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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 26 novembre 2014 n. 1004
Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim
SODEXO ITALIA SPA, SERCOL SRL ( avv.ti M. Boifava, A. M. Lei e S. Pinna); c/ ASL 1 DI SASSARI (avv. M. Barberio) nei confronti di VIVENDA SPA, COCKTAIL SERVICE SRL (avv.ti M. Perrone e G. A. Fara)


Contratti della P.A. – Gara – Commissione giudicatrice – Nomina – Componente esterno – Interpello degli ordini professionali – Art. 84, co. 8, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. - Necessità – Sussiste - Omissione - Illegittimità

 

 

Nelle gare d’appalto, la nomina di personale “esterno” da inserire nella Commissione non può prescindere dal rispetto dello specifico sub-procedimento previsto dall’art. 84, co. 8, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il quale, a garanzia di imparzialità della scelta, impone alla stazione appaltante di coinvolgere gli “albi professionali” nella scelta dei professionisti da inserire in un “elenco” dei componenti eligibili; è, pertanto, illegittima la nomina a componente “esterno” di un professionista, laddove la stazione appaltante non abbia previamente acquisito, come previsto dalla norma suddetta, le rose di candidati dagli ordini professionali

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 316 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: SODEXO ITALIA SPA, SERCOL SRL, rappresentate e difese dagli avv. Maurizio Boifava e Antonio Maria Lei, con domicilio eletto presso Silvio Pinna in Cagliari, Via San Lucifero N.65;

 

contro



ASL 1 DI SASSARI, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Barberio, con domicilio eletto presso Mauro Barberio in Cagliari, Via Garibaldi N.105;

 

nei confronti di



VIVENDA SPA, COCKTAIL SERVICE SRL, rappresentate e difese dall'avv. Michele Perrone, con domicilio eletto presso Giovanni Antonio Fara in Cagliari, Via Palomba N.1;

 

per l'annullamento



- del provvedimento di esclusione della ricorrente dal lotto n. 2 della procedura aperta indetta per l'affidamento del "Servizio di ristorazione per le strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari CIG 5186630E76", comunicato dapprima verbalmente in occasione della seduta pubblica occorsa in data 13.3.2014 e, di poi, formalizzato con missiva del successivo 17.3.2014, trasmessa a mezzo facsimile in pari data;
- di ogni altro atto presupposto e, comunque connesso ivi compresi i verbali del sub procedimento di verifica dell'anomalia, se ed in quanto esistenti e, in ogni caso, il processo verbale della seduta pubblica del 13.3.2014.
e con i motivi aggiunti depositati il 21.5.2014:
- del processo verbale del 6.2.2014 , per mezzo del quale i preposti alla gara esternano le ragioni deponenti per l'avversato giudizio di complessiva inaffidabilità dell'offerta del R.T.I. ricorrente;
- del processo verbale della seduta pubblica del 14.5.2014, ad oggi non disponibile, con il quale si è dichiarato aggiudicatario provvisorio il R.T.I. Vivenda Spa - Cocktail Service srl.
e con ulteriori motivi aggiunti depositati il 24.7.2014:
- della delibera n. 188 del 19.6.2014, dell'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di ristorazione per i degenti delle strutture della ASL n. 1 di Sassari;
- della nota prot. 20938 del 1.7.2013, di tutti i verbali , del bando di gara , del disciplinare e del capitolato, e delle note prot. nn. 24489 del 1.8.2013, 25369 del 9.8.2013, 27411 del 9.9.2013 e 27436 del 9.9.2013;
- di ogni altro atto presupposto e, comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 1 di Sassari e di Vivenda Spa - Cocktail Service Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori Boifava, Lei, Barberio e Perrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



La ricorrente è stata esclusa al termine del procedimento per “anomalia” dell’offerta.
Contestualmente è stato individuato il nuovo aggiudicatario del servizio di ristorazione ospedaliera:
RTI Vivenda/Cocktail service, raggruppamento al quale non è stato notificato il ricorso principale ma solo i primi motivi aggiunti (il 23.5.2014) .
L’esclusione e l’aggiudicazione provvisoria risalgono alla seduta pubblica del 13 marzo 2014.
A) Con RICORSO notificato (solo all’Amministrazione) e depositato nel marzo-aprile 2014 sono state sollevate le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 del codice appalti – violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della LR 5/2007 – violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del codice appalti – violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 284 e 121 del DPR 207/2010 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 – violazione del principio di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione – eccesso di potere per totale carenza di motivazione e difetto di istruttoria;
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione chiedendo l’inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
La domanda cautelare formulata nel ricorso principale è stata respinta con ordinanza n. 159 del 29.5.2014, con la seguente motivazione:
“Considerato
che le censure con le quali le ricorrenti contestano il giudizio in ordine alla incongruità dell’offerta non sembrano idonee a superare i motivi posti a base dell’esclusione, in specie per quanto concerne la voce relativa alla previsione delle ore di svolgimento del servizio (che nel progetto-offerta vengono indicate in oltre 28.000 annue, mentre in sede di giustificazioni il monte-ore si riduce a circa 22.000 annue; discrasia che non trova spiegazione nelle argomentazioni delle ricorrenti);
che, pertanto, il ricorso, ad una prima sommaria valutazione, tipica della presente fase cautelare, non appare destinato all’accoglimento”.

Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto con ordinanza della sez. III n. 3212 del 17.7.2014, con la seguente motivazione:
“Considerato che, allo stato, non si ravvisano ragioni per la sospensione cautelare degli atti impugnati;
Considerato che le questioni riguardanti l’esclusione dell’appellante dalla procedura di gara possono essere comunque approfondite dal T.A.R. in sede di merito;
Considerato che presso lo stesso T.A.R. sono state sollevate ulteriori questioni a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara.”
**
B) PRIMI MOTIVI AGGIUNTI (questi notificati anche a RTI Vivenda spa/Cocktail service il 23.5, aggiudicatario provvisorio), CONTRO L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, depositati il 21.5.2014 con nuova domanda cautelare (alla Camera di consiglio del 30.7.2014 la domanda cautelare è stata rinviata).
Nella specie con i primi motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa:
- al verbale del 6.2.2014 ove si esternano le ragioni dell’avversato giudizio di complessiva inaffidabilità dell’offerta dell’r.t.i. ricorrente;
- al verbale del 14.5.2014 di “aggiudicazione provvisoria” al r.t.i. Vivenda spa/Cocktail service.
Le ulteriori censure proposte sono le seguenti:
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 27 e 78 del codice 163/2006;
violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 86, 87 e 88 del codice appalti – violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 121 e 284 del DPR 207/2010
violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della LR 5/2007 –
eccesso di potere per sviamento, difetto di ponderata istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di motivazione, illogicità e irrazionalità.
Con sviluppo di molteplici profili di doglianza, in particolare in riferimento :
-al costo del personale, sotto diversi aspetti,
-ai tempi di distribuzione , ritiro dei pasti e sanificazione di carrelli e stoviglie,
-ai costi relativi al centro di cottura,
-al valore degli investimenti,
-all’utilizzo di automezzi per il trasporto dei carrelli per le colazioni,
-all’attività di formazione.
C) Con i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI, depositati il 24.7.2014 con domanda cautelare (alla Camera di consiglio del 17.9.2014 la domanda cautelare è stata riunita al merito) sono state sollevate ulteriori censure, sia CONTRO L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (per illegittimità derivata), sia, in via subordinata, per la riedizione della gara. Nella specie :
3)violazione e falsa applicazione dell’art. 84 comma 10 del codice 163/2006 e 283 del DPR 207/2010;
violazione e falsa applicazione della lex specialis, ed in particolare degli artt. 10 e 11 del disciplinare di gara;
violazione e falsa applicazione dei principi generali delle procedure ad evidenza pubblica in punto di nomina delle Commissioni giudicatrici;
invalidità derivata di tutte le operazioni concorsuali e, conseguentemente, dell’avversato provvedimento di aggiudicazione definitiva;
4) violazione e falsa applicazione sotto diverso profilo degli artt. 2, 10 e 12 del codice 163/2006 e 283 del DPR 207/2010;
violazione e falsa applicazione dei principi generali in punto di nomina e costituzione delle Commissioni giudicatrici;
invalidità derivata di tutte le operazioni concorsuali e, conseguentemente , dell’avversato provvedimento di aggiudicazione definitiva;
5) violazione e falsa applicazione sotto diverso profilo degli artt. 84 comma 10 del codice 163/2006 e 283 del DPR 207/2010;
violazione e falsa applicazione dell’art. 49 della LR 5/2007;
violazione e falsa applicazione della lex specialis;
violazione e falsa applicazione dei principi generali in punto di nomina e costituzione delle commissioni giudicatrici;
invalidità derivata di tutte le operazioni concorsuali e, conseguentemente , dell’avversato provvedimento di aggiudicazione definitiva.
A seguito dei motivi aggiunti si è costituita in giudizio anche la controinteressata chiedendo l’inammissibilità e il rigetto del ricorso.
All’udienza del 19 novembre 2014, dopo discussione, il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO



Il ricorso introduttivo è stato proposto esclusivamente contro l’esclusione “per anomalia” dell’offerta, sebbene, nella stessa seduta del 13.3.2014, con verbale n. 5 in seduta pubblica (cfr. doc. n. 10 fascicolo ASL), il Seggio di gara avesse disposto, in presenza dei rappresentanti Sodexo-Sercol, anche la nuova “aggiudicazione provvisoria” in favore di Vivenda, sulla base della riformulata graduatoria.
A Vivenda sono stati notificati solo successivamente, il 23.5.2014, i primi motivi aggiunti, formulati contro l’ aggiudicazione provvisoria, poi disposta con verbale del 14.5.2014.
Comunque parte ricorrente ha poi impugnato, con i secondi motivi aggiunti, l’ “aggiudicazione definitiva” anche per invalidità derivata e questa volta tempestivamente rispetto alla comunicazione effettuata alla Sodexo dal Responsabile del servizio con nota del 24.6.2014 (cfr. doc. 30 fascicolo ricorrente).
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta è emerso che Sodexo nel proprio progetto-offerta (a pag. 72) indicava 28.207 ore annue di servizio, mentre in sede di giustificazioni il monte ore si riduceva a 22.204. Il monte ore indicato era rilevante ai fini del punteggio, che veniva parametrato ad un elemento orario necessariamente “effettivo” e non meramente teorico.
E il computo dell’onere economico doveva rapportarsi al monte ore retribuito.
Il computo delle 28.207 ore annue non trova capienza nell’offerta economica:
l’utile indicato è di soli 56.000 euro e la differenza delle 6.000 ore incide per oltre 100.000 euro sul quantum dell’offerta.
Il mancato accoglimento di tale giustificazione rendeva anomala l’offerta, trattandosi della voce principale di scollamento del costo. Gli ulteriori profili incidenti sulle altre modalità dei servizi offerti non assumono rilevanza decisoria, rimanendo l’offerta (incongrua a causa del monte ore) .
**
VIZI SOLLEVATI IN VIA SUBORDINATA E PROMOSSI AVVERSO LA PROCEDURA DI GARA.
La RUP è stata nominata, prima, presidente del Seggio di gara e, poi, presidente della Commissione proprio in considerazione del ruolo che essa ricopre all’interno dell’Amministrazione (Dirigente Responsabile acquisti).
Non è censurabile che la fase preliminare (apertura buste e controllo della documentazione amministrativa) sia stata svolta dal Seggio di gara, essendo riservata alla Commissione solo la successiva “valutazione delle offerte tecniche”.
L’art. 84 del codice 163/2006 si riferisce alle modalità di nomina della “Commissione” e non anche del “Seggio di gara” (nel caso di specie composto dalla Dirigente-RUP e dal segretario verbalizzante). I due organi (“Seggio” e “Commissione”) sono ben distinti anche dall’art. 11 del Disciplinare di gara (cfr. doc. 12 fascicolo ASL), con l’individuazione delle rispettive (diverse) competenze. Così come il medesimo art. 11 delinea anche i poteri propri della “stazione appaltante” nell’ambito della procedura di gara.
Dunque l’obbligo di prioritaria nomina della Commissione tecnica sussisteva in relazione all’apertura della busta B (e non anche della busta A).
La cronologia è stata la seguente:
-scadenza offerte: 27/7.
-apertura busta A: 30/7, da parte del Seggio di gara ;
-nomina Commissione del 9.8.2013, sulla base del sorteggio del 29.7.2013;
-apertura busta B: 9.9.2013 da parte della Commissione.
In sostanza l’attività preliminare da compiersi a cura del Seggio di gara (e non della Commissione) è valida a prescindere dal momento in cui è stata nominata la Commissione tecnica.
In materia si segnala il precedente di questo Tar I sez. n. 196 del 3.3.2014 (punto n. 6) e la ivi richiamata Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2013, n. 3228 (in particolare punto 11 e ss.).
Più delicata è la problematica della scelta del sorteggio come modalità operativa.
La ASL ha selezionato, in autonomia, una “rosa di nomi” (in parti interni e in parti esterni), anziché operare, per l’individuazione di membri esterni, con le modalità specificamente richieste dall’art. 84 comma 8° del Codice 163/2006.
La norma dispone, per rendere imparziale la scelta, il coinvolgimento degli “albi professionali” per la scelta dei professionisti da inserire in un “elenco”.
Tale passaggio non è stato compiuto dall’Amministrazione, che ha ritenuto di non acquisire le rose di candidati dagli ordini professionali.
Questa difforme modalità di scelta dei possibili componenti esterni della Commissione implica una violazione ingiustificata della norma:
il componente esterno dott. Amadei è stato inserito nella rosa dei nomi da sottoporre a sorteggio (per poter raggiungere i 5 nominativi della rosa, unitamente ai componenti interni), come “dirigente medico specializzato in igiene, con comprovata esperienza di direzione sanitaria di presidio ospedaliero”.
La sua individuazione non proviene dunque dall’iter endoprocedimentale che doveva coinvolgere gli ordini professionali, ma è il frutto di una libera scelta dell’Amministrazione –opzione non ammessa dalla norma esaminata-.
La nomina di personale “esterno” da inserire nella Commissione non poteva prescindere dal rispetto dello specifico sub-procedimento indicato e imposto dall’art. 84 comma 8 del Codice 163/2006.

In conclusione il ricorso va accolto parzialmente, con annullamento degli atti di nomina della Commissione e della attività da essa svolta, con caducazione dell’aggiudicazione e del contratto.
Le spese vanno poste parzialmente a carico dell’Amministrazione .

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, come da motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento parziale delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.000, oltre rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2014

 





 

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