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n. 11-2014 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III
- Sentenza 22 luglio 2014 n. 8001
Pres. Bianchi – Est.
Dongiovanni
Hippogroup Roma Capannelle Spa (Avv.ti Lipani, Sbrana) c/
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Avvocatura di
Stato)nei confronti di Ippodromo del Casalone Srl |
1. Contratti della p.a. – Gestione centri ippici -
Autotutela della p.a. – Decurtazione corrispettivo –Legittimità - Ragioni
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2. Contratti della p.a. – Centri ippici – Contratti di
gestione - Appalto di servizi – Non sussiste – Ragioni – Attività
direttamente rivolta agli utenti – Concessione di servizi – Non sussiste –
Ragioni – Rischio di impresa – Mancanza – Conseguenze – Accordo
sostitutivo – Configurabilità.
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1. In tema di rapporti convenzionali per la gestione di
centri ippici non è illegittima la deliberazione dell’amministrazione in
sede di esercizio del potere di autotutela di decurtare parzialmente il
corrispettivo in favore del gestore in conseguenza di una rilevante
contrazione degli introiti derivanti dalla raccolta delle scommesse,
trattandosi di facoltà correlate al disposto di cui all’art. 12,comma 2
DPR 169/1998.
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2. In tema di rapporti convenzionali per la gestione di
centri ippici il contratto per la gestione degli impianti, per i servizi
relativi all’organizzazione delle corse – ivi compresa l’attività di
ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime – non costituisce
un appalto di servizi laddove non sussista un rapporto di bilateralità in
quanto la prestazione di servizi non è rivolta nei confronti
dell’amministrazione contraente ma nei confronti degli utenti. Non può
essere considerato neanche una concessione di servizi laddove non vi sia
assunzione del rischio operativo consistente nella possibilità che il
concessionario non riesca a recuperare i costi sostenuti e gli
investimenti effettuati. In carenza dei suddetti elementi, il contratto va
configurato con l’accordo sostitutivo, in cui l’apporto collaborativo del
privato si inquadra nell’ambito di un rapporto pubblicistico
caratterizzato da un rapporto di corrispettività connotato da una
erogazione direttamente correlata alla prestazione oggetto della
concessione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8260 del
2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Hippogroup Roma
Capannelle Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con
domicilio eletto presso lo Studio Legale Lipani & Partners in Roma,
via Vittoria Colonna, 40;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali (subentrato ex lege ad ASSI - Agenzia per lo Sviluppo
del Settore Ippico) e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ippodromo del Casalone Srl, in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
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sul ricorso numero di registro generale 6258 del
2013, proposto da: Federazione Ippodromi d'Italia - Federippodromi e
Hippogroup Roma Capannelle Spa, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Damiano
Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio eletto presso lo Studio Legale
Lipani & Partners in Roma, via Vittoria Colonna, 40;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali (subentrato ex lege ad ASSI), in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso RG n. 8260 del 2012:
A)
con il ricorso introduttivo del giudizio:
- della deliberazione n. 50
del 28 giugno 2012 recante "disciplina transitoria dei rapporti economici
con le società di corse per il periodo luglio-settembre 2012";
- di
tutti gli atti successivi (note del 28 giugno 2012, 31 luglio 2012, 21
settembre 2012) nella parte in cui, nel prorogare il contratto di
gestione, ha disposto la riduzione del valore economico del “corrispettivo
impianti” nella misura del 50%;
- di tutti gli atti connessi;
B) con
i motivi aggiunti depositati in giudizio l’8 marzo 2013:
- delle note
ASSI del 21 dicembre 2012 e del 28 gennaio 2013 di proroga del contratto
per i mesi di gennaio e febbraio 2013 previa decurtazione del
corrispettivo impianti nella misura del 50%;
C) con i secondi motivi
aggiunti depositati in giudizio il 17 maggio 2013:
- delle note del 22
febbraio e del 28 marzo 2013 di proroga dei contratti per i mesi di marzo
ed aprile 2013 previa decurtazione del corrispettivo impianti nella misura
del 50%;
D) con i terzi motivi aggiunti depositati in giudizio il 1°
luglio 2013:
- delle note del 24 aprile 2013 di proroga dei contratti
per il mese di maggio 2013 previa decurtazione del corrispettivo impianti
nella misura del 50%;
E) con i quarti motivi aggiunti depositati in
giudizio il 7 agosto 2013:
- delle note del 27 maggio 2013 di proroga
dei contratti per i mesi di giugno-luglio 2013 previa decurtazione del
corrispettivo impianti nella misura del 50%;
F) con i quinti motivi
aggiunti depositati in giudizio il 15 novembre 2013:
- delle note del
24 luglio e del 30 settembre 2013 di proroga dei contratti per i mesi da
agosto a dicembre 2013, previa decurtazione del corrispettivo impianti
nella misura del 50%;
G) con i sesti motivi aggiunti depositati in
giudizio il 27 febbraio 2014:
- della nota MIPAAF – ex gestione ASSI -
del 20 dicembre 2013 di proroga dei contratti per i mesi da gennaio a
marzo 2014, previa decurtazione del corrispettivo impianti nella misura
del 50%;
H) con i settimi motivi aggiunti depositati in giudizio il 31
maggio 2014:
- delle note MIPAAF – ex gestione ASSI - del 28 marzo e
del 29 aprile 2014 di proroga dei contratti per i mesi di aprile e maggio
2014, previa decurtazione del corrispettivo impianti nella misura del
50%,
nonché per la condanna al risarcimento dei danni;.
quanto al
ricorso RG n. 6258 del 2013:
- del decreto n. 7547 del 26 aprile 2013
con cui è stato adottato il calendario nazionale delle corse unitamente al
calendario delle corse di gruppo, listed ed handicap principali
galoppo piano, al calendario delle corse di gruppo,listed galoppo
ostacoli e al calendario dei grandi premi trotto.
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Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ex ASSI) e
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 2 luglio 2014 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi gli
avv. Lipani e Sbrana per le ricorrenti e l’avv. dello Stato Cesaroni per
le amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
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FATTO
Hippogroup Roma Capannelle spa è la società che
gestisce l’ippodromo di Roma Capannelle, ciò in forza di una convenzione
stipulata in data 11 aprile 2006 con l’allora UNIRE – Unione nazionale
incremento razze equine (poi ASSI - Agenzia per lo Sviluppo del Settore
Ippico - ed ora Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali), così denominata: “contratto per la gestione degli impianti,
per i servizi relativi all’organizzazione delle corse e per l’attività di
ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime”.
La
durata della predetta convenzione, inizialmente fissata in quattro anni
(fino cioè al 31 dicembre 2008), è stata poi prorogata fino al 31 dicembre
2011.
In particolare, la remunerazione dei servizi di cui al predetto
“contratto per la gestione” è definito all’art. 3 e comprende tre voci
ovvero il “corrispettivo corse” (erogato per l’organizzazione e la
gestione delle corse), il “corrispettivo riprese TV” (per la ripresa delle
immagini delle corse) ed il “corrispettivo impianti” per la gestione degli
impianti, le attività di corse e/o di allenamento.
Con deliberazione n.
116 del 22 dicembre 2011, il Commissario ASSI (ovvero l’Agenzia subentrata ex legeall’UNIRE), in considerazione delle difficoltà del settore
ippico dovuto alla riduzione dei proventi derivanti dalla raccolta delle
scommesse, ha deciso di ridurre del 50%, seppure in via provvisoria
(ovvero in attesa di modificare il modello di remunerazione), la voce
“corrispettivo impianti” erogato alle società che gestiscono gli ippodromi
(tra cui la ricorrente Hippogroup).
Sulla base delle nuove condizioni
economiche (ovvero con il “corrispettivo impianti” ridotto del 50%),
l’originaria convenzione del 2006 è stata prorogata (previo richiesta di
assenso alle società interessate), dapprima fino al mese di aprile 2012
con delibera dell’ASSI n. 14 del 23 marzo 2012, poi, fino al 30 giugno
2012 con delibera n. 28 del 26 aprile 2012 e, ancora, fino al 30 settembre
2012 con delibera n. 50 del 28 giugno 2012
Con il ricorso introduttivo
del giudizio (rubricato al RG n. 8260/2012), la società Hippogroup Roma
Capannelle S.p.A. (in concordato preventivo in continuità aziendale) ha
quindi impugnato, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
e la condanna al risarcimento dei danni la predetta deliberazione A.S.S.I.
n. 50 del 28 giugno 2012, recante la proroga fino al 30 settembre 2012
dell’originaria convenzione (in particolare, nella parte in cui ha ridotto
del 50% il “corrispettivo impianti” rispetto al sistema di remunerazione
originariamente previsto dalle determinazioni n. 3400/2005 e 3890/2006
richiamate nel “contratto per la gestione” del 2006).
La ricorrente,
con lo stesso atto introduttivo, ha, altresì, impugnato le note successive
alla delibera n. 28/2012 con cui l’ASSI (poi, Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali) ha chiesto nuovamente alla ricorrente di
prorogare la convenzione di che trattasi fino al 31 dicembre 2012 alle
stesse condizioni economiche meno favorevoli rispetto a quanto previsto
nell’originaria convenzione (ovvero il corrispettivo impianti ridotto al
50%).
Al riguardo, la società istante ha proposto il seguente
articolato motivo:
- violazione degli artt. 23 e 41 Cost.;
violazione dei principi e delle norme in materia di obbligazioni e
contratti; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di
motivazione, difetto di presupposti, sviamento.
La giurisdizione,
nella fattispecie in esame, spetta al giudice amministrativo in quanto la
questione involge l’esercizio di poteri autoritativi della P.A., la quale
ha determinato unilateralmente il dimezzamento del contributo per la
gestione degli impianti.
Difetta, invece, di giurisdizione il giudice
ordinario poiché a questo sono attribuite le sole controversie che hanno
un contenuto meramente patrimoniale, come quelle che hanno ad oggetto
indennità, canoni ed altri corrispettivi in materia di concessioni
amministrative, ciò ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del Codice
del processo amministrativo.
La controversia, invece, ha ad oggetto non
la mera determinazione dei corrispettivi e, quindi, il semplice rapporto
sinallagmatico tra le prestazioni, ma le erogazioni patrimoniali che hanno
natura di contributo in favore delle società di corse. L’art. 2 del D.
lgs. 449 del 1999 prevede, invero, che l’U.N.I.R.E., al quale è poi
subentrata A.S.S.I. (ed ora il Ministero resistente), “contribuisce al
finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi
resi”.
Nel merito, va dichiarato illegittimo il potere esercitato
nel caso di specie dall’amministrazione nella parte in cui, nel rinnovare
la convenzione in scadenza al 31 dicembre 2011, ha disposto
unilateralmente, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione del
“corrispettivo impianti” in misura pari al 50% rispetto a quanto versato
fino al 2011, imponendo però l’erogazione del medesimo livello di
servizi.
Ed invero, la proroga della convenzione avrebbe dovuto
riguardare il solo termine di validità e non la modifica delle altre
clausole contrattuali.
In particolare, la deliberazione ASSI n. 50 del
28 giugno 2012 (con cui la convenzione è stata prorogata fino al 30
settembre 2012), ha stabilito in via unilaterale che il valore del
“corrispettivo impianti” fosse ridotto del 50% per tutte le società di
gestione degli ippodromi.
Sia nella deliberazione sopra citata che
nelle note successive, non è stato peraltro apposto un termine finale per
la determinazione del nuovo sistema di remunerazione.
La decisione di
dimezzare il “corrispettivo impianti” è peraltro irragionevole in quanto è
stata effettuata senza alcuna preventiva verifica in ordine alla sua
idoneità a remunerare con carattere di effettività lo svolgimento di
prestazioni comunque di natura pubblica richieste dall’amministrazione;
non vi è altresì alcuna documentazione da cui emerga l’applicazione dei
criteri di valutazione degli ippodromi e, conseguentemente, la
distribuzione dei corrispettivi da riconoscere alle società di
corse.
La drastica riduzione dei finanziamenti statali al settore non è
motivazione di per sé sufficiente per dimezzare l’erogazione del
contributo per la gestione degli impianti.
Né l’illegittimità di tale
decurtazione può venire meno in ragione di quanto riportato nella
deliberazione impugnata con riferimento alla possibilità di un
“conguaglio, positivo o negativo, che verrà determinato in base al
nuovo sistema di valutazione”, anche perché non è stato fissato alcun
termine di conclusione della procedura che dovrebbe giungere ad
individuare il nuovo sistema di remunerazione delle società di corse con
riferimento alla gestione dei servizi di che trattasi.
Si sono
costituiti in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali (subentrato ai sensi del decreto legge n. 95 del 2012 all’ASSI -
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico nella gestione del settore
ippico) e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, eccependo dapprima
l’irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera n.
116 del 2011 e l’inammissibilità per intervenuta acquiescenza avendo la
società Hippogroup comunque accettato di prorogare la convenzione del 2006
alle nuove condizioni economiche; in ogni caso, parte resistente ha
chiesto il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Con
ordinanza n. 4246 del 23 novembre 2012 è stata respinta la domanda
cautelare (l’appello cautelare è stato accolto dal Consiglio di Stato,
sez. III, con ordinanza n. 655/2013, seppure ai soli fini della celere
fissazione del merito in primo grado).
Successivamente, con note n.
2012/0077119 del 21 dicembre 2012 e n. 2013/0005038 del 28 gennaio 2013,
l’A.S.S.I. ha chiesto di prorogare il contratto con la società Hippogroup
per i mesi di gennaio e febbraio 2013, prevedendo ancora la riduzione del
“corrispettivo impianti” nella misura del 50% rispetto a quanto
originariamente previsto.
Avverso tali atti, l’istante, nel proporre i
primi motivi aggiunti, ha chiesto l’annullamento delle due citate note,
deducendo censure analoghe a quelle proposte con il ricorso introduttivo
del giudizio.
Allo stesso modo, con i successivi motivi aggiunti (tutti
indicati in epigrafe), la ricorrente ha impugnato tutte le note con cui
dapprima l’ASSI e poi il Ministero resistente hanno continuato a chiedere
alla ricorrente di prorogare l’originaria convenzione fino al mese di
maggio 2014 alle condizioni economiche meno favorevoli sopra
riferite.
Con ordinanza istruttoria n. 624 del 16 gennaio 2014, è stato
chiesto alle amministrazioni competenti di fornire dettagliati chiarimenti
in ordine a vari aspetti della vicenda (in particolare, sulle modalità di
affidamento alla società ricorrente dell’ippodromo delle Capannelle; sullo
stato relativo alla procedura alla determinazione del nuovo sistema di
remunerazione delle società di corse; sulla natura giuridica del rapporto
convenzionale tra le parti; sull’andamento in termini quantitativi delle
scommesse negli ultimi anni), incombenti tutti regolarmente
adempiuti.
Con il successivo ricorso RG n. 6258/2013, la società
Hippogroup, unitamente alla Federazione Ippodromi d'Italia -
Federippodromi, ha altresì impugnato, per l’annullamento, il decreto n.
7547 del 26 aprile 2013 con cui il Ministero resistente ha adottato il
calendario nazionale delle corse ippiche (unitamente al calendario delle
corse di gruppo, listed ed handicap principali galoppo piano, al
calendario delle corse di gruppo, listed galoppo ostacoli e al
calendario dei grandi premi trotto), nella parte in cui il predetto
Dicastero, con il provvedimento impugnato, ha deciso di introitare gli
importi non versati del “corrispettivo impianti” e del “ corrispettivo
diritti televisivi” spettanti agli ippodromi chiusi o inattivi.
Al
riguardo, le ricorrenti censurano la condotta dell’amministrazione che ha
configurato come “economie di spesa” (con conseguente introito nelle casse
statali) quegli importi non versati agli ippodromi in quanto la loro
mancata corresponsione sta determinando la chiusura definitiva degli
impianti di che trattasi a causa dell’impossibilità di garantire il
corretto funzionamento degli ippodromi e quindi delle funzioni di natura
pubblica a loro assegnate.
Anche nel presente giudizio, si è costituito
il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (successore,
come detto, exlege di ASSI) eccependo nuovamente l’irricevibilità
per la mancata impugnazione della delibera iniziale (n. 116/2011) e
l’inammissibilità per intervenuta acquiescenza da parte della società
Hippogroup alle nuove condizioni economiche imposte dalla parte pubblica;
in ogni caso, parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso perché
infondato nel merito.
In prossimità della trattazione del merito, le
parti, con riferimento ad entrambe le impugnative, hanno depositato
memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.
In particolare,
parte ricorrente, insistendo nella richiesta di accoglimento, ha
nuovamente chiarito il petitumconsistente nella necessità di
riportare il rapporto convenzionale nell’ambito di un giusto equilibrio
economico, nel rispetto cioè di quel canone di corrispettività e
sinallagmaticità tra le prestazioni (di natura pubblica) richieste alla
società istante e quelle di carattere economico poste a carico della parte
pubblica.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2014, le cause, dopo la
discussione delle parti, sono state trattenute dal Collegio per la
decisione.
DIRITTO
1. Va, anzitutto, disposta, ai sensi dell’art. 70
del CPA, la riunione dei ricorsi RG nn. 8260/2012 e 6258/2013 per ragioni
di connessione soggettiva ed oggettiva
2. Ciò premesso, è opportuno, in
via preliminare, evidenziare alcuni elementi di fatto della vicenda ed, in
particolare:
- il compendio immobiliare denominato “Ippodromo delle
Cappannelle”, di proprietà di Roma Capitale, è stato affidato in
concessione alla società Hippogroup con determinazione dirigenziale n. 261
dell’8 ottobre 2004 (previo espletamento di una procedura di licitazione
privata);
- in data 11 aprile 2006, l’allora UNIRE – Unione nazionale
incremento razze equine (poi ASSI - Agenzia per lo Sviluppo del Settore
Ippico - ed ora Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali), depositario per legge del fine pubblico di incrementare e
tutelare l’ippicoltura in Italia, ha stipulato con la predetta società
Hippogroup un rapporto convenzionale denominato “contratto per la
gestione degli impianti, per i servizi relativi all’organizzazione delle
corse e per l’attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle
medesime”;
- dal punto di vista normativo, la fattispecie in esame
è regolata dal d.P.R. n. 169 del 1998 (in particolare, artt. 1 e 12) e dal
D.lgs n. 449 del 1999 (art. 2) che, invero, riservano all’amministrazione
centrale il fine istituzionale di sostenere ed incrementare l’ippicoltura
in Italia ed, in questo quadro, di regolamentare lo svolgimento
dell’attività di organizzazione delle corse dei cavalli anche ai fini
della raccolta delle scommesse ippiche (ciò ai fini di tutela della fede
pubblica e dello stesso benessere dell’animale). In tale ambito, l’art.
12, comma 2, del citato dPR n. 169 del 1998 (ribadito poi dall’art. 2 del
D.lgs n. 449 del 1999) prevede che l’amministrazione (allora UNIRE, poi
ASSI ed ora Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali)
“contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il
miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all’organizzazione
delle corse e remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ai
fini della raccolta esterna delle scommesse”;
- il predetto
“contratto per la gestione”, della durata iniziale di 4 anni (dal 1°
gennaio 2005 al 31 dicembre 2008), è stato inizialmente prorogato alle
medesime condizioni economiche inizialmente previste fino al 31 dicembre
2011;
- con provvedimento n. 116 del 22 dicembre 2011, l’allora
Commissario ASSI (subentrato ad UNIRE) ha deliberato di ridurre una delle
voci di remunerazione ed, in particolare, il c.d. “corrispettivo impianti”
nella misura del 50% rispetto a quanto erogato fino a quel momento;
-
la predetta riduzione, sebbene sia stata introdotta in via provvisoria
(fino cioè all’approvazione del nuovo sistema di remunerazione
dell’attività di gestione degli ippodromi), continua ad essere applicata
sin dal 2012 con continue proroghe del predetto contratto del 2006,
sottoposte alla preventiva accettazione della ricorrente la quale continua
ad esprimere di volta in volta il proprio assenso a tali “proroghe” (vgs
tutte le note impugnate con i vari motivi aggiunti al ricorso RG n.
8260/2012) esplicitando tuttavia che ciò non vale come rinuncia a far
valere le proprie ragioni nelle sedi giurisdizionali competenti (tale
precisazione consente sin d’ora di respingere l’eccezione di
inammissibilità per intervenuta acquiescenza proposta dalle parti
resistenti nei ricorsi RG n. 8260/2012 e n. 6258/2013 in quanto la
dichiarazione della ricorrente in calce alle predette proroghe fa ritenere
che non vi sia alcun comportamento univoco ed inequivocabile di
accettazione delle nuove condizioni economiche dettate
dall’amministrazione resistente);
- ciò premesso, la società
Hippogroup, con le impugnative in esame, dimostra anzitutto di voler
continuare nella gestione dell’Ippodromo di Roma Capannelle ed anche di
voler fornire i servizi di cui al predetto contratto per la gestione ma
pone però il problema della mancanza di corrispettività tra le prestazioni
richieste dalla parte pubblica e le condizioni economiche da quest’ultima
determinate in via unilaterale. In particolare, la società ricorrente,
unitamente alla Federazione Ippodromi d'Italia – Federippodromi, chiede
che venga assicurata una remunerazione adeguata ai servizi che è comunque
tenuta a garantire, ripristinando l’erogazione del “corrispettivo
impianti” nella sua interezza.
2.1 Ciò posto in punto di fatto, è
altresì opportuno, ai fini della soluzione della controversia, chiarire i
contenuti delle prestazioni indicate nel predetto “contratto per la
gestione”, unitamente alle fonti di remunerazione ivi previste in
favore della società di gestione degli ippodromi. In particolare:
- gli
obblighi in capo alla società ricorrente sono specificati all’art. 4 del
rapporto convenzionale di che trattasi e sono, in sintesi, diretti a
garantire il regolare svolgimento delle corse, la tutela del benessere
fisico dell’animale, la manutenzione e la sicurezza degli impianti nonché
il rispetto di tutte le normative in materia di corse di cavalli;
-
l’art. 12 del “contratto per la gestione”, altresì, assegna alla
società ricorrente, seppure in via provvisoria, il compito di provvedere
al pagamento diretto dei premi in favore dei proprietari, degli allenatori
e dei fantini, con conseguente obbligo di rendicontazione nei confronti
dell’organismo vigilante (ora Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali). A ciò si aggiunga che l’art. 2, comma 4, del
d.P.R. n. 169 del 1998 prevede che la raccolta delle scommesse presso gli
sportelli posti all'interno degli ippodromi è riservato ai titolari degli
ippodromi stessi;
- il principale sistema di remunerazione dei predetti
servizi è garantito dall’amministrazione statale vigilante la quale,
attingendo in particolare dai proventi derivanti dalle scommesse (cfr cit.
art. 12, comma 2, del DPR n. 169 del 1998), provvede a corrispondere alle
società importi suddivisi in tre voci ovvero il “corrispettivo corse”
(erogato per l’organizzazione e la gestione delle corse), il
“corrispettivo riprese TV” (per la ripresa delle immagini delle corse) ed
il “corrispettivo impianti” per la gestione degli impianti, le attività di
corse e/o di allenamento (oggetto quest’ultimo di dimezzamento al 50% a
causa della diminuzione negli ultimi anni dei proventi derivanti
dall’attività di raccolta delle scommesse ed anche dei trasferimenti
derivanti dal bilancio statale);
- il predetto sistema di
remunerazione, oltre ad essere corrisposto dall’organismo statale, copre,
secondo quanto dichiarato dalla difesa di parte ricorrente durante la
pubblica udienza e non smentito dall’amministrazione resistente, circa il
90% delle entrate di bilancio della società Hippogroup;
- la restante
parte degli introiti è invero assicurata dalla vendita dei biglietti di
ingresso all’ippodromo, dall’utilizzo degli spazi del compendio
immobiliare nei periodi in cui non si svolgono corse di cavalli (uso
tuttavia soggetto all’autorizzazione da parte di Roma Capitale, in qualità
di proprietario del compendio immobiliare) e dallo sfruttamento di alcuni
spazi pubblicitari all’interno della struttura (cfr, al riguardo, l’art.
11 del “contratto per la gestione” nella parte in cui si prevede,
peraltro, che il 30% di quegli spazi è comunque riservato all’ente
vigilante per le proprie esigenze di pubblicità connesse alle riprese
televisive, senza alcun obbligo di corrispondere alcunché in favore della
società ricorrente).
2.2 In estrema sintesi, a fronte degli obblighi
assunti con il predetto rapporto convenzionale a tutela di finalità
pubblicistiche, la remunerazione della società ricorrente è assicurata in
via principale dalle somme (distinta nelle predette tre voci:
“corrispettivo corse”, “corrispettivo riprese TV” e “corrispettivo
impianti”) erogate dall’amministrazione vigilante (derivanti, in via
principale, dai proventi derivanti dall’attività di raccolta delle
scommesse).
3. Ora, per poter fornire una risposta al petitum avanzato dalla società ricorrente (e dalla Federippodromi con il ricorso
RG n. 6258/2013), il Collegio, alla luce di quanto sopra esposto in punto
di fatto, ritiene che sia necessario preliminarmente individuare la natura
giuridica del rapporto instaurato a partire dal 2006 tra la società
Hippogroup e l’allora UNIRE (poi ASSI ed ora Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali), sulla quale pende peraltro una richiesta
di parere da parte del Dicastero da ultimo citato presso la seconda
sezione del Consiglio di Stato, in sede consultiva.
Ad avviso del
Collegio, si contendono al riguardo tre istituti ovvero “l’appalto di
servizi” (tesi che sin d’ora si ritiene recessiva), la “concessione di
servizi” di cui all’art. 30 del D.lgs n. 163 del 2006 (su cui vi è una
condivisione tra le parti dell’odierna controversia) e “l’accordo
sostitutivo” ex art. 11 della legge n. 241 del 1990.
3.1 Con
riferimento all’appalto di servizi, ritiene il Collegio che la fattispecie
in esame non rientri in tale nozione in quanto, a fronte della definizione
contenuta nell’art. 3 del D.lgs n. 163 del 2006 (secondo cui si tratta di
“contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione
appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi
per oggetto la prestazione di servizi”) riesce problematico
individuare nel “contratto per la gestione” le caratteristiche fondanti di
tale istituto. In particolare:
- nel caso in esame, non può ritenersi
sussistente un rapporto di bilateralità in quanto la prestazione di
servizi non è rivolta nei confronti dell’amministrazione contraente ma in
particolare degli utenti che vengono ad assistere le corse dei cavalli per
fini ludici e comunque di coloro che gravitano nell’ambito di tale settore
(come, ad esempio, proprietari, allevatori, allenatori, fantini);
- sia
il fine ludico che l’esigenza di sostenere e sviluppare l’ippicoltura
rispondono poi ad un interesse generale il cui perseguimento è
riconosciuto in capo allo Stato ma è rivolto comunque alla collettività
(seppure tale interesse non assuma comunque i caratteri
dell’indispensabilità e dell’universalità tipica dei servizi pubblici -
cfr, sul punto, parere del Consiglio di Stato, sez. II, n.
2020/2002);
- da ciò deriva che non può sussistere alcuna
corrispettività (tipica del contratto di appalto) in quanto gli importi
erogati dalla parte pubblica non sono comunque rivolti a remunerare una
prestazione di servizi diretta a soddisfare le esigenze
dell’amministrazione contraente.
3.2 Ciò posto con riferimento alla
configurabilità di un’ipotesi di “appalto di servizi”, va, ora, verificato
se il rapporto convenzionale di che trattasi sia sussumibile nell’ambito
della “concessione di servizi”.
Al riguardo, il D.lgs n. 163 del 2006,
dopo aver previsto che la concessione di servizi è un “contratto che
presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad
eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi
consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo” (cfr art. 3, comma 1, punto 12), all’art.
30, comma 2, chiarisce altresì che “nella concessione di servizi la
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel
diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un
prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti
degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo
del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in
relazione alla qualità del servizio da prestare”).
Ai fini
dell’individuazione della natura giuridica del rapporto esistente tra la
società ricorrente e la parte pubblica, può rivelarsi altresì utile
esaminare quanto ora previsto in tema di concessioni dalla recente
Direttiva 2014/23/UE che, sebbene non sia ancora applicabile alla
fattispecie in esame ratione temporis (in quanto non ancora
recepita nell’ordinamento interno ed il relativo termine non è ancora
scaduto), può comunque fornire un appiglio interpretativo di rilievo posto
peraltro che recepisce una serie di principi elaborati nel tempo dalla
giurisprudenza comunitaria, applicati nell’ambito dell’ordinamento
nazionale.
L’elemento fondante che distingue l’istituto della
concessione (di servizi come, del resto, anche quella di lavori) dal
contratto di appalto consiste nell’assunzione da parte del concessionario
del c.d. “rischio operativo”, differentemente da quanto avviene con il
contratto di appalto in cui tale rischio non sussiste (se non nella
normale alea insita in ogni rapporto contrattuale) in quanto ad una
prestazione resa dall’appaltatore corrisponde il pagamento di un
corrispettivo da parte dell’amministrazione.
Nel caso della
concessione, il corrispettivo è dato dal diritto di gestire il servizio,
anche se a volte accompagnato da un prezzo pagato dal soggetto concedente
al concessionario affinchè quest’ultimo possa praticare nei confronti
degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti all’effettivo costo
del servizio e al conseguimento dell’utile di impresa, oppure qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in
relazione alla qualità del servizio da prestare (cfr cit. art. 30 del
D.lgs n. 163 del 2006).
Con riferimento alle caratteristiche tipiche
della concessione, è stato altresì chiarito dalla giurisprudenza
comunitaria ed, ora, dalla citata direttiva 2014/23/UE, quanto segue:
-
il “rischio operativo” consiste nella possibilità che il concessionario
non riesca a recuperare i costi sostenuti e gli investimenti effettuati,
non essendo peraltro consentito al soggetto concedente di sollevare il
concessionario dalle perdite subite;
- il “rischio operativo” deve
dipendere da fattori al di fuori del controllo delle parti nel senso che
deve intendersi quale rischio associato alla domanda effettiva di (lavori
o) servizi oggetto del contratto (sia dal punto di vista della domanda sia
da quello dell’offerta). In particolare, essendo chiaro il significato del
rischio derivante dalla domanda degli utenti (ovvero la carenza di domanda
da parte dell’utenza e il fatto che altri operatori possano entrare nel
mercato), per rischio sul lato dell’offerta deve intendersi il rischio
associato all’offerta dei (lavori o) servizi che sono oggetto del
contratto ed, in particolare, il rischio che la fornitura di servizi non
corrisponda alla domanda;
- nella nozione di concessione, non rientra
il mero finanziamento di un’attività, anche tramite sovvenzioni (cfr
considerando n. 12 della citata direttiva);
- allo stesso modo non
rientrano nella nozione di concessione, quegli accordi aventi ad oggetto
il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse
del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali
terreni o qualsiasi proprietà pubblica, con cui lo Stato fissa unicamente
le condizioni generali d’uso senza acquisire lavori o servizi specifici
(come nel caso dei contratti di locazione di beni o terreni di natura
pubblica che generalmente contengono i termini che regolano la presa di
possesso da parte del conduttore, la destinazione d’uso del bene immobile,
gli obblighi del locatore e del conduttore per quanto riguarda la
manutenzione del bene immobile, la durata della locazione e la
restituzione del possesso del bene immobile al locatore, il canone e le
spese accessorie a carico del conduttore).
Ciò posto, il rapporto
convenzionale in esame, proprio analizzando la normativa di riferimento ed
il contratto per la gestione stipulato per la prima volta tra le parti nel
2006, seppure abbia caratteristiche che lo rendono assimilabile alla
“concessioni di servizi”, ad avviso del Collegio, non rientra
completamente nella predetta nozione per le ragioni che seguono:
- non
risulta che la società Hippogroup abbia mai presentato un c.d. “piano
economico finanziario” (PEF) di durata pluriennale che comprendesse gli
investimenti ed i costi da sostenere nonché le modalità di remunerazione
di tali importi (né possono ritenersi tali l’attività di raccolta delle
scommesse di cui all’art. 2, comma 4, del DPR n. 169 del 1998, trattandosi
di somme che sono subito incamerate al bilancio statale, fungendo in quel
caso le società di gestione delle corse da meri agenti contabili);
- né
può dirsi che, nell’ambito del rapporto di che trattasi, sia configurabile
un rischio dal lato dell’offerta nel senso cioè del rischio che la
fornitura di servizi non corrisponda alla domanda (posto che dal punto di
vista della domanda, non sembrano esservi dubbi sulla sussistenza di un
rischio effettivo) in quanto il calendario delle corse è determinato in
via unilaterale (ai sensi dell’art. 2 del D.lgs n. 449 del 1999)
dall’organismo statale di vigilanza, nel senso che non è rimessa alla
libera iniziativa organizzativa della società di gestione delle corse né
concordata preventivamente tra le parti;
- esaminando poi il contenuto
del “contratto per la gestione” (seppure si parli di remunerazione
dei servizi resi), non esiste in concreto alcun rapporto di
corrispettività tra gli obblighi imposti alla società di gestione delle
corse e gli importi corrisposti dall’ente statale vigilante con
riferimento alle tre voci di remunerazione, anche perché quelle somme sono
corrisposte non tanto sulla base del valore di mercato dei servizi resi
all’utenza bensì sulla base di un punteggio assegnato ad ogni singolo
ippodromo, per come indicato nella scheda tecnica allegata al predetto
contratto (punteggio attribuito in base ad una serie di parametri di
carattere quantitativo e qualitativo assegnati ai singoli ippodromi);
-
peraltro, posto che l’art. 2 del d.lgs n. 449 del 1999 prevede una forma
di contribuzione al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei
servizi resi, non è irragionevole ritenere che tale attribuzione di somme
sia assimilabile all’erogazione di “sovvenzioni” elargite proprio per
sostenere un settore di rilevante interesse pubblico, a prescindere da un
rapporto di sinallagmaticità delle prestazioni (sebbene nel “contratto per
la gestione” si parli di remunerazione dei servizi resi dalla società
ricorrente).
In sintesi, ciò che si vuole dire con la predetta disamina
è che, nella fattispecie in esame (siccome delineata dalla convenzione
stipulata nel 2006 e dalla stessa normativa vigente), non sussiste una
reale ipotesi di “rischio operativo” così come delineato nell’ambito della
giurisprudenza comunitaria ed ora della direttiva 2014/23/UE in quanto, da
un lato, l’offerta è definita dall’amministrazione statale con
l’organizzazione del calendario annuale delle corse e, dall’altro, non
sussiste un rapporto di corrispettività tra le prestazioni rese dalla
parte pubblica e quelle erogate da quella privata in quanto, oltre a non
essere stato approntato un piano economico finanziario di rientro e di
remunerazione del capitale investito, il contributo concesso dall’ente
statale ai sensi del citato art. 2 del d.lgs n. 449 del 1999 ha sempre
costituito la principale forma di finanziamento delle società di gestione
delle corse, il che si pone in contrasto con la nozione comunitaria di
“rischio operativo” che deve comunque rimanere in capo al concessionario e
che deve presupporre che il finanziamento pubblico non debba costituire la
quasi totalità degli introiti iscritti a bilancio. Sul punto, la
giurisprudenza comunitaria (cfr CGUE 10 novembre 2011 in causa C-348/10)
ha chiarito che il rischio gestionale a carico del concessionario deve
essere associato alla circostanza che i proventi derivino direttamente o,
in misura consistente, dagli utenti; al riguardo, si rammenta che il
contributo pubblico, nel caso di specie, è erogato dall’ente statale che
ha stipulato il “contratto per la gestione” e che il predetto
finanziamento incide per circa il 90% delle entrate della società
ricorrente.
Deve, quindi, ritenersi, sebbene i servizi resi dalla
società (unitamente alla gestione delle scommesse all’interno
dell’ippodromo, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DPR n. 169 del 1998) ed
il finanziamento statale di cui al citato art. 2 del d.lgs n. 449 del 1999
siano stati posti in correlazione nelle clausole contenute nel “contratto
per la gestione”, che tali elementi (i servizi ed il finanziamento
statale) abbiano una natura provvedimentale nel senso che:
- gli
obblighi (recte: servizi) resi dalla società ricorrente possono
essere ricostruiti come un provvedimento di natura ampliativa (di natura
autorizzatoria) rilasciato dall’organismo statale per la gestione dei
servizi (di pubblica rilevanza) connessi alle corse dei cavalli;
- il
finanziamento statale di cui al citato art. 2 del d.lgs n. 449 del 1999
può essere assimilato ad un’ipotesi di concessione di una sovvenzione,
come nel caso della fattispecie di cui all’art. 12 della legge n. 241 del
1990.
Del resto, non va dimenticato che anche l’assegnazione del
compendio immobiliare è ricostruibile nell’ambito di un rapporto di natura
concessoria (di bene pubblico) – svincolato dal resto - che non rientra,
come detto, nell’ambito delle c.d. “concessioni di servizi”; nel caso di
specie, invero, l’ippodromo di Roma Capannelle è stato affidato alla
società Hippogroup nel 2004, previo espletamento di una gara a licitazione
privata, anche se, come è stato precisato in sede di udienza, tale
provvedimento concessorio può anche non sussistere in quanto alcuni
ippodromi presenti in Italia sono stati costruiti su compendi immobiliari
privati, il che tuttavia non esclude che possano essere comunque
destinatari di finanziamenti pubblici ai sensi del citato art. 2 del D.lgs
n. 449 del 1999.
Si tratta, in sintesi, di singoli atti di natura
autoritativa che, tuttavia, nella fattispecie in esame, sono stati posti
in correlazione nell’ambito del “contratto per la gestione”
inizialmente stipulato tra le parti nel 2006 nel senso che, a fronte dei
servizi resi dalla società di gestione delle corse, l’organo statale,
nell’ottica di un esercizio consensuale della funzione pubblica, si è
impegnato a corrispondere le somme distinte nelle tre voci “corrispettivo
corse”, “corrispettivo riprese TV” e “corrispettivo impianti”.
4. In
questo quadro, risulta più corretto inquadrare la fattispecie in esame
nell’ambito degli accordi sostitutivi di cui all’art. 11 della legge n.
241 del 1990, la cui giurisdizione, come noto, è riservata in via
esclusiva al giudice amministrativo.
Si tratta, invero, di un istituto
di carattere generale, estremamente flessibile, che si inquadra
nell’ambito dell’esercizio consensuale della funzione pubblica ma che,
tuttavia, non assume connotazioni di carattere privatistico (seppure, il
comma 4 del citato art. 11 della legge n. 241 del 1990 prevede che sono
applicabili i principi in materia di obbligazioni e contratti ma solo se
compatibili alla fattispecie esaminata), rimanendo invece ferma la sua
natura pubblicistica.
Con l’accordo sostitutivo, ora non più limitato
ai soli casi espressamente previsti dalla legge, il provvedimento
amministrativo viene completamente surrogato dall’intesa che non deve
essere recepita in un atto formale dell’autorità in quanto è esso stesso
che produce gli effetti tipici dell’atto che sostituisce.
Il ricorso a
tale istituto consente invero di definire l’assetto degli interessi senza
tuttavia dover affidarsi alla rigida struttura imposta dal principio di
tipicità degli atti amministrativi e che, peraltro, consente alle parti di
individuare soluzioni che possono apportare maggiori benefici per entrambe
le parti.
In ogni caso, come detto, gli accordi sostitutivi si
distinguono dai contratti di diritto privato (anche di appalto) in quanto,
con l’istituto in esame, l’apporto collaborativo del privato si inquadra
sempre nell’ambito di un rapporto pubblicistico in cui le regole del
diritto civile in tema di obbligazioni e contratti si applicano nei limiti
di compatibilità nel senso che, laddove non lo siano (compatibili),
valgono le regole pubblicistiche tipiche dei rapporti di diritto
pubblico.
L’istituto (sebbene parte della dottrina ritenga che la
concessione di servizi rientri comunque nell’ambito della categoria più
generale degli accordi sostitutivi) si discosta, ad avviso del Collegio,
dalla predetta concessione (di servizi) in quanto la corresponsione di
canoni, indennità o corrispettivi erogati dalla parte pubblica, laddove
previsti nell’ambito del rapporto concessorio, si inquadrano comunque in
un rapporto di corrispettività nel senso che la loro erogazione è
direttamente correlata alla prestazione oggetto della concessione (non è
invero un caso che la giurisdizione sul punto sia riservata al giudice
ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c, del CPA).
Nel caso
degli accordi sostitutivi, invece, tale riserva di giurisdizione in favore
del giudice ordinario non sussiste, rimanendo invece rimesse alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le questioni
relative alla fase esecutiva degli accordi.
Del resto, come
riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, l’accordo ex art.
11 della legge n. 241 del 1990 costituisce un modulo di attività
amministrativa alternativo al provvedimento di natura discrezionale,
funzionalizzato all’esercizio del potere in cui l’amministrazione, dopo la
stipula, rimane comunque titolare di un potere pubblicistico (anche di
autotutela) a fronte del quale la posizione soggettiva posseduta dal
privato assume consistenza di interesse legittimo.
Ora, nella
fattispecie in esame, l’accordo stipulato nel 2006 (e fino ad ora oggetto
di proroga) ha sostituito due provvedimenti, il primo di natura ampliativa
(autorizzatoria) connesso all’avvio della gestione dei servizi resi
nell’ambito dell’ippodromo di che trattasi (servizi che, come detto, hanno
rilievo pubblicistico e devono essere esercitati nel rispetto della
normativa di carattere primario e secondario) nonché traslativo di
funzioni (come la raccolta delle scommesse gestito all’interno
dell’ippodromo dalle società di gestione delle corse ex art. 2,
comma 4, del DPR n. 169 del 1998 e la gestione dei premi da corrispondere,
in nome e per conto dell’allora UNIRE, dalla società ricorrente ai
proprietari dei cavalli, degli allenatori e dei fantini, ai sensi
dell’art. 12 del “contratto per la gestione”), ed il secondo di natura
concessoria avente ad oggetto il finanziamento pubblico per la gestione
dei servizi (ex art. 2 del D.lgs n. 449 del 1999).
Ora, se la
ricostruzione è corretta, la soluzione della controversia non può
prescindere dalle seguenti considerazioni:
- il rapporto tra le
prestazioni rese dalla società ricorrente ed il finanziamento concesso
dall’ente statale non può essere ricostruito in termini di corrispettività
e sinallagmaticità, proprio perché non sono applicabili alla fattispecie
in esame i canoni tipici dei contratti di diritto privato;
- né può
essere invocato alla fattispecie in esame, per gli stessi motivi,
l’istituto previsto dall’art. 1467 c.c. in tema di “risoluzione per
eccessiva onerosità sopravvenuta” nella parte in cui prevede, nel rispetto
del principio di conservazione degli atti giuridici, la riconduzione ad
equità delle prestazioni (lo stesso varrebbe nel caso in cui si intendesse
invocare – sebbene non richiesto dalle ricorrenti - l’istituto, di natura
residuale, dell’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.);
-
riportando invece la questione nei binari pubblicistici, ciò che il
Collegio è tenuto a verificare, proprio in ragione del petitum di
parte ricorrente, è se la decurtazione del 50% del “corrispettivo
impianti” rispetti i canoni di legittimità dell’azione amministrativa, in
termini di sindacato sulla discrezionalità che, come noto, non può essere
incisa se non nei casi di manifesta irragionevolezza ed
illogicità.
Ora, in disparte l’eccezione di irricevibilità per mancata
impugnazione della deliberazione n. 116/2011 ovvero del provvedimento che,
per la prima volta, ha regolato in via generale (seppure in via
transitoria) gli assetti economici del rapporto di che trattasi
(prevedendo la decurtazione del 50% del “corrispettivo impianti”), va
comunque osservato che la deliberazione dell’allora commissario ASSI (ora
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali) non risulta
affetta da vizi di illegittimità nella misura in cui, nell’esercizio del
potere di autotutela, ha ritenuto di procedere a quella decurtazione sulla
base del fatto che, oltre al considerevole ridimensionamento dei
trasferimenti statali, la raccolta delle scommesse aveva subito negli
ultimi anni una rilevante contrazione che non consentiva più di garantire
gli importi prima corrisposti alle società di gestione degli ippodromi (da
ciò anche l’esigenza di individuare una nuova modalità di
remunerazione).
Del resto, come già in precedenza esposto, l’art. 12,
comma 2, del dPR n. 169 del 1998 prevede espressamente che il
finanziamento degli ippodromi è effettuato destinando “annualmente
quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse” nel senso che
la fonte principale per la contribuzione di che trattasi è costituito
proprio dagli introiti derivanti da quella tipologia di entrate.
Ora,
il Ministero resistente, in adempimento a quanto richiesto con l’ordinanza
istruttoria della Sezione, ha rappresentato l’andamento della raccolta
delle scommesse dal 2011 dal quale risulta evidente una rilevante,
oltreché costante, riduzione di tale tipologia di entrata.
A ciò si
aggiunga che il Ministero resistente, ogni qualvolta ha chiesto di
“prorogare” il contratto, non ha mai imposto tale scelta ma ne ha sempre
rimesso la decisione alla società ricorrente la quale, seppure con
riserva, ha comunque accettato di proseguire nella gestione del servizio,
pur con quella decurtazione economica.
Ciò che si vuole dire è che,
sebbene non possa non riconoscersi la sussistenza di uno squilibrio di
forze nell’ambito di tale rapporto convenzionale, la società ricorrente è
comunque stata posta di fronte ad una scelta in esito alla quale si è
comunque determinata in senso favorevole alla prosecuzione, dopo peraltro
che il contratto del 2006 era comunque giunto a naturale scadenza il 31
dicembre 2011.
In altre parole, l’affidamento della società ricorrente
in un rapporto più duraturo (ed alle originarie condizioni economiche) non
può ritenersi sussistente in quanto, come detto, il rapporto è comunque
giunto a naturale scadenza nel mese di dicembre 2011 nel senso che, in
assenza di tali (frammentate) prosecuzioni, la società ricorrente sapeva
di doversi svincolare dal legame esistente con l’ente statale di
riferimento.
Tale considerazione consente al Collegio di farsi carico
della verifica della sussistenza di un affidamento che, laddove
consolidato, avrebbe limitato l’esercizio del potere di autotutela.
Nel
caso di specie, tale limitazione non sussiste in quanto, come detto, la
scadenza naturale del rapporto convenzionale era inizialmente fissato al
31 dicembre 2011 e, comunque, le prosecuzioni del rapporto non sono state
imposte in via unilaterale dal Ministero resistente ma subordinate
all’assenso della società ricorrente.
5. Da ciò deriva che la
decurtazione operata dall’amministrazione non è inficiata dai vizi dedotti
da parte ricorrente né a tale conclusione osta la prospettazione contenuta
nel ricorso RG n. 6258/2013 nella parte in cui si censura la scelta del
Ministero resistente di incamerare le somme non corrisposte alle società
di gestione chiuse o inattive in quanto ciò non è comunque in grado di
smentire il fatto che, negli ultimi anni, l’attività di raccolta delle
scommesse ha subito una notevole riduzione e che ciò è stata la causa che
ha determinato, con motivazioni che risultano immuni da profili di
illegittimità, la decurtazione del “corrispettivo impianti” nella misura
del 50%.
6. In conclusione, i ricorsi RG n. 8260/2012, unitamente ai
sette atti di motivi aggiunti, e n. 6258/2013, le cui doglianze sono state
trattate congiuntamente nei punti precedenti in quanto profili diversi di
un’unica censura, vanno respinti.
7. La novità e la complessità delle
questioni trattate giustificano ampiamente la decisione di compensare tra
le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui
motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Daniele Dongiovanni,
Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/07/2014
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