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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 11 novembre 2014 n. 5789
Pres. Sabato Guadagno, est. Gianmario Palliggiano
Isabella Delli Santi, Maria Francesca Crino, Antonio Chiariello, Adele De Quattro, Nunzia Pantaleo, Domenico Sorrentino, Sabato De Chiara, Gerardina Del Vecchio, Mariagabriella Smith, Mirella Russo, Emilia Ciarcia, Simona Ciotola, Salvatore Ciliberto, Luigi Fiore, Patrizia De Stefano, Simona Pagano, Carmela Esposito (Avv.ti Andrea Abbamonte e Claudio Cretella,) c. Regione Campania (Avv. Rosaria Saturno)


1. Pubblico impiego – Concorso – Regione Campania - Procedura concorsuale indetta con determina n. 531/2004 – Sospensione in autotutela –Legittimità – Sussiste - Ragioni

 

2. Pubblico impiego – Concorso – Procedura concorsuale non conclusa - Posizione di interesse dei partecipanti – Recessiva - Esigenze prioritarie di contenimento della spesa pubblica – Sospensione della procedura – Legittimità - Sussiste

 

 

1. E’ legittimo il provvedimento con cui la Regione Campania ha sospeso in autotutela la procedura concorsuale indetta con determina n. 531/2004 per la copertura di n. 14 posti di categoria B/3, in quanto non preceduta dalla rituale comunicazione preventiva prescritta dall’art. 34-bis d. lgs. 165/2001, in tema di mobilità del personale, finalizzata ad una migliore utilizzazione delle risorse umane ed un doveroso contenimento della spesa pubblica.

 

2. In materia di concorsi pubblici, la posizione di interesse dei partecipanti ad una procedura pubblica di selezione non ancora conclusa, qualificabile come mera aspettativa di fatto alla definizione del relativo procedimento è recessiva rispetto alle esigenze prioritarie di contenimento della spesa pubblica, in ragione delle quali la P.A. può legittimamente sospendere la procedura concorsuale bandita (1).(Nel caso di specie, il TAR Campania, in ragione di tali considerazioni, ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato ed ha pertanto respinto il ricorso)

 

 

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(1) cfr: Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2011, n. 4554; Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2005, n. 3401

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 5025 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Isabella Delli Santi, Maria Francesca Crino, Antonio Chiariello, Adele De Quattro, Nunzia Pantaleo, Domenico Sorrentino, Sabato De Chiara, Gerardina Del Vecchio, Mariagabriella Smith, Mirella Russo, Emilia Ciarcia, Simona Ciotola, Salvatore Ciliberto, Luigi Fiore, Patrizia De Stefano, Simona Pagano, Carmela Esposito, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Abbamonte e Claudio Cretella, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Napoli, via Melisurgo, n. 4,

contro



Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Saturno, con domicilio eletto presso in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso l’Avvocatura Regionale;

per l'annullamento,



A) quanto al ricorso introduttivo, notificato il 19 novembre 2012 e depositato il successivo 28:A.1.- della Nota Prot. gen. 2012.0024188/P del 20 settembre 2012 del Segretario generale del Consiglio Regionale della Campania
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti, notificato il 6 dicembre 2013 e depositato il successivo B.1.) della determina dirigenziale n. 266 del 20 novembre 2013, pubblicata nel BURC n. 66 del 25 novembre 2013;

 


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Viste le ordinanze cautelari n. 456 del 7 marzo 2013 e n. 129/2014 di questo TAR;Vista l’ordinanza di appello cautelare n. 1655 del 16 aprile 2014 del Consiglio di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO



Con ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato la nota del Segretario generale del Consiglio regionale della Campania, prot. gen. 2012.000234188/P del 20 settembre 2012.
Con tale nota, il Segretariato – in risposta ad una diffida presentata dai ricorrenti medesimi – ha comunicato la sospensione della procedura relativa al concorso per la copertura di n. 14 posti di categoria B/3, profilo professionale coadiutore amministrativo, indetto con determina n. 531 del 23 dicembre 2004; ciò in applicazione dell’art. 23, comma 13, L. reg. Campania n. 1 del 27 gennaio 2012.
Hanno dedotto le seguenti censure:
1. Illegittimità della nota del consiglio regionale prot. gen. 2012.024188/P del 20 settembre 2012; questione di illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 13, Legge reg. Campania n. 1 del 2012; violazione degli artt. 3, 97, comma 1 e comma 3, Cost. per lesione dei principi di imparzialità e buon andamento.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza dell’8 marzo 2013, questo TAR ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato la determina dirigenziale n. 266/2013 on la quale la Regione ha disposto la revoca in autotutela della determina dirigenziale n. 531 del 23 dicembre 2004.
Hanno dedotto le seguenti censure:1. incompetenza del dirigente: violazione dell’art. 4 d. lgs. 165/2001; eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione; violazione del principio di buona amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost.; violazione del giusto procedimento; della legge reg. n. 20 del 2002;2. violazione dell’art. 3, dell’art. 10-bis, dell’art. 21-novies L. n. 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà; violazione del principio di eguaglianza, ai sensi dell’art. 3 e 97 Cost.
Con ordinanza cautelare n. 129 del 24 gennaio 2014, il Tar ha respinto la richiesta di sospensione cautelare degli atti impugnati. L’ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, con ordinanza n. 1655 del 16 aprile 2014.
Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



1.- Il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono infondati.
L’art. 23, comma 13, Legge regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012, la Regione dispone che, “ai fini del contenimento della spesa del personale le procedure concorsuali in atto presso il Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono sospese per l’anno finanziario 2012.”.
2.- Orbene, la necessità per l’amministrazione regionale di effettuare una ricognizione degli atti del procedimento concorsuale in essere, per valutarne la coerenza con le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di personale, con i vincoli posti dalla finanza pubblica.
Nel caso di specie, infatti, l’amministrazione prima di bandire la procedura concorsuale aveva omesso di inoltrare la rituale comunicazione preventiva prescritta dall’art. 34-bis d. lgs. 165/2001 - disposizione aggiunta nel corpo del d. lgs. 165/2001 dall’art. 7 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 – in tema di mobilità del personale.
In particolare il comma 1 del richiamato art. 34-bis – nel regolare il procedimento autorizzativo relativo alle procedure concorsuali per l’accesso ai pubblici impieghi - prescrive che: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste”.
Il comma 5 del richiamato art. 34-bis aggiunge inoltre che: “Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”.
3.- Le disposizioni citate contenute nel testo unico sul pubblico impiego ha inequivocabile carattere inderogabile ed impone alle amministrazioni un’attività di carattere rigorosamente vincolato al rispetto delle procedure preventive di monitoraggio.
Il rispetto della citata normativa ha quindi imposto alla Regione di intervenire in autotutela, di fronte all’esigenza non rimediabile di operare per una migliore utilizzazione delle risorse umane ed, in definitiva, per un doveroso contenimento della spesa pubblica.
In ogni caso le esigenze prioritarie di contenimento della spesa pubblica, esigenze poste a fondamento del potere di autotutela esercitato dalla Regione, si sono confrontate con una posizione dei ricorrenti, partecipanti ad una procedura pubblica di selezione non ancora conclusa, qualificabile come mera aspettativa di fatto alla definizione del relativo procedimento (in questo senso, giurisprudenza conforme: Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2011, n. 4554; Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2005, n. 3401).
Appaiono quindi destituite di fondamento le molteplici censure in merito all’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e degli artt. 3 e 97 Cost., posto che l’amministrazione regionale si è trovata nella necessità di revocare la procedura concorsuale proprio allo scopo di non vanificare le eventuali assunzioni, afflitte da nullità di diritto per assenza della doverosa procedura preventiva di mobilità del personale.
4.- Nel caso di specie, pertanto, non si ravvisa la dedotta violazione dell’art. 3 e dell’art. 21-nonies L. n. 241/1990, per difetto di motivazione e per insussistenza dell’interesse pubblico, in quanto l’iniziativa di autotutela dell’amministrazione non è stata provocata da una mera esigenza di ripristino della legalità violata quanto dall’urgenza di osservare le procedure in tema di mobilità, predisposte dal legislatore all’evidente scopo di consentire una gestione ed un utilizzo efficiente ed economico delle risorse umane disponibili e per evitare profili di nullità di assunzioni condotte a prescindere dall’attivazione di tali procedure.
In questo senso, appaiono destituite di giuridico fondamento anche le doglianze, formulate in particolare col ricorso per motivi aggiunti, relative all’asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., posto che, proprio in ossequio ai richiamati principi, l’amministrazione regionale è dovuta intervenire allo scopo di portare a termine una procedura concorsuale condannata a concludersi con assunzioni che sarebbero state comunque affette da nullità.
5.- Per quanto sopra, il ricorso ed i relativi motivi aggiunti vanno respinto. Appare comunque equo compensare le spese del presente giudizio in considerazione dell’oggetto della controversia, relativo a procedure concorsuali per l’accesso a pubblici impieghi.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Giuseppe Esposito, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2014





 

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