REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del
2009, proposto da: Costruzioni Le Alte S.r.l., rappresentata e difesa
dall'avv. Alberto Della Fontana, con domicilio eletto presso la Segreteria
Tar in Bologna, Strada Maggiore, 53;
contro
il Comune di Vignola, in persona del sindaco
in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Graziosi, Giacomo
Graziosi, con domicilio eletto presso Benedetto Graziosi in Bologna, via
dei Mille, 7/2;
per l'annullamento
dell'atto dirigenziale del Comune di Vignola
prot. n. 7598 del 23/04/2009 d'integrazione del contributo di
costruzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vignola;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Alberto Pasi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, proprietaria di un terreno
edificabile sito nel comune di Vignola e ricompreso nel comparto C del
piano particolareggiato di iniziativa privata, cui ha fatto seguito la
stipulazione della relativa convenzione per l'edificazione di alloggi di
edilizia convenzionata, ha contestato, con il presente ricorso, la
rideterminazione del contributo di costruzione liquidato e richiesto in
occasione del rilascio del permesso di costruzione.
Si e costituito in
giudizio il comune intimato che ha controdedotto alle avverse doglianze e
concluso per il rigetto del ricorso.
Le parti hanno sviluppato
ampiamente le rispettive difese anche nel corso della discussione orale;
la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.
2. Per
ragioni di connessione vanno trattate congiuntamente la prima e la quarta
censura con la quale la ricorrente contesta l'assoggettamento ai relativi
contributi dei parcheggi pertinenziali (quarta censura) nonché delle
superfici relative ai corselli di manovra e di accesso ai garage interrati
(primo motivo).
Le censure sono fondate e vanno accolte, conformandosi
alle puntuali determinazioni del Consiglio di Stato (Cons. Stato,
28/11/2012 n. 6033) il quale ha rilevato, in parziale riforma della
sentenza di questo T.A.R. (Tar BO, sez. II, 16 aprile 2010, n. 3533), che
i parcheggi pertinenziali, in quanto espressamente individuati quali opere
di urbanizzazione, non soggiacciono al contributo di costruzione.
Il
Consiglio di Stato ha precisato quanto segue: "Deve sul punto ribadirsi,
infatti, che la legge n. 122/1989 nell' innovare la disciplina dei
parcheggi (anche ex art. 2, comma 2, incrementando la misura minima
obbligatoria di parcheggi pertinenziali nei nuovi edifici - il rapporto di
1mq./20mc. stabilito inizialmente dall’art. 41 sexies comma 1 della legge
1150/1942 nel testo aggiunto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765
è stato portato a 1 mq./10mc. - e nello stabilire all'art. 9 comma 1 il
principio secondo cui i parcheggi pertinenziali possono essere realizzati
anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi
vigenti) all'art. 11 comma 1 ha equiparato i parcheggi pertinenziali alle
opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo
edilizio.
I parcheggi pertinenziali sono stati quindi complessivamente
qualificati come opere di urbanizzazione e quindi a tutti (e non già
so!tanto a quelli previsti per la fruizione collettiva) è stato
riconosciuto un rilievo pubblico: può concordarsi in proposito con la tesi
per cui la gratuità non va estesa anche ai parcheggi pertinenziali che
eccedono la misura minima di legge, atteso che, in carenza di una espressa
disposizione di legge in tal senso (e pur nella opinabilità della
questione) la interpretazione teleologica consente di affermare che la
qualificazione dei parcheggi pertinenziali come opere di urbanizzazione ex
art. 11 comma 1 della legge 122/1989 debba rimanere circoscritta entro i
confini tracciati dall'art. 41-sexies comma 1 della legge 1150/1942 (di
guisa che per i parcheggi eccedenti il “tetto “di dotazione obbligatoria
trova applicazione il disposto di cui al D.M. 10 maggio 1977).
Per le
chiarite ragioni, quindi, non può accedersi alla tesi propugnata da parte
resistente secondo cui a cagione della assenza di espressa abrogazione del
citato D.M. i parcheggi "equiparati" alle opere di urbanizzazione e
conseguentemente esenti dal contributo di costruzione siano soltanto
quelli destinati ad uso collettivo.
E' agevole replicare, sul punto,
che nulla prova la mancata abrogazione in parte qua del più volte citato
D.M. 10 maggio 1977 in quanto la equiparazione di cui all'art. 11 comma 1
della legge n.122/1989 dei parcheggi pertinenziali alle opere di
urbanizzazione non opera per quelli eccedenti la dotazione obbligatoria
che quindi risultano normati dal citato d.M (da interpretarsi nel senso
comprensivo dei tornelli di manovra cui si è fatto in precedenza
riferimento)".
Conseguentemente allo stesso regime giuridico dei
parcheggi, in questo caso esenti dal contributo, non possono che essere
assoggettati anche " i relativi spazi di manovra e di accesso ai garage,
relativamente ai parcheggi pertinenziali esenti dal contributo e sopra
indicati, secondo normali canoni di interpretazione logica e teleologica
(e niente affatto estensiva), per la semplice ragione che senza i corselli
di accesso le autorimesse non sarebbero tali" (Tar BO , sez. II, 16 apri1e
2010, n. 3533).
3. Vanno, invece, respinte tutte le altre censure
dedotte (seconda e terza).
Non può essere condivisa la tesi della
difesa ricorrente secondo la quale la ulteriore S.U. corrispondente
all’incremento della capacità edificatoria del lotto, riconosciuta per
l'edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 64 delle N.T.A. del
P.R.G., non avrebbe dovuto essere computata.
Infatti, come chiarito dal
precedente specifico di questo Tar (Tar BO, sez. II, 16 aprile 2010, n
3533, confermato sul punto dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, 28/11/2012
n. 6033), l’incremento è dovuto in base all'esplicita previsione
dell'art.16 della convenzione attuativa la quale prevede che il
convenzionamento "non determina riduzione di oneri", oneri che nella
terminologia corrente in materia sono tutti quelli necessari ad ottenere
il permesso di costruire, cioè sia quelli corrispettivi alla fruizione
delle opere di urbanizzazione (oneri di urbanizzazione in senso stretto)
che quelli commisurati al costo di costruzione, entrambi contributi che il
privato deve corrispondere per ottenere il titolo.
Del resto l'art.16,
nello stabilire, per il maggiore indice riconosciuto per edilizia
convenzionata, un prezzo a mq. di euro 516, pone a carico del Comune il
solo obbligo di erogare i buoni casa per l'acquisto, senza prevedere alcun
ulteriore beneficio o forma di compensazione (ma anzi escludendo
espressamente qualsiasi "riduzione di oneri").
4. Quanto al preteso
effetto autovincolante della primigenia liquidazione effettuata dal Comune
e successivamente integrata con il computo, anche, degli ulteriori mq. di
S.U. convenzionata, e di ulteriori mq. di superficie non residenziale, il
Collegio non condivide affatto le pur autorevoli argomentazioni di una
parte della giurisprudenza, invocata dalla ricorrente, sulla
autoresponsabilità della amministrazione per l’affidamento riposto dal
privato sulla prima liquidazione, che pertanto sarebbe modificabile, negli
ordinari termini prescrizionali, solo se viziata da errori così evidenti
da essere immediatamente riconoscibili, perché l’equilibrio finanziario
dell'intervento costruttivo deve essere noto all'interessato prima di
iniziarlo, affinchè possa fondarvi a ragion veduta le sue scelte e
valutazioni imprenditoriali.
In contrario, il Collegio osserva che,
poichè la determinazione dell'onere appartiene, pacificamente, all'area
delle attività paritetiche e non provvedimentali ed è regolata fin nel
dettaglio da fonti di rango normativo, il relativo credito non è nella
disponibilità dell'Amministrazione, che non ha alcun potere di imporre e
pretendere un contributo diverso da quello dovuto.
Pertanto, ove ciò
avvenga,l’errore potrà (anzi dovrà) sempre essere rettificato entro
l'ordinario termine prescrizionale e, al più, potrebbe eventualmente
determinare una responsabilità per danni, ove ne ricorrano tutti i
presupposti soggettivi (colpa) e oggettivi (es. non remuneratività
dell'intervento costruttivo), ma non certo un contributo minore di quello
dovuto (vedi altresì ampiamente il punto 2.1. della decisione del Cons.
Stato, 28/11/2012 n, 6033).
5. In conclusione il ricorso va in parte
accolto, nei limiti indicati al punto 2 della presente decisione, con
conseguente obbligo dell'amministrazione di ricalcolare il contributo
dovuto in applicazione dei criteri sopra indicati e di restituire alla
ricorrente tutte le somme da essa versate in eccedenza, maggiorate degli
interessi al tasso legale.
6. Le spese possono essere compensate attesa
la soccombenza reciproca
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia Romagna (Sezione Prima) pronunciando in via definitiva sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte, nei limiti sopra indicati, e
dispone come in motivazione con conseguente condanna del Comune alla
restituzione delle maggiori somme eventualmente percepite, maggiorate
degli interessi al tasso legale.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto
Pasi, Consigliere, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014