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n. 11-2014 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE III - Sentenza 11 novembre 2014 n. 5789
Pres. Sabato
Guadagno, est. Gianmario Palliggiano
Isabella Delli Santi, Maria
Francesca Crino, Antonio Chiariello, Adele De Quattro, Nunzia Pantaleo,
Domenico Sorrentino, Sabato De Chiara, Gerardina Del Vecchio,
Mariagabriella Smith, Mirella Russo, Emilia Ciarcia, Simona Ciotola,
Salvatore Ciliberto, Luigi Fiore, Patrizia De Stefano, Simona Pagano,
Carmela Esposito (Avv.ti Andrea Abbamonte e Claudio Cretella,) c. Regione
Campania (Avv. Rosaria Saturno) |
1. Pubblico impiego – Concorso – Regione Campania -
Procedura concorsuale indetta con determina n. 531/2004 – Sospensione in
autotutela –Legittimità – Sussiste - Ragioni
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2. Pubblico impiego – Concorso – Procedura concorsuale
non conclusa - Posizione di interesse dei partecipanti – Recessiva -
Esigenze prioritarie di contenimento della spesa pubblica – Sospensione
della procedura – Legittimità - Sussiste
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1. E’ legittimo il provvedimento con cui la Regione
Campania ha sospeso in autotutela la procedura concorsuale indetta con
determina n. 531/2004 per la copertura di n. 14 posti di categoria B/3, in
quanto non preceduta dalla rituale comunicazione preventiva prescritta
dall’art. 34-bis d. lgs. 165/2001, in tema di mobilità del personale,
finalizzata ad una migliore utilizzazione delle risorse umane ed un
doveroso contenimento della spesa pubblica.
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2. In materia di concorsi pubblici, la posizione di
interesse dei partecipanti ad una procedura pubblica di selezione non
ancora conclusa, qualificabile come mera aspettativa di fatto alla
definizione del relativo procedimento è recessiva rispetto alle esigenze
prioritarie di contenimento della spesa pubblica, in ragione delle quali
la P.A. può legittimamente sospendere la procedura concorsuale bandita
(1).(Nel caso di specie, il TAR Campania, in ragione di tali
considerazioni, ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato ed ha
pertanto respinto il ricorso)
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(1) cfr: Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2011, n.
4554; Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2005, n. 3401 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5025 del
2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Isabella Delli Santi,
Maria Francesca Crino, Antonio Chiariello, Adele De Quattro, Nunzia
Pantaleo, Domenico Sorrentino, Sabato De Chiara, Gerardina Del Vecchio,
Mariagabriella Smith, Mirella Russo, Emilia Ciarcia, Simona Ciotola,
Salvatore Ciliberto, Luigi Fiore, Patrizia De Stefano, Simona Pagano,
Carmela Esposito, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Abbamonte
e Claudio Cretella, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in
Napoli, via Melisurgo, n. 4,
contro
Regione Campania, in persona del Presidente
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Saturno, con
domicilio eletto presso in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso l’Avvocatura
Regionale;
per l'annullamento,
A) quanto al ricorso introduttivo, notificato
il 19 novembre 2012 e depositato il successivo 28:A.1.- della Nota Prot.
gen. 2012.0024188/P del 20 settembre 2012 del Segretario generale del
Consiglio Regionale della Campania
B) quanto al ricorso per motivi
aggiunti, notificato il 6 dicembre 2013 e depositato il successivo B.1.)
della determina dirigenziale n. 266 del 20 novembre 2013, pubblicata nel
BURC n. 66 del 25 novembre 2013;
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Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione
Campania;
Viste le memorie difensive;
Viste le ordinanze cautelari
n. 456 del 7 marzo 2013 e n. 129/2014 di questo TAR;Vista l’ordinanza di
appello cautelare n. 1655 del 16 aprile 2014 del Consiglio di
Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO
Con ricorso introduttivo, ritualmente notificato
e depositato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato la nota
del Segretario generale del Consiglio regionale della Campania, prot. gen.
2012.000234188/P del 20 settembre 2012.
Con tale nota, il Segretariato
– in risposta ad una diffida presentata dai ricorrenti medesimi – ha
comunicato la sospensione della procedura relativa al concorso per la
copertura di n. 14 posti di categoria B/3, profilo professionale
coadiutore amministrativo, indetto con determina n. 531 del 23 dicembre
2004; ciò in applicazione dell’art. 23, comma 13, L. reg. Campania n. 1
del 27 gennaio 2012.
Hanno dedotto le seguenti censure:
1.
Illegittimità della nota del consiglio regionale prot. gen. 2012.024188/P
del 20 settembre 2012; questione di illegittimità costituzionale dell’art.
23, comma 13, Legge reg. Campania n. 1 del 2012; violazione degli artt. 3,
97, comma 1 e comma 3, Cost. per lesione dei principi di imparzialità e
buon andamento.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza dell’8 marzo 2013, questo
TAR ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento
impugnato.
Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno
impugnato la determina dirigenziale n. 266/2013 on la quale la Regione ha
disposto la revoca in autotutela della determina dirigenziale n. 531 del
23 dicembre 2004.
Hanno dedotto le seguenti censure:1. incompetenza del
dirigente: violazione dell’art. 4 d. lgs. 165/2001; eccesso di potere per
contraddittorietà e carenza di motivazione; violazione del principio di
buona amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost.; violazione del giusto
procedimento; della legge reg. n. 20 del 2002;2. violazione dell’art. 3,
dell’art. 10-bis, dell’art. 21-novies L. n. 241/1990; eccesso di potere
per contraddittorietà; violazione del principio di eguaglianza, ai sensi
dell’art. 3 e 97 Cost.
Con ordinanza cautelare n. 129 del 24 gennaio
2014, il Tar ha respinto la richiesta di sospensione cautelare degli atti
impugnati. L’ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato, in sede
di appello cautelare, con ordinanza n. 1655 del 16 aprile 2014.
Alla
pubblica udienza del 9 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta per la
decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono
infondati.
L’art. 23, comma 13, Legge regione Campania n. 1 del 27
gennaio 2012, la Regione dispone che, “ai fini del contenimento della
spesa del personale le procedure concorsuali in atto presso il Consiglio
regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono sospese
per l’anno finanziario 2012.”.
2.- Orbene, la necessità per
l’amministrazione regionale di effettuare una ricognizione degli atti del
procedimento concorsuale in essere, per valutarne la coerenza con le
vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di
personale, con i vincoli posti dalla finanza pubblica.
Nel caso di
specie, infatti, l’amministrazione prima di bandire la procedura
concorsuale aveva omesso di inoltrare la rituale comunicazione preventiva
prescritta dall’art. 34-bis d. lgs. 165/2001 - disposizione aggiunta nel
corpo del d. lgs. 165/2001 dall’art. 7 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 – in
tema di mobilità del personale.
In particolare il comma 1 del
richiamato art. 34-bis – nel regolare il procedimento autorizzativo
relativo alle procedure concorsuali per l’accesso ai pubblici impieghi -
prescrive che: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1,
ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti
di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di
destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità
richieste”.
Il comma 5 del richiamato art. 34-bis aggiunge inoltre che:
“Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle
di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”.
3.- Le
disposizioni citate contenute nel testo unico sul pubblico impiego ha
inequivocabile carattere inderogabile ed impone alle amministrazioni
un’attività di carattere rigorosamente vincolato al rispetto delle
procedure preventive di monitoraggio.
Il rispetto della citata
normativa ha quindi imposto alla Regione di intervenire in autotutela, di
fronte all’esigenza non rimediabile di operare per una migliore
utilizzazione delle risorse umane ed, in definitiva, per un doveroso
contenimento della spesa pubblica.
In ogni caso le esigenze prioritarie
di contenimento della spesa pubblica, esigenze poste a fondamento del
potere di autotutela esercitato dalla Regione, si sono confrontate con una
posizione dei ricorrenti, partecipanti ad una procedura pubblica di
selezione non ancora conclusa, qualificabile come mera aspettativa di
fatto alla definizione del relativo procedimento (in questo senso,
giurisprudenza conforme: Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2011, n. 4554;
Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2005, n. 3401).
Appaiono quindi
destituite di fondamento le molteplici censure in merito all’eccesso di
potere per violazione del giusto procedimento e degli artt. 3 e 97 Cost.,
posto che l’amministrazione regionale si è trovata nella necessità di
revocare la procedura concorsuale proprio allo scopo di non vanificare le
eventuali assunzioni, afflitte da nullità di diritto per assenza della
doverosa procedura preventiva di mobilità del personale.
4.- Nel caso
di specie, pertanto, non si ravvisa la dedotta violazione dell’art. 3 e
dell’art. 21-nonies L. n. 241/1990, per difetto di motivazione e per
insussistenza dell’interesse pubblico, in quanto l’iniziativa di
autotutela dell’amministrazione non è stata provocata da una mera esigenza
di ripristino della legalità violata quanto dall’urgenza di osservare le
procedure in tema di mobilità, predisposte dal legislatore all’evidente
scopo di consentire una gestione ed un utilizzo efficiente ed economico
delle risorse umane disponibili e per evitare profili di nullità di
assunzioni condotte a prescindere dall’attivazione di tali
procedure.
In questo senso, appaiono destituite di giuridico fondamento
anche le doglianze, formulate in particolare col ricorso per motivi
aggiunti, relative all’asserita violazione dei principi di ragionevolezza
e di eguaglianza, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., posto che, proprio in
ossequio ai richiamati principi, l’amministrazione regionale è dovuta
intervenire allo scopo di portare a termine una procedura concorsuale
condannata a concludersi con assunzioni che sarebbero state comunque
affette da nullità.
5.- Per quanto sopra, il ricorso ed i relativi
motivi aggiunti vanno respinto. Appare comunque equo compensare le spese
del presente giudizio in considerazione dell’oggetto della controversia,
relativo a procedure concorsuali per l’accesso a pubblici impieghi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui
relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li
rigetta.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Gianmario
Palliggiano, Consigliere, Estensore
Giuseppe Esposito, Primo
Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2014
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