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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 14 gennaio 2015 n. 178
Pres. Mastrocola, est. Russo
Media Group srl (Avv. Mario Caliendo) c. Comune di Giano Vetusto (Avv. Francesco Maria Caianiello) nei confronti di Raggio srl (Avv. Andrea Abbamonte)


1. Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Suddiviso in più categorie – Lavori scorporabili – Eseguiti in proprio dalla mandataria – Importo inferiore a 150.000 euro – Non si somma all’importo dei lavori nella categoria prevalente.

 

2. Contratti della P.A. – Documentazione amministrativa – Omessa effettuazione di una dichiarazione supplementare richiesta dal bando – Possibilità di ricorrere al “soccorso istruttorio” – Sussiste – Ragioni - Mancanza di una espressa comminatoria di esclusione nel bando – Ipotesi non prevista tra le cause tassative di esclusione.

 

3. Contratti della P.A. – Art. 90, co. 1, DPR 207/2010 – Requisiti di ordine tecnico – organizzativo – Dimostrazione del possesso dei requisiti tramite CEL rilasciato da un privato – Legittimità – Sussiste – Ragioni.

 

4. Contratti della P.A. – Dichiarazione ex art. 38, co. 1, lett. m-ter) D.lgs. 163/2006 – Mancata dichiarazione da parte del Vice presidente e del direttore tecnico della mandante – Può essere integrata in sede di soccorso istruttorio nel caso di fedele compilazione del modulo allegato alla lex specialis – Ragioni.

 

5. Contratti della P.A. – Integrazione documentale – Avvenuta dopo l’apertura delle offerte e ad operazioni concluse – Non comporta violazione del principio di segretezza delle offerte.

 

 

1. Nel caso di un appalto suddiviso in più categorie di lavori, qualora la lex specialis consenta alla ditta in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente di eseguire in proprio o subappaltare i lavori della categoria scorporabile aventi valore inferiore a 150 mila euro, l’importo di tali lavori non va a sommarsi all’importo dei lavori della categoria prevalente per la quale resta valida la classificazione richiesta dal bando. (Nella specie il TAR ha respinto l’assunto di parte ricorrente secondo cui la classificazione dell’aggiudicataria nella categoria prevalente - class. II cat. OG10 - non era idonea a coprire anche l’importo della scorporabile, inferiore a €. 150.000, per la cui esecuzione non è richiesta la SOA).

 

2. In materia di appalti pubblici, l’omessa allegazione alla documentazione amministrativa di una dichiarazione “di impegno” a nominare quale responsabile dei lavori nella fase esecutiva un tecnico iscritto all’albo professionale, può essere sanata dalla stazione appaltante tramite l’espletamento del soccorso istruttorio, laddove tale adempimento non sia previsto dal bando a pena di esclusione e considerato che la sua omissione non integra una causa tassativa di esclusione.

 

3. In materia di appalti pubblici di lavori, deve ritenersi idoneo strumento di prova dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo stabiliti dall’art. 90, co. 1, DPR 207/2010, l’esibizione, in sede di soccorso istruttorio, di un certificato di esecuzione lavori rilasciato da un committente privato, atteso che la previsione normativa non contiene alcuna preclusione al riguardo.

 

4. In materia di appalti pubblici deve ritenersi legittima l’aggiudicazione disposta a favore di un’ATI nel caso in cui il Vice-presidente e il Direttore Tecnico della mandante non abbiano reso la dichiarazione ai sensi della lettera m-ter dell’art. 38 T.U. 163/2006, laddove gli stessi si siano attenuti scrupolosamente al modello di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla lex specialis. (Nella specie il TAR ha affermato che è più equo e conforme ai principi di proporzionalità e di favor partecipationis che la stazione appaltante richieda chiarimenti sul punto al fine di accertare la sussistenza o meno della causa di esclusione.) (1) (2)

 

5. Non è violato il principio di segretezza dell’offerta economica da parte della stazione appaltante, allorquando quest’ultima abbia richiesto ad operazioni concluse e successivamente all’aggiudicazione dei lavori, un’integrazione documentale riguardante la sola completezza della documentazione amministrativa. (3)

 

 

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4/2/2014 n. 507.
(2) Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 16/4/2013 n. 3851.
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15/3/2013 n. 1558.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 4425 del 2014, proposto da: Media Group s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Vincenzo Massaro, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Caliendo, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via P. Colletta, n. 12;

 

contro



Comune di Giano Vetusto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, al viale A. Gramsci, n. 19;

 

nei confronti di



Raggio srl., in proprio e quale capogruppo dell’ATI Raggio srl - Omou scarl, in persona del legale rappresentante sig. Domenico Antropoli, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via G. Melisurgo, n. 4;

 

- per l'annullamento previa sospensione



della determina n.109 del 20.8.2014 emessa dal Comune di Giano Vetusto recante l'aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del borgo rurale “Curti – Villa” in favore dell’ATI Raggio srl - Omou scarl;

 

- per la declaratoria di inefficacia



del contratto di appalto stipulato dall’amministrazione con l’aggiudicataria;

 

- nonché per la condanna al risarcimento in forma specifica, con subingresso nel contratto della ricorrente, ovvero per equivalente.




Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Giano Vetusto e dell’ATI Raggio srl - Omou scarl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con atto notificato il 29 agosto 2014 e depositato il successivo 10 settembre, Media Group s.r.l. ha premesso di aver partecipato alla gara indetta dal Comune di Giano Vetusto, con bando del 23 gennaio 2014, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del borgo rurale Curti - Villa, per un importo complessivo posto a base d’asta di € 891.307,61, oltre ad € 11.673,79 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La ricorrente ha esposto che:
- nella seduta del 15 aprile 2014, come da verbale n.4, la commissione stilava la graduatoria, ove l’ATI Raggio si collocava al primo posto con punti 77,45, seguita al secondo posto da Media Group con punti 69,85;
- con determina n. 49 del 30 aprile 2014 l’appalto veniva quindi aggiudicato alla prima classificata;
- ravvisando l’illegittimità del provvedimento, l’instante comunicava un preavviso di ricorso alla stazione appaltante, la quale, con determina n. 71 del 28 maggio 2014, annullava in autotutela l’aggiudicazione e rinviava gli atti alla commissione di gara;
- la commissione riapriva le operazioni, invitando l’ATI Raggio - Omou a produrre la dichiarazione ivi specificata (nella seduta del 10 giugno 2014, come da verbale n. 5);
- acquisiti la documentazione prodotta dalla concorrente ed un parere legale pro veritate, nella seduta del 4 agosto 2014 (verbale n. 7), la commissione confermava la precedente graduatoria;
- con determina n.109 del 20 agosto 2014 l’amministrazione approvava gli atti di gara e disponeva nuovamente l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI Raggio - Omou.
Avverso quest’ultimo provvedimento è insorta Media Group s.r.l., formulando con il gravame in epigrafe sei motivi di diritto, coi quali ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 76, 77, 86, 90, 92 e 107 d.P.R. 207/2010, degli artt. 37, 38, 46 e 74 d. lgs. 163/2006, dell’art. 25 e dell’all. D) del d.P.R. 34/2000, dell’art. 3.6 del bando – violazione della par condicio – violazione della L. 241/1990 - eccesso di potere – sviamento – difetto di motivazione – carenza dei presupposti.
Oltre alla domanda impugnatoria la parte ricorrente ha contestualmente chiesto la declaratoria di inefficacia del relativo contratto d’appalto stipulato con l’aggiudicataria nonché il risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente.
Si sono costituiti in resistenza il Comune di Giano Vetusto e l’ATI controinteressata con memorie in cui hanno replicato alle censure attoree, concludendo con richiesta di reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2014 la Sezione ha respinto la domanda cautelare. Con ordinanza n. 4692, depositata il 15 ottobre 2014, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha respinto l’appello di Media Group s.r.l..
Le parti hanno depositato memorie difensive e documenti insistendo nelle rispettive richieste.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2014, sentiti i difensori presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Giano Vetusto ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del borgo rurale Curti - Villa in favore dell’ATI Raggio s.r.l. - Omou scarl.
2. E’ opportuno premettere, con riferimento alla principale questione dedotta dalla ricorrente Media Group s.r.l. coi primi tre motivi, relativa alla qualificazione dell’odierna controinteressata, che il bando di gara prevedeva:
- un importo complessivo posto a base d’asta di € 891.307,61, oltre ad € 11.673,79 per gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);
- come categoria prevalente di lavorazioni la OG 03 (strade, autostrade, etc.), classifica II, per un importo di € 562.765,11;
- come categorie scorporabili la OG 02 (opere di restauro e manutenzione dei beni immobili), classifica I, per un importo di € 212.127,37, e la OG 10 (impianti per la trasformazione e distribuzione di energia elettrica), classifica I, per un importo di € 57.201,87.
Al punto 3.6, la lex specialis precisava quanto segue: “Qualora il partecipante non sia in possesso della certificazione SOA per la lavorazione della categoria OG 02, trattandosi di importo superiore ad € 150.000,00, nonché superiore al 10% dell’importo complessivo a base d’asta, la lavorazione dovrà essere eseguita da impresa munita della relativa qualificazione ai sensi e per gli effetti del co.2 dell’art. 109 del DPR n. 207 del 2010. Qualora il partecipante non sia in possesso della certificazione SOA per la lavorazione della categoria OG 10, trattandosi di importo inferiore ad € 150.000,00, nonché inferiore al 10% dell’importo complessivo a base d’asta, la lavorazione potrà essere, a scelta del partecipante, subappaltabile o eseguita in proprio, a condizione che nelle dichiarazioni da allegare nella busta “A” – documentazione amministrativa dichiari che in fase esecutiva proporrà come responsabile delle lavorazioni in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti ed iscritto all’albo professionale di appartenenza che sottoscriverà le certificazioni”.
Va soggiunto in fatto che nella domanda di partecipazione l’ATI risultata aggiudicataria ha dichiarato che la mandataria Raggio s.r.l., dotata di attestazione SOA nella categoria OG 03, classifica II, oltre ad effettuare al 100% i lavori rientranti nella suddetta categoria prevalente, avrebbe eseguito anche quelli della categoria OG 10, mentre le lavorazioni relative all’altra categoria scorporabile sarebbero stati svolti interamente dalla mandante Omou, in possesso della relativa qualificazione.
3. Tanto premesso, la seconda graduata Media Group s.r.l., con il primo, articolato motivo, lamenta che la società Raggio s.r.l. avrebbe dovuto possedere una qualificazione nella categoria prevalente idonea a coprire anche l’importo della scorporabile OG10, non essendo in possesso della SOA per tale categoria. Tale requisito non sarebbe soddisfatto in quanto la classifica II della categoria OG03, pur tenendo conto dell’incremento di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, corrisponde ad un importo di € 619.200,00 mentre la somma delle lavorazioni delle categorie OG03 e OG10 è di € 619.966,98 (562.765,11+57.201,87=619.966,98).
Inoltre, per i lavori di cui alla categoria OG 10, la stessa concorrente non avrebbe dichiarato o dimostrato di possedere quantomeno i requisiti tecnici per la realizzazione dei lavori di impiantistica, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Infine, la controinteressata non avrebbe allegato alla domanda di partecipazione la dichiarazione di impegno di cui al punto 3.6 del bando, sopra riportato per esteso, per cui avrebbe dovuto comunque essere esclusa dalla procedura.
Con il secondo motivo l’instante lamenta che la stazione appaltante, nel concedere alla concorrente di integrare la documentazione mancante, avrebbe oltrepassato i limiti del soccorso istruttorio di cui al’art. 46 del D. Lgs. 163/2006.
Con il terzo motivo la deducente sostiene che la documentazione esibita dall’interessata non dimostrerebbe il possesso dei requisiti tecnici per l’esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria OG10 in quanto:
- il certificato di esecuzione lavori, rilasciato da un privato, non sarebbe idoneo allo scopo;
- non sarebbe stata acquisita l’ulteriore documentazione necessaria, comprendente la copia del permesso di costruire con l’allegato progetto tecnico approvato, la copia del contratto e delle fatture, i dati relativi al personale dipendente ed all’adeguatezza delle attrezzature tecniche possedute;
- il sig. Antropoli non sarebbe abilitato a sottoscrivere certificazioni di idoneità delle lavorazioni in questione in quanto non iscritto nell’albo professionale di riferimento.
4. Ad avviso del Collegio le censure sopra compendiate – da esaminarsi unitariamente poichè attinenti alla medesima questione del possesso della necessaria qualificazione all’esecuzione dell’appalto in capo all’aggiudicataria – sono infondate.
4.1. Deve anzitutto osservarsi che l’art. 60, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010 stabilisce che
La qualificazione e' obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro”. Dunque, nella specie, non occorreva essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG10, venendo in rilievo lavorazioni di impiantistica elettrica per un valore di € 57.201,87. Per la stessa ragione il suddetto importo non va sommato a quello relativo alla categoria prevalente OG03, tenuto anche conto che, diversamente opinando, si finirebbe per esigere una classifica superiore alla II prevista dalla lex specialis.
In tal senso depone, peraltro, chiaramente il bando di gara che, al già riportato punto 3.6, disciplina diversamente le ipotesi concernenti il mancato possesso della certificazione SOA per le due categorie scorporabili, consentendo al concorrente, in possesso della richiesta qualificazione per la categoria prevalente, di scegliere se subappaltare o eseguire in proprio le sole lavorazioni rientranti nella OG10.
Avvalendosi di tale facoltà di scelta, nella domanda di ammissione alla gara, il sig. D. Antropoli, in qualità di legale rappresentante della Raggio s.r.l., ha dichiarato che quest’ultima si impegnava ad eseguire il 100% dei lavori oltre che della categoria OG03 anche della OG10.
4.2. Procedendo oltre, deve rilevarsi che effettivamente, come segnalato dalla ricorrente, l’ATI controinteressata non ha effettuato l’esplicita dichiarazione richiesta dal già citato punto 3.6 del bando ossia “che in fase esecutiva proporrà come responsabile delle lavorazioni in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti ed iscritto all’albo professionale di appartenenza che sottoscriverà le certificazioni”.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, correttamente la commissione di gara si è avvalsa del cd. soccorso istruttorio di cui all’art. 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici non reputando sanzionabile con l’esclusione l’incompleta dichiarazione.
In primo luogo, deve osservarsi che la summenzionata previsione del bando di gara non conteneva al riguardo un’esplicita comminatoria di esclusione dalla procedura .
Deve poi rilevarsi che nell’istanza di partecipazione era contenuta, sub lettera v), anche la dichiarazione “che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Caserta per la seguente attività Edile stradale, impianti ecc.”, con la specificazione dei relativi dati, ivi compresa la circostanza che il sig. Antropoli ossia lo stesso dichiarante riveste la qualifica di amministratore unico e direttore tecnico.
Inoltre, osta alla prospettazione attorea il principio di tassatività delle cause di esclusione codificato dall’art. 46-bis del D. Lgs. n. 163/2006, non venendo in rilievo un adempimento prescritto dal codice dei contratti pubblici o dal regolamento di esecuzione ovvero da altre disposizioni di legge vigenti e non essendo neppure ipotizzabili nessuno dei casi ivi previsti (incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione).
Legittimamente quindi la commissione di gara ha consentito alla concorrente di completare la documentazione consentendo al dichiarante di chiarire, alla stregua dei principi delineati in giurisprudenza (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9 del 25.2.2014), che:
- “oltre a ricoprire le cariche di amministratore unico e direttore tecnico è anche responsabile tecnico, nominato in data 10/07/2004, è quindi abilitato alla emissione delle certificazioni di cui al Decreto 37/2008 per la esecuzione degli impianti, tanto si evince dalla certificazione camerale che si allega in copia autenticata”;
- “la Raggio s.r.l. eseguirà in proprio le lavorazioni di cui alla cat. OG10, dato che è in possesso dei relativi prescritti requisiti (vedi certificato di esecuzione lavori allegato)”;
- “comunque si impegna in fase esecutiva a proporre come responsabile delle lavorazioni in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti ed iscritto all’albo professionale di appartenenza che sottoscriverà le certificazioni”.
4.3. Neppure può ritenersi che l’amministrazione avrebbe dovuto escludere la stessa concorrente in quanto la documentazione esibita non sarebbe idonea a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici ed organizzativi per la realizzazione dei lavori di impiantistica, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Invero, nella seduta di cui al verbale n. 5, la commissione si è limitata a riesaminare la completezza delle dichiarazioni prodotte dall’ATI interessata in sede di partecipazione alla gara e ad invitare la stessa a completarle ai sensi del già citato art. 46 del D. Lgs. 163/2006 ma non ha inteso procedere al controllo sul possesso dei requisiti di cui al successivo art. 48. Ciò posto e fatte salve le eventuali, ulteriori verifiche circa il possesso di tutti i requisiti di ordine tecnico - organizzativo stabiliti dall’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010, alle lettere a), b) e c), per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro (circa l’ammontare dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e l’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica), il Collegio si limita ad osservare che il certificato di esecuzione lavori esibito non può reputarsi inidoneo allo scopo per il semplice fatto che è stato rilasciato da un committente privato, in quanto la previsione normativa evocata non contiene alcuna preclusione al riguardo.
5. Con il quarto motivo è contestata la validità dell’attestazione SOA allegata dalla Omou scarl sul rilievo che l’interessata non avrebbe avviato il procedimento di verifica triennale novanta giorni prima della scadenza, fissata al 5.5.2014, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 207/2010.
La censura va rigettata in quanto la fattispecie concreta non rientra nell’ambito temporale applicativo della norma evocata, che così dispone al comma 1, secondo periodo: “[…]Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.” .
Invero, occorre precisare che il certificato è stato rilasciato l’1.6.2011 sicché il triennio scadeva il 31.5.2014 e non il 5.5.2014 e, di conseguenza, il termine ultimo per inoltrare la domanda di verifica era il 2.3.2014. Orbene, è dirimente osservare che a tale data era già scaduto il termine per presentare le domande di partecipazione, fissato al 24.2.2014, ed anche già disposta la prima aggiudicazione all’ATI Raggio in data 30.4.2014.
In definitiva, alcun divieto di partecipazione era opponibile alla Omou s.r.l., atteso che alla data di scadenza del triennio di validità dell’attestazione non solo era già decorso il termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione ma era stata finanche conclusa la procedura con l’aggiudicazione (poi annullata in autotutela e successivamente confermata in via definitiva).
Va peraltro aggiunto che nel caso di specie non si è verificata alcuna soluzione di continuità nel possesso della qualificazione SOA atteso che l’interessata ha conseguito in data 23.5.2014 il nuovo attestato (n. 10334/23/00, rilasciato da ATTICO SOA e versato in giudizio), che ha confermato il mantenimento dei requisiti stabiliti.
6. Con il quinto mezzo la società ricorrente individua quale ulteriore causa di esclusione dell’ATI controinteressata la circostanza che il Vice Presidente ed il Direttore tecnico della Omou scarl non avrebbero reso la dichiarazione prevista dall’art. 38, comma 1, lettera m-ter, del codice dei contratti pubblici, riguardante l’omessa denuncia all’A.G. di essere stati vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p..
In punto di fatto va precisato che mentre il legale rappresentante dell’impresa mandataria Raggio s.r.l. ha reso in modo completo tutte le dichiarazioni richieste, la voce di cui alla suindicata lettera m-ter è effettivamente assente nel documento redatto dalle sig.re Marilena Monaco e Tiziana Calandro, le quali rivestono le suindicate qualifiche nella impresa mandante.
Tuttavia, è dirimente osservare che non è contestato che le stesse si sono avvalse del modello di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante. In tale ipotesi, il Collegio condivide la soluzione secondo cui non può direttamente disporsi l’esclusione dell’impresa concorrente, che s’è attenuta in buona fede in modo scrupoloso al modulo allegato alla lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 4.2.2014, n. 507), risultando più equo e conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza nonché al favor per la massima partecipazione alla gara che la stazione appaltante richieda chiarimenti sul punto al fine di accertare la sussistenza o meno della causa di esclusione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II ter, 16.4.2013, n. 3851).
7. Non merita condivisione neppure l’ultima doglianza formulata, ove si lamenta che l’integrazione documentale non poteva essere effettuata dopo l’apertura delle offerte tecniche ed economiche, pena la violazione dei principi di par condicio nonchè di segretezza ed intangibilità delle offerte.
Osserva il Collegio che l’attività di riesame, sollecitata dalla stessa ricorrente con il cd. preavviso di ricorso, è avvenuta quando le operazioni di gara erano già concluse con l’aggiudicazione dei lavori e non ha comportato la modifica del contenuto delle offerte ma, come fin qui rilevato, ha riguardato solo la completezza della documentazione amministrativa afferente la busta A (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 15.3.2013, n. 1558).
Ne discende che non si configura alcuna lesione dei beni giuridici tutelati dagli evocati principi generali.
8. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va respinto.
Nondimeno, tenuto conto della peculiarità della vicenda contenziosa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, fatto salvo il contributo unificato, che resta definitivamente a carico della parte soccombente.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2015





 

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