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n. 11-2014 - © copyright |
T.A.R. LOMBARDIA - MILANO -
SEZIONE I - Ordinanza 23 ottobre 2014 n. 1403
Pres. Mariuzzo –
Est. Referendario
C.P.R.M. s.c.a.r.l. (Avv. Colucci) c/ Provincia di
Milano (Avv.ti Bartolomeo, Ferrari, Gabigliani, Zimmitti) nei confronti di
Gabanelli s.r.l. |
1. Contratti della p.a. – Gara – Project financing –
Principio di immodificabilità soggettiva – Deroga – Condizioni -
Ammissibilità
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2. Contratti della p.a. – Project financing –
Individuazione soggetto affidatario – Controversia – Art. 120 c.p.a. –
Esclusione – Conseguenze – Termini processuali – Dimidiazione -
Inapplicabilità
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1. Nelle procedure di affidamento di project financing il
principio di immodificabilità soggettiva è finalizzato ad assicurare alle
amministrazioni aggiudicatrici una conoscenza piena dei soggetti che
intendono contrarre con esse, al fine di consentire un controllo
preliminare e compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnico -
organizzativa ed economico - finanziaria del concorrenti. Ne consegue che
deve ritenersi del tutto legittima e compatibile sul piano procedimentale
la possibilità di eventualmente variare la compagine delle imprese
proponenti un progetto in una fase preliminare.
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2. Le controversie concernenti l’individuazione del
soggetto affidatario del project financing, con particolare riferimento
alla regolare ed esatta composizione del soggetto affidatario (fattispecie
inerente la contestazione di un soggetto di non essere stato incluso
nell’ATI aggiudicataria nonostante fosse stata inserita nel corso della
procedura) non rientrano tra le fattispecie previste dall’art. 120 c.p.a.
e non sono quindi soggette a dimidiazione dei termini processuali.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2742 del
2014, proposto da:
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C.P.R.M. (Cooperativa parcheggiatori riuniti
milanesi) s.c.a.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Colucci,
con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Velasca,
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contro
Provincia di Milano, in persona del
Presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Angela Bartolomeo, Marialuisa Ferrari, Nadia Marina
Gabigliani e Alessandra Zimmitti, domiciliata in Milano, Via Vivaio, 1
nei confronti di
Gabanelli s.r.l.; Proginvest s.r.l.
per l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia,
del decreto dirigenziale del 14.8.2014,
avente a oggetto “procedura ristretta per l'affidamento in concessione,
mediante project financing ai sensi dell'art. 153 comma 19 del D.Lgs.
163/2006, della progettazione, costruzione, gestione di opere di
manutenzione ordinaria e riqualificazione del sistema dei parcheggi
dell'Idroscalo di Milano (…). Stipula del contratto/convenzione”,
nonché di tutti gli atti propedeutici, conseguenti e
successivi.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Milano;
Vista la
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55
cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la
propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
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Rilevato, in merito all’eccezione preliminare di
tardività del deposito del ricorso:
- che la fattispecie di causa
riguarda una concessione per la progettazione, costruzione e gestione di
opere concernenti i parcheggi dell’Idroscalo di Milano;
- che non è
stata censurata, da parte della ricorrente, la legittimità
dell’affidamento, quanto, invece, la regolare ed esatta composizione della
compagine affidataria;
- che la materia oggetto del contendere,
prioritariamente afferendo alla gestione di un servizio pubblico
riguardante un bene altrettanto pubblico, deve, quindi, sussumersi nella
disciplina di cui all’art. 133, comma 1, lett. c) del codice del processo
amministrativo;
- che, dunque, non pare nella specie applicabile la
dimidiazione dei termini di cui all’art. 120 del codice del processo
amministrativo, il che determina la ritualità del deposito;
Premesso,
in linea generale:
- che il principio di immodificabilità soggettiva
nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici è finalizzato ad
“assicurare alle amministrazioni aggiudicatici una conoscenza piena dei
soggetti che intendono contrarre con esse, al precipuo fine di consentire
un controllo preliminare e compiuto dei requisiti di idoneità morale,
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti” (cfr.
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8; Id., Sez. V, 3 agosto
2006, n. 5081; Id., Sez. IV, 23 luglio 2007, n. 4101);
- che alla luce
di tale principio deve, quindi, intendersi la disciplina sulla
modificazione soggettiva del soggetto proponente, cui si fa richiamo
nell’art. 37 del D.lgs. 163/2006;
Rilevato, nel caso di specie:
-
che l’affermazione contenuta nella comunicazione del 17.6.2013 del
direttore del settore “relazioni istituzionali” della Provincia
(secondo cui la società ricorrente “non risulta tra i soggetti
proponenti”) parrebbe essere stata rettificata per effetto della nota
del 28.10.2013;
- che, infatti, con tale nota il RUP ha precisato che,
in ragione del contenuto (di chiaro tenore inclusivo, perché a triplice
sottoscrizione dei rappresentanti della mandataria, della mandante e
dell’odierna ricorrente) della comunicazione 9.5.2012 (protocollata il
giorno successivo), la composizione dell’ATI promotrice, prima della
dichiarazione di pubblico interesse di cui alla deliberazione di G.P. n.
193 del 5.6.2012, sarebbe stata integrata dalla cooperativa C.P.R.M.;
-
che deve ritenersi del tutto legittima e compatibile sul piano
procedimentale la possibilità di eventualmente variare la compagine delle
imprese proponenti un progetto che, alla data del 9.5.2012, era ancora
allo stato preliminare;
- che nell’impugnato decreto dirigenziale non
risulta essere stata fatta menzione della corrispondenza sopra citata e
della modificazione soggettiva in seno alla compagine promotrice;
-
che, in particolare, non è stato fatto presente che “con nota congiunta
del 29 novembre 2013, Gabanelli e Proginvest confermavano la proposta di
finanza di progetto presentata in data 11 novembre 2011, precisando che il
costituendo RTI sarebbe stato formato dalle due società firmatarie della
presente lettera” (cfr. pag. 6 della memoria della Provincia), né tale
nota risulta allegata in atti;
- che, peraltro, soltanto dall’esame
della nota del legale delle imprese originariamente promotrici (25.6.2014)
si avrebbe contezza del fatto che la ricorrente avrebbe tenuto una
condotta ostruzionistica ai fini dell’affidamento e che, addirittura,
sarebbe stata apposta una firma apocrifa, attribuita ai legali
rappresentanti delle sopra citate imprese, in calce alla proposta di project financing del 23.4.2012, a tal fine preannunciando
l’intenzione di agire “nelle sedi più opportune”;
- che,
comunque, soltanto con tale comunicazione è stata espressamente
manifestata la volontà di non ammettere la ricorrente nella compagine
affidataria, mentre, di contro, è stata confermata l’autenticità delle
sottoscrizioni, e quindi del presumibile impegno, apposte alla nota del
9.5.2012;
- che, conseguentemente, deve ritenersi illegittima
l’adozione, da parte della Provincia, dei successivi atti della procedura
sulla base di una “interpretazione” (cfr. pag. 15 della memoria)
del contenuto della nota del 9.5.2012 e della comunicazione del RUP del
28.10.2013, oltre che della corrispondenza intercorsa tra i legali delle
tre imprese;
- che, al contrario, deve ritenersi che l’Amministrazione
sia tenuta a favorire una chiara definizione del futuro organismo
affidatario, onde raccordare, a tale verifica, il controllo sul possesso
dei requisiti dei singoli componenti e della compagine nel suo
insieme;
- che, sotto altro profilo, sulle parti del costituendo
raggruppamento incombe l’obbligo di puntualmente esplicitare l’effettiva
composizione alla stazione appaltante;
- che, alla luce di quanto
rilevato, deve sospendersi l’efficacia degli impugnati provvedimenti, nel
contempo disponendosi il riesame del procedimento di individuazione del
promotore e di successivo affidamento, entro 60 giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza, acquisendo elementi di definitiva chiarezza, con
espresse dichiarazioni, dalla mandataria Gabanelli s.r.l. e dalla mandante
Proginvest s.r.l. in merito all’effettiva sussistenza di un’ATI composta,
altresì, dalla ricorrente, come invece pare presumersi dall’analisi della
nota del 9.5.2012;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia (Sezione I)
accoglie la domanda di sospensione cautelare, nei
sensi espressi in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del
ricorso l'udienza pubblica del’11.3.2015.
Spese compensate.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del
giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco
Mariuzzo, Presidente
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore
Oscar
Marongiu, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2014
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