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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 15 gennaio 2015 n. 255
Pres. Angelo Scafuri, est. Anna Pappalardo
Giovanni Leonardo Maffei (Avv. Giuseppe Abbamonte) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Giorgio Di Iorio (n.c.)


Pubblico impiego - Commissione Tributaria provinciale– Presidente - Incarico ad interim-Conferimento - Anzianità di servizio nel ruolo di Presidente di sezione presso le Commissione tributarie regionali - Deve essere computata - Ragioni

 

 

Ai fini del conferimento ad interim dell’incarico di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, deve essere computata anche l’anzianità di servizio maturata dal candidato nel ruolo di Presidente di sezione presso le Commissione tributarie regionali, atteso che l’art. 2 co 2 D. lgs 545/1992, ai fini del conferimento, si riferisce all’anzianità nella funzione di “presidente di sezione” e non consente di circoscrivere il requisito all’incardinamento presso una specifica commissione tributaria. (Nel caso di specie, il TAR Campania ha ritenuto illegittimo il comportamento della P.A. resistente laddove non ha computato, ai fini del conferimento dell’incarico temporaneo di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, l’anzianità di servizio maturata dal ricorrente nel ruolo di Presidente di sezione presso la Commissione Tributaria Regionale, ed, ha pertanto, accolto il ricorso)

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 178 del 2012, proposto da: Giovanni Leonardo Maffei, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso Giuseppe Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16;

contro



Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di



Giorgio Di Iorio –n.c.

per l'annullamento



DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA N.2123/2011 AVENTE AD OGGETTO NOMINA AD INTERIM DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO



Il dott. Maffei impugna la delibera del 15.11.2011 del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria con cui, nel prendere atto della cessazione dall’incarico di Presidente della Commissione Provinciale di Napoli del dott. Renato Vuosi, ha affidato provvisoriamente l’incarico di Presidente facente funzioni al dott. Giorgio Di Iorio fino all’espletamento della procedura concorsuale, pretermettendo la posizione di esso ricorrente, che vanta titoli potiori per il suddetto incarico.
Chiede altresì la condanna al risarcimento dei danni subiti
Premesso di essere Presidente di Sezione della Commissione provinciale Tributaria , espone che in data 7.11.2011 era stato invitato dalla direzione della commissione a svolgere le funzioni di presidente f.f., mentre il Consiglio di Presidenza con la delibera impugnata aveva nominato il controinteressato, in ragione della anzianità nell’incarico e della anzianità anagrafica di quest’ultimo .
Il ricorso è affidato alle seguenti censure.
1- violazione e falsa applicazione art. 2 co 2 D. Lgs 545/92, violazione delle risoluzioni nn. 6/2003 e 3/2010 del Consiglio di presidenza, eccesso di potere sotto vari profili. E’ erronea la considerazione che il contro interessato sia anagraficamente più anziano del ricorrente, essendo ciò smentito per tabulas;
2- identiche censure: anche la maggiore anzianità nell’incarico deve essere riconosciuta al ricorrente, che può vantare sia 4 anni come Presidente di CTP ( dal 1996 al 13.4.2000) sia 3 anni di presidente di Commissione Tributaria Regionale ( sino ad ottobre 2003) per poi riprendere le funzioni di presidente di sezione di CTP: per un totale di 15 anni e 6 mesi nell’incarico di presidente di sezione. Invece il contro interessato dal 1996 al 2000 ha svolto le funzioni di vicepresidente di sezione e solo dal 2000 quelle di presidente di sezione, potendo vantare solo 11 anni di funzioni presidenziali.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, ed ha sostenuto l’infondatezza della domanda, richiamandosi in particolare ad una relazione postuma del consiglio di presidenza della giustizia tributaria del 7.2.2012..
Non si è costituito il contro interessato
Alla udienza pubblica del 16 luglio 2014 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO



Viene contestata nel presente giudizio la legittimità della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella parte in cui, disponendo il conferimento ad interim dell’incarico di Presidente della Commissione Tributaria provinciale di Napoli, sino all’espletamento della procedura concorsuale, ha preferito il dott. Di Iorio all’odierno ricorrente, in ragione della anzianità nell’incarico e della anzianità anagrafica del primo .
Il punto focale della questione posta all’esame del Collegio consiste nella interpretazione della disposizione dell’art. 2 co 2 D. lgs 545/1992, che disciplina l’ipotesi di assenza o impedimento del Presidente di commissione tributaria.
Detta disposizione- applicabile anche al caso in esame che riguarda la fattispecie delle dimissioni del titolare, nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale ed in mancanza di una norma specifica di criteri per il conferimento ad interim dell’incarico - prevede che l’incarico “de quo” venga conferito al Presidente di sezione con maggiore anzianità nell’incarico subordinatamente all’età.
Il Consiglio di Presidenza ha in proposito ritenuto che il dott. Maffei abbia rispetto al controinteressato una anzianità minore nell’incarico di Presidente di sezione presso la Commissione Tributaria provinciale. Ciò considerando la circostanza che il ricorrente ha svolto le funzioni di presidente di sezione sia di commissione tributaria provinciale che di commissione tributaria regionale laddove il contro interessato ha rivestito il ruolo di presidente di sezione unicamente presso la commissione tributaria provinciale di Napoli.
In particolare,quest’ultimo risulta nominato presidente di sezione con determinazione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria del 16.3.1999 ma con anzianità giuridica retrodatata all’1.4.1996, per cui gli è stato riconosciuto come utile anche il periodo (dal 1996 al 2000) in cui ha svolto funzione di vice presidente di sezione.
Secondo tale ricostruzione, quindi egli aveva maturato anzianità nell’incarico di 15 anni ( dal 1996 al 2011).
Al contrario al dott. Maffei è stata valutata la minore anzianità di servizio di 12 anni, vale a dire quella maturata come presidente di sezione della commissione tributaria provinciale ma non quella relativa al servizio svolto sempre come presidente di sezione ma presso la commissione tributaria regionale.
Invero, il Consiglio di Presidenza ha ritenuto che detta ultima funzione non è considerata dalla succitata disposizione legislativa quale titolo allo svolgimento della funzione di presidente facente funzioni, trattandosi di procedura peculiare, che attiene ad incarico ad interim in riferimento al quale la norma avrebbe dato preferenza al soggetto esercente l’incarico specifico da maggiore tempo; in altri termini si è valorizzata non la funzione presidenziale in astratto ma la continuità di presenza presso lo specifico ufficio (cfr. relazione del 7.2.2012 depositata in giudizio in data 8.2.2012).
Ritiene il Collegio che, ad una attenta considerazione del dato normativo e secondo una ermeneutica letterale e logica, l’assunto della preferenza per l’anzianità maturata presso la specifica commissione tributaria non possa essere condivisa.
La lettera e tantomeno la ratio della norma non autorizzano infatti a ritenere che l’incarico precario vada affidato al soggetto che abbia presuntivamente, per la maggiore anzianità di servizio presso quella commissione, acquisito esperienza e conoscenza dei problemi specifici dell’ufficio.
Invero da un lato il dato letterale ha riguardo all’anzianità nella funzione di “presidente di sezione”, per cui non consente di circoscrivere il requisito all’incardinamento presso uno specifico ufficio; al contrario il riferimento è alla qualificazione , intesa in tutto il suo svolgimento, indipendentemente dall’ufficio presso il quale la stessa è stata espletata.
Dall’altro anche la ratio della norma non sembra rispettata dall’interpretazione negata, atteso che la valorizzazione dell’esperienza e della professionalità necessarie è riconnessa all’espletamento di una funzione, che, trattandosi di un ufficio giudiziario, non può essere circoscritta riduttivamente agli affari trattati dalla sezione ma si sostanzia altresì nei compiti dirigenziali e nell’attività di coordinamento, privi di alcun carattere specifico.
Sotto questo aspetto, anzi, le funzioni di presidente di sezione presso la commissione tributaria regionale non solo andavano computate ma addirittura assumono intuitivamente un valore ancora più pregnante in ragione della maggiore complessità.
Ne deriva che al dott. Maffei non può essere sottratto il periodo in cui ha svolto la funzione di Presidente di sezione della commissione tributaria regionale.
In definitiva entrambi i candidati risultavano possedere pari anzianità di servizio, tenuto conto del periodo svolto dal dott. Di Iorio presso la commissione tributaria provinciale, dal 1996 al 2000, riconosciuto equiparato alla qualifica presidenziale ai fini della anzianità giuridica ( giusta la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia Tributaria del 1999).
In tale ipotesi, come sopra riportato, la norma dispone il ricorso al fattore subordinato dell’età anagrafica, per il quale pacificamente prevale il ricorrente, come riconosciuto dalla stessa amministrazione resistente nella citata relazione del Consiglio di presidenza del 7.2.2012.
La delibera impugnata, ancorché integrata con motivazione postuma, deve quindi ritenersi viziata da eccesso di potere e conseguentemente va annullata.
Non può peraltro accogliersi la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, atteso che lo stesso non ha fornito prove concrete del danno patrimoniale e /o morale patito, né risulta dedotta e provata agli atti di causa la cessazione dell’incarico interinale, e quindi non risultando escluso il ristoro in forma specifica.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti, in ragione della peculiarità delle questioni giuridiche trattate e della mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e per l’effetto annulla la delibera del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria n.2123/2011 avente ad oggetto nomina ad interim di presidente della commissione tributaria provinciale di Napoli. Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del giorno 16 luglio – 15 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015





 

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