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n. 4-2015 - © copyright |
FRANCESCO CARNOVALE
ANGELA LUNA
GUAGLIANO
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Limiti ai poteri del consiglio
regionale in regime di prorogatio[1].
La legge elettorale
calabrese al vaglio di costituzionalità.
(Nota a ordinanza n.
519/2015 del T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I)
Con l'ordinanza[2]
in commento, la I^ sez. del Tribunale amministrativo regionale
della Calabria, sede di Catanzaro, ha sollevato d’ufficio questione
di costituzionalità della legge regionale L.R. Calabria n.19 del 12
settembre 2014 (modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1
-Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale- BUR n. 43 del 12 settembre 2014), per le
ragioni in fatto e in diritto,- apprezzabili ad avviso degli
scriventi-, che in questa sede ci si propone di esporre.
Il
rinvio pregiudiziale[3] in parola, operato dal collegio
amministrativo catanzarese con l’ordinanza oggetto di annotazione,
trova la sua dimora nel giudizio di impugnazione delle operazioni
elettorali[4] della Regione Calabria, ed in particolare nel ricorso
instaurato dalla candidata non eletta, dinanzi al T.A.R. suddetto,
per l’annullamento del verbale delle operazioni elettorali del
23.11.2014 per il rinnovo della carica di presidente della giunta
regionale della Calabria.
La candidata non eletta alla Presidenza
della Regione Calabria, ha proposto il giudizio[5] de quo al fine di
ottenere una sentenza che dichiarasse il proprio diritto ad essere
proclamata eletta alla carica di consigliere regionale,- in qualità
di candidato che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello dell’eletto presidente, con il
meccanismo di cui all’art. 5 della legge Cost. n. 1 del 22 novembre
1999 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente
della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni[6]),
altrimenti conosciuto quale assegnazione del seggio utile al c.d.
“miglior perdente”-, sostenendo la tesi secondo la quale la
disposizione poc’anzi richiamata, non ha carattere transitorio bensì
è una norma permanente che esplica il principio di garanzia delle
c.d. minoranze, con la conseguenza che essa non avrebbe cessato e
non cesserebbe e i suoi effetti a seguito dell’entrata in vigore
della legge regionale n. 19/2014.
Quest’ultima norma dunque, non
procedendo ad alcun rimando alla disciplina di cui alla legge cost.
n. 1/1999, bensì abrogando la precedente normativa regionale in
materia elettorale, in particolare sopprimendo il secondo periodo
del comma 2 dell’art. 1 L.R. n. 1/2005[7] avrebbe, a dire della
difesa regionale, inteso superare il meccanismo contenuto nella
disposizione transitoria in parola, inibendo i suoi effetti sulle
operazioni elettorali calabresi.
Preliminarmente alla questione
di illegittimità costituzionale della l.r. n. 19/2014 il Tribunale
amministrativo, ha affermato l’infondatezza della censura sollevata
dalla ricorrente.
Orbene, ribadendo la natura transitoria della
disciplina dettata dell'art. 5 della L. Cost. n.1/1999, così come
anche confermato dalla Corte Costituzionale con le pronunce
n.4/2010[8] e n.45/2011[9], il T.A.R. Calabria non ha ritenuto
fondata la doglianza mossa dalla ricorrente in riferimento
all'interpretazione dell' art. 5 della L. Cost. n. 1-1999,
sollevando invece, d'ufficio, la questione di costituzionalità nel
procedimento di adozione della legge elettorale della regione
Calabria per contrasto dell’art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 12
settembre 2014 n.19 nella parte in cui sopprime il comma 2 dell’art.
1 L.R. 1/2005 con l’art. 123 della Costituzione[10] e con l’art. 3
del Protocollo Addizionale n. 1 alla "Convenzione Europea dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", quale norma
interposta e integrativa dell’art. 117 co. 1 Cost..
Infatti, è
opportuno ricordare che a seguito delle dimissioni del Presidente
della Giunta Regionale[11], l'art 126 Cost. comma 3[12], prevede
conseguentemente anche lo scioglimento dell'organo consiliare
regionale. Quest'ultimo quindi alla data dell’emanazione della norma
‘incriminata’, 12 settembre 2014, operava in regime di “prorogatio[13]”, con poteri e funzioni limitate alla sola
adozione di atti necessari, indefettibili ed urgenti dal momento
delle dimissioni del Presidente.
Ebbene, il T.A.R. Calabria, ha
ritenuto fondato il sospetto che, operando in regime di prorogatio[14] il Consiglio Regionale della Calabria, non
avrebbe potuto modificare la legge elettorale. Infatti, la
soppressione della norma regionale che richiamava l’art. 5 della
Legge Cost. n.1/1999, è avvenuta con una legge adottata in pieno
regime di prorogatio e senza che, peraltro, tale soppressione
fosse imposta dalla necessità di adeguarsi ai rilievi formulati dal
Governo[15] con l’impugnativa dinanzi alla Corte
Costituzionale.
La questione di costituzionalità, pertanto, oltre
a irradiare fondati sospetti di fondatezza, ottiene esito positivo
rispetto al requisito della rilevanza ai fini della risoluzione
della controversia in oggetto. L’eventuale dichiarazione
d’illegittimità per mano dei giudici della Consulta della L.R. n.
19/2014, invero, presenterebbe esiti simili all’effetto “domino” ;
la pronuncia di accoglimento della Corte di legittimità, rimuovendo
di fatto dall’ordinamento giuridico la L.R. 19/2014, farebbe
irrimediabilmente risorgere la legge regionale calabra n. 17/2005 e,
conseguentemente, l’art. 5 della l. cost. n. 1/1999 ivi richiamato
tornerebbe ad avere effetti sulle operazioni di attribuzione dei
seggi nelle operazioni elettorali.
In attesa dell’esito del
giudizio presso Palazzo della Consulta il T.A.R. Calabria, facendo
proprio l'orientamento espresso dalla Corte Cost. con la Sentenza n.
68 del 2010[16], con riguardo all’art. 123 Cost., ha sostenuto in
modo chiaro che nel periodo di prorogatio di un organo
legislativo regionale, tale organo sia titolare unicamente “delle
attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o
costituzionalmente indifferibili”, essendo connaturale a tale
istituto, la limitazione dei poteri degli organi regionali in forza
della deminutio della rappresentatività politica dell’organo
legislativo “in scadenza”[17], e tra le quali non può intendersi
ricompresa appunto l’adozione di una legge elettorale.
Il
giudice amministrativo calabrese sottolinea come sia “connaturale, al regime della prorogatio il depotenziamento delle
ordinarie attribuzioni dell'organo, dovendosi riconoscere alle
assemblee regionali in fase preelettorale solo la eccezionale
possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a
speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento
tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità
funzionale”[18].
Non può di certo non tenersi in debito conto
che la prorogatio del Consiglio Regionale corrisponde al
periodo antecedente il rinnovo dell'organo stesso, pertanto il
Consiglio regionale deve solo limitarsi ad assumere determinazioni
del tutto urgenti o indispensabili. Il regime della prorogatio non può quindi essere inteso come espressione di
una generica proroga incondizionata di tutti i poteri degli organi
regionali, che devono comunque astenersi, al fine di assicurare una
competizione libera e trasparente, da ogni intervento che possa
essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei
confronti degli elettori.
Non deve sfuggire ad un attento
osservatore il rilievo mosso sul punto, nell'ordinanza emessa dai
giudici amministrativi calabresi laddove affermano: “la legge
elettorale, definendo le regole di composizione degli organi
elettivi essenziali per il funzionamento di un sistema
democratico-rappresentativo costituisce una delle massime
espressioni della rappresentatività politica, la quale è “attenuata”
per gli organi in fase preelettorale e può esplicarsi, proprio alla
luce delle esigenze di continuità funzionale sottese alla
prorogatio, solo nell’adozione di atti necessari a garantire, nelle
circostanze concrete, tale continuità”.
Riprendendo, anche
l'orientamento della Corte Europea dei diritti dell'Uomo nella
decisione 6.11.2012 nella Causa 30386/05 Ekoglasnost c. Bulgaria, il
Tribunale ha rilevato altresì che, non solo l'adozione della legge
elettorale, ma anche la stabilità stessa della legislazione
elettorale assume una particolare importanza per il rispetto dei
diritti garantiti dall’articolo 3 del Protocollo n. 1, e proprio per
questo, nel modificare troppo spesso le regole elettorali, si
rischia di scalfire il rispetto del pubblico per le garanzie che si
presume assicurino libere elezioni o la sua fiducia nella loro
esistenza.
Ed ancora.
Nel richiamare il “Codice di buona
condotta in materia elettorale” adottato dalla Commissione per la
Democrazia attraverso il Diritto, (cd. "Commissione di Venezia"), il
giudice a quo ha evidenziato come “Il principio interpretativo
affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione
all’art. 3 del Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, sia pure
richiamando norme di soft law non vincolanti, quale è l’art. 68 del
“Codice di buona condotta in materia elettorale”, sopra riportato,
consente di concludere che, seppure la norma di cui all’art. 3
Protocollo Addizionale n 1 della CEDU non impone “un divieto totale
e tassativo di introduzione di modifiche normative in ambito
elettorale nell’anno che precede la competizione” (Cons. giust. amm.
Sicilia sez. giurisd. 28 gennaio 2015 n.76)”. Sono però da ritenersi
non compatibili con tali norme convenzionali europee le novelle
legislative in materia elettorale adottate a ridosso delle
consultazioni (ovvero in un arco temporale anche non brevissimo,
quale l’anno antecedente le elezioni), non supportate da ragionevoli
e adeguate ragioni o da esigenze di rispetto di interessi generali,
eventualmente comparabili con quello della “stabilità” della
legislazione elettorale.
Di recente la Corte Costituzionale
si è espressa con sentenza n. 44 del 25 marzo 2015[19], sul regime
della prorogatio con specifico riferimento agli organi elettivi, ed
in particolare ai consigli regionali, affermando che “l’istituto in esame, a differenza della vera e propria proroga
non incide […] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo
l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale o
anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo organo
eletto”.
In conclusione nel caso in esame risulta evidente
come, nel silenzio dello statuto regionale calabrese l'attività
legislativa del Consiglio Regionale, nella fattispecie analizzata,
appaia espletata senza limiti sostanziali o procedimentali, né
tantomeno il richiamo del legislatore regionale alla paventata
impugnativa del Governo della precedente legge elettorale regionale,
può giustificare il comportamento dell'organo consiliare, in quanto
l’emanazione della L.R. 19/2014 cozza, irrimediabilmente, con la
ratio dell'istituto della prorogatio come punto di
bilanciamento fra il principio di rappresentatività e quello della
continuità delle istituzioni.
A parere di chi scrive,
prescindendo dai riflessi che la decisione sulla questione di
costituzionalità avrà sul giudizio pendente dinanzi il Tribunale
amministrativo rimettente, appare chiaro come il principio
democratico, per quanto boicottato, eluso, deviato e rinnegato da
alcuni organi eletti, trovi sempre la strada maestra per farsi
avanti e rivendicare. Il giudizio incidentale per quanto indiretto,
resta pur sempre il mezzo più “diretto” per aggredire i
provvedimenti amministrativi quanto legislativi, che mirino al
sereno andamento della vita politica e sociale del nostro paese e
nel dettaglio della terra calabrese. Resta aperto il giudizio
dinanzi la Corte Costituzionale, che potrà chiarire meglio i punti
nevralgici su cui si fonda l’illegittimità dell’operato
straordinario svolto in sede legislativa da un organo eletto, già
disciolto.
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[1] Sul tema della prorogatio degli organi
amministrativi e sull’evoluzione legislativa innescata in tale
ambito dalla sentenza n. 208 del 1992 della Corte cost., cfr. le
indicazioni contenute in A. A. ROMANO, Continuità del Consiglio
regionale e rinvio statale delle leggi nel quadro dei nuovi
orientamenti della Corte in materia di prorogatio, in Le
Regioni, n. 5, 1992, 1364 ss.analoga lettura parrebbe accolta da
E. GIANFRANCESCO, Legge regionale approvata a fine legislaturae
sindacabilità dei motivi posti a fondamento del suo rinvio, in Giurisprudenza costituzionale, 1996, 2684 ss. Cfr.
Soprattutto A.A. ROMANO, La prorogatio negli organi
costituzionali, Milano, Giuffrè, 1967, 78. La Corte
Costituzionale, considera infatti soltanto “eventuale” la
disciplina, da parte degli Statuti, della prorogatio degli
organi elettivi regionali. In tal modo risulta confermato
quell’orientamento, già seguito in passato dalla Corte, secondo cui
«la prorogatio non corrisponde affatto ad un principio
generale, come ritenuto da parte cospicua della letteratura
giuridica, ma che essa è in ogni caso larisultante di una norma
espressa esclusiva, non suscettibile di interpretazione analogica»
così A. MORRONE, Sistema elettorale, Sistema elettorale
e prorogatio degli organi regionali, in Le
Regioni, n. 6, 2003, cit., 1276-1277.
[2] TAR
Calabria, Sez. I^, ordinanza n. 519/2015.
[3] Sulla questione di
legittimità costituzionale, JUSO R., ROLLI R. Lineamenti di
giustizia amministrativa. Quinta edizione. Aggiornata al Codice del
Processo Amministrativo (D.Lgs. n.104/2010), Milano, Giuffrè,
2012.
[4] Sul tema del contenzioso elettorale, R. ROLLI I
contenziosi in materia elettorale alla luce delle più recenti
evoluzioni legislative in www.giustamm.it ,11-11-2011.
[5]
Sul contenzioso in materia elettorale si veda Codice del Processo
Amministrativo, ( a cura di R. ROLLI), Cosenza, 2014, art.li
130-131 c.p.a.
[6] Com'è noto la Legge Cost. n.1-1999 all'art. 5
comma 1, parte seconda prevede che: “È eletto alla carica di
consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente”;
tuttavia, tale principio trova applicazione, per come indicato nella
prima parte del medesimo art. 5 L.Cost. n.1-1999, “fino alla data di
entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi
elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della
Costituzione...”./1999, dandone piena efficacia sul territorio della
Regione Calabria.
[7] La L.R. Calabria n. 1/2005 richiamava
espressamente l’art. 5 della L. Cost. n. 1/1999.
[8] Giudizio di
legittimità costituzionale in via principale -legge elettorale
regione Campania.
[9] Giudizio di legittimità costituzionale in
via principale- legge della regione Basilicata norme relative al
sistema di elezione del presidente della giunta regionale e dei
consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 –
disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della
costituzione, e degli artt. 1, 2 e 3 della legge della regione
basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 (modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3),
[10] Si veda: Corte Cost
Sentenza n. 196 del 2003 : “la disciplina della eventuale prorogatio
degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento
o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi
prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto
della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della
disciplina della forma di governo regionale: così come è la
Costituzione (art. 61, secondo comma; art. 77, secondo comma) che
regola la prorogatio delle Camere parlamentari”.
[11]Le
dimissioni del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria,
dott. Giuseppe Scopelliti, sono state rassegnate il 29 aprile 2014 a
seguito di sentenza di condanna penale di primo grado emessa dal
Tribunale penale di Reggio Calabria (RC) per i reati di falso in
atto pubblico e abuso d’ufficio
[12] Art. 126 comma 3
Cost. “L'approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale
e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o
le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio”.
[13] Sul regime della “prorogatio”
delle Camere, A. MANZELLA, Il Parlamento, il Mulino, 2003, p.
164.
[14] Sempre sul regime della “prorogatio”, G. ZAGREBELSKY,
conferenza stampa del 2 aprile 2014 del Presidente della Corte
Cost:“tra Assemblee elettive regionali e statali non è
ravvisabile diversità di natura o funzioni”.
[15]Con
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 è
stata impugnata, da parte del Governo, la legge regionale n. 8/2014
recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 7 febbraio
2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta
regionale e del Consiglio regionale)”. E' stata sollevata questione
di legittimità in merito all’articolo 1, comma 1, lettera e), che
sostituisce il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. n. 1/2005 e
all’articolo 4, comma 1, lettera e), che modifica la lettera e), del
comma 1, dell’articolo 4 della l.r. n. 1/2005 concernenti
rispettivamente la soglia di sbarramento del 15% per il riparto dei
seggi e l’eventualità che, per mezzo del doppio premio di
maggioranza si superi la soglia dei 30 componenti del Consiglio
regionale, che costituisce il limite massimo di consiglieri
possibile per le regioni come la Calabria con popolazione fino a due
milioni di abitanti fissato dall'articolo 14 del decreto legge n.
138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011. Con successiva
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 settembre
2014 il Governo ha rinunciato all'impugnativa della Legge
elettorale della Regione Calabria con le seguenti motivazioni: la
Regione Calabria, con la legge regionale n. 19 dell'11 settembre
scorso, pubblicata sul B.U.R. N. 43 del 12 settembre 2014, ha inteso
adeguarsi ai rilievi formulati dal Governo, ripristinando le
percentuali dello sbarramento e dei seggi attribuiti quale premio di
maggioranza alle soglie esistenti prima delle modifiche introdotte
dalla legge impugnata, ad eccezione della soglia di sbarramento
relativa alle coalizioni che viene ridotta dal 15% all’8%. Inoltre,
la riscrittura del comma 3 dell’articolo 1 della legge elettorale
regionale n. 1/2005 comporta anche il venir meno dei dubbi sollevati
in merito all’interpretazione del concetto di “coalizione”. Si
ritiene, quindi, su parere conforme del Ministero dell'Interno, che
siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte
Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per
rinunciare al ricorso avverso la legge regionale n. 8/2014, e,
conseguentemente alla richiesta dell'applicazione dell'articolo 35
della legge n. 87/1953, così come modificato dall'articolo 9, comma
4, della legge n. 131/2003.
[16] Giudizio di legittimità in via
principale- degli articoli 5, 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5
e 7 e 26, della legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17
(Norme regionali contenenti l’attuazione della parte terza del
d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale), e
degli articoli 1, commi 3 e 6, e 2 della legge della Regione Abruzzo
15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 10 marzo 2008, n. 2. Provvedimenti urgenti a tutela della
Costa Teatina), promossi con ricorsi notificati il primo il 19-24
dicembre 2008 ed il secondo notificato il 23-29 dicembre 2008,
depositati in cancelleria il 29 ed il 31 dicembre 2008 ed iscritti
ai nn. 103 e 104 del registro ricorsi 2008; In tema di poteri del
Consiglio regionale in regime di prorogatio.
[17] Sul punto
vedi C. FUSARO, Autonomia statutaria sì, ma senza violare la
Costituzione né eluderla, in Quaderni Costituzionali, 2002 1462
ss., e P. GIANGASPERO, La Corte costituzionale e il regime
formale dello statuto regionale ordinario: alcuni "frammenti" di un
mosaico da completare, ivi, 1487 ss
[18] Corte Cost. Sent.
n. 515/1995. su E. GIANFRANCESCO, Legge regionale approvata a
fine legislatura e sindacabilità dei motivi posti a fondamento del
suo rinvio, in "Giur.cost.", 1996,2683 ss.; G. FALCON, Uno
pseodo- rinvio di Una vera legge regionale, in Quaderni
Costituzionali, 1996, 537 ss.
[19] Giudizio di legittimità
costituzionale in via principale Legge della Regione Abruzzo
28/04/2014, n. 24, nel testo precedente alle modifiche apportate
dalla legge della Regione Abruzzo 21/05/2014, n. 32; art. 4, c. 2°,
della medesima legge regionale.
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(pubblicato il
1.4.2015)
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