REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del
2014, proposto da: Maurizio Pusceddu, rappresentato e difeso dall'avv.
Stefanino Casti, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del
medesimo legale, viale Bonaria n. 96;
contro
il Comune di Elmas, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lai, con domicilio eletto in
Cagliari presso lo studio del medesimo legale, Via Logudoro n. 3/b;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione n. 69 del 13.11.2013
prot. n. 572 emessa dal Comune di Elmas, notificata in data 19.11.2013,
nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, pedissequo e consequenziale
o comunque connesso e lesivo dei legittimi interessi e diritti soggettivi
della parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Elmas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il
dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, notificato il 22 gennaio
2014 e depositato il successivo 6 febbraio, il sig. Maurizio Pusceddu, in
qualità di comproprietario con il fratello Osvaldo dell’immobile sito in
Elmas, via Sulcitana n. 204/206, espone quanto segue.
A seguito di
sopralluoghi del 21.12.2012, 12.2.2013 e 28.8.2013, il tecnico istruttore
del Settore LL.PP. del Comune di Elmas predisponeva, in data 30.10.2013,
una relazione tecnica dalla quale risultava che presso il predetto
immobile di proprietà dei fratelli Pusceddu erano stati realizzati taluni
interventi edilizi abusivi.
Dando seguito alla predetta relazione, con
ordinanza n. 69 del 13 novembre 2013 il Responsabile del Settore Tecnico
ordinava al ricorrente di procedere alla demolizione delle opere abusive
nello stesso provvedimento indicate.
Avverso tale provvedimento è
insorto il ricorrente che l’ha impugnato per i seguenti
motivi:
Violazione di legge – violazione ed erronea interpretazione di
legge – violazione ed erronea interpretazione degli artt. 3, 10, 31 del
DPR n. 380/2001; degli artt. 3, 6 della legge regionale n. 23/1985; degli
artt. 32, 81 del Regolamento Edilizio Comunale; degli artt. 16 e 17 della
legg urbanistica n. 1150/1942 – Eccesso di potere per travisamento ed
erronea valutazione dei fatti, insussistenza dei presupposti, errata o
insufficiente istruttoria: in quanto i fabbricati per cui è causa
sarebbero stati realizzati già prima del marzo del 1965 dai venditori
danti causa degli attuali proprietari, che si sarebbero limitati ad
interventi di rinnovo dei materiali e di manutenzione degli edifici;
inoltre l’edifico al momento del sua realizzazione sarebbe stato edificato
fuori dal centro abitato e, quindi, non necessitava di titolo
autorizzativo;
Violazione di legge ed eccesso di potere – Violazione
dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Carenza di motivazione – motivazione
insufficiente, perplessa e incongrua – giustificazione non rispondente ai
fatti – violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 – Eccesso di potere –
Violazione delle norme procedurali, inosservanza del giusto procedimento:
in quanto non sarebbe stato valutato il lungo periodo di tempo trascorso
dalla costruzione dell’opera, né si sarebbe tenuto conto dell’interesse
privato da sacrificare prima di disporre la demolizione dell’opera in
assenza, per contro, di un interesse pubblico concreto e attuale alla
rimozione di fabbricati edificati da oltre 50 anni, con lesione anche del
principio dell’affidamento.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo,
previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento impugnato, con
vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il
Comune di Elmas che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte
le spese.
Con ordinanza n. 57 del 19 febbraio 2014 il Tribunale,
rilevando che l’ordinanza demolitoria impugnata comprendeva una pluralità
di opere, tutte ritenute prive di titolo edilizio, senza precisare quale
parte delle stesse potesse ritenersi effettivamente realizzata dal dante
causa del sig. Pusceddu, anteriormente al 1965, ha accolto l’istanza
cautelare al fine di favorire un riesame della questione da parte
dell’ufficio comunale che tenesse conto, attraverso una più approfondita
articolazione del provvedimento, della successione temporale di
realizzazione delle opere.
In data 22.10.2014 la difesa comunale ha
depositato un’articolata memoria difensiva con la quale ha illustrato,
corredandole della documentazione di supporto, le ragioni sottese
all’ordine di demolizione oggetto di impugnazione.
Alla pubblica
udienza del 26.11.2014, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata
posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
E’
insegnamento tradizionale della dottrina e consolidato orientamento
giurisprudenziale quello in base al quale la motivazione del provvedimento
amministrativo deve precedere e non seguire l’atto, a tutela, oltre che
del buon andamento e dell'esigenza di delimitazione del controllo
giudiziario, dei principi di parità delle parti, del giusto processo (art.
2 Cod. proc. amm.) e di pienezza della tutela secondo il diritto europeo
(art. 1 Cod. proc. amm.), i quali convergono nella centralità della
motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa.
Sul
punto, giova evidenziare come anche la stessa Corte Costituzionale, in una
recente decisione, abbia affermato la rilevanza costituzionale
dell'obbligo di motivazione oltre che "quale corollario dei principi di
buon andamento e imparzialità" come "preordinato alla tutela del diritto
costituzionale di difesa ex art 24 e 113 Cost." (Corte Costituzionale
sent. 5 novembre 2010, n.310).
Le più avanzate puntualizzazioni
giurisprudenziali sul tema, peraltro, in ossequio al principio di economia
processuale, sono nel senso di ritenere che una motivazione incompleta del
provvedimento impugnato può essere integrata e ricostruita in corso di
giudizio attraverso gli atti del procedimento amministrativo o attraverso
l’adozione di nuovi provvedimenti di convalida.
La motivazione del
provvedimento può, dunque, essere integrata nei limiti sopra descritti,
dando ovviamente la possibilità, alla parte ricorrente, di contestare il
nuovo esercizio del potere sull'attività controversa mediante rituale
impugnazione, con motivi aggiunti o ricorso autonomo.
Tuttavia, proprio
secondo la stessa giurisprudenza, "l'integrazione della motivazione
deve pur sempre avvenire da parte dell'amministrazione competente,
mediante gli atti del procedimento medesimo o un successivo provvedimento
di convalida. Invece, gli argomenti difensivi dedotti nel processo avverso
il provvedimento, per non essere inseriti in un procedimento
amministrativo, non sono idonei a integrare postumamente la
motivazione" (così C.d.S., VI, 19 agosto 2009, n. 4993).
Consegue
a quanto detto che il giudizio al quale il giudice amministrativo è
chiamato a pronunciarsi col ricorso giurisdizionale in punto di verifica
di legittimità del provvedimento in relazione all’obbligo motivazionale
previsto dall’art. 3 della legge n. 241/1990, non può che limitarsi al
controllo della motivazione che concretamente connota il provvedimento
impugnato.
Per quanto sopra, con riguardo al caso di specie,
l'integrazione delle motivazione irritualmente introdotta in giudizio dal
difensore comunale con una memoria di replica, neppure notificata alla
controparte, per quanto completa ed esaustiva, rimane senza effetto sul
contenuto del provvedimento impugnato, rivelandosi sprovvista della
capacità di incidere sulla sua portata lesiva e, come tale, in quanto
estranea ad ogni attività procedimentale, inidonea a costituire
espressione della volontà dell’amministrazione intimata.
Alla luce di
quanto sopra esposto il Collegio non può quindi che confermare quanto già
espresso in sede cautelare in ordine al difetto di motivazione del
provvedimento impugnato, con annullamento dell’ordine di demolizione e
salvi, naturalmente, gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione
riterrà di adottare.
Le ricordate recenti acquisizioni della
giurisprudenza in materia di integrazione postuma della motivazione
giustificano peraltro la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il
provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Tito
Aru, Consigliere, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2014