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n. 11-2014 - © copyright |
T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO -
Sentenza 5 novembre 2014 n. 389
Pres. Pozzi – Est. Chiettini
A.
De Santa(Avv. Moser) c/ Comune di Trento(Avv.ti Chiogna, Colpi) nei
confronti di Sea S.p.a.( Avv.ti Tita, Costantini) |
1. Contratti della P.A. – Gare - Affidamento servizio
medico competente – Società di servizi –Partecipazione - Ammissibilità -
Condizioni
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2. Contratti della P.A. – Gara - Requisiti –
Disponibilità ambulatorio – Requisito di partecipazione -Esclusione
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1.Nelle gare d’appalto per l’affidamento del “servizio di
medico competente” sono legittimati a partecipare non solo i
professionisti in possesso di titoli o requisiti ex art.38 d.lgs.81/2008
ma anche le imprese fornitrici di servizi sanitari purchè abbiano alle
proprie dipendenze o in rapporto di collaborazione continuata un
professionista in possesso di requisiti, indicato nominativamente, quale
medico competente.
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2. Nelle gare d’appalto per l’affidamento del “servizio
di medico competente” la richiesta della lex specialis inerente la
disponibilità di un ambulatorio dotato di adeguata attrezzatura per
svolgere le visite mediche, nonché il possesso dell’autorizzazione
provinciale per le strutture sanitarie in cui si erogano prestazioni di
assistenza specialistica non costituisce un requisito di partecipazione
alla gara, laddove non espressamente previsto dal bando, bensì una
condizione di esecuzione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del
2014, proposto da: Azelio dott. De Santa, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Moser e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Trento, via G. Canestrini, n. 2
contro
Comune di Trento, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Denise Chiogna e Angela
Colpi, e con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale, in
Trento, via Calepina, n. 12
nei confronti di
SEA S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio
Tita e Piero Costantini e con domicilio eletto presso il loro studio in
Trento, via Lunelli, n. 48
per l'annullamento
- del verbale del 24.3.2014 della Commissione
di gara istituita presso il Comune di Trento di aggiudicazione definitiva
del servizio di medico competente per lo stesso Comune di Trento,
comunicato con nota prot. n. C_L378/RFS007/50277, di data 25.3.2014;
-
di tutti gli atti di gara e di ogni altro atto antecedente e/o
preparatorio relativi alle valutazioni dell'offerta di SEA S.p.a., in
particolare dei verbali della Commissione di data 18.12.2013 relativi alla
prima seduta pubblica (ammissione degli offerenti alla successiva fase di
gara); della prima seduta riservata (riguardante la valutazione
dell'offerta tecnica ed attribuzione dei punteggi); della seconda seduta
pubblica (di attribuzione punteggi all'offerta economica di SEA, calcolo
punteggio complessivo della stessa, graduatoria provvisoria e modalità di
definizione dell'offerta anomala di SEA); della terza seduta pubblica di
data 24.3.2014 (di chiusura della verifica dell’anomalia dell'offerta,
formazione graduatoria e aggiudicazione in via definitiva), nonché
dell’anteriore parere del Dirigente del Servizio personale del Comune di
Trento di data 20.3.2014;
- di tutti gli atti successivi e conseguenti
all'aggiudicazione fra i quali, in particolare, lo stipulando
contratto.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio di SEA S.p.a.;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il cons. Alma Chiettini e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO
1. Con determinazione dirigenziale n. 7/52, del
15.11.2013, l'Amministrazione comunale di Trento ha indetto, ai sensi
dell'art. 21, commi 2, lett. h), e 5, della l.p. 19.7.1990, n. 23, un
confronto concorrenziale per l'affidamento del “servizio di medico
competente", al fine di scegliere il nuovo contraente per la durata di tre
anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio. Per l’aggiudicazione
del contratto era stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, da individuarsi in base ai seguenti elementi: offerta
economica: 40 punti; offerta tecnica: 60 punti (dei quali 35 per il
progetto, 15 per la logistica e 10 per proposte migliorative).
2. Entro
il termine prescritto - 17 dicembre 2013 - sono state presentate due
offerte: da parte del dott. Azelio De Santa e da parte di SEA S.p.a.
3.
All’esito della procedura l’offerta del ricorrente De Santa, già gestore
del servizio, si è collocata al secondo posto della graduatoria di gara
con 94 punti (di cui 60 per la parte tecnica e 34 per quella economica), a
fronte dei 97,015 punti ottenuti dall’offerta di SEA (dei quali 57,015 per
la parte tecnica e 40 per quella economica).
4. L’offerta di SEA è
risultata anomala, per cui è stata sottoposta a verifica di congruità.
L’istruttoria, condotta dal responsabile del procedimento, si è conclusa
positivamente per SEA, per cui la commissione di gara, nella seduta del 24
marzo 2014, le ha aggiudicato la commessa.
5. Con il presente ricorso
il dott. De Santa ha impugnato gli atti della procedura di gara indicati
in epigrafe deducendo i seguenti motivi di diritto:
I - violazione dei
requisiti soggettivi di partecipazione previsti dalla disciplina di gara e
dell’art. 2 del capitolato speciale: assenza dei requisiti di
partecipazione al confronto;
il ricorrente afferma che l’aggiudicataria
non sarebbe un’“impresa fornitrice di servizi sanitari”, come
richiesto dalla normativa di gara, e ciò risulterebbe dalla visura
camerale e dalla mancanza, in capo a SEA, del codice ATECO che individua
l’attività di assistenza sanitaria;
II - violazione degli artt. 2, 3 e
21 del capitolato, contrasto dell’offerta tecnica presentata da SEA con la
disciplina di gara in ordine ai requisiti del medico competente e alle
modalità del servizio offerto; eccesso di potere per carenza di
istruttoria;
il deducente afferma che l’offerta tecnica di SEA non
rispetterebbe le prescrizioni del capitolato poiché ha indicato un medico
sostituto a regime e perché ha proposto di organizzare un team di medici
del lavoro, senza peraltro fornire i relativi nominativi e requisiti
professionali; in altri termini, SEA fornirebbe una mera organizzazione
imprenditoriale e non un servizio medico-specialistico;
III -
violazione dell’art. 3 del capitolato, mancata messa a disposizione
nell’offerta di SEA dell’ambulatorio autorizzato ai sensi del D.P.G.P.
27.11.2000, n. 30-48/leg;
il ricorrente lamenta la violazione
dell’obbligo di messa a disposizione di un ambulatorio dotato di adeguata
attrezzatura per svolgere le previste visite mediche, nonché in possesso
dell’autorizzazione provinciale per le strutture sanitarie in cui si
erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e
di diagnostica strumentale;
IV - eccesso di potere per carenza di
istruttoria, errata valutazione degli elementi dell’offerta tecnica di
SEA, carenza di motivazione, travisamento dei fatti;
V - insufficienza
delle giustificazioni fornite da SEA in sede di valutazione dell’anomalia
dell’offerta economica; travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza
di istruttoria e di motivazione, illegittima integrazione e modifica
dell’offerta.
Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha anche
chiesto, in sede cautelare, la sospensione degli atti impugnati.
6. Il
Comune di Trento si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del
ricorso nel merito, in quanto infondato.
7. Anche la controinteressata
SEA S.p.a. si è costituita per chiedere che il ricorso sia respinto.
8.
Con ordinanza n. 44, pubblicata in data 16 maggio 2014, la domanda
cautelare è stata respinta.
9. Per l’udienza di discussione le parti
hanno depositato memorie riepilogative delle rispettive posizioni.
10.
Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2014 il ricorso è stato chiamato e
quindi trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Il Collegio, pertanto,
ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità di
alcuni motivi di ricorso, opposte dalle parti intimate sul rilievo che non
sarebbe stata impugnata la normativa speciale di gara.
2.1. Con il
primo motivo il dott. De Santa contesta l’ammissione di SEA al confronto
concorrenziale, in quanto non sarebbe un’impresa fornitrice di servizi
sanitari, come comproverebbe il certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio (dal quale risulterebbe solo lo svolgimento di attività
attinenti alla medicina del lavoro) e la mancanza dei pertinenti codici
ATECO.
2.2. Il motivo è frutto di una parziale lettura delle
disposizioni di gara e della prodotta visura camera. Esso, quindi, è da
respingere.
2.3. A tale riguardo, vale fin da subito osservare
che:
- per svolgere le funzioni di medico competente è necessario
possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: - specializzazione in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica; - docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; -
autorizzazione di cui all'art. 55 del d.lgs. 15.8.1991, n. 277; -
specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale
(art. 38, d.lgs. 9.4.2008, n. 81);
- il medico competente svolge la
propria opera in qualità di: - dipendente o collaboratore di una struttura
esterna pubblica o privata, convenzionata con il datore di lavoro; -
libero professionista; - dipendente del datore di lavoro (art. 39, comma
2, d.lgs. 9.4.2008, n. 81).
Conformemente, la disciplina di gara ha
stabilito che al confronto concorrenziale potessero partecipare anche
imprese fornitrici di servizi sanitari con alle proprie dipendenze (o in
rapporto di collaborazione continuata) una persona fisica in possesso dei
requisiti, indicata nominativamente, quale medico competente per il Comune
di Trento (art. 2, capitolato speciale).
2.4. Ora, dalla visura
camerale di SEA (cfr., doc. 25 in atti del ricorrente) risulta che detta
società ha per oggetto "le attività di organizzazione dei mezzi
tecnici, economici, finanziari ed umani per la realizzazione di servizi ad
imprese ed enti nei settori del controllo, tutela e ripristino ambientale
nonché della qualità della vita, con particolare riguardo alle condizioni
di sicurezza e salubrità delle persone …". Tali servizi comprendono
molteplici attività, tra cui "fornire consulenza e servizi di
accertamento sulle condizioni personali, impiantistiche e strutturali nei
settori ... dell’igiene, della sicurezza sul lavoro e della medicina del
lavoro; gestire sotto il profilo logistico e amministrativo, con la
necessaria organizzazione di personale e capitali, ambulatori,
poliambulatori diagnostici, centri curativi e riabilitativi …”. Anche
nella sezione della visura rubricata “attività, albi, ruoli e
licenze” risulta che SEA svolge "servizi per l'organizzazione della
sicurezza in azienda dall’1.1.1994 e servizi per l'organizzazione della
medicina del lavoro dall’1.1.1995".
Di conseguenza, il certificato
di iscrizione alla C.C.I.A.A. attesta la sussistenza di una situazione
soggettiva di ordine generale in capo a SEA conforme a quanto richiesto
dalla disciplina di gara e, quindi, la teorica idoneità della stessa allo
svolgimento dell’attività posta in gara.
2.5. Né è rilevante che
nell’oggetto sociale di SEA tale attività sia classificata come secondaria
e, quindi, che SEA non sia in possesso dei codici ATECO pertinenti per le
attività di assistenza sanitaria, ovvero di servizi degli studi
medico-specialistici. Difatti, il capitolato speciale non richiedeva che
l'esercizio di servizi sanitari fosse previsto nell’oggetto sociale a
titolo prevalente, né il possesso di una determinata classificazione
ATECO, la quale, peraltro, ha rilievo eminentemente statistico e non certo
certificativo dell’attività svolta.
3.1. Le ulteriori censure sollevate
con la memoria depositata il 7 ottobre 2014, e sempre con riferimento al
primo motivo, sono inammissibili perché introdotte tardivamente con atto
non notificato, pur prospettandosi una nuova e diversa lettura delle
disposizioni di gara; vi si afferma, infatti, che SEA, al momento della
gara, non sarebbe stata autorizzata all’esercizio di attività sanitaria,
per la quale avrebbe conseguito l’autorizzazione presso l’ambulatorio di
via Unterveger, in Trento, solo dopo l’aggiudicazione. Di conseguenza, ciò
comproverebbe che la nominata società sarebbe stata, al momento della
presentazione dell’offerta, incapace di fornire servizi sanitari.
3.2.
In ogni caso, la censura è infondata.
La normativa di gara non aveva
previsto alcuna dimostrazione, nemmeno tramite la concreta disponibilità
di un ambulatorio autorizzato, di aver già svolto o di svolgere attività
nello specifico settore posto in gara. Al contrario, essa si è limitata a
prevedere che le persone giuridiche, oltre ad indicare nominativamente il
medico competente, dovevano solamente dimostrare il possesso
dell’iscrizione alla CCIAA per la fornitura di servizi sanitari (art. 2,
comma 7, del capitolato) e dichiarare di impegnarsi a rendere disponibile,
in caso di aggiudicazione ed entro una data prestabilita, un ambulatorio
idoneo e conforme alle normative specifiche (art. 3, commi 1 e 3, del
capitolato).
4.1. Con il secondo motivo il dott. De Santa lamenta che
l'offerta tecnica di SEA non rispetterebbe le prescrizioni di cui all’art.
2 del capitolato, poiché si sarebbe limitata a fornire un’organizzazione
imprenditoriale e non un servizio medico specialistico: in tal senso, SEA,
dopo aver indicato il medico competente qualificandolo anche direttore
sanitario, avrebbe individuato un medico sostituto a regime (e non per i
soli casi di temporanea ed eccezionale indisponibilità del medico
competente), nonché un team di medici del lavoro, senza però fornire né i
nominativi né i relativi requisiti professionali, così violando anche
l’art. 21 del capitolato che vieta la cessione, totale o parziale della
posizione di affidatario e il subappalto del contratto.
4.2. Il mezzo è
infondato.
4.3. L'offerta di SEA indica chiaramente ed univocamente
quale medico competente il dott. Antonacci.
L’offerta non contrasta
certo con il capitolato per il solo fatto di aver indicato anche il
nominativo di un sostituto, il dott. Di Leo, il quale sarà chiamato a
sostituire il dott. Antonacci “ove impossibilitato per motivi
eccezionali e temporanei ad eseguire gli accertamenti sanitari
programmati” e “previo accordo con l’Amministrazione” come
codificato dall’art. 3, comma 5, del capitolato.
Nemmeno l’indicazione
del team di medici del lavoro, già collaboratori di SEA, quale apporto
organizzativo-collaborativo al medico competente, contrasta con il
disposto del capitolato, pacifico restando che i requisiti di idoneità
tecnica prescritti sono stati accertati in capo alla persona fisica
designata ad assumere il ruolo di medico competente.
5.1. Con il terzo
motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 del capitolato e
della disciplina provinciale sull’autorizzazione degli ambulatori ove
viene esercitata attività sanitaria, atteso che l’aggiudicataria, nella
propria offerta tecnica, ha indicato ambulatori non in possesso
dell’autorizzazione provinciale di cui al D.P.G.P. n. 30-48/leg del
2000.
5.2. Anche tale censura è infondata.
5.3. Come già
evidenziato, nessuna disposizione della disciplina speciale di gara
imponeva la presenza, ancora al momento della partecipazione o
dell’aggiudicazione, dell’ambulatorio autorizzato.
Più precisamente, le
persone giuridiche partecipanti alla gara dovevano essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 del capitolato ed assumere gli impegni di cui
all’art. 3, fra i quali era testualmente stabilito che
“l’aggiudicatario dovrà impegnarsi a rendere disponibile, non oltre il
22 gennaio 2014, nel territorio del Comune di Trento un ambulatorio dotato
di adeguata attrezzatura …”.
5.4. Ne deriva che la conformità
dell’ambulatorio alla normativa specifica di settore era, senza alcun
equivoco, una condizione attinente alla fase esecutiva del rapporto,
necessaria, pertanto, per lo svolgimento del servizio. Tanto ciò è vero
che:
- l’art. 3, comma 1, del capitolato ha stabilito la data (22
gennaio 2014) entro cui doveva essere reso disponibile l’ambulatorio oltre
un mese dopo il termine per la presentazione delle offerte;
- il comma
3 dello stesso art. 3 ha previsto in capo all’Amministrazione il compito
di effettuare controlli sull’idoneità dell’ambulatorio, la possibilità di
assegnare un termine per regolarizzare l’eventuale posizione di non
idoneità pena l’applicazione di penali, la risoluzione del contratto per
“carenza di gestione e violazione degli obblighi nascenti dal
contratto”, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 17 del
capitolato.
5.5. Ne consegue che il riscontro, in capo
all’aggiudicataria, dell’assenza dell’autorizzazione provinciale per
l’ambulatorio proposto, comportava, eventualmente, l’attivazione della
citata procedura di cui all’art. 3, comma 3 (invito a regolarizzare), ma
non certo la possibilità di disporre la sua esclusione dalla procedura di
gara.
6.1. Con il quarto motivo di ricorso il dott. De Santa contesta
il punteggio attribuito all'offerta tecnica di SEA per quanto riguarda le
voci “progetto”, “logistica” e “varie”.
6.2. Il
motivo è destituito di fondamento.
6.3. In primo luogo, per la voce
“progetto”, il ricorrente lamenta nuovamente che esso mancherebbe
dell’indicazione indubbia del medico competente.
A tale riguardo è
sufficiente ribadire che l’indicazione, ancora in sede di offerta, di un
team di medici del lavoro e del medico sostituto non contrastava con
quanto richiesto dal capitolato d'appalto.
6.3. In secondo luogo, per
la voce “logistica”, il deducente assume che SEA avrebbe indicato
gli ambulatori in due sedi, una non autorizzata (in via Unterveger), e
l’altra (in via 24 maggio) appartenente ad un soggetto terzo che esegue
prelievi.
Quanto alla struttura asseritamente non autorizzata al
momento dell’aggiudicazione, è già stato ampiamente detto
sopra.
Quanto, invece, al Laboratorio Druso di via 24 maggio, va
anzitutto precisato che era prevista dal capitolato la possibilità di
garantire lo svolgimento degli accertamenti di diagnostica strumentale e
di laboratorio anche presso centri diversi, purché situati all'interno del
territorio comunale di Trento. E, a tale proposito, SEA ha allegato la
nota con cui il Laboratorio in questione assicura il proprio impegno
dichiarandosi “disponibile a concedere un ambulatorio dei due presenti
nel punto prelievi autorizzato di via 24 maggio a Trento” (cfr., doc.
n. 12 in atti del ricorrente).
Peraltro, il fatto che SEA abbia
indicato la possibilità di svolgere alcune attività anche presso il
Laboratorio Druso, è stato penalizzato dalla commissione valutatrice che
ha rilevato come "la proposta ... è in parte penalizzata in ragione
della presenza di più strutture, dislocate variamente sul territorio,
senza che siano dettagliate in maniera univoca le varie attività svolte
presso ciascuna delle strutture individuate".
Per cui, per tale
sotto-criterio, l’offerta dell’aggiudicataria ha ottenuto un punteggio
inferiore a quella del ricorrente: punti 13,125 rispetto a punti 15 (cfr.,
verbale del 18.12.2013 - doc. n. 5 in atti del ricorrente).
6.4. Per la
voce “varie”, il ricorrente dubita che la proposta (definita
“suggestiva”) di messa a disposizione di un mezzo mobile, tipo
camper, possa essere apprezzata come migliorativa. All’opposto, tale
proposta si presenterebbe contraddittoria rispetto al bando, che
richiedeva invece la messa a disposizione di un ambulatorio in
città.
L’argomentare non è condivisibile.
Puntualizzato che il
capitolato consentiva agli offerenti di formulare proposte aggiuntive e
integrative rispetto a quanto espressamente richiesto, riservando poi alla
commissione l'apprezzamento delle proposte stesse in ragione delle
peculiarità del servizio e dell'organizzazione dell'Amministrazione, si
osserva che l’apprezzamento positivo della disponibilità di un mezzo
mobile “per assecondare le eventuali richieste della committenza …
verso i dipendenti comunali dislocati nelle sedi periferiche”,
dichiaratamente in aggiunta ai due ambulatori proposti, non può essere
considerato né suggestivo, né erroneo, né incongruo. Ne discende che il
punteggio di 8,89 punti, nel quale, peraltro, sono comprese anche le
valutazioni degli elementi “riduzione dei tempi di esecuzione delle
visite” e “sistema web di consultazione dello scadenziario delle
visite” (queste non contestate) non appare irragionevole.
Anche in
questo caso, non si può non osservare che per tale sotto-criterio
l’offerta dell’aggiudicataria ha ottenuto un punteggio inferiore a quella
del ricorrente: punti 8,89 rispetto a punti 10 (cfr., verbale del
18.12.2013 - doc. n. 5 in atti del ricorrente).
7.1. Con l’ultimo
motivo di ricorso il dott. De Santa afferma che le giustificazioni
“incomplete e contraddittorie” presentate da SEA nel corso del
sub-procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta avrebbero
dovuto condurre alla sua esclusione dalla gara.
In particolare,
l’Amministrazione non si sarebbe avveduta che mancavano talune
significative voci di spesa: per il direttore sanitario, per il sostituto
del medico competente, per il team di medici del lavoro e per il personale
infermieristico, per il medico competente, per i locali ad uso ambulatorio
presso il Laboratorio Druso.
7.2. Anche quest’ultimo motivo non merita
di essere apprezzato favorevolmente.
7.3. In linea generale, va
ricordato che il giudizio positivo espresso dalla Stazione appaltante, cui
è rimessa la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso
concreto, è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede
giurisdizionale solo in presenza di profili di illogicità e di incongruità
(cfr., C.d.S., sez. IV, 10.3.2014, n. 1085; sez. III; 13.12.2013, n. 5984;
sez. V, 28.11.2012, n. 6007; sez. IV, 23.7.2012, n. 4206; sez. V,
19.11.2012, n. 5846).
Inoltre, la valutazione della congruità di
un'offerta potenzialmente anomala ha natura complessiva, unitaria e
sintetica, vertendo essa sulla serietà della proposta nel suo complesso e
non con riferimento a singole voci di prezzo, avulse dall’incidenza che
potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme (cfr., C.d.S.,
sez. V, 5.9.2014, n. 4516; sez. III, 5.12.2013, n. 5781; sez. III,
8.10.2012, n. 5238; sez. VI, 7.9.2012, n. 4744; sez. V, 12.3.2012, n.
1369), restando possibile solo un giudizio di inattendibilità di una o più
voci che, per il loro peso e la loro incidenza complessiva, potrebbero
rendere l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto,
insuscettibile di accettazione da parte dell’Amministrazione (cfr.,
T.R.G.A. Trento, 4.12.2013, n. 396; 24.4.2013, n. 171; 7.3.2013, n.
71).
Va altresì ricordato che solo il giudizio negativo di anomalia
richiede una motivazione rigorosa ed analitica, invece non necessaria
nell’ipotesi di esito positivo, per il quale è sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni, in quanto adeguate, del
concorrente (cfr., C.d.S., sez. V, 10.9.2012, n. 4785 e 29.2.2012, n.
1183).
Di conseguenza, in questa seconda evenienza incombe su chi
contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da
cui il Giudice amministrativo possa evincere una manifesta
irragionevolezza o erroneità o travisamento del giudizio escludente
anomalie dell’offerta (cfr., C.d.S., sez. V, 6.6.2012, n. 3340; Ad Pl.,
3.2.2014, n. 8).
Difatti, la sfera di valutazione della congruità
dell’offerta è “espressione di discrezionalità c.d. tecnica della
Stazione appaltante, che è sempre suscettibile di sindacato esterno nei
profili dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea
valutazione dei presupposti, contraddittorietà” (cfr., C.d.S., Ad Pl.,
3.2.2014, n. 8).
7.4. Tanto precisato in via generale, va innanzitutto
rimarcato che il responsabile del procedimento ha chiesto a SEA le
giustificazioni analitiche in ordine agli elementi costituitivi della sua
offerta, con l’indicazione dei costi, delle spese generali e dell’utile
(cfr., nota del 23.12.2013). Successivamente ha chiesto ulteriori
chiarimenti con riferimenti a specifiche voci di costo (cfr., nota del
21.1.2014) e, da ultimo, ha nuovamente chiesto integrazioni di dati con le
note del 4 e del 13.2.2014.
Infine, in data 20 marzo 2014 ha redatto la
relazione finale per il presidente di gara, dando atto dei riscontri
effettuati, della documentazione e delle dichiarazioni ottenute da SEA, ed
esprimendo il seguente giudizio conclusivo: “l’offerta risulta nel
complesso congrua in relazione alle prestazioni che saranno dedotte in
contratto … e tale da garantire l’Amministrazione circa la capacità
dell’offerente di eseguire il contratto secondo le regole dell’arte, le
prescrizioni degli atti di gara e le risultanze dell’offerta tecnica”
(cfr. doc. n. 22 in atti del ricorrente).
8.1. Le risultanze
dell’istruttoria svolta e l’argomentato giudizio conclusivo positivo
appaiono, dunque, sufficienti - in base ai ricordati principi di diritto -
a sorreggere il provvedimento impugnato.
8.2. Segnatamente, si osserva
che SEA retribuisce il medico competente non con una retribuzione fissa,
bensì in base alle prestazioni ad esso richieste e dallo stesso
effettivamente poste in essere.
Al riguardo, SEA - specificando che con
il dott. Antonacci è legata da un contratto professionale di
collaborazione continuativa risalente all’anno 2006 e rinnovato
annualmente - ha dapprima presentato la tabella indicanti i costi per
ciascuna prestazione sanitaria e quindi depositato, unitamente al dott.
Antonacci, una dichiarazione congiunta, datata 22.1.2014, contenente
l’impegno a praticare una serie di prezzi, derivanti dal ribasso del 18
per cento sui costi unitari posti a base d’asta, sulle prestazioni per le
quali il Comune aveva chiesto chiarimenti, atteso che non erano
dettagliatamente indicate nella documentazione presentata il
7.1.2014.
I costi indicati sono da intendersi complessivi, per cui non
vi è alcun altro costo aggiuntivo per le prestazioni sanitarie, posto che
gli oneri per le correlate prestazioni amministrative sono stati esposti
nella nota di SEA del 7.1.2014.
Quanto alla spesa da sostenersi per
l’utilizzo del locale presso il Laboratorio Druso, è stato specificato che
la collaborazione professionale che SEA intrattiene con detto Laboratorio
determina per lo stesso un aumento del volume d’affari, per cui la messa a
disposizione dell’ambulatorio “è da intendersi come un benefit per il
fatturato generato da SEA”.
8.3. Il responsabile del procedimento
ha dunque concluso affermando, responsabilmente, che l’offerta, nel suo
complesso, era da considerarsi congrua per tutta una serie di ragioni, dal
completo ammortamento di tutta una serie di costi fissi alla sussistenza
di un adeguato margine di profitto, dalla solidità finanziaria di SEA alla
“adeguata dimostrazione dei costi per l’effettuazione del servizio e
dei costi del personale”, supportata da “idonea dichiarazione di
impegno a praticare i prezzi dichiarati nei confronti del dott. Antonacci,
sottoscritta dallo stesso”.
9. In conclusione, alla luce delle
suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese
seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte
ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol,
sede di Trento,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 135 del
2014
lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento) a favore del
Comune di Trento, oltre ad accessori di legge, se dovuti, e in euro
3.500,00 (tremilacinquecento) a favore di SEA S.p.a., oltre ad accessori
di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di
consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Angelo Gabbricci,
Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
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