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n. 11-2014 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 27 ottobre 2014 n. 854
Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim
G. M. P. (avv. R. Pacifico) c/ -UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI (Avv. Distr. St.); -AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAGLIARI (avv. G. Macciotta)


1. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Sanitari universitari – Controversie di natura patrimoniale relative al trattamento economico aggiuntivo ex art. 6, co. 1, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 nella fase “transitoria” - Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste - Fattispecie

 

2. Pubblico impiego – Sanitari – Sanitari universitari - Stipendi, assegni ed indennità – Trattamento economico aggiuntivo ex art. 6, comma 1, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 – Condizioni - Completamento del procedimento di attuazione - Fattispecie

 

 

1. Rientrano nella giurisdizione del G.A., in applicazione degli artt. 3, co. 2, e 63 co. 4 T.U. D.P.R. 30 marzo 2001 n. 165, le controversie –di natura strettamente patrimoniale- relative alla spettanza o meno di pretese economiche (i.e.: indennità di posizione e di risultato ex art. 6, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517) durante il regime “transitorio” , cioè nell’ambito di un rapporto che risulta ancora connotato dal pregresso “sistema perequativo” in cui le spettanze economiche del rapporto sono gestite in via esclusiva dall’Università (con il riconoscimento del “trattamento perequativo”), e si verte, come nel caso di specie, di incarichi conferiti anteriormente all’istituzione dell’A.O.U. (nel 1999), poi prorogato dall’Azienda (costituita e divenuta operativa solo nel 2007)

 

2. E’ legittima la corresponsione da parte dell’Università di Cagliari, nel periodo di riferimento (nella specie, dal 1999 fino al 2008), del solo “trattamento perequativo” (ex art. 31, D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761) e non anche delle richieste indennità di equiparazione -“di posizione” e “di risultato”-, le quali spettano solo “a regime”, a seguito del completamento del previsto procedimento di attuazione (nella specie, portato a termine dall’Azienda ospedaliera solo nel 2012, con effetti dall’ 1.1.2011 e quindi non rilevanti nel caso di specie)

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 637 del 2013, proposto da: G. M. P., rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Pacifico, con domicilio eletto presso Rosalia Pacifico in Cagliari, via Cervi N.16;

 

contro



-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23; -AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAGLIARI, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta, con domicilio eletto presso Giuseppe Macciotta in Cagliari, viale Diaz 29;

 

per l' accertamento



del diritto a percepire indennita' ed accessori non corrisposti (dal 1999 al 2008).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Universita' degli Studi di Cagliari e dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Pacifico, avv. Devoto Ticca, in sostituzione, e avv. dello Stato Salis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso consegnato per la notifica il 22 luglio 2013 e depositato il 6.8 il ricorrente ha chiesto all’Università di Cagliari e all’Azienda Ospedaliera Universitaria il pagamento delle seguenti somme correlate all’ “incarico direttivo” ricoperto:
nella specie in riferimento all’incarico di “Direttore di Unità Operativa Complessa di Reumatologia I” , svolto dal novembre 1999 al 30.10.2008 (data di quiescenza), per un importo complessivo di euro 138.904, oltre 11.587 per tredicesime.
In ricorso sono state formulate le seguenti 3 censure:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 1, 2, 3, 6, 13 e 15 nonchè dell’art. 6 comma 1 e 2 del D. Lgs. N. 517/1999, anche con riferimento al comma 3 dello stesso articolo; violazione e falsa applicazione dell'art. 15 ter del D. Lgs. 30.12.1992 N.502;
2) violazione e falsa applicazione dell'art.17 bis del D. Lgs. 30.12.1992 N.502, con riferimento alle previsioni di cui al CCNL 5.12.1996 –allegato 6 lett.D- e successivo CCNL 8.06.2000;
3) eccesso di potere per incoerenza, disparita' di trattamento, ingiustizia, anche con riferimento agli artt. 1, 2, 2 bis della legge 7.8.1990 n.241, ai principi innovati dalla legge n. 69/2009 ed all'art. 36 1° comma della Costituzione.
Parte ricorrente ha anche allegato consulenza di parte (redatta da Ramini) con la quantificazione delle somme, anno per anno, per quanto ritenuto dovuto (dal 1999).
Si sono costituite in giudizio sia l’Università che l’A.O.U. chiedendo inammissibilità e rigetto del ricorso.
In particolare sono state sollevate le seguenti eccezioni:
-di carenza di GIURISDIZIONE, trattandosi di rapporto sussistente con l’Azienda e non con l’Università (eccezione sollevata dall’AOU);
-di PRESCRIZIONE del diritto ad avanzare pretese economiche risalenti al 1999 (eccezione sollevata sia dall’Università che dall’ AOU).
Entrambe le Amministrazioni, ricostruendo i diversi passaggi normativi e di costituzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, hanno chiesto comunque il rigetto del ricorso anche nel merito.
In particolare evidenziando anche che l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari (A.O.U.) è stata istituita solo il 30.3.2007 (con delibera della G.R. n. 13/1) ed è entrata concretamente in funzione solamente il 14.5.2007.

DIRITTO



RITO
1) ECCEZIONE di GIURISDIZIONE
Occorre esaminare prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della Azienda Ospedaliero Universitaria .
Il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione del G.A. in quanto, nel “regime transitorio” (che è durato, per l’Università di Cagliari, sino all’ 1.1.2011) , era operativo il sistema retributivo “perequativo”, esclusivamente gestito dall’ Università.
Rispetto a tale regime l’Azienda Ospedaliera non aveva alcuno spazio di intervento nel definire i concreti contenuti economici in riferimento alle indennità qui richieste (“di posizione” e “di risultato”) e connesse all’incarico direttivo conferito di “Direttore di Unità Operativa Complessa di Reumatologia I”, anteriormente alla costituzione della stessa A.O.U. e poi “prorogato”, dopo la sua istituzione, con analogo incarico.
Il rapporto di lavoro, in questa fase transitoria, risulta essere completamente ed esclusivamente gestito dal datore di lavoro “Università”, sia sotto il profilo giuridico che economico, essendo applicabile ancora (in via provvisoria) il peculiare “regime di transizione” (come si esaminerà, più avanti, nella parte riferita al merito) e non direttamente il “regime innovativo” dettato dal D. Lgs. 517/1999 per gli universitari.
Dunque, in questa peculiare fase, il rapporto di lavoro, nella sua pienezza, sussisteva solo con l’ente Università, unico datore di lavoro e soggetto pagatore.
Il Collegio è consapevole che le SS.UU. della Corte di Cassazione ritengono rientrare nella giurisdizione del G.O. pretese avanzate dagli universitari (anche affini, per tipologia, a quella qui in esame, inerenti pagamenti di indennità) . La Cassazione, in particolare ha affermato il principio che:
“quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi, perciò, l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che sottopone al g.o. le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del S.s.n.”.
In particolare, tale orientamento è stato affermato:
-dalla recente Sez. Un. 06/05/2013 n. 10406: peraltro per un caso concernente l’ irrogazione di una “sanzione disciplinare” della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per cinque giorni (per aver il ricorrente consentito che venissero erogate prestazioni di specialistica ambulatoriale senza la relativa prescrizione sul ricettario del Servizio Sanitario Regionale e senza che venisse regolarizzata l’ eventuale quota di compartecipazione alle spese sanitarie);
-da SS.UU. n. 7503 del 15 maggio 2012: per la richiesta di riconoscimento di spettanze economiche per indennità previste da varie fonti normative (indennità medico-specialistica e di dirigenza medica, indennità di posizione e di risultato) , ove si è sostenuto che “Nel caso in cui il datore di lavoro si identifica nell'Azienda sanitaria locale, la qualifica di professore universitario funge da del rapporto lavorativo, atteso che l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione di dell'Azienda; pertanto, le questioni connesse rientrano nel principio generale enunziato dall'art. 63 comma 1 che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli Enti del servizio sanitario nazionale (richiamando la precedente SS.UU. 15 febbraio 2007 n. 3370);
-da Sez. Un. 22/12/2009 n. 26960: per un caso di domanda di corresponsione dell'"indennità di posizione variabile", ove si sostiene la giurisdizione del G.O. “dovendosi ritenere che, pur in presenza di un autonomo inquadramento di detta categoria, ricondotta nell'ambito dell'organico funzionale definito dal direttore generale d'intesa con il rettore, le qualifiche di docenti e ricercatori costituiscano il del rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l'attività di assistenza svolta dal personale universitario”;
- da Cass. civ. SS.UU. 3370 n. 15 febbraio 2007, che afferma la giurisdizione del G.O per la contestazione di un caso di “revoca per inadempimento, e la risoluzione del relativo contratto, dell'incarico di dirigente di struttura pubblica sanitaria complessa, conferita da un'Azienda ospedaliera universitaria a un docente universitario”.
Recentemente anche il TAR Lazio III 3.1.2013 n. 839 ha recepito tale orientamento per un caso di richiesta di corresponsione della “retribuzione di posizione” rapportata all'incarico di “direttore di Dipartimento” (richiamando le già menzionate Cassazione Sez. Un. 15 maggio 2012 n. 7503; 22 dicembre 2009, n. 26960; 15 febbraio 2007, n. 3370), aderendo alla tesi della giurisdizione a favore del G.O. .
In sostanza è stato affermato il principio secondo il quale:
“la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, comma 2, D.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'Università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi, perciò, l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che sottopone al g.o. le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del S.s.n.”.
In precedenza lo stesso TAR Lazio III n. 6020 del 2.7.2012 (ma per un diverso caso di “pagamento di straordinari” di universitari svolti presso il Policlinico Umberto I di Roma), riteneva sussistente la giurisdizione del G.O. in quanto “la prestazione viene svolta per l’Azienda sanitaria e la qualifica di docente universitario sarebbe solo il presupposto, remoto, che legittima allo svolgimento di una prestazione di lavoro a favore di un datore diverso dall’Università”.
Analogamente anche la precedente TAR Lazio III bis n. 33481 del 16.11.2010 declinava la giurisdizione (per un caso di richiesta di remunerazione di servizi di guardia nelle ore notturne e nel periodo festivo).
Per contro il Consiglio di Stato, con la pronunzia della sez. III del 12/02/2013, esaminando preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (già disattesa dal T.A.R. della T.A.R. TOSCANA con sentenza sez. I n. 1038/2012) afferma (richiamando Cassazione, SS. UU., 8 luglio 2003 n. 19734 e Cons. St., VI, 17 gennaio 2011 n. 248) che “l'unicità dello status di medico docente universitario e la stretta compenetrazione esistente, per tale categoria di dipendenti pubblici, tra la funzione didattica, di ricerca e di assistenza, fanno sì che la controversia resti attratta nella giurisdizione esclusiva del G.A.” (in una fattispecie di contestazione di “Atto aziendale e atti applicativi” incidenti sulle posizioni giuridiche ed economiche dei docenti).
In questo quadro giurisprudenziale disomogeneo questo Collegio ritiene essenziale, ai fini della determinazione della giurisdizione attinente pretese retributive indennitarie, verificare preliminarmente quale sia, nel caso specifico, il momento del concreto passaggio fra il regime “transitorio” retributivo e quello di assetto “definitivo” previsto dal D. Lgs. 517/1999 per gli universitari impegnati in attività assistenziali.
Si ritiene cioè che solo con la dell’applicazione del D.Lgs. 517/1999 ed in particolare con il riconoscimento della effettiva e concreta spettanza delle due indennità contemplate all’art. 6 (di “posizione” e di “risultato”) si giustifica il passaggio di giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario, in quanto solamente nell’assetto ordinario “a regime” può sostenersi che si è venuto a creare un “rapporto retributivo diretto con l’Azienda”, rispetto al quale lo status di professore costituisce il mero presupposto.
Nel nostro caso, invece, si tratta di verificare l’eventuale spettanza o meno di pretese economiche (indennitarie) durante il regime “transitorio” , cioè nell’ambito di un rapporto che risulta ancora connotato dal pregresso “sistema perequativo”.
Oltretutto in relazione ad incarichi conferiti anteriormente all’istituzione dell’A.O.U. (nel 1999), poi prorogato dall’Azienda (costituita e divenuta operativa solo nel 2007).
Le spettanze economiche del rapporto, nella “fase transitoria”, sono gestite in via esclusiva dall’Università (nella specie con il riconoscimento del “trattamento perequativo”).
Sulla base di tali valutazioni si ritiene che le controversie, di natura strettamente patrimoniale attinenti al periodo transitorio, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione dell’art. 3 2° comma e art. 63 4° comma del T.U. n. 165 del 30.3.2001 .
***
2)ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE :
Le pretese economiche avanzate in ricorso decorrono dal novembre 1999 (data del conferimento dell’incarico direttivo) fino al 30.10. 2008 (quiescenza).
Il ricorso è stato notificato il 22 luglio 2013.
Le controparti sostengono che la valutazione della pretesa andrebbe, semmai, limitata al quinquennio antecedente al luglio 2013 (data di notifica del ricorso).
La valutazione della fondatezza delle richieste economiche potrebbe, dunque, semmai, in questa prospettiva, avvenire (solo) con decorrenza luglio 2008, dovendosi considerare le pretese anteriori prescritte .
Il Collegio rileva però che il ricorrente ha notificato (anteriormente alla notifica del ricorso giurisdizionale) una diffida all’Università, precisamente nel luglio 2011, con richiesta di erogazione delle medesime “indennità” connesse all’incarico dirigenziale, qui richieste in via giudiziaria.
Essendo il rapporto giuridico ed economico gestito esclusivamente dall’Università nel periodo “transitorio” (a cui si riferiscono le pretese economiche indennitarie avanzate) si può considerare idonea e sufficiente la notifica della diffida alla (sola) Università (senza necessità di notifica anche all’A.O.U.).
La mancata notifica dell’atto di interruzione della prescrizione (anche) all’A.O.U. si ritiene non rilevante, in quanto il soggetto sollecitato a compiere il pagamento, per il periodo richiesto in diffida, era solo l’Università (unico soggetto giuridico, che gestiva, in modo integrale, il rapporto economico, in fase transitoria, degli universitari impegnati in attività assistenziali).
Ne consegue che l’ambito di riferimento della pretesa va circoscritto al quinquennio anteriore (non alla notifica del ricorso, ma ) alla notifica di tale atto di “diffida stragiudiziale” all’Università.
Per l’effetto il “petitum” che può essere preso in considerazione ai fini dell’esame della fondatezza delle pretese indennitarie va riferito limitamente al seguente periodo:
luglio 2006- ottobre 2008 (data quiescenza).
L’avvenuta costituzione dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria , che è intervenuta il 30.3.2007 (con delibera della GR n. 13/1) ed è entrata in funzione il 14.5.2007, non rappresenta ai nostri fini (pretese economiche) un dato rilevante essendo rimasto vigente fino all’1.1.2011 il regime transitorio.
***
MERITO

Si sostiene in ricorso che sostanzialmente l’incarico direttivo conferito nel 1999 al ricorrente, e mantenuto continuativamente fino alla quiescenza (2008), non sarebbe stato adeguatamente remunerato, in particolare con l’erogazione delle due

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