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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 27 novembre 2014 n. 1031
Pres. ed est. A. Maggio
G. O. in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Seriana 2000 s.c.s. (avv.ti prof. A. Carullo, B. Belli e P. P. Pili) c/ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari (Avv. Distr. St.); A.S.L. n. 1 di Sassari (n.c.)


Giurisdizione e competenza – Atto di verifica dell’ottemperanza – Art. 15, D. Lgs. 23 aprile 2004 n. 124 – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste

 

 

Non sussiste la giurisdizione del G.A. a conoscere dell’impugnativa dell’atto di verifica di ottemperanza alla prescrizione impartita ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 23 aprile 2004 n. 124 e ammissione al pagamento in sede amministrativa, nella parte in cui prevede il pagamento di una somma a titolo di ammenda; tale atto, infatti, non è impugnabile innanzi al G.A. poiché non ha natura di provvedimento amministrativo, mentre il suo contenuto potrà formare oggetto di doglianza in sede penale

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 72 del 2010, proposto da: G. O. in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Seriana 2000 s.c.s., rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Antonio Carullo e Beatrice Belli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pier Paola Pili in Cagliari, piazza Repubblica n. 22;

 

contro



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n..23, sono legalmente domiciliati; A.S.L. n. 1 di Sassari, non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento



dell'atto in data 29/10/2009 di verifica di ottemperanza alla prescrizione impartita ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 23/4/2004 n. 124 e ammissione al pagamento in sede amministrativa, nella parte in cui prevede il pagamento della somma di € 151.981,00 a titolo di ammenda.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Considerato:
a) che con l’odierno ricorso il sig. Giancarlo Opizzi, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Seriana 2000 s.c.s., ha impugnato l’atto in data 29/10/2009, con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari ha verificato l’ottemperanza ad una prescrizione precedentemente impartita ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 124/2004 e lo ha ammesso al pagamento di una somma di denaro a titolo di ammenda;
b) che la difesa erariale costituitasi in giudizio ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo;
c) che con raccomandata del 28/10/2014, depositata in giudizio in data
5/11/2014, i difensori del sig. Opizzi, gli hanno comunicato la rinuncia al mandato;
d) che in considerazione di ciò, alla pubblica udienza del 19/11/2014, i medesimi, tramite il proprio sostituto, hanno chiesto un rinvio di udienza onde consentire al ricorrente l’eventuale nomina di un nuovo difensore;
e) che a norma dell'art. 85 c. p. c., applicabile al processo amministrativo (art. 39 c.p.a.) la rinuncia al mandato del difensore, costituito in giudizio, non ha effetto nei confronti dell'altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore;
f) che, dunque, la rinuncia al mandato non determina effetti interruttivi né sospensivi del processo e non impedisce il passaggio in decisione del ricorso, in quanto, ai sensi del predetto art. 85 del c.p.c., esso difensore è tenuto a svolgere le sue funzioni fino alla sua sostituzione (Cons. Stato, Sez. V, 24/7/2014 n. 3956);
g) che, conseguentemente, l'istanza volta a conseguire il differimento della trattazione per provvedere alla sostituzione del difensore, non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione medesima, restando in facoltà del giudice di concederla, ove ne ravvisi l'opportunità (Cass. Civ. Sez. I, 9/2/1987 n. 1374);
h) che nella specie, non ravvisandosi validi motivi per disporre il rinvio dell’udienza, il ricorso va trattenuto in decisione;
i) che l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 23/4/2004 n. 124, attribuisce agli organi di vigilanza della Direzione Provinciale del Lavoro, qualora rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, il potere di impartire al contravventore “una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 19/12/1994 n. n. 758”.
l) che ai sensi di dell’ultima delle menzionate disposizioni: “ …l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione” e, in tal caso, “ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”;
m) che l’adempimento della prescrizione e il pagamento dell’ammenda nell’importo ridotto configurano – ex art. 24 del citato D. Lgs. n. 758/1994 - una peculiare fattispecie estintiva del reato contravvenzionale oggetto dell'accertamento effettuato dagli organi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro;
n) che, alla luce delle illustrate considerazioni, l’atto con cui i suddetti organi verificano il rispetto della prescrizione data e ammettono il trasgressore al pagamento di un’ammenda in misura ridotta, assume la veste di un tipico atto di polizia giudiziaria, che gravita nell’orbita del procedimento penale (T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, Se. I, 4/4/2003, n. 362; T.A.R. Veneto, Sez. III, 26/11/2008, n. 3701);
o) che, pertanto, l’atto di verifica emesso, come quello oggetto del presente gravame, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 del D. Lgs. n. 124/2004 e 21 del D. Lgs. n. 758/1994, non è impugnabile innanzi al Giudice Amministrativo poiché non ha natura di provvedimento amministrativo, mentre il suo contenuto potrà formare oggetto di doglianza in sede penale (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 8/9/2009 n. 1473);
p) che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando decidere al Giudice Penale;
q) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata amministrazione statale, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.500/00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2014

 





 

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