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n. 6-2014 - © copyright

T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Ordinanza 25 giugno 2014 n. 58
Pres. Pozzi – Est. Chiettini
Avv.ti A. T., A. C. e P. C. c/ Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato del T.R.G.A. di Trento (Avv. Stato)


Processo amministrativo – Imposte e tasse – Contributo unificato – Mancato pagamento – Invito all’adempimento – Istanza cautelare – Accoglimento – Ragioni – Interessi e sanzioni a cascata – Pregiudizio grave

 

 

Merita accoglimento l’istanza cautelare di sospensione della nota del segretario Generale del T.R.G.A. di Trento avente a oggetto “invito al pagamento del contributo unificato e irrogazione sanzione”, considerato che al mancato pagamento del contributo unificato – entro il termine all’uopo indicato e nell’importo integrato come quantificato nella nota impugnata – consegue l’addebito di interessi e di sanzioni “a cascata”, con possibili conseguenze negative per lo studio legale ricorrente, sia in termini patrimoniali che sul piano dell’immagine professionale.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 183 del 2014, proposto da:

avvocati Antonio Tita, Alessandra Carlin e Piero Costantini, in proprio e in qualità di soci contitolari dello Studio Legale Antonio Tita e Associati, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via Lunelli, n. 48

contro



Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato del T.R.G.A. di Trento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, in Trento, sono per legge domiciliati

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



- della nota del Segretario Generale del T.R.G.A. di Trento, prot. n. 216/2014-S.G., di data 6.5.2014, avente ad oggetto "invito al pagamento del contributo unificato e irrogazione sanzione";
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche non conosciuti, ivi compresa la circolare del 18.10.2011 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, da ultimo aggiornata, e, occorrendo, della circolare del Ministero della Giustizia di data 11.5.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Segretariato del T.R.G.A. di Trento;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nella vicenda di causa sussista il presupposto del “pregiudizio grave” per la concessione della misura cautelare;
Considerato, infatti, che al mancato pagamento del contributo unificato - entro il termine indicato e nell’importo integrato come quantificato nella nota impugnata - consegue l’addebito di interessi e di sanzioni “a cascata”, fatto che, indubbiamente, può comportare negative conseguenze per lo studio legale dei ricorrenti, sia in termini patrimoniali che sul piano dell’immagine professionale;
Ritenuto, inoltre, di fissare, sin da ora e in tempi brevi, l'udienza di discussione del merito alla data del 25 settembre 2014;

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
- accoglie la suindicata domanda incidentale di misura cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 settembre 2014;
- compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2014





 

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