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n. 3-2015 - © copyright

 

CLAUDIA PARISE
FRANCESCO CARNOVALE

Resoconto inaugurazione anno giudiziario Tar Calabria Catanzaro 2015

 

 


 

 

Il 21 febbraio scorso si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2015 del TAR Calabria Catanzaro, cerimonia ricca di spunti per il mondo del diritto amministrativo calabrese.
Nella relazione introduttiva, il Presidente f.f. Gaetano Schillaci ha evidenziato che, nell’anno appena trascorso, il TAR Calabria Catanzaro ha raggiunto e ampiamente superato l’obiettivo istituzionale del 2% per la definizione del contenzioso, malgrado la carenza di personale. Inoltre, ha richiamato l’attività di rilievo internazionale svolta dal Consigliere Nicola Durante e dalla Referendaria Germana Lo Sapio, impegnati in workshop, stage e visite di studio in vari paesi dell’Unione Europea e nelle sue istituzioni.
Delle numerose pronunce menzionate dal Presidente, assumono particolare rilevo le seguenti: con riferimento alla Sez. I, le Sentenze n. 1464/2014 e n. 1465/2014 in cui è stata affermata la possibilità che l’impresa mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, subentrata nel raggruppamento temporaneo stesso a seguito di affitto del ramo di azienda, ai sensi dell’art. 51 del Codice dei contratti pubblici, può fare ricorso all’istituto dell’avvalimento in relazione al requisito della SOA di altra impresa non posseduto dall’impresa subentrante al momento del subentro; ed ancora, la Sentenza n. 1691/2014 che si è occupata della controversa problematica della definitività della dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) nel caso in cui l’ente preposto al rilascio della dichiarazione stessa non abbia provveduto ad invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni indicando analiticamente le cause della irregolarità, per come ora imposto dalla l. n. 98 del 9 agosto 2013. Con riferimento, invece, alle pronunce della Sez. II, queste le più significative: la Sentenza n. 2136/2014 in materia di elezioni provinciali, ora disciplinate dalla Legge 7 aprile 2014 n. 65, e succ. mod., laddove è stato applicato il principio del favor voti anche quando il voto per il candidato viene espresso fuori dal riquadro della lista di appartenenza, posto che l’indicazione nominativa del candidato vale ad individuare anche la lista. La sentenza afferma puranche che la trascrizione del voto di preferenza per i candidati al di fuori dei riquadri espressamente previsti nella scheda non può costituire segno di riconoscimento, ben potendosi ipotizzare che la stessa rappresenti, piuttosto, conseguenza di scarsa dimestichezza con le modalità di espressione del voto; ed inoltre, la recente Sentenza n. 4/2015 relativa alla composizione delle Giunte comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti, ai sensi dell’art. 1, comma 137, della L. 7 aprile 2014 n. 56, ha riaffermato il principio per cui il Sindaco è tenuto a dare conto con adeguata motivazione dell’istruttoria eseguita al fine di reperire tra la società civile almeno il 40 % dei componenti della giunta di sesso diverso.
Non poteva poi non sfuggire al Presidente il richiamo all’ordinanza cautelare n. 472 del 4 settembre 2014 con la quale, a seguito delle dimissioni del Presidente della Giunta Regionale, e a fronte dell’inerzia degli organi regionali competenti, è stato affermato l’obbligo in capo al Vice Presidente della Giunta di provvedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta, entro i termini di cui alla L. Cost. 1/1991 ed al D.P.R. n. 570/1960.
Particolarmente interessante è stato, poi, l’intervento della Consigliera del TAR Veneto, dott.ssa Silvia Coppari, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, che ha illustrato come i fattori esogeni del D.L. n. 90/2014 hanno prodotto un drastico cambiamento e una conseguente riduzione dei ricorsi. La Consigliera ha evidenziato, inoltre, l’eccellenza della performance del sistema della giustizia amministrativa dell’Italia rispetto ad altri paesi europei quali la Spagna e l’Inghilterra. In tema di contratti pubblici, la relatrice ha ribadito la preoccupazione, anche dell’ANMA (Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi), del progetto di affidare parte del contenzioso in materia di appalti all’ANAC, con decisione impugnabile in unico grado al Consiglio di Stato, adombrato in talune sedi legislative ed in relazione al recepimento delle tre nuove direttive europee sui contratti pubblici e le concessioni. La Consigliera Coppari ha, peraltro, rilevato l’importante statuizione dell’Adunanza Plenaria n. 33/2014 del Consiglio di Stato in tema di informatizzazione della Giustizia Amministrativa, ed infine, nell’ottica del potenziamento del corpo dei magistrati amministrativi, ha espresso favorevole apprezzamento per il prossimo concorso per 45 nuovi magistrati.
Il Consigliere Giovanni Ricchiuto, nella sua relazione, ha illustrato l’importante dato relativo al valido funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado in ragione del fatto che solo il 6% dei giudizi di primo grado vengono ribaltati dal Consiglio di Stato.
Seguendo gli interventi del Presidente dell’Ordine distruttale degli Avvocati di Catanzaro, Avv. Giuseppe Iannello, e del Presidente dell’ordine degli Avvocati di Cosenza, Avv. Oreste Morcavallo, significativo è stato il riferimento alla possibilità “sfatare il tabù” del Giudice Collegiale amministrativo ed affidare ad un Giudice Unico il giudizio di ottemperanza.
L’inaugurazione dell’anno giudiziario del TAR Calabria ha visto per la prima volta la partecipazione dei rappresentati di AGAMM – Associazione di giovani avvocati amministrativisti, con l’intervento dell’Avv. Claudia Parise che ha inteso evidenziare il ruolo svolto dall’associazione presso il tavolo tecnico permanente istituito per pregevole iniziativa del Segretario Generale Cons. Oberdan Forlenza in relazione alle problematiche connesse alla telematicizzazione del processo amministrativo.
Inoltre, nell’intervento, l’Avv. Claudia Parise ha voluto discorrere dei due problemi di accesso alla giustizia amministrativa, ed in particolare:
- il costo del contributo unificato, con particolare riguardo ai ricorsi per motivi aggiunti ed ai riti speciali, rispetto al cui argomento è stato citato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea proposto dal TAR Trento sulla legittimità comunitaria della disciplina nazionale sul contributo unificato in materia di appalti;
- la recente riforma della disciplina dell’ordinamento forense, con riferimento all’introduzione delle specializzazioni ed alla questione del patrocinio innanzi al Consiglio di Stato per i giovani amministrativisti.
L’intervento conclusivo dell’Avv. Roberto Colica, in rappresentanza dell’ANF – Associazione Nazionale Forense, ha messo in luce come sia diffusa la sensazione che l’amministrazione pubblica, oggi, non è in grado di far fronte alle esigenze dei cittadini e del sistema produttivo. La scarsa efficienza della p.a., le difficoltà operative ed i recenti fenomeni di corruttela impongono la presenza di un giudice amministrativo forte, indipendente, autorevole e specializzato che conosce a fondo l’attività della p.a. affinchè possa ricondurre l’agire dei pubblici poteri al rispetto del principio di legalità rispondendo con tempestività ed efficienza alla domanda di tutela giurisdizionale che gli viene rivolta.

 

(pubblicato il 2.3.2015)

 

 

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