|
|
|
|
n. 11-2014 - © copyright |
T.A.R. LOMBARDIA - MILANO -
SEZIONE IV - Ordinanza 30 ottobre 2014 n. 1438
Pres. Giordano -
Est. Gatti
Tesan S.p.a.(Avv.ti Creuso, De Zan) c/ Comune di Lecco (Avv.
Pedrazzini) nei confronti di Società Cooperativa Sociale (Avv. Verrienti) |
1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Oneri di
sicurezza aziendale – Indicazione – Obbligo – Non sussiste – Conseguenze -
Esclusione – Illegittimità
|
|
2. Imposte e tasse – Aliquota Iva – Offerta - Componente
economica – Esclusione - Conseguenze
|
1. La mancata indicazione dei c.d. oneri di sicurezza
aziendale da parte del concorrente diversamente da quanto accade per
l’omessa previsione di quelli c.d. da interferenza, non rappresenta motivo
idoneo a determinare l’esclusione del suddetto concorrente.
|
|
2. L’aliquota IVA non rappresenta una componente
economica dell’offerta e quindi la stessa non può essere considerata nelle
gare ex D. Lgs 163/2006, le quali devono svolgersi nel pieno rispetto dei
principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non
discriminazione.
|
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2213 del
2014, proposto da:
|
|
Tesan S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Nicola Creuso, Nicola De Zan, e Carlo Luca Coppini, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Pietro Cossa,
6;
|
|
contro
Comune di Lecco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pedrazzini, con
domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Olga Fischetti in Milano,
Corso XXII Marzo n. 28;
nei confronti di
Centro 24 Ore Società Cooperativa Sociale,
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Verrienti, con domicilio eletto in
Milano, presso la Segreteria del Tribunale;
per l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia,
- della determinazione dirigenziale del
Comune di Lecco n. 365 del 9.6.2014, di aggiudicazione definitiva,
mediante cottimo fiduciario, del servizio di telesoccorso/teleassistenza
per il periodo 16.6.2014 -31.1.2018 (CIG: 57528699AC), di cui è stata data
comunicazione alla ricorrente in data 16.6.2014 con nota prot. 32854,
nonché della nota medesima e del diniego di autotutela emesso con atto in
data 19.6.2014 prot. n. 35164 MP/mc in risposta all'istanza della
ricorrente ;
per quanta occorra, del verbale di gara in data 3-4 giugno
2014, e comunque di tutti gli atti ed i verbali di gara, e del
provvedimento di aggiudicazione provvisoria;
in parte qua, e per quanto
occorrer possa, della disciplina di gara, ed in particolare, della lettera
d'invito e del capitolato, e di ogni altro eventuale atto presupposto o
comunque connesso;
nonché per l'accertamento del diritto della
ricorrente al conseguimento dell'aggiudicazione e al subentro nel
contratto eventualmente stipulato, con dichiarazione di inefficacia del
contratto medesimo;
nonché, in via subordinata ed alternativa, per il
risarcimento del danno per equivalente.
|
|
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecco e del Centro 24 Ore
Società Cooperativa Sociale;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Centro 24
Ore Società Cooperativa Sociale;
Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti
gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre
2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale.
|
|
Ritenuto, ad un sommario esame,
che il ricorso
incidentale non sia assistito dal requisito del fumus boni iuris,
atteso che la mancata indicazione dei c.d. oneri di sicurezza aziendale,
diversamente da quanto accade per l’omessa evidenziazione di quelli c.d.
da interferenza, non è circostanza idonea a dar luogo, sic et
simpliciter, all’esclusione del concorrente (T.A.R. Lombardia, Milano,
Sez. IV, 9.1.14 n. 36);
che il ricorso principale pare invece, allo
stato, fondato, tenuto conto che le procedure di evidenza pubblica, così
come configurate a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/06,
pur essendo preordinate al perseguimento dell’interesse pubblicistico
della stazione appaltante, devono tuttavia svolgersi nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non
discriminazione (art. 2 c.1), ciò che sarebbe pregiudicato computando
nell’offerta economica anche l’aliquota I.V.A. applicabile al concorrente,
trattandosi di circostanza totalmente estranea alla sua compagine.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia (Sezione Quarta), accoglie la domanda cautelare, e per l'effetto
sospende l’efficacia del provvedimento in epigrafe impugnato.
Fissa per
la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del
5.2.2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del
giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico
Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo
Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2014
|
|
|
|
|
|
|