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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 4 dicembre 2014 n. 1059
Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca
Cooperativa Sociale C.O.S.I. a r.l. (…), in proprio e in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con la Fai Sarda Società Cooperativa Sociale e la Nuova Societa' Cooperativa Sociale Onlus (avv. R. Andria) c/ Asl n. 8 di Cagliari (avv.ti P. Trudu e S. Murru)


1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Capacità tecnico-professionale – concetto di “Servizi analoghi” – Irriducibilità ai “Servizi identici” – Ragioni

 

2. Contratti della P.A. – Gara – Lex specialis – Interpretazione autentica della stazione appaltante o della commissione giudicatrice – Presupposti e limiti funzionali

 

 

1. Nelle gare d’appalto, il concetto di servizi analoghi non può essere identificato e sovrapposto al concetto di servizi (identici a quelli) oggetto dell’appalto, sia per ragioni di ordine letterale, sia per ragioni di ordine funzionale, in quanto la formula “servizi analoghi” implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando

 

2. Nelle gare d’appalto, il potere di interpretazione autentica delle clausole del bando di gara da parte della stazione appaltante o della commissione aggiudicatrice è confinato alle ipotesi di formulazione ambigua ed equivoca della regola di gara, di talché le informazioni rilasciate dall'Amministrazione in sede di chiarimenti possono rivestire una mera funzione di illustrazione delle regole già formate predisposte dalla lex specialis, senza alcuna incidenza in termini di modificazione delle condizioni di gara

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 607 del 2014, proposto da: Cooperativa Sociale C.O.S.I. a r.l., in persona del legale rappresentante, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con la Fai Sarda Società Cooperativa Sociale e la Nuova Societa' Cooperativa Sociale Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Andria, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via Gianturco n. 4;

 

contro



Asl n. 8 di Cagliari, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Trudu e Silvana Murru, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della A.S.L. in Cagliari, Via Logudoro n. 17;

 

per l'annullamento



- del provvedimento di esclusione della Azienda ASL n. 8 di Cagliari dalla gara per la procedura aperta per l'affidamento di servizi in favore di utenti del Dipartimento di Salute Mentale della ASL n. 8 di interventi riabilitativi nelle residenze psichiatriche denominate comunità ad alta intensità terapeutica - lotto n. 4 del costituendo R.T.I. tra imprese Cooperativa Sociale C.O.S.I. arl , la Nuova Società Cooperativa Sociale Onlus e F.A.I. Sarda Società Cooperativa Sociale comunicato verbalmente nel corso della riunione della Commissione Giudicatrice del 10.6.2014;
- del diniego di autotutela della Azienda ASL 8 di Cagliari formatosi a seguito dell'informativa ex art. 243 bis Dlgs 163/2006 inviata dalla ricorrente via pec il 13.6.2014 e con raccomandata a mani il 16.6.2014 e reiterata con nota del 18.6.2014 inviata via pec il 19.6.2014 e con raccomandata a mani il il 19.6.2014;
- di tutti gli atti, i verbali della gara posti in essere dall'Azienda ASL n. 8 di Cagliari relativi alla procedura di cui al lotto n. 4 non notificati, ed il cui esatto contenuto è sconosciuto;
- le risposte fornite dall'Azienda ASL n. 8 di Cagliari ai quesiti sulla natura dei servizi oggetto di appalto nei lotti;
- nonchè avverso ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente ad essi come sopra individuati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 108 - Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. – La Cooperativa Sociale C.O.S.I. a r.l. ha partecipato, in costituendo raggruppamento alla procedura aperta per l’affidamento di servizi in favore di utenti del Dipartimento di Salute Mentale, indetta dalla ASL n° 8 di Cagliari, consistenti in interventi riabilitativi nelle residenze psichiatriche denominate “Comunità ad alta intensità terapeutica”, presentando l’offerta in costituendo R.T.I. con la Nuova Società Cooperativa Sociale Onlus e la F.A.I. Sarda Società Cooperativa Sociale, per il lotto n. 4.
Nel corso della seduta di gara del 10 giugno 2014, l’offerta del costituendo raggruppamento, con mandataria designata la C.O.S.I., è stata esclusa per «carenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica richiesti dal bando di gara, con particolare riferimento al fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, nonché all’elenco dei servizi realizzati nell’ultimo triennio» (nota della A.S.L. n. 8 di Cagliari, del 17 giugno 2014, del presidente della commissione aggiudicatrice).
2. - Con ricorso avviato alla notifica l‘8 luglio 2014 e depositato il successivo 18 luglio, la Cooperativa C.O.S.I. impugna il predetto provvedimento di esclusione, chiedendone l’annullamento sulla scorta di tre articolati motivi, essenzialmente incentrati sulla violazione delle disposizioni del disciplinare di gara in tema di requisiti speciali di partecipazione, nella parte in cui prevede che il fatturato riguardi non solo servizi identici ma anche analoghi a quelli oggetto dell’appalto, nonché sul difetto di motivazione dell’esclusione.
3. - Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, chiedendo che il ricorso sia respinto sulla scorta della considerazione che il concetto di servizi analoghi non autorizza a dilatare l’analogia fino a comprendere attività non assimilabili a quella oggetto dell’appalto; e che già in sede di chiarimenti chiesti dai partecipanti alla gara, la stazione appaltante aveva comunicato che i servizi ammissibili sarebbero stati esclusivamente quelli concernenti progetti coordinati dal dipartimento salute mentale (D.S.M.), rivolti a persone con problemi di salute mentale.
4. - All’udienza del 5 novembre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione del bando e del disciplinare di gara con riguardo alle disposizioni sui requisiti di esperienza pregressa (di cui alla pag. 6 del disciplinare, punti VI. “per i lotti …4 … fatturato relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, realizzato nell’ultimo triennio … non inferiore a € 1.500.000,00 “). Mentre, quindi, la lex specialis di gara ha fatto riferimento al concetto di servizi analoghi, l’amministrazione – ad avviso della ricorrente – illegittimamente avrebbe preso in considerazione solo i servizi identici. Ne deriverebbe anche la violazione dell’art. 41, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 163/2006), che ricollega il requisito del fatturato al settore oggetto della gara in generale e non all’oggetto specifico del servizio.
Infine, premesso che secondo la stazione appaltante alcuni dei servizi indicati dalle cooperative sociali componenti il costituendo raggruppamento (di cui la C.O.S.I. risulta designata mandataria) “risultano profondamente differenti dai servizi socio sanitari in appalto che … si configurano come progetti del Dipartimento Salute Mentale…per il sostegno e lo sviluppo delle autonomie per persone con problemi di salute mentale …” (cfr. nota ASL n. 8 del 17 giugno 2014, doc. 1 di parte ricorrente), rileva l’erroneità della qualificazione dei servizi oggetto dell’appalto come servizi socio-sanitari, poiché la definizione dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto individua come oggetto del servizio le “prestazioni socio riabilitative con la presenza di un infermiere professionale per fasce orarie, per complessive 12 ore settimanali, allo scopo di supportare l’assistenza specialistica sanitaria erogata dal Dipartimento di Salute Mentale”.
6. - Il motivo è fondato e assorbente.
6.1. - Come emerge dalla esposizione in fatto, l’essenziale questione da esaminare si articola, in primo luogo, nella interpretazione delle disposizioni della lex specialis di gara che delineano uno degli elementi che compongono la capacità economica e tecnica degli offerenti, al fine di ricostruire l’ambito entro il quale è accolto il concetto di servizio idoneo a dimostrare il possesso del requisito speciale richiesto. In secondo luogo, sulla scorta del parametro così prescritto, nella verifica della conformità tra i servizi dichiarati dal raggruppamento escluso e i servizi oggetto dell’appalto.
Sotto il primo profilo, va rilevato che sia il bando di gara (si veda il punto III.2.2, rubricato “Capacità economica e finanziaria”), sia il disciplinare di gara (al paragrafo 8, punto VI, delle dichiarazioni sostitutive da allegare all’offerta), impongono ai concorrenti l’attestazione «del fatturato relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto», nel solco di quanto previsto dalla norma di cui all’art. 41, comma 1, lett. c), del codice dei contratti pubblici (che sembra adottare un concetto ancora più esteso, contemplando come termine di riferimento l’intero settore oggetto della gara).
6.2. - Al riguardo, gli orientamenti giurisprudenziali (si vedano Cons. St., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3800; sez. V, 25 giugno 2014, n. 3220; Cons. Stato Sez. III, 25-06-2013, n. 3437; sez. V, 15 ottobre 2010, n° 7525) sono sufficientemente concordi nel ritenere che il concetto di servizi analoghi non può essere identificato e sovrapposto con il concetto di servizi oggetto dell’appalto. E ciò per una serie di ragioni.
La prima è di ordine letterale: servizi analoghi non significa servizi identici. La seconda è di ordine funzionale: la formula “servizi analoghi” implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione (esattamente, sul punto, Cons. St., sez. V, 25 giugno 2014, n. 3220); elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando.
6.3. - Nel caso di specie, come si è veduto, la lex specialis di gara indica come servizi valutabili (anche) i servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto. Dalla motivazione dell’esclusione emerge, peraltro, che la stazione appaltante – nella comparazione tra servizi pregressi e servizi oggetto dell’appalto – ha ritenuto i primi «profondamente differenti dai servizi socio sanitari in appalto che … si configurano come progetti del Dipartimento Salute Mentale…per il sostegno e lo sviluppo delle autonomie per persone con problemi di salute mentale …» (cfr. nota del 17 giugno 2014, sopra citata).
6.4. - L’affermazione, tuttavia, non può essere condivisa, ove si tenga conto della descrizione dell’oggetto dell’appalto in questione contenuta nell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, nonché in altre disposizioni quale quella di cui all’art. 18, sul personale previsto per lo svolgimento del servizio presso le strutture residenziali oggetto dell’appalto.
Secondo l’art.1 cit., le prestazioni contrattuali si suddividono in «servizi di supporto alla gestione» (in cui rientrano essenzialmente le prestazioni di natura alberghiera); e in «servizi diretti all’utenza finale», costituiti da «prestazioni socio riabilitative …allo scopo di supportare l’assistenza specialistica sanitaria erogata dal Dipartimento di Salute Mentale».
Se, poi, si analizzano le qualifiche professionali del personale che l’appaltatore è tenuto contrattualmente a impiegare in dette strutture, si constata che si tratta di figure non strettamente riconducibili a professioni mediche o sanitarie (si tratta di educatori professionali, infermieri professionali, tecnici della riabilitazione, operatori socio-sanitari, psicologi: cfr. art. 18 del capitolato cit.); conclusione rafforzata dal fatto che secondo l’art. 1 del capitolato, sopra richiamato, il personale dell’appaltatore deve svolgere solo una funzione di supporto a «l’assistenza specialistica sanitaria erogata dal Dipartimento di Salute Mentale».
6.5. - In definitiva, il dato che sembra maggiormente significativo, al fine di stabilire una corretta comparazione tra servizi oggetto dell’appalto e servizi allegati dal raggruppamento escluso, è che l’appaltatore (aggiudicatario del contratto) non è tenuto a prestare servizi di carattere medico o sanitario (anzi, come esattamente osservato dalla ricorrente, le prestazioni richieste sono espressamente qualificate come “socio riabilitative”).
6.6. - Alla luce dell’analisi svolta in ordine al tipo di prestazioni richieste dal capitolato speciale di gara, si evince l’erroneità della qualificazione operata dalla commissione aggiudicatrice dei servizi allegati dalle Cooperative che compongono il costituendo raggruppamento temporaneo, non potendosi affermare che si tratti di servizi «profondamente differenti» da quelli oggetto dell’appalto (e quindi non ammissibili quali servizi analoghi). Dalla descrizione riportata nel corpo del ricorso (cfr. alle pagg. 4, 5 e 6) e nella nota del 17 giugno 2014 (di comunicazione dell’esclusione) emergono, difatti, profili di similitudine dei servizi attestati (dall’assistenza specialistica a soggetti sofferenti mentali, alla stessa assistenza domiciliare soprattutto quando rivolta a soggetti disabili fisici o psichici) che inducono a ritenere illegittima la decisione di escludere dalla gara il raggruppamento capeggiato dalla ricorrente C.O.S.I. a r.l. .
Il che, evidentemente (ma il precisarlo non è superfluo), non pregiudica in alcun modo la valutazione circa la conformità e l’idoneità delle prestazioni contenute nell’offerta tecnica ed economica proposta dal predetto raggruppamento, da vagliare secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla stregua dei criteri fissati nel disciplinare di gara.
Infine, deve essere ulteriormente chiarito che la soluzione cui si è giunti non può essere revocata in dubbio nemmeno in base all’argomento secondo cui, già in sede di chiarimenti al bando di gara (peraltro, anch’essi impugnati con il ricorso in esame), la stazione appaltante aveva reso esplicito il concetto di servizi analoghi che avrebbe in seguito applicato. La condivisibile giurisprudenza formatasi sulla questione ha, infatti, delimitato i poteri di interpretazione autentica delle clausole del bando di gara da parte della stazione appaltante o della commissione aggiudicatrice alle ipotesi di formulazione ambigua ed equivoca della regola di gara, precisando che le «informazioni rilasciate dall'Amministrazione in sede di chiarimenti (…)hanno una mera funzione di illustrazione delle regole già formate predisposte dalla lex specialis, senza alcuna incidenza in termini di modificazione delle condizioni di gara» (così Cons. St., V, 17 ottobre 2012, n. 5296). Ne deriva come conseguenza, sulla base dell’analisi sopra svolta, che debbono ritenersi illegittimi anche i predetti chiarimenti esternati dalla stazione appaltante.
7. - La riconosciuta fondatezza delle censura esaminata, comportando il conseguente annullamento dell’esclusione, appare pienamente satisfattiva delle pretese della ricorrente; e consente di ritenere assorbiti gli altri motivi del ricorso.
8. – Considerata la complessità delle questioni esaminate, si giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione di cui alla nota A.S.L. n. 8 di Cagliari, del 17 giugno 2014, prot. n. 72000.
Compensa tra le parti le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2014





 

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