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T.A.R. CAMPANIA - SALERNO - SEZIONE I - Sentenza 10 settembre 2014 n. 1525
Pres. Francesco Mele, est. Giovanni Grasso
Idrostrade S.r.l. e Vm Costruzioni S.r.l. (Avv. Maria Cristina Lenoci) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Provincia di Salerno (Avv.ti Ugo Cornetta e Marina Tosini), Consorzio Stabile del Mediterraneo S.C.A.R.L. (Avv. Marcello Fortunato), Gef S.r.l. (Avv. Marcello Giuseppe Feola), Impresa Costruzioni G.Fabio Guerra, Gorrasi Costruzioni S.r.l., T.V.G. S.r.l. (non costituiti)


Giustizia amministrativa - Contratti con la P.A. - Ricorso - Concorrente non aggiudicatario - Doglianze volte a dimostrare che la sua offerta tecnica fosse migliore di quella altrui – Inammissibilità – Sussiste – Ragioni – Giudice – Sindacato di legittimità – Limite - Non può sostituirsi alla valutazione della Commissione

 

 

Nel processo amministrativo, in materia di contratti con la P.A., devono essere dichiarate inammissibili le doglianze con cui il concorrente non aggiudicatario cerchi di dimostrare che la sua offerta tecnica fosse, di fatto, migliore di quella altrui, mettendo a confronto le offerte sotto il profilo delle soluzioni proposte e tentando, per questa via, di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione di gara. Ed invero, il giudice di legittimità può bensì spingere il proprio accertamento, anche con l’eventuale apporto peritale, fino a controllare l'attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate dalla P.A., ma non può sostituirsi ad essa in tale apprezzamento ed ignorare che, nel campo delle applicazione delle norme tecniche, deve distinguersi tra legittimità e merito.(Nel caso di specie, il TAR Campania, rilevata l’inammissibilità delle doglianze prospettate in giudizio con le quali il ricorrente ha tentato di ventilare la possibilità di un difforme ed alternativo apprezzamento, nel merito tecnico, delle proposte progettuali concorrenzialmente formulate, ha rigettato il ricorso)

 

 

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(1) cfr: ex permultis e da ultimo, Cons Stato, 18 ottobre 2013, n. 5051.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 522 del 2014, proposto da: Idrostrade S.r.l. e Vm Costruzioni S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto in Salerno, alla via Vernieri,46 c/o Avv. Maurino;

contro



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; Provincia di Salerno, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Ugo Cornetta e Marina Tosini, con domicilio eletto in Salerno, al l.go De Pioppi, n. 1;

nei confronti di



Consorzio Stabile del Mediterraneo S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, n. 31; Gef S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto in Salerno, alla via G. V. Quaranta n. 5; Impresa Costruzioni G.Fabio Guerra, Gorrasi Costruzioni S.r.l., T.V.G. S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

per l'annullamento



del decreto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania-Molise prot.n.2834 del 28.1.2014 recante l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento dei lavori “del grande progetto risanamento ambientale dei corpi superficiali della provincia di Salerno-comparto n.2 area Calore-Testene-Alento con progettazione esecutiva a carico dell'impresa”

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Provincia di Salerno e di Consorzio Stabile del Mediterraneo S.C.A.R.L. e di Gef S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO



1.- Con ricorso notificato in data 3 marzo 2014 e ritualmente depositato il 4 marzo successivo, le società ricorrenti premettevano che, con bando pubblicato sulla GUCE in data 9.8.2013, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, all'uopo delegato dalla Provincia di Salerno giusta la convenzione rep. n. 7429 del 13.3.2013, aveva indetto la procedura per l'affidamento dei lavori del “GRANDE PROGETTO "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno Comparto n. 2 Area Calore — Testene — Alento con progettazione esecutiva a carico dell'impresa” , da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Precisavano, per quanto di interesse, che la lex specialis di procedura aveva imposto ai partecipanti di redigere un progetto esecutivo migliorativo sulla scorta delle indicazioni di massima fornite dal progetto definitivo posto a base di gara in vista del perseguimento degli obiettivi di "riequilibrio" ambientale e di valorizzazione del territorio salernitano, mediante un intervento di miglioramento e sanificazione delle acque nell'ambito del Programma POR — FERS Campania 2007-2013.
Esponevano che, nel corso delle prime due sedute di gara, la Commissione, nominata con
nota provveditoriale n. 1349 del 22.10.2013, aveva proceduto all'esame della documentazione presentata dai candidati a corredo delle proprie offerte ed all'apertura delle buste "B — offerta tecnica", per poi proseguire con il vaglio di queste ultime in cinque successive sedute riservate.
In particolare, nella seduta di cui al verbale n. 1/Ris del 14.11.2013, richiamando quanto previsto al riguardo dal Disciplinare di gara, l'Organo di valutazione aveva ricordato che «le proposte tecniche» avrebbero dovuto «essere esclusivamente migliorative del progetto definitivo» e «non comportare alcun aggravio di costi, direttamente o in modo indotto, per l'Amministrazione appaltante», precisando che laddove «un'offerta tecnica» fosse risultata «parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative relative ad uno o più dei sub elementi di valutazione, al concorrente sarebbe stato «attribuito coefficiente zero in corrispondenza del relativo sub elemento di valutazione».
Nella successiva seduta riservata del 27.11.2013, la Commissione aveva avviato le proprie operazioni di scrutinio, partendo proprio dall'offerta del RTI ricorrente, in proposito rilevando:
- «per il criterio "T2" (miglioramento delle opere di raccolta delle acque piovane) ... un accurato studio riguardante le acque bianche del comune di Agropoli e del comune di Perdifumo .. attraverso una verifica idraulica dell'intera rete»;
- «per il criterio "T3" (mitigazione dell'impatto ambientale del recapito finale con miglioramento dell'inserimento ambientale) ... un intervento di mitigazione dell'impatto ambientale attraverso la fornitura e posa in opera di n. 12 vasche di trattamento delle acque di prima pioggia»;
- «riguardo al criterio "T4" (mitigazione dell'impatto di cantiere)», la previsione si «migliorie riguardanti la riduzione dell'impatto dei cantieri sul traffico veicolare e nell'esecuzione degli scavi (...tecnica dello spigni-tubo)>>, segnalando, per di più, «l'attenzione» prestata dal concorrente «agli aspetti dell'impatto archeologico con l'utilizzo di tecniche di archeologia preventiva».
Le operazioni di valutazione erano, quindi, proseguite nelle successive sedute riservate del 9.12.2013, in cui la Commissione aveva deciso di «riprendere nuovamente l'esame di tutti i criteri già esaminati nella precedente seduta» in riferimento alle odierne deducenti, evidenziandone gli ulteriori "meriti", per poi passare in rassegna le offerte degli altri candidati, e dell'11.12.2013 in cui sono stati presi in considerazione i parametri "T5" («Vantaggi economici derivanti all'Amministrazione») "T6" («Trattamento del materiale di risulta») ed elencati i "vantaggi" derivanti dall'attuazione dell'uno piuttosto che dell'altro progetto.
L'iter valutativo delle offerte tecniche si era infine concluso nella seduta del 17.12.2013, all'esito della quale la Commissione aveva attribuito a ciascun concorrente rimasto "in lizza" un coefficiente complessivo, assegnando al Raggruppamento capeggiato da Idrostrade 48,99 punti, di contro ai 50,58 del Consorzio del Mediterraneo che si collocava, dunque, primo in graduatoria.
Passate, quindi, al vaglio le offerte economiche, con la nota provveditoriale impugnata era stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio del Mediterraneo, con un punteggio complessivo di 84,18, di cui 30 per il ribasso percentuale del 29,588% offerto, pari ad Euro 6.027.868,73 di cui 5.836.939,30 per i lavori a misura e a corpo previsti nel progetto di gara e per le migliorie offerte.
Al consorzio capeggiato dalla ricorrente Idrostrade era stato, per contro, attribuito un punteggio complessivo di 71,84, che la aveva collocata al quinto posto della graduatoria.
Sulle esposte premesse, assumendo che il punteggio attribuito alla offerta tecnica fosse assolutamente sproporzionato (così come quello di 48.29 e di 48,20 punti, accordati rispettivamente alle proposte del RTI con Gorrasi Costruzioni e della G.E.F. S.r.l.) giacché, in tesi, illogicamente attributivo dei coefficienti di valutazione di cui ai criteri -T2", -T3" e -T5" che non avrebbero dovuto essere invece computati in loro favore, proponevano l’epigrafato ricorso, finalizzato all’annullamento, per quanto di interesse, della procedura, con conseguente scorrimento della graduatoria ed aggiudicazione della gara in proprio favore, salvo il diritto al risarcimento del danno per equivalente.
2.- A sostegno del gravame, al preordinato fine di evidenziare la dedotta incongruità dei punteggi attribuiti, analizzavano criticamente la valutazione condotta dalla Commissione alla luce dei parametri di giudizio dalla stessa seguiti in modo asseritamente erroneo.
2.1.- In particolare, quanto al criterio T2 (per il quale il Disciplinare prevedeva l'attribuzione di un massimo di 15 punti per le soluzioni progettuali implicanti il «miglioramento delle opere di raccolta delle acque piovane tramite ottimizzazione ed integrazione della posizione e tipologia degli organi di caplazione oltre che del raccordo con la pavimentazione esistente, nonché tra gli organi di captazione esistenti e le nuove condotte» nonché la «sistemazione», il «rifacimento e/o (1’)integrazione delle scoline laterali e dei marciapiedi, allo scopo di migliorare il sistema di raccolta per alcuni tratti stradali interessati da nuove condotte di progetto», ritenevano, all’esito del confronto comparativo delle diverse proposte progettuali, che l'assegnazione di tali punteggi da parte dell'Organo di valutazione fosse assolutamente scriteriata ed irragionevole, atteso che le proposte delle concorrenti non solo sarebbero risultate asseritamente non migliorative rispetto alle soluzioni di base previste nel progetto definitivo posto a base di gara, ma denotavano per di più uno studio assai lacunoso e disattento sia delle problematiche connesse alla realizzazione delle opere in questione sia del medesimo progetto definitivo redatto dall'Amministrazione.
Nessuna delle odierne controinteressate avrebbe, invero, "arguito" che il progetto delle tubazioni per la nuova rete fognaria delle acque bianche nel comune di Agropoli era basato su un calcolo idraulico approssimativo ed afferente unicamente alle condotte con diametro di 800mm.: di tal che i rispettivi progetti, a differenza di quello delle ricorrenti, erano stati formulati senza tenere conto della indispensabile modifica dimensionale delle tubature, in tesi non sufficienti a contenere il volume di acqua in caso di forti piogge.
Sotto distinto profilo, solo le ricorrenti avevano evidenziato come la previsione dell'esecuzione di parte delle opere oggetto d'appalto su terreni privati costituisse ex se un gravissimo impedimento alla loro solerte realizzazione, per l’effetto proponendo di dislocare il tracciato su aree di proprietà pubblica al fine di migliorare la “cantierabilità” del progetto esecutivo, sì da eliminare in radice le problematiche scaturenti dall'avvio di procedure espropriative o di altre pratiche “burocratiche” che si sarebbero rese necessarie per ottenere i permessi di attraversamento delle reti pubbliche nei terreni privati.
2.2.- Quanto al criterio T3, che prevedeva l'attribuzione di un massimo di dieci punti per le migliorie concernenti la “mitigazione dell'impatto ambientale del recapito finale, con miglioramento dell'inserimento ambientale e delle armonizzazioni delle componenti visibili e della mitigazione ambientale del recapito finale”, osservavano, sempre all’esito di un critico confronto comparativo delle diverse proposte progettuali, come solo le ricorrenti si fossero curate di predisporre, come asseritamente necessario, interventi di integrazione e di adeguamento dei sistemi di trattamento esistenti in modo da renderli idonei a garantire il rispetto dei limiti di immissione nei corpi idrici superficiali di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e predisporre un sistema di depurazione delle acque meteoriche stradali defluenti nel centro urbano.
2.3.- Quanto al criterio T5, che prevedeva l'attribuzione di un massimo di 10 punti per «Vantaggi economici derivanti all'Amministrazione Comunale in relazione e migliorie proposte con riferimento alla facilità di manutenzione ed alla maggiore economia di gestione, alla manutenzione e funzionalità dei recapiti esistenti», con la specificazione che sarebbero state «valutate le migliorie relative alle finiture per garantire la tenuta idraulica dei manufatti, l'accessibilità degli stessi, i miglioramenti in termini di sistemi di giunzione e di eventuali rivestimenti protettivi interni, i provvedimenti e dispositivi tecnologici atti ad assicurare il completo controllo della sicurezza ed efficienza degli impianti e sull'efficienza funzionale delle condotte fognarie» , ritenevano che le controinteressate avessero presentato presentato delle soluzioni mal progettate oltreché contra ius che, da un lato, avrebbero esposto l'intera rete fognaria a gravi pericoli esondativi e che, dall'altro, sarebbero in concreto risultate di assai difficoltosa “cantierabilità”.
3.- Nel rituale contraddittorio con l’Amministrazione statale e quella provinciale, nonché delle imprese controinteressate, alla pubblica udienza del 19 giugno 2014, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO



1.- Il ricorso non è fondato e merita di essere respinto.
Vale, in via liminare, rammentare come, secondo il comune intendimento giurisprudenziale, in relazione alle procedure evidenziali (segnatamente di quelle da aggiudicarsi giusta il criterio tecnico-discrezionale della offerta economicamente più vantaggiosa) il giudice di legittimità può bensì spingere il proprio accertamento, anche con l’eventuale apporto peritale, fino a controllare l'attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate dalla P.A., ma non può sostituirsi ad essa in tale apprezzamento ed ignorare che, nel campo delle applicazione delle norme tecniche, deve distinguersi tra legittimità e merito.
Per tal via, a fronte dei giudizi tecnici espressi dalla Commissione di gara, devono riguardarsi come inammissibili le censure che non si risolvano nella plausibile prospettazione ed evidenziazione di emergenti illogicità o travisamenti degli stessi, ma mirino, in sostanza, a sostituire il giudizio della Commissione, avente di per sé obiettivi margini di opinabilità, con il proprio giudizio.
Vanno, quindi, dichiarate inammissibili le doglianze con cui il concorrente non aggiudicatario cerchi di dimostrare che la sua offerta tecnica fosse, di fatto, migliore di quella altrui, mettendo a confronto le offerte sotto profili delle soluzioni proposte e tentando, per questa via, di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione di gara (cfr, ex permultis e da ultimo, Cons Stato, 18 ottobre 2013, n. 5051).
L’esposizione, nella narrativa in fatto che precede, della natura e consistenza delle articolate doglianze fa per l’appunto di per sé palese che l’apprezzamento critico dei giudizi espressi dalla commissione valutatrice in ordine all’applicazione dei criteri ed alla applicazione dei punteggi si è, di fatto, risolto nel tentativo, per quanto abilmente argomentato, di ventilare, all’esito di un rinnovato e censorio giudizio comparativo, la possibilità di un difforme ed alternativo apprezzamento, nel merito tecnico, delle proposte progettuali concorrenzialmente formulate.
2.- Per le esposte ragioni, di là da ogni altro rilievo, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia – proprio in considerazione della particolare complessità della materia e dei profili tecnici dibattuti – giustificate ragioni per disporre, tra le parti costituite, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente FF
Francesco Gaudieri, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014





 

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