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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 23 dicembre 2014 n. 2143
Pres. M. Nicolosi - Est. R. Giani
Polo Nautico Viareggio S.r.l. (Avv.ti R. Righi, A. Pontenani, A. Morbidelli) contro l’Autorità Portuale Regionale della Toscana e la Regione Toscana (Avv. A. Paoletti), e nei confronti del Comune di Viareggio (n.c.)


Demanio e patrimonio - Domanda di subingresso/frazionamento della concessione – Silenzio – Illegittimità – Principio di 'inscindibilità delle concessioni' - Insussistenza

 

 

È illegittimo il silenzio, serbato dall’Autorità Portuale Regionale (ben oltre il termine di conclusione del procedimento) sulla domanda di subingresso/frazionamento della concessione. Nel merito dell’ammissibilità in astratto del sub ingresso frazionato nelle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione, il principio di 'inscindibilità delle concessioni' invocato dalla Autorità in seno al procedimento non pare trovare alcun riscontro nel dato normativo come ritenuto dall’Avvocatura Regionale e come precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4285 del 2011 appunto favorevole al sub ingresso anche frazionato

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2014, proposto da: Polo Nautico Viareggio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Righi, Andrea Pontenani, Alberto Morbidelli, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Morbidelli in Firenze, Via La Marmora, n. 14;

 

contro



Autorità Portuale Regionale della Toscana, in persona del Segretario Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Paoletti e domiciliata in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana, n. 1; Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Arianna Paoletti e domiciliata in Firenze, piazza dell’Unità Italiana, n. 1;

nei confronti di
Comune di Viareggio;

per l'accertamento
- dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall'Autorità Portuale Regionale in ordine all'istanza di subingresso/frazionamento della concessone demaniale dell'area sita nel Comune di Viareggio e indentificata come Area DR1 (sup. 36.641 mq.), disciplinata con atto formale n. 4 reg. e n. 25997 rep. del 12.03.2005 (e successivi atti formali suppletivi n. 6 reg. e n. 25598 rep. del 05.12.2005; n. 9 reg. e n. 26865 rep. del 03.07.2006 e n. 1627249 rep. del 12.11.2007) del 10.09.2013, prot. 690;
- dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall'Autorità Portuale Regionale in ordine all'istanza di subingresso/frazionamento della concessone demaniale dell'area sita nel Comune di Viareggio ed identificata come Area DR11 (sup. 5.768,47 mq.), disciplinata con atto formale n. 5 reg. e n. 26226 rep. del 19.05.2005 (e successivo atto supletivo n. 17 reg. e n. 27303 del 2008) del 10.09.2013 prot. 690;

e per l'accertamento
dell'obbligo dell'Autorità Portuale Regionale all'adozione di un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni, ex art. 117 d.lgs. 104/2010, in ogni caso con nomina di un Commissario ad acta per provvedere in ipotesi di pronto inadempimento oltre il termine assegnato;

nonché per l'accertamento
ove sia ritenuta ammissibile una pronuncia in questi termini, della fondatezza della pretesa al rilascio dell'autorizzazione al subentro frazionato, demandando all'Autorità Portuale Regionale la residua valutazione discrezionale sull'idoneità tecnica dei subingredienti al fine dell'adozione dei provvedimenti richiesti;
in ipotesi, previa conversione del rito, per l'annullamento
della nota dell'Autorità Portuale Regionale del 13.06.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale Regionale e della Regione Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2014 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori R. Righi, A. Pontenani e A. Paoletti;

1 - La società "Polo Nautico Viareggio s.r.l.", titolare di due concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto la zona demaniale identificata, rispettivamente, come Area DR1 e Area DR11, in data 27.01.2010 richiedeva al Comune di Viareggio, con distinte istanze, il frazionamento delle due concessioni con subentro nelle stesse, per ciascun lotto, di distinti soggetti, soci o consorziati con la stessa "Polo Nautica Viareggio s.r.l.". A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale Toscana n. 23 del 2012, che attribuisce le competenze in materia alla neo istituita "Autorità Portuale Regionale", in data 10.09.2013 la società ricorrente reiterava le domande di subentro con frazionamento a detta Autorità. Il Comitato Portuale dell’Autorità, nella riunione del 15.11.2013, nell’occuparsi delle richiamate istanze, decideva di sospendere il loro esame e di richiedere un approfondimento della questioni giuridiche da parte dell’Avvocatura Regionale, decisione che veniva confermata nella seduta del 13.06.2014, in esito alla diffida della ricorrente del 12.5.2014, ribadendosi anche nel nuovo atto la necessità di attendere il parere dell’Avvocatura Regionale.
2 - Con il ricorso in esame la società "Polo Nautico Viareggio s.r.l." agisce dinanzi a questo Tribunale Amministrativo ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. affinché venga accertata la illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, con conseguente obbligo dell’Amministrazione stessa di emanare un provvedimento espresso entro 30 giorni; si chiede anche, ove ne sussistano i presupposti, l’accertamento della fondatezza delle istanze di subentro, nonché, ove occorrer possa, l’annullamento della nota dell’Autorità Portuale del 13.6.2014. Parte ricorrente in particolare evidenzia:
- la “violazione dell’art. 97 Cost. e 2.16 e 17 l. 241/90 e ss. modifiche”, con obbligo di pronuncia espressa da parte dell’Amministrazione sulle istanze del 10.09.2013;
- la “fondatezza della pretesa dedotta in giudizio” ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., trattandosi di “subentro” e non di “nuovo rilascio”, il che esclude la necessità di procedura comparativa, e essendo ammissibile il “subingresso frazionato”;
- la “illegittimità della nota 13.6.2014 per violazione dell’art. 97 Cost., degli art. 2, 16 e 17 l. 241/90 e dell’art. 46 cod. nav. Eccesso di potere. Sviamento di potere. Illogicità e irragionevolezza”.
3 - L’Autorità Portuale Regionale della Toscana e la Regione Toscana si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso. L’Autorità Portuale Regionale ha altresì versato in atti il parere dell’Avvocatura Regionale sulla questione in esame del 24 luglio 2014 (doc. 6 della resistente), il verbale della riunione del Comitato Portuale del 30.07.2014 (che prende atto della pronuncia del parere, richiede ulteriori atti all’Amministrazione comunale e dispone di richiedere alla società ricorrete conferma della volontà di subentro), il verbale del Comitato Portuale del 23.09.2014 in cui si prende atto della necessità di sollecitare la trattazione della pratica.
4 - Chiamata la causa alla camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2014, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
5 – Il Collegio rileva, in primo luogo, la fondatezza della proposta azione avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione. L’art. 2 della legge n. 241 del 1990 pone il fondamentale principio dell’obbligo della p.a. di concludere i procedimenti amministrativi mediante l’adozione di provvedimenti espressi, adozione che deve peraltro avvenire nel termine di durata massima dei procedimenti stessi, scattando in assenza di specifica regolamentazione il termine residuale di legge di trenta giorni. Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che la società ricorrente ha proposto (anzi riproposto rispetto a quelle originariamente presentate al Comune di Viareggio) all’Autorità Portuale Regionale le istanze di subingresso nelle concessioni, ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione, in data 10 settembre 2013; parte ricorrente individua il termine di durata del procedimento in giorni 60, richiamando l’All. 1 al DPCM n. 225 del 2011; dalla tabella allegata al decreto del Segretario Generale dell’Autorità Portuale Regionale n. 9 del 2014 versata in atti dall’Autorità medesima risulta invece che il termine relativo è di 120 giorni. Risulta evidente che, anche prendendo a riferimento il più ampio termine di cui al citato decreto n. 9 del 2014 (ancorché esso, invero, sia successivo alla presentazione delle istanza in esame), 120 giorni sono ampiamente decorsi dalla presentazione delle istanza del 10.9.2013 senza che l’Autorità Portuale abbia assunto la determinazione conclusiva del procedimento relativo, avendo invece rappresentato esigenze istruttorie (necessità di parere dell’Avvocatura Regionale) ovvero la consapevolezza della necessità di provvedere (verbale del 23.9.2014) senza che l’atto conclusivo del procedimento sia però stato in effetti assunto. Ne consegue che sussistono nella specie i presupposti di cui all’art. 117 c.p.a. in presenza dei quali il giudice amministrativo deve ordinare all’Amministrazione di provvedere entro il termine di trenta giorni.
6 – Quanto alla domanda avanzata da parte ricorrente e relativa alla pronuncia sulla fondatezza delle istanze, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a, il Collegio osserva quanto segue. Il punto di ammissibilità in astratto del sub ingresso frazionato nelle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione è già stato affrontato dall’Amministrazione, che ha sul tema chiesto il parere all’Avvocatura Regionale, la quale nel parere del 24 luglio 2014 ha evidenziato che il principio di "inscindibilità delle concessioni" invocato dalla Capitaneria di Porto in seno al procedimento “non pare trovare alcun riscontro nel dato normativo” e ha quindi richiamato, ritenendolo più autorevole di quello di segno opposto e peraltro più recente, l’orientamento del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 4285 del 2011 favorevole al sub ingresso anche frazionato, ritenendolo astrattamente ammissibile. In esito a tale parere, nelle successive pronunce del Comitato portuale dell’Autorità del 30 luglio 2014 e del 23 settembre 2014 il problema della ammissibilità del frazionamento delle concessioni non ha trovato più ingresso nella discussione, venendo invece in considerazione le questioni di merito attinenti alla scelta propriamente amministrativa, nella valutazione dei contrapposti interessi, della conclusione della procedura. Ciò consente di rilevare che il profilo dell’astratta ammissibilità del subingresso frazionato è da ritenersi superato in senso positivo dall’Amministrazione, alla quale deve quindi essere rivolto l’ordine di concludere il procedimento amministrativo valutando la sussistenza nella specie delle condizioni e dei presupposti tecnici per consentire in concreto l’accoglimento delle istanze di parte ricorrente, ciò anche alla luce delle compatibilità con le esigenze del pubblico interesse.
7 – Risulta assorbita, in quanto peraltro presentata in via meramente eventuale, la domanda di annullamento della nota del 13.6.2014.
8 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, nei sensi sopra chiariti, con ordine all’Amministrazione di provvedere. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Autorità Portuale Regionale della Toscana nell’importo di cui al dispositivo, potendo essere compensate nei confronti delle altre parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Autorità Portuale Regionale delle Toscana di provvedere sulle istanze di parte ricorrente del 10.9.2013 verificando la sussistenza, nei sensi di cui in motivazione, delle condizioni e dei presupposti per il subingresso frazionato nelle concessioni demaniali marittime di cui la ricorrente è titolare.
Condanna l’Autorità Portuale Regionale della Toscana al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge; compensa le spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Raffaello Gisondi, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2014



 




 

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