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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 5 dicembre 2014 n. 6390
Pres. Pagano, est. Perrelli
Comune di Santa Croce del Sannio (Avv. Mauro Carrozzini) c. Regione Campania (Avv. Maria Laura Consolazio) Aeronautica Militare – III Regione Aerea – Reparto territorio e patrimonio (n.c.), Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania – Arpac (n.c.), Comando del Dipartimento Marittimo Militare dello Jonio e del Canale d’Otranto (MARIDIPART) (n.c.), Comando RFC Regionale Campania – Ufficio Affari Generali (n.c.), Comune di Circello (n.c.), Comune di Morcone (n.c.), Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro (n.c.), Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Enac (n.c.) Ente Nazionale Assistenza al Volo SpA – Enav (n.c.) Provincia di Benevento (n.c.), Rete ferroviaria Italiana SpA (n.c.) Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Distrettuale dello Stato) Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Autorità di Bacino della Puglia (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Asl Benevento 1 (Avv.ti Caterina Costantini e Maria Concetta Tedesco) nei confronti di Compagnia Generale Investimenti srl (n.c.) e World Wind Energy House srl (n.c.) con l’intervento ad opponendum di Ics Centro Sperimentale di Ingegneria srl (Avv.ti Gian Luca Lemmo, Simona Viola, Mario Bucello)


1. Ambiente – Energie rinnovabili – Installazione di un impianto di energia eolica – Autorizzazione Unica regionale – Rilasciata in presenza di un discordante parere della Soprintendenza sull’allocazione dell’impianto – Legittimità – Sussiste – Ragioni – Genericità del parere – Congrua motivazione del provvedimento autorizzativo.

 

2. Ambiente – Energie rinnovabili – Installazione di un impianto di energia eolica – Autorizzazione Unica regionale – Violazione del punto 14.3 delle Linee Guida Nazionali – Violazione dell’ordine cronologico di trattazione delle domande per il rilascio dell’autorizzazione – Ricorso del Comune – Inammissibilità – Sussiste – Ragioni – Legittimazione passiva della società istante.

 

3. Ambiente – Energie rinnovabili – Installazione di un impianto di energia eolica – Installazione in un’area di crinale - Autorizzazione Unica regionale – Violazione delle norme del piano territoriale di coordinamento che vietano tali interventi sulle aree di crinale – Non sussiste – Ragioni - Mancata individuazione delle aree di crinale da parte del PUC – Conseguenza – Infondatezza del ricorso.

 

 

1. L’autorizzazione regionale all’installazione di un impianto di energia eolica deve ritenersi legittima anche in presenza di un discordante parere vincolante della Soprintendenza in ordine all’allocazione dell’impianto, laddove tali pareri abbiano affermato genericamente l’influenza paesaggistica delle torri eoliche senza recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso, e la Regione abbia dato ampiamente conto delle ragioni per le quali ha inteso discostarsi dagli stessi.

 

2. E’ inammissibile per carenza d’interesse la censura con cui il Comune interessato dai lavori di realizzazione di un impianto di energia eolica contesti alla Regione la violazione dell’ordine cronologico di trattazione delle domande di autorizzazione di cui al punto 14.3 delle Linee Guida Nazionali in materia di energie rinnovabili, atteso che l’unico legittimato a dolersi del mancato rispetto dell’ordine cronologico è la società che ha presentato l’istanza pretermessa.

 

3. Deve ritenersi infondata la censura con cui il Comune interessato dai lavori di realizzazione di un impianto di energia eolica contesti alla Regione la violazione della norma del Piano Territoriale di Coordinamento che vieta la installazione di impianti eolici nelle aree di crinale, laddove lo stesso Comune abbia mancato di approvare il PUC a cui il Piano di coordinamento affidava il compito di individuare le aree di crinale.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 4174 del 2013, proposto dal Comune di Santa Croce del Sannio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Carrozzini, con domicilio eletto presso lo studio Sorrentino in Napoli, V. Arte della Lana 16;

contro



la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Napoli, via S.Lucia 81; l’Aeronautica Militare- Regione Area-Reparto Territorio e Patrmonio, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania-Arpac, Comando del Dipartimento Marittimo Militare dello Jonio e del Canale D'Otranto-Maridipart, Comando Rfc Regionale Campania- Ufficio Affari Generali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; il Comune di Circello, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; il Comune di Morcone, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; la Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, Ente Nazionale per L'Aviazione Civile-Enac, Ente Nazionale Assistenza al Volo Spa - Enav Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; la Provincia di Benevento Presidente, Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentantipro tempore, non costituiti in giudizio; il Ministero dell'Interno, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliata ria per legge in Napoli, via Diaz, 11; l’Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia ope legis in Napoli, via Diaz n. 11; l’A.S.L. Benevento 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Costantini e Maria Concetta Tedesco, legalmente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R., in Napoli, piazza Municipio n. 64;

nei confronti di



la Compagnia Generale Investimenti Srl, la World Wind Enrgy House Srl, la Terna S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

e con l'intervento di



ad opponendum:
Ics Centro Sperimentale di Ingegneria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Luca Lemmo, Simona Viola, Mario Bucello, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via del Parco Margherita n.31;

per l'annullamento



- del decreto dirigenziale n. 250 del 29.5.2013 della Regione Campania – AGC 12 – Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico – Settore 4 Regolazione Mercati, avente ad oggetto: “ D.legs. 387/2003 art. 12 – Impianti alimentati da fonte rinnovabile: autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza di 21 MW, da realizzare nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN). Proponente COGEIN s.r.l.”, pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 3.6.2013.

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero della Difesa, dell’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, dell’ A.S.L. Benevento 1, del Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’ Autorità di Bacino per la Puglia;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO



1. Il Comune ricorrente ha impugnato il decreto con il quale la Regione Campania ha autorizzato la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico nel suo territorio.
1.1. Ad avviso del Comune di Santa Croce del Sannio, l’autorizzazione de qua sarebbe stata rilasciata senza tenere conto del parere negativo espresso dall’Ente locale e di quello con prescrizioni adottato il 13.2.2012 dalla Soprintendenza per le Provincie di Caserta e Benevento, successivamente confermato dal funzionario presente alla conferenza di servizi del 20.4.2012, secondo il quale “ gli aerogeneratori dovranno essere spostati a una distanza non inferiore a 500 metri dalle aree boscate individuate dall’art. 142 lett. g) del D.lgs. n. 42/2004”.
2. Il Comune ricorrente deduce, quindi, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge (artt. 142, lettere c) e g), 146, comma 5, 148 del D.lgs. n. 42/2004; artt. 3, 14 e 14 quater della legge n. 241/1990; D.M. 10.9.2010; art. 13 del Piano territoriale e di coordinamento della Provincia di Benevento) e per eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, chiedendone l’annullamento.
3. L’Autorità di Bacino della Puglia, l’A.S.L. di Benevento, il Ministero della Difesa, ritualmente costituiti in giudizio, hanno eccepito la loro carenza di legittimazione passiva, essendo estranei all’iter procedimentale che ha portato all’adozione del decreto dirigenziale impugnato.
4. Il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ritualmente costituiti in giudizio, hanno concluso per la reiezione del ricorso.
5. La Regione Campania, ritualmente costituita in giudizio, ha evidenziato l’infondatezza delle censure articolate in merito al mancato spostamento delle pale eoliche, nonché la carenza di interesse dell’amministrazione ricorrente in relazione alla censura concernente l’eventuale mancato rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione delle istanze, concludendo per le reiezione del gravame.
6. L’interveniente ad opponendum società ICS Centro Sperimentale di Ingegneria a r.l., incaricata delle indagini geognostiche che verrebbero travolte in ipotesi di annullamento dell’autorizzazione, ha eccepito, in via preliminare l’irricevibilità per tardività del ricorso e la sua inammissibilità per omessa notifica al controinteressato CO.GE.IN s.r.l., concludendo nel merito per la reiezione del gravame.
7. Le altre amministrazioni intimate e le società controinteressate, benché ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
8. Con l’ordinanza n. 1654 del 23.10.2013 la Sezione ha respinto la domanda di misure cautelari ritenendo che” ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare (…) non appare sussistere il requisito del fumus, atteso che le censure aventi ad oggetto la violazione dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 sono generiche e non confutano le argomentazioni contenute nel decreto impugnato per non disporre lo spostamento degli aerogeneratori, così come prescritto dalla Soprintendenza nel suo parere favorevole, mentre le censure concernenti la dedotta violazione del criterio cronologico nella trattazione delle istanze di autorizzazione sono inammissibili per carenza di interesse dell’Ente locale”.
9. Alla pubblica udienza del 23.10.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



10. Occorre esaminare, in via preliminare, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da parte delle amministrazioni convenute.
11. Le eccezioni sollevate dal Ministero della Difesa, dell’ASL di Benevento e dell’Autorità di Bacino della Puglia sono fondate giacché dall’esame dell’atto impugnato non emerge alcun atto riconducibile alle predette amministrazioni e, d’altro canto, lo stesso ricorso non solleva alcuna censura che riguardi le stesse.
11.1. Ne discende che va disposta l’estromissione dal giudizio delle richiamate amministrazioni.
12. Nel merito il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto, considerazione che lo esime dall’esaminare le ulteriori eccezioni di inammissibilità e di ricevibilità sollevate dalle parti costituite.
13. Oggetto del presente ricorso è il decreto dirigenziale n. 250 del 29.5.2013 con il quale la Regione Campania ha, previo parere favorevole della Commissione V.I.A. e della conferenza di servizi, autorizzato il progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, composto (a seguito di rimodulazione) da 7 turbine di potenza fino a 3 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 21 MW, da edificarsi quanto agli aerogeneratori e alla viabilità nel territorio del Comune di Santa Croce del Sannio e quanto alle opere connesse necessarie all’allacciamento alla RTN nei Comuni di Morcone e di Circello.
14. Con i primi cinque motivi di ricorso il Comune ricorrente deduce l’illegittimità dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Campania poiché la predetta autorità avrebbe ingiustificatamente disatteso e pretermesso il parere vincolante adottato dalla Soprintendenza, nonostante fosse stato confermato nel corso della conferenza di servizi del 20.4.2012, asserendo erroneamente che il progetto non incide su area vincolata, senza tenere conto dell’affermazione della autorità preposta al vincolo secondo la quale “la linea di collegamento elettrico in progetto attraversa aree sottoposte a vincoli paesaggistici istituiti ope legis dall’art. 142, lettere c) e g) del D.lgs. n. 42/2004”.
14.1. Al riguardo il Collegio osserva che, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, la Regione Campania nel decreto impugnato, pur dando atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non ha partecipato tramite i propri organi periferici alla conferenza di servizi del 5.3.2013 e non ha trasmesso alcuna obiezione al verbale recante la decisione di chiudere il procedimento con esito positivo a maggioranza, ha ampiamente dato conto delle ragioni per le quali ha inteso discostarsi dalla nota della Soprintendenza per le Provincie di Benevento e Caserta prot. n. 6112 del 13.3.2012.
14.2. La Regione precisa, infatti, che “ i pareri indirizzati della Soprintendenza alla conferenza di servizi (anche alla luce delle controdeduzioni presentate dalla società proponente) non appaiono congruamente motivati, laddove si limitano ad affermare apoditticamente che le aree direttamente investite dall’impianto ancorché non sottoposte a vincolo sarebbero “influenzate paesaggisticamente dalle torri eoliche” e non recano neppure le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”.
14.3. Prosegue la Regione affermando che le “prescrizioni impartite dalla Soprintendenza risultano di impossibile attuazione per le seguenti motivazioni: 1) il limite dell’area soggetta al vincolo dista meno di 500 m dai confini regionali e comunali, motivo per cui, in ragione dello spostamento, l’impianto ricadrebbe inn altri Comuni e Regioni; 2) gli studi anemometrici e la morfologia dell’area rendono l’ubicazione scelta per i singoli aerogeneratori l’unica in grado di consentire il rispetto delle prescrizioni normative e un efficiente sfruttamento della risorsa eolica; 3) lo spostamento prescritto comporterebbe inevitabilmente, la localizzazione degli aerogeneratori in posizione di maggiore prossimità rispetto ad alcuni complessi rurali della zona, con evidenti ripercussioni sugli stessi”.
14.4. Il Collegio ritiene la predetta motivazione congrua e razionalmente idonea a superare la prescrizione dettata dalla Soprintendenza, non senza evidenziare che il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, vale a dire l’autorità preposta alla tutela del vincolo asseritamente violato e leso dal decreto impugnato, non solo non ha presentato osservazioni al verbale della conferenza di servizi recante la decisione di concludere il procedimento autorizzatorio con esito positivo, né ha impugnato autonomamente il decreto gravato, ma, costituitosi nel presente giudizio, ha concluso insistendo per la reiezione del ricorso.
14.5. Ad avviso del Collegio, in conclusione, le censure articolate dal Comune ricorrente sono non accoglibili in quanto si limitano a contestare il mancato rispetto della prescrizione impartita dalla Soprintendenza, senza confutare le motivazioni addotte dalla Regione nel decreto impugnato per superare la predetta prescrizione e senza assumere posizione in ordine al parere favorevole al progetto espresso dalla Commissione V.I.A. con conseguente inapplicabilità del disposto dell’art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241/1990, sebbene se ne lamenti la violazione.
14.6. Per tali ragioni devono essere disattesi tutti i motivi sin qui esaminati.
15. Con il sesto motivo il Comune ricorrente deduce l’illegittimità del decreto impugnato per violazione del punto 14.3 delle Linee Guida Nazionali in materia di energie rinnovabili di cui al D.M. 10.9.2010 poiché non sarebbe stato rispettato nella trattazione delle domande l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, essendo stata depositata analoga istanza di autorizzazione relativa alla medesima area da parte della società World Wind Energy House s.r.l. con conseguente pericolo del verificarsi del c.d. effetto selva, in ipotesi di approvazione di entrambe le richieste.
15.1. La censura è palesemente inammissibile per carenza di interesse.
L’unico soggetto legittimato a dolersi del mancato rispetto dell’ordine cronologico nell’esame delle istanze per l’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un parco eolico è evidentemente la società che ha presentato l’istanza pretermessa e non certamente l’amministrazione comunale che è ente esponenziale degli interessi concernenti il proprio territorio e la propria cittadinanza, ma non anche titolare dell’interesse dei singoli imprenditori del settore delle energie alternative.
16. Deve, infine essere disattesa anche la settima e ultima censura con la quale il Comune ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13 del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Benevento poiché la zona interessata dall’autorizzazione unica rientrerebbe nell’“area di crinale” in relazione alla quale sussiste il divieto di installazione di impianti eolici.
16.1. Dalla lettura del decreto impugnato emerge, infatti, che “l’impianto eolico in progetto non ricade nell’area di crinale individuata dal PTCP nella tavola A 2.2 e che in ogni caso l’art. 13 del PTCP specifica che le aree di crinale, non essendo state cartografate, dovranno essere individuate dai PUC in fase di adeguamento al PTCP”.
16.2. Prosegue la Regione evidenziando che il “PUC del Comune di Santa Croce del Sannio non risulta ancora essere stato approvato” e che “la direttiva relativa alla densità di una torre ogni 5 ettari è ampiamente rispettata”. Ne discende, pertanto, l’infondatezza della censura sollevata dal Comune ricorrente perché le aree interessate dal progetto non risultano ricadere nell’area di crinale, area, peraltro, non ancora individuata in assenza dell’approvazione del PUC da parte dell’Ente locale.
17. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza, ad eccezione delle amministrazioni estromesse dal giudizio in relazione alle quali sussistono giustificati motivi per la compensazione. Nulla va disposto sulle spese in ordine alle parti non costituite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa, dell’ASL di Benevento e dell’Autorità di Bacino del Sannio; rigetta il ricorso.
Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite in favore delle sole parti costituite liquidate in complessivi euro 3.000, 00 (tremila/00) da ripartirsi pro quota, in parti uguali, oltre gli accessori di legge. Compensa le spese di lite con le amministrazioni estromesse dal giudizio. Nulla spese rispetto alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014





 

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