Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 1-2015 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 2 dicembre 2014 n. 1977
Pres. Est. G. Bellucci
Sergiampietri B. (Avv.ti R. Righi e M. Dati) contro il Comune di Pietrasanta (Avv. M. Orzalesi)


Giurisdizione e competenza - Edilizia ed urbanistica – Art.143 del R.D. n.1775/1933 – Sanatoria – Diniego -Motivazione - mancato rispetto delle distanze dall’argine – Giurisdizione del T.S.A.P. – Sussistenza – È estesa anche alle porzioni di immobile oltre la fascia di rispetto

 

 

Ai sensi dell’art.143 del R.D. n.1775/1933, appartengono alla cognizione del T.S.A.P. i ricorsi avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche. Orbene, qualora il provvedimento dell’Ente sia motivato, come nel caso di specie, in base alla dislocazione dell’immobile oggetto di sanatoria a distanza inferiore da quella minima dall’argine o dalla sponda di un fiume, rileva una situazione incidente in maniere diretta e immediata sulla regolamentazione delle acque pubbliche, con conseguente diretta interferenza sul regolare regime delle stesse, il che implica la giurisdizione del T.S.A.P., atteso il carattere inderogabile della tutela all’uopo apprestata dall’ordinamento, che si estende anche alla questione dell’ammissibilità del condono delle porzioni immobiliari che non ricadrebbero nella fascia di rispetto del fiume, in quanto l’opera edilizia abusiva deve essere identificata, ai fini della concessione edilizia in sanatoria, con riferimento all’unitarietà dell’edificio realizzato (TAR Toscana, III, 26.9.2014, n. 1497).

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1700 del 1999, proposto da: Sergiampietri Benito, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Righi e Marco Dati, con domicilio eletto presso l’avvocato Roberto Righi in Firenze, Via Lamarmora n. 14;

 

contro



Comune di Pietrasanta, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Orzalesi, con domicilio eletto presso lo Studio legale Gracili in Firenze, via dei Servi n. 38;

per l'annullamento
- del provvedimento di diniego di concessione in sanatoria (negazione n° 20/S/724) emesso dal Sindaco del Comune di Pietrasanta in data 8/9/1998 notificato il 18/9/1998, con il quale il Sindaco stesso ha negato la concessione in sanatoria richiesta con domanda presentata dal ricorrente in data 1/3/1995 (domanda n. 1111);
- dell'ordinanza n. 147/99 del 29/3/1999 notificata al ricorrente in data 6/4/1999, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Pietrasanta ha ingiunto al ricorrente la demolizione, nel termine di gg. 90 dalla notifica dell'ordinanza stessa, delle opere eseguite su terreno sito in Pietrasanta, località Casone, rappresentato catastalmente nel foglio di mappa 48 dal mappale 144.
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ancorché incognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Il ricorrente ha presentato, in data 1.3.1995, domanda di sanatoria avente ad oggetto un manufatto in legno ad uso abitativo con sottostante cantina ed una veranda gazebo.
Il Genio Civile, in data 11.8.1998, ha ritenuto l’opera non sanabile limitatamente alla fascia di rispetto di metri 4 dalla sponda destra del torrente Strettoia ed ha espresso il proprio nulla osta in linea idraulica per la veranda gazebo.
Il Comune di Pietrasanta, con provvedimento dell’8.9.1998, ha respinto la suddetta istanza sulla base del citato parere del Genio Civile quanto al manufatto in legno con sottostante cantina; lo stesso Comune ha invece rilasciato il titolo in sanatoria quanto al gazebo.
Il Comune, con ordinanza del 29.3.1999, ha ingiunto la demolizione del manufatto oggetto del diniego di sanatoria edilizia.
Avverso il predetto diniego e l’ordinanza di demolizione il ricorrente è insorto deducendo varie censure.
Con ordinanza n. 390 del 14.7.1999 è stata parzialmente accolta l’istanza cautelare.
All’udienza del 19 novembre 2014 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO



Il Collegio preliminarmente rileva che l’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione.
L’eccezione è fondata.
Il torrente che il Comune ha ritenuto ostativo alla regolarizzazione dell’opera abusiva è un corso d’acqua pubblico, come tale rientrante nell’ambito di applicazione del R.D. n. 1775/1933 e del R.D. n. 523/1904.
Ciò precisato, occorre considerare che, ai sensi dell’art.143 del R.D. n.1775/1933, appartengono alla cognizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche i ricorsi avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche.
Orbene, qualora il provvedimento dell’Ente sia motivato, come nel caso di specie, in base alla dislocazione dell’immobile oggetto di sanatoria a distanza inferiore da quella minima dall’argine o dalla sponda di un fiume, rileva una situazione incidente in maniere diretta e immediata sulla regolamentazione delle acque pubbliche, con conseguente diretta interferenza sul regolare regime delle stesse, il che implica la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, atteso il carattere inderogabile della tutela all’uopo apprestata dall’ordinamento (Cass., S.U., 12/5/2009, n.10845; TAR Toscana, III, 6/4/2010, n.938; idem, 27.3.2013, n. 510; idem, 27.3.2013, n. 496; TAR Campania, Napoli, VIII, 7/12/2009, n.8602).
Alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque appartiene altresì la questione dell’ammissibilità del condono delle porzioni immobiliari che non ricadrebbero nella fascia di rispetto del fiume, in quanto l’opera edilizia abusiva deve essere identificata, ai fini della concessione edilizia in sanatoria, con riferimento all’unitarietà dell’edificio realizzato (TAR Toscana, III, 26.9.2014, n. 1497).
Pertanto, la controversia in esame non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, cosicché il ricorrente potrà assumere il giudizio davanti al giudice competente, nel termine e con le modalità indicate dall'art. 11 del d.lgs. n. 104/2010.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, con l’avvertenza che la causa potrà essere riassunta innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nel termine e con le modalità di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 104/2010.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Riccardo Giani, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2014





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento