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n. 1-2015 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE VII - Sentenza 5 dicembre 2014 n. 6390
Pres. Pagano, est.
Perrelli
Comune di Santa Croce del Sannio (Avv. Mauro Carrozzini) c.
Regione Campania (Avv. Maria Laura Consolazio) Aeronautica Militare – III
Regione Aerea – Reparto territorio e patrimonio (n.c.), Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale Campania – Arpac (n.c.), Comando del
Dipartimento Marittimo Militare dello Jonio e del Canale d’Otranto
(MARIDIPART) (n.c.), Comando RFC Regionale Campania – Ufficio Affari
Generali (n.c.), Comune di Circello (n.c.), Comune di Morcone (n.c.),
Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro (n.c.), Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile – Enac (n.c.) Ente Nazionale Assistenza al Volo SpA –
Enav (n.c.) Provincia di Benevento (n.c.), Rete ferroviaria Italiana SpA
(n.c.) Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato),
Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Distrettuale
dello Stato) Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura Distrettuale
dello Stato), Autorità di Bacino della Puglia (Avvocatura Distrettuale
dello Stato), Asl Benevento 1 (Avv.ti Caterina Costantini e Maria Concetta
Tedesco) nei confronti di Compagnia Generale Investimenti srl (n.c.) e
World Wind Energy House srl (n.c.) con l’intervento ad opponendum di Ics
Centro Sperimentale di Ingegneria srl (Avv.ti Gian Luca Lemmo, Simona
Viola, Mario Bucello) |
1. Ambiente – Energie rinnovabili – Installazione di un
impianto di energia eolica – Autorizzazione Unica regionale – Rilasciata
in presenza di un discordante parere della Soprintendenza sull’allocazione
dell’impianto – Legittimità – Sussiste – Ragioni – Genericità del parere –
Congrua motivazione del provvedimento autorizzativo.
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2. Ambiente – Energie rinnovabili – Installazione di un
impianto di energia eolica – Autorizzazione Unica regionale – Violazione
del punto 14.3 delle Linee Guida Nazionali – Violazione dell’ordine
cronologico di trattazione delle domande per il rilascio
dell’autorizzazione – Ricorso del Comune – Inammissibilità – Sussiste –
Ragioni – Legittimazione passiva della società istante.
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3. Ambiente – Energie rinnovabili – Installazione di un
impianto di energia eolica – Installazione in un’area di crinale -
Autorizzazione Unica regionale – Violazione delle norme del piano
territoriale di coordinamento che vietano tali interventi sulle aree di
crinale – Non sussiste – Ragioni - Mancata individuazione delle aree di
crinale da parte del PUC – Conseguenza – Infondatezza del ricorso.
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1. L’autorizzazione regionale all’installazione di un
impianto di energia eolica deve ritenersi legittima anche in presenza di
un discordante parere vincolante della Soprintendenza in ordine
all’allocazione dell’impianto, laddove tali pareri abbiano affermato
genericamente l’influenza paesaggistica delle torri eoliche senza recare
le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell’assenso, e la Regione abbia dato ampiamente conto delle ragioni per
le quali ha inteso discostarsi dagli stessi.
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2. E’ inammissibile per carenza d’interesse la censura
con cui il Comune interessato dai lavori di realizzazione di un impianto
di energia eolica contesti alla Regione la violazione dell’ordine
cronologico di trattazione delle domande di autorizzazione di cui al punto
14.3 delle Linee Guida Nazionali in materia di energie rinnovabili, atteso
che l’unico legittimato a dolersi del mancato rispetto dell’ordine
cronologico è la società che ha presentato l’istanza pretermessa.
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3. Deve ritenersi infondata la censura con cui il Comune
interessato dai lavori di realizzazione di un impianto di energia eolica
contesti alla Regione la violazione della norma del Piano Territoriale di
Coordinamento che vieta la installazione di impianti eolici nelle aree di
crinale, laddove lo stesso Comune abbia mancato di approvare il PUC a cui
il Piano di coordinamento affidava il compito di individuare le aree di
crinale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4174 del
2013, proposto dal Comune di Santa Croce del Sannio, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro
Carrozzini, con domicilio eletto presso lo studio Sorrentino in Napoli, V.
Arte della Lana 16;
contro
la Regione Campania, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria
Laura Consolazio, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in
Napoli, via S.Lucia 81; l’Aeronautica Militare- Regione Area-Reparto
Territorio e Patrmonio, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Campania-Arpac, Comando del Dipartimento Marittimo Militare dello Jonio e
del Canale D'Otranto-Maridipart, Comando Rfc Regionale Campania- Ufficio
Affari Generali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, non costituiti in giudizio; il Comune di Circello, in persona
del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; il Comune di
Morcone, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio; la Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, Ente Nazionale per
L'Aviazione Civile-Enac, Ente Nazionale Assistenza al Volo Spa - Enav Spa,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non
costituiti in giudizio; la Provincia di Benevento Presidente, Rete
Ferroviaria Italiana Spa, in persona dei rispettivi legali
rappresentantipro tempore, non costituiti in giudizio; il Ministero
dell'Interno, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei Ministri pro
tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, anche domiciliata ria per legge in Napoli, via Diaz, 11;
l’Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato, presso cui domicilia ope legis in Napoli, via Diaz n.
11; l’A.S.L. Benevento 1, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Costantini e
Maria Concetta Tedesco, legalmente domiciliata presso la Segreteria del
T.A.R., in Napoli, piazza Municipio n. 64;
nei confronti di
la Compagnia Generale Investimenti Srl, la
World Wind Enrgy House Srl, la Terna S.p.A., in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum: Ics Centro Sperimentale di
Ingegneria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Luca Lemmo, Simona
Viola, Mario Bucello, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via
del Parco Margherita n.31;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale n. 250 del
29.5.2013 della Regione Campania – AGC 12 – Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Economico – Settore 4 Regolazione Mercati, avente ad oggetto: “
D.legs. 387/2003 art. 12 – Impianti alimentati da fonte rinnovabile:
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la
produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza di 21 MW, da
realizzare nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN). Proponente COGEIN
s.r.l.”, pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 3.6.2013.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero
della Difesa, dell’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi
Liri-Garigliano-Volturno, dell’ A.S.L. Benevento 1, del Ministero
dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa
Civile, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero
dello Sviluppo Economico e dell’ Autorità di Bacino per la
Puglia;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 la
dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
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FATTO
1. Il Comune ricorrente ha impugnato il decreto
con il quale la Regione Campania ha autorizzato la costruzione e
l’esercizio di un impianto eolico nel suo territorio.
1.1. Ad avviso
del Comune di Santa Croce del Sannio, l’autorizzazione de qua sarebbe stata rilasciata senza tenere conto del parere negativo espresso
dall’Ente locale e di quello con prescrizioni adottato il 13.2.2012 dalla
Soprintendenza per le Provincie di Caserta e Benevento, successivamente
confermato dal funzionario presente alla conferenza di servizi del
20.4.2012, secondo il quale “ gli aerogeneratori dovranno essere spostati
a una distanza non inferiore a 500 metri dalle aree boscate individuate
dall’art. 142 lett. g) del D.lgs. n. 42/2004”.
2. Il Comune ricorrente
deduce, quindi, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione
di legge (artt. 142, lettere c) e g), 146, comma 5, 148 del D.lgs. n.
42/2004; artt. 3, 14 e 14 quater della legge n. 241/1990; D.M.
10.9.2010; art. 13 del Piano territoriale e di coordinamento della
Provincia di Benevento) e per eccesso di potere per travisamento dei fatti
e dei presupposti, chiedendone l’annullamento.
3. L’Autorità di Bacino
della Puglia, l’A.S.L. di Benevento, il Ministero della Difesa,
ritualmente costituiti in giudizio, hanno eccepito la loro carenza di
legittimazione passiva, essendo estranei all’iter procedimentale
che ha portato all’adozione del decreto dirigenziale impugnato.
4. Il
Ministero dell’Interno, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ritualmente costituiti in
giudizio, hanno concluso per la reiezione del ricorso.
5. La Regione
Campania, ritualmente costituita in giudizio, ha evidenziato
l’infondatezza delle censure articolate in merito al mancato spostamento
delle pale eoliche, nonché la carenza di interesse dell’amministrazione
ricorrente in relazione alla censura concernente l’eventuale mancato
rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione delle istanze,
concludendo per le reiezione del gravame.
6. L’interveniente ad
opponendum società ICS Centro Sperimentale di Ingegneria a r.l.,
incaricata delle indagini geognostiche che verrebbero travolte in ipotesi
di annullamento dell’autorizzazione, ha eccepito, in via preliminare
l’irricevibilità per tardività del ricorso e la sua inammissibilità per
omessa notifica al controinteressato CO.GE.IN s.r.l., concludendo nel
merito per la reiezione del gravame.
7. Le altre amministrazioni
intimate e le società controinteressate, benché ritualmente evocate in
giudizio, non si sono costituite.
8. Con l’ordinanza n. 1654 del
23.10.2013 la Sezione ha respinto la domanda di misure cautelari ritenendo
che” ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare (…)
non appare sussistere il requisito del fumus, atteso che le censure aventi
ad oggetto la violazione dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 sono
generiche e non confutano le argomentazioni contenute nel decreto
impugnato per non disporre lo spostamento degli aerogeneratori, così come
prescritto dalla Soprintendenza nel suo parere favorevole, mentre le
censure concernenti la dedotta violazione del criterio cronologico nella
trattazione delle istanze di autorizzazione sono inammissibili per carenza
di interesse dell’Ente locale”.
9. Alla pubblica udienza del
23.10.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Occorre esaminare, in via preliminare, le
eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da parte delle
amministrazioni convenute.
11. Le eccezioni sollevate dal Ministero
della Difesa, dell’ASL di Benevento e dell’Autorità di Bacino della Puglia
sono fondate giacché dall’esame dell’atto impugnato non emerge alcun atto
riconducibile alle predette amministrazioni e, d’altro canto, lo stesso
ricorso non solleva alcuna censura che riguardi le stesse.
11.1. Ne
discende che va disposta l’estromissione dal giudizio delle richiamate
amministrazioni.
12. Nel merito il Collegio ritiene che il ricorso sia
infondato e vada respinto, considerazione che lo esime dall’esaminare le
ulteriori eccezioni di inammissibilità e di ricevibilità sollevate dalle
parti costituite.
13. Oggetto del presente ricorso è il decreto
dirigenziale n. 250 del 29.5.2013 con il quale la Regione Campania ha,
previo parere favorevole della Commissione V.I.A. e della conferenza di
servizi, autorizzato il progetto per la costruzione e l’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, composto (a
seguito di rimodulazione) da 7 turbine di potenza fino a 3 MW ciascuna,
per una potenza complessiva di 21 MW, da edificarsi quanto agli
aerogeneratori e alla viabilità nel territorio del Comune di Santa Croce
del Sannio e quanto alle opere connesse necessarie all’allacciamento alla
RTN nei Comuni di Morcone e di Circello.
14. Con i primi cinque motivi
di ricorso il Comune ricorrente deduce l’illegittimità dell’autorizzazione
unica rilasciata dalla Regione Campania poiché la predetta autorità
avrebbe ingiustificatamente disatteso e pretermesso il parere vincolante
adottato dalla Soprintendenza, nonostante fosse stato confermato nel corso
della conferenza di servizi del 20.4.2012, asserendo erroneamente che il
progetto non incide su area vincolata, senza tenere conto
dell’affermazione della autorità preposta al vincolo secondo la quale “la
linea di collegamento elettrico in progetto attraversa aree sottoposte a
vincoli paesaggistici istituiti ope legis dall’art. 142, lettere c) e g)
del D.lgs. n. 42/2004”.
14.1. Al riguardo il Collegio osserva che, a
differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, la Regione Campania
nel decreto impugnato, pur dando atto che il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali non ha partecipato tramite i propri organi periferici
alla conferenza di servizi del 5.3.2013 e non ha trasmesso alcuna
obiezione al verbale recante la decisione di chiudere il procedimento con
esito positivo a maggioranza, ha ampiamente dato conto delle ragioni per
le quali ha inteso discostarsi dalla nota della Soprintendenza per le
Provincie di Benevento e Caserta prot. n. 6112 del 13.3.2012.
14.2. La
Regione precisa, infatti, che “ i pareri indirizzati della Soprintendenza
alla conferenza di servizi (anche alla luce delle controdeduzioni
presentate dalla società proponente) non appaiono congruamente motivati,
laddove si limitano ad affermare apoditticamente che le aree direttamente
investite dall’impianto ancorché non sottoposte a vincolo sarebbero
“influenzate paesaggisticamente dalle torri eoliche” e non recano neppure
le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell’assenso”.
14.3. Prosegue la Regione affermando che le
“prescrizioni impartite dalla Soprintendenza risultano di impossibile
attuazione per le seguenti motivazioni: 1) il limite dell’area soggetta al
vincolo dista meno di 500 m dai confini regionali e comunali, motivo per
cui, in ragione dello spostamento, l’impianto ricadrebbe inn altri Comuni
e Regioni; 2) gli studi anemometrici e la morfologia dell’area rendono
l’ubicazione scelta per i singoli aerogeneratori l’unica in grado di
consentire il rispetto delle prescrizioni normative e un efficiente
sfruttamento della risorsa eolica; 3) lo spostamento prescritto
comporterebbe inevitabilmente, la localizzazione degli aerogeneratori in
posizione di maggiore prossimità rispetto ad alcuni complessi rurali della
zona, con evidenti ripercussioni sugli stessi”.
14.4. Il Collegio
ritiene la predetta motivazione congrua e razionalmente idonea a superare
la prescrizione dettata dalla Soprintendenza, non senza evidenziare che il
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, vale a dire l’autorità
preposta alla tutela del vincolo asseritamente violato e leso dal decreto
impugnato, non solo non ha presentato osservazioni al verbale della
conferenza di servizi recante la decisione di concludere il procedimento
autorizzatorio con esito positivo, né ha impugnato autonomamente il
decreto gravato, ma, costituitosi nel presente giudizio, ha concluso
insistendo per la reiezione del ricorso.
14.5. Ad avviso del Collegio,
in conclusione, le censure articolate dal Comune ricorrente sono non
accoglibili in quanto si limitano a contestare il mancato rispetto della
prescrizione impartita dalla Soprintendenza, senza confutare le
motivazioni addotte dalla Regione nel decreto impugnato per superare la
predetta prescrizione e senza assumere posizione in ordine al parere
favorevole al progetto espresso dalla Commissione V.I.A. con conseguente
inapplicabilità del disposto dell’art. 14 quater, comma 3, della
legge n. 241/1990, sebbene se ne lamenti la violazione.
14.6. Per tali
ragioni devono essere disattesi tutti i motivi sin qui esaminati.
15.
Con il sesto motivo il Comune ricorrente deduce l’illegittimità del
decreto impugnato per violazione del punto 14.3 delle Linee Guida
Nazionali in materia di energie rinnovabili di cui al D.M. 10.9.2010
poiché non sarebbe stato rispettato nella trattazione delle domande
l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, essendo stata
depositata analoga istanza di autorizzazione relativa alla medesima area
da parte della società World Wind Energy House s.r.l. con conseguente
pericolo del verificarsi del c.d. effetto selva, in ipotesi di
approvazione di entrambe le richieste.
15.1. La censura è palesemente
inammissibile per carenza di interesse.
L’unico soggetto legittimato a
dolersi del mancato rispetto dell’ordine cronologico nell’esame delle
istanze per l’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di
un parco eolico è evidentemente la società che ha presentato l’istanza
pretermessa e non certamente l’amministrazione comunale che è ente
esponenziale degli interessi concernenti il proprio territorio e la
propria cittadinanza, ma non anche titolare dell’interesse dei singoli
imprenditori del settore delle energie alternative.
16. Deve, infine
essere disattesa anche la settima e ultima censura con la quale il Comune
ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13 del
Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Benevento poiché la
zona interessata dall’autorizzazione unica rientrerebbe nell’“area di
crinale” in relazione alla quale sussiste il divieto di installazione di
impianti eolici.
16.1. Dalla lettura del decreto impugnato emerge,
infatti, che “l’impianto eolico in progetto non ricade nell’area di
crinale individuata dal PTCP nella tavola A 2.2 e che in ogni caso l’art.
13 del PTCP specifica che le aree di crinale, non essendo state
cartografate, dovranno essere individuate dai PUC in fase di adeguamento
al PTCP”.
16.2. Prosegue la Regione evidenziando che il “PUC del Comune
di Santa Croce del Sannio non risulta ancora essere stato approvato” e che
“la direttiva relativa alla densità di una torre ogni 5 ettari è
ampiamente rispettata”. Ne discende, pertanto, l’infondatezza della
censura sollevata dal Comune ricorrente perché le aree interessate dal
progetto non risultano ricadere nell’area di crinale, area, peraltro, non
ancora individuata in assenza dell’approvazione del PUC da parte dell’Ente
locale.
17. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve, pertanto,
essere respinto.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza, ad
eccezione delle amministrazioni estromesse dal giudizio in relazione alle
quali sussistono giustificati motivi per la compensazione. Nulla va
disposto sulle spese in ordine alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa,
dell’ASL di Benevento e dell’Autorità di Bacino del Sannio; rigetta il
ricorso.
Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di
lite in favore delle sole parti costituite liquidate in complessivi euro
3.000, 00 (tremila/00) da ripartirsi pro quota, in parti uguali, oltre gli
accessori di legge. Compensa le spese di lite con le amministrazioni
estromesse dal giudizio. Nulla spese rispetto alle parti non
costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro
Pagano, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Marina Perrelli,
Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
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