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n. 11-2014 - © copyright

T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Sentenza 5 novembre 2014 n. 389
Pres. Pozzi – Est. Chiettini
A. De Santa(Avv. Moser) c/ Comune di Trento(Avv.ti Chiogna, Colpi) nei confronti di Sea S.p.a.( Avv.ti Tita, Costantini)


1. Contratti della P.A. – Gare - Affidamento servizio medico competente – Società di servizi –Partecipazione - Ammissibilità - Condizioni

 

2. Contratti della P.A. – Gara - Requisiti – Disponibilità ambulatorio – Requisito di partecipazione -Esclusione

 

 

1.Nelle gare d’appalto per l’affidamento del “servizio di medico competente” sono legittimati a partecipare non solo i professionisti in possesso di titoli o requisiti ex art.38 d.lgs.81/2008 ma anche le imprese fornitrici di servizi sanitari purchè abbiano alle proprie dipendenze o in rapporto di collaborazione continuata un professionista in possesso di requisiti, indicato nominativamente, quale medico competente.

 

2. Nelle gare d’appalto per l’affidamento del “servizio di medico competente” la richiesta della lex specialis inerente la disponibilità di un ambulatorio dotato di adeguata attrezzatura per svolgere le visite mediche, nonché il possesso dell’autorizzazione provinciale per le strutture sanitarie in cui si erogano prestazioni di assistenza specialistica non costituisce un requisito di partecipazione alla gara, laddove non espressamente previsto dal bando, bensì una condizione di esecuzione.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 135 del 2014, proposto da: Azelio dott. De Santa, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Moser e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Trento, via G. Canestrini, n. 2

contro



Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Denise Chiogna e Angela Colpi, e con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale, in Trento, via Calepina, n. 12

nei confronti di



SEA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Tita e Piero Costantini e con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via Lunelli, n. 48

per l'annullamento



- del verbale del 24.3.2014 della Commissione di gara istituita presso il Comune di Trento di aggiudicazione definitiva del servizio di medico competente per lo stesso Comune di Trento, comunicato con nota prot. n. C_L378/RFS007/50277, di data 25.3.2014;
- di tutti gli atti di gara e di ogni altro atto antecedente e/o preparatorio relativi alle valutazioni dell'offerta di SEA S.p.a., in particolare dei verbali della Commissione di data 18.12.2013 relativi alla prima seduta pubblica (ammissione degli offerenti alla successiva fase di gara); della prima seduta riservata (riguardante la valutazione dell'offerta tecnica ed attribuzione dei punteggi); della seconda seduta pubblica (di attribuzione punteggi all'offerta economica di SEA, calcolo punteggio complessivo della stessa, graduatoria provvisoria e modalità di definizione dell'offerta anomala di SEA); della terza seduta pubblica di data 24.3.2014 (di chiusura della verifica dell’anomalia dell'offerta, formazione graduatoria e aggiudicazione in via definitiva), nonché dell’anteriore parere del Dirigente del Servizio personale del Comune di Trento di data 20.3.2014;
- di tutti gli atti successivi e conseguenti all'aggiudicazione fra i quali, in particolare, lo stipulando contratto.

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di SEA S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO



1. Con determinazione dirigenziale n. 7/52, del 15.11.2013, l'Amministrazione comunale di Trento ha indetto, ai sensi dell'art. 21, commi 2, lett. h), e 5, della l.p. 19.7.1990, n. 23, un confronto concorrenziale per l'affidamento del “servizio di medico competente", al fine di scegliere il nuovo contraente per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio. Per l’aggiudicazione del contratto era stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi in base ai seguenti elementi: offerta economica: 40 punti; offerta tecnica: 60 punti (dei quali 35 per il progetto, 15 per la logistica e 10 per proposte migliorative).
2. Entro il termine prescritto - 17 dicembre 2013 - sono state presentate due offerte: da parte del dott. Azelio De Santa e da parte di SEA S.p.a.
3. All’esito della procedura l’offerta del ricorrente De Santa, già gestore del servizio, si è collocata al secondo posto della graduatoria di gara con 94 punti (di cui 60 per la parte tecnica e 34 per quella economica), a fronte dei 97,015 punti ottenuti dall’offerta di SEA (dei quali 57,015 per la parte tecnica e 40 per quella economica).
4. L’offerta di SEA è risultata anomala, per cui è stata sottoposta a verifica di congruità. L’istruttoria, condotta dal responsabile del procedimento, si è conclusa positivamente per SEA, per cui la commissione di gara, nella seduta del 24 marzo 2014, le ha aggiudicato la commessa.
5. Con il presente ricorso il dott. De Santa ha impugnato gli atti della procedura di gara indicati in epigrafe deducendo i seguenti motivi di diritto:
I - violazione dei requisiti soggettivi di partecipazione previsti dalla disciplina di gara e dell’art. 2 del capitolato speciale: assenza dei requisiti di partecipazione al confronto;
il ricorrente afferma che l’aggiudicataria non sarebbe un’“impresa fornitrice di servizi sanitari”, come richiesto dalla normativa di gara, e ciò risulterebbe dalla visura camerale e dalla mancanza, in capo a SEA, del codice ATECO che individua l’attività di assistenza sanitaria;
II - violazione degli artt. 2, 3 e 21 del capitolato, contrasto dell’offerta tecnica presentata da SEA con la disciplina di gara in ordine ai requisiti del medico competente e alle modalità del servizio offerto; eccesso di potere per carenza di istruttoria;
il deducente afferma che l’offerta tecnica di SEA non rispetterebbe le prescrizioni del capitolato poiché ha indicato un medico sostituto a regime e perché ha proposto di organizzare un team di medici del lavoro, senza peraltro fornire i relativi nominativi e requisiti professionali; in altri termini, SEA fornirebbe una mera organizzazione imprenditoriale e non un servizio medico-specialistico;
III - violazione dell’art. 3 del capitolato, mancata messa a disposizione nell’offerta di SEA dell’ambulatorio autorizzato ai sensi del D.P.G.P. 27.11.2000, n. 30-48/leg;
il ricorrente lamenta la violazione dell’obbligo di messa a disposizione di un ambulatorio dotato di adeguata attrezzatura per svolgere le previste visite mediche, nonché in possesso dell’autorizzazione provinciale per le strutture sanitarie in cui si erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale;
IV - eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione degli elementi dell’offerta tecnica di SEA, carenza di motivazione, travisamento dei fatti;
V - insufficienza delle giustificazioni fornite da SEA in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta economica; travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, illegittima integrazione e modifica dell’offerta.
Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha anche chiesto, in sede cautelare, la sospensione degli atti impugnati.
6. Il Comune di Trento si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso nel merito, in quanto infondato.
7. Anche la controinteressata SEA S.p.a. si è costituita per chiedere che il ricorso sia respinto.
8. Con ordinanza n. 44, pubblicata in data 16 maggio 2014, la domanda cautelare è stata respinta.
9. Per l’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie riepilogative delle rispettive posizioni.
10. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2014 il ricorso è stato chiamato e quindi trattenuto per la decisione.

DIRITTO



1. Il ricorso è infondato. Il Collegio, pertanto, ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità di alcuni motivi di ricorso, opposte dalle parti intimate sul rilievo che non sarebbe stata impugnata la normativa speciale di gara.
2.1. Con il primo motivo il dott. De Santa contesta l’ammissione di SEA al confronto concorrenziale, in quanto non sarebbe un’impresa fornitrice di servizi sanitari, come comproverebbe il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (dal quale risulterebbe solo lo svolgimento di attività attinenti alla medicina del lavoro) e la mancanza dei pertinenti codici ATECO.
2.2. Il motivo è frutto di una parziale lettura delle disposizioni di gara e della prodotta visura camera. Esso, quindi, è da respingere.
2.3. A tale riguardo, vale fin da subito osservare che:
- per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; - docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; - autorizzazione di cui all'art. 55 del d.lgs. 15.8.1991, n. 277; - specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (art. 38, d.lgs. 9.4.2008, n. 81);
- il medico competente svolge la propria opera in qualità di: - dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con il datore di lavoro; - libero professionista; - dipendente del datore di lavoro (art. 39, comma 2, d.lgs. 9.4.2008, n. 81).
Conformemente, la disciplina di gara ha stabilito che al confronto concorrenziale potessero partecipare anche imprese fornitrici di servizi sanitari con alle proprie dipendenze (o in rapporto di collaborazione continuata) una persona fisica in possesso dei requisiti, indicata nominativamente, quale medico competente per il Comune di Trento (art. 2, capitolato speciale).
2.4. Ora, dalla visura camerale di SEA (cfr., doc. 25 in atti del ricorrente) risulta che detta società ha per oggetto "le attività di organizzazione dei mezzi tecnici, economici, finanziari ed umani per la realizzazione di servizi ad imprese ed enti nei settori del controllo, tutela e ripristino ambientale nonché della qualità della vita, con particolare riguardo alle condizioni di sicurezza e salubrità delle persone …". Tali servizi comprendono molteplici attività, tra cui "fornire consulenza e servizi di accertamento sulle condizioni personali, impiantistiche e strutturali nei settori ... dell’igiene, della sicurezza sul lavoro e della medicina del lavoro; gestire sotto il profilo logistico e amministrativo, con la necessaria organizzazione di personale e capitali, ambulatori, poliambulatori diagnostici, centri curativi e riabilitativi …”. Anche nella sezione della visura rubricata “attività, albi, ruoli e licenze” risulta che SEA svolge "servizi per l'organizzazione della sicurezza in azienda dall’1.1.1994 e servizi per l'organizzazione della medicina del lavoro dall’1.1.1995".
Di conseguenza, il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attesta la sussistenza di una situazione soggettiva di ordine generale in capo a SEA conforme a quanto richiesto dalla disciplina di gara e, quindi, la teorica idoneità della stessa allo svolgimento dell’attività posta in gara.
2.5. Né è rilevante che nell’oggetto sociale di SEA tale attività sia classificata come secondaria e, quindi, che SEA non sia in possesso dei codici ATECO pertinenti per le attività di assistenza sanitaria, ovvero di servizi degli studi medico-specialistici. Difatti, il capitolato speciale non richiedeva che l'esercizio di servizi sanitari fosse previsto nell’oggetto sociale a titolo prevalente, né il possesso di una determinata classificazione ATECO, la quale, peraltro, ha rilievo eminentemente statistico e non certo certificativo dell’attività svolta.
3.1. Le ulteriori censure sollevate con la memoria depositata il 7 ottobre 2014, e sempre con riferimento al primo motivo, sono inammissibili perché introdotte tardivamente con atto non notificato, pur prospettandosi una nuova e diversa lettura delle disposizioni di gara; vi si afferma, infatti, che SEA, al momento della gara, non sarebbe stata autorizzata all’esercizio di attività sanitaria, per la quale avrebbe conseguito l’autorizzazione presso l’ambulatorio di via Unterveger, in Trento, solo dopo l’aggiudicazione. Di conseguenza, ciò comproverebbe che la nominata società sarebbe stata, al momento della presentazione dell’offerta, incapace di fornire servizi sanitari.
3.2. In ogni caso, la censura è infondata.
La normativa di gara non aveva previsto alcuna dimostrazione, nemmeno tramite la concreta disponibilità di un ambulatorio autorizzato, di aver già svolto o di svolgere attività nello specifico settore posto in gara. Al contrario, essa si è limitata a prevedere che le persone giuridiche, oltre ad indicare nominativamente il medico competente, dovevano solamente dimostrare il possesso dell’iscrizione alla CCIAA per la fornitura di servizi sanitari (art. 2, comma 7, del capitolato) e dichiarare di impegnarsi a rendere disponibile, in caso di aggiudicazione ed entro una data prestabilita, un ambulatorio idoneo e conforme alle normative specifiche (art. 3, commi 1 e 3, del capitolato).
4.1. Con il secondo motivo il dott. De Santa lamenta che l'offerta tecnica di SEA non rispetterebbe le prescrizioni di cui all’art. 2 del capitolato, poiché si sarebbe limitata a fornire un’organizzazione imprenditoriale e non un servizio medico specialistico: in tal senso, SEA, dopo aver indicato il medico competente qualificandolo anche direttore sanitario, avrebbe individuato un medico sostituto a regime (e non per i soli casi di temporanea ed eccezionale indisponibilità del medico competente), nonché un team di medici del lavoro, senza però fornire né i nominativi né i relativi requisiti professionali, così violando anche l’art. 21 del capitolato che vieta la cessione, totale o parziale della posizione di affidatario e il subappalto del contratto.
4.2. Il mezzo è infondato.
4.3. L'offerta di SEA indica chiaramente ed univocamente quale medico competente il dott. Antonacci.
L’offerta non contrasta certo con il capitolato per il solo fatto di aver indicato anche il nominativo di un sostituto, il dott. Di Leo, il quale sarà chiamato a sostituire il dott. Antonacci “ove impossibilitato per motivi eccezionali e temporanei ad eseguire gli accertamenti sanitari programmati” e “previo accordo con l’Amministrazione” come codificato dall’art. 3, comma 5, del capitolato.
Nemmeno l’indicazione del team di medici del lavoro, già collaboratori di SEA, quale apporto organizzativo-collaborativo al medico competente, contrasta con il disposto del capitolato, pacifico restando che i requisiti di idoneità tecnica prescritti sono stati accertati in capo alla persona fisica designata ad assumere il ruolo di medico competente.
5.1. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 del capitolato e della disciplina provinciale sull’autorizzazione degli ambulatori ove viene esercitata attività sanitaria, atteso che l’aggiudicataria, nella propria offerta tecnica, ha indicato ambulatori non in possesso dell’autorizzazione provinciale di cui al D.P.G.P. n. 30-48/leg del 2000.
5.2. Anche tale censura è infondata.
5.3. Come già evidenziato, nessuna disposizione della disciplina speciale di gara imponeva la presenza, ancora al momento della partecipazione o dell’aggiudicazione, dell’ambulatorio autorizzato.
Più precisamente, le persone giuridiche partecipanti alla gara dovevano essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del capitolato ed assumere gli impegni di cui all’art. 3, fra i quali era testualmente stabilito che “l’aggiudicatario dovrà impegnarsi a rendere disponibile, non oltre il 22 gennaio 2014, nel territorio del Comune di Trento un ambulatorio dotato di adeguata attrezzatura …”.
5.4. Ne deriva che la conformità dell’ambulatorio alla normativa specifica di settore era, senza alcun equivoco, una condizione attinente alla fase esecutiva del rapporto, necessaria, pertanto, per lo svolgimento del servizio. Tanto ciò è vero che:
- l’art. 3, comma 1, del capitolato ha stabilito la data (22 gennaio 2014) entro cui doveva essere reso disponibile l’ambulatorio oltre un mese dopo il termine per la presentazione delle offerte;
- il comma 3 dello stesso art. 3 ha previsto in capo all’Amministrazione il compito di effettuare controlli sull’idoneità dell’ambulatorio, la possibilità di assegnare un termine per regolarizzare l’eventuale posizione di non idoneità pena l’applicazione di penali, la risoluzione del contratto per “carenza di gestione e violazione degli obblighi nascenti dal contratto”, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 17 del capitolato.
5.5. Ne consegue che il riscontro, in capo all’aggiudicataria, dell’assenza dell’autorizzazione provinciale per l’ambulatorio proposto, comportava, eventualmente, l’attivazione della citata procedura di cui all’art. 3, comma 3 (invito a regolarizzare), ma non certo la possibilità di disporre la sua esclusione dalla procedura di gara.
6.1. Con il quarto motivo di ricorso il dott. De Santa contesta il punteggio attribuito all'offerta tecnica di SEA per quanto riguarda le voci “progetto”, “logistica” e “varie”.
6.2. Il motivo è destituito di fondamento.
6.3. In primo luogo, per la voce “progetto”, il ricorrente lamenta nuovamente che esso mancherebbe dell’indicazione indubbia del medico competente.
A tale riguardo è sufficiente ribadire che l’indicazione, ancora in sede di offerta, di un team di medici del lavoro e del medico sostituto non contrastava con quanto richiesto dal capitolato d'appalto.
6.3. In secondo luogo, per la voce “logistica”, il deducente assume che SEA avrebbe indicato gli ambulatori in due sedi, una non autorizzata (in via Unterveger), e l’altra (in via 24 maggio) appartenente ad un soggetto terzo che esegue prelievi.
Quanto alla struttura asseritamente non autorizzata al momento dell’aggiudicazione, è già stato ampiamente detto sopra.
Quanto, invece, al Laboratorio Druso di via 24 maggio, va anzitutto precisato che era prevista dal capitolato la possibilità di garantire lo svolgimento degli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio anche presso centri diversi, purché situati all'interno del territorio comunale di Trento. E, a tale proposito, SEA ha allegato la nota con cui il Laboratorio in questione assicura il proprio impegno dichiarandosi “disponibile a concedere un ambulatorio dei due presenti nel punto prelievi autorizzato di via 24 maggio a Trento” (cfr., doc. n. 12 in atti del ricorrente).
Peraltro, il fatto che SEA abbia indicato la possibilità di svolgere alcune attività anche presso il Laboratorio Druso, è stato penalizzato dalla commissione valutatrice che ha rilevato come "la proposta ... è in parte penalizzata in ragione della presenza di più strutture, dislocate variamente sul territorio, senza che siano dettagliate in maniera univoca le varie attività svolte presso ciascuna delle strutture individuate".
Per cui, per tale sotto-criterio, l’offerta dell’aggiudicataria ha ottenuto un punteggio inferiore a quella del ricorrente: punti 13,125 rispetto a punti 15 (cfr., verbale del 18.12.2013 - doc. n. 5 in atti del ricorrente).
6.4. Per la voce “varie”, il ricorrente dubita che la proposta (definita “suggestiva”) di messa a disposizione di un mezzo mobile, tipo camper, possa essere apprezzata come migliorativa. All’opposto, tale proposta si presenterebbe contraddittoria rispetto al bando, che richiedeva invece la messa a disposizione di un ambulatorio in città.
L’argomentare non è condivisibile.
Puntualizzato che il capitolato consentiva agli offerenti di formulare proposte aggiuntive e integrative rispetto a quanto espressamente richiesto, riservando poi alla commissione l'apprezzamento delle proposte stesse in ragione delle peculiarità del servizio e dell'organizzazione dell'Amministrazione, si osserva che l’apprezzamento positivo della disponibilità di un mezzo mobile “per assecondare le eventuali richieste della committenza … verso i dipendenti comunali dislocati nelle sedi periferiche”, dichiaratamente in aggiunta ai due ambulatori proposti, non può essere considerato né suggestivo, né erroneo, né incongruo. Ne discende che il punteggio di 8,89 punti, nel quale, peraltro, sono comprese anche le valutazioni degli elementi “riduzione dei tempi di esecuzione delle visite” e “sistema web di consultazione dello scadenziario delle visite” (queste non contestate) non appare irragionevole.
Anche in questo caso, non si può non osservare che per tale sotto-criterio l’offerta dell’aggiudicataria ha ottenuto un punteggio inferiore a quella del ricorrente: punti 8,89 rispetto a punti 10 (cfr., verbale del 18.12.2013 - doc. n. 5 in atti del ricorrente).
7.1. Con l’ultimo motivo di ricorso il dott. De Santa afferma che le giustificazioni “incomplete e contraddittorie” presentate da SEA nel corso del sub-procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta avrebbero dovuto condurre alla sua esclusione dalla gara.
In particolare, l’Amministrazione non si sarebbe avveduta che mancavano talune significative voci di spesa: per il direttore sanitario, per il sostituto del medico competente, per il team di medici del lavoro e per il personale infermieristico, per il medico competente, per i locali ad uso ambulatorio presso il Laboratorio Druso.
7.2. Anche quest’ultimo motivo non merita di essere apprezzato favorevolmente.
7.3. In linea generale, va ricordato che il giudizio positivo espresso dalla Stazione appaltante, cui è rimessa la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di illogicità e di incongruità (cfr., C.d.S., sez. IV, 10.3.2014, n. 1085; sez. III; 13.12.2013, n. 5984; sez. V, 28.11.2012, n. 6007; sez. IV, 23.7.2012, n. 4206; sez. V, 19.11.2012, n. 5846).
Inoltre, la valutazione della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura complessiva, unitaria e sintetica, vertendo essa sulla serietà della proposta nel suo complesso e non con riferimento a singole voci di prezzo, avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme (cfr., C.d.S., sez. V, 5.9.2014, n. 4516; sez. III, 5.12.2013, n. 5781; sez. III, 8.10.2012, n. 5238; sez. VI, 7.9.2012, n. 4744; sez. V, 12.3.2012, n. 1369), restando possibile solo un giudizio di inattendibilità di una o più voci che, per il loro peso e la loro incidenza complessiva, potrebbero rendere l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’Amministrazione (cfr., T.R.G.A. Trento, 4.12.2013, n. 396; 24.4.2013, n. 171; 7.3.2013, n. 71).
Va altresì ricordato che solo il giudizio negativo di anomalia richiede una motivazione rigorosa ed analitica, invece non necessaria nell’ipotesi di esito positivo, per il quale è sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni, in quanto adeguate, del concorrente (cfr., C.d.S., sez. V, 10.9.2012, n. 4785 e 29.2.2012, n. 1183).
Di conseguenza, in questa seconda evenienza incombe su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il Giudice amministrativo possa evincere una manifesta irragionevolezza o erroneità o travisamento del giudizio escludente anomalie dell’offerta (cfr., C.d.S., sez. V, 6.6.2012, n. 3340; Ad Pl., 3.2.2014, n. 8).
Difatti, la sfera di valutazione della congruità dell’offerta è “espressione di discrezionalità c.d. tecnica della Stazione appaltante, che è sempre suscettibile di sindacato esterno nei profili dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà” (cfr., C.d.S., Ad Pl., 3.2.2014, n. 8).
7.4. Tanto precisato in via generale, va innanzitutto rimarcato che il responsabile del procedimento ha chiesto a SEA le giustificazioni analitiche in ordine agli elementi costituitivi della sua offerta, con l’indicazione dei costi, delle spese generali e dell’utile (cfr., nota del 23.12.2013). Successivamente ha chiesto ulteriori chiarimenti con riferimenti a specifiche voci di costo (cfr., nota del 21.1.2014) e, da ultimo, ha nuovamente chiesto integrazioni di dati con le note del 4 e del 13.2.2014.
Infine, in data 20 marzo 2014 ha redatto la relazione finale per il presidente di gara, dando atto dei riscontri effettuati, della documentazione e delle dichiarazioni ottenute da SEA, ed esprimendo il seguente giudizio conclusivo: “l’offerta risulta nel complesso congrua in relazione alle prestazioni che saranno dedotte in contratto … e tale da garantire l’Amministrazione circa la capacità dell’offerente di eseguire il contratto secondo le regole dell’arte, le prescrizioni degli atti di gara e le risultanze dell’offerta tecnica” (cfr. doc. n. 22 in atti del ricorrente).
8.1. Le risultanze dell’istruttoria svolta e l’argomentato giudizio conclusivo positivo appaiono, dunque, sufficienti - in base ai ricordati principi di diritto - a sorreggere il provvedimento impugnato.
8.2. Segnatamente, si osserva che SEA retribuisce il medico competente non con una retribuzione fissa, bensì in base alle prestazioni ad esso richieste e dallo stesso effettivamente poste in essere.
Al riguardo, SEA - specificando che con il dott. Antonacci è legata da un contratto professionale di collaborazione continuativa risalente all’anno 2006 e rinnovato annualmente - ha dapprima presentato la tabella indicanti i costi per ciascuna prestazione sanitaria e quindi depositato, unitamente al dott. Antonacci, una dichiarazione congiunta, datata 22.1.2014, contenente l’impegno a praticare una serie di prezzi, derivanti dal ribasso del 18 per cento sui costi unitari posti a base d’asta, sulle prestazioni per le quali il Comune aveva chiesto chiarimenti, atteso che non erano dettagliatamente indicate nella documentazione presentata il 7.1.2014.
I costi indicati sono da intendersi complessivi, per cui non vi è alcun altro costo aggiuntivo per le prestazioni sanitarie, posto che gli oneri per le correlate prestazioni amministrative sono stati esposti nella nota di SEA del 7.1.2014.
Quanto alla spesa da sostenersi per l’utilizzo del locale presso il Laboratorio Druso, è stato specificato che la collaborazione professionale che SEA intrattiene con detto Laboratorio determina per lo stesso un aumento del volume d’affari, per cui la messa a disposizione dell’ambulatorio “è da intendersi come un benefit per il fatturato generato da SEA”.
8.3. Il responsabile del procedimento ha dunque concluso affermando, responsabilmente, che l’offerta, nel suo complesso, era da considerarsi congrua per tutta una serie di ragioni, dal completo ammortamento di tutta una serie di costi fissi alla sussistenza di un adeguato margine di profitto, dalla solidità finanziaria di SEA alla “adeguata dimostrazione dei costi per l’effettuazione del servizio e dei costi del personale”, supportata da “idonea dichiarazione di impegno a praticare i prezzi dichiarati nei confronti del dott. Antonacci, sottoscritta dallo stesso”.
9. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, sede di Trento,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 135 del 2014
lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento) a favore del Comune di Trento, oltre ad accessori di legge, se dovuti, e in euro 3.500,00 (tremilacinquecento) a favore di SEA S.p.a., oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014





 

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