REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1700 del
1999, proposto da: Sergiampietri Benito, rappresentato e difeso dagli
avvocati Roberto Righi e Marco Dati, con domicilio eletto presso
l’avvocato Roberto Righi in Firenze, Via Lamarmora n. 14;
contro
Comune di Pietrasanta, rappresentato e difeso
dall'avv. Marco Orzalesi, con domicilio eletto presso lo Studio legale
Gracili in Firenze, via dei Servi n. 38;
per l'annullamento
-
del provvedimento di diniego di concessione in sanatoria (negazione n°
20/S/724) emesso dal Sindaco del Comune di Pietrasanta in data 8/9/1998
notificato il 18/9/1998, con il quale il Sindaco stesso ha negato la
concessione in sanatoria richiesta con domanda presentata dal ricorrente
in data 1/3/1995 (domanda n. 1111);
- dell'ordinanza n. 147/99 del
29/3/1999 notificata al ricorrente in data 6/4/1999, con la quale il
Dirigente dell'Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Pietrasanta ha
ingiunto al ricorrente la demolizione, nel termine di gg. 90 dalla
notifica dell'ordinanza stessa, delle opere eseguite su terreno sito in
Pietrasanta, località Casone, rappresentato catastalmente nel foglio di
mappa 48 dal mappale 144.
- di ogni atto presupposto, connesso e
conseguente ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Pietrasanta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il
dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato, in data 1.3.1995,
domanda di sanatoria avente ad oggetto un manufatto in legno ad uso
abitativo con sottostante cantina ed una veranda gazebo.
Il Genio
Civile, in data 11.8.1998, ha ritenuto l’opera non sanabile limitatamente
alla fascia di rispetto di metri 4 dalla sponda destra del torrente
Strettoia ed ha espresso il proprio nulla osta in linea idraulica per la
veranda gazebo.
Il Comune di Pietrasanta, con provvedimento
dell’8.9.1998, ha respinto la suddetta istanza sulla base del citato
parere del Genio Civile quanto al manufatto in legno con sottostante
cantina; lo stesso Comune ha invece rilasciato il titolo in sanatoria
quanto al gazebo.
Il Comune, con ordinanza del 29.3.1999, ha ingiunto
la demolizione del manufatto oggetto del diniego di sanatoria
edilizia.
Avverso il predetto diniego e l’ordinanza di demolizione il
ricorrente è insorto deducendo varie censure.
Con ordinanza n. 390 del
14.7.1999 è stata parzialmente accolta l’istanza cautelare.
All’udienza
del 19 novembre 2014 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio preliminarmente rileva che
l’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di
giurisdizione.
L’eccezione è fondata.
Il torrente che il Comune ha
ritenuto ostativo alla regolarizzazione dell’opera abusiva è un corso
d’acqua pubblico, come tale rientrante nell’ambito di applicazione del
R.D. n. 1775/1933 e del R.D. n. 523/1904.
Ciò precisato, occorre
considerare che, ai sensi dell’art.143 del R.D. n.1775/1933, appartengono
alla cognizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche i ricorsi
avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione in materia di acque
pubbliche.
Orbene, qualora il provvedimento dell’Ente sia motivato,
come nel caso di specie, in base alla dislocazione dell’immobile oggetto
di sanatoria a distanza inferiore da quella minima dall’argine o dalla
sponda di un fiume, rileva una situazione incidente in maniere diretta e
immediata sulla regolamentazione delle acque pubbliche, con conseguente
diretta interferenza sul regolare regime delle stesse, il che implica la
giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, atteso il
carattere inderogabile della tutela all’uopo apprestata dall’ordinamento
(Cass., S.U., 12/5/2009, n.10845; TAR Toscana, III, 6/4/2010, n.938; idem,
27.3.2013, n. 510; idem, 27.3.2013, n. 496; TAR Campania, Napoli, VIII,
7/12/2009, n.8602).
Alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle
Acque appartiene altresì la questione dell’ammissibilità del condono delle
porzioni immobiliari che non ricadrebbero nella fascia di rispetto del
fiume, in quanto l’opera edilizia abusiva deve essere identificata, ai
fini della concessione edilizia in sanatoria, con riferimento
all’unitarietà dell’edificio realizzato (TAR Toscana, III, 26.9.2014, n.
1497).
Pertanto, la controversia in esame non appartiene alla
giurisdizione del giudice amministrativo, cosicché il ricorrente potrà
assumere il giudizio davanti al giudice competente, nel termine e con le
modalità indicate dall'art. 11 del d.lgs. n. 104/2010.
Sussistono,
comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, con
l’avvertenza che la causa potrà essere riassunta innanzi al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nel termine e con le modalità di cui
all’art. 11 del d.lgs. n. 104/2010.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014
con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente,
Estensore
Riccardo Giani, Consigliere
Pierpaolo Grauso,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2014