Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Sentenza 11 giugno 2014 n. 227
Pres. Pozzi - Est. Chiettini
L.B. e altri (Avv.ti F. Marchionni e E. Bertò)/ Comune di Tres (Avv. L. Santarelli) e altri


1. Enti locali – Consiglieri comunali – Amministrazione di appartenenza – Atti – Impugnazione- Legittimazione attiva– Esclusione – Eccezioni – Ipotesi della lesione del diritto all’ufficio.

 

2. Giustizia amministrativa - Concessione edilizia – Consiglieri comunali residenti - Legittimazione attiva –Non sussiste.

 

 

1. Non sussiste la legittimazione dei consiglieri comunali all’impugnazione dei provvedimenti dell’Amministrazione di appartenenza, in quanto il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive. Pertanto, non è ammissibile che la dialettica emersa in Consiglio comunale ovvero fra organi o componenti di organi possa trasmodare nella sede giudiziaria, fatta salva la sola ipotesi nella quale vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sulla sfera giuridica dei consiglieri comunali, negando l’esercizio delle prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui sono titolari, ovvero pregiudicando un diritto spettante in relazione alla carica elettiva ricoperta.

 

2.Non sussiste la legittimazione dei consiglieri comunali a proporre ricorso per ottenere l'annullamento di una concessione edilizia deducendo la loro qualifica di residenti nell’area interessata, atteso che l’ordinamento non riconosce in capo ai censiti un’azione popolare a difesa degli interessi urbanistici ed edilizi locali. Infatti, la semplice qualità di residenti non è tale da far rivestire agli stessi una posizione differenziata rispetto a quella posseduta dal 'quisque de populo', in quanto il fatto che il Comune interessato abbia un centro abitato di dimensioni contenute non comporta certo che qualsiasi soggetto accomunato dalla residenza nello stesso rivesta, ex se, la posizione di “stabile collegamento” con i luoghi oggetto dell'azione amministrativa qui in esame (c.d. vicinitas), che è requisito per il riconoscimento della legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi in materia edilizia e, in generale, di gestione del territorio.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 17 del 2013, proposto da: Luigi Brida, Erminio Zadra, Andrea Gaiardelli e Nicoletta Zadra, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabrizio Marchionni e Ettore Bertò ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Trento, via S. Francesco d’Assisi, n. 8

contro



- Comune di Tres, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Santarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Dordi, n. 4; - Provincia autonoma di Trento, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, non costituita in giudizio

nei confronti di



L.M. di Melchiori Maria Lucia & C. S.n.c., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Maccaferri, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Grazioli, n. 27

per l'annullamento



- della concessione edilizia in deroga in sanatoria n. 23, di data 13.11.2012, rilasciata in data 15.11.2012 alla controinteressata Società L.M. di Melchiori Maria Lucia & C., in relazione ai lavori di "realizzazione tettoie a copertura piazzale attività produttiva in p.ed. 343 e p.f. 1526/6 CC Tres";
- degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento e, in particolare:
-- della deliberazione del Consiglio Comunale di Tres n. 27/2012, di data 9.8.2012, di autorizzazione della deroga urbanistica ai sensi degli artt. 112, comma 4, e 135, comma 1, della l.p. n. 1 del 2008;
-- del presupposto parere della Commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 7.6.2012;
-- della deliberazione della Giunta provinciale n. 2243/2012, di data 19.10.2012, di rilascio del nulla osta alla concessione edilizia in deroga in sanatoria;
-- del presupposto parere preventivo del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio espresso, ai sensi dell'art. 148, 6 nonies, lett. a), l.p. n. 1 del 2008, con nota di data 7.5.2012, prot. n. 258543/18;
-- del parere paesaggistico-ambientale dell'Ufficio tutela del paesaggio, espresso con nota di data 20.4.2012;
-- di ogni eventuale altro atto infraprocedimentale.

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tres;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di L.M. di Melchiori Maria Lucia & C. S.n.c.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO



1. I ricorrenti affermano di essere consiglieri comunali di minoranza e cittadini residenti nel Comune di Tres.
Essi informano di aver acquisito nell’aprile 2011 una consulenza tecnica, a firma dell’ing. Fabio Cristelli, sui lavori che erano stati autorizzati e che erano in corso sulla p.ed. 343 - di proprietà della Società controinteressata L.M. di Melchiori Maria Lucia & C. - per la realizzazione di un edificio produttivo e di tettoie a copertura del piazzale. Espongono poi di aver chiesto al Comune di attivare la verifica di legittimità dei 7 titoli edilizi rilasciati tra il 2006 e il 2011 alla Società L.M. per i lavori sul menzionato edificio produttivo, e che al termine del procedimento l’Amministrazione ha parzialmente annullato, in sede di autotutela, 2 titoli (le concessioni edilizie n. 29/2010 e n. 6/2011), riguardanti la tettoria a copertura del piazzale, poiché è stato accertato che parte di essa era stata realizzata invadendo la zona classificata centro storico.
La Società L.M. ha quindi presentato una domanda di concessione edilizia in deroga in sanatoria (per 43 m. di tettoia che sconfinavano nella perimetrazione del centro storico), il cui rilascio è stato autorizzato dal Consiglio comunale in data 9.8.2012 e che, successivamente, ha ricevuto il nulla-osta della Giunta provinciale in data 19.10.2012. Da ultimo, con concessione edilizia n. 23 del 2012, esattamente citata in epigrafe, il Comune di Tres ha rilasciato alla nominata Società il titolo edilizio in deroga in sanatoria per la realizzazione di “tettoie a copertura piazzale attività produttiva”.
2. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di quest’ultimo provvedimento, oltre che di quelli ad esso presupposti, sulla base del seguente articolato motivo di diritto:
- falsa ed erronea rappresentazione e apprezzamento in sede istruttoria delle difformità edilizie e urbanistiche oggetto di deroga, con conseguente vizio di eccesso di potere nella valutazione delle opere difformi; motivazione omessa e carente; violazione dell’art. 39 del D.P.P. 13.7.2010, n. 18-50/Leg.
I deducenti lamentano che nelle rappresentazioni grafiche allegate all’istanza di sanatoria in deroga la richiedente Società L.M. non avrebbero rappresentato:
- né i reali sconfinamenti nel centro storico, perché non sarebbero stati segnalati lo sporto di gronda di un’altra tettoia, il piazzale realizzato previo sbancamento, i posti macchina nel piazzale e un manufatto in calcestruzzo adibito a copertura dei serbatoi di fermentazione; ne discenderebbe che le predette opere, complessivamente, occuperebbero l’area del centro storico per 546 mq.;
- né le altezze delle tettoie e del capannone produttivo, che supererebbero di 6 metri l’altezza massima prevista dal piano regolatore generale;
tali inesatte rappresentazioni dello stato di fatto avrebbero condizionato e viziato tutti gli atti del procedimento che ha condotto al rilascio del provvedimento in deroga in sanatoria il quale, inoltre, non avendo valutato correttamente il pregiudizio urbanistico, non conterrebbe un’idonea motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico al rilascio del titolo in deroga.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, pregiudizialmente per eccepire la carenza di legittimazione e di interesse in capo ai ricorrenti, e comunque per chiedere la reiezione del ricorso in quanto infondato.
4. Anche la controinteressata Società L.M. si è costituita in giudizio, eccependo pure essa che i ricorrenti difetterebbero di legittimazione e di interesse, e argomentando, in ogni caso, per il rigetto dell’impugnazione.
5. Alla pubblica udienza del 29 maggio 2014 - sentiti gli avvocati, come da verbale d’udienza, che hanno diffusamente illustrato le rispettive posizioni - il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO



1. Il ricorso è inammissibile.
2. Anzitutto, in punto di fatto, si deve osservare che:
- alla seduta del Consiglio comunale del 9 agosto 2012 - quando è stata discussa e quindi approvata la deliberazione n. 27 con la quale il Vicesindaco è stato autorizzato a rilasciare la concessione edilizia in deroga in sanatoria alla Società L.M. - il Sindaco non era presente: dal verbale, fidefacente, risulta che egli è uscito dall’aula consiliare prima dell’inizio della trattazione del relativo punto all’ordine del giorno;
- i ricorrenti, dopo aver partecipato al dibattito e depositato un documento (chiedendo che fosse allegato al verbale della seduta) che riassumeva la loro posizione - contraria al rilascio della sanatoria in deroga sul rilievo che trattavasi di “abusi edilizi commessi da una società di proprietà della famiglia del sindaco” - si sono allontanati dall’aula prima della votazione conclusiva alla quale, pertanto, non hanno intenzionalmente partecipato.
3a. Ebbene, in base ad una consolidata giurisprudenza amministrativa, dalla quale il Collegio non ravvisa per il casode quo alcun motivo per discostarsene, “i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive” (cfr., ex multis., tra le più recenti C.d.S., sez. VI, 7.2.2014, n. 593; sez. V, 17.1.2014, n. 209).
È infatti risalente l’affermazione del principio in base al quale “il giudizio amministrativo non è volto a risolvere controversie tra organi dello stesso ente, ma a risolvere conflitti intersoggettivi: per questa ragione il consigliere comunale è legittimato a ricorrere contro il Comune soltanto qualora vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul suo diritto all'ufficio” (cfr., C.d.S., sez. V, 31.1.2001, n. 358; sez. VI, 19.5.2010, n. 3130; sez. V, 19.4.2013, n. 2213).
Anche questo Tribunale ha avuto occasione per affermare che “non è ammissibile che la dialettica emersa in Consiglio comunale ovvero fra organi o componenti di organi possa trasmodare nella sede giudiziaria, fatta salva la sola ipotesi nella quale vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio di questi ultimi” (cfr., T.R.G.A. Trento, 14.1.2010, n. 20).
Pertanto, in ossequio al riportato principio, la legittimazione dei consiglieri comunali sussiste eccezionalmente soltanto “allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere”; in particolare, la predetta legittimazione sussiste solo quando i vizi denunciati attengono ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare; b) violazione dell'ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) preclusione, in tutto o in parte, dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito.
In definitiva, la legittimazione dei consiglieri comunali all'impugnazione dei provvedimenti del Comune è ravvisabile soltanto ove gli stessi investano direttamente la loro sfera giuridica, negando l'esercizio delle prerogative correlate all'ufficio pubblico di cui sono titolari, ovvero pregiudicando un diritto spettante in relazione alla carica elettiva ricoperta (cfr., C.d.S., sez. IV, 2.10.2012, n. 5184; sez. V, 21.3.2012, n. 1610; sez. V, 15.12.2005, n. 7122).
3b. Calando i suddetti principi al caso di specie, si deve osservare che i vizi denunciati di carenza di istruttoria procedimentale e di carenza motivazionale, dei quali sarebbero affetti gli atti comunali impugnati, ossia la concessione edilizia in deroga in sanatoria e, in primis, la deliberazione del Consiglio comunale che ha autorizzato il vicesindaco a rilasciare quel provvedimento, attengono al merito delle scelte dell’azione amministrativa locale e non, invece, a prerogative proprie dei consiglieri comunali di minoranza.
I vizi dedotti, in altri termini, sono volti a introdurre contestazioni riguardanti il contenuto del provvedimento di deroga e di sanatoria e, dunque, non hanno inciso sull'interesse dei consiglieri / ricorrenti alla regolare e leale dialettica assembleare, circa la quale, per l’appunto, non è stato dedotto alcun motivo di illegittimità: l’unico vizio procedimentale attinente l’indebita partecipazione del Sindaco è, come detto sopra, smentito dal verbale dei lavori assembleari. Cosicché non può essere riconosciuto ai predetti componenti dell'organo consiliare la legittimazione attiva a rilevare profili di doglianza che non attengono ad una loro posizione giuridica differenziata.
Da ciò, l’inammissibilità del ricorso.
4a. Non muta tale conclusione la seconda posizione asseritamente legittimante fatta valere dei ricorrenti: la loro residenza nel Comune di Tres.
Più precisamente, con la memoria depositata l’8 maggio 2014 essi affermano di risiedere “nelle vicinanze dell’area interessata” dall’edificazione contrastata; che Tres è un comune di piccole dimensioni; che il suo centro storico, intaccato dallo sconfinamento della novella edificazione, ha subito un pregiudizio urbanistico e paesaggistico - ambientale.
Pregiudizialmente, riguardo a tale profilo, occorre accogliere l’eccezione formulata durante la discussione orale dal difensore della Società controinteressata e dichiarare inutilizzabili processualmente i documenti uniti alla memoria dei ricorrenti in atti dall’8.5.2014, in quanto depositati tardivamente in violazione del termine sancito per il deposito dei documenti dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
4b. Il Collegio deve anzitutto rilevare che l’affermazione dei deducenti di risiedere (non in contiguità, come è stato lealmente riconosciuto dal loro difensore in udienza, ma) “nelle vicinanze dell’area interessata” non è supportata da alcuna prova né, quantomeno, da alcun principio di prova, e che il fatto che il Comune di Tres abbia un centro abitato di dimensioni contenute non comporta certo che qualsiasi soggetto accomunato dalla residenza nel nominato Comune rivesta, ex se, la posizione di “stabile collegamento” con i luoghi oggetto dell'azione amministrativa qui in esame (c.d. vicinitas), che è requisito per il riconoscimento della legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi in materia edilizia e, in generale, di gestione del territorio (cfr., C.d.S., da ultimo, sez. IV, 18.4.2014, n. 1995; sez. IV, 13.3.2014, n. 1217).
La giurisprudenza amministrativa, infatti, ritiene che il titolo che legittima la proposizione di un ricorso per ottenere l'annullamento di una concessione edilizia discenda dalla situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, indipendentemente da indagini volte ad appurare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione (cfr., C.d.S., sez. IV, 18.12.2013, n. 6082; sez. IV, 25.6.2013, n. 3456).
Ora, i ricorrenti, non hanno in alcun modo documentato la prossimità della loro residenza rispetto all'area interessata dalla concessione edilizia in deroga in sanatoria.
Peraltro, essi non hanno nemmeno allegato la sussistenza di un interesse proprio, giuridicamente qualificato e differenziato, che abbia subito un pregiudizio specifico e attuale dall’attività edificatoria e del titolo qui impugnati.
Sulla scorta dei principi sopra affermati è dunque evidente che i deducenti, anche nella loro qualità di residenti nel Comune di Tres, non rivestono una posizione differenziata rispetto a quella posseduta dal "quisque de populo", per cui non è loro riconosciuta alcuna legittimazione nella vicenda di causa, atteso che l’ordinamento non riconosce in capo ai censiti un’azione popolare a difesa degli interessi urbanistici ed edilizi locali.
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Sussistono tuttavia i giusti motivi, visto il complesso e travagliato iter della vicenda sopra esaminata, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 17 del 2013
lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2014





 

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