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n. 11-2014 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - SALERNO -
SEZIONE I - Sentenza 10 settembre 2014 n. 1525
Pres. Francesco
Mele, est. Giovanni Grasso
Idrostrade S.r.l. e Vm Costruzioni S.r.l.
(Avv. Maria Cristina Lenoci) c. Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Provincia di Salerno
(Avv.ti Ugo Cornetta e Marina Tosini), Consorzio Stabile del Mediterraneo
S.C.A.R.L. (Avv. Marcello Fortunato), Gef S.r.l. (Avv. Marcello Giuseppe
Feola), Impresa Costruzioni G.Fabio Guerra, Gorrasi Costruzioni S.r.l.,
T.V.G. S.r.l. (non costituiti) |
Giustizia amministrativa - Contratti con la P.A. -
Ricorso - Concorrente non aggiudicatario - Doglianze volte a dimostrare
che la sua offerta tecnica fosse migliore di quella altrui –
Inammissibilità – Sussiste – Ragioni – Giudice – Sindacato di legittimità
– Limite - Non può sostituirsi alla valutazione della Commissione
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Nel processo amministrativo, in materia di contratti con
la P.A., devono essere dichiarate inammissibili le doglianze con cui il
concorrente non aggiudicatario cerchi di dimostrare che la sua offerta
tecnica fosse, di fatto, migliore di quella altrui, mettendo a confronto
le offerte sotto il profilo delle soluzioni proposte e tentando, per
questa via, di sostituire la propria valutazione a quella della
Commissione di gara. Ed invero, il giudice di legittimità può bensì
spingere il proprio accertamento, anche con l’eventuale apporto peritale,
fino a controllare l'attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate
dalla P.A., ma non può sostituirsi ad essa in tale apprezzamento ed
ignorare che, nel campo delle applicazione delle norme tecniche, deve
distinguersi tra legittimità e merito.(Nel caso di specie, il TAR
Campania, rilevata l’inammissibilità delle doglianze prospettate in
giudizio con le quali il ricorrente ha tentato di ventilare la possibilità
di un difforme ed alternativo apprezzamento, nel merito tecnico, delle
proposte progettuali concorrenzialmente formulate, ha rigettato il
ricorso)
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(1) cfr: ex permultis e da ultimo, Cons Stato, 18
ottobre 2013, n. 5051. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 522 del
2014, proposto da: Idrostrade S.r.l. e Vm Costruzioni S.r.l., in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
difesi dall'avv. Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto in Salerno,
alla via Vernieri,46 c/o Avv. Maurino;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;
Provincia di Salerno, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Ugo Cornetta e Marina Tosini, con
domicilio eletto in Salerno, al l.go De Pioppi, n. 1;
nei confronti di
Consorzio Stabile del Mediterraneo
S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio
eletto in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, n. 31; Gef S.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avv. Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto in Salerno,
alla via G. V. Quaranta n. 5; Impresa Costruzioni G.Fabio Guerra, Gorrasi
Costruzioni S.r.l., T.V.G. S.r.l., in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche Campania-Molise prot.n.2834 del 28.1.2014 recante
l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento dei lavori “del
grande progetto risanamento ambientale dei corpi superficiali della
provincia di Salerno-comparto n.2 area Calore-Testene-Alento con
progettazione esecutiva a carico dell'impresa”
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e di Provincia di Salerno e di Consorzio Stabile del
Mediterraneo S.C.A.R.L. e di Gef S.r.l.;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO
1.- Con ricorso notificato in data 3 marzo 2014 e
ritualmente depositato il 4 marzo successivo, le società ricorrenti
premettevano che, con bando pubblicato sulla GUCE in data 9.8.2013, il
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il
Molise, all'uopo delegato dalla Provincia di Salerno giusta la convenzione
rep. n. 7429 del 13.3.2013, aveva indetto la procedura per l'affidamento
dei lavori del “GRANDE PROGETTO "Risanamento ambientale dei corpi idrici
superficiali della Provincia di Salerno Comparto n. 2 Area Calore —
Testene — Alento con progettazione esecutiva a carico dell'impresa” , da
aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa
Precisavano, per quanto di interesse, che la lex
specialis di procedura aveva imposto ai partecipanti di redigere un
progetto esecutivo migliorativo sulla scorta delle indicazioni di massima
fornite dal progetto definitivo posto a base di gara in vista del
perseguimento degli obiettivi di "riequilibrio" ambientale e di
valorizzazione del territorio salernitano, mediante un intervento di
miglioramento e sanificazione delle acque nell'ambito del Programma POR —
FERS Campania 2007-2013.
Esponevano che, nel corso delle prime due
sedute di gara, la Commissione, nominata con
nota provveditoriale n.
1349 del 22.10.2013, aveva proceduto all'esame della documentazione
presentata dai candidati a corredo delle proprie offerte ed all'apertura
delle buste "B — offerta tecnica", per poi proseguire con il vaglio di
queste ultime in cinque successive sedute riservate.
In particolare,
nella seduta di cui al verbale n. 1/Ris del 14.11.2013, richiamando quanto
previsto al riguardo dal Disciplinare di gara, l'Organo di valutazione
aveva ricordato che «le proposte tecniche» avrebbero dovuto «essere
esclusivamente migliorative del progetto definitivo» e «non comportare
alcun aggravio di costi, direttamente o in modo indotto, per
l'Amministrazione appaltante», precisando che laddove «un'offerta tecnica»
fosse risultata «parziale, per la mancata presentazione di proposte di
varianti migliorative relative ad uno o più dei sub elementi di
valutazione, al concorrente sarebbe stato «attribuito coefficiente zero in
corrispondenza del relativo sub elemento di valutazione».
Nella
successiva seduta riservata del 27.11.2013, la Commissione aveva avviato
le proprie operazioni di scrutinio, partendo proprio dall'offerta del RTI
ricorrente, in proposito rilevando:
- «per il criterio "T2"
(miglioramento delle opere di raccolta delle acque piovane) ... un
accurato studio riguardante le acque bianche del comune di Agropoli e del
comune di Perdifumo .. attraverso una verifica idraulica dell'intera
rete»;
- «per il criterio "T3" (mitigazione dell'impatto ambientale del
recapito finale con miglioramento dell'inserimento ambientale) ... un
intervento di mitigazione dell'impatto ambientale attraverso la fornitura
e posa in opera di n. 12 vasche di trattamento delle acque di prima
pioggia»;
- «riguardo al criterio "T4" (mitigazione dell'impatto di
cantiere)», la previsione si «migliorie riguardanti la riduzione
dell'impatto dei cantieri sul traffico veicolare e nell'esecuzione degli
scavi (...tecnica dello spigni-tubo)>>, segnalando, per di più,
«l'attenzione» prestata dal concorrente «agli aspetti dell'impatto
archeologico con l'utilizzo di tecniche di archeologia preventiva».
Le
operazioni di valutazione erano, quindi, proseguite nelle successive
sedute riservate del 9.12.2013, in cui la Commissione aveva deciso di
«riprendere nuovamente l'esame di tutti i criteri già esaminati nella
precedente seduta» in riferimento alle odierne deducenti, evidenziandone
gli ulteriori "meriti", per poi passare in rassegna le offerte degli altri
candidati, e dell'11.12.2013 in cui sono stati presi in considerazione i
parametri "T5" («Vantaggi economici derivanti all'Amministrazione») "T6"
(«Trattamento del materiale di risulta») ed elencati i "vantaggi"
derivanti dall'attuazione dell'uno piuttosto che dell'altro
progetto.
L'iter valutativo delle offerte tecniche si era infine
concluso nella seduta del 17.12.2013, all'esito della quale la Commissione
aveva attribuito a ciascun concorrente rimasto "in lizza" un coefficiente
complessivo, assegnando al Raggruppamento capeggiato da Idrostrade 48,99
punti, di contro ai 50,58 del Consorzio del Mediterraneo che si collocava,
dunque, primo in graduatoria.
Passate, quindi, al vaglio le offerte
economiche, con la nota provveditoriale impugnata era stata disposta
l’aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio del Mediterraneo, con
un punteggio complessivo di 84,18, di cui 30 per il ribasso percentuale
del 29,588% offerto, pari ad Euro 6.027.868,73 di cui 5.836.939,30 per i
lavori a misura e a corpo previsti nel progetto di gara e per le migliorie
offerte.
Al consorzio capeggiato dalla ricorrente Idrostrade era stato,
per contro, attribuito un punteggio complessivo di 71,84, che la aveva
collocata al quinto posto della graduatoria.
Sulle esposte premesse,
assumendo che il punteggio attribuito alla offerta tecnica fosse
assolutamente sproporzionato (così come quello di 48.29 e di 48,20 punti,
accordati rispettivamente alle proposte del RTI con Gorrasi Costruzioni e
della G.E.F. S.r.l.) giacché, in tesi, illogicamente attributivo dei
coefficienti di valutazione di cui ai criteri -T2", -T3" e -T5" che non
avrebbero dovuto essere invece computati in loro favore, proponevano
l’epigrafato ricorso, finalizzato all’annullamento, per quanto di
interesse, della procedura, con conseguente scorrimento della graduatoria
ed aggiudicazione della gara in proprio favore, salvo il diritto al
risarcimento del danno per equivalente.
2.- A sostegno del gravame, al
preordinato fine di evidenziare la dedotta incongruità dei punteggi
attribuiti, analizzavano criticamente la valutazione condotta dalla
Commissione alla luce dei parametri di giudizio dalla stessa seguiti in
modo asseritamente erroneo.
2.1.- In particolare, quanto al criterio T2
(per il quale il Disciplinare prevedeva l'attribuzione di un massimo di 15
punti per le soluzioni progettuali implicanti il «miglioramento delle
opere di raccolta delle acque piovane tramite ottimizzazione ed
integrazione della posizione e tipologia degli organi di caplazione oltre
che del raccordo con la pavimentazione esistente, nonché tra gli organi di
captazione esistenti e le nuove condotte» nonché la «sistemazione», il
«rifacimento e/o (1’)integrazione delle scoline laterali e dei
marciapiedi, allo scopo di migliorare il sistema di raccolta per alcuni
tratti stradali interessati da nuove condotte di progetto», ritenevano,
all’esito del confronto comparativo delle diverse proposte progettuali,
che l'assegnazione di tali punteggi da parte dell'Organo di valutazione
fosse assolutamente scriteriata ed irragionevole, atteso che le proposte
delle concorrenti non solo sarebbero risultate asseritamente non
migliorative rispetto alle soluzioni di base previste nel progetto
definitivo posto a base di gara, ma denotavano per di più uno studio assai
lacunoso e disattento sia delle problematiche connesse alla realizzazione
delle opere in questione sia del medesimo progetto definitivo redatto
dall'Amministrazione.
Nessuna delle odierne controinteressate avrebbe,
invero, "arguito" che il progetto delle tubazioni per la nuova rete
fognaria delle acque bianche nel comune di Agropoli era basato su un
calcolo idraulico approssimativo ed afferente unicamente alle condotte con
diametro di 800mm.: di tal che i rispettivi progetti, a differenza di
quello delle ricorrenti, erano stati formulati senza tenere conto della
indispensabile modifica dimensionale delle tubature, in tesi non
sufficienti a contenere il volume di acqua in caso di forti
piogge.
Sotto distinto profilo, solo le ricorrenti avevano evidenziato
come la previsione dell'esecuzione di parte delle opere oggetto d'appalto
su terreni privati costituisse ex se un gravissimo impedimento alla
loro solerte realizzazione, per l’effetto proponendo di dislocare il
tracciato su aree di proprietà pubblica al fine di migliorare la
“cantierabilità” del progetto esecutivo, sì da eliminare in radice le
problematiche scaturenti dall'avvio di procedure espropriative o di altre
pratiche “burocratiche” che si sarebbero rese necessarie per ottenere i
permessi di attraversamento delle reti pubbliche nei terreni
privati.
2.2.- Quanto al criterio T3, che prevedeva l'attribuzione di
un massimo di dieci punti per le migliorie concernenti la “mitigazione
dell'impatto ambientale del recapito finale, con miglioramento
dell'inserimento ambientale e delle armonizzazioni delle componenti
visibili e della mitigazione ambientale del recapito finale”, osservavano,
sempre all’esito di un critico confronto comparativo delle diverse
proposte progettuali, come solo le ricorrenti si fossero curate di
predisporre, come asseritamente necessario, interventi di integrazione e
di adeguamento dei sistemi di trattamento esistenti in modo da renderli
idonei a garantire il rispetto dei limiti di immissione nei corpi idrici
superficiali di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e predisporre un sistema di
depurazione delle acque meteoriche stradali defluenti nel centro
urbano.
2.3.- Quanto al criterio T5, che prevedeva l'attribuzione di un
massimo di 10 punti per «Vantaggi economici derivanti all'Amministrazione
Comunale in relazione e migliorie proposte con riferimento alla facilità
di manutenzione ed alla maggiore economia di gestione, alla manutenzione e
funzionalità dei recapiti esistenti», con la specificazione che sarebbero
state «valutate le migliorie relative alle finiture per garantire la
tenuta idraulica dei manufatti, l'accessibilità degli stessi, i
miglioramenti in termini di sistemi di giunzione e di eventuali
rivestimenti protettivi interni, i provvedimenti e dispositivi tecnologici
atti ad assicurare il completo controllo della sicurezza ed efficienza
degli impianti e sull'efficienza funzionale delle condotte fognarie» ,
ritenevano che le controinteressate avessero presentato presentato delle
soluzioni mal progettate oltreché contra ius che, da un lato,
avrebbero esposto l'intera rete fognaria a gravi pericoli esondativi e
che, dall'altro, sarebbero in concreto risultate di assai difficoltosa
“cantierabilità”.
3.- Nel rituale contraddittorio con l’Amministrazione
statale e quella provinciale, nonché delle imprese controinteressate, alla
pubblica udienza del 19 giugno 2014, sulle reiterate conclusioni dei
difensori delle parti costituite la causa veniva riservata per la
decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso non è fondato e merita di essere
respinto.
Vale, in via liminare, rammentare come, secondo il comune
intendimento giurisprudenziale, in relazione alle procedure evidenziali
(segnatamente di quelle da aggiudicarsi giusta il criterio
tecnico-discrezionale della offerta economicamente più vantaggiosa) il
giudice di legittimità può bensì spingere il proprio accertamento, anche
con l’eventuale apporto peritale, fino a controllare l'attendibilità delle
valutazioni tecniche effettuate dalla P.A., ma non può sostituirsi ad essa
in tale apprezzamento ed ignorare che, nel campo delle applicazione delle
norme tecniche, deve distinguersi tra legittimità e merito.
Per tal
via, a fronte dei giudizi tecnici espressi dalla Commissione di gara,
devono riguardarsi come inammissibili le censure che non si risolvano
nella plausibile prospettazione ed evidenziazione di emergenti illogicità
o travisamenti degli stessi, ma mirino, in sostanza, a sostituire il
giudizio della Commissione, avente di per sé obiettivi margini di
opinabilità, con il proprio giudizio.
Vanno, quindi, dichiarate
inammissibili le doglianze con cui il concorrente non aggiudicatario
cerchi di dimostrare che la sua offerta tecnica fosse, di fatto, migliore
di quella altrui, mettendo a confronto le offerte sotto profili delle
soluzioni proposte e tentando, per questa via, di sostituire la propria
valutazione a quella della Commissione di gara (cfr, ex permultis e
da ultimo, Cons Stato, 18 ottobre 2013, n. 5051).
L’esposizione, nella
narrativa in fatto che precede, della natura e consistenza delle
articolate doglianze fa per l’appunto di per sé palese che l’apprezzamento
critico dei giudizi espressi dalla commissione valutatrice in ordine
all’applicazione dei criteri ed alla applicazione dei punteggi si è, di
fatto, risolto nel tentativo, per quanto abilmente argomentato, di
ventilare, all’esito di un rinnovato e censorio giudizio comparativo, la
possibilità di un difforme ed alternativo apprezzamento, nel merito
tecnico, delle proposte progettuali concorrenzialmente formulate.
2.-
Per le esposte ragioni, di là da ogni altro rilievo, il ricorso deve
essere respinto.
Sussistono, tuttavia – proprio in considerazione della
particolare complessità della materia e dei profili tecnici dibattuti –
giustificate ragioni per disporre, tra le parti costituite, l’integrale
compensazione di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio
del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco
Mele, Presidente FF
Francesco Gaudieri, Consigliere
Giovanni Grasso,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
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