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n. 12-2014 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE I - Sentenza 3 dicembre 2014 n. 6339
Pres. Cesare
Mastrocola, est. Carlo Dell'Olio
RESEARCH CONSORZIO STABILE Società
Consortile a r.l. (Avv.ti Antonio Parisi e Marcello Russo) c. Fondazione
Antonio Morra Greco (Avv. Andrea Abbamonte), Brancaccio Costruzioni S.p.A.
(Avv.ti Paolo Vosa, Giuliana Vosa ed Achille Buffardi), Consorzio
Cooperative Costruzioni Ccc Società Cooperativa (Avv. Lorenzo Lentini) |
Contratti con la P.A.- Art. 266 co.1 lett.c) D.P.R. n.
207/2010 – Offerta economica con ribasso eccedente limite fissato dalla
Stazione Appaltante - Illegittmità - Lex specialis di gara che la sanziona
con l’inutilità ai fini del punteggio- Legittimità- Sussiste- Fattispecie
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In materia di contratti con la P.A., ai sensi dell’art.
266 co.1 lett.c) D.P.R. n. 207/2010, è legittima la clausola della lex
specialis di gara che sanziona con l’inutilità, ai fini del punteggio,
l’offerta economica relativa al corrispettivo per spese tecniche con
ribasso eccedente il limite di ribasso fissato dalla Stazione
Appaltante.(Nel caso di specie, il TAR Campania, alla luce delle suddette
considerazioni e ritenendo che la Stazione Appaltante non avrebbe neppure
potuto rimodulare l’offerta presentata al limite di ribasso fissato, come
dedotto da parte ricorrente, pena la violazione dei principi di par
condicio e immodificabilità dell’offerta, ha ritenuto legittima
l’attribuzione di un punteggio parziale pari a zero su tale elemento
dell’offerta del consorzio ricorrente ed ha pertanto respinto il ricorso)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3525 del
2014, proposto da: RESEARCH CONSORZIO STABILE Società Consortile a r.l.,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Parisi e Marcello Russo, con i
quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Sant’Aspreno n. 13
presso lo studio legale Parisi;
contro
FONDAZIONE ANTONIO MORRA GRECO, rappresentata
e difesa dall’Avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata in Napoli alla Via Melisurgo n. 4;
nei confronti di
- BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Vosa, Giuliana Vosa ed Achille
Buffardi, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Fiorelli n.
14 presso lo studio legale Vosa; - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC
Società Cooperativa, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Lentini, con
il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Gramsci n. 16
presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Abbamonte;
per l'annullamento
a) del provvedimento di aggiudicazione
definitiva in favore della Brancaccio Costruzioni S.p.A. della gara per
l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la
realizzazione dello spazio espositivo e della residenza per artisti del
museo di arte contemporanea, reso con delibera del consiglio di
amministrazione della Fondazione Antonio Morra Greco (d’ora in seguito per
brevità “Fondazione”) n. 26 del 16 maggio 2014;
b) in via subordinata,
dell’art. 2 del disciplinare di gara, paragrafo “valutazione degli
elementi di natura quantitativa”, nella parte in cui, con riferimento al
coefficiente A2, dopo aver richiamato l’art. 266 del d.P.R. n. 207/2010 ed
aver stabilito nel 30% il limite massimo di ribasso sul corrispettivo per
le spese tecniche, stabilisce che “in caso di ribasso unico superiore alla
percentuale limite sopra delineata, l’offerta economica non sarà presa in
considerazione”;
c) di ogni altro atto preordinato, presupposto,
connesso e conseguente parimenti lesivo, ivi compresi tutti i verbali di
gara e, in particolare, il verbale di gara del 19 marzo 2014, con il quale
la commissione giudicatrice, facendo seguito alla nota del RUP del 18
marzo 2014, parimenti impugnata, ha rigettato le osservazioni prodotte dal
consorzio ricorrente attribuendogli zero punti con riguardo al
coefficiente A2;
e per l’accertamento
di inefficacia del contratto
eventualmente stipulato nelle more della definizione del giudizio, nonché
per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante declaratoria
dell’obbligo della stazione appaltante di statuire l’aggiudicazione della
gara in favore del consorzio ricorrente e di provvedere, per l’effetto, al
subentro nel contratto;
e per la condanna
in via subordinata,
laddove non fosse dichiarata l’inefficacia del contratto, della stazione
appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti nella misura
comunque non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi
patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione
monetaria.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio della fondazione resistente e dei
soggetti controinteressati;
Viste le memorie difensive;
Vista
l’ordinanza n. 1330 del 30 luglio 2014, con cui è stata respinta l’istanza
cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e
120 c.p.a. sulla redazione della sentenza in forma semplificata nel rito
appalti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il
dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
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Premesso che:
- il consorzio ricorrente
partecipava alla procedura aperta, indetta dalla Fondazione ai fini
dell’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la
realizzazione dello spazio espositivo e della residenza per artisti del
museo di arte contemporanea, e si collocava terza in graduatoria dopo
l’aggiudicataria Brancaccio Costruzioni S.p.A. ed il Consorzio Cooperative
Costruzioni CCC Società Cooperativa ;
- il medesimo impugna il
provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Brancaccio
Costruzioni, reso con delibera del consiglio di amministrazione della
Fondazione n. 26 del 16 maggio 2014, e gli altri atti di gara in epigrafe
indicati, sostenendo che avrebbe meritato, con riguardo al coefficiente A2
dell’offerta prezzo, cinque punti anziché gli zero punti attribuiti, con
conseguente emersione, in capo all’operato della stazione appaltante, di
vari vizi di violazione di legge e di eccesso di potere;
- alla domanda
di annullamento sono accluse le istanze di accertamento e di condanna al
risarcimento dei danni meglio in epigrafe specificate;
- parte
ricorrente, nell’insistere per l’accoglimento delle sue pretese, evidenzia
che l’assegnazione di ulteriori cinque punti le avrebbe permesso di
conseguire l’aggiudicazione scavalcando le posizioni in graduatoria delle
due imprese che la precedono;
Rilevato che:
- il consorzio
ricorrente ha presentato una riduzione del corrispettivo per le spese
tecniche (coefficiente A2 dell’offerta prezzo) pari al 40%;
- l’art. 2
del disciplinare di gara, paragrafo “valutazione degli elementi di natura
quantitativa”, contempla le seguenti clausole con riferimento al
coefficiente A2: a) il punteggio massimo, pari a cinque, è attribuito al
concorrente che ha formulato il prezzo più basso; b) “Ai sensi dell’art.
266, c. 1, lettera c1) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. il ribasso
percentuale unico da applicarsi al corrispettivo a percentuale per le
prestazioni e per le spese conglobate previste dalle tariffe professionali
(ex d.m. 04.042001, art. 2, legge 248/2006 e 92, d.lgs. 163/2006), posto a
base di gara, non potrà essere superiore alla percentuale del 30%. In caso
di ribasso unico superiore alla percentuale limite sopra delineata,
l’offerta economica non sarà presa in considerazione.”;
- l’art. 266,
comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 207/2010 così recita: “una busta
contenente l’offerta economica costituita da: 1) ribasso percentuale
unico, definito con le modalità previste dall’articolo 262, comma 3, in
misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel
bando in relazione alla tipologia dell’intervento; (…).”;
- nel verbale
di gara del 19 marzo 2014, la commissione giudicatrice ha conclusivamente
così motivato l’attribuzione di zero punti al coefficiente A2 dell’offerta
prezzo prodotta dal ricorrente: “Tutto ciò premesso a questo punto la
Commissione, avendo rilevato che le ditte Research e Tecnores hanno
presentato un ribasso superiore al limite del 30% di cui al Disciplinare
di gara, in applicazione della lex specialis di gara non prende in
considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio le predette
offerte.”;
- alla luce del ribasso presentato e della disciplina di
gara, il gravame si presenta infondato nel merito e ciò esime il Collegio
dal procedere allo scrutinio delle eccezioni di rito opposte dalle difese
di parte resistente e delle imprese controinteressate;
Considerato, in
dettaglio, che:
- non si presenta condivisibile la prima censura, con
cui il ricorrente, nel lamentare la violazione del disciplinare di gara,
del principio comunitario di proporzionalità e dei criteri ermeneutici
indicati negli artt. 1362 e ss. del codice civile, assume che “per come è
stata scritta, la clausola di lex specialis relativa al ribasso economico
investiva il Seggio di un mero potere “correttivo” autorizzandolo a non
tenere in considerazione l’offerta economica nella sola parte in cui essa
superi il tetto massimo previsto”, con conseguente automatica riduzione
della stessa al “30% dell’importo previsto a base d’asta”;
- infatti,
non è individuabile alcun potere correttivo nella clausola del
disciplinare che fissa il limite massimo consentito per la riduzione del
corrispettivo per le spese tecniche, la quale invece espressamente
dispone, con dettato univoco, che il ribasso superiore al 30% rende la
relativa offerta economica integralmente non valutabile ai fini del
punteggio e, quindi, pari a zero;
- né vale invocare il principio di
proporzionalità od i canoni civilistici atti a dirimere dubbi
interpretativi in sede contrattuale, giacchè la clausola del disciplinare
in questione è assolutamente chiara nel sanzionare con punteggio nullo
l’offerta economica per le spese tecniche connotata da ribasso eccedente
il 30%, per cui nessun adattamento interpretativo è nella specie
reclamabile per consentire un’applicazione della lex specialis quanto più
rispettosa possibile del suddetto principio e della reale intenzione della
stazione appaltante;
- non ha pregio nemmeno la seconda ed ultima
censura, dedotta in via subordinata, con la quale il ricorrente
stigmatizza il contrasto fra la clausola di disciplinare in questione e
l’art. 266, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 207/2010, il quale, nel
limitarsi “a stabilire la “regola”, astenendosi dal qualificarne la
“sanzione””, consentirebbe implicitamente al seggio di gara di correggere
l’offerta economica riconducendola al massimo ribasso consentito;
-
difatti, la sanzione dell’inutilità, ai fini del punteggio, dell’offerta
con ribasso eccedente il limite fissato nella lex specialis è insita
nell’enunciato della stessa disposizione in commento, laddove l’utilizzo
dell’espressione “in misura comunque non superiore alla percentuale” dà
conto della volontà del normatore di escludere in assoluto la
valorizzabilità delle offerte con ribasso oltre soglia;
- non solo la
lettera della disposizione regolamentare milita in tal senso, ma anche la
sua ratio, se solo si pone mente al fatto che essa trova giustificazione
nell’esigenza di garantire la qualità delle prestazioni, qualità che
sarebbe minata da eccessivi ribassi, come testualmente evidenziato nella
stessa premessa al d.P.R. n. 207/2010 (cfr. quintultimo periodo);
- ad
ogni modo, come già accennato in sede cautelare, la censura in esame
predica un’interpretazione della norma regolamentare che la rende alla
fine confliggente con i fondamentali principi di par condicio e di
immodificabilità dell’offerta, poiché esige, nel pretendere la
rimodulazione ufficiosa di quanto offerto, un’inammissibile potestà della
stazione appaltante di sostituirsi alla volontà negoziale della ditta
concorrente cristallizzata nello specifico ribasso proposto;
Ritenuto,
in conclusione, che:
- resistendo gli atti impugnati a tutte le censure
prospettate, la domanda di annullamento degli stessi deve essere rigettata
per infondatezza;
- analoga sorte subiscono le connesse domande di
accertamento e di condanna al risarcimento dei danni, non essendosi
verificata la presupposta illegittimità dell’affidamento in favore della
società aggiudicataria;
- il ricorso deve essere in toto respinto,
mentre sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della novità della
vicenda contenziosa, per disporre lì’integrale compensazione tra le parti
delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo
Corciulo, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2014
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