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n. 11-2014 - © copyright

T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 12 novembre 2014 n. 2743
Pres.R. Trizzino – Est. E. Manca
Auxilium Soc. Coop. Sociale in r.t.i. con la P.G. Melanie Klein soc. coop. sociale a r.l. (avv.ti A. Clarizia, E. Ferri, D. G. Maggiore) vs ASL di Taranto (Avv. D. Semeraro) e nei confronti di Kcs Caregiver Cooperativa Sociale a.t.i. con la Fondazione EPASS (avv.ti E. Di Ienno e M.A. Latela)


1. Contratti della p.a. – Gara –Servizi principali e accessori – Bando –Mancata specificazione - ATI – Riparto qualitativo delle prestazioni – Impossibilità – Conseguenza - Esclusione.

 

2. Contratti della p.a. – Gara – L. 68/1999 – Tutela dei lavoratori disabili – Personale con funzioni riabilitative – Inquadramento – Personale tecnico-esecutivo – Conseguenza – Quota di riserva – Si computa.

 

3. Contratti della p.a. – Gara – Dichiarazione ex art. 38 d.lgs. 163/2006 - Modulo predisposto dalla s.a. – Conformità – Esclusione – Illegittimità – Ragioni – Affidamento e favor partecipationis.

 

4. Processo amministrativo – Spese di giustizia – Contributo unificato – Pagamento – A carico della parte soccombente – Anche in caso di compensazione o mancata costituzione – Spese liquidate in sentenza – Distinzione.

 

 

1. In tema di a.t.i. il riparto qualitativo delle lavorazioni o dei servizi offerti dalle associate (cioè un riparto di tipo eterogeneo delle prestazioni offerte) in tanto è possibile in quanto la stazione appaltante lo abbia anche implicitamente ammesso attraverso l’indicazione delle opere scorporabili (in materia di lavori) ovvero dei servizi secondari (in materia di servizi); quante volte ciò non accada l’unico riparto ammesso tra le prestazioni delle associate è di tipo quantitativo, cioè tra lavorazioni e servizi aventi carattere omogeneo. Pertanto, deve essere esclusa l’a.t.i. che, in mancanza della specificazione nel bando dei servizi principali e accessori, abbia operato il riparto qualitativo delle prestazioni.

 

2. In relazione agli appalti per servizi di gestione di strutture sanitarie il personale assunto con funzioni riabilitative deve inquadrarsi tra il personale tecnico-esecutivo e va quindi considerato ai fini del calcolo della quota di riserva ai sensi della normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 3 comma 3 L. n. 68/1999.

 

3. Non possono essere esclusi i concorrenti ad una selezione ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di un appalto che abbiano reso una dichiarazione del tutto conforme a quella risultante dal modulo predisposto dall’Amministrazione che faceva supporre la sua piena completezza rispetto alle dichiarazioni da rendersi ai sensi della legge di gara, sì che l’omissione della dichiarazione concernente l’assenza delle cause di esclusione di cui alla lettera m-ter) del comma 1 dell’art. 38 Codice dei contratti, se pure prevista come causa di esclusione dalla legge di gara, non può in ogni caso portare alla esclusione del concorrente incorso nell’omissione, vertendosi in ipotesi di clausole della lex specialis contraddittorie, equivoche ed ambigue, tali da ingenerare l’errore in cui è caduto il concorrente nel rendere le dichiarazioni richieste dal bando a pena di esclusione. Ne deriva che, a fronte di tale omissione, la stazione appaltante al più avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione della documentazione di gara nel senso di integrare la dichiarazione incompleta risultante dal modulo predisposto (e ciò in applicazione dei principi in materia di favor partecipationis e di tutela dell’affidamento), ma in ogni caso non avrebbe potuto procedere all’esclusione.

 

4. L’onere del pagamento del contributo unificato, è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio; il rimborso della relativa somma alla parte vittoriosa che l’abbia anticipata costituisce, in specie, obbligazione ex lege, al cui adempimento la parte soccombente non può sottrarsi, distinta rispetto a quella concernente le spese del giudizio liquidate in sentenza, nel cui computo essa non può ritenersi ricompresa salva espressa indicazione, nel senso che il giudice deve allora specificare se e quale parte della somma liquidata corrisponda al contributo da rimborsare.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso n. 1274 del 2014, proposto da:
- Auxilium Soc. Coop. Sociale, in proprio e quale mandataria del costituendo r.t.i. con la P.G. Melanie Klein Soc. Coop. Sociale a r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Clarizia, Egidio Ferri e Davide G. Maggiore, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Stefanelli, in Lecce alla via San Domenico Savio 72;

contro



- l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Semeraro, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r.;

nei confronti di



- Kcs Caregiver Cooperativa Sociale, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. costituita con la Fondazione EPASSS, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Di Ienno e Maria Antonietta Latela, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonio P. Nichil, in Lecce al viale Leopardi 151;

per l’annullamento



- della deliberazione del D.G. ASL TA n. 524 del 17 aprile 2014, di aggiudicazione in favore del r.t.i. KCS/Fondazione EPASSS della procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale di Crispiano - Lotto 1;
- di tutti i verbali delle sedute della commissione di gara;
- di tutte le determinazioni assunte dalla stazione appaltante nel corso e all’esito della fase di verifica del possesso dei requisiti, ivi compresi i verbali di gara n. 1 e n. 2;
- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore del r.t.i. KCS/Fondazione EPASSS;
- di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi l’avviso pubblico di gara, il capitolato di appalto e i relativi allegati;
- e per la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il r.t.i. KCS Caregiver Coop. Sociale/Fondazione EPASSS;
- e per il conseguimento dell’aggiudicazione, per il subentro nel contratto eventualmente stipulato e per la condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e di Kcs Caregiver Coop. Sociale.
Visti gli atti della causa.
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, c.p.a..
Relatore all’udienza pubblica del 30 ottobre 2014 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Ferri, Di Ienno e Corrente -in sostituzione dell’Avv. Semeraro.
Osservato quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:
- le società Auxilium soc. coop. e P.G. Melanie Klein partecipavano, unite in r.t.i., alla gara bandita dalla ASL di Taranto per l’affidamento quinquennale del ‘servizio di gestione delle Residenze Sanitarie Assistite di Crispiano (Lotto 1) e Torricella (Lotto 2)’;
- con riguardo al ‘Lotto 1’ esse si collocavano al secondo posto della graduatoria, dietro il r.t.i. KCS Caregiver coop. sociale/Fondazione EPASSS (v. DDG ASL Taranto n. 524 del 17 aprile 2014).
2.- Veniva quindi proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:
a) Violazione dell’art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione del punto III.1.3. del Bando di gara. Violazione dell’art. 9 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà.
b) Violazione dell’art. 38, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione della legge n. 68 del 1999. Violazione dell’art. 5 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà.
c) Violazione dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter) d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione dell’art. 5 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà.
3.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che di seguito si esporranno.
4.- Va osservato, in particolare, quanto al primo motivo di censura, che <<un riparto qualitativo delle lavorazioni o dei servizi offerti dalle associate (cioè un riparto di tipo eterogeneo delle prestazioni offerte) in tanto è possibile in quanto la stazione appaltante lo abbia anche implicitamente ammesso attraverso la indicazione delle opere scorporabili (in materia di lavori) ovvero dei servizi secondari (in materia di servizi); quante volte ciò non accada l’unico riparto ammesso tra le prestazione delle associate è di tipo quantitativo, cioè tra lavorazioni e servizi aventi carattere omogeneo>> (Consiglio di Stato, VI, 13 gennaio 2012, n. 115): ne consegue che nel caso in esame, non avendo stazione appaltante distinto tra servizi principali e accessori, non era configurabile il riparto qualitativo -e dunque per tipologia- delle prestazioni invece previsto dalla KCS e dalla Fondazione EPASSS nella propria offerta.
Ai sensi dell’art. 37, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, d’altronde, <<nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie>>.
E se, pure, il riferimento del citato art. 37 comma 2 alla necessità che -in assenza di una specifica indicazione della prestazione principale e di quelle secondarie da parte della p.a., e dunque della possibilità di costituire raggruppamenti verticali’- gli operatori economici eseguano <<il medesimo tipo di prestazione>> dovesse interpretarsi in modo estensivo, ritenendo possibile, a fini meramente organizzativi e con valenza soltanto ‘interna’, che le imprese associate si suddividano qualitativamente le prestazioni da svolgere, certamente risultava comunque imprescindibile, trattandosi di condizioni ‘tipiche’ dei r.t.i. orizzontali, per un verso l’espressa assunzione di una responsabilità completa -cioè riferita alla totalità delle prestazioni- e solidale da parte di entrambe le associate verso la p.a., e, per altro verso, il possesso da parte delle medesime dei requisiti di qualificazione rispetto a tutte le prestazioni da svolgere -e non solo rispetto a quelle di loro ‘competenza’.
4.1 Difettando la prova della sussistenza, quanto all’offerta dell’Auxilium e della P.G. Melanie Klein, delle predette condizioni, il motivo di gravame deve dunque essere accolto.
5.- Con riguardo, poi, al secondo motivo di censura, il Collegio rileva che la Fondazione EPASSS - Organizzazione no profit, mandante dell’a.t.i. aggiudicataria, si dichiarava non assoggettata alla normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili “poiché il personale tecnico - esecutivo attualmente in forza è inferiore alle 15 unità”.
E tuttavia:
- dalle visure camerali in atti emerge che essa ha occupato, negli anni 2011, 2012 e 2013, un numero di dipendenti costantemente superiore a 250;
- la causa di esenzione di cui all’art. 3, comma 3, l. n. 68 del 1999 (<<Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico - esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione>>) prevede una ‘base di calcolo’ riferita ai dipendenti che svolgono: a) funzioni tecnico - esecutive; e, b) funzioni amministrative, non potendosi certamente interpretare il riferimento in senso ‘cumulativo’ (portando tale lettura a una illogica e contraria allo spirito della norma compressione delle aspettative dei disabili, poiché l’ipotesi di una contemporanea titolarità di funzioni tecnico – esecutive e di funzioni amministrative risulta del tutto residuale; v. anche, così, la Circolare delMinistero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 26 giugno 2000, n. 41 - Assunzioni obbligatorie. Ulteriori indicazioni per l’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68. Integrazione delle circolari n. 4/2000 e 36/2000’: < >).
- non era fornita dalla Fondazione alcuna prova della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della citata causa di esenzione (laddove già le 237 unità assunte con funzioni riabilitative dovevano, per le prestazioni svolte, inquadrarsi tra il personale tecnico - esecutivo): anche il secondo motivo di gravame, incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 38, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163/2006 è dunque fondato e dev’essere accolto.
6.- Appaiono invece infondate le censure prima richiamate sub c), in conformità all’orientamento giurisprudenziale che segue <<non possono essere esclusi i concorrenti ad una selezione ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di un appalto che abbiano reso una dichiarazione del tutto conforme a quella risultante dal modulo predisposto dall’Amministrazione (che faceva supporre la sua piena completezza rispetto alle dichiarazioni da rendersi ai sensi della legge di gara), sì che l’omissione della dichiarazione concernente l’assenza delle cause di esclusione di cui alla lettera m-ter) del citato comma 1 dell’art. 38 Codice dei contratti, se pure prevista come causa di esclusione dalla legge di gara, non può in ogni caso portare alla esclusione del concorrente incorso nell’omissione, vertendosi in ipotesi di clausole della lex specialis contraddittorie, equivoche ed ambigue, tali da ingenerare l’errore in cui è caduto il concorrente nel rendere le dichiarazioni richieste dal bando a pena di esclusione. Ne deriva che, a fronte di tale omissione, la stazione appaltante al più avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione della documentazione di gara nel senso di integrare la dichiarazione incompleta risultante dal modulo predisposto (e ciò in applicazione dei principi in materia di favor partecipationis e di tutela dell’affidamento), ma in ogni caso non avrebbe potuto procedere all’esclusione>> (T.a.r. Sicilia Catania, IV, 5 aprile 2013, n. 988).
7.- La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti (fermo restando, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato, da porre solidalmente a carico della ASL di Taranto e della controinteressata: l’onere del pagamento del contributo unificato, infatti, <<è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio>>; il rimborso della relativa somma alla parte vittoriosa [in questo caso il r.t.i. ricorrente] che l’abbia anticipata costituisce, in specie, obbligazione ex lege, al cui adempimento la parte soccombente non può sottrarsi, distinta rispetto a quella concernente le spese del giudizio liquidate in sentenza, nel cui computo essa non può ritenersi ricompresa salva espressa indicazione, nel senso che il giudice deve allora specificare se e quale parte della somma liquidata corrisponda al contributo da rimborsare; Consiglio di Stato, IV, 10 febbraio 2014, n. 625).

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1274 del 2014 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate (salvo il rimborso in favore della ricorrente del contributo unificato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2014, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Marco Rinaldi, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014





 

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