REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 468 del
2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Eni S.p.A., rappresentato
e difeso dall'avv. Dario Bolognesi, con domicilio eletto presso Dario
Bolognesi in Bologna, via Massimo D'Azeglio n.42;
contro
Capitaneria di Porto di Ravenna,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna,
domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4; Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;
nei confronti di
Associazione Ansep Unitam, Società Simap
S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Dani, Matteo Pollastrini,
Roberto Righi, con domicilio eletto presso Fabio Dani in Bologna, piazza
Aldrovandi 3;
per l'annullamento
ric. introduttivo. -della nota protocollo
n.9196 adottata dalla Capitaneria di Porto di Ravenna in data 4.4.2013,
ricevuta il 5.4.2013;
primi motivi aggiunti: accertamento incidentale
della nullità della concessione di servizio pubblico in favore della
contro interessata;
secondi motivi aggiunti: -dell’atto di diffida n.
33052 del 17.12.2013della Capitaneria di Porto di Ravenna ;
-di ogni
altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque
consequenziale;
- del silenzio formatosi sull’istanza di accesso ai
documenti amministrativi concernenti l’affidamento del servizio oggetto
della concessione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Capitaneria di
Porto di Ravenna e di Associazione Ansep Unitam e di Società Simap
S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2014 il
dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo la ricorrente ENI spa
impugna le note della Capitaneria di Porto di Ravenna con le quali la
predetta Autorità:
• intima alla società interessata di indicare alla
SIMAP s.r.l. concessionaria unica per il servizio di smaltimento dei
rifiuti, oltre che alla medesima Autorità, la piattaforma ove conferire i
rifiuti prodotti a bordo delle piattaforme site nella rada del porto di
Ravenna;
• dispone che il ritiro dei rifiuti debba essere effettuato
con il mezzo nautico denominato: SIMAC TRE, unica unità riconosciuta
idonea al servizio e trasporto dei rifiuti;
• precisa che le tariffe
vigenti applicabili sono quelle indicate nell’ordinanza n. 12/2007 del
10.2.2007;
• diffida la ricorrente all’osservanza dei prescritti
adempimenti con l’avvertenza che in mancanza si sarebbe provveduto
d’ufficio con spese a carico dell’intimata.
Al riguardo si osserva che
la controinteressata SIMAP con apposita memoria solleva eccezione
d’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse
all’impugnazione.
Sostiene, la suddetta società concessionaria del
servizio, che il provvedimento effettivamente lesivo delle ragioni di ENI
spa deve ritenersi l’ordinanza di polizia marittima n. 69/1998 della
Capitaneria di Porto di Ravenna, tuttora operante e non impugnata, la
quale pone a carico dell’interessata tutti gli obblighi che in sostanza
sono soltanto richiamati e confermati dagli atti ora
impugnati.
L’eccezione è fondata.
Con la predetta ordinanza,
richiamate le normative nazionali e comunitarie di riferimento, si
dispongono specifici adempimenti a carico delle navi e delle piattaforme
fisse e mobili esistenti nelle acque territoriali, riguardanti la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti.
In particolare si chiarisce nel
dispositivo dell’atto che è fatto obbligo a tutte le navi, i galleggianti
e le piattaforme fisse e mobili, nei limiti delle acque territoriali, di
provvedere alla raccolta differenziata e al successivo conferimento,
quest’ultimo da effettuarsi alla società concessionaria del servizio
nell’ambito portuale di Ravenna. Inoltre le tariffe compensative del
servizio di raccolta e smaltimento sono approvate dall’Autorità portuale
di Ravenna.
Si tratta in sostanza di tutte quelle attività che sono
state successivamente intimate alla ricorrente in dipendenza della sua
espressa volontà di svolgere in via autonoma il servizio.
Sulla base
di tali contenuti deve ritenersi che le disposizioni imposte con le
contestate ordinanze sono esecutive delle prescrizioni imposte con
l’ordinanza n. 69/1998, atto presupposto divenuto inoppugnabile stante la
sua mancata impugnazione anche nel presente ricorso e ciò con la
conseguenza che il medesimo va dichiarato inammissibile per difetto
d’interesse.
Con successivo atto di motivi aggiunti la ricorrente
chiede l’accertamento incidentale della nullità dell’aggiudicazione
originaria e delle concessioni – contratto rilasciate a SIMAP ai fini
della gestione dei rifiuti nell’ambito portuale di Ravenna.
Anche in
accoglimento di specifiche eccezioni sul punto dell’Avvocatura dello Stato
e della controinteressata, il gravame è da considerare inammissibile per
carenza d’interesse all’impugnazione.
Non appare infatti configurabile
nel processo amministrativo un’azione incidentale di nullità di un atto
amministrativo stante la natura essenzialmente impugnatoria del giudizio
inerente la legittimità degli atti dell’Amministrazione, soggetto come
tale a termini di decadenza.
Peraltro la ricorrente non ha mai
partecipato alla gara per la gestione del servizio di cui si discute e
dunque, come rileva l’Avvocatura dello Stato, non appare in tale contesto
portatrice di alcun interesse qualificato.
Con ulteriore atto di motivi
aggiunti la ricorrente ENI impugna un’ulteriore determinazione con la
quale la Capitaneria di porto diffida l’interessata all’osservanza del
precetto di svolgimento dell’attività di raccolta e smaltimento rifiuti
avvalendosi della concessionaria del servizio.
Anche tali motivi devono
essere dichiarati inammissibili per le ragioni già illustrate a proposito
del ricorso introduttivo e cioè per mancata impugnazione dell’ordinanza n.
69/98 atto presupposto rispetto a quello impugnato ed espressamente
richiamato in quest’ultimo.
In conclusione il ricorso introduttivo ed
entrambi gli atti di motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per
difetto d’interesse.
Con separata istanza prodotta in corso di giudizio
ai sensi dell’art. 116 del c.p.a. la ricorrente chiede, in base all’art.
25 della L. n. 241/1990, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio
sull’istanza prodotta e il riconoscimento del diritto di accesso ai
documenti amministrativi inerenti una procedura di gara per l’affidamento
di un servizio d’interesse generale risalente all’anno 2002 nella quale è
risultata aggiudicataria la contro interessata SIMAP – documenti
sinteticamente indicati nell’istanza.
L’Amministrazione rimaneva
silente e dunque sulla domanda si formava il silenzio – diniego nei
confronti del quale insorge con il presente ricorso l’interessata.
Nei
motivi di ricorso la ricorrente, sostanzialmente, deduce la violazione
degli art. 22 e ss. gg. della L. n. 241/1990
La domanda è infondata.
In base all’art.22 della L. n. 241/1990 il diritto di accesso ai
documenti amministrativi è riconosciuto a favore di chiunque vi abbia
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, purché gli
atti di cui si chiede l’acquisizione non siano sottratti all’accesso ex
art. 24 della legge citata e inoltre l’interesse fatto valere abbia una
propria rilevanza in relazione all’oggetto del procedimento svolto
dall’Amministrazione.
Nel caso in esame non appare legittima la
richiesta, alquanto generica, dell’interessato alla conoscenza degli atti
sopra indicati per tutelare nelle apposite sedi giurisdizionali i diritti
e gli interessi derivanti dalla propria posizione in quanto non sussiste
una relazione diretta e concreta tra: il procedimento di gara, peraltro
assai risalente –anno 2002 e con bando ordinariamente soggetto a
pubblicità legale (gazzetta ufficiale o bollettino regionale) – il cui
esito costituisce giuridicamente un dato storico e nel quale la ricorrente
non ha assunto la veste di soggetto partecipante ed invece il procedimento
attuale in cui vengono in rilievo esclusivamente questioni inerenti le
modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti in ambito portuale.
In
conclusione non ravvisando sostanziali elementi di connessione tra i
procedimenti anzidetti, il presente ricorso va respinto
Le spese,
tenuto conto dell’andamento complessivo del giudizio, possono compensarsi
tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibili il ricorso
introduttivo ed i motivi aggiunti. Respinge l’istanza di accesso ai
documenti.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella
camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli,
Consigliere
Sergio Fina, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2014