REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2395 del
2014, proposto da: Siem - Societa' Industriale Elettro Meccanica S.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
avv. Carlo Mirabile, Clizia Calamita Di Tria, con domicilio eletto presso
Carlo Mirabile in Roma, Via Borgognona 47;
contro
I.P.Z.S. - Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Roda S.A. di Commercio di Attrezzature per la
Movimentazione e il Magazzinaggio di Merci e Prodotti, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Stelio
Campanale, con domicilio eletto presso Giovanna Fersurella in Roma, Via
Sebino, 29;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA:
SEZIONE III BIS n. 02836/2014, resa tra le parti, concernente affidamento
del contratto trattamento galvanico di rivestimento con rame sui
semilavorati per le monete euro (1 cent.2 cent e 5 cent) - ris.danni –
m.c.p.
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IPZS - Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato e di Roda S.A. di Commercio di
Attrezzature per la Movimentazione e il Magazzinaggio di Merci e
Prodotti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 il
Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Mirabile, Gentile,
per delega dell'Avv. Campanile e l'Avvocato dello Stato
Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza in forma semplificata n. 2836 del 13
marzo 2014 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, ha
dichiarato irricevibile il ricorso n. 1518/2014 proposto dalla Siem –
Società Industriale Elettro Meccanica S.r.l. per l’annullamento del
provvedimento del 20 dicembre 2013, comunicato alla SIEM in pari data, col
quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) S.p.A. ha disposto
l’aggiudicazione definitiva della gara finalizzata alla definizione di un
accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio di
“trattamento galvanico di rivestimento con rame sui semilavorati per le
monete euro (1 cent, 2 cent e 5 cent) - 2013/S 153 - 266969 - Gara 5065833
- CIG 51696870AC in data 20 dicembre 2013, nonché per la condanna ex art.
30 c.p.a. dell’IPZS al risarcimento del danno patito dalla ricorrente a
causa dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
Con il
succitato ricorso la Siem, società che opera con l’IPZS sin dal lontano
1996 in qualità di fornitrice di tutti i processi di fabbricazione e
industrializzazione dei processi galvanici per la monetazione, riferiva di
aver partecipato ad un avviso di gara con procedura aperta per
l’affidamento dei servizio del trattamento galvanico di rivestimento con
rame sui semilavorati per le monete euro (1 cent, 2 cent, 5 cent), per gli
anni 2014/2015, con l’opzione per un ulteriore anno.
A tale procedura,
che aveva come termine perentorio per la presentazione delle offerte il
giorno 8 ottobre 2013, partecipavano, presentando le rispettive offerte le
società Siem. S.r.1. e Roda SA.
Successivamente, a seguito
dell’apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche, la Siem
provvedeva ad inoltrare istanze di accesso e diffide alla stazione
appaltante al fine di contestare l’offerta e i requisiti di partecipazione
della concorrente Roda; ciononostante, l’IPZS, in data 20 dicembre 2013
comunicava il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore di
Roda.
Col predetto ricorso, pertanto, la Siem, ha adito il nominato
TAR, chiedendo l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del
provvedimento di aggiudicazione citato e deducendo le seguenti
censure:
a) la violazione dei punti 2 e 4 del disciplinare di gara e
delle risposte ai quesiti 4 e 5, avendo la Roda inammissibilmente posto
una condizione nella propria domanda di partecipazione alla gara nei
termini per cui «per le consegne di 1.500 tonnellate all’anno che verranno
eseguite secondo il programma da concordarsi, la capacità produttiva
dell’impresa non potrà superare le 140 tonnellate al mese», laddove invece
il programma delle consegne non è concordato, ma comunicato
unilateralmente dalla committente che, a termini del disciplinare di gara,
può comunque variare anche in aumento il servizio richiesto in corso
d’opera, con obbligo di esecuzione in capo all’appaltatrice;
b) la
violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 e del punto 2.2. del
disciplinare di gara, non avendo prodotto la Roda un certificato della
Camera di commercio corrispondente alle prescrizioni del disciplinare di
gara e del codice dei contratti pubblici;
c) la violazione dell’art.
48 del d.lgs. n. 163/2006, del punto 4 e dell’allegato C del disciplinare
di gara, non avendo la Roda attestato in modo idoneo il requisito della
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Con la prefata
sentenza, il Tribunale amministrativo adìto, in accoglimento delle
eccezioni sollevate sia dall’IPZS sia dalla controinteressata Roda, ha
dichiarato la irricevibilità del ricorso per tardività, in virtù della
notifica dello stesso oltre il termine decadenziale.
Sostiene il Tar,
infatti, nella sentenza impugnata, che il provvedimento di aggiudicazione
definitiva della gara alla Roda è stato comunicato via fax alla Siem il 20
dicembre 2013 e che lo stesso risulta inoltre essere stato conosciuto
anche per il tramite di accesso agli atti di gara del 23 dicembre 2013;
essendo stato, dunque, il ricorso notificato il 24 gennaio 2014, il
termine dei trenta giorni, di cui all’art. 120, comma 5, c.p.a., previsto
a pena di decadenza per la proposizione, sarebbe comunque stato
superato.
Allo stesso tempo il primo giudice, nella motivazione della
sentenza, respinge le argomentazioni di Siem relative sia al prolungamento
del termine di notifica ai sensi dell’art. 41, comma 5, c.p.a., sia in
ordine alla richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 37
c.p.a.
Di qui l’appello interposto innanzi a questo Consiglio di Stato
dalla Siem, ricorrente in prime cure, ed affidato ai motivi trattati nel
prosieguo della presente pronunzia.
Si sono costituiti nella presente
fase di gravame sia l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sia
l’aggiudicataria Roda SA, resistendo all’appello e precisando le proprie
difese.
Dapprima con decreto monocratico (n. 1286/2014) e poi con
ordinanza cautelare (n. 1523/2014), la Sezione ha respinto la domanda di
sospensione della sentenza impugnata, considerando: “… impregiudicata la
questione relativa alla tardiva proposizione del ricorso di primo grado,
rilevata nella sentenza impugnata, in data 10 febbraio 2014 è stato
sottoscritto il contratto di appalto con l’aggiudicataria Roda s.a., il
quale ha avuto avvio di esecuzione in data 18 marzo, per cui, sotto il
profilo del periculum, appare cedevole la posizione della
ricorrente, odierna appellante”.
Successivamente le parti hanno
precisato le proprie conclusioni e, alla pubblica udienza dell’11 novembre
2014, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e va rigettato.
Occorre
esaminare, stante il carattere di pregiudizialità rispetto all’esame del
merito, le censure rivolte alla gravata pronuncia relativamente alla
statuizione di irricevibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il
termine decadenziale.
Sul punto le disposizioni e le argomentazioni del
primo giudice non appaiono scalfibili dalle diffuse argomentazioni
dell’odierna appellante; rileva il Collegio che il Tar ha correttamente
motivato sulla scorta anche di quanto sia la Stazione appaltante ha
dedotto nonché delle argomentazioni spese dall’aggiudicataria Roda,
controinteressata.
Emerge dagli atti che il ricorso è stato notificato
in data 24 gennaio 2014, ovvero oltre i trenta giorni previsti dall’art.
120, comma quinto, c.p.a. Anche a voler concedere che la comunicazione
relativa all’aggiudicazione sia stata portata a conoscenza della Siem solo
in data 23 dicembre 2013, ovvero mediante accesso agli atti di gara, e non
sia ritenuto idoneo il computo del dies a quo dal momento della mera
comunicazione operata dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 79 del
d.lgs. n. 163/2006, avvenuta a mezzo fax, risulterebbe comunque tardiva la
proposizione del ricorso in quanto effettuata oltre il succitato
termine.
Si discute, sia in primo grado che in grado di appello, con
riproposizione delle medesime doglianze, della specialità delle
disposizioni di cui agli artt. 119 e ss del c.p.a. e sulla applicabilità
in seno a tali riti accelerati delle disposizioni dettate dall’art. 41,
comma 5, c.p.a.
Ridetto articolo stabilisce, al quinto comma, che: “Il
termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se
le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta
giorni se risiedono fuori d’Europa”.
A detta dell’appellante tale
previsione normativa sarebbe applicabile a qualunque giudizio nel quale
almeno una parte a cui vada notificato il ricorso sia fuori dai confini
italiani e la proroga in questione troverebbe cittadinanza nel codice e
nei vari riti al pari delle previsioni di natura generale previste per la
sospensione feriale dei termini.
Il Collegio sul punto dissente dalla
prospettazione offerta da Siem, in quanto, come correttamente evidenziato
dall’Amministrazione e dalla controinteressata, sulla stessa linea
argomentativa del Tar, i giudizi disciplinati dal titolo quinto, del
quarto libro del c.p.a., ovvero quelli che vanno dal 119 in poi, sono
volutamente stati inseriti dal Legislatore in un alveo di specialità
rispetto ai precedenti, stante la peculiarità delle controversie trattate,
alle quali si è abbinata una “corsia preferenziale” di trattazione e
decisione, dettata dal carattere di speditezza e volta ad assicurare
certezza e rapidità.
Dunque, ad avviso del Collegio, nelle controversie
aventi ad oggetto l’affidamento di pubblici appalti, l’aumento di trenta
giorni del termine per impugnare, ai sensi dell’art. 41, comma 5, c.p.a.,
non trova applicazione, perché il termine legale accelerato per
l’impugnazione degli atti di gara non tollera deroghe ed è destinato a
prevalere sulla disciplina generale dei termini processuali, in
quanto:
a) l’art. 120, quinto comma, c.p.a. si pone in rapporto di
specialità rispetto all’art. 41 c.p.a.;
b) l’ art. 79 del d.lgs. n. 163
del 2006 assicura, anche nei confronti dei concorrenti che hanno sede
all’estero, l’immediata ed esaustiva conoscenza delle decisioni assunte
dalla stazione appaltante, cosicché non può configurarsi in astratto una
disparità di trattamento o una diminuzione della tutela in pregiudizio
delle imprese operanti in altri Stati UE;
c) diversamente opinando,
sarebbe del tutto alterata la correlazione tra il termine breve per
ricorrere ed i termini dilatori per la stipula del contratto prescritti
dall’art. 11, commi 10-ss., del d.lgs. n. 163 del 2006.
Donde
l’irricevibilità del ricorso di prime cure, correttamente rilevata dalla
sentenza impugnata.
Del resto, gli strumenti a disposizione delle
parti, nei limiti del dettato codicistico, sono molteplici, non ultimo
quello suggerito dal primo giudice, relativo alla possibilità di
notificare nei termini alla parte pubblica, per definizione avente sede in
Italia, e semmai invocare la norma di cui all’art. 41 cit. esclusivamente
per la notifica della parte privata residente all’estero, tenuto conto
anche degli effetti sananti che l’eventuale costituzione della stessa nel
giudizio di primo grado avrebbe spiegato.
Parimenti non può invocarsi
l’errore scusabile disciplinato dall’art. 37 c.p.a. con contestuale
rimessione in termini ad opera del giudice, in quanto non sono rinvenibili
nel caso di specie i presupposti richiesti dal citato articolo, ovvero
“oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi
impedimenti di fatto”.
A fronte ad una pronuncia confermativa della
statuizione di primo grado di irricevibilità del ricorso, ai sensi
dell’art. 35 lett. a), il Collegio risulta esonerato dall’esaminare le
censure di merito, che devono ritenersi, pertanto, assorbite da detta
pronuncia.
In conclusione, l’appello deve essere respinto, con
conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sussistono, tuttavia,
giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle
spese processuali del doppio grado di giudizio, stante anche la natura in
rito della definizione della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola
Russo, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea
Migliozzi, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2015