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n. 7-2014 - © copyright |
T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO -
Sentenza 11 giugno 2014 n. 227
Pres. Pozzi - Est. Chiettini
L.B. e altri (Avv.ti F. Marchionni e E. Bertò)/ Comune di Tres (Avv.
L. Santarelli) e altri |
1. Enti locali – Consiglieri comunali – Amministrazione
di appartenenza – Atti – Impugnazione- Legittimazione attiva– Esclusione –
Eccezioni – Ipotesi della lesione del diritto all’ufficio.
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2. Giustizia amministrativa - Concessione edilizia –
Consiglieri comunali residenti - Legittimazione attiva –Non sussiste.
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1. Non sussiste la legittimazione dei consiglieri
comunali all’impugnazione dei provvedimenti dell’Amministrazione di
appartenenza, in quanto il giudizio amministrativo non è di regola aperto
alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma
è diretto a risolvere controversie intersoggettive. Pertanto, non è
ammissibile che la dialettica emersa in Consiglio comunale ovvero fra
organi o componenti di organi possa trasmodare nella sede giudiziaria,
fatta salva la sola ipotesi nella quale vengano in rilievo atti incidenti
in via diretta sulla sfera giuridica dei consiglieri comunali, negando
l’esercizio delle prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui sono
titolari, ovvero pregiudicando un diritto spettante in relazione alla
carica elettiva ricoperta.
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2.Non sussiste la legittimazione dei consiglieri comunali
a proporre ricorso per ottenere l'annullamento di una concessione edilizia
deducendo la loro qualifica di residenti nell’area interessata, atteso che
l’ordinamento non riconosce in capo ai censiti un’azione popolare a difesa
degli interessi urbanistici ed edilizi locali. Infatti, la semplice
qualità di residenti non è tale da far rivestire agli stessi una posizione
differenziata rispetto a quella posseduta dal 'quisque de populo', in
quanto il fatto che il Comune interessato abbia un centro abitato di
dimensioni contenute non comporta certo che qualsiasi soggetto accomunato
dalla residenza nello stesso rivesta, ex se, la posizione di “stabile
collegamento” con i luoghi oggetto dell'azione amministrativa qui in esame
(c.d. vicinitas), che è requisito per il riconoscimento della
legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi in materia edilizia e,
in generale, di gestione del territorio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del
2013, proposto da: Luigi Brida, Erminio Zadra, Andrea Gaiardelli e
Nicoletta Zadra, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabrizio Marchionni e
Ettore Bertò ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Trento,
via S. Francesco d’Assisi, n. 8
contro
- Comune di Tres, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Santarelli, con domicilio
eletto presso il suo studio in Trento, via Dordi, n. 4; - Provincia
autonoma di Trento, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, non
costituita in giudizio
nei confronti di
L.M. di Melchiori Maria Lucia & C.
S.n.c., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avv. Mario Maccaferri, con domicilio eletto presso il suo
studio in Trento, via Grazioli, n. 27
per l'annullamento
- della concessione edilizia in deroga in
sanatoria n. 23, di data 13.11.2012, rilasciata in data 15.11.2012 alla
controinteressata Società L.M. di Melchiori Maria Lucia & C., in
relazione ai lavori di "realizzazione tettoie a copertura piazzale
attività produttiva in p.ed. 343 e p.f. 1526/6 CC Tres";
- degli atti
antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del
procedimento e, in particolare:
-- della deliberazione del Consiglio
Comunale di Tres n. 27/2012, di data 9.8.2012, di autorizzazione della
deroga urbanistica ai sensi degli artt. 112, comma 4, e 135, comma 1,
della l.p. n. 1 del 2008;
-- del presupposto parere della Commissione
edilizia comunale espresso nella seduta del 7.6.2012;
-- della
deliberazione della Giunta provinciale n. 2243/2012, di data 19.10.2012,
di rilascio del nulla osta alla concessione edilizia in deroga in
sanatoria;
-- del presupposto parere preventivo del Servizio
urbanistica e tutela del paesaggio espresso, ai sensi dell'art. 148, 6
nonies, lett. a), l.p. n. 1 del 2008, con nota di data 7.5.2012, prot. n.
258543/18;
-- del parere paesaggistico-ambientale dell'Ufficio tutela
del paesaggio, espresso con nota di data 20.4.2012;
-- di ogni
eventuale altro atto infraprocedimentale.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tres;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio di L.M. di Melchiori Maria Lucia & C.
S.n.c.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 il
cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
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FATTO
1. I ricorrenti affermano di essere consiglieri
comunali di minoranza e cittadini residenti nel Comune di Tres.
Essi
informano di aver acquisito nell’aprile 2011 una consulenza tecnica, a
firma dell’ing. Fabio Cristelli, sui lavori che erano stati autorizzati e
che erano in corso sulla p.ed. 343 - di proprietà della Società
controinteressata L.M. di Melchiori Maria Lucia & C. - per la
realizzazione di un edificio produttivo e di tettoie a copertura del
piazzale. Espongono poi di aver chiesto al Comune di attivare la verifica
di legittimità dei 7 titoli edilizi rilasciati tra il 2006 e il 2011 alla
Società L.M. per i lavori sul menzionato edificio produttivo, e che al
termine del procedimento l’Amministrazione ha parzialmente annullato, in
sede di autotutela, 2 titoli (le concessioni edilizie n. 29/2010 e n.
6/2011), riguardanti la tettoria a copertura del piazzale, poiché è stato
accertato che parte di essa era stata realizzata invadendo la zona
classificata centro storico.
La Società L.M. ha quindi presentato una
domanda di concessione edilizia in deroga in sanatoria (per 43 m. di
tettoia che sconfinavano nella perimetrazione del centro storico), il cui
rilascio è stato autorizzato dal Consiglio comunale in data 9.8.2012 e
che, successivamente, ha ricevuto il nulla-osta della Giunta provinciale
in data 19.10.2012. Da ultimo, con concessione edilizia n. 23 del 2012,
esattamente citata in epigrafe, il Comune di Tres ha rilasciato alla
nominata Società il titolo edilizio in deroga in sanatoria per la
realizzazione di “tettoie a copertura piazzale attività produttiva”.
2.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di quest’ultimo provvedimento,
oltre che di quelli ad esso presupposti, sulla base del seguente
articolato motivo di diritto:
- falsa ed erronea rappresentazione e
apprezzamento in sede istruttoria delle difformità edilizie e urbanistiche
oggetto di deroga, con conseguente vizio di eccesso di potere nella
valutazione delle opere difformi; motivazione omessa e carente; violazione
dell’art. 39 del D.P.P. 13.7.2010, n. 18-50/Leg.
I deducenti lamentano
che nelle rappresentazioni grafiche allegate all’istanza di sanatoria in
deroga la richiedente Società L.M. non avrebbero rappresentato:
- né i
reali sconfinamenti nel centro storico, perché non sarebbero stati
segnalati lo sporto di gronda di un’altra tettoia, il piazzale realizzato
previo sbancamento, i posti macchina nel piazzale e un manufatto in
calcestruzzo adibito a copertura dei serbatoi di fermentazione; ne
discenderebbe che le predette opere, complessivamente, occuperebbero
l’area del centro storico per 546 mq.;
- né le altezze delle tettoie e
del capannone produttivo, che supererebbero di 6 metri l’altezza massima
prevista dal piano regolatore generale;
tali inesatte rappresentazioni
dello stato di fatto avrebbero condizionato e viziato tutti gli atti del
procedimento che ha condotto al rilascio del provvedimento in deroga in
sanatoria il quale, inoltre, non avendo valutato correttamente il
pregiudizio urbanistico, non conterrebbe un’idonea motivazione circa la
sussistenza dell’interesse pubblico al rilascio del titolo in
deroga.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale
intimata, pregiudizialmente per eccepire la carenza di legittimazione e di
interesse in capo ai ricorrenti, e comunque per chiedere la reiezione del
ricorso in quanto infondato.
4. Anche la controinteressata Società L.M.
si è costituita in giudizio, eccependo pure essa che i ricorrenti
difetterebbero di legittimazione e di interesse, e argomentando, in ogni
caso, per il rigetto dell’impugnazione.
5. Alla pubblica udienza del 29
maggio 2014 - sentiti gli avvocati, come da verbale d’udienza, che hanno
diffusamente illustrato le rispettive posizioni - il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Anzitutto,
in punto di fatto, si deve osservare che:
- alla seduta del Consiglio
comunale del 9 agosto 2012 - quando è stata discussa e quindi approvata la
deliberazione n. 27 con la quale il Vicesindaco è stato autorizzato a
rilasciare la concessione edilizia in deroga in sanatoria alla Società
L.M. - il Sindaco non era presente: dal verbale, fidefacente, risulta che
egli è uscito dall’aula consiliare prima dell’inizio della trattazione del
relativo punto all’ordine del giorno;
- i ricorrenti, dopo aver
partecipato al dibattito e depositato un documento (chiedendo che fosse
allegato al verbale della seduta) che riassumeva la loro posizione -
contraria al rilascio della sanatoria in deroga sul rilievo che trattavasi
di “abusi edilizi commessi da una società di proprietà della famiglia
del sindaco” - si sono allontanati dall’aula prima della votazione
conclusiva alla quale, pertanto, non hanno intenzionalmente
partecipato.
3a. Ebbene, in base ad una consolidata giurisprudenza
amministrativa, dalla quale il Collegio non ravvisa per il casode
quo alcun motivo per discostarsene, “i consiglieri comunali, in
quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l'Amministrazione di
appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto
alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma
è diretto a risolvere controversie intersoggettive” (cfr., ex multis.,
tra le più recenti C.d.S., sez. VI, 7.2.2014, n. 593; sez. V, 17.1.2014,
n. 209).
È infatti risalente l’affermazione del principio in base al
quale “il giudizio amministrativo non è volto a risolvere controversie
tra organi dello stesso ente, ma a risolvere conflitti intersoggettivi:
per questa ragione il consigliere comunale è legittimato a ricorrere
contro il Comune soltanto qualora vengano in rilievo atti incidenti in via
diretta sul suo diritto all'ufficio” (cfr., C.d.S., sez. V, 31.1.2001,
n. 358; sez. VI, 19.5.2010, n. 3130; sez. V, 19.4.2013, n. 2213).
Anche
questo Tribunale ha avuto occasione per affermare che “non è
ammissibile che la dialettica emersa in Consiglio comunale ovvero fra
organi o componenti di organi possa trasmodare nella sede giudiziaria,
fatta salva la sola ipotesi nella quale vengano in rilievo atti incidenti
in via diretta sul diritto all'ufficio di questi ultimi” (cfr.,
T.R.G.A. Trento, 14.1.2010, n. 20).
Pertanto, in ossequio al riportato
principio, la legittimazione dei consiglieri comunali sussiste
eccezionalmente soltanto “allorché vengano in rilievo atti incidenti in
via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto
spettante alla persona investita della carica di consigliere”; in
particolare, la predetta legittimazione sussiste solo quando i vizi
denunciati attengono ai seguenti profili: a) erronee modalità di
convocazione dell'organo consiliare; b) violazione dell'ordine del giorno;
c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter
liberamente e consapevolmente deliberare; d) preclusione, in tutto o in
parte, dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico
rivestito.
In definitiva, la legittimazione dei consiglieri comunali
all'impugnazione dei provvedimenti del Comune è ravvisabile soltanto ove
gli stessi investano direttamente la loro sfera giuridica, negando
l'esercizio delle prerogative correlate all'ufficio pubblico di cui sono
titolari, ovvero pregiudicando un diritto spettante in relazione alla
carica elettiva ricoperta (cfr., C.d.S., sez. IV, 2.10.2012, n. 5184; sez.
V, 21.3.2012, n. 1610; sez. V, 15.12.2005, n. 7122).
3b. Calando i
suddetti principi al caso di specie, si deve osservare che i vizi
denunciati di carenza di istruttoria procedimentale e di carenza
motivazionale, dei quali sarebbero affetti gli atti comunali impugnati,
ossia la concessione edilizia in deroga in sanatoria e, in primis,
la deliberazione del Consiglio comunale che ha autorizzato il vicesindaco
a rilasciare quel provvedimento, attengono al merito delle scelte
dell’azione amministrativa locale e non, invece, a prerogative proprie dei
consiglieri comunali di minoranza.
I vizi dedotti, in altri termini,
sono volti a introdurre contestazioni riguardanti il contenuto del
provvedimento di deroga e di sanatoria e, dunque, non hanno inciso
sull'interesse dei consiglieri / ricorrenti alla regolare e leale
dialettica assembleare, circa la quale, per l’appunto, non è stato dedotto
alcun motivo di illegittimità: l’unico vizio procedimentale attinente
l’indebita partecipazione del Sindaco è, come detto sopra, smentito dal
verbale dei lavori assembleari. Cosicché non può essere riconosciuto ai
predetti componenti dell'organo consiliare la legittimazione attiva a
rilevare profili di doglianza che non attengono ad una loro posizione
giuridica differenziata.
Da ciò, l’inammissibilità del ricorso.
4a.
Non muta tale conclusione la seconda posizione asseritamente legittimante
fatta valere dei ricorrenti: la loro residenza nel Comune di Tres.
Più
precisamente, con la memoria depositata l’8 maggio 2014 essi affermano di
risiedere “nelle vicinanze dell’area interessata” dall’edificazione
contrastata; che Tres è un comune di piccole dimensioni; che il suo centro
storico, intaccato dallo sconfinamento della novella edificazione, ha
subito un pregiudizio urbanistico e paesaggistico -
ambientale.
Pregiudizialmente, riguardo a tale profilo, occorre
accogliere l’eccezione formulata durante la discussione orale dal
difensore della Società controinteressata e dichiarare inutilizzabili
processualmente i documenti uniti alla memoria dei ricorrenti in atti
dall’8.5.2014, in quanto depositati tardivamente in violazione del termine
sancito per il deposito dei documenti dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
4b.
Il Collegio deve anzitutto rilevare che l’affermazione dei deducenti di
risiedere (non in contiguità, come è stato lealmente riconosciuto dal loro
difensore in udienza, ma) “nelle vicinanze dell’area interessata”
non è supportata da alcuna prova né, quantomeno, da alcun principio di
prova, e che il fatto che il Comune di Tres abbia un centro abitato di
dimensioni contenute non comporta certo che qualsiasi soggetto accomunato
dalla residenza nel nominato Comune rivesta, ex se, la posizione di
“stabile collegamento” con i luoghi oggetto dell'azione
amministrativa qui in esame (c.d. vicinitas), che è requisito per
il riconoscimento della legittimazione ad impugnare gli atti
amministrativi in materia edilizia e, in generale, di gestione del
territorio (cfr., C.d.S., da ultimo, sez. IV, 18.4.2014, n. 1995; sez. IV,
13.3.2014, n. 1217).
La giurisprudenza amministrativa, infatti, ritiene
che il titolo che legittima la proposizione di un ricorso per ottenere
l'annullamento di una concessione edilizia discenda dalla situazione di
stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento
costruttivo autorizzato, indipendentemente da indagini volte ad appurare,
in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno
un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione (cfr.,
C.d.S., sez. IV, 18.12.2013, n. 6082; sez. IV, 25.6.2013, n.
3456).
Ora, i ricorrenti, non hanno in alcun modo documentato la
prossimità della loro residenza rispetto all'area interessata dalla
concessione edilizia in deroga in sanatoria.
Peraltro, essi non hanno
nemmeno allegato la sussistenza di un interesse proprio, giuridicamente
qualificato e differenziato, che abbia subito un pregiudizio specifico e
attuale dall’attività edificatoria e del titolo qui impugnati.
Sulla
scorta dei principi sopra affermati è dunque evidente che i deducenti,
anche nella loro qualità di residenti nel Comune di Tres, non rivestono
una posizione differenziata rispetto a quella posseduta dal "quisque de
populo", per cui non è loro riconosciuta alcuna legittimazione nella
vicenda di causa, atteso che l’ordinamento non riconosce in capo ai
censiti un’azione popolare a difesa degli interessi urbanistici ed edilizi
locali.
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Sussistono tuttavia
i giusti motivi, visto il complesso e travagliato iter della vicenda sopra
esaminata, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 17 del 2013
lo dichiara inammissibile.
Compensa le
spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di
consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Angelo Gabbricci,
Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2014
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