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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 2 dicembre 2014 n. 1035
Pres. ff A. Maggio; Est. T. Aru
M. P. (avv. S. Casti) c/ il Comune di Elmas (avv. M. Lai)


Processo amministrativo - Provvedimento – Integrazione della motivazione – Condizioni - Argomenti difensivi offerta in sede processuale – Inconfigurabilità

 

 

L'integrazione della motivazione deve pur sempre avvenire da parte dell'amministrazione competente, mediante gli atti del procedimento medesimo od un successivo provvedimento di convalida; pertanto, gli argomenti difensivi dedotti nel processo avverso il provvedimento, per non essere inseriti in un procedimento amministrativo, non sono idonei a integrare, in via postuma, la motivazione

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 108 del 2014, proposto da: Maurizio Pusceddu, rappresentato e difeso dall'avv. Stefanino Casti, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, viale Bonaria n. 96;

 

contro



il Comune di Elmas, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lai, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, Via Logudoro n. 3/b;

 

per l'annullamento



- dell'ordinanza di demolizione n. 69 del 13.11.2013 prot. n. 572 emessa dal Comune di Elmas, notificata in data 19.11.2013, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, pedissequo e consequenziale o comunque connesso e lesivo dei legittimi interessi e diritti soggettivi della parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Elmas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con il ricorso in esame, notificato il 22 gennaio 2014 e depositato il successivo 6 febbraio, il sig. Maurizio Pusceddu, in qualità di comproprietario con il fratello Osvaldo dell’immobile sito in Elmas, via Sulcitana n. 204/206, espone quanto segue.
A seguito di sopralluoghi del 21.12.2012, 12.2.2013 e 28.8.2013, il tecnico istruttore del Settore LL.PP. del Comune di Elmas predisponeva, in data 30.10.2013, una relazione tecnica dalla quale risultava che presso il predetto immobile di proprietà dei fratelli Pusceddu erano stati realizzati taluni interventi edilizi abusivi.
Dando seguito alla predetta relazione, con ordinanza n. 69 del 13 novembre 2013 il Responsabile del Settore Tecnico ordinava al ricorrente di procedere alla demolizione delle opere abusive nello stesso provvedimento indicate.
Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente che l’ha impugnato per i seguenti motivi:
Violazione di legge – violazione ed erronea interpretazione di legge – violazione ed erronea interpretazione degli artt. 3, 10, 31 del DPR n. 380/2001; degli artt. 3, 6 della legge regionale n. 23/1985; degli artt. 32, 81 del Regolamento Edilizio Comunale; degli artt. 16 e 17 della legg urbanistica n. 1150/1942 – Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, insussistenza dei presupposti, errata o insufficiente istruttoria: in quanto i fabbricati per cui è causa sarebbero stati realizzati già prima del marzo del 1965 dai venditori danti causa degli attuali proprietari, che si sarebbero limitati ad interventi di rinnovo dei materiali e di manutenzione degli edifici; inoltre l’edifico al momento del sua realizzazione sarebbe stato edificato fuori dal centro abitato e, quindi, non necessitava di titolo autorizzativo;
Violazione di legge ed eccesso di potere – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Carenza di motivazione – motivazione insufficiente, perplessa e incongrua – giustificazione non rispondente ai fatti – violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 – Eccesso di potere – Violazione delle norme procedurali, inosservanza del giusto procedimento: in quanto non sarebbe stato valutato il lungo periodo di tempo trascorso dalla costruzione dell’opera, né si sarebbe tenuto conto dell’interesse privato da sacrificare prima di disporre la demolizione dell’opera in assenza, per contro, di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione di fabbricati edificati da oltre 50 anni, con lesione anche del principio dell’affidamento.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Elmas che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza n. 57 del 19 febbraio 2014 il Tribunale, rilevando che l’ordinanza demolitoria impugnata comprendeva una pluralità di opere, tutte ritenute prive di titolo edilizio, senza precisare quale parte delle stesse potesse ritenersi effettivamente realizzata dal dante causa del sig. Pusceddu, anteriormente al 1965, ha accolto l’istanza cautelare al fine di favorire un riesame della questione da parte dell’ufficio comunale che tenesse conto, attraverso una più approfondita articolazione del provvedimento, della successione temporale di realizzazione delle opere.
In data 22.10.2014 la difesa comunale ha depositato un’articolata memoria difensiva con la quale ha illustrato, corredandole della documentazione di supporto, le ragioni sottese all’ordine di demolizione oggetto di impugnazione.
Alla pubblica udienza del 26.11.2014, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO



Il ricorso merita accoglimento.
E’ insegnamento tradizionale della dottrina e consolidato orientamento giurisprudenziale quello in base al quale la motivazione del provvedimento amministrativo deve precedere e non seguire l’atto, a tutela, oltre che del buon andamento e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario, dei principi di parità delle parti, del giusto processo (art. 2 Cod. proc. amm.) e di pienezza della tutela secondo il diritto europeo (art. 1 Cod. proc. amm.), i quali convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa.
Sul punto, giova evidenziare come anche la stessa Corte Costituzionale, in una recente decisione, abbia affermato la rilevanza costituzionale dell'obbligo di motivazione oltre che "quale corollario dei principi di buon andamento e imparzialità" come "preordinato alla tutela del diritto costituzionale di difesa ex art 24 e 113 Cost." (Corte Costituzionale sent. 5 novembre 2010, n.310).
Le più avanzate puntualizzazioni giurisprudenziali sul tema, peraltro, in ossequio al principio di economia processuale, sono nel senso di ritenere che una motivazione incompleta del provvedimento impugnato può essere integrata e ricostruita in corso di giudizio attraverso gli atti del procedimento amministrativo o attraverso l’adozione di nuovi provvedimenti di convalida.
La motivazione del provvedimento può, dunque, essere integrata nei limiti sopra descritti, dando ovviamente la possibilità, alla parte ricorrente, di contestare il nuovo esercizio del potere sull'attività controversa mediante rituale impugnazione, con motivi aggiunti o ricorso autonomo.
Tuttavia, proprio secondo la stessa giurisprudenza, "l'integrazione della motivazione deve pur sempre avvenire da parte dell'amministrazione competente, mediante gli atti del procedimento medesimo o un successivo provvedimento di convalida. Invece, gli argomenti difensivi dedotti nel processo avverso il provvedimento, per non essere inseriti in un procedimento amministrativo, non sono idonei a integrare postumamente la motivazione" (così C.d.S., VI, 19 agosto 2009, n. 4993).
Consegue a quanto detto che il giudizio al quale il giudice amministrativo è chiamato a pronunciarsi col ricorso giurisdizionale in punto di verifica di legittimità del provvedimento in relazione all’obbligo motivazionale previsto dall’art. 3 della legge n. 241/1990, non può che limitarsi al controllo della motivazione che concretamente connota il provvedimento impugnato.
Per quanto sopra, con riguardo al caso di specie, l'integrazione delle motivazione irritualmente introdotta in giudizio dal difensore comunale con una memoria di replica, neppure notificata alla controparte, per quanto completa ed esaustiva, rimane senza effetto sul contenuto del provvedimento impugnato, rivelandosi sprovvista della capacità di incidere sulla sua portata lesiva e, come tale, in quanto estranea ad ogni attività procedimentale, inidonea a costituire espressione della volontà dell’amministrazione intimata.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio non può quindi che confermare quanto già espresso in sede cautelare in ordine al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, con annullamento dell’ordine di demolizione e salvi, naturalmente, gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare.
Le ricordate recenti acquisizioni della giurisprudenza in materia di integrazione postuma della motivazione giustificano peraltro la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Tito Aru, Consigliere, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2014





 

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