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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 26 novembre 2014 n. 1002
Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim
R. B. (avv.ti A. Melis, T. Moni e S. P. Satta) c/ COMUNE DI LULA (avv.ti P. A. Sanna e M. Barberio) e nei confronti di G. Z. (avv.ti F. Mossa, M. Ferreli e G. D. Melis)


Comune – Beni demaniali comunali - Strade comunali - Ordinanza sindacale di ripristino - Art. 378, L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F – Legittimità - Sussiste

 

 

In forza dell’art. 378, L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, che attribuisce al sindaco un potere di autotutela di carattere possessorio, volto alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico, deve ritenersi legittima l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente che intima al destinatario l’immediato sgombero di materiale edilizio presente su una strada pubblica

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 588 del 2013, proposto da: R. B., rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria Melis, Tullio Moni, con domicilio eletto presso Salvatore Paolo Satta in Cagliari, Via Libeccio 32;

 

contro



COMUNE DI LULA, rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualina Antonella Sanna, con domicilio eletto presso Mauro Barberio in Cagliari, Via Garibaldi N.105;

 

nei confronti di



G. Z., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Mossa, Mauro Ferreli, con domicilio eletto presso Giovanni Domenico Melis in Cagliari, Via Legnano N. 63;

 

per l'annullamento



dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente di immediato sgombero di materiale edilizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lula e di Giorgio Zizi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Satta, in sostituzione per il ricorrente, avv. Barberio, in sostituzione per l’Amministrazione e l’avv. Ferreli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Il Sindaco di Lula ha adottato il 7.5.2013 un’ordinanza a carico di Boe Raimondo per lo sgombero immediato del materiale edilizio presente in Via Amendola.
Con ricorso notificato e depositato nel luglio 2013 il ricorrente ha impugnato l’ordinanza, formulando le seguenti censure:
violazione dell’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 – eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto, sviamento di potere – difetto di motivazione - mancata ponderazione degli interessi.
Si è costituita in giudizio sia l’Amministrazione che il controinteressato Zizi chiedendo il riconoscimento della mancata legittimazione ad impugnare e comunque il rigetto del ricorso.
All’udienza del 19 novembre 2014 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO



Concorde giurisprudenza riconosce che l'art. 378 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F attribuisce al
Sindaco un potere di autotutela di carattere possessorio, volto alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico.
Con la conseguenza che sussiste il potere dell'amministrazione comunale di ordinare la rimozione di i materiali ostativi al libero transito e, quindi, il ripristino dello stato dei luoghi, quando sussiste una situazione di fatto di oggettivo pregiudizio del pubblico passaggio (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 8 gennaio 2009 n. 25; Consiglio Stato, sez. IV, 7 settembre 2006 n. 5209 Consiglio Stato , sez. IV, 06 aprile 2000 n. 1975).
In particolare la sentenza del C.S., Sez. IV, n. 3509 dell’ 8 giugno 2011 ( che ha Annullato T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 novembre 2010 n. 10398) ha espressamente affermato che:
- l'art. 378 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F attribuisce al Sindaco un potere di autotutela di carattere possessorio, finalizzato alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico, con facoltà, per l'Amministrazione comunale, di rimozione dei materiali ostativi al libero transito e quindi ripristinare lo stato dei luoghi, quando sussista una situazione di fatto di oggettivo pregiudizio del pubblico passaggio;
- l'esercizio del potere di autotutela possessoria delle strade vicinali è attribuito al Sindaco dall'art. 378 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F in quanto la detta disposizione è stata sottratta all'effetto abrogativo di cui all'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200 (convertito con modificazioni della L. 18 febbraio 2009 n. 9) dall'art. 1 comma 2 D.L. 1 dicembre 2009 n. 179.
Inoltre “l'esercizio del potere sindacale contemplato dall'art. 378 l. n. 2248/1865 all. F, configura non già un provvedimento repressivo in materia edilizia, bensì un'ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade di uso pubblico, che, in quanto tale, trova il suo unico presupposto nella necessità di ripristinare l'uso pubblico della strada senza necessità di ulteriori motivazioni” (cfr. Consiglio Stato n. 25/2009 cit.).
Nel caso di specie era stata attuata, dal ricorrente, una occupazione abusiva parziale del sedime di una pubblica via (Via Amendola), impedendo la libera circolazione e l’utilizzo pubblico.
Si trattava di strada pubblica: ciò emerge sia dall’esistenza del numero civico (di residenza del ricorrente) sia da tutti quegli elementi ben posti in luce nell’ordinanza del Tribunale di Nuoro del 19.4.2013 (e richiamata nel provvedimento impugnato), successivamente confermata anche con la successiva ordinanza collegiale (a seguito di reclamo) del 28.6.2013 sempre del Tribunale di Nuoro.
In particolare rileva la presenza, fin dal 1971, della Via Amendola tra le strade pubbliche (cfr. delibera C.C. dell’11.7.1971) e comunque la maturazione dell’usucapione ventennale in favore dell’ente pubblico, nonché la realizzazione sulla stessa di opere pubbliche (fognature, illuminazione,…).
Il generale potere di autotutela del demanio e del patrimonio indisponibile del comune, di cui all'art. 378, l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, continua a spettare al sindaco sia in ragione della persistente vigenza della norma e sia della riconducibilità del potere di tutela qui previsto alla funzione di ufficiale di governo (così C.S. IV n. 3509 dell’ 8 giugno 2011 ).
La competenza del Sindaco sussiste anche dopo l'entrata in vigore del d.lg. n. 267 del 2000, atteso che l'art. 107, comma 5, fa espressamente salve le competenze del Sindaco specificamente previste dall'art. 50, comma 3 e dall'art. 54, e cioè proprio le competenze espressamente attribuitegli dalla legge nelle materie di ordine e di sicurezza pubblica, in quanto in tali fattispecie la tutela del bene comunale assicura in concreto un diritto,che è di rilievo costituzionale, quale quella alla libera circolazione sul territorio da parte di tutti i cittadini (CS IV 3509 / 2011).
Il potere previsto per il Sindaco dall’art. 378 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F L. 2248 è stato correttamente esercitato ( si veda ex multis T.A.R. Lombardia sez. Brescia 1390\2010), in quanto tale norma, come si è detto, attribuisce al sindaco un potere di autotutela di carattere possessorio, volto alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico.
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e onorari di giudizio sia in favore del Comune (per euro 1.000) sia in favore del contro interessato (euro 1000) per complessivi euro 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2014





 

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