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n. 12-2014 - © copyright

T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 3 dicembre 2014 n. 593
Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli
OMISSIS- (avv.ti G. Ranalli e L. Calzoni) c/ Provincia di Terni (avv. M. Rampini)


1. Giurisdizione e competenza – Collocamento obbligatorio - Giurisdizione dell’AGO – Sussiste - Ragioni

 

2. Giurisdizione e competenza – Collocamento obbligatorio - Giurisdizione dell’AGO – Autotutela relativa all’atto di avviamento al lavoro - Sussiste

 

 

1. Nella materia del collocamento obbligatorio, l'iscrizione nelle liste dei disoccupati e la permanenza in esse, non comportando alcun apprezzamento dell'interesse pubblico e, quindi, l'esercizio di un potere da parte della pubblica amministrazione, costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali, nelle relative controversie, spetta alla giurisdizione del g.o.; con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, di cui alla l. n. 482 del 1968 - ma altrettanto può dirsi con riferimento alla l. n. 68 del 1999 – si è in presenza di un'attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica, onde va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto all'assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del g.o. in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti

 

2. Nella materia del collocamento obbligatorio sussiste la giurisdizione del g.o. anche laddove l’amministrazione eserciti poteri di autotutela in riferimento agli avviamenti già disposti, in quanto la posizione sostanziale del lavoratore avviato non muta la propria consistenza di diritto soggettivo perfetto, trovando la domanda giudiziale di annullamento del ricorrente il proprio presupposto pur sempre nel diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi nonché all’assunzione obbligatoria; se è pacifico come l’esercizio del potere di autotutela risponda a valutazioni ampiamente discrezionali da parte dell’Amministrazione, nel caso di specie trattasi di attività di secondo grado avente ad oggetto attività di mera certazione, ovvero paritetica, con il precipitato della permanenza della giurisdizione del g.o. anche in riferimento alle controversie inerenti l’annullamento d’ufficio di atti di già disposti

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso Lietta Calzoni, in Perugia, via Bonazzi, 9;

 

contro



Provincia di Terni, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso Mario Rampini, in Perugia, piazza Piccinino n.9;

 

per l'annullamento



- dell’atto della Provincia di Terni prot. n. -OMISSIS-comunicato in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto l’annullamento del -OMISSIS-
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ancorché non conosciuto ivi compreso, per quanto occorrer possa, la relazione del Responsabile del procedimento della Provincia di Terni, datata -OMISSIS-, conosciuta solo negli estremi poiché citata nel suesposto provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Terni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone l’odierno ricorrente di essere stato assunto il-OMISSIS- a seguito di nulla osta -OMISSIS-da parte della Provincia di Terni del -OMISSIS-
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, la Provincia di Terni, previa comunicazione di avvio del procedimento, ha disposto l’annullamento del suddetto nulla osta e disposto l’avvio di nuova procedura di -OMISSIS- presso il medesimo Istituto di credito, ritenendo -OMISSIS-
Il sig. -OMISSIS- impugna il suesposto provvedimento, deducendo censure così riassumibili:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della legge 241/90, in combinazione con gli artt. 21-octies e 3 della legge 241/90 nonché con gli artt. 7 e 8 della legge 68/1999; violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.); eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, carenza ed incongruenza della motivazione, illogicità manifesta ed ingiustizia grave: l’annullamento effettuato dalla Provincia sarebbe stato adottato in spregio alle norme e ai principi che governano l’attività di autotutela con funzione di riesame, tra cui lo stesso presupposto della illegittimità dell’atto; il nulla osta sarebbe stato del tutto dovuto, essendo il ricorrente in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per -OMISSIS-; l’impugnato provvedimento di secondo grado sarebbe del tutto lesivo dell’affidamento consolidatosi circa il mantenimento del rapporto lavorativo in essere con la -OMISSIS-, non avendo l’Amministrazione effettuato alcuna comparazione nemmeno con l’interesse pubblico concreto ed attuale al ritiro dell’atto;
II. Violazione dei principi di buon andamento e correttezza; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria, sviamento, illegittimità derivata: il provvedimento impugnato sarebbe “ad oggetto impossibile” non potendo incidere sulla validità/efficacia del rapporto di lavoro perfezionatosi tra il ricorrente e -OMISSIS-
Si è costituita la Provincia di Terni, eccependo in rito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dal momento che gli atti impugnati involgerebbero diritti soggettivi del ricorrente, richiamando all’uopo ampia giurisprudenza in subiecta materia, oltre che l’inammissibilità del ricorso sia per omessa notifica ad almeno un controinteressato sia per difetto di interesse; nel merito chiede il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte.
La difesa del ricorrente ha ampiamente controdedotto anche alle suesposte eccezioni in rito, richiamandosi a tesi della giurisprudenza amministrativa secondo cui apparterebbero alla giurisdizione del g.a. le controversie relative ai vizi del procedimento di formazione dell’atto di -OMISSIS- al lavoro, in quanto permeato da evidenti margini di discrezionalità amministrativa.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 22 ottobre 2014, nella quale la causa è passata in decisione.
2. E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento del -OMISSIS-, presso -OMISSIS-e contestualmente disposto l’avvio di nuova procedura di -OMISSIS- presso il medesimo Istituto di credito.
3. Va preliminarmente affrontata l’eccepita questione di giurisdizione.
3.1. Come noto, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il “petitum sostanziale”, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice (vale a dire nella domanda di annullamento di atti amministrativi) ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi” cioè dell'intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (ex plurimis Cassazione sez. unite, 27 gennaio 2014, n. 1530; id. sez. un. 26 gennaio 2011, n. 1767; Consiglio di Stato sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1360; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 1 aprile 2011, n. 1909).
Secondo orientamento giurisprudenziale oramai pacifico, l'iscrizione nelle liste dei disoccupati e la permanenza in esse, non comportando alcun apprezzamento dell'interesse pubblico e, quindi, l'esercizio di un potere da parte della pubblica amministrazione, costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali, nelle relative controversie, spetta alla giurisdizione del g.o.; con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, di cui alla l. n. 482 del 1968 - ma altrettanto può dirsi con riferimento alla l. n. 68 del 1999 - è infatti da escludere l'esercizio di poteri di discrezionalità amministrativa, in relazione ad “un'attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica, onde va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto all'assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del g.o. in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti” (ex plurimis Consiglio di Stato sez. VI, 29 marzo 2011, n.1889; cfr. Cass., sez. un., 28 maggio 2007, n. 12348; id., sez. un., 19 agosto 2003 n. 12096; id. sez. un., 4 agosto 2010, n. 18048; Consiglio di Stato sez. V, 23 marzo 2004 n. 1555; id., sez. VI, 2 febbraio 2001 n. 428; T.A.R. Campania Napoli sez. IV, 6 marzo 2014, n.1399).
3.2. Ad avviso del ricorrente tale orientamento non sarebbe pertinente al caso di specie, venendo in questione l’esercizio di un tipico potere autoritativo discrezionale consistente nell’annullamento in autotutela di -OMISSIS- al lavoro già disposto.
3.3. Non ritiene il Collegio di poter aderire a siffatta prospettazione (pur se invero sostenuta da giurisprudenza minoritaria cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo sez. III, 20 luglio 2009, n.1327) dal momento che anche laddove l’Amministrazione eserciti i propri poteri di autotutela in riferimento agli avviamenti già disposti, la posizione sostanziale del lavoratore avviato non muta la propria consistenza di diritto soggettivo perfetto, trovando la domanda giudiziale di annullamento del ricorrente il proprio presupposto pur sempre nel diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi nonché all’assunzione obbligatoria.
Se è pacifico come l’esercizio del potere di autotutela risponda a valutazioni ampiamente discrezionali da parte dell’Amministrazione (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 25 luglio 2014, n.3964) nel caso di specie trattasi di attività di secondo grado avente ad oggetto attività di mera certazione, ovvero paritetica, con il precipitato della permanenza della giurisdizione del g.o. anche in riferimento alle controversie inerenti l’annullamento d’ufficio di atti di -OMISSIS- già disposti.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario; quanto alla conseguente traslatio iudicii, occorre salvaguardare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all’art 11 cod. proc. amm.
Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, avanti il quale il gravame dovrà proseguire nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2014





 

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