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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 29 dicembre 2014 n. 6940
Pres. Mastrocola, est. Russo
Centro di Radiologia Carpinelli srl (Avv.ti Bruno Ricciardelli e Antonietta Villani) c. Regione Campania (Avv. Tiziana Taglialatela), Commissario Governativo per la prosecuzione del Piano di rientro del disavanzo sanitario (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e ASL Benevento (n.c.)


Sanità – Autorizzazioni – Autorizzazione all’installazione di una risonanza magnetica – Campo di induzione inferiore a 2 Tesla – Normativa applicabile – Art. 5 DPR 542/1990 – Formazione del silenzio assenso - Decreto commissariale di sospensione delle procedure autorizzatorie per sei mesi – Non incide sulle domande presentate successivamente alla scadenza di tale termine

 

 

Ai sensi dell’art. 5 DPR 542/1990 l’autorizzazione all’installazione delle apparecchiature RMN di campo magnetico pari o inferiore a 2 TESLA si intende concessa una volta decorsi 60 giorni dalla formulazione dell’istanza senza che l’Amministrazione abbia risposto. A tal fine, non risulta ostativo alla formazione del silenzio-assenso il provvedimento commissariale che, in attesa dell’adozione di uno strumento programmatorio in materia, abbia sospeso le procedure autorizzatorie per non oltre sei mesi laddove la domanda sia intervenuta a termine ampiamente scaduto. (1)

 

 

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(1) Cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 10/12/2014 n. 6509.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 4987 del 2014, proposto da: Centro di Radiologia Carpinelli S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Ricciardelli ed Antonella Villani, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, alla piazza G. Bovio, n. 8;

 

contro



Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Taglialatela, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81; Commissario Governativo per la prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Napoli, alla via Diaz, n. 11; ASL Benevento, non costituita;

 

per l'accertamento
dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del 27.1.2014 di rilascio dell’autorizzazione all'installazione di un'apparecchiatura di risonanza magnetica del gruppo A.




Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Commissario Governativo per la prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con atto notificato in data 7 ottobre 2014 e depositato il 16 seguente, il Centro di Radiologia Carpinelli S.r.l., con sede in Montesarchio (BN), ha esposto di aver presentato istanza all’Assessorato regionale alla sanità – Settore assistenza sanitaria, in data 27 gennaio 2014, diretta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all'installazione di un'apparecchiatura di risonanza magnetica del gruppo A, intensità campo magnetico statico inferiore o uguale a 2,0 Tesla, per uso diagnostico, corredata della prescritta dichiarazione di conformità e della documentazione richiesta dalle disposizioni regionali vigenti (Linee guida di cui alla delibera di G.R. del 18.9.2008 n. 1469 e circolare assessorile del 6.7.2009).
Non avendo ricevuto risposta nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 542 dell’8 agosto 1994, assumendo la formazione del silenzio-assenso sulla domanda, il centro ricorrente ha chiesto alla Regione, in data 8 luglio 2014, l’emanazione di un atto espresso che sancisse l’avvenuta formazione tacita del titolo, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Col ricorso in trattazione ha quindi agito al fine di ottenere l'accertamento giudiziale dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla suindicata richiesta nonché la nomina di un commissario ad acta per provvedere in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
2. Si è costituita in resistenza la Regione Campania, con memoria ove ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha sostenuto comunque l’infondatezza anche nel merito, dovendo reputarsi ancora sospesi i procedimenti autorizzatori in materia per effetto del decreto commissariale n. 32 del 20 marzo 2012, restato inoppugnato.
Il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario si è costituito con atto di mera forma dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Con memoria difensiva la parte ricorrente ha replicato alle argomentazioni della difesa regionale, insistendo nella domanda di accoglimento del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2014, sentiti i difensori presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è anzitutto ammissibile, non meritando accoglimento l’eccezione sollevata in rito dall’Avvocatura regionale. Invero, non vi è dubbio che il centro ricorrente ha un interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia sulla domanda azionata in quanto, come si chiarirà oltre, l’istanza è stata proposta all’amministrazione ben oltre la scadenza del termine semestrale stabilito dal decreto commissariale n. 32 del 20 marzo 2012, la cui mancata impugnazione, pertanto, non può esplicare alcun effetto preclusivo all’ingresso in giudizio dell’odierna azione.
5. Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta entro i limiti di seguito precisati.
Sulla questione di diritto posta a base dell’odierno ricorso il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte di recente dalla Sezione in altro analogo giudizio (cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, 10 dicembre 2014, n. 6509).
5.1. Va rammentato, anzitutto, che l’evocato art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all’uso domestico di apparecchiature di risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale”, contempla una tipica fattispecie di silenzio-assenso (cfr. T.A.R. Salerno, 17.9.2012, n. 1643), stante l’inequivoco tenore letterale della norma, che così recita testualmente:
1. Le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma.
2. L'autorizzazione è data previa verifica della compatibilità dell'installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o delle province autonome.
3. La domanda di autorizzazione all'installazione deve essere presentata alla competente autorità sanitaria regionale o provinciale corredata dalla dichiarazione di conformità agli "standards" di cui all'art. 2 del presente regolamento, firmata dal legale rappresentante del presidio in cui l'apparecchiatura deve essere installata.
4. L'autorità sanitaria si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.”.
5.2. Né è contestata l’ascrivibilità dell’apparecchiatura alla tipologia oggetto della suindicata disciplina ovvero la completezza della documentazione presentata a corredo dell’istanza.
5.3. Inoltre, come anticipato, contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura regionale, non può reputarsi ostativo alla formazione del titolo per silentium il decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania n. 32 del 20 marzo 2012.
Giova premettere che il provvedimento commissariale è stato adottato sulla base dell'articolo 1, comma 237-vicies della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2011), come sostituito dall’art. 1 della L.R. Campania n. 23 del 14.12.2011, n. 23, nel punto in cui – al primo periodo, non inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 19.13.2012, che ha dichiarato l’incostituzionalità del solo secondo periodo dello stesso comma – stabilisce che “Il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario è autorizzato con proprio provvedimento a definire procedure autorizzative per l'aggiornamento e l'implementazione tecnologica delle apparecchiature, nel rispetto dei volumi e delle tipologie delle prestazioni programmate e contrattualizzate per il livello assistenziale della specialistica ambulatoriale, ivi comprese le nuove attivazioni di grandi macchine diagnostiche e terapeutiche.”.
Ciò posto, osserva il Collegio che il suindicato decreto, nelle more dell’adozione di “un nuovo strumento programmatorio atto a rappresentare eventuali residui fabbisogni di apparecchiature di R.M.N. a scopo diagnostico – Gruppo A di campo uguale o inferiore a 2 Tesla”, ha disposto la “sospensione”delle relative procedure di autorizzazione alla installazione “per non oltre sei mesi” dall’adozione del provvedimento, termine ampiamente scaduto già al momento della presentazione dell’istanza del centro ricorrente (in data 27 gennaio 2014).
5.4. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per accogliere l’azione di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza inoltrata dal Centro di Radiologia Carpinelli S.r.l.
6. Non può trovare, invece, accoglimento la richiesta di designare di un commissario ad acta. Osserva il Collegio, da un lato, che tale figura è incompatibile con l’istituto del silenzio-assenso – atteso che il provvedimento di cui all’art. 117, comma 3, del c.p.a. è riferibile alla diversa fattispecie del silenzio-inadempimento – dall’altro, che nemmeno è predicabile un’eventuale nomina ai sensi dell’art. 114, comma 3, lettera d), poichè quest’ultima presuppone il previo esperimento del giudizio di ottemperanza.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie entro i limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta la formazione del silenzio-assenso sull’istanza inoltrata dal Centro di Radiologia Carpinelli S.r.l. per ottenere l’autorizzazione all'installazione di un'apparecchiatura di risonanza magnetica del gruppo A.
Condanna la Regione Campania a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, comprensive del contributo unificato, che si liquidano complessivamente in € 1.000,00(mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2014





 

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