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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 30 ottobre 2014 n. 1020
G. Mozzarelli Pres. - S. Fina Est.
Eni S.p.A. (Avv. D. Bolognesi) contro la Capitaneria di Porto di Ravenna (Avvocatura dello Stato), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (non costituito) e nei confronti diell’Associazione Ansep Unitam e Società Simap S.r.l. (Avv.ti F. Dani, M. Pollastrini, R. Righi)


Giustizia amministrativa - Azione incidentale di nullità di un atto amministrativo – Inammissibilità

 

 

Non appare configurabile nel processo amministrativo un’azione incidentale di nullità di un atto amministrativo stante la natura essenzialmente impugnatoria del giudizio inerente la legittimità degli atti dell’Amministrazione, soggetto come tale a termini di decadenza

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 468 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Eni S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Dario Bolognesi, con domicilio eletto presso Dario Bolognesi in Bologna, via Massimo D'Azeglio n.42;

contro



Capitaneria di Porto di Ravenna, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

nei confronti di



Associazione Ansep Unitam, Società Simap S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Dani, Matteo Pollastrini, Roberto Righi, con domicilio eletto presso Fabio Dani in Bologna, piazza Aldrovandi 3;

per l'annullamento



ric. introduttivo. -della nota protocollo n.9196 adottata dalla Capitaneria di Porto di Ravenna in data 4.4.2013, ricevuta il 5.4.2013;
primi motivi aggiunti: accertamento incidentale della nullità della concessione di servizio pubblico in favore della contro interessata;
secondi motivi aggiunti: -dell’atto di diffida n. 33052 del 17.12.2013della Capitaneria di Porto di Ravenna ;
-di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;
- del silenzio formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi concernenti l’affidamento del servizio oggetto della concessione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Ravenna e di Associazione Ansep Unitam e di Società Simap S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2014 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Con ricorso introduttivo la ricorrente ENI spa impugna le note della Capitaneria di Porto di Ravenna con le quali la predetta Autorità:
• intima alla società interessata di indicare alla SIMAP s.r.l. concessionaria unica per il servizio di smaltimento dei rifiuti, oltre che alla medesima Autorità, la piattaforma ove conferire i rifiuti prodotti a bordo delle piattaforme site nella rada del porto di Ravenna;
• dispone che il ritiro dei rifiuti debba essere effettuato con il mezzo nautico denominato: SIMAC TRE, unica unità riconosciuta idonea al servizio e trasporto dei rifiuti;
• precisa che le tariffe vigenti applicabili sono quelle indicate nell’ordinanza n. 12/2007 del 10.2.2007;
• diffida la ricorrente all’osservanza dei prescritti adempimenti con l’avvertenza che in mancanza si sarebbe provveduto d’ufficio con spese a carico dell’intimata.
Al riguardo si osserva che la controinteressata SIMAP con apposita memoria solleva eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse all’impugnazione.
Sostiene, la suddetta società concessionaria del servizio, che il provvedimento effettivamente lesivo delle ragioni di ENI spa deve ritenersi l’ordinanza di polizia marittima n. 69/1998 della Capitaneria di Porto di Ravenna, tuttora operante e non impugnata, la quale pone a carico dell’interessata tutti gli obblighi che in sostanza sono soltanto richiamati e confermati dagli atti ora impugnati.
L’eccezione è fondata.
Con la predetta ordinanza, richiamate le normative nazionali e comunitarie di riferimento, si dispongono specifici adempimenti a carico delle navi e delle piattaforme fisse e mobili esistenti nelle acque territoriali, riguardanti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
In particolare si chiarisce nel dispositivo dell’atto che è fatto obbligo a tutte le navi, i galleggianti e le piattaforme fisse e mobili, nei limiti delle acque territoriali, di provvedere alla raccolta differenziata e al successivo conferimento, quest’ultimo da effettuarsi alla società concessionaria del servizio nell’ambito portuale di Ravenna. Inoltre le tariffe compensative del servizio di raccolta e smaltimento sono approvate dall’Autorità portuale di Ravenna.
Si tratta in sostanza di tutte quelle attività che sono state successivamente intimate alla ricorrente in dipendenza della sua espressa volontà di svolgere in via autonoma il servizio.
Sulla base di tali contenuti deve ritenersi che le disposizioni imposte con le contestate ordinanze sono esecutive delle prescrizioni imposte con l’ordinanza n. 69/1998, atto presupposto divenuto inoppugnabile stante la sua mancata impugnazione anche nel presente ricorso e ciò con la conseguenza che il medesimo va dichiarato inammissibile per difetto d’interesse.
Con successivo atto di motivi aggiunti la ricorrente chiede l’accertamento incidentale della nullità dell’aggiudicazione originaria e delle concessioni – contratto rilasciate a SIMAP ai fini della gestione dei rifiuti nell’ambito portuale di Ravenna.
Anche in accoglimento di specifiche eccezioni sul punto dell’Avvocatura dello Stato e della controinteressata, il gravame è da considerare inammissibile per carenza d’interesse all’impugnazione.
Non appare infatti configurabile nel processo amministrativo un’azione incidentale di nullità di un atto amministrativo stante la natura essenzialmente impugnatoria del giudizio inerente la legittimità degli atti dell’Amministrazione, soggetto come tale a termini di decadenza.
Peraltro la ricorrente non ha mai partecipato alla gara per la gestione del servizio di cui si discute e dunque, come rileva l’Avvocatura dello Stato, non appare in tale contesto portatrice di alcun interesse qualificato.
Con ulteriore atto di motivi aggiunti la ricorrente ENI impugna un’ulteriore determinazione con la quale la Capitaneria di porto diffida l’interessata all’osservanza del precetto di svolgimento dell’attività di raccolta e smaltimento rifiuti avvalendosi della concessionaria del servizio.
Anche tali motivi devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni già illustrate a proposito del ricorso introduttivo e cioè per mancata impugnazione dell’ordinanza n. 69/98 atto presupposto rispetto a quello impugnato ed espressamente richiamato in quest’ultimo.
In conclusione il ricorso introduttivo ed entrambi gli atti di motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per difetto d’interesse.
Con separata istanza prodotta in corso di giudizio ai sensi dell’art. 116 del c.p.a. la ricorrente chiede, in base all’art. 25 della L. n. 241/1990, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza prodotta e il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi inerenti una procedura di gara per l’affidamento di un servizio d’interesse generale risalente all’anno 2002 nella quale è risultata aggiudicataria la contro interessata SIMAP – documenti sinteticamente indicati nell’istanza.
L’Amministrazione rimaneva silente e dunque sulla domanda si formava il silenzio – diniego nei confronti del quale insorge con il presente ricorso l’interessata.
Nei motivi di ricorso la ricorrente, sostanzialmente, deduce la violazione degli art. 22 e ss. gg. della L. n. 241/1990
La domanda è infondata.
In base all’art.22 della L. n. 241/1990 il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a favore di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, purché gli atti di cui si chiede l’acquisizione non siano sottratti all’accesso ex art. 24 della legge citata e inoltre l’interesse fatto valere abbia una propria rilevanza in relazione all’oggetto del procedimento svolto dall’Amministrazione.
Nel caso in esame non appare legittima la richiesta, alquanto generica, dell’interessato alla conoscenza degli atti sopra indicati per tutelare nelle apposite sedi giurisdizionali i diritti e gli interessi derivanti dalla propria posizione in quanto non sussiste una relazione diretta e concreta tra: il procedimento di gara, peraltro assai risalente –anno 2002 e con bando ordinariamente soggetto a pubblicità legale (gazzetta ufficiale o bollettino regionale) – il cui esito costituisce giuridicamente un dato storico e nel quale la ricorrente non ha assunto la veste di soggetto partecipante ed invece il procedimento attuale in cui vengono in rilievo esclusivamente questioni inerenti le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti in ambito portuale.
In conclusione non ravvisando sostanziali elementi di connessione tra i procedimenti anzidetti, il presente ricorso va respinto
Le spese, tenuto conto dell’andamento complessivo del giudizio, possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibili il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti. Respinge l’istanza di accesso ai documenti.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2014





 

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