|
|
|
|
n. 5-2015 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI -
Sentenza 26 gennaio 2015 n. 322
Pres. Giuseppe Severini, est.
Bernhard Lageder
sul ricorso n.R.G. 418/2014: De Tullio Maria (Avv.
Filippo Pacciani) c. Infantino Danilo (Avv. Sebastiana Dore).Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Avpc
(cui è subentrata l’Autorità nazionale anticorruzione - Anac), (Avvocatura
generale dello Stato), Tosti Maria Pia, Latagliata Mirta e Zaino Alberto
(Avv.ti Diego Vaiano e Raffaele Izzo), Ponzone Lorenza, Renzi Rita,
Magnotti Antonia e Candia Adolfo (Avv. Paolo Berruti), Annuvolo
Amalia(Avv.ti RobertoCiociola) Narducci Pasquale, Pari Giovanna,
Stanganelli Antonia (Avv.ti Enrico Lubrano e Filippo Lubrano), Muroni
Assunta,(Avv. Roberto Santucci); sul ricorso n.R.G. 644/2014: Pari
Giovanna, (Avv.ti Filippo Arturo Satta e Anna Romano) c. Infantino Danilo
(Avv. Sebastiana Dore), Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture - Avpc (cui è subentrata l’Autorità
nazionale anticorruzione - Anac), (Avvocatura generale dello Stato),
Ponzone Lorenza, Renzi Rita, Magnotti Antonia e Candia Adolfo (Avv. Paolo
Berruti), Tosti Maria Pia, Latagliata Mirta e Zaino Alberto (Avv.ti Diego
Vaiano e Raffaele Izzo), Annuvolo Amalia(Avv. Roberto Ciociola), Muroni
Assunta (Avv. Roberto Santucci) |
1. Giustizia amministrativa – Art. 79 c.p.a.-
Soppressione di un Ente pubblico – Subentro di Ente pubblico – Pendenza di
giudizio - Natura - C.d. ‘successione nel munus’ – Interruzione del
processo – Non sussiste - Ragioni
|
|
2. Giustizia amministrativa – Procedure concorsuali –
Qualità di controinteressati –Vincitori/ candidati idonei – Assumono –
Notifica – Obbligo – Eccezione - Impugnazione anteriore all’adozione della
graduatoria
|
|
3. Giustizia amministrativa – Azione ex art. 118 c.p.a -
Termine di decadenza - 60 giorni da quanto l’opponente ha avuto legale o
comunque piena conoscenza della sentenza ritenuta pregiudizievole –
Sussiste
|
|
4. Giustizia amministrativa - Soggetti legittimati
all’opposizione di terzo ordinaria avverso una sentenza di primo grado
emanata inter alios – Pendenza di ricorso d’appello - Conoscenza - Azione
– Intervento in appello – Obbligo – Ragioni- Azione ex art. 108 c.p.a.-
Inammissibilità- Sussiste
|
1. Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 79
c.p.a., la soppressione di un Ente pubblico, in pendenza di giudizio, e
l’attribuzione dei relativi compiti e delle relative funzioni ad un altro
Ente, non integra un’ipotesi di successione a titolo universale, bensì il
diverso fenomeno di una c.d. ‘successione nel munus’, di pretta natura
pubblicistica, connotata dal passaggio di attribuzioni fra amministrazioni
pubbliche accompagnato dal trasferimento della titolarità sia delle
strutture burocratiche sia dei rapporti amministrativi pendenti, ma senza
una vera soluzione di continuità tra l’ente che si estingue e l’ente che
subentra, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicazione
dell’istituto dell’interruzione del processo.(1)
|
|
2. Nel processo amministrativo, in materia di procedura
concorsuale, l’inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente
sostenuta solo quando l’impugnazione venga proposta anteriormente
all’adozione della graduatoria, mentre nell’ipotesi in cui l’impugnazione
venga proposta successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del
procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato
individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la
posizione di controinteressato va individuata ‘ad ampio spettro’, essendo
configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche rispetto ai
candidati idonei, atteso che, per effetto del richiesto annullamento degli
atti concorsuali e della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici
discendenti dall’acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi
utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di
utilizzo successivo della graduatoria (2).
|
|
3. Nell’ordinamento processuale amministrativo, anche
dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice del processo amministrativo ed
in assenza di una espressa disposizione sul punto, il ricorso per
opposizione di terzo ordinaria è soggetto al generale termine di decadenza
di sessanta giorni (applicabile all’impugnazione degli atti
amministrativi), decorrente dal giorno nel quale l’opponente ha avuto
legale o comunque piena conoscenza della sentenza ritenuta pregiudizievole
(3)
|
|
4. Nel processo amministrativo, ogniqualvolta i soggetti
legittimati all’opposizione di terzo ordinaria, avverso una sentenza di
primo grado emanata inter alios, siano stati messi a piena conoscenza
della pendenza di ricorso d’appello contro detta sentenza, il cui esito,
sulla base di una valutazione ex ante del possibile epilogo della
controversia, potrebbe pregiudicare la propria posizione giuridica
soggettiva, gli stessi devono far valere le proprie ragioni con lo
strumento dell’intervento in appello, e non a mezzo di ricorso ex art. 108
c.p.a., atteso che il rimedio oppositivo può essere riconosciuto solo a
quei soggetti, rimasti estranei al processo e pregiudicati dalla sentenza
inter alios, quando tale estraneità sia dovuta ad una omissione della
controparte o alla mancata attivazione del potere-dovere d’integrazione
del contraddittorio da parte del giudice. (Nel caso di specie, il
Consiglio di Stato, rilevato che le ricorrenti erano onerate di
intervenire nel giudizio d’appello, ai sensi dell’art. 109 co.2 c.p.a., ha
dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo ordinaria ex art. 108, co.
1, c.p.a. avverso la sentenza definitiva del giudizio d’appello, ad oltre
quattro anni di distanza dalla piena conoscenza della proposizione del
ricorso in appello e del contenuto del relativo atto d’impugnazione.)
|
|
----------------
|
|
(1) cfr: Consiglio di Stato, sez. VI, ord. 11
settembre 2014
(2) cfr: Cons. St., Sez. IV, 12 giugno 2013, n.
3261; Cons. St., Sez. IV, 24 settembre 2012, n. 5084
(3) cfr: Cons.
St., Sez. VI, 26 settembre 2011, n. 5367, e Cons. St., Sez. VI, 6 giugno
2011, n. 3351, con ampi richiami giurisprudenziali |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 418 del
2014, proposto da: De Tullio Maria, rappresentata e difesa dall’avvocato
Filippo Pacciani, con domicilio eletto presso lo Studio legale associato
Legance in Roma, via XX Settembre, 5;
contro
Infantino Danilo, rappresentato e difeso
dall’avvocato Sebastiana Dore, con domicilio eletto presso lo studio del
medesimo, in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
nei confronti di
Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture - Avpc (cui è subentrata
l’Autorità nazionale anticorruzione - Anac), in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale
dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Tosti Maria Pia, Latagliata Mirta e Zaino Alberto, rappresentati e difesi
dagli avvocati Diego Vaiano e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso
lo studio del primo, in Roma, Lungotevere Marzio, 3; Ponzone Lorenza,
Renzi Rita, Magnotti Antonia e Candia Adolfo, rappresentati e difesi
dall’avvocato Paolo Berruti, con domicilio eletto presso lo studio del
medesimo, in Roma, via Flaminia, 135; Annuvolo Amalia, rappresentata e
difesa dall’avvocato Roberto Ciociola, con domicilio eletto presso lo
studio del medesimo, in Roma, viale delle Milizie, 2; Narducci Pasquale,
Pari Giovanna;
e con l'intervento di
ad adiuvandum: Stanganelli Antonia,
rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano e Filippo Lubrano,
con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via
Flaminia, 79/A; ad opponendum: Muroni Assunta, rappresentata e difesa
dall’avvocato Roberto Santucci, con domicilio eletto presso lo studio del
medesimo, in Roma, via Tacito, 10;
|
|
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2014,
proposto da: Pari Giovanna, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo
Arturo Satta e Anna Romano, con domicilio eletto presso lo studio del
primo, in Roma, Foro Traiano, 1/A;
contro
Infantino Danilo, rappresentato e difeso
dall’avvocato Sebastiana Dore, con domicilio eletto presso lo studio del
medesimo, in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
nei confronti di
Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture - Avpc (cui è subentrata
l’Autorità nazionale anticorruzione - Anac), in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale
dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ponzone Lorenza, Renzi Rita, Magnotti Antonia e Candia Adolfo,
rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Berruti, con domicilio eletto
presso lo studio del medesimo, in Roma, via Flaminia, 135; Tosti Maria
Pia, Latagliata Mirta e Zaino Alberto, rappresentati e difesi dagli
avvocati Diego Vaiano e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo
studio del primo, in Roma, Lungotevere Marzio, 3; Annuvolo Amalia,
rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Ciociola, con domicilio
eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, viale delle Milizie, 2; De
Tullio Maria;
e con l'intervento di
ad opponendum: Muroni Assunta, rappresentata
e difesa dall’avvocato Roberto Santucci, con domicilio eletto presso lo
studio del medesimo, in Roma, via Tacito, 10;
in opposizione
alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione
VI, n. 14/2014, resa tra le parti e concernente: concorso riservato per il
conferimento di otto posti di dirigente di seconda
fascia;
|
|
Visti i ricorsi in opposizione ed i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti
controinteressate e degli intervenienti;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza
pubblica del giorno 2 dicembre 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi,
per le parti, gli avvocati Botto (per delega dell’avvocato Pacciani),
Sebastiana Dore e Filippo Lubrano, l’avvocato dello Stato Roberto Varone,
gli avvocati Diego Vaiano, Paolo Berruti, Roberto Ciociola, Roberto
Santucci, Anna Romano e Filippo Satta;
Ritenuto e considerato in fatto
e diritto quanto segue.
|
|
FATTO e DIRITTO
1. I presenti giudizi di opposizione attengono al
concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, indetto dall’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(Avpc) con bando del 7 dicembre 2007 per il conferimento di otto posti di
dirigente di seconda fascia, di cui sei per dirigente con formazione
giuridica, uno per dirigente con formazione economica e uno per dirigente
con formazione tecnica, concluso il 15 luglio 2008 con l’approvazione
delle relative graduatorie.
Per quanto qui interessa, all’esito
dell’espletamento della procedura concorsuale, l’odierno controinteressato
Infantino Danilo – il quale aveva presentato domanda sia per il profilo
tecnico sia per quello giuridico – si era collocato, in posizione non
utile, al quinto posto della graduatoria relativa al profilo tecnico e al
quattordicesimo posto della graduatoria per il profilo giuridico, mentre
le odierne opponenti De Tullio Maria e Pari Giovanna – le quali avevano
presentato domanda per il solo profilo giuridico – si erano collocate,
pure in posizione non utile, rispettivamente all’ottavo e al settimo posto
della relativa graduatoria.
2. Con i due ricorsi in epigrafe, le
concorrenti De Tullio Maria e Pari Giovanna hanno proposto opposizione di
terzo ex art. 108, comma 1, Cod. proc. amm. avverso la sentenza n.
14/2014 del 7 gennaio 2014 di questa Sezione, con la quale era stato
accolto l’appello proposto da Infantino Danilo avverso la sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, n.
7537/2009 del 24 luglio 2009.
2.1. Con quest’ultima sentenza il
Tribunale amministrativo regionale aveva accolto solo parzialmente il
ricorso proposto dallo stesso Infantino avverso gli atti concorsuali,
segnatamente la sola censura afferente al difetto di motivazione
nell’attribuzione dei punteggi per i titoli dei concorrenti per la mancata
esplicitazione dei relativi criteri di valutazione, disponendone di
conseguenza la rinnovazione entro i suddetti limit, ma aveva respinto la
censura di illegittimità delle modalità procedurali di svolgimento del
concorso.
2.2. Questa Sezione, con la qui opposta sentenza d’appello n.
14/2014, in riforma della sentenza del Tribunale regionale, ha, invece,
accolto la censura, demolitoria dell’intera procedura concorsuale, con la
quale era stata dedotta la violazione della disciplina di cui agli artt.
28 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e 5 d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 –
ritenuta compatibile con l’autonomia organizzativa riservata all’Avcp
dall’art. 8, comma 2, 12 aprile 2006, n. 163, in virtù del rinvio
normativo contenuto nel comma 8 del citato art. 8 (che testualmente
recita: «Al personale dell’Autorità, tenuto conto dei principi di
autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165») –, che, in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, prevede che il concorso pubblico per titoli ed
esami consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova
orale, mentre nel caso di specie la procedura concorsuale si era svolta
sulla base di una prova d’esame costituita da un solo colloquio orale (sia
pure disgiunta in una parte teorica e in una parte teorico-pratica). Di
conseguenza, è stata annullata l’intera procedura concorsuale, con ordine
di rinnovazione della selezione a mezzo della predisposizione di un altro
bando immune dai vizi rilevati (a condizione di persistenza delle esigenze
di provvista di nuovo personale ed in presenza di «tutte le altre
condizioni»).
2.3. Nelle more, in esito alla pronuncia della
sentenza di primo grado n. 7537/2009 (e di altre due sentenze, n.
7536/2009 e n. 7538/2009, rese dallo stesso Tribunale amministrativo per
il Lazio su ricorso di altri candidati), provvisoriamente esecutiva,
venivano rinnovate le operazioni valutative in attuazione del dictum della sentenza di primo grado, al cui esito venivano
riformulate le graduatorie, sostanzialmente coincidenti con quelle
originarie.
Con successiva deliberazione del 14 ottobre 2009, l’Avcp
disponeva lo scorrimento delle graduatorie a favore degli idonei, al fine
di coprire due ulteriori posti dirigenziali che si sarebbero resi liberi
nel gennaio 2010, sulla cui base le odierne opponenti De Tullio Maria e
Pari Giovanna sono venute a ricoprire i due nuovi posti.
2.4. Pure le
rinnovate operazioni valutative venivano impugnate dal concorrente
Infantino, con ricorso (integrato da motivi aggiunti, proposti avverso la
deliberazione di scorrimento della graduatoria, sostanzialmente
riconfermata) tutt’ora pendente dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio sub r.g. n. 9338/2009, notificato (tra
l’altro) anche alle odierne opponenti.
2.5. Queste ultime, con separati
ricorsi ex art. 108, comma 1, Cod. proc. amm., hanno impugnato la
sentenza n. 14/2014 di questa Sezione (di cui sopra sub § 2.2.),
nella loro qualità di controinteressate pretermesse dal giudizio definito
con la l’impugnata sentenza d’appello, recante pregiudizio alle posizioni
giuridiche da esse acquisite, deducendone la nullità per non esservi state
evocate in giudizio e censurando, in via rescissoria, l’erroneità della
sentenza per violazione degli artt. 6 e 8 d.lgs. n. 163 del 2006, 28
d.lgs. n. 165 del 2001, 5 d.P.R. n. 272 del 2004 e 27 Cost., sotto vari
profili, per violazione dei principi di autonomia organizzativa e di
indipendenza dell’Amministrazione datoriale, oltre che per insufficiente
motivazione.
Le stesse formulavano, inoltre, correlative istanze
cautelari volte ad ottenere la sospensione dell’esecutorietà dell’opposta
sentenza.
2.6. Nei giudizi di opposizione si costituiva l’opposto
Infantino, eccependo l’inammissibilità delle opposizioni, proposte in
violazione degli artt. 108 e 109, comma 2, Cod. proc. amm., poiché le
opponenti, con la notificazione dell’atto per motivi aggiunti nell’ambito
del giudizio sub r.g. n. 9338/2009 (di cui sopra sub § 2.4.), in
data 27 novembre 2009, erano state rese edotte della proposizione
dell’appello avverso la sentenza n. 7537/2009 del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio e del relativo contenuto, in particolare della
deduzione della censura di illegittimità procedurale idonea a determinare
la caducazione dell’intera procedura concorsuale, sicché le stesse
avrebbero dovuto far valere le proprie ragioni nell’ambito di detto
giudizio d’appello, a pena di preclusione. Nel merito, l’Infantino
contestava comunque la fondatezza delle opposizioni, chiedendone la
reiezione.
2.7. Costituendosi in giudizio, l’Avcp assumeva la
legittimità dei provvedimenti originariamente impugnati ed annullati con
la qui opposta sentenza n. 14/2014, in particolare paventando la carenza
d’interesse in capo all’originario ricorrente Infantino (v. memorie
depositate l’11 febbraio 2014), mentre l’Anac – subentrata nei compiti e
nelle funzioni dell’Avcp in forza dell’art. 19, commi 1 e 2, d.-l. 24
giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 –
contestava la fondatezza delle opposizioni, chiedendone la reiezione
«e, per l’effetto, la conferma della sentenza 14/2014 e l’annullamento
degli atti del concorso», coincidente «con l’interesse pubblico
attualmente perseguito dall’Autorità» di ristrutturarne l’assetto
organizzativo e di ridurre, in tale contesto, il numero degli uffici
dirigenziali (v., in tal senso, la nota del Segretario generale dell’Anac,
allegata alle memorie depositate dalla difesa erariale il 30 ottobre
2014).
2.8. Si costituivano in giudizio i concorrenti Candia Adolfo,
Magnotti Antonia, Ponzone Lorenza e Renzi Rita, vincitori del concorso
relativamente ai posti assegnati dal bando al profilo giuridico sulla base
della graduatoria finale approvata il 15 luglio 2008, ed in seguito
assunti in ruolo con decorrenza 9 settembre 2008, chiedendo l’accoglimento
dei proposti ricorsi di opposizione.
2.9. Intervenivano in giudizio
(ad adiuvandum) i concorrenti Zaino Alberto, Tosti Maria Pia e
Latagliata Mirta, in qualità di vincitori della procedura concorsuale
annullata dall’opposta sentenza, dichiarandosi titolari di un interesse
all’accoglimento dei ricorsi in opposizione ed aderendo di conseguenza
alle censure dedotte dalle opponenti, chiedendone l’accoglimento.
2.10.
Spiegava altresì intervento (ad adiuvandum) la concorrente
Stanganelli Antonia, quale candidata dichiarata idonea, ma non utilmente
collocata in graduatoria, in esito al concorso indetto con il bando del 7
dicembre 2007, per il profilo tecnico, al secondo posto dietro il
vincitore Narducci, nonché quale titolare dell’interesse allo scorrimento
della graduatoria in seguito al pensionamento di quest’ultimo; interesse,
asseritamente leso dall’Avpc con una serie di provvedimenti impugnati
dall’interveniente in separata sede (i quali erano stati sostanzialmente
sospesi in attesa della definizione della causa pregiudiziale instaurata
dall’Infantino). L’interveniente chiedeva dunque l’annullamento
dell’opposta sentenza e la rimessione della causa al primo giudice, ai
sensi dell’art. 105, comma 1, Cod. proc. amm..
2.11. Si costituiva in
giudizio Annuvolo Amalia, quale destinataria – accanto ad altri soggetti –
della notificazione dell’atto di intervento sub 2.10. –,
protestandosi estranea alla presente controversia, sotto il profilo
sostanziale e processuale, e chiedendo di esservi estromessa.
2.12.
Interveniva in giudizio (ad opponendum) Muroni Assunta, in qualità
di concorrente idonea (non vincitrice) del concorso per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti di seconda fascia, area VIII, nel
ruolo dell’Avcp, indetto il 29 luglio 2011, a dichiarata tutela
dell’interesse allo scorrimento della relativa graduatoria in forza del
combinato disposto della sentenza n. 14/2014 e dell’art. 4, comma 3, lett.
a), d.-l. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125), secondo l’assunto dell’interveniente da ritenersi prevalente
rispetto alla rinnovazione ab imisdella procedura indetta con il
bando del 7 dicembre 2007, annullata con l’opposta sentenza, chiedendo
dunque la reiezione delle opposizioni, in rito e nel merito.
3. In
esito all’ordinanza istruttoria n. 1369/2014 – con la quale, previa
riunione dei due ricorsi in opposizione, ai fini di una compiuta
valutazione del periculum in mora e del vaglio attorno alla
persistenza dell’interesse all’originario ricorso in capo all’opposto
Infantino, era stata ordinata l’acquisizione di chiarimenti da parte
dell’Avcp in merito alla posizione del predetto, collocatosi tra gli
idonei nell’ambito di una diversa graduatoria concorsuale, con riguardo
alla possibilità di una sua assunzione per scorrimento di graduatoria –,
con ordinanza cautelare n. 1717/2014, previa acquisizione agli atti del
giudizio della relazione del Presidente dell’Avcp del 23 aprile 2014 e del
parere dell’Avvocatura dello Stato del 15 aprile 2014, veniva accolta la
domanda di sospensiva sotto il solo profilo del periculum ed
impregiudicata ogni altra questione rimessa alla fase processuale di
cognizione piena ed esauriente, con fissazione dell’udienza di merito al 2
dicembre 2013.
4. All’odierna pubblica udienza la causa è stata
trattenuta in decisione.
5. Premesso che le interposte opposizioni
investono la medesima sentenza, con la conseguenza che le stesse devono
essere riunite e trattate congiuntamente (ex art. 96, comma 1, Cod.
proc. amm.), e che la soppressione dell’Avcp nel corso del presente
giudizio e l’attribuzione dei relativi compiti e delle relative funzioni
all’Anac (ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 2, d.-l. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) non dà luogo all’interruzione
del processo ai sensi dell’art. 79 Cod. proc. amm., venendo in rilievo non
già un’ipotesi di successione a titolo universale, nel senso proprio del
termine, tra due soggetti distinti, bensì il diverso fenomeno di una c.d.
‘successione nel munus’, di pretta natura pubblicistica, connotata
dal passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche accompagnato
dal trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche sia
dei rapporti amministrativi pendenti, ma senza una vera soluzione di
continuità tra l’ente che si estingue e l’ente che subentra, con
conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto
dell’interruzione del processo (v. in tal senso, con specifico riferimento
alla soppressione dell’Avcp ed all’attribuzione delle relative funzioni
all’Anac, Cons. St., Sez. VI, ord. 11 settembre 2014, n. 4630), si osserva
– in accoglimento della correlativa eccezione sollevata dalla parte
opposta Infantino –, che le opposizioni devono essere dichiarate
inammissibili.
5.1. Assume parte opposta che le due opponenti,
nell’ambito del processo da esso instaurato con la proposizione del
ricorso di cui sopra sub § 2.4. (pendente dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sub r.g. n. 9338/2009), erano
state rese edotte, con l’atto per motivi aggiunti alle stesse notificato
il 27 novembre 2009, che esso Infantino aveva interposto appello avverso
la sentenza n. 7537/2009 del 24 luglio 2009 dello stesso Tribunale
amministrativo regionale, sicché le stesse sarebbero state onerate di
difendere le proprie posizioni nell’ambito della causa d’appello sub r.g. n. 9233/2009, definita con la sentenza n. 14/2014 oggetto
d’impugnazione per opposizione di terzo.
5.2. Occorre, al riguardo,
precisare, che le odierne opponenti erano controinteressate fin dal
giudizio di primo grado rispetto all’impugnazione proposta dall’Infantino
avverso gli atti della procedura concorsuale, essendosi le stesse
collocate tra i concorrenti idonei (seppur, inizialmente, non in posizione
utile). Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale,
condiviso da questo Collegio, nelle procedure concorsuali
l’inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta
solo quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione della
graduatoria, mentre nell’ipotesi – quale quella di cui è controversia –,
in cui l’impugnazione venga proposta successivamente all’emanazione
dell’atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni
controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa
seconda ipotesi, la posizione di controinteressato va individuata ‘ad
ampio spettro’, essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma
anche rispetto ai candidati idonei, atteso che, per effetto del richiesto
annullamento degli atti concorsuali e della graduatoria, essi potrebbero
perdere i benefici discendenti dall’acquisita posizione sia sotto il
profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in
ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria (v. sul punto, per
tutte, Cons. St., Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3261; Cons. St., Sez. IV, 24
settembre 2012, n. 5084).
Nel caso di specie, la legittimazione a
proporre opposizione di terzo in capo alle odierne opponenti deriva
proprio dalla loro posizione di controinteressate pretermesse – dunque,
non solo dalla loro posizione di controinteressate successive in
conseguenza dello scorrimento della graduatoria, ma, prima ancora, dalla
loro veste di controinteressate originarie, in senso formale e
sostanziale, per effetto della loro inclusione nella graduatoria degli
idonei –, e le stesse, proprio quali parti rimaste estranee al giudizio
(di primo e secondo grado, definito in appello con la sentenza n.
14/2014), denunciano, quale vizio rescindente, la violazione del proprio
diritto processuale alla integrità del contraddittorio e l’illegittima
pretermissione quali contraddittori necessari.
5.3. Orbene, ritiene il
Collegio che, nell’ordinamento processuale amministrativo, anche dopo
l’entrata in vigore del nuovo Codice del processo amministrativo ed in
assenza di una espressa disposizione sul punto, debba restare fermo
l’orientamento giurisprudenziale formatosi sull’assetto normativo
previgente, secondo cui il ricorso per opposizione di terzo ordinaria è
soggetto al generale termine di decadenza di sessanta giorni (applicabile
all’impugnazione degli atti amministrativi), decorrente dal giorno nel
quale l’opponente ha avuto legale o comunque piena conoscenza della
sentenza ritenuta pregiudizievole (v. sul punto, per tutte, Cons. St.,
Sez. VI, 26 settembre 2011, n. 5367, e Cons. St., Sez. VI, 6 giugno 2011,
n. 3351, con ampi richiami giurisprudenziali), deponendo a favore di tale
orientamento i seguenti argomenti:
- la natura della situazione
giuridica soggettiva, di interesse legittimo, di regola fatta valere nel
processo amministrativo con lo strumento dell’azione di annullamento ad
impugnazione di atti emanati nell’esercizio di funzioni pubbliche di cui
si contesta la legittimità (come nel caso di specie, ove si controverte
attorno alla legittimità, o meno, degli atti di una procedura
concorsuale), giustifica l’assoggettamento del correlativo ricorso
giurisdizionale a un breve termine di decadenza, a presidio della certezza
dell’assetto d’interessi e dei rapporti di diritto pubblico scaturenti
dagli atti autoritativi impugnati;
- la trasposizione immediata e
diretta, al processo amministrativo, della disciplina
processualcivilistica dell’opposizione di terzo ordinaria di cui all’art.
404, comma 1, Cod. proc. civ. – che, configurando detta impugnazione come
rimedio straordinario, non prevede alcun termine per la sua proposizione
(salvi gli effetti della prescrizione del diritto, della sua estinzione
per non uso o usucapione, ovvero dell’integrale attuazione tra le parti
delle prescrizioni contenute nella sentenza) – rischierebbe di
trasformarla di fatto, nell’ambito del sistema processuale amministrativo,
in un rimedio ordinario, con effetti dirompenti (vista la sua
proponibilità senza limiti di tempo) sul piano della stabilità dei
giudicati e della conseguente certezza dei rapporti di diritto pubblico e
delle situazioni giuridiche correlate all’esercizio di funzioni
pubbliche;
- detta soluzione ricostruttiva risponde, altresì,
all’esigenza, costituzionalmente doverosa, di evitare una disparità di
trattamento delle parti nel processo, non potendo il regime temporale
d’impugnazione degli atti – amministrativi o giurisdizionali –
conformativi dei rapporti e dell’assetto d’interessi scaturenti dagli atti
medesimi dipendere dal fattore, contingente e casuale, che un soggetto
partecipante ad una procedura concorsuale selettiva assuma, nel caso
concreto, la posizione processuale di ricorrente o rispettivamente di
controinteressato.
L’assoggettamento del ricorso di opposizione di
terzo ordinaria (nel processo amministrativo) al generale termine di
decadenza applicabile all’impugnazione degli atti amministrativi, sul
piano della disciplina del rapporto tra rimedio preventivo dell’intervento
in appello ex art. 108, comma 2, Cod. proc. amm. e rimedio
dell’opposizione di terzo ordinaria, comporta – a differenza dall’istituto
processualcivilistico di cui all’art. 344 Cod. proc. civ., generalmente
ricostruito come rimedio facoltativo concorrente con il rimedio
dell’opposizione di terzo ordinaria, a scelta di parte – che,
ogniqualvolta i soggetti legittimati all’opposizione di terzo ordinaria
siano stati messi a piena conoscenza della pendenza di ricorso d’appello
(e del relativo contenuto) contro una sentenza emanata inter alios,
il cui esito, sulla base di una valutazione ex ante del possibile
epilogo della controversia, potrebbe pregiudicare la propria posizione
giuridica soggettiva, sono onerati, a pena di preclusione, di far valere
le proprie ragioni con lo strumento dell’intervento in appello (che,
dunque, in siffatte condizioni, diventa rimedio necessario); ciò,
quantomeno nei casi – quale quello in esame –, in cui con l’opposizione di
terzo è dedotto il vizio rescindente della pretermissione di un
litisconsorte necessario e della correlativa mancata integrità del
contraddittorio, comportante l’annullamento con rinvio della sentenza di
primo grado, in quanto, in siffatte ipotesi, non è configurabile
un’eventuale perdita del doppio grado di giudizio, sicché alla
necessarietà del rimedio dell’intervento nel giudizio d’appello non si
correla alcuna limitazione delle garanzie difensive.
Infatti, il
rimedio oppositivo può essere riconosciuto solo a quei soggetti, rimasti
estranei al processo e pregiudicati dalla sentenza inter alios,
quando tale estraneità sia dovuta ad una omissione della controparte o
alla mancata attivazione del potere-dovere d’integrazione del
contraddittorio da parte del giudice (o, addirittura, a vizi del
procedimento amministrativo a monte per la mancata corretta individuazione
dei soggetti di cui al capo III della legge n. 241 del 1990), ma non anche
quando la stessa sia dipesa da una scelta della parte posta in grado di
intervenire nel giudizio.
5.4. In linea di fatto, risulta
documentalmente comprovato che alle odierne opponenti, in data 27 novembre
2009, nell’ambito del giudizio promosso dall’Infantino sub § 2.4.,
era stato notificato un ricorso per motivi aggiunti, che, per quanto qui
interessa, recita testualmente:
« (…) 4. Il TAR del Lazio, fissata
l’udienza di merito in data 1 luglio 2009, con sentenza n. 7537/2009
rigettava tutti i motivi di illegittimità degli atti concorsuali dedotti
dal ricorrente salvo accogliere, solo in parte, quello relativo al difetto
di motivazione dei verbali con cui la Commissione ha attribuito a ciascun
candidato i punteggi per i titoli annullando, per l’effetto, la
graduatoria finale e disponendo l’obbligo dell’Amministrazione “fermo
restando il punteggio delle prove orali” di procedere “a un motivato
apprezzamento dei titoli riferibili al ricorrente stesso ed ai soli
candidati utilmente collocati in graduatoria, e poi alla redazione della
graduatoria finale”.
5. La sentenza, seppure apparentemente
favorevole all’Ing. Infantino in quanto di parziale accoglimento del
ricorso, sostanzialmente è lesiva dei suoi interessi in quanto il TAR,
rigettando i motivi con cui il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli
atti concorsuali per violazione di legge e dei principi di cui all’art. 97
Cost., non ha annullato l’intera procedura lasciando così “inalterate le
posizioni dei concorrenti non travolti dal parziale annullamento” e,
quindi, sostanzialmente i risultati del conrorso.
6. Per tali
ragioni l’Ing. Infantino, con atto notificato in data 11 novembre 2009, ha
appellato la suindicata sentenza. (…)».
Risulta palese, da quanto
sopra, che le odierne opponenti – sebbene non evocate in giudizio né nel
giudizio di primo grado definito con la sentenza n. 7537/2009 del
Tribunale amministrativo per il Lazio, né nel giudizio d’appello definito
con la qui opposta sentenza n. 14/2014 – erano state poste a piena
conoscenza, sin dal 27 novembre 2009, dell’avvenuta instaurazione del
giudizio d’appello e della correlativa riproposizione delle censure idonee
a travolgere l’intera procedura e ad incidere in modo pregiudizievole
sulle loro posizioni.
5.5. Le stesse erano, pertanto, onerate di
intervenire nel giudizio d’appello ai sensi dell’art. 109, comma 2, Cod
proc amm., con conseguente preclusione alla proposizione dell’opposizione
di terzo ordinaria ex art. 108, comma 1, Cod. proc. amm. avverso la
sentenza definitiva del giudizio d’appello, ad oltre quattro anni di
distanza dalla piena conoscenza della proposizione del ricorso in appello
e del contenuto del relativo atto d’impugnazione.
5.6. Per le esposte
ragioni, le opposizioni devono essere dichiarate inammissibili, con la
duplice conseguenza dell’impedimento all’ingresso di ogni altra questione
e del travolgimento degli interventi (ad adiuvandum e ad
opponendum) spiegati nei presenti giudizi di opposizione.
6. Tenuto
conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si
ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese di causa
interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in opposizione
di terzo, come in epigrafe proposti e tra di loro riuniti (ricorsi n. 418
del 2014 e n. 644 del 2014), li dichiara inammissibili; dichiara le spese
del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le
parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
|
|
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno
2 dicembre 2014, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini,
Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Carlo Mosca,
Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
Vincenzo
Lopilato, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2015
|
|
|
|
|
|
|