REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del
2014, proposto da:
avvocati Antonio Tita, Alessandra Carlin e Piero
Costantini, in proprio e in qualità di soci contitolari dello Studio
Legale Antonio Tita e Associati, con domicilio eletto presso il loro
studio in Trento, via Lunelli, n. 48
contro
Ministero della Giustizia, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Segretariato del T.R.G.A. di Trento, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta
Nuova, n. 9, in Trento, sono per legge domiciliati
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
- della nota del Segretario Generale del
T.R.G.A. di Trento, prot. n. 216/2014-S.G., di data 6.5.2014, avente ad
oggetto "invito al pagamento del contributo unificato e irrogazione
sanzione";
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi,
anche non conosciuti, ivi compresa la circolare del 18.10.2011 del
Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, da ultimo aggiornata,
e, occorrendo, della circolare del Ministero della Giustizia di data
11.5.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e del Segretariato del T.R.G.A. di Trento;
Vista la domanda di
sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc.
amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria
giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 24 giugno 2014 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che nella vicenda
di causa sussista il presupposto del “pregiudizio grave” per la
concessione della misura cautelare;
Considerato, infatti, che al
mancato pagamento del contributo unificato - entro il termine indicato e
nell’importo integrato come quantificato nella nota impugnata - consegue
l’addebito di interessi e di sanzioni “a cascata”, fatto che,
indubbiamente, può comportare negative conseguenze per lo studio legale
dei ricorrenti, sia in termini patrimoniali che sul piano dell’immagine
professionale;
Ritenuto, inoltre, di fissare, sin da ora e in tempi
brevi, l'udienza di discussione del merito alla data del 25 settembre
2014;
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
- accoglie la suindicata
domanda incidentale di misura cautelare e, per l’effetto, sospende
l’efficacia del provvedimento impugnato;
- fissa per la trattazione di
merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 settembre 2014;
- compensa
le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà
eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così
deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Angelo
Gabbricci, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2014