Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5-2015 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 26 gennaio 2015 n. 322
Pres. Giuseppe Severini, est. Bernhard Lageder
sul ricorso n.R.G. 418/2014: De Tullio Maria (Avv. Filippo Pacciani) c. Infantino Danilo (Avv. Sebastiana Dore).Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Avpc (cui è subentrata l’Autorità nazionale anticorruzione - Anac), (Avvocatura generale dello Stato), Tosti Maria Pia, Latagliata Mirta e Zaino Alberto (Avv.ti Diego Vaiano e Raffaele Izzo), Ponzone Lorenza, Renzi Rita, Magnotti Antonia e Candia Adolfo (Avv. Paolo Berruti), Annuvolo Amalia(Avv.ti RobertoCiociola) Narducci Pasquale, Pari Giovanna, Stanganelli Antonia (Avv.ti Enrico Lubrano e Filippo Lubrano), Muroni Assunta,(Avv. Roberto Santucci); sul ricorso n.R.G. 644/2014: Pari Giovanna, (Avv.ti Filippo Arturo Satta e Anna Romano) c. Infantino Danilo (Avv. Sebastiana Dore), Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Avpc (cui è subentrata l’Autorità nazionale anticorruzione - Anac), (Avvocatura generale dello Stato), Ponzone Lorenza, Renzi Rita, Magnotti Antonia e Candia Adolfo (Avv. Paolo Berruti), Tosti Maria Pia, Latagliata Mirta e Zaino Alberto (Avv.ti Diego Vaiano e Raffaele Izzo), Annuvolo Amalia(Avv. Roberto Ciociola), Muroni Assunta (Avv. Roberto Santucci)


1. Giustizia amministrativa – Art. 79 c.p.a.- Soppressione di un Ente pubblico – Subentro di Ente pubblico – Pendenza di giudizio - Natura - C.d. ‘successione nel munus’ – Interruzione del processo – Non sussiste - Ragioni

 

2. Giustizia amministrativa – Procedure concorsuali – Qualità di controinteressati –Vincitori/ candidati idonei – Assumono – Notifica – Obbligo – Eccezione - Impugnazione anteriore all’adozione della graduatoria

 

3. Giustizia amministrativa – Azione ex art. 118 c.p.a - Termine di decadenza - 60 giorni da quanto l’opponente ha avuto legale o comunque piena conoscenza della sentenza ritenuta pregiudizievole – Sussiste

 

4. Giustizia amministrativa - Soggetti legittimati all’opposizione di terzo ordinaria avverso una sentenza di primo grado emanata inter alios – Pendenza di ricorso d’appello - Conoscenza - Azione – Intervento in appello – Obbligo – Ragioni- Azione ex art. 108 c.p.a.- Inammissibilità- Sussiste

 

 

1. Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 79 c.p.a., la soppressione di un Ente pubblico, in pendenza di giudizio, e l’attribuzione dei relativi compiti e delle relative funzioni ad un altro Ente, non integra un’ipotesi di successione a titolo universale, bensì il diverso fenomeno di una c.d. ‘successione nel munus’, di pretta natura pubblicistica, connotata dal passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche accompagnato dal trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche sia dei rapporti amministrativi pendenti, ma senza una vera soluzione di continuità tra l’ente che si estingue e l’ente che subentra, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto dell’interruzione del processo.(1)

 

2. Nel processo amministrativo, in materia di procedura concorsuale, l’inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione della graduatoria, mentre nell’ipotesi in cui l’impugnazione venga proposta successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato va individuata ‘ad ampio spettro’, essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei, atteso che, per effetto del richiesto annullamento degli atti concorsuali e della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall’acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria (2).

 

3. Nell’ordinamento processuale amministrativo, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice del processo amministrativo ed in assenza di una espressa disposizione sul punto, il ricorso per opposizione di terzo ordinaria è soggetto al generale termine di decadenza di sessanta giorni (applicabile all’impugnazione degli atti amministrativi), decorrente dal giorno nel quale l’opponente ha avuto legale o comunque piena conoscenza della sentenza ritenuta pregiudizievole (3)

 

4. Nel processo amministrativo, ogniqualvolta i soggetti legittimati all’opposizione di terzo ordinaria, avverso una sentenza di primo grado emanata inter alios, siano stati messi a piena conoscenza della pendenza di ricorso d’appello contro detta sentenza, il cui esito, sulla base di una valutazione ex ante del possibile epilogo della controversia, potrebbe pregiudicare la propria posizione giuridica soggettiva, gli stessi devono far valere le proprie ragioni con lo strumento dell’intervento in appello, e non a mezzo di ricorso ex art. 108 c.p.a., atteso che il rimedio oppositivo può essere riconosciuto solo a quei soggetti, rimasti estranei al processo e pregiudicati dalla sentenza inter alios, quando tale estraneità sia dovuta ad una omissione della controparte o alla mancata attivazione del potere-dovere d’integrazione del contraddittorio da parte del giudice. (Nel caso di specie, il Consiglio di Stato, rilevato che le ricorrenti erano onerate di intervenire nel giudizio d’appello, ai sensi dell’art. 109 co.2 c.p.a., ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo ordinaria ex art. 108, co. 1, c.p.a. avverso la sentenza definitiva del giudizio d’appello, ad oltre quattro anni di distanza dalla piena conoscenza della proposizione del ricorso in appello e del contenuto del relativo atto d’impugnazione.)

 

 

----------------

 

(1) cfr: Consiglio di Stato, sez. VI, ord. 11 settembre 2014
(2) cfr: Cons. St., Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3261; Cons. St., Sez. IV, 24 settembre 2012, n. 5084
(3) cfr: Cons. St., Sez. VI, 26 settembre 2011, n. 5367, e Cons. St., Sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3351, con ampi richiami giurisprudenziali

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 418 del 2014, proposto da: De Tullio Maria, rappresentata e difesa dall’avvocato Filippo Pacciani, con domicilio eletto presso lo Studio legale associato Legance in Roma, via XX Settembre, 5;

contro



Infantino Danilo, rappresentato e difeso dall’avvocato Sebastiana Dore, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

nei confronti di



Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Avpc (cui è subentrata l’Autorità nazionale anticorruzione - Anac), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Tosti Maria Pia, Latagliata Mirta e Zaino Alberto, rappresentati e difesi dagli avvocati Diego Vaiano e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Lungotevere Marzio, 3; Ponzone Lorenza, Renzi Rita, Magnotti Antonia e Candia Adolfo, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Berruti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Flaminia, 135; Annuvolo Amalia, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Ciociola, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, viale delle Milizie, 2; Narducci Pasquale, Pari Giovanna;

e con l'intervento di



ad adiuvandum: Stanganelli Antonia, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Flaminia, 79/A; ad opponendum: Muroni Assunta, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Santucci, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Tacito, 10;

 


sul ricorso numero di registro generale 644 del 2014, proposto da: Pari Giovanna, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Arturo Satta e Anna Romano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Foro Traiano, 1/A;

contro



Infantino Danilo, rappresentato e difeso dall’avvocato Sebastiana Dore, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

nei confronti di



Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Avpc (cui è subentrata l’Autorità nazionale anticorruzione - Anac), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ponzone Lorenza, Renzi Rita, Magnotti Antonia e Candia Adolfo, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Berruti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Flaminia, 135; Tosti Maria Pia, Latagliata Mirta e Zaino Alberto, rappresentati e difesi dagli avvocati Diego Vaiano e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Lungotevere Marzio, 3; Annuvolo Amalia, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Ciociola, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, viale delle Milizie, 2; De Tullio Maria;

e con l'intervento di



ad opponendum: Muroni Assunta, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Santucci, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Tacito, 10;

in opposizione



alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 14/2014, resa tra le parti e concernente: concorso riservato per il conferimento di otto posti di dirigente di seconda fascia;

 


Visti i ricorsi in opposizione ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti controinteressate e degli intervenienti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Botto (per delega dell’avvocato Pacciani), Sebastiana Dore e Filippo Lubrano, l’avvocato dello Stato Roberto Varone, gli avvocati Diego Vaiano, Paolo Berruti, Roberto Ciociola, Roberto Santucci, Anna Romano e Filippo Satta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO e DIRITTO



1. I presenti giudizi di opposizione attengono al concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, indetto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avpc) con bando del 7 dicembre 2007 per il conferimento di otto posti di dirigente di seconda fascia, di cui sei per dirigente con formazione giuridica, uno per dirigente con formazione economica e uno per dirigente con formazione tecnica, concluso il 15 luglio 2008 con l’approvazione delle relative graduatorie.
Per quanto qui interessa, all’esito dell’espletamento della procedura concorsuale, l’odierno controinteressato Infantino Danilo – il quale aveva presentato domanda sia per il profilo tecnico sia per quello giuridico – si era collocato, in posizione non utile, al quinto posto della graduatoria relativa al profilo tecnico e al quattordicesimo posto della graduatoria per il profilo giuridico, mentre le odierne opponenti De Tullio Maria e Pari Giovanna – le quali avevano presentato domanda per il solo profilo giuridico – si erano collocate, pure in posizione non utile, rispettivamente all’ottavo e al settimo posto della relativa graduatoria.
2. Con i due ricorsi in epigrafe, le concorrenti De Tullio Maria e Pari Giovanna hanno proposto opposizione di terzo ex art. 108, comma 1, Cod. proc. amm. avverso la sentenza n. 14/2014 del 7 gennaio 2014 di questa Sezione, con la quale era stato accolto l’appello proposto da Infantino Danilo avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, n. 7537/2009 del 24 luglio 2009.
2.1. Con quest’ultima sentenza il Tribunale amministrativo regionale aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto dallo stesso Infantino avverso gli atti concorsuali, segnatamente la sola censura afferente al difetto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi per i titoli dei concorrenti per la mancata esplicitazione dei relativi criteri di valutazione, disponendone di conseguenza la rinnovazione entro i suddetti limit, ma aveva respinto la censura di illegittimità delle modalità procedurali di svolgimento del concorso.
2.2. Questa Sezione, con la qui opposta sentenza d’appello n. 14/2014, in riforma della sentenza del Tribunale regionale, ha, invece, accolto la censura, demolitoria dell’intera procedura concorsuale, con la quale era stata dedotta la violazione della disciplina di cui agli artt. 28 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e 5 d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 – ritenuta compatibile con l’autonomia organizzativa riservata all’Avcp dall’art. 8, comma 2, 12 aprile 2006, n. 163, in virtù del rinvio normativo contenuto nel comma 8 del citato art. 8 (che testualmente recita: «Al personale dell’Autorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165») –, che, in materia di accesso alla qualifica di dirigente, prevede che il concorso pubblico per titoli ed esami consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale, mentre nel caso di specie la procedura concorsuale si era svolta sulla base di una prova d’esame costituita da un solo colloquio orale (sia pure disgiunta in una parte teorica e in una parte teorico-pratica). Di conseguenza, è stata annullata l’intera procedura concorsuale, con ordine di rinnovazione della selezione a mezzo della predisposizione di un altro bando immune dai vizi rilevati (a condizione di persistenza delle esigenze di provvista di nuovo personale ed in presenza di «tutte le altre condizioni»).
2.3. Nelle more, in esito alla pronuncia della sentenza di primo grado n. 7537/2009 (e di altre due sentenze, n. 7536/2009 e n. 7538/2009, rese dallo stesso Tribunale amministrativo per il Lazio su ricorso di altri candidati), provvisoriamente esecutiva, venivano rinnovate le operazioni valutative in attuazione del dictum della sentenza di primo grado, al cui esito venivano riformulate le graduatorie, sostanzialmente coincidenti con quelle originarie.
Con successiva deliberazione del 14 ottobre 2009, l’Avcp disponeva lo scorrimento delle graduatorie a favore degli idonei, al fine di coprire due ulteriori posti dirigenziali che si sarebbero resi liberi nel gennaio 2010, sulla cui base le odierne opponenti De Tullio Maria e Pari Giovanna sono venute a ricoprire i due nuovi posti.
2.4. Pure le rinnovate operazioni valutative venivano impugnate dal concorrente Infantino, con ricorso (integrato da motivi aggiunti, proposti avverso la deliberazione di scorrimento della graduatoria, sostanzialmente riconfermata) tutt’ora pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sub r.g. n. 9338/2009, notificato (tra l’altro) anche alle odierne opponenti.
2.5. Queste ultime, con separati ricorsi ex art. 108, comma 1, Cod. proc. amm., hanno impugnato la sentenza n. 14/2014 di questa Sezione (di cui sopra sub § 2.2.), nella loro qualità di controinteressate pretermesse dal giudizio definito con la l’impugnata sentenza d’appello, recante pregiudizio alle posizioni giuridiche da esse acquisite, deducendone la nullità per non esservi state evocate in giudizio e censurando, in via rescissoria, l’erroneità della sentenza per violazione degli artt. 6 e 8 d.lgs. n. 163 del 2006, 28 d.lgs. n. 165 del 2001, 5 d.P.R. n. 272 del 2004 e 27 Cost., sotto vari profili, per violazione dei principi di autonomia organizzativa e di indipendenza dell’Amministrazione datoriale, oltre che per insufficiente motivazione.
Le stesse formulavano, inoltre, correlative istanze cautelari volte ad ottenere la sospensione dell’esecutorietà dell’opposta sentenza.
2.6. Nei giudizi di opposizione si costituiva l’opposto Infantino, eccependo l’inammissibilità delle opposizioni, proposte in violazione degli artt. 108 e 109, comma 2, Cod. proc. amm., poiché le opponenti, con la notificazione dell’atto per motivi aggiunti nell’ambito del giudizio sub r.g. n. 9338/2009 (di cui sopra sub § 2.4.), in data 27 novembre 2009, erano state rese edotte della proposizione dell’appello avverso la sentenza n. 7537/2009 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e del relativo contenuto, in particolare della deduzione della censura di illegittimità procedurale idonea a determinare la caducazione dell’intera procedura concorsuale, sicché le stesse avrebbero dovuto far valere le proprie ragioni nell’ambito di detto giudizio d’appello, a pena di preclusione. Nel merito, l’Infantino contestava comunque la fondatezza delle opposizioni, chiedendone la reiezione.
2.7. Costituendosi in giudizio, l’Avcp assumeva la legittimità dei provvedimenti originariamente impugnati ed annullati con la qui opposta sentenza n. 14/2014, in particolare paventando la carenza d’interesse in capo all’originario ricorrente Infantino (v. memorie depositate l’11 febbraio 2014), mentre l’Anac – subentrata nei compiti e nelle funzioni dell’Avcp in forza dell’art. 19, commi 1 e 2, d.-l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 – contestava la fondatezza delle opposizioni, chiedendone la reiezione «e, per l’effetto, la conferma della sentenza 14/2014 e l’annullamento degli atti del concorso», coincidente «con l’interesse pubblico attualmente perseguito dall’Autorità» di ristrutturarne l’assetto organizzativo e di ridurre, in tale contesto, il numero degli uffici dirigenziali (v., in tal senso, la nota del Segretario generale dell’Anac, allegata alle memorie depositate dalla difesa erariale il 30 ottobre 2014).
2.8. Si costituivano in giudizio i concorrenti Candia Adolfo, Magnotti Antonia, Ponzone Lorenza e Renzi Rita, vincitori del concorso relativamente ai posti assegnati dal bando al profilo giuridico sulla base della graduatoria finale approvata il 15 luglio 2008, ed in seguito assunti in ruolo con decorrenza 9 settembre 2008, chiedendo l’accoglimento dei proposti ricorsi di opposizione.
2.9. Intervenivano in giudizio (ad adiuvandum) i concorrenti Zaino Alberto, Tosti Maria Pia e Latagliata Mirta, in qualità di vincitori della procedura concorsuale annullata dall’opposta sentenza, dichiarandosi titolari di un interesse all’accoglimento dei ricorsi in opposizione ed aderendo di conseguenza alle censure dedotte dalle opponenti, chiedendone l’accoglimento.
2.10. Spiegava altresì intervento (ad adiuvandum) la concorrente Stanganelli Antonia, quale candidata dichiarata idonea, ma non utilmente collocata in graduatoria, in esito al concorso indetto con il bando del 7 dicembre 2007, per il profilo tecnico, al secondo posto dietro il vincitore Narducci, nonché quale titolare dell’interesse allo scorrimento della graduatoria in seguito al pensionamento di quest’ultimo; interesse, asseritamente leso dall’Avpc con una serie di provvedimenti impugnati dall’interveniente in separata sede (i quali erano stati sostanzialmente sospesi in attesa della definizione della causa pregiudiziale instaurata dall’Infantino). L’interveniente chiedeva dunque l’annullamento dell’opposta sentenza e la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 1, Cod. proc. amm..
2.11. Si costituiva in giudizio Annuvolo Amalia, quale destinataria – accanto ad altri soggetti – della notificazione dell’atto di intervento sub 2.10. –, protestandosi estranea alla presente controversia, sotto il profilo sostanziale e processuale, e chiedendo di esservi estromessa.
2.12. Interveniva in giudizio (ad opponendum) Muroni Assunta, in qualità di concorrente idonea (non vincitrice) del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti di seconda fascia, area VIII, nel ruolo dell’Avcp, indetto il 29 luglio 2011, a dichiarata tutela dell’interesse allo scorrimento della relativa graduatoria in forza del combinato disposto della sentenza n. 14/2014 e dell’art. 4, comma 3, lett. a), d.-l. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), secondo l’assunto dell’interveniente da ritenersi prevalente rispetto alla rinnovazione ab imisdella procedura indetta con il bando del 7 dicembre 2007, annullata con l’opposta sentenza, chiedendo dunque la reiezione delle opposizioni, in rito e nel merito.
3. In esito all’ordinanza istruttoria n. 1369/2014 – con la quale, previa riunione dei due ricorsi in opposizione, ai fini di una compiuta valutazione del periculum in mora e del vaglio attorno alla persistenza dell’interesse all’originario ricorso in capo all’opposto Infantino, era stata ordinata l’acquisizione di chiarimenti da parte dell’Avcp in merito alla posizione del predetto, collocatosi tra gli idonei nell’ambito di una diversa graduatoria concorsuale, con riguardo alla possibilità di una sua assunzione per scorrimento di graduatoria –, con ordinanza cautelare n. 1717/2014, previa acquisizione agli atti del giudizio della relazione del Presidente dell’Avcp del 23 aprile 2014 e del parere dell’Avvocatura dello Stato del 15 aprile 2014, veniva accolta la domanda di sospensiva sotto il solo profilo del periculum ed impregiudicata ogni altra questione rimessa alla fase processuale di cognizione piena ed esauriente, con fissazione dell’udienza di merito al 2 dicembre 2013.
4. All’odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Premesso che le interposte opposizioni investono la medesima sentenza, con la conseguenza che le stesse devono essere riunite e trattate congiuntamente (ex art. 96, comma 1, Cod. proc. amm.), e che la soppressione dell’Avcp nel corso del presente giudizio e l’attribuzione dei relativi compiti e delle relative funzioni all’Anac (ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 2, d.-l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) non dà luogo all’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79 Cod. proc. amm., venendo in rilievo non già un’ipotesi di successione a titolo universale, nel senso proprio del termine, tra due soggetti distinti, bensì il diverso fenomeno di una c.d. ‘successione nel munus’, di pretta natura pubblicistica, connotata dal passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche accompagnato dal trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche sia dei rapporti amministrativi pendenti, ma senza una vera soluzione di continuità tra l’ente che si estingue e l’ente che subentra, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto dell’interruzione del processo (v. in tal senso, con specifico riferimento alla soppressione dell’Avcp ed all’attribuzione delle relative funzioni all’Anac, Cons. St., Sez. VI, ord. 11 settembre 2014, n. 4630), si osserva – in accoglimento della correlativa eccezione sollevata dalla parte opposta Infantino –, che le opposizioni devono essere dichiarate inammissibili.
5.1. Assume parte opposta che le due opponenti, nell’ambito del processo da esso instaurato con la proposizione del ricorso di cui sopra sub § 2.4. (pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sub r.g. n. 9338/2009), erano state rese edotte, con l’atto per motivi aggiunti alle stesse notificato il 27 novembre 2009, che esso Infantino aveva interposto appello avverso la sentenza n. 7537/2009 del 24 luglio 2009 dello stesso Tribunale amministrativo regionale, sicché le stesse sarebbero state onerate di difendere le proprie posizioni nell’ambito della causa d’appello sub r.g. n. 9233/2009, definita con la sentenza n. 14/2014 oggetto d’impugnazione per opposizione di terzo.
5.2. Occorre, al riguardo, precisare, che le odierne opponenti erano controinteressate fin dal giudizio di primo grado rispetto all’impugnazione proposta dall’Infantino avverso gli atti della procedura concorsuale, essendosi le stesse collocate tra i concorrenti idonei (seppur, inizialmente, non in posizione utile). Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, nelle procedure concorsuali l’inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione della graduatoria, mentre nell’ipotesi – quale quella di cui è controversia –, in cui l’impugnazione venga proposta successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato va individuata ‘ad ampio spettro’, essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei, atteso che, per effetto del richiesto annullamento degli atti concorsuali e della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall’acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria (v. sul punto, per tutte, Cons. St., Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3261; Cons. St., Sez. IV, 24 settembre 2012, n. 5084).
Nel caso di specie, la legittimazione a proporre opposizione di terzo in capo alle odierne opponenti deriva proprio dalla loro posizione di controinteressate pretermesse – dunque, non solo dalla loro posizione di controinteressate successive in conseguenza dello scorrimento della graduatoria, ma, prima ancora, dalla loro veste di controinteressate originarie, in senso formale e sostanziale, per effetto della loro inclusione nella graduatoria degli idonei –, e le stesse, proprio quali parti rimaste estranee al giudizio (di primo e secondo grado, definito in appello con la sentenza n. 14/2014), denunciano, quale vizio rescindente, la violazione del proprio diritto processuale alla integrità del contraddittorio e l’illegittima pretermissione quali contraddittori necessari.
5.3. Orbene, ritiene il Collegio che, nell’ordinamento processuale amministrativo, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice del processo amministrativo ed in assenza di una espressa disposizione sul punto, debba restare fermo l’orientamento giurisprudenziale formatosi sull’assetto normativo previgente, secondo cui il ricorso per opposizione di terzo ordinaria è soggetto al generale termine di decadenza di sessanta giorni (applicabile all’impugnazione degli atti amministrativi), decorrente dal giorno nel quale l’opponente ha avuto legale o comunque piena conoscenza della sentenza ritenuta pregiudizievole (v. sul punto, per tutte, Cons. St., Sez. VI, 26 settembre 2011, n. 5367, e Cons. St., Sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3351, con ampi richiami giurisprudenziali), deponendo a favore di tale orientamento i seguenti argomenti:
- la natura della situazione giuridica soggettiva, di interesse legittimo, di regola fatta valere nel processo amministrativo con lo strumento dell’azione di annullamento ad impugnazione di atti emanati nell’esercizio di funzioni pubbliche di cui si contesta la legittimità (come nel caso di specie, ove si controverte attorno alla legittimità, o meno, degli atti di una procedura concorsuale), giustifica l’assoggettamento del correlativo ricorso giurisdizionale a un breve termine di decadenza, a presidio della certezza dell’assetto d’interessi e dei rapporti di diritto pubblico scaturenti dagli atti autoritativi impugnati;
- la trasposizione immediata e diretta, al processo amministrativo, della disciplina processualcivilistica dell’opposizione di terzo ordinaria di cui all’art. 404, comma 1, Cod. proc. civ. – che, configurando detta impugnazione come rimedio straordinario, non prevede alcun termine per la sua proposizione (salvi gli effetti della prescrizione del diritto, della sua estinzione per non uso o usucapione, ovvero dell’integrale attuazione tra le parti delle prescrizioni contenute nella sentenza) – rischierebbe di trasformarla di fatto, nell’ambito del sistema processuale amministrativo, in un rimedio ordinario, con effetti dirompenti (vista la sua proponibilità senza limiti di tempo) sul piano della stabilità dei giudicati e della conseguente certezza dei rapporti di diritto pubblico e delle situazioni giuridiche correlate all’esercizio di funzioni pubbliche;
- detta soluzione ricostruttiva risponde, altresì, all’esigenza, costituzionalmente doverosa, di evitare una disparità di trattamento delle parti nel processo, non potendo il regime temporale d’impugnazione degli atti – amministrativi o giurisdizionali – conformativi dei rapporti e dell’assetto d’interessi scaturenti dagli atti medesimi dipendere dal fattore, contingente e casuale, che un soggetto partecipante ad una procedura concorsuale selettiva assuma, nel caso concreto, la posizione processuale di ricorrente o rispettivamente di controinteressato.
L’assoggettamento del ricorso di opposizione di terzo ordinaria (nel processo amministrativo) al generale termine di decadenza applicabile all’impugnazione degli atti amministrativi, sul piano della disciplina del rapporto tra rimedio preventivo dell’intervento in appello ex art. 108, comma 2, Cod. proc. amm. e rimedio dell’opposizione di terzo ordinaria, comporta – a differenza dall’istituto processualcivilistico di cui all’art. 344 Cod. proc. civ., generalmente ricostruito come rimedio facoltativo concorrente con il rimedio dell’opposizione di terzo ordinaria, a scelta di parte – che, ogniqualvolta i soggetti legittimati all’opposizione di terzo ordinaria siano stati messi a piena conoscenza della pendenza di ricorso d’appello (e del relativo contenuto) contro una sentenza emanata inter alios, il cui esito, sulla base di una valutazione ex ante del possibile epilogo della controversia, potrebbe pregiudicare la propria posizione giuridica soggettiva, sono onerati, a pena di preclusione, di far valere le proprie ragioni con lo strumento dell’intervento in appello (che, dunque, in siffatte condizioni, diventa rimedio necessario); ciò, quantomeno nei casi – quale quello in esame –, in cui con l’opposizione di terzo è dedotto il vizio rescindente della pretermissione di un litisconsorte necessario e della correlativa mancata integrità del contraddittorio, comportante l’annullamento con rinvio della sentenza di primo grado, in quanto, in siffatte ipotesi, non è configurabile un’eventuale perdita del doppio grado di giudizio, sicché alla necessarietà del rimedio dell’intervento nel giudizio d’appello non si correla alcuna limitazione delle garanzie difensive.
Infatti, il rimedio oppositivo può essere riconosciuto solo a quei soggetti, rimasti estranei al processo e pregiudicati dalla sentenza inter alios, quando tale estraneità sia dovuta ad una omissione della controparte o alla mancata attivazione del potere-dovere d’integrazione del contraddittorio da parte del giudice (o, addirittura, a vizi del procedimento amministrativo a monte per la mancata corretta individuazione dei soggetti di cui al capo III della legge n. 241 del 1990), ma non anche quando la stessa sia dipesa da una scelta della parte posta in grado di intervenire nel giudizio.
5.4. In linea di fatto, risulta documentalmente comprovato che alle odierne opponenti, in data 27 novembre 2009, nell’ambito del giudizio promosso dall’Infantino sub § 2.4., era stato notificato un ricorso per motivi aggiunti, che, per quanto qui interessa, recita testualmente:
« (…) 4. Il TAR del Lazio, fissata l’udienza di merito in data 1 luglio 2009, con sentenza n. 7537/2009 rigettava tutti i motivi di illegittimità degli atti concorsuali dedotti dal ricorrente salvo accogliere, solo in parte, quello relativo al difetto di motivazione dei verbali con cui la Commissione ha attribuito a ciascun candidato i punteggi per i titoli annullando, per l’effetto, la graduatoria finale e disponendo l’obbligo dell’Amministrazione “fermo restando il punteggio delle prove orali” di procedere “a un motivato apprezzamento dei titoli riferibili al ricorrente stesso ed ai soli candidati utilmente collocati in graduatoria, e poi alla redazione della graduatoria finale”.
5. La sentenza, seppure apparentemente favorevole all’Ing. Infantino in quanto di parziale accoglimento del ricorso, sostanzialmente è lesiva dei suoi interessi in quanto il TAR, rigettando i motivi con cui il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti concorsuali per violazione di legge e dei principi di cui all’art. 97 Cost., non ha annullato l’intera procedura lasciando così “inalterate le posizioni dei concorrenti non travolti dal parziale annullamento” e, quindi, sostanzialmente i risultati del conrorso.
6. Per tali ragioni l’Ing. Infantino, con atto notificato in data 11 novembre 2009, ha appellato la suindicata sentenza. (…)».
Risulta palese, da quanto sopra, che le odierne opponenti – sebbene non evocate in giudizio né nel giudizio di primo grado definito con la sentenza n. 7537/2009 del Tribunale amministrativo per il Lazio, né nel giudizio d’appello definito con la qui opposta sentenza n. 14/2014 – erano state poste a piena conoscenza, sin dal 27 novembre 2009, dell’avvenuta instaurazione del giudizio d’appello e della correlativa riproposizione delle censure idonee a travolgere l’intera procedura e ad incidere in modo pregiudizievole sulle loro posizioni.
5.5. Le stesse erano, pertanto, onerate di intervenire nel giudizio d’appello ai sensi dell’art. 109, comma 2, Cod proc amm., con conseguente preclusione alla proposizione dell’opposizione di terzo ordinaria ex art. 108, comma 1, Cod. proc. amm. avverso la sentenza definitiva del giudizio d’appello, ad oltre quattro anni di distanza dalla piena conoscenza della proposizione del ricorso in appello e del contenuto del relativo atto d’impugnazione.
5.6. Per le esposte ragioni, le opposizioni devono essere dichiarate inammissibili, con la duplice conseguenza dell’impedimento all’ingresso di ogni altra questione e del travolgimento degli interventi (ad adiuvandum e ad opponendum) spiegati nei presenti giudizi di opposizione.
6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese di causa interamente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in opposizione di terzo, come in epigrafe proposti e tra di loro riuniti (ricorsi n. 418 del 2014 e n. 644 del 2014), li dichiara inammissibili; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
Vincenzo Lopilato, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2015





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento