|
|
|
|
n. 1-2015 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE I - Sentenza 29 dicembre 2014 n. 6949
Pres. Cesare
Mastrocola, est. Carlo Dell'Olio
SNAV S.p.A., NAVIGAZIONE LIBERA DEL
GOLFO S.r.l., MEDMAR NAVI S.p.A., ALILAURO GRUSON S.p.A. ed ALILAURO
S.p.A., (Avv.ti Francesco Sciaudone e Salvatore Ravenna) c. Regione
Campania (Avv. Lidia Buondonno dell’Avvocatura Regionale), Comune di
Napoli (non costituito), Caremar s.p.a.e Cooperativa Sant’Andrea s.r.l.
(non costituite in giudizio), Ischia Lines s.p.a. (Avv.ti Andrea Abbamonte
e Carlo Morace) |
Servizi pubblici - Contratti della p.a.- Servizi di
trasporto marittimo – Regolamento Comunitario n.3577/1992 – Gara –
Affidamento dei servizi minimi - Legittimità - Condizione- Fallimento del
mercato- Incapacità di assicurare servizi adeguati - Necessità- Sussiste
|
In materia di servizi di trasporto marittimo locale,
l’art. 2, punto 4), del regolamento comunitario n. 3577/1992, il quale ha
introdotto il principio di libera prestazione dei servizi di trasposto
marittimo, consente l’imposizione di obblighi di servizio pubblico, c.d.
servizi minimi per l’utenza, anche mediante la stipula di contratti di
servizio pubblico di cabotaggio, solo in caso di fallimento del mercato,
ovvero solo previa verifica, per ognuna delle rotte da appaltare, che i
servizi di trasporto regolare risulterebbero inadeguati qualora la loro
fornitura fosse lasciata alle sole forze di mercato.(Nel caso di specie,
il TAR Campania, rilevato che l’Amministrazione Regionale, nel definire il
quadro dei servizi minimi, oggetto degli atti di gara impugnati, non ha
condotto alcuna istruttoria tesa alla verifica del fallimento del mercato
per quelle specifiche tratte, ha ritenuto illegittima la procedura di gara
impugnata, e per l’effetto, ha accolto il ricorso)
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 4754 del
2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: SNAV S.p.A., NAVIGAZIONE
LIBERA DEL GOLFO S.r.l., MEDMAR NAVI S.p.A., ALILAURO GRUSON S.p.A. ed
ALILAURO S.p.A., tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Francesco
Sciaudone e Salvatore Ravenna, ed elettivamente domiciliate in Napoli alla
Via De Gasperi n. 55 presso lo studio dell’ultimo difensore;
contro
- REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa
dall’Avv. Lidia Buondonno dell’Avvocatura Regionale, con la quale è
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81; - COMUNE
DI NAPOLI, non costituito in giudizio;
nei confronti di
CAREMAR S.p.A. e COOPERATIVA SANT’ANDREA
S.r.l., non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum: ISCHIA LINES S.p.A.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Abbamonte e Carlo Morace, con i
quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4, ad
opponendum;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) della
Delibera di Giunta Regionale della Campania (d’ora in seguito per brevità
“DGR”) n. 145 del 12 maggio 2014, con la quale sono stati individuati i
due lotti di gara (lotto Capri e lotto Ischia/Procida) per l’affidamento
dei servizi marittimi minimi del Golfo di Napoli;
b) della DGR n. 191
del 5 giugno 2014, con la quale si è disposto di attivare le procedure di
evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi marittimi minimi del Golfo
di Napoli, ad eccezione di quelli già oggetto della procedura di
privatizzazione della Caremar S.p.A., da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per una durata massima di
nove anni;
c) della DGR n. 365 dell’8 agosto 2014, con la quale è stato
approvato il programma triennale dei servizi marittimi minimi del Golfo di
Napoli, esercitati dalla Caremar o da affidare mediante gara;
d) della
DGR n. 172 del 3 giugno 2014, con la quale è stata approvata la proposta
di regolamento in materia di servizi marittimi di linea autorizzati,
aggiuntivi e non di linea;
e) del regolamento regionale n. 6 dell’11
agosto 2014 in materia di servizi marittimi di linea autorizzati,
aggiuntivi e non di linea;
f) di ogni atto costituente presupposto o
conseguenza delle delibere e del regolamento citati;
quanto al ricorso
per motivi aggiunti:
g) del decreto dirigenziale della Regione Campania
n. 381 del 1° novembre 2014, con cui è stata indetta procedura ristretta
per l’affidamento in concessione, per la durata di nove anni, dei servizi
marittimi minimi del Golfo di Napoli;
h) per quanto possa occorrere,
della nota dirigenziale della Regione Campania prot. n. 2014.0767399 del
14 novembre 2014, con cui, alla luce dell’avvenuta pubblicazione dell’atto
di indizione della procedura per l’affidamento dei servizi marittimi
minimi, è stata sollecitata alla Navigazione Libera del Golfo S.r.l. la
trasmissione urgente dei dati inerenti al servizio pubblico espletato,
prefigurando, in caso contrario, l’irrogazione di sanzioni e l’avvio di
azioni risarcitorie nei confronti della suddetta società;
i) degli atti
impugnati con il ricorso introduttivo.
|
|
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
resistente;
Visto l’atto di intervento ad opponendum;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Carlo Dell'Olio
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto
l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
|
|
FATTO
Con il gravame introduttivo, le società
ricorrenti, che espongono di esercitare da lungo tempo i servizi marittimi
minimi e quelli residuali per i collegamenti nel Golfo di Napoli –
rispettivamente, in virtù di atti di sottomissione e di rilascio di
apposite autorizzazioni – impugnano i provvedimenti in epigrafe indicati
deducendo vizi attinenti alla violazione del regolamento comunitario n.
3577/1992 sul cabotaggio marittimo, alla violazione delle disciplina
europea in materia di aiuti di Stato, alla violazione della giurisprudenza
della Corte di Giustizia UE, alla violazione degli artt. 41 e 43 della
Costituzione, alla violazione della CEDU, alla violazione della legge
regionale n. 3/2002, alla violazione delle regole del giusto procedimento
e del principio del contraddittorio, nonché all’eccesso di potere sotto
svariati profili. Le medesime formulano anche un’istanza di rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, laddove dovessero residuare
dubbi interpretativi sulla portata della disciplina europea in materia di
cabotaggio marittimo.
La Regione Campania, costituitasi in giudizio,
eccepisce nei suoi scritti difensivi l’inammissibilità e l’infondatezza
del gravame.
Ha spiegato intervento ad opponendum la Ischia Lines
S.p.A., instando per il rigetto del ricorso.
Con ricorso per motivi
aggiunti depositato il 27 novembre 2014, le ricorrenti impugnano per gli
stessi suindicati vizi gli atti, meglio individuati in epigrafe, con cui
si è dato corso all’indizione della procedura ristretta per l’affidamento
dei servizi marittimi minimi del Golfo di Napoli.
Gli altri soggetti
intimati non si sono costituiti.
All’udienza del 3 dicembre 2014 la
causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto la
contestazione di atti con cui l’amministrazione regionale, da un lato, ha
definito il programma triennale dei servizi marittimi minimi (cioè di
quelli soggetti ad obbligo di servizio pubblico), disponendone
l’affidamento a mezzo gara su due lotti – ad eccezione di quelli
disimpegnati dalla società pubblica in corso di privatizzazione Caremar –
e, dall’altro, ha in gran parte disciplinato la materia dei servizi
marittimi residuali (o autorizzati), ossia di quelli liberalizzati; la
decorrenza di tali innovazioni è stata fissata al 1° gennaio 2015.
1.1
In via preliminare, il Collegio deve stralciare dall’odierna cognizione il
ricorso per motivi aggiunti per insufficienza dei termini processuali a
difesa (come peraltro evidenziato dalla difesa regionale nel corso
dell’udienza di discussione); tale mezzo sarà oggetto di separata
trattazione in occasione della prossima camera di consiglio, essendo
corredato di istanza cautelare.
2. Concentrato lo scrutinio solo sul
gravame introduttivo, ormai maturo per la decisione, il Collegio deve
soffermarsi sulle eccezioni di rito formulate dalla difesa regionale, così
compendiabili: a) il ricorso è inammissibile per la mancata impugnazione
delle presupposte delibere regionali n. 443/2011 e n. 632/2013, che già
prevedevano l’avvio di nuove procedure di evidenza pubblica per
l’affidamento dei servizi marittimi minimi; b) il ricorso è anche
inammissibile per carenza di interesse, “in quanto successivamente
all’espletamento delle gare non si verificherebbe una lesione “attuale e
concreta dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio”, atteso che le
società stesse continueranno a svolgere il servizio di cabotaggio
marittimo in regime di libera concorrenza”.
Entrambe le eccezioni non
hanno pregio.
2.1 E’ ininfluente la mancata impugnazione delle delibere
regionali n. 443/2011 e n. 632/2013, essendo queste non lesive per la
posizione delle società ricorrenti. Invero, tali delibere presuppongono
entrambe una programmazione dei servizi minimi ormai superata da quella
quivi avversata e posta a base della procedura di evidenza pubblica
avviata nel 2014, a fronte del fatto, peraltro, che le società ricorrenti
si dolgono non dell’indizione della gara in re ipsa ma dell’ampiezza
dell’oggetto dell’affidamento, a loro avviso troppo sbilanciato
nell’individuazione di servizi soggetti ad obbligo di servizio
pubblico.
2.2 Per lo stesso motivo ora evidenziato, non può ravvisarsi
in capo alle ricorrenti alcuna carenza di interesse all’impugnativa, ben
potendo l’avvenuto espletamento delle gare ed il conseguente affidamento a
due soli operatori dei servizi minimi del Golfo di Napoli, erodere in
maniera ritenuta non consentita lo spazio residuo lasciato all’esplicarsi
della libera concorrenza.
3. Entrando nel merito delle questioni
articolate dalle ricorrenti, il Collegio ritiene di prescindere dal rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non nutrendo dubbi
interpretativi sulla portata della disciplina comunitaria in materia di
cabotaggio marittimo.
3.1 Vale soffermarsi, in primo luogo, sulle
censure inerenti alle delibere regionali n. 145/2014, n. 191/2014 e n.
365/2014, con le quali l’amministrazione regionale ha parzialmente
rimodulato le ipotesi dei servizi marittimi minimi a partire dal 2015 e si
è contestualmente attivata per l’affidamento a mezzo gara degli
stessi.
Assume pregnanza la censura con cui parte ricorrente, nel
lamentare l’eccessiva proliferazione dei servizi minimi a scapito di
quelli residuali, denuncia la violazione del regolamento comunitario n.
3577/1992 ed il difetto di istruttoria, stigmatizzando che le suddette
delibere non contengono alcun riferimento all’appurata inadeguatezza dei
servizi di cabotaggio forniti dalle libere forze concorrenziali, ossia
all’accertato fallimento del mercato.
La censura è fondata e merita
accoglimento.
3.2 L’art. 2, punto 4), del regolamento comunitario n.
3577/1992, il quale ha introdotto il principio di libera prestazione dei
servizi di trasposto marittimo, consente l’imposizione di obblighi di
servizio pubblico, anche mediante (come nel caso di specie) la stipula di
contratti di servizio pubblico, solo nel caso in cui l’armatore
comunitario, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non
assumerebbe tali obblighi o non li assumerebbe nella stessa misura né alle
stesse condizioni.
Come condivisibilmente osservato nella comunicazione
interpretativa della Commissione Europea del 22 aprile 2014 (COM(2014) 232
final), gli obblighi di servizio pubblico, che danno luogo
all’individuazione dei cosiddetti servizi minimi per l’utenza, possono
essere previsti per i servizi di cabotaggio con le isole solo in caso di
fallimento del mercato, con conseguente incapacità di assicurare servizi
adeguati. A corollario di ciò, nella predetta comunicazione si è precisato
quanto segue, con ragionamento del pari condiviso dal Collegio: “Gli Stati
membri possono imporre obblighi di servizio pubblico e concludere
contratti di servizio pubblico solo se hanno appurato, per ognuna delle
rotte in questione, che i servizi di trasporto regolare risulterebbero
inadeguati (cioè non sarebbero prestati nella misura o alle condizioni
definite appropriate dalle autorità pubbliche) qualora la loro fornitura
fosse lasciata alle sole forze di mercato. Inoltre, l’obbligo o contratto
di servizio pubblico deve essere necessario e proporzionato allo scopo di
assicurare la sufficienza dei servizi di trasporto regolare a destinazione
ed in provenienza dalle isole. In altre parole, gli Stati membri non
possono assoggettare ad obblighi di servizio pubblico e a contratti di
servizio pubblico servizi che sono già forniti in maniera soddisfacente e
a condizioni, ad esempio in termini di prezzi, continuità e accesso al
servizio, compatibili con l’interesse pubblico, quale definito dallo
Stato, da parte di imprese che operano in normali condizioni di
mercato.”.
3.3 Applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso
in esame, non può non convenirsi con la tesi attorea. Invero, è pacifico e
comprovato dalle emergenze processuali (cfr. in particolare parte
motivazionale delle delibere in questione e relativi allegati) che
l’amministrazione regionale, nel definire il quadro dei servizi minimi,
non ha condotto alcuna istruttoria tesa alla verifica del fallimento del
mercato per quelle specifiche tratte, limitandosi solo a raccogliere,
tramite il coinvolgimento degli enti locali e delle autorità marittime
interessate, elementi di valutazione che dessero conto delle esigenze di
continuità del servizio di trasporto marittimo in funzione del
pendolarismo scolastico e lavorativo, nonché della fruibilità dei servizi
da parte della generalità degli utenti. In altre parole, a fronte
dell’appurata necessità di coprire alcune esigenze di continuità del
servizio, l’amministrazione regionale non ha ulteriormente verificato,
anche tramite l’interpello delle associazioni armatoriali di categoria o
delle stesse compagnie di navigazione già impegnate nell’espletamento dei
servizi marittimi, quali di quelle esigenze potessero essere soddisfatte
dal libero gioco delle forze di mercato, in un settore, peraltro,
tradizionalmente connotato da alti margini di profitto.
3.4 Il
riscontrato difetto di istruttoria, con contestuale violazione dell’art. 2
del regolamento comunitario n. 3577/1992, è avvalorato dalle seguenti
ulteriori considerazioni: i) a termini della citata disciplina
comunitaria, ogni periodica programmazione dei servizi marittimi minimi e
dei correlativi obblighi di servizio pubblico deve essere sempre preceduta
dalla verifica del fallimento del mercato, potendo le condizioni di
quest’ultimo mutare con il passare del tempo in ragione delle normali
fluttuazioni dell’offerta proveniente dagli operatori del settore; ii)
l’amministrazione regionale ha sostanzialmente reiterato, con poche
variazioni, la programmazione dei servizi minimi di cabotaggio nel Golfo
di Napoli effettuata con la precedente DGR n. 443/2011, che era il
risultato di un risalente assetto di collegamenti marittimi imperniato
sulla proliferazione di servizi minimi conferiti con atto di sottomissione
e senza compensazione alle singole compagnie di navigazione private per
permettere di bilanciare, in termini paraconcorrenziali, la posizione
predominante della compagnia di navigazione pubblica (Caremar)
nell’espletamento dei servizi minimi, peraltro nello specifico sussidiati
con risorse pubbliche. Ne discende che, probabilmente, molti dei servizi
minimi contenuti nella quivi contestata programmazione triennale, inclusi
quelli della Caremar, potrebbero avere la sostanza di veri e propri
servizi residuali e potrebbero essere ugualmente assicurati dalle stesse
compagnie di navigazione private in regime di libera concorrenza, una
volta superato il sistema paraconcorrenziale oggi vigente nell’ambito dei
servizi marittimi campani (cfr. al riguardo le illuminanti osservazioni
contenute nel parere dell’Autorità per la Concorrenza del 15 febbraio
2011, reso in merito ai criteri di affidamento dei servizi di trasporto
pubblico marittimo nei Golfi di Napoli e Salerno); iii) un cospicuo numero
di compagnie di navigazione private espletano attualmente un gran quantità
di servizi marittimi minimi e residuali, con la conseguenza che il mercato
campano ben potrebbe essere pronto ad assumere la copertura di alcune
tratte che tradizionalmente sono state assoggettate ad obblighi di
servizio pubblico.
3.4 Né convincono le obiezioni della difesa
regionale tese ad evidenziare, da un lato, che le stesse decisioni della
Commissione Europea in materia hanno più volte sancito che le autorità
pubbliche godono di un ampio margine di discrezionalità in ordine alla
qualificazione dei servizi marittimi minimi, con l’unica eccezione
dell’errore manifesto, e, dall’altro, che l’individuazione di tali servizi
è stata preceduta nella fattispecie da ampie consultazioni con gli enti
locali e con le associazioni degli utenti.
Infatti vale notare, in
primo luogo, che il difetto di istruttoria quivi accertato non può non
integrare una classica ipotesi di errore manifesto, consistente nel
mancato compimento di un passaggio istruttorio fondamentale imposto dalla
disciplina comunitaria, ossia la verifica del fallimento del
mercato.
In secondo luogo, giova replicare che le effettuate
consultazioni con gli enti locali e con le associazioni degli utenti, pur
necessarie per implementare il quadro delle esigenze di continuità del
servizio, non danno certamente conto se quelle stesse esigenze possono in
parte essere garantite dal libero dipanarsi dei meccanismi
concorrenziali.
4. I rimanenti atti impugnati, cioè la DGR n. 172/2014
ed il regolamento regionale n. 6 dell’11 agosto 2014, appaiono affetti in
via assorbente dal vizio, denunciato nel nono motivo di gravame, di
violazione dell’art. 9 del regolamento comunitario n. 3577/1992 per
mancata preventiva consultazione della Commissione Europea.
L’art. 9
cit. così recita: “Prima di adottare le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative in attuazione del presente regolamento,
gli Stati membri consultano la Commissione. Essi comunicano a quest’ultima
le disposizioni adottate.”.
Dal canto suo, lo stesso art. 1 del
regolamento regionale n. 6/2014 precisa che le disposizioni sui servizi
marittimi residuali o autorizzati, inserite nel capo I, sono emanate in
osservanza (anche) del regolamento comunitario n. 3577/1992.
I
successivi capi II e III del regolamento in questione, relativi
rispettivamente alla disciplina dei servizi marittimi aggiuntivi di
competenza degli enti locali ed a quella dei servizi marittimi non di
linea, dettano disposizioni strettamente interdipendenti con il capo
I.
4.1 Da quanto esposto consegue che l’intero regolamento n. 6/2014,
unitamente alla presupposta delibera n. 172/2014, doveva essere sottoposto
alla procedura di preventiva consultazione della Commissione Europea,
pervero estensibile a tutti gli atti di programmazione e di affidamento
anche dei servizi minimi.
Ebbene, è pacifico e comprovato dalle
emergenze processuali che regolamento e delibera regionali non sono stati
interessati dalla suddetta fase consultiva, ponendosi così in contrasto
con la disciplina comunitaria di settore (cfr. al riguardo quanto
stabilito dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-323/03 sulla
obbligatorietà del passaggio consultivo innanzi alla Commissione
Europea).
5. In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, deve
essere affermata l’illegittimità delle delibere regionali n. 145/2014, n.
191/2014 e n. 365/2014 per difetto di istruttoria e per violazione
dell’art. 2 del regolamento comunitario n. 3577/1992, unitamente
all’illegittimità della delibera n. 172/2014 e del regolamento regionale
n. 6/2014 per violazione dell’art. 9 del citato regolamento comunitario.
Pertanto, in accoglimento del ricorso introduttivo, tali provvedimenti
devono essere annullati con assorbimento delle rimanenti censure quivi non
esaminate.
5.1 Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio fissa
fin d’ora la camera di consiglio del 14 gennaio 2015 per la trattazione
della relativa istanza cautelare.
6. Le spese processuali devono essere
addebitate alla soccombente amministrazione regionale nella misura
liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, così statuisce:
- accoglie il ricorso
introduttivo e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con tale
mezzo;
- fissa per la trattazione dell’istanza cautelare sul ricorso
per motivi aggiunti la camera di consiglio del 14 gennaio
2015.
Condanna la Regione Campania a rifondere in favore delle società
ricorrenti le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi
€ 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA ed importo del contributo
unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di
consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Corciulo,
Consigliere
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2014
|
|
|
|
|
|
|