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n. 7-2014 - © copyright |
T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO -
Sentenza 11 giugno 2014 n. 226
Pres. Pozzi - Est. Chiettini
Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica (C.S.T.I.) e altri (Avv.ti
V. Anselmi e G. Luongo) /Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa S.p.a.
(Itea) (Avv.ti P. Matassoni e J. Tarter) |
1. Contratti della p.a. – Gara – Bando di gara –
Requisito non richiesto – Cauzione in contanti – Impegno a rilasciare
fideiussione definitiva – Carenza – Regolarizzazione – C.d. soccorso
istruttorio – Ammissibilità – Esclusione – Illegittimità.
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2. Contratti della p.a. – Gara – Bando di gara –
Dichiarazioni - Sottoscrizione autografa – Richiesta a pena di esclusione
– Dichiarazioni in fotocopia – Esclusione – Inconfigurabilità – Ragioni –
Conseguenza.
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1. In materia di gare, in assenza di una puntuale
disposizione della lex specialis disciplinare di gara che impone anche per
coloro che versano la cauzione provvisoria in contanti la presentazione
dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, è illegittima l’esclusione di un concorrente
per la mancata presentazione di detto documento d’impegno. In siffatta
ipotesi, sussiste il dovere della stazione appaltante di attivare il c.d.
soccorso istruttorio consentendo la regolarizzazione della cauzione con
l’integrazione della dichiarazione mancante.
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2. In materia di gare, qualora la lex specialis preveda
in caso di “mancata sottoscrizione autografa” delle dichiarazioni
l’“inesistenza” e, quindi, “l’esclusione” del concorrente, va distinto il
profilo dell’“esistenza” della sottoscrizione autografa sul documento
originale dal diverso profilo della allegazione in offerta della fotocopia
di quella dichiarazione esistente con firma autografa. In tale ultima
ipotesi, sussiste il dovere della stazione appaltante di attivare il cd.
dovere di soccorso istruttorio, che non altera la par condicio e la
legalità della gara, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo, da
un punto di vista formale e non contenutistico, di una situazione
sostanzialmente già acquisita al momento della presentazione dell’offerta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del
2014, proposto da: Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica (C.S.T.I.),
in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale
rappresentante pro tempore; Daldoss Service S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore; Nord Lift S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore; Domolift Elevatori S.r.l. in persona del
legale rappresentante pro tempore; Euroascensori S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore; Pedrini & C. S.n.c., in persona del
legale rappresentante pro tempore; Jam S.r.l. dei F.lli Jezek & C., in
persona del legale rappresentante pro tempore; tutte rappresentate e
difese dagli avv.ti Vittorio Anselmi e Gianpiero Luongo e con domicilio
eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trento, via Serafini, n.
9
contro
Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa
S.p.a. (Itea), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Matassoni e Jessica Tarter e con
domicilio eletto presso l’Ufficio legale di Itea in Trento, via Guardini,
n. 22
nei confronti di
- Del Bo S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Filosa
e con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, via
Calepina, n. 50; - Ciam Ascensori e Servizi S.r.l., Lenzi S.p.a. A.G.,
Cofam S.r.l., Ferrari e C. S.r.l., Marrocco Elevators S.r.l.
per l'annullamento
- della nota prot. n. 13442, di data
6.12.2013, del Dirigente del Settore gestione patrimonio di Itea S.p.a.,
trasmessa lo stesso giorno a mezzo fax, recante l’esclusione delle società
ricorrenti dalla procedura di affidamento dell'appalto del servizio
ascensori 2014-2019 - servizio di esercizio e manutenzione completa degli
impianti di elevazione a servizio degli immobili di Itea o in sua
gestione, con connessa esecuzione di lavori di riqualificazione
tecnologica ed adeguamento normativo degli stessi - LOTTO S312;
- dei
verbali di gara di data 2.12.2013 e 21.11.2013, con i quali è stata
rilevata la presenza di presunte irregolarità nell'offerta del
C.S.T.I.;
- della nota prot. n. 13795, di data 17.12.2013, del
Dirigente del Settore gestione patrimonio di Itea S.p.a. recante diniego
di autotutela ai sensi dell'art. 243 bis del d.lgs. n. 163 del 2006;
-
per quanto occorrer possa, del disciplinare di gara allegato al bando di
data 3.7.2013;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e
consequenziale allo stato non conosciuto, quali eventuali approfondimenti
istruttori acquisiti e disposti in sede di gara della S.p.a.
Itea.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio di Itea S.p.a.;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio di Del Bo S.p.a.;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 29 maggio 2014 il cons. Alma Chiettini e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO
1. Con bando datato 3.7.2013 la Società Itea ha
indetto una procedura aperta per l’affidamento del “servizio ascensori
2014-2019”. L’importo complessivo dell’appalto era stato preventivato in
euro 7.996.450,00 e per l’aggiudicazione era stato prescelto il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Alla gara ha
partecipato il Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica (C.S.T.I.) per
conto delle imprese consorziate Daldoss Service, Nord Lift, Domolift
Elevatori, Euroascensori, Pedrini & C. e Jam dei F.lli Jezek & C.
Nel corso della seconda seduta pubblica, di data 2.12.2013, C.S.T.I. è
stato però escluso sul rilievo che la documentazione amministrativa
prodotta presentava vizi per i quali le disposizioni del disciplinare
prevedevano la sanzione dell’esclusione. Segnatamente, la Stazione
appaltante ha contestato:
a) a fronte di una cauzione provvisoria
prestata mediante versamento in contanti, l’omessa presentazione
dell’impegno di un fideiussore a prestare la garanzia fideiussoria
definitiva per l’esecuzione del contratto;
b) che le dichiarazioni
sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 38 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, rese dalle società
consorziate Nord Lift e Domolift Elevatori, erano state prodotte in
fotocopia anziché in originale.
Con nota del 6.12.2013 il presidente di
gara ha comunicato a C.S.T.I. la disposta esclusione dalla procedura.
Questi ha allora inviato alla Stazione appaltante, con lettera del
16.12.2013, l’informativa prevista dall’art. 243 bis del d.lgs. 12.4.2006,
n. 163, che, tuttavia, è stata riscontrata negativamente.
3. Con il
presente ricorso CSTI ha impugnato il provvedimento di esclusione,
deducendo i seguenti motivi di diritto:
I - con riferimento al motivo
di esclusione fondato sull’omessa presentazione dell’impegno di un
fideiussore a prestare la garanzia fideiussoria definitiva: violazione
della lex specialis, dell’art. 46, comma 1, del d.lgs. 12.4.2006,
n. 163, e dell’art. 1366 c.c.; errata applicazione dell’art. 75, comma 8,
del d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per difetto di presupposti e
travisamento dei fatti, per violazione dei principi di proporzionalità e
di favor partecipationis;
II - con riferimento al motivo di
esclusione fondato sulla produzione in copia, anziché in originale, delle
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445: violazione della lex specialis, dell’art. 38 del D.P.R. n. 445
del 2000 e dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per
difetto di presupposti e travisamento dei fatti, per violazione dei
principi di adeguatezza, proporzionalità e affidamento;
III -
violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 163 del 2006, dei principi generali
di imparzialità e trasparenza nonché dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n.
163 del 2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per manifesta
ingiustizia e irragionevolezza.
4. Con l’atto introduttivo il
ricorrente ha anche chiesto, in via cautelare, la sospensione dei
provvedimenti impugnati, anche con l’emissione di una misura cautelare
monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
5. Con decreto n. 1, di data
10 gennaio 2014, l’istanza di misura cautelare provvisoria è stata
accolta.
6. La Stazione appaltante Itea si è costituita in giudizio
chiedendo che il ricorso sia respinto nel merito perché infondato.
7.
Con ordinanza n. 9, del 31 gennaio 2014, la domanda cautelare è stata
respinta.
8. La citata ordinanza cautelare è stata impugnata innanzi
alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato la quale, con l’ordinanza n.
990, adottata nella camera di consiglio del 4 marzo 2014, ha accolto
l’appello.
9. In vista dell’udienza di merito le parti costituite hanno
depositato ulteriore documentazione e memorie conclusionali.
10. Alla
pubblica udienza del 29 maggio 2014 la causa è stata chiamata e quindi
trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio verte sulla richiesta,
formulata dal Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica (C.S.T.I.), di
annullare il provvedimento con cui Itea S.p.a. lo ha escluso dalla gara
per l’affidamento del “servizio ascensori per il quinquennio 2014-2019”.
Il provvedimento di esclusione è fondato su due autonomi presupposti e il
Consorzio contesta la legittimità di ambedue le motivazioni addotte dalla
nominata Stazione appaltante a supporto dell’estromissione del ricorrente
dalla procedura di gara.
2.1. La prima delle argomentazioni su cui si
fonda il provvedimento di esclusione concerne la mancata presentazione da
parte di C.S.T.I. dell’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di
aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto.
In proposito, deve essere precisato che il Consorzio
C.S.T.I. ha prodotto una regolare cauzione provvisoria tramite versamento
in contanti e nel rispetto delle modalità prescritte dalla relativa
previsione del disciplinare di gara (paragrafo 5.3 – pag. 36).
Il
ricorrente contesta dunque la legittimità della sua esclusione dalla gara
sulla base dei seguenti assunti, fondati sulla lettura delle disposizioni
del disciplinare (cfr., pagg. 36, 37 e 38):
- era ivi previsto che la
prestazione della cauzione provvisoria potesse essere effettuata mediante
versamento in contanti, ovvero con fideiussione bancaria, assicurativa o
di intermediari finanziari, con la specificazione che “qualora il
concorrente presenti fideiussione o polizza fideiussoria” dovesse
essere espressa la “clausola concernente l’impegno del fideiussore a
rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto”;
-
l’automatica esclusione del concorrente era poi stabilita in caso di
“mancanza della clausola” relativa all’impegno a rilasciare la
cauzione definitiva.
Quindi, secondo il ricorrente, la formulazione
letterale della normativa di gara sarebbe stata chiara nel prevedere
l’obbligo della presentazione dell’impegno del fideiussore nella sola
ipotesi in cui la cauzione provvisoria fosse stata prestata tramite
fideiussione, sicché, avendo egli versato la cauzione provvisoria in
contanti, non era tenuto a prestare alcuna altra garanzia. Soggiunge che
non sarebbe comunque giustificata la sua esclusione della suddetta gara
perché la disciplina in esame sarebbe, quantomeno, equivoca.
2.2. La
Stazione appaltante asserisce invece che, indipendentemente dalla modalità
utilizzata per la produzione della cauzione provvisoria, era comunque
dovere di ogni concorrente - imposto sia dalla legge di gara che dall’art.
75 del codice dei contratti pubblici, richiamato all’inizio dal paragrafo
5.3. del disciplinare - corredare l’offerta con l'impegno del fideiussore
a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto.
2.3. Il
Collegio osserva che il disciplinare di gara - al paragrafo che inizia a
metà di pag. 36 con la parola “qualora” e termina con il penultimo
capoverso di pag. 37 con la parola “bollo” - aveva espressamente
previsto la necessità che fosse indicata la clausola di cui alla lett. g)
[“il fideiussore si impegna a rilasciare, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione
definitiva in favore della Stazione appaltante …”] solo nell’ipotesi
di presentazione di una fideiussione o di una polizza fideiussoria.
Il
successivo paragrafo - collocato alla fine di pag 37 e all’inizio di pag.
38 - era dedicato alle modalità di versamento della cauzione in contanti
su di un conto provvisorio presso la tesoreria e prescriveva, a pena di
esclusione, la presentazione della ricevuta di versamento. Nulla disponeva
con riguardo ad aggiuntivi oneri concernenti la cauzione definitiva.
Il
paragrafo centrale di pag. 38, che riassumeva le violazioni sanzionate con
“l’automatica esclusione” del concorrente, includeva la
“mancanza della clausola” relativa all’impegno a rilasciare la
cauzione definitiva.
2.4. Il Collegio ritiene che il sopra riportato
contenuto letterale del disciplinare poteva, in effetti, essere letto e
interpretato nel senso che l’obbligo della presentazione della
“clausola”, con l’impegno del fideiussore, dovesse sussistere nella
sola ipotesi in cui la cauzione provvisoria fosse stata prestata tramite
fideiussione o polizza fideiussoria. Sicché, avendo il Consorzio C.S.T.I.
versato la cauzione provvisoria in contanti, ben poteva esso credere di
non essere tenuto a presentare alcuna altra “clausola” che
contenesse un’ulteriore garanzia.
2.5. Al riguardo, si rammenta che la
giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare che tutte le
clausole degli atti che compongono la legge di gara, ma soprattutto quelle
poste a pena di esclusione, devono essere chiare e puntuali. Nondimeno, se
in secondo momento si accerta una possibile lettura ambigua di talune
disposizioni, allora le stesse devono essere interpretate nel modo meno
restrittivo possibile per favorire la massima partecipazione.
Ne
consegue che, a fronte di un’equivocità interpretativa negli atti
predisposti dalla Stazione appaltante, o di eventuali imprecisioni nel
contenuto delle numerosissime disposizioni e adempimenti cui sono tenuti i
concorrenti, deve prevalere il principio del favor partecipationis e quello di tutela del legittimo affidamento (cfr., T.R.G.A. Trento,
16.12.2011, n. 317; 13.10.2011, n. 254; 24.2.2011, n. 60).
2.6. Nella
singolare vicenda di causa non può essere pertanto condivisa la tesi della
Stazione appaltante volta a sostenere che l’obbligo di prestare l’impegno
di cui si discute ha carattere imperativo ex lege, per cui esso
prescinderebbe dal contenuto delle disposizioni della disciplina di gara,
della quale costituisce fonte di eterointegrazione.
Tale procedimento
ermeneutico, in quanto fondato su un istituto di matrice civilistica (ex
artt. 1339 e 1374 c.c.), è preordinato “a colmare le lacune di un
negozio giuridico incompleto” o, meglio, “ha come necessario
presupposto la sussistenza di una lacuna nella legge di gara” (cfr.,
C.d.S., sez. V, 15.7.2013, n. 3811; T.R.G.A. Trento, 25.7.2013, n. 317;
C.d.S., sez. V, 9.9.2011, n. 5073). Esso, quindi, non può comportare
l'esclusione automatica del concorrente che non ha presentato una
dichiarazione che, pur prevista dalla legge, è stata ambiguamente
disciplinata nella normativa speciale di gara, poiché fondamentali
esigenze di certezza, lealtà, buona fede soggettiva e tutela
dell’affidamento impediscono all'Amministrazione di applicare con severità
i precetti fissati nella normativa di gara da essa stessa formulata in
maniera non univoca rispetto a quanto previsto nel codice dei contratti
pubblici.
2.7. In definitiva, in assenza di una puntuale disposizione
del disciplinare di gara che imponeva anche per coloro che versavano la
cauzione provvisoria in contanti la presentazione dell’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, la Stazione appaltante non poteva procedere all'esclusione del
ricorrente ma, all’opposto, avrebbe dovuto attivare il c.d. soccorso
istruttorio consentendo la regolarizzazione della cauzione con
l’integrazione della dichiarazione mancante.
3.1. Analoga conclusione
vale anche per la seconda della argomentazioni su cui si fonda la disposta
esclusione dalla procedura di gara del Consorzio C.S.T.I., riferita al
fatto che esso ha prodotto in copia, anziché in originale, due
dichiarazioni di altrettante ditte esecutrici del servizio e concernenti
la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del codice
dei contratti pubblici, dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
3.2. Anche in questo caso il ricorrente
contesta la legittimità del provvedimento che lo ha escluso dalla gara
sulla base dei seguenti rilievi, ancora una volta fondati sulla lettura
delle disposizioni del disciplinare (cfr., pagg. 24, 25, 26 e 27):
-
era ivi previsto che la “mancata sottoscrizione autografa … delle
dichiarazioni”, determinandone la loro inesistenza, era causa di
esclusione del concorrente (pag. 24);
- era poi ribadito che costituiva
“causa di esclusione” il “difetto di sottoscrizione” (pag.
25);
- la disposizione di pag. 27 riferita alla “documentazione in
originale cartaceo … con firma autografa apposta in originale dal
sottoscrittore” è inserita in un paragrafo dedicato ai “documenti
generati in via informatica” e, comunque, non prevedeva la sanzione
dell’esclusione.
Il ricorrente sottolinea che le dichiarazioni
sostitutive contestate dalla Stazione appaltante sono entrambe dotate di
firma autografa apposta dai rispettivi autori sul documento originale,
solo che in gara ne è stata prodotta una loro copia fotostatica che,
tuttavia, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale sino a che non
venga espressamente disconosciuta (cfr., artt. 2712 e 2719 c.c.).
3.3.
La Stazione appaltante, dal canto suo, afferma che solo a seguito della
presentazione di una dichiarazione con la firma apposta in originale è
possibile risalire al reale autore di quella sottoscrizione e, quindi,
riferire al concorrente quanto contenuto nella relativa dichiarazione. In
diversi termini, solo con la firma in originale è possibile imputare la
dichiarazione resa ad un soggetto legittimato a impegnare l’impresa
concorrente.
3.4. Il Collegio osserva che le argomentazioni della
Stazione appaltante sono condivisibili: sul punto, la Corte di Cassazione
Penale ha più volte affermato che non integra il reato il deposito di
documentazione viziata da falsità materiale quando la stessa è
oggettivamente inidonea a causa di un'evidente irregolarità formale: ossia
di una fotocopia anziché dell’originale richiesto per la partecipazione ad
una gara (cfr., ex multis, sez. VI, 2.10.2012, n. 118).
Tuttavia, tali
argomentazioni non sono pertinenti al caso di specie o, meglio, attengono
ad una diversa fase procedurale.
3.5. Il caso di specie, difatti, deve
essere analizzato e deciso sulla base di quanto dalla legge di gara era
testualmente imposto ai concorrenti per il deposito della documentazione
da presentare all’atto dell’offerta.
Ebbene, nella particolarissima
vicenda di causa nessuna disposizione della disciplina di gara imponeva di
allegare in originale - e a pena di esclusione - le dichiarazioni rese
dalle imprese consorziate ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del
2006.
Invero, a pag. 24 del disciplinare era previsto che solo la
“mancata sottoscrizione autografa” delle dichiarazioni comportava
la loro “inesistenza” e, quindi, “l’esclusione” del
concorrente.
Ma tale disposizione non si attaglia alla vicenda di
causa, dove occorre tenere distinto il profilo dell’“esistenza”
della sottoscrizione autografa sul documento originale dal diverso profilo
che assume l’allegazione della fotocopia di quella dichiarazione esistente
con firma autografa.
Inoltre, l’unica menzione alla necessità di
produrre “documentazione in originale cartaceo secondo le disposizioni
di cui al D.P.R. 445/2000 (con firma autografa apposta in originale dal
sottoscrittore …)” era contenuta a pag. 27 del disciplinare, nel
paragrafo dedicato ai documenti generati in via informatica (ai sensi
dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, rubricato ‘copie
analogiche di documenti informatici’). Ma tale prescrizione, in ogni caso,
non era gravata da alcuna sanzione.
3.6. Il Collegio rileva dunque che,
obiettivamente, la formulazione delle sopra riportate disposizioni e la
marginale collocazione dell’ultima di esse nell’articolato del
disciplinare di gara, ben potevano generare dubbi interpretativi ma
soprattutto suscitare il convincimento circa l’equivalenza tra la
produzione dell’originale, ovvero della copia, delle dichiarazioni da
rendere, alla luce del principio generale codificato nel comma 1 dell’art.
38 del D.P.R. n. 445 del 2000, in base al quale sia le istanze che le
dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere
inviate anche per fax e per via telematica.
In definitiva, ritiene il
Collegio che sia corretta l’affermazione del ricorrente secondo il quale
la normativa di gara qui in esame non imponeva - con terminologia chiara e
non equivoca - l’obbligo di produrre, a pena di esclusione, le
dichiarazioni sostitutive in originale.
3.7. Deriva da ciò che, in
presenza di disposizioni non puntuali e di forme non previste a pena di
esclusione, era obbligo della Stazione appaltante attivare il potere di
soccorso sancito dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, che
si sostanzia nel “dovere di regolarizzare … documenti o dichiarazioni
già esistenti, ovvero di completarli”, in quanto già presentati dal
concorrente entro il termine fissato per la partecipazione. Tale soccorso
non innovava né alterava la par condicio e la legalità della gara,
avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo, da un punto di vista
formale e non contenutistico, di una situazione sostanzialmente già
acquisita al momento della presentazione dell’offerta (cfr., C.d.S., Ad.
Pl., 25.2.2014, n. 9).
4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni
il ricorso è dunque fondato, per cui, previo assorbimento delle questioni
non espressamente disaminate, deve essere accolto. Per l’effetto, si
annulla il provvedimento di esclusione dalla gara del Consorzio ricorrente
e si dispone che Itea lo riammetta alla procedura aperta per l’affidamento
del “servizio ascensori 2014-2019”.
5. Quanto alle spese del giudizio,
il Collegio reputa che le stesse possono rimanere compensate tenuto conto
della peculiarità sia in punto di fatto che di diritto della questione
trattata, nonché dell’opposto esito dei due giudizi cautelari.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 5 del 2014
lo accoglie e, per l’effetto, dispone che
Itea riammetta il Consorzio ricorrente alla procedura aperta per
l’affidamento del “servizio ascensori 2014-2019”.
Compensa le spese di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del
giorno 29 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi,
Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Alma Chiettini,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2014
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