|
|
|
|
n. 3-2015 - © copyright |
CLAUDIA PARISE
FRANCESCO CARNOVALE
|
|
Resoconto inaugurazione anno
giudiziario Tar Calabria Catanzaro 2015
Il 21 febbraio scorso si è tenuta la cerimonia di
inaugurazione dell’anno giudiziario 2015 del TAR Calabria Catanzaro,
cerimonia ricca di spunti per il mondo del diritto amministrativo
calabrese.
Nella relazione introduttiva, il Presidente f.f.
Gaetano Schillaci ha evidenziato che, nell’anno appena trascorso, il
TAR Calabria Catanzaro ha raggiunto e ampiamente superato
l’obiettivo istituzionale del 2% per la definizione del contenzioso,
malgrado la carenza di personale. Inoltre, ha richiamato l’attività
di rilievo internazionale svolta dal Consigliere Nicola Durante e
dalla Referendaria Germana Lo Sapio, impegnati in workshop, stage e
visite di studio in vari paesi dell’Unione Europea e nelle sue
istituzioni.
Delle numerose pronunce menzionate dal Presidente,
assumono particolare rilevo le seguenti: con riferimento alla Sez. I, le Sentenze n. 1464/2014 e n. 1465/2014 in cui
è stata affermata la possibilità che l’impresa mandante di un
raggruppamento temporaneo di tipo verticale, subentrata nel
raggruppamento temporaneo stesso a seguito di affitto del ramo di
azienda, ai sensi dell’art. 51 del Codice dei contratti pubblici,
può fare ricorso all’istituto dell’avvalimento in relazione al
requisito della SOA di altra impresa non posseduto dall’impresa
subentrante al momento del subentro; ed ancora, la Sentenza n.
1691/2014 che si è occupata della controversa problematica
della definitività della dichiarazione di regolarità contributiva
(DURC) nel caso in cui l’ente preposto al rilascio della
dichiarazione stessa non abbia provveduto ad invitare l’interessato
a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore
a 15 giorni indicando analiticamente le cause della irregolarità,
per come ora imposto dalla l. n. 98 del 9 agosto 2013. Con
riferimento, invece, alle pronunce della Sez. II,
queste le più significative: la Sentenza n. 2136/2014 in materia di elezioni provinciali, ora disciplinate dalla Legge 7
aprile 2014 n. 65, e succ. mod., laddove è stato applicato il
principio del favor voti anche quando il voto per il
candidato viene espresso fuori dal riquadro della lista di
appartenenza, posto che l’indicazione nominativa del candidato vale
ad individuare anche la lista. La sentenza afferma puranche che la
trascrizione del voto di preferenza per i candidati al di fuori dei
riquadri espressamente previsti nella scheda non può costituire
segno di riconoscimento, ben potendosi ipotizzare che la stessa
rappresenti, piuttosto, conseguenza di scarsa dimestichezza con le
modalità di espressione del voto; ed inoltre, la recente Sentenza n. 4/2015 relativa alla composizione delle
Giunte comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 3000
abitanti, ai sensi dell’art. 1, comma 137, della L. 7 aprile 2014 n.
56, ha riaffermato il principio per cui il Sindaco è tenuto a dare
conto con adeguata motivazione dell’istruttoria eseguita al fine di
reperire tra la società civile almeno il 40 % dei componenti della
giunta di sesso diverso.
Non poteva poi non sfuggire al
Presidente il richiamo all’ordinanza cautelare n. 472 del 4
settembre 2014 con la quale, a seguito delle dimissioni del
Presidente della Giunta Regionale, e a fronte dell’inerzia degli
organi regionali competenti, è stato affermato l’obbligo in capo al
Vice Presidente della Giunta di provvedere ad indire le elezioni per
il rinnovo del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente
della Giunta, entro i termini di cui alla L. Cost. 1/1991 ed al
D.P.R. n. 570/1960.
Particolarmente interessante è stato, poi,
l’intervento della Consigliera del TAR Veneto, dott.ssa Silvia
Coppari, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa, che ha illustrato come i fattori esogeni
del D.L. n. 90/2014 hanno prodotto un drastico cambiamento e una
conseguente riduzione dei ricorsi. La Consigliera ha evidenziato,
inoltre, l’eccellenza della performance del sistema della giustizia
amministrativa dell’Italia rispetto ad altri paesi europei quali la
Spagna e l’Inghilterra. In tema di contratti pubblici, la relatrice
ha ribadito la preoccupazione, anche dell’ANMA (Associazione
Nazionale Magistrati Amministrativi), del progetto di affidare parte
del contenzioso in materia di appalti all’ANAC, con decisione
impugnabile in unico grado al Consiglio di Stato, adombrato in
talune sedi legislative ed in relazione al recepimento delle tre
nuove direttive europee sui contratti pubblici e le concessioni. La
Consigliera Coppari ha, peraltro, rilevato l’importante statuizione
dell’Adunanza Plenaria n. 33/2014 del Consiglio di Stato in tema di
informatizzazione della Giustizia Amministrativa, ed infine,
nell’ottica del potenziamento del corpo dei magistrati
amministrativi, ha espresso favorevole apprezzamento per il prossimo
concorso per 45 nuovi magistrati.
Il Consigliere Giovanni
Ricchiuto, nella sua relazione, ha illustrato l’importante dato
relativo al valido funzionamento della giustizia amministrativa di
primo grado in ragione del fatto che solo il 6% dei giudizi di primo
grado vengono ribaltati dal Consiglio di Stato.
Seguendo gli
interventi del Presidente dell’Ordine distruttale degli Avvocati di
Catanzaro, Avv. Giuseppe Iannello, e del Presidente dell’ordine
degli Avvocati di Cosenza, Avv. Oreste Morcavallo, significativo è
stato il riferimento alla possibilità “sfatare il tabù” del Giudice
Collegiale amministrativo ed affidare ad un Giudice Unico il
giudizio di ottemperanza.
L’inaugurazione dell’anno giudiziario
del TAR Calabria ha visto per la prima volta la partecipazione dei
rappresentati di AGAMM – Associazione di giovani avvocati
amministrativisti, con l’intervento dell’Avv. Claudia Parise che ha
inteso evidenziare il ruolo svolto dall’associazione presso il
tavolo tecnico permanente istituito per pregevole iniziativa del
Segretario Generale Cons. Oberdan Forlenza in relazione alle
problematiche connesse alla telematicizzazione del processo
amministrativo.
Inoltre, nell’intervento, l’Avv. Claudia Parise
ha voluto discorrere dei due problemi di accesso alla giustizia
amministrativa, ed in particolare:
- il costo del contributo
unificato, con particolare riguardo ai ricorsi per motivi aggiunti
ed ai riti speciali, rispetto al cui argomento è stato citato il
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
proposto dal TAR Trento sulla legittimità comunitaria della
disciplina nazionale sul contributo unificato in materia di
appalti;
- la recente riforma della disciplina dell’ordinamento
forense, con riferimento all’introduzione delle specializzazioni ed
alla questione del patrocinio innanzi al Consiglio di Stato per i
giovani amministrativisti.
L’intervento conclusivo dell’Avv.
Roberto Colica, in rappresentanza dell’ANF – Associazione Nazionale
Forense, ha messo in luce come sia diffusa la sensazione che
l’amministrazione pubblica, oggi, non è in grado di far fronte alle
esigenze dei cittadini e del sistema produttivo. La scarsa
efficienza della p.a., le difficoltà operative ed i recenti fenomeni
di corruttela impongono la presenza di un giudice amministrativo
forte, indipendente, autorevole e specializzato che conosce a fondo
l’attività della p.a. affinchè possa ricondurre l’agire dei pubblici
poteri al rispetto del principio di legalità rispondendo con
tempestività ed efficienza alla domanda di tutela giurisdizionale
che gli viene rivolta.
|
|
(pubblicato il
2.3.2015)
|
|
|
|
|
|
|
|