REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del
2010, proposto da: G. O. in proprio e nella sua qualità di legale
rappresentante della Seriana 2000 s.c.s., rappresentati e difesi dagli
avv.ti prof. Antonio Carullo e Beatrice Belli, con domicilio eletto presso
lo studio dell’avv. Pier Paola Pili in Cagliari, piazza Repubblica n. 22;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in
Cagliari, via Dante n..23, sono legalmente domiciliati; A.S.L. n. 1 di
Sassari, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell'atto in data 29/10/2009 di verifica di
ottemperanza alla prescrizione impartita ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs
n. 23/4/2004 n. 124 e ammissione al pagamento in sede amministrativa,
nella parte in cui prevede il pagamento della somma di € 151.981,00 a
titolo di ammenda.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale
intimata.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della
causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 19 novembre
2014 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
a) che con l’odierno ricorso il
sig. Giancarlo Opizzi, in proprio e nella sua qualità di legale
rappresentante della Seriana 2000 s.c.s., ha impugnato l’atto in data
29/10/2009, con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari ha
verificato l’ottemperanza ad una prescrizione precedentemente impartita ai
sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 124/2004 e lo ha ammesso al pagamento di
una somma di denaro a titolo di ammenda;
b) che la difesa erariale
costituitasi in giudizio ha eccepito il difetto di giurisdizione del
Giudice Amministrativo;
c) che con raccomandata del 28/10/2014,
depositata in giudizio in data
5/11/2014, i difensori del sig. Opizzi,
gli hanno comunicato la rinuncia al mandato;
d) che in considerazione
di ciò, alla pubblica udienza del 19/11/2014, i medesimi, tramite il
proprio sostituto, hanno chiesto un rinvio di udienza onde consentire al
ricorrente l’eventuale nomina di un nuovo difensore;
e) che a norma
dell'art. 85 c. p. c., applicabile al processo amministrativo (art. 39
c.p.a.) la rinuncia al mandato del difensore, costituito in giudizio, non
ha effetto nei confronti dell'altra parte, finché non sia avvenuta la
sostituzione del difensore;
f) che, dunque, la rinuncia al mandato non
determina effetti interruttivi né sospensivi del processo e non impedisce
il passaggio in decisione del ricorso, in quanto, ai sensi del predetto
art. 85 del c.p.c., esso difensore è tenuto a svolgere le sue funzioni
fino alla sua sostituzione (Cons. Stato, Sez. V, 24/7/2014 n. 3956);
g) che, conseguentemente, l'istanza volta a conseguire il differimento
della trattazione per provvedere alla sostituzione del difensore, non
costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione medesima,
restando in facoltà del giudice di concederla, ove ne ravvisi
l'opportunità (Cass. Civ. Sez. I, 9/2/1987 n. 1374);
h) che nella
specie, non ravvisandosi validi motivi per disporre il rinvio
dell’udienza, il ricorso va trattenuto in decisione;
i) che l'art. 15,
comma 1, del D.Lgs. 23/4/2004 n. 124, attribuisce agli organi di vigilanza
della Direzione Provinciale del Lavoro, qualora rilevi violazioni di
carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o
dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, il potere di impartire al
contravventore “una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli
artt. 20 e 21 del D. Lgs. 19/12/1994 n. n. 758”.
l) che ai sensi di
dell’ultima delle menzionate disposizioni: “ …l'organo di vigilanza
verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel
termine indicati dalla prescrizione” e, in tal caso, “ammette il
contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta
giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa”;
m) che l’adempimento della prescrizione e il
pagamento dell’ammenda nell’importo ridotto configurano – ex art. 24 del
citato D. Lgs. n. 758/1994 - una peculiare fattispecie estintiva del reato
contravvenzionale oggetto dell'accertamento effettuato dagli organi
ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro;
n) che, alla luce
delle illustrate considerazioni, l’atto con cui i suddetti organi
verificano il rispetto della prescrizione data e ammettono il trasgressore
al pagamento di un’ammenda in misura ridotta, assume la veste di un tipico
atto di polizia giudiziaria, che gravita nell’orbita del procedimento
penale (T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, Se. I, 4/4/2003, n. 362; T.A.R.
Veneto, Sez. III, 26/11/2008, n. 3701);
o) che, pertanto, l’atto di
verifica emesso, come quello oggetto del presente gravame, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 15 del D. Lgs. n. 124/2004 e 21 del D. Lgs.
n. 758/1994, non è impugnabile innanzi al Giudice Amministrativo poiché
non ha natura di provvedimento amministrativo, mentre il suo contenuto
potrà formare oggetto di doglianza in sede penale (T.A.R. Sardegna, Sez.
I, 8/9/2009 n. 1473);
p) che il ricorso va, dunque, dichiarato
inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando decidere al Giudice
Penale;
q) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata amministrazione
statale, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.500/00
(duemilacinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente,
Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Primo
Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2014