REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di
registro generale 1508 del 2014, proposto da: Polo Nautico Viareggio
S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dagli avv. Roberto Righi, Andrea Pontenani, Alberto Morbidelli, con
domicilio eletto presso l’avv. Alberto Morbidelli in Firenze, Via La
Marmora, n. 14;
contro
Autorità Portuale Regionale della Toscana, in persona
del Segretario Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Arianna
Paoletti e domiciliata in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana, n. 1;
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa
dall’avv. Arianna Paoletti e domiciliata in Firenze, piazza dell’Unità
Italiana, n. 1;
nei confronti di
Comune di Viareggio;
per l'accertamento
- dell'illegittimità del silenzio rifiuto
serbato dall'Autorità Portuale Regionale in ordine all'istanza di
subingresso/frazionamento della concessone demaniale dell'area sita nel
Comune di Viareggio e indentificata come Area DR1 (sup. 36.641 mq.),
disciplinata con atto formale n. 4 reg. e n. 25997 rep. del 12.03.2005 (e
successivi atti formali suppletivi n. 6 reg. e n. 25598 rep. del
05.12.2005; n. 9 reg. e n. 26865 rep. del 03.07.2006 e n. 1627249 rep. del
12.11.2007) del 10.09.2013, prot. 690;
- dell'illegittimità del
silenzio rifiuto serbato dall'Autorità Portuale Regionale in ordine
all'istanza di subingresso/frazionamento della concessone demaniale
dell'area sita nel Comune di Viareggio ed identificata come Area DR11
(sup. 5.768,47 mq.), disciplinata con atto formale n. 5 reg. e n. 26226
rep. del 19.05.2005 (e successivo atto supletivo n. 17 reg. e n. 27303 del
2008) del 10.09.2013 prot. 690;
e per
l'accertamento
dell'obbligo dell'Autorità Portuale Regionale
all'adozione di un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni, ex
art. 117 d.lgs. 104/2010, in ogni caso con nomina di un Commissario ad
acta per provvedere in ipotesi di pronto inadempimento oltre il termine
assegnato;
nonché per l'accertamento
ove sia ritenuta
ammissibile una pronuncia in questi termini, della fondatezza della
pretesa al rilascio dell'autorizzazione al subentro frazionato, demandando
all'Autorità Portuale Regionale la residua valutazione discrezionale
sull'idoneità tecnica dei subingredienti al fine dell'adozione dei
provvedimenti richiesti;
in ipotesi, previa conversione del rito, per
l'annullamento
della nota dell'Autorità Portuale Regionale del
13.06.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale Regionale e della
Regione Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre
2014 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori R. Righi, A.
Pontenani e A. Paoletti;
1 - La società "Polo Nautico Viareggio
s.r.l.", titolare di due concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto
la zona demaniale identificata, rispettivamente, come Area DR1 e Area
DR11, in data 27.01.2010 richiedeva al Comune di Viareggio, con distinte
istanze, il frazionamento delle due concessioni con subentro nelle stesse,
per ciascun lotto, di distinti soggetti, soci o consorziati con la stessa
"Polo Nautica Viareggio s.r.l.". A seguito dell’entrata in vigore della
legge regionale Toscana n. 23 del 2012, che attribuisce le competenze in
materia alla neo istituita "Autorità Portuale Regionale", in data
10.09.2013 la società ricorrente reiterava le domande di subentro con
frazionamento a detta Autorità. Il Comitato Portuale dell’Autorità, nella
riunione del 15.11.2013, nell’occuparsi delle richiamate istanze, decideva
di sospendere il loro esame e di richiedere un approfondimento della
questioni giuridiche da parte dell’Avvocatura Regionale, decisione che
veniva confermata nella seduta del 13.06.2014, in esito alla diffida della
ricorrente del 12.5.2014, ribadendosi anche nel nuovo atto la necessità di
attendere il parere dell’Avvocatura Regionale.
2 - Con il ricorso in
esame la società "Polo Nautico Viareggio s.r.l." agisce dinanzi a questo
Tribunale Amministrativo ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. affinché
venga accertata la illegittimità del silenzio serbato
dall’Amministrazione, con conseguente obbligo dell’Amministrazione stessa
di emanare un provvedimento espresso entro 30 giorni; si chiede anche, ove
ne sussistano i presupposti, l’accertamento della fondatezza delle istanze
di subentro, nonché, ove occorrer possa, l’annullamento della nota
dell’Autorità Portuale del 13.6.2014. Parte ricorrente in particolare
evidenzia:
- la “violazione dell’art. 97 Cost. e 2.16 e 17 l. 241/90 e
ss. modifiche”, con obbligo di pronuncia espressa da parte
dell’Amministrazione sulle istanze del 10.09.2013;
- la “fondatezza
della pretesa dedotta in giudizio” ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.,
trattandosi di “subentro” e non di “nuovo rilascio”, il che esclude la
necessità di procedura comparativa, e essendo ammissibile il “subingresso
frazionato”;
- la “illegittimità della nota 13.6.2014 per violazione
dell’art. 97 Cost., degli art. 2, 16 e 17 l. 241/90 e dell’art. 46 cod.
nav. Eccesso di potere. Sviamento di potere. Illogicità e
irragionevolezza”.
3 - L’Autorità Portuale Regionale della Toscana e la
Regione Toscana si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
L’Autorità Portuale Regionale ha altresì versato in atti il parere
dell’Avvocatura Regionale sulla questione in esame del 24 luglio 2014
(doc. 6 della resistente), il verbale della riunione del Comitato Portuale
del 30.07.2014 (che prende atto della pronuncia del parere, richiede
ulteriori atti all’Amministrazione comunale e dispone di richiedere alla
società ricorrete conferma della volontà di subentro), il verbale del
Comitato Portuale del 23.09.2014 in cui si prende atto della necessità di
sollecitare la trattazione della pratica.
4 - Chiamata la causa alla
camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2014, relatore il cons. Riccardo
Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata
trattenuta dal Collegio per la decisione.
5 – Il Collegio rileva, in
primo luogo, la fondatezza della proposta azione avverso il silenzio
rifiuto dell’Amministrazione. L’art. 2 della legge n. 241 del 1990 pone il
fondamentale principio dell’obbligo della p.a. di concludere i
procedimenti amministrativi mediante l’adozione di provvedimenti espressi,
adozione che deve peraltro avvenire nel termine di durata massima dei
procedimenti stessi, scattando in assenza di specifica regolamentazione il
termine residuale di legge di trenta giorni. Nel caso di specie risulta
dagli atti di causa che la società ricorrente ha proposto (anzi riproposto
rispetto a quelle originariamente presentate al Comune di Viareggio)
all’Autorità Portuale Regionale le istanze di subingresso nelle
concessioni, ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione, in data
10 settembre 2013; parte ricorrente individua il termine di durata del
procedimento in giorni 60, richiamando l’All. 1 al DPCM n. 225 del 2011;
dalla tabella allegata al decreto del Segretario Generale dell’Autorità
Portuale Regionale n. 9 del 2014 versata in atti dall’Autorità medesima
risulta invece che il termine relativo è di 120 giorni. Risulta evidente
che, anche prendendo a riferimento il più ampio termine di cui al citato
decreto n. 9 del 2014 (ancorché esso, invero, sia successivo alla
presentazione delle istanza in esame), 120 giorni sono ampiamente decorsi
dalla presentazione delle istanza del 10.9.2013 senza che l’Autorità
Portuale abbia assunto la determinazione conclusiva del procedimento
relativo, avendo invece rappresentato esigenze istruttorie (necessità di
parere dell’Avvocatura Regionale) ovvero la consapevolezza della necessità
di provvedere (verbale del 23.9.2014) senza che l’atto conclusivo del
procedimento sia però stato in effetti assunto. Ne consegue che sussistono
nella specie i presupposti di cui all’art. 117 c.p.a. in presenza dei
quali il giudice amministrativo deve ordinare all’Amministrazione di
provvedere entro il termine di trenta giorni.
6 – Quanto alla domanda
avanzata da parte ricorrente e relativa alla pronuncia sulla fondatezza
delle istanze, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a, il Collegio osserva
quanto segue. Il punto di ammissibilità in astratto del sub ingresso
frazionato nelle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 46 del
Codice della Navigazione è già stato affrontato dall’Amministrazione, che
ha sul tema chiesto il parere all’Avvocatura Regionale, la quale nel
parere del 24 luglio 2014 ha evidenziato che il principio di
"inscindibilità delle concessioni" invocato dalla Capitaneria di Porto in
seno al procedimento “non pare trovare alcun riscontro nel dato normativo”
e ha quindi richiamato, ritenendolo più autorevole di quello di segno
opposto e peraltro più recente, l’orientamento del Consiglio di Stato di
cui alla sentenza n. 4285 del 2011 favorevole al sub ingresso anche
frazionato, ritenendolo astrattamente ammissibile. In esito a tale parere,
nelle successive pronunce del Comitato portuale dell’Autorità del 30
luglio 2014 e del 23 settembre 2014 il problema della ammissibilità del
frazionamento delle concessioni non ha trovato più ingresso nella
discussione, venendo invece in considerazione le questioni di merito
attinenti alla scelta propriamente amministrativa, nella valutazione dei
contrapposti interessi, della conclusione della procedura. Ciò consente di
rilevare che il profilo dell’astratta ammissibilità del subingresso
frazionato è da ritenersi superato in senso positivo dall’Amministrazione,
alla quale deve quindi essere rivolto l’ordine di concludere il
procedimento amministrativo valutando la sussistenza nella specie delle
condizioni e dei presupposti tecnici per consentire in concreto
l’accoglimento delle istanze di parte ricorrente, ciò anche alla luce
delle compatibilità con le esigenze del pubblico interesse.
7 –
Risulta assorbita, in quanto peraltro presentata in via meramente
eventuale, la domanda di annullamento della nota del 13.6.2014.
8 –
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere
accolto, nei sensi sopra chiariti, con ordine all’Amministrazione di
provvedere. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico
dell’Autorità Portuale Regionale della Toscana nell’importo di cui al
dispositivo, potendo essere compensate nei confronti delle altre
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Autorità
Portuale Regionale delle Toscana di provvedere sulle istanze di parte
ricorrente del 10.9.2013 verificando la sussistenza, nei sensi di cui in
motivazione, delle condizioni e dei presupposti per il subingresso
frazionato nelle concessioni demaniali marittime di cui la ricorrente è
titolare.
Condanna l’Autorità Portuale Regionale della Toscana al
pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente
liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge; compensa le spese nei
confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella
camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Riccardo Giani,
Consigliere, Estensore
Raffaello Gisondi, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2014