REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 637 del
2013, proposto da: G. M. P., rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia
Pacifico, con domicilio eletto presso Rosalia Pacifico in Cagliari, via
Cervi N.16;
contro
-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI, rappresentata e
difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari,
via Dante N.23; -AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAGLIARI, rappresentata
e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta, con domicilio eletto presso
Giuseppe Macciotta in Cagliari, viale Diaz 29;
per l' accertamento
del diritto a percepire indennita' ed accessori non
corrisposti (dal 1999 al 2008).
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Universita'
degli Studi di Cagliari e dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria
Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 la
dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Pacifico, avv.
Devoto Ticca, in sostituzione, e avv. dello Stato Salis;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso consegnato per la notifica il 22
luglio 2013 e depositato il 6.8 il ricorrente ha chiesto all’Università di
Cagliari e all’Azienda Ospedaliera Universitaria il pagamento delle
seguenti somme correlate all’ “incarico direttivo” ricoperto:
nella
specie in riferimento all’incarico di “Direttore di Unità Operativa
Complessa di Reumatologia I” , svolto dal novembre 1999 al 30.10.2008
(data di quiescenza), per un importo complessivo di euro 138.904, oltre
11.587 per tredicesime.
In ricorso sono state formulate le seguenti 3
censure:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 1, 2, 3,
6, 13 e 15 nonchè dell’art. 6 comma 1 e 2 del D. Lgs. N. 517/1999, anche
con riferimento al comma 3 dello stesso articolo; violazione e falsa
applicazione dell'art. 15 ter del D. Lgs. 30.12.1992 N.502;
2)
violazione e falsa applicazione dell'art.17 bis del D. Lgs. 30.12.1992
N.502, con riferimento alle previsioni di cui al CCNL 5.12.1996 –allegato
6 lett.D- e successivo CCNL 8.06.2000;
3) eccesso di potere per
incoerenza, disparita' di trattamento, ingiustizia, anche con riferimento
agli artt. 1, 2, 2 bis della legge 7.8.1990 n.241, ai principi innovati
dalla legge n. 69/2009 ed all'art. 36 1° comma della
Costituzione.
Parte ricorrente ha anche allegato consulenza di parte
(redatta da Ramini) con la quantificazione delle somme, anno per anno, per
quanto ritenuto dovuto (dal 1999).
Si sono costituite in giudizio sia
l’Università che l’A.O.U. chiedendo inammissibilità e rigetto del
ricorso.
In particolare sono state sollevate le seguenti
eccezioni:
-di carenza di GIURISDIZIONE, trattandosi di rapporto
sussistente con l’Azienda e non con l’Università (eccezione sollevata
dall’AOU);
-di PRESCRIZIONE del diritto ad avanzare pretese economiche
risalenti al 1999 (eccezione sollevata sia dall’Università che dall’
AOU).
Entrambe le Amministrazioni, ricostruendo i diversi passaggi
normativi e di costituzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, hanno
chiesto comunque il rigetto del ricorso anche nel merito.
In
particolare evidenziando anche che l’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Cagliari (A.O.U.) è stata istituita solo il 30.3.2007 (con delibera della
G.R. n. 13/1) ed è entrata concretamente in funzione solamente il
14.5.2007.
DIRITTO
RITO
1) ECCEZIONE di GIURISDIZIONE
Occorre
esaminare prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione
sollevata dalla difesa della Azienda Ospedaliero Universitaria .
Il
Collegio ritiene sussistente la giurisdizione del G.A. in quanto, nel
“regime transitorio” (che è durato, per l’Università di Cagliari, sino
all’ 1.1.2011) , era operativo il sistema retributivo “perequativo”,
esclusivamente gestito dall’ Università.
Rispetto a tale regime
l’Azienda Ospedaliera non aveva alcuno spazio di intervento nel definire i
concreti contenuti economici in riferimento alle indennità qui richieste
(“di posizione” e “di risultato”) e connesse all’incarico direttivo
conferito di “Direttore di Unità Operativa Complessa di Reumatologia I”,
anteriormente alla costituzione della stessa A.O.U. e poi “prorogato”,
dopo la sua istituzione, con analogo incarico.
Il rapporto di lavoro,
in questa fase transitoria, risulta essere completamente ed esclusivamente
gestito dal datore di lavoro “Università”, sia sotto il profilo giuridico
che economico, essendo applicabile ancora (in via provvisoria) il
peculiare “regime di transizione” (come si esaminerà, più avanti, nella
parte riferita al merito) e non direttamente il “regime innovativo”
dettato dal D. Lgs. 517/1999 per gli universitari.
Dunque, in questa
peculiare fase, il rapporto di lavoro, nella sua pienezza, sussisteva solo
con l’ente Università, unico datore di lavoro e soggetto pagatore.
Il
Collegio è consapevole che le SS.UU. della Corte di Cassazione ritengono
rientrare nella giurisdizione del G.O. pretese avanzate dagli universitari
(anche affini, per tipologia, a quella qui in esame, inerenti pagamenti di
indennità) . La Cassazione, in particolare ha affermato il principio
che:
“quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria,
la qualifica di professore universitario funge da
del
rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini
istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi, perciò,
l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, d.lg. 30
marzo 2001 n. 165, che sottopone al g.o. le controversie dei dipendenti
delle aziende e degli enti del S.s.n.”.
In particolare, tale
orientamento è stato affermato:
-dalla recente Sez. Un. 06/05/2013 n.
10406: peraltro per un caso concernente l’ irrogazione di una “sanzione
disciplinare” della sospensione dal servizio, con privazione della
retribuzione, per cinque giorni (per aver il ricorrente consentito che
venissero erogate prestazioni di specialistica ambulatoriale senza la
relativa prescrizione sul ricettario del Servizio Sanitario Regionale e
senza che venisse regolarizzata l’ eventuale quota di compartecipazione
alle spese sanitarie);
-da SS.UU. n. 7503 del 15 maggio 2012: per la
richiesta di riconoscimento di spettanze economiche per indennità previste
da varie fonti normative (indennità medico-specialistica e di dirigenza
medica, indennità di posizione e di risultato) , ove si è sostenuto che
“Nel caso in cui il datore di lavoro si identifica nell'Azienda sanitaria
locale, la qualifica di professore universitario funge da
del rapporto lavorativo, atteso che l'attività svolta si
inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione di dell'Azienda;
pertanto, le questioni connesse rientrano nel principio generale enunziato
dall'art. 63 comma 1 che sottopone al giudice ordinario le controversie
dei dipendenti delle aziende e degli Enti del servizio sanitario nazionale
(richiamando la precedente SS.UU. 15 febbraio 2007 n. 3370);
-da Sez.
Un. 22/12/2009 n. 26960: per un caso di domanda di corresponsione
dell'"indennità di posizione variabile", ove si sostiene la giurisdizione
del G.O. “dovendosi ritenere che, pur in presenza di un autonomo
inquadramento di detta categoria, ricondotta nell'ambito dell'organico
funzionale definito dal direttore generale d'intesa con il rettore, le
qualifiche di docenti e ricercatori costituiscano il
del
rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e
nella cui organizzazione si inserisce l'attività di assistenza svolta dal
personale universitario”;
- da Cass. civ. SS.UU. 3370 n. 15 febbraio
2007, che afferma la giurisdizione del G.O per la contestazione di un caso
di “revoca per inadempimento, e la risoluzione del relativo contratto,
dell'incarico di dirigente di struttura pubblica sanitaria complessa,
conferita da un'Azienda ospedaliera universitaria a un docente
universitario”.
Recentemente anche il TAR Lazio III 3.1.2013 n. 839 ha
recepito tale orientamento per un caso di richiesta di corresponsione
della “retribuzione di posizione” rapportata all'incarico di “direttore di
Dipartimento” (richiamando le già menzionate Cassazione Sez. Un. 15 maggio
2012 n. 7503; 22 dicembre 2009, n. 26960; 15 febbraio 2007, n. 3370),
aderendo alla tesi della giurisdizione a favore del G.O. .
In sostanza
è stato affermato il principio secondo il quale:
“la controversia
avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con
l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, comma 2, D.lgs. 21 dicembre 1999 n.
517 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con
l'Università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera e
dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il
rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale
del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la
si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di
professore universitario funge da
del rapporto
lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e
nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi, perciò, l'operatività
del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n.
165, che sottopone al g.o. le controversie dei dipendenti delle aziende e
degli enti del S.s.n.”.
In precedenza lo stesso TAR Lazio III n. 6020
del 2.7.2012 (ma per un diverso caso di “pagamento di straordinari” di
universitari svolti presso il Policlinico Umberto I di Roma), riteneva
sussistente la giurisdizione del G.O. in quanto “la prestazione viene
svolta per l’Azienda sanitaria e la qualifica di docente universitario
sarebbe solo il presupposto, remoto, che legittima allo svolgimento di una
prestazione di lavoro a favore di un datore diverso
dall’Università”.
Analogamente anche la precedente TAR Lazio III bis n.
33481 del 16.11.2010 declinava la giurisdizione (per un caso di richiesta
di remunerazione di servizi di guardia nelle ore notturne e nel periodo
festivo).
Per contro il Consiglio di Stato, con la pronunzia della sez.
III del 12/02/2013, esaminando preliminarmente l’eccezione di difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo (già disattesa dal T.A.R. della
T.A.R. TOSCANA con sentenza sez. I n. 1038/2012) afferma (richiamando
Cassazione, SS. UU., 8 luglio 2003 n. 19734 e Cons. St., VI, 17 gennaio
2011 n. 248) che “l'unicità dello status di medico docente universitario e
la stretta compenetrazione esistente, per tale categoria di dipendenti
pubblici, tra la funzione didattica, di ricerca e di assistenza, fanno sì
che la controversia resti attratta nella giurisdizione esclusiva del G.A.”
(in una fattispecie di contestazione di “Atto aziendale e atti
applicativi” incidenti sulle posizioni giuridiche ed economiche dei
docenti).
In questo quadro giurisprudenziale disomogeneo questo
Collegio ritiene essenziale, ai fini della determinazione della
giurisdizione attinente pretese retributive indennitarie, verificare
preliminarmente quale sia, nel caso specifico, il momento del concreto
passaggio fra il regime “transitorio” retributivo e quello di assetto
“definitivo” previsto dal D. Lgs. 517/1999 per gli universitari impegnati
in attività assistenziali.
Si ritiene cioè che solo con la
dell’applicazione del D.Lgs. 517/1999 ed in particolare con il
riconoscimento della effettiva e concreta spettanza delle due indennità
contemplate all’art. 6 (di “posizione” e di “risultato”) si giustifica il
passaggio di giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice
ordinario, in quanto solamente nell’assetto ordinario “a regime” può
sostenersi che si è venuto a creare un “rapporto retributivo diretto con
l’Azienda”, rispetto al quale lo status di professore costituisce il mero
presupposto.
Nel nostro caso, invece, si tratta di verificare
l’eventuale spettanza o meno di pretese economiche (indennitarie) durante
il regime “transitorio” , cioè nell’ambito di un rapporto che risulta
ancora connotato dal pregresso “sistema perequativo”.
Oltretutto in
relazione ad incarichi conferiti anteriormente all’istituzione dell’A.O.U.
(nel 1999), poi prorogato dall’Azienda (costituita e divenuta operativa
solo nel 2007).
Le spettanze economiche del rapporto, nella “fase
transitoria”, sono gestite in via esclusiva dall’Università (nella specie
con il riconoscimento del “trattamento perequativo”).
Sulla base di
tali valutazioni si ritiene che le controversie, di natura strettamente
patrimoniale attinenti al periodo transitorio, rientrano nella
giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione dell’art. 3 2°
comma e art. 63 4° comma del T.U. n. 165 del 30.3.2001 .
***
2)ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE :
Le pretese economiche avanzate
in ricorso decorrono dal novembre 1999 (data del conferimento
dell’incarico direttivo) fino al 30.10. 2008 (quiescenza).
Il ricorso è
stato notificato il 22 luglio 2013.
Le controparti sostengono che la
valutazione della pretesa andrebbe, semmai, limitata al quinquennio
antecedente al luglio 2013 (data di notifica del ricorso).
La
valutazione della fondatezza delle richieste economiche potrebbe, dunque,
semmai, in questa prospettiva, avvenire (solo) con decorrenza luglio 2008,
dovendosi considerare le pretese anteriori prescritte .
Il Collegio
rileva però che il ricorrente ha notificato (anteriormente alla notifica
del ricorso giurisdizionale) una diffida all’Università, precisamente nel
luglio 2011, con richiesta di erogazione delle medesime “indennità”
connesse all’incarico dirigenziale, qui richieste in via
giudiziaria.
Essendo il rapporto giuridico ed economico gestito
esclusivamente dall’Università nel periodo “transitorio” (a cui si
riferiscono le pretese economiche indennitarie avanzate) si può
considerare idonea e sufficiente la notifica della diffida alla (sola)
Università (senza necessità di notifica anche all’A.O.U.).
La mancata
notifica dell’atto di interruzione della prescrizione (anche) all’A.O.U.
si ritiene non rilevante, in quanto il soggetto sollecitato a compiere il
pagamento, per il periodo richiesto in diffida, era solo l’Università
(unico soggetto giuridico, che gestiva, in modo integrale, il rapporto
economico, in fase transitoria, degli universitari impegnati in attività
assistenziali).
Ne consegue che l’ambito di riferimento della pretesa
va circoscritto al quinquennio anteriore (non alla notifica del ricorso,
ma ) alla notifica di tale atto di “diffida stragiudiziale”
all’Università.
Per l’effetto il “petitum” che può essere preso in
considerazione ai fini dell’esame della fondatezza delle pretese
indennitarie va riferito limitamente al seguente periodo:
luglio 2006-
ottobre 2008 (data quiescenza).
L’avvenuta costituzione dell’ Azienda
Ospedaliera Universitaria , che è intervenuta il 30.3.2007 (con delibera
della GR n. 13/1) ed è entrata in funzione il 14.5.2007, non rappresenta
ai nostri fini (pretese economiche) un dato rilevante essendo rimasto
vigente fino all’1.1.2011 il regime
transitorio.
***
MERITO
Si sostiene in ricorso che
sostanzialmente l’incarico direttivo conferito nel 1999 al ricorrente, e
mantenuto continuativamente fino alla quiescenza (2008), non sarebbe stato
adeguatamente remunerato, in particolare con l’erogazione delle due