REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4987 del
2014, proposto da: Centro di Radiologia Carpinelli S.r.l., rappresentato e
difeso dagli avv. Bruno Ricciardelli ed Antonella Villani, con domicilio
eletto presso gli stessi in Napoli, alla piazza G. Bovio, n. 8;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente p.t.
della Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Taglialatela, con
domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Napoli, alla via S.
Lucia, n. 81; Commissario Governativo per la prosecuzione del Piano di
rientro dal deficit sanitario, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in
Napoli, alla via Diaz, n. 11; ASL Benevento, non costituita;
per l'accertamento
dell'avvenuta formazione del
silenzio-assenso sulla richiesta del 27.1.2014 di rilascio
dell’autorizzazione all'installazione di un'apparecchiatura di risonanza
magnetica del gruppo A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del
Commissario Governativo per la prosecuzione del Piano di rientro dal
deficit sanitario;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre
2014 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 7 ottobre 2014 e
depositato il 16 seguente, il Centro di Radiologia Carpinelli S.r.l., con
sede in Montesarchio (BN), ha esposto di aver presentato istanza
all’Assessorato regionale alla sanità – Settore assistenza sanitaria, in
data 27 gennaio 2014, diretta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione
all'installazione di un'apparecchiatura di risonanza magnetica del gruppo
A, intensità campo magnetico statico inferiore o uguale a 2,0 Tesla, per
uso diagnostico, corredata della prescritta dichiarazione di conformità e
della documentazione richiesta dalle disposizioni regionali vigenti (Linee
guida di cui alla delibera di G.R. del 18.9.2008 n. 1469 e circolare
assessorile del 6.7.2009).
Non avendo ricevuto risposta nel termine di
sessanta giorni previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 542 dell’8 agosto 1994,
assumendo la formazione del silenzio-assenso sulla domanda, il centro
ricorrente ha chiesto alla Regione, in data 8 luglio 2014, l’emanazione di
un atto espresso che sancisse l’avvenuta formazione tacita del titolo,
senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Col ricorso in trattazione ha
quindi agito al fine di ottenere l'accertamento giudiziale dell'avvenuta
formazione del silenzio-assenso sulla suindicata richiesta nonché la
nomina di un commissario ad acta per provvedere in caso di ulteriore
inerzia dell’amministrazione.
2. Si è costituita in resistenza la
Regione Campania, con memoria ove ha preliminarmente eccepito
l’inammissibilità del ricorso e ne ha sostenuto comunque l’infondatezza
anche nel merito, dovendo reputarsi ancora sospesi i procedimenti
autorizzatori in materia per effetto del decreto commissariale n. 32 del
20 marzo 2012, restato inoppugnato.
Il Commissario ad acta per la
prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario si è costituito
con atto di mera forma dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Con
memoria difensiva la parte ricorrente ha replicato alle argomentazioni
della difesa regionale, insistendo nella domanda di accoglimento del
ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2014, sentiti i
difensori presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in
decisione.
4. Il ricorso è anzitutto ammissibile, non meritando
accoglimento l’eccezione sollevata in rito dall’Avvocatura regionale.
Invero, non vi è dubbio che il centro ricorrente ha un interesse concreto
ed attuale ad ottenere una pronuncia sulla domanda azionata in quanto,
come si chiarirà oltre, l’istanza è stata proposta all’amministrazione ben
oltre la scadenza del termine semestrale stabilito dal decreto
commissariale n. 32 del 20 marzo 2012, la cui mancata impugnazione,
pertanto, non può esplicare alcun effetto preclusivo all’ingresso in
giudizio dell’odierna azione.
5. Nel merito la domanda è fondata e va,
pertanto, accolta entro i limiti di seguito precisati.
Sulla questione
di diritto posta a base dell’odierno ricorso il Collegio non ravvisa
ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte di recente dalla
Sezione in altro analogo giudizio (cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, 10 dicembre
2014, n. 6509).
5.1. Va rammentato, anzitutto, che l’evocato art. 5 del
D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, “Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento di autorizzazione all’uso domestico di
apparecchiature di risonanza magnetica nucleare sul territorio
nazionale”, contempla una tipica fattispecie di silenzio-assenso (cfr.
T.A.R. Salerno, 17.9.2012, n. 1643), stante l’inequivoco tenore letterale
della norma, che così recita testualmente:
“1. Le apparecchiature
R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2
Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della
regione o provincia autonoma.
2. L'autorizzazione è data previa
verifica della compatibilità dell'installazione rispetto alla
programmazione sanitaria regionale o delle province autonome.
3. La domanda di autorizzazione all'installazione deve essere
presentata alla competente autorità sanitaria regionale o provinciale
corredata dalla dichiarazione di conformità agli "standards" di cui
all'art. 2 del presente regolamento, firmata dal legale rappresentante del
presidio in cui l'apparecchiatura deve essere installata.
4.
L'autorità sanitaria si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dal
ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine
l'autorizzazione si intende concessa.”.
5.2. Né è contestata
l’ascrivibilità dell’apparecchiatura alla tipologia oggetto della
suindicata disciplina ovvero la completezza della documentazione
presentata a corredo dell’istanza.
5.3. Inoltre, come anticipato,
contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura regionale, non può
reputarsi ostativo alla formazione del titolo per silentium il decreto del
Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo
sanitario della Regione Campania n. 32 del 20 marzo 2012.
Giova
premettere che il provvedimento commissariale è stato adottato sulla base
dell'articolo 1, comma 237-vicies della legge regionale 15 marzo 2011, n.
4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale
2011 - 2013 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2011),
come sostituito dall’art. 1 della L.R. Campania n. 23 del 14.12.2011, n.
23, nel punto in cui – al primo periodo, non inciso dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 292 del 19.13.2012, che ha dichiarato
l’incostituzionalità del solo secondo periodo dello stesso comma –
stabilisce che “Il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di
rientro dal disavanzo sanitario è autorizzato con proprio provvedimento a
definire procedure autorizzative per l'aggiornamento e l'implementazione
tecnologica delle apparecchiature, nel rispetto dei volumi e delle
tipologie delle prestazioni programmate e contrattualizzate per il livello
assistenziale della specialistica ambulatoriale, ivi comprese le nuove
attivazioni di grandi macchine diagnostiche e terapeutiche.”.
Ciò
posto, osserva il Collegio che il suindicato decreto, nelle more
dell’adozione di “un nuovo strumento programmatorio atto a
rappresentare eventuali residui fabbisogni di apparecchiature di R.M.N. a
scopo diagnostico – Gruppo A di campo uguale o inferiore a 2 Tesla”,
ha disposto la “sospensione”delle relative procedure di
autorizzazione alla installazione “per non oltre sei mesi”
dall’adozione del provvedimento, termine ampiamente scaduto già al momento
della presentazione dell’istanza del centro ricorrente (in data 27 gennaio
2014).
5.4. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per
accogliere l’azione di accertamento dell’avvenuta formazione del
silenzio-assenso sull’istanza inoltrata dal Centro di Radiologia
Carpinelli S.r.l.
6. Non può trovare, invece, accoglimento la richiesta
di designare di un commissario ad acta. Osserva il Collegio, da un lato,
che tale figura è incompatibile con l’istituto del silenzio-assenso –
atteso che il provvedimento di cui all’art. 117, comma 3, del c.p.a. è
riferibile alla diversa fattispecie del silenzio-inadempimento –
dall’altro, che nemmeno è predicabile un’eventuale nomina ai sensi
dell’art. 114, comma 3, lettera d), poichè quest’ultima presuppone il
previo esperimento del giudizio di ottemperanza.
7. Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo accoglie entro i limiti di cui in motivazione e,
per l’effetto, accerta la formazione del silenzio-assenso sull’istanza
inoltrata dal Centro di Radiologia Carpinelli S.r.l. per ottenere
l’autorizzazione all'installazione di un'apparecchiatura di risonanza
magnetica del gruppo A.
Condanna la Regione Campania a rimborsare alla
parte ricorrente le spese di giudizio, comprensive del contributo
unificato, che si liquidano complessivamente in €
1.000,00(mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di
consiglio del 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare
Mastrocola, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere,
Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2014