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n. 11-2014 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Ordinanza 30 ottobre 2014 n. 5354
Pres. Filippi – Est. Rotondo
Società Bless di Fonte Marco e Masa Giovanna Snc (Avv. F. Rende) c/ Roma Capitale nei confronti di Condominio; Emiliano Pento (Avv. A. Di Leo)


Processo amministrativo – Ricorso – Notificazione – Nullità – Sanabilità –– Rinnovazione della notifica Condizioni – Conseguenze

 

 

La notificazione del ricorso deve ritenersi nulla quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla legge, un collegamento risulti ravvisabile così da rendere possibile che l’atto pervenuto a persona non del tutto estranea al processo giunga a conoscenza del destinatario. In questi casi la notifica viziata deve ritenersi sanabile con effetto ex tunc con la costituzione del convenuto, ai sensi dell’art 156 c.p.c. ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice (fattispecie concernente la notifica effettuata presso il Municipio di Roma Capitale anziché presso la sede legale).

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 6465 del 2014, proposto da:

Società Bless di Fonte Marco e Masa Giovanna Snc, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Rende, con domicilio eletto presso Federico Rende in Roma, via Domodossola, 23;

contro



Roma Capitale, in persona del legale rappresentante, non costituita;

nei confronti di



Condominio di via Tiburtina 615, Roma, in persona del legale rappresentante, non costituito;

e con l'intervento di



ad opponendum, Emiliano Pento, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Leo, con domicilio eletto presso Andrea Di Leo in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento di cessazione dell'attività di laboratorio di gastronomia calda - pizzeria e friggitoria da asporto sita in via Bacchiani, 7 Roma;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Emiliano Pento;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso in epigrafe;
Esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte controinteressata;
Considerato – secondo una condivisa giurisprudenza (v. Tar Lazio, sez. II Ter, n. 4743/2009) – che nel processo amministrativo, la notificazione del ricorso è inesistente quando manca del tutto ovvero è stata effettuata in un luogo o a persona che non hanno alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto ex tunc con la costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 156 Cod. proc. civ., ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario;
Ritenuto – diversamente da quanto dedotto da parte controinteressata nella sua memoria del 23/10/2014 - non conferente il richiamo agli art. 44, c. 4 e 40 del Cod. proc. Amm. ravvisandosi, nella particolare fattispecie in esame, per quanto appena sopra esposto, la presenza di sufficienti “elementi identificativi delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto”;
Ritenuto, pertanto, affetta da nullità sanabile la notificazione del presente ricorso effettuata presso il Municipio IV di Roma Capitale attraverso l’ordine di rinnovazione della stessa nei confronti di Roma Capitale, presso la sede di legale rappresentanza dell’Ente, nella persona del Sindaco p.t (combinato disposto degli artt. 36 del T.U. EE.LL. e dell’art. 26 dello Statuto di Roma Capitale), cui la parte istante dovrà notificare il ricorso nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente ordinanza, alla quale dovrà seguire, nel termine altrettanto perentorio di giorni quindici, il deposito del ricorso notificato a parte resistente;
Considerato, altresì, che – in disparte il profilo censorio relativo alla installazione della canna fumaria in luogo della canna esalatrice (meritevole di maggiore approfondimento) – la contestata cessazione dell’attività è stata motivata dall’Amministrazione con l’ulteriore rilievo (peraltro, non specificamente avversato dalla ricorrente) che “la situazione ... continua ... ad essere causa di disturbo per il condominio ...”;
Visto l’art. 58 del Regolamento edilizio di Roma Capitale a mente del quale è fatto divieto che la canna esalatrice possa avere lo sbocco “ubicato direttamente sotto finestre di stanze di abitazione”;
Visto che la canna esalatrice installata dalla ricorrente ha il suo sbocco su parete esterna ad una distanza inferiore a metri 1,5 dalla finestra del vicino (interveniente ad opponendum nel presente giudizio);

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):
-ordina alla società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, di provvedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso nei sensi e termini di cui in premessa;
-respinge la suindicata domanda di sospensione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio cautelare che si liquidano in euro 500,00 oltre accessori di legge in favore dell’interveniente ad opponendum.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2014





 

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