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n. 11-2014 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Ordinanza 30 ottobre 2014 n. 1438
Pres. Giordano - Est. Gatti
Tesan S.p.a.(Avv.ti Creuso, De Zan) c/ Comune di Lecco (Avv. Pedrazzini) nei confronti di Società Cooperativa Sociale (Avv. Verrienti)


1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Oneri di sicurezza aziendale – Indicazione – Obbligo – Non sussiste – Conseguenze - Esclusione – Illegittimità

 

2. Imposte e tasse – Aliquota Iva – Offerta - Componente economica – Esclusione - Conseguenze

 

 

1. La mancata indicazione dei c.d. oneri di sicurezza aziendale da parte del concorrente diversamente da quanto accade per l’omessa previsione di quelli c.d. da interferenza, non rappresenta motivo idoneo a determinare l’esclusione del suddetto concorrente.

 

2. L’aliquota IVA non rappresenta una componente economica dell’offerta e quindi la stessa non può essere considerata nelle gare ex D. Lgs 163/2006, le quali devono svolgersi nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 2213 del 2014, proposto da:

 


Tesan S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Creuso, Nicola De Zan, e Carlo Luca Coppini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Pietro Cossa, 6;

 


contro



Comune di Lecco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pedrazzini, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Olga Fischetti in Milano, Corso XXII Marzo n. 28;

nei confronti di



Centro 24 Ore Società Cooperativa Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Verrienti, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del Tribunale;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,



- della determinazione dirigenziale del Comune di Lecco n. 365 del 9.6.2014, di aggiudicazione definitiva, mediante cottimo fiduciario, del servizio di telesoccorso/teleassistenza per il periodo 16.6.2014 -31.1.2018 (CIG: 57528699AC), di cui è stata data comunicazione alla ricorrente in data 16.6.2014 con nota prot. 32854, nonché della nota medesima e del diniego di autotutela emesso con atto in data 19.6.2014 prot. n. 35164 MP/mc in risposta all'istanza della ricorrente ;
per quanta occorra, del verbale di gara in data 3-4 giugno 2014, e comunque di tutti gli atti ed i verbali di gara, e del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;
in parte qua, e per quanto occorrer possa, della disciplina di gara, ed in particolare, della lettera d'invito e del capitolato, e di ogni altro eventuale atto presupposto o comunque connesso;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell'aggiudicazione e al subentro nel contratto eventualmente stipulato, con dichiarazione di inefficacia del contratto medesimo;
nonché, in via subordinata ed alternativa, per il risarcimento del danno per equivalente.

 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecco e del Centro 24 Ore Società Cooperativa Sociale;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Centro 24 Ore Società Cooperativa Sociale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

 

Ritenuto, ad un sommario esame,
che il ricorso incidentale non sia assistito dal requisito del fumus boni iuris, atteso che la mancata indicazione dei c.d. oneri di sicurezza aziendale, diversamente da quanto accade per l’omessa evidenziazione di quelli c.d. da interferenza, non è circostanza idonea a dar luogo, sic et simpliciter, all’esclusione del concorrente (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 9.1.14 n. 36);
che il ricorso principale pare invece, allo stato, fondato, tenuto conto che le procedure di evidenza pubblica, così come configurate a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/06, pur essendo preordinate al perseguimento dell’interesse pubblicistico della stazione appaltante, devono tuttavia svolgersi nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione (art. 2 c.1), ciò che sarebbe pregiudicato computando nell’offerta economica anche l’aliquota I.V.A. applicabile al concorrente, trattandosi di circostanza totalmente estranea alla sua compagine.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie la domanda cautelare, e per l'effetto sospende l’efficacia del provvedimento in epigrafe impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5.2.2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2014





 

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