REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'
Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
-OMISSIS-, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso Lietta Calzoni, in Perugia,
via Bonazzi, 9;
contro
Provincia di Terni, rappresentata e difesa dall'avv.
Mario Rampini, con domicilio eletto presso Mario Rampini, in Perugia,
piazza Piccinino n.9;
per l'annullamento
- dell’atto della Provincia di Terni prot. n.
-OMISSIS-comunicato in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto
l’annullamento del -OMISSIS-
- di ogni altro atto presupposto,
conseguente o collegato ancorché non conosciuto ivi compreso, per quanto
occorrer possa, la relazione del Responsabile del procedimento della
Provincia di Terni, datata -OMISSIS-, conosciuta solo negli estremi poiché
citata nel suesposto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di
Terni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Paolo Amovilli e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone l’odierno ricorrente di essere stato
assunto il-OMISSIS- a seguito di nulla osta -OMISSIS-da parte della
Provincia di Terni del -OMISSIS-
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-,
la Provincia di Terni, previa comunicazione di avvio del procedimento, ha
disposto l’annullamento del suddetto nulla osta e disposto l’avvio di
nuova procedura di -OMISSIS- presso il medesimo Istituto di credito,
ritenendo -OMISSIS-
Il sig. -OMISSIS- impugna il suesposto
provvedimento, deducendo censure così riassumibili:
I. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 21-nonies della legge 241/90, in combinazione
con gli artt. 21-octies e 3 della legge 241/90 nonché con gli artt. 7 e 8
della legge 68/1999; violazione dei principi di trasparenza, buon
andamento e correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.);
eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, difetto di
istruttoria, carenza ed incongruenza della motivazione, illogicità
manifesta ed ingiustizia grave: l’annullamento effettuato dalla Provincia
sarebbe stato adottato in spregio alle norme e ai principi che governano
l’attività di autotutela con funzione di riesame, tra cui lo stesso
presupposto della illegittimità dell’atto; il nulla osta sarebbe stato del
tutto dovuto, essendo il ricorrente in possesso di tutti i requisiti
previsti dalla legge per -OMISSIS-; l’impugnato provvedimento di secondo
grado sarebbe del tutto lesivo dell’affidamento consolidatosi circa il
mantenimento del rapporto lavorativo in essere con la -OMISSIS-, non
avendo l’Amministrazione effettuato alcuna comparazione nemmeno con
l’interesse pubblico concreto ed attuale al ritiro dell’atto;
II.
Violazione dei principi di buon andamento e correttezza; eccesso di potere
per illogicità ed irrazionalità manifesta, contraddittorietà, difetto di
istruttoria, sviamento, illegittimità derivata: il provvedimento impugnato
sarebbe “ad oggetto impossibile” non potendo incidere sulla
validità/efficacia del rapporto di lavoro perfezionatosi tra il ricorrente
e -OMISSIS-
Si è costituita la Provincia di Terni, eccependo in rito il
difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dal momento che
gli atti impugnati involgerebbero diritti soggettivi del ricorrente,
richiamando all’uopo ampia giurisprudenza in subiecta materia,
oltre che l’inammissibilità del ricorso sia per omessa notifica ad almeno
un controinteressato sia per difetto di interesse; nel merito chiede il
rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex
adverso dedotte.
La difesa del ricorrente ha ampiamente
controdedotto anche alle suesposte eccezioni in rito, richiamandosi a tesi
della giurisprudenza amministrativa secondo cui apparterebbero alla
giurisdizione del g.a. le controversie relative ai vizi del procedimento
di formazione dell’atto di -OMISSIS- al lavoro, in quanto permeato da
evidenti margini di discrezionalità amministrativa.
Le parti hanno
svolto difese in vista della pubblica udienza del 22 ottobre 2014, nella
quale la causa è passata in decisione.
2. E’ materia del contendere la
legittimità del provvedimento del -OMISSIS-, presso -OMISSIS-e
contestualmente disposto l’avvio di nuova procedura di -OMISSIS- presso il
medesimo Istituto di credito.
3. Va preliminarmente affrontata
l’eccepita questione di giurisdizione.
3.1. Come noto, ai fini del
riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo
rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il “petitum sostanziale”, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione
della concreta pronuncia che si chiede al giudice (vale a dire nella
domanda di annullamento di atti amministrativi) ma anche e soprattutto in
funzione della “causa petendi” cioè dell'intrinseca natura della
controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo
ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti sono
manifestazione (ex plurimis Cassazione sez. unite, 27 gennaio 2014,
n. 1530; id. sez. un. 26 gennaio 2011, n. 1767; Consiglio di Stato sez.
IV, 2 marzo 2011, n. 1360; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 1 aprile 2011,
n. 1909).
Secondo orientamento giurisprudenziale oramai pacifico,
l'iscrizione nelle liste dei disoccupati e la permanenza in esse, non
comportando alcun apprezzamento dell'interesse pubblico e, quindi,
l'esercizio di un potere da parte della pubblica amministrazione,
costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei
quali, nelle relative controversie, spetta alla giurisdizione del g.o.;
con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, di cui alla
l. n. 482 del 1968 - ma altrettanto può dirsi con riferimento alla l. n.
68 del 1999 - è infatti da escludere l'esercizio di poteri di
discrezionalità amministrativa, in relazione ad “un'attività di certazione
che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica, onde va
riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli
interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al
conseguente diritto all'assunzione obbligatoria, con la derivante
affermazione della sussistenza della giurisdizione del g.o. in ordine alle
domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti” (ex
plurimis Consiglio di Stato sez. VI, 29 marzo 2011, n.1889; cfr.
Cass., sez. un., 28 maggio 2007, n. 12348; id., sez. un., 19 agosto 2003
n. 12096; id. sez. un., 4 agosto 2010, n. 18048; Consiglio di Stato sez.
V, 23 marzo 2004 n. 1555; id., sez. VI, 2 febbraio 2001 n. 428; T.A.R.
Campania Napoli sez. IV, 6 marzo 2014, n.1399).
3.2. Ad avviso del
ricorrente tale orientamento non sarebbe pertinente al caso di specie,
venendo in questione l’esercizio di un tipico potere autoritativo
discrezionale consistente nell’annullamento in autotutela di -OMISSIS- al
lavoro già disposto.
3.3. Non ritiene il Collegio di poter aderire a
siffatta prospettazione (pur se invero sostenuta da giurisprudenza
minoritaria cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo sez. III, 20 luglio 2009,
n.1327) dal momento che anche laddove l’Amministrazione eserciti i propri
poteri di autotutela in riferimento agli avviamenti già disposti, la
posizione sostanziale del lavoratore avviato non muta la propria
consistenza di diritto soggettivo perfetto, trovando la domanda giudiziale
di annullamento del ricorrente il proprio presupposto pur sempre nel
diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi nonché all’assunzione
obbligatoria.
Se è pacifico come l’esercizio del potere di autotutela
risponda a valutazioni ampiamente discrezionali da parte
dell’Amministrazione (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 25
luglio 2014, n.3964) nel caso di specie trattasi di attività di secondo
grado avente ad oggetto attività di mera certazione, ovvero paritetica,
con il precipitato della permanenza della giurisdizione del g.o. anche in
riferimento alle controversie inerenti l’annullamento d’ufficio di atti di
-OMISSIS- già disposti.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni va
dunque dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice
ordinario; quanto alla conseguente traslatio iudicii, occorre
salvaguardare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e
processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di
giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito,
secondo le disposizioni di cui all’art 11 cod. proc. amm.
Sussistono
giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per
disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del
giudice ordinario, avanti il quale il gravame dovrà proseguire nei termini
di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla
Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del
provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato
idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque
citate nel provvedimento.
Così deciso in Perugia nella camera di
consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini,
Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2014