che
disciplina l’ipotesi di assenza o impedimento del Presidente di
commissione tributaria.
Detta disposizione- applicabile anche al caso
in esame che riguarda la fattispecie delle dimissioni del titolare, nelle
more dello svolgimento della procedura concorsuale ed in mancanza di una
norma specifica di criteri per il conferimento ad interim dell’incarico -
prevede che l’incarico “de quo” venga conferito al Presidente di sezione
con maggiore anzianità nell’incarico subordinatamente all’età.
Il
Consiglio di Presidenza ha in proposito ritenuto che il dott. Maffei abbia
rispetto al controinteressato una anzianità minore nell’incarico di
Presidente di sezione presso la Commissione Tributaria provinciale. Ciò
considerando la circostanza che il ricorrente ha svolto le funzioni di
presidente di sezione sia di commissione tributaria provinciale che di
commissione tributaria regionale laddove il contro interessato ha
rivestito il ruolo di presidente di sezione unicamente presso la
commissione tributaria provinciale di Napoli.
In
particolare,quest’ultimo risulta nominato presidente di sezione con
determinazione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria del
16.3.1999 ma con anzianità giuridica retrodatata all’1.4.1996, per cui gli
è stato riconosciuto come utile anche il periodo (dal 1996 al 2000) in cui
ha svolto funzione di vice presidente di sezione.
Secondo tale
ricostruzione, quindi egli aveva maturato anzianità nell’incarico di 15
anni ( dal 1996 al 2011).
Al contrario al dott. Maffei è stata valutata
la minore anzianità di servizio di 12 anni, vale a dire quella maturata
come presidente di sezione della commissione tributaria provinciale ma non
quella relativa al servizio svolto sempre come presidente di sezione ma
presso la commissione tributaria regionale.
Invero, il Consiglio di
Presidenza ha ritenuto che detta ultima funzione non è considerata dalla
succitata disposizione legislativa quale titolo allo svolgimento della
funzione di presidente facente funzioni, trattandosi di procedura
peculiare, che attiene ad incarico ad interim in riferimento al quale la
norma avrebbe dato preferenza al soggetto esercente l’incarico specifico
da maggiore tempo; in altri termini si è valorizzata non la funzione
presidenziale in astratto ma la continuità di presenza presso lo specifico
ufficio (cfr. relazione del 7.2.2012 depositata in giudizio in data
8.2.2012).
Ritiene il Collegio che, ad una attenta considerazione del
dato normativo e secondo una ermeneutica letterale e logica, l’assunto
della preferenza per l’anzianità maturata presso la specifica commissione
tributaria non possa essere condivisa.
La lettera e tantomeno la ratio
della norma non autorizzano infatti a ritenere che l’incarico precario
vada affidato al soggetto che abbia presuntivamente, per la maggiore
anzianità di servizio presso quella commissione, acquisito esperienza e
conoscenza dei problemi specifici dell’ufficio.
Invero da un lato il
dato letterale ha riguardo all’anzianità nella funzione di “presidente di
sezione”, per cui non consente di circoscrivere il requisito
all’incardinamento presso uno specifico ufficio; al contrario il
riferimento è alla qualificazione , intesa in tutto il suo svolgimento,
indipendentemente dall’ufficio presso il quale la stessa è stata
espletata.
Dall’altro anche la ratio della norma non sembra rispettata
dall’interpretazione negata, atteso che la valorizzazione dell’esperienza
e della professionalità necessarie è riconnessa all’espletamento di una
funzione, che, trattandosi di un ufficio giudiziario, non può essere
circoscritta riduttivamente agli affari trattati dalla sezione ma si
sostanzia altresì nei compiti dirigenziali e nell’attività di
coordinamento, privi di alcun carattere specifico.
Sotto questo
aspetto, anzi, le funzioni di presidente di sezione presso la commissione
tributaria regionale non solo andavano computate ma addirittura assumono
intuitivamente un valore ancora più pregnante in ragione della maggiore
complessità.
Ne deriva che al dott. Maffei non può essere sottratto il
periodo in cui ha svolto la funzione di Presidente di sezione della
commissione tributaria regionale.
In definitiva entrambi i candidati
risultavano possedere pari anzianità di servizio, tenuto conto del periodo
svolto dal dott. Di Iorio presso la commissione tributaria provinciale,
dal 1996 al 2000, riconosciuto equiparato alla qualifica presidenziale ai
fini della anzianità giuridica ( giusta la delibera del Consiglio di
presidenza della giustizia Tributaria del 1999).
In tale ipotesi, come
sopra riportato, la norma dispone il ricorso al fattore subordinato
dell’età anagrafica, per il quale pacificamente prevale il ricorrente,
come riconosciuto dalla stessa amministrazione resistente nella citata
relazione del Consiglio di presidenza del 7.2.2012.
La delibera
impugnata, ancorché integrata con motivazione postuma, deve quindi
ritenersi viziata da eccesso di potere e conseguentemente va
annullata.
Non può peraltro accogliersi la domanda risarcitoria
avanzata dal ricorrente, atteso che lo stesso non ha fornito prove
concrete del danno patrimoniale e /o morale patito, né risulta dedotta e
provata agli atti di causa la cessazione dell’incarico interinale, e
quindi non risultando escluso il ristoro in forma specifica.
Sussistono
giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di giudizio
tra le parti, in ragione della peculiarità delle questioni giuridiche
trattate e della mancanza di precedenti giurisprudenziali
specifici.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto,lo accoglie e per l’effetto annulla la delibera
del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria n.2123/2011 avente
ad oggetto nomina ad interim di presidente della commissione tributaria
provinciale di Napoli. Respinge la domanda risarcitoria.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del
giorno 16 luglio – 15 ottobre 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere,
Estensore
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
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