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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 14 aprile 2015 n. 1896
Pres. Giaccardi – Est. Russo
Siem (Avv.ti Mirabile, Calamita Di Tria) c/ I.P.Z.S.(Avvocatura Generale dello Stato)


Processo amministrativo – Contratti pubblici – Affidamento – Art. 41 c.p.a. – Parti residenti in altri Stati – Termini processuali – Aumento – Non si applica – Ragioni

 

 

Nelle controversie aventi ad oggetto l’affidamento di pubblici appalti, l’aumento di trenta giorni del termine per impugnare, ai sensi dell’art. 41, comma 5, c.p.a., applicabile per le parti che risiedono in altro Stato d’Europa, non trova applicazione, perché il termine legale accelerato per l’impugnazione degli atti di gara non tollera deroghe ed è destinato a prevalere sulla disciplina generale dei termini processuali, in quanto l’art. 120, quinto comma, c.p.a. si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 41 c.p.a.; del resto la normativa vigente ed in particolare l’art. 79 del d.lgs. n. 163/2006 assicura, anche nei confronti dei concorrenti che hanno sede all’estero, l’immediata ed esaustiva conoscenza delle decisioni assunte dalla stazione appaltante, cosicché non può configurarsi in astratto una disparità di trattamento o una diminuzione della tutela in pregiudizio delle imprese operanti in altri Stati UE.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2395 del 2014, proposto da: Siem - Societa' Industriale Elettro Meccanica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Mirabile, Clizia Calamita Di Tria, con domicilio eletto presso Carlo Mirabile in Roma, Via Borgognona 47;

contro



I.P.Z.S. - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di



Roda S.A. di Commercio di Attrezzature per la Movimentazione e il Magazzinaggio di Merci e Prodotti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Stelio Campanale, con domicilio eletto presso Giovanna Fersurella in Roma, Via Sebino, 29;

per la riforma



della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 02836/2014, resa tra le parti, concernente affidamento del contratto trattamento galvanico di rivestimento con rame sui semilavorati per le monete euro (1 cent.2 cent e 5 cent) - ris.danni – m.c.p.

 



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Roda S.A. di Commercio di Attrezzature per la Movimentazione e il Magazzinaggio di Merci e Prodotti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Mirabile, Gentile, per delega dell'Avv. Campanile e l'Avvocato dello Stato Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO



Con sentenza in forma semplificata n. 2836 del 13 marzo 2014 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, ha dichiarato irricevibile il ricorso n. 1518/2014 proposto dalla Siem – Società Industriale Elettro Meccanica S.r.l. per l’annullamento del provvedimento del 20 dicembre 2013, comunicato alla SIEM in pari data, col quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gara finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio di “trattamento galvanico di rivestimento con rame sui semilavorati per le monete euro (1 cent, 2 cent e 5 cent) - 2013/S 153 - 266969 - Gara 5065833 - CIG 51696870AC in data 20 dicembre 2013, nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’IPZS al risarcimento del danno patito dalla ricorrente a causa dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
Con il succitato ricorso la Siem, società che opera con l’IPZS sin dal lontano 1996 in qualità di fornitrice di tutti i processi di fabbricazione e industrializzazione dei processi galvanici per la monetazione, riferiva di aver partecipato ad un avviso di gara con procedura aperta per l’affidamento dei servizio del trattamento galvanico di rivestimento con rame sui semilavorati per le monete euro (1 cent, 2 cent, 5 cent), per gli anni 2014/2015, con l’opzione per un ulteriore anno.
A tale procedura, che aveva come termine perentorio per la presentazione delle offerte il giorno 8 ottobre 2013, partecipavano, presentando le rispettive offerte le società Siem. S.r.1. e Roda SA.
Successivamente, a seguito dell’apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche, la Siem provvedeva ad inoltrare istanze di accesso e diffide alla stazione appaltante al fine di contestare l’offerta e i requisiti di partecipazione della concorrente Roda; ciononostante, l’IPZS, in data 20 dicembre 2013 comunicava il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore di Roda.
Col predetto ricorso, pertanto, la Siem, ha adito il nominato TAR, chiedendo l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di aggiudicazione citato e deducendo le seguenti censure:
a) la violazione dei punti 2 e 4 del disciplinare di gara e delle risposte ai quesiti 4 e 5, avendo la Roda inammissibilmente posto una condizione nella propria domanda di partecipazione alla gara nei termini per cui «per le consegne di 1.500 tonnellate all’anno che verranno eseguite secondo il programma da concordarsi, la capacità produttiva dell’impresa non potrà superare le 140 tonnellate al mese», laddove invece il programma delle consegne non è concordato, ma comunicato unilateralmente dalla committente che, a termini del disciplinare di gara, può comunque variare anche in aumento il servizio richiesto in corso d’opera, con obbligo di esecuzione in capo all’appaltatrice;
b) la violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 e del punto 2.2. del disciplinare di gara, non avendo prodotto la Roda un certificato della Camera di commercio corrispondente alle prescrizioni del disciplinare di gara e del codice dei contratti pubblici;
c) la violazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, del punto 4 e dell’allegato C del disciplinare di gara, non avendo la Roda attestato in modo idoneo il requisito della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Con la prefata sentenza, il Tribunale amministrativo adìto, in accoglimento delle eccezioni sollevate sia dall’IPZS sia dalla controinteressata Roda, ha dichiarato la irricevibilità del ricorso per tardività, in virtù della notifica dello stesso oltre il termine decadenziale.
Sostiene il Tar, infatti, nella sentenza impugnata, che il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara alla Roda è stato comunicato via fax alla Siem il 20 dicembre 2013 e che lo stesso risulta inoltre essere stato conosciuto anche per il tramite di accesso agli atti di gara del 23 dicembre 2013; essendo stato, dunque, il ricorso notificato il 24 gennaio 2014, il termine dei trenta giorni, di cui all’art. 120, comma 5, c.p.a., previsto a pena di decadenza per la proposizione, sarebbe comunque stato superato.
Allo stesso tempo il primo giudice, nella motivazione della sentenza, respinge le argomentazioni di Siem relative sia al prolungamento del termine di notifica ai sensi dell’art. 41, comma 5, c.p.a., sia in ordine alla richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a.
Di qui l’appello interposto innanzi a questo Consiglio di Stato dalla Siem, ricorrente in prime cure, ed affidato ai motivi trattati nel prosieguo della presente pronunzia.
Si sono costituiti nella presente fase di gravame sia l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sia l’aggiudicataria Roda SA, resistendo all’appello e precisando le proprie difese.
Dapprima con decreto monocratico (n. 1286/2014) e poi con ordinanza cautelare (n. 1523/2014), la Sezione ha respinto la domanda di sospensione della sentenza impugnata, considerando: “… impregiudicata la questione relativa alla tardiva proposizione del ricorso di primo grado, rilevata nella sentenza impugnata, in data 10 febbraio 2014 è stato sottoscritto il contratto di appalto con l’aggiudicataria Roda s.a., il quale ha avuto avvio di esecuzione in data 18 marzo, per cui, sotto il profilo del periculum, appare cedevole la posizione della ricorrente, odierna appellante”.
Successivamente le parti hanno precisato le proprie conclusioni e, alla pubblica udienza dell’11 novembre 2014, la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO



L’appello è infondato e va rigettato.
Occorre esaminare, stante il carattere di pregiudizialità rispetto all’esame del merito, le censure rivolte alla gravata pronuncia relativamente alla statuizione di irricevibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine decadenziale.
Sul punto le disposizioni e le argomentazioni del primo giudice non appaiono scalfibili dalle diffuse argomentazioni dell’odierna appellante; rileva il Collegio che il Tar ha correttamente motivato sulla scorta anche di quanto sia la Stazione appaltante ha dedotto nonché delle argomentazioni spese dall’aggiudicataria Roda, controinteressata.
Emerge dagli atti che il ricorso è stato notificato in data 24 gennaio 2014, ovvero oltre i trenta giorni previsti dall’art. 120, comma quinto, c.p.a. Anche a voler concedere che la comunicazione relativa all’aggiudicazione sia stata portata a conoscenza della Siem solo in data 23 dicembre 2013, ovvero mediante accesso agli atti di gara, e non sia ritenuto idoneo il computo del dies a quo dal momento della mera comunicazione operata dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 163/2006, avvenuta a mezzo fax, risulterebbe comunque tardiva la proposizione del ricorso in quanto effettuata oltre il succitato termine.
Si discute, sia in primo grado che in grado di appello, con riproposizione delle medesime doglianze, della specialità delle disposizioni di cui agli artt. 119 e ss del c.p.a. e sulla applicabilità in seno a tali riti accelerati delle disposizioni dettate dall’art. 41, comma 5, c.p.a.
Ridetto articolo stabilisce, al quinto comma, che: “Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa”.
A detta dell’appellante tale previsione normativa sarebbe applicabile a qualunque giudizio nel quale almeno una parte a cui vada notificato il ricorso sia fuori dai confini italiani e la proroga in questione troverebbe cittadinanza nel codice e nei vari riti al pari delle previsioni di natura generale previste per la sospensione feriale dei termini.
Il Collegio sul punto dissente dalla prospettazione offerta da Siem, in quanto, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione e dalla controinteressata, sulla stessa linea argomentativa del Tar, i giudizi disciplinati dal titolo quinto, del quarto libro del c.p.a., ovvero quelli che vanno dal 119 in poi, sono volutamente stati inseriti dal Legislatore in un alveo di specialità rispetto ai precedenti, stante la peculiarità delle controversie trattate, alle quali si è abbinata una “corsia preferenziale” di trattazione e decisione, dettata dal carattere di speditezza e volta ad assicurare certezza e rapidità.
Dunque, ad avviso del Collegio, nelle controversie aventi ad oggetto l’affidamento di pubblici appalti, l’aumento di trenta giorni del termine per impugnare, ai sensi dell’art. 41, comma 5, c.p.a., non trova applicazione, perché il termine legale accelerato per l’impugnazione degli atti di gara non tollera deroghe ed è destinato a prevalere sulla disciplina generale dei termini processuali, in quanto:
a) l’art. 120, quinto comma, c.p.a. si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 41 c.p.a.;
b) l’ art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 assicura, anche nei confronti dei concorrenti che hanno sede all’estero, l’immediata ed esaustiva conoscenza delle decisioni assunte dalla stazione appaltante, cosicché non può configurarsi in astratto una disparità di trattamento o una diminuzione della tutela in pregiudizio delle imprese operanti in altri Stati UE;
c) diversamente opinando, sarebbe del tutto alterata la correlazione tra il termine breve per ricorrere ed i termini dilatori per la stipula del contratto prescritti dall’art. 11, commi 10-ss., del d.lgs. n. 163 del 2006.
Donde l’irricevibilità del ricorso di prime cure, correttamente rilevata dalla sentenza impugnata.
Del resto, gli strumenti a disposizione delle parti, nei limiti del dettato codicistico, sono molteplici, non ultimo quello suggerito dal primo giudice, relativo alla possibilità di notificare nei termini alla parte pubblica, per definizione avente sede in Italia, e semmai invocare la norma di cui all’art. 41 cit. esclusivamente per la notifica della parte privata residente all’estero, tenuto conto anche degli effetti sananti che l’eventuale costituzione della stessa nel giudizio di primo grado avrebbe spiegato.
Parimenti non può invocarsi l’errore scusabile disciplinato dall’art. 37 c.p.a. con contestuale rimessione in termini ad opera del giudice, in quanto non sono rinvenibili nel caso di specie i presupposti richiesti dal citato articolo, ovvero “oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto”.
A fronte ad una pronuncia confermativa della statuizione di primo grado di irricevibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35 lett. a), il Collegio risulta esonerato dall’esaminare le censure di merito, che devono ritenersi, pertanto, assorbite da detta pronuncia.
In conclusione, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio, stante anche la natura in rito della definizione della vicenda contenziosa.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2015





 

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