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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 3 dicembre 2014 n. 6339
Pres. Cesare Mastrocola, est. Carlo Dell'Olio
RESEARCH CONSORZIO STABILE Società Consortile a r.l. (Avv.ti Antonio Parisi e Marcello Russo) c. Fondazione Antonio Morra Greco (Avv. Andrea Abbamonte), Brancaccio Costruzioni S.p.A. (Avv.ti Paolo Vosa, Giuliana Vosa ed Achille Buffardi), Consorzio Cooperative Costruzioni Ccc Società Cooperativa (Avv. Lorenzo Lentini)


Contratti con la P.A.- Art. 266 co.1 lett.c) D.P.R. n. 207/2010 – Offerta economica con ribasso eccedente limite fissato dalla Stazione Appaltante - Illegittmità - Lex specialis di gara che la sanziona con l’inutilità ai fini del punteggio- Legittimità- Sussiste- Fattispecie

 

 

In materia di contratti con la P.A., ai sensi dell’art. 266 co.1 lett.c) D.P.R. n. 207/2010, è legittima la clausola della lex specialis di gara che sanziona con l’inutilità, ai fini del punteggio, l’offerta economica relativa al corrispettivo per spese tecniche con ribasso eccedente il limite di ribasso fissato dalla Stazione Appaltante.(Nel caso di specie, il TAR Campania, alla luce delle suddette considerazioni e ritenendo che la Stazione Appaltante non avrebbe neppure potuto rimodulare l’offerta presentata al limite di ribasso fissato, come dedotto da parte ricorrente, pena la violazione dei principi di par condicio e immodificabilità dell’offerta, ha ritenuto legittima l’attribuzione di un punteggio parziale pari a zero su tale elemento dell’offerta del consorzio ricorrente ed ha pertanto respinto il ricorso)

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 3525 del 2014, proposto da: RESEARCH CONSORZIO STABILE Società Consortile a r.l., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Parisi e Marcello Russo, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Sant’Aspreno n. 13 presso lo studio legale Parisi;

contro



FONDAZIONE ANTONIO MORRA GRECO, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Melisurgo n. 4;

nei confronti di



- BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Vosa, Giuliana Vosa ed Achille Buffardi, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Fiorelli n. 14 presso lo studio legale Vosa; - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC Società Cooperativa, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Lentini, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Gramsci n. 16 presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Abbamonte;

per l'annullamento



a) del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Brancaccio Costruzioni S.p.A. della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione dello spazio espositivo e della residenza per artisti del museo di arte contemporanea, reso con delibera del consiglio di amministrazione della Fondazione Antonio Morra Greco (d’ora in seguito per brevità “Fondazione”) n. 26 del 16 maggio 2014;
b) in via subordinata, dell’art. 2 del disciplinare di gara, paragrafo “valutazione degli elementi di natura quantitativa”, nella parte in cui, con riferimento al coefficiente A2, dopo aver richiamato l’art. 266 del d.P.R. n. 207/2010 ed aver stabilito nel 30% il limite massimo di ribasso sul corrispettivo per le spese tecniche, stabilisce che “in caso di ribasso unico superiore alla percentuale limite sopra delineata, l’offerta economica non sarà presa in considerazione”;
c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente parimenti lesivo, ivi compresi tutti i verbali di gara e, in particolare, il verbale di gara del 19 marzo 2014, con il quale la commissione giudicatrice, facendo seguito alla nota del RUP del 18 marzo 2014, parimenti impugnata, ha rigettato le osservazioni prodotte dal consorzio ricorrente attribuendogli zero punti con riguardo al coefficiente A2;
e per l’accertamento
di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more della definizione del giudizio, nonché per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante declaratoria dell’obbligo della stazione appaltante di statuire l’aggiudicazione della gara in favore del consorzio ricorrente e di provvedere, per l’effetto, al subentro nel contratto;
e per la condanna
in via subordinata, laddove non fosse dichiarata l’inefficacia del contratto, della stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti nella misura comunque non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della fondazione resistente e dei soggetti controinteressati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 1330 del 30 luglio 2014, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a. sulla redazione della sentenza in forma semplificata nel rito appalti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 


Premesso che:
- il consorzio ricorrente partecipava alla procedura aperta, indetta dalla Fondazione ai fini dell’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione dello spazio espositivo e della residenza per artisti del museo di arte contemporanea, e si collocava terza in graduatoria dopo l’aggiudicataria Brancaccio Costruzioni S.p.A. ed il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa ;
- il medesimo impugna il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Brancaccio Costruzioni, reso con delibera del consiglio di amministrazione della Fondazione n. 26 del 16 maggio 2014, e gli altri atti di gara in epigrafe indicati, sostenendo che avrebbe meritato, con riguardo al coefficiente A2 dell’offerta prezzo, cinque punti anziché gli zero punti attribuiti, con conseguente emersione, in capo all’operato della stazione appaltante, di vari vizi di violazione di legge e di eccesso di potere;
- alla domanda di annullamento sono accluse le istanze di accertamento e di condanna al risarcimento dei danni meglio in epigrafe specificate;
- parte ricorrente, nell’insistere per l’accoglimento delle sue pretese, evidenzia che l’assegnazione di ulteriori cinque punti le avrebbe permesso di conseguire l’aggiudicazione scavalcando le posizioni in graduatoria delle due imprese che la precedono;
Rilevato che:
- il consorzio ricorrente ha presentato una riduzione del corrispettivo per le spese tecniche (coefficiente A2 dell’offerta prezzo) pari al 40%;
- l’art. 2 del disciplinare di gara, paragrafo “valutazione degli elementi di natura quantitativa”, contempla le seguenti clausole con riferimento al coefficiente A2: a) il punteggio massimo, pari a cinque, è attribuito al concorrente che ha formulato il prezzo più basso; b) “Ai sensi dell’art. 266, c. 1, lettera c1) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. il ribasso percentuale unico da applicarsi al corrispettivo a percentuale per le prestazioni e per le spese conglobate previste dalle tariffe professionali (ex d.m. 04.042001, art. 2, legge 248/2006 e 92, d.lgs. 163/2006), posto a base di gara, non potrà essere superiore alla percentuale del 30%. In caso di ribasso unico superiore alla percentuale limite sopra delineata, l’offerta economica non sarà presa in considerazione.”;
- l’art. 266, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 207/2010 così recita: “una busta contenente l’offerta economica costituita da: 1) ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall’articolo 262, comma 3, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento; (…).”;
- nel verbale di gara del 19 marzo 2014, la commissione giudicatrice ha conclusivamente così motivato l’attribuzione di zero punti al coefficiente A2 dell’offerta prezzo prodotta dal ricorrente: “Tutto ciò premesso a questo punto la Commissione, avendo rilevato che le ditte Research e Tecnores hanno presentato un ribasso superiore al limite del 30% di cui al Disciplinare di gara, in applicazione della lex specialis di gara non prende in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio le predette offerte.”;
- alla luce del ribasso presentato e della disciplina di gara, il gravame si presenta infondato nel merito e ciò esime il Collegio dal procedere allo scrutinio delle eccezioni di rito opposte dalle difese di parte resistente e delle imprese controinteressate;
Considerato, in dettaglio, che:
- non si presenta condivisibile la prima censura, con cui il ricorrente, nel lamentare la violazione del disciplinare di gara, del principio comunitario di proporzionalità e dei criteri ermeneutici indicati negli artt. 1362 e ss. del codice civile, assume che “per come è stata scritta, la clausola di lex specialis relativa al ribasso economico investiva il Seggio di un mero potere “correttivo” autorizzandolo a non tenere in considerazione l’offerta economica nella sola parte in cui essa superi il tetto massimo previsto”, con conseguente automatica riduzione della stessa al “30% dell’importo previsto a base d’asta”;
- infatti, non è individuabile alcun potere correttivo nella clausola del disciplinare che fissa il limite massimo consentito per la riduzione del corrispettivo per le spese tecniche, la quale invece espressamente dispone, con dettato univoco, che il ribasso superiore al 30% rende la relativa offerta economica integralmente non valutabile ai fini del punteggio e, quindi, pari a zero;
- né vale invocare il principio di proporzionalità od i canoni civilistici atti a dirimere dubbi interpretativi in sede contrattuale, giacchè la clausola del disciplinare in questione è assolutamente chiara nel sanzionare con punteggio nullo l’offerta economica per le spese tecniche connotata da ribasso eccedente il 30%, per cui nessun adattamento interpretativo è nella specie reclamabile per consentire un’applicazione della lex specialis quanto più rispettosa possibile del suddetto principio e della reale intenzione della stazione appaltante;
- non ha pregio nemmeno la seconda ed ultima censura, dedotta in via subordinata, con la quale il ricorrente stigmatizza il contrasto fra la clausola di disciplinare in questione e l’art. 266, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 207/2010, il quale, nel limitarsi “a stabilire la “regola”, astenendosi dal qualificarne la “sanzione””, consentirebbe implicitamente al seggio di gara di correggere l’offerta economica riconducendola al massimo ribasso consentito;
- difatti, la sanzione dell’inutilità, ai fini del punteggio, dell’offerta con ribasso eccedente il limite fissato nella lex specialis è insita nell’enunciato della stessa disposizione in commento, laddove l’utilizzo dell’espressione “in misura comunque non superiore alla percentuale” dà conto della volontà del normatore di escludere in assoluto la valorizzabilità delle offerte con ribasso oltre soglia;
- non solo la lettera della disposizione regolamentare milita in tal senso, ma anche la sua ratio, se solo si pone mente al fatto che essa trova giustificazione nell’esigenza di garantire la qualità delle prestazioni, qualità che sarebbe minata da eccessivi ribassi, come testualmente evidenziato nella stessa premessa al d.P.R. n. 207/2010 (cfr. quintultimo periodo);
- ad ogni modo, come già accennato in sede cautelare, la censura in esame predica un’interpretazione della norma regolamentare che la rende alla fine confliggente con i fondamentali principi di par condicio e di immodificabilità dell’offerta, poiché esige, nel pretendere la rimodulazione ufficiosa di quanto offerto, un’inammissibile potestà della stazione appaltante di sostituirsi alla volontà negoziale della ditta concorrente cristallizzata nello specifico ribasso proposto;
Ritenuto, in conclusione, che:
- resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, la domanda di annullamento degli stessi deve essere rigettata per infondatezza;
- analoga sorte subiscono le connesse domande di accertamento e di condanna al risarcimento dei danni, non essendosi verificata la presupposta illegittimità dell’affidamento in favore della società aggiudicataria;
- il ricorso deve essere in toto respinto, mentre sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della novità della vicenda contenziosa, per disporre lì’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2014





 

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