REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6465 del
2014, proposto da:
Società Bless di Fonte Marco e Masa Giovanna
Snc, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall'avv. Federico Rende, con domicilio eletto presso Federico Rende in
Roma, via Domodossola, 23;
contro
Roma Capitale, in persona del legale
rappresentante, non costituita;
nei confronti di
Condominio di via Tiburtina 615, Roma, in
persona del legale rappresentante, non costituito;
e con l'intervento di
ad opponendum, Emiliano Pento, rappresentato
e difeso dall'avv. Andrea Di Leo, con domicilio eletto presso Andrea Di
Leo in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
del provvedimento di cessazione dell'attività
di laboratorio di gastronomia calda - pizzeria e friggitoria da asporto
sita in via Bacchiani, 7 Roma;
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Emiliano
Pento;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte
ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti
della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre
2014 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Visto il ricorso in epigrafe;
Esaminata
l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte
controinteressata;
Considerato – secondo una condivisa giurisprudenza
(v. Tar Lazio, sez. II Ter, n. 4743/2009) – che nel processo
amministrativo, la notificazione del ricorso è inesistente quando manca
del tutto ovvero è stata effettuata in un luogo o a persona che non hanno
alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa,
risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità
(sanabile con effetto ex tunc con la costituzione del convenuto, ai
sensi dell'art. 156 Cod. proc. civ., ovvero attraverso la rinnovazione
della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in
esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita
mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla
legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere
possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al
processo, giunga a conoscenza del destinatario;
Ritenuto – diversamente
da quanto dedotto da parte controinteressata nella sua memoria del
23/10/2014 - non conferente il richiamo agli art. 44, c. 4 e 40 del Cod.
proc. Amm. ravvisandosi, nella particolare fattispecie in esame, per
quanto appena sopra esposto, la presenza di sufficienti “elementi
identificativi delle parti nei cui confronti il ricorso è
proposto”;
Ritenuto, pertanto, affetta da nullità sanabile la
notificazione del presente ricorso effettuata presso il Municipio IV di
Roma Capitale attraverso l’ordine di rinnovazione della stessa nei
confronti di Roma Capitale, presso la sede di legale rappresentanza
dell’Ente, nella persona del Sindaco p.t (combinato disposto degli artt.
36 del T.U. EE.LL. e dell’art. 26 dello Statuto di Roma Capitale), cui la
parte istante dovrà notificare il ricorso nel termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della
presente ordinanza, alla quale dovrà seguire, nel termine altrettanto
perentorio di giorni quindici, il deposito del ricorso notificato a parte
resistente;
Considerato, altresì, che – in disparte il profilo censorio
relativo alla installazione della canna fumaria in luogo della canna
esalatrice (meritevole di maggiore approfondimento) – la contestata
cessazione dell’attività è stata motivata dall’Amministrazione con
l’ulteriore rilievo (peraltro, non specificamente avversato dalla
ricorrente) che “la situazione ... continua ... ad essere causa di
disturbo per il condominio ...”;
Visto l’art. 58 del Regolamento
edilizio di Roma Capitale a mente del quale è fatto divieto che la canna
esalatrice possa avere lo sbocco “ubicato direttamente sotto finestre di
stanze di abitazione”;
Visto che la canna esalatrice installata dalla
ricorrente ha il suo sbocco su parete esterna ad una distanza inferiore a
metri 1,5 dalla finestra del vicino (interveniente ad opponendum nel presente giudizio);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Seconda Ter):
-ordina alla società ricorrente, in
persona del suo legale rappresentante, di provvedere alla rinnovazione
della notificazione del ricorso nei sensi e termini di cui in
premessa;
-respinge la suindicata domanda di sospensione.
Condanna
la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio cautelare che si
liquidano in euro 500,00 oltre accessori di legge in favore
dell’interveniente ad opponendum.
La presente ordinanza sarà
eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del
tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Roberto
Caponigro, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2014